Riunione Unitel del 4 marzo 2016

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Riunione Unitel del 4 marzo 2016"

Transcript

1 Riunione Unitel del 4 marzo 2016 Presenti: 1) Benedetti Pirangelo presidente 2) Gnecchi Antonio 3) Maria Grazia Montini - Bagnoloi 4) Pasinetti G. Pietro 5) Roberto Bergamini 6) Candida Sala 7) Arch. Bianchi comune Boario Terme 8) Ivo Filosi 9) Bonezzi 10) Messali Manuela 11) Ugo Valetti 12) Eva Semenzato 13) Corrado Martinelli 14) G. Pietro Fongaro 15) Roberto Mazzoletti 16) Luca Facchetti 17) Alessandra Cardellino 18) Giuliana Pelizzari 19) Pedretti GP 20) Nadia Bombardieri 21) Zotti Santino Giustificati: Argomenti trattati: 1) Rinnovo quota associativa UNITEL per l anno Il 28 febbraio 2016 è scaduto il termine utile per rinnovare l adesione a UNITEL, mediante versamento di euro 50 annui. Ritengo che, nonostante il pagamento dovesse avvenire entro tale termine, chi non avesse ancora provveduto, possa ancora farlo. Lo stesso sollecito giungerà anche agli altri iscritti del 2015 che riceveranno il presente verbale. 3) Legge regionale n. 33 del 2015 nuovi adempimenti dei comuni nelle procedure edilizie in tema di sismicità. "In considerazione dell'entrata in vigore di novità importanti della nuova legge sulle costruzioni in zona sismica in Lombardia - LR 12 ottobre 2015, n zone sismiche: norme per la regione Lombardia - competenze e adempimenti a carico dei comuni - a partire dal 10 aprile 2016, i presenti sono chiamati ad assumere una più ampia linea di operatività su questa ulteriore incombenza che ci vede, sino ad ora, ancora impreparati. In sintesi ecco i nuovi adempimenti a carico dei Comuni: 1. il trasferimento ai Comuni di alcune funzioni di controllo sulle costruzioni in zona sismica (art. 2, comma 1, l.r. n. 33/2015); 2. l autorizzazione sismica preventiva nei comuni in zona sismica 2, da rilasciare entro sessanta giorni dalla presentazione dell istanza, dei progetti prima dell inizio dei lavori (art. 8, comma 1, l.r. n. 33/2015); 3. il parere tecnico da chiedere alla Regione per le opere pubbliche realizzate dal comune (art. 8, comma 5, l.r. n. 33/2015); 4. la gestione informatica delle pratiche sismiche (art. 3, comma 2, l.r. n. 33/2015), con possibilità di deposito in formato cartaceo fino a 12 mesi successivi alla data di effettiva operatività del sistema informativo, che sarà indicato con decreto del dirigente regionale competente (art. 13, comma 2, l.r. n. 33/2015).

2 Il COLLEGIO COSTRUTTORI della Provincia di BRESCIA è presente all'incontro per definire una comune linea di operatività per gli adempimenti a carico dei Comuni. Sono allegati alla presente i seguenti due documenti: ALLEGATO A 1) Principali novità della disciplina, 2) Relazione illustrativa e scheda sintetica dell intervento. 3) LL.PP. - Novità, aggiornamenti, chiarimenti e informazioni. E' presente il sig. Capra dell Ance di Brescia a presenziare il nostro incontro, illustrando le ultime novità in tema di lavori pubblici, oltre a dare risposta alle domande di colleghi sempre in ordine al nuovo testo dei decreto, licenziato nel Consiglio dei Ministri dei giorni scorsi. Non essendoci stato il tempo materiale di leggere, analizzare e approfondire il testo del decreto approvato dal Governo, sarà nostra cura parlarne nel nostro prossimo incontro, anche se non sarà facile affrontare tutti temi contenuti del decreto ed avere le idee chiare nell immediato. 4) Diritti di segreteria e imposta di bollo A integrazione del tema in trattazione, si pone l attenzione sull argomento dei diritti di segreteria e dell imposta di bollo che devono accompagnare i contratti di appalto dei lavori, per lo più di importi minori, come spesso capita nei nostri comuni. Ne avevamo parlato già in un precedente incontro, senza però approfondire gli aspetti pratici che interessano gli uffici tecnici che gestiscono i lavori pubblici, ma anche le imprese che, a ben vedere, sono costrette a pagare più diritti di segreteria e bolli, più sono bassi gli importi dei lavori che devono eseguire nell interesse dei comuni. Al presente verbale viene allegato il bel lavoro che ha preparato il collega Geom. Roberto Mazzoletti, e la nota sull imposta di bollo che ci ha passato il sig. Capra dell Ance di Brescia. Dopo aver sviscerato i principali aspetti che riguardano la materia, pare di riassumere nel seguente modo, la questione dell obbligo, o meno, dei diritti di segretaria, e dell imposta di bollo negli appalti pubblici: Sui diritti di segreteria: dopo aver letto le note del collega Mazzoletti e alla luce di quanto ci siamo detti nel nostro incontro odierno, si può affermare che: 1) Vero è che, per importi di lavori minori, è possibile scegliere la forma di contratto mediante scrittura privata (tra RUP e impresa), 2) Vero è che, per gli stessi lavori, per i quali potrebbe essere ammessa la forma privata (importi superiori a euro, ma sottosoglia art. 125, co. 9, DGLS 163/2006, pari a euro ), possono NON essere dovuti i diritti di segreteria, sempre però al disotto degli importi stabiliti dal Regolamento comunale sui contratti, 3) Ne consegue che, pur se si vuol procedere alla forma privata del contratto, i diritti di segreteria non sono dovuti solo al di sotto della sogliua stabilita dal Regolamento comunale sui contratti vigente, 4) Si ricorda che, comunque, è possibile modificare il regolamento ed allinearlo alle nuove disposizioni legislative sopravvenute, come nel caso del nuovo Codice dei contratti, di recente approvazione. Sull imposta di bollo: si condividono le precisazioni fornite dal collega Capra, e riportate sul documento allegato al presente verbale. Vengono, su questi argomenti, riportati sull ALLEGATO B i seguenti due documenti: 1) note esplicative sui diritti di segreteria del collega Mazzoletti, 2) note esplicative sull imposta di bollo del collega Capra. 4) Nuova misura del tasso d interesse legale allo 0,2%. Con il decreto 11 dicembre 2015 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2015) il Ministro dell economia, ha fissato la nuova misura del tasso d interesse legale ai sensi dell art del Codice Civile che, a partire gennaio 2016, sarà pari allo 0,2% in ragione d anno. Attualmente (e fino al 1 dicembre 2015) è pari allo 0,5% in ragione d anno. L art del Codice Civile attribuisce al Ministro dell economia il potere di modificare annualmente il tasso d interesse legale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. La determinazione del nuovo tasso d interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso d inflazione registrato nell anno.

3 Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l anno successivo. La nuova misura del saggio d interesse dovrà essere applicato, da parte dei comuni ed in particolare dallo Sportello unico dell edilizia, a partire dal 1 gennaio 2016, nei seguenti casi: ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione afferente i titoli abilitativi onerosi, oltre le date di scadenza stabilite dalle deliberazioni comunali; di riscossione coattiva di contributi e sanzioni di cui al titolo II e IV, parte I, del dpr n. 380/2001 (art. 43). In entrambi i casi, qualora si debbano calcolare gli interessi legali per le somme dovute all amministrazione comunale, si dovranno applicare sugli importi dovuti, i tassi d interesse legali, corrispondenti a ciascun anno di riferimento, come da riepilogo seguente. Di seguito, infatti, si riportano i tassi d interesse legale applicati negli ultimi anni: - 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1 dicembre 2003); - 3% per il 2008 e il 2009 (DM 12 dicembre 2007); - 1% per il 2010 (DM 4 dicembre 2009); - 1,5% per il 2011 (DM 7 dicembre 2010); - 2,5% per il 2012 e il 2013 (DM 12 dicembre 2011); - 1% per il 2014 (DM 12 dicembre 2013); - 0,5% per il 2015(DM 11 dicembre 2014). Si ricorda che il tasso d interesse legale può avere rilievo, tra l altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia esclusa la produzione di interessi legali. 5 - Segnalazione di alcuni articoli interessanti del Notiziario 1/2016 dell ANCE Brescia. A Tributi. Legge di Stabilità 2016 Misure fiscali d interesse per il settore dell edilizia: già trattate nel precedente mese di febbraio. B- Lavori pubblici. Pubblicità e termini per gli appalti pubblici. La disciplina del subappalto, il quadro sull orientamento prevalente in tema di cause di esclusione C- Urbanistica. Sono riportati i nostri due documenti che riguardano l aggiornamento del costo di costruzione per il 2016 e la qualificazione tecnico-giuridica degli interventi edilizi. D- Giurisprudenza. Ripristino di edifici crollati o demoliti: il concetto di preesistente consistenza. (Cassazione sent. 11 novembre 2015, n ) La Cassazione terza sezione penale, ha fornito chiarimenti sul concetto di preesistente consistenza nell ambito della nuova normativa introdotta dal Decreto Legge 69/2013, convertito in legge 98/2013 (cd. Decreto Fare) sull inclusione degli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti nell ambito della ristrutturazione edilizia. Come è noto l art. 30, comma 1, lettera a), del DL 69/2013, convertito in legge 98/2013, ha aggiunto all art. 3, comma 1, lett. d), del dpr 380/2001 (TUE), relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia, anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tale modifica, però, è stato specificato non si applica agli interventi su immobili soggetti a vincolo ai sensi del Dgls 42/2004 nel caso venga modificata la sagoma dell edificio. In tali casi la fattispecie continua ad integrare la fattispecie della nuova costruzione. Con le novità apportate dal Decreto del Fare è stata definita in via legislativa una dibattuta questione a livello giurisprudenziale. La giurisprudenza antecedente al Decreto Legge 69/2013 infatti escludeva la qualificazione come ristrutturazione edilizia di interventi finalizzati a ricostruire edifici allo stato di rudere sul presupposto che la demolizione e successiva ricostruzione richiedesse necessariamente la sussistenza di un immobile da ristrutturare. Una struttura identificabile come organismo edilizio del quale rimangano soltanto pochi residui e tracce, la cui opera muraria non consenta, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione, ha portato la giurisprudenza ad essere concorde nel considerare l immobile un rudere e la relativa ricostruzione come intervento di nuova costruzione non equiparabile alla ristrutturazione edilizia (tra le tante Cons. Stato, n. 537/2006; Cassazione n /2007 etcc.), con tutte le conseguenze negative del caso in merito alle disposizioni in tema di distanze, altezze ecc. Con le modifiche al TUE previste dal Decreto legge 69/2013, come convertito nella legge 98/2013, gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,

