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1 IT L 182/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1095 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2016 relativo all' delle sostanze acetato zinco idrato, cloruro zinco anidro, ossido zinco, solfato zinco eptaidrato, solfato zinco monoidrato, chelato zinco amminoaci idrato, chelato zinco idrolizzati proteici, chelato zinco idrato glicina (solido) e chelato zinco idrato glicina (liquido) come adtivi per mangimi destinati a tutte le specie e recante mofica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006, (UE) n. 335/2010 e i regolamenti esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli adtivi destinati all'alimentazione animale ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 sciplina l' degli adtivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio tale. L'articolo 10 tale regolamento prevede che gli adtivi autorizzati a norma della rettiva 70/524/CEE del Consiglio ( 2 ) siano valutati nuovamente. (2) I composti zinco acetato zinco idrato, ossido zinco, solfato zinco eptaidrato, solfato zinco monoidrato, chelato zinco amminoaci idrato e chelato zinco idrato glicina sono stati autorizzati a tempo indeterminato dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1334/2003 ( 3 ) e (CE) n. 479/2006 ( 4 ) in conformità alla rettiva 70/524/CEE. Detti prodotti sono stati iscritti successivamente nel registro degli adtivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato sposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande rivalutazione delle sostanze acetato zinco idrato, ossido zinco, solfato zinco eptaidrato, solfato zinco monoidrato, chelato zinco amminoaci idrato e chelato zinco idrato glicina come adtivi per mangimi destinati a tutte le specie. Inoltre, in conformità all'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda per il cloruro zinco anidro come adtivo per mangimi destinati a tutte le specie. I richiedenti hanno chiesto che tali adtivi siano classificati nella categoria «adtivi nutrizionali». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (4) Nei pareri del 1 o febbraio 2012 ( 5 ), dell'8 marzo 2012 ( 6 ), del 23 maggio 2012 ( 7 ), del 15 novembre 2012 ( 8 ), del 12 settembre 2013 ( 9 ) e del 12 marzo 2015 ( 10 ) l'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'autorità») ha concluso che, alle conzioni impiego proposte, le sostanze acetato zinco idrato, cloruro zinco anidro, ossido zinco, solfato zinco eptaidrato, solfato zinco monoidrato, chelato zinco amminoaci idrato e ( 1 ) GU L 268 del , pag. 29. ( 2 ) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli adtivi nell'alimentazione degli (GU L 270 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che mofica le conzioni per l' una serie adtivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (GU L 187 del , pag. 11). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, relativo all' taluni adtivi appartenenti al gruppo dei composti oligoelementi (GU L 86 del , pag. 4). ( 5 ) EFSA Journal 2012;10(2):2572. ( 6 ) EFSA Journal 2012;10(3):2621. ( 7 ) EFSA Journal 2012;10(6):2734. ( 8 ) EFSA Journal 2012;10(11):2970. ( 9 ) EFSA Journal 2013;11(10):3369. ( 10 ) EFSA Journal 2015;13(4):4058.

