Lotto 3a COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI (KASKO) CIG
|
|
- Elena Giovannini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Lotto 3a COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI (KASKO) CIG 1
2 Polizza Kasko n.. Tra: Azienda ULSS 9 Treviso Partita I.V.A./C.F.: con sede in : Via Sant Ambrogio di Fiera, Treviso e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: si stipula la presente: POLIZZA KASKO N. Broker : WILLIS ITALIA SpA e Arena Broker Srl Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del Scadenza della copertura : Ore 24:00 del Scadenze annuali: Ore 24:00 del 30/11 di ogni anno Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO 2
3 Sommario SEZIONE I - DEFINIZIONI... 4 SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE... 5 Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione... 5 Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione... 5 Art. 3 - Validità dell'assicurazione... 6 Art. 4 - Estensione territoriale... 6 Art. 5 - Modalità per la denuncia dei sinistri... 6 Art. 6 - Determinazione dell'ammontare del danno... 6 Art. 7 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo... 7 Art. 8 - Obbligo di salvataggio e di conservazione... 7 Art. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 7 Art Variazioni del rischio... 7 Art Buona fede... 7 Art Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento e regolazione del premio... 8 Art Durata dell'assicurazione... 8 Art Competenza territoriale... 8 Art Imposte e tasse... 8 Art Diritto di surrogazione... 9 Art Interpretazione del contratto... 9 Art Rinvio alle norme di legge... 9 Art Recesso in caso di sinistro... 9 Art Gestione del contratto... 9 Art Coassicurazione... 9 Art Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 23 : Clausola di Salvaguardia SEZIONE III - CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
4 SEZIONE I - DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: ACCESSORIO: ogni dotazione, stabilmente fissata al veicolo, definito: di serie (se costituisce normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi audio-fono-visivi); optional (se fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino); aggiuntivo (se fornito dalla casa costruttrice o da ditte specializzate e installato sul veicolo successivamente all'acquisto). ASSICURATO: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. CONTRAENTE: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione. CONTRAENTE/ASSICURATO: abbreviazione utilizzata per indicare che quanto è disposto dalla norma può soddisfare l'uno o l'altro o essere adempiuto dall'uno o dall'altro. FRANCHIGIA: parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato. INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. PARTI: il Contraente/Assicurato e la Società. POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione. PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società. RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. SCOPERTO: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato. SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. SOCIETA': l'impresa di Assicurazione. BROKER: il Broker vigente ATI WILLIS ITALIA SpA e Arena Broker Srl; 4
5 SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà e/o in uso degli Assicurati di cui ai seguenti punti, anche in caso di colpa imputabile al conducente del veicolo o dei trasportati. A. Veicoli usati dai dipendenti, dirigenti dell Ente/Contraente, operatori convenzionati e qualsiasi altro collaboratore per il quale il Contraente debba prestare la copertura di cui al presente contratto a norma di legge o di accordo, ed utilizzati in occasione di missioni o viaggi di servizio fuori ufficio, regolarmente autorizzati dal Contraente, limitatamente al tempo e al percorso necessario per l esecuzione delle prestazioni di servizio stesso; sono inoltre da intendersi specificatamente compresi i trasferimenti dall abitazione al posto di lavoro dei dipendenti che sono autorizzati all uso permanente del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni. B. Veicoli usati dai medici specialisti ambulatoriali e da altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi), dai medici addetti al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) e dalla medicina dei servizi, nonché dal personale sanitario e non che presta la propria opera presso il Contraente e/o presso l Ente destinatario in base a specifiche norme e/o convenzioni, anche sottoscritte con altri Enti, nelle quali sia previsto l onere della copertura a carico dell'ente/contraente incluso lo spostamento dalla sede di appartenenza alla sede dell Azienda ULSS 9, e viceversa, e veicoli usati per ragioni di servizio dai DIRETTORI dell Azienda ULSS 9, quando non siano disponibili auto aziendali. C. Veicoli in proprietà, in uso o comodato alla Azienda U.L.S.S. 9. La garanzia è prestata per i danni conseguenti a: - incendio, esplosione, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione, fulmine (anche senza successivo incendio); - furto, intendendosi per tale la perdita dell'automezzo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati; - eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere; - eventi naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti o smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, valanghe e slavine, purché non derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica; - uscita di strada, ribaltamento, collisione con altri veicoli, anche se in sosta, urto contro qualsiasi ostacolo, persone, cose, animali od oggetti scagliati da altri veicoli; - rottura dei cristalli, dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, comprese le spese di installazione e montaggio. L'assicurazione comprende anche i danni subiti da pezzi di ricambio, optional, accessori in genere, nonché da allestimenti ed attrezzature in genere stabilmente installati sul veicolo. Sono altresì comprese in garanzia le spese sostenute dall Assicurato per il recupero e traino del veicolo assicurato dal luogo dell incidente a quello indicato dal conducente e/o intestatario al P.R.A. del veicolo, ovvero al luogo indicato dall Autorità competente intervenuta, nonché per le spese di custodia del veicolo. Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione Le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto fino alla concorrenza massima di ,00 per ogni veicolo assicurato, e di ,00 per ogni veicolo assicurato limitatamente alla autoambulanze, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. L indennizzo viene effettuato mediante la deduzione della franchigia fissa ed assoluta per ogni veicolo di 100,00 eccetto che per la garanzia cristalli per la quale non è prevista franchigia. La Compagnia si impegna a corrispondere l intera somma risarcibile all Assicurato (al lordo della franchigia), richiedendo alla Contraente - con cadenza semestrale - il rimborso della/e franchigia/e liquidate, a 5
6 condizione che il dipendente appartenga al comparto e presenti elementi documentali a dimostrazione delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ossia copia della constatazione amichevole d incidente oppure verbale redatto da organi di polizia che abbiano effettuato un sopralluogo per verificare le circostanze dell incidente. Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto a titolo di rimborso della franchigia entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. L'assicurazione non è operante: - quando il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti; - se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione. Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni: - originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; - conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano; - derivanti da uso improprio del veicolo; - determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo; - dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti. Art. 3 - Validità dell'assicurazione Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che utilizzano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti: - che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l Assicurato è autorizzato all uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni); - data e luogo ove l Assicurato si é recato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l Assicurato è autorizzato all uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni); - generalità dell Assicurato; - dati identificativi del veicolo usato. Art. 4 - Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde. Art. 5 - Modalità per la denuncia dei sinistri I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l Ufficio dell Ente che gestisce i contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente/Assicurato relativi al sinistro. Alla denuncia deve far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Le Parti concordano peraltro che nel caso in cui il danno subito dal veicolo assicurato sia ragionevolmente addebitabile a responsabilità civile di terzi, la denuncia da trasmettere alla Società in riferimento alle garanzie prestate con la presente polizza potrà essere rinviata, senza che ciò possa pregiudicare il diritto dell Assicurato all indennizzo, al momento in cui emergano elementi tali da far dubitare il completo risarcimento del danno da parte del terzo o della sua Compagnia di assicurazione. Per ottenere il risarcimento dovuto in base alla presente polizza l Assicurato dovrà comunque produrre la necessaria documentazione attestante il danno subito e, se già sostenuto, il relativo costo di riparazione. Art. 6 - Determinazione dell'ammontare del danno Danno Parziale: l'ammontare del danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza e fermo restando che l'indennizzo non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. 6
7 Danno Totale: l'indennizzo è determinato sulla base della differenza tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (comprensivo di accessori) come riportato da Eurotax Giallo ed il valore del relitto. L'indennizzo non potrà comunque superare il limite della somma assicurata indicata in polizza. Nel caso in cui l'assicurato abbia provveduto alla riparazione del veicolo e la spesa complessiva risulti superiore al valore commerciale del veicolo non si procederà alla deduzione del relitto. In entrambi i casi nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'iva, ove l'assicurato la tenga a suo carico. Non sono indennizzabili, in ogni caso, le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni e i danni da deprezzamento, da mancato godimento, uso o altri eventuali pregiudizi. Art. 7 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é accaduto. I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito é a carico della Società e dell'assicurato in parti uguali. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia, in Euro. Art. 8 - Obbligo di salvataggio e di conservazione L'Assicurato deve fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art del C.C. L'Assicurato é obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità. Art. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art Variazioni del rischio Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art del Codice Civile. Art Buona fede La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. 7
8 Art Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento e regolazione del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60 (sessantesimo) giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza. Poiché il premio è convenuto in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. La differenza risultante dalla regolazione, deve essere corrisposta nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento). Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, effettuato con lettera raccomandata, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art Durata dell'assicurazione La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente. É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall una all altra parte e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. È facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. Art Competenza territoriale Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto é esclusivamente competente l'autorità Giudiziaria del luogo in cui è ubicata la sede sociale del Contraente. Art Imposte e tasse Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 8