4 attraverso la loro ricostruzione rientrano nella ristrutturazione edilizia purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Ciò potrà essere dimostrato, ad esempio, con documentazione fotografica, cartografie etc e fondarsi su dati certi ed obiettivi in base ai quali sia inequivocabilmente individuabile la consistenza del manufatto preesistente (Cassazione, terza sezione, n. 5912/2014; n /2015). Sul punto la Cassazione, con la sentenza in commento, ha ulteriormente precisato che l utilizzazione del termine consistenza inevitabilmente include tutte le caratteristiche essenziali dell edificio preesistente (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.), con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di tali elementi, dovrà escludersi la sussistenza del requisito richiesto dalla norma. Detta verifica, inoltre, non potrà essere rimessa ad apprezzamenti meramente soggettivi o al risultato di stime o calcoli effettuati su dati parziali, ma dovrà, invece, basarsi su dati certi, completi ed obiettivamente apprezzabili. Nel caso affrontato dalla Cassazione la fattispecie riguardava un intervento realizzato prima delle modifiche apportate dal Decreto del Fare, come tale, si è esclusa l applicabilità delle relative novità normative. E Da divulgare ai colleghi i seguenti documenti d interesse generale: ALLEGATO E 1) Circ. A.T. 4 febbraio 2016 Abbandono nell ambiente dei rifiuti, 2) Circ. A.T. 5 febbraio 2016 Lombardia Piano territoriale regionale e legge 31/2014, 3) Circ. A.T. 12 febbraio 2016 OO UU a computo responsabilità soggetto attuatore nei confronti dell impresa, 4) Circ. A.T. 18 febbraio 2016 Rigenerazione urbana e riduzione di suolo: valorizzare le aree dismesse ed il problema in caso di contaminazione 5) Circ. A.T. 3 marzo 2016 Lombardia News Area Tecnica 6) Circ. A.T. 4 marzo 2016 il soccorso istruttoria parte I 7) Circ. A.T. 11 marzo 2016 Il soccorso istruttorio parte II 8) Circ. A.T. 14 marzo 2016 notiziario dal 7 al 12 marzo Da segnalare: il Decreto 16 febbraio 2016 (g:u. 2 marzo 2016, n. 51) Aggiornamento sulla disciplina per l incentivazione degli interventi di piccole dimensioni per l incremento dell efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 8 Regolamento edilizio unico - Su questo argomento non sono state espresse valutazioni, perplessità e aspettative, consapevoli che il dibattito resta aperto, con la convinzione che gli addetti ai lavori poco potranno fare per definire, nel migliore dei modi, il risultato finale. Vengono riportati sull ALLEGATO C quattro stralci giornalistici sull argomento. 9 Da divulgare ai colleghi - ALLEGATO D. a) BB.AA deroghe installazione ascensore in edifici residenziali in zone soggette a vincoli, b) Fondo aree verdi vengono allegate le due delibere che interessano l argomento: 1- delibera ex art. 43, comma 2-bis, L.R. n. 12 del 2005, 2- delibera ex art. 5, comma 10, L.R. n. 31 del Fondo aree verdi Determinazione maggiorazione del contributo di costruzione ai sensi dell art. 43, comma 3- bis, della legge regionale n. 12 del Legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 Maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione. Come avevamo già in passato ricordato, l art. 43, comma 2-bis della LR n. 12/2005 (introdotto dalla LR 4/2008 e modificato con la LR 7/2010), stabilisce che: Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.. In data 31 marzo 2011 il geom. Gnecchi aveva relazionato sul Fondo aree verdi previsto dall articolo sopra citato ed aveva distribuito successivamente tale documento nel quale erano contenuti gli adempimenti comunali e le relative scadenze. Nell ALLEGATO D2 si riportano gli stralci del citato commento a memoria di quanto attiene alla successiva disposizione regionale sempre in ordine al consumo di suolo agricolo mediante l applicazione della maggiorazione percentuale del contributo sul costo di costruzione. L art. 5, comma 10, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, infatti, dispone che fino all adeguamento del PGT (norma transitoria) agli strumenti urbanistici sovraordinati (PTR e PTCP), i comuni stabiliscano una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione così determinato:

5 20-30% per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel TUC, 5% per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all interno del TUC. Tali maggiorazioni sono destinate alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e compensative ambientale. L applicazione di tale norma, quindi, avrà una durata determinata, in funzione degli adempimenti, prima regionali, poi provinciali, ed infine comunali. Al momento, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Piano e di VAS e i relativi elaborati. Lunedì 1 febbraio 2016 si è aperta la fase di acquisizione dei contributi da parte dei soggetti territorialmente interessati. Ulteriori informazioni sull adeguamento del PTR alla legge regionale n. 31 del La Giunta regionale ha approvato la proposta di Piano e di VAS per l'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 28 novembre 2014 per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato (d.g.r. n del 22 gennaio 2016). Gli elaborati sono pubblicati per 60 giorni, a partire da lunedì 1 febbraio 2016, sul sito di Regione Lombardia dedicato alla VAS per acquisire i contributi - pareri, osservazioni, proposte - dei soggetti interessati (soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati e confinanti, soggetti e settori del pubblico interessati all'iter decisionale). Gli elaborati sono consultabili presso Regione Lombardia - Direzione Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo, Struttura Pianificazione Territoriale strategica, Piazza Città di Lombardia, Milano. I contributi sono da inviare entro giovedì 31 marzo 2016, indicando come oggetto "Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/ proposta di Piano e di Vas approvata con d.g.r. n. 4738/2016: parere/contributo ", secondo una delle seguenti modalità: alla casella posta elettronica certificata (PEC) territorio@pec.regione.lombardia.it raccomandata indirizzata a: Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo - Struttura Pianificazione territoriale strategica Piazza Città di Lombardia Milano presso gli sportelli Protocollo di Regione Lombardia (info e orari degli sportelli Protocollo). L'Integrazione del PTR costituisce il primo adempimento per l'attuazione della nuova legge con cui Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante la pianificazione multiscalare - regionale, provinciale e comunale - le politiche in materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero. Tale integrazione si inserisce nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante finalizzata alla revisione complessiva del PTR comprensivo del PPR (Piano Paesaggistico Regionale) e si inquadra in un percorso più ampio in cui Regione Lombardia promuove contestualmente anche la revisione della Legge per il governo del territorio (l.r. n. 12 del 2005). Il processo di partecipazione a livello territoriale già intrapreso con Province, Città metropolitana di Milano e soggetti portatori di interessi proseguirà nei prossimi mesi attraverso un percorso di co-pianificazione con Province e Città metropolitana, la sperimentazione con alcuni Comuni campione, l'organizzazione di incontri di confronto sul territorio e la convocazione del Forum pubblico e Conferenza di VAS. Conclusioni. In realtà non si può conoscere il termine ultimo di questo percorso che coinvolge la regione, la provincia ed i comuni della Lombardia, fino all adeguamento, da parte di quest ultimo organo territorialmente competente, del proprio PGT, per cui vale la pena di ricordare ai comuni gli eventuali adempimento che possono mettere in campo per l applicazione dei contributi di costruzioni per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto. A tale scopo sono formulate nell ALLEGATO D 2 del presente verbale due fac simili di delibere che riguardano, appunto, le maggiorazioni relative alle due rispettive diverse applicazioni delle norme sopra citate.

