CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
|
- Giuseppa Roberto
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2013 DISEGNO DI LEGGE 12 aprile 2013, n. 379 Interventi per favorire l'accesso consapevole e responsabile al gioco lecito e contrastare le dipendenze patologiche da gioco. Abrogazione dell articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonchè modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile1983, n. 12 in materia di personale) D'iniziativa dei consiglieri Walter Viola (Gruppo misto), Rodolfo Borga, Pino Morandini (Il popolo della libertà), Gianfranco Zanon (Gruppo misto) Presentato il 12 aprile 2013 Assegnato alla Quarta Commissione permanente
2 DISEGNO DI LEGGE 12 aprile 2013, n. 379 Interventi per favorire l'accesso consapevole e responsabile al gioco lecito e contrastare le dipendenze patologiche da gioco. Abrogazione dell articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonchè modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile1983, n. 12 in materia di personale) INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti coinvolti nella dipendenza da gioco Art. 3 - Collocazione degli apparecchi da gioco Art. 4 - Obblighi dei gestori delle attività da gioco Art. 5 - Interventi a sostegno degli esercizi commerciali Art. 6 - Divieto di pubblicità Art. 7 - Formazione dei gestori delle attività di gioco Art. 8 - Campagne di informazione e sensibilizzazione Art. 9 - Valorizzazione degli organismi associativi Art Marchio Art Sanzioni amministrative Art Disciplina attuativa Art Informazioni sull'attuazione della legge Art Abrogazione dell articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) Art. 1 Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento promuove l accesso consapevole, responsabile e misurato al gioco lecito. Promuove, inoltre, interventi volti a prevenire e contrastare le dipendenze patologiche da gioco, nonché ad assicurare il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti coinvolti. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia promuove azioni finalizzate ad acquisire una diffusa consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorchè lecito, e dei connessi risvolti dannosi a livello familiare, sociale, lavorativo, economico e relazionale. 3. La Provincia valorizza nel trattamento clinico della dipendenza da gioco i profili di integrazione sanitaria e socio-assistenziale e il coordinamento tra le strutture sanitarie operanti sul territorio secondo modelli di intervento volti ad assicurare una risposta multidisciplinare ai bisogni di tipo sociale-preventivo e di natura assistenziale-terapeutica. Art. 2 Prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti coinvolti nella dipendenza da gioco 1. La Provincia promuove interventi finalizzati alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti coinvolti nella dipendenza da gioco. In particolare sostiene anche attraverso il coinvolgimento dell Azienda provinciale per i servizi sanitari:
3 - 2 - a) la presa in carico multidisciplinare anche in modo integrato con le articolazioni sanitario-assistenziali di cui agli articoli 45 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali) e 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), l'adozione di misure di prevenzione, il trattamento diagnostico, terapeutico, di riabilitazione e recupero dei soggetti interessati con il coinvolgimento degli enti locali e delle organizzazioni del volontariato di cui all articolo 3 della legge provinciale sulla tutela della salute; b) la conoscenza, la verifica, il monitoraggio e il controllo attraverso l osservatorio per la salute di cui all articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute del fenomeno della dipendenza da gioco d azzardo, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche ad esso correlate; c) l adozione di un numero verde, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, finalizzato a fornire un primo ascolto e un servizio di assistenza e consulenza per l orientamento ai servizi; d) campagne di prevenzione e di informazione, studi, incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa di sensibilizzazione atta ad approfondire le conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco, tenendo anche conto dell evoluzione del gioco virtuale, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, gli organi giudiziari, le forze dell ordine e gli organismi del terzo settore; e) il coinvolgimento nell attuazione degli interventi previsti da questa legge delle forze dell ordine, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni di categoria, dei gestori delle attività di gioco, degli enti locali, delle associazioni del volontariato e dei gruppi di mutuo auto aiuto operanti sul territorio provinciale ed aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge anche istituendo periodici tavoli di confronto per favorire comuni azioni di contrasto; f) l azione dell amministratore di sostegno in relazione alla tutela del giocatore patologico e dei suoi familiari secondo le modalità di cui all articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la promozione e diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili); g) l adozione di specifici progetti, anche avvalendosi dell'osservatorio per la sicurezza previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale), per la formazione e l aggiornamento degli operatori impegnati nell attuazione degli interventi previsti da questa legge con il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell'ordine e delle organizzazioni del volontariato; h) la costituzione di un fondo di solidarietà per sostenere pazienti e famiglie in difficoltà. 2. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i criteri e le condizioni di accesso al fondo di cui al comma 1, lettera h). Art. 3 Collocazione degli apparecchi da gioco 1. Per prevenire la dipendenza dal gioco, i comuni possono adottare provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in un raggio non inferiore a trecento metri da luoghi sensibili e in particolare dai seguenti: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani); c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale.
