PROTEZIONE PERSONA LIGHT

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1 PROTEZIONE PERSONA LIGHT Pacchetto Salute - Assistenza Plus Carte Servizi Regolamento dei Servizi Blue Assistance Il pacchetto di garanzie Salute - Assistenza Plus di Protezione Persona Light fornisce una risposta completa al bisogno crescente di tutela della salute. Sottoscrivendo Protezione Persona Light e acquistando il pacchetto di garanzie Salute Assistenza Plus, potrai pertanto usufruire di un ampia gamma di prestazioni di assistenza alla persona nonché, grazie ad una convenzione stipulata tra Credemassicurazioni e Blue Assistance a favore dei propri clienti, ricevere, senza costi aggiuntivi, le Carte Servizi che ti permetteranno l accesso a strutture sanitarie convenzionate di alta qualità, beneficiando di tariffe molto vantaggiose. Le Carte Servizi, di cui ti alleghiamo il regolamento, ti permetteranno di effettuare visite specialistiche, esami diagnostici e cure odontoiatriche presso strutture sanitarie o dentisti convenzionati, usufruendo di tariffe davvero competitive. Le strutture sanitarie e i centri odontoiatrici vengono selezionati attentamente da Blue Assistance, società di servizi appartenente al Gruppo Reale Mutua. Protezione Persona Light è un prodotto di Credemassicurazioni S.p.A, compagnia partecipata al 50% da Credito Emiliano S.p.A e per il restante 50% da Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede unica e direzione a Reggio Emilia Via Mirabello 2. Ai fini della comprensione delle caratteristiche e delle limitazioni delle coperture, prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile sul sito Le carte servizi sono un servizio di Blue Assistance S.p.A. società con unico socio Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede a Torino C.so Svizzera, 185. Per tutti i dettagli consultare il regolamento disponibile sul sito Credemassicurazioni SpA Capitale interamente versato di euro REA presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, Reggio Emilia (Italia) - Tel: Fax: info@credemassicurazioni.it Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla Comunicazione standard etici consultabile sul sito

2 REGOLAMENTO DEI SERVIZI BLUE ASSISTANCE Il presente documento disciplina le condizioni e i termini in base ai quali Blue Assistance S.p.A. (di seguito BA ) fornisce i Servizi BA (come di seguito definiti) al Titolare (come di seguito definito). ARTICOLO 1 DEFINIZIONI 1.1 Carta Servizi: è il documento di riconoscimento, in cui viene riportato il PIN, comprovante la titolarità del diritto, in capo al Titolare, di fruire dei Servizi BA (a suo favore e/o a favore del suo Nucleo Familiare). 1.2 Titolare: è la persona fisica alla quale è intestata la Carta Servizi in quanto sottoscrittore di una polizza con Credemassicurazioni avente la garanzia Salute Assistenza Plus. 1.3 Nucleo Familiare: è il nucleo familiare del Titolare composto dal coniuge, o dal convivente more uxorio, e dai figli conviventi con il Titolare, come risultante dal certificato anagrafico di Stato di famiglia. 1.4 Soggetti Terzi: sono i soggetti che materialmente erogano le Prestazioni dei Soggetti Terzi. 1.5 Prestazioni dei Soggetti Terzi: sono le prestazioni odontoiatriche e medico/sanitarie. 1.6 Codice PIN: è il codice d identità, fornito al Titolare, necessario per fruire del Servizio Odontoiatrico. 1.7 Servizi BA: indica congiuntamente i servizi forniti da BA al Titolare di cui agli artt. 1.8 e Servizio Odontoiatrico: servizio di BA che consente l accesso al complesso delle strutture odontoiatriche e dei medici odontoiatri che hanno stipulato con BA una convenzione sulla base della quale si sono impegnati a garantire ai Titolari, nella fornitura delle loro prestazioni, oltre ad una qualità certificata, l applicazione del nomenclatore tariffario di BA. L elenco delle strutture e dei medici odontoiatri è consultabile tramite l accesso al Sito Internet Dedicato. 1.9 Servizio Medico: servizio di accesso al network delle strutture sanitarie/medici convenzionati con Blue Assistance con possibilità di fruire di prestazioni sanitarie con l applicazione di un tariffario agevolato. L elenco delle/i strutture sanitarie/medici convenzionati è consultabile tramite l accesso al sito Sito Internet Dedicato: è il sito ARTICOLO 2 DIRITTI DEL TITOLARE 2.1 Il Titolare ha il diritto di usufruire, per se stesso e/o per il suo Nucleo Familiare dei Servizi BA. 2.2 Il Titolare perderà il diritto di usufruire dei Servizi BA, con conseguente annullamento della sua Carta Servizi, qualora la garanzia Salute Assistenza Plus non sia più attiva in una polizza di Credemassicurazioni. 2.3 Resta inteso che: a. i Servizi BA non comprendono l erogazione delle Prestazioni dei Soggetti Terzi (che saranno fornite direttamente dai Soggetti Terzi); b. i corrispettivi relativi alle Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno a carico del Titolare, che vi provvederà secondo gli accordi presi con i Soggetti Terzi; c. le informazioni relative ai costi delle singole Prestazioni dei Soggetti Terzi saranno fornite direttamente dai Soggetti Terzi a cui il Titolare si è rivolto. ARTICOLO 3 MODALITÀ PER USUFRUIRE DEI SERVIZI BA 3.1 Al fine di usufruire del Servizio Odontoiatrico, il Titolare è tenuto a inserire tutti i dati e le informazioni richieste nel Sito Internet Dedicato con la seguente procedura: a. Connessione al Sito Internet Dedicato; b. Login tramite inserimento del Codice PIN; c. Compilazione del form che comparirà sulla pagina web; d. Stampa del form compilato e presentazione dello stesso al Soggetto Terzo. 