Legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n sintesi

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1 Legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009) sintesi La riforma dell Università contiene numerose novità che influenzeranno l attività professionale dei docenti universitari e dei soci ASPA. In particolare, e tra l altro, determina: 1. il riassetto dei Dipartimenti, che assumeranno anche la funzione didattica, e la conseguente scomparsa delle facoltà, sostituite ove opportuno da una struttura di raccordo tra Dipartimenti; 2. la riforma dei settori scientifico disciplinari, funzionale al sistema di abilitazione nazionale; 3. la necessità di definire criteri per l accesso e la valutazione (sia per i valutati che per i valutatori) nel suddetto sistema; 4. la ben nota scomparsa della figura del ricercatore a tempo indeterminato; 5. l introduzione di una valutazione dell attività didattica, scientifica e gestionale basata su criteri di produttività, rilevanza internazionale, capacità di attirare fondi. La legge è molto articolata (29 articoli e 49 pagine). Una sintesi è riportata di seguito. L art. 1 fissa i principi ispiratori della legge, ma introduce subito la possibilità, per le Università che hanno conseguito stabilità e sostenibilità di bilancio e risultati di alto livello nella didattica e nella ricerca, di sperimentare forme di articolazione interna e di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica diverse da quelle previste dalla legge (art. 2). Il Ministero decreta su tale sperimentazione. L art. 2 modifica gli organi e l articolazione interna delle Università. In particolare, entro 6 mesi dall entrata in vigore della legge, le università statali modificano i propri statuti. I principi da osservare al riguardo sono: Il rettore può essere eletto anche fra professori ordinari in servizio presso Università italiane diverse da quella che vota e resta in carica per un mandato unico di 6 anni non rinnovabile. Il senato accademico è composto da un massimo di 35 persone, compreso il rettore e i rappresentanti degli studenti. Sono rappresentati i direttori di dipartimento ma scompaiono, ovviamente, i presidi. La durata del mandato è al massimo di 4 anni rinnovabili una sola volta. Ha funzioni propositive e fornisce pareri obbligatori su didattica, ricerca, servizi agli studenti, attivazione/soppressione nuove sedi e strutture, bilanci e conto consuntivo; funge da raccordo con i dipartimenti e le strutture che sostituiscono le facoltà. Approva il regolamento di Ateneo e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, degli altri regolamenti.

2 Il consiglio di amministrazione è composto al massimo da 11 persone, compreso il rettore e i rappresentanti elettivi degli studenti. Gli altri membri sono designati (secondo modalità previste nello statuto) fra personalità italiane o straniere con comprovata competenza gestionale, professionale e scientifica culturale. Almeno 3 membri (2 nel caso di CdA con meno di 11 componenti) devono esser esterni ai ruoli dell Ateneo. Il CdA è presieduto dal rettore o da uno degli esterni. La durata in carica è di 4 anni, rinnovabile una sola volta; il rinnovo dei componenti può essere non contestuale. Al consiglio di Amministrazione spettano i compiti strategici e decisionali (previo parere del SA) su tutta la vita dell Ateneo. Sono inoltre considerati il direttore generale, che sostituisce il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti, e il nucleo di valutazione (composto in prevalenza da esterni all Ateneo). I Dipartimenti assumono anche le funzioni didattiche e formative, con le funzioni correlate rivolte all esterno. Devono essere riorganizzati secondo SSD omogenei con un minimo di 35 docenti (PO, PA e RIC TD), che sale a 40 per Atenei con più di 1000 docenti. Scompaiono le Facoltà. Fra dipartimenti affini possono essere istituite strutture di raccordo, in numero massimo di 12 per Ateneo, per il coordinamento delle attività didattiche. Tali strutture avranno un organo deliberante (numero massimo pari al 10% della numerosità dei consigli di dipartimento coinvolti). La partecipazione all organo non dà luogo a corresponsione di compensi emolumenti, indennità o rimborsi spese. E possibile una semplificazione per atenei con meno di 500 docenti. Ogni Dipartimento avrà una commissione paritetica docenti-studenti per la valutazione della didattica. E garantita la rappresentanza degli studenti nei vari organi, è esplicitamente incoraggiata l internazionalizzazione, sono fissate le norme per la modifica dello statuto, previsti interventi del Ministero per ritardi, ecc.. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano (senza oneri per la finanza pubblica) modalità proprie di organizzazione, nel rispetto dei principi dell art. 1. L art. 3 indirizza la possibile fusione e federazione di Atenei e la razionalizzazione dell offerta formativa. La federazione/fusione può avere luogo fra università e anche (solo federazione) istituti superiori per razionalizzare le attività. E necessario un progetto analitico che deve essere approvato dal Ministero previo parere ANVUR. E prevista la mobilità di personale docente e TA, anche nel caso di riorganizzazione interna di un ateneo. I fondi risparmiati con la fusione/federazione possono rimanere in loco. L art. 4 istituisce un fondo per il merito, misto pubblico/privato per premiare/sostenere gli studenti migliori, valutati su base nazionale. L art. 5 è molto articolato e complesso e riguarda la delega al Governo ad adottare, entro 12 mesi dall entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riformare il sistema universitario. Gli obiettivi sono: Valorizzazione della qualità e dell efficienza delle università e introduzione di meccanismi premiali (introduzione di un sistema di accreditamento delle

3 sedi e dei corsi di studio e di un sistema di valutazione periodica su indicatori forniti dall ANVUR; potenziamento dei sistemi di autovalutazione; definizione del sistema di valutazione e qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo; previsione di meccanismi incentivanti entro il FFO; standard per i collegi universitari legalmente riconosciuti; revisione del trattamento economico ricercatori non confermati a tempo indeterminato; revisione della disciplina concernente la contabilità (introduzione di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero; piano economico-finanziario triennale; piano triennale di riequilibrio (intervalli stabiliti dal ministero e criteri di sostenibilità finanziaria) del personale docente e TA (eccedenze non vengono finanziate nel FFO); limite massimo delle spese per indebitamento e personale; introduzione del costo standard di formazione per studente in corso; previsione di declaratoria di dissesto finanziario e eventuale commissariamento; previsione di un fondo di rotazione, distinto e aggiuntivo dal FFO, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei; introduzione, sentita l ANVUR, di un sistema di valutazione ex-post delle politiche di reclutamento (criteri: produzione scientifica, percentuale di professori reclutati da altri atenei, internazionalizzazione, responsabilità di progetti internazionali ). Tale meccanismo baserà l attribuzione agli Atenei di una quota non superiore al 10% del FFO. Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio. L art. 6 definisce lo stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo. In sintesi, e fra l altro: I professori e ricercatori devono rendicontare 1500 ore annue di attività (750 per i TD), di cui per compiti didattici e di servizio agli studenti non meno di 350 (250 per TD) per i professori e non più di 350 (200 per TD) per i ricercatori di ruolo. L autocertificazione e la verifica dell attività didattica sono normate dai regolamenti di ateneo. Ai ricercatori a tempo indeterminato, assistenti, tecnici laureati di cui all art. 50 DPR 382/80 sono affidati, previo il loro consenso, corsi e moduli integrativi. Ricevono il titolo di professore aggregato. Le università stabiliscono il compenso per i ricercatori. In conformità a criteri stabiliti dall ANVUR, i risultati dell attività di ricerca dei professori e ricercatori sono valutati. La valutazione negativa comporta l esclusione dalle commissioni di abilitazione, ecc. e dagli organi di valutazione di ateneo. I professori e ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sull attività didattica, scientifica e gestionale, unitamente alla richiesta di scatto stipendiale (ritardo di un anno o mancata attribuzione con valutazione negativa da parte dell ateneo). L art. 7 norma la mobilità dei professori e ricercatori. L art. 8 rivede il trattamento economico dei professori e dei ricercatori. L art. 9 prevede l istituzione di un fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori, alimentato dalle risorse risparmiate con gli scatti stipendiali non attribuiti ai colleghi valutati negativamente. Può essere integrato con quote su fondi di attività