9 Art Diritto di surrogazione La Società conserva il diritto di surrogazione ex art C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del proprietario, del conducente del veicolo e dei trasportati. Art Interpretazione del contratto Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Art Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni. Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'assicurato e conseguente riduzione del premio. Art Gestione del contratto La gestione e assistenza nell esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10 giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse. Art Coassicurazione Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La suddetta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ogni Società coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime. Tutte le comunicazioni fatte alla delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei coassicuratori. 9
10 Art Tracciabilità dei flussi finanziari La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell art cc e dell art. 3, c. 8 della Legge. Art Clausola di Salvaguardia Si precisa inoltre che qualora si verificasse una modificazione dell ambito territoriale dell attuale Azienda Ulss n. 9 di Treviso (es. incorporazione delle attuali Aziende Ulss n. 7 e Ulss n. 8 nell Azienda Ulss n. 9 o fusione tra dette Aziende), detta modificazione comporterà una variazione soggettiva (subentro del nuovo soggetto così definito nei contratti avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo). IL CONTRAENTE LA SOCIETA 10
11 SEZIONE III - CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA Il premio dell'assicurazione, anticipato nella misura indicata in polizza, rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando al consuntivo dei chilometri percorsi dai veicoli indicati alle lettere A) - B) - C) e D) dell art. 1 Oggetto dell assicurazione in base ai seguenti costi : Preventivo km percorsi Ambulanze Km Altri Veicoli: Km Premio imponibile unitario Ambulanze /km Altri Veicoli /km Premio annuo imponibile complessivo Imposte (13.50%) Premio annuo lordo complessivo PAGINE DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA 11
n.gara CIG A01
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI n.gara 6585099 CIG 6883013A01 CONTRAENTE ULSS 5 OVEST VICENTINO Via Trento, 4 36071 Arzignano (VI) C.F. E P.I.00913220240 DECORRENZA ORE 24.00 DEL 31.12.2016
La presente polizza è stipulata tra
La presente polizza è stipulata tra A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Via Trento 6 46100 Mantova P. IVA 01838560207 e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore
FIRST/CISL TUTELA LEGALE
1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA
COMUNE DI CHIARAVALLE
COMUNE DI CHIARAVALLE LOTTO 5 POLIZZA DANNI ACCIDENTALI A VEICOLI Danni accidentali veicoli Comune di Chiaravalle 1 DEFINIZIONI Le norme dattiloscritte indicate di seguito prevalgono integralmente su tutte
Regione veneto ULSS 22 Bussolengo Capitolato speciale Auto Rischi Diversi POLIZZA DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI CAPITOLATO SPECIALE ANNUALE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI CAPITOLATO SPECIALE CONTRAENTE UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 22 Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, snc 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.I. 02576210237 DECORRENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA POLIZZA DANNI ACCIDENTALI VEICOLI - LOTTO 5 - Capitolato Polizza Danni accidentali veicoli Università di Macerata
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA POLIZZA DANNI ACCIDENTALI VEICOLI - LOTTO 5-1 DEFINIZIONI Le norme dattiloscritte indicate di seguito prevalgono integralmente su tutte le condizioni riportate a stampa
LOTTO 3 COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
LOTTO 3 COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI Via XX Settembre n. 31 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) Partita IVA n: 00581220308 Codice fiscale n.: 80010530303 COPERTURA ASSICURATIVA CORPO VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO,
La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI ARCISATE P. IVA Impresa di Assicurazione. Durata del contratto
La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI ARCISATE P. IVA 00250810124 e Impresa di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24,00 del 30.06.2012 Alle ore 24,00 del 31.12.2014 Con scadenza annuale
CAPITOLATO TECNICO COPERTURA ASSICURATIVA CORPO VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI) C.I.G A0D
CAPITOLATO TECNICO COPERTURA ASSICURATIVA CORPO VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI) C.I.G. 6404463A0D DURATA DEL CONTRATTO: BIENNALE Presumibilmente DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2015
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI. Amministrazione: Comune di Trezzo sull Adda, Contraente della polizza;
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI Definizioni Nel testo che segue, si intende per: Amministrazione: Comune di Trezzo sull Adda, Contraente della polizza; Assicurato: il soggetto,
La presente polizza è stipulata tra. A.T.S. Val Padana Via dei Toscani, Mantova MN P. IVA Durata del contratto
La presente polizza è stipulata tra A.T.S. Val Padana Via dei Toscani, 1 46100 Mantova MN P. IVA 02481970206 e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore 24,00 del 31.12.2016 Alle ore 24,00
Tra. UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi, 2-21100 VARESE CODICE FISCALE N. 95039180120 - PARTITA I.V.A.: N.