3.2 Per poter usufruire del Servizio Odontoiatrico il Titolare è tenuto a manifestare il consenso al trattamento dei dati personali sul Sito Internet Dedicato. In caso di mancata prestazione del consenso al trattamento dei dati personali il Titolare non potrà usufruire del Servizio Odontoiatrico 3.3. Al fine di usufruire del Servizio Medico, il Titolare è tenuto a recarsi presso la struttura sanitaria/medico convenzionato, inserito nell elenco di cui all art 1.9, munito della Carta Servizi. ARTICOLO 4 VALIDITA DELLA CARTA SERVIZI La Carta Servizi sarà attiva dalla data di consegna al Titolare e fino alla data di cessazione per qualsivoglia motivo della garanzia Salute Assistenza Plus presente nelle polizze di Credemassicurazioni il cui numero è indicato nella Carta Servizi. ARTICOLO 5 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA DI BA 5.1 BA non sarà responsabile per danni o disservizi derivanti da fatti addebitabili al Titolare (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il malfunzionamento del sistema informatico usato dal Titolare per il collegamento al Sito Internet Dedicato o al Sito Internet Credemassicurazioni, l inserimento di PIN errato). 5.2 BA non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare al Titolare in conseguenza dell erogazione delle Prestazioni dei 5.3 Soggetti Terzi BA sarà esentata dalla fornitura dei servizi BA in caso di sopravvenuta impossibilità dovuta a caso fortuito o a forza maggiore (tra i quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazioni, serrate, colpi di stato, guerre, invasioni, ostilità, calamità naturali, trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate e maremoti), eventi comunque al di fuori del ragionevole controllo di BA medesima. ARTICOLO 6 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CARTA SERVIZI La Carta Servizi è personale e non può essere ceduta a terzi; pertanto, la fruizione dei servizi BA è riservata esclusivamente al Titolare ed al suo Nucleo Familiare. ARTICOLO 7 RECLAMI I reclami relativi alla fornitura dei Servizi BA potranno essere inviati a BA a mezzo fax al numero

3 PROTEZIONE PERSONA LIGHT Contratto di assicurazione per la tutela della persona in caso di infortunio e malattia FASCICOLO INFORMATIVO Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota informativa comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione Documento sul trattamento dei dati personali deve essere consegnato al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto. AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Edizione CRS 5491/T/01/15 Credemassicurazioni SpA Capitale interamente versato di euro REA presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, Reggio Emilia (Italia) - Tel: Fax: info@credemassicurazioni.it - Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla Comunicazione standard etici consultabile sul sito

4 Nota informativa (Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01 gennaio 2013, IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP (ora IVASS). Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA 1. Informazioni generali a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata (di seguito, Credemassicurazioni); b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Mirabello, Reggio Emilia (Italia) c) Recapito telefonico: Fax: Sito Internet: info@credemassicurazioni.it d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (quanto al Ramo 10 si precisa che, per effetto della pubblicazione sul Bollettino dell Autorità del Provvedimento ISVAP nr del 27/06/2011, Credemassicurazioni a far data dal 29/07/2011 ha cessato l esercizio dell attività assicurativa nel Ramo 10 di cui all art. 2 c. 3 del D.Lgs. 209/2005 inerente la Responsabilità Civile autoveicoli terrestri ). Autorizzata con provvedimento ISVAP n del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n del 06/08/08 ad estendere l esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione n Informazioni sulla situazione patrimoniale di Credemassicurazioni Il patrimonio netto di Credemassicurazioni ammonta a 17,2 milioni di Euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 14,1 milioni ed il totale delle riserve patrimoniali è pari a 0,9 milioni. L indice di solvibilità risulta 3,16. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza La polizza viene stipulata per il tramite dell Intermediario autorizzato da Credemassicurazioni nell ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall Intermediario stesso. Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assogettato anche alle norme di cui agli art. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Per il collocamento del contratto, stipulato tra la Compagnia e il Contraente, verrà adottato un sistema di vendita che impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Per tale contratto verrà utilizzata unicamente la tecnica di comunicazione del call center. Per tecnica di comunicazione a distanza deve intendersi qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell impresa di assicurazioni e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto. Nota Informativa 1 di 13 Mod.A4/CRS 5491/T/01/15

