DISPOSIZIONI PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI FORNITORI DELLA CNPADC

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1 E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI FORNITORI

2 Pag. 2 di 12 INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 3 Art. 2 Sezioni 3 Art. 3 Soggetti ammessi 3 Art. 4 Limiti nella presentazione delle domande e nella fornitura delle prestazioni 5 Art. 5 Requisiti per l iscrizione 5 Art. 6 Domanda di iscrizione 6 Art. 7 Documentazione da presentare ai fini dell iscrizione 7 Art. 8 Documentazione disponibile 7 Art. 9 Modalità di accertamento della regolarità della documentazione 8 Art. 10 Conclusione della procedura di iscrizione 9 Art. 11 Validità dell'iscrizione, sospensione e cancellazione dall'elenco Fornitori 9 Art. 12 Segnalazioni delle variazioni, aggiornamenti e mantenimento dell'iscrizione 10 Art. 13 Rinnovo 10 Art. 14 Pubblicità 11 Art. 15 Decorrenza dell iscrizione all Elenco Fornitori 11 Art. 16 Criterio di scelta del Fornitore 11 Art. 17 Trattamento dati personali 12 Art. 18 Disposizioni finali 12

3 Pag. 3 di 12 Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Il presente documento contiene le disposizioni relative al funzionamento degli Elenchi Fornitori della CNPADC (nel seguito Elenco Fornitori ). Nell Elenco Fornitori sono ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (di seguito: Codice) che possono essere invitati a partecipare alle procedure per l affidamento di lavori, servizi e forniture, nell ambito delle diverse tipologie di lavori, servizi e forniture, così come previsto dall art. 125 del Codice e del Regolamento di Contabilità e Amministrazione vigente. Ai sensi della normativa vigente in tema di appalti, l Elenco Fornitori potrà essere utilizzato dalla CNPADC, ove non venga fatto ricorso a procedure diverse, relativamente a procedure di acquisizione tramite affidamento diretto, in economia, in cottimo fiduciario e procedure negoziate. L'Elenco Fornitori ha validità temporale indeterminata ed i soggetti interessati possono presentare istanza di ammissione in ogni momento. E' in ogni caso fatta salva la facoltà della CNPADC di stabilire la cessazione dell'elenco Fornitori in ogni tempo, previa comunicazione agli iscritti. Art. 2 Sezioni L elenco Fornitori è così strutturato: Sezione a): 1) Fornitura di beni e servizi fino alla soglia di euro ,00 (esclusa IVA); 2) Esecuzione di lavori fino alla soglia di euro ,00 (esclusa IVA). Sezione b): Fornitura di beni, servizi e lavori eccedenti gli importi indicati alla sezione a) e secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità ed Amministrazione vigente. All interno di ciascuna sezione, l Elenco Fornitori è articolato in categorie di specializzazione - Tipologie di lavori, servizi e forniture - di cui all Allegato 1. Art. 3 Soggetti ammessi Possono chiedere l iscrizione all Elenco Fornitori i soggetti ammessi a partecipare alla procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 34 del Codice e, in particolare: 1) imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 2) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 3) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell articolo ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,

4 Pag. 4 di 12 società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all art. 36 del Codice; 4) operatori economici stabiliti: a) negli Stati aderenti all'unione Europea; b) negli Stati firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'accordo istitutivo dell'organizzazione Mondiale del Commercio; ovvero c) negli Stati firmatari di Accordi bilaterali con l'italia o con l'ue che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità; nonché, in riferimento all affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, alla progettazione della sicurezza, al coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento: 5) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n e ss.mm.ii.; 6) società di professionisti; 7) società di ingegneria; 8) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell art. 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. Resta inteso che, in riferimento ai soggetti di cui ai precedenti numeri dal 5) ad 8), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all iscrizione, gli incarichi che saranno affidati dalla CNPADC dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Possono presentare domanda di ammissione anche soggetti che intendano avvalersi dei requisiti di imprese ausiliarie ai fini della dimostrazione dei requisiti relativi alla capacita economicofinanziaria e alla capacità tecnica di cui all'art. 5 del presente Elenco Fornitori. In tal caso, la domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale le imprese ausiliarie, dei cui requisiti il soggetto istante intende avvalersi, assumano l'obbligo di mettere concretamente a disposizione i mezzi e le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'istante per tutto il periodo di istituzione dell'elenco Fornitori. Non è comunque ammessa l'iscrizione di un soggetto che si sia avvalso di requisiti di un'impresa ausiliaria nel caso in cui tale impresa sia già iscritta nell'elenco Fornitori - Sezione a) o Sezione b) - ovvero abbia già consentito a prestare i requisiti necessari a consentire l'iscrizione di altro soggetto. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti che intendono iscriversi in forma consorziata del precedente art. 1 devono essere già costituiti. Non possono presentare in alcun caso domanda di iscrizione i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f) del Codice.