POLIZZA GARANZIA DANNI ACCIDENTALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CHE GUIDINO MEZZI DI TRASPORTO PER MISSIONI O ADEMPIMENTO DI SERVIZIO E/O VIAGGI/SPOSTAMENTI PER REPERIBILITÀ. Tra UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL
POLIZZA INCENDIO FURTO KASKO E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE
POLIZZA INCENDIO FURTO KASKO E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE SI ASSICURANO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, CON IL LIMITE DI INDENNIZZO DI 15.000,00 PER MEZZO DI TRASPORTO
Lotto 7 CIG C58
Lotto 7 CIG 7468436C58 CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI VEICOLI DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI NORCIA VIA FIUME, 1 06046 NORCIA (PG) Partita Iva n. 00453230542 Codice Fiscale 84002650541
COMUNE DI STARANZANO
COMUNE DI STARANZANO PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 26 34079 STARANZANO COPERTURA ASSICURATIVA CORPO VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI) DURATA DEL CONTRATTO: DALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2017
CAPITOLATO PER L ASSICURAZIONE KASKO. La presente polizza è stipulata tra CITTA METROPOLITANA DI MILANO VIA VIVAIO MILANO P.
CAPITOLATO PER L ASSICURAZIONE KASKO La presente polizza è stipulata tra CITTA METROPOLITANA DI MILANO VIA VIVAIO 1 20122 MILANO P.IVA 08911820960 e Società Assicuratrice Durata del contratto Alle ore
CAPITOLATO POLIZZA DANNI A VEICOLI DI TERZI IN MISSIONE
CAPITOLATO POLIZZA DANNI A VEICOLI DI TERZI IN MISSIONE CONTRAENTE COMUNE DI RUSSI Piazza Domenico Farini, 1/1 48026 RUSSI (RA) CF/PIVA 00246880397 EFFETTO: ore 24,00 del 30.11.2018 SCADENZA 1 QUIETANZA
CONVENZIONE PER AUTOVETTURE VAMOS AUTO BASE cod Scheda sintetica
VAMOS AUTO BASE cod. 8166 Allianz prestata dalla Polizza Collettiva Vamos Auto Base cod. 8166, stipulata da Santander Consumer Bank S.p.A. in qualità di Furto a valore intero, con scoperto esclusi gli
La presente polizza è stipulata tra
La presente polizza è stipulata tra A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE Via Ottorino Rossi, 9 21100 Varese VA P. IVA 02413470127 e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto
LOTTO N. 7 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO, FURTO, INCENDIO. stipulata tra
LOTTO N. 7 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO, FURTO, INCENDIO stipulata tra TRENTINO TRASPORTI S.p.A. Via Innsbruck, 65 38121 TRENTO TN P.IVA 01807370224 (di seguito denominata Assicurato) e la... (di seguito
stipulato tra il Contraente Comune di Toscolano Maderno Via Trento, TOSCOLANO MADERNO (BS) C.F.: P.
LOTTO 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO stipulato tra il Contraente Comune di Toscolano
CAPITOLATO TECNICO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI C.I.G CF
CAPITOLATO TECNICO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI C.I.G. 64044531CF DURATA DEL CONTRATTO: BIENNALE Presumibilmente DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2017
COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I Tel. 075/ Fax
COMUNE DI MAGIONE PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041 CAPITOLATO SPECIALE RISCHI DIVERSI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE PER L ENTE CIG POLIZZA DI ASSICURAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Polizza CVT Missioni CONTRAENTE/ASSICURATO Umbria TPL e Mobilità S.p.A Strada Santa Lucia, 4 06125 Perugia P.Iva 03176620544 1 di 8 Nel testo che segue, si intendono: DEFINIZIONI
Capitolato di Polizza di Assicurazione
Allegato E al disciplinare di gara LOTTO IV UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE 60121 ANCONA P.zza Roma 22 Capitolato di Polizza di Assicurazione Danni Accidentali Automezzi dei dipendenti in missione
COMUNE DI CASTIADAS Provincia di Cagliari
COMUNE DI CASTIADAS Provincia di Cagliari CAPITOLATO D ONERI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI PER I MEZZI DI TRASPORTO DEI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E SEGRETARIO COMUNALE 1 SOMMARIO Contraente Pag.
