Legge ordinaria del Parlamento n 748 del 19/10/1984 Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

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1 Legge ordinaria del Parlamento n 748 del 19/10/1984 Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti. Doc. 284A di Origine Nazionale e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 305 del 06/11/1984 riguardante : AMBIENTE - Sostanze pericolose - Fitosanitari e Fertilizzanti SOMMARIO NOTE TESTO Art. 1. Classificazione dei fertilizzanti. - Art. 2. Definizioni. - Art. 3. Dichiarazioni. - Art. 4. Art. 5. Classificazione dei concimi minerali. - Art. 6. Classificazione dei concimi organici. - Art. 7. Classificazione dei concimi organo-minerali. - Art. 8. Concimi. - Art. 9. Ammendanti e correttivi. - Art. 10. Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti. - Art. 11. Vigilanza. - Art. 12. Sanzioni. - Art. 13. Abrogazioni. - Art. 14. Conferma della validità di norme. - Art. 15. Disposizioni transitorie. - ALLEGATO 1A - CONCIMI CE 1. CONCIMI SEMPLICI 2. CONCIMI COMPOSTI 3. CONCIMI LIQUIDI 4. CONCIMI A BASE DI CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO 5. CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI) ALLEGATO 1B - CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI 1. PREMESSA 2. CONCIMI MINERALI SEMPLICI 3. CONCIMI MINERALI COMPOSTI 4. CONCIMI MINERALI COMPOSTI FLUIDI (LIQUIDI ED IN SOSPENSIONE) 5. CONCIMI ORGANICI 6. CONCIMI ORGANO-MINERALI 7. CONCIMI A BASE DI CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO

2 8. CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOMINERALI) ALLEGATO 1C - AMMENDANTI E CORRETTIVI ALLEGATO 2 - NORME CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA. ALLEGATO 3 - TOLLERANZE NOTE - - Sull'argomento è stata emanata la circolare 13 settembre 1999, n. 8 "Quadro di riferimento per l'utilizzazione dei fertilizzanti in agricoltura biologica - Regolamento CEE n. 2092/91 - Legge n. 748/1984" (G.U. 3 novembre 1999, n. 258), riportata nella banca dati Il CoDice delle Sostanze Alimentari di Ars Edizioni informatiche. In tutto il testo della presente legge, le parole "concimi CEE" sono state sostituite con "concimi CE" e le parole "concime CEE" con "concime CE", secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della L. 21 dicembre 1999, n Art. 1: è stato così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n Art. 2, commi 2 e 4: sono stati così sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n Art. 3: è stato così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n Art. 5; commi 3 e 4: sono stati aggiunti dall'art. 4 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n Art. 8, comma 1: dapprima è stato così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161, successivamente il secondo periodo del presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, comma 2 della L. 21 dicembre 1999, n Art. 8, comma 2 e 3: sono stati così modificati dall'art. 58 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 8, comma 3, punto II): cond.m. 7 maggio 1997 è stato approvato il metodo di calcolo dell'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze nella produzione dei fertilizzanti e dell'indice di qualità della produzione complessiva di ogni singolo produttore di fertilizzanti. Art. 9, comma 5: è stato così modificato dall'art. 58 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Art. 10: è stato così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n Allegati: sono stati successivamente modificati dai seguenti decreti: 1) - D.M. 30 dicembre 1986 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1987, n. 31), 2) - D.M. 5 novembre 1987, n. 484 (Gazz. Uff. 28 novembre 1987, n. 279), 3) - D.M. 26 settembre 1989 (Gazz. Uff. 5 ottobre 1989, n. 233), 4) - D.M. 27 settembre 1991 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1991, n. 238), 5) - D.M. 11 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1993, n. 12). 6) - D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161 (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122), 7) - D.M. 21 aprile 1994 (Gazz. Uff. 30 aprile 1994, n. 99), 8) - D.M. 15 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52),

