RAPPORTO L APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI IN PUGLIA
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1 RAPPORTO L APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI IN PUGLIA
2 Maggio 2011 Centro studi Confagricoltura Puglia Via Amendola 166/5 Executive Center Bari Tel/fax Coordinamento Umberto Bucci Carlo Zambelli Elaborazioni Fabio Lazzari Ogni tipo di riproduzione di testi, immagini ed altri contenuti del documento, in qualsiasi forma, su qualsiasi mezzo e con qualunque scopo, è esplicitamente proibita senza espressa autorizzazione di Confagricoltura Puglia. 2
3 INDICE 1. La Direttiva Nitrati. 2. L applicazione della Direttiva Nitrati in Puglia.. 3. Obblighi delle aziende agricole pugliesi ricadenti in zona vulnerabile da nitrati. 3.1 Divieti e modalità di utilizzazione agronomica degli ammendanti e dei fertilizzanti contenenti azoto Trattamenti e contenitori di stoccaggio Accumulo temporaneo di letami 3.4 Strategie di gestione degli effluenti zootecnici Disposizioni tecnico-amministrative APPENDICE - Perimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 16 TAV. 1 Lesina TAV. 2 Carpino TAV. 3 San Severo TAV. 4 Foggia TAV. 5 Cerignola TAV. 6 Trinitapoli TAV. 7 Andria TAV. 8 Terlizzi TAV. 9 Arco Jonico 3
4 1. La Direttiva Nitrati La Direttiva Nitrati (91/676/CEE) 1 è un provvedimento dell Unione Europea approvato nel 1991, con lo scopo di ridurre e prevenire l inquinamento delle acque e del suolo causato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Gli Stati membri sono stati chiamati ad individuare le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, ossia quelle in cui le acque di falda contengono o possono contenere, ove non si intervenga, oltre 50 mg/l di nitrati, a progettare ed attuare i necessari "programmi d'azione" per ridurre l'inquinamento idrico provocato da composti azotati, prevedendo misure intese a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto e stabilendo restrizioni specifiche nell'impiego di effluenti zootecnici. Nello schema che segue si riporta la sintesi degli adempimenti indicati dalla Direttiva. La Direttiva 91/676/CEE è stata recepita a livello nazionale con il DLgs 152/99 2 attualmente sostituito dal DLgs 152/2006 Testo unico dell Ambiente 3. A loro volta le singole regioni hanno emanato i provvedimenti necessari per applicare pienamente le norme comunitarie e nazionali sui rispettivi territori regionali. Ogni regione ha individuato le zone vulnerabili sul proprio territorio e ha stabilito gli obblighi che ogni azienda deve rispettare per una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati. 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31/12/1991). 2 Decreto legislativo 11 maggio 1999, n Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. n. 124 del 29 maggio 1999, s.o. n. 101/L). 3 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006). 4
5 2. L applicazione della Direttiva Nitrati in Puglia La Regione Puglia, con deliberazione della Giunta n del , ha provveduto alla Designazione e perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) nel territorio della Puglia, per una superficie complessiva di ha, pari a circa il 5% dell intero territorio regionale. Si riporta, di seguito, il prospetto riassuntivo delle aree designate, estratto dalla suddetta delibera. 5
6 In appendice è possibile consultare le tavole relative ad ogni singola perimetrazione mentre nella carta seguente è riportato un quadro d insieme delle aree vulnerabili individuate per la Puglia. 6
7 Fig. 1 Designazione e perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN). Ai sensi del DLgs 152/2006, nelle zone designate come vulnerabili da nitrati devono essere attuati i programmi di azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall inquinamento causato da nitrati di origine agricola, nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio Le regioni provvedono, inoltre, ad integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione. Inoltre, al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque, è raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili. La Regione Puglia, con deliberazione della Giunta n. 19 del , ha approvato il "Programma d'azione", obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, costituito da tre parti: Inquadramento delle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) designate; 7
8 Disposizioni del Programma d'azione; Piano di Comunicazione Nitrati. Con deliberazione della Giunta n. 712/2001, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006, ha, infine, provveduto ad integrare il Codice di Buona Pratica Agricola, normando le principali pratiche agronomiche in uso sul territorio regionale. 3. Obblighi delle aziende agricole pugliesi ricadenti in zona vulnerabile da nitrati Il Programma d'azione della Regione Puglia prevede: 1. Divieti e modalità di utilizzazione agronomica degli ammendanti e dei fertilizzanti azotati. 2. Trattamenti degli effluenti di allevamento e modalità di stoccaggio. 3. Disposizioni per l accumulo temporaneo di letame. 4. Strategie di gestione degli effluenti zootecnici. 5. Disposizioni tecnico-amministrative. 3.1 Divieti e modalità di utilizzazione agronomica degli ammendanti e dei fertilizzanti contenenti azoto Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e dei concimi azotati e ammendanti organici è soggetta alle disposizioni di cui al Titolo V del DM del 7 aprile Effluenti Zootecnici. La quantità di effluente utilizzata per gli spandimenti non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno. Tale valore è inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopra indicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile. Le dosi di effluente zootecnico e l'eventuale integrazione di concimi azotati e ammendanti organici devono essere giustificate dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui si riferisce in seguito. 4 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Suppl. ord. n. 120, alla Gazz. Uff., 12 maggio, n. 109). 8
