La Riforma dell Università
|
|
- Sergio Valeri
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 La Riforma dell Università Legge n. 240 del Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario In vigore dal
2 PRINCIPI (art. 1) Comma 2: Richiama titolo V parte II Cost. che NON parla di Università ma di ISTRUZIONE (ruolo Regioni??); Università virtuose possono sperimentare in deroga (anche policentriche); Serve D.M. per criteri; O.d.g. G
3 RETTORE RAPPRESENTANTE LEGALE dell università; MODALITA DI ELEZIONE (disciplinata dallo Statuto): Tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane; (l eventuale eletto di altra sede ha concomitante trasferimento nell organico dei professori della nuova sede); Unico mandato di 6 anni, non rinnovabile. (art. 2 c.1 - b,c) FUNZIONI di: Indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattico-scientifiche; Responsabilità del perseguimento delle finalità dell Università; Proposta del: documento di programmazione triennale, bilancio di previsione e conto consuntivo, Direttore generale; Iniziativa sui procedimenti disciplinari. 3
4 SENATO ACCADEMICO (art. 2 c.1 - e) Formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, documento di programmazione triennale, attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di raccordo e parere obbligatorio su bilancio di previsione e conto consuntivo; Approva: regolamento di Ateneo e, previo parere favorevole del CdA: regolamenti delle strutture e in materia di didattica e di ricerca; codice etico. Funzioni di coordinamento con dipartimenti e strutture di raccordo; Propone al corpo elettorale con maggioranza di almeno 2/3 una mozione di sfiducia al rettore (non prima di due anni dall inizio del suo mandato); Costituzione su base elettiva; non più di 35 componenti (compresi rettore e studenti) di cui almeno 2/3 di docenti di ruolo, 1/3 dei quali direttori di dipartimento (in rappresentanza aree scientifico-disciplinari); Durata in carica per un massimo di 4 anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta. 4
5 FUNZIONI di: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 2 c.1 lett. i-m) indirizzo strategico, approvazione della programmazione finanziaria e del personale, vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; COMPETENTE a DELIBERARE - previo parere del senato accademico - su: attivazione o soppressione di corsi e sedi; adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, bilancio di previsione, conto consuntivo e documento di programmazione triennale; incarico di direttore generale; Competenza DISCIPLINARE sui professori e ricercatori; Approva la PROPOSTA DI CHIAMATA del dipartimento di professori e ricercatori a tempo determinato; 5
6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE: n massimo di 11 componenti, inclusi il Rettore ed una rappresentanza elettiva degli studenti; Designazione o scelta (statuto) di candidature: tra personalità italiane o straniere con comprovata competenza in campo gestionale ovvero dotate di un esperienza professionale di alto livello (qualificazione scientifica e culturale); mimino 3 consiglieri (o n. 2 se CdA composto da meno di 11 membri) non appartenenti ai ruoli dell ateneo (dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell incarico) Previsione che il PRESIDENTE del CdA sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell ateneo; Possibilità di RINNOVO non contestuale dei diversi componenti; Previsione nella nomina del rispetto, da parte di ciascuna componente, delle PARI OPPORTUNITA tra uomini e donne nell accesso a uffici pubblici; DURATA in carica per un massimo di 4 anni; durata quadriennale del mandato (eccetto per i rappresentanti degli studenti) e rinnovabilità per 1 sola volta. 6
7 REVISORI E NUCLEO DI VALUTAZIONE (art. 2 c.1 lett. p,q ) COLLEGIO DEI REVISORI : 5 1 tra Magistrati / avvocati dello Stato MEF, MIUR (dirigenti/funzionari) NUCLEO DI VALUTAZIONE: prevalenza esterni; studente (c.2 lett.h ); verifica attività ricerca dei Dipartimenti; verifica contratti didattica; valutazione strutture e personale L. 150/2009; incompatibilità con Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione (esclusi i Direttori di Dipartimento in SA); CdA scuole di specialità (??) (c.1 lett. s) 7
8 DIPARTIMENTI (art. 2 c.2 - b, g) FUNZIONI finalizzate alla ricerca scientifica, alle ATTIVITA DIDATTICHE E FORMATIVE, nonché attività rivolte all esterno ad esse correlate o accessorie; NUMERO di professori e ricercatori a tempo determinato non inferiore a 35; Istituzione di una COMMISSIONE PARITETICA docenti-studenti competente a: svolgere attività di monitoraggio dell offerta formativa e della qualità della didattica e dell attività di servizio agli studenti; individuare indicatori per la valutazione dei risultati; formulare pareri sull attivazione e la soppressione di corsi di studio. 8
