L applicazione della tassa sui rifiuti alle aree scoperte

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1 L applicazione della tassa sui rifiuti alle aree scoperte Sommario: 1. Introduzione 2. La nozione di area scoperta 3. La varie fattispecie di aree scoperte 4. La sentenza della Corte di Cassazione n del 27 settembre Le conclusioni. 1. Introduzione Presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU è l occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 1 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre Conformemente a precedenti pronunce sull argomento 2, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sulla corretta applicazione dell articolo 62 comma 1 del richiamato d.lgs. n. 507/1993 sottolineando che tale disposizione normativa ha carattere generale e subisce esclusivamente le deroghe indicate nel comma 2 dello stesso articolo; tali deroghe non sono automatiche in quanto la non tassabilità è strettamente collegata al verificarsi di alcune condizioni che debbono essere indicate nella denuncia originaria o dimostrate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi, direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Con la sentenza n del 27 settembre 2007 la sezione tributaria della Cassazione consolida l orientamento giurisprudenziale, coerentemente con i principi fondamentali cui si ispira il tributo. Le aree scoperte, trattandosi di aree dotate di autonoma destinazione d uso, debbono scontare la tassa sui rifiuti: infatti l esclusione per il particolare uso cui sono stabilmente destinate deve essere dimostrata. 1 Art Istituzione della tassa - 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti (Testo: in vigore dal 19/03/1994,modificato da: L del 22/02/1994 n. 146 art. 39). Art Attivazione del servizio - 1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalita' di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonche' delle relative capacita' minime da assicurare in relazione all'entita' e tipologia dei rifiuti da smaltire (Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994). 2 Ci si riferisce in particolare alle sentenze della Corte di Cassazione n del 23 settembre 2004, n del 2 settembre 2004, n del 18 dicembre 2003 e n del 11 giugno Per un commento della sentenza in ultimo citata si veda V. Fusconi e G. Antico, Aree scoperte, la Tarsu si paga se c è occupazione, ItaliaOggi del 15 agosto

2 2. La nozione di area scoperta La TARSU si applica a tutti i locali e alle aree a qualsiasi uso destinati, purché non siano produttivi di rifiuti speciali o pericolosi. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree per le quali si registra una delle cause di esclusione previste dal comma 2 dell articolo 62 e cioè quelli che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione 3. La disciplina delle aree scoperte è stata oggetto di una serie di interventi legislativi modificativi che a seguito di continui rinvii temporali non sono mai entrati in vigore. Una prima distinzione che viene operata in dottrina è tra le aree scoperte accessorie o pertinenziali e le aree scoperte operative; questa distinzione è stata introdotta con il d.p.r. n. 915 del 10 settembre 1982 secondo cui la tassa rifiuti doveva essere applicabile solo alle aree scoperte operative e non anche a quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali già tassati 4. La nuova disciplina della tassa, contenuta nel d.lgs. n. 507/1993, ha previsto ai commi 1 e 2 dell articolo 66 la facoltà dei comuni di assoggettare a tassazione aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ossia le aree scoperte operative. Queste dovevano essere computate al 50% come previsto dal comma 1 del citato articolo, mentre per il comma 2 dello stesso articolo le aree scoperte accessorie o pertinenziali di locali ed aree tassabili devono essere computate nel limite del 25%. Questi due commi non sono mai entrati in vigore per il rinvio 5 al 1 gennaio 1996, e la legge finanziaria 6 per il 1996 ha previsto al comma 68 dell articolo 3 delle modifiche alla disposizione per le aree scoperte. Si è quindi stabilita la non imponibilità delle aree pertinenziali ed accessorie delle civili abitazioni diverse dalle aree a verde stabilendo che le aree scoperte a qualsiasi uso adibite dovevano essere tassate nel limite del 50%, mentre per le aree a verde veniva concessa la facoltà ai comuni di assoggettarle alla tassa sui rifiuti nella misura del 25%, comunque per la parte eccedente i 200 metri quadrati. 3 Per l esame dei queste cause di esclusione si veda L. Solitro, I presupposti oggettivi per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le cause di esclusione, Tributi Locali e Regionali n. 6/2003, Maggioli editore. 4 Infatti, l art. 21 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, modificando l art. 269 del t.u.f.l. del 14 settembre 1931, n. 1175, aveva stabilito che la tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all aperto, a banchi di vendita all aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa. 5 Il rinvio è previsto dal d.l. 7 settembre 1994, n. 530, articolo Legge n. 549 del 28 dicembre

3 Ma anche per tali modifiche si sono registrate una lunga serie di rinvii temporali 7 fino ad arrivare al d.l. n. 8 del 26 gennaio 1999 che ha disposto, definitivamente, la tassabilità integrale delle aree scoperte operative e l esclusione di quelle accessorie e pertinenziali a locali tassabili. Per tali motivo si sono verificate situazioni a volte bizzarre come nel caso di aree scoperte accessorie o pertinenziali di altre aree scoperte che sono tassabili ad esempio un corridoio esterno che collega due depositi scoperti è tassabile a differenza di uno stesso corridoio che collega due depositi coperti. Le aree a verde sono qualificabili come pertinenza di civili abitazioni (o di altri locali) e quindi escluse dalla tassazione; esclusione peraltro confermata dal d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 che ha istituito la cosiddetta tariffa Ronchi: la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale riconoscendo, implicitamente, l esclusione di tutte le aree scoperte ad uso privato. Questa esclusione trova un certo disappunto negli enti locali in particolare per quelle zone del territorio dove si è in presenza di giardini privati anche di dimensioni rilevanti che benché produttive di rifiuti (foglie, scarti di potatura) sono chiaramente escluse dalla tassa rifiuti in quanto aree scoperte pertinenziali o accessorie 8. L articolo 62 comma 1 affermando che la tassa rifiuti è dovuta per l'occupazione o la detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni contiene una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti, che può essere superata solo dalla prova contraria di colui che detiene l area, che deve provare sia la stabile destinazione dell area ad un determinato uso sia che tale uso non comporta la produzione di rifiuti. Pertanto l esclusione dal pagamento del tributo delle aree scoperte deve essere dimostrato dalla stabile destinazione ad un determinato uso e anche dalla mancanza della potenzialità di produzione dei rifiuti. La tassabilità o meno delle aree ha subito, come visto, alterne vicende che non hanno contribuito a far chiarezza nel quadro normativo di riferimento, rendendo difficoltosa l applicazione della tassa sui rifiuti alle diverse fattispecie: specificamente le aree scoperte operative (stabilimenti balneari, distributori di carburante ecc) sono interamente imponibili, le aree scoperte accessorie o pertinenziali di civili abitazioni o di aree economiche in genere sono esclusi dal tributo (come i balconi, le terrazze i portici, i 7 Il termine del 1 gennaio 1996, sono state poi rinviate al 1 gennaio 1997 dall art. 17 del d.l. 8 gennaio 1996, n. 8. Con l art. 2, comma 4-bis, del d.l. 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, è stato disposto un ulteriore differimento delle previsioni normative di cui ai commi 1 e 2 dell art. 66 del citato d.lgs. n. 507 del 1993, come sostituito dall art. 3, comma 68, lett. f) della legge n. 549 del Veniva infatti stabilito che le modifiche suindicate sarebbero state applicate dal 1998, ferma restando per il 1997 la tassabilità delle superfici scoperte operative, con esclusione delle aree scoperte accessorie e pertinenziali a locali tassabili. Con il successivo d.l. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, è stata abrogata definitivamente la disciplina dell art. 3, comma 68, lett. f) della legge n. 549 del 1995, ed è stata confermata anche per il 1998 l imponibilità delle superfici scoperte operative e la non tassabilità delle aree scoperte accessorie e pertinenziali a locali tassabili. Infine, l art. 1, comma 3, del d.l. n. 8 del 26 gennaio 1999, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n Come detto un diverso trattamento è stato riservato alle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di altre aree scoperte operative, che sono tassabili, mentre le stesse aree, se costituiscono pertinenza o accessorio di un locale coperto già tassato, non sono gravate dal tributo. 3

4 parcheggi gratuiti per i clienti); le aree adibite a verde godono invece di una intassabilità completa. 3. Le varie fattispecie di aree scoperte Vi sono varie fattispecie di aree scoperte e di seguito si farà un breve esame della tassazione di queste superfici. Aree non strutturate Sono soggette, potenzialmente al tributo, anche le aree non strutturate: infatti l assenza di strutture non è, di per sé, sufficiente a prevedere l esclusione dalla tassa sui rifiuti. Non sono soggette soltanto quelle aree che non producono rifiuti o per la natura dell area stessa o per il particolare uso o per l obiettiva condizione di non utilizzabilità. Le aree non strutturate non sono soggette alla TARSU solo se non producono rifiuti per una delle suddette tre cause, che vanno denunciate e provate dal contribuente. La mancanza di strutture non è un criterio di esenzione utilizzato dal legislatore e non può essere invocato dal contribuente. 9 I distributori di carburante Per i distributori di carburante si pone un problema supplementare in quanto vi si producono sia rifiuti speciali 10 che rifiuti pericolosi. Nell ipotesi che l ente locale abbia adottato la deliberazione di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani 11 può effettuare la tassazione dell area di sosta delle auto all atto del rifornimento, gli uffici e i servizi igienici. L eventuale area dove avviene il cambio dell olio non è tassabile in quanto produttiva di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani mentre non sono tassabili le aree a verde e quelle destinate al parcheggio gratuito dei clienti. Per prassi ministeriale si ritiene applicabile (alle sole superfici tassabili) una sola tariffa anche per attività complementari diverse. Nel caso, invece, di attività di ristorazione o altro va applicata la specifica tariffa. Le aree destinate a parcheggio Ai fini della tassabilità o meno delle aree scoperte destinate a parcheggio è necessario determinare se queste costituiscono aree pertinenziali o accessorie oppure se sono da considerare come aree scoperte operative. Questo in quanto le prime, da come è stato trattato l argomento, non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti, mentre le seconde sono soggette a detto tributo. I parcheggi delle abitazioni sono sicuramente definibili come aree scoperte pertinenziali e come tali non tassate, così come per i parcheggi gratuiti ai clienti di attività economiche 12. Nel caso, invece, di parcheggi di aziende di autotrasporto o per aree in cui è esercitata l attività di parcheggi a pagamento l area scoperta è da considerarsi 9 A tal proposito si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 130 del 5 gennaio 2005 commentata da D. Alberici, Tarsu per le aree non strutturate, ItaliaOggi del 11 gennaio Trattandosi di attività economica i rifiuti prodotti sono senz altro speciali ai sensi dell articolo 7 comma 3 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n Assimilazione effettuabile esercitando il potere di cui all articolo 21 comma 2 lett. g) del d.lgs. n. 22 del In tali casi, infatti, come è stato chiarito con la risoluzione del Ministero delle finanze n. 5/2151 del 28 aprile 1994, le aree adibite a parcheggio sono pertinenziali o accessorie di locali già sottoposti a tassazione. 4

5 operativa in quanto utilizzata direttamente per l esercizio di un attività economica e pertanto vi è il presupposto per l applicazione della TARSU. Gli stabilimenti balneari Per gli stabilimenti balneari la tassabilità ai fini TARSU deriva dal già citato d.p.r. n. 915/1982 che ha previsto l applicazione della tassa alle aree adibite a campeggi, a sale da ballo all aperto e ha statuito che il tributo è applicabile a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato idonea a produrre rifiuti (purché non costituisce accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili alla tassa). E tassabile, così come chiarito anche da una risoluzione ministeriale 13, anche l arenile in quanto parte essenziale del complesso destinato al servizio di balneazione e come tale area scoperta operativa. Una successiva risoluzione 14 ha chiarito che su tutte le superfici dello stabilimento balneare arenile, area occupata dalle cabine, bar ecc è applicabile una sola tariffa in quanto il servizio viene reso dallo stabilimento nella sua interezza. I campeggi L applicabilità o meno della tassa rifiuti sulle aree destinate a campeggio ha subito, negli anni, alcune modiche. Con una propria risoluzione 15 il ministero dell economia ha chiarito che sono tassabili le aree scoperte operative come quelle destinate alla sistemazione di caravan, camper, tende ecc., mentre sono tassate le aree scoperte di collegamento (i percorsi pedonali o stradali, i parcheggi gratuiti e le aree adibite a verde), tenendo sempre conto delle variazioni intervenute anche le aree destinate alla viabilità pedonale o stradale sono soggette alla tassa in quanto collegano aree scoperte operative (in quanto sono escluse dalla TARSU solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili e non ad altre aree scoperte). 4. La sentenza della corte di cassazione n del 27 settembre 2007 Nella sentenza in commento il Comune di Napoli ha presentato ricorso per Cassazione contro la decisione di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale della Campania Ctr. Oggetto della controversia è la cartella esattoriale con cui il comune richiedeva il pagamento della tassa rifiuti per l anno La Ctp di Napoli rigettava il ricorso, mentre la Ctr lo accoglieva in quanto i locali adibiti ad autorimessa non dovevano essere oggetto di tassazione e il relativo regolamento comunale, che prevedeva diversamente, andava disapplicato. 13 Risoluzione del Ministero dell economia e delle finanze n. 8/474 del 4 luglio Si tratta della risoluzione n. 147/E del 15 settembre Ci si riferisce alla risoluzione n. 2151/E del 28 aprile 1994 e alla successiva n. 3542/E del 28 luglio 1994, rettificativa della prima. 5

6 La Suprema Corte accoglie il ricorso del Comune di Napoli in quanto afferma che è principio consolidato quello in cui l articolo 62 comma 1 del d.lgs. n. 507/1993 stabilisce che la tassa sui rifiuti è dovuta per l occupazione o la detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, con l esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Le deroghe del successivo comma 2 non sono automatiche in quanto la norma prevede una presunzione iuris tantum di produttività dei rifiuti, presunzione superabile solo con la dimostrazione della prova contraria da parte del detentore dell area e che le circostanze che escludono la produttività e la tassabilità siano indicate nella denuncia originaria o in quella di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. La Corte di Cassazione continua dicendo che è necessario che il contribuente dimostri non solo la stabile destinazione dell area ad un determinato uso, ma anche che tale suo non comporta la produzione di rifiuti, mentre la sentenza della Ctr non è in linea con quest orientamento giurisprudenziale in mancanza delle prova in ordine ai presupposti fattuali e senza nessuna congrua motivazione. Per tutte queste motivazioni la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad un altra sezione della Ctr della Campania, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 5. LE CONCLUSIONI E principio consolidato in giurisprudenza quello per cui in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani l articolo 62 comma 1 del d.lgs. n. 507/1993 stabilisce che l imposizione è dovuta per l occupazione o detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ponendosi presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo, ai sensi del successivo comma 2, dalla prova contraria fornita dal detentore dell'area. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. Con la sentenza n /2007 la Suprema Corte ha evidenziato che la decisione della Ctr era in netto contrasto con l orientamento della stessa Corte, in quanto non sono stati rispettati i suddetti principi, mancando anche le prove ai fini del riconoscimento dell irrilevanza impositiva, confermando il principio che se si intende sostenere l esclusione del pagamento della tassa sui rifiuti delle aree scoperte è necessario dimostrare sia la stabile destinazione ad un determinato uso (che in una precedente sentenza era costituita dal parcheggio di autobus e nella sentenza in esame dall autorimessa), ma anche la mancanza della potenzialità di produzione dei rifiuti. Eugenio Piscino Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Gragnano Revisore contabile 6

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