3 9) - D.M. 10 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1997, n. 32), 10) - D.M. 3 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 maggio 1997, n. 123), 11) - D.M. 4 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 maggio 1997, n. 123), 12) - D.M. 18 settembre 1997 (Gazz. Uff. 6 novembre 1997, n. 259). 13) - D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 25 giugno 1998, n. 146) 14) - D.M. 6 luglio 1998 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 204) 15) - D.M. 5 ottobre 1998 (Gazz. Uff. 28 gennaio 1999, n. 22) [( N.B.: alcune delle modifiche apportate da questo decreto, non sono state inserite nella presente legge, in quanto incongruenti con le sequenze numeriche del testo degli allegati)]. 16) - D.M. 5 marzo 1999 (Gazz.Uff. 21 marzo 2000, n.67) 17) - D.M. 27 marzo 2000 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 149). 18) - D.M. 20 marzo 2001 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2001, n. 252). 19) - D.M. 7 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 1 marzo 2002, n. 51) 20) - D.M. 7 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 1 marzo 2002, n. 51) 21) - D.M. 26 giugno 2003 (Gazz. Uff. 15 novembre 2003, n. 266) 22) - D.M. 6 luglio 2004 (Gazz. Uff. 17 settembre 2004, n. 219) 23) - D.M. 3 novembre 2004 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2004, n. 295) 24) - D.M. 2 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59) In dettaglio riportiamo le modifiche subite dai vari allegati: Allegato 1A: Cap Concimi azotati: i prodotti n. 1c e dal n. 10 al n. 17 sono stati aggiunti dal D.M. 21 aprile Cap Concimi azotati: il prodotto n. 18 è stato aggiunto dal D.M. 10 dicembre Cap Concimi potassici: il prodotto n. 7 è stato aggiunto dal D.M. 27 settembre Cap Concimi NPK: aggiunta di un prodotto ad opera del D.M. 21 aprile Cap Concimi NP: aggiunta di un prodotto ad opera del D.M. 21 aprile Cap Concimi NK: aggiunta di un prodotto ad opera del D.M. 21 aprile Cap. 3.: è stato aggiunto dal D.M. 27 settembre Cap Concimi semplici: il prodotto n. 4 è stato aggiunto dal D.M. 21 aprile Cap. 4.: è stato aggiunto dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n Cap. 4.: il prodotto n. 5.1 è stato aggiunto dal D.M. 21 aprile Cap. 4.: i prodotti n. 5.2 e 5.3 sono stati aggiunti dal D.M. 10 dicembre Cap. 5.: è stato aggiunto dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n Cap Concimi a base di un solo microelemento: i prodotti n. 3g e 3h sono stati aggiunti dal D.M. 21 aprile Cap Concimi a base di un solo microelemento: l'originario concime 1e è stato sostituito con gli attuali n. 1e e 1f ad opera del D.M. 21 aprile 1994 Appendice: il D.M. 27 settembre 1991 ha così sostituito l'originario Punto 3. Allegato 1B:

4 Cap.1. - Premessa: par. 1.1 : è stato dapprima modificato dal D.M. 30 dicembre 1986 e in seguito completamente sostituito dal D. Lgs. 16 febbraio 1993, n par. 1.2: l'ultima frase è stata aggiunta dal D.M. 11 gennaio par. 1.2 bis: è stato aggiunto dal D.M. 2 dicembre par. 1.7 bis: è stato aggiunto dal D.M. 11 gennaio 1993 ed in seguito modificato dal D.M. 3 marzo par. 1.8: dapprima modificato dal D.M. 27 settembre 1991, successivamente è stato sostituito dal D.M. 2 dicembre par. 1.9: è stato dapprima soppresso dal D. Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161 e poi reinserito dal D.M. 3 marzo L'ultimo periodo è stato inserito dal D.M. 26 giugno par. 1.9.bis: eliminato dal D.M. 2 dicembre par. 1.10: è stato aggiunto dal D.M. 3 marzo par. 1.11: è stato aggiunto dal D.M. 3 marzo par. 1.12: dapprima aggiunto dal D.M. 3 marzo 1997, successivamente è stato sostituito con gli attuali punti 1.12, 1.13 e 1.14, dal D.M. 5 marzo par. 1.13: modificato dal D.M. 7 dicembre par. 1.14: modificato dal D.M. 3 novembre par. 1.15: è stato aggiunto dal D.M. 7 dicembre Cap Concimi azotati solidi: i prodotti n. 1 bis, 7 bis, 8 bis, 9 bis, 15 sono stati aggiunti dal D.M. 18 settembre Cap Concimi azotati solidi: i prodotti n. 7, 8, 9, 13 sono stati così sostituiti dal D.M. 18 settembre Cap Concimi azotati solidi: i prodotti n. 11 e 12 sono stati aggiunti dal D.M. 26 settembre Cap Concimi azotati solidi: il prodotto n. 14 è stato così modificato dal D.M. 18 settembre Cap Concimi azotati solidi: il prodotto n. 16, aggiunto dal D.M. 5 ottobre 1998, è stato così rinumerato dal D.M. 5 marzo Cap Concimi azotati solidi: i prodotti n. 1, 3, 5, 13 e 15 sono stati da ultimo modificati dal D.M. 20 marzo Cap Concimi azotati fluidi: è stato da ultimo così integralmente sostituito dal D.M. 27 settembre Cap Concimi azotati fluidi: il prodotto 5 è stato da ultimo modificato dal D.M. 20 marzo Cap Concimi azotati fluidi: il prodotto n. 8, aggiunto dal D.M. 18 settembre 1997, è stato così rinumerato dal D.M. 5 marzo Cap Concimi azotati fluidi: i prodotti 9, 10 e 11 sono stati aggiunti dal D.M. 5 marzo Cap Concimi fosfatici solidi: il prodotto 4a è stato aggiunto dal D.M. 2 dicembre Cap Concimi fosfatici fluidi: il prodotto n. 1 è stato così modificato dal D.M. 30 dicembre Cap Concimi potassici solidi: il prodotto n. 2-bis è stato aggiunto dal D.M. 5 marzo Cap Concimi potassici fluidi: tale punto è stato aggiunto dal D.M. 26 settembre Cap Concimi potassici fluidi: il prodotto n. 3 è stato aggiunto dal D.M. 3 novembre 2004.

