DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N DEL

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1 DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N DEL Oggetto: LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL INFLUENZA AVIARIA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA IL DIRIGENTE DELL UNITA ORGANIZZATIVA VETERINARIA VISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n.1265/34; VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la L.218 del 2 giugno 1988 Misure per la lotta contro l afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; VISTO il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988; VISTO il DPR 3 marzo 1993, n. 587 Regolamento recante attuazione della Dir.90/539/CEE relativa alle norme di Polizia Veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi Terzi di pollame e di uova da cova VISTO il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656 Regolamento per l attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l influenza aviaria; VISTO il DPR 10 dicembre 1997, n. 495 Regolamento per l attuazione della Dir.92/116/CEE che modifica la Dir.71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia i produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile ; VISTO il D.M. 28 settembre 2000 Misure integrative di lotta contro l influenza aviaria; VISTO il D.M. 11 febbraio2003 Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, della selvaggina d allevamento e dei ratiti ; VISTO il D.L.vo 9 luglio 2003, n.225 Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini, che all articolo 16 stabilisce le sanzioni amministrative nei confronti di chi viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto di una delle malattie previste nel relativo allegato, in cui compare anche l Influenza aviaria; VISTA la Decisione della Commissione Europea, approvata in data 4 dicembre 2002 che approva il piano di vaccinazione di emergenza nei confronti dell influenza aviaria presentato dall Italia; VISTA la nota n /IA/862 del 9 dicembre 2002 della Direzione Generale Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute, che autorizza, dal 10 dicembre 2002, l attivazione del piano di vaccinazione nei confronti dell influenza aviaria nei Comuni delle province di Verona, Vicenza, Padova, Brescia e Mantova conformemente a quanto previsto dal programma di vaccinazione di emergenza; 1

2 CONSIDERATO che il Ministero della Salute con nota n. 608/BT/678 del 22 novembre 2002 e nota n. 608/IA/681 del 25 novembre 2002 ha autorizzato l importazione di due vaccini inattivati contenenti rispettivamente il sottotipo H7N3, ceppo CK/PAK/95-H7N3, e il sottotipo N7N1, ceppo A/ck/Italy/AG-473/1999-H7N1, del virus dell influenza aviaria, attribuendo all Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie il compito di curare la distribuzione del vaccino; VISTA la nota n. 608/IA/1323 del 16 aprile 2003 della Direzione Generale Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute che ha esteso la Zona di vaccinazione di emergenza ad alcuni Comuni delle Province di Bergamo e di Cremona; VISTA la nota del Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti (e Nutrizione), prot. n 1120 del 22/01/04, con la quale è stata comunicata la sostituzione dall allegato I del PVE trasmesso con precedente nota n. 608/IA/514 del 13 febbraio 2003; RITENUTO indispensabile stabilire le modalità di distribuzione e somministrazione dei citati presidi immunizzanti individuando con precisione, nelle diverse fasi operative, i soggetti responsabili di tale attività; CONSIDERATO che il piano di vaccinazione in oggetto prevede l adozione di misure igienico sanitarie e l applicazione di specifiche norme restrittive alla movimentazione di volatili vivi e loro prodotti, nonché di automezzi e di persone che operano nell ambito della filiera avicola; RITENUTO necessario definire i protocolli di attuazione e di verifica di dette misure da parte rispettivamente dei produttori e del Servizio veterinario delle AA.SS.LL.; CONSIDERATO che il piano di vaccinazione di emergenza dispone l attuazione di un intenso programma di monitoraggio sia negli allevamenti vaccinati, sia nelle aziende avicole non sottoposte alla vaccinazione, per valutare da un lato l efficacia del presidio immunizzante impiegato, dall altro l evoluzione della situazione epidemiologica; RITENUTO che l elevato numero di visite ispettive e di campioni di materiale patologico, che devono essere effettuati dai Servizi veterinari delle ASL interessate, richiede l impiego di veterinari liberi professionisti all uopo convenzionati; CONSIDERATO che il virus influenzale a bassa patogenicità può circolare negli allevamenti avicoli in assenza di sintomatologia clinica evidente; RITENUTO pertanto opportuno emanare linee guida, allegate al presente atto e che ne costituiscono parte integrante, al fine di rendere uniforme l applicazione in regione Lombardia delle norme in materia della prevenzione e controllo dell influenza aviare; RITENUTO necessario revocare i provvedimenti regionali elencati nel successivo art. 2, il cui contenuto è stato integrato nelle Linee guida di cui al punto precedente, al fine di semplificare la comprensione e l applicazione della normativa vigente; VISTI gli art. 3 e 18 della L.R , n.16 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti; VISTA la d.g.r. n del Disposizioni a carattere organizzativo (5 provvedimento 2003) (di conserto con l Assessore Colozzi); VISTO il D.D.G. n del avente per oggetto: Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative e delle Strutture della Direzione Generale Sanità Delega di materie al Direttore Vicario ; 2

3 Art. 1 D E C R E T A: Nel territorio della Regione Lombardia, al fine della prevenzione e controllo dell Influenza Aviaria, si applicano le Linee Guida allegate al presente decreto, che costituiscono parte integrante dello stesso. Art. 2 Sono revocati i seguenti provvedimenti regionali: 1. DECRETO DIRIGENTE UNITA ORGANIZZATIVA N del 17 luglio 2002, avente per oggetto: Approvazione del piano di controllo degli allevamenti avicoli sul territorio della Regione Lombardia. Revoca del D.D.U.O. n del Piano di controllo regionale degli allevamenti avicoli. 2. DECRETO DIRIGENTE UNITA ORGANIZZATIVA N del 11 dicembre 2002, avente per oggetto: Influenza aviaria Programma di vaccinazione. 3. DECRETO DIRIGENTE UNITA ORGANIZZATIVA N del 17 dicembre 2002, avente per oggetto: Influenza aviaria Programma di vaccinazione. 4. DECRETO DIRIGENTE UNITA ORGANIZZATIVA N. 540 del 23 gennaio 2003, avente per oggetto: Influenza aviaria Misure di contenimento dell influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità nel territorio della Regione Lombardia. 5. DECRETO DIRIGENTE UNITA ORGANIZZATIVA N del 15 aprile 2003, avente per oggetto: Approvazione del piano di controllo degli allevamenti avicoli sul territorio della Regione Lombardia. Modifica del D.D.U.O. n del : Piano di controllo regionale degli allevamenti avicoli. 6. DECRETO DIRIGENTE UNITA ORGANIZZATIVA N del 16 aprile 2003, avente per oggetto: Influenza viaria Programma di vaccinazione Modifica al DDUO n del 11 dicembre DECRETO DIRIGENTE UNITA ORGANIZZATIVA N del 6 maggio 2003, avente per oggetto: Influenza aviaria Programma i vaccinazione Integrazione al DDUO n.6532 del 16 aprile DECRETO DIRIGENTE UNITA ORGANIZZATIVA N del 23 maggio 2003, avente per oggetto: Influenza aviaria Misure di contenimento dell influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia. Revoca del D.D.U.O. n del 10 aprile DECRETO DIRIGENTE UNITA ORGANIZZATIVA N del 1 luglio 2003, avente per oggetto: Influenza aviaria Misure di contenimento dell influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia. Modifica del D.D.U.O. n del 23 maggio

4 Art. 3 Il presente Decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentirne la dovuta pubblicità legale Dott. Mario Astuti 4

5 LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLO DELL INFLUENZA AVIARIA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA TITOLO Pagina Allegati collegati SEZIONE A SEZIONE B SEZIONE C Definizioni e Anagrafe degli allevamenti avicoli 2 Definizioni 2 Anagrafe degli allevamenti avicoli 3 Nuovi insediamenti avicoli 3 III, Monitoraggio dell Influenza Aviare in Regione Lombardia 4 (al di fuori dalla Zona di Vaccinazione di Emergenza) Piano di monitoraggio 4 XVIIIa Obiettivi 4 Tempi di esecuzione 4 Popolazione bersaglio 4 Modalità di campionamento 4 Flussi informativi 4 XIX, Tipologia di allevamento (accasamento monitoraggio 5 spostamenti) Allevamenti di tacchini 5 III, XVII, Allevamenti di ovaiole e pollastre 5 III, XVII, Allevamenti di volatili da carne 6 III, XVII Allevamenti di pollame da riproduzione 6 III, XVII Uova da cova e pulcini 6 Allevamenti di svezzamento 7 Macelli avicoli 7 Verifica norme biosicurezza 8 III, XXI, Disposizioni finali 8 XIII Programma di vaccinazione emergenza (PVE) 9 VII, Premessa 9 Ambito territoriale 11 I, II Distribuzione vaccino 11 VII, X, XIV, XV, XVI, XVII, Caratteristiche modalità impiego vaccino 11 VIII, Specie soggette vaccinazione 12 Schemi vaccinali 13 VI, VII, Piano monitoraggio verifica efficacia programma vaccinazione 13 XVIII, XIX Piano monitoraggio in ZVE per valutare evoluzione epidemiol. 13 IX, XVIII, XIX, Movimentazione pollame da e verso ZVE 14 III, IV, XIII, XVII, XVIII, XX, XXa, Movimentazione uova da cova da e verso ZVE 18 III, Carni di volatili vaccinati nei confronti dell influenza aviaria 19 X, XIX Movimentazione lettiera di pollame da e verso ZVE 20 XI, Durata PVE 20 SEZIONE D SEZIONE E Conferma ufficiale di LPAI: misure di contenimento da adottare in Lombardia Misure di precauzione per il personale esposto a contatto diretto con avicoli 21 V, XII 24 Pagina 1 di 24