4 conto terzi o altri finanziamenti. Rimane la quota al personale in questi finanziamenti non pubblici. L art. 10 considera le competenze disciplinari. L art. 11 prevede interventi perequativi per le università statali, a partire dal 2011, per una quota pari almeno all 1,55 del FFO da ripartire fra le università che presentino un sottofinanziamento superiore al 5%, secondo un modello elaborato dai competenti organi di valutazione. L art 12 prevede che una quota non superiore al 20% dei contributi relativi alle università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi (2-4% dei contributi complessivi) negli anni successivi sia attribuita sulla base di criteri definiti dal ministero sentita l ANVUR. Sono escluse le università telematiche ad eccezione di quelle individuate con decreto del ministro sentita l ANVUR. L art. 13 modifica l art.2 del DL 10/11/2008 n. 180, convertito con la legge 9/01 /2009, n. 1. L art. 14 disciplina il riconoscimento dei crediti. L art 15 stabilisce che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il ministro definisce i settori concorsuali (in prima applicazione almeno 50 ordinari, a regime almeno 30), che sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari. Questi ultimi sono utilizzati solo per quanto previsto dagli art. 18, 22, della legge e per l definizione degli ordinamenti didattici (art 17, comma 95 e seguenti, L. 15/05/1997, n.127) L art. 16 istituisce l abilitazione scientifica nazionale. Ha durata quadriennale, è distinta per PA e PO. Entro 90 giorni dall entrata in vigore della legge sono emanati i relativi regolamenti, che prevedono: Motivato giudizio fondato su criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto dal Ministro, e da verificare ogni 5 anni; Possibilità che il decreto preveda un numero massimo di pubblicazioni; Indizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell abilitazione; conclusione delle stesse entro 5 mesi; Istituzione per ciascun settore concorsuale, senza oneri per la finanza pubblica e a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un unica commissione nazionale (sia per PO che per PA), di durata biennale, costituita da: o 1 universitario straniero sorteggiato da una lista curata dall ANVUR; o 4 professori ordinari sorteggiati da una lista di PO che hanno fatto domanda per esservi inclusi e sono in possesso di un curriculum in linea con i criteri e parametri sopra citati. Ciascun SSD con almeno 30 ordinari compreso nel SC deve essere rappresentato da ameno 1 commissario; o I commissari possono far parte a una sola commissione (non più di un commissario per singolo ateneo, e a nessuna per i 3 anni successivi alla conclusione del mandato; è possibile la parziale esenzione dall attività didattica per gli italiani e un compenso per lo straniero.