4 In aree circoscritte, anche esterne a quelle del comma 1, i comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco come individuati dal comma 1, tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Art. 4 Obblighi dei gestori delle attività da gioco 1. I gestori di sale da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche o di esercizi in cui vi sia l offerta di giochi pubblici espongono all ingresso e all interno dei locali materiale informativo nel quale sono indicati i rischi correlati al gioco, la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblica e del privato sociale, tra cui il numero verde di cui all articolo 2, comma 1, lettera c), e un test di verifica che permetta una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. 2. I gestori dei locali di cui al comma 1 informano i giocatori sulla possibilità di utilizzare dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio da gioco. Art. 5 Interventi a sostegno degli esercizi commerciali 1. La Giunta provinciale può prevedere che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli investimenti a favore degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siano concessi solo agli esercizi in cui non sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 e a condizione che il richiedente si impegni a non istallare tali apparecchi per un periodo stabilito dalla Giunta provinciale medesima. 2. La Giunta provinciale determina con deliberazione le modalità di attuazione della disciplina di cui al comma 1, compresi i casi di revoca del contributo in conseguenza della violazione di quanto ivi previsto. Art. 6 Divieto di pubblicità 1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco. Art. 7 Formazione dei gestori delle attività di gioco 1. L Azienda provinciale per i servizi sanitari promuove iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco e negli esercizi di cui all articolo 4, finalizzate alla prevenzione della dipendenza da gioco d azzardo attraverso la conoscenza delle situazioni di rischio, la diagnosi precoce ed il sostegno al gioco consapevole e responsabile.
5 - 4 - Art. 8 Campagne di informazione e sensibilizzazione 1. L Azienda provinciale per i servizi sanitari promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del volontariato, campagne di informazione in materia di prevenzione e trattamento della dipendenza da gioco d azzardo, indirizzate prioritariamente ai giovani e alle fasce sociali a rischio. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare: a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui connessi rischi per la salute e relazionali; b) a favorire un approccio misurato al gioco; c) ad informare sulla presenza dei servizi di assistenza pubblica e del privato sociale operanti sul territorio e sulle relative modalità di accesso; d) ad informare i genitori sui programmi di filtraggio dei giochi d azzardo on line. Art. 9 Valorizzazione degli organismi associativi 1. Le associazioni e gli organismi del terzo settore operanti nel settore dell'educazione alla legalità e della promozione della cittadinanza responsabile partecipano all attuazione degli interventi previsti da questa legge. Possono, inoltre, concorrere alla progettazione territoriale socio-sanitaria, anche di prevenzione, per quanto attiene al fenomeno del gioco d azzardo. 2. La Provincia può concedere contributi per il finanziamento di progetti promossi dagli organismi associativi di cui al comma 1 volti a diffondere la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole e a realizzare interventi di assistenza, consulenza ed orientamento, nonché di sostegno e reinserimento sociale a favore dei soggetti coinvolti nella dipendenza da gioco e delle relative famiglie. Art. 10 Marchio 1. La Provincia rilascia il marchio Slot free agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d azzardo. 2. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per il riconoscimento e la revoca del marchio. 3. I comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio Slot free. Art. 11 Sanzioni amministrative 1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali riferite a materie riservate alla competenza dello Stato, il mancato rispetto degli obblighi previsti dall articolo 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da a euro. 2. Nel caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 si provvede alla temporanea sospensione dell attività da dieci ad un massimo di sessanta giorni. 3. La violazione delle altre disposizioni di questa legge è punita con la sanzione