6 SEZIONE A Definizioni e Anagrafe degli allevamenti avicoli Definizioni a) pollame: gli animali di cui all art. 2 punto 2 lettera a) del DPR 587/93 e successive modifiche ed integrazioni; b) insediamento produttivo di tipo intensivo: lo stabilimento la cui attività consiste nell allevamento di pollame, anche se costituito da più unità produttive (capannoni) ed in cui, in fase produttiva, sono presenti più di 250 volatili. L insediamento produttivo identifica l unità epidemiologica, caratterizzata da un unico riferimento territoriale e può essere costituita da uno o più fabbricati confinanti. Ad ogni insediamento produttivo deve essere assegnato un codice identificativo di tipo alfanumerico ex D.P.R. 317/94; c) allevamento di tipo rurale: il luogo privato in cui vengono allevati, esclusivamente per autoconsumo, un numero di volatili non superiore a 250; d) insediamento produttivo di svezzamento: l azienda in cui il pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo, per poi essere destinato agli allevamenti rurali di cui alla lettera c); e) unità epidemiologica: insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nello stesso insediamento produttivo (allevamento), per i quali è possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve comprendere anche la tracciabilità delle uova e degli animali; f) unità produttiva: la minima unità strutturale in cui è articolato l allevamento avicolo; per gli allevamenti di tipo intensivo è rappresentata da ogni singolo capannone, mentre per gli allevamenti di svezzamento è costituita da ogni singolo ambiente nel quale il capannone è suddiviso; g) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o in un mercato; h) proprietario: qualsiasi persona, fisica o giuridica, titolare della proprietà degli animali; i) commerciante all ingrosso: il soggetto che compera pollame e lo vende ad altra azienda non di sua proprietà, entro 30 giorni dall acquisto, j) commerciante dettagliante (in sede fissa), ambulante o itinerante: il soggetto che compera e vende direttamente pollame, assicurando il suo regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali ad allevamenti rurali. I soggetti di cui al presente punto che detengono gli animali presso le proprie aziende per un tempo superiore alle 72 ore devono dotarsi necessariamente di una struttura adeguata, che permetta il soddisfacimento delle esigenze fisiche degli animali stessi; k) filiera avicola rurale: l insieme degli allevamenti rurali, degli svezzatori e dei commercianti l) vuoto sanitario: periodo intercorrente tra la fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e l introduzione di nuovi animali; m) vuoto biologico: periodo intercorrente tra lo svuotamento dell allevamento ed il suo ripopolamento. Pagina 2 di 24

7 Anagrafe degli allevamenti avicoli Presso l OEVR lombardo viene gestito il data-base relativo all anagrafe informatizzata regionale degli allevamenti avicoli di tipo intensivo, degli allevamenti di svezzamento e dei commercianti. Ciascun allevamento viene identificato col codice aziendale previsto dal DPR 317/96 e dal D.L.vo 29/7/03 n.267. L attribuzione del codice viene effettuata accedendo al sito L anagrafe delle aziende deve essere aggiornata con cadenza almeno annuale (30 aprile di ogni anno): a tal fine, gli aggiornamenti e variazioni comunicate dagli allevatori devono essere registrate a cura dei Servizi Veterinari delle ASL. Nuovi allevamenti avicoli Il Servizio Veterinario competente per territorio, rilascerà il parere favorevole, a seguito di pratica edilizia per l attivazione di nuovi allevamenti, a condizione che siano applicate tutte le NORME DI BIOSICUREZZA relativa ai requisiti strutturali, funzionali e manageriali previste nell Allegato III Pagina 3 di 24

8 SEZIONE B Monitoraggio dell Influenza Aviare in Regione Lombardia (al di fuori della Zona di Vaccinazione di Emergenza) 1. Piano di monitoraggio I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. della Lombardia attuano il piano di monitoraggio per influenza aviaria negli allevamenti avicoli insistenti sul territorio regionale non soggetto al Piano di Vaccinazione di Emergenza (PVE). In subordine, su specifica indicazione del Servizio Veterinario competente per territorio, i Veterinari aziendali effettuano il controllo degli allevamenti intensivi secondo le modalità stabilite dalla presente sezione. Le Ditte interessate devono fornire al Servizio Veterinario competente per territorio, il calendario dettagliato dei prelievi che verranno effettuati negli allevamenti di competenza. I Veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore controllo ritenuto opportuno nell ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli. Obiettivi Individuare l eventuale presenza negli allevamenti avicoli di pollame sierologicamente e/o virologicamente positivo nei confronti del virus dell influenza aviaria. Tempi di esecuzione Il presente Piano ha validità sino al 31 dicembre 2004 Popolazione bersaglio In caso di persistenza o reintroduzione del virus influenzale, è altamente probabile che siano inizialmente interessati gli allevamenti di tacchini da carne o di ovaiole situati nelle zone a più alta densità zootecnica. Ne deriva che il piano di monitoraggio deve interessare prioritariamente tale tipologie di allevamento con particolare riguardo alle specie maggiormente coinvolte nella epidemia (pollo, tacchino e quaglia). Modalità di campionamento I Veterinari ufficiali, i Veterinari aziendali ed il personale tecnico che effettuano i campionamenti previsti dal presente Decreto, devono rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad evitare ogni eventuale diffusione del contagio. Flussi informativi I campioni di sangue e di feci ed i tamponi tracheali devono essere inviati, per la ricerca di anticorpi o per l isolamento dei virus influenzali, all IZS competente per territorio, utilizzando il modello dell all. XIX. I risultati degli esami di laboratorio sono trasmessi all ASL competente per territorio e all O.E.V.R.. Pagina 4 di 24

9 Tipologia di allevamento (accasamenti monitoraggio spostamenti) Allevamenti di tacchini: l accasamento di tacchini può avvenire a condizione che: o le aziende interessate abbiano presentato al Servizio veterinario competente per territorio richiesta di autorizzazione di accasamento; o sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento dell allevamento (vuoto biologico); o l accasamento sia effettuato per aree territoriali omogenee in modo tale da garantire, in ciascuna di tali aree, lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all epoca della macellazione; o le aree geografiche di cui al precedente punto, devono essere individuate dal Servizio veterinario competente per territorio sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio e della distribuzione spaziale degli allevamenti. o l accasamento, nelle varie unità produttive di ciascun allevamento deve avvenire nel tempo massimo di 10 giorni; i proprietari devono utilizzare appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende; il Servizio veterinario deve controllare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza (all. III); il Servizio veterinario verifica che il detentore dell allevamento tenga apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l azienda del personale (indicandone le mansioni), delle attrezzature e degli automezzi, con utilizzo dell apposito registro di cui all allegato XVII; l autorizzazione per il trasporto al macello di tacchini è concessa dal Servizio Veterinario, subordinatamente all esecuzione, con esito favorevole, di: o ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il primo carico; o prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 7 giorni precedenti il primo carico per la ricerca anticorpale. Allevamenti di ovaiole e pollastre L accasamento di ovaiole e pollastre può avvenire a condizione che: o le aziende interessate abbiano presentato al Servizio veterinario competente per territorio richiesta di autorizzazione di accasamento; o sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento dell allevamento (vuoto biologico); i proprietari devono utilizzare appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende. il Servizio veterinario deve controllare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza (all. III); il Servizio veterinario verifica che il detentore dell allevamento tenga apposita registrazione di tutti i movimenti, da e per l azienda, del personale (indicandone le mansioni), delle attrezzature e degli automezzi, con utilizzo dell apposito registro di cui all allegato XVII; Pagina 5 di 24

10 Monitoraggio: sulla base della consistenza dell allevamento, prelievo ufficiale di campioni di sangue per allevamento, distribuiti nei vari capannoni, effettuato con cadenza almeno quadrimestrale. Allevamenti di volatili da carne L accasamento di volatili da cane può avvenire a condizione che: o le aziende interessate abbiano presentato al Servizio veterinario competente per territorio richiesta di autorizzazione di accasamento; o sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni di tutto l allevamento e comunque siano trascorsi almeno 15 giorni dal giorno di svuotamento dell allevamento (vuoto biologico); i proprietari devono garantire l utilizzo di appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende il Servizio veterinario deve controllare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza (all. III); il Servizio veterinario verifica che il detentore dell allevamento tenga apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l azienda del personale (indicandone le mansioni), delle attrezzature e degli automezzi, con utilizzo dell apposito registro di cui all allegato XVII. Monitoraggio negli allevamenti di anatre da carne: un campionamento di feci per ciascun ciclo. Allevamenti di pollame da riproduzione L accasamento di riproduttori può avvenire a condizione che: o le aziende interessate abbiano presentato al Servizio veterinario competente per territorio richiesta di autorizzazione di accasamento; o sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento dell allevamento (vuoto biologico); i proprietari devono utilizzare appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende. il Servizio veterinario deve controllare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza (all. III); il Servizio veterinario verifica che il detentore dell allevamento tenga apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l azienda del personale (indicandone le mansioni), delle attrezzature e degli automezzi, con utilizzo dell apposito registro di cui all allegato XVII. Monitoraggio: prelievo di almeno campioni di sangue, in base alla consistenza dell allevamento, effettuato con cadenza almeno quadrimestrale. Uova da cova e pulcini Le uova da cova devono essere: o prodotte in allevamenti da riproduzione testati sierologicamente; o trasportate direttamente all incubatoio di destinazione; o disinfettate, unitamente agli imballaggi, prima del carico; o destinate ad incubatoi che garantiscano la rintracciabilità delle uova. Pagina 6 di 24