9 STRUTTURE DI RACCORDO TRA DIPARTIMENTI (art. 2 c.2 - c) FUNZIONI di coordinamento e razionalizzazione di attività didattiche, proposta di attivazione o soppressione corsi di studio, gestione servizi comuni; in presenza di funzioni assistenziali: anche compiti di garanzia delle inscindibilità delle stesse con didattica e ricerca; ORGANO DELIBERANTE composto da: direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, rappresentanza elettiva degli studenti, docenti scelti (non più del 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi) tra i componenti delle giunte, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura; PRESIDENTE: professore ordinario eletto o nominato (norma statutaria) con durata triennale della carica e rinnovabilità per una sola volta; Partecipazione all organo senza compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese; Presenza rappresentanza studenti. 9 Istituzione di una COMMISSIONE PARITETICA docenti-studenti (come nel dip)
10 CODICE ETICO (art. 2 c.4) Entro 180 gg.; Violazioni al Senato Accademico; Obbligo previsione sanzioni (art. 2 comma 2 lett. m) COMMISSIONE STATUTO (art. 2 c.5) 15 MEMBRI: Rettore + 2 studenti + 6 nominati dal CdA + 6 nominati da SA; Non componenti di SA e CdA; Elettorato passivo (art. 2 c. 11) solo se si può completare il mandato 10
11 FEDERAZIONI E FUSIONI (art. 3) anche per singoli settori, anche per ITS (commi 1 e 2); mobilità volontaria; mobilità d ufficio con incentivi (comma 5); mobilità anche per chiusura Corsi/Facoltà/Sedi (comma 6) 11
12 FONDO PER IL MERITO (art. 4) (per gli studenti) Comma 3: non c è limite temporale per D.M. attuativo; restituzione parziale salvo laurea in tempo e con massimo dei voti; Comma 3 lett. o): 10% borse a residenti in Regione (costituzionalità?); Comma 10: Oneri deducibili per privati che versano. 12
13 DELEGA PER QUALITA ED EFFICIENZA (art. 5) OBIETTIVI (comma 1): a) Valorizzazione qualità ed efficienza, sistema premiale, accreditamento; b) Revisione sistema contabilità, commissariamento per dissesto; c) Valutazione ex-post del reclutamento (ANVUR); d) DSU: introduzione LEP (Livelli Essenziali Prestazioni). 13
14 DELEGA PER QUALITA ED EFFICIENZA (art. 5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: per obiettivo a) (comma 3): Accreditamento sedi e corsi; Valutazione periodica ANVUR; Assicurazione qualità europea; Incentivi su FFO (criteri ex-ante); Revisione stipendio ricercatori NC/ TI (11 M /2011 art. 29 c.22) 14
15 DELEGA PER QUALITA ED EFFICIENZA (art. 5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: per obiettivo b) (comma 4): Bilancio unico e contabilità economico patrimoniale ed analitica; Tesoreria unica NON per i Dipartimenti; Piano triennale per riequilibrio personale; Max per indebitamento e AF personale; Costi standard formazione; Dissesto e commissariamento. 15
16 DELEGA PER QUALITA ED EFFICIENZA (art. 5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: per obiettivo c) (comma 5): Quota 10 % su FFO per valutazione politiche reclutamento: Produzione scientifica; % Ricercatori a tempo determinato esterni % Professori reclutati esterni % Professori responsabili progetti internazionali % Professori stranieri 16
17 DELEGA PER QUALITA ED EFFICIENZA (art. 5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: per obiettivo d) (comma 6): Definizione LEP; Definizione tipologie residenze studenti comma 8: Tutti i Decreti Ministeriali dell art. 5, non potendosi determinare gli effetti finanziari, saranno emanati SOLO DOPO i provvedimenti di copertura. 17
18 STATO GIURIDICO PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO (art.6) QUANTIFICAZIONE per rendicontazione di progetti di ricerca: REGOLAMENTI DI ATENEO per definire h per professori e ricercatori a tempo pieno 750 h per professori e ricercatori a tempo definito criteri e modalità per attività di ricerca, didattica, orientamento e tutorato; Criteri per retribuzione aggiuntiva dei ricercatori per affidamenti; Modalità per autocertificazione e verifica svolgimento attività didattica e ricerca e differenziazione dei compiti in relazione alle aree scientifico-disciplinari valutazione dell Univ. su criteri ANVUR (per ricerca); COMPITI DIDATTICI e di servizio agli studenti: almeno 350 h. (t.p) 250 h. (t.def.) fino a max 350 h. (t.p) 200 h. (t.def.) PROF. 120 h??? RIC. + titolo di prof. aggregato (per tutto l anno 18 di riferimento)
19 STATO GIURIDICO PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO INCOMPATIBILITA per il prof. e ric. con esercizio commercio e Industria (eccetto spin off e start up univ.) TEMPO PIENO: Incompatibile con esercizio di attività libero-prof.le; Svolgimento libero, anche con retribuzione, di attività di: Valutazione e referaggio, lezioni e seminari occasionali, collaborazioni scientifiche e consulenza; Comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali. Previa autorizzazione del Rettore: Funzioni didattiche e di ricerca; Compiti istituzionali e gestionali non subordinati c/o enti pubblici e privati senza scopo di lucro a condizione di No conflitto di interessi con l Univ. No detrimento dell attività didattica scientifica e gestionale affidate dall Univ. 19
20 STATO GIURIDICO PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO Il TEMPO DEFINITO è incompatibile con le cariche accademiche; lo Statuto ne disciplina le incompatibilità. OPZIONE REGIME DI IMPEGNO obbligo al mantenimento per almeno 1 anno accademico Obbligo di RELAZIONE triennale anche al fine degli scatti triennali (c. 14) Se la valutazione è negativa: Esclusione dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera e dagli organi di valutazione dei programmi di ricerca L attività didattica e di ricerca per prof. e ric. a tempo pieno presso altro Ateneo è regolata da Convenzione per obiettivi di comune interesse (impegno, oneri stipendiali, valutazione) Fino a 5 anni impegno totalmente presso il 2 Ateneo. Con DM: criteri per le convenzioni (120 gg) 20