6 - 5 - amministrativa pecuniaria da 300 a euro. 4. Per l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanzaingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di esercizi pubblici. Le somme riscosse ai sensi di quest'articolo sono introitate nel bilancio della Provincia e destinate alla costituzione del fondo di solidarietà di cui all articolo 2, comma 1, lettera h). Art. 12 Disciplina attuativa 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva con deliberazione la disciplina di attuazione degli interventi previsti da questa legge e le relative procedure di raccordo con gli atti di programmazione sanitaria e socioassistenziale. 2. La Giunta definisce, inoltre, con deliberazione modalità e criteri per l erogazione degli interventi a sostegno degli esercizi commerciali e per il riconoscimento anche sul piano finanziario di iniziative e progetti promossi da soggetti del terzo settore operanti sul territorio provinciale ed aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge. 3. La Giunta provinciale adotta la disciplina attuativa di questa legge sentita la competente commissione consiliare permanente. Art. 13 Informazioni sull'attuazione della legge 1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 12 la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione volta a dare puntuale riscontro ai seguenti elementi conoscitivi: a) interventi attuati per favorire l accesso consapevole e responsabile al gioco lecito e contrastare le dipendenze patologiche da gioco; b) efficacia delle campagne di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sul piano della riduzione dell'abuso patologico del gioco; c) grado di coinvolgimento negli interventi di cui alla lettere a) e b) dell Azienda provinciale per i servizi sanitari, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle forze dell ordine e degli organismi del terzo settore; d) accesso delle persone affette da dipendenze patologiche da gioco ai trattamenti sanitari ed assistenziali e tipologia degli interventi erogati dalle competenti strutture ; e) interventi di contenimento dell impatto delle attività connesse all esercizio di sale da giochi e di attrazione sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull inquinamento acustico e sulla quiete pubblica; f) criticità riscontrate nell'attuazione della legge. 2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione. 3. La Giunta provinciale può, altresì, trasmettere gli elementi conoscitivi di cui al comma 1 attraverso la relazione di cui all articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute.
7 - 6 - Art. 14 Abrogazione dell articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge è abrogato l articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale). 2. Sono, altresì, abrogati il comma 6 dell articolo 47 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, il comma 6 dell articolo 39 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e l articolo 18 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5.
LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2015, n. 13
LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2015, n. 13 Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Partecipazione dei soggetti del terzo settore Art. 3 - Sensibilizzazione,
DettagliConsiglio Regionale della Puglia
LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2013, N. 43 Contrasto alla diffusione del gioco d azzardo patologico (GAP) LEGGE REGIONALE Contrasto alla diffusione del gioco d azzardo patologico (GAP) Il Consiglio regionale
Dettaglin.181 del (Parte Prima)
n.181 del 04.07.2013 (Parte Prima) Regione Emilia-Romagna LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N.5 NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO,
DettagliRimandi /Riferimenti. Massima / keywords. Commento /Illustrazione
LR(16) 43_13 Pag. I LEGGE REGIONALE PUGLIA 13 dicembre 2013, n. 43 Contrasto alla diffusione del gioco d azzardo patologico (GAP). sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 1/2018 (Atti del Consiglio) Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013. *************** Approvata
DettagliLEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 5
LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 5 Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale
DettagliArticolo 1 (Finalità e oggetto della legge)
Articolo 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali e nel rispetto della normativa nazionale vigente
DettagliNORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D AZZARDO PATOLOGICO E DELLA DIPENDENZA DA NUOVE TECNOLOGIE E SOCIAL NETWORK
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2017, N. 55 NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO
DettagliPROGETTI DI LEGGE N Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico
1 REGIONE LOMBARDIA CONSIGLIO REGIONALE X LEGISLATURA PROGETTI DI LEGGE N. 58-7-45-46 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico Proposta preliminare del gruppo di lavoro
DettagliATTO N di iniziativa del Consigliere MONACELLI
atti@crumbria.it ATTO N. 956 PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere MONACELLI NORME PER L'ACCESSO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE DEL GIOCO LECITO E PER LA PREVENZIONE DEL GIOCO PATOLOGICO Depositato
DettagliSpett.le COMUNE DI BRINDISI SETT. ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO ESERCIZI PUBBLICI
Spett.le COMUNE DI BRINDISI SETT. ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO ESERCIZI PUBBLICI OGGETTO: Segnalazione certificata di installazione apparecchi e congegni di cui all art. 110 del TULPS in attività diverse
DettagliLegge Regionale 17 dicembre 2016 n. 20. Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.