2 L 182/8 IT chelato zinco idrato glicina non hanno effetti nocivi sulla salute animale e umana e che non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché siano adottate misure protezione adeguate. (5) Per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente, in particolare il drenaggio e il deflusso zinco verso le acque superficie, l'autorità ha raccomandato nel parere dell'8 aprile 2014 ( 1 ) ridurre notevolmente il tenore massimo zinco nei mangimi completi per varie specie bersaglio. Per evitare il rischio non sodsfare le esigenze fisiologiche degli in particolari perio della loro vita o qualsiasi altro effetto negativo sulla salute degli, la minuzione del contenuto zinco raccomandata dall'autorità non dovrebbe tuttavia essere introdotta in un'unica fase. Gli operatori del settore dei mangimi e gli istituti ricerca dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere nuovi dati scientifici sulle esigenze fisiologiche delle verse specie al fine consentire ulteriori riduzioni. (6) L'Autorità ha concluso inoltre che le sostanze acetato zinco idrato, cloruro zinco anidro, ossido zinco, solfato zinco eptaidrato, solfato zinco monoidrato, chelato zinco amminoaci idrato e chelato zinco idrato glicina sono un'efficace fonte zinco. In considerazione delle caratteristiche chimiche del chelato zinco amminoaci, l'autorità raccomanda la sua sudvisione nei due gruppi seguenti: chelato zinco amminoaci idrato e chelato zinco idrolizzati proteici. Inoltre, per il chelato zinco idrato glicina sono state valutate due verse forme, una solida e una liquida. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo analisi degli adtivi per mangimi negli alimenti per presentata dal laboratorio riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. (7) La valutazione delle sostanze acetato zinco idrato, cloruro zinco anidro, ossido zinco, solfato zinco eptaidrato, solfato zinco monoidrato, chelato zinco amminoaci idrato, chelato zinco idrolizzati proteici, chelato zinco idrato glicina (solido) e chelato zinco idrato glicina (liquido) mostra che le conzioni stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono sodsfatte. È quin opportuno autorizzare l'impiego tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. (8) In seguito all' delle sostanze «acetato zinco idrato», «ossido zinco», «solfato zinco eptaidrato», «solfato zinco monoidrato», «chelato zinco amminoaci idrato» e «chelato zinco idrato glicina» rilasciata dal presente regolamento, le voci tali sostanze figuranti nei regolamenti (CE) n. 479/2006 e (CE) n. 1334/2003 sono obsolete e dovrebbero pertanto essere soppresse. (9) Il regolamento (CE) n. 335/2010 della Commissione ( 2 ) e i regolamenti esecuzione (UE) della Commissione n. 991/2012 ( 3 ) e (UE) n. 636/2013 ( 4 ) hanno autorizzato alcuni composti zinco come adtivi alimentari per mangimi. Al fine tener conto delle conclusioni espresse dall'autorità nel parere dell'8 aprile 2014, che hanno anche costituito la base scientifica per le sposizioni concernenti il tenore totale zinco nei mangimi composti per gli adtivi autorizzati dal presente regolamento e che fanno riferimento soprattutto all'impatto ambientale dell'integrazione dei mangimi con zinco, è opportuno allineare il tenore massimo zinco previsto dal regolamento (UE) n. 335/2010 e dai regolamenti esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 con le sposizioni del presente regolamento per quanto riguarda il tenore zinco nei mangimi composti. È pertanto opportuno moficare conseguenza il regolamento (CE) n. 335/2010 e i regolamenti esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013. (10) Dato che non vi sono motivi sicurezza che richiedano l'applicazione immeata delle mofiche delle conzioni per le sostanze acetato zinco idrato, ossido zinco, solfato zinco eptaidrato, solfato zinco monoidrato, chelato zinco amminoaci idrato e chelato zinco idrato glicina e i composti zinco autorizzati dal regolamento (UE) n. 335/2010 e dai regolamenti esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'. (11) Le misure cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli, gli alimenti e i mangimi, ( 1 ) EFSA Journal 2014;12(5):3668. ( 2 ) Regolamento n. 335/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all' del chelato zinco dell'analogo idrossilato della metionina come adtivo per mangimi destinato a tutte le specie (GU L 102 del , pag. 22). ( 3 ) Regolamento esecuzione (UE) n. 991/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo all' dell'octaidrossicloruro zinco monoidrato come adtivo per mangimi destinati a tutte le specie (GU L 297 del , pag. 18). ( 4 ) Regolamento esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione, del 1 o luglio 2013, relativo all' del chelato zinco della metionina (1:2) come adtivo per mangimi destinati a tutte le specie (GU L 183 del , pag. 3).