5 Cap Concimi NPK: un nuovo prodotto è stato aggiunto dal D.M. 18 settembre Cap bis Concimi NPK ricoperti: il presente punto, aggiunto dal D.M. 5 ottobre 1998 è stato poi eliminato dal D.M. 2 dicembre Cap Concimi NP: un nuovo prodotto è stato aggiunto dal D.M. 18 settembre Cap Concimi NK: un nuovo prodotto è stato aggiunto dal D.M. 18 settembre Cap Concimi PK: un nuovo prodotto è stato aggiunto dal D.M. 2 dicembre Cap. 4 Concimi minerali composti fluidi: è stato da ultimo così integralmente sostituito dal D.M. 27 settembre Cap Concimi organici azotati: la colonna 3 del prodotto n. 4 è stata modificata dal D.M. 2 dicembre Cap Concimi organici azotati: il prodotto n. 4a è stato aggiunto dal D.M. 7 dicembre Cap Concimi organici azotati: i prodotti n. 5, 6 e 11 sono stati così modificati dal D.M. 3 marzo Cap Concimi organici azotati: il prodotto n. 11 è stato così modificato dapprima dal D.M. 30 dicembre 1986 e successivamente dal D.M. 7 dicembre Cap Concimi organici azotati: il prodotto n. 11-bis è stato aggiunto dal D.M. 7 dicembre Cap Concimi organici azotati: il prodotto n. 14 è stato aggiunto dal D.M. 26 settembre Cap Concimi organici azotati: il prodotto n. 15 è stato aggiunto dal D.M. 11 gennaio Cap Concimi organici azotati: il prodotto n. 16 è stato aggiunto dal D.M. 3 marzo Cap Concimi organici azotati: il prodotto n. 17 aggiunto dal D.M. 5 ottobre 1998, è stato così rinumerato dal D.M. 5 marzo 1999 Cap Concimi organici azotati: il prodotto n. 18 è stato aggiunto dal D.M. 2 dicembre Cap Concimi organici azotati fluidi: tale punto è stato aggiunto dal D.M. 30 dicembre Cap Concimi organici azotati fluidi: il prodotto n.1 è stato così modificato dapprima dal D.M. 3 marzo 1997 e successivamente dal D.M. 7 dicembre Cap Concimi organici azotati fluidi: il prodotto n. 1 bis è stato aggiunto dal D.M. 7 dicembre Cap Concimi organici azotati fluidi: il prodotto n. 2 è stato aggiunto dal D.M. 26 settembre Cap Concimi organici azotati fluidi: il prodotto n. 3 è stato aggiunto dal D.M. 11 gennaio Cap Concimi organici azotati fluidi: il prodotto n. 4 è stato aggiunto dal D.M. 5 ottobre Cap Concimi organici azotati fluidi: il prodotto n. 5 è stato aggiunto dal D.M. 2 dicembre Cap Concimi organici NP: la colonna 9 è stata così modificata per tutti i tipi di concime dal D.M. 11 gennaio Cap Concimi organici NP: i prodotti n. 7 e 8 sono stati così modificati dal D.M. 30 dicembre 1986.