11 I pulcini di un giorno devono originare da uova da cova che soddisfano i requisiti di cui ai punti precedenti; il trasporto di uova da cova e da consumo deve essere effettuato con contenitori monouso o di materiale lavabile e disinfettabile e utilizzando automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto. Gli automezzi devono inoltre trasportare una singola partita di uova destinata ad un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto. Allevamenti di svezzamento Monitoraggio: prelievo di almeno 10 campioni di sangue, in base alla consistenza dell allevamento, effettuato con cadenza almeno quadrimestrale. Se nell allevamento sono presenti anatre, il veterinario ufficiale provvede, con la medesima cadenza, all esecuzione di 10 campioni di feci per l esame virologico; per garantire la rintracciabilità delle partite: o i volatili che sono movimentati dall incubatoio agli allevamenti di svezzamento, e da questi ultimi al commerciante o rivenditore, devono essere accompagnati da regolare dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4 unificato); o i commercianti all ingrosso ed i dettaglianti che esercitano l attività di vendita nelle diverse sedi, in forma ambulante o itinerante di volatili di specie sensibili, devono rilasciare, per ogni movimentazione, la relativa dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4 unificato); o come contemplato dall art.31 del D.P.R. 320/54 il modello 4, se non previsto da specifiche norme sanitarie, deve essere firmato esclusivamente dall interessato, non vidimato, e redatto in duplice copia; o la rintracciabilità dei volatili di cui al presente punto deve essere garantita a cura del detentore o proprietario degli animali per almeno 12 mesi dalla data della commercializzazione dei volatili, mediante la conservazione dei modelli 4 integrati; o ogni cessione, trasferimento o vendita di volatili destinati agli allevamenti rurali, anche se sporadicamente o in ambito di attività promozionali, deve essere necessariamente effettuate secondo le regole sopra citate. Macelli avicoli Il trasporto di volatili destinati al macello deve essere effettuato con automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto. Gli automezzi devono inoltre trasportare una singola partita di animali destinata ad un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto. Nei macelli avicoli presenti sul territorio regionale, i veterinari ispettori effettuano, a fini di monitoraggio, prelievi di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti dei virus influenzali secondo le modalità sotto riportate. Tacchini: presso gli impianti di macellazione presenti sul territorio regionale, i Veterinari ispettori devono effettuare un prelievo a sondaggio di almeno 10 campioni di sangue dalle partite di tacchini in modo che ogni ciclo produttivo venga testato almeno una volta. Pagina 7 di 24

12 Tale campionamento dovrà essere effettuato sulle partite di tacchini provenienti da fuori Regione (sono esclusi gli animali provenienti da allevamenti della Lombardia in quanto già sottoposti a prelievo obbligatorio al momento della visita ante-mortem). Pollame da carne: provenienza dalla Regione Veneto e Lombardia, da zone in cui non viene praticata la vaccinazione: prelievo, con cadenza settimanale, di 5 campioni di sangue per partita, da almeno 5 partite di pollame da carne; provenienza dalla Regione Veneto e Lombardia, da zone in cui viene praticata la vaccinazione: tutte le partite devono essere sottoposte a prelievo di 10 campioni di sangue. 2. Verifica norme di biosicurezza Negli allevamenti appartenenti alle specie sensibili, i Servizi Veterinari competenti per territorio, dovranno effettuare, con cadenza semestrale e nell'ambito dell'attività di controllo, la verifica dei requisiti strutturali e gestionali delle misure di biosicurezza, utilizzando il verbale di sopralluogo di cui all allegato XXI 3. Disposizioni finali Su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure: gli automezzi destinati alla raccolta di carcasse, cascami e rifiuti degli allevamenti, nonché gli avanzi e rifiuti dei macelli, devono essere lavati e disinfettati dopo ogni trasporto; al fine di garantire l effettuazione delle operazioni di pulizia e disinfezione previste ai punti precedenti e di ottimizzare le risorse umane disponibili, il Dirigente del competente Servizio può formalmente incaricare personale, anche delle Ditte interessate, ad assicurare l espletamento delle operazioni suddette; il proprietario o detentore dell allevamento avicolo ha l obbligo di notificare al competente Servizio Veterinario ASL l avvenuto accasamento di volatili, mediante consegna del mod. 4 integrato, nei 7 giorni successivi l accasamento stesso. Pagina 8 di 24

13 SEZIONE C Programma di vaccinazione di emergenza Premessa Nel il settore avicolo italiano era stato interessato dalla più grave epidemia di influenza aviaria mai manifestatasi in Europa, con insorgenza, dal 17 dicembre 1999 al 5 aprile 2000, di 413 focolai di infezione, per la maggior parte (365 focolai) localizzati in aree ad elevata densità zootecnica del Veneto e della Lombardia. Circa 16 milioni di volatili domestici erano venuti a morte o erano stati abbattuti e distrutti al fine di eradicare l infezione, con un danno economico diretto pari a più di 110 milioni di. Ai costi legati al pagamento degli indennizzi agli allevatori devono essere aggiunte le rilevanti perdite economiche di tipo indiretto, pari a circa 400 milioni di, correlate alla limitazione o al blocco, per diversi mesi, della normale attività produttiva e commerciale dell industria avicola nelle due regioni maggiormente interessate dal contagio. E indispensabile sottolineare che tale epidemia era stata generata dalla circolazione, per circa un anno, di un virus influenzale a bassa virulenza (LPAI) appartenente al sottotipo H7N1, che è successivamente mutato dando origine ad uno stipite ad alta patogenicità (HPAI). LPAI (H7N1) nelle province di Verona e Padova ( ) La successiva ricomparsa, in agosto 2000, del virus LPAI in allevamenti di tacchini da carne della provincia di Verona era stata seguita dall adozione di rigorose misure di eradicazione quali lo stamping out o la macellazione controllata dei gruppi infetti e la pronta messa in atto di misure restrittive nelle aree territoriali circostanti i focolai. Questi interventi se da un lato avevano consentito di limitare la diffusione dell infezione ad un area circoscritta della provincia di Verona, dall altro non avevano impedito la trasmissione del contagio tra allevamenti contigui o collegati funzionalmente, con insorgenza, da agosto a novembre 2000, di 55 focolai di malattia di cui 51 in allevamenti di tacchini da carne. Al fine di controllare la diffusione del contagio, ridurre le perdite economiche causate dalla malattia ed evitare il verificarsi di una nuova epidemia da virus ad alta virulenza, la Commissione ha autorizzato, a far data dal 15 novembre 2000, l impiego della profilassi immunizzante con vaccino eterologo (H7N3) negli allevamenti di tacchini da carne, di ovaiole e di capponi presenti nell area di interessata. Tuttavia, il 21 dicembre 2000 il virus LPAI è stato isolato in un allevamento di tacchini da carne non vaccinato posto nell area di vaccinazione e, successivamente, in allevamenti di aree territoriali contigue della provincia di Padova non interessati dal piano di vaccinazione. In totale, fino a fine marzo 2001, erano stati notificati 23 focolai, tutti causati da virus LPAI, di cui la maggior parte localizzati in un area limitata della provincia di Padova, da cui la malattia è stata eradicata senza il ricorso alla profilassi immunizzante. Un unico focolaio di infezione era stato individuato, in gennaio 2001, in un allevamento di tacchini da carne vaccinato, posto nelle immediate vicinanze (circa 200 metri) di un azienda di tacchini, non sottoposti a vaccinazione, precedentemente colpita dalla malattia. Il virus non si era però diffuso ad altri allevamenti di tacchini vaccinati posti in vicinanza (da 800 metri a 1 km) dei focolai. Piano di vaccinazione di emergenza in provincia di Verona Il piano di vaccinazione, approvato dalla Commissione con Decisione 2000/721/CE e avviato in data 15 novembre 2000, era stato realizzato utilizzando un vaccino inattivato eterologo (sottotipo H7N3), che da un lato proteggeva gli animali nei confronti dell infezione, dall altro consentiva, attraverso l impiego di un appropriato test discriminatorio, la distinzione degli animali infetti dai vaccinati non infetti. Il controllo sierologico sistematico degli allevamenti vaccinati e di quelli non vaccinati dell area di vaccinazione aveva evidenziato, dopo pochi mesi dall inizio della campagna vaccinale, una completa assenza di circolazione del virus influenzale. Sulla base di tali evidenze la Commissione aveva autorizzato con Decisione 2001/847/CE la commercializzazione, in ambito comunitario, delle carni degli animali vaccinati, previa esecuzione, con esito negativo, di un appropriato test discriminatorio. La rigorosa adozione delle misure di biosicurezza negli allevamenti, la messa in atto di efficaci norme di restrizione della movimentazione di animali vivi, la rapida identificazione e l eliminazione attraverso lo stamping out o la macellazione controllata dei volatili degli allevamenti infetti, unita all impiego sistematico della vaccinazione e al monitoraggio continuo della situazione epidemiologica, aveva portato all eradicazione della malattia, con costi di gran lunga inferiori rispetto a quelli sostenuti per eradicare il virus HPAI. Epidemia da virus LPAI (H7N3) in Lombardia e Veneto (2002) Tra la fine di luglio e l inizio di agosto 2002, il piano di monitoraggio sierologico attivato in Italia per individuare precocemente eventuali focolai di influenza aviaria ha consentito l identificazione di positività sierologiche nei Pagina 9 di 24

