COMUNE DI VITERBO CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA KASKO VEICOLI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN MISSIONE

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1 COMUNE DI VITERBO CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA KASKO VEICOLI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN MISSIONE 1

2 D E F I N I Z I O N I G E N E R A L I Nel testo che segue debbono intendersi per: ASSICURATO CONTRAENTE GARANZIA l'ente Contraente o, se diversa, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata l'assicurazione; Comune di VITERBO; il singolo rischio coperto dall'assicurazione; INDENNIZZO, RISARCIMENTO INDENNITÀ' PREMIO la somma che la Società eroga all'assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro; la somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società e indicata nella scheda di adesione per ciascun ramo; RISCHIO la probabilità che si verifichi l'evento dannoso; SINISTRO il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; FRANCHIGIA quella parte del danno indennizzabile che l'assicurato assume a proprio carico per ciascun sinistro; SOCIETÀ l' Impresa che presta l'assicurazione. 2

3 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Le clausole sotto riportate devono intendersi come derogative e prevalgono su qualsiasi altra condizione di polizza comprese le Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.). Tuttavia l omissione, l incompletezza o l inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso di validità della presente assicurazione così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del legale rappresentante del Contraente/Assicurato. Art.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza anche in pendenza del pagamento del premio da parte del Contraente, pagamento che lo stesso si impegna ad effettuare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento, ferme restando la decorrenza del contratto e la sua durata. Tale termine ha valore anche per quanto attiene il perfezionamento di appendici di qualsiasi natura che comportino un premio alla firma. Ciò in deroga all art del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi del predetto art del Codice Civile. Art.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Resta comunque inteso che l eventuale mancata comunicazione che non sia frutto di dolo, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza, anche parziale, dal diritto all indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio, e ciò anche in deroga all art del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stessa. 3

4 Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate del premio successive alla comunicazione dell'assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - DENUNCE SINISTRI In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo fax, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente Art. 8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge; darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuto sopralluogo - da effettuarsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia del danno stesso - senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; predisporre un elenco degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro facendo seguito, appena possibile, con uno stato particolareggiato di detti enti e l indicazione del loro valore e della perdita subita. L inadempimento di uno di tali obblighi che non sia frutto di dolo non comporterà alcun pregiudizio per il Contraente o l Assicurato. Art. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società è in facoltà del Contraente di richiedere ed ottenere il contemporaneo annullamento delle altre coperture in corso con la Società medesima o per parte di esse, fermo l impegno della Società stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso dei contratti anticipatamente annullati. Art DURATA DEL CONTRATTO Il contratto di assicurazione ha decorrenza dalle ore del 31/03/2011 e scadenza alle ore del 31/03/2014, senza tacito rinnovo Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. 4

5 Art FORO COMPETENTE Per le controversie relative alla presente polizza e competente esclusivamente il foro di Viterbo. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le condizioni tutte a stampa e le condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime. Per quanto non derogato dalle presenti condizioni dattiloscritte, si rimanda alle condizioni a stampa. 5

6 CONDIZIONI DI GARANZIA DESCRIZIONE DEL RISCHIO La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motore o natanti privati (ovvero non intestati al PRA a nome del Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente da: - Dipendenti di ogni ordine e grado, nonché Direttori, para-subordinati e lavoratori interinali in forza alla Contraente; - Amministratori Comunali (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali ) e dal Segretario Comunale/Direttore Generale, Sono anche compresi in garanzia: a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo di trasporto è destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati; b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al mezzo di trasporto per gli scopi ai quali lo stesso è adibito). La garanzia è prestata per le autovetture e/o i veicoli in genere utilizzati durante l'espletamento del mandato dagli Amministratori Comunali (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali ) e dal Segretario Comunale/Direttore Generale, dai Dipendenti e dagli obiettori durante l'espletamento della loro attività. Dai veicoli sopra descritti devono intendersi esclusi quelli intestati all'amministrazione Comunale. 1. OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE L'Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato in conseguenza di collisione con altri mezzi di trasporto, urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, con rinuncia al diritto di surrogazione che potesse competerle, ai sensi dell'art del cc. nei confronti del conducente. Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano, purché effettuati al fine di liberare la sede stradale. Relativamente ai danni parziali la Società rimborsa solo per le parti cosiddette "non usurabili" senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte. L'ammontare del danno se parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio, relativi al momento del sinistro con l'avvertenza che: il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo del mezzo di trasporto. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro. 2. FORMA DELLA GARANZIA - SOMMA ASSICURATA - SCOPERTO. 6