5 Per supporto durevole deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse. Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e inviare la documentazione precontrattuale, il contratto stesso per l apposizione della relativa sottoscrizione e, durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente, a sua scelta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta deve essere esplicita e può essere effettuta congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti. In ogni caso potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. Il contratto si conclude al momento dell adesione telefonica del Contraente. Credemassicurazioni trasmette, entro 5 giorni dalla conclusione, la polizza al Contraente e questi, verificata l esattezza dei dati riportati sul Modulo di Polizza, deve firmarla e restituirla a Credemassicurazioni o all Intermediario. Si precisa peraltro, che in assenza di restituzione, il contratto s intenderà comunque valido. Il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center. Diritto di recesso e ripensamento Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Per esercitare tale diritto il Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni, dovrà inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemassicurazioni (Via Mirabello, Reggio Emilia); in questo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Credemassicurazioni ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso). Credemassicurazioni, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, restituisce al Contraente un importo pari al premio pagato al netto delle imposte di Legge, nonché della frazione di premio relativa al periodo in cui la polizza ha avuto effetto. Per l esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente. Tacito rinnovo del contratto Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. AVVERTENZA: E comunque possibile impedire il tacito rinnovo del contratto mediante la disdetta. La disdetta può essere esercitata, sia da parte del Contraente sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita: - nel caso di disdetta data dal Contraente, alla sede di Credemassicurazioni almeno 15 giorni prima della scadenza; - nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza. Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il Contraente potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel qual caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni. La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all articolo 1.6 delle Condizioni di Assicurazione. Aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Credemassicurazioni ( 3. Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni Nota Informativa 2 di 13 Mod.A4/CRS 5491/T/01/15

6 Il contratto contiene garanzie assicurative (a seconda della sezione attivata) per far fronte agli eventi che possono compromettere la salute e l integrità fisica della persona. Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. A seconda della tipologia esse sono raccolte in Sezioni. Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel Modulo di Polizza. La SEZIONE INFORTUNI contiene le garanzie relative agli infortuni che possono verificarsi nell arco dell intera giornata. Questa sezione si compone della garanzia denominata e regolamentata come segue: PENSIONATI INVALIDITA PERMANENTE GRAVE DA INFORTUNIO : se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente accertata pari o superiore al 60% della totale, Credemassicurazioni liquida, a postumi stabilizzati, un indennizzo pari al 100% della somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza. Il grado di invalidità è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nella tabella INAIL (allegato n. 1 al D.P.R n. 1124), riportate al punto 4.4 delle Condizioni di Assicurazione. La garanzia è regolamentata al punto 2.3 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.2 aggravamento di rischio, chi non assicuriamo sezioni infortuni e assistenza, 1.10 limiti di età, 2.1 infortuni, 2.2 rischi sportivi, 2.3 pensionati - invalidità permanente grave da infortunio, 3.1 infortuni non indennizzabili, 4.1 criteri di indennizzabilità, 4.2 lesioni speciali, 4.4 liquidazione e pagamento, nonché nelle definizioni del glossario. La SEZIONE INDENNITARIE contiene le garanzie che, al verificarsi di un infortunio o di una malattia, prevedono la corresponsione di un indennizzo forfettario. Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue: PENSIONATI FORFAIT PER RICOVERO : in caso di ricovero o di intervento chirurgico in una struttura sanitaria, con almeno 7 pernottamenti, reso necessario da infortunio, malattia o donazione organi, Credemassicurazioni corrisponde la somma a forfait pari ad euro 700 per sinistro. La garanzia opera per un massimo di tre sinistri indennizzabili per anno assicurativo. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.2 aggravamento di rischio, chi non assicuriamo - sezione indennitarie, 1.10 limiti di età, 1.13 dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio, 5.1 pensionati forfait per ricovero, 6.1 delimitazioni, 6.2 decorrenza della garanzia, 7.2 obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, 7.3 denuncia del sinistro, nonché nelle definizioni del glossario. INDENNIZZO FORFETTARIO A SEGUITO DI RICOVERO : in caso di ricovero in una struttura sanitaria con o senza intervento chirurgico ma con almeno un pernottamento, Credemassicurazioni corrisponderà le somme assicurate evidenziate al punto 5.2 delle Condizioni di Assicurazione (piani a-b-c-d). AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.2 aggravamento del rischio, chi non assicuriamo - sezione indennitarie, 1.10 limiti di età, 1.13 dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio, 5.2 indennizzo forfettario a seguito di ricovero, 6.1 delimitazioni, 6.2 decorrenza della garanzia, 7.2 obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, 7.3 denuncia del sinistro, nonché nelle definizioni del glossario. La SEZIONE ASSISTENZA contiene garanzie per le emergenze che possono verificarsi a seguito di un infortunio o una malattia. Le prestazioni seguenti si intendono operanti presso la residenza/domicilio in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (fatta eccezione per le garanzie di seguito evidenziate consigli medici telefonici, interprete a disposizione, anticipo cauzione legale e spese Nota Informativa 3 di 13 Mod.A4/CRS 5491/T/01/15

7 penali, invio farmaci all estero, collegamento continuo con la struttura sanitaria, prolungamento del soggiorno, per le quali le prestazioni valgono anche all estero). Per poterne usufruire l Assicurato deve contattare le Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, attivabile a mezzo telefono: DALL ITALIA DALL ESTERO NUMERO VERDE PREFISSO INTERNAZIONALE SEGUITO DA Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue: ASSISTENZA CONSIGLI MEDICI TELEFONICI La Centrale Operativa mette a disposizione il proprio servizio di guardia medica per informazioni e consigli sui primi provvedimenti d urgenza da adottare. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA Qualora l Assicurato richieda un trasporto in autoambulanza dal luogo in cui si trova ad una struttura sanitaria o da questa alla sua residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici, d intesa con il medico curante sul posto, lo valutino necessario, provvede all invio. PRESTAZIONI NEL CORSO DI UN VIAGGIO VIAGGIO DI UN FAMILIARE Qualora l Assicurato, nel corso di un viaggio sia ricoverato in una struttura sanitaria e non possa essere dimesso entro 5 giorni dalla data del ricovero e richieda, in assenza di un familiare maggiorenne sul posto, di essere raggiunto da questi, la Centrale Operativa: A) mette a disposizione di quest ultimo un biglietto d andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto; B) prenota per il familiare un albergo. RIENTRO SANITARIO Qualora nel corso di un viaggio, a seguito di malattia o infortunio, vi sia la richiesta di trasferire l Assicurato presso la sua residenza o in una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantirgli cure specifiche, la Centrale Operativa, nel caso in cui i propri medici di guardia lo valutino necessario, provvede a: A) organizzare il trasferimento dell Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra: _ aereo di linea classe economica (eventualmente barellato); _ treno (prima classe); _ autoambulanza; _ altri mezzi adatti alla circostanza; B) fare assistere l Assicurato durante il trasferimento da personale medico e/o paramedico, se necessario. In caso contrario l Assicurato verrà accompagnato compatibilmente con le disponibilità del mezzo di trasporto, da un familiare in viaggio con lui. RIENTRO DEL CONVALESCENTE Qualora l Assicurato, nel corso di un viaggio, purchè convalescente a seguito di un ricovero, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa, nel caso in cui i propri medici di guardia, d intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede a: A) organizzare il trasferimento dell Assicurato alla sua residenza nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra aereo di linea (classe economica), treno (prima classe), autoambulanza o altri mezzi adatti alla circostanza; B) fare assistere l Assicurato durante il trasferimento da personale medico e/o paramedico se necessario. In caso contrario l Assicurato verrà accompagnato compatibilmente con le disponibilità del mezzo di trasporto, da un familiare in viaggio con lui. PRESTAZIONI PRESSO LA RESIDENZA Nota Informativa 4 di 13 Mod.A4/CRS 5491/T/01/15

8 INVIO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA Qualora, a seguito di infortunio, l Assicurato venga a trovarsi presso la propria residenza, in una condizione tale per cui consegua una necessaria permanenza a letto certificata da prescrizione medica, la Centrale Operativa - compatibilmente con le disponibilità locali - provvede ad inviare una collaboratrice domestica. SALUTE - ASSISTENZA PLUS INVIO DI UN MEDICO GENERICO O DI UN AMBULANZA Qualora l Assicurato richieda una visita medica presso la propria residenza nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8, nei prefestivi dalle ore 14 alle ore 24 e nei festivi 24 ore su 24, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, provvede ad inviare un medico presso la residenza/domicilio. INVIO DI UN MEDICO GENERICO SPECIALISTA Qualora l Assicurato, al momento della dimissione da una struttura sanitaria, oppure in caso di non autosufficienza, necessiti, come certificato da prescrizione medica, di una visita specialistica presso la propria residenza/domicilio, la Centrale Operativa, provvede a reperire e ad inviare un medico specialista. CONSEGNA FARMACI Qualora l Assicurato venga a trovarsi in uno stato di non autosufficienza temporanea presso la propria residenza/domicilio, a seguito di infortunio o malattia, che comporti una permanenza a letto per almeno 5 giorni, certificata da prescrizione medica - la Centrale Operativa per un periodo massimo di 3 settimane successive all evento, provvede a garantire la consegna di farmaci non salvavita. L Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l elenco dei farmaci da acquistare dietro prescrizione medica, purché rientranti tra quelli regolarmente registrati in Italia, nonché gli estremi per il recapito. PRELIEVO DI CAMPIONI DA ANALIZZARE E CONSEGNA REFERTI Qualora l Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza/domicilio, per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, e sia richiesta l effettuazione di prelievi necessari per un analisi clinica (esami del sangue, delle feci, delle urine ed esami colturali chimico fisici di altre secrezioni biologiche) senza che nessuno dei conviventi possa fornirgli un aiuto concreto, la Centrale Operativa, compatibilmente con la disponibilità delle locali strutture sanitarie, provvede a organizzare il prelievo dei campioni da analizzare presso la residenza/domicilio dell Assicurato, la consegna presso il laboratorio di analisi e il successivo recapito del referto all Assicurato stesso. TUTORING MEDICO TELEFONICO PERSONALIZZATO L Assicurato, o un familiare in sua vece, può attivare, tramite la Centrale Operativa, un servizio di monitoraggio e supporto telefonico, successivamente alle dimissioni da una struttura sanitaria in cui sia stato precedentemente ricoverato a seguito di infortunio o malattia con prognosi di inabilità temporanea superiore a sette giorni. INVIO DI UN INFERMIERE Qualora l Assicurato, al momento della dimissione da una struttura sanitaria in cui stato ricoverato a seguito di grave patologia, o in cui abbia subito un intervento chirurgico a seguito di infortunio richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, dell assistenza infermieristica presso la propria residenza/domicilio, la Centrale Operativa provvede a reperire e ad inviare il relativo personale. INVIO DI UN FISIOTERAPISTA Qualora l Assicurato, al momento della dimissione da una struttura sanitaria in cui abbia subito un intervento chirurgico a seguito di grave infortunio richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, l assistenza di un fisioterapista presso la propria residenza/domicilio, la Centrale Operativa provvede a reperire e ad inviare il relativo personale. CONSEGNA SPESA Qualora l Assicurato si trovi in uno stato di non autosufficienza temporanea presso la propria residenza/domicilio, a seguito di infortunio o malattia, che comporti una permanenza a letto per almeno 5 giorni, certificati da prescrizione medica la Centrale Operativa provvede a garantire, per un periodo di 30 giorni successivi all evento, la consegna di generi alimentari o di prima necessità. L Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l elenco degli articoli da acquistare, purché rientranti tra quelli comunemente reperibili nei supermercati, nonché gli estremi per il recapito. Nota Informativa 5 di 13 Mod.A4/CRS 5491/T/01/15

9 EFFETTUAZIONE DI ECOGRAFIE Qualora l Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza/domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante e sia richiesta l effettuazione presso la sua abitazione di un ecografia, la Centrale Operativa, compatibilmente con la disponibilità delle locali strutture sanitarie, provvede ad organizzare l effettuazione dell esame diagnostico e la successiva consegna del referto all Assicurato stesso. INVIO DI UN ACCOMPAGNATORE O DI UN MEZZO DI TRASPORTO Qualora l Assicurato, nei trenta giorni successivi alla dimissione da una struttura sanitaria in cui sia stato ricoverato a seguito di infortunio, debba effettuare una o più visite di controllo o esami diagnostici in una struttura sanitaria, come certificato da prescrizione medica, in assenza di un familiare che possa fornirgli un aiuto concreto, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia lo valutino necessario, provvede a inviare un accompagnatore o un mezzo di trasporto per recarsi dalla propria residenza/domicilio alla struttura sanitaria interessata. CONSEGNA DOCUMENTI Qualora l Assicurato venga a trovarsi in uno stato di non autosufficienza temporanea presso la propria residenza/domicilio, a seguito di infortunio o malattia, che comporti una permanenza a letto di almeno 5 giorni - certificati da prescrizione medica ed abbia la necessità di recapitare, spedire o ricevere certificati, ricevute di pagamento e documenti che rivestano un oggettivo carattere di urgenza, la Centrale Operativa per un periodo di 3 settimane successive all evento, provvede a garantire la consegna dei documenti. L Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere la prestazione deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l elenco dei documenti ed indicando il luogo presso cui recapitarli o prenderli in consegna. INVIO DI UN ASSISTENTE FAMILIARE Qualora l assistente familiare dell Assicurato, che si trovi in una