Legge Regionale 17 dicembre 2016 n. 20 Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico. (Molise, BUR 19 dicembre 2016, n. 48, edizione straordinaria) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 873
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 873 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori SIMEONI, FATTORI, TAVERNA, Maurizio ROMANI, FUCKSIA, GAETTI, MARTON, GIARRUSSO, PUGLIA, BUCCARELLA, AIROLA, PEPE,
DettagliDI SEGUITO È RIPORTATO IL TESTO DELLA LR N
DI SEGUITO È RIPORTATO IL TESTO DELLA LR N. 57/2013 CON EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI ABROGATE O SOSTITUITE (PARTI NON PIÙ IN VIGORE) E IN VERDE LE PARTI INTRODOTTE DALLA LR 4/2018, IN SOSTITUZIONE O
DettagliCittà di Cantù REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE ALL ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI. Ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2013 n.
Città di Cantù REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE ALL ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI Ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 Approvato dal Consiglio comunale in data 08.04.2019
DettagliLEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 15
LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 15 Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato (b.u. 13 dicembre 2011, n. 50) Art. 1 Finalità
DettagliANALISI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PROPOSTA DALLA SCUOLA DELLE BUONE PRATICHE CON LA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2013 N. 8 DELLA REGIONE LOMBARDIA
ANALISI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PROPOSTA DALLA SCUOLA DELLE BUONE PRATICHE CON LA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2013 N. 8 DELLA REGIONE LOMBARDIA PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE La
DettagliLegge regionale 21 novembre 2014, n. 21 Consiglio Regionale dell'umbria
Page 1 of 5 Legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 Testo multivigente Iter dell'atto Fascicolo virtuale Istruttoria Verbali Regolamenti attuativi Controllo di attuazione Senso @lternato Multimedia Documento
DettagliMODALITA APPLICATIVE DEL DIVIETO ALLE SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D AZZARDO LECITO.
ALLEGATO 1 MODALITA APPLICATIVE DEL DIVIETO ALLE SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D AZZARDO LECITO. Il presente allegato individua le modalità per l applicazione
DettagliSezione III. Interventi regionali per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza. Sezione III Interventi regionali
DettagliATTO N. 415 Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale
Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione Sezione Banche dati e Analisi documentale ATTO N. 415 Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Ulteriori modificazioni ed integrazioni
DettagliNorme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
1 di 5 12/12/2014 18.58 Legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 Testo multivigente Iter dell'atto Fascicolo virtuale Istruttoria Verbali Regolamenti attuativi Controllo di attuazione Senso @lternato Multimedia
Dettagliproposta di legge n. 58
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 58 a iniziativa del Consigliere Pergolesi presentata in data 27 maggio 2016 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D AZZARDO
DettagliTITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Finalità
1 1 LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5#LR-ER-2013-5# NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE
DettagliIL CONSIGLIO REGIONALE. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. promulga. la seguente legge:
Lazio L.R. 5-8-2013 n. 5 Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP). Pubblicata nel B.U. Lazio 8 agosto 2013, n. 64. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE
DettagliIL CONSIGLIO REGIONALE. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. promulga. la seguente legge regionale:
Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 8 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico. (Lombardia, BUR 22 ottobre 2013, n. 43, Supplemento) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL
DettagliConsiglio Regionale della Campania
- Prot. 0015878/u del 31/07/2019 13.45 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale *31/07/2019 13.45-20190015878* Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia, 81 NAPOLI Ai Presidenti
DettagliNorme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.
(1). Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico. (1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 5 maggio 2016, n. 18. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA
DettagliCONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2011 DISEGNO DI LEGGE 23 dicembre 2011, n. 272 Misure per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale
DettagliApprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del ART. 1 Ambito di applicazione
REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHÉ DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E
DettagliLEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 10
LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 10 Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse
DettagliConsiglio Regionale della Puglia
LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2019, N. 21 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d azzardo patologico (GAP)) 2 LEGGE REGIONALE Modifiche
DettagliLEGGE REGIONALE n. 38 del 10 settembre 2019
Bur n. 103 del 13 settembre 2019 LEGGE REGIONALE n. 38 del 10 settembre 2019 Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico. la seguente legge regionale: Il Consiglio regionale
DettagliComitato Paritetico di Controllo e Valutazione. ESAME DELLA RELAZIONE n. 42 del 2015
Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione ESAME DELLA RELAZIONE n. 42 del 2015 "STATO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8 NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D AZZARDO PATOLOGICO
DettagliIL CONSIGLIO REGIONALE. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. promulga. la seguente legge regionale:
Lombardia L.R. 21-10-2013 n. 8 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico. Pubblicata nel B.U. Lombardia 22 ottobre 2013, n. 43, Supplemento. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
DettagliArt. 2 (Funzioni della Regione)
Testo storico LEGGE REGIONALE 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ( B.U. 20 novembre 2008, n. 108 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' Sommario Art.