5 Pag. 5 di 12 Art. 4 Limiti nella presentazione delle domande e nella fornitura delle prestazioni Fatta in ogni caso salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 38 del Codice, i soggetti interessati potranno proporre domanda di iscrizione all Elenco Fornitori con le seguenti limitazioni: - è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione; - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi; - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi; - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all elenco. - è vietata la presentazione di domanda per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti della CNPADC o loro parenti/affini di primo grado. Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l iscrizione all elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art cod. civ. Art. 5 Requisiti per l iscrizione Per essere iscritti all Elenco Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicati: Sezione a): 1) dati anagrafici e requisiti di ordine generale previsti nell art. 38 del Codice; in caso di consorzio, tali requisiti devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate; 2) requisiti di capacità economica previsti nell art. 41 del Codice (ricavi globali e specifici relativi alle diverse tipologie di forniture e servizi per le quali è richiesta l iscrizione, qualificazione per l esecuzione dei lavori, ovvero requisiti per l esecuzione dei lavori pubblici di importo fino ad Euro ,00 ex art 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., di seguito Regolamento di attuazione del Codice ); se l operatore richiedente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l inizio dell attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla CNPADC; 3) idonee referenze bancarie, comprovate con dichiarazione di un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385; per i soggetti di cui all art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l iscrizione; 4) requisiti di capacità tecnica, previsti nell art. 42 del Codice (elenco dei principali contratti stipulati nell ultimo anno relativi alle categorie di specializzazione per le quali è richiesta l iscrizione, con indicazione degli importi, delle date e dei contraenti); relativamente agli appalti di lavori il possesso dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativo ai sensi dell art. 90 del Regolamento di attuazione del Codice; per i

6 Pag. 6 di 12 soggetti di cui all art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l iscrizione; per gli operatori economici che abbiano iniziato l attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività; 5) possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Sezione b): 1) dati anagrafici e requisiti di ordine generale previsti nell art. 38 del Codice; in caso di consorzio, tali requisiti devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate; 2) requisiti di capacità economica previsti nell art. 41 del Codice (categorie e classifiche di attestazioni SOA per i soggetti che intendono iscriversi alle diverse categorie di appalti di lavori; ricavi globali e specifici relativi alle diverse tipologie di forniture e servizi per le quali è richiesta l iscrizione); se l operatore richiedente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l inizio dell attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla CNPADC; 3) idonee referenze bancarie, comprovate con dichiarazione di due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385; per i soggetti di cui all art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l iscrizione; 4) requisiti di capacità tecnica, previsti nell art. 42 del Codice (elenco dei principali contratti stipulati nell ultimo triennio relativi alle categorie di specializzazione per le quali è richiesta l iscrizione, con indicazione degli importi, delle date e dei contraenti); relativamente agli appalti di lavori il possesso delle relative categorie e classifiche di attestazioni SOA; per i soggetti di cui all art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l iscrizione; per gli operatori economici che abbiano iniziato l attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività; 5) possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Art. 6 Domanda di iscrizione Gli operatori economici, qualora vogliano essere iscritti nell Elenco Fornitori, devono presentare alla CNPADC apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione, le classi d'importo e la specifica Sezione per le quali chiedono di essere iscritti. La domanda di iscrizione, che può essere effettuata in qualsiasi momento, deve essere presentata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante. Ogni operatore economico, per conseguire l iscrizione all Elenco Fornitori, dovrà presentare

7 Pag. 7 di 12 l apposita domanda di iscrizione e la documentazione richiesta, secondo le modalità delle presenti disposizioni specificando le diverse tipologie di lavori, forniture e servizi di interesse. Il soggetto istante, che intenda avvalersi di requisiti di un'impresa ausiliaria ai sensi del precedente articolo 3, deve allegare alla domanda di iscrizione tutta la documentazione relativa sia ai requisiti di ordine generale, sia a quelli oggetto di avvalimento dell'impresa ausiliaria come specificati ai sensi dell'art. 49 del Codice. In ogni caso, sarà respinta la domanda di iscrizione presentata da un soggetto che si sia avvalso dei requisiti di un'impresa ausiliaria che abbia già consentito la qualificazione di un altro soggetto. Sarà respinta anche la domanda di soggetti che contravvengano ai limiti previsti dall'art. 4 delle presenti disposizioni. La domanda, compilata secondo lo schema allegato (modulo A ), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, dovrà essere trasmessa alla CNPADC - Servizio Acquisti - esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica certificata servizio.acquisti@pec.cnpadc.it. Art. 7 Documentazione da presentare ai fini dell iscrizione I soggetti che intendono ottenere l iscrizione all Elenco Fornitori devono presentare la seguente documentazione: 1) domanda di iscrizione all Elenco Fornitori, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla CNPADC (modulo A ); 2) copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante che sottoscrive la domanda di iscrizione; 3) autocertificazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all art. 38 del Codice; 4) copia di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. e i dati di Camera di Commercio con postilla fallimentare, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all Albo professionale di riferimento; 5) documentazione indicata ai punti Sezione a) o ai punti Sezione b) dell art. 5); 6) copia dell ultimo bilancio depositato (ovvero ultimo Modello Unico e Modulo F24 per i fornitori che non hanno l obbligo di presentazione del bilancio). I dati, le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'iscrizione saranno prodotti e/o acquisiti nel rispetto del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche o integrazioni, fatta salva la disciplina speciale in vigore per l'acquisizione di specifica documentazione. Sia la domanda di iscrizione che la documentazione allegata dovranno essere prodotte in lingua italiana. Art. 8 Documentazione disponibile È possibile scaricare la documentazione utile all iscrizione all Elenco Fornitori dalla sezione Attività negoziali del sito della CNPADC ed in particolare:

8 Pag. 8 di 12 1) domanda d iscrizione; 2) dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall art. 38 del Codice; 3) il presente documento contenente le Disposizioni per l istituzione e la gestione dell Elenco Fornitori; 4) categorie di specializzazione. Art. 9 Modalità di accertamento della regolarità della documentazione Le domande di iscrizione all Elenco Fornitori saranno sottoposte a verifica da parte della CNPADC. Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti indicati al precedente art. 1 delle presenti disposizioni ed ha inizio solo dopo che l'istante abbia presentato la documentazione prevista ai sensi dell'art. 7. La domanda di iscrizione sarà considerata regolarmente pervenuta solo se sarà stata inviata via PEC, come stabilito al precedente art. 6. L ammissibilità della domanda di iscrizione, ovvero l inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata via PEC a ciascun Fornitore. La CNPADC procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi: (1) mancato possesso di uno o più dei requisiti di cui all'art. 5 delle presenti disposizioni; (2) mancata presentazione, anche nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di uno o più dei documenti di cui all'art. 6 delle presenti disposizioni a seguito di richiesta di regolarizzazione da parte della CNPADC; (3) presentazione di documentazione non idonea a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 5 delle presenti disposizioni; (4) presentazione dell'istanza da parte di un operatore economico che si trovi in una delle situazioni previste dall' art.4 delle presenti disposizioni. L iscrizione avverrà solo a seguito della conclusione delle verifiche operate dalla CNPADC sulla documentazione presentata dall'operatore economico istante, a dimostrazione dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati. La CNPADC si riserva di operare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati, in qualsiasi momento, previa comunicazione all'operatore economico iscritto. Qualora, nel corso delle verifiche effettuate la CNPADC accerti che l'operatore economico abbia rilasciato dichiarazioni mendaci, ovvero formato atti falsi, fatto salvo quanto previsto all art 76 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla sua immediata cancellazione dall Elenco Fornitori.

9 Pag. 9 di 12 Art. 10 Conclusione della procedura di iscrizione La CNPADC avvia la procedura di iscrizione all'elenco Fornitori secondo l'ordine progressivo in cui le relative domande - complete della documentazione - sono pervenute. L'esito della valutazione delle domande è comunicato a mezzo PEC entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la facoltà di proroga da parte della CNPADC qualora si rendano necessarie integrazioni documentali. Nell'ipotesi in cui la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, la CNPADC richiederà all'operatore economico istante di integrare e/o precisare i contenuti della domanda. La mancata integrazione dei documenti entro 30 giorni dalla richiesta comporta il rigetto della domanda di iscrizione. Nel caso di esito negativo, la CNPADC comunica al soggetto istante i motivi per i quali la domanda è stata rigettata ovvero soltanto parzialmente accolta. In tal caso, il soggetto istante non ha diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute. Art. 11 Validità dell'iscrizione, sospensione e cancellazione dall'elenco Fornitori L'iscrizione all'elenco Fornitori ha validità quinquennale a decorrere dalla data di comunicazione di iscrizione. Nel periodo di validità dell'iscrizione all'elenco Fornitori, la CNPADC ha la facoltà di procedere alla sospensione qualora il soggetto: a) abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria tale da far venir meno le condizioni di affidabilità; b) non sia più in possesso di anche solo uno dei requisiti di capacità tecnica, nonché del requisito dell'organizzazione aziendale; c) abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e/o l'invio dei documenti di cui al successivo articolo 12. L'atto di sospensione è efficace fintantoché non siano venuti meno i motivi che l'abbiano determinato. Nel caso di sospensione è preclusa la presentazione di una nuova domanda di iscrizione, come la possibilità di presentare offerte e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali la CNPADC si avvale dell'elenco Fornitori. Il soggetto, nei cui confronti sia stata disposta la sospensione dall'elenco Fornitori, può presentare apposita istanza di revoca della sospensione corredata dalla documentazione ritenuta idonea a dimostrare il venir meno delle cause che avevano originato la sospensione dall'elenco Fornitori. Nel periodo di validità dell'iscrizione all'elenco Fornitori, la CNPADC ha inoltre la facoltà di procedere alla cancellazione dell'operatore economico qualora il soggetto iscritto: a) abbia ceduto a terzi un contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione della CNPADC;

10 Pag. 10 di 12 b) non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice; c) incorra nell'arco dei cinque anni di validità dell'iscrizione in tre sospensioni. Il soggetto nei cui confronti è stata disposta la cancellazione dall'elenco Fornitori non può essere invitato a presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure di affidamento per le quali CNPADC si avvale dell'elenco Fornitori. Nel caso della cancellazione disposta per mancanza di uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, l'operatore economico non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima di avere nuovamente conseguito i requisiti. Negli altri casi, la nuova domanda potrà essere presentata solo decorsi due anni dalla data di adozione dell'atto di cancellazione. La nuova domanda deve essere presentata secondo le modalità previste ai sensi degli art. 6 e seguenti delle presenti disposizioni. L'adozione e la revoca della sospensione, nonché la cancellazione, sono comunicati dalla CNPADC a mezzo PEC. Art. 12 Segnalazioni delle variazioni, aggiornamenti e mantenimento dell'iscrizione I soggetti iscritti all'elenco Fornitori, e coloro per i quali sia pendente una domanda di iscrizione, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla CNPADC, e comunque non oltre 30 giorni dall avvenuta modifica, tutte le variazioni rilevanti relative sia alla loro organizzazione e struttura, sia ai loro requisiti, che intervengano durante il periodo di validità dell'iscrizione. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni comporta l'adozione di un provvedimento di sospensione. I soggetti iscritti all'elenco Fornitori devono presentare entro il 30 novembre di ogni anno, via PEC: a) copia dell ultimo bilancio; b) copia dell ultima dichiarazione annuale IVA e del Modello Unico; c) conferma della/delle idonee referenze bancarie; d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5. La CNPADC si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l attualità delle dichiarazioni già rese dal Fornitore. Art. 13 Rinnovo I soggetti iscritti all'elenco Fornitori possono presentare istanza per il rinnovo della qualificazione alla scadenza del termine di validità dell'iscrizione. Ai fini del rinnovo dell'iscrizione, l'operatore economico interessato trasmette a mezzo PEC, apposita istanza di rinnovo, corredata dell'intera documentazione richiesta ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 delle presenti disposizioni. La procedura di rinnovo non potrà comunque essere avviata prima dei 120 giorni naturali che precedono la data di scadenza.