condizione di non autosufficienza permanente, come comprovato da documentazione medica, sia ricoverata in una struttura sanitaria per un periodo non inferiore a 5 giorni, la Centrale Operativa - compatibilmente con le disponibilità locali - provvede a reperire ed ad inviare presso la residenza/domicilio dell Assicurato un altra assistente, che fornisca aiuto nella cura dell igiene personale, nell organizzazione della vita quotidiana, che supporti l Assicurato stesso e la sua famiglia nella compagnia e nella comunicazione, tenendo il costo a carico di Reale Mutua fino a un massimo di 30 ore. INVIO DI UNA BABY SITTER Qualora l Assicurato, a seguito di ricovero in una struttura sanitaria da cui non possa essere dimesso entro 5 giorni dalla data del ricovero, sia nell impossibilità d occuparsi dei figli minori con lui conviventi e nessun altro familiare possa prendersene cura, la Centrale Operativa provvede a reperire una baby sitter e ad inviarla presso la residenza/domicilio dell Assicurato per occuparsi dei minori. INVIO DI UN DOG SITTER Qualora l Assicurato sia ricoverato in una struttura sanitaria per un periodo non inferiore a 7 giorni, oppure in seguito alla dimissione da quest ultima, a causa di una permanenza a letto certificata dalla struttura stessa, necessiti di assistenza nel reperimento e attivazione di un operatore che si prenda cura del suo animale domestico, la Centrale Operativa provvede a reperire e ad inviare il relativo personale presso la residenza/domicilio dell Assicurato. per raggiungere ed accudire l animale presso la residenza dell Assicurato. TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI Su richiesta dell Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Centrale Operativa, accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'assicurato, provvede a trasmetterlo. SECOND OPINION La Second Opinion è rivolta all Assicurato affetto da una grave alterazione dello stato di salute per la quale sia già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico e ritenga opportuno richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinicodiagnostica. L Assicurato potrà rivolgersi ai medici della Centrale Operativa di Blue Assistance e illustrare il caso clinico per il quale viene richiesta la seconda opinione medica. Questi forniranno indicazione all Assicurato su tutta la documentazione che dovrà presentare al suo medico curante (cartella clinica od equipollente, esiti di esami diagnostici, referti di visite specialistiche, immagini radiografiche o quant altro necessario). Il medico curante, a suo giudizio, contatterà i medici della Centrale Operativa, e, di concerto con loro, valuterà necessità ed appropriatezza della richiesta di Second Opinion. Nota Informativa 6 di 13 Mod.A4/CRS 5491/T/01/15

10 TRASFERIMENTO IN STRUTTURE SANITARIE SPECIALIZZATE Qualora l Assicurato necessiti di essere trasferito presso una struttura sanitaria specializzata per essere ricoverato, anche al di fuori della propria regione di residenza/domicilio, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d intesa con il medico curante, lo valutino necessario, provvede a: - individuare e prenotare la struttura sanitaria specializzata, in Italia; - organizzare i contatti medici; - trasferisce l Assicurato, con l eventuale accompagnamento di personale medico e/o paramedico, oppure, qualora questi non siano ritenuti necessari, di un familiare, utilizzando il mezzo più idoneo tra: _ aereo di linea classe economica (eventualmente barellato); _ treno prima classe; _ autoambulanza o altri mezzi adatti alla circostanza. RIENTRO ANTICIPATO Qualora, nel corso di un viaggio dell Assicurato, deceda un suo familiare (coniuge/convivente, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora), la Centrale Operativa provvede a mettergli a disposizione un biglietto, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto, per recarsi nel luogo dov è avvenuto il decesso o dove avviene l inumazione o per rientrare alla propria residenza/domicilio, purché in Italia. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA Qualora l Assicurato, nel corso di un viaggio, debba sostenere spese impreviste a seguito di malattia o di infortunio o anche a seguito di furto, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio, la Centrale Operativa provvede a pagare per suo conto, a titolo di prestito senza interessi, le spese giustificate da idonea documentazione fino alla concorrenza di per sinistro. Poiché tale pagamento rappresenta unicamente un anticipazione, l Assicurato o il datore di lavoro che agisca in sua vece deve fornire garanzie bancarie o d altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell anticipo. INTERPRETE A DISPOSIZIONE Qualora l Assicurato venga ricoverato in una struttura sanitaria o arrestato all estero e vi sia la richiesta di un interprete per favorire il contatto e lo scambio d informazioni tra l Assicurato stesso ed i medici curanti o le Pubbliche Autorità, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo. ANTICIPO CAUZIONE LEGALE E SPESE PENALI Qualora l Assicurato in viaggio all estero sia arrestato o subisca un fermo, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà l Assicurato stesso fino ad un massimo di La Centrale Operativa, qualora l Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa l onorario