PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE NORME DI ATTUAZIONE

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1 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE (approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 30/11/2016)

2 Sommario Capo I - Disposizioni generali... 3 Art. 1 - Finalità... 3 Art. 2 - Riferimenti normativi... 3 Art. 3 Competenze del Comune... 4 Capo II Classificazione acustica e limiti massimi dei livelli di rumore... 4 Art. 4 - Suddivisione del territorio comunale in zone acustiche... 4 Art. 5 Valori limite differenziale di immissione... 5 Art. 6 Valori limite delle infrastrutture di trasporto... 6 Art. 7 Piano di risanamento acustico delle imprese... 6 Capo III Previsione d impatto acustico e clima acustico... 6 Art. 8 Nuove attività produttive... 6 Art. 9 Clima acustico... 7 Capo IV Attività temporanee... 8 Art. 10 Attività temporanee... 8 Art. 11 Cantieri... 8 Art. 12 Manifestazioni... 9 Capo V Disposizioni finali Art Ordinanze contingibili ed urgenti Art Vigilanza e controllo Art Sanzioni Pag. 2

3 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità 1. Il presente regolamento, in attuazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447/95 Legge Quadro sull inquinamento acustico e della Legge Regionale n 23 del 17 luglio 2007 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell inquinamento acustico nell ambiente esterno e nell ambiente abitativo, disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico e detta norme tecniche di attuazione per la classificazione acustica del territorio comunale approvata con atto del Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/ Ai fini del presente regolamento sono adottate le definizioni di cui all articolo 2 Legge 26 ottobre 1995 n. 447/95 Legge Quadro sull inquinamento acustico nonché dei successivi provvedimenti attuativi emanati a livello nazionale e regionale. Art. 2 - Riferimenti normativi D.P.C.M. 1 marzo Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; Legge 26 ottobre 1995, n Legge quadro sull'inquinamento acustico; Decreto 11 dicembre Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo; D.P.C.M. 18 settembre Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante; D.P.C.M. 14 novembre Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; D.P.C.M. 5 dicembre Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; D.M. 16 marzo Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico; D.P.R. 18 novembre 1998, n Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario; D.P.C.M. n aprile Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi; Decreto 29 novembre Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore; D.P.R. n aprile Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26 novembre 1995,n.447; Decreto 23 novembre Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore; Pag. 3

4 D.P.R. 30 marzo 2004, n Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n (GU n.127 del ) testo in vigore dal ; Circolare Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio, 6 settembre Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali; D.P.R. 19 ottobre 2011, n Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; L.R. Abruzzo n 23 del 17 luglio Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell inquinamento acustico nell ambiente esterno e nell ambiente abitativo; Delibera Giunta Regionale n 770/P del 14 novembre Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 23 recante Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell inquinamento acustico nell ambiente esterno e nell ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali. Art. 3 Competenze del Comune Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95: a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa; b) il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica; c) l adozione di piani di risanamento, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell articolo 7 della Legge 447/95; d) l esercizio delle funzioni amministrative di controllo di cui all articolo 27; e) l adozione di regolamenti per l attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall inquinamento acustico; f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; g) l autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle presenti norme. CAPO II CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE Art. 4 - Suddivisione del territorio comunale in zone acustiche 1. Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche così come rappresentate negli elaborati grafici del Piano di Zonizzazione Acustica (Zonizzazione Acustica Definitiva). 2. Le classi acustiche sono così definite: Classe I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree Pag. 4

5 destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. Classe III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Classe IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. Classe V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 3. I limiti di riferimento per le singole classi sono i seguenti: Tabella 1 - Valori limite Valori limite di Valori limite di Valori di qualità emissione immissione Classe [db(a)] [db(a)] [db(a)] acustica Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno (6-22) (22-6) (6-22) (22-6) (6-22) (22-6) I II III IV V Art. 5 Valori limite differenziale di immissione 1. I valori limite differenziali di immissioni, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti: 5 db nel periodo diurno ( dalle ore 6-alle ore 22); 3 db nel periodo notturno ( dalle ore 22- dalle ore 6). 2. Ai fini del presente regolamento, il criterio differenziale va applicato se non è verificata anche una sola delle condizioni di seguito indicate: 1. se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 db(a) nel periodo diurno e 40 db(a) nel periodo notturno; Pag. 5

