Obblighi di comunicazione
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- Mario Rossetti
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2 In questa lezione In questa lezione analizzeremo la normativa sull informativa in corso di contratto dei prodotti assicurativi vita,iniziando con le disposizioni relative all invio dell estratto conto annuale. Vedremo, poi quali sono gli elementi che caratterizzano la gestione delle richieste del cliente, e la comunicazione degli avvisi di scadenza e dell esercizio delle opzioni contrattuali. Infine, individueremo le informazioni da inviare in caso di trasformazioni contrattuali o societarie. 2
3 Obblighi di comunicazione Le imprese devono adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione di comunicazioni in corso di contratto al contraente anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza a condizione, però, che tali comunicazioni siano acquisibili su supporto durevole e che il contraente abbia reso. Per quanto riguarda i contratti a prestazioni rivalutabili, il prospetto della composizione della gestione separata e il relativo rendiconto devono essere pubblicati dalle imprese su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito internet. Ti ricordiamo che la pubblicazione deve avvenire nei termini stabiliti, ai sensi delle disposizioni vigenti, per la redazione del rendiconto annuale. 3
4 Estratto conto annuale 1/3 Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, per i contratti con partecipazione agli utili, le imprese devono inviare per iscritto al contraente un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni: cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell estratto conto precedente; dettaglio dei premi versati nell anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento; valore dei riscatti parziali rimborsati nell anno di riferimento; valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell estratto conto; valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell estratto conto. 4
5 Estratto conto annuale 2/3 Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, invece, le informazioni minime da inviare sono: il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, l aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall impresa, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Per i contratti che prevedono forme di partecipazione agli utili diverse da quelle già indicate, l estratto conto deve riportare gli utili attribuiti al contratto nell anno di riferimento. Per i contratti a premio unico e per i contratti in riduzione, le imprese devono inviare questa stessa informativa entro i medesimi termini. 5
6 Estratto conto annuale 3/3 Con l invio dell estratto conto annuale, le imprese che offrono prodotti qualificati come etici o socialmente responsabili devono fornire, con riferimento ai dodici mesi precedenti: l illustrazione dell attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati in virtù degli obiettivi e delle suddette caratteristiche; le informazioni in merito all eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio; le informazioni circa l eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e la relativa misura. Queste informazioni devono essere rese disponibili anche sul sito internet in forma sintetica. 6
7 Riscontro scritto A ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto sull evoluzione del rapporto assicurativo e sulle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, le imprese devono fornire riscontro per iscritto entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Il riscontro alle richieste sulla verifica degli importi delle prestazioni liquidate deve contenere le indicazioni necessarie affinché l interessato possa accertare la conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione e deve essere corredato dai conteggi che riportano lo sviluppo delle prestazioni. 7
8 Avviso di scadenza Almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, le imprese devono inviare al contraente una comunicazione scritta con l indicazione del termine di scadenza e della documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione. Nella comunicazione da inviare al contraente deve essere inserita, inoltre, un avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini, anche in base a quanto previsto in materia di rapporti dormienti. Normativa in materia di rapporti dormienti L. n. 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni. 8
9 Opzioni contrattuali Se il contratto prevede delle opzioni, le imprese devono fornire per iscritto all avente diritto una descrizione sintetica di tutte le opzioni possibili con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche, dove non prefissate nelle condizioni di assicurazione originarie, questa descrizione, da inviare almeno sessanta giorni prima che queste opzioni siano rese effettive, deve contenere anche l impegno dell impresa a trasmettere informazioni prima che l opzione sia effettiva, il Fascicolo informativo relativo ai prodotti assicurativi vita per i quali l avente diritto abbia manifestato il proprio interesse, Oppure la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente per i prodotti finanziari assicurativi e per le forme pensionistiche complementari. 9
10 Conservazione dei documenti Le imprese adottano procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti, inclusa la prova dell adempimento degli obblighi di invio e, dove previsto, di consegna delle comunicazioni di cui al presente Regolamento, anche facendo ricorso a supporti informatici secondo le modalità prevista dalla normativa. Le predette procedure devono consentire l ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni effettuate ai contraenti e agli assicurati, anche attraverso tecniche a distanza, tanto nella fase precontrattuale che contrattuale, nonché delle comunicazioni rilasciate dai contraenti e dagli assicurati nell ambito del rapporto con gli intermediari e con l impresa. Normativa in materia di ricorso a supporti informatici At.8 Regolamento ISVAP n.27/
11 Modifiche al Fascicolo informativo In occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente, le imprese di assicurazione devono comunicare per iscritto al contraente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Relativamente ai contratti con partecipazione agli utili a premi unici ricorrenti, che prevedono tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti nelle condizioni di polizza e nel rispetto dell articolo 33 del decreto, le imprese devono comunicare preventivamente per iscritto al contraente la variazione del tasso, precisando che il nuovo tasso si applica esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione. 11
12 Trasformazione di contratto Ogni qual volta ci siano trasformazioni o modifiche delle prestazioni maturate sul contratto originario, le imprese devono fornire al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da metterlo in condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, le imprese devono consegnare al contraente un documento informativo, redatto secondo le indicazioni dell allegato 5 del Regolamento che stiamo analizzando, nonché per il nuovo contratto, il Fascicolo informativo oppure la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente per i prodotti finanziari assicurativi e per le forme pensionistiche complementari, conservando prova dell avvenuta consegna. Queste disposizioni si applicano anche quando la trasformazione avviene attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza ovvero quando le circostanze e le modalità dell operazione inducono comunque a ritenere configurabile l'ipotesi della trasformazione. Al clic sul testo allegato 5 si apre il file allegato_5_documento_informativo.pdf 12
13 Operazioni societarie straordinarie 1/3 Anche nei casi di cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio a un nuovo intermediario, le imprese devono fornire apposita informativa al contraente e agli aventi diritto. La comunicazione scritta, da rendere entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della modifica, deve indicare i riferimenti della nuova sede nonché le generalità del nuovo intermediario. Nei casi di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale, l impresa, entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della modifica, deve comunicare per iscritto al contraente e agli aventi diritto di beneficio irrevocabile la variazione intervenuta. 13
14 Operazioni societarie straordinarie 2/3 Nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione e di scissione, l impresa che ha acquisito il contratto deve fornire al contraente e agli aventi diritto specifica informativa. La comunicazione scritta, da rendere entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell avviso dell IVASS ex ISVAP, deve fornire informazioni in merito alla nuova denominazione sociale e alla sede dell impresa che ha acquisito il contratto, all intermediario cui viene assegnato il contratto e, qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti. condizionata al perfezionamento dell operazione societaria straordinaria. Infine, ti ricordiamo che le imprese cedute, incorporate e scisse devono pubblicare nella home page del proprio sito internet, per almeno sei mesi, la notizia dell operazione con l inserimento di un link che rimanda alla home page del sito internet dell impresa che ha acquisito il contratto. 14
15 Operazioni societarie straordinarie 3/3 Per i contratti in forma collettiva le informazioni descritte devono essere rese al contraente. Le imprese di assicurazione devono inserire nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante l obbligo di comunicazione da parte di quest ultimo agli assicurati. Infine, tutte le informazioni relative alle cessazioni, alle modifiche statuarie, ai trasferimenti di portafoglio, fusioni o scissioni devono essere pubblicate nella home page del sito internet dell impresa che ha acquisito il contratto per un periodo di almeno sei mesi. 15
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