CITTA DI ALBANO LAZIALE
|
|
|
- Romeo Marinelli
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CITTA DI ALBANO LAZIALE PROVINCIA DI ROMA SETTORE IV - PROTEZIONE CIVILE C.O.I. 15^ Zona ORDINANZA N. CAMPAGNA A.I.B. PREVENZIONE DEGLI INCENDI DICHIARAZIONE GRAVE PERICOLOSITÀ E PERIODO DI ALLERTA PRESCRIZIONI E DIVIETI IL SINDACO Premesso: che ai sensi dell articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n 225 il Sindaco è Autorità Comunale Di Protezione Civile; che il D. Lgs. 31 marzo 1998 n 112 attribuisce ai Comuni, tra l altro, le funzioni relative all attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali; che il presente provvedimento, avrà efficacia fino a revoca, in tutti i periodi dell anno, al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica; che, in considerazione delle caratteristiche del territorio comunale, il periodo di massima pericolosità di incendio boschivo viene individuato tra il 15 giugno e il 30 settembre di ogni anno e che per tale periodo viene dichiarato lo stato di grave pericolosità ; che le giornate di Sabato e Domenica, nonché tutti i giorni festivi fino al 30 Settembre, vengono individuati come giorni di allerta ; Accertato che l abbandono e l incuria da parte dei privati proprietari di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all interno che all esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi; Ritenuto di dover eseguire interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi; Vista la legge 21 novembre 2000, n.353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi ; Vista la Legge regionale n 225 del 24 febbraio 1992 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile e s.m.i.;
2 Vista la Legge n.100 del 12 luglio 2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile ; Visto il D. Lgs. n.112 del 31 marzo 1998 Conferimento di funzioni di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 e s.m.i.; Visto l articolo 50, comma 5 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, Testo unico riguardante l ordinamento degli enti Locali e s.m.i; Vista la Legge n.353 del 21 novembre 2000, Legge quadro in materia di incendi boschivi e s.m.i.; Visto l art. 38 della Legge regionale n.17 del 2 maggio 1995 e s.m.i. Bruciatura stoppie ; Visto il D. Lgs. N.152 del 3aprile 2006 Norme in materia ambientale ; Vista la legge regionale n.14 del 6 agosto 1999 che al capo IX rileva le funzioni ed i compiti dei Comuni in merito alla Protezione Civile e s.m.i.; Visto il D.P.R. n. 194 dell 8 febbraio 2001 Regolamento di disciplina delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile ; Vista la legge regionale 28 ottobre 2002 n.39 Norme in materia di gestione delle risorse forestali ; Vista la nota prot. n del 16 Aprile 2014 della Regione Lazio Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative - Area Volontariato Enti Locali - Sala Operativa Regionale, avente ad oggetto Campagna Antincendio Boschivo Anno 2014 ; Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285; Visti gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale; Viste le norme del vigente Codice Civile; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana; Sentiti i pareri degli Uffici competenti; ORDINA 1) Per tutti i periodi dell anno ed in tutto il territorio comunale, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, è vietato compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendio; 2) nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, ed in tutto il territorio comunale è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti: stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie, graminacee e leguminose, sfalci ed erbe infestanti, nonché arbusti e sterpaglia lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati. A tal proposito, ai sensi dell art. 38, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 17, per gli abbruciamenti per interventi di prevenzione antincendio autorizzati, si
