TIROCINI E BANDI PSR MIS

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1 TIROCINI E BANDI PSR MIS Con propria delibera n. 72/2016 la Giunta regionale Toscana ha stabilito di prevedere nei bandi regionali per la concessione di contributi alle imprese a valere su tutti i fondi europei l obbligo di attivazione da parte dei soggetti beneficiari del contributo di almeno un tirocinio non curriculare connesso alle attività oggetto del contributo. I recenti bandi annualità 2016 delle misure PSR 4.1 e 4.2 hanno pertanto applicato tale decisione della Giunta regionale modulando i massimali di contributo concedibili ai beneficiari in funzione dell attivazione da parte del beneficiario stesso di un determinato numero di tirocini non curriculari, tenendo inoltre conto del numero degli occupati presso l azienda stessa (paragrafo 3.3 Massimali e minimali dei suddetti bandi). Tali massimali sono riepilogati nelle seguenti tabelle (par. 3.3 dei bandi mis. 4.1 e 4.2 del PSR): MIS. 4.1 Tabella 2: Massimali di contributo per classi di occupati e di tirocini attivati N Tirocini N Occupati <3 3-6 > Mis. 4.2 : Massimali di contributo per aziende IAP

2 Le condizioni e le modalità di svolgimento dei tirocini non curriculari presso le aziende beneficiarie dei contributi PSR sono definite dalla seguente normativa regionale: Legge regionale n. 32 del Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro (BURT n. 23, parte prima, del ); Regolamento n. 47/R 2003 e s.m.i. Regolamento di esecuzione della L.R. n , (BURT n. 37, parte prima, del 18 agosto 2003), applicativo dell articolo 17 della L.R. 32/2002. In base a tale contesto normativo, non rientrano nella definizione di tirocinio non curriculare le seguenti tipologie di tirocinio: tirocini curriculari: ovvero inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici; I praticantati, ovvero i periodi di formazione teorico-pratica che i candidati all accesso alle libere professioni devono obbligatoriamente svolgere prima di espletare l esame di stato; I tirocini non curriculari si distinguono nelle seguenti tipologie in base alle finalità ed alle caratteristiche dei soggetti che li svolgono: 1) tirocini di formazione e orientamento: finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità; attivabile per neo-laureati neo diplomati e coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica. 2) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati; 3) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga; 4) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all articolo 17 ter, comma 8, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale.

3 Per attivare e svolgere un tirocinio non curriculare sono necessarie 3 figure principali: 1) Il tirocinante; 2) Il soggetto ospitante: azienda presso la quale il tirocinio svolge il suo tirocinio. Nel nostro caso un azienda agricola; 3) Il soggetto promotore: promotore e garante della regolarità dell esperienza di tirocinio. Possono svolgere tale ruolo una molteplicità di soggetti tra i quali anche le associazioni dei datori di lavori come la Confagricoltura. Tipicamente però questo ruolo è svolto dai centri per l impiego anche per la complessità e delicatezza degli adempimenti che il soggetto promotore deve svolgere. Elementi fondamentali da considerare per l attivazione e svolgimento del tirocinio non curriculare sono: 1) LA CONVENZIONE tra il soggetto promotore e quello ospitante. Ai fini dei bandi PSR (4.1 e 4.2) la data della firma della convenzione deve essere successiva a quella di presentazione della domanda iniziale di aiuto; 2) IL PROGETTO FORMATIVO: elaborato congiuntamente dal promotore e dal ospitante è allegato alla convenzione; 3) LA DURATA massima del tirocinio è tipicamente di 6 mesi ma vi sono delle eccezioni in base alla tipilogia di tirocinanti e di tirocinio svolto 4) Il RIMBORSO FORFETTARIO spettante al tirocinante: minimo di 500 /mese, a carico del soggetto ospitante; 5) L ASSICURAZIONE INAIL: obbligatoria per il tirocinante; 6) IL NUMERO DI TIROCINI ATTIVABILI: è i funzione del numero degli attuali occupati dell azienda ospitante. Il bando di misura 4.1 e 4.2 definiscono cosa s intende per occupati. Nel caso di aziende agricole sono ricompresi anche gli IAP, i CD e i coadiuvanti nonché i soci lavoratori di cooperative; Per informazioni relative alla normativa regionale sui tirocini non curriculari, è possibile rivolgersi ai Centri per l'impiego, i cui indirizzi e recapiti telefonici e di posta elettronica sono indicati all'indirizzo web: E necessario informare correttamente le aziende circa la natura Formativa dell istituto del tirocinio (vedere punto e) della voce Soggetto ospitante della sottostante tabella riepilogativa). Il tirocinante deve svolgere un attività di formazione sulla base del progetto formativo elaborato preventivamente all inizio del periodo di tirocinio in accordo tra il soggetto ospitante ed il soggetto promotore. Al termine del periodo di tirocinio il soggetto promotore svolgerà una verifica circa l effettivo svolgimento del progetto formativo iniziale.