6 Cap Concimi organici NP: il prodotto n. 8 è stato modificato dal D.M. 11 gennaio Cap Concimi organici NP: il prodotto n. 9 è stato aggiunto dal D.M. 26 settembre Cap Concimi organici NP: il prodotto n. 10 è stato aggiunto dal D.M. 11 gennaio Cap Concimi organici NP: il prodotto n. 11 è stato aggiunto dal D.M. 5 ottobre Cap Concimi organici NP: il prodotto n. 12 è stato aggiunto dal D.M. 6 luglio Cap. 6.1 e 6.2: il testo dell'ultimo capoverso della colonna 11 è stato così sotituito dal D.M. 30 dicembre1986. Cap Concimi organo-minerali azotati fluidi in sospensione: tale punto è stato aggiunto dal D.M. 5 novembre 1987 n Cap Concimi organo-minerali NP fluidi in sospensione: tale punto è stato aggiunto dal D.M. 5 novembre 1987 n Cap Concimi organo-minerali NK fluidi in sospensione: tale punto è stato aggiunto dal D.M. 5 novembre 1987 n Cap Concimi organo-minerali NPK fluidi in sospensione: tale punto è stato aggiunto dal D.M. 5 novembre 1987 n Cap.7 Concimi a base di calcio, magnesio o zolfo: tale capitolo è stato aggiunto dal D.Lgs. 16 febbraio 1993 n Cap.7 Concimi a base di calcio, magnesio o zolfo: il prodotto n. 5.1 è stato aggiunto dal D.M. 18 settembre Cap.7 Concimi a base di calcio, magnesio o zolfo: i prodotti n. 7 e 8 sono stati aggiunti dal D.M. 5 ottobre Cap.7 Concimi a base di calcio, magnesio o zolfo: i prodotti n. 9 e 10 sono stati aggiunti dal D.M. 5 marzo Cap.8 Concimi a base di microlelementi: tale capitolo è stato aggiunto dal D.Lgs. 16 febbraio 1993 n Le note sotto il titolo, inserite dal D.M. 3 marzo 1997, sono state così modificate dal D.M. 5 marzo Cap.8 Concimi a base di microlelementii: i prodott n.1e e 1F sono stati aggiunti dal D.M. 18 settembre Cap : Concimi a base di un solo microelemento: al concime a base di Boro, è stato aggiunto il prodotto 1g dal D.M. 2 dicembre Cap : Concimi a base di un solo microelemento: al concime a base di Ferro, è stato aggiunto il prodotto 4d dal D.M. 5 ottobre 1998 e il prodotto 4f dal D.M. 7 dicembre Cap : Concimi a base di un solo microelemento: ai concimi a base di Rame, Ferro, Manganese e Zinco sono stati aggiunti, rispettivamente i prodotti 3g, 4e, 5f e 7f, dal D.M. 5 marzo Allegato 1C: Cap.1. - Premessa: par. 1.1: è stato modificato dal D.M. 30 dicembre par. 1.4: è stato aggiunto dal D.M. 30 dicembre 1986 ed in seguito soppresso dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par. 1.5: dapprima aggiunto dal D.M. 5 novembre 1984, n. 484, aveva preso, in seguito

7 alla soppressione del par. 1.4, tale numerazione; successivamente è stato così inserito dal D.M. 27 marzo 2000, integrato dal D.M. 20 marzo 2001, e successivamente così modificato dal D.M. 3 novembre N.B.: Il D.M. 7 dicembre 2001 prevede l'inserimento di un ulteriore punto 1.5, che non è stato inserito nel presente documento a causa dell'evidente incongruenza nella numerazione del capitolo. Si veda il D.M. 7 dicembre 2001 per la consultazione del suddetto punto. Cap Ammendanti organici naturali: il prodotto n. 1 è stato così sostituito dal D.M. 27 settembre Cap Ammendanti organici naturali: le colonne 4, 6, 7 del prodotto n. 7 sono state sostituite dal D.M. 30 dicembre Cap Ammendanti organici naturali: le colonne 2, 4, 6, 7 del prodotto n. 8 sono state sostituite dal D.M. 30 dicembre Cap Ammendanti organici naturali: le colonne 4, 6, 7 del prodotto n. 9 sono state sostituite dal D.M. 30 dicembre Cap Ammendanti organici naturali: i prodotti n. 3, 4, 5, 6 e 9 sono stati sostituiti con gli attuali n. 3, 4, 5 e 6 dal D.M. 27 marzo Cap Ammendanti organici naturali: i prodotti n. 10, 11, 12, 13 sono stati aggiunti dal D.M. 30 dicembre Cap Ammendanti organici naturali: il prodotto n. 12 è stato così modificato (colonna 6) dal D.M. 26 settembre Cap Ammendanti organici naturali: il prodotto n. 14 è stato aggiunto dal D.M. 26 settembre Cap Ammendanti organici naturali: il prodotto n. 15 è stato aggiunto dal D.M. 27 settembre Cap Ammendanti organici naturali: il prodotto n. 16 è stato aggiunto dal D.M. 15 gennaio Cap Ammendanti organici naturali: il prodotto n. 17 è stato aggiunto dal D.M. 6 luglio Cap Correttivi calcici e magnesiaci: le colonne 4 e 6 del prodotto n. 11 sono state così modificate dal D.M. 5 ottobre Cap Correttivi calcici e magnesiaci: i prodotti n. 16 e 17 sono stati aggiunti dal D.M. 30 dicembre Cap Correttivi calcici e magnesiaci: i prodotti n. 18, 19, 20 sono stati aggiunti dal D.M. 5 novembre 1984, n Cap Correttivi calcici e magnesiaci: il prodotto n. 21 è stato aggiunto dal D.M. 27 settembre Cap Correttivi calcici e magnesiaci: il prodotto n. 22 è stato aggiunto dal D.M. 5 ottobre Cap Ammendanti e correttivi diversi: i prodotti n. 3, 4 sono stati aggiunti dal D.M. 30 dicembre Cap Ammendanti e correttivi diversi: i prodotti n. 5, 6 sono stati aggiunti dal D.M. 26 settembre Cap Ammendanti e correttivi diversi: il prodotto n. 6b è stato aggiunto dal D.M. 26 giugno 2003 Cap Ammendanti e correttivi diversi: il prodotto n. 9 è stato aggiunto dal D.M. 5 marzo 1999.