6 ALLEGATO A Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 ) Principali novità della disciplina L art. 2 della L.R. 33/2015 indica le competenze trasferite ai comuni in materia di costruzioni in zona sismica. Autorizzazione di opere nei comuni soggetti a consolidamento di abitato ai sensi della Legge 9 luglio 1908 n. 445; Autorizzazione in materia di sopraelevazioni di edifici; Deposito del progetto per costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni che interessano la struttura; Nei comuni in zona 1 e 2, rilascio dell autorizzazione preventiva scritta di inizio lavori; Competenze in materia di accertamento delle violazioni in materia antisismica e trasmissione del verbale all autorità giudiziaria; Emanazione del decreto di sospensione lavori in caso di violazione delle norme antisismiche; Esecuzione d ufficio delle opere di demolizione costruite in difformità alla normativa antisismica o attuazione delle prescrizioni ordinate dal giudice per renderle conformi; Rilascio dell autorizzazione a proseguire l intervento nei comuni di nuova classificazione sismica. Le suddette competenze sono esercitate dal comune secondo linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, avvalendosi, se del caso, della consulenza di un apposito ufficio regionale da costituirsi. Se l opera ricade in più comuni le competenze sono esercitate dai comuni stessi in forma associata se esistente, altrimenti sono esercitate dalla Regione. L art. 6 della L.R. 33/2015 detta disposizioni in materia di deposito del progetto e autorizzazione ai lavori. In particolare si prevede che: 1) Tutti i progetti di costruzione, riparazione e sopraelevazione, comprese le varianti che incidono sulla struttura devono essere depositati presso lo sportello unico del comune competente per territorio, prima dell inizio dei lavori. Apposita delibera regionale determinerà i contenuti minimi della documentazione da presentare. Nelle zone 3 e 4, il deposito, se corredato della firma del costruttore, vale come deposito dei cementi armati ex art. 65 del DPR 350/2001; 2) Nei comuni situati in zona 1 e 2, entro cinque giorni dal ricevimento dell istanza lo sportello unico trasmette la documentazione di cui sopra al competente ufficio che dovrà rilasciare l autorizzazione espressa all inizio dei lavori; 3) L autorizzazione o il diniego deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione dell istanza;

7 4) Il comune può richiedere alla regione un parere tecnico ai fini del rilascio dell autorizzazione. Il parere deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta e i tempi necessari al suo rilascio non sono computati nei 60 giorni di cui al punto 3; 5) In caso di mancato rilascio dell autorizzazione entro i termini stabili o avverso il provvedimento di rilascio è ammesso ricorso al Comune o, se l opera ricade in più comuni, avverso il Presidente della Regione. L art. 12della L.R. 33/2015 stabilisce alcune disposizioni per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione e i provvedimenti necessari nei comuni soggetti a nuova classificazione. In particolare: 1) Il 10 aprile 2016 entrerà in vigore il provvedimento di nuova classificazione sismica dei comuni lombardi; 2) Entro 15 giorni dell entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione (entro il 25 aprile 2016) coloro che hanno iniziato e non ultimato una costruzione prima dell entrata in vigore del nuovo provvedimento di classificazione, devono farne denuncia allo sportello unico del comune che la trasmetterà all ufficio competente; 3) Entro 30 giorni dalla denuncia, l ufficio competente del comune accerta la conformità del progetto alle Norme Tecniche delle Costruzioni el idoneità della parte già realizzata a resistere all azione delle possibili azioni sismiche. Tale accertamento può essere svolto sulla base di una dichiarazione depositata presso il comune dal progettista che attesti la capacità della struttura a resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche; 4) Se l accertamento da esito positivo, l opera può proseguire a deve essere conclusa entro due anni dall entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione; 5) Se l opera può essere resa conforme alla normativa vigente mediante opportune modifiche al progetto, l autorizzazione viene rilasciata condizionatamente all impegno di apportare le modifiche necessarie; 6) Se l accertamento da esito negativo e non è possibile intervenire, il comune annulla il titolo abilitativo e ordina la demolizione di quanto già costruito. L art. 13 della L.R. 33/2015 stabilisce, tra le altre cose, i necessari provvedimenti regionali attuativi La legge regionale n. 33/2015 stabilisce che entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta Regionale approvi i provvedimenti attuativi ivi previsti. Il termine, comunque ordinatorio, è scaduto il 13 gennaio 2016, complice il fatto che la competenza in materia è stata trasferita dalla DG Infrastrutture alla DG Protezione civile. Da contatti informali con Regione Lombardia, si prevede che tali provvedimenti verranno approvati a breve, al più tardi entro il 10 aprile 2016, giorno di entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica. I provvedimenti attuativi previsti riguardano: 1) le modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle competenze trasferite; 2) le linee di indirizzo e coordinamento per l esercizio di tali funzioni da parte dei comuni; 3) le modalità di attuazione del nuovo sistema informativo integrato per la gestione informatica delle pratiche; 4) le modalità e i criteri per l'individuazione delle varianti che influiscono sulla struttura; 5) il contenuto minimo della documentazione che deve essere depositata presso lo sportello unico e dell'istanza di autorizzazione per gli interventi in zona 1 e 2; 6) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni preventive all inizio dei lavori;

8 7) i casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla Regione da parte dei comuni; 8) i termini e le modalità di svolgimento dei controlli relativi alla vigilanza del rispetto della normativa; 9) le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al completamento dell opera nei comuni soggetti a cambio di classificazione sismica. Relazione illustrativa e scheda sintetica dell intervento Nuova costruzione: Intervento su costruzione esistente: Lavori di. Proprietà Comune.. Provincia. Via.. Zona sismica amministrativa: Coordinate geografiche (ED50) 1 :. 1 Fare attenzione al tipo di coordinate

9 1. Normativa di riferimento 1.1. Norme applicate: 1.2. Metodo di calcolo usato: Analisi statica lineare Analisi dinamica lineare Analisi statica non lineare Analisi dinamica non lineare Altro. Motivazione delle condizioni di applicabilità del metodo utilizzato 2. Descrizione dell opera Superficie in pianta m 2 tot.. N Piani interrati.. N Piani fuori terra.. Volume.. Luce max solai.. Altro Destinazione d uso: Edificio e/ opera di interesse strategico e/o rilevante SI NO Civile abitazione Commerciale Industriale Terziario Agricolo Scolastico Altro: 2.2. Sistema costruttivo: C.A./C.A.P. In opera Prefabbricato Acciaio Mista C.A./Acciaio

10 Muratura Ordinaria Armata Mista Legno Mista Legno/CA Altro: Con dispositivi di isolamento sismico o di dissipazione 2.3. Tipo di fondazioni: Isolate su plinti Travi rovesce A platea Fondazioni su pali Jet grouting Altro: Fondazioni collegate: SI NO 2.4. Tipo di strutture in elevazione: Telaio travi e pilastri Strutture a pareti Strutture a pannelli Murature portanti Altro: 3. Tipo di intervento sul patrimonio esistente 3.1. L'intervento riguarda un bene di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "codice dei beni culturali e del paesaggio"? SI NO 3.2. Descrizione degli interventi da eseguirsi: 3.3. Tipo di intervento: Adeguamento Miglioramento

11 Intervento locale 3.4. Motivazione del livello di conoscenza raggiunto e dei fattori di confidenza adottati: (vedi Tab. C8A.1.1 del D.M. 14/01/2008) LC1 RILIEVO GEOMETRICO VERIFICHE IN SITU LIMITATE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI INDAGINI IN SITU LIMITATE SULLE PROPRIETA DEI MATERIALI LC2 RILIEVO GEOMETRICO VERIFICHE IN SITU ESTESE ED ESAUSTIVE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI INDAGINI IN SITU ESTESE SULLE PROPRIETA DEI MATERIALI LC3 RILIEVO GEOMETRICO VERIFICHE IN SITU ESTESE ED ESAUSTIVE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI INDAGINE IN SITU ESAUSTIVE SULLE PROPRIETA DEI MATERIALI FATTORE DI CONFIDENZA : FC = 1,35 FC = 1,20 FC = 1, Individuazione e giustificazione dell unità strutturale indipendente: 3.6. Risultati più significativi emersi dal confronto tra i livelli di sicurezza prima e dopo l intervento: Vulnerabilità sismica prima dell intervento.. Vulnerabilità sismica dopo l intervento.. 4. Terreno di fondazione (vedi Relazione geologico-tecnica pag.) 4.1. Parametri geotecnici adottati: Tangente dell angolo di resistenza al taglio: : Coesione efficace:. Coesione non drenata: Peso dell unità di volume: Altro:

12 4.2. Metodo verifiche geotecniche: Approccio 1 COMB. 1 COMB. 2 Approccio 2 COMB Sintesi delle verifiche di capacità portante più significative: 4.4. Esclusione del fenomeno della liquefazione: SI NO 5. Analisi dei carichi (vedi Relazione tecnica pag.) 5.1. Carichi permanenti di progetto: 5.2. Carichi variabili di progetto: 6. Valutazione dell azione sismica(vedi Relazione tecnica pag.) 6.1. Tipo di opera: 1-opere provvisorie 2-opere ordinarie 3-grandi opere (V N 10) (V N 50) (V N 100) 6.2. Vita nominale: 6.3. Classe d uso: 6.4. Categoria del sottosuolo e amplificazione stratigrafica adottate: 6.5. Categoria topografica e amplificazione topografica adottate: 6.6. Trascurabilità delle non linearità geometriche SI NO (valore fattore teta): 7. Criteri di modellazione e di calcolo (vedi Relazione tecnica pag.) 7.1. Classe di duttilità: A B NESSUNA 7.2. Regolarità in pianta: SI NO 7.3. Regolarità in elevazione: SI NO 7.4. Tipologia strutturale a fini sismici: 7.5. Presenza e giustificazione di elementi strutturali secondari:

