Istituzione del nuovo servizio di vettovagliamento per il personale del Corpo della Guardia di finanza IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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- Giorgia Palla
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1 D.M. 25 marzo 2002 Istituzione del nuovo servizio di vettovagliamento per il personale del Corpo della Guardia di finanza IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), che, all'articolo 63, prevede nuove disposizioni in materia di vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 969; Visto l'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 203; Vista la legge 30 novembre 2000, n. 356; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189; Visto l'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254; Considerato che il citato articolo 63 della legge n. 388 del 2000 stabilisce che le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento, nonché il valore in danaro delle razioni viveri, del miglioramento vitto e la composizione dei generi di conforto sono annualmente disciplinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e che in sede di prima applicazione apposito decreto stabilisca il termine iniziale di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Decreta
2 1. 1. Il nuovo sistema di vettovagliamento per il personale della Guardia di finanza, di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è istituito a decorrere dal 1 marzo A partire dalla medesima data i valori in danaro della razione viveri normale (composizione ordinaria, per particolari impieghi di tipo "A" e per particolari impieghi di tipo "B"), le quote miglioramento vitto, la composizione ed il controvalore dei generi di conforto sono riportati nell'allegato al presente decreto Il servizio di vettovagliamento a favore del personale della Guardia di finanza avente diritto è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e d'impiego dei comandi, reparti e delle articolazioni del Corpo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, attraverso la confezione e distribuzione dei pasti a cura degli organismi utilizzatori mediante ricorso a personale militare e con impiego di derrate fornite direttamente agli organismi interessati da imprese convenzionate o acquistati, in via decentrata, con le procedure negoziali ritenute più idonee, nel rispetto della normativa vigente; b) affidamento mediante: 1) catering completo, qualora si intenda affidare a imprese specializzate nel settore, attraverso un servizio di catering, il compito di provvedere presso locali degli organismi utilizzatori all'uopo adibiti, al confezionamento, alla distribuzione dei pasti ed alla pulizia dei suddetti locali e delle relative attrezzature, nonché alla fornitura delle derrate alimentari necessarie per il confezionamento dei pasti; 2) catering veicolato, qualora il confezionamento dei pasti sia effettuato presso centri di cottura delle imprese fornitrici del servizio, con impiego di derrate alimentari fornite dalle stesse ditte e trasporto dei pasti confezionati presso i locali mensa degli organismi utilizzatori, per i quali sarà assicurata, a cura della stessa impresa, anche la distribuzione dei pasti, nonché la pulizia ed il riordino dei locali e delle attrezzature all'uopo adibiti; 3) convenzioni con esercizi privati per il confezionamento e distribuzione di pasti mediante l'utilizzo di adeguate attrezzature e presso idonei locali dei medesimi esercizi privati; c) fornitura di buono pasto, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni;
3 d) fornitura di viveri speciali e da combattimento, nei casi in cui particolari condizioni di impiego del personale lo impongano Il servizio di vettovagliamento alle migliori condizioni di mercato, è assicurato, fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, attraverso l'adesione alle convenzioni stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, come sancito dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n I provvedimenti di acquisizione di beni e fornitura di servizi a prezzi ed a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 1 debbono essere motivati, secondo quanto previsto dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n Il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione alle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 4 del presente decreto: a) determina la forma di gestione che deve essere adottata presso i comandi, reparti e le altre articolazioni della Guardia di finanza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, ivi compresa la partecipazione, a titolo oneroso, di personale non avente diritto al vitto a carico dello Stato. Eventuali varianti che si rendano necessarie in corso d'anno sono disposte dalla stessa Autorità; b) adotta