TRA. Art. 1 - Oggetto
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1 Convenzione Quadro Convenzione per l erogazione di servizi in attuazione del Piano di Attuazione Regionale per la Garanzia Giovani Sicilia a valere sul PON YEI (di seguito Convenzione ) TRA Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell Impiego, dei Servivi e delle Attività Formative - (di seguito Dipartimento Lavoro), rappresentata dal Dirigente Generale pro-tempore domiciliato per la carica presso i l Dipartimento Regionale del Lavoro, v ia Imperatore Federico n Palermo; soggetto attuatore E, nato a il in rappresentanza di (di seguito Soggetto attuatore) con sede legale in ffggjgujgjugijgikg e CF/P.IVA. soggetto attuatore in ATS, nato a il in rappresentanza di (di seguito Soggetto attuatore) con sede legale in e CF/P.IVA, capofila del RT costituita con atto Rep. n. stipulato presso lo studio notarile, sito in, il giorno e registrato a, al n., in data, che si allega in originale alla presente convenzione. Le Parti come sopra rappresentate CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto 1. La presente Convenzione regola i rapporti intercorrenti tra l Amministrazione ed i soggetti attuatori della misura 2A del PAR Sicilia, approvato con delibera di Giunta in data 13/05/ In attuazione del PAR Sicilia, il Dipartimento Regionale del Lavoro ha istituito il Catalogo dell offerta formativa a valere della misura 2A. 3. Gli interventi formativi inseriti nel catalogo di cui al comma 2 sono finanziati, con le modalità stabilite nel PAR e nel Piano di attuazione nazionale del Programma Garanzia Giovani, per un importo pari ad 46 mln. Art. 2 - Destinatari dei Servizi 1. Sono destinatari degli interventi previsti nel Catalogo dell Offerta Formativa, i giovani che hanno aderito al programma Garanzia Giovani, presi in carico e profilati dai Centri per l Impiego, anche a seguito del 1
2 matching con l Ente attuatore. I giovani scelgono liberamente il corso di formazione che intendono frequentare ed indicano al Centro per l Impiego, competente per territorio, il soggetto attuatore prescelto. Art. 3 - Modalità di svolgimento dell attività 1. Il rapporto tra il Dipartimento Lavoro ed i soggetti attuatori è regolato dalla presente convenzione che deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti per adesione. 2. Con la sottoscrizione della convenzione il soggetto attuatore ed il Dipartimento Lavoro assumono, il primo la responsabilita in ordine al corretto svolgimento delle attivita e alla veridicita delle informazioni fornite, il secondo l onere di provvedere agli adempimenti necessari per il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività. 3. La presente convenzione rappresenta l atto giuridicamente vincolante ai fini dell impegno finanziario secondo quanto stabilito dall A.D.G. del programma Garanzia Giovani. 4. Il soggetto attuatore è tenuto a prendere in carico tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto comportamenti di tipo discriminatorio. 5. Nello svolgimento delle attività corsuali, il soggetto attuatore è tenuto ad erogare la prestazione prevista dalla scheda 2A con diligenza e pone in essere tutti i necessari adempimenti. Art. 4 Obblighi del soggetto attuatore 1. Il Dipartimento Lavoro si riserva di effettuare controlli in conformità alla normativa di riferimento e di richiedere ogni conseguenziale chiarimento ed integrazione documentale. In particolare saranno effettuati: a) controlli documentali volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure; b) verifiche in loco mirate ad accertare l effettiva erogazione del servizio. I soggetti attuatori, in qualità di beneficiari del finanziamento a valere del PAR Sicilia, devono dotarsi di un sistema contabile dedicato. Tutta la documentazione inerente gli interventi attuati deve essere custodita presso la sede del soggetto attuatore nel rispetto dei termini di durata previsti dai regolamenti comunitari; Art. 5 Obblighi del Dipartimento del Lavoro 1. Il Dipartimento Lavoro adotta i provvedimenti idonei a dare concreta e celere attuazione alla misura. 2. Il Dipartimento Lavoro svolge i controlli sulla istanza di rimborso trasmessa dal soggetto attuatore; 3. Il Dipartimento Lavoro provvede, quindi, agli adempimenti richiesti per procedere al rimborso delle spese dei servizi erogati dagli enti attuatori. 4. Contestualmente svolge i controlli di primo livello, secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo, al fine di verificare la regolarità nell esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l effettivo raggiungimento del risultato atteso e l ammissibilità delle spese oggetto della 2