13 7.6. Applicazione gerarchia delle resistenze: SI NO Giustificazione in caso negativo: Tipi di vincolo utilizzati per i principali elementi strutturale 7.8. Rigidezza impalcati di piano: infinitamente rigidi SI NO 7.9. Rigidezza impalcati di copertura: infinitamente rigidi SI NO Fattore di struttura adottato: : - qx - qy - qz Riferimento normativo p.to: au/a1:. Kw: Elementi strutturali in falso SI NO Azione sismica verticale SI NO Accelerazioni al suolo adottate per gli stati limite considerati: Quota relativa dello zero sismico:.. 8. Caratteristiche e proprietà dei materiali (vedi Relazione tecnica pag.) 8.1. Calcestruzzo in opera -FONDAZIONE:

14 8.2. Calcestruzzo in opera -ELEVAZIONE: 8.3. Acciaio per c.a. in opera: 8.4. Prefabbricati: 8.5. Strutture metalliche: 8.6. Opere specialistiche di fondazione: 8.7. Dispositivi antisismici: 8.8. Muratura portante: 8.9. Malta Legno: Altro: 9. Criteri di verifica (vedi Relazione tecnica pag.) 9.1. Effettuato il controllo degli spostamenti ai fini del danneggiamento di elementi non strutturali e impianti? SI NO NON NECESSARIA 9.2. Effettuata la verifica degli elementi costruttivi senza funzione strutturale (tamponamenti, tramezzi, ecc.)? SI NO NON NECESSARIA 9.3. Tipologia strutturale: Edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilità della stessa (SLD dr < 0,005h SLO dr < 2/3 0,005h)

15 Edifici con tamponamenti progettati in modo da non subire danni a seguito di spostamenti di interpiano, per effetto della loro deformabilità intrinseca ovvero dei collegamenti alla struttura (SLD dr drp 0,01h - SLO dr drp 2/3 0,01h) Costruzioni con struttura portante in muratura ordinaria (SLD dr < 0,003h - SLO dr < 2/3 0,003h) Costruzioni con struttura portante in muratura armata (SLD dr < 0,004h - SLO dr < 2/3 0,004h ) 9.4. Effettuata la verifica della distanza tra costruzioni contigue? SI NO NON NECESSARIA 9.5. Effettuata la verifica dei collegamenti tra le fondazioni? SI NO NON NECESSARIA 10. Principali risultati del calcolo Sintesi dei risultati dell analisi sismica, anche mediante grafici (a seconda del tipo di analisi: taglio alla base, periodi propri, numero modi di vibrare considerati, massa partecipante, punti di controllo considerati per l analisi push-over, risultati sintetici analisi push-over, spostamenti massimi e richiesti, ecc.). In particolare nel caso di analisi dinamica lineare: Percentuale masse coinvolte. N. modi di vibrare considerati.. Primi due periodi principali T1x = T1y = T2x = T2y = Spostamenti massimi SLD(*) DIRx = DIRy = Spostamenti massimi SLV(*) DIRx = DIRy = 11. Giudizio motivato di accettabilità dei risultati (art 10.2 DM ) (illustrazione del confronto dei risultati ottenuti dal software con quelli ottenuti da semplici calcoli, anche di larga massima, eseguiti con metodi tradizionali)

16 .. Firme: IL PROGETTISTA Se valida ai sensi dell art 65 (R) - DPR 380/2001: IL DIRETTORE DEI LAVORI Luogo e Data ALLEGATO B 1 Egr. Geom. Antonio Gnecchi E.p.c. Dr.ssa Sara Meschini Buongiorno Antonio, in merito al quesito sul quale abbiamo brevemente interloquito circa l applicabilità o meno dei diritti di segreteria ai contratti di appalto per lavori, servizi e/o forniture, ho fatto un po di ricerche e ti invio una (spero) breve relazione che ho assemblato partendo dalle norme che disciplinano tale materia. In particolare, come tu insegni nei nostri incontri formativi dell Unitel al Collegio Geometri di BS, i contratti sono normati come segue: - Codice Civile : da art.1321 e seguenti, dal quale discende la necessità della forma scritta dell atto per taluni di essi - L art.1, comma 1-bis della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo che ha indicato che non sempre le Pubbliche Amministrazioni devono agire coi poteri pubblici (diritto amministrativo = potestà autoritativa) ma possono agire secondo le norme del diritto privato, salvo diversa disposizione di legge - L art.192 del Testo Unico Enti locali (DLgs 267/200) che prescrive la determina di autorizzazione a contrattare per qualsiasi contratto, stabilendo,alla lettera b), anche la sua FORMA - L art.11 del Cod8ice dei Contratti Dlgs 163/2006 che prescrive le fasi di affidamento dei contratti pubblici, aggiudicazione e dei termini dilatori (stand and still) e che al comma 13) indica come possono essere stipulati: o In forma di atto pubblico notarile (davanti a notaio secondo i contenuti e le disposizioni della legge notarile )

17 o o o In forma pubblica amministrativa (secondo la legge notarile ma svolto davanti al Segretario Comunale che accerta l indennità dei comparenti, autentica le firme, ecc.) mediante scrittura privata il tutto comunque in formato elettronico secondo le regole dal Codice dell Amministrazione Digitale, con registrazione on line presso Agenzia Entrate - sia l art.17 del RD n.2440/1923 che l art. 334 del DPR 207/2010 (regolamento del codice dei contratti) prevedono l uso della forma dei contratti mediante SCRITTURA PRIVATA ( importi superiori a ma sotto soglie art.125,9 comma del d,.lgs 163/2006 pari attualmente mi sembra ad euro ), contratto che può anche consistere in apposito scambio di lettere (nell uso del commercio: l offerta costituisce contratto) Quindi per concludere : - ritengo che se nella determina di autorizzazione a contrattare il RUP abbia indicato la forma del contratto in forma pubblica amministrativa, è logica conseguenza che lo stesso sia rogato da pubblico ufficiale a ciò autorizzato (segretario) e per cui i diritti devono essere incamerati, a favore totale dell ente secondo le ultime disposizioni; - se ha determinato che il contratto sia di natura privata ma vi è partecipazione dell ufficiale rogante, ad esempio per l autentica delle firme dei contraenti, anche in questo caso i diritti sono dovuti; - invece se trattasi di contratti di cottimo (forniture, servizi e lavori ex art.334 dpr 207/2010) in cui si stipuli contratto di natura semplificata privata tra i contraenti (funzionario comunale ed impresa appaltatrice) senza l assistenza del segretario comunale, tali diritti ritengo NON siano dovuti anche per i chiarimenti dati dal Consiglio di stato col parere n.892/87 del 15/05/1987 fornito proprio al Ministero dell Interno in tale materia. Osservazione personale: - con tutto il rispetto dell autonomia di ciascun RUP, sarebbe utile invitare i colleghi tecnici che indicono gare a tener ben presente che per importi di circa euro di valore del contratto, il costo dei diritti ammonta ad euro 291,02 circa cui aggiungere euro 45 di bollo virtuale e 200 euro di registrazione + altri costi minori, per un totale approssimativo di circa 600 euro, che nella attuale situazione di mercato costituiscono circa il 2% di spese ulteriori sull importo negoziato da aggiungere allo sconto peraltro già praticato dall impresa - sino a euro di valore i costi ammonterebbero a circa euro pari a circa l 1,00% da aggiungere al ribasso praticato; - in sostanza più il valore del contratto è basso più sono alte le spese contrattuali per cui inviterei caldamente a riflettere bene con la determina di autorizzazione a contrattare utilizzando la forma della scrittura privata senza assistenza dell ufficiale rogante e mediante art.334 del dpr 207/2010 (cottimi = procedure negoziate) SUGGERIMENTO ulteriore: nei contratti di natura privata aggiungerei la seguente frase finale (Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d uso da una delle parti ex DPR 131/1986 sulla quale incombono i relativi costi.) Il DPR 26/04/1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro) i contratti stipulati mediante atto pubblico notarile o forma pubblica amministrativa sono sempre soggetti a registrazione, mentre i contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata sono soggetti a registrazione solo in caso d uso.. Si ha caso d uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell adempimento di un obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento (art. 6 DPR 26/04/1986, n. 131). Anche i soggetti su cui grava l onere di procedere alla registrazione dipendono dalla forma di stipulazione del contratto scelta dall Amministrazione (art. 10 DPR 26/04/1986, n. 131). Sono infatti obbligati a richiedere la registrazione: le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all estero; i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati (...). Gli oneri fiscali a carico dell aggiudicatario sono: l imposta di bollo, dovuta per qualunque forma di stipula del contratto (quindi anche nel caso di scrittura privata non registrata) mediante apposizione sull atto originale di una marca da bollo ogni 4 facciate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972; l imposta di registro, dovuta in misura fissa solo nel caso in cui il contratto sia registrato (quindi per gli atti pubblici notarili, le forme pubbliche amministrative e le scritture private registrate in caso d uso), secondo quanto previsto dal DPR n. 131/1986.