3 intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata, con congruo anticipo, la domanda al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Rocca di Papa, competente per territorio e per i quali risulta rilasciata espressa autorizzazione. Nel periodo di massimo rischio incendio ovvero dal 15 giugno al 30 settembre, quanto indicato in deroga dal comma 2 dell art. 38 della L.R. 17/1995, è subordinato alla medesima autorizzazione al fine di prevenire la perdita di controllo delle operazioni di abbruciamento. Nella richiesta di autorizzazione all abbruciamento, che dovrà essere presentata al Comando del Corpo Forestale dello Stato di Rocca di Papa, con modalità che garantiscano la certezza della data, almeno 15 giorni prima dell evento, dovranno essere specificati: a) generalità dell esecutore e/o del responsabile delle operazioni di abbruciamento, il quale assume le responsabilità civili e penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo l abbruciamento medesimo; b) ubicazione del terreno sul quale l abbruciamento avrà luogo; c) data, ora d inizio e presunta ora del termine; d) numero e nominativi delle persone impegnate nell operazione; e) prescrizioni tecniche (già disposte dall Autorità forestale o proposte dall esecutore e/o dal responsabile dell operazione di abbruciamento) da attuare per evitare il rischio di propagazione di incendio quali: perimetrazione del terreno con solchi di aratro di varia larghezza; ampia fascia di isolamento, priva di materiale infiammabile, se a meno di 100 metri dai boschi, rifornimenti o depositi di carburante e imposte di legname; procedere per settori controvento; eventuale disponibilità di acqua e/o attrezzatura antincendio; altri eventuali interventi preventivi disposti a seconda dei casi specifici; assoggettamento ad eventuali motivi ostativi all esecuzione dell operazione, quali ad esempio, la presenza di forte vento e/o le alte temperature delle ore centrali del giorno. L autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Forestale, previo accertamento dello stato dei luoghi, dovrà contenere l indicazione dell arco temporale di validità della medesima e le modalità di esecuzione, alle quali gli interessati dovranno strettamente attenersi pena l immediata revoca, e dovrà essere esibita, su richiesta, agli agenti della forza pubblica ed al personale adibito al servizio antincendio. Gli abbruciamenti autorizzati dovranno effettuarsi, previo avviso al Corpo Forestale competente per territorio, nel giorno e nelle ore prescritte e non potranno comunque essere eseguiti in giornate ventose e nelle ore comprese tra le e le Dovranno altresì essere immediatamente sospese le operazioni di abbruciamento, di iniziativa del responsabile o per disposizione dell Autorità Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla. In caso di motivate e sopraggiunte modificazioni climatiche e ambientali che ne giustificano la necessità, il Comandante della Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, potrà disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni già rilasciate, dandone tempestivo avviso pubblico.
4 Al termine della sospensione l Autorità Forestale provvederà alla nuova calendarizzazione degli abbruciamenti. Le comunicazioni previste nelle presenti disposizioni dovranno contenere l esatta indicazione dei luoghi d intervento e tutti gli elementi di reperibilità del richiedente. Nel periodo di grave pericolosità per massimo rischio di incendio boschivo le Autorità Forestali possono disporre motivate sospensioni o rinvii delle operazioni di abbruciamento. 3) Nelle aree boscate solo dall alba al tramonto e comunque non nelle giornate ventose, sono ammesse le seguenti deroghe: per l accensione di fuochi di insediamenti turistico-ricreativi, ma solo in aree idonee e specificatamente ATTREZZATE, individuate e realizzate da Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati, purché dotate di mezzi estinguenti per numero e qualità; per l accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui d interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, in rapporto alle esigenze di prevenzione incendi boschivi e restando comunque subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio; per l accensione di fuochi, sempre subordinata ad apposita autorizzazione, finalizzata alle operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione di impianti arborei, con particolare riferimento ai castagneti coltivati per la raccolta del frutto, falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato. 4) E vietata l accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 dalle zone boscate; 5) è vietato altresì, all interno delle aree boscate, l uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone; 6) i conducenti di autoveicoli a marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccagginoso o comunque soggetto ad infiammarsi; 7) agli operatori che usino all aperto, in