6 2. se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 db(a) nel periodo diurno e 25 db(a) nel periodo notturno. 3. I valori limite differenziali non si applicano al rumore prodotto da comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, nonché da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. A tutela della rumorosità di impianti e servizi di un edificio all'interno dello stesso deve essere applicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante la Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. Art. 6 Valori limite delle infrastrutture di trasporto 1. Per le infrastrutture stradali si applica quanto stabilito dal D.P.R. n. 142 del 30/3/ Per le infrastrutture ferroviarie si applica quanto stabilito dal D.P.R. 18/11/1998 n Art. 7 Piano di risanamento acustico delle imprese 1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi acustiche, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione. Tale termine è esteso a 12 mesi per quelle imprese che hanno in corso la procedura di registrazione al Regolamento CE n del 2009 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 2. Il piano di cui al comma 1 è redatto da Tecnico Competente in Acustic a Ambientale di cui all art. 10 della Legge Regionale n 23 del 17 luglio Il Comune entro 3 mesi valuta il piano di cui al comma 1 e, se necessario provvede a richiedere le eventuali integrazioni. 4. Il piano di risanamento dell impresa è attuato entro 24 mesi dall'approvazione. Eventuali richieste di deroghe temporali, sono presentate dalle singole imprese prima della scadenza del suddetto termine e debitamente motivate. Il Sindaco può concedere un ulteriore proroga per un periodo massimo di 12 mesi. 5. I titolari delle imprese o i legali rappresentanti, entro 30 giorni dall ultimazione dei lavori di risanamento e bonifica, ne danno comunicazione al Comune, inviando una relazione di collaudo acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. CAPO III PREVISIONE D IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO Art. 8 Nuove attività produttive 1. Quando sia prevista la realizzazione, la modifica e potenziamento delle opere di cui i commi 1, 2 e 4 dell art. 8 della Legge 447/95 è fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio di concessioni edilizie o di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive o Pag. 6

7 commerciali (o abilitazione all'utilizzazione degli immobili), la documentazione previsionale di impatto acustico. 2. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui al comma precedente, le attività a bassa rumorosità elencate nei!' Allegato B del D PR 227 /2011, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore dì cui al successivo comma Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 2 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica comunale, la documentazione di cui all'articolo 8,commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Classifica-zione Acustica comunale, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica 5. La documentazione di previsione di impatto acustico, laddove prevista, dovrà essere redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale sulla base dei criteri fissati dalla DGR n 770/P del 14 novembre Ove previsto dalle presenti norme tecniche, il Comune rilascia l'autorizzazione (concessione edilizia, autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive, ecc.) dove vengono stabiliti i termini entro i quali sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto ''collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Il collaudo acustico tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato. 7. Qualora i livelli di rumore previsti dalla valutazione di impatto acustico, e verificati in sede di collaudo acustico, siano superiori ai valori previsti dal Nulla Osta di Impatto Acustico o ai valori limite prescritti dal Piano di Zonizzazione Acustica, la relazione di collaudo dovrà contenere la descrizione tecnica puntuale dei provvedi-menti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le emissioni sonore. 8. A seguito della realizzazione dei provvedimenti di bonifica acustica di cui al comma precedente il Comune provvede ad adeguare il Nulla Osta di Impatto Acustico ai nuovi valori di emissioni sonore Art. 9 Clima acustico 1. La valutazione del clima acustico deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti: scuole e asili nido; ospedali; case di cura e di riposo; parchi pubblici urbani ed extraurbani; Pag. 7

8 nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all art. 8, comma Il comune può richiedere, in sede di valutazione della documentazione prodotta, la verifica acustica sperimentale, ad opere realizzate ed attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali. 3. La documentazione di valutazione del clima acustico di cui al comma 1 dovrà essere redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale sulla base dei criteri fissati dalla DGR n 770/P del 14 novembre CAPO IV ATTIVITÀ TEMPORANEE Art. 10 Attività temporanee 1. Per attività temporanee si intendono quelle attività che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati, qualora esse comportino l utilizzo e l impiego di macchinari ed impianti rumorosi quali ad esempio: a) Cantieri; b) manifestazioni: spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche; feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza; luna park temporanei; manifestazioni sportive all aperto. 2. Le attività di cui al comma 1 lettera a) vanno autorizzate secondo le modalità indicate all art. 11 delle presenti norme tecniche. Le attività di cui al comma 1 lettera b) vanno autorizzate nelle aree individuate negli elaborati di piano. Tali attività possono essere autorizzate in aree diverse previa verifica di conformità alle prescrizioni contenute nell art. 12. Art. 11 Cantieri 1. All interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 262/2002 s.m.i.. Dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l impatto acustico delle attività di cantiere verso l esterno. 2. Le persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere dovrà essere preventivamente informata su tempi e modi di esercizio, data di inizio e fine lavori. 3. In attesa delle norme specifiche di cui all art. 3, comma 1, lettera g) della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 4. Le attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili dovranno essere svolte di norma nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00. L esecuzione delle lavorazioni particolarmente rumorose (es. escavazioni, demolizioni, impiego di martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) dovrà essere limitata di norma agli intervalli orari 8:00-13:00 e 15:00-19:00. Pag. 8