18 Ti saluto caramente Mazzoletti Roberto Utc di Gottolengo ALLEGATO B2 L IMPOSTA DI BOLLO NEGLI APPALTI PUBBLICI Si ritiene opportuno ritornare su un tema mai definitivamente chiarito: l imposta di bollo è dovuta nei documenti degli appalti pubblici? Se si, per quali atti?, Chi la paga? Si ritiene che, al di là di una altalenante presa di posizione dell Agenzia delle Entrate, l imposta di bollo non interessi il settore degli appalti pubblici e perciò che il bollo non sia dovuto per nessun atto riguardante l appalto. Quali le ragioni che possono portare alla conclusione qui anticipata? Innanzi tutto la norma. L imposta di bollo è disciplinata dal dpr 642/1972. Nel testo attualmente in vigore che all art. 1 stabilisce Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi. Pertanto la norma principale sulla materia dispone che il bollo non si applichi agli atti amministrativi degli enti pubblici, salvo che non vi sia una disposizione esplicita. Ora non vi è dubbio che tutti gli atti relativi alla progettazione, affidamento e realizzazione di un appalto pubblico (perciò dall affidamento della progettazione al collaudo), emessi dalla stazione appaltante rientrino nell ambito della locuzione di atti amministrativi. In secondo luogo la norma di riferimento per gli appalti pubblici, principalmente ora contenuta nel D. Lgs. 163/2006 e del dpr 207/2010, in corso di sostituzione, non fanno mai menzione della necessità di apporre la marca da bollo su qualsiasi documento. Qualora peraltro non si volesse aderire a quanto detto si rammenta che il dpr 642/1972 prevede: Art. 2 L imposta di bollo è dovuta fin dall origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d uso per quelli indicati nella parte seconda. Si ha caso d uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all ufficio del registro per la registrazione. Art. 8 Nei rapporti con lo Stato l imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Allegato A della Tariffa (1^ parte) 1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, contestazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti. Pertanto se si volesse negare la portata dell art. 1 in relazione all esenzione dal bollo degli atti amministrativi andrebbe comunque tenuto presente che: - Ove il bollo è dovuto deve essere pagato dall impresa e non dall ente committente; - Tra le varie fattispecie previste dalla parte 1^ della Tariffa, e perciò sempre soggette a bollo, l unica che potrebbe interessare il settore degli appalti è quella descritta nella voce 1., nella quale rientrerebbe il solo contratto di appalto. Anche l amministrazione finanziaria (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 74/E) ha avuto modo di sostenere che alcuni documenti, anche se allegati ad atti che scontano l imposta di bollo fin dall origine, conservano la natura di elaborato tecnico. In particolare sono ricompresi in detta fattispecie anche gli elaborati grafici progettuali allegati al contratto di appalto di lavori pubblici. Tali atti sono inseriti tra quelli relativi a tipi, disegni, modelli piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori. Come tali, sono assoggettati a imposta di bollo solamente nel caso d uso, nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare. Pertanto gli allegati al contrario, qualunque essi siano, non sono da bollare nemmeno quando venisse bollato il contratto, salvo il caso in cui vengano fatti registrare all ufficio del Registro e, in tal caso, vale quanto detto per l imposta del bollo. ALLEGATO C Regolamento edilizio unico, trovato l accordo:ok alle definizioni standard. L ultimo testo proposto dai tecnici del ministero delle Infrastrutture la scorsa settimana ha consentito di superare le ultime resistenze, in particolare degli enti locali della Lombardia. Ora la strada del REU pezzo pregiato dell agenda del governo sulle semplificazioni in materia edilizia è tutta in discesa. Manca ancora un articolo in cui vengono specificati e circoscritti i residui spazi di manovra degli enti locali nel determinare le regole di costruzione per attuare i piani urbanistici. Spazi di manovra che, appunto saranno residuali, da una parte, dalle norme statali e regionali e, dall altra, dalle definizioni standardizzate, appena chiuse. L accordo è stato raggiunto risolvendo i due principali problemi posti dagli enti locali, il primo riguarda la definizione di superficie. Il Mit ha accettato di introdurre due definizioni aggiuntive, risolvendo il problema dei comuni che avevano già normato in dettaglio su questo aspetto. Sono quattro le definizioni di superficie, rilevanti ai fini del calcoli della volumetrie, che vengono definite nello schema di regolamento: totale, utile e accessoria. La superficie totale include «tutte i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell edificio». La superficie lorda è pari alla superficie totale senza le superfici accessorie e incluse le murature. La superficie utile è la «superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature,

19 pilastri, sguinci e vani di porte e finestre». Nelle superfici accessorie, infine ricadono tutti gli spazi non abitabili (portici, ballatoi, balconi, cantine, sottotetti, vani scale, depositi, garage, androni). Il lavoro di semplificazione fatto in questi mesi ha consentito di arrivare a un testo ultra snello: le 42 definizioni occupano poco più di due paginea4. L oscar della definizione più sintetica va all altezza dell edificio: solo sette parole per dire che è «l altezza massima tra quella dei vari fronti». L altro tema del confronto tra Stato ed enti locali attiene ai riflessi che il REU potrebbe avere sul dimensionamento dei piani. La soluzione individuata per tranquillizzare gli enti locali va nel senso di prevedere che, in caso di difformità tra le cubature di piano e quelle che risultano dal nuovo regolamento unico, prevalgono le prime. In ogni caso, qualsiasi aggiornamento o rinnovo della pianificazione dovrà tener conto del nuovo regolamento edilizio. Superato lo scoglio enti locali, lo schema di regolamento unico prende il viaggio veloce verso la conferenza Stato Regioni, prima dell approvazione finale. Dopo toccherà alle regioni recepire le nuove regole, entro un periodo massimo che dal moneto è stato indicato in sei mesi L ultimo adempimento quello di effettivo recepimento spetta all ente locale, che dovrà comunque adeguarsi alle nuove norme anche in mancanza del regolamento regionale. A vigilare sull effettiva attuazione sarà un tavolo di monitoraggio ad hoc. Tensioni sul regolamento edilizio unico:no dei costruttori e dei comuni lombardi. Massimo Frontera Il regolamento edilizio unico è all'ultimo miglio, ma è un ultimo miglio tutto in salita. A spingere verso questo importante obiettivo - che l'agenda per la Semplificazione del Governo indicava entro è il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio. Il ministro ha raggiunto un consenso quasi unanime su un testo, salvo le riserve localizzate nella regione Lombardia, con in testa alcuni capoluoghi, a partire da Milano. A condividere queste riserve, sostenute dall'anci Lombardia, sono anche i costruttori edili. «Il regolamento edilizio è pronto da due mesi», ha detto il ministro nei giorni scorsi a margine dell'incontro al Senato su "Gli alberi nel cielo e il futuro delle città. Dialogo con Stefano Boeri". «Il lavoro sul regolamento è quasi concluso - ha detto Delrio -. C'è un'unica opposizione di una regione su un punto specifico che stiamo cercando di superare. Sono due mesi che siamo bloccati, speriamo di concludere: siamo veramente a un passo». Al centro della discussione, a quanto si apprende, è la parte del testo che contiene le definizioni - standardizzate - da inserire nel regolamento edilizio unico. Si discute in particolare sulla definizione di "superficie", ma non per motivi semplicemente lessicali. La questione è infatti sostanziale, anzi tocca interessi concreti degli enti locali perché - si è scoperto al tavolo - finisce per modificare le quantità edilizie pianificate dai Comuni nei loro Prg. Da qui l'altolà dei comuni lombardi. Ma perché la questione riguarda solo la Lombardia? Perché, spiegano i tecnici, la Lombardia è quella che ha più di tutte lasciato liberi gli enti locali di innovare i loro regolamenti edilizi. In altri territori, l'attuazione degli strumenti di pianificazione e la definizione delle regole edilizie, sono state governate in modo più stringente. All'estremo opposto della Lombardia, per esempio, c'è l'emilia Romagna, tutt'ora la sola regione italiana dove il regolamento edilizio è una realtà (da oltre un anno). Il vero nodo che riguarda la "superficie" è ciò che si include nella definizione. Se, per esempio, nella superficie utile si includono parti comuni come scale e androni, si otterranno case con scale e androni al minimo, per massimizzare invece le volumetrie residenziali, cioè quelle effettivamente vendibili. Se invece il regolamento edilizio considera solo la volumetria abitabile, i progettisti - e i costruttori - saranno liberi di valorizzare le parti comuni. Quest'ultima strada, ricorda il presidente dell'ance, Claudio De Albertis, è proprio quella imboccata dalla Lombardia, e in particolare dal comune di Milano. «Questa scelta, su cui tutti sono stati d'accordo, architetti, operatori e amministrazione comunale - ricorda De Albertis - è stata presa perché, diversamente, si finiva per fare progetti in cui si lesinava sugli spazi comuni, con scale limitate in cui non passava niente, o con altre soluzioni improbabili». «Noi - informa sempre De Albertis - abbiamo fatto una proposta di compromesso: indicare tre definizioni di superficie: "netta", "lorda" - cioè comprensiva dei muri - e "costruita" - comprensiva anche delle parti comuni - lasciando poi al singolo comune la scelta di quale recepire nel suo regolamento». Questa questione principale se ne porta dietro un'altra. Modificando la definizione di superficie, si rettifica anche la previsione edificatoria dei comuni, che - ad esempio - si potrebbero trovare, da un giorno all'altro, un 20% di volumetrie in meno nei loro prg (per non dire dei valori delle aree). Dunque, andrebbero rifatti tutti piani. Ipotesi che, ancora una volta, vede contrario il comune di Milano, che ha appena chiuso il suo piano di governo del territorio. Per compensare, almeno in parte queste conseguenze, al tavolo presso il ministero delle Infrastrutture è stata anche ipotizzata una fase transitoria sufficientemente lunga e graduale per l'approdo al regolamento edilizio

Relazione illustrativa e scheda sintetica dell intervento

Relazione illustrativa e scheda sintetica dell intervento Relazione illustrativa e scheda sintetica dell intervento Nuova costruzione: Intervento su costruzione esistente: Lavori di. Proprietà Comune.. Provincia. Via.. Zona sismica amministrativa: 1 2 3 4 Coordinate

Dettagli

NOVITA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA. La Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33

NOVITA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA. La Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 NOVITA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA La Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 LE COMPETENZE: DALLA REGIONE AI COMUNI L art. 2 indica le competenze trasferite ai comuni in materia di costruzioni in

Dettagli

(L.R. 12 ottobre 2015, n. 33) Coordinate geografiche (ED50):.

