REGIONE PUGLIA. Bari, LORO SEDI
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- Albano Massa
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1 Prot. n. Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità Servizio Politiche Benessere sociale e pari opportunità Bari, Ai Soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla Linea 3.2 Azione Asse III del PO FESR Avviso pubblico di cui all A.D. n. 681/2009 (BURP n. 185/2009) LORO SEDI Oggetto: P.O. FESR Asse III Linea 3.2 Perizie di variante ex art. 132 e art. 205 del D.Lgs. n. 163/2006 e ammissibilità della spesa. Chiarimenti. Con riferimento alla possibilità di considerare ammissibili modifiche progettuali rispetto all importo e ai contenuti del contratto stipulato per la realizzazione dell opera, sulla base della avvenuta aggiudicazione in esito alla procedura di gara, si precisa quanto segue, fornendo una lettura integrata della lettera dell art. 132, comma 3, e l art. 205 del D. Lgs. n. 163/2006 vigente, con il dettato del par. 2.3 del Vademecum per i Beneficiari del PO FESR , che potrà essere scaricato on line dal sito accedendo alla sezione dei Manuali Autorità di Gestione. Preliminarmente occorre evidenziare che Per quanto concerne le opere e i lavori pubblici, ai sensi del Par.6 comma 7 e segg. delle Direttive dell Autorità di Gestione (Del.G.R. n. 651/2010), eventuali varianti in corso d'opera potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze espressamente individuate dall'art del D. Lgs. n. 163/2006 e nessun cenno tali direttive rivolgono ai casi di cui all art per i beni sottoposti a vincolo. **************************************** DGR n. 651/ Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR Puglia Art. 6 - Erogazione dei finanziamenti Comma 7 - Per quanto concerne le opere e i lavori pubblici, eventuali varianti in corso d opera potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze espressamente individuate dall art.132 del D. Lgs n.163/2006. Al Responsabile Unico del Procedimento, con assunzione di responsabilità per tale accertamento, è demandata, ai sensi dell art. 134 del D.P.R. n.554/1999, la verifica della ricorrenza delle cause, delle condizioni e dei presupporti di cui al citato art. 132 D. Lgs n.163/2006. Comma 8 - Per il finanziamento delle varianti (maggiori lavori, IVA, spese generali, ecc) sarà possibile attingere ai fondi accantonati nella voce imprevisti del quadro economico rideterminato, che non potrà superare il 10% dell importo dei lavori appaltati. 1 Si veda Scheda 1 allegata. 2 Si veda Scheda 2 allegata. Area Politiche per il Benessere Sociale e per le Pari Opportunità Servizio Politiche per il Benessere Sociale e per le Pari Opportunità Italy Bari Tel [+39] Via Caduti di tutte le guerre, 15 Fax [+39] [email protected]
2 Comma 9 - Fermo restando quanto indicato al comma 7, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 8, le perizie di variante sono considerate nuove operazioni ammissibili a finanziamento e, in presenza delle relative disponibilità finanziarie, possono essere ammesse a contribuzione finanziaria con le eventuali economie complessive conseguite nell attuazione dell azione/linea di intervento di riferimento ovvero a valere su eventuali nuove risorse finanziarie messe nella disponibilità dell azione/linea di intervento di riferimento. A tal fine il Beneficiario deve presentare al Responsabile di linea una specifica richiesta di ammissione a finanziamento unitamente ad un apposita relazione sui lavori e sulle procedure di affidamento che intende seguire per l utilizzo delle eventuali ulteriori risorse relative alla perizia di variante. **************************************** A tal riguardo si specifica, peraltro, che il Manuale per i soggetti beneficiari, diffuso dall Autorità di Gestione del PO FESR per la Puglia (approvato con D.D. n. 195 del 20 dicembre 2010), aggiunge che per il finanziamento delle varianti (maggiori lavori, forniture, servizi, IVA, spese generali, ecc) sarà possibile attingere ai fondi accantonati nella voce imprevisti del quadro economico rideterminato, che non potrà superare il 10% dell importo del contratto principale. Il quadro economico rideterminato è quello che si ottiene a seguito di avvenuta aggiudicazione dei lavori, e il contratto principale è quello sottoscritto con l impresa aggiudicataria in esito alla aggiudicazione. Tale limite è da considerarsi vincolante per l ammissibilità della spesa, stanti i limiti fissati dalla normativa comunitaria e dalle procedure di controllo UE, al fine di non incorrere in nuove procedure di infrazione da parte della Commissione Europea. Dunque il fatto che una variante in corso d opera rispetti la normativa nazionale vigente (artt. 132 e 205 del D.Lgs. n. 163/2006) è necessario per la legittimità degli atti assunti dal RUP e dalla amministrazione titolare dell opera, ma non è condizione sufficiente per riconoscere l ammissibilità della spesa a valere su fondi comunitari (quota UE+Stato) e su fondi regionali dichiarati cofinanziamento di programmi comunitari. Eventuali perizie di variante, supportate dai requisiti di cui al comma 1 e al comma 3 dell art. 132, che superino i limiti del 10% dell importo del contratto principale così come determinato a seguito della aggiudicazione, non costituiscono spesa ammissibile, pur nella loro legittimità, ai fini della rendicontazione e delle liquidazione delle somme nell ambito del finanziamento definitivamente concesso, e possono, invece, costituire una nuova operazione di ammissione a contribuzione finanziaria, laddove la Regione attivi apposita procedura. Ferme restando queste direttive di carattere generale, si consiglia di chiedere sempre un parere preventivo sulla ammissibilità della perizia di variante e della connessa spesa al Responsabile di Linea, onde evitare il determinarsi successivo di spese inammissibili, ovvero il configurarsi di irregolarità diverse che potrebbero mettere a rischio la regolarità complessiva dell operazione. La Responsabile della Linea 3.2 Asse III - PO FESR (dott.ssa Anna Maria Candela)