3 L 182/9 IT HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Autorizzazione Le sostanze cui all'allegato, appartenenti alla categoria «adtivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti oligoelementi», sono autorizzate come adtivi nell'alimentazione animale alle conzioni stabilite in tale allegato. Articolo 2 Mofica del regolamento (CE) n. 1334/2003 Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003, alla voce E6 relativa all'elemento Zinco-Zn, sono soppressi i seguenti adtivi e le loro formule chimiche e descrizioni: «Acetato zinco, idrato», «Ossido zinco», «Solfato zinco, eptaidrato», «Solfato zinco, monoidrato», «Chelato zinco amminoaci, idrato». Articolo 3 Mofica del regolamento (CE) n. 479/2006 Nell'allegato del regolamento (CE) n. 479/2006 è soppressa la voce E6 relativa all'adtivo «Chelato zinco idrato glicina». Articolo 4 Mofica del regolamento (UE) n. 335/2010 Nell'allegato del regolamento (UE) n. 335/2010, nella linea 3b6.10, l'ottava colonna è sostituita dalla seguente: «Cani e gatti: 200 Salmoni e succedanei del latte per vitelli: 180 Suinetti, scrofe, conigli e tutte le specie pesci eccetto i salmoni: 150 Altre specie e categorie: 120». Articolo 5 Mofica del regolamento (UE) n. 991/2012 Nell'allegato del regolamento esecuzione (UE) n. 991/2012, nella linea 3b609, l'ottava colonna è sostituita dalla seguente: «Cani e gatti: 200 Salmoni e succedanei del latte per vitelli: 180 Suinetti, scrofe, conigli e tutte le specie pesci eccetto i salmoni: 150 Altre specie e categorie: 120».

4 L 182/10 IT Articolo 6 Mofica del regolamento (UE) n. 636/2013 Nell'allegato del regolamento esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione, nella linea 3b611, l'ottava colonna è sostituita dalla seguente: «Cani e gatti: 200 Salmoni e succedanei del latte per vitelli: 180 Suinetti, scrofe, conigli e tutte le specie pesci eccetto i salmoni: 150 Altre specie e categorie: 120». Articolo 7 Misure transitorie 1. Le sostanze acetato zinco idrato, ossido zinco, solfato zinco eptaidrato, solfato zinco monoidrato, chelato zinco amminoaci idrato e chelato zinco idrato glicina e i composti zinco autorizzati dal regolamento (UE) n. 335/2010 e dai regolamenti esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 e le premiscele che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 27 gennaio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 27 luglio 2016 possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino all'esaurimento delle scorte esistenti. 2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 27 luglio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 27 luglio 2016, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad da produzione alimentare. 3. La materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 27 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 27 luglio 2016, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad non da produzione alimentare. Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e rettamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

5 Numero dell'adtivo Adtivo metodo analisi Categoria: adtivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti oligoelementi. 3b601 Acetato zinco idrato Composizione dell'adtivo Acetato zinco idrato, in polvere, con un tenore zinco del 29,6 % Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: Zn(CH 3 COO) 2 2H 2 O Numero CAS: Meto analisi ( 1 ) Per la quantificazione del tenore acetato zinco idrato nell'adtivo per mangimi: titolazione con edetato soco (Farmacopea europea, monografia 1482). zinco negli adtivi per mangimi e nelle premiscele: induttivamente (ICP-AES), ALLEGATO Tutte le specie massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Cani e gatti: 200 Salmoni e succedanei del latte per vitelli: 180 Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi pesci eccetto i salmoni: 150 Altre specie e categorie: 120 (in totale) Altre sposizioni 1. L'adtivo va incorporato nei mangimi in forma premiscela. 2. Al fine evitare i potenziali rischi inalazione e contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'adtivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'adtivo e le premiscele sono utilizzati con spositivi protezione inviduale adeguati. periodo 27 luglio IT L 182/11