(L.R. 12 ottobre 2015, n. 33) Coordinate geografiche (ED50):. MODULO 12 Relazione illustrativa e scheda sintetica dell intervento (L.R. 12 ottobre 2015, n. 33) Nuova costruzione: Intervento su costruzione esistente: Lavori di.. Proprietà Comune.. Provincia. Via.

Dettagli

Relazione illustrativa e scheda sintetica dell intervento (L.R. 12 ottobre 2015, n. 33) Partita IVA Albo o Ordine Provincia Numero iscrizione

Relazione illustrativa e scheda sintetica dell intervento (L.R. 12 ottobre 2015, n. 33) Partita IVA Albo o Ordine Provincia Numero iscrizione Regione Lombardia MODULO 12 Relazione illustrativa e scheda sintetica dell intervento (L.R. 12 ottobre 2015, n. 33) PROGETTISTA DELLE OPERE STRUTTURALI Titolo Cognome Nome Codice Fiscale Data di nascita

Dettagli

URBANISTICA TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA

URBANISTICA TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ALLEGATO (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001, s.o. n. 239) (ripubblicazione sul S.o. n. 246 alla

Dettagli

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ALLEGATO (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001, s.o. n. 239) (ripubblicazione sul S.o. n. 246 alla

Dettagli

RELAZIONE GENERALE AI SENSI DEI PUNTI 10.1 E 10.2 DEL D.M. 14/01/2008 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI"

RELAZIONE GENERALE AI SENSI DEI PUNTI 10.1 E 10.2 DEL D.M. 14/01/2008 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI ALLEGATO B SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL. RELAZIONE GENERALE AI SENSI DEI PUNTI 10.1 E 10.2 DEL D.M. 14/01/2008 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA

Dettagli

RELAZIONE GENERALE AI SENSI DEI PUNTI 10.1 E 10.2 DEL D.M. 14/01/2008 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" DESCRIZIONE GENERALE DELL OPERA

RELAZIONE GENERALE AI SENSI DEI PUNTI 10.1 E 10.2 DEL D.M. 14/01/2008 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI DESCRIZIONE GENERALE DELL OPERA ALLEGATO B SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL. RELAZIONE GENERALE AI SENSI DEI PUNTI 10.1 E 10.2 DEL D.M. 14/01/2008 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" DESCRIZIONE GENERALE DELL OPERA

Dettagli

D.G.R. n del 30 marzo 2016

D.G.R. n del 30 marzo 2016 D.G.R. n. 5001 del 30 marzo 2016 Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r.

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO O DI PARTI COMPIUTE DELLO STESSO (L.R. 12 ottobre 2015, n. 33)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO O DI PARTI COMPIUTE DELLO STESSO (L.R. 12 ottobre 2015, n. 33) Regione Lombardia MODULO 12 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO O DI PARTI COMPIUTE DELLO STESSO (L.R. 12 ottobre 2015, n. 33) PROGETTISTA DELLE OPERE STRUTTURALI Titolo Cognome Nome

Dettagli

INDICE SOMMARIO SEZIONE I PRINCIPI COSTITUZIONALI

INDICE SOMMARIO SEZIONE I PRINCIPI COSTITUZIONALI SEZIONE I PRINCIPI COSTITUZIONALI 1 - Costituzione della repubblica italiana (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. str.). Approvata dall Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo Provvisorio

Dettagli

TESTO UNICO DELL EDILIZIA

TESTO UNICO DELL EDILIZIA TESTO UNICO DELL EDILIZIA Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo aggiornato con le modifiche introdotte da: D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164) D.L. 28/03/2014,

Dettagli

DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED NTEGRAZIONI

DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED NTEGRAZIONI TESTO UNICO PER L EDILIZIA DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED NTEGRAZIONI PARTE I Attività edilizia TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Attività edilizia Art. 1 (L) - Ambito di applicazione

Dettagli

Titoli abilitativi all edificazione, costruzione di opere pubbliche e l.r. 33/2015

Titoli abilitativi all edificazione, costruzione di opere pubbliche e l.r. 33/2015 Titoli abilitativi all edificazione, costruzione di opere pubbliche e l.r. 33/2015 (BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 ) Ufficio Territoriale Regionale Brescia 4 maggio 2016 Direzione Generale Sicurezza,

Dettagli

(aggiornato 15/9/2016) 1. Deposito progetto per rispetto normativa sismica 2. Deposito sismico (ex denuncia c.a.) 3. Certificato per sopraelevazione

(aggiornato 15/9/2016) 1. Deposito progetto per rispetto normativa sismica 2. Deposito sismico (ex denuncia c.a.) 3. Certificato per sopraelevazione (aggiornato 15/9/2016) 1. Deposito progetto per rispetto normativa sismica 2. Deposito sismico (ex denuncia c.a.) 3. Certificato per sopraelevazione La Giunta Regionale ha approvato il 30 marzo 2016 -

Dettagli

Delibera Giunta Regionale 30 marzo n. X/5001

Delibera Giunta Regionale 30 marzo n. X/5001 Delibera Giunta Regionale 30 marzo 2016 - n. X/5001 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica» (B.U.R.L. S.O. n. 14 del

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta dell assessore

LA GIUNTA REGIONALE. Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta dell assessore 32 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 10 del 7 marzo 2012 DELIBERAZIONE DELLA 20 febbraio 2012, n. 168. Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad

Dettagli

Allegato 4 Modulistica

Allegato 4 Modulistica Allegato 4 Modulistica Modello 1 - Denuncia lavori di costruzione in zona sismica pag. 25 Modello 2 - Denuncia di variante lavori di costruzione in zona sismica pag. 27 Modello 3 - Relazione illustrativa

Dettagli

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ALLEGATO (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239) TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI

Dettagli

Allegato 2 Varianti in corso d opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale

Allegato 2 Varianti in corso d opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale Allegato 2 Varianti in corso d opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale 1. Premessa: varianti sostanziali ai progetti esecutivi riguardanti le strutture e normativa

Dettagli

RELAZIONE GENERALE AI SENSI DEI PUNTI 10.2 E 10.7 DEL D.M. 14/09/2005 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" DESCRIZIONE GENERALE DELL OPERA

RELAZIONE GENERALE AI SENSI DEI PUNTI 10.2 E 10.7 DEL D.M. 14/09/2005 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI DESCRIZIONE GENERALE DELL OPERA ALLEGATO B. 3 NORME TECNICHE D.M. 14.09.2005 RELAZIONE GENERALE AI SENSI DEI PUNTI 10.2 E 10.7 DEL D.M. 14/09/2005 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" DESCRIZIONE GENERALE DELL OPERA COMMITTENTE. OGGETTO.

Dettagli

Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012

Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012 ALLEGATO 6.2 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1603 in data 04/10/2013 Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012 Spazio riservato uffici regionali

Dettagli

AUTORIZZAZIONE SISMICA. Il Responsabile della Struttura Tecnica Competente in materia sismica

AUTORIZZAZIONE SISMICA. Il Responsabile della Struttura Tecnica Competente in materia sismica Pratica 32935/6442/2019 Prot. n. 7919 Esente dall imposta di bollo ai sensi dell art. 4, Tab. B del D.P.R. 642/72 AUTORIZZAZIONE SISMICA Il Responsabile della Struttura Tecnica Competente in materia sismica

Dettagli

REGIONE LOMBARDIA: NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA E NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI OPERE E VIGILANZA IN ZONE SISMICHE

REGIONE LOMBARDIA: NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA E NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI OPERE E VIGILANZA IN ZONE SISMICHE REGIONE LOMBARDIA: NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA E NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI OPERE E VIGILANZA IN ZONE SISMICHE Corso di Formazione a Distanza fruibile on-line in modalità asincrona realizzato da P-Learning

Dettagli

Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012

Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012 Allegato B alla Circolare n. 4/2014 Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012 Spazio riservato uffici regionali ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO

Dettagli

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 370 OGGETTO: Imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso la piattaforma Consip-Mef

Dettagli

Classificazione Sismica del territorio regionale e procedure per la prevenzione del rischio sismico

Classificazione Sismica del territorio regionale e procedure per la prevenzione del rischio sismico Classificazione Sismica del territorio regionale e procedure per la prevenzione del rischio sismico D.P.R. 380/01 Parte II, Capo I..art. 52 In tutti i comuni della Repubblica le COSTRUZIONI sia pubbliche

Dettagli

Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012

Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012 ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1090 in data 01/08/2014 Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012 Spazio riservato uffici regionali

Dettagli

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche Art.1 Modifiche all articolo 96 della l.r.1/2005 1. Dopo il

Dettagli

Sommario generale PARTE I APPENDICE

Sommario generale PARTE I APPENDICE Sommario generale Premessa V PARTE I T.U. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 1 APPENDICE PARTE II Il condono edilizio D.L. 30 settembre

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE PAESAGGISTICHE ED EDILIZIE

REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE PAESAGGISTICHE ED EDILIZIE Città di Somma Lombardo REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE PAESAGGISTICHE ED EDILIZIE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 20 dicembre 2016 Pubblicato all'albo

Dettagli

(L.R. 12 ottobre 2015, n. 33) Coordinate geografiche (UTM WGS 84):.