Allegato E. stipulato tra. il Contraente Comune di Orzinuovi Via Arnaldo da Brescia, Orzinuovi (Bs) P.IVA l Impresa Assicuratrice
LOTTO 6 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO CIG 5152005106 stipulato tra il Contraente
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
CAPITOLATO TECNICO / POLIZZA DI ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO MOTO STAFFETTE E SCORTE TECNICHE F.C.I. N. STIPULATA TRA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA E La Compagnia Assicuratrice Agenzia di Durata del contratto
CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
- CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA - CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE Pag. 1 di 10 DEFINIZIONI Contraente L azienda A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI-COTUGNO-C.T.O. Impresa La Compagnia Assicuratrice.
CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE La presente polizza è stipulata tra L Azienda USL Viterbo Via Enrico Fermi, 15 01100 Viterbo VT C.F. 01455570562 e Società Assicuratrice Agenzia di Durata
Lotto 6 CIG. Pag. 1 di 14
Provincia di Imperia Lotto 6 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI CIG 72619774FF Pag. 1 di 14 Polizza Kasko n Tra: Provincia di Imperia Partita I.V.A./C.F.: 00247260086 con sede
COMUNE DI VITERBO CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA KASKO VEICOLI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN MISSIONE
COMUNE DI VITERBO CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA KASKO VEICOLI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN MISSIONE 1 D E F I N I Z I O N I G E N E R A L I Nel testo che segue debbono intendersi
CONVENZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE per gli iscritti al Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Polizza Integrativa Generali S.p.A n 360840739 Annualità 31.10.2017 31.10.2018
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
LOTTO 7 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI CIG 6493411445 Pag. 1 di 1 Polizza Kasko n Tra: Partita I.V.A.: 00434690384 C.F. 80007370382 con sede in : Via Ariosto, 35 44121 Ferrara
CONTRAENTE. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi, VARESE CODICE FISCALE N PARTITA I.V.A. N.
POLIZZA KASKO (Lotto 4) GARANZIA DANNI ACCIDENTALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CHE GUIDINO MEZZI DI TRASPORTO PER MISSIONI O ADEMPIMENTO DI SERVIZIO E/O VIAGGI/SPOSTAMENTI PER REPERIBILITÀ CONTRAENTE UNIVERSITÀ
LOTTO 6 ATER ALTO FRIULI
LOTTO 6 ATER ALTO FRIULI Via G. Matteotti, 7 33028 Tolmezzo Partita IVA n.: 00180570301 COPERTURA ASSICURATIVA CORPO VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI) CIG: 71895994C8 DURATA DEL
LOTTO 4 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI CIG D56
LOTTO 4 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI CIG 5307032D56 Comune di Cinisello Balsamo Pag. 1 di 14 Polizza KASKO n.. Tra: Comune di Cinisello Balsamo Partita I.V.A./C.F.: 00727780967
Lotto 2 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI CIG
Lotto 2 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI CIG 6639057327 Pag. 1 di 12 SEZIONE I - DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intende per: Amministrazione o Ente: Consiglio Regionale
CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE La presente polizza è stipulata tra L Azienda ASL Viterbo Via Enrico Fermi, 15 01100 Viterbo VT C.F. 01455570562 e Società Assicuratrice Agenzia di Durata
LOTTO 6 CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA KASKO CIG: ZCD0C531BE
Allegato F Capitolato speciale di polizza - lotto 6 Kasko LOTTO 6 CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA KASKO CIG: ZCD0C531BE Contraente: Comune di Aulla Piazza Gramsci, 24 54011 Aulla (MS) P. IVA: 00102940459 Durata
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI. Lotto n. 9
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI Lotto n. 9 1 DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intende per: Amministrazione o Ente: ATC Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di
COMUNE DI VALTOURNENCHE LOTTO D KASKO ASSICURAZIONE PER DANNI AL VEICOLO - POLIZZA KASKO -
ASSICURAZIONE PER DANNI AL VEICOLO - POLIZZA - 1.00 - Definizioni e Precisazioni. 2.00 - Condizioni che regolano l'assicurazione in Generale. 3.00 - Condizioni che regolano le Garanzie per i danni al veicolo.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Piazza Dante, Trento TN P. IVA
Allegato parte integrante CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA ( KASKO) PER I DANNI CAUSATI DA INVESTIMENTO UNGULATI E ORSO BRUNO stipulata tra la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
LOTTO 5 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI. Pag. 1 di 14
LOTTO 5 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI Pag. 1 di 14 Polizza Kasko n.. Tra: Comune di Borgomanero Partita I.V.A./C.F.: 82001370038 con sede in : C.so Cavour 16 e la Spett.le
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE KASKO AUTOVEICOLI AMMINISTRATORI. La presente polizza è stipulata tra PROVINCIA DI CHIETI
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE KASKO AUTOVEICOLI AMMINISTRATORI La presente polizza è stipulata tra PROVINCIA DI CHIETI Corso Marrucino, 97 66100 CHIETI C.F. 80000130692 e Società assicuratrice Agenzia
Capitolato Speciale di Polizza
COMUNE DI ERICE COPERTURA ASSICURATIVA KASKO CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI Capitolato Speciale di Polizza Lotto n. 5 1 Polizza KASKO n.... Tra: COMUNE di ERICE Partita I.V.A./C.F.: 80004000818
POLIZZA KASKO DI VEICOLI NON DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE USATI PER RAGIONI DI SERVIZIO
Versione del 10.01.2011 Pag. 1 di 12 POLIZZA KASKO DI VEICOLI NON DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE USATI PER RAGIONI DI SERVIZIO La presente polizza è stipulata tra AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
LOTTO 7 CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA CVT KASKO CIG: Contraente: Comune di Larciano P.zza Veneto, Larciano (PT) P.
Capitolato speciale di polizza - Lotto 7 CVT KASKO LOTTO 7 CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA CVT KASKO CIG: Contraente: Comune di Larciano P.zza Veneto, 15 51036 Larciano (PT) P.Iva: 00180870479 Durata del contratto:
32/,==$',$66,&85$=,21(,1&(1',2)8572(9(17,62&,232/,7,&,(9(17,$7026)(5,&,.$6.2 9(,&2/,'(,',3(1'(17, La presente polizza è stipulata tra
32/,==$',$66,&85$=,21(,1&(1',2)8572(9(17,62&,232/,7,&,(9(17,$7026)(5,&,.$6.2 9(,&2/,'(,',3(1'(17, La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI ASSAGO e... (impresa assicuratrice) Durata del contratto:
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI LOTTO 7. Pag. 1 di 15
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI LOTTO 7 Pag. 1 di 15 Polizza Kasko n.. Tra: CSI Piemonte Partita I.V.A./C.F.: 01995120019 con sede in : Torino, Corso Unione Sovietica, 216
LOTTO 2. Capitolato di Assicurazione RCA / ARD
LOTTO 2 CIG 7625482ACE Capitolato di Assicurazione RCA / ARD Sede Legale, Viale Lombrici, 27-06046 Norcia (PG) Partita Iva n. 02946640543 Salvatori Broker STUDIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
Allegato B. Comune di Mazzano Comune di Nuvolera Comune di Nuvolento. Durata del contratto dalle ore 24 del dalle ore 24 del
LOTTO 6 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO Comune di Mazzano Comune di Nuvolera Comune
Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi
Allegato F al disciplinare di gara UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE 60121 ANCONA P.zza Roma 22 LOTTO V Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi
Lotto 5 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI CIG D99. Pag. 1 di 14
Lotto 5 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI CIG 6938178D99 Pag. 1 di 14 Polizza Kasko n Tra: con sede in: SILEA SpA Via L. Vassena, 6 23868 Valmadrera (LC) Partita I.V.A.: 00912620135
COPERTURA GUASTI ACCIDENTALI VEICOLI UTILIZZATI IN MISSIONE
85 COPERTURA GUASTI ACCIDENTALI VEICOLI UTILIZZATI IN MISSIONE DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato. RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE per "Contraente"
LOTTO 4 - AMBITO 4.1 COPERTURA ASSICURATIVA DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI. Pag. 1 di 12
LOTTO 4 - AMBITO 4.1 COPERTURA ASSICURATIVA DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI Pag. 1 di 12 DEFINIZIONI 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 5 Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto 5 Art.
REGIONE SICILIANA CAPITOLATO SPECIALE
REGIONE SICILIANA CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI VEICOLI A MOTORE DIRIGENTI IN MISSIONE Lotto N. 2 DEFINIZIONI Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con:
Comune di Colle di Val d Elsa COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI. Pag. 1 di 14
Comune di Colle di Val d Elsa COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI Pag. 1 di 14 DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intende per: Amministrazione o Ente: Comune di Colle di Val d
DEFINIZIONI 2 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 3 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI 7
Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI AUTOMEZZI DIPENDENTI IN MISSIONE (Compagnia) Terbroker S.r.l. Via A. Pepe 12/a 64100 Teramo Tel. 0861 413494 Fax 0861 211786 e-mail: info@terbroker.it DEFINIZIONI
ACI INFORMATICA S.P.A.