3 domanda di rimborso trasmessa dal soggetto attuatore e del suo eventuale pagamento 5. In applicazione delle regole previste dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, nonché da quanto definito dal PAR, gli esiti dei controlli confermeranno i pagamenti effettuati e da effettuarsi o ne determineranno il mancato riconoscimento e l attivazione di eventuali procedure di recupero. Art. 6 - Capacità Tecnica Ai fini della valutazione della capacità tecnica di cui all' art. 2 comma 1 dell'avviso, si rinvia a quanto già stabilito nell'istanza allegato Modello B CANDIDATURA. Art.7 - Avvio attività Il soggetto beneficiario è tenuto ad avviare l operazione entro 15 giorni dal ricevimento da parte del CPI dell elenco allievi e provvede alla trasmissione, al Dipartimento Lavoro, della comunicazione di avvenuto avvio delle attività, previo inoltro al CPI della documentazione di cui all allegata check list. Il mancato avvio delle attività entro i termini previsti comporta la revoca dell autorizzazione all avvio delle attività. Possono essere accordate proroghe a seguito di istanza motivata da parte del soggetto beneficiario. L applicazione di tabelle standard di costi unitari ai fini del rimborso erogabile non esonera il soggetto beneficiario dall assicurare, sin dall avvio delle attività, i seguenti obblighi: 1. adozione di una contabilità separata o di un sistema di codificazione contabile adeguato per tutte le transazioni relative all operazione, ferme restando le norme contabili nazionali; 2. utilizzo di un c/c dedicato, nel rispetto di quanto previsto dall art. 3 della Legge136/2010 e s.m.i.; 3. conservazione in originale, a disposizione del Dipartimento Regionale del Lavoro, della documentazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività finanziate, nel rispetto delle disposizioni in materia di conservazione dei documenti di spesa di cui all art.90 del Reg.(CE) 1083/2006; 4. garanzia dell assenza di doppio finanziamento delle spese oggetto dell operazione; 5. solo nel caso di attivazione di formazione on the job, i requisiti di esperienza professionale del tutor aziendale, devono essere appositamente certificate dal titolare dell azienda ospitante, ai fini della attestazione della fascia UCS di riferimento. Art.8 - Variazioni in corso d opera L attuazione delle attività deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del progetto approvato e di tutte le condizioni previste. Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici regionali, non è ammessa variazione dell importo finanziario approvato nel suo complesso. Le restanti eventuali variazioni (indirizzo delle sedi per l attività formativa in aula, calendario/orario di svolgimento, sostituzione allievi, riduzioni di durata o di numero dei partecipanti ecc.), pur non oggetto di autorizzazione devono, a pena di revoca del finanziamento, essere annotate su apposito registro presso il soggetto attuatore. 3
4 Art.9 Gestione dell attività Le attività previste devono essere avviate secondo la tempistica definita nel quadro di dettaglio dell attività corsuale e svolte secondo quanto indicato nel calendario. Salvo disposizione dell Amministrazione, la durata massima delle attività è di otto ore giornaliere e 40 ore settimanali. L orario giornaliero non può superare le otto ore di lezione in caso di orario interrotto con una pausa di almeno un ora. L attività formativa, a meno di deroghe autorizzate dal Dipartimento Lavoro, non può iniziare prima delle ore 8.00 e non può terminare oltre le ore 23.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi. La durata convenzionale dell ora/corso è pari a 60 minuti. Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore sono applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti. La frequenza è da intendersi obbligatoria. Potrà essere prevista una pausa estiva. Durante lo svolgimento degli interventi formativi, è consentita la presenza in aula esclusivamente degli allievi, del personale formatore e di supporto previsti. Gli allievi devono partecipare ad almeno il 70% del totale delle ore di formazione previste dall operazione con certificazione della presenza sull apposito registro, pena l esclusione dal corso, tranne che nei casi debitamente giustificati. In tutti i casi in cui vi sia certezza che un allievo non possa frequentare almeno il 70% delle ore previste, i beneficiari dovranno tempestivamente provvedere all esclusione del soggetto, tranne che l allievo non accetti di concludere le attività senza costi aggiuntivi per il Dipartimento Regionale del Lavoro. Per quanto attiene i registri obbligatori, le variazioni al calendario formativo, all abbandono degli allievi e loro sostituzione si rimanda a quanto disposto nel