CONVENZIONE PERIODO APRILE 2016 GIUGNO 2017

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1 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA, A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS E FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS PER L'INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA, AI SENSI DELLA LEGGE N. 67 E DELL ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 PERIODO APRILE 2016 GIUGNO 2017 Con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge, tra COMUNE DI BOLOGNA (C.F ), legalmente rappresentato dalla Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale Avv. Maria Pia Trevisani, domiciliata per la carica a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, nominata con ordinanza sindacale P.G.N del 31/10/2011, che interviene al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G.N. xxxxxxxxx, esecutiva ai sensi di legge, Associazione di Volontariato A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS (C.F ), con sede legale a Bologna in via Massarenti 11, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con Atto n. 115 del 20 febbraio 1995, rappresentata dalla Presidente pro-tempore Roberta Zampa, nata il 15/06/1962 a Cesena, domiciliata a Bologna in Via Val d Aposa n. 13, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'associazione Fondazione ANT Italia ONLUS (C.F ), con sede legale a Bologna, in via Jacopo di Paolo, 36, iscritta all Anagrafe delle Onlus come da protocollo n del 24 febbraio 2003, rappresentata dalla Presidente dottoressa Raffaella Pannuti, nata il 14/01/1973 a Bologna, domiciliata a Casalecchio di Reno (BO) in Via Leonardo da Vinci n. 13, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Fondazione, a ciò autorizzata in forza delle norme. Premesso che: la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata

2 in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l Istituto della Sospensione del procedimento penale con Messa alla prova; il nuovo Istituto consente all imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione nonché per i delitti specificamente individuati nell art. 550 co. 2 c.p.p. di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità; tale Istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie che comprendono anche lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.); il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015, e pubblicato nella G.U. data 2 luglio 2015, prevede all art.2 comma 2 che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell art. 54 del citato decreto legislativo; Premesso altresì che il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna (di seguito Garante), nell'ambito del mandato istituzionale affidatogli dal Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna, opera per assicurare il rispetto della dignità della persona in stato di privazione o limitazione della libertà personale, promuovendo, nei confronti di tali soggetti, percorsi di integrazione e reinserimento sociale; il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, nonchè con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti delle persone recluse, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche (art. 2 co. 2 del Regolamento) Premesso altresì che: il Comune di Bologna e il Tribunale di Bologna hanno siglato una Convenzione in tema di "Messa alla prova" ai sensi della legge n. 67 del 2014, in relazione al D.M. 26/03/2001 (Deliberazione di Giunta P.G. n /2015 del 28/07/2015) al fine di avviare un progetto di reinserimento sociale attraverso l'espletamento di lavoro di pubblica utilità, volontario e gratuito, che ha come finalità oltre all'impegno diretto nell'accogliere persone, anche la promozione di tali percorsi nel tessuto sociale ed il sostegno a realtà associative e/o organizzazioni no-profit che manifestano interesse e disponibilità ad attivare progetti nell'ambito della Messa alla prova; A.G.E.O.P. da oltre trent anni accoglie e assiste i bambini malati di tumore e le loro

3 famiglie con Progetti di Accoglienza, Assistenza e Psicooncologia. Eroga contratti per la Ricerca Scientifica integrando i servizi della Sanità pubblica. Forma volontari qualificati. Fondazione ANT Italia ONLUS svolge attività di assistenza domiciliare gratuita per i malati oncologici, prevenzione, formazione e ricerca in campo oncologico; A.G.E.O.P. e Fondazione ANT Italia ONLUS (di seguito gli Enti ) hanno già realizzato esperienze nell'ambito della Messa alla prova, inserendo persone sottoposte a tale Istituto nelle attività o all'interno di percorsi di integrazione lavorativa e sociale ed hanno avviato una collaborazione con l'ufficio del Garante su progetti in favore di persone comunque private della libertà personale; gli Enti hanno manifestato la volontà di attivare, in collaborazione con il Comune di Bologna - Ufficio del Garante -, progetti rivolti a persone sottoposte alla Messa alla prova, ed hanno presentato a tale scopo appositi Progetti acquisiti con PG 74641/16 ( A.G.E.O.P. ) e con P.G /16 ( Fondazione ANT Italia ONLUS ), allegati in atti; in virtù dell'esperienza positiva già maturata e considerata la positiva collaborazione già avviata con l'ufficio del Garante, sono individuati in A.G.E.O.P. e Fondazione ANT Italia ONLUS i soggetti qualificati a realizzare le attività oggetto della presente convenzione, inserendo persone in Messa alla prova all'interno delle attività dell'associazione volontariato, ai sensi del DL n. 67/14; fra gli scopi sociali indicati nello Statuto di entrambi gli Enti sono previste finalità compatibili e attinenti a quelle oggetto della presente Convenzione. Visto: che la legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge Quadro sul volontariato, riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell autonomia e favorendone l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici; che la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n Legge Quadro sul Volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) ha determinato i criteri con i quali disciplinare i rapporti degli Enti Locali con le Organizzazioni di Volontariato (art. 14); che la Regione Emilia-Romagna, con la predetta legge, riconosce le funzioni dell attività di volontariato, favorendone l apporto nella produzione di servizi e prestazioni sociali rese alla collettività; Art. 1 Premesse SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