ALLEGATO 6 - Lotto 2 Ambito 2.7 ACI INFORMATICA S.P.A. Copertura assicurativa Responsabilità civile professionale attività di gestione posta elettronica certificata (pec) Codice CIG 6335751B1D Lotto 2
La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:
ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA LOTTO 1 RCT/O/ALL RISKS/RCA LIBRO MATRICOLA/INFORTUNI/TUTELA LEGALE/RC DANNI AMBIENTALI/KASKO MISSIONI/D&O Costituente parte integrante della polizza di assicurazione
CAPITOLATO KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE (MEZZI PROPRI)
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELL AGRICOLTURA DEL LAZIO LOTTO N 4 CAPITOLATO KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE (MEZZI PROPRI) DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per ASSICURATO
Comune di ********** Pv. ******* - Capitolato Rischio Kasko
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO, FURTO ed EVENTI SOCIO- POLITICI PER VEICOLI DI PROPRIETA DEGLI AMMINISTRATORI Sez. A ( Art. 23 legge 816/85 e successive m. e i. ) e PER I VEICOLI DI PROPRIETA
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE Proposta di Convenzione per la vendita da parte di concessionari convenzionati di polizze con garanzie solo ARD di durata poliennale e con pagamento unico anticipato.
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI polizza n. : 1910561 validità: dal 29.02.2016 al 31.08.2020 compagnia: Lloyd s Sindacato Catlin Kasko 2016-2020 Pag. 1 di 15 SEZIONE I - DEFINIZIONI
Allegato 5 - Capitolato speciale di polizza - Lotto 5 CVT MISSIONI LOTTO 5 CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA CVT MISSIONI CIG: CD
Allegato 5 - Capitolato speciale di polizza - Lotto 5 CVT MISSIONI LOTTO 5 CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA CVT MISSIONI CIG: 73366467CD La presente polizza è stipulata tra il Contraente: Comune di Collazzone
LOTTO 6) CIG ZC908BA424
LOTTO 6) CIG ZC908BA424 POLIZZA DI ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO stipulata tra (il Contraente)
COMUNE DI FANANO C.F./P.IVA:
CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO PER I VEICOLI NON DI PROPRIETA IN MISSIONE PER CONTO DEL COMUNE La presente polizza stipulata tra il C.F./P.IVA: 00562780361 e la Società --------------------------------------------------------
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE OGGETTO Lotto 2 Copertura assicurativa kasko STAZIONE APPALTANTE Città Metropolitana di Genova Sede Legale: Piazzale Mazzini, 2 16122 GENOVA (GE) C.F. 80007350103 RESPONSABILE
COMUNE DI PALERMO. Ragioneria Generale AVVISO DI GARA
COMUNE DI PALERMO Ragioneria Generale SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed
POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA
01/09 02/09 POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA Ed. Gennaio 2010 Nel testo che segue, si intendono: DEFINIZIONI - ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione - POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione
POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO PER SERVIZI / TRASFERTE (DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI DI DIPENDENTI ED AMMINSITRATORI IN MISSIONE O SERVIZIO)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO PER SERVIZI / TRASFERTE (DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI DI DIPENDENTI ED AMMINSITRATORI IN MISSIONE O SERVIZIO) LOTTO n. 4 La presente polizza è stipulata tra Contraente e
SOMMARIO. Norme che regolano l'assicurazione in generale
Allegato 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE E MOTOCICLISTICHE SOMMARIO Norme che regolano
A.R.P.E.A. Via Bogino Torino (TO)
LOTTO 2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO KM La presente polizza è stipulata tra A.R.P.E.A. Via Bogino 23 10123 Torino (TO) 97694170016 Compagnia di Assicurazione e Dalle ore 24 del Alle ore 24 del 21.03.2016
Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per
D E F I N I Z I O N I Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per "Contraente": il soggetto che stipula
COMUNE DI ASCOLI PICENO Piazza Arringo, 7
COMUNE DI ASCOLI PICENO Piazza Arringo, 7 Capitolato Tecnico della Polizza Kasko Veicoli dei dipendenti LOTTO 5 CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA SEZIONE 1 DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI ART. 1 - DESCRIZIONE
CAPITOLATO I.N.A.F. KASKO