6 Numero dell'adtivo Adtivo metodo analisi EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione. zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ( 2 ) spettrometria assorbimento atomico (AAS); induttivamente (ICP-AES); EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione. massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Altre sposizioni periodo L 182/12 IT 3b602 Cloruro zinco anidro Composizione dell'adtivo Cloruro zinco anidro, in polvere, con un tenore zinco del 46,1 % Tutte le specie Cani e gatti: 200 Salmoni e succedanei del latte per vitelli: L'adtivo va incorporato nei mangimi in forma premiscela liquida. 27 luglio

7 Numero dell'adtivo Adtivo metodo analisi Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: ZnCl 2 Numero CAS: Meto analisi ( 1 ) Per la quantificazione del cloruro zinco anidro nell'adtivo per mangimi: titolazione con edetato soco (Farmacopea europea, monografia 0110). zinco nell'adtivo per mangimi e nelle premiscele: induttivamente (ICP-AES), EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione; metodo CEN ICP-AES (EN ISO 11885); non per le premiscele. massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi pesci eccetto i salmoni: 150 Altre specie e categorie: 120 (in totale) Altre sposizioni 2. Al fine evitare i potenziali rischi inalazione e contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'adtivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'adtivo e le premiscele sono utilizzati con spositivi protezione inviduale adeguati. periodo IT L 182/13

8 Numero dell'adtivo Adtivo metodo analisi zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: regolamento (CE) n. 152/2009 spettrometria assorbimento atomico (AAS); induttivamente (ICP-AES); EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione. massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Altre sposizioni periodo L 182/14 IT 3b603 Ossido zinco Composizione dell'adtivo Ossido zinco, in polvere, con un tenore zinco del 72 % Tutte le specie Cani e gatti: L'adtivo va incorporato nei mangimi in forma premiscela. 27 luglio 2026 Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: ZnO Numero CAS:

9 Numero dell'adtivo Adtivo metodo analisi Meto analisi ( 1 ) Per la quantificazione dell'ossido zinco nell'adtivo per mangimi: titolazione con edetato soco (Farmacopea europea, monografia 0252). zinco nell'adtivo per mangimi e nelle premiscele: induttivamente (ICP-AES), EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione. zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: regolamento (CE) n. 152/2009 spettrometria assorbimento atomico (AAS); massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Salmoni e succedanei del latte per vitelli: 180 Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi pesci eccetto i salmoni: 150 Altre specie e categorie: 120 (in totale) Altre sposizioni 2. Al fine evitare i potenziali rischi inalazione e contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'adtivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'adtivo e le premiscele sono utilizzati con spositivi protezione inviduale adeguati. periodo IT L 182/15

10 Numero dell'adtivo Adtivo 3b604 Solfato zinco eptaidrato metodo analisi induttivamente (ICP-AES); EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione. Composizione dell'adtivo Solfato zinco eptaidrato, in polvere, con un tenore zinco del 22 % Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: ZnSO 4 7H 2 O Numero CAS: Meto analisi ( 1 ) Per la quantificazione del solfato zinco eptaidrato nell'adtivo per mangimi: titolazione con edetato soco (Farmacopea europea, monografia 0111). Tutte le specie massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Cani e gatti: 200 Salmoni e succedanei del latte per vitelli: 180 Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi pesci eccetto i salmoni: 150 Altre specie e categorie: 120 (in totale) Altre sposizioni 1. L'adtivo va incorporato nei mangimi in forma premiscela. 2. Al fine evitare i potenziali rischi inalazione e contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'adtivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'adtivo e le premiscele sono utilizzati con spositivi protezione inviduale adeguati. periodo 27 luglio 2026 L 182/16 IT

11 Numero dell'adtivo Adtivo metodo analisi zinco nell'adtivo per mangimi e nelle premiscele: induttivamente (ICP-AES), EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione. zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: regolamento (CE) n. 152/2009 spettrometria assorbimento atomico (AAS); induttivamente (ICP-AES); EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione. massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Altre sposizioni periodo IT L 182/17

12 Numero dell'adtivo Adtivo 3b605 Solfato zinco monoidrato metodo analisi Composizione dell'adtivo Solfato zinco monoidrato, in polvere, con un tenore zinco del 34 % Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: ZnSO 4 H 2 O Numero CAS: Meto analisi ( 1 ) Per la quantificazione del solfato zinco monoidrato nell'adtivo per mangimi: titolazione con edetato soco (Farmacopea europea, monografia 2159). zinco nell'adtivo per mangimi e nelle premiscele: Tutte le specie massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Cani e gatti: 200 Salmoni e succedanei del latte per vitelli: 180 Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi pesci eccetto i salmoni: 150 Altre specie e categorie: 120 (in totale) Altre sposizioni 1. L'adtivo va incorporato nei mangimi in forma premiscela. 2. Al fine evitare i potenziali rischi inalazione e contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'adtivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'adtivo e le premiscele sono utilizzati con spositivi protezione inviduale adeguati. periodo 27 luglio 2026 L 182/18 IT induttivamente (ICP-AES), EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione

13 Numero dell'adtivo Adtivo 3b606 Chelato zinco amminoaci idrato metodo analisi zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: regolamento (CE) n. 152/2009 spettrometria assorbimento atomico (AAS); induttivamente (ICP-AES); EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione. Composizione dell'adtivo Complesso zinco amminoaci in cui lo zinco e gli amminoaci derivati da proteine soia sono chelati attraverso legami covalenti coornati, in polvere, con un tenore zinco del 10 % Tutte le specie massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Cani e gatti: 200 Salmoni e succedanei del latte per vitelli: 180 Altre sposizioni 1. L'adtivo va incorporato nei mangimi in forma premiscela. 2. Il chelato zinco amminoaci può essere immesso sul mercato e utilizzato come adtivo costituito da un preparato. periodo 27 luglio IT L 182/19

14 Numero dell'adtivo Adtivo metodo analisi Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: Zn(x) 1 3 nh 2 O, x = anione qualsiasi amminoacido derivato da proteine soia idrolizzate. Massimo 10 % delle molecole superiori a Da. Meto analisi ( 1 ) Per la quantificazione del tenore amminoacido nell'adtivo per mangimi: metodo della cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione UV o a fluorescenza: regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F). zinco nell'adtivo per mangimi e nelle premiscele: massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi pesci eccetto i salmoni: 150 Altre specie e categorie: 120 (in totale) Altre sposizioni 3. Al fine evitare i potenziali rischi inalazione e contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'adtivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'adtivo e le premiscele sono utilizzati con spositivi protezione inviduale adeguati. periodo L 182/20 IT induttivamente (ICP-AES), EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione

15 Numero dell'adtivo Adtivo 3b612 Chelato zinco proteine idrolizzate metodo analisi zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: regolamento (CE) n. 152/2009 spettrometria assorbimento atomico (AAS); induttivamente (ICP-AES); EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione. Composizione dell'adtivo Chelato zinco proteine idrolizzate, in polvere, con un tenore zinco del 10 %. chelato zinco dell'85 %. Tutte le specie massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Cani e gatti: 200 Salmoni e succedanei del latte per vitelli: 180 Altre sposizioni 1. L'adtivo va incorporato nei mangimi in forma premiscela. 2. Il chelato zinco proteine idrolizzate può essere immesso sul mercato e utilizzato come adtivo costituito da un preparato. periodo 27 luglio IT L 182/21

16 Numero dell'adtivo Adtivo metodo analisi Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: Zn(x) 1 3 nh 2 O, x = anione proteine idrolizzate contenenti qualsiasi amminoacido derivato da proteine soia idrolizzate Meto analisi ( 1 ) Per la quantificazione del tenore proteine idrolizzate nell'adtivo per mangimi: metodo della cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione UV o a fluorescenza: regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F). massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi pesci eccetto i salmoni: 150 Altre specie e categorie: 120 (in totale) Altre sposizioni 3. Al fine evitare i potenziali rischi inalazione e contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'adtivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'adtivo e le premiscele sono utilizzati con spositivi protezione inviduale adeguati. periodo L 182/22 IT Per la quantificazione del tenore zinco chelato nell'adtivo per mangimi: spettroscopia infrarossa a trasformata Fourier (FTIR) seguita da meto regressione multivariata

