COMUNE DI NUVOLERA PROVINCIA DI BRESCIA
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1 COMUNE DI NUVOLERA PROVINCIA DI BRESCIA COPIA Codice ente Protocollo n DELIBERAZIONE N. 29 Soggetta invio capigruppo VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi ( art. 40 e 41 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) L anno duemilanove addì diciannove del mese di giugno alle ore nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: SGOTTI LUCIANA SINDACO FREGONI ADRIANA VICE-SINDACO FILIPPINI LUIGI SCALVINI GUGLIELMO ALBERTI SILVIA GIACO' ERNESTO AGNELLI STEFANO MAGGINI GIANMARIA ZANINI NADIA VENTURINI GABRIELE PERUGINI ROMOLO MONTANARI RUDI NICOLA BIANCO SPERONI ZANONI WALTER PICCINELLI DANIELA RUMI GIACOMO APOSTOLI ARIANNA Totale presenti 17 Totale assenti 0 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MAZZONE FORTUNATO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LUCIANA SGOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
2 Delibera n. 29 del OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi ( art. 40 e 41 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) IL CONSIGLIO COMUNALE Il Segretario Comunale procede all appello. Sgotti Luciana, Sindaco: Buonasera. Verificata la presenza del numero legale dichiaro aperta la seduta. Prima seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale, auguro a tutti i Consiglieri di Maggioranza e Minoranza un benvenuto, un buon lavoro. Ringrazio i presenti della partecipazione, un pubblico così folto è proprio il pubblico delle prime volte. Grazie comunque. Ringrazio anche il dottor Mazzone, che ci accompagnerà in questo nostro percorso amministrativo, lo ringrazio in anticipo per la competenza e l assistenza che sarà in grado di fornirci nel corso delle future sedute. Iniziamo subito con la trattazione del primo punto all Ordine del Giorno: Insediamento del Consiglio Comunale esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di eleggibilità e di Incompatibilità di ciascuno di essi (art. 40 e 41 D.Lgs , n. 267) Mazzone Dr. Fortunato, Segretario Comunale: Ai sensi dell articolo 60 e seguenti del Testo Unico sull ordinamento degli Enti locali, nella prima seduta del Consiglio Comunale bisogna accertare le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità dei vari Consiglieri Comunali, cioè di coloro che sono stati eletti, perché diventano Consiglieri con la convalida di questa sera del Consiglio. L articolo 60 parla della questione di ineleggibilità. 1) Non sono eleggibili a Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere Comunale, Provinciale e Circoscrizionale: 1) il Capo della Polizia, i Vicecapi della Polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; 2) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni i Commissari di Governo, i Prefetti della Repubblica, i Viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; 2) nel territorio nel quale esercitano il comando gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato; 4) nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull amministrazione del Comune o della Provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; 6) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni i Magistrati addetti alle Corti d Appello, ai Tribunali, ai Tribunali Amministrativi Regionali nonché i Giudici di Pace; 7) i dipendenti del Comune e della Provincia per i rispettivi Consigli; 8) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i Consigli del Comune il cui territorio coincide con il territorio dell azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o li ricomprende, ovvero dei Comuni che concorrono a costituire l azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti della società per azione con capitale superiore al 50% rispettivamente del Comune o della Provincia; 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal Comune o dalla Provincia; 12) i Sindaci, Presidenti di Provincia, Consiglieri Comunali, Provinciali o Circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro Comune, Provincia o Circoscrizione. 2) Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e
3 ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. 3) Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. 4) Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della Legge 23 dicembre 1978, n ) La Pubblica Amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l Amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 6) La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all ufficio rivestito. 7) L aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell articolo 81. 8) Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato. 9) Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di Consigliere Provinciale. Articolo 61: ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Presidente di Provincia. 1) Non può essere aletto alla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia: 1) il ministro di un culto; 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale; 1-bis), non possono ricoprire la carica di Sindaco o di Presidente di Provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive Amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. Articolo 62: decadenza dalla carica di Sindaco e di Presidente della Provincia. 1) Fermo restando quanto previsto dall articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall articolo 5 del Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l accettazione della candidatura a Deputato o Senatore comporta, in ogni caso, per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai abitanti e per i Presidenti delle Province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte. Articolo 63 parla della incompatibilità. 1) Non può ricoprire la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere Comunale, Provinciale o Circoscrizionale: 1) l amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte del Comune o della Provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell anno il 10% del totale delle entrate dell Ente; 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell interesse del Comune o della Provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti Enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione; 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il Comune o la Provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione del Comune capoluogo di circondario sede di Tribunale ovvero sezione staccata di Tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale Comune, competente a decidere è la Commissione del Comune capoluogo di Provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest ultimo Comune, competente a decidere è, in ogni caso, la Commissione del Comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest ultimo Comune, competente a decidere è la Commissione del capoluogo di Provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del Comune o della Provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l Ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il Comune o la Provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti Enti, abbia ricevuto invano notificazione