8 Cap Ammendanti e correttivi diversi: il prodotto n. 10 è stato aggiunto dal D.M. 6 luglio Cap Ammendanti e correttivi diversi: il prodotto n. 11 è stato aggiunto dal D.M. 3 novembre Cap Correttivi a base di microelementi: tale capitolo è stato aggiunto dal D.M. 30 dicembre 1986 ed in seguito soppresso dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n Cap Correttivi fluidi a base di microelementi: tale capitolo è stato aggiunto dal D.M. 30 dicembre 1986 ed in seguito soppresso dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n Allegato 2: Cap.1. - Indicazioni obbligatorie per l'identificazione par : è stato così sostituito dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato così sostituito dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161 par : è stato aggiunto dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161 par : è stato aggiunto dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161 par : è stato aggiunto dal D.M. 27 settembre par : è stato aggiunto dal D.M. 27 settembre par : è stato aggiunto dal D.M. 27 settembre par : è stato aggiunto dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato aggiunto dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato così sostituito dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato così sostituito dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato così sostituito dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato così sostituito dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato così sostituito dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato così sostituito dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : il D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161 ha soppresso l'originario par. e contestualmente ha così rinumerato l'originario par par : è stato dapprima sostituito dal D.M. 3 marzo 1997, e successivamente così sotituito dal D.M. 5 marzo par : è stato aggiunto dal D.M. 27 settembre 1991 e poi rinumerato in dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato così sostituito dal D.M. 30 dicembre par : il D.M. 30 dicembre 1986 ha così rinumerato l'originario par par : è stato aggiunto dal D.M. 27 settembre par : è stato dapprima sostituito dal D.M. 30 dicembre 1986 ed in seguito soppresso dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato così sostituito dal D.M. 30 dicembre par : è stato dapprima sostituito dal D.M. 30 dicembre 1986 ed in seguito soppresso dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : il D.M. 30 dicembre 1986 ha così rinumerato l'originario par Allegato 3: Cap.1. - Definizioni.

9 par. 1.3: è stato così sostituito dal D.M. 26 settembre Cap. 2. par : è stato così modificato dal D.M. 27 settembre 1991, dal D.M. 10 dicembre 1996 e dal D.M. 6 luglio par : è stato dapprima sostituito dal D.M. 11 gennaio 1993 ed in seguito soppresso dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par. 2.4: è stato aggiunto dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par. 2.5: è stato aggiunto dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n Cap. 3. par : è stato così modificato dal D.M. 26 settembre 1989, dal D.M. 27 settembre 1991, dal D.M. 3 marzo 1997, dal D.M. 18 settembre 1997, dal D.M. 5 ottobre 1998 e dal D.M. 5 marzo par : è stato così modificato dal D.M. 2 dicembre par : dapprima modificato dal D.M. 26 settembre 1989, successivamente è stato così modificato al D.M. 3 novembre par : è stato così modificato dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato soppresso dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato rinumerato in dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato così sostituito dal D.M. 30 dicembre 1986, poi rinumerato in dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par : è stato così modificato dal D.M. 26 settembre 1989, dal D.M. 11 gennaio 1993, dal D.M. 3 marzo 1997, dal D.M. 5 ottobre 1998, dal D.M. 7 dicembre 2001 e dal D.M. 2 dicembre par : è stato così modificato dal D.M. 26 settembre 1989, dal D.M. 11 gennaio 1993, dal D.M. 5 ottobre 1998 e dal D.M. 6 luglio par. 3.4: è stato così modificato dal D.M. 26 settembre par. da a 3.4.4: sono stati dapprima sostituiti dal D.M. 26 settembre 1989 e successivamente così sostituiti dal D.M. 5 marzo par : è stato così modificato dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par. 3.5: è stato soppresso dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par. 3.6: l'originario par. 3.6 è stato rinumerato in 3.5 dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n par. 3.7: l'originario par. 3.7 è stato rinumerato in 3.6 dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161 che ha poi reinserito un nuovo par Cap. 4. par. 4.1: è stato così sostituito prima dal D.M. 26 settembre 1989 e in seguito dal D.M. 15 gennaio Successivamente il prodotto "lignite" è stato aggiunto dal D.M. 6 luglio par. 4.2: è stato così sostituito dal D.M. 26 settembre 1989, dal D.M. 11 gennaio 1993 ed infine dal D.M. 5 ottobre par. 4.3: è stato dapprima sostituito dal D.M. 26 settembre 1989 e dal D.M. 5 marzo 1999 e successivamente così modificato dal D.M. 26 giugno