4 Nella tabella seguente i suddetti elementi più alcuni altri sono riepilogati e descritti più dettagliatamente in base alla normativa sopra richiamata (LR 32/2002 e regolamento 47/R 2003). Possono essere soggetti promotori del tirocinio: SOGGETTO PROMOTORE Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell esperienza formativa Obblighi del soggetto promotore a) i centri per l impiego; b) gli enti bilaterali; c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; d) le università; e) gli istituti tecnici superiori (ITS); f) le cooperative iscritte all albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi; g) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro; h) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Il soggetto promotore è tenuto a: a) garantire la qualità e l efficacia dell esperienza formativa del tirocinante; b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione; c) nominare il tutore (vedi sotto) responsabile delle attività didatticoorganizzative, scegliendolo fra i soggetti indicati all articolo 86 sexies, comma 1 della L.R n. 32/2002 ; d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall articolo 17 ter, comma 5 della L.R. 32/2002; e) inviare copia della convenzione e del progetto formativo (vedi sotto) alla struttura territoriale competente in materia di attività ispettiva del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. se diverso dal centro per l impiego il soggetto promotore, è tenuto a : effettuare la comunicazione obbligatoria prevista dall articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1/10/1996, n. 510 ( Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale ), convertito, con modificazioni, dalla legge 28/11/1996, n inviare copia della convenzione e del progetto formativo (vedi sotto) al centro per l impiego. Per la complessità e delicatezza degli adempimenti di norma il soggetto promotore dei tirocini è il centro per l impiego competente per territorio

5 SOGGETTO OSPITANTE Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Requisiti e obblighi del soggetto ospitante: a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative; d) non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio. e) Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo. Non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all interno della propria organizzazione. f) Il soggetto ospitante nomina il tutore (vedi sotto) del tirocinante scegliendolo fra i soggetti indicati all articolo 86 septies, comma 1. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

6 Tutore nominato dal soggetto promotore (tutore responsabile delle attività didatticoorganizzative): ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l attuazione del progetto formativo. è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, svolge i seguenti compiti: concorre all elaborazione del progetto formativo (vedi sotto) d intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire; monitora l attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante. TUTORE Sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante devono nominare un proprio tutore del tirocinante Tutore nominato dal soggetto ospitante: 1 tutore per ogni tirocinante ospitato; Il tutore è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro; Il tutore è scelto dal soggetto ospitante fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l attività del tirocinio prevista nel progetto formativo (vedi sotto). IAP: Per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) senza dipendenti a tempo indeterminato il tutore è il legale rappresentante dell azienda ospitante. Il tutore del soggetto ospitante svolge i seguenti compiti: a) coordina l attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze; b) attesta la regolarità dell attività svolta dal tirocinante; c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze; d) redige la relazione finale sull attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante. e) Il tutore non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti.

7 DURATA DEL TIROCINIO Minimo 2 mesi massimo 6 mesi Con le seguenti eccezioni: fino a 12 mesi: per laureati, per le sole tipologie di tirocini: a) di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati; b) di reinserimento al lavoro di soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, c) tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga; d) per i soggetti svantaggiati, di cui all articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; e) per le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e dall articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; f) per i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui all articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; g) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e all articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008; h) i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763; fino 24 mesi a) per i soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68; Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di: astensione obbligatoria per maternità. periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. ATTENZIONE! Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento interno all azienda ospitante e al tutore incaricato dal soggetto promotore. In questo caso il tirocinio non viene considerato concluso correttamente e può comportare una riduzione del massimale di contributo inizialmente assegnato.

8 RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AL TIROCINANTE ASSICURAZIONE DEL TIROCINANTE CONVENZIONE Minimo 500,00 al mese Obbligo di assicurazione presso l INAIL contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi Deve essere stipulata tra soggetto promotore e ospitante A carico del soggetto ospitante. Direttamente da parte del soggetto promotore o per il tramite del soggetto ospitante Riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell intervento formativo. Deve essere sottoscritta dopo la presentazione della domanda iniziale di misura 4.1 o 4.2. PROGETTO FORMATIVO Il progetto Formativo è allegato alla convenzione. Sviluppato dal promotore in collaborazione con l ospitante e contiene: a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante; b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante; c) la durata e l orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferiore all orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante; d) gli obiettivi, le competenze da acquisire e le modalità di svolgimento del tirocinio; e) gli estremi identificativi delle assicurazioni; f) la sede di svolgimento e il settore di attività; g) l entità dell importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.

9 Le aziende prive di dipendenti a tempo indeterminato non possono attivare tirocini. ECCEZIONE PER IAP: i soggetti iscritti all albo IAP pur se privi di dipendenti a tempo indeterminato, possono attivare 1 tirocinio purché il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana). NUMERO TIROCINI ATTIVABILI DAL SOGGETTO OSPITANTE In base al numero dei dipendenti a numero indeterminato del soggetto ospitante Fatto salvo quanto sopra indicato, il numero di tirocini attivabili in base alla L.R. 32/2002 e relativo regolamento n. 47/R/2003 è: soggetti ospitanti con 1-6 dipendenti a tempo indeterminato = 1 tirocinante; soggetti ospitanti con 7-19 dipendenti a tempo indeterminato = max 2 tirocinanti. N.B: i bandi di misura 4.1 e 4.2 al paragrafo 3.3 Massimali e minimali stabiliscono una definizione specifica del termine occupati applicabile al bando ai fini della definizione del numero di tirocini attivabili. In base a tale definizione fornita dal bando al par. 3.3 con il termine occupato si intende: a) l imprenditore agricolo professionale; b) il coltivatore diretto; c) i dipendenti a tempo indeterminato, d) i coadiuvanti, e) i soci lavoratori. Nel caso di attivazione di 2 tirocini il termine occupato, come previsto dal regolamento n. 47/R/2003, s intende invece riferito ai soli dipendenti a tempo indeterminato e ai soci lavoratori delle società cooperative. Sono esclusi, in tutti i casi, dal suddetto termine occupati i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori delle cooperative.

10 LIBRETTO FORMATIVO Registrazione del tirocinio nel libretto formativo del tirocinante Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 % delle presenze previste. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TIROCINANTE OBBLIGHI: Il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto; b) seguire le indicazioni dei tutori c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; d) rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all azienda sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio e) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l attuazione del progetto formativo. DIRITTI: Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

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