21 STATO GIURIDICO PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO FACOLTA DI MEDICINA Schema tipo delle CONVENZIONI fra Università e Regioni per i rapporti in materia di attività sanitarie svolte dalle strutture cliniche e di ricerca traslazionale nei corsi di laurea di area sanitaria per conto del Servizio Sanitario Nazionale; Emanato dal Ministro di concerto con il Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni (entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della legge). 21
22 MOBILITA PROFESSORI E RICERCATORI (art. 7) COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA presso enti pubblici o privati (c.1); Incentivi per presa servizio fuori Regione anche con scambio contestuale (senza bandi!) REVISIONE STIPENDI (art. 8) A. Concorsi vecchie regole: Progressione ogni 3 anni; B. Concorsi nuove regole: Abolito straordinario e conferma; Abolite ricostruzioni di carriera; Rivalutato stipendio iniziale; Possibilità opzione nuovo regime. 22
23 FONDO PREMIALITA (art. 9) Per Professori e Ricercatori (anche con fondi pubblici); Anche Personale Tecnico-Amministrativo (solo con fondi esterni). DISCIPLINA (art. 10) Collegio di Disciplina: Composto solo da Professori e Ricercatori a Tempo Indeterminato tutti a tempo pieno; Rettore propone Collegio esprime parere vincolante CdA sanziona o archivia in 30 gg. 23
24 FONDI PEREQUATIVI (art. 11) dal 2011; Per Università con sottofinanziamento > 5%; Quota almeno 1,5% FFO (circa 100 M ). FONDO PREMIALE PER LA QUALITA (art. 13) Il fondo cresce dello 0,5 fino al 2% all anno. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI (art. 14) Non più max 60 CFU ma max 12 CFU; Escluse forme collettive. 24
25 SETTORI E SSD (art. 15) Entro 60 gg. DM per definizione dei settori; I settori sono raggruppati in macrosettori; Ogni settore può avere SSD utili SOLO per concorsi ed ordinamenti; In prima applicazione SSD con minimo 50 professori ordinari; a regime: mimino 30 professori ordinari. 25
26 ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (art. 16) REQUISITO NECESSARIO per l accesso alla 1 e 2 fascia dei professori, di durata quadriennale. GIUDIZIO su titoli e pubblicazioni scientifiche (entro 90 gg regolamento del Ministro di concerto con il Ministro dell Economia e con il Ministro per la PA). IN CASO DI MANCATO CONSEGUIMENTO dell ABILITAZIONE: divieto di partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per la stessa abilitazione o per l abilitazione alla funzione superiore. INDIZIONE ANNUALE per settore concorsuale e conclusione entro 5 mesi. COMMISSIONE NAZIONALE di durata biennale, unica per la 1 e la 2 fascia, per ciascun settore concorsuale, composta da 4 ordinari sorteggiati all interno di una lista di docenti che hanno richiesto di esservi inclusi (previa valutazione attività scientifica dell ultimo quinquennio) e da un commissario sorteggiato all interno di una lista curata dall ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di paesi aderenti all OCSE. DIVIETO: che più professori dello stesso Ateneo facciano parte di 1 commissione. di partecipare a più commissioni contemporaneamente o ad altre commissioni per tre anni dalla conclusione del mandato. 26
27 CHIAMATA DEI PROFESSORI (art. 18) PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA indetta dall Ateneo, nell ambito delle disponibilità di bilancio o di convenzioni quindicennali e sulla base della programmazione triennale e del piano di riequilibrio dei rapporti di consistenza del personale (art. 5 comma 4 d) Pubblicità sul sito Ateneo MIUR - UE. Sostenibilità nel tempo degli ONERI STIPENDIALI assicurata dalla programmazione. Vincolo delle risorse corrispondenti a 1/5 dei posti della programmazione per il reclutamento dei professori, alla chiamata di soggetti che negli ultimi 3 anni non hanno avuto rapporti con l Ateneo (comma 4). Possono partecipare: 1. studiosi che abbiano acquisito l abilitazione per lo stesso settore concorsuale e per le stesse funzioni o per funzioni superiori; 2. studiosi in possesso dell idoneità ai sensi della legge 210/98 (art. 29 c. 8); 3. professori di 1 e 2 fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della legge (risp. per le chiamate di 1 e 2 fascia) (sostituisce il trasferimento?); 4. studiosi stabilmente impegnati all estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal ministro. 27
28 CHIAMATA DEI PROFESSORI (art. 18) VALUTAZIONE degli studiosi sulle pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica (chi valuta?); ESCLUSI parenti e affini fino al 4 grado compreso di: professori appartenenti al dipartimento che effettua la chiamata, Rettore, Direttore Generale, componente del Consiglio di Amministrazione (anche in relazione al conferimento di assegni di ricerca, di contratti di ricercatore a tempo determinato e di altri contratti erogati dall Ateneo). PROPOSTA DI CHIAMATA formulata dal Dipartimento ed approvata dal Consiglio di Amministrazione. 28