ALLEGATO N. 3 Contraente/Assicurato: Al presente contratto si applicano le norme sotto riportate le quali sostituiscono qualsiasi altra norma scritta e/o riportata in contrasto o contraria ai contenuti
Lotto 5 Ambito 5.1 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI CIG E66
Lotto 5 Ambito 5.1 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI CIG 7238819E66 Pag. 1 di 13 Polizza Kasko n Tra: CEM Ambiente S.p.A. Partita I.V.A./C.F.: 03965170156 con sede in : e la
POLIZZA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE
POLIZZA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE Il contratto è operante per i veicoli di proprietà del Consorzio Servizi Sociali del Verbano per il massimale R.C. di 6.000.000,00 e i capitali rispettivamente indicati
Proprietario:
Polizza n. 0541446791 Veicolo Targa: DF800CW AGENZIA: GROSSETO (0541) (0541) VIA DELLA PACE 27-58100 GROSSETO (GR) Tel.: 0564418656 Fax: 05641979042 e-mail: AG541@HDIARETE.IT Proprietario: CONTRAENTE:
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 489/13/CONS - PROCEDURA NAZIONALE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTO, INCENDIO, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D OPERA - CIG 5247110426 ALLEGATO 1 AL
COMUNE DI LICCIANA NARDI
COMUNE DI LICCIANA NARDI COPERTURA ASSICURATIVA CORPO VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI) DURATA DEL CONTRATTO: DALLE ORE 24.00 DEL 31.01.2018 ALLE ORE 24.00 DEL 31.01.2020 Le norme
Università degli Studi di Perugia Piazza dell Università, Perugia
Università degli Studi di Perugia Piazza dell Università,1 06123 Perugia LOTTO IV Capitolato di Polizza di Assicurazione Kasko Dipendenti in missione Definizioni ASSICURATO Il soggetto il cui interesse
CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE
E CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE SEZIONE RCT e RCA POLIZZE N. 77691756, 525349178 CIG 7387081C13
GARANZIE : AGENZIA DI: PARMA SANTA CROCE 537
EUROPEAN BROKERS S.R.L. 001.0003736351 AGENZIA DI: PARMA SANTA CROCE 537 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: VITTORIA - A.R.D. Chilometrica n 537.018.0000107655 DECORRENZA CONTRATTO: 28/02/2017 SCADENZA 1 RATA:
RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY
COMUNE DI PALERMO CAPITOLATO DI POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY PERIODO 14/4/2013-13/04/2015. CONDIZIONI CONTRATTUALI * * * * * * * * * * * IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO, DANNI ACCIDENTALI ED ALTRI RISCHI. La presente polizza è stipulata tra
POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO, DANNI ACCIDENTALI ED ALTRI RISCHI La presente polizza è stipulata tra AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO Via Pio II, 3 20153 Milano P.IVA 11385730152 e Decorrenza
Amministrazione Provinciale Pesaro Urbino Via Gramsci, Pesaro P.IVA
Amministrazione Provinciale Pesaro Urbino Via Gramsci, 4 61100 Pesaro P.IVA 00212000418 DISCIPLINARE TECNICO PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA Tutela Veicoli ARD autoveicoli amministratori e dipendenti
Copertura assicurativa Kasko Dipendenti in missione
ALLEGATO 6 - Lotto 4 Ambito 4.6 Aci Informatica S.p.A. Copertura assicurativa Kasko Dipendenti in missione (ACI Informatica S.p.A.) Codice CIG 44673730D3 Lotto 4 Ambito 4.6 Kasko Pag. 1 di 8 DEFINIZIONI
UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA Lotto n. 2 KASKO VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER MISSIONE Durata: dalle ore 24,00 del 30.09.2010 alle ore 24,00 del 30.06.2013 1 DEFINIZIONI Nel testo
COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia
COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia Determinazione del Funzionario Responsabile n. 1690 del 24/12/2015 Proposta di Determinazione del Funzionario Responsabile n. 60 del 24/12/2015 11.8 SERVIZIO - TRASPORTI,AUTOPARCO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI stipulata tra la Spettabile Via P. GENERALI, 25 28100 NOVARA C.F.: 00123660037 P.IVA:01651850032 e la (di seguito denominata Società
CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI CIG: AEB. Lotto n 5
CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI CIG: 7582420AEB Lotto n 5 Contraente : Assicurato : Sede Legale : Broker : Provincia di Monza e della Brianza Come da condizioni
KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
COMUNE DI SAN SALVO PIAZZA SAN GIOVANNI XXIII 1 66050 SAN SALVO - CH P.IVA 00247720681 KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE CAPITOLATO SPECIALE EFFETTO CONTRATTO : ORE 24:00 DEL 28.09.2014 SCADENZA CONTRATTO: