CONVENZIONE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

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1 COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE CONVENZIONE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI REP. N. in caso d uso Evidenziato che al fine di adempiere a quanto previsto dalla L.R. n. 39 del 04/09/90 Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo istituzione dell anagrafe canina, ed in particolare all art. 9 di detta legge : I Comuni assicurano, in forma singola o mediante adeguate forme associative proprie o convenzionate tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie ed al benessere degli animali ricoverati e dall O.M. 16 luglio 2009, recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163; - in adempimento alla L. n. 189/04, alla L. n. 296/06 comma 829 e al D.G.R. n. 1317/07; - considerato che il Comune di Spilimbergo non dispone di una struttura per il ricovero dei cani; - considerato che nel Comune di esiste la struttura che ha dato la propria disponibilità ad una convenzione con questo Comune; ciò premesso, TRA il Comune di Spilimbergo (C.F. e Partita I.V.A ) con sede in Piazzetta Tiepolo, n. 1 in questo atto rappresentato dal dott. Ugo BATTISTELLA, nato a Spilimbergo il 22 febbraio 1952, nella sua qualità di funzionario responsabile area servizi alla persona. E l Associazione con sede Amministrativa (Partita I.V.A. ) in questo atto rappresentato da nato/a il a nella sua qualità di Rappresentante Legale. Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Il Comune di Spilimbergo, al fine di garantire la pubblica sicurezza e la pubblica igiene, in esecuzione della L.R. n. 39/90 e dell O.M. 16 luglio 2009, affida all Associazione per il Canile, che accetta, il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani vaganti, che verranno raccolti sul proprio territorio, da espletarsi presso: il reparto contumaciale (sanitario) il reparto di ricovero e custodia permanente del canile ubicato in Art. 2 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO La struttura convenzionata provvederà: 1. a garantire il ricovero e custodia nel reparto contumaciale (sanitario) dei cani vaganti, raccolti nel territorio del Comune di Spilimbergo, dall Azienda per i Servizi Sanitari (nel prosieguo A.S.S.) competente per territorio, cui spetta, oltre che il trasporto al predetto reparto, anche l identificazione tramite microchip degli animali (compresi anche eventuali cuccioli nati da cagne già gravide al momento del trasferimento presso la struttura convenzionata). I cani ricoverati devono permanere nel canile contumaciale per i primi dieci giorni dalla cattura e comunque fino a quando non siano esclusi elementi diagnostici riferibili a malattia infettiva, per l opportuno periodo di osservazione sanitaria;

2 2. a garantire il ricovero e custodia dei cani vaganti raccolti tramite le strutture veterinarie della competente A.S.S. nel territorio di Spilimbergo, dopo il periodo di ricovero presso il canile contumaciale, a partire dal momento della stipulazione del contratto che regolerà i rapporti tra le parti e sino al termine dello stesso, per il tempo necessario all eventuale restituzione ai proprietari che li avessero smarriti o al loro collocamento presso privati che ne abbiano fatto esplicita richiesta. A questa casistica appartengono anche eventuali cuccioli nati da cagne in ingresso presso la struttura convenzionata già gravide al momento del trasferimento. Nel caso si tratti di cuccioli orfani di età inferiore ai 30 giorni il Comune, d intesa o su indicazione dell A.S.S. competente, può valutare il trasferimento diretto degli animali alla struttura convenzionata, anche prima del termine del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti, così come per eventuali casi che richiedano un assistenza personalizzata; 3. a garantire il ricovero e custodia dei cani in caso di rinuncia alla loro proprietà, per seri e comprovati motivi, da parte dei proprietari o detentori. In questi casi il Comune si impegna a comunicare con l A.S.S. competente al fine di consentire alla stessa, con le modalità di cui all art. 7 della L.R. n. 39/1990, di valutare le effettive reali ragioni di rinuncia alla proprietà. Gli animali verranno successivamente trasferiti, a cura e spese dell ASS competente per territorio, presso la struttura convenzionata; 4. a garantire ai cani ricoverati adeguato alloggio, cura e pulizia al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata; 5. a garantire un attenta vigilanza sulla salute degli animali che preveda gli opportuni interventi sanitari ordinari (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione antiparassitaria, sterilizzazioni) previsti per legge ed anche altri eventuali interventi sanitari inderogabili, la cui necessità, deve essere certificata e motivata dal Direttore Sanitario della struttura convenzionata (es. interventi chirurgici, indagini cliniche) che ha l obbligo di informare in tempi brevi il Comune convenzionato; 6. a promuovere l affidamento e l adozione dei cani favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura convenzionata è aperta al pubblico almeno 4 giorni alla settimana comprendendo almeno il sabato o la domenica, con un minimo di 3 ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune che acquista il servizio e all ASS competente per territorio; 7. allo smaltimento, conformemente alle norme vigenti, della carcassa in caso di decesso del cane; 8. a concedere il consenso di accesso alla struttura ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie al personale del Comune, dell ASS e delle Associazioni iscritte nell elenco istituito presso la Direzione Generale della Sanità, anche in orari differenti rispetto a quanto previsto dall art. 2 comma 6, previo appuntamento con i responsabili delle strutture di ricovero; 9. a garantire il servizio di trasporto (qualora non effettuato dall ASS, con spese a carico del Comune) dal canile contumaciale alla struttura convenzionata e/o in qualsiasi altro caso di trasferimento dei cani. Il trasporto deve essere effettuato con idoneo mezzo atto a rispettare il benessere degli animali. Il trasferimento andrà concordato con la struttura convenzionata con preavviso minimo di 48 ore; 10. a registrare gli animali ritirati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti, nonché ad effettuare comunicazioni amministrative relative all affido dei cani. Inoltre le parti riconoscono: a) La possibilità di affidare gli animali anche qualora non completamente concluso il periodo di potenziale rivalsa del legittimo proprietario (affido temporaneo). In tale situazione il privato identificato come affidatario verrà edotto dei termini e condizioni inerenti l affido temporaneo e delle implicazioni ad esso correlate; resta inteso che allo scadere del periodo di rivalsa del legittimo proprietario, l affidamento dell animale in questione diverrà definitivo. Per la durata del periodo di rivalsa viene conservata e pubblicizzata presso la struttura convenzionata una scheda descrittiva corredata da foto a colori del cane in affido temporaneo.

3 b) La possibilità, nel caso particolare di cani con problemi comportamentali, di affidarli per un periodo provvisorio durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione nonché l affidatario potrà rinunciare all adozione dell animale e restituirlo qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (affido in prova); in questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia del cane risulterà essere di completa pertinenza dell affidatario. Nel periodo di prova e nell ipotesi che l adozione non vada a buon fine, il cane rimarrà intestato al Comune. c) La possibilità, nel caso particolare di cani catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato in Banca Dati Regionale ma il cui proprietario risulti irreperibile, e per i quali non risulti essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall art. 3 comma 3 L.R. n. 39/90, o altra dichiarazione giustificativa, di affidare gli stessi presso terzi a partire dal 61 giorno dalla data della cattura. Art. 3 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO Il personale adibito all espletamento del servizio dovrà essere in numero sufficiente a garantire l effettuazione di quanto previsto dall art. 2. Nei confronti del personale impiegato nel servizio, la struttura convenzionata si obbliga a: Osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti; Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; Continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; Ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Sono a carico della struttura convenzionata le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l osservanza delle disposizioni fiscali. La struttura convenzionata deve, altresì, concedere annualmente al personale dipendente addetto al servizio, la frequenza di almeno 1 corso di aggiornamento professionale della durata di 1 giornata lavorativa, inerente alle tematiche di gestione dei canili, organizzata a titolo gratuito dai servizi veterinari della A.S.S. e/o dal Servizio di sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia. Art. 4 COMPENSO 1. Il compenso giornaliero/cane per le operazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 art. 2 è pari ad Euro più I.V.A. per cane di piccola taglia, più I.V.A. per cani di taglia media ed più I.V.A. per cani di taglia grande. Nel caso in cui si tratti di cuccioli orfani verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50%, più IVA del 21%, rispetto al mantenimento ordinario per un cane di taglia piccola fino al compimento del 60 giorno del cucciolo. Eventuali costi per diete specifiche prescritte dal Direttore Sanitario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30%, più I.V.A. del 21%, rispetto al mantenimento ordinario di un cane della taglia di cui fa parte. Maggiorazione giornaliera del 50% del mantenimento ordinario di un cane della taglia di cui fa parte per i soggetti con aumentata difficoltà gestionale certificata dal Direttore Sanitario della struttura. 2. Il compenso per le operazioni di cui all art. 2, punto 5 è fissato sulla base di una tariffa minima oraria riconducibile al tariffario della A.S.S. Tutte le prestazioni sanitarie effettuate sul cane saranno completamente a carico del Comune.