3 Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità Servizio Politiche Benessere sociale e pari opportunità SCHEDA 1 CASI DI CUI ALL ART. 132 DEL D.LGS. N. 132/2006 L art. 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 contempla due distinte circostanze. Circostanze previste al c.1: 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b. per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d. nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile ("se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso"); e. per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'osservatorio e al progettista. Circostanze previste al c. 3: Il primo caso riguarda le variazioni progettuali realizzate nell ambito dell importo del contratto stipulato e che non sono considerate propriamente varianti di progetto. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Questo caso fa quindi riferimento a variazioni del quadro complessivo dei lavori, che non comportino un aumento dell importo del contratto stipulato, e che, pertanto non comportano neppure la necessità di ridefinire il quadro economico del progetto, ferma restando la voce dell importo dei lavori aggiudicati per la realizzazione dell opera. Il secondo caso, invece, è quello in cui le variazioni del quadro complessivo dei lavori comporta un aumento dell importo del contratto stipulato, a causa dell intervento di imprevisti che sono individuabili esclusivamente ai sensi del comma 1 del citato art. 132, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 19 comma 1ter e 25 della l. n. 109/1994. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. A tal riguardo si specifica, peraltro che il Manuale per i soggetti beneficiari, diffuso dall Autorità di Gestione del PO FESR per la Puglia (approvato con D.D. n. 195 del 20 dicembre 2010), aggiunge che per il finanziamento delle varianti (maggiori lavori, forniture, servizi, IVA, spese generali, ecc) sarà possibile attingere ai fondi accantonati nella voce imprevisti del quadro economico rideterminato, che non potrà superare il 10% dell importo del contratto principale, ma sempre nei limiti di quanto previsto dall art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto le varianti sono per il secondo caso sopra illustrato da considerare ammissibili esclusivamente se: - presentano i requisiti oggettivi di cui all' comma 1 dell art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006; Area Politiche per il Benessere Sociale e per le Pari Opportunità Servizio Politiche per il Benessere Sociale e per le Pari Opportunità Italy Bari Tel [+39] Via Caduti di tutte le guerre, 15 Fax [+39] [email protected]
4 - l importo dei lavori in variante non superi 5 per cento dell'importo originario del contratto (e non dell importo posto a base d asta) e trovi comunque copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, in particolare nella voce Imprevisti del quadro economico rideterminato, voce che non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell importo del contratto principale così come determinato a seguito della aggiudicazione. Allorquando si configura una perizia di variante con i requisiti di cui sopra, pertanto, il soggetto beneficiario in fase di rideterminazione del quadro economico definitivo, da ritrasmettere in Regione, può rideterminare anche la voce Imprevisti utilizzando le economie poste a base di gara, ma solo se entro il limite del 10% dell importo del contratto principale a seguito di aggiudicazione. Si ribadisce, peraltro, che è responsabilità del RUP proporre perizie di variante che rispettino la normativa vigente. SCHEDA 2 CASO DI CUI ALL ART. 205 DEL D.LGS. N. 163/2006 Sussiste un terzo caso, per le perizie di variante che interessino immobili soggetti a tutela, per i quali la norma (art. 205 del D.Lgs. n. 163/2006) prevede che il RUP si assume la responsabilità delle varianti in aumento fino al 10% e restano sempre possibili (come per gli altri casi) varianti sino al 20%. Come precisa la norma, però, trattasi di libertà condizionata dalla disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono somme a disposizione della stazione appaltante quelle di cui all art. 17 comma 1 punto b) del DPR 554/1999. Tra esse rientrano sicuramente quelle di cui al D.Lgs 163/2006 artt. 92 comma 5, 133 comma 7 (con il limite massimo del 10% stabilito dal DPR 554/1999 art. 44 comma 3 punto b). Ma sono in ogni caso escluse le economie da ribasso d asta.
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