NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO

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1 DECISIONE DELLA DIVISIONE DI ANNULLAMENTO DEL 13/11/06 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO: ICD MODELLO COMUNITARIO: LINGUA DEL PROCEDIMENTO: italiano RICHIEDENTE Dansk Supermarked A/S Bjodstrupvej Hojbjerg Danimarca RAPPRESENTANTE DEL Clemens Advokater A/S RICHIEDENTE Sct. Clemens Straede Arhus C Danimarca TITOLARE Ferrari S.P.A. Via Emilia Est, Modena Italia RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE Jacobacci & Partners S.P.A. DEL MODELLO COMUNITARIO Corso Emilia, Torino Italia

2 La Divisione Annullamento composta da Anna Gobetto (relatore), Martin Schlötelburg (membro) e José Julián Izquierdo Peris (membro), ha adottato in data 13/11/06 la seguente decisione: 1. La registrazione del modello comunitario n è dichiarata nulla. 2. La titolare sopporterà l onere delle spese e delle tasse sostenute dalla richiedente nell ambito del procedimento. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il modello comunitario registrato n (in prosieguo: il modello comunitario contestato ) è stato registrato a nome della titolare con data di deposito del 12/06/2003. Nella domanda il prodotto è indicato come automobili giocattolo e il modello è riprodotto nelle seguenti viste (pubblicata sul sito

3 (2) In data 8 febbraio 2005 la richiedente ha presentato domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la domanda di nullità ). Il pagamento della tassa per la domanda di nullità è stato effettuato tramite conto corrente, con effetto dal 8 febbraio (3) La richiedente chiede che sia dichiarata la nullità del modello comunitario adducendo la mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento (CE) nº 6/2002 del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari. La richiedente sostiene che la titolare del modello comunitario contestato aveva giá reso disponibile al pubblico un disegno simile almeno due anni prima del deposito della domanda. Benché le immagini relative alla prima divulgazione del disegno rappresentino un auto a grandezza naturale, il modello contestato è semplicemente una riduzione in scala di quest immagine, pertanto i due disegni sono identici, essendo la differenza di dimensioni un dettaglio immateriale. Inoltre, dato che i due disegni produrrebbero la stessa immagine sull utilizzatore informato, non sarebbe possibile attribuire un carattere individuale al modello contestato 4) A titolo di prova, la richiedente ha prodotto copia di alcune immagini dell automobile F2001 ottenute dal sito web nelle quali l automobile appare raffigurata nelle seguenti viste:

4 (5) In data 19 aprile 2005 la domanda è stata notificata alla titolare, con l invito a presentare osservazioni a l riguardo entro il termine stabilito. (6) In data 10 agosto 2005 la titolare ha replicato contestando la tesi della richiedente, dato che esisterebbero fra i due disegni differenze tali da scongiurare la mancanza di novitá del disegno contestato. Secondo la titolare inoltre, il disegno contestato sarebbe provvisto di carattere individuale in quanto l impressione generale suscitata nell utilizzatore informato sarebbe diversa da quella evocata dal disegno anteriore, anche tenendo conto il margine di libertá dell autore nel realizzare il modello. (7) In data 27 dicembre 2005 la richiedente ha contestato le argomentazioni della controparte sostenendo che le eventuali differenze considerate singolarmente appaiono immateriali, mentre considerate nel loro complesso sarebbero unicamente dettate dalle funzioni tecniche del disegno contestato. (8) In data 31 maggio 2006 la titolare osserva che pur volendo realizzare una funzione tecnica, il designer eserciterebbe un certo arbitrio estetico e quindi le differenze fra i due disegni non sarebbero esclusivamente imposte da tale funzione tecnica. (9) In data 26 giugno 2006 l Ufficio ha comunicato ad entrambe le parti la conclusione del procedimento scritto, indicando che una decisione sarebbe stata adottata in merito alla nullità. (10) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti si fa rinvio ai documenti del fascicolo. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull ammissibilità (11) La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario, fondata sulla mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale, conformemente alll articolo 52, paragrafo 1, all articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6, e all articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, contiene un indicazione dei motivi su cui è basata la domanda medesima. Il requisito di cui all articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto i),