DettagliREGOLAMENTO DEL GIOCO D AZZARDO LECITO E MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DIPENDENZE DA GIOCO D AZZARDO PATOLOGICO (GAP)
Comune di Crema Consiglio Comunale del 18.06.2018 REGOLAMENTO DEL GIOCO D AZZARDO LECITO E MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DIPENDENZE DA GIOCO D AZZARDO PATOLOGICO (GAP) FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
DettagliNorme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico
Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (BURL n. 43, suppl. del 22 Ottobre 2013 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-10-21;8 Art.
DettagliArt. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)
LEGGE REGIONALE 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ( B.U.R. 20 novembre 2008, n. 108 ) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro
Dettagliproposta di legge n. 45
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 45 a iniziativa del Consigliere Marconi presentata in data 6 aprile 2016 DISPOSIZIONI PER L ACCESSO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE AL GIOCO LECITO
DettagliArt. 2 (Funzioni della Regione)
Testo vigente LEGGE REGIONALE 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ( B.U. 20 novembre 2008, n. 108 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' Sommario Art.
DettagliInterventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza
L.R. 21 marzo 2007, n. 12. Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza (B.U. 28 marzo 2007, n. 7) Art. 1. (Principi) 1. La Regione
Dettagli1 di 10 20/08/15 14:33
Titolo Misure per il contrasto e la prevenzione del fenomeno della ludopatia Attuale Iter 10 dic 2013 Annunzio assegnazione Seduta n. 105 AULA Storico 12 nov 2013 Annunziato Seduta n. 94 AULA 04 dic 2013
DettagliArt. 2 (Funzioni della Regione)
Testo vigente LEGGE REGIONALE 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ( B.U. 20 novembre 2008, n. 108 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' Sommario Art.
DettagliCOMUNE DI VICENZA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA DELLE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO
COMUNE DI VICENZA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA DELLE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO Approvato con delibera di Consiglio comunale n 29 del
DettagliCONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2009 DISEGNO DI LEGGE 9 marzo 2009, n. 23 Misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza D'iniziativa del consigliere Luigi
DettagliCONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XV LEGISLATURA ANNO 2016 DISEGNO DI LEGGE 29 aprile 2016, n. 133 Disposizioni in materia di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari
Dettagli1. Oggetto. 2. Finalità e principi generali
REGOLAMENTO IN MATERIA DI APERTURA E ORARI DI FUNZIONAMENTO DI SALE DA GIOCO ED ALTRI ESERCIZI E LUOGHI DEPUTATI ALL'INTRATTENIMENTO CON APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO E DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA
DettagliQUESTURA DI COSENZA. Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Licenze ex. Art. 88 T.U.L.P.S. e strumenti di contrasto al fenomeno della ludopatia.
QUESTURA DI COSENZA Divisione Polizia Amministrativa e Sociale Licenze ex. Art. 88 T.U.L.P.S. e strumenti di contrasto al fenomeno della ludopatia. Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Alfredo CANTAFORA
DettagliREGIONE VENETO LEGGE REGIONALE
REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n.8 Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro. (GU n. 3 del 22-1-2011) (Pubblicata
DettagliORDINANZA DEL SINDACO. Numero: 2018/00204 Del: 03/07/2018 Esecutiva da: 03/07/2018 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo
ORDINANZA DEL SINDACO Numero: 2018/00204 Del: 03/07/2018 Esecutiva da: 03/07/2018 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo OGGETTO: Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi
DettagliBANDO PER LA RIGENERAZIONE E INNOVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLA ZONA GRAMSCI ALLEGATO A DOMANDA RIQUALIFICAZIONE
BANDO PER LA RIGENERAZIONE E INNOVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLA ZONA GRAMSCI - 2018 ALLEGATO A DOMANDA RIQUALIFICAZIONE Al Comune di Modena Servizio Promozione della Città e Turismo Via Santi
Dettagli(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 4 maggio 2009, n. 18, suppl. ord. 5 maggio 2009, n. 1. Il Consiglio regionale ha approvato
Leggi Regionali d'italia Lombardia L.R. 30-4-2009 n. 8 Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell azienda.
DettagliCOMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Provincia di Forlì Cesena
Originale COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Provincia di Forlì Cesena DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE Numero: 148 Data: 14/12/2017 OGGETTO: MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI E INDIVIDUAZIONE ESERCIZI
DettagliConsiglio Regionale della Puglia
LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2018, N. 50 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 2 LEGGE REGIONALE Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto
DettagliRegione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 944 SEDUTA DEL 03/09/2018
Regione Umbria Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 944 SEDUTA DEL 03/09/2018 OGGETTO: Prolungamento dei tempi di adeguamento alle disposizioni riguardanti i materiali informativi sui
DettagliA relazione degli Assessori Pentenero, Saitta: Vista:
REGIONE PIEMONTE BU16 18/04/2019 Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 43-8654 Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione
DettagliASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE
Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana XVII Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2018 (n. ) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dal deputato: G. C. Cancelleri,
Dettagliproposta di legge n. 59
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 59 a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Micucci, Busilacchi, Giancarli presentata in data 27 maggio 2016 NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE
DettagliComitato Paritetico di Controllo e Valutazione. ESAME DELLA RELAZIONE n. 69 del Relatori Consiglieri De Corato e Nanni
Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione ESAME DELLA RELAZIONE n. 69 del 2016 "STATO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8 NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D AZZARDO PATOLOGICO
DettagliIL POPOLO DELLA LIBERTA ALTO ADIGE GRUPPO CONSILIARE Via Perathoner BOLZANO
1 IL POPOLO DELLA LIBERTA ALTO ADIGE GRUPPO CONSILIARE Via Perathoner 10 39100 BOLZANO Tel. 0471/946324 Fax 0471/946276 Email: maurizio.vezzali@consiglio-bz.org gruppo-pdl@consiglio-bz.org DISEGNO DI LEGGE
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
! CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere GUADAGNINI INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEGLI ASPETTI DI INTERESSE
DettagliDELIBERAZIONE N X / 2864 Seduta del 12/12/2014
DELIBERAZIONE N X / 2864 Seduta del 12/12/2014 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI MARIA CRISTINA CANTU' CRISTINA
DettagliStrumenti di prevenzione dell usura ed educazione all uso consapevole del denaro
Strumenti di prevenzione dell usura ed educazione all uso consapevole del denaro SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 Finalità e oggetto della presente legge Art. 2 Iniziative informative ed educative Art. 3 Rete
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Capo I Principi e finalità. Art. 1 Finalità
DISEGNO DI LEGGE Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e connessa integrazione dell articolo 7 della legge provinciale sull handicap
DettagliORDINANZA DEL SINDACO
ORDINANZA DEL SINDACO Numero: 2016/00232 Del: 02/09/2016 Esecutiva da: 02/09/2016 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale OGGETTO: Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 66/2014 (Atti del Consiglio) Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della
DettagliConsiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE TESTO PRESENTATO DAI PROPONENTI
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XI Legislatura - Atti consiliari TESTO PRESENTATO DAI PROPONENTI Art. 1 (Finalità e
DettagliLegge della Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 (1)
Legge della Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 (1) Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale. Il Consiglio regionale
DettagliArt. 1. (Finalità e oggetto)
Legge regionale 09 maggio 2017, n. 13 Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia. Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute nonché
DettagliConsiglio Regionale della Puglia
LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2014, N. 40 Disposizioni per la tutela delle donne affette dall endometriosi 2 LEGGE REGIONALE Disposizioni per la tutela delle donne affette dall endometriosi Il Consiglio regionale
Dettagli(Finalita') (Interventi)
Legge regionale n. 19 del 16/11/2010 Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli. Art. 1 (Finalita') 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel
DettagliEpidemiologia del gioco d azzardo
Epidemiologia del gioco d azzardo Trieste, 06 novembre 2017 Gioco d azzardo patologico stima Italiana La stima dei giocatori d azzardo patologici varierebbe dallo 0,5 % al 2,2 % (Serpelloni e Rimondo,
DettagliASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Atti parlamentari! Assemblea regionale siciliana XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2014 (n. ) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dal deputato: Ferrandelli
DettagliLEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 2019, N. 2