(L.R. 12 ottobre 2015, n. 33) Coordinate geografiche (UTM WGS 84):. MODULO 12 Relazione illustrativa e scheda sintetica dell intervento (L.R. 12 ottobre 2015, n. 33) Nuova costruzione: Intervento su costruzione esistente: Lavori di.. Proprietà Comune.. Provincia. Via.

Dettagli

RELAZIONE GENERALE AI SENSI DEI PUNTI 10.1 E 10.2 DEL D.M. 14/01/2008 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" DESCRIZIONE GENERALE DELL OPERA

RELAZIONE GENERALE AI SENSI DEI PUNTI 10.1 E 10.2 DEL D.M. 14/01/2008 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI DESCRIZIONE GENERALE DELL OPERA ALLEGATO B SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL. RELAZIONE GENERALE AI SENSI DEI PUNTI 10.1 E 10.2 DEL D.M. 14/01/2008 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" DESCRIZIONE GENERALE DELL OPERA

Dettagli

La semplificazione delle procedure urbanistiche ed edilizie

La semplificazione delle procedure urbanistiche ed edilizie La semplificazione delle procedure urbanistiche ed edilizie Filippo Dadone Milano, 3 luglio 2017 Criteri di SEMPLIFICAZIONE per la normativa URBANISTICA COORDINAMENTO E RIDUZIONE DELLA TEMPISTICA DEI PROCEDIMENTI

Dettagli

DAL 10 APRILE 2016 SONO TRASFERITE AI COMUNI LE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA PUBBLICATE SUL BURL LE LINEE GUIDA

DAL 10 APRILE 2016 SONO TRASFERITE AI COMUNI LE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA PUBBLICATE SUL BURL LE LINEE GUIDA DAL 10 APRILE 2016 SONO TRASFERITE AI COMUNI LE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA PUBBLICATE SUL BURL LE LINEE GUIDA Si comunica che in data 7 aprile 2016 è stata pubblicata sul BUR Lombardia D.g.r. 30 marzo

Dettagli

conoscenzee NUMERO 1. Introduzione: norme di riferimento. introdotte in

conoscenzee NUMERO 1. Introduzione: norme di riferimento. introdotte in REGIONE LOMBARDIA: NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA E NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI OPERE E VIGILANZA IN ZONE SISMICHE OBIETTIVI FORMATIVI: IL corsista comprenderà l evoluzione della normativa sismica in

Dettagli

Salva l applicazione di quanto disposto dal titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 si dispone quanto segue DEFINIZIONI COMUNI

Salva l applicazione di quanto disposto dal titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 si dispone quanto segue DEFINIZIONI COMUNI Salva l applicazione di quanto disposto dal titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 si dispone quanto segue DEFINIZIONI COMUNI 1. Per edifici abitativi si intendono gli edifici adibiti ad

Dettagli

ZONA SISMICA. Delibera G.R.L. n 387/09. Municipio.. (per il Comune di Roma)

ZONA SISMICA. Delibera G.R.L. n 387/09. Municipio.. (per il Comune di Roma) MARCA DA BOLLO ORIGINALE APPOSTA SUL MOD. 800 ZONA SISMICA ALLEGATO A - 1 ESENTE DA BOLLO Art. 16 Tab. B D.P.R. 642/72 e s.m. e i. 1 2A 2B 3A 3B Delibera G.R.L. n 387/09 SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA

Dettagli

TRACCIA N. 2. L emanazione del decreto di esproprio presuppone la coesistenza delle seguenti tre condizioni

TRACCIA N. 2. L emanazione del decreto di esproprio presuppone la coesistenza delle seguenti tre condizioni TRACCIA N. 2 Il candidato dovrà barrare, con una X, la risposta ritenuta esatta. Non sono consentite cancellature o abrasioni, pena l'annullamento della/e risposta/e corrispondenti 1 Cosa si intende per

Dettagli

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Dettagli

ALLA REGIONE UMBRIA Servizio Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico Sede distaccata di

ALLA REGIONE UMBRIA Servizio Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico Sede distaccata di ISTANZA AUTORIZZAZIONE E PREAVVISO SCRITTO RU/SISMICA/3S (art. 250, c. 1, lett. d), L.R. n. 1 del 21.01.2015) MARCA DA BOLLO OGGETTO: ALLA REGIONE UMBRIA Servizio Rischio sismico e programmazione interventi

Dettagli

Relazione tecnica di asseverazione ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.p.r. 380/01 s.m.i.

Relazione tecnica di asseverazione ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.p.r. 380/01 s.m.i. Pb\edilizia privata\modili richiesta\modulo scia PROTOCOLLO COMUNALE Relazione tecnica di asseverazione ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.p.r. 380/01 s.m.i. Allegata a S.C.I.A. ex art. 19 L. 241/1990,

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE Prot. Generale N. 0128622 / 2013 Atto N. 5781 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

Dettagli

REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA URBANISTICA E SISMICA

REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA URBANISTICA E SISMICA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA URBANISTICA E SISMICA Le buone pratiche nella ricostruzione degli edifici privati danneggiati a seguito del sisma del 2016 Ing. Federica Modesti, Palazzo Trinci CONFORMITÀ

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL LIGURIA

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL LIGURIA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 21 07 1983 LIGURIA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10 8 1983 N. 32 Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari. Titolo I DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI

Dettagli

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6. Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura Art. 3-bis - Interventi in zone dichiarate

Dettagli

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 SEZIONE I 23.6.2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 21 giugno 2006, n. 24 Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per

Dettagli

VISTI: la legge n.64 del concernente i provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

VISTI: la legge n.64 del concernente i provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche; DGR 1107 DEL 08/10/2004 D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N 380. COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI VISTI: la legge n.64

Dettagli

A relazione dell'assessore Valmaggia: Premesso che:

A relazione dell'assessore Valmaggia: Premesso che: REGIONE PIEMONTE BU45 06/11/2014 Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 5-440 Determinazione ed approvazione dell'aggiornamento relativo all'importo dei diritti istruttori per l'esercizio

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 31 OGGETTO: Sisma bonus Articolo 16 del DL n. 63 del 2013 Asseverazione tardiva - Interpello

Dettagli

Determinazione n. 2575/2011 del 24/11/2011 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione n. 2575/2011 del 24/11/2011 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE Cod. Uff.: 3242 -UFFICIO SPORTELLO UNICO DELL EDILIZIA - SUE SETTORE EDILIZIA Determinazione n. 2575/2011 del 24/11/2011 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RICOGNIZIONE DELLE AREE ALLO

Dettagli

La Regione stabilisce altresì norme per la formazione e per l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.

La Regione stabilisce altresì norme per la formazione e per l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico. Testo vigente LEGGE REGIONALE 3 novembre 1984, n. 33 Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche. (B.u.r. 5 novembre 1984, n. 104) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE Prot. Generale N. 0060349 / 2013 Atto N. 2487 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 301

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 301 DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 301 Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

Dettagli

ALLEGATO 1 ADEMPIMENTI REGIONALI IN

ALLEGATO 1 ADEMPIMENTI REGIONALI IN ALLEGATO 1 ADEMPIMENTI REGIONALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (LR. 11 MARZO 2005, N. 12, ENTRATA IN VIGORE IL 31 MARZO 2005) Regione Definizione di indirizzi di (indicazione

Dettagli

SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE...

SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE... INDICE GENERALE PREMESSA... 1 1 OGGETTO... 1 2 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE... 3 2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI... 3 2.2 STATI LIMITE... 4 2.2.1 Stati Limite Ultimi (SLU)... 4 2.2.2 Stati Limite di Esercizio

Dettagli

INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA AI FINI SISMICI VARIANTI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI ALLE PARTI STRUTTURALI

INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA AI FINI SISMICI VARIANTI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI ALLE PARTI STRUTTURALI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA AI FINI SISMICI VARIANTI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI ALLE PARTI STRUTTURALI Definizioni, documentazione obbligatoria ed iter procedurale Del.

Dettagli

Comune di Casorezzo Allegato energetico al Regolamento Edilizio

Comune di Casorezzo Allegato energetico al Regolamento Edilizio Comune di Casorezzo Allegato energetico al Regolamento Edilizio Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 15/04/2013, esecutiva ai sensi dell art. 134 comma 3^ del D.Lgv. n. 267/2000. Pubblicato all Albo

Dettagli

AUTORIZZAZIONE SISMICA. Il Responsabile della Struttura Tecnica Competente in materia sismica

AUTORIZZAZIONE SISMICA. Il Responsabile della Struttura Tecnica Competente in materia sismica Pratica 32452/55429/2018 Prot. n. 61168 Esente dall imposta di bollo ai sensi dell art. 4, Tab. B del D.P.R. 642/72 SOLO PER I COMUNI AUTORIZZAZIONE SISMICA Il Responsabile della Struttura Tecnica Competente

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE Prot. Generale N. 0040112 / 2014 Atto N. 1648 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

Dettagli

L.R. LOMBARDIA 33/2015 e DGR X/

L.R. LOMBARDIA 33/2015 e DGR X/ L.R. LOMBARDIA 33/2015 e DGR X/5001-2016 ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE Arch. Andrea Cattalani Membro del gruppo di lavoro Costruzioni

Dettagli

Struttura tecnica competente in materia sismica del Comune di Reggio Emilia. Al S.U.E./S.U.A.P. del Comune di Reggio Emilia

Struttura tecnica competente in materia sismica del Comune di Reggio Emilia. Al S.U.E./S.U.A.P. del Comune di Reggio Emilia MUR A.2 Istanza di autorizzazione sismica Struttura tecnica competente in materia sismica del Comune di Reggio Emilia Con riferimento alla I per Al S.U.E./S.U.A.P. del Comune di Reggio Emilia n del prot.

