VERBALE DI ACCORDO. Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. rappresentata dai sig.ri: Maurizio Bertolotti, Daniele Calveri, David Carlo Galli

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1 Il giorno 19 gennaio 2012, in Milano VERBALE DI ACCORDO Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. rappresentata dai sig.ri: Maurizio Bertolotti, Daniele Calveri, David Carlo Galli Banca di Legnano Spa rappresentata dalla sig.ra Cristina Zannoni Cassa di Risparmio di Alessandria Spa rappresentata dal sig. Ivano Valdesturli E Per la Delegazione Sindacale DIRCREDITO - FD: Giuseppe Vignoni, Andrea Argenziano, Francesca Basili, Cristiana Giustizieri Per la Delegazione Sindacale FABI: Tiziano Sfondrini, Tiziano Ronchi, Pierpaolo Gagliardi, Paola Ronzano, Alessandro Spanu, Patrizia Miozzi, Corrado Villa Per la Delegazione Sindacale FIBA/CISL: Maurizio Gemelli, Patrizia Robotti, Giovanni Crugnola, Matteo Sartorelli, Alberto Natale, Carlo D Amico, Fiorella Morelli, Antonella Caputo Per la Delegazione Sindacale FISAC/CGIL: Gaetana Sicolo, Gioachino Baturi, Clara Fonti, Luca Maconi, Sergio Marianacci, Roberta Armano Per la Delegazione Sindacale UILCA: Elio Lucisano, Laura Chiodega, Roberto Ferri, Sebastiano Cassia, Franca Ferraro, Attilio Emanuelli, Lorenzo Osti, Vittorio Monetti Per la Delegazione Sindacale SINFUB: Lilith Chinese, Nicola Perilli Premesso che: i Consigli di Amministrazione di Banca Popolare di Milano, di Banca di Legnano Spa e di Cassa di Risparmio di Alessandria Spa hanno approvato la fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Alessandria Spa in Banca di Legnano Spa, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché la fusione sia giuridicamente efficace, subordinatamente al conseguimento delle necessarie autorizzazioni; le suddette società con lettera del 5 ottobre 2011 hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto, avviando la relativa procedura;

2 è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n 428 del 29 dicembre 1990, nonchè dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito a far tempo dalla data di efficacia del negozio giuridico; l operazione di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Alessandria Spa in Banca di Legnano Spa non comporterà ricadute occupazionali negative come già affermato dalle parti aziendali nella lettera del 5 ottobre 2011 di cui sopra. pur in presenza di processi di riorganizzazione e razionalizzazione susseguenti la fusione verrà limitato il fenomeno di mobilità territoriale fatta salva quella fisiologica di sede/rete. A tal fine le parti s impegnano ad incontrarsi decorsi 6 mesi dalla data di fusione per una verifica congiunta del fenomeno di mobilità. Le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato - dopo approfondito esame di tutte le tematiche inerenti la fusione - hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economiconormativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti da Cassa di Risparmio di Alessandria Spa alla Banca di Legnano Spa Art.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo. Art.2 Dalla data di efficacia giuridica della fusione, la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di Cassa di Risparmio di Alessandria Spa prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art cod.civ., alle dipendenze della banca incorporante. Le Parti s impegnano ad avviare entro il 30 aprile 2012 una trattativa di omogeneizzazione dei rispettivi CIA, Accordi a latere e prassi vigenti presso le due aziende (Cra e BdL) che dovrà esaurirsi in via esaustiva entro e non oltre 31 marzo 2013 per tutti gli aspetti normativi interessati. La trattativa sarà avviata dando priorità ai seguenti temi : inquadramenti, part time, assistenza sanitaria, mobilità territoriale e relative indennità, indennità di reggenza. Sino a tale data, 31 marzo 2013, l Azienda manterrà nei confronti del personale le condizioni ed i trattamenti economici/normativi di provenienza salvo quanto previsto nel presente Accordo. Art.3 Dalla data di efficacia giuridica della fusione il personale acquisito : a) conserva alle dipendenze di Banca di Legnano Spa l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continua ad essere adibito alle stesse mansioni od a quelle equivalenti presso l incorporante, nel rispetto e con l'ottica di valorizzarne la professionalità acquisita;