14 confronti del sottotipo H7 del virus dell influenza in tre allevamenti di tacchini da carne e in un allevamento rurale del comune di Isorella (BS), in assenza di isolamento virale. L eliminazione di tutti animali degli allevamenti positivi e la messa in atto di rigorose misure di restrizione nell area colpita sono state seguite da un rafforzamento delle azioni di monitoraggio in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che non avevano evidenziato, fino al 10 ottobre del corrente anno, la presenza di altri allevamenti infetti. In tale data, campioni di sangue prelevati al macello da tacchini da carne provenienti da un allevamento sito in comune di Ospitaletto di Brescia sono risultati positivi per il sottotipo H7. I successivi interventi di monitoraggio nell area territoriale interessata hanno evidenziato la presenza di altri 5 allevamenti di tacchini sierologicamente positivi in tre comuni della provincia di Brescia. Nonostante la pronta adozione di rigorose misure di eradicazione, l infezione si è successivamente diffusa ad aree ad elevata densità zootecnica delle province di Mantova, Verona e Vicenza. Nei focolai di malattia è stato isolato un virus influenzale a bassa virulenza appartenente al sottotipo H7N3. Sulla base dell analisi filogenetica è stato stabilito che lo stipite in causa presenta differenze sostanziali sia rispetto al ceppo vaccinale impiegato in provincia di Verona, sia rispetto al virus del sottotipo H7N1 circolato in Italia nel periodo Inoltre, dati preliminari sulla assenza di siti di glicosidazione a livello della porzione globulare dell emoagglutinina fanno ritenere che lo stipite in causa sia caratterizzato da un basso livello di adattamento ai volatili domestici. Risulta, pertanto, probabile una sua introduzione dall ospite selvatico. Piano di vaccinazione di emergenza in Lombardia e Veneto La ricomparsa del virus LPAI, 2 mesi dopo il rilievo delle prime positività sierologiche, è correlabile alla perpetuazione dell infezione in serbatoi non ancora identificati. Ciò rende possibile la persistenza del virus nelle aree attualmente colpite, anche in tempi successivi all eventuale eradicazione dell epidemia in atto, e rende obbligatoria l adozione di piani di intervento straordinari che permettano, in ogni caso, di evitare il verificarsi di una nuova epidemia da virus ad alta virulenza. Infatti, la ricomparsa del virus LPAI in un area caratterizzata da un elevata densità di allevamenti di specie sensibili, spesso tra loro contigui e funzionalmente collegati, rende opportuna la messa in atto di tutti gli interventi necessari per limitare la diffusione dell infezione, associando alle misure di eradicazione l impiego della profilassi immunizzante, in aree, tipologie di allevamento e secondo piani ben definiti e condivisi. Si deve sottolineare che la presenza nell area in oggetto di un elevato numero di animali di diverse specie recettive e, di conseguenza, il rischio di passaggi seriali interspecifici rende estremamente probabile, come del resto si era già verificato nel 1999, una mutazione del virus verso l alta virulenza. L impiego della profilassi immunizzante con vaccino inattivato specifico nei confronti del sottotipo H7 può consentire di ridurre il livello di escrezione virale in caso di infezione, con conseguente diminuzione della carica virale nell allevamento infetto e della correlata contaminazione ambientale, da cui può derivare una riduzione del rischio di diffusione del contagio. Ne deriva che la vaccinazione dei tacchini da carne e di altri animali a lunga vita dovrebbe comportare una riduzione della pressione infettante nella zona a rischio. Inoltre, l uso di uno stipite vaccinale eterologo, caratterizzato da un sottotipo di neuroamminidasi diversa (es. H7N7 o H7N1) rispetto al virus presente sul territorio (H7N3), può consentire il monitoraggio della situazione epidemiologica nella popolazione degli animali vaccinati attraverso l uso di un appropriato test discriminatorio. L applicazione di una strategia DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals), consentendo la discriminazione tra gli allevamenti vaccinati/infetti rispetto agli allevamenti vaccinati/sani, rappresenta la base per la messa in atto e la gestione di razionali programmi di sorveglianza anche negli allevamenti vaccinati per un precoce riscontro di eventuali casi di infezione. Nelle aree sottoposte a vaccinazione saranno applicate misure restrittive sulle movimentazioni di volatili e loro prodotti, che dovranno essere modulate in funzione dell andamento della situazione epidemiologica e basate su una corretta analisi del reale rischio di diffusione del contagio attraverso la commercializzazione degli animali presenti nella zona di vaccinazione e dei loro prodotti. Pagina 10 di 24

15 1. Ambito territoriale La vaccinazione sarà effettuata nelle zone riportate in Allegato I. Il numero di allevamenti e di volatili presenti nell area di vaccinazione è illustrato nell Allegato II 2. Distribuzione del vaccino e modalità operative 1. La distribuzione del vaccino anti-influenzale è effettuata dall Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie attraverso il centro di distribuzione costituito presso la Sezione Diagnostica di Verona in conformità a quanto previsto all allegato XV. 2. In analogia a quanto previsto all articolo 16, comma 4, del D.L.vo 196/99, i veterinari elencati in allegato XIV sono ufficialmente incaricati del ritiro e della somministrazione del vaccino, che devono avvenire secondo le procedure riportate nel PVE, applicando le linee operative e i modelli di cui all allegato XV. I veterinari incaricati devono operare sotto la vigilanza del Servizio veterinario dell ASL competente per territorio. 3. I veterinari elencati in allegato XIV devono trasmettere sistematicamente al Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria della Regione Veneto i dati relativi all accasamento dei volatili ed al loro invio alla macellazione per quanto riguarda sia gli allevamenti sottoposti a vaccinazione, sia quelli non sottoposti a trattamento immunizzante, utilizzando i modelli di cui all allegato XVI. 4. La corretta attuazione e verifica dell applicazione delle misure previste dal programma di vaccinazione di emergenza è garantita dal Servizio veterinario delle ASL interessate attraverso l utilizzo dei protocolli e dei modelli di cui all allegato XVII. 3. Caratteristiche, composizione e modalità di impiego dei vaccini Il documento della Commissione Europea SANCO/B3/AH/R17/2000 sottolinea l importanza di poter discriminare i soggetti vaccinati dagli infetti nella lotta contro l influenza aviaria. Al fine di raggiungere questo obiettivo, viene ipotizzato l utilizzo di una strategia DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals), che consenta la discriminazione tra gli allevamenti vaccinati/infetti rispetto agli allevamenti vaccinati/sani e sono suggeriti altri metodi ritenuti validi al fine di svelare la presenza dell infezione all interno di una popolazione vaccinata. In particolare l impiego delle sentinelle non vaccinate consente l utilizzo di vaccini inattivati preparati con ceppi sia omologhi, e quindi appartenenti allo stesso sottotipo del virus di campo (H7N3), sia eterologhi. Vaccino inattivato eterologo - Studi sperimentali indicano che vaccini con la medesima emoagglutinina inducono la produzione di anticorpi neutralizzanti e pertanto protettivi nei confronti di virus appartenenti allo stesso sottotipo H. La vaccinazione con un vaccino eterologo potrebbe fungere da vaccino marker naturale. Infatti, nel citato documento SANCO/2000, viene ipotizzato l utilizzo di un vaccino che abbia un sottotipo di neuroamminidasi diversa rispetto al virus presente sul territorio. In un esaustivo studio effettuato dal Dr. D. E. Swayne, dell United States Departement of Agricolture (USA), pubblicato nel 1999 e riportato nel rapporto SANCO/2000, viene infatti dimostrato che l antigene che induce la produzione di anticorpi neutralizzanti è rappresentato dall emoagglutinina. Tale conclusione è stata confermata dalle prove di infezione sperimentale effettuate dal Centro di Referenza Nazionale per l influenza aviaria e per la malattia di Newcastle nel 2000, che ha dimostrato che la vaccinazione con lo stipite H7N3 proteggeva dalla malattia animali Pagina 11 di 24

16 infettati sperimentalmente con il virus di campi di alta patogenicità H7N1 e che tale protezione si accompagnava ad un evidente riduzione del livello di escrezione virale. Per analogia si ritiene che l utilizzo di un vaccino eterologo (H7N1) consente quindi, sia la protezione degli animali nei confronti dell infezione sia la distinzione degli animali infetti dai vaccinati. Infatti, il virus di campo e quello vaccinale presentando gruppi N diversi (N3-N1), inducono la produzione di anticorpi anti-n specifici, rilevabili mediante il test di immunofluorescenza N3-N1 (iifa-test) analogo a quello validato nel 2001 e utilizzato, previa approvazione della Commissione (Decisione 2001/847/CE), nel corso della campagna vaccinale La campagna vaccinale è basata sull impiego del vaccino eterologo H7N1. Le caratteristiche del vaccino sono riportate in allegato VIII. 4. Specie avicole sottoposte a vaccinazione La profilassi immunizzante obbligatoria dovrà essere effettuata in tutti gli allevamenti intensivi di tacchini da carne e negli allevamenti di ovaiole per la produzione di uova da consumo, che applicano il tutto pieno tutto vuoto almeno a livello di singola unità produttiva. Devono, inoltre, essere sottoposti a vaccinazione obbligatoria gli allevamenti di galletti golden, galletti livornesi e capponi presenti nelle zone di vaccinazione. Il Servizio Veterinario Regionale competente per territorio, sentito il parere del centro di Referenza Nazionale per l Influenza aviaria, in base alla situazione epidemiologica e al rischio di diffusione della malattia, può autorizzare le vaccinazioni degli allevamenti di riproduttori delle specie tacchino, della specie Gallus gallus e faraona. Gli allevamenti di altre specie e tipologie non saranno vaccinati. Qualora venga ridefinita la ZVE, le aziende oggetto di vaccinazione, che hanno accasato precedentemente alla data di inizio del piano vaccinale, prima di procedere all intervento vaccinale dovranno essere sottoposte a monitoraggio ufficiale con prelievo di almeno 30 campioni di sangue (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è 5%) per l esame sierologico e di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell antigene virale. I campioni dovranno essere esaminati dagli IZS di Brescia o di Padova per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7. Negli allevamenti interessati dovranno essere vaccinati tutti i soggetti dell allevamento, ad eccezione di un numero definito di animali sentinella, che dovranno essere adeguatamente individuati, per distinguerli dai soggetti vaccinati, e distribuiti in tutti i reparti dell allevamento. Il numero di animali sentinella per allevamento dovrà essere pari almeno all 1% dell effettivo e, in ogni caso, non inferiore a 100 soggetti. In ogni capannone dovranno essere presenti almeno 100 sentinelle. Le condizioni di base per attuare la vaccinazione con vaccino eterologo sono le seguenti: gli animali sentinella dovranno essere impiegati in tutti gli allevamenti vaccinati; i volatili presenti in una stessa unità produttiva vaccinati con vaccino omologo non potranno mai essere sottoposti a profilassi immunizzante con vaccino eterologo; i volatili presenti in una stessa unità produttiva vaccinati con vaccino eterologo prodotto da una ditta non potranno mai essere sottoposti a profilassi immunizzante con vaccino eterologo di un altra ditta produttrice; Pagina 12 di 24

17 il Servizio veterinario garantirà una puntuale identificazione e registrazione di tutti i gruppi di volatili vaccinati sulla base del vaccino impiegato. 5. Schemi vaccinali La vaccinazione dovrà essere obbligatoriamente attuata secondo lo schema riportato in allegato VI e applicando le linee guida di cui all allegato VII. 6. Piani di monitoraggio per la verifica dell'efficacia dei programmi di vaccinazione Sulla base del numero totale di allevamenti vaccinati, viene estratto, con criteri di casualità e con stratificazione per comune ed eventualmente per specie animale, un numero di allevamenti sottoposti a profilassi immunizzante che garantisca l individuazione di almeno un gruppo non immunizzato, ipotizzando la prevalenza di tali gruppi pari ad almeno il 10%, con un livello di confidenza del 95%. In ciascun allevamento individuato sono sottoposti a prelievo di sangue almeno 20 volatili vaccinati, selezionati casualmente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive. I campioni saranno esaminati per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7. Il monitoraggio in oggetto sarà effettuato, dal veterinario ufficiale o da un veterinario riconosciuto conformemente al D.Lgs. n. 196/99, al fine di valutare l efficacia della protezione immunitaria anche in termini temporali. 7. Piani di monitoraggio nella zona di vaccinazione per valutare l evoluzione della situazione epidemiologica Almeno ogni 45 giorni, in tutti gli allevamenti di volatili vaccinati dovranno essere prelevati, dal veterinario ufficiale o da un veterinario riconosciuto conformemente al D.Lgs. n. 196/99, 10 campioni di sangue (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è del 30%) dalle sentinelle non vaccinate. Le modalità e la frequenza del monitoraggio, sono riportate nell Allegato XVIII. I campioni devono essere inviati al competente IZS accompagnati esclusivamente dalla scheda di cui all allegato XIX, debitamente compilata in tutte le sue parti, per essere sottoposti alla ricerca degli anticorpi anti-h7 mediante prova di inibizione dell emoagglutinazione o altra prova sierologica per la ricerca dell antigene di gruppo A dei virus influenzali (AGID o ELISA). Se necessario, potrà essere impiegato anche il test discriminatorio per la ricerca degli anticorpi anti-n3 (iifa-test). Tutti gli esami di laboratorio previsti dal presente piano di vaccinazione devono essere effettuati presso i laboratori degli IZS di Brescia o di Padova. I responsabili dei laboratori di analisi dovranno segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell ASL competente per territorio le positività sierologiche o virologiche indicative della presenza del virus in allevamento. Al momento dell esecuzione dei prelievi per il monitoraggio, il veterinario deve inoltre effettuare un accurato esame clinico dei volatili sentinella, per evidenziare eventuali sintomi riferibili alla malattia; Il riscontro di positività sierologiche negli allevamenti vaccinati dovrà essere seguito dall esecuzione, su almeno 10 sentinelle, di opportuni accertamenti sierologici e/o virologici Pagina 13 di 24

18 su materiale patologico prelevato conformemente con quanto previsto dall allegato III del DPR 656/96. Negli allevamenti da riproduzione non sottoposti a vaccinazione, nelle aziende di galline ovaiole non vaccinate, negli allevamenti di anatre, oche e struzzi dovranno essere adottate le misure di controllo ed effettuate le azioni di monitoraggio di cui all allegato IX. 8. Movimentazione di pollame da e verso le Zone di Vaccinazione Nella zona di vaccinazione si applicano le seguenti misure: I. identificazione, da parte del Servizio veterinario dell'asl, di tutte le aziende che detengono volatili; II. vincolo di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati; III. appropriata disinfezione, a cura dei detentori, degli ingressi e delle uscite delle aziende; IV. su tutto il territorio interessato dal piano di vaccinazione di emergenza è fatto divieto di mostre, fiere, mercati, esposizioni di animali delle specie sensibili all influenza aviaria. In relazione alla situazione epidemiologica (assenza di circolazione virale attiva), l autorità competente per territorio può derogare a tal divieto; V. i produttori che operano nell area di vaccinazione devono garantire una totale separazione funzionale fra gli allevamenti situati nell area di vaccinazione e gli allevamenti di volatili di specie sensibili siti in altre aree territoriali, attraverso l adozione delle misure di cui all allegato XIII; VI. i trasportatori di pollame che operano nell area di vaccinazione devono garantire la puntuale compilazione e la corretta tenuta del registro di bordo di cui all allegato XX; VII. i responsabili degli stabilimenti operanti nell ambito del settore avicolo devono assicurare la disponibilità delle informazioni relative al protocollo di controllo della movimentazione degli automezzi riportato nell allegato XXa; VIII. divieto di uscita e di introduzione di volatili di specie sensibili dalle/nelle aziende di allevamento di tipo intensivo. DEROGHE L autorità competente, in deroga al divieto di cui al precedente punto VIII, può autorizzare le seguenti movimentazioni a condizione che il trasporto avvenga lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento. Le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego. Le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio: accasamento di pulcini di un giorno e pollastre/allievi prima dell entrata in deposizione : condizionata al rispetto del periodo di vuoto previsto nelle Norme di Biosicurezza (All. III); l accasamento di tacchini a condizione che: o l accasamento sia effettuato per aree territoriali omogenee in modo tale da garantire, in ciascuna di tali aree, lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all epoca della macellazione. Tali aree geografiche devono essere Pagina 14 di 24

19 o o o o individuate dal competente Servizio veterinario sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio e della distribuzione spaziale degli allevamenti ; le aziende interessate abbiano presentato al Servizio veterinario competente per territorio il programma di accasamento; sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento dell allevamento; l accasamento, nelle varie unità produttive di ciascun allevamento, avvenga nel tempo massimo di 6 giorni; siano verificati i requisiti di cui all allegato III ed al rispetto di quanto previsto all All. IV; uscita di pollastre vaccinate purché destinate ad un allevamento da produzione localizzato nell ambito dell area di vaccinazione e sottoposte, con esito favorevole, prima della movimentazione, a: o esecuzione regolare dei test previsti dal presente programma di vaccinazione; o ispezione veterinaria ufficiale nelle 24 ore precedenti l inizio del carico; o prelievo in animali sentinella, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il carico, per l indagine sierologia e di 10 tamponi tracheali, nelle 24 ore precedenti l inizio del carico, per la ricerca dell antigene virale; uscita di volatili di allevamenti non vaccinati (unità produttive per le ovaiole per la produzione di uova da consumo), purché non destinati agli scambi comunitari e trasportati direttamente nella sede di destinazione. La concessione, da parte del Servizio veterinario dell'asl, delle autorizzazioni per il trasporto di tali volatili destinati ad allevamenti ubicati dentro o fuori la zona di vaccinazione è subordinata a: o esito favorevole dei test previsti dal presente programma di vaccinazione; o esito favorevole di un ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti l inizio del carico; o prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti l inizio del carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle precedenti l inizio del carico, per la ricerca dell antigene virale; o trasporto diretto agli allevamenti di destinazione, in cui deve essere rispettato il periodo di vuoto previsto nelle Norme di Biosicurezza (All.III); volatili destinati ai macelli situati all interno o all esterno della zona di vaccinazione, purché nel caso dei tacchini il carico di tutti gli animali dell allevamento sia completato entro un massimo di 10 giorni. Il mancato rispetto del termine previsto comporterà: o il sequestro dell allevamento; o l obbligo dell effettuazione, con spese a carico dell allevatore, di controlli virologici a cadenza settimanale e controlli sierologici a cadenza bisettimanale; Pagina 15 di 24