zone con materiale seccagginoso, strumenti ed attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, ecc.) è fatto l obbligo di realizzare preventivamente un idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche; 8) durante l uso di macchine agricole (falciatrici, mietitrebbia,ecc.) è reso obbligatorio disporre sul posto di idonea attrezzatura antincendio nonché personale sufficiente ad evitare le eventuali propagazioni del fuoco; 9) E fatto divieto assoluto di gettare dai veicoli o comunque abbandonare su terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette e qualsiasi altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni modo possa innescare il fuoco; 10) E altresì vietata l accensione ed il lancio di fuochi pirotecnici, anche se regolarmente denunciati e detenuti, in proprietà private ed in aree adibite a pubblico servizio distanti meno di 100 metri da zone boscate;
5 11) I rifornitori e depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori del centro abitato, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalle vigente normativa, ivi compreso, se ed in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione di incendi. I rispettivi proprietari o gestori dovranno predisporre nell intorno, idonee fasce di isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile; 12) Nelle aree e nei periodi di grave pericolosità a rischio di incendio boschivo e di allerta sono vietate inoltre, ai sensi dell art. 10 comma 5 della Legge n. 353, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l innesco di incendio. 13) entro il 15 Giugno di ogni anno solare: a) Tutti i proprietari e/o affittuari/comodatari/conduttori di terreni/giardini e di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, l ANAS, le Ferrovie dello Stato, l Amministrazione Provinciale, il Comune di Albano, l ENEL, ecc. sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l area limitrofa alla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali e ferroviarie; b) L ENEL e i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 5 metri; c) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e chiusi destinati a ricovero del bestiame; d) Tutti i proprietari e/o gli affittuari e/o comodatari di immobili siti alla periferia del centro abitato dovranno provvedere alla realizzazione di idonee fasce protettive prive di materiali infiammabile. 14) E fatto divieto di eliminare sterpi, fieno o sterpaglie secche e ripulire le scarpate con l uso del fuoco; nel caso in cui debba usarsi il fuoco, dovrà essere inoltrata preventiva richiesta scritta al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio per l ottenimento della relativa autorizzazione. 15) Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti dovranno adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. A tal proposito, si prescrivono i seguenti interventi preventivi: perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombro da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di: terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito; terreni coltivati a cereali dopo il raccolto; terreni incolti;
6 le operazioni di interramento delle stoppie devono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 20 luglio di ogni anno solare; ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della Legge regionale , n. 61) delle aree boscate confinante con strade ed altre vie di transito per la profondità di almeno 5 metri; ripulitura ed eliminazione di materiale legnoso secco, ancora in piedi od a terra, nella porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade comunali, provinciali, statali, per una fascia di almeno 20 metri di profondità. 16) I proprietari confinanti con le infrastrutture stradali hanno l obbligo di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo la recinzione di confine in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall angolazione necessarie, che possono creare problemi di visibilità alla circolazione pedonale e veicolare. Hanno altresì l obbligo di sfrondare e/o tagliare i rami degli impianti arborei che impediscono l irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica. La mancata osservanza del presente obbligo comporterà l applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 285 Nuovo Codice della Strada. 17) Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo tempestivamente ad uno dei seguenti recapiti: Corpo Forestale dello Stato al numero telefonico 1515 Vigili del Fuoco al numero telefonico 115 G.C.V.P.C. ai numeri telefonici 06/ DPC Sala Operativa Regionale al numero telefonico ) Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento è punito a norma dell art. 652 del Codice Penale. 19) I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite. 20) I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati o inerbiti del territorio comunale. 21) La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti riportati nel presente provvedimento, comporterà l applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché la segnalazione all Autorità Giudiziaria ai sensi dell art. 650 del Codice Penale. 22) Ai sensi dell art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Assunta QuintiLia De Rossi 23) Il Corpo Forestale dello Stato, il Comando di Polizia Municipale, le Forze dell Ordine, i Vigili del Fuoco, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, la Delegazione Territoriale ANPANA di Albano Laziale, ognuno per le proprie
7 competenze, sono incaricati dell esecuzione e della vigilanza riguardo all attuazione del presente provvedimento. 24) Si dispone che venga data notizia alla cittadinanza mediante pubblica affissione e pubblicazione sul sito del Comune del presente provvedimento. 26) Si dispone altresì: - la trasmissione della presente Ordinanza a: Regione Lazio Direzione Regionale Protezione Civile Area Volontariato Enti Locali - Sala Operativa Regionale; PROVINCIA DI ROMA [email protected]; Corpo Forestale dello Stato Rocca di Papa; Stazione Carabinieri di Albano Laziale; Commissariato P.S. di Albano Laziale; Vigili del Fuoco; Comando di Polizia Locale; Gruppo Comunale di Protezione Civile; Sindaci dei Comuni del COI 15^ Zona d Intervento; Delegazione Territoriale ANPANA di Albano Laziale; Al Responsabile del Settore III Servizio Attività Produttive; - la notifica della presente Ordinanza a: ANAS Sede Legale Via Monzambano, Roma FERROVIE DELLO STATO - Sede Legale Piazza della Croce Rossa 1, Roma ENEL Distribuzione Spa Sez. Albano Laziale - Borgo Garibaldi, ALBANO LAZIALE Il presente provvedimento sindacale ha validità fino a revoca. Dalla Residenza Municipale, lì FF/dra Il Sindaco Dott. Nicola Marini
L abbruciamento dei residui forestali: possibilità di pratica e problematiche
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO ECONOMIA MONTANA E FORESTE L abbruciamento dei residui vegetali in campo agricolo e forestale La normativa vigente e i risvolti pratici. L abbruciamento dei residui
SETTORE IV URBANISTICA - OO.PP. AMBIENTE ATTIVITA PRODUTTIVE Servizio Ambiente e Protezione Civile OO.PP. IL SINDACO
Ordinanza n.5 del 05.02.2013 Prot. n. 4313 del 05.02.2013 OGGETTO: pulizia siti privati. SETTORE IV URBANISTICA - OO.PP. AMBIENTE ATTIVITA PRODUTTIVE Servizio Ambiente e Protezione Civile OO.PP. Premesso:
Settore Protezione Civile
MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI CEFALÙ C.A.P. 90015 (Provincia Regionale di Palermo) Settore Protezione Civile Regolamento comunale sulla modalità d impiego dei fuochi controllati in agricoltura e per la prevenzione
COMUNE DI CALTAGIRONE
COPIA ORDINANZA COMMISSARIALE N. 8 DEL 04-05-2016 (Ufficio Proponente: AREA 6 - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE) REGISTRO GENERALE N. 73 DEL 04-05-2016 Oggetto: ORDINANZA ANTINCENDIO L'anno duemilasedici addì
REGIONE MOLISE. Presidenza della Giunta regionale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 132 DEL
REGIONE MOLISE Presidenza della Giunta regionale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 132 DEL 27-06-2016 OGGETTO: DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI SUL
Prot.n ORDINANZA n. 14
COMUNE DI MARTIGNANO Provincia di Lecce Telefono 0832/801254 0832 821825 FAX 0832/801077 C.F. 80012330751 Prot.n. 2538 ORDINANZA n. 14 DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA PER GLI INCENDI BOSCHIVI
Regolamento sulle modalità di impiego. dei fuochi controllati in agricoltura
COMUNE DI ALTOFONTE PROVINCIA DI PALERMO Regolamento sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura art. 40, commi 4 bis e 4 ter della L.R. n. 16/96, come integrato dall art. 39 della
ORDINANZA DEL SINDACO
ORDINANZA DEL SINDACO Prot. N. 6062 Albo N. 606 Ord. N. 40 Del 05/05/2014 OGGETTO: Ordinanza relativa all esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia su fossi e canali di scolo