3 b) per il Personale con contratto di lavoro di apprendistato, si conviene che lo stesso continui a prestare la propria attività lavorativa presso la Banca incorporante con detta forma giuridica contrattuale individuale in ottemperanza alla normativa contrattuale e legale tempo per tempo vigente in materia, nonché nel rispetto di quanto stabilito nell accordo sindacale di Gruppo del 26 giugno 2009 e relativo al Fondo di Solidarietà. c) conserva i diritti in tema di inquadramenti in maturazione all atto di fusione ai sensi degli accordi integrativi di provenienza vigenti ex art. 2. Art. 4 Banca di Legnano Spa, relativamente al personale di Cassa di Risparmio di Alessandria Spa, assicura il mantenimento della retribuzione individuale annua lorda, negli importi rilevabili alla data di fusione, riconducendo la predetta "retribuzione individuale annua lorda" ai criteri in uso presso l incorporante, in un'ottica di armonizzazione amministrativa. Per armonizzazione amministrativa s intende in maniera esemplificativa ma non esaustiva il numero delle mensilità erogate e la data di retribuzione. Banca di Legnano Spa continuerà ad erogare ai singoli interessati gli eventuali emolumenti "ad personam" erogati dal precedente datore di lavoro, con il rispetto delle pattuizioni relative alla non assorbibilità degli stessi, nonché l ex premio di rendimento e l assegno ex C.U. rilevabili alla data di fusione sempre sotto forma di assegno ad personam non riassorbibile. Art. 5 Nei confronti dei dipendenti che all atto del trasferimento in Banca di Legnano Spa risultino destinatari di un trattamento economico complessivamente inteso (ossia comprensivo di tutte le voci mensili/annue non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio ed al premio aziendale) superiore al trattamento economico applicato ad un dipendente di Banca di Legnano Spa di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo nella misura in essere alla data della fusione sotto forma di Ad Personam suddiviso in 13 mensilità non assorbibile a fronte di future promozioni ovvero di riconoscimenti/avanzamenti economici di qualsiasi natura anche conseguenti a rivalutazioni da CCNL. Art. 6 Per quanto riguarda le eventuali ferie arretrate, le ore accumulate nella banca ore e i permessi relativi al personale interessato, Banca di Legnano Spa subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso la Cassa di Risparmio di Alessandria Spa sino alla data di fusione. Dalla data di efficacia troveranno applicazione le norme e le disposizioni vigenti per il personale di Banca di Legnano Spa. Art. 7 Per quanto concerne l orario di sportello delle agenzie di Cassa di Risparmio di Alessandria Spa troveranno applicazione gli orari specifici di piazza attualmente previsti.

4 Art.8 Per il Personale acquisito e per il personale di Banca di Legnano Spa con rapporto di lavoro a tempo parziale all atto della fusione e in scadenza entro il 30 giugno 2012, le parti convengono che conserverà il contratto part-time, alle stesse condizioni pattuite, e con proroga della scadenza di 12 mesi salvo volontà di rientro a full time da parte dell interessato. Art. 9 Per l esercizio 2011 ai dipendenti di Banca di Legnano verrà riconosciuto il premio aziendale nel mese di maggio 2012 secondo i criteri di calcolo già impostati in azienda. Per l esercizio 2011 ai dipendenti di Cassa di Risparmio di Alessandria verrà riconosciuto un premio aziendale da erogarsi nel mese di maggio 2012 secondo modalità analoghe a quelle perseguite per l esercizio 2010/erogazione Per quanto attiene il Premio Aziendale da erogare nell anno 2013/esercizio 2012 la Banca di Legnano spa si impegna alla contrattualizzazione di una nuova normativa integrativa in materia da applicarsi alla nuova realtà aziendale ed a tutti i dipendenti avendo a riferimento i risultati di esercizio e l importo base di euro riferito alla 3 A.P./III Liv. con diritto all intero trattamento economico e con applicazione di relativa scala parametrale ex ccnl. Art. 10 La Banca di Legnano spa s impegna, nei soli confronti dei dipendenti già in servizio presso il medesimo istituto alla data di fusione, a riconoscere una erogazione straordinaria sotto forma di una tantum avendo a riferimento l importo base di euro riferito alla 3 A.P./III Liv. con diritto all intero trattamento economico e con applicazione di relativa scala parametrale ex ccnl. La sopradetta erogazione sarà riconosciuta : - nel mese di ottobre e per gli anni 2012, 2013 e 2014; - agli aventi diritto che nel medesimo mese di ottobre risulteranno in servizio; - nella misura di 2/3 in busta paga ed 1/3 alla posizione individuale di previdenza complementare. Art. 11 Con riferimento al Premio di Anzianità da riconoscere ai lavoratori di CRA che passano presso Banca di Legnano Spa esso verrà corrisposto, secondo i criteri vigenti presso l incorporante tenuto conto delle anzianità di servizio maturate in CRA al momento della fusione. Ai soli lavoratori provenienti da Cassa di Risparmio di Alessandria che, all atto del passaggio in Banca di Legnano, avessero già maturato il 25 anno di servizio presso Cassa di Risparmio di Alessandria, ma devono maturare il 35 anno di servizio presso Banca di Legnano, il Premio di Anzianità verrà riconosciuto secondo i parametri di calcolo precedentemente vigenti presso Cassa di Risparmio di Alessandria e pari a 2/10 delle voci individuate come retribuzione dalle norme del CCNL, compreso l ex Premio di Rendimento confluito nell Assegno Ad Personam in seguito all armonizzazione.

5 Art. 12 In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale di Cassa di Risparmio di Alessandria Spa già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso la suddetta azienda manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse sino al per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è destinatario, alle condizioni di contribuzione vigenti che passeranno integralmente a carico di Banca di Legnano. Fino a tale data sarà sospesa la possibilità di iscrizione alla MIAM. La Banca di Legnano provvederà a garantire ai dipendenti Banca di Legnano spa, in servizio all atto della fusione e assunti successivamente ma non aderenti a Cassa Assistenza di Banca Popolare di Milano, una copertura assicurativa Casdic per cure odontoiatriche in formula base per l anno 2012 con onere ad esclusivo carico dell azienda in aggiunta al contributo a favore di MIAM per le abituali coperture sanitarie. Entro il 30 aprile 2012 le Parti s incontreranno al fine di definire la forma di assistenza sanitaria da garantire al complesso dei dipendenti della Banca di Legnano Spa in un ottica di armonizzazione e omogeneizzazione. Art. 13 In materia di previdenza complementare, nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici interessati dalla fusione di cui al presente Accordo e iscritti a forme pensionistiