CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2013 DISEGNO DI LEGGE 12 aprile 2013, n. 379 Interventi per favorire l'accesso consapevole e responsabile al gioco lecito e contrastare le dipendenze patologiche da gioco. Abrogazione dell articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonchè modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile1983, n. 12 in materia di personale) D'iniziativa dei consiglieri Walter Viola (Gruppo misto), Rodolfo Borga, Pino Morandini (Il popolo della libertà), Gianfranco Zanon (Gruppo misto) Presentato il 12 aprile 2013 Assegnato alla Quarta Commissione permanente

2 DISEGNO DI LEGGE 12 aprile 2013, n. 379 Interventi per favorire l'accesso consapevole e responsabile al gioco lecito e contrastare le dipendenze patologiche da gioco. Abrogazione dell articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonchè modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile1983, n. 12 in materia di personale) INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti coinvolti nella dipendenza da gioco Art. 3 - Collocazione degli apparecchi da gioco Art. 4 - Obblighi dei gestori delle attività da gioco Art. 5 - Interventi a sostegno degli esercizi commerciali Art. 6 - Divieto di pubblicità Art. 7 - Formazione dei gestori delle attività di gioco Art. 8 - Campagne di informazione e sensibilizzazione Art. 9 - Valorizzazione degli organismi associativi Art Marchio Art Sanzioni amministrative Art Disciplina attuativa Art Informazioni sull'attuazione della legge Art Abrogazione dell articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) Art. 1 Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento promuove l accesso consapevole, responsabile e misurato al gioco lecito. Promuove, inoltre, interventi volti a prevenire e contrastare le dipendenze patologiche da gioco, nonché ad assicurare il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti coinvolti. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia promuove azioni finalizzate ad acquisire una diffusa consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorchè lecito, e dei connessi risvolti dannosi a livello familiare, sociale, lavorativo, economico e relazionale. 3. La Provincia valorizza nel trattamento clinico della dipendenza da gioco i profili di integrazione sanitaria e socio-assistenziale e il coordinamento tra le strutture sanitarie operanti sul territorio secondo modelli di intervento volti ad assicurare una risposta multidisciplinare ai bisogni di tipo sociale-preventivo e di natura assistenziale-terapeutica. Art. 2 Prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti coinvolti nella dipendenza da gioco 1. La Provincia promuove interventi finalizzati alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti coinvolti nella dipendenza da gioco. In particolare sostiene anche attraverso il coinvolgimento dell Azienda provinciale per i servizi sanitari:

3 - 2 - a) la presa in carico multidisciplinare anche in modo integrato con le articolazioni sanitario-assistenziali di cui agli articoli 45 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali) e 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), l'adozione di misure di prevenzione, il trattamento diagnostico, terapeutico, di riabilitazione e recupero dei soggetti interessati con il coinvolgimento degli enti locali e delle organizzazioni del volontariato di cui all articolo 3 della legge provinciale sulla tutela della salute; b) la conoscenza, la verifica, il monitoraggio e il controllo attraverso l osservatorio per la salute di cui all articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute del fenomeno della dipendenza da gioco d azzardo, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche ad esso correlate; c) l adozione di un numero verde, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, finalizzato a fornire un primo ascolto e un servizio di assistenza e consulenza per l orientamento ai servizi; d) campagne di prevenzione e di informazione, studi, incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa di sensibilizzazione atta ad approfondire le conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco, tenendo anche conto dell evoluzione del gioco virtuale, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, gli organi giudiziari, le forze dell ordine e gli organismi del terzo settore; e) il coinvolgimento nell attuazione degli interventi previsti da questa legge delle forze dell ordine, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni di categoria, dei gestori delle attività di gioco, degli enti locali, delle associazioni del volontariato e dei gruppi di mutuo auto aiuto operanti sul territorio provinciale ed aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge anche istituendo periodici tavoli di confronto per favorire comuni azioni di contrasto; f) l azione dell amministratore di sostegno in relazione alla tutela del giocatore patologico e dei suoi familiari secondo le modalità di cui all articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la promozione e diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili); g) l adozione di specifici progetti, anche avvalendosi dell'osservatorio per la sicurezza previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale), per la formazione e l aggiornamento degli operatori impegnati nell attuazione degli interventi previsti da questa legge con il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell'ordine e delle organizzazioni del volontariato; h) la costituzione di un fondo di solidarietà per sostenere pazienti e famiglie in difficoltà. 2. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i criteri e le condizioni di accesso al fondo di cui al comma 1, lettera h). Art. 3 Collocazione degli apparecchi da gioco 1. Per prevenire la dipendenza dal gioco, i comuni possono adottare provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in un raggio non inferiore a trecento metri da luoghi sensibili e in particolare dai seguenti: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani); c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale.

