LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 COMPETENZE DEI COMUNI [ART. 6]

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1 INCONTRO CON COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI 15 APRILE 2010 RIFERIMENTI: dott. Arturo Merlino - ARPA Dip.Prov. UDINE tel arturo.merlino@arpa.fvg.it geom. Luca Piani ARPA Dir. Cent. PALMANOVA tel luca.piani@arpa.fvg.it LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 COMPETENZE DEI COMUNI [ART. 6] Classificazione del territorio comunale Coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione Adozione dei piani di risanamento Controllo del rispetto della normativa all atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità, dichiarazione di inizio attività, etc. Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli a motore Funzioni amministrative di vigilanza e controllo Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale Autorizzazione (anche in deroga) allo svolgimento di ad attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché per gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile Redazione della relazione biennale sullo stato acustico (comuni oltre i abitanti) Acquisizione di documentazione di impatto-clima acustico e requisiti acustici passivi degli edifici 1 2 1

2 TEMATICA NORMATIVA LEGGE QUADRO L. 26/10/95 N.447 D.Lgs. 19/08/05 N.194 REC. LEGGE COMUNITARIA L. 31/10/03 N.306 D.P.C.M. 01/03/98 D.P.C.M. 14/11/97 ART. 844 C.C. LIMITI ART. 659 C.P. D.Lgs. 30/04/92 N.285 D.P.R. 16/12/92 N.495 D.Lgs 4/09/02 N.262 TECNICHE DI RILEVAMENTO D.M. 16/03/98 TECNICO COMPETENTE D.P.C.M. 31/03/98 D.P.R. 30/03/04 N.142 STRADE D.M. 29/11/00 D.M. 31/10/97 D.P.R. 11/12/97 N.496 D.M. 20/05/99 AEROPORTI D.M. 3/12/99 D.Lgs 17/01/2005 N.13 D.M. 29/11/00 D.P.R. 18/11/98 N.459 FERROVIE D.M. 29/11/00 EDIFICI D.P.C.M. 5/12/97 PISTE MOTORISTICHE D.P.R. 03/04/01 N.304 LUOGHI DI INTRATTENIMENTO D.P.C.M. 16/04/99 N.215 DANZANTE E PUBBLICI ESERCIZI L.31/07/02 N.179 CRITERIO DIFFERENZIALE D.M. 11/12/96 3 CENNI SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI LR 16/2007 Art. 29 (Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne) 1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l esposizione umana al rumore, sono corredati dal progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici). 2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre (parole aggiunte con LR n 16/2008 articolo 9 comma 1) 3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia. 4 2

3 LA NORMATIVA LEGGE QUADRO 447/1995 DPCM 05/12/1997 LR 16/2007 SI APPLICA A: EDIFICI CON CONCESSIONE EDILIZIA SUCCESSIVA AL 20 FEBBRAIO 1998 RISTRUTTURAZIONI TOTALI(*) (*) nota Ministero dell Ambiente Servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio n. 880/SIAR/99 dd. 9 marzo 1999 SI APPLICA A: NUOVI EDIFICI CON CONCESSIONE EDILIZIA SUCCESSIVA AL 27 GIUGNO /02/98 OBBLIGO DI RISPETTO IN OPERA DEGLI INDICI DI ISOLAMENTO ACUSTICO 27/06/07 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE PROGETTO oggi 5 GRANDEZZE CARATTERISTICHE D.P.C.M. 5/12/1997 PARTIZIONI FACCIATA SOLAI IMPIANTI SERVIZIO DISCONTINU O IMPIANTI SERVIZIO CONTINUO R'w D2m,nT L'n,w LASmax LAeq OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA O ASSIMILABILI D RESIDENZE O ASSIMILABILI, ALBERGHI, PENSIONI O ASSIMILABILI ATTIVITA' SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI A,C E UFFICI, ATTIVITA' RICREATIVA O DI CULTO, ATTIVITA' COMMERCIALI ED ASSIMILABILI B,F,G VALORI IN DECIBEL [db] 6 3