20 o nel caso di accertata positività alle prove sopra elencate verranno applicate le misure previste in caso di conferma ufficiale. Se in tale periodo gli animali dovessero infettarsi, il Servizio Veterinario competente per territorio non procederà al pagamento degli indennizzi previsti dalla L. 218/88. Nel caso di volatili vaccinati nei confronti dell influenza aviaria, questi devono essere trasportati direttamente ad un impianto, situato all interno o all esterno delle zone di vaccinazione, designato dall U.O. Veterinaria regionale, previa segnalazione dei Servizi Veterinari ASL. La concessione, da parte del Servizio Veterinario dell ASL, delle autorizzazioni per il trasporto dei volatili allevati nella zona di vaccinazione al macello è subordinata a: - esecuzione, con esito favorevole, di un ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti l inizio del carico; - trasporto dei volatili destinati al macello con automezzi che siano lavati e disinfettati prima e dopo ogni viaggio e che trasportino una singola partita di animali destinata ad un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; - per gli allevamenti non sottoposti a profilassi immunizzante prelievo al macello di almeno 10 campioni di sangue su base campionaria. I campioni devono essere esaminati per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7; - per gli allevamenti sottoposti a profilassi immunizzante in cui non è richiesto il test discriminatorio N3/N1, prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il primo carico e di 10 tamponi tracheali nelle 72 ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell antigene virale. I campioni ufficiali di cui al presente trattino devono essere prelevati dagli animali sentinella non vaccinati; - per gli allevamenti sottoposti a profilassi immunizzante in cui si richiede il test discriminatorio N3/N1, prelievo, da parte del veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti l invio alla macellazione, di 10 campioni di sangue da altrettanti animali vaccinati nel caso in cui l allevamento sia costituito da un unico capannone o di 20 campioni di sangue scelti con criteri di casualità nei diversi capannoni dell allevamento nel caso in cui l allevamento stesso sia costituito da più unità produttive. Il test discriminatorio ha validità massima di 7 giorni; - le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali, siano impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali; nei macelli situati all interno dell area di vaccinazione è consentita la macellazione dei volatili provenienti da allevamenti situati al di fuori o nell ambito di detta area, a condizione che il macello provveda affinché gli automezzi siano lavati e disinfettati dopo ogni trasporto e trasportino una singola partita di animali destinata ad un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto. Pagina 16 di 24

21 Per quanto attiene le modalità di invio al macello degli animali verso impianti autorizzati presenti sul territorio della Regione Veneto e Lombardia (e preventivamente autorizzati dall autorità sanitaria regionale) al fine di consentire la corretta gestione e la relativa bollatura sanitaria delle carni derivanti da partite di pollame vaccinati, i Servizi veterinari dovranno garantire che: 1. la spedizione dagli allevamenti avvenga previo accordo telefonico tra i Servizi veterinari delle ASL interessate; 2. l attestazione sanitaria di scorta riporti, a seconda del caso, una delle seguenti indicazioni: o volatili vaccinati con vaccino omologo ; o volatili vaccinati con vaccino eterologo ; o volatili vaccinati con vaccino eterologo con test discriminatorio negativo ; immissione a fini di ripopolamento e/o a scopo venatorio di selvaggina cacciabile da penna: può essere autorizzata dal Servizio Veterinario dell ASL a condizione che gli animali originino da allevamenti in cui negli ultimi 15 giorni almeno 10 capi della partita siano stati sottoposti, con esito negativo, ad esame ufficiale per la ricerca di anticorpi nei confronti del sottotipo H7 del virus dell influenza aviaria. Il documento di accompagnamento (modello 4 unificato) deve riportare la seguente dicitura: Animali testati con esito negativo ai sensi della nota prot. n. 608/IA/3450 del 17 settembre 2003 ed ha validità corrispondente alla cadenza dei controlli sierologici previsti. L esito favorevole dei controlli di cui al presente punto deve essere garantito, prima dell immissione a fini di ripopolamento, anche su volatili introdotti da Paesi comunitari e terzi. La selvaggina cacciabile da penna allevata in aziende situate all interno della zona di vaccinazione può essere movimentata in ambito nazionale per l immissione a fine di ripopolamento e/o a scopo venatorio esclusivamente se: o l allevamento di produzione non è situato nell ambito di una zona di protezione istituita ai sensi della Decisione 2002/975/CE; o gli animali originano da allevamenti in cui negli ultimi 10 giorni almeno 10 volatili della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, ad esame ufficiale per la ricerca di anticorpi nei confronti del sottotipo H7 del virus dell influenza aviare. Il documento di accompagnamento (modello 4 unificato) deve riportare la seguente dicitura: Animali testati con esito negativo ai sensi della nota prot. n. 608/IA/3450 del 17 settembre 2003 ed ha validità corrispondente alla cadenza dei controlli sierologici previsti dalla presente. Il pollame delle aziende situate nell area di vaccinazione detenuto e destinato agli allevamenti rurali deve: o non essere vaccinato; o essere sottoposto ai controlli previsti nell Allegato XVIII; o essere movimentato verso allevamenti situati sul territorio delle Regioni Lombardia e Veneto; Pagina 17 di 24

22 o la rintracciabilità dei volatili movimentati nell ambito degli allevamenti rurali, degli svezzatori e dei commercianti (filiera avicola rurale) deve essere garantita con la rigorosa applicazione delle seguenti disposizioni: o i volatili che sono movimentati dall incubatoio agli allevamenti di svezzamento, e da questi ultimi al commerciante o rivenditore, devono essere accompagnati da regolare dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4 unificato); o i commercianti all ingrosso ed i dettaglianti che esercitano l attività di vendita nelle diverse sedi, in forma ambulante o itinerante di volatili di specie sensibili, devono rilasciare, per ogni movimentazione, la relativa dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4 unificato); o come contemplato dall art.31 del D.P.R. 320/54 il modello 4, se non previsto da specifiche norme sanitarie, deve essere firmato esclusivamente dall interessato, non vidimato, e redatto in duplice copia; o la rintracciabilità dei volatili di cui al presente punto deve essere garantita a cura del detentore o proprietario degli animali per almeno 12 mesi dalla data della commercializzazione dei volatili, con la conservazione dei Modelli 4; o ogni cessione, trasferimento o vendita di volatili destinati agli allevamenti rurali, anche se sporadicamente o in ambito di attività promozionali, deve essere necessariamente effettuate secondo le regole sopra citate. uscita dalle zone di vaccinazione di animali degli allevamenti di svezzamento: verso tutto il territorio nazionale (sia in area interessate dalla vaccinazione che non), ivi comprese fiere e mercati, a condizione che tali allevamenti di svezzamento siano sottoposti ad ispezione almeno una volta ogni 45 giorni con prelievo di 10 campioni di sangue per l esame sierologico. Qualora nell azienda di svezzamento siano presenti anatre, il veterinario ufficiale provvede, con la medesima cadenza, all esecuzione di 10 campioni di feci per l esame virologico. 9. Movimentazione di uova da cova da e verso le Zone di vaccinazione L autorità regionale competente consente l uscita di uova da cova, previa disinfezione delle stesse e dei relativi imballaggi, purché: destinate direttamente ad un incubatoio situato sul territorio nazionale sia all interno, sia all esterno della zona di vaccinazione, che assicuri la rintracciabilità delle partite; i riproduttori siano stati regolarmente sottoposti, con esito negativo, ai test previsti dal presente programma di vaccinazione; nel caso di uova provenienti da allevamenti di riproduttori vaccinati, siano destinate direttamente ad un incubatoio situato sul territorio nazionale, sia all interno che all esterno della zona di vaccinazione, e siano accompagnate da un certificato sanitario attestante che i riproduttori sono stati vaccinati, le date di vaccinazione ed il tipo di vaccino utilizzato. Negli incubatoi presenti nelle zone di vaccinazione è consentita: l introduzione di uova da cova provenienti da allevamenti localizzati dentro o fuori l area di vaccinazione, purché trasportate direttamente dall azienda di produzione e previa disinfezione delle uova e dei relativi imballaggi; l uscita, per l accasamento in allevamenti situati dentro o fuori l area di vaccinazione, di pulcini di un giorno, purché questi siano non siano destinati agli scambi comunitari e Pagina 18 di 24