le direttive di carattere tecnico intese a disciplinare le varie forme di vettovagliamento di cui all'articolo La determinazione delle forme di gestione di cui al comma precedente sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) presso i comandi, reparti ed articolazioni del Corpo che si trovino in idonee condizioni logistiche o di dislocazione, si farà ricorso alla gestione diretta o all'affidamento a privati mediante catering completo qualora lo consentano le disponibilità di bilancio; si farà, altresì, ricorso alla gestione diretta per il personale imbarcato e nelle situazioni in cui sia necessario ricorrere a tale forma di gestione per motivi di carattere operativo o addestrativo; b) presso i comandi, reparti ed articolazioni del Corpo ove le strutture destinate alla preparazione dei pasti non ne consentano il confezionamento in sede oppure necessitino di adeguamenti di carattere tecnico si potrà far ricorso al catering "veicolato";
4 c) nelle circostanze in cui non sia possibile assicurare il servizio mensa, secondo le modalità sopra indicate, presso i comandi, reparti ed articolazioni di appartenenza del personale interessato o presso altri comandi, reparti od articolazioni del Corpo dislocati nella stessa sede, o mediante convivenze presso mense di altre Amministrazioni alla stessa sede, si potrà ricorrere alla stipula di convenzioni con esercizi privati e in alternativa a quest'ultima, alla concessione del buono pasto secondo le modalità previste dall'art. 61 del D.P.R. 16 marzo 1999, n L'onere derivante dai commi 1 e 2 è contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nel competente capitolo di bilancio Ai militari della Guardia di finanza in attività operativa all'estero, quando non aggregati presso le Forze armate o Forze di polizia dello stesso Paese estero, spetta un aumento pari al 50 per cento del valore in danaro della razione viveri normale ordinaria, nonché dell'assegno di miglioramento vitto. 2. In particolari situazioni ambientali o climatiche, da valutarsi di volta in volta a cura del Comando generale della Guardia di finanza, tale maggiorazione può essere elevata, con determinazione del Comandante generale, fino al 100 per cento. In tal caso, la maggiorazione comporta l'esclusione dei generi di conforto. 3. E' fatta salva, per gli interessati, la facoltà di conservare, se più favorevole, in alternativa alla maggiorazione del valore della razione viveri ordinaria e del miglioramento vitto, la somministrazione dei generi di conforto Nel caso di comprovate situazioni di necessità e urgenza, limitate nel tempo, è facoltà dei comandanti degli enti amministrativi della Guardia di finanza ricorrere, avvalendosi delle norme e delle procedure semplificate in economia previste per tali casi, al catering veicolato o ad altra modalità prevista nel presente decreto, se ritenuta più idonea, al fine di assicurare il servizio vettovagliamento al personale del comando o reparto amministrativamente dipendente Le varie forme di vettovagliamento disciplinate nel presente decreto sono finanziate con le risorse allocate sul capitolo 4281 dello stato di previsione della
5 spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - tabella 2 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza - per l'anno RAZIONE VIVERI NORMALE Allegato I valori in denaro della razione viveri normale (ordinaria, per particolari impieghi tipo "A" e per particolari impieghi tipo "B") per il personale militare avente diritto, sono i seguenti: COMPOSIZIONE NORMALE ORDINARIA Euro 3,10 ( ) Tale razione spetta al personale in condizioni di impiego di base. COMPOSIZIONE NORMALE PER PARTICOLARI IMPIEGHI TIPO "A" Euro 3,51 ( ) Tale razione spetta al personale nelle speciali posizioni d'impiego e nelle destinazioni di servizio sotto indicate: - militari atleti (esclusi canottieri, canoisti e velisti del Gruppo Remiero FF.GG. di Sabaudia); - istruttori di educazione fisica e di nuoto presso gli Istituti di Istruzione; - militari destinati a terra in esercitazioni continuative fuori sede, della durata non inferiore a tre giorni; - militari permanentemente dislocati a quote da 700 a 900 metri, per il periodo 1 aprile - 30 settembre; - militari imbarcati, per le sole giornate di navigazione. COMPOSIZIONE NORMALE PER PARTICOLARI IMPIEGHI TIPO "B" Euro 3,93 ( ) Tale razione spetta al personale nelle seguenti condizioni di impiego che comportano un impegno psico-fisico particolarmente intenso: - militari soggetti a particolari disagi o addetti a lavori faticosi di carattere eccezionale. La concessione deve essere preventivamente autorizzata dal Comando Generale - IV Reparto - Ufficio Commissariato;