4 Le premesse fanno parte integrante del presente atto. Art. 2 Oggetto La presente Convenzione è finalizzata a promuovere progetti nell'ambito dell'istituto della Messa alla prova, ai sensi della L. 67/2014, in un'ottica di collaborazione tra Ente Locale e realtà no-profit, in particolare attivando percorsi di inserimento di soggetti sottoposti a sospensione del procedimento con Messa alla prova nelle attività di AGEOP e Fondazione ANT Italia ONLUS" e collaborando ad iniziative che favoriscano la conoscenza e la diffusione di esperienze analoghe nel territorio. Art. 3 Compiti degli Enti A.G.E.O.P. e Fondazione ANT Italia ONLUS, al fine di realizzare gli obiettivi oggetto della presente Convenzione, si impegnano a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli. Gli Enti si impegnano a: a. offrire opportunità di svolgimento di lavoro di pubblica utilità; b. definire le modalità di realizzazione dei percorsi individuali; c. affiancare alcuni volontari ed operatori alle persone in Messa alla prova durante lo svolgimento delle attività al fine di favorire la progressiva e graduale autonomia nelle funzioni assegnate, nella gestione dei tempi e delle responsabilità personali; d. verificare che i progetti si svolgano secondo le norme vigenti e comunicare periodicamente i risultati raggiunti indicando eventuali correttivi organizzativi per migliorare la qualità. In particolare, A.G.E.O.P. si impegna ad accogliere un massimo di 4 persone in contemporanea per attività di: a) piccola manutenzione e micro interventi di ripristino delle sedi, delle case accoglienza, dei veicoli ed attrezzature detenute; b) lavori di giardinaggio nelle aree esterne delle case accoglienza; c) trasporto materiali e persone, logistica; d) collaborazione e supporto, in attività di promozione, per eventi, manifestazioni, iniziative varie (es. predisposizione banchetti, montaggio infrastrutture, distribuzione di materiali promozionali ed informativi); e) attività di supporto nella Bottega Solidale, riordino del magazzino, allestimenti; f) lavori di ufficio, segreteria, data entry; g) altri interventi, pertinenti alla professionalità della persona messa alla prova e sempre con l'assenso del medesimo soggetto. La Fondazione ANT Italia ONLUS si impegna ad accogliere, previo breve colloquio conoscitivo, un massimo di 4 persone in contemporanea, per attività di: a) supporto al lavoro di ufficio in area amministrativa, supporto al lavoro di ufficio nel settore Formazione ANT o nei servizi informatici; b) supporto a lavori di magazzino o consegna presidi; c) supporto al lavoro dei punti di accoglienza e ascolto volontari ANT presenti sul territorio della provincia di Bologna.

5 Art. 4 Compiti del Comune di Bologna Il Comune di Bologna Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - si impegna a fornire ai volontari la collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell attività oggetto della presente Convenzione. Art. 5 Qualifica operatori e copertura assicurativa A.G.E.O.P. e Fondazione ANT Italia ONLUS garantiscono che i volontari e gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. Gli Enti garantiscono inoltre la copertura assicurativa ai propri aderenti così come previsto dall art. 4 e dall art. 7, comma 3, della Legge Quadro e dai Decreti ministeriali attuativi. Art. 6 Norme di comportamento A.G.E.O.P. e Fondazione ANT Italia ONLUS assicurano di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte dei volontari e degli operatori impegnati, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione. I volontari e gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai referenti indicati dal Garante qualsiasi situazione di rilievo, così come gli inconvenienti riscontrati nell ambito dell espletamento del servizio. Gli Enti dichiarano di operare nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003. A.G.E.O.P individua nella Sig.ra Francesca Testoni il proprio Responsabile per la tutela dei dati personali. Fondazione ANT Italia ONLUS individua nella Dott.ssa Raffaella Pannuti il proprio Responsabile per la tutela dei dati personali. Gli Enti sono responsabili della correttezza e della riservatezza dei propri volontari ed operatori, che sono tenuti a non divulgare informazioni o notizie relative all attività svolta. I volontari e gli operatori destinati al servizio, in particolare, sono tenuti all osservanza della normativa in materia di tutela dei dati personali e al rispetto del segreto di ufficio per ogni notizia acquisita nel corso dello svolgimento del servizio, riferita sia ai cittadini richiedenti sia ad informazioni necessarie acquisite dall Amministrazione. Gli Enti dichiarano inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008. Art. 7 Durata della convezione La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data della sua stipula fino al 30/06/2017. Eventuale rinnovo potrà avvenire a seguito di valutazione congiunta sui risultati raggiunti. Art. 8 Responsabilità civile e penale Gli Enti esonerano il Comune di Bologna da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose, di qualsiasi specie ed entità, e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi, che

6 dovessero derivare dallo svolgimento da parte degli Enti stessi delle attività di cui alla presente Convenzione. Art. 9 Norme transitorie e finali La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento totale o parziale agli impegni che gli Enti assumono con il presente atto. Il Comune di Bologna si riserva fin da ora la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con congruo preavviso, da rendersi a mezzo di raccomandata a.r., per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Art. 10 Clausole Il presente atto è esente dall imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge n. 266/1991 e verrà registrato solo in caso d uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 634/1972. Per tutto quanto non previsto, le parti si rimettono alle norme dettate in materia dal Codice Civile e in mancanza agli usi ed alle consuetudini locali. Art. 11 Foro competente In caso di controversie, competente a giudicare sarà il Foro di Bologna. Letto, approvato e sottoscritto. Bologna, lì Per il Comune di Bologna Il Direttore del Settore Staff del Consiglio Comunale Avv. Maria Pia Trevisani Per A.G.E.O.P. Il Legale Rappresentante Dott.ssa Roberta Zampa Per Fondazione ANT Italia ONLUS Il Legale Rappresentante Dott.ssa Raffaella Pannuti

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