Vademecum per l attuazione degli interventi che prevedono l adozione di unità di costo standard (UCS) Non è ammissibile l erogazione di indennità di frequenza agli allievi. Perentoriamente entro 5 giorni dal termine del percorso formativo, il soggetto attuatore trasmetterà al CPI competente la documentazione (di cui all allegata check list - all. 2) relativa al corso per la verifica finalizzata al rilascio della certificazione delle competenze. Art. 10 Rendicontazione e domanda di rimborso Il beneficiario deve completare le attività corsuali e comunicare la data di conclusione dell operazione. Su richiesta motivata, il Dipartimento Lavoro può accordare una proroga dei suddetti termini. In fase di dichiarazione finale delle attività, il soggetto attuatore deve calcolare il costo complessivo dell operazione. Tale costo è determinato sulla base delle tabelle standard di costi unitari adottate dal Dipartimento Regionale del Lavoro, che prevedono, secondo quanto previsto all art.6: 1. una unità di costo standard (UCS) di 73,13 ora/corso (fascia C); 2. una unità di costo standard (UCS) di 117,00 ora/corso (fascia B); 4
5 3. una unità di costo standard (UCS) di 0,80 ora/allievo; E previsto un rimborso sino a 4.000,00, riconoscibile fino al 70% del costo standard delle ore di formazione. Nel caso di successiva collocazione nel posto di lavoro (entro 60 gg dalla fine del corso) sarà riconosciuta l ulteriore percentuale di costo. Il costo standard così definito prevede la copertura di tutti i costi diretti connessi alla formazione per ciò che attiene alle attività di preparazione, realizzazione e direzione e controllo, nonché dei costi indiretti correlati all attività formativa L applicazione delle UCS sopraindicate è condizionata,per ciascun corso: 1. alla effettiva realizzazione, da parte del soggetto attuatore, dell intero percorso formativo; 2. alla effettiva partecipazione dell allievo, con certificazione della presenza sull apposito registro, alla quota minima del totale delle ore di formazione previste dall avviso; 3. alla conclusione dell azione formativa da parte di un numero di allievi non inferiore a quello indicato a catalogo, fermo quanto detto in materia di definizione di parametro. 4. qualora il numero degli allievi che completano il percorso sia inferiore al 70% degli avviati, il costo standard verrà ridefinito in misura pari al 50% del massimale di riferimento ( 117/h + 0,80/h : 50% = 58,5 + 0,40 x h ). 5. qualora il numero degli allievi sia inferiore al 50% degli avviati, l'importo massimo da corrispondere è pari ad 4.000,00 omnicomprensive per l'intero percorso. La spesa per le attività realizzate viene rimborsata, mensilmente sulla base di apposita domanda indirizzata al Servizio VIII - Iniziative per l occupazione, l orientamento, tirocini formativi, apprendistato entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione delle stesse, corredata da documentazione idonea a dimostrare la realizzazione degli interventi (copia registro presenze allievi relativo al periodo di riferimento e relativo timesheet giornaliero sottoscritto dal docente e dal tutor, relazione recante la descrizione dei servizi erogati, fattura o altro documento contabile equivalente idoneo a giustificare la spesa sostenuta). Il rimborso avviene con la modalità dell UCS espressamente stabilita nella scheda relativa all intervento formativo specialistico inserita nel PAR. Art. 11- Monitoraggio e valutazione Nei casi di inadempimento e/o accertata violazioni delle regole stabilite, il Dipartimento Regionale del Lavoro rigetta l istanza di rimborso. Art. 12 Tutela della privacy Ai fini del trattamento dei dati personali, si richiama il regolamento attuativo del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Art. 13 Recesso 5
6 Il soggetto attuatore può recedere dalla convenzione comunicandolo alla Dipartimento Regionale del Lavoro con raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso comporta l eliminazione dell offerta del servizio del soggetto attuatore dal sistema informativo regionale di norma entro 10 giorni dalla ricezione del recesso. In caso di recesso, il soggetto attuatore è tenuto comunque a portare a compimento le attività in corso in vigenza della presente convenzione. Il soggetto attuatore che recede dalla convenzione resta soggetto all obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte di organi regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici. Art. 14 Legge applicabile e Foro competente Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Palermo. Luogo e data Per accettazione Soggetto Attuatore Dipartimento Regionale del Lavoro 6
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