6 - allievi dell'accademia, allievi delle scuole di applicazione, allievi ufficiali, allievi sottufficiali, allievi finanzieri e militari allievi dei corsi di specializzazione e di perfezionamento, compresi i concorrenti agli arruolamenti durante la permanenza presso il centro di selezione, allievi piloti, piloti di aeroplano, militari del Corpo che rivestono la qualifica di allievo, frequentatori di corsi presso i reparti d'istruzione del corpo, militari del Corpo in servizio presso le varie scuole con compiti di inquadramento del personale di cui sopra; - militari - istruttori compresi - destinati a gare atletiche. La razione compete ai militari canottieri e canoisti del 3 Reparto Atleti delle Fiamme Gialle di Sabaudia e velisti della Sezione Vela di Gaeta che svolgano attività sportiva connesse alla selezione, all'allenamento e alle gare. La suddetta razione viene concessa, altresì, ai militari atleti prescelti per la partecipazione - in qualità di "rappresentante FF.GG." od in seno ad una "rappresentativa FF.GG." - a gare atletiche e competizioni sportive di rilievo, che comportino notevole dispendio di energie ed è limitata al periodo di allenamento collegiale (od a quello finale dell'allenamento stesso) e di gara. La concessione deve essere disposta con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, dal competente Comando di Corpo che informerà il Comando Generale - IV Reparto - Ufficio Commissariato ed il competente R.T.L.A. Su richiesta degli organi preposti all'organizzazione delle competizioni sportive, le Sezioni di Commissariato possono approvvigionare, nei limiti previsti dalla vigente regolamentazione, generi diversi da quelli indicati nella razione, purché non venga diminuito il potere energetico e non superi il controvalore. Può essere corrisposto il relativo controvalore ai militari partecipanti a regolari competizioni sportive all'estero, sempre che essi non fruiscano di analoga somministrazione da parte delle organizzazioni ospitanti. - militari operatori subacquei Compete ai militari impiegati in attività di operatori subacquei. Viene somministra per tutta la durata dei corsi di specialità o per tutta la durata della destinazione di servizio presso i comandi ove i militari svolgono attività inerente alla loro specialità ed in tali casi non va limitata ai soli giorni in cui gli stessi effettuano le esercitazioni. Compete anche ai militari in possesso del brevetto di operatore subacqueo e non assegnati in posti tabellari delle specialità, limitatamente alle giornate in cui effettuano immersioni per il mantenimento del brevetto o perché chiamati a svolgere attività della stessa specialità. - militari nelle seguenti posizioni d'impiego:
7 - frequentatori di corsi alpinistici e sciistici (istruttori compresi); - in esercitazione continuativa della durata non inferiore a tre giorni, a quote da 900 a metri [1] [2]; - permanentemente dislocati a quote da 900 a metri; [1] Per esercitazione di durata non inferiore a tre giorni si intende "esercitazione con almeno due pernottamenti a quote oltre i 900 metri". [2] La razione è estesa ai militari che si trovano a quote da 700 a 900 metri, nel periodo dal 1 ottobre - 31 marzo. Per il rimanente periodo sarà somministrata la Razione Viveri Normale per particolari impieghi di tipo "A". Alle mense obbligatorie di servizio a gestione diretta, per ciascun ufficiale e sottufficiale effettivamente partecipante, è corrisposto, oltre agli importi sopra indicati, anche il trattamento tavola previsto dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1957, n RAZIONI VIVERI SPECIALI RAZIONE VIVERI SPECIALE DI VOLO PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DEGLI EQUIPAGGI DEI VELIVOLI ATR 42 MP E DI AEROMOBILI CHE EFFETTUANO MISSIONI A LUNGO RAGGIO Euro 7,75 ( ) Deve intendersi volo a lungo raggio quello di durata superiore alle quattro ore, se diurno, e alle tre ore se notturno. E' consumata a bordo, in sostituzione dei pasti principali, durante i periodi di voli operativi che non consentono la partecipazione del predetto personale alle mense. E' integrata da alcuni accessori per l'impiego di generi. In luogo della suddetta razione, l'ente incaricato di fornire il supporto logistico ai reparti di volo può stipulare apposita convenzione con strutture commerciali nel settore della ristorazione per la fornitura di pasti a bordo dei velivoli, mediante sistema di "catering". In tal caso, l'onere per ogni pasto non potrà superare il valore della razione viveri speciale di volo. BUONO PASTO Il valore del buono pasto non può superare Euro 4,65 (.9.000). Qualora il servizio vettovagliamento debba essere assicurato attraverso la somministrazione di buoni pasto al personale che, per motivi di servizio, ha titolo al vitto gratuito a carico dell'amministrazione sia per il pasto meridiano che quello serale, saranno rilasciati due buoni pasto, ciascuno di Euro 4,65.