5 REDC, ossia del Regolamento CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, è pertanto soddisfatto. La domanda soddisfa altresì i requisiti di cui all articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), REDC, in quanto contiene un indicazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni addotti a sostegno di tali motivi, in particolare indicazioni e riproduzioni dei modelli anteriori. Gli altri requisiti di cui all articolo 28, paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda è quindi ammissibile. B. Sul merito B.1 Mezzi probatori (12) La richiedente ha depositato come prova della mancanza di novitá e carattere individuale del modello contestato, inter alia, copia di alcune immagini dell automobile F2001 ottenute dal sito web di proprietà della stessa titolare del modello comunitario, dal quale si evince chiaramente che il modello anteriore risale all anno B.2 Novità (13) Ai sensi dell articolo 5 RDC, un disegno o modello comunitario è privo di novità quando un disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito del modello comunitario. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. (14) Come risulta dal puntuale raffronto dei modelli in conflitto, l oggetto del modello comunitario contestato, da un lato, e il modello anteriore, dall altro, si differenziano quanto meno per le seguenti caratteristiche: 1 Spoiler anteriore: nell auto F2001 le due lame sono incurvate con la concavità rivolta verso l alto, mentre nel disegno contestato le lame presentano una convessità verso il basso, inoltre disegno contestato la lama superiore dello spoiler presenta un bordo superiore avente un andamento diverso e piú irregolare rispetto al bordo superiore della lama dello spoiler dell auto. 2 L elemento a stelo sporgente verso l alto sulla carrozzeria dell auto F2001 in corrispondenza con i pneumatici anteriori è assente nel disegno contestato. 3 Nel disegno contestato i deflettori d aria sono connessi ad una piastra orizzontale avente profilo seghettato, assente nell auto F2001. Inoltre l elemento che connette i deflettori e la carrozzeria è diverso nel disegno contestato e nell auto.

6 4 Nel disegno contestato sono presenti, leggermente arretrati rispetto al posto di guida, due elementi simmetrici a forma di L rovesciata che sporgono verso l alto rispetto alla carrozzeria, assenti nell auto F Nel disegno contestato i deflettori d aria si estendono fino oltre i pneumatici e presentano una dimensione proporzionalmente maggiore rispetto a quella occupata nell auto F Nel disegno contestato accanto ai deflettori ed agli elementi ad L rovesciata compaiono due pinne longitudinali, assenti nell auto F Nell auto F2001 la carrozzeria termina in una coda che presenta due insenature concave mentre nel disegno contestato la coda della carrozzeria è a forma di triangolo arrotondato. 8 Nell auto F2001 lo spoiler posteriore è formato da due sole lame, mentre nel disegno contestato lo spoiler appare composto da tre lame (15) Le differenze di cui sopra non rappresentano dettagli immateriali. Il disegno comunitario contestato non si può quindi considerare identico a quello anteriore, ai sensi dell articolo 5 RDC. Il modello anteriore non pregiudica quindi il carattere di novità del disegno comunitario contestato. B.3 Carattere individuale (16) L utilizzatore informato conosce le caratteristiche di base dell industria dei giocattoli ed in particolar modo è a conoscenza del settore delle automobili giocattolo. Egli è pertanto consapevole che, nel concepire e disegnare modelli di giochi, il margine di libertà dell autore è virtualmente illimitato, dato che non esistono esigenze funzionali né obbligatorie specifiche tecniche a cui egli debba attenersi, a parte quelle relative alla sicurezza dei bambini. Per questo motivo, qualora un disegno posteriore raffigurante un giocattolo tenda a riprodurre l apparenza reale di un autovettura anteriormente esistente, si deve assumere che il disegno del giocattolo produca sull utilizzatore informato la medesima impressione generale evocata dall apparenza dell autovettura reale. (17) Nel presente caso, i due modelli condividono le stesse caratteristiche principali e la maggior parte delle loro componenti visive sono identiche, pertanto si ritiene che essi producano sull utilizzatore informato un impressione generale di sostanziale affinità. Le divergenze ravvisabili nelle linee di spoiler, deflettori d aria e della parte finale della carrozzeria e la presenza o meno di alcuni elementi peraltro secondari nei due disegni, costituiscono solo lievi varianti e non differiscono in maniera sufficientemente ampia, quanto all aspetto o all importanza, da alterare l impressione suscitata dagli elementi principali. Conseguentemente,

7 l impressione generale prodotta quella del modello anteriore e assente il carattere individuale. dal modello comunitario non è diversa da dunque nel modello comunitario contestato è C. Conclusione (18) Il modello comunitario contestato deve essere dichiarato nullo a causa della mancanza di carattere individuale ai sensi dell articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC. III. SULLE SPESE (19) Ai sensi dell articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell articolo 79, paragrafo 1 REDC, l onere della tassa e delle spese sostenute dalla richiedente sono a carico della titolare. IV. DIRITTO DI RICORSO (20) La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato all Ufficio entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notificazione della presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO

8 Anna Gobetto Martin Schlötelburg José J. Izquierdo Peris

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