UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA
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- Tito Mori
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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Università degli Studi di Perugia (c.f ), rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof.ssa Claudia Mazzeschi, nata ad Arezzo (AR), il 28/01/1971, domiciliata per la carica a Perugia, in Piazza Ermini 1, nel seguito denominato Soggetto promotore E Il Comune di Bologna, con sede legale in Bologna - Piazza Maggiore 6, nel prosieguo denominata Azienda/ente ospitante (C.F ), rappresentato dall'avv. Daniela Gemelli, in qualità di Dirigente dell'area Personale e Organizzazione (Ordinanza del Sindaco P.G.n /2016) nata a Molinella (BO) il 10/07/1966 domiciliata per la carica in Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 PREMESSO CHE - la legge , n.196 consente ai soggetti richiamati all art.18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; - il Decreto del Ministero del Lavoro del ,n.142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra L Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti; - il D.M. 270/2004, all art.10, comma 5,lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del lavoro del ,n.142; - il D.M. 270/2004, all art.10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, sulla base di apposite convenzioni; - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi l Università, come previsto all art.18 comma 1, lett. A) della Legge 24 giugno 1997, n.196, può promuovere
2 tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n CONVENGONO QUANTO SEGUE: Art. 1 Ai sensi dell art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 la sottoscritta azienda/ente si impegna ad accogliere, nei limiti delle disponibilità delle singole strutture e compatibilmente col funzionamento dei propri uffici e servizi, studenti in Tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore ai sensi dell art. 5 del decreto attuativo dell art. 18 della legge n. 196 del Art 2 1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell art 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. 2. Durante lo svolgimento del Tirocinio l attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didatticoorganizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Per ciascun tirocinante inserito nell impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: - Il nominativo del tirocinante; - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale; - Obiettivi e modalità di svolgimento del Tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda; - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il Tirocinio; - Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. Art. 3 Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio. Art. 4 (Obblighi del tirocinante) Il Soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; di rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; di frequentare
3 l Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare la scheda presenze e consegnarla al Corso di Laurea di afferenza a fine stage; segnalare al tutore aziendale e al Corso di laurea eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all art.5 del d.lgs.626/94; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta al Corso di Laurea di afferenza del tirocinante, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Corso di Laurea e all azienda/ente ospitante, con congruo preavviso. Art.5 (Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni) L Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l Azienda/Ente ospitante comunicherà e trasmetterà tempestivamente al Soggetto promotore la documentazione ricevuta dal tirocinante, per permettere a tale soggetto, titolare delle coperture assicurative, di presentare le relative denunce nei tempi previsti dalla normativa vigente. Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopracitati. L Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. del n.626 e successive modificazioni e integrazioni. L Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs. 626/94 con particolare riguardo al Titolo I, Capo IV Sorveglianza sanitaria per i casi
4 eventualmente previsti (presenza rischi specifici), al Titolo I, Capo VI Informazione e formazione dei lavoratori, al Titolo IV Uso dei dispositivi individuali di protezione. Art.6 (Natura e durata della convenzione) La presente convenzione avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione, mentre il rinnovo dovrà essere espressamente convenuto. E fatta salva per la parti la disdetta da comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi. Art.7 (Trattamento dati) Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall art.13 dello stesso decreto. Art.8 ( Foro competente) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all interpretazione, all esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia. Art. 9 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Art. 10 (Oneri fiscali e spese di registrazione) Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n.131 tariffa parte II, art.4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. Letta, approvata e sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 Perugia, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE COMUNE DI BOLOGNA (Avv. Daniela Gemelli) (Prof.ssa Claudia Mazzeschi)
5 Ai sensi degli artt e seguenti c.c. le Parti dichiarano di approvare espressamente la clausola di cui all art. 8 Perugia, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE COMUNE DI BOLOGNA (Avv. Daniela Gemelli) (Prof.ssa Claudia Mazzeschi)
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