29 DOTTORATO DI RICERCA (art.19) Dott. Ric. o Ph. D. ISTITUZIONE dei corsi previo accreditamento da parte del Miur (D.M. su proposta ANVUR); Soppressione del vincolo di riservare borse di studio almeno alla metà dei dottorandi (efficacia dopo D.M.) Possibilità di frequenza congiunta di scuola di specializzazione e dottorato (durata minima 2 anni) Il pubblico dipendente può ottenere congedo per studio compatibilmente con le esigenze dell amministrazione ; Esclusi dal congedo straordinario (anche senza assegni) i pubblici dipendenti già dottori di ricerca (o iscritti per almeno 1 anno). 29
30 VALUTAZIONE PROGETTI di RICERCA (art. 20) Principio valutazione tra pari; Almeno 1/3 studiosi all estero; Fondi Ministero della Salute e FIRST; Maggioranza membri < 40 anni per fondi destinati a < di 40 anni. COMITATO NAZIONALE GARANTI RICERCA (art. 21) Subentra a garanti FIRB e PRIN; 7 studiosi (almeno 2 donne / uomini) nominati da Ministro; Durata: 3 anni; In prima applicazione 2 membri durano solo 2 anni 30
31 ASSEGNI DI RICERCA (art. 22) Possono essere conferiti da Università e da Enti pubblici/istituzioni di ricerca, con IMPORTO MINIMO fissato con Decreto Ministeriale; Pubblicità dei BANDI su Siti di Ateneo, Ministero, UE con specifiche informazioni; REQUISITI: studiosi con curriculum scientifico-professionale idoneo; dottorato o titolo estero equivalente o specializzazione medica corredato di adeguata produzione scientifica (possibilità; diversamente costituiscono titoli preferenziali). DURATA da 1 a 3 anni, rinnovabili, non cumulabili con borse di studio; durata complessiva (compresi i rinnovi) comunque non superiore ai 4 anni; durata complessiva degli assegni e dei contratti da ricercatore a tempo determinato non superiore a 12 anni (esclusa maternità e malattia); REGOLAMENTO di Ateneo per disciplinare diverse modalità: unico bando per aree scientifiche di interesse dell Università su progetti dei candidati (unica Commissione) e graduatoria; bandi su specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti; possibilità di riserva a studiosi con dottorato all estero o a stranieri con dottorato in Italia. 31
32 CONTRATTI DI INSEGNAMENTO (art. 23) A. (comma 1) Contratti con esperti di alta qualificazione e curriculum scientificoprofessionale (lavoratori dipendenti, autonomi con reddito non < lordi, pensionati). Se il contratto è gratuito: solo con dipendenti e autonomi. A Titolo gratuito, oneroso o con convenzioni (con enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all art. 8 del DPCM 593/93); Durata annuale, rinnovabili per un periodo massimo di cinque anni; Contratti gratuiti, eccetto quelli stipulati nell ambito di convenzioni con enti pubblici, non > 5% dell organico di professori e ricercatori di ruolo (c.1) 32
33 C. (comma 3) CONTRATTI DI INSEGNAMENTO (art. 23) B. (comma 2) Contratti per specifiche esigenze didattiche, anche integrative, solo a titolo oneroso, con adeguati requisiti scientifici e professionali (c.2) Titolo preferenziale: dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione scientifica. Procedure di valutazione comparativa dei candidati disciplinate con Regolamento di Ateneo; Trattamento economico determinato con Decreto del Ministro di concerto con il M.E.F entro 3 mesi. Al fine di favorire l internazionalizzazione: contratti con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, su proposta del Rettore al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico (compenso stabilito dal C.di A. sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee ) (c.3). 33
34 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (art. 24) CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO per attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. ATTRIBUITI in relazione alla programmazione triennale e al piano di riequilibrio dei rapporti di consistenza del personale, previa selezione pubblica: - valutazione preliminare dei candidati (D.M.) (da parte di chi?); - discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; - attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione (si formula una graduatoria?). proposta di chiamata formulata dal Dipartimento e approvata dal Consiglio di Amministrazione (si ricorre alla graduatoria?) DUE TIPOLOGIE di contratto: a) triennale prorogabile per due anni e per una sola volta, b) triennale non rinnovabile : nel 3 anno del contratto l Ateneo valuta il ricercatore che abbia conseguito l abilitazione scientifica, per la chiamata a professore associato (standard qualitativi definiti con D.M.) (comma 5) 34
35 Eliminazione + 2. PENSIONAMENTO (art. 25) FONDO PER FEDERALISMO FISCALE (art. 28) Corsi per PA su federalismo fiscale; Max 2 Università (1 al SUD); 2 M /anno dal
36 NORME TRANSITORIE E FINALI (art. 29) c. 1: da entrata in vigore PO/PA/Ric TD/Assegnisti SOLO con nuove regole; c. 2: Assunzioni in servizio PO/PA/Ric.TI ancora con vecchie regole; Per Ric. T.Det. Serve DM criteri di valutazione (art. 24 c. 2 lett. c); c. 4: Presa in servizio degli idonei ad associato ed ordinario chiamati dalle Facoltà; c. 9: Piano assunzioni associati con nuove regole dei ricercatori con abilitazione (1500/anno per 3 anni); c. 11: Abrogazioni: Lett. b) borse biennali post doc. Lett. c) abolizione comma professore aggregato della L. 230 (??) 36
37 NORME TRANSITORIE E FINALI c. 13: Fino a 2015 anche con solo LM si può partecipare a RTD; c. 15: Deroga a 50% per missioni effettuate su fondi privati o UE (C. Mef n. 40: salva FONDI PUBBLICI con vincolo di destinazione) (PRIN / FIRB?); c. 18: Assunzioni al 50% turn over ma cambio %; minimo 50% ricercatori; massimo 20% ordinari. c. 19: Scatti per merito (art. 6 c. 14 e art. 18) (art. 29) 37
La Riforma Gelmini dell Università: L. 240/2010
La Riforma Gelmini dell Università: L. 240/2010 Eugenio Gaudio Conferenza delle Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Roma La Sapienza 1 1 Art. 1 Principi ispiratori Sede primaria di ricerca e
Dettaglid) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;
LEGGE Norme in materia di organizzazione delle universita`, di personale accademico e reclutamento, nonche delega al Governo per incentivare la qualita` e l efficienza del sistema universitario ORGANI
DettagliLegge Gelmini del 30 dicembre 2010, n sintesi
Legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2011, N. 240 ART. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità
DettagliBREVE SOMMARIO DEI CONTENUTI PRINCIPALI DEL DISEGNO DI LEGGE
BREVE SOMMARIO DEI CONTENUTI PRINCIPALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DELL UNIVERSITÀ (DDL EX-GELMINI, COME APPROVATO DAL SENATO E IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA) (ATTENZIONE: il DDL approvato dal Senato
DettagliRegolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato
Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento mediante procedure di selezione pubblica di
DettagliArt. 1 (finalità) Art. 2 (tipologie di contratto)
Regolamento per l assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (testo approvato dal Senato Accademico nella seduta del 26 aprile 2011) Art.
DettagliREGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. 240/2010
REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. 240/2010 INDICE Art. 1 Finalità del regolamento...2 Art. 2 Programmazione e copertura finanziaria...2
DettagliRettore, Collegio dei Revisori, Nucleo di Valutazione. Commissione redigente - L. n. 240/10
Rettore, Collegio dei Revisori, Nucleo di Valutazione Commissione redigente - L. n. 240/10 Università degli Studi di Trieste Presentazione n. 9 del 2/5/2011 2 Il Rettore elezione: vincoli e variabili VINCOLI
DettagliRegolamento per il conferimento di incarichi di docenza a contratto ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza a contratto ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Art.1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell art.
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Natura del rapporto di lavoro Art. 3 Tipologia
DettagliTITOLO II ORGANI DEL DIPARTIMENTO. Art. 5 (Organi del Dipartimento) Art. 6 (Direttore di Dipartimento Attribuzioni)
TITOLO II ORGANI DEL DIPARTIMENTO 1. Sono Organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta; d) la Commissione paritetica docenti-studenti. Art. 5 (Organi del Dipartimento) Art. 6
DettagliRegolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia
Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia (emanato con Decreto Rettorale n. 310 del 29 dicembre 2014) (modificato con Decreto Rettorale rep. 62/2019 prot.
DettagliL affidamento può essere a titolo gratuito od oneroso per i professori di I e II fascia, sarà obbligatoriamente a titolo oneroso per i ricercatori.
Dipartimento di Scienze Regolamento per il conferimento di incarichi d insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per i Corsi di Studio approvato dal Consiglio
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO Decreto di emanazione D.R. n. 283 del 29 luglio 2014 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
DettagliL affidamento può essere a titolo gratuito od oneroso per i professori di I e II fascia, sarà obbligatoriamente a titolo oneroso per i ricercatori.
Dipartimento di Scienze Regolamento per il conferimento di incarichi d insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per Master, Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento
DettagliRettore, DG, Nucleo di valutazione, Revisori dei conti. Commissione redigente L. 240/10 - L. 240/10- L. 240/10
1 Rettore, DG, Nucleo di valutazione, Revisori dei conti Commissione redigente L. 240/10 - L. 240/10- L. 240/10 Università degli Studi di Trieste Presentazione n. 2. del 15/03/2011 2 Lo Statuto vigente:
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 22 DEL 27 GENNAIO 2012 IN VIGORE DAL 28 GENNAIO 2012 MODIFICATO
DettagliEmanato con D.R. n del Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo il 28 maggio 2012 In vigore dal 29 maggio 2012
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 Emanato con D.R. n. 12001 del 21.5.2012
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale vigente, i criteri, le modalità
DettagliDIVISIONE RISORSE IL RETTORE
DIVISIONE RISORSE Settore Risorse Umane Reclutamento e Concorsi Via Duomo, 6-13100 Vercelli Tel 0161/261535 Fax 0161/210718 E-mail: concorsi@unipmn.it; Decreto Rettorale Repertorio n. 460-20414 Prot. n.
DettagliNorme finali. 3. Le articolazioni di cui al comma precedente costituiscono anche le definizioni adottate nel presente Regolamento.
REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DI RICERCA Decreto del Presidente dell'università n. 169 del 22 ottobre 2013 e successive modificazioni e integrazioni aggiornato nella
DettagliArticolo 1 Oggetto. Articolo 2 Attivazione della procedura
REGOLAMENTO relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della LUISS Guido Carli in attuazione (con le modifiche proposte dal Senato Accademico nella seduta
DettagliGli organi di governo,
Gli organi di governo, di valutazione e di controllo Commissione redigente - L. n. 240/10 Università degli Studi di Trieste Presentazione Assemblea Generale del 18.5.2011 Sommario I. Funzioni nello Statuto
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL ART. 18 DELLA LEGGE 240/2010
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL ART. 18 Titolo I Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA. Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale. Via Università 4, Modena IL RETTORE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale Via Università 4, Modena AFFISSO ALL ALBO DI ATENEO IL 03/06/2014 Decreto Rep nr. 109/2014 Prot. Nr. 10236
DettagliArt. 1 2 Oggetto. Art. 2 Professori di ruolo a tempo pieno ed a tempo definito
Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell art. 6 della Legge 240/2010, nonché
DettagliMODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA Emanato con D.R. n. 15258 del 30 novembre 2016 Pubblicato all Albo-on line dell Ateneo il
DettagliREGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL POLITECNICO DI BARI
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL POLITECNICO DI BARI Decreto di Emanazione D.R. n. 183 del 17.05.2016 1 Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali Settore Ricerca
DettagliALCUNE PROPOSTE DI MODIFICA AL DDL IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E QUALITA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, DI PERSONALE ACCADEMICO E DI DIRITTO ALLO STUDIO
ALLEGATO ALCUNE PROPOSTE DI MODIFICA AL DDL IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E QUALITA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, DI PERSONALE ACCADEMICO E DI DIRITTO ALLO STUDIO Articolo 1 Principi ispiratori della riforma
DettagliREGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.LI 18 E 24 DELLA LEGGE
REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.LI 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 (EMANATO CON D.R. N. 638/2012 DEL 5 DICEMBRE 2012 ED INTEGRATO CON D.R. N.202/2013
DettagliAREA RISORSE UMANE UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE. IL RETTORE DR. n 1113/2018 del
AREA RISORSE UMANE UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE CODICE CONCORSO 2017RTDB003 IL RETTORE DR. n 1113/2018 del 18.04.2018 VISTI: la legge 9 maggio 1989,
DettagliAREA RISORSE UMANE UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE
AREA RISORSE UMANE UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE ANNULLAMENTO D UFFICIO DEL D.R. DI APPROVAZIONE ATTI N. 3258/2016 DEL 20.12.2016 RELATIVO ALLA PROCEDURA
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL ART. 23 DELLA LEGGE 240/2010
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL ART. 23 DELLA LEGGE 240/2010 Emanato con D.R. n. 12003 del 21.5.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo il 28 maggio 2012
DettagliIL RETTORE DECRETA REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
Reg. XXX n. 421 IL RETTORE VISTO l'art. 1, comma 12, della Legge 4.11.2005, n. 230; VISTO lo Statuto di questa Università; VISTA la delibera del Senato Accademico nr. 287/5412 del 02.04.2012; di emanare
DettagliDIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO Ufficio III Prot.
DettagliCAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO IN MATERIA DI: CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA; DI CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STABILMENTE IMPEGNATI ALL ESTERO O DI CHIARA FAMA; DI TRASFERIMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Pubblicato all Albo Ufficiale d Ateneo il 13 Dicembre 2011 Entrata in vigore a decorrere dal 14 Dicembre 2011 REGOLAMENTO IN MATERIA DI CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE
SENATO ACCADEMICO 22 novembre 2011, 19 marzo 2014 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 novembre 2011, 27 marzo 2014 D.R. D.R. 9 settembre 2013, n. 1019 prot. 20589 D.R. 2 aprile 2014, n. 392 ALBO: n. 173/2013
DettagliSTATUTO DELL UNIVERSITA DI PISA adottato dal Senato accademico nella seduta del 27 luglio 2011
STATUTO DELL UNIVERSITA DI PISA adottato dal Senato accademico nella seduta del 27 luglio 2011 Ai sensi dell art.2, comma 5, della legge n. 240/2010, lo Statuto dell Università di Pisa è stato predisposto
DettagliREGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO ai sensi dell art. 18 e 24 della Legge del 30/12/2010 n. 240
REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO ai sensi dell art. 18 e 24 della Legge del 30/12/2010 n. 240 ART. 1 FINALITA E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE Servizio Personale Docente Settore II Allegato A
0 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE Servizio Personale Docente Settore II Allegato A REGOLAMENTO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE
DettagliArt. 4 Attivazione delle procedure Art. 5 Procedure selettive Testo vigente dal 21 luglio 2017
Regolamento dell Università degli Studi Link Campus University per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della
DettagliArticolo 1 (Finalità del regolamento) Articolo 2 (Richieste delle strutture)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 (emanato con decreto rettorale
DettagliAi sensi dell art. 18 della L. 240/2010, ciascuna Università statale, nell ambito della programmazione triennale:
1)- Ai sensi dell art. 24 dello Statuto dell Università di Cagliari, quale competenza ha il Collegio di Disciplina? * Si pronuncia in merito alle sanzioni da comminare ai professori e ricercatori su cui
DettagliIl Direttore del Dipartimento di PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE
Bando n. 16 Il Direttore del Dipartimento di PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240; VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche
DettagliLa nuova governance: questioni aperte e punti critici
Roma, 4 maggio 2011 Atenei: costruire le nuove identità Stefano PALEARI Segretario Generale CRUI Riforma e obiettivi della CRUI Passaggio dalla fase di discussione a quella di attuazione della Riforma:
Dettaglic. per Commissione la Commissione incaricata di effettuare la valutazione delle candidature;
Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell' Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24 Articolo
DettagliLegge Gelmini: le modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 9 febbraio Antonio Marcato
Legge Gelmini: le modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 Torino, 30 marzo 2012 Ambiti dell intervento 2 Titolo II Art. 6 Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo Art. 7
Dettagli2. Il reclutamento dei professori di I e II fascia avviene secondo quattro distinte procedure:
Regolamento dell Università degli Studi Link Campus University per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Titolo I Disposizioni
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA SEDE DECENTRATA DI RAGUSA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA SEDE DECENTRATA DI RAGUSA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE Ordinamento Art. 1 Oggetto Il presente ordinamento, ai sensi dell art. 23 dello
DettagliRegolamento per l assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre Art.