8 Il buono pasto potrà altresì essere rilasciato al personale che, non fruendo del trattamento di missione, per motivi di servizio si trovi a dover consumare i pasti in zona diversa da quella in cui è ubicato il comando di appartenenza e non vi sia possibilità di aggregazione ad altra mensa. PICCOLI NUCLEI Per piccoli nuclei, di forza non superiore a 30 unità, di personale che comunque fruisce di vitto a carico dello Stato, dislocati in località isolate, il valore in denaro della razione viveri, con provvedimento del Comando Generale della Guardia di finanza - IV Reparto - Ufficio Commissariato, può essere adeguato al costo dei generi sulla piazza, aumentandolo entro il limite massimo del 50 per cento. Qualora presso i suddetti organismi non risulti opportuno impiantare od organizzare le mense in mancanza di possibilità di convivenza presso mense militari, assimilate, o di altra Amministrazione, il vettovagliamento a favore del personale potrà eventualmente essere assicurato ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 203 del 1989 o dall'art. 61 del D.P.R. 16 marzo 1998, n MIGLIORAMENTO VITTO L'assegno di miglioramento vitto è un complemento del valore in danaro della razione viveri normale che compete al personale avente diritto alla razione stessa e viene impiegato per rendere i pasti più vari e graditi. quota miglioramento vitto normale (. 810) Euro 0,42 quota miglioramento vitto per il personale a bordo su navi in armamento o nella riserva (. 910) Euro 0,47 quota miglioramento vitto per allievi, compresi i concorrenti agli arruolamenti dell'accademia e dei collegi militari ( ) Euro 1,03 quota miglioramento vitto per piccoli nuclei (da 6 a 30 militari) a terra e a bordo ( ) Euro 0,70 quota miglioramento vitto per piccolissimi nuclei (non superiori a 5 militari) a terra e a bordo ( ) Euro 1,11 supplemento miglioramento vitto per ricorrenze speciali ( ) Euro 0,64 Le varie quote di miglioramento vitto non sono cumulabili fra loro.
