COMUNE DI PERUGIA. Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello per le attivita produttive

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1 COMUNE DI PERUGIA Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello per le attivita produttive SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL ECONOMIA UNITA OPERATIVA EDILIZIA PRIVATA E SPORTELLO UNICO Il presente regolamento è stato - approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 18 del 18 gennaio integrato con Deliberazione della Giunta comunale n. 371 del 24 giugno Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19 febbraio 2009 le competenze relative al SUAP sono state trasferite dal Settore Sviluppo Economico U.O. Pianificazione economica statistica e politiche occupazionali al Settore governo e sviluppo del territorio e dell economia presso la U.O. Edilizia Privata e Sportello Unico. Il testo conforme del presente regolamento è pubblicato nel sito internet del Comune di Perugia

2 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE INDICE CAPO I - PRINCIPI E FINALITA' Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 - Finalità Articolo 3 - Funzioni del SUAP Articolo 4 - Funzioni di informazione e di promozione CAPO II - ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA Articolo 5 - Dotazioni tecnologiche Articolo 6 - Coordinatore della rete SUAP Articolo 7 - Responsabile del SUAP Articolo 8 - Competenze del Responsabile del SUAP Articolo 9 - Gruppo di coordinamento Articolo 10 - Supporto al SUAP Articolo 11 - Formazione e aggiornamento CAPO III - DEL PROCEDIMENTO Articolo 12 - Procedimenti Articolo 13 - Avvio dei procedimenti Articolo 13-bis Procedimento di variante allo strumento urbanistico Articolo 14 - Impianti a struttura semplice Articolo 15 - Atti finali del procedimento del SUAP Articolo 16 - Collaudo Articolo 17 - Sanzioni Articolo 18 - Pubblicità del Regolamento Articolo 19 - Rinvio alle norme generali

3 CAPO I Principi e finalità Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le attività produttive, disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni ed integrazioni, già istituito presso il Comune di Perugia con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del nell'ambito del Settore Sviluppo Economico. 2. Ricadono nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le procedure di autorizzazione occorrenti per la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, per la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, per la riattiva zione e riconversione dell'attività produttiva, nonché per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d'impresa. 3. Ai fini del presente Regolamento si intendono: a) per "Sportello Unico per le attività produttive" - d'ora in avanti "SUAP": la struttura comunale responsabile dell'intero procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l'insediamento delle attività produttive. Detta struttura comunale è dotata di un apposito sportello per il pubblico al quale l'utente deve rivolgersi per l'espletamento dei relativi adempimenti; b) per "impianti produttivi di beni e servizi": le costruzioni od impianti destinati a qualunque attività produttiva di beni o servizi, ivi incluse a titolo esemplificativo, le attività industriali e commerciali, le attività agricole e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni; c) per "localizzazione": l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi; d) per "realizzazione": costruzione di nuovi impianti produttivi; e) per "ristrutturazione": l 'attività diretta a modificare l'impianto produttivo; f) per "riconversione": il mutamento di comparto merceologico attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti produttivi; g) per "ampliamento": l'aumento della dimensione tecnico operativa dell'azienda, mediante l'incremento e/o l'aggiunta di nuovi cicli e processi produttivi, oltreché l'aumento delle dimensioni fisiche (superficie, cubatura, etc.) dei fabbricati ad uso produttivo di beni o di servizi. Art. 2 Finalità 1. Il SUAP costituisce lo strumento mediante il quale il Comune di Perugia assicura l'unicità della struttura di riferimento e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi, al fine della certezza e, ove possibile, della anticipazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. 2. Il SUAP opera quale centro di impulso dell'amministrazione per lo sviluppo economico e occupazionale del proprio territorio. Art. 3 Funzioni del SUAP 1. Il SUAP esercita funzioni di carattere : a) amministrativo, per la gestione del procedimento unico finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio; b) informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere; c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