23 siano trasportati direttamente ad aziende in cui deve essere rispettato il periodo di vuoto previsto dalle Norme di Biosicurezza (All. III); l uscita per l accasamento in allevamenti situati sul territorio nazionale, sia in aree non interessate dal programma di vaccinazione di emergenza che nella zona di vaccinazione, dei pulcini di un giorno nati da uova provenienti da allevamenti di riproduttori vaccinati, purché trasportati direttamente nella sede di destinazione. I pulcini devono essere accompagnati da un certificato sanitario attestante che i riproduttori sono stati vaccinati, le date di vaccinazione e il tipo di vaccino utilizzato. Gli scambi intracomunitari di uova da cova e pulcini di un giorno provenienti da allevamenti e impianti situati nelle aree territoriali interessate dal piano di vaccinazione di emergenza sono vietati. 10. Le carni di volatili vaccinati nei confronti dell influenza aviaria Devono essere bollate secondo le modalità definite all articolo 5 del DPR 558/92 e successive modifiche. La commercializzazione di dette carni avverrà esclusivamente in ambito nazionale. In deroga a quanto stabilito al presente punto 10, le carni prodotte da tacchini e dai polli vaccinati non devono essere bollate secondo quanto definito all articolo 5 del citato DPR 558/92 e possono essere destinate agli scambi intracomunitari, purché detti animali: provengano da allevamenti vaccinati con vaccino eterologo (sottotipo H7N1) e regolarmente testati con esito negativo, nei confronti del virus dell influenza aviaria sottotipo H7N3 con le modalità e le cadenze previste dal piano di monitoraggio. Al momento dei prelievi il veterinario ufficiale deve inoltre aver effettuato un accurato esame clinico dei volatili sentinella, per evidenziare eventuali sintomi riferibili alla malattia; siano sottoposti a visita clinica ufficiale effettuata nelle 48 ore precedenti il primo carico. Il veterinario ufficiale deve provvedere ad un accurato esame clinico dei volatili sentinella; siano testati sierologicamente, con esito negativo, con il test discriminatorio N3-N1. Nelle 48 ore precedenti il carico, nel caso in cui l allevamento sia costituito da un unico capannone, almeno 10 campioni di sangue devono essere prelevati ufficialmente da altrettanti animali vaccinati, nel caso in cui l allevamento sia costituito da più unità produttive, devono essere prelevati 20 campioni di sangue scelti con criteri di casualità, nei diversi capannoni dell allevamento. Il test discriminatorio ha validità massima di 7 giorni Si precisa che non sarà possibile effettuare il prelievo solo su parte dell allevamento; se le Ditte richiedono l effettuazione del test, tutti i capannoni dovranno essere sistematicamente testati. Le Ditte interessate all effettuazione del test, dovranno richiederlo con un preavviso di almeno 7 giorni ai Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio che sono incaricate dell effettuazione del prelievo. I costi complessivi (prelievo ed analisi di laboratorio) sono a carico del proprietario degli animali. Per quanto riguarda il pagamento, nelle more della rideterminazione delle tariffe relative alle operazioni di profilassi, deve essere applicata la voce A51.02 del tariffario regionale campionamenti, prelievi, sopralluoghi, ecc,; siano inviati direttamente ad un macello designato dall autorità competente. Pagina 19 di 24

24 i responsabili dei macelli devono garantire che i volatili vaccinati non testati con il test discriminatorio N3-N1 siano macellati secondo modalità in grado di garantire la separazione dagli altri volatili (non vaccinati o testati) e assicurare che dopo la macellazione vengano effettuate, sotto controllo ufficiale, accurate operazioni di lavaggio e disinfezione degli impianti, secondo le linee guida illustrate nell allegato X ; il responsabile dell impianto di macellazione deve garantire che gli automezzi e le gabbie siano lavati e disinfettati con l impiego di un disinfettante idoneo. A tal fine deve essere predisposto e inserito nel manuale di autocontrollo del macello un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario. Il mancato rispetto delle disposizioni previste per la movimentazione di volatili da e verso le aree sottoposte al programma di vaccinazione comporta, oltre che l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche: il sequestro dell allevamento; l obbligo dell effettuazione, con spese a carico dell allevatore, di controlli virologici e sierologici per l influenza aviaria a cadenza quindicinale per 3 volte consecutive; se in tale periodo gli animali dovessero infettarsi, il servizio Veterinario competente per territorio non procederà al pagamento degli indennizzi previsti dalla L. 218/88) 11. Movimentazione di lettiere di pollame da e verso le Zone di vaccinazione E vietato di spostare, spandere e trasportare, letame o lettiere di pollame senza preventiva autorizzazione che sarà subordinata al rispetto delle norme di cui all allegato XI. 12. Durata del PVE Il PVE, iniziato il 10 dicembre 2002, durerà per almeno 2 anni Pagina 20 di 24

25 SEZIONE D Conferma ufficiale di LPAI: misure di contenimento da adottare in Lombardia In caso di isolamento del virus influenzale a bassa patogenicità o di riscontro di positività sierologiche, il Servizio Veterinario competente per territorio, delimita intorno all azienda infetta una zona di protezione del raggio minimo di 1 Km e dispone: 1) l immediato abbattimento dei volatili presenti negli allevamenti infetti. L autorità sanitaria locale, sentito il parere della Regione, potrà autorizzare la macellazione controllata nel caso in cui gli animali presenti negli allevamenti infetti abbiano raggiunto o siano in prossimità dell epoca di macellazione. Qualora si proceda alla macellazione controllata, gli animali presenti negli allevamenti infetti, trascorse tre settimane dall esito dell esame, devono essere avviati alla macellazione presso impianti situati in Veneto e in Lombardia. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche; 2) individuazione, rintraccio e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall azienda sede di focolaio durante il periodo presunto di incubazione della malattia; 3) effettuazione dell indagine epidemiologica in collaborazione con l OEVR; 4) esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili; 5) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati; 6) divieto di introduzione ed accasamento di volatili; 7) ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende; 8) controllo delle movimentazioni all interno della zona; 9) destino delle uova da cova, prodotte in allevamenti situati in zona di protezione, direttamente ad un incubatoio, identificato dall autorità sanitaria, previa disinfezione delle uova e degli imballaggi che le contengono. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilità delle partite di uova così introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al presente punto possono essere destinati esclusivamente ad un unità produttiva in cui non siano presenti specie sensibili e che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza; 10) divieto di movimentazione in uscita degli animali dalle aziende in cui si trovano. In deroga al presente divieto potranno essere movimentati in uscita: le pollastre, purchè che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell animale, al tampone tracheale per la ricerca dell antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione. Trascorsi 15 gg. dall accasamento gli animali nell allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi controlli sierologici e virologici; pollastre vaccinate di allevamenti posti all interno dell area di vaccinazione, purché destinate ad un allevamento da produzione localizzato nell ambito dell area in oggetto e sottoposte, con esito favorevole, prima della movimentazione, a: o test previsti dal programma di vaccinazione di emergenza (PVE) di cui alla Sezione C; Pagina 21 di 24

26 o ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti l inizio del carico; o prelievo, da parte del veterinario ufficiale, dagli animali sentinella, di almeno 10 campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il carico, per l indagine sierologia e di 10 tamponi tracheali, nelle 24 ore precedenti l inizio del carico, per la ricerca dell antigene virale; i volatili destinati alla macellazione (ivi compresi gli animali autorizzati alla macellazione controllata) potranno lasciare l azienda per essere inviati ad un impianto di macellazione situato nella zona di protezione o, in caso di impossibilità, in un altro designato dall autorità sanitaria, purché i volatili siano trasportati direttamente all impianto di destinazione e siano rispettati i tempi di carico previsti dalla normativa vigente. Gli animali devono essere macellati presso impianti situati in Veneto e in Lombardia; eventuali deroghe per la macellazione dei volatili in altri macelli del territorio nazionale devono essere concordati tra i rispettivi Servizi Veterinari regionali. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche. La concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto al macello è subordinata all esecuzione, con esito favorevole, di: o ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell allevamento; o per gli animali non vaccinati, prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico e laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il carico, per la ricerca dell antigene virale. I campioni devono essere esaminati presso la sede dell IZS. I tamponi tracheali non devono essere prelevati nel caso di gruppi di animali avviati alla macellazione controllata sulla base di quanto previsto al punto 1; o per i volatili di allevamenti sottoposti a vaccinazione nei confronti dell influenza aviaria, i campioni ufficiali di cui al precedente punto devono essere prelevati dagli animali sentinella non vaccinati. I tamponi tracheali non devono essere prelevati nel caso di gruppi di animali avviati alla macellazione controllata sulla base di quanto previsto al punto 1; o per i tacchini i tamponi tracheali devono essere prelevati dal veterinario ufficiale anche al momento dell eventuale ripetizione dell ispezione veterinaria di cui al primo punto del presente periodo. Il carico e il trasporto dei volatili al macello deve avvenire con l utilizzo di attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzate esclusivamente per l'invio alla macellazione degli animali dall'allevamento sopraccitato. Per quanto attiene le modalità di invio al macello degli animali verso impianti presenti sul territorio della Regione Veneto e Lombardia, al fine di consentire la corretta gestione e la relativa bollatura sanitaria delle carni derivanti da partite di pollame sieropositivi o provenienti da zone di protezione per l influenza aviaria a bassa patogenicità, i Servizi veterinari dovranno garantire che: Pagina 22 di 24