9 ACQUA MINERALE A tutto il personale avente titolo al vitto gratuito, nell'àmbito del valore in danaro della razione viveri normale, deve essere assicurata presso le mense la somministrazione di acqua minerale, nei giorni di effettiva presenza, nella misura giornaliera pro-capite di 50 cl. per pasto. Qualora presso gli enti che per la loro ubicazione abbiano come unico rifornimento idrico acqua non potabile o con caratteri organolettici talmente sgradevoli da doversi ritenere al limite della potabilità e non sia possibile mettere a disposizione, nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze, acqua per uso potabile in quantità sufficiente, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, deve essere assicurata la somministrazione di un ulteriore litro pro-capite, da aumentare a due litri in relazione ad eccezionali condizioni climatiche e per periodi di tempo limitati. La prescritta autorizzazione è concessa, per quanto di competenza, dal Comandante dell'ente amministrativo. Analogamente, per tutto il personale imbarcato su navi e velivoli militari sprovvisti di serbatoi di acqua potabile o, comunque, dotati di serbatoi di insufficiente capienza o non idonei alla conservazione di acqua per uso potabile, è consentita la somministrazione dell'acqua minerale nei limiti sopra indicati. La prescritta autorizzazione è concessa, per quanto di competenza, dal Comandante dell'ente amministrativo. In particolari condizioni ambientali e/o climatiche può essere richiesta l'elevazione delle spettanze fino a un massimo di quattro litri al giorno. La prescritta autorizzazione è concessa dal Comando Generale della Guardia di finanza - IV Reparto - Ufficio Commissariato. GENERI DI CONFORTO E COLAZIONE OBBLIGATORIA a. Per militari in servizio di ordine pubblico - Specchio n. 1: Euro 0,45 Generi Quantità Caffè tostato (a) gr. 10 Zucchero semolato gr. 20 Cioccolato extra fondente gr. 50 Biscotti dolci gr. 50
10 Cordiale (c) cl. 3 (a) sostituibile con una bustina di thè (b) sostituibile con succo di frutta da cl.20 (c) le spettanze di caffe, zucchero e cordiale possono essere sostituite con una bottiglietta di liquore di caffe da cl. 3 b. Per militari che esplicano servizi notturni, di guardia, vigilanza, esercitazioni - Specchio n. 2: Euro 0,26 Generi Quantità Caffè tostato (a) gr. 10 Zucchero semolato gr. 20 Cordiale (b) cl. 3 (a) sostituibile con una bustina di thè (b) sostituibile con succo di frutta da cl.20 (c) le spettanze di caffe, zucchero e cordiale possono essere sostituite con una bottiglietta di liquore di caffe da cl. 3. c. Per militari donatori di sangue - Specchio n. 3: Euro 0,60 Generi Quantità Brioche fresca o in involucro di cellophane nr. 2 Bevande: Bevanda fresca (thè freddo, aranciata o similare) cl. 20 oppure:
11 latte cl. 25 zucchero semolato gr. 25 caffè gr. 8 oppure: latte cl. 25 zucchero semolato gr. 25 cacao solubile gr. 1,8 oppure: latte cl. 25 zucchero semolato gr. 25 thè, una bustina gr. 1,75 d. Per i militari piloti in effettiva attività di volo, osservatori dall'aeroplano e vedette dall'elicottero in servizio aeronavigante, operatori sui sistemi imbarcati in effettiva attività di volo, sommozzatori brevettati impiegati a terra e a bordo in servizi inerenti la specialità.- Specchio n.4: Euro 1,48 Generi Quantità Biscotti speciali gr. 100 Caffè tostato scatolato sottovuoto gr. 35 Cioccolato extra fondente gr. 50 Confettura di frutta gr. 50 Formaggio parmigiano reggiano gr. 50 Succhi di frutta da 20 cl. n. 2 conf. Zucchero semolato gr. 50
12 I suddetti generi vengono somministrati anche agli Allievi Piloti. e militari specialisti di aereo ed elicottero, in servizio aeronavigante, con obbligo di volo, componenti equipaggi fissi di volo, nonché componenti equipaggi di velivoli che compiono voli a lungo raggio, ivi compreso il personale che partecipa al volo per specifiche esigenze connesse alla missione da svolgere- Specchio n. 5: Euro 0,55 Generi Quantità Biscotto dolce gr. 50 Caffè tostato gr. 25 Succhi di frutta da 20 cl. n. 1 conf. Cioccolato extra fondente gr. 50 Zucchero semolato gr. 50 Deve intendersi volo a lungo raggio quello di durata superiore alle quattro ore, se diurno, e alle tre ore se notturno. Il trattamento di cui allo specchio n. 5 non è cumulabile con il trattamento di cui allo specchio n. 4. f. ai militari piloti ed operatori sui sistemi imbarcati in servizio aeronavigante con carattere di continuità presso i Reparti di volo ed a quelli che si recano presso i predetti reparti per svolgere attività di volo, viene corrisposta la colazione obbligatoria di composizione variabile, costituita da generi di alto potere nutritivo il cui valore non dovrà eccedere l'importo pro capite giornaliero di Euro 1,81.
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