di un legale fino ad un massimo di INVIO FARMACI ALL ESTERO Qualora una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e prescritta all Assicurato dal medico curante sia introvabile sul posto, la Centrale Operativa, nel caso in cui i propri medici di guardia concordino che le specialità ivi reperibili non siano equivalenti, provvede ad inviare all Assicurato i medicinali, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. COLLEGAMENTO CONTINUO CON LA STRUTTURA SANITARIA Qualora l Assicurato, nel corso di un viaggioall estero, a seguito d infortunio o malattia, sia ricoverato d urgenza in una struttura sanitaria ed i suoi familiari richiedano d essere informati sulle sue condizioni, la Centrale Operativa provvede ad effettuare un collegamento telefonico diretto tra i propri medici di guardia ed il medico curante sul posto. ASSISTENZA AI FIGLI MINORI Qualora l Assicurato nel corso di un viaggio sia ricoverato in una struttura sanitaria e, non potendo essere dimesso entro 5 giorni dalla data del ricovero, si trovi nell impossibilità d occuparsi dei figli minori che viaggiano con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un altra persona indicata dall Assicurato, un biglietto d andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto, per permettere all incaricato di ricondurre i minori alla propria residenza in Italia. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO Nota Informativa 7 di 13 Mod.A4/CRS 5491/T/01/15

11 Qualora l Assicurato, dimesso da una struttura sanitaria in cui sia stato precedentemente ricoverato nel corso di un viaggio all estero, come prescritto dalla struttura stessa, sia costretto a prolungare la sua convalescenza oltre la data prevista per il ritorno, la Centrale Operativa provvede a prenotargli un albergo. RIENTRO FUNERARIO Qualora l Assicurato deceda nel corso di un viaggio, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d inumazione, dopo aver adempiuto tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.2 aggravamento di rischio, chi non assicuriamo sezioni infortuni e assistenza, 1.10 limiti di età, 8.1 consigli medici telefonici, 8.2 trasporto in ambulanza, 8.3 viaggio di un familiare, 8.4 rientro sanitario, 8.5 rientro del convalescente, 8.6 invio di una collaboratrice domestica, 8.7 invio di un medico generico o di un ambulanza, 8.8 invio di un medico generico specialista, 8.9 consegna farmaci, 8.10 prelievo di campioni da analizzare e consegna referti, 8.11 tutoring medico telefonico personalizzato, 8.12 invio di un infermiere, 8.13 invio di un fisioterapista, 8.14 consegna spesa, 8.15 effettuazione di ecografie, 8.16 invio di un accompagnatore o di un mezzo di trasporto, 8.17 consegna documenti, 8.18 invio di un assistente familiare, 8.19 invio di una baby sitter, 8.20 invio di un dog sitter, 8.21 trasmissione messaggi urgenti, 8.22 second opinion, 8.23 trasferimento in strutture sanitarie specializzate, 8.24 rientro anticipato, 8.25 anticipo spese di prima necessità, 8.26 interprete a disposizione, 8.27 anticipo cauzione legale e spese penali, 8.28 invio farmaci all estero, 8.29 collegamento continuo con la struttura sanitaria, 8.30 assistenza ai figli minori, 8.31 prolungamento del soggiorno, 8.32 rientro funerario, 9.1 delimitazioni, 10.1 obblighi dell assicurato, 10.2 mancato utilizzo delle prestazioni, 10.3 restituzione di biglietti di viaggio, nonché nelle definizioni del glossario. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE In caso di sinistro, per calcolare l indennizzo dovuto da Credemassicurazioni occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Credemassicurazioni interviene. Esempi di calcolo dell indennizzo per la garanzia Pensionati - Invalidità Permanente Grave da infortunio della Sezione Infortuni: Esempi A B C Percentuale di invalidità 30% 59% 60% permanente accertata Franchigia (in percentuale) 59% Somma assicurata per Invalidità Permanente Esempio A : NESSUN INDENNIZZO (l invalidità permanente accertata è inferiore alla franchigia). Esempio B: NESSUN INDENNIZZO (l invalidità permanente accertata è inferiore alla franchigia). Esempio C: indennizzo di (in quanto, ai sensi dell art. 2.3 pensionati - invalidità permanente grave da infortunio delle Condizioni di Assicurazione, al raggiungimento del 60% di invalidità accertata, viene liquidato il 100 % della somma assicurata). Esempi di calcolo dell indennizzo per la garanzia pensionati - forfait per ricovero della Sezione Indennitarie: Esempi A B C Giorni di ricovero Somma assicurata per Ricovero Esempio A : NESSUN INDENNIZZO. Esempio B: INDENNIZZO DI 700. Esempio C: INDENNIZZO DI 700 (l indennizzo è sempre pari a 700 in quanto la prestazione opera a partire da 7 giorni di ricovero indipendentemente dalla durata del ricovero stesso; ved. art. 5.1 Pensionati - Forfait per Ricovero delle Condizioni di Assicurazione). Nota Informativa 8 di 13 Mod.A4/CRS 5491/T/01/15