Regolamento per l assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 Art. 1 (finalità) 1. L Università di Catania, nell ambito delle risorse disponibili
DettagliIl Direttore del Dipartimento di PSICOLOGIA. il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N del 09/12/2013
Bando n. 13 Il Direttore del Dipartimento di PSICOLOGIA VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240; VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013 VISTA la delibera
DettagliArt. 1 (Oggetto e finalità)
REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DI ATENEO DELL IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI ATTUAZIONE
DettagliDecreto n prot LA RETTRICE
Decreto n. 283.15 prot. 7777 LA RETTRICE - Viste le Leggi sull istruzione Universitaria; - Vista la Legge 9.051989 n. 168; - Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante Norme in materia di organizzazione
DettagliREGOLAMENTO PER ATTRIBUZIONE AI PROFESSORI E RICERCATORI DELL INCENTIVO MINISTERIALE PER L ATTUAZIONE DELL ART. 29, COMMA 19 DELLA LEGGE N.
REGOLAMENTO PER ATTRIBUZIONE AI PROFESSORI E RICERCATORI DELL INCENTIVO MINISTERIALE PER L ATTUAZIONE DELL ART. 29, COMMA 19 DELLA LEGGE N. 240/2010 Art. 1 (Ambito di operatività) 1. Il presente Regolamento
DettagliArticolo 1 (Finalità del regolamento) Articolo 2 (Richieste delle strutture) TITOLO 3 - DISCIPLINA TRANSITORIA Articolo 11 (Disciplina transitoria)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 (emanato con decreto rettorale 30 luglio 2014 n.
DettagliI L Direttore del Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE
Bando n. 121 I L Direttore del Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240; VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE , N.
Decreto n. 210.16 Prot. n. 7933 IL RETTORE - Viste le Leggi sull Istruzione Universitaria; - Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con particolare riferimento all art. 6 Autonomia delle università ; - Vista
DettagliIL RETTORE. d e c r e t a. ai sensi della Legge n. 240, art. 18 è emanato il seguente:
Reg. XXIX n. 1224 IL RETTORE VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l'art. 18 relativo alla chiamata dei professori, nel quale è stabilito che le Università con proprio regolamento, nel rispetto
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di istituzione
Dettagli+AREA RISORSE UMANE UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE. IL RETTORE D.R. n. 1329/2018 del 21/05/2018
+AREA RISORSE UMANE UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE CODICE CONCORSO 2017RTDB017 IL RETTORE D.R. n. 1329/2018 del 21/05/2018 VISTI: il D.P.R. 11 luglio
DettagliRegolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE (emanato con D.R. n. 1083 2013, prot. n. 25735 I/3 del 22.10.2013) CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Funzioni del Dipartimento
DettagliMODIFICA AL REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12991 del 24 ottobre 2013 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART.1, COMMA 12, LEGGE n.