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XV LEGISLATURA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 2019, N. 2 Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo. *************** Capo I Finalità e definizioni Art. 1 Finalità
DettagliLEGGE REGIONALE N. (106-07)
approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 19 maggio 2016 -----
DettagliLinee guida sulle caratteristiche delle sale da gioco e sulla loro ricollocazione nel territorio
Linee guida sulle caratteristiche delle sale da gioco e sulla loro ricollocazione nel territorio Ricostruzione della normativa e della giurisprudenza in previsione della discussione in Conferenza unificata
DettagliNuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti
Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti Art. 1 Finalità Art. 2 Comitato regionale dei consumatori e degli utenti Art. 3 Funzioni del Comitato regionale dei consumatori
DettagliCONSIGLIO REGIONALE ATTI 0472 PROGETTO DI LEGGE N. 9. di iniziativa dei Consiglieri regionali:
REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 0472 PROGETTO DI LEGGE N. 9 Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari di iniziativa dei Consiglieri
DettagliDISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI
DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI Approvato con deliberazione di G.M. n. 122 dell 1/6/2012 INDICE GENERALE CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito
DettagliLEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE UMBRIA. Interventi per il sostegno e la qualificazione dell attività di assistenza familiare domiciliare.
LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 03-10-2007 REGIONE UMBRIA Interventi per il sostegno e la qualificazione dell attività di assistenza familiare domiciliare. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N.
Dettagli- 1 - Capo I Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili. - omissis -
- 1 - LEGGE PROVINCIALE SUI GIOVANI Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile universale provinciale e modificazioni
DettagliTRA. Il Comune di Bologna, rappresentato dall Assessore al Commercio, Attività Produttive, Turismo, Legalità Nadia Monti,
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CENTRO DI INIZIATIVA SULLA LEGALITA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL ARTICOLO 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011 TRA La
DettagliRegione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56
Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 13 luglio 2016, n. 9 Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale
DettagliTRA. il gioco d azzardo risulta un fenomeno in notevole espansione e ad esso si correla spesso quello del GAP (Gioco d Azzardo Patologico);
ALLEGATO ALLA DELIBERA P.G.139831/2016 SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA PER L ATTUAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL GIOCO D AZZARDO E DELLA LUDODIPENDENZA TRA Il Comune di Ferrara, rappresentato
DettagliNORME PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 1 AGOSTO 2017, N. 73 NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1073
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1073 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice ZANONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2013 Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
Dettagli- la legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 ed, in particolare, l'art. 48, comma 4 e 5;
Deliberazione Giunta Regionale 12 giugno 2017 n. 831 Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R.
DettagliGovernance delle politiche giovanili per il territorio provinciale di Bologna
Governance delle politiche giovanili per il territorio provinciale di Bologna La presente proposta di governance territoriale è stata presentata dalla Presidente della Provincia ai Sindaci dei Comuni della
DettagliProgettare i piani di zona: metodologie e strumenti
Regione Siciliana CORSO FAD CEFPAS Progettare i piani di zona: metodologie e strumenti Modulo 2: La progettazione dei piani di zona Lezione n. 2 I soggetti, le regole ed i luoghi della concertazione I
DettagliLegge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34
Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale Bollettino Ufficiale della Regione Marche N. 146 del 20 dicembre 2001 Il Consiglio Regionale ha approvato
DettagliDISCIPLINA DELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE
DISCIPLINA DELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE QUADRO NORMATIVO Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE. all esame della Giunta regionale nella seduta del
CPEL - Prot. 0000424/2016 del 04/05/2016 pos. 2.2.2 A ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI DIPARTIMENTO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI Sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale
DettagliRegione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N SEDUTA DEL 10/10/2016
Regione Umbria Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1159 SEDUTA DEL 10/10/2016 OGGETTO: Disposizioni inerenti le modalità di formazione dei gestori e del personale delle sale da gioco
Dettagli