4 Art. 4 Funzioni di informazione e di promozione 1. Il SUAP esercita servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale. Deve essere curata e sempre aggiornata, a tale scopo, una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa attività informativa. 2. Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, il SUAP pone in essere, direttamente o in collaborazione con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso. CAPO II Organizzazione e struttura Art. 5 Dotazioni tecnologiche 1. Il SUAP deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni. 2. In particolare, i programmi informatici devono garantire le seguenti funzioni: a) il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati; b) un data base pubblico - organizzato per schede di procedimento - con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi; c) la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia quali requisiti minimi; d) l' indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente, uno schema riassuntivo dell'intero iter procedurale e dello stato d'avanzamento della pratica; e) la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste; f) la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi; g) una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione delle possibilità di insediamenti produttivi e delle agevolazioni finanziarie e fiscali presenti sul territorio comunale. 3. Il sistema informatico deve garantire l'accesso gratuito a chiunque desideri monitorare l'iter della sua pratica e acquisire le informazioni sopra riportate. 4. L'accesso alle informazioni pubbliche è garantita a chiunque vi abbia interesse tramite la rete Internet mentre per le comunicazioni tra gli Enti viene realizzata una rete Intranet ad accesso controllato. Art. 6 Coordinatore della rete del SUAP 1. Il Coordinatore della rete del SUAP sovrintende all'efficiente ed efficace funzionamento della rete di relazioni tra il SUAP e gli altri uffici amministrativi, interni ed esterni all'amministrazione comunale. In particolare, svolge: a) coordinamento e supporto tecnico-organizzativo, per quanto riguarda la progettazione e la ridefinizione continua dei moduli organizzativi; b) monitoraggio delle attività del SUAP e consulenza in ordine alle attività ad esso attribuite; c) coordinamento delle relazioni, sia interne che esterne, relative ai progetti e alle attività di marketing territoriale. 2. Le competenze di cui al precedente comma 1 sono svolte dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico.

5 Art. 7 Responsabile del SUAP 1. Il responsabile del SUAP è il Dirigente dell'unità Operativa Pianificazione Economica, Statistica e Politiche Occupazionali. 2. Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio è unico e viene affidato alla struttura organizzativa denominata "Sportello Unico per l'attività produttive" (SUAP). 3. La struttura di cui al precedente comma 2 è dotata di uno specifico sportello per il pubblico al quale gli utenti devono rivolgersi per tutti gli adempimenti istruttori. 4. Il responsabile del SUAP assume, in forza dell'art. 3 del D.P.R. n. 447 /1998, la responsabilità di tutte le procedure amministrative di cui al presente Regolamento previste dalla L. n. 112/1998 e dal D.P.R. n. 447/1998, con i conseguenti poteri di adozione degli atti che impegna no l'amministrazione verso l'esterno. Art. 8 Competenze del Responsabile del SUAP 1. Il responsabile del SUAP sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello Sportello ed in particolare: a) indice le Conferenze di servizi, nei casi previsti dal D.P.R. n. 447/1998; b) segue l'andamento delle attività istruttorie presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte nel procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza; c) segnala ritardi o inadempimenti da parte degli uffici comunali al Direttore generale; d) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le Amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati; e) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati. 2. Rispetto alle altre Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici coinvolti nel procedimento unico, il Responsabile del SUAP ha: a) poteri di impulso relativamente agli atti istruttori loro affidati che debbono confluire nel provvedimento finale; b) potere di diffida e messa in mora per inadempimento o ritardato adempimento. 3. Rispetto alle strutture di cui al precedente comma 2, il Responsabile del SUAP ha diritto di accesso agli atti e ai documenti, ritenuti utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente, i responsabili delle altre strutture comunali, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del SUAP. 4. Il Responsabile deve inoltre porre particolare cura affinché l'attività del SUAP sia sempre improntata ai seguenti criteri operativi: a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza; b) rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile; c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; standardizzazione della modulistica e delle procedure. Art. 9 Gruppo di coordinamento 1. Il Gruppo di coordinamento è composto dal Responsabile del SUAP e dai dirigenti comunali, o loro delegati, interessati ai procedimenti amministrativi di competenza del SUAP medesimo, indicati all'art. 10, comma 3, del presente Regolamento. Esso può essere integrato, qualora se ne ravvisi l'opportunità e sulla base di apposite intese, dai dirigenti, o loro delegati, delle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento.