12 Esempi di calcolo dell indennizzo per la garanzia Indennizzo Forfettario a seguito di ricovero reso necessario da intervento chirurgico non di alta chiurugia e non reso necessario da grave patologia (es: C del piano di rimborso): Esempi A B C Giorni di ricovero (con pernottamento) a seguito di intervento chirurgico Somma assicurata per Ricovero ( ) Esempio A: NESSUN INDENNIZZO. Esempio B: INDENNIZZO DI 600. Esempio C: INDENNIZZO DI 600 (l indennizzo è sempre pari a 600 in quanto la prestazione opera a partire dal 2 pernottamento in struttura sanitaria indipendentemente dalla durata del ricovero stesso; ved. art. 5.2 Indennizzo Forfettario a seguito di ricovero delle Condizioni di Assicurazione). 4. Periodi di carenza contrattuale AVVERTENZA: sono presenti nelle Condizioni di Assicurazione della Sezione Indennitarie delle carenze, ovvero periodi di tempo che intercorrono tra la data di effetto dell assicurazione e l'effettiva decorrenza della garanzia. Per i dettagli si veda il punto 6.2 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Dichiarazioni del Contraente e in ordine alle circostanze del rischio - nullita Le informazioni raccolte dalle dichiarazioni del Contraente costituiscono gli elementi per la valutazione del rischio da parte di Credemassicurazioni. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono avere conseguenze negative sulla prestazione assicurativa (perdita totale o parziale dei relativi indennizzi) o anche comportare l annullamento del contratto, così come indicato agli art del Codice Civile e al punto 1.2 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: si sottolinea l importanza di dette dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte nel Modulo di Polizza. AVVERTENZA: non è prevista la compilazione del questionario sanitario, ma viene sottolineato che l assicurazione non opera per le conseguenze di infortuni occorsi e le malattie diagnosticate e/o che abbiano resi necessari cure mediche o esami clinici (strumentali o di laboratorio), prima dell effetto dell assicurazione (Art. 4.1 e 6.1 delle Condizioni di Assicurazione). 6. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, devono dare comunicazione scritta a Credemassicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Credemassicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio Credemassicurazioni, ai sensi dell art del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio soltanto alla scadenza annuale successiva alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato. 7. Premi Il premio è annuale e può essere corrisposto alla Compagnia in un unica soluzione o tramite frazionamento mensile. Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente bancario acceso presso Credito Emiliano S.p.A.. Per la garanzia indennizzo forfettario a seguito di ricovero, il premio è stabilito in base all età dell Assicurato (come da Appendice 1 VARIAZIONE DI PREMIO PER CIASCUN ASSICURATO DIPENDENTE DALL ETA ) mentre per le altre garanzie il premio è fisso. Non vi sono costi aggiuntivi gravanti sul premio, per effetto del ricorso a tecniche di collocamento a distanza del contratto. AVVERTENZA: È prevista la possibilità di applicare condizioni economiche dedicate ad alcune categorie di soggetti così come previsto nei relativi eventuali convenzionamenti. 8. Adeguamento del premio Nota Informativa 9 di 13 Mod.A4/CRS 5491/T/01/15

13 Relativamente alla garanzia indennizzo forfettario a seguito di ricovero, in caso di rinnovo del contratto il premio può aumentare in funzione dell età dell Assicurato così come descritto all art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione. Le somme assicurate sono definite per tutta la durata del contratto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento del premio si prescrive dopo un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a partire dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (rif. Art del Codice Civile). 10. Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente l Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente o dell Assicurato. 11. Legge applicabile al contratto Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso. 12. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana. 13. Regime fiscale Ai premi imponibili relativi alle garanzie delle sezioni Infortuni e Indennitarie si applica l aliquota d imposta sull assicurazione del 2,50%. Al premio imponibile relativo alla garanzia assistenza si applica l aliquota d imposta sull assicurazione del 10%. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall imposta dovuta dal Contraente. C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA Il momento di insorgenza del sinistro deve intendersi: per le garanzie della sezione Infortuni la data di accadimento dell infortunio; per la sezione Indennitarie, la data in cui si è verificato il ricovero o l intervento chirurgico. Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Credemassicurazioni entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia che l Assicurato sarà tenuto a consentire eventuali visite dei medici di Credemassicurazioni ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari per la valutazione del danno e che le spese relative a tali certificazioni mediche sono a carico dell Assicurato stesso. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai sottoelencati punti delle Condizioni di Assicurazione: dal 4.1 al 4.4 per la sezione Infortuni, dal 7.1 al 7.4 per la sezione Indennitarie, dal 10.1 al 10.3 per la sezione Assistenza. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, via posta, al seguente indirizzo: - Funzione REC - Via Nota Informativa 10 di 13 Mod.A4/CRS 5491/T/01/15

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