7 La garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto (senza l applicazione della regola proporzionale di cui all Art.1907 C.C.) fino alla concorrenza di: ,00 per gli autoveicoli di proprietà dei dipendenti e del Segretario Comunale/Direttore Generale ,00 per gli autoveicoli di proprietà degli Amministratori; per motocicli e ciclomotori fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale dell autoveicolo al momento del sinistro. La garanzia si intende prestata con una franchigia fissa ed assoluta di 206,58 per sinistro. 3. MODALITÀ' DELLA GARANZIA. Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva identificazione delle targhe degli autoveicoli assicurati nonché dalle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di cui all'art.6 e successivo, si farà riferimento alle risultanze degli ordini di missione o altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico: - data e luogo della trasferta; - generalità dei dipendenti autorizzati alla trasferta; - numero dei chilometri percorsi in trasferta. Tali registri o altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento alla Società. In caso di sinistro il Contraente dovrà fornire dichiarazione attestante che, al momento del sinistro, il dipendente era autorizzato alla missione con uso del proprio veicolo. 4. ESCLUSIONI Sono esclusi dall'assicurazione i danni: avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività; determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, relative prove e/o allenamenti; avvenuti quando il Conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti; verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente; determinati da vizi di costruzione; cagionati da operazioni di carico e scarico; 7

8 riportati dalle parti meccaniche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. 5. ESTENSIONE TERRITORIALE. La presente assicurazione vale per i territori dell Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. 6. DETERMINAZIONE DEL PREMIO. Il premio annuo lordo minimo anticipato relativo al presente contratto si intende calcolato sulla base del premio lordo per chilometro previsto nella scheda di offerta moltiplicato per il numero dei chilometri preventivati pari a REGOLAZIONE DEL PREMIO. Essendo il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, il premio lordo anticipato in via provvisoria nei termini indicati dal precedente art. 6 sarà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto sulla base del dato consuntivo relativo ai chilometri effettivamente percorsi dai veicoli dei dipendenti e Amministratori in trasferta. A tale scopo, entro 90 giorni dal termine dell' annualità assicurativa o della minore durata del contratto, il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo necessario. La differenza risultante dalla regolazione del premio dovrà essere regolata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del documento contrattuale. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati suddetti, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all' annualità assicurativa per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il premio della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per il quale il Contraente è tenuto a mettere a disposizione i documenti necessari così come identificati nel precedente art RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA. La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell' Art del Codice Civile a favore del Contraente e del dipendente che usa il mezzo. 9. MODALITÀ' PER LA DENUNCIA DI SINISTRO I sinistri debbono essere denunciati per iscritto, anche a mezzo fax, alla Società e/o Ufficio incaricato, entro 15 giorni da quando il Contraente e/o l' Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l' approssimativa indicazione dell' entità del danno, della data del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni. 10. DETERMINAZIONE DELL' AMMONTARE DEL DANNO. Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che: non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate ai veicoli in 8

9 occasione della riparazione, i danni di deprezzamento e da mancato godimento ed uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. L' indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferme restando però le disposizioni contenute nei commi successivi del presente articolo in tema di indennizzo dell' I.V.A. e di assicurazione che copra una parte del valore. Resta inteso che non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo. Qualora l' Assicurato, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l'i.v.a. gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza massima per sinistro della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale, non trovando applicazione l' Art C.C. in materia di assicurazione che copre soltanto una parte del valore commerciale del bene assicurato. 11. REPORT SINISTRI La Compagnia si obbliga a fornire al Contraente un report dettagliato dei sinistri denunciati, liquidati e riservati con cadenza semestrale. 12. DETERMINAZIONE DEL PREMIO Totale chilometri preventivati: premio per chilometro : - premio annuo lordo minimo anticipato : - tasso di regolazione per chilometro :... 9

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