6 2. Il Gruppo di coordinamento: a) effettua la pre- istruttoria e l'istruttoria di cui all'art. 13, commi 5 e 6, del presente Regolamento; b) programma le iniziative di miglioramento continuo rispetto alle finalità del SUAP; c) valuta l'andamento gestionale del SUAP e redige in proposito idonei rapporti; d) verifica e programma le risorse necessarie, da richiedere all'amministrazione comunale in concomitanza con la redazione del bilancio di previsione; e) assicura l'uniformità di indirizzo all'azione dell'amministrazione e la celere soluzione alle problematiche di carattere generale che possono insorgere nell'ambito delle istruttorie dei procedimenti di competenza del Comune; f) revisiona e monitorizza gli accordi di programma e i protocolli di intesa con gli Enti esterni. 3. Il Gruppo di coordinamento è convocato e coordinato dal dirigente del Settore Sviluppo Economico o dal Responsabile del SUAP, per quanto di rispettiva competenza, i quali riferiscono periodicamente al Sindaco e al Direttore generale. 4. Il Gruppo di coordinamento può, inoltre: a) proporre al Direttore generale l'emanazione di apposite direttive per assicurare uniformità nella gestione e nella organizzazione; b) richiedere prestazioni di attività collaborativa ai dirigenti delle altre strutture; c) disporre la costituzione di gruppi di lavoro con le strutture interessate alla materia per l'esame di problematiche organizzative e/o procedurali di interesse comune. Art. 10 Supporto al SUAP 1. I dirigenti delle strutture interne all'amministrazione comunale coinvolte nel procedimento assicurano la presenza di proprio personale, in via prioritaria rispetto alle diverse competenze loro assegnate, a momenti collegiali di pre- istruttoria e istruttoria del procedimento e di confronto/consulenza con l'utenza, da tenersi presso il SUAP secondo le necessità stabilite dal Responsabile. Tale momento collegiale può essere allargato alla partecipazione delle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, sulla base di specifici accordi. 2. I dirigenti delle altre strutture dell'amministrazione comunale coinvolte nel procedimento devono assicurare in ogni caso la sollecita attuazione degli adempimenti di loro competenza, al fine di consentire al Responsabile del SUAP l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento nei termini previsti. 3. Per strutture interne coinvolte con l'attività del SUAP si intendono, indicativamente e indipendentemente dall'assetto organizzativo del Comune, le seguenti: a) Urbanistica b) Concessioni edilizie c) Ambiente d) Progettazione urbana e) Centri storici f) Servizi tecnologici g) Mobilità h) Informatica i) Politiche economiche. Art. 11 Formazione e aggiornamento 1. L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l'addestramento professionale degli addetti assegnati al SUAP e del personale delle altre strutture che con esso interagisce. 2. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma 1, deve essere curato il successivo, costante e periodico aggiornamento, anche in forma associata con altri Enti.

7 CAPO III Del procedimento Art. 12 Procedimenti 1. I procedimenti sono espletati dal SUAP seguendo il disposto degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 447/1998, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma del procedimento semplificato (ai sensi del Capo II, artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 447/1998) o del procedimento mediante autocertificazione (ai sensi del Capo III, artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 447/1998). 3. L'iter procedurale si sviluppa secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 447/1998. Art. 13 Avvio dei procedimenti 1. I procedimenti disciplinati dal presente Regolamento iniziano con la presentazione della domanda a cura dell'utente, nel rispetto della vigente normativa in materia di istanze alla pubblica Amministrazione. 2. La domanda, immediatamente protocollata dall'ufficio, viene immessa nell'archivio informatico di cui all'art. 5, comma 2, lett. f), e contestualmente pubblicata all'albo Pretorio del Comune. Da tale data decorre il termine per la conclusione del procedimento, che dovrà essere comunicato dall'ufficio al richiedente. 3. Per quanto riguarda l'attività commerciale, il SUAP provvede a tutte le autorizzazioni necessarie, applicando, per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, le previsioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n L'ufficio effettua una pre- istruttoria di massima inerente la completezza e la coerenza della documentazione e delle certificazioni presentate. In caso di palese e grave carenza di documentazione, l'ufficio respinge immediatamente l'istanza, segnalando al richiedente le carenze riscontrate. 5. Qualora venga richiesto dall'utente ovvero su proposta del Responsabile del SUAP, la preistruttoria è effettuata dal Gruppo di coordinamento di cui al precedente art. 9, anche con la presenza dell'utente stesso. 6. In caso di esito positivo della pre-istruttoria, l'ufficio invia tempestivamente copia dell'istanza corredata dalle specifiche documentazioni agli uffici competenti per la relativa istruttoria. L'istruttoria può essere compiuta congiuntamente all'interno del Gruppo di coordinamento. 7. Gli uffici competenti per l'istruttoria ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, qualora riscontrino una carenza nella documentazione, la segnalano al SUAP richiedendo una integrazione documentale: a) entro 18 giorni nel caso di procedimento semplificato; b) entro i termini di cui al capo III del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in caso di procedimento autocertificato. 8. Il SUAP, dopo aver ricevuto tutte le segnalazioni di carenza documentale dagli uffici interni e dagli enti esterni, richiede immediatamente all'impresa una specifica integrazione. Trascorsi 18 giorni senza nessuna segnalazione di carenza documentale da parte di uffici interni o di enti esterni la documentazione si intende sufficiente 9. I termini del procedimento sono sospesi sino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta. 10. L'archivio delle istanze presentate al SUAP, comprensivo delle caratteristiche dell'intervento e dell'esito finale dell'istruttoria, è di libero accesso. 11. Non sono pubbliche le informazioni inerenti il richiedente, o quant'altro possa ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art. 13-bis Procedimento di variante allo strumento urbanistico 1. Qualora il SUAP rilevi che il progetto presentato risulta non conforme agli strumenti urbanistici, il Responsabile del SUAP richiede al dirigente del Settore Ambiente e territorio la verifica di