4 In aree circoscritte, anche esterne a quelle del comma 1, i comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco come individuati dal comma 1, tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Art. 4 Obblighi dei gestori delle attività da gioco 1. I gestori di sale da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche o di esercizi in cui vi sia l offerta di giochi pubblici espongono all ingresso e all interno dei locali materiale informativo nel quale sono indicati i rischi correlati al gioco, la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblica e del privato sociale, tra cui il numero verde di cui all articolo 2, comma 1, lettera c), e un test di verifica che permetta una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. 2. I gestori dei locali di cui al comma 1 informano i giocatori sulla possibilità di utilizzare dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio da gioco. Art. 5 Interventi a sostegno degli esercizi commerciali 1. La Giunta provinciale può prevedere che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli investimenti a favore degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siano concessi solo agli esercizi in cui non sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 e a condizione che il richiedente si impegni a non istallare tali apparecchi per un periodo stabilito dalla Giunta provinciale medesima. 2. La Giunta provinciale determina con deliberazione le modalità di attuazione della disciplina di cui al comma 1, compresi i casi di revoca del contributo in conseguenza della violazione di quanto ivi previsto. Art. 6 Divieto di pubblicità 1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco. Art. 7 Formazione dei gestori delle attività di gioco 1. L Azienda provinciale per i servizi sanitari promuove iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco e negli esercizi di cui all articolo 4, finalizzate alla prevenzione della dipendenza da gioco d azzardo attraverso la conoscenza delle situazioni di rischio, la diagnosi precoce ed il sostegno al gioco consapevole e responsabile.

5 - 4 - Art. 8 Campagne di informazione e sensibilizzazione 1. L Azienda provinciale per i servizi sanitari promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del volontariato, campagne di informazione in materia di prevenzione e trattamento della dipendenza da gioco d azzardo, indirizzate prioritariamente ai giovani e alle fasce sociali a rischio. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare: a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui connessi rischi per la salute e relazionali; b) a favorire un approccio misurato al gioco; c) ad informare sulla presenza dei servizi di assistenza pubblica e del privato sociale operanti sul territorio e sulle relative modalità di accesso; d) ad informare i genitori sui programmi di filtraggio dei giochi d azzardo on line. Art. 9 Valorizzazione degli organismi associativi 1. Le associazioni e gli organismi del terzo settore operanti nel settore dell'educazione alla legalità e della promozione della cittadinanza responsabile partecipano all attuazione degli interventi previsti da questa legge. Possono, inoltre, concorrere alla progettazione territoriale socio-sanitaria, anche di prevenzione, per quanto attiene al fenomeno del gioco d azzardo. 2. La Provincia può concedere contributi per il finanziamento di progetti promossi dagli organismi associativi di cui al comma 1 volti a diffondere la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole e a realizzare interventi di assistenza, consulenza ed orientamento, nonché di sostegno e reinserimento sociale a favore dei soggetti coinvolti nella dipendenza da gioco e delle relative famiglie. Art. 10 Marchio 1. La Provincia rilascia il marchio Slot free agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d azzardo. 2. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per il riconoscimento e la revoca del marchio. 3. I comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio Slot free. Art. 11 Sanzioni amministrative 1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali riferite a materie riservate alla competenza dello Stato, il mancato rispetto degli obblighi previsti dall articolo 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da a euro. 2. Nel caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 si provvede alla temporanea sospensione dell attività da dieci ad un massimo di sessanta giorni. 3. La violazione delle altre disposizioni di questa legge è punita con la sanzione

6 - 5 - amministrativa pecuniaria da 300 a euro. 4. Per l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanzaingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di esercizi pubblici. Le somme riscosse ai sensi di quest'articolo sono introitate nel bilancio della Provincia e destinate alla costituzione del fondo di solidarietà di cui all articolo 2, comma 1, lettera h). Art. 12 Disciplina attuativa 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva con deliberazione la disciplina di attuazione degli interventi previsti da questa legge e le relative procedure di raccordo con gli atti di programmazione sanitaria e socioassistenziale. 2. La Giunta definisce, inoltre, con deliberazione modalità e criteri per l erogazione degli interventi a sostegno degli esercizi commerciali e per il riconoscimento anche sul piano finanziario di iniziative e progetti promossi da soggetti del terzo settore operanti sul territorio provinciale ed aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge. 3. La Giunta provinciale adotta la disciplina attuativa di questa legge sentita la competente commissione consiliare permanente. Art. 13 Informazioni sull'attuazione della legge 1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 12 la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione volta a dare puntuale riscontro ai seguenti elementi conoscitivi: a) interventi attuati per favorire l accesso consapevole e responsabile al gioco lecito e contrastare le dipendenze patologiche da gioco; b) efficacia delle campagne di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sul piano della riduzione dell'abuso patologico del gioco; c) grado di coinvolgimento negli interventi di cui alla lettere a) e b) dell Azienda provinciale per i servizi sanitari, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle forze dell ordine e degli organismi del terzo settore; d) accesso delle persone affette da dipendenze patologiche da gioco ai trattamenti sanitari ed assistenziali e tipologia degli interventi erogati dalle competenti strutture ; e) interventi di contenimento dell impatto delle attività connesse all esercizio di sale da giochi e di attrazione sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull inquinamento acustico e sulla quiete pubblica; f) criticità riscontrate nell'attuazione della legge. 2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione. 3. La Giunta provinciale può, altresì, trasmettere gli elementi conoscitivi di cui al comma 1 attraverso la relazione di cui all articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute.

7 - 6 - Art. 14 Abrogazione dell articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge è abrogato l articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale). 2. Sono, altresì, abrogati il comma 6 dell articolo 47 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, il comma 6 dell articolo 39 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e l articolo 18 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5.

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