4 RESPONSABILITA DEL COMUNE PROGETTISTA COMUNE Prima verifica L.R. 16/2007 PERMESSO DI COSTRUIRE OBBLIGATORIA IMPRESARIO (DIRETTORE LAVORI) COMUNE OBBLIGATORIA LA DICHIARAZIONE FACOLTATIVO IL COLLAUDO Seconda verifica D.P.C.M. 5/12/97 AGIBILITA VENDITORE COMPRATORE 7 CENNI SULLE ATTIVITA TEMPORANEE Art. 6. L. 447/95 Competenze dei Comuni h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso. Art. 20 L.R. 16/07 Competenze dei Comuni 6. I Comuni rilasciano l autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l impiego di macchinari o di impianti rumorosi. 8 4

5 MODULI E PROCEDURE RUMORE 9 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI attività poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico documentazione semplificata (Allegato A1 e B1) attività di lunga durata e ad elevato impatto acustico prodotto che possono potenzialmente produrre disturbo documentazione dettagliata 10 5

6 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI PROCEDURA SEMPLIFICATA le attività la cui durata non è superiore ai 90 giorni solari ed il cui esercizio avviene con l uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui alla TABELLA 1 e TABELLA 1bis, ovvero per le attività che si protraggono per più di 90 giorni solari ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 60 giorni anche non consecutivi (come da cronoprogramma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga) ed il cui esercizio avviene con l uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui alla TABELLA 1 e TABELLA 1bis. = attivazione dei macchinari rumorosi = in caso di ristrutturazioni interne ad un edificio 11 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI a) i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant altro, con l impiego di sorgenti sonore b) le attività di intrattenimento ed allietamento ai sensi del T.U.L.P.S., esercitate presso pubblici esercizi 12 6

7 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI PROCEDURA SEMPLIFICATA le attività che non rispettano le prescrizioni di cui alla TABELLA 2; ovvero le attività che il Comune ritiene particolarmente impattanti: concerti ed attività musicali con grande afflusso di persone; attività svolte in siti direttamente confinanti con zone densamente popolate o con siti sensibili; pluralità di manifestazioni previste nell arco di una stagione nella stessa area (vedi riferimento TABELLA 3); richiesta di nuove manifestazioni in luoghi mai utilizzati per attività temporanee. 13 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI 14 7

8 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI 15 CENNI SU CLIMA E IMPATTO ACUSTICO Definizioni La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico, da redigere in attuazione della Legge 447/95, devono consentire: a) per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario esistente (ante operam) e quello in previsione (post operam) conseguente alle opere ed attività con riferimento al rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente; b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione degli insediamenti di cui all articolo 28, comma 3, lettere a), b), c) d) ed e) della L.R. 16/2007, indicando altresì le modalità necessarie ad assicurare il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai Decreti del Presidente della Repubblica n. 459/98 e n. 142/

9 obiettivi della documentazione di impatto e clima acustico La documentazione di impatto e clima acustico sono delle AUTOVALUTAZIONI DEL PROPONENTE per verificare la compatibilità dell opera proposta alle peculiarità acustiche del territorio ove si intende insediare Il Comune ha la competenza sul controllo del rispetto della normativa (LIMITI ACUSTICI) secondo l articolo 6, comma 1, lettera d) della L , che si esercita anche attraverso la richiesta di documentazione DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO 17 LR 16/07 Art. 28 (Disposizioni in materia di impatto acustico) 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), [ ], nonche' a valutazione d'incidenza [ ] sono redatti in conformita' alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico. 2. Nell ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 4. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune puo acquisire il parere dell ARPA: a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attivita produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; b) provvedimenti comunali che abilitano all utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a); 18 c) licenze o autorizzazioni all esercizio di attivita produttive. 9

10 LR 16/07 Art. 28 (Disposizioni in materia di impatto acustico) 5. Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attivita ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta. 6. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e presentata con le modalita di cui all articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale: a) scuole e asili nido; b) ospedali; LR 16/07 Art. 28 (Disposizioni in materia di impatto acustico) c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. (opere di realizzazione, modifica, potenziamento di: aeroporti,aviosuperfici, eliporti; strade di tipo A, B, C, D, E, F; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi ove si genera rumore; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie ed alti sistemi di trasporto collettivo su rotaia)