27 o la spedizione dagli allevamenti avvenga previo accordo telefonico tra i Servizi veterinari delle ASL interessate; o l attestazione sanitaria di scorta riporti, a seconda del caso, una delle seguenti indicazioni: o animali sieropositivi a Influenza Aviaria (LPAI) ; o allevamento situato a meno di 1 Km da un focolaio di Influenza Aviaria (LPAI). la selvaggina, a condizione che: o provenga da allevamento non ubicato in zona di vaccinazione; o sia liberata esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia; o nei 10 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell animale a tampone tracheale per la ricerca dell antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione. E vietata l introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna, cos come già previsto al precedente punto 6); 11) controllo da parte del Servizio veterinario della corretta applicazione delle misure di biosicurezza, relativamente allo spostamento o spandimento di letame o lettiere di volatili. 12) nel focolaio si applicano le norme di indennizzo previste dalla legge 218/88 Disinfezioni Al termine delle operazioni previste ai precedenti punti, dovranno essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione degli allevamenti conformemente a quanto previsto dall allegato II del D.P.R. 15 novembre 1996 n.656. Le misure previste per la zona di protezione resteranno in vigore per 15 giorni dopo le operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell azienda infetta. Pagina 23 di 24

28 SEZIONE E Misure di precauzione per il personale esposto a contatto diretto con gli animali Anche se remota, non è da trascurare la possibilità di coinfezione da virus influenzali umani ed aviari e, pertanto, è raccomandabile la vaccinazione antifluenzale del personale esposto a contatto diretto con gli animali (quali veterinari, allevatori, macellatori e trasportatori di animali), soprattutto se entrato in contatto con allevamenti o animali in cui sia stata riscontrata la presenza di infezione da virus influenzali appartenenti a qualsiasi sottotipo antigenico. In proposito, il Centro di Referenza nazionale per l Influenza Aviaria, in una nota inviata al Ministero della Salute fa presente che: Dall episodio di Hong Kong (1997: 6 persone morte su 18 infette) si è consapevoli del passaggio di virus influenzali aviari direttamente dai volatili all uomo. Tale situazione è preoccupante sia per le conseguenze dirette dell infezione umana, che per le conseguenze indirette di riassorbimento con virus influenzali umani. Quest ultima evenienza, sebbene rara, potrebbe rappresentare il punto di partenza per l emergenza di un nuovo virus pandemico umano, con caratteristiche antigeniche sconosciute alla popolazione umana. Le conseguenze di questo fenomeno potrebbero essere disastrose, basti pensare a quanto già avvenuto agli inizi del secolo con la spagnola. In Italia l attiva circolazione del virus a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 implica un rischio continuo ed elevato di fenomeni di riassortimento genico fra lo stipite in oggetto ed i virus influenzali umani, che potrebbero generare nuovi ceppi virali potenzialmente patogeni per l uomo. Tali rischi sono stati recentemente evidenziati in Olanda, paese in cui la diffusione di un virus dell influenza aviaria ad alta patogenicità (H7N7) nella primavera del 2003 ha determinato l insorgenza di circa 260 casi sospetti di malattia nell uomo (82 confermati), di cui uno ad esito infausto, e l esecuzione di trattamenti obbligatori, con farmaci antivirali, di tutto il personale a rischio di infezione per contatto con i volatili infetti Pagina 24 di 24

29 Allegato I Zone da sottoporre a vaccinazione per influenza aviare Provincia di Verona Regione Veneto In provincia di Verona è incluso nell area di vaccinazione il territorio dei seguenti comuni: Albaredo d'adige Angiari Arcole Belfiore Bevilacqua Bonavigo Boschi Sant'Anna Bovolone Bussolengo Buttapietra Caldiero area territoriale a sud dell autostrada A4 Casaleone Castel d'azzano Castelnuovo del Garda area territoriale a sud dell autostrada A4 Cerea Cologna Veneta Colognola ai Colli area territoriale a sud dell autostrada A4 Concamarise Erbe` Gazzo Veronese Isola della Scala Isola Rizza Lavagno area territoriale a sud dell autostrada A4 Minerbe Monteforte d'alpone area territoriale a sud dell autostrada A4 Mozzecane Nogara Nogarole Rocca Oppeano Palu` Pescantina Peschiera del Garda area territoriale a sud dell autostrada A4 Povegliano Veronese Pressana Ronco all'adige Roverchiara Roveredo di Gua` S. Bonifacio area territoriale a sud dell autostrada A4 S. Giovanni Lupatoto area territoriale a sud dell autostrada A4 S. Martino Buon Albergo area territoriale a sud dell autostrada A4 S. Pietro di Morubio Salizzole Sanguinetto ALL. I Pagina 1 di 6

30 Soave area territoriale a sud dell autostrada A4 Sommacampagna Sona Sorga` Trevenzuolo Valeggio sul Mincio Verona area territoriale a sud dell autostrada A4 Veronella Vigasio Villafranca di Verona Zevio Zimella Provincia di Vicenza In provincia di Vicenza è incluso nell area di vaccinazione il territorio dei seguenti comuni: Agugliaro Albettone Alonte Asigliano Veneto Barbarano Vicentino Campiglia dei Berici Castegnero Lonigo Montegalda Montegaldella Mossano Nanto Noventa Vicentina Orgiano Poiana Maggiore S. Germano dei Berici Sossano Villaga Provincia di Padova In provincia di Padova è incluso nell area di vaccinazione il territorio dei seguenti comuni: Carceri Casale di Scodosia Este Lozzo Atestino Megliadino S. Fidenzio Megliadino S. Vitale Montagnana Ospedaletto Euganeo Ponso S. Margherita d'adige Saletto Urbana ALL. I Pagina 2 di 6

31 Zone da sottoporre a vaccinazione per influenza aviare Provincia di Mantova Regione Lombardia In provincia di Mantova è incluso nell area di vaccinazione il territorio dei seguenti comuni: Acquanegra Sul Chiese Asola Bigarello Canneto Sull'oglio Casalmoro Casaloldo Casalromano Castel D'ario Castel Goffredo Castelbelforte Castiglione Delle Stiviere Cavriana Ceresara Gazoldo Degli Ippoliti Goito Guidizzolo Mariana Mantovana Marmirolo Medole Monzambano Piubega Ponti Sul Mincio Porto Mantovano Redondesco Rodigo Roncoferraro Roverbella San Giorgio Di Mantova Solferino Villimpenta Volta Mantovana Provincia di Brescia In provincia di Brescia è incluso nell area di vaccinazione il territorio dei seguenti comuni: Acquafredda Alfianello Azzano Mella Bagnolo Mella Barbariga Bassano Bresciano Berlingo ALL. I Pagina 3 di 6

32 Borgo San Giacomo Borgosatollo Brandico Brescia area territoriale a sud dell autostrada A4 Calcinato area territoriale a sud dell autostrada A4 Calvisano Capriano del Colle Carpenedolo Castegnato area territoriale a sud dell autostrada A4 Castel Mella Castelcovati Castenedolo area territoriale a sud dell autostrada A4 Castrezzato Cazzago San Martino Chiari Cigole Coccaglio Cologne Comezzano-Cizzago Corzano Dello Desenzano del Garda area territoriale a sud dell autostrada A4 Erbusco area territoriale a sud dell autostrada A4 Fiesse Flero Gambara Ghedi Gottolengo Isorella Leno Lograto Lonato area territoriale a sud dell autostrada A4 Longhena Maclodio Mairano Manerbio Milzano Montichiari Montirone Offlaga Orzinuovi Orzivecchi Ospitaletto area territoriale a sud dell autostrada A4 Palazzolo sull'oglio area territoriale a sud dell autostrada A4 Pavone del Mella Pompiano Poncarale Pontevico Pontoglio Pozzolengo area territoriale a sud dell autostrada A4 Pralboino Quinzano d'oglio Remedello Rezzato area territoriale a sud dell autostrada A4 Roccafranca ALL. I Pagina 4 di 6

33 Roncadelle area territoriale a sud dell autostrada A4 Rovato area territoriale a sud dell autostrada A4 Rudiano San Gervasio Bresciano San Paolo San Zeno Naviglio Seniga Torbole Casaglia Travagliato Trenzano Urago d'oglio Verolanuova Verolavecchia Villachiara Visano Provincia di Bergamo In provincia di Bergamo è incluso nell area di vaccinazione il territorio dei seguenti comuni: Antegnate Bagnatica area territoriale a sud dell autostrada A4 Barbata Bariano Bolgare area territoriale a sud dell autostrada A4 Calcinate Calcio Castelli Calepio area territoriale a sud dell autostrada A4 Cavernago Cividale al Piano Cologno al Serio Cortenuova Costa di Mezzate area territoriale a sud dell autostrada A4 Covo Fara Olivana con Sola Fontanella Ghisalba Grumello del Monte area territoriale a sud dell autostrada A4 Isso Martinengo Morengo Mornico al Serio Pagazzano Palosco Pumenengo Romano di Lombardia Seriate area territoriale a sud dell autostrada A4 Telgate area territoriale a sud dell autostrada A4 Torre Pallavicina Provincia di Cremona In provincia di Cremona è incluso nell area di vaccinazione il territorio dei seguenti comuni: Camisano Casale Cremasco-Vidolasco Casaletto di Sopra Castel Gabbiano Soncino ALL. I Pagina 5 di 6

34 ALL. I Pagina 6 di 6 ZONA DI VACCINAZIONE

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