11 Pag. 11 di 12 L'esito positivo della procedura di rinnovo determina il prolungamento di ulteriori 5 anni dell'iscrizione all'elenco Fornitori a partire dalla data di comunicazione del rinnovo. L'esito della procedura di rinnovo è comunicato all'istante a mezzo PEC. E escluso in ogni caso il rinnovo tacito dell'iscrizione. Art. 14 Pubblicità La CNPADC si riserva di pubblicare avvisi sul proprio sito internet, nella sezione Attività negoziali, per sollecitare l iscrizione di nuovi fornitori ogni qualvolta necessiti di procedere a nuove abilitazioni in base alle diverse tipologie di lavori, forniture e servizi. La CNPADC si riserva di dare pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Elenco Fornitori con qualunque mezzo, anche sulla G.U.R.I., su quotidiani aventi rilevanza nazionale e/o diffusione locale e anche tramite comunicazione diretta alle imprese. Art. 15 Decorrenza dell iscrizione all Elenco Fornitori L iscrizione delle Imprese all Elenco Fornitori decorre dalla data di comunicazione d iscrizione, che sarà inviata dalla CNPADC solo a mezzo PEC. La richiesta di iscrizione può essere inviata in qualunque momento. L Elenco Fornitori verrà aggiornato con cadenza semestrale. Gli operatori economici che abbiano presentato domanda, entro il 30 marzo, ove in possesso dei requisiti prescritti, saranno inseriti nell Elenco Fornitori a partire dal 1 luglio dello stesso anno. Gli operatori economici che abbiano presentato domanda, dopo il 30 marzo ed entro il 30 settembre, ove in possesso dei requisiti prescritti, saranno inseriti nell Elenco Fornitori a partire dal 1 gennaio dell anno successivo. Per ciascuna delle diverse tipologie di lavori, forniture e servizi, l iscrizione nell Elenco Fornitori è effettuata in base all ordine cronologico di ricezione della domanda a mezzo PEC. Art. 16 Criterio di scelta del Fornitore La scelta tra gli operatori economici iscritti all Elenco Fornitori da invitare alle singole procedure per l affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture avverrà in base a criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione nell ambito delle diverse tipologie di lavori, forniture e servizi. In particolare, la CNPADC si riserva la facoltà di non invitare operatori economici che, nell'arco degli ultimi tre anni, abbiano già conseguito l'aggiudicazione di n. 20 contratti per servizi e forniture e 10 contratti per lavori, o, comunque realizzato un fatturato relativo a prestazioni rese a favore della CNPADC per un importo superiore ad ,00 (unmilione/00 Euro). Qualora intenda avvalersi dell'elenco Fornitori, la CNPADC invita, con apposita comunicazione, i soggetti qualificati a presentare l'offerta. Nella medesima procedura di affidamento, è vietata la presentazione di offerte in forma singola e quale componente di un soggetto riunito di cui all'art. 34. Comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) del Codice, ovvero quale componente di più soggetti riuniti. Nell'ipotesi di soggetti riuniti, il divieto non

12 Pag. 12 di 12 opera con riguardo ai consorziati diversi da quelli per conto dei quali il consorzio, in sede di offerta, ha indicato di concorrere. Art. 17 Trattamento dati personali In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 30/6/2003 n 196 e s.m.i., si informa che la CNPADC tratterà i dati personali dei candidati all iscrizione all Elenco Fornitori nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna finalità ulteriore rispetto a quelle per cui sono richiesti. Art. 18 Disposizioni finali L iscrizione all Elenco Fornitori non determina la costituzione di alcun rapporto giuridico con la CNPADC e neppure alcuna situazione, anche mediata, di affidamento in capo agli operatori economici iscritti. Con la procedura descritta nelle presenti disposizioni non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all attribuzione di punteggi. La CNPADC si riserva in ogni momento di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nelle presenti disposizioni, dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito internet ed ai soggetti iscritti mediante PEC ove direttamente interessati dalle modifiche introdotte. ******

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