ORDINANZA N. 49 DEL 30/05/2018 PROT Pulizia e manutenzione di aree incolte presenti nel territorio comunale. IL SINDACO
Comune di LEVERANO (Provincia di Lecce) ORDINANZA N. 49 DEL 30/05/2018 PROT. 9366 OGGETTO: Pulizia e manutenzione di aree incolte presenti nel territorio comunale. IL SINDACO Premesso che periodicamente
NORMATIVA IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI. La legge quadro 21 Novembre 2000 n. 353 (G. U. n. 280 del 30/11/ 2000)
NORMATIVA IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI LEGGI STATALI La legge quadro 21 Novembre 2000 n. 353 (G. U. n. 280 del 30/11/ 2000) La nuova legge in materia di incendi boschivi è finalizzata alla conservazione
L ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI
L ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI Asti, 8 novembre 2014 Primo Dirigente forestale ARNAUDO dr.ssa Chiara NELLA VIGENTE NORMATIVA DOVE SI PARLA DI RESIDUI VEGETALI? 2 Norme regionali Reg. Reg. 8/2012 -
COMUNE DI SALE Provincia di Alessandria REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE
COMUNE DI SALE Provincia di Alessandria REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE Approvato con Delibera CC 19 del 18.06.1996 Rettificato con Delibera CC 13 del 28.04.2000 1 Art.1 Disciplina della Polizia
REGIONE CALABRIA Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione. (Norme regionali di salvaguardia-vincolo idrogeologico e tagli boschivi)
REGIONE CALABRIA Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE (Norme regionali di salvaguardia-vincolo idrogeologico e tagli boschivi) CAPO II NORME COMUNI
Repubblica Italiana. COMUNE DI SAN CESAREO Provincia di Roma ORDINANZA DEL SINDACO COPIA. Numero 7 del
Repubblica Italiana COMUNE DI SAN CESAREO Provincia di Roma ORDINANZA DEL SINDACO COPIA Numero 7 del 26-05-2015 OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI MASSIMO RISCHIO DI INCENDI PER L'ANNO 2015 DICHIARAZIONE
LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA L.R.T. 39/2000
LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA L.R.T. 39/2000 art. 3 : 1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI LANUSEI (c_e441) - Codice AOO: LANUSEI_c_e441 - Reg. nr.0000722/2017 del 16/01/2017 U N I O N E C O M U N I D O G L I A S T R A ( O G ) COMUNE DI LANUSEI COMUNE DI ARZANA COMUNE DI ELINI COMUNE
COPIA ORDINANZA SINDACALE n. 35 DEL
COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI Provincia di Bari COPIA ORDINANZA SINDACALE n. 35 DEL 22-05-2017 OGGETTO: DPGR Puglia n.242 del 2 maggio 2017. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi
COMUNE DI MAGIONE PROVINCIA DI PERUGIA ORDINANZA N. 139 DEL
COMUNE DI MAGIONE PROVINCIA DI PERUGIA ORIGINALE ORDINANZA N. 139 DEL 13-10-2014 Oggetto: Ordinanza per la manutenzione di fossi, ripe ed in materia di condotta delle acque e di canali artificiali nel
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2014, n. 226
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2014, n. 226 Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell anno 2014, ai sensi Della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000.
ORDINANZA N. 20 DEL Oggetto: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IL RESPONSABILE DELL AMBITO
COMUNE DI CIVATE Via A. Manzoni n. 5-23862 CIVATE (LC) C.F. n. 00505190132 Part. IVA n. 00505190132 Tel.0341/213306 Fax 0341/213350 ORDINANZA N. 20 DEL 04-11-2016 Oggetto: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE
Bashkia e Fermës Provinça e Kozencës Comune di Firmo Provincia di Cosenza REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE Indice Pag. Art. 1 Oggetto
ORDINANZA DEL SINDACO N. ORD DATA 12/11/2014
177 0 0 - UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI ORDINANZA DEL SINDACO N. ORD-2014-316 DATA 12/11/2014 OGGETTO: PROROGA DELLA CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI E DEI CIMITERI CITTADINI
Comune di Premia Regolamento Comunale di Tutela Ambientale Approvato con delibera Consiliare n. 55 del ART. 1
ART. 1 Il Consiglio Comunale promuove la tutela del territorio e della proprietà privata e pubblica, difende il valore paesaggistico e favorisce ogni iniziativa atta a promuovere uno sfruttamento razionale
COMUNE DI LOCOROTONDO. Provincia di Bari SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. Ordinanza n.45/2015
COMUNE DI LOCOROTONDO Provincia di Bari SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Oggetto : DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2015. Ordinanza
