UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
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1 UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO OPERAZIONI SERVIZIO DISEGNI E MODELLI DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 26/11/2012 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO ICD DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO LINGUA DEL PROCEDIMENTO Italiano RICHIEDENTE EDMUND IDKOWIAK ACTING AS ZAKLAD PRODUKCYJNO USLUGOWY IDMAR KROSNO, UL. ZIELONA, MOSINA POLONIA RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE JERZY ŁUCZAK KOŚCIUSZKI 103/ POZNAN POLONIA TITOLARE INDUSTRIE PASOTTI S.P.A. VIA DELLA MUSIA, BRESCIA ITALIA RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. PIAZZA DELLA VITTORIA, BRESCIA ITALIA Avenida de Europa, 4 E Alicante Spagna Tel Fax
2 La Divisione Annullamento composta da Natalie Pasinato (relatrice), Martin Schlötelburg (membro) e Gianluigi Mannucci (membro) ha adottato in data 26/11/2012 la seguente decisione: 1. La domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato n è respinta. 2. La richiedente sopporterà l onere delle spese sostenute dalla titolare. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il disegno o modello comunitario n (in prosieguo: il DMC contestato ) è stato registrato in nome della titolare con data di deposito del 30 gennaio Nel DMC contestato i prodotti sono indicati con il termine radiatori per riscaldamento e l oggetto del DMC è riprodotto nelle seguenti vedute, pubblicate nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari (2) In data 12 dicembre 2011, la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la domanda ), con cui contesta la validità del DMC. La tassa relativa alla domanda è stata pagata mediante versamento sul conto corrente dell UAMI. (3) La richiedente ha basato la propria motivazione sulla causa di nullità ai sensi dell articolo 25, paragrafo 1, RCD 1 il disegno o modello comunitario impugnato non rispetta i requisiti di cui agli artt 4-9, RDC. 1 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari 2
3 (4) Nella motivazione, la richiedente afferma di essere la titolare di un disegno o modello comunitario anteriore, registrato per radiatori per riscaldamento e pertanto il DMC contestato è privo del requisito di novità nonché del requisito di carattere individuale. (5) A titolo di prova, la richiedente acclude: - copia del disegno o modello comunitario , pubblicato il 25/07/2006, contenente le seguenti immagini (in prosieguo: D1) : (6) La titolare afferma che il DMC contestato e il disegno o modello anteriore presentano numerose differenze, pertanto il DMC contestato è dotato di novità e di carattere individuale. (7) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti, si rinvia ai documenti del fascicolo. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull ammissibilità (8) L indicazione delle cause di nullità nel modulo dell Ufficio costituisce una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda, ai sensi dell articolo 28, paragrafo 1, lettera b), primo comma, REDC 2. Inoltre, la domanda di nullità soddisfa i requisiti di cui all articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sesto comma, REDC, poiché l allegato contiene un indicazione dei fatti, delle prove e degli argomenti presentati a sostegno di tali motivi. Sono anche soddisfatti gli altri requisiti di cui all articolo 28, paragrafo 1, REDC. La domanda è pertanto ammissibile. 2 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari. 3
4 B.1 Sulla divulgazione del disegno o modello anteriore (9) D1 si riferisce alla pubblicazione su Internet del Bollettino dei disegni o modelli comunitari. Le pubblicazioni dei bollettini di un qualunque Ufficio della proprietà industriale nel mondo costituiscono divulgazioni di un disegno o modello anteriore. Questo principio si estende alle pubblicazioni dei bollettini elettronici degli Uffici della proprietà industriale. Internet è un mezzo di pubblicazione accessibile a chiunque e perciò forma parte del prior art (si veda in proposito The Manual concerning the Examination of Design Invalidity Applications 3 ). Pertanto D1 è prova sufficiente che il disegno o modello anteriore in D1 è stato divulgato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC. B.2 Sulla novità (10) Ai sensi dell articolo 5 RDC, il DMC è privo di novità quando un disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito del DMC. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. (11) Il DMC contestato e il disegno o modello anteriore in D1 hanno per oggetto dei radiatori per riscaldamento. Entrambi i disegni o modelli a confronto hanno una forma rettangolare. I disegni o modelli a confronto presentano le seguenti differenze: - Il disegno o modello anteriore presenta una forma rettangolare più grande e la sua superficie è suddivisa in dieci sezioni. Nella parte superiore si notano dieci rettangoli più piccoli ciascuno dei quali presenta una linea verticale che suddivide ciascun rettangolo a metà e tre linee orizzontali. La forma rettangolare del DMC contestato è più stretta. - Nella vista laterale del disegno o modello anteriore si vedono tre lamine all interno della forma rettangolare di diversa lunghezza e solo una è leggermente ricurva nella parte superiore, mentre la lamina esterna è lunga quanto il rettangolo ed essa è leggermente convessa. Sia nella parte superiore che inferiore si vede una forma circolare. Nella parte superiore del DMC contestato si vede una forma cilindrica e sotto di questa ci sono 3 lamine leggermente ricurve nella loro parte superiore e una lamina nella parte frontale della forma rettangolare che è unita alla forma cilindrica mediante una sottile linea. La lamina frontale arriva fino alla parte inferiore e dietro di essa si vede un altra forma cilindrica. - Il disegno o modello anteriore appare compatto dato che sia la parte superiore, sia quella inferiore è chiusa e la superficie superiore è leggermente inclinata. Il DMC contestato si presenta meno compatto e sia la parte superiore, sia quella inferiore sono aperte
5 (12) Il DMC contestato e il disegno o modello anteriore presentano caratteristiche similari, ma non identiche. Ne consegue che il DMC contestato e il disegno o modello anteriore in D1 non sono identici ai sensi dell articolo 5 RDC. Pertanto, il disegno o modello anteriore non osta alla novità del DMC contestato. B.3 Carattere individuale (13) Ai sensi dell articolo 6 RDC, il modello comunitario registrato è privo di carattere individuale se l impressione generale che suscita nell utilizzatore informato è la stessa impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Nell accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell autore nel realizzare il disegno o modello. (14) Secondo una giurisprudenza consolidata quanto più è limitata la libertà dell autore nello sviluppare un disegno o modello, maggiore è l importanza conferita alle piccole differenze tra i diversi disegni o modelli per suscitare un impressione generale diversa. Ne consegue che più è affollato un settore, maggiore è il limite imposto all autore nel creare un disegno o modello. (15) L utilizzatore informato conosce bene i radiatori per riscaldamento del tipo al quale il DMC contestato si riferisce. Egli è al corrente dell insieme dei modelli esistenti e sa che di tali modelli esiste effettivamente una vasta gamma di esemplari che differiscono nelle forme e dimensioni. (16) Nella fattispecie, l utilizzatore informato, che può essere chiunque acquista, installa e vende radiatori per riscaldamento presterà un adeguata attenzione. Infatti, l utilizzatore informato, che non deve essere necessariamente il designer o l esperto, conosce i diversi disegni o modelli che esistono in questo settore piuttosto affollato. Di questo settore, per esempio l industria per l edilizia o l industria degli installatori di radiatori per riscaldamento, egli possiede un certo grado di conoscenza per ciò che concerne le caratteristiche che questo tipo di disegno o modello deve possedere. Egli è altresì al corrente delle qualità che i radiatori per riscaldamento devono avere, cioè riscaldare degli ambienti, e rispetto alle quali il grado di libertà dell autore è limitato dai requisiti tecnici che i radiatori per riscaldamento devono possedere, ovvero avere la capacità di riscaldare e mantenere caldi gli ambienti in cui vengono utilizzati. Nonostante i requisiti tecnici appena menzionati, il designer dispone ancora di un certo grado di libertà e scelta per quanto concerne le forme e dimensioni. Il DMC contestato e il disegno o modello anteriore in D1 sono simili, data la forma rettangolare dei radiatori per riscaldamento. Questo elemento in comune può richiamare una somiglianza tra i disegni o modelli a confronto ma le differenze tra il DMC contestato e il disegno o modello anteriore in D1, così come esposte nel paragrafo 11, sono sufficienti a suscitare un impressione generale diversa. Nella fattispecie i dettagli e le piccole differenze acquistano una maggiore importanza 5
6 dovuta all affollamento del settore. Inoltre, il disegno o modello anteriore non contiene tutti gli elementi e tutte le caratteristiche essenziali che costituiscono il DMC contestato. (17) Di conseguenza, il modello comunitario registrato presenta un carattere individuale. C. Conclusione (18) I fatti e le prove presentati dalla richiedente non sono atti a corroborare la causa di nullità invocata per l ottenimento di una dichiarazione di nullità. Pertanto, la domanda dev essere respinta. III. SPESE (19) Ai sensi dell articolo 70, paragrafo 1, RDC, e dell articolo 79, paragrafo 1, REDC, l onere delle spese sostenute dalla titolare ai fini del procedimento è a carico della richiedente. (20) Le spese del procedimento che la richiedente deve versare alla titolare, ai sensi dell articolo 79, paragrafi 6 e 7, lettera f), punto ii), REDC sono fissate a EUR 400 a titolo di spese di rappresentanza. IV. DIRITTO DI RICORSO (21) Contro la presente decisione può essere presentato ricorso. Il ricorso deve essere presentato all Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO Natalie Pasinato Martin Schlötelburg Gianluigi Mannucci 6
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