4 3. Con riferimento al compenso per le operazioni di cui all art 2, punto 7, il costo di incenerimento sarà esattamente corrispondente a quello sostenuto dalla struttura e alla stessa fatturato, più I.V.A. del 21%. 4. Per il compenso delle operazioni di cui al punto 9 art. 2, viene convenuta, per ogni cane trasportato, l applicazione delle tariffe predisposte annualmente dall ACI sull automezzo precedentemente identificato per il numero di chilometri percorsi, oltre al rimborso di eventuali costi per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto. Nel caso in cui più cani di proprietà del Comune di Spilimbergo vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun cane. Interventi di carattere straordinario saranno compensati, previa autorizzazione da parte del Comune, oltre che nella misura di cui al comma precedente, con l erogazione di un ulteriore importo per diritto di chiamata, stabilito sulla base dei prezzi praticati per similari servizi dell Azienda Sanitaria competente. Art. 5 MODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO Il pagamento delle somme di cui ai punti 1, 2, 3, 4 art. 4 avverrà dietro presentazione di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da scheda nominativa di tutti i cani trattati nel periodo contenente le movimentazioni e gli interventi effettuati. I pagamenti verranno effettuati con bonifico a 30 giorni dal ricevimento della fattura sul c/c acceso presso la Banca IBAN I.- Art. 6 REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI Gli importi evidenziati nella presente convenzione sono soggetti a revisione biennale, previa consultazione con tutte le parti interessate (Comuni, servizi veterinari delle Aziende Sanitarie, Associazioni Ambientaliste/Enti o privati convenzionati). Art. 7 CESSIONE ANIMALI E vietata la cessione degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli. Art. 8 ASSICURAZIONE La struttura convenzionata si obbliga a stipulare idonea assicurazione al fine di coprire tutti i rischi derivanti ed inerenti all espletamento del servizio di cui al presente disciplinare. L Amministrazione Comunale si ritiene, pertanto, esonerata da ogni qualsiasi conseguenza eventualmente derivante o provocata dall espletamento del servizio. Art. 9 ESTENSIONE DEL SERVIZIO 1. Qualora la struttura convenzionata, per sopraggiunte necessità e/o limitazioni (limiti di capienza, territorialità del servizio, eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, risoluzione di eventuali emergenze territoriali), non fosse temporaneamente in grado di accogliere nuovi ingressi, le parti convengono che gli stessi possano essere accolti presso altra struttura accreditata sulla base di un accordo tra le strutture interessate, alle stesse condizioni di cui alla presente convenzione evitando, se non per causa di forza maggiore, lo spostamento dei cani già inseriti. 2. Inoltre tale accordo tra le strutture accreditate può essere esteso a singoli casi che richiedano particolari interventi in funzione della specialità delle strutture stesse. Art. 10 MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI Nei casi in cui uno dei contraenti non osservasse pienamente gli obblighi previsti dalla presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze o inadempienze nel servizio, e la parte in difetto non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la controparte avrà la facoltà di provvedere d ufficio a spese dell inadempiente. Art. 11 CONTROVERSIE Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all interpretazione della presente convenzione è competente il Tribunale di Pordenone.

5 Art. 12 NORMATIVA Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe. Art. 13 DURATA 1. La presente convenzione avrà durata di anni due, decorrente dalla data del 1 gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2013, e potrà essere rinnovata su espressa richiesta scritta del Comune, in ogni caso il rinnovo deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza. 2. Non è ammesso il rinnovo tacito. 3. E possibile alle parti chiedere motivata disdetta della presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, in presenza di inadempimento degli obblighi previsti dalla stessa convenzione in capo ai contraenti. La comunicazione di disdetta dovrà pervenire con un preavviso di almeno 6 mesi. Art. 14 REGISTRAZIONE La presente convenzione verrà registrata solo in caso d uso. Spilimbergo, li Per il COMUNE DI SPILIMBERGO Dott. Ugo BATTISTELLA Per l Associazione Sig.

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