8 conformità alle direttive stabilite dal Consiglio comunale per i procedimenti di variante ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, e s.m.i., per gli aspetti di competenza. 2. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al punto precedente, il Responsabile del SUAP richiede all'impresa la presentazione, entro 30 (trenta) giorni, della seguente documentazione: a) autocertificazione, asseverata da professionisti abilitati e sottoscritta dai medesimi unitamente al richie-dente, con la quale si attesti, relativamente al progetto oggetto dell'istanza: 1) il possesso del titolo di legittimazione a richiedere il permesso a costruire; 2) la conformità alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro; b) relazione illustrativa del piano di sviluppo aziendale, redatta da un Commercialista o da una Società di re-visione, regolarmente iscritti ai relativi Albi, e sottoscritta dai medesimi unitamente al richiedente, dalla quale si rilevino le conseguenze occupazionali, economiche e finanziarie dell'investimento. La mancata presentazione della documentazione sopraddetta nei termini indicati comporta l'archiviazione dell'istanza. 3. La documentazione di cui al precedente comma 2, lett. a), è sottoposta alle verifiche di legge anche con le modalità di cui al precedente art.9, comma 2, lett. a). In caso di positiva verifica delle autocertificazioni presentate il dirigente della U.O. Pianificazione urbanistica predispone una proposta di delibera con cui il Consiglio comunale è chiamato ad esprimere una valutazione preventiva sull'opportunità di avviare un procedimento di variante urbanistica ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, e s.m.i., per il progetto in esame, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti, tra cui prioritaria- mente quello del corretto uso del territorio, nonché delle concrete esigenze di sviluppo produttivo dell'impresa. Il Con-siglio comunale provvede altresì a nominare il dirigente tecnico incaricato di presiedere le sedute della conferenza di servizi di cui all'art. 5 citato e ad esprimere in seno alla stessa la posizione del Comune. 4. In caso di valutazione preventiva favorevole del Consiglio comunale l'u.o. Pianificazione urbanistica provvede alla redazione della proposta di variante e, conseguentemente, il Responsabile del SUAP provvede alla convocazione del- la Conferenza di servizi per le decisioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, e s.m.i., dandone pubblico avviso e tra-smettendo agli enti interessati: a) il progetto; b) la proposta di variante allo strumento urbanistico. La convocazione della Conferenza di servizi indica la data fissata per la prima riunione, che di norma si svolge non ol- tre 30 (trenta) giorni dalla convocazione. Le funzioni di Segretario della Conferenza di servizi sono svolte dal Respon-sabile del SUAP, che cura gli adempimenti amministrativi necessari al legittimo svolgimento della Conferenza. 5. Nel caso in cui, durante i lavori della Conferenza di servizi, dovessero essere proposte modifiche al progetto pre-sentato, il progetto modificato deve essere presentato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta; la mancata presentazione della documentazione nei termini indicati comporta l'archiviazione dell'istanza. I lavori della Conferenza sono sospesi fino alla presentazione delle modifiche progettuali e l'eventuale aggiornamento delle valutazioni di con-formità alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza sul lavoro è espresso in sede di Conferenza di servizi. 6. La Conferenza di servizi, tenuto conto delle eventuali proposte ed osservazioni formulate dai portatori di interessi, si conclude con decisione, espressa nelle modalità previste dall'art. 14 e segg. della Legge n. 241/1990, e s.m.i.: a) di rigetto della proposta di va riante urbanistica; b) di adozione della variante allo strumento urbanistico comunale, in relazione al progetto oggetto dell'istanza. 7. In caso di adozione della variante da parte della Conferenza di servizi, il dirigente della U.O. Pianificazione urbani-stica, acquisito il verbale della Conferenza e previa raccolta delle osservazioni di legge, predispone la proposta di va-riante per l'eventuale definitiva approvazione del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osser-vazioni, proposte ed opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della L. n. 1150/1942, si pronuncia definitivamen-te entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 447/1998, e s.m.i. 8. I termini di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 447/1998, e s.m.i., per il procedimento unico decorrono dalla esecutività della delibera del Consiglio comunale.