10 TESTO Art. 1. Classificazione dei fertilizzanti Il termine 'fertilizzante' comprende prodotti minerali, organici e organo- minerali, che si suddividono in 'concimi' ed 'ammendanti e correttivi'. 2. I concimi minerali possono essere: semplici: azotati, fosfatici, potassici; composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo- potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK); a base di elementi secondari; a base di microelementi (oligo-elementi). 3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP). 4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto- fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK). 5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione. 6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione. 7. Nei concimi liquidi in soluzione e' tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge. 8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge. Art. 2. Definizioni Fertilizzante. - Per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore sviluppo. Il termine fertilizzante non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento per indicare concimi o ammendanti e correttivi. 2. Concime. - Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilita' a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilita' prescritte dalla presente legge 3. Ammendante e correttivo. - Per ammendante e correttivo si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno. 4. Elementi chimici della fertilita'. - Sono considerati "elementi chimici della fertilita: a) gli elementi "principali" azoto (N), fosforo (P) e potassio (K); b) gli elementi "secondari" calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na); c) i "microelementi" (oligo-elementi) boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn). 5. Carbonio organico di origine biologica. - Per «carbonio organico di origine biologica» si intende il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale od animale o derivante direttamente da detti prodotti, con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi. 6. Azoto organico. - Per «azoto organico» si intende l'azoto costituente di composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti senza aver subito processi di mineralizzazione, con esclusione di qualsiasi forma di azoto organico di sintesi. 7. Azoto organico di sintesi. - Per «azoto organico di sintesi» si intende l'azoto contenuto nei

11 composti organici ottenuti con processi industriali di sintesi. 8. Titolo. - Per titolo di un fertilizzante (concime, ammendante o correttivo) si intende la percentuale di peso dell'elemento o degli elementi fertilizzanti, contenuti nel prodotto, dichiarata dal produttore, dal venditore o da chi, comunque, commercializza la merce, riferita al «tal quale», cioè al peso del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati alla presente legge. Per i concimi fluidi è ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20 C. 9. Matrice organica. - Per matrice organica si intende un prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi degli allegati 1 B e 1 C della presente legge. Art. 3. Dichiarazioni Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilita', che dovranno essere specificate secondo il 'tipo' di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue: a) Azoto - Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento "Azoto (N)". Titolo minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici, 3% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto organico, cosi' come definito nell'articolo 2, punto 6, non deve essere inferiore all'1%. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B; b) Fosforo - Come "Anidride fosforica (P2 O5 )". Titolo minimo dichiarabile: 10% P2 O5 nei concimi minerali semplici, 5% P2 O5 nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B; c) Potassio - Come "Ossido di potassio (K2O)". Titolo minimo dichiarabile: 6% K2 O nei concimi semplici, 5% K2 O nei concimi composti, nei concimi organici e nei concimi organo-minerali; d) Calcio - Come "Ossido di calcio (CaO)". Titolo minimo dichiarabile: 8% CaO; e) Magnesio - Come "Ossido di magnesio (MgO)". Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO; f) Zolfo - Come 'Anidride solforica (SO3 )'. Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto e' consentita l'indicazione in "Zolfo elemento (S)". Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S; g) Sodio - Come "Ossido di sodio (Na2 O)". Titolo minimo dichiarabile: 3% Na2 O; h) Microelementi (oligo-elementi) - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento "Boro (B)", "Cobalto (Co)", "Rame (Cu)", "Ferro (Fe)", "Manganese (Mn)", 'Molibdeno (Mo)", "Zinco (Zn)". I titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati negli allegati 1 A e 1 B; i) Sostanza organica - Come "Carbonio organico di origine biologica (C)", indipendentemente dalla "matrice" di provenienza che dovra' essere specificata secondo il "tipo" di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 7,5% C. Per gli ammendanti e correttivi (allegato 1 C) dovra' essere dichiarato, quando prescritto, il titolo in "Sostanza organica"; l) Cloro (cloruri) - Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilita', quando la dichiarazione del titolo e' prescritta negli allegati 1 A e 1 B con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento cloro (Cl). Art. 4. Nei concimi liquidi i titoli minimi dichiarabili possono essere variati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'articolo 10. Art. 5. Classificazione dei concimi minerali Concimi minerali semplici. - Sono concimi minerali semplici, naturali o sintetici, che contengono, espressamente dichiarato, uno solo degli elementi chimici principali della fertilità (N,