30 sette REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART.1, COMMA 12, LEGGE n. 230/2005 Emanato con Decreto 30 settembre 2015, n. 803 Entrato
DettagliREGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DELL UNIVERSITA BOCCONI emanato con decreto rettorale n del 14 ottobre 2004
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DELL UNIVERSITA BOCCONI emanato con decreto rettorale n. 7966 del 14 ottobre 2004 1/ Art. 1 Istituzione della Scuola di Dottorato 1.1 È istituita la Scuola di Dottorato
DettagliIL RETTORE D E C R E T A
Decreto n. 6226 IL RETTORE VISTA VISTA VISTO VISTE la legge 09.05.1989, n.168; la Legge 30.12.2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
DettagliUniversità degli Studi di Messina
Università degli Studi di Messina REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA Ultima modifica: D.R. n. 2009 del 22 luglio 2014 Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto
Dettagli(Emanato con D.R. n. 190/16 del ) Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI, A NORMA DELL ARTICOLO 8, COMMI 1 E 3 DELLA
DettagliAREA RISORSE UMANE UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE
AREA RISORSE UMANE UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE CODICE CONCORSO 2018RTDB014 APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 68 POSTI DI
Dettagli(emanato con D.R. n. 17 dell ) INDICE. Art. 3 - Procedura di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato 2
REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO E DI MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI (emanato con D.R. n. 17 dell 11.1.2017)
DettagliDDL Gelmini sull Università (approvato in Consiglio dei Ministri, 28 Ottobre 2009)
DDL Gelmini sull Università (approvato in Consiglio dei Ministri, 28 Ottobre 2009) Analisi dei contenuti relativi alla governance di ateneo (Titolo I del DDL) Lorenzo Marrucci Schema della presentazione
DettagliAlma Mater Studiorum-Università di Bologna NormAteneo sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l Università di Bologna
REGOLAMENTO DI ATENEO PER L ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI AI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL ART. 29, COMMA 19, DELLA LEGGE N. 240/2010 (emanato con DR n. 84409 del 19.12.2014
DettagliEsercizio 2018 Decreto n IL RETTORE
Direzione Risorse Umane Ufficio Personale Docente Sede Via Università, 41121 Modena, Italia www.unimore.it Esercizio 2018 Decreto n. 0113 IL RETTORE VISTA la Legge 9.05.1989 n. 168 e successive modificazioni;
DettagliREGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)
REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) (emanato con Decreto Rettorale n.17/2016 del 20 gennaio 2016) in vigore dal 21 gennaio 2016 INDICE Articolo 1 - Principi
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA VALUTAZIONE DELL IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI SENATO ACCADEMICO
DettagliArticolo 1 Ambito di applicazione. Articolo 2 - Istituzione temporanea dei posti di professore straordinario OSSERVAZIONI
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 1 COMMA 12 LEGGE 230/2005 PRESSO L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Articolo 1 Ambito di applicazione OSSERVAZIONI
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ (Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 1834 del 13 Settembre 2018) Art. 1 Ambito di applicazione
DettagliNORMATIVA dell Ateneo RIGUARDANTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO
NORMATIVA dell Ateneo RIGUARDANTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO Statuto dell'università degli Studi di Trieste Art. 11 - Composizione del Senato
DettagliArt. 1 - Oggetto Art. 2 - Programmazione Art. 3 Tipologie di contratti Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione
Emanato con Decreto Rettorale n. 14, prot. n. 2213/A3, del 9 marzo 2012 e s.m. e i. (D.R. n. 56, prot. n. 4734/A3, del 30 maggio 2014 e D.R. n. 107, prot. n. 7468/I3, del 28 agosto 2015). REGOLAMENTO PER
DettagliESTRATTO SENATO ACCADEMICO 14 DICEMBRE 2017 DELIBERA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ
ESTRATTO SENATO ACCADEMICO 14 DICEMBRE 2017 DIREZIONE II DIVISIONE IV 3.1) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ. OMISSIS DELIBERA - di approvare il Regolamento per la disciplina
DettagliProcedimento Consiglio di Biblioteca di Ateneo - nomina
Consiglio di Biblioteca di Ateneo - nomina Scuole di specializzazione - Direttore - Nomina Scuole di specializzazione - Direttore - Nomina a seguito di cessazione anticipata Scuole Interdipartimentali
DettagliRegolamento per l assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art.24 della L. 240/2010
Regolamento per l assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art.24 della L. 240/2010 D.R. 8444 del 29 giugno 2011 Emanazione regolamento Art. 1 Finalità 1. Per favorire la realizzazione
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (Emanato con D.R. n. 172 del 23.12.2011; modificato con D.R. n. 96 del 23.1.2017) INDICE Pag. Art. 1 - Finalità 2 Art. 2 - Ambiti di applicazione
DettagliRegolamento. Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche. Art. 1. Ambito di applicazione
Regolamento Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, in accordo con il Regolamento di Ateneo dei Corsi di Dottorato di ricerca,
DettagliEmanato con Decreto Rettorale n. 288 del
Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell art. 18 della Legge 30.12.2010 n. 240 Emanato con Decreto Rettorale n. 288 del
DettagliArticolo 1 Oggetto Articolo 2 Attivazione della procedura Articolo 3 Requisiti per la presentazione delle domande
REGOLAMENTO per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (proposta deliberata
DettagliI L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE. il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N del 09/12/2013
BANDO N. 140/2014 I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE VISTA la L. n. 240/2010; VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240; VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività
DettagliIL RETTORE DECRETA. 2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
AMMINISTRAZIONE CENTRALE AREA AFFARI GENERALI E LEGALI Ufficio Affari Generali Decreto Rep. 1004/2018 Prot. n. 142869 Anno 2000 Tit. I Cl. 3 Fasc. 12 OGGETTO Regolamento in materia di contratti per attività
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 29 luglio 2010, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo: Norme in materia di organizzazione delle università,
DettagliDisegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio
Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio Titolo I Organizzazione del sistema universitario Articolo 1 Principi
DettagliINDICE TITOLO II PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL ARTICOLO 18, COMMA 1, TITOLO III PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL ARTICOLO 24, COMMA 6,
Emanato con Decreto Rettorale n. 77, prot. n. 7560/A3 del 23 agosto 2013 e s.m. e i. (D.R. n. 55, prot. n. 4377/I/03, del 7 maggio 2015 e D.R. n. 114, prot. 10587/I/03, del 21 dicembre 2016) REGOLAMENTO
Dettagli