9 Art. 14 Impianti a struttura semplice 1. Per quanto attiene la definizione di Impianto a Struttura Semplice, si fa rinvio a quanto precisato all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento e alla normativa regionale. Art. 15 Atti finali del procedimento del SUAP 1. Il procedimento si conclude con un provvedimento emanato dal Responsabile del SUAP, che è titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto. 2. Gli atti delle strutture interne all'amministrazione comunale coinvolte nel procedimento unico sono di competenza dei rispettivi dirigenti e hanno efficacia esclusivamente all'interno del procedimento unico. Detto atti sono inoltrati al SUAP per il prosieguo dell'iter procedimentale. 3. La conclusione del procedimento negativa per l'utente comporta l'adozione di un esplicito atto di diniego da parte del Responsabile del SUAP, trasmesso per conoscenza a tutti gli uffici e a tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento. L'atto va inserito nell'apposito archivio informatico, accessibile per via telematica. 4. Il formarsi del silenzio-assenso va comunicato a tutti gli uffici e a tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento e deve essere indicato esplicitamente nell'apposito archivio informatico, accessibile per via telematica. 5. La conclusione del procedimento positiva per l'utente comporta l'adozione di un esplicito atto di assenso da parte del Responsabile del SUAP, anch'esso trasmesso per conoscenza a tutti gli uffici e a tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento. L'atto va inserito nell'apposito archivio informatico, accessibile per via telematica. Art. 16 Collaudo 1. Il SUAP partecipa in via normale al collaudo di tutti gli impianti autorizzati con il procedimento previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 447/1998, con tecnici propri o di altro settore dell'amministrazione, o di altre amministrazioni, all'uopo incaricati. 2. E' possibile effettuare cont rolli senza preavviso anche dopo l'effettuazione del collaudo ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.P.R. citato qualora lo stesso sia effettuato direttamente a cura dell'impresa per infruttuoso decorso del termine prescritto. Art. 17 Sanzioni 1. Quando l'istruttoria comprende l'acquisizione di autocertificazioni prodotte dall'interessato o da altri soggetti in sua vece, la falsità delle stesse, oltre a comportare responsabilità penali personali, rappresenta causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione finale, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/ L'ufficio ha la facoltà di esperire controlli, anche a campione, sulla veridicità delle suddette autocertificazioni, senza aggravare il procedimento amministrativo, con riferimento al termine finale del procedimento stesso. 3. E' costituito un particolare archivio per i casi di procedimenti sanzionatori, collegato in via informatica alla pratica della richiesta di autorizzazione. Art. 18 Pubblicità del Regolamento 1. Al presente Regolamento è assicurata ampia pubblicità. 2. Copia del presente Regolamento deve essere sempre tenuta a disposizione dell'utenza, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

10 Art. 19 Rinvio alle norme generali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le attività produttive, alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle Leggi n. 127/1997 e n. 191/1998, al D.P.R. n. 403/1998, nonché al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e al Regolamento Edilizio.

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