12 P, K). I concimi minerali semplici si distinguono in: a) Concimi minerali azotati semplici. Debbono contenere, espressamente dichiarato, azoto in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo o di potassio. b) Concimi minerali fosfatici semplici. Debbono contenere, espressamente dichiarato, fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto o di potassio. c) Concimi minerali potassici semplici. Debbono contenere, espressamente dichiarato, potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto o di fosforo. 2. Concimi minerali composti (NP, NK, PK, NPK). - Sono concimi minerali composti i prodotti, naturali o sintetici, che contengono, espressamente dichiarati ed opportunamente miscelati o combinati secondo vari rapporti, due o più elementi chimici principali della fertilità (N, P, K). I concimi minerali composti si distinguono in: a) Concimi minerali composti NP. Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio. b) Concimi minerali composti NK. Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo. c) Concimi minerali composti PK. Debbono contenere, espressamente dichiarati, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto. d) Concimi minerali composti NPK. Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi. 3. Concimi minerali a base di elementi secondari. - Sono concimi a base di elementi secondari i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno degli elementi secondari: calcio, magnesio, sodio e zolfo. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita' dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilita'. 4. Concimi minerali a base di microelementi (oligo elementi). - Sono concimi a base di microelementi i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno o piu' microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Possono anche contenere elementi secondari, ma non quantita' dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilita'. Art. 6. Classificazione dei concimi organici. - Sono concimi organici i prodotti formati da composti organici del carbonio di origine animale oppure vegetale legati chimicamente in forma organica ad elementi principali della fertilità (generalmente azoto oppure fosforo). I concimi organici si distinguono in: a) Concimi organici azotati. Debbono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarato, azoto organico, di origine animale oppure vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili né di fosforo né di potassio, a meno che questo non costituisca parte integrante

13 di matrici organiche. b) Concimi organici NP. Debbono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarati, azoto organico e fosforo, di origine animale oppure vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio. E' consentita, nei casi previsti nell'allegato 1 B, la dichiarazione dell'anidride fosforica totale quando il fosforo, anche se non in forma organica, costituisce parte integrante di matrici organiche. Art. 7. Classificazione dei concimi organo-minerali. - Sono concimi organo-minerali i prodotti ottenuti per reazione o miscela di uno o più concimi organici con uno o più concimi minerali semplici oppure composti. La torba, pur non essendo compresa fra i concimi organici nell'allegato 1 B, è autorizzata quale matrice organica di concimi organo-minerali, a condizione che conferisca al prodotto risultante le caratteristiche specificate nell'allegato medesimo. La o le matrici organiche debbono essere dichiarate ed a tal fine ciascuna matrice deve concorrere a formare il prodotto in misura non inferiore al 5 per cento. Nel caso che il prodotto sia costituito da più matrici, queste debbono essere dichiarate in ordine decrescente rispetto alle quantità di ognuna presenti nel concime. Le matrici presenti nel prodotto in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma non possono essere dichiarate. I concimi organo-minerali si distinguono in: a) Concimi organo-minerali azotati. Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto organico, oltreché, sempre dichiarato in quantità, forma e solubilità, azoto derivante da uno o più concimi minerali semplici. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo o di potassio. b) Concimi organo-minerali NP. Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivanti da concimi organici, azoto organico e fosforo, oltreché, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, azoto e fosforo derivanti da concimi semplici e/o da concimi NP. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio. c) Concimi organo-minerali NK. Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto organico e, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, potassio e azoto derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NK. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo. d) Concimi organo-minerali NPK. Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivanti da concimi organici, azoto organico e fosforo, oltreché, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, potassio e/o azoto e/o fosforo derivanti da concimi minerali semplici oppure da concimi minerali composti. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi. Art. 8. Concimi Concimi C.E.E. - L'indicazione di 'Concime CE' puo' essere usata unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei "TIPI" di cui all'allegato 1 A della presente legge. Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. 2. Concimi nazionali o concimi. - Per «Concimi nazionali» o, più propriamente, per «Concimi» - minerali, semplici o composti, organici, organo-minerali, solidi o fluidi - s'intendono i prodotti classificati come tali negli articoli 2, 5, 6 e 7. Le caratteristiche che li contraddistinguono sono descritte nell'allegato 1 B.