Dettagli

Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti Legge Regionale Lombardia 10 marzo 2017 n. 7. Studio Legale Spallino - avv.

Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti Legge Regionale Lombardia 10 marzo 2017 n. 7. Studio Legale Spallino - avv. Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti Legge Regionale Lombardia 10 marzo 2017 n. 7 Finalità e obiettivi (art. 1 co. 1) Promuovere il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso Residenziale

Dettagli

SERVIZIO CONTROLLO PRATICHE SISMICHE UNIONE RENO GALLIERA

SERVIZIO CONTROLLO PRATICHE SISMICHE UNIONE RENO GALLIERA SERVIZIO CONTROLLO PRATICHE SISMICHE UNIONE RENO GALLIERA San Pietro in Casale, 10 giugno 2010 L. R. 30 ottobre 2008, n. 19 Norme per la riduzione del rischio sismico Il 01 giugno 2010 è entrata in vigore

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE Prot. Generale N. 0083985 / 2013 Atto N. 3634 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

Dettagli

COMUNE DI CORTE DE CORTESI CON CIGNONE Provincia di Cremona. Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

COMUNE DI CORTE DE CORTESI CON CIGNONE Provincia di Cremona. Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale COMUNE DI CORTE DE CORTESI CON CIGNONE Provincia di Cremona DELIBERAZIONE N.49 Adunanza 14.06.2018 COPIA Codice Ente 10735 8 Corte de Cortesi con Cignone Codice Materia: Verbale di Deliberazione della

Dettagli

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA (D.I.A) ai sensi dell art. 41 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA (D.I.A) ai sensi dell art. 41 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. Spett.le Responsabile del Settore Territorio e Ambiente presso COMUNE DI BREMBATE SPAZIO RISERVATO ALL UFFICIO PROTOCOLLO DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA (D.I.A) ai sensi dell art. 41 della Legge Regionale

Dettagli

PIANO CASA. Città di Termini Imerese 2 Settore Territorio, Ambiente e Attività Produttive. 7 aprile 2010

PIANO CASA. Città di Termini Imerese 2 Settore Territorio, Ambiente e Attività Produttive. 7 aprile 2010 Prime valutazioni riguardanti la legge n.6 del 23.03.10 comunemente definita: PIANO CASA 7 aprile 2010 Il PIANO CASA IN SICILIA La legge n.6 del 23.03.10, comunemente definita Piano Casa, si propone di

Dettagli

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA URBANISTICO EDILIZIE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA URBANISTICO EDILIZIE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA URBANISTICO EDILIZIE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO APPROVATE CON DGR N. 4-3084 DEL 12.12.2011 ENTRANO IN VIGORE IL 1.01.2012 Direzione Opere

Dettagli

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 148

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 148 X LEGISLATURA ATTI: 9323 LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 148 Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti Approvata nella seduta del 28 febbraio 2017 Servizio Segreteria dell Assemblea e Authority regionali

Dettagli

Enrico AMANTE. Claudio BELCARI. Lorenzo PAOLI

Enrico AMANTE. Claudio BELCARI. Lorenzo PAOLI Relatori: Enrico AMANTE Avvocato del Foro di Firenze, consulente A.N.C.I. Toscana e presidente I.N.U. sezione Toscana Claudio BELCARI Funzionario con responsabilità dirigenziali del S.U.E. e S.U.A.P. del

Dettagli

Provincia di Lecco. 1. Efficacia del PTCP: valutazione della compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e relative competenze di approvazione

Provincia di Lecco. 1. Efficacia del PTCP: valutazione della compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e relative competenze di approvazione CIRCOLARE Provincia di Lecco Espressione del parere di compatibilità sugli strumenti urbanistici comunali. Definizione delle procedure e degli adempimenti. Individuazione della documentazione tecnico amministrativa

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE Prot. Generale N. 0060556 / 2013 Atto N. 2592 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE Prot. Generale N. 0083726 / 2013 Atto N. 3607 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

Dettagli

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Dettagli

DETERMINAZIONE. Estensore CRESCENZI ROBERTO. Responsabile del procedimento TOSINI FLAMINIA. Responsabile dell' Area F. TOSINI

DETERMINAZIONE. Estensore CRESCENZI ROBERTO. Responsabile del procedimento TOSINI FLAMINIA. Responsabile dell' Area F. TOSINI REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DETERMINAZIONE N. G11841 del 14/10/2016 Proposta n. 15362 del 13/10/2016 Oggetto: RIDA AMBIENTE S.r.l.

Dettagli

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA organizza. Seminario in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA organizza. Seminario in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA organizza Seminario in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica La L.R.T. n 65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. SBLOCCA-ITALIA Il nuovo quadro normativo in Toscana

Dettagli

ALLEGATO A ZONA SISMICA. Alla REGIONE LAZIO ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE GENIO CIVILE

ALLEGATO A ZONA SISMICA. Alla REGIONE LAZIO ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE GENIO CIVILE ZONA SISMICA ALLEGATO A 1 2A 2B 3A 3B Delibera G.R.L. n 387/09 SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA DEL COMUNE DI ALBO PROFESSIONALE Alla REGIONE LAZIO ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI DIREZIONE

Dettagli

TRACCIA N. 1. A) no, in nessun caso B) sì, in attuazione di quanto previsto da specifiche disposizioni C) sì, in sostituzione del Sindaco

TRACCIA N. 1. A) no, in nessun caso B) sì, in attuazione di quanto previsto da specifiche disposizioni C) sì, in sostituzione del Sindaco TRACCIA N. 1 Il candidato dovrà barrare, con una X, la risposta ritenuta esatta. Non sono consentite cancellature o abrasioni, pena l'annullamento della/e risposta/e corrispondenti 1 Il dirigente può emanare

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE Prot. Generale N. 0053142 / 2013 Atto N. 2204 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

Dettagli

Università IUAV di Venezia S.B.D. A 2544 BIBLIOTECA CENTRALE

Università IUAV di Venezia S.B.D. A 2544 BIBLIOTECA CENTRALE Università IUAV di Venezia S.B.D. A 2544 BIBLIOTECA CENTRALE D~ \j \ -f I I GUIDO SARÀ Norme per la progettazione degli edifici in zona sismica: lettura comparata dei testi normativi TOMO I PARTE I: Norme

Dettagli

Prot. Al Responsabile dell Ufficio Edilizia Privata del Comune di Pregnana Milanese

Prot. Al Responsabile dell Ufficio Edilizia Privata del Comune di Pregnana Milanese Comune di Pregnana Milanese Provincia di Milano Settore Tecnico Ufficio Edilizia Privata Responsabile del procedimento: Geom. Domenico Carnuccio Prot. Marca da bollo da euro 14,62 DOMANDA DI PERMESSO DI

Dettagli

AL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI

AL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI Spazio riservato all Ufficio La presente denuncia di lavori è stata presentata all Ufficio nella data indicata sull etichetta di protocollazione. Il sottoscritto ne ha verificato la correttezza formale

Dettagli

Vigilanza sismica. DG Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione Marzo 2016

Vigilanza sismica. DG Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione Marzo 2016 Vigilanza sismica DG Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione Marzo 2016 D.G.R. n. 2129 dell'11 luglio 2014 "Aggiornamento delle zone sismiche in regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, comma 108, lett.

Dettagli

marca da bollo OPERE GIA CONFORMI OPERE DA ADEGUARE (vedi allegato progetto) DEPOSITO (zona sismica 3 e 4) Zona di classificazione sismica

marca da bollo OPERE GIA CONFORMI OPERE DA ADEGUARE (vedi allegato progetto) DEPOSITO (zona sismica 3 e 4) Zona di classificazione sismica REGIONE TOSCANA Giunta Regionale Ufficio Tecnico del GENIO CIVILE di marca da bollo Protocollo generale Sede di Nuovo Progetto SANATORIA L.R. 01/05 Artt. 118-118bis OPERE GIA CONFORMI OPERE DA ADEGUARE

Dettagli

Risoluzione n. 40/E QUESITO

Risoluzione n. 40/E QUESITO Risoluzione n. 40/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 marzo 2006 OGGETTO: Istanza d interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento

Dettagli

IN BASE ALL ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 1/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SONO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO:

IN BASE ALL ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 1/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SONO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: PROVA N. 1 1 IN BASE ALL ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 1/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SONO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE, I PIANI

Dettagli

Città di Pescara Medaglia d oro al Merito Civile

Città di Pescara Medaglia d oro al Merito Civile Città di Pescara Medaglia d oro al Merito Civile Norme Tecniche d Attuazione Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio (P.R.P.E.), comparto n. 1.09 Sommario articolo 1 - Ambito di applicazione articolo

Dettagli

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 2 3.2.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 SEZIONE I teria di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni LEGGI

Dettagli

OGGETTO COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO E RESIDENZIALE IN LOCALITA' VIGNASSE

OGGETTO COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO E RESIDENZIALE IN LOCALITA' VIGNASSE COMUNE DI LOANO (SV ricettiva (ai sensi dell' art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49 COMUNE DI LOANO (SV per intervento di demolizione, ricostruzione di edifici incongrui con cambio di destinazione d'uso

Dettagli