5 o I candidati che non conseguono l abilitazione non possono presentarsi per i successivi 2 anni. o La partecipazione alla commissione non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono sostenute dalle università ospitanti, di tale onere si tiene conto nella ripartizione del FFO. L art. 17 fissa le equipollenze con scuole dirette a fini speciali e diplomi dell ordinamento previgente. L art. 18 norma la chiamata dei professori. In sintesi, e fra l altro: La chiamata è disciplinata con regolamento delle università, il procedimento è pubblicizzato sui siti dell ateneo, del ministro e dell UE (dettagli di profilo, funzioni, diritti-doveri, stipendio); Non possono partecipare parenti o affini fino al quarto grado con il rettore o un professore del Dipartimento; I procedimenti di chiamata (e i contratti di ricercatore TD) sono effettuati sulla base del documento di programmazione triennale; gli oneri possono anche essere a carico totale di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzione (durata almeno 15 anni per professori, pari a quella del contratto per i ricercatori TD). Nell ambito della programmazione triennale, almeno 1/5 dei posti di professore di ruolo è vincolata a coloro che nell ultimo triennio non sono stati docenti, ricercatori a contratto o studenti nell università stessa; Possono partecipare alle attività di ricerca esclusivamente: professori e ricercatori, titolari di assegni di ricerca (art. 22) e professori a contratto (art.23); studenti di dottorato o di laurea magistrale (specifiche attività formative); personale TA (purché con specifiche competenze); dipendenti di altre amministrazioni (su convenzione, e non pagati dall università); L art. 19 modifica l art. 4 della L. 3/07/1998, n. 210, sul dottorato di ricerca. In particolare i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti previo accreditamento del Ministro, su parere dell ANVUR, da università, istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni di formazione e ricerca avanzate, oltre che da consorzi università-enti di ricerca pubblici/privati. Il tutto è disciplinato con decreto del ministro. L art. 20 istituisce per un periodo sperimentale di tre anni l applicazione del principio della tecnica della valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca. L art. 21 istituisce, per realizzare quanto previsto nell art 20, il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR), composto da 7 italiani o stranieri di elevata qualificazione scientifica internazionale nominati dal Ministro a partire da un elenco composto da minimo 10 massimo 15 persone definito da un comitato di selezione (5 membri designati dal Ministro e altri Enti italiani e internazionali di ricerca. Il CNGR resta in carica per un triennio e, in sintesi: indica criteri generali per le attivita' di valutazione dei risultati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione (art. 20); subentra alle commissioni ora esistenti.

6 L art. 22 norma gli assegni di ricerca. In sintesi: dottorato titolo preferenziale; durata 1-3 anni, ma totale massima 4 anni compresi rinnovi (sono esclusi i periodi di assegno durante il dottorato). Inoltre la durata complessiva dei rapporti fra singoli e università, compresi atenei diversi, non può superare i 12 anni, compresi i contratti di ricercatori TD; il trattamento economico minimo sarà definito con decreto dal ministro; L art. 23 definisce i contratti di insegnamento. Se i contrattisti sono liberi professionisti devono avere un reddito non inferiore a euro. L art. 24 disciplina i contratti di ricercatore a tempo determinato. In sintesi e fra l altro: è obbligatorio il dottorato di ricerca (fino al 2015 basta anche la laurea magistrale e equivalente); sono definite in maniera analitica le procedure di selezione; la chiamata la fa il dipartimento; due tipologie di contratti: o durata triennale prorogabile per soli due anni (criteri per la proroga stabiliti dal ministro), è possibile anche a TD; o durata triennale non rinnovabile. E solo a tempo pieno, per chi ha già avuto contratti come il precedente, o 3 anni di assegno di ricerca, ecc; nel terzo anno del secondo tipo di contratto, se ci sono risorse disponibili nella programmazione, e se il ricercatore TD ha conseguito l abilitazione, l università lo valuta (criteri fissati dal Ministero) per l inquadramento come PA; Per i successivi 6 anni dall entrata in vigore della legge, tale valutazione può essere utilizzata per chiamata come PA e PO di ricercatori a tempo indeterminato e PA in servizio nell università (necessaria abilitazione scientifica), fino al 50% delle risorse necessarie a coprire i posti di professore di ruolo. Dal 7 anno tale 50% riguarda i ricercatori TD. Fino al termine della durata dell idoneità, chi l ha conseguita prima della presente legge può essere chiamato; Il trattamento economico è quello dei ricercatori confermati, i contratti sono titolo preferenziale per le pubbliche amministrazioni. L art. 25 considera il collocamento a riposo L art. 26 disciplina i lettori di scambio L art. 27 modifica l anagrafe degli studenti L art. 28 istituisce il fondo per la formazione e l aggiornamento della dirigenza presso il e Enti locali per iniziative di studio e formazione in vista delle nuove responsabilità connesse al federalismo fiscale. In sintesi, finanzia non più di 2 accordi a livello nazionale fra università, fondazioni, ecc. per la formazione della dirigenza. Il fondo dispone di 2 milioni di euro all anno dal 2012 fino al 2017.

7 L art. 29 detta le norme transitorie e finali. In parte sono già state sintetizzate sopra per gli articoli interessati.

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