11 GENERALITA Per prossimità [ ] s intende rispettivamente: per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti all interno delle zone aeroportuali A, B, C, definite dal D.M. 31/10/1997; per le strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali) all interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definite dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004; per le strada di tipo C (strade extraurbane secondarie) all interno della prima fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definita dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004; per le discoteche all interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995; per i circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi all interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995; per gli impianti sportivi e ricreativi all interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995; per le ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia all interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie definite dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998; 21 ALCUNE PRECISAZIONI IMPORTANTI PREVISTE DALLA DGR N 2870 PROCEDURE SEMPLIFICATE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER ATTIVITA COMMERCIALI, TERZIARIE, ARTIGIANALI E MAGAZZINI 1. In riferimento alla previsione di impatto acustico, [ ] esclusivamente per piccole attività commerciali e terziarie che non prevedono l utilizzo di sorgenti sonore (macchinari/impianti) ed attività rumorose connesse con l attività stessa, è possibile attivare una procedura semplificata basata sull autocertificazione in sostituzione della documentazione di impatto acustico [ ]. 2. In riferimento alla previsione di impatto acustico, [ ] per attività artigianali, ovvero strutture destinate a magazzino, ricadenti in zone industriali o artigianali, è possibile attivare una procedura semplificata basata sull autocertificazione in sostituzione della documentazione di impatto acustico [ ]. Le dichiarazioni semplificate devono essere inviate, per conoscenza, alle strutture dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (ARPA) presso le sedi dei Dipartimenti Provinciali territorialmente competenti. In assenza di diniego dell autorizzazione, ovvero di rinvio alla presentazione della documentazione standard di cui alle seguenti sezioni, comunicato entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell istanza, il silenzio del Comune equivale a provvedimento di accoglimento dell istanza stessa. La dichiarazione semplificata può essere redatta secondo lo schema proposto all allegato A ovvero su apposito modulo predisposto dalle Amministrazioni Locali competenti. Rimane comunque facoltà del Comune l accettazione della dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma oppure della documentazione di impatto acustico di cui ai precedenti 22 punti. 11

12 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA) Art. 18 (Competenze della Regione) 1. Entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale: a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); Art. 19 (Competenze delle Province) 3. Le Province coordinano i Piani comunali di classificazione acustica di Comuni confinanti nei casi di conflitto tra gli stessi. Art. 20 (Competenze dei Comuni) 1. I Comuni, entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui all articolo PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA) Delibera di Giunta Regionale numero 463 del direzione centrale ambiente e lavori pubblici servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico: lr 16/2007 (norme in materia di tutela dall inquinamento atmosferico e dall inquinamento acustico). adozione di criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell art 18, comma 1, lett a), della lr 16/2007. approvazione definitiva. Bollettino Ufficiale Regionale n 12 del 25 marzo Approvazione PCCA entro il 25 marzo

13 IL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA cche cos è: ll PCCA è uno strumento urbanistico di settore che assegna a porzioni omogenee del territorio una delle sei classi acustiche previste dal DPCM 14/11/97, definendo per ogni porzione sia gli obiettivi di qualità sia i limiti acustici a cui riferirsi (attività produttive e infrastrutture di trasporto) a cosa serve: L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento del sistema urbanistico, commerciale e produttivo del Comune. ccosa cambia: si passa da una divisione del territorio in 4 classi effettuata ex lege da un decreto dello Stato, solo in parte con riferimento alla destinazione urbanistica (PRGC) ad una divisione del territorio in 6 classi effettuata dai Comuni con riferimento alla destinazione urbanistica (PRGC/POC) e secondo le vocazioni acustiche delle aree e dello stato di fatto rilievi fonometrici 25 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 Art. 8. Norme transitorie 1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo Art In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità: Limite diurno Leq(A) Limite notturno Leq(A) Tutto il territorio nazionale Zona A (D.M. n. 1444/68*) Zona B (D.M. n. 1444/68*) Zona esclusivamente industriale *Zone di cui all art.2 del D.M. 02 aprile 1968, n

14 LIMITI DI IMMISSIONE [Leq db (A)] CLASSI DI DESTINAZIONE ACUSTICA PREVISTE DAL DPCM 01/03/91 LIMITI DI IMMISSIONE [Leq db (A)] CLASSI DI DESTINAZIONE ACUSTICA PREVISTE DAL DPCM 14/11/97 (L.447/95) DIURNO NOTTURNO DIURNO NOTTURNO ART6,comma1:Inattesadella suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità: CLASSE I - aree particolarmente protette CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale ZONA B (aree residenziali) CLASSE III - aree tipo misto ZONA A (centri storici) CLASSE IV - aree di intensa attività umana TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE CLASSE V - aree prevalentemente industriali ZONA ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALE CLASSE VI - aree esclusivamente 27 industriali 28 14

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