4 dell avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli. 2) L ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. 3) L ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l esercizio del mandato. Ora il Consiglio è chiamato ad accertare se esistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità in base a questi articoli, perché altrimenti bisogna procedere alla surroga e dichiarare la decadenza Sgotti Luciana, Sindaco: Invito i Consiglieri a dichiarare se ci sono motivi a loro conoscenza di ineleggibilità ed incompatibilità relativamente a colleghi, attuali colleghi. Se siete a conoscenza di fatti, situazioni che possono essere riferibili alle fattispecie che sono stati elencati dal Segretario, e che indicano un ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità in relazione a candidati, a Consiglieri eletti. Per esempio se siete a conoscenza del fatto che un attuale Consigliere rivesta posizione di rappresentante in altre ditte, rappresentante di società controllate dal Comune, ecco. Se non ci sono motivazioni o fattispecie riferibili a situazioni che sono state riferite possiamo passare in votazione. Invito a votare: convalida dell elezione del Sindaco e dei seguenti Consiglieri Comunali, che hanno tutti i requisiti di candidabilità, eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non sussistono condizioni di incompatibilità. Precisato che il Consiglio Comunale in base al disposto dell articolo 41 del Testo Unico sull ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti. Riscontrato che con il titolo III, capo II, dello stesso Testo Unico n. 267, del 18/08/2000, Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità è stata disciplinata tutta questa importante materia. Preso atto della lettura da parte del Segretario Comunale degli articoli del predetto Testo Unico 267/2000, in materia di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità. Sentito l intervento del Sindaco il quale fa presente che in base a quanto risulta dal verbale delle operazioni dell adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, di cui alle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, sono stati eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali i seguenti Signori: Sgotti Luciana Sindaco Voti 1262 Lista Per Nuvolera Fregoni Adriana Consigliere Voti 1368 Lista Per Nuvolera Filippini Luigi Consigliere Voti 1323 Lista Per Nuvolera Scalvini Guglielmo Consigliere Voti 1307 Lista Per Nuvolera Alberti Silvia Consigliere Voti 1291 Lista Per Nuvolera Giaco Ernesto Consigliere Voti 1291 Lista Per Nuvolera Agnelli Stefano Consigliere Voti 1297 Lista Per Nuvolera Maggini Gianmaria Consigliere Voti 1284 Lista Per Nuvolera Zanini Nadia Consigliere Voti 1284 Lista Per Nuvolera Venturini Gabriele Consigliere Voti 1283 Lista Per Nuvolera Perugini Romolo Consigliere Voti 1281 Lista Per Nuvolera Montanari Rudi Consigliere Voti 1279 Lista Per Nuvolera Bianco Speroni Nicola Consigliere Voti 895 Lista Camminare Insieme Zanoni Walter Consigliere Voti 945 Lista Camminare Insieme Piccinelli Daniela Consigliere Voti 927 Lista Camminare Insieme Rumi Giacomo Consigliere Voti 927 Lista Camminare Insieme Apostoli Arianna Consigliere Voti 375 Lista Civica Nuvolera Viste le disposizioni del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni. Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell art. 49, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, reso dal Segretario Comunale, Dr. Mazzone Fortunato.
5 Sindaco. Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano DELIBERA su n. 16 Consiglieri ed il 1. Di convalidare le elezioni del Sindaco e dei seguenti consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non sussistono condizioni di incompatibilità Sgotti Luciana Sindaco Voti 1262 Lista Per Nuvolera Fregoni Adriana Consigliere Voti 1368 Lista Per Nuvolera Filippini Luigi Consigliere Voti 1323 Lista Per Nuvolera Scalvini Guglielmo Consigliere Voti 1307 Lista Per Nuvolera Alberti Silvia Consigliere Voti 1291 Lista Per Nuvolera Giaco Ernesto Consigliere Voti 1291 Lista Per Nuvolera Agnelli Stefano Consigliere Voti 1297 Lista Per Nuvolera Maggini Gianmaria Consigliere Voti 1284 Lista Per Nuvolera Zanini Nadia Consigliere Voti 1284 Lista Per Nuvolera Venturini Gabriele Consigliere Voti 1283 Lista Per Nuvolera Perugini Romolo Consigliere Voti 1281 Lista Per Nuvolera Montanari Rudi Consigliere Voti 1279 Lista Per Nuvolera Bianco Speroni Nicola Consigliere Voti 895 Lista Camminare Insieme Zanoni Walter Consigliere Voti 945 Lista Camminare Insieme Piccinelli Daniela Consigliere Voti 927 Lista Camminare Insieme Rumi Giacomo Consigliere Voti 927 Lista Camminare Insieme Apostoli Arianna Consigliere Voti 375 Lista Civica Nuvolera Sentito l intervento del Sindaco, il quale considerata l urgenza che riveste l esecuzione dell atto propone di dichiarare immediatamente eseguibile il presente verbale di deliberazione. Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell art. 49 del decreto legislativo , n. 267, reso dal Segretario Comunale Dr. Mazzone Fortunato. Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano su n. 16 Consiglieri ed il Sindaco. DELIBERA 1. Di dichiarare il presente verbale di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del decreto legislativo , n. 267.
6 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Nuvolera, li 09/07/2009 La suestesa deliberazione: ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. E stata comunicata in data odierna ai capigruppo consiliari in elenco. Il Segretario Comunale F.to MAZZONE FORTUNATO
Comunicazione del risultato. dell elezione del comitato di amministrazione
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