14 Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e la iscrizione nell'allegato 1 B di nuovi tipi di concime, debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi di analisi. Alle modifiche dell'allegato 1 B, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di concimi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità e previo parere della commissione tecnicoconsultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo Commercializzazione dei concimi. - I) Norme per l'identificazione. Tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia. Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'allegato 2 della presente legge e le relative modalità di etichettatura sono stabilite al punto 2 dello stesso allegato. Se i concimi sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 chilogrammi è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Per i concimi commercializzati sfusi, tali indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento. Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo. Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni: a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'allegato 2, punto 1, della presente legge; b) le indicazioni facoltative di cui agli allegati 1 A e 1 B della presente legge; c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali; d) le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'immagazzinamento e la «manipolazione» del concime (manualità nell'uso). Le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma e debbono apparire nettamente separate da queste ultime. Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni riguardanti la natura della merce, che potranno, purché non in contrasto con le indicazioni precedenti, figurare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento. Tutte le indicazioni debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo chiaro ed intelligibile. Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. E' ammesso l'uso dei sacchi a valvola. Alle modifiche dell'allegato 2 si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10. II) Norme per il controllo delle caratteristiche. Tutti i concimi immessi in commercio potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo per accertarne la conformità alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi, è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui agli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12

15 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto delle tolleranze di cui all'allegato 3 della presente legge. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10, dispone con proprio decreto le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze previste nell'allegato 3. [(vedi nota)] III) Circolazione e commercializzazione dei concimi. La circolazione e la commercializzazione dei concimi (nazionali, E e provenienti da Paesi terzi) conformi alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati potranno essere vietate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, quando i predetti concimi abbiano caratteristiche che possano compromettere la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle piante od agli animali. Art. 9. Ammendanti e correttivi. - Sono «ammendanti» oppure «correttivi» i prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 2. Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nell'allegato 1 C della presente legge. Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti e correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente articolo 8. Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'allegato 1 C. Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'allegato 1 C di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari. Alle modifiche dell'allegato 1 C, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti e nei correttivi ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti. Art. 10. Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere - esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici - su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge. 2. Tale commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composta da: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente; c) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) un rappresentante del Ministero della sanita'; e) un rappresentante dell'istituto superiore di sanita'; f) un rappresentante del Ministero delle finanze; g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente; h) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative; i) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;

16 l) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; m) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative; n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative. 3. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. 4. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione puo' regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. 5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 6. La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 11. Vigilanza. - Ai fini della repressione delle frodi, la vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata, secondo le rispettive competenze, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (che la espleta ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, avvalendosi anche della collaborazione delle regioni) ed al Ministero delle finanze. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione. Art. 12. Sanzioni. - Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non conformi alle norme della presente legge e dei suoi allegati è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro: a) da L a L qualora siano posti in vendita o messi altrimenti in commercio o forniti per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non compresi negli allegati alla presente legge; b) da L a L qualora le indicazioni obbligatorie previste dalla presente legge e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto; c) da L a L qualora le indicazioni obbligatorie o facoltative non corrispondano alla composizione del fertilizzante prevista dalla presente legge e dai suoi allegati; d) da L a L qualora risulti che le tolleranze di cui all'articolo 8 siano state sistematicamente messe a profitto; e) di L qualora si rifiuti di far prelevare campioni di fertilizzanti; f) da L a L per ogni altra violazione alle norme della presente legge e dei suoi allegati. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non conformità alle norme della presente legge e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione. Art. 13. Abrogazioni. - Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del regolamento di

17 attuazione approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. Art. 14. Conferma della validità di norme. - Nulla è innovato per quanto riguarda la regolamentazione dello smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami e dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione prevista dall'articolo 2, lettera e), e dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e da altre norme vigenti. Art. 15. Disposizioni transitorie. - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per i concimi CE. Da tale data è concesso invece per i concimi nazionali un periodo di diciotto mesi per l'adeguamento della produzione e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti e degli imballaggi. ALLEGATO 1A - CONCIMI CE 1. CONCIMI SEMPLICI 1.1 Concimi azotati N DENOMINA- Modo di prepara- Titolo minimo in Altre in- Elementi il ZIONE DEL zione e componenti elementi fertilizzantidicazioni cui titolo TIPO essenziali (Percentuale di peso) concernentideve essere Valutazione degli ele-la denomi- dichiarato. menti fertilizzanti nazione delforma e solu Altri requisiti tipo. bilità degli richiesti elementi fer tilizzanti a Nitrato Prodotto 15% N. - Azoto di calcio ottenuto per Azoto valutato totale (di calce) via chimica, come azoto totale Indicazioni contenente come o come azoto facoltative componente nitrico ed supplementari:

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