9 5. All interno delle fasce orarie di cui al comma 4, il livello sonoro equivalente LAeq generato dall insieme delle attività di cantiere e rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi più prossimi al cantiere, su tempi di misura pari ad almeno 10 minuti, non dovrà mai superare, nel regime di deroga, il valore di 70 db(a). Nei casi di trasmissione del rumore per via prevalentemente strutturale (es. per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di singole unità abitative all interno di fabbricati plurifamiliari) si applica il limite di 65 db(a), con LAeq misurato nell ambiente disturbato, posto nel medesimo fabbricato, a finestre chiuse con tempo di misura pari ad almeno 10 minuti. In ogni caso, sia per le misure in esterno che per quelle in interno, non si applica il valore limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza. 6. Per le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore indicati nel comma precedente, a seguito di domanda corredata da valutazione di previsione di impatto acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, è possibile concedere l applicazione di valori limite superiori, previo parere di ARTA e ASL. 7. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la predisposizione di un piano di monitoraggio acustico dell attività di cantiere. 8. I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui la DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare. 9. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell erogazione dei servizi di pubblica utilità ovvero in situazione di pericolo per l incolumità della popolazione. È concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento così come disposto dall art. 13 delle presenti norme tecniche. Art. 12 Manifestazioni 1. Sono manifestazioni a carattere temporanee quelle riportate al comma 1, lettera b), che prevedano l impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito secondo i seguenti parametri: Tabella 2 - Parametri manifestazioni temporanee Tipologia manifestazione Durata oraria Massima (*) Pag. 9 Numero massimo di giorni al mese per sito Limite orario di cessazione dell evento Concerti all aperto 4 h 10 Ore 24:00 Concerti al chiuso in strutture 4 h 1 Ore 24:00 non dedicate agli spettacoli Discoteche all aperto e simili 4 h 1 Ore 24:00 Attività musicali all aperto (es. piano bar, trattenimenti danzanti esercitati a supporto di attività principali come bar, ristoranti, gelaterie, ecc.) 4 h 4 Ore 24:00 (*)L indicazione della durata massima deve tener conto anche delle prove tecniche degli impianti audio.

10 2. Le aree destinate ad accogliere manifestazioni di cui al comma 1 sono individuate nella cartografia di piano. Nella aree individuate in prossimità delle scuole non è consentito svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico. 3. Potranno essere utilizzate aree diverse rispetto a quelle individuate dal piano purché vengano verificati i limiti di emissione ed immissione previsti dalla zonizzazione acustica. 4. Il Comune, su specifica e documentata richiesta, può autorizzare deroghe al rispetto dei valori limite di emissione ed immissione previsti dalla zonizzazione acustica. Le manifestazioni in regime di deroga devono rispettare comunque i limiti indicati in Tabella 3 per quanto riguarda i livelli sonori. I valori di cui alla suddetta tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse. Al di fuori degli orari indicati devono essere rispettati i limiti della zonizzazione acustica. Tabella 3 - Limiti per deroga manifestazioni Tipologia manifestazione Limite in facciata Limite per il pubblico (1) LAeq [db(a] Limite in facciata (2) LASmax [db(a] LAeq [db(a] all aperto al chiuso in strutture non dedicate agli spettacoli all aperto, di particolare richiamo per il pubblico (1) Valore valutato a 1 m dalla facciata dell edificio e ad una altezza di 1,5 m dal piano di calpestio (2) Misurato nella postazione, accessibilie al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica N.B.: i valori LAeq e LASmax vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti; per le definizioni delle grandezze fare riferimento al DM 16/06/1998. Non si applica il limite di immissione differenziale ne altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive) 5. La richiesta di cui al comma 2, dovrà contenere una relazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico competente in Acustica Ambientale in cui si dovranno riportare le seguenti informazioni minime: la durata e le finalità dell attività; il periodo temporale diurno o notturno in cui viene svolta l attività; la popolazione esposta al rumore prodotto dagli impianti e macchinari utilizzati, dall afflusso/deflusso del pubblico e dal traffico veicolare indotto; la tutela di ricettori particolarmente sensibili presenti nell area. 6. Per manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui la DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, l autorizzazione è rilasciata previo parere di ARTA e ASL. Pag. 10

11 CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art Ordinanze contingibili ed urgenti Fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti alla tutela della sicurezza pubblica, per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell ambiente relativamente all inquinamento acustico, il Sindaco nell ambito delle proprie competenze, può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l inibizione parziale o totale delle sorgenti di inquinamento acustico. Art Vigilanza e controllo 1. Le attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell art. 14, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono affidate al Comune nell ambito delle competenze assegnate dalla legislazione nazionale e regionale. 2. Il Comune può avvalersi delle strutture specialistiche dell Agenzia regionale per la Tutela dell Ambiente, di seguito ARTA, secondo quanto stabilito dalla L.R. 29 luglio 1998, n. 64. Art Sanzioni La mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell inquinamento acustico comporta l applicazione delle sanzioni amministrative previste dall art. 14 della Legge Regionale n 23 del 17 luglio Pag. 11

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