17 Numero dell'adtivo Adtivo metodo analisi zinco nell'adtivo per mangimi e nelle premiscele: induttivamente (ICP-AES), EN/TS 15621: spettrometria emissione induttivamente (ICP-AES) in seguito a gestione sotto pressione. zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: regolamento (CE) n. 152/2009 spettrometria assorbimento atomico (AAS); induttivamente (ICP-AES); EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione. massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Altre sposizioni periodo IT L 182/23

18 Numero dell'adtivo Adtivo 3b607 Chelato zinco idrato glicina (solido) metodo analisi Composizione dell'adtivo Chelato zinco idrato glicina, in polvere, con un tenore zinco del 15 %. Umità: max. 10 %. Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: Zn(x) 1-3 nh 2 O, x = anione glicina Meto analisi ( 1 ) Per la quantificazione del tenore glicina nell'adtivo per mangimi: metodo della cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione UV o a fluorescenza: regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F). Tutte le specie massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Cani e gatti: 200 Salmoni e succedanei del latte per vitelli: 180 Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi pesci eccetto i salmoni: 150 Altre specie e categorie: 120 (in totale) Altre sposizioni 1. L'adtivo va incorporato nei mangimi in forma premiscela. 2. Al fine evitare i potenziali rischi inalazione e contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'adtivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'adtivo e le premiscele sono utilizzati con spositivi protezione inviduale adeguati. periodo 27 luglio 2026 L 182/24 IT zinco nell'adtivo per mangimi e nelle premiscele: induttivamente (ICP-AES),

19 Numero dell'adtivo Adtivo 3b608 Chelato zinco idrato glicina (liquido) metodo analisi EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione. zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: regolamento (CE) n. 152/2009 spettrometria assorbimento atomico (AAS); induttivamente (ICP-AES); EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione. Composizione dell'adtivo Chelato zinco idrato glicina, in polvere, con un tenore zinco del 7 % Tutte le specie massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Cani e gatti: 200 Altre sposizioni 1. L'adtivo va incorporato nei mangimi in forma premiscela. periodo 27 luglio IT L 182/25

20 Numero dell'adtivo Adtivo metodo analisi Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: Zn(x) 1-3 nh 2 O, x = anione glicina Meto analisi ( 1 ) Per la quantificazione del tenore glicina nell'adtivo per mangimi: metodo della cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione UV o a fluorescenza: regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F). zinco nell'adtivo per mangimi e nelle premiscele: induttivamente (ICP-AES), massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Salmoni e succedanei del latte per vitelli: 180 Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi pesci eccetto i salmoni: 150 Altre specie e categorie: 120 (in totale) Altre sposizioni 2. Il chelato zinco glicina (liquido) può essere immesso sul mercato e utilizzato come adtivo costituito da un preparato. 3. Al fine evitare i potenziali rischi inalazione e contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'adtivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'adtivo e le premiscele sono utilizzati con spositivi protezione inviduale adeguati. periodo L 182/26 IT EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione

21 Numero dell'adtivo Adtivo metodo analisi zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: regolamento (CE) n. 152/2009 spettrometria assorbimento atomico (AAS); induttivamente (ICP-AES); EN 15621: spettrometria emissione seguito a gestione sotto pressione. massimo dell'elemento (Zn) in mg/kg mangime completo con un tasso umità Altre sposizioni periodo ( 1 ) Informazioni dettagliate sui meto analisi sono sponibili al seguente inrizzo del laboratorio riferimento: ( 2 ) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i meto campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli (GU L 54 del , pag. 1) IT L 182/27

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