9 Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite colture intercalari o di copertura, secondo le disposizioni contenute nel Codice di Buona Pratica Agricola, o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi. Concimi organici, minerali, organominerali e ammendanti contenenti azoto. Lo spandimento dei concimi azotati e ammendanti organici è soggetto a disposizioni di ordine "spaziale" e "temporale". Da un punto di vista "spaziale" lo spandimento è vietato: a) entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi e dei canali artificiali; b) entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi; c) entro 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar; d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; e) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; g) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; h) su terreni con pendenza media riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 20%. Nelle fasce di divieto di cui alle lettere a) e b), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. Tali disposizioni non si applicano ai canali arginati ed ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali. Da un punto di vista "temporale": a) l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati, esclusi i concimi di sintesi; b) lo spandimento è consentito soltanto in presenza della coltura o al momento della semina. Eccezionalmente può essere eseguito in presemina nel caso di colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e 9
10 semina, oppure qualora si impieghino concimi con più elementi nutritivi (in quest'ultimo caso la somministrazione di azoto in presemina non può essere superiore a 30 kg/ettaro). Infine, il programma d'azione limita a 60 kg/ettaro il limite massimo di apporto di azoto in un'unica soluzione per le colture erbacee ed orticole e per le colture arboree. Letami. L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati è soggetto agli stessi divieti di ordine "spaziale" previsti per i concimi e ammendanti contenenti azoto. Non sono invece specificati divieti di ordine "temporale". Liquami. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione è vietato: a) entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, ad esclusione dei canali arginati; b) entro 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar; c) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; d) nei boschi, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado; e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; g) entro 200 m da strade e centri abitati, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati; h) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; k) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. Nelle fasce di divieto di cui alle lettere a) e b), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea e, ove possibile, è raccomandata la costituzione 10
11 di siepi e/o di altre superfici boscate. Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali. L'utilizzo di liquami è vietato inoltre su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%; l'utilizzo può essere consentito sui terreni con pendenza fino al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto delle seguenti prescrizioni volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione: a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni; b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le 12 ore sui seminativi in pre-aratura; c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative; d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto. 3.2 Trattamenti e contenitori di stoccaggio Al fine di garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico, il Programma d'azione fissa le modalità di trattamento e stoccaggio degli effluenti stessi. Esso descrive i criteri generali e le disposizioni specifiche relative a: a) materiali palabili; b) materiali non palabili; c) acque reflue. Criteri generali. I trattamenti non devono comportare l addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose, per la loro natura e/o concentrazione, per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo. Gli effluenti destinati all'utilizzazione devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. Materiali palabili. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale e dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio. 11
12 La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere direttamente stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo. Per le deiezioni degli avicunicoli, essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato 1 del DM 7 aprile Materiali non palabili. Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori di stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Attraverso opportune deviazioni, devono essere escluse dal sistema di stoccaggio le acque bianche provenienti da tetti e tettoie e le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 cm. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dall'autorità di Bacino della Puglia. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini, i contenitori per lo stoccaggio devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 90 giorni. In assenza degli assetti colturali di cui sopra ed in presenza di tipologie di allevamento diverse, il volume di stoccaggio non deve essere inferiore a quello del liquame prodotto in 150 giorni. Acque reflue. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue si fa riferimento a quanto previsto per gli effluenti zootecnici non palabili. Il periodo minimo di stoccaggio, in funzione del volume di acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle culture e alla durata della stagione irrigua, è fissato in 90 giorni. 12
13 3.3 Accumulo temporaneo di letami L'accumulo temporaneo di letame e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati ai letami, è praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti interessati. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a: a) 5 m dalle scoline; b) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; c) 40 m dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, di transizione e dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide, individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 3 mesi. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere direttamente stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo. 3.4 Strategie di gestione degli effluenti zootecnici Qualora gli effluenti prodotti in azienda contengano una quantità di azoto al campo superiore al fabbisogno di azoto delle colture e/o al limite massimo applicabile al suolo, deve essere definita una strategia di gestione degli effluenti zootecnici aziendali. In questi casi va ridotto il carico di nutrienti e/o il volume dell'effluente con il ricorso a particolari trattamenti. Nell'allegato III del DM 7 aprile 2006 sono contenute alcune modalità per il trattamento dei liquami, a cui è possibile fare riferimento. Nelle zone oggetto del Piano d'azione, in particolari contesti territoriali caratterizzati da elevata vulnerabilità da nitrati e a rischio di eutrofizzazione delle acque superficiali, possono rivelarsi insufficienti le modalità di trattamento indicate dal decreto del MIPAF 7 aprile In tali casi, il ricorso ad impianti centralizzati di trattamento o a modalità di gestione che coinvolgono sia le singole aziende sia strutture centralizzate può rappresentare la soluzione da adottare per il ripristino del corretto equilibrio agricoltura/ambiente. 3.5 Disposizioni tecnico-amministrative L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti contenenti azoto è soggetta a disposizioni tecnicoamministrative in ragione delle diverse tipologie aziendali. Le aziende sono obbligate a tenere un Registro aziendale sul quale devono annotare tutte le operazioni colturali che apportano azoto al suolo. 13
14 Le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, sono soggette alla presentazione alla Provincia territorialmente competente dei seguenti documenti: a) Comunicazione; b) Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), se dovuto. Le aziende che effettuano l utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende agroalimentari sono soggette alla presentazione alla Provincia della Comunicazione semplificata. Registro aziendale. Le aziende sono obbligate a tenere un "Registro aziendale" sul quale devono annotare gli spandimenti di fertilizzanti azotati nei siti di spandimento. Il registro aziendale sarà composto da fogli numerati, e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni. Comunicazione. Gli obblighi di comunicazione sono differenziati in funzione della tipologia aziendale come di seguito riportato: a) le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 6000 kg per anno devono presentare la Comunicazione completa; b) le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici compreso tra 1000 e 6000 kg per anno devono presentare la Comunicazione semplificata; c) le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici non superiore a 1000 kg per anno sono esonerate dall'obbligo di Comunicazione; d) le aziende che utilizzano le acque reflue delle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettera a), b) e c) del DLgs 152/06 5, devono presentare la Comunicazione semplificata. La comunicazione deve essere presentata alla Provincia territorialmente competente dal legale rappresentante dell'azienda, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e deve essere rinnovata ogni cinque anni. 5 Rientrano in questa categoria le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame (lettera così modificata dall'articolo 2, comma 8, d.lgs. n. 4 del 2008); c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. 14
15 Piano di utilizzazione agronomica (PUA). Il PUA è volto a definire e giustificare, per un periodo di durata non superiore a cinque anni, le pratiche di fertilizzazione adottate, rispettando il limite di 170 kg/ettaro per anno di azoto, previsto per le aree oggetto del Programma d'azione. L'obbligo riguardante la redazione del PUA è differenziato in funzione dei quantitativi di azoto al campo da effluenti zootecnici utilizzati dall'azienda, come di seguito riportato: a) le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 6000 kg per anno devono redigere il PUA; b) le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici compreso tra 3000 e 6000 kg per anno devono redigere il PUA semplificato; c) le aziende che utilizzano una quantità di azoto da effluenti zootecnici uguale o inferiore a 3000 kg/anno sono esonerate dal redigere il PUA. Il PUA deve essere redatto da un tecnico agricolo abilitato. Nel PUA completo devono essere determinati i seguenti parametri idonei alla formulazione di un bilancio dell'azoto relativo al sistema suolo-pianta: a) fabbisogno prevedibile di azoto delle colture; b) apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione. Il Programma d'azione descrive nel dettaglio le modalità di calcolo di tale bilancio. Il PUA semplificato deve contenere almeno i seguenti elementi informativi: dosi di azoto da apportare alle colture; coefficienti di efficienza; tempi e modalità di distribuzione. Trasporto. Per il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, all'esterno del sito di produzione è obbligatorio il documento di trasporto. Il documento di trasporto può essere redatto in forma semplificata qualora il trasporto sia effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale trasportato e nel caso di aziende con allevamenti di piccole dimensioni con produzione di azoto non superiore a 6000 kg azoto/anno. Il documento di trasporto deve essere compilato dal rappresentante legale dell'azienda produttrice e conservato per cinque anni a decorrere dalla data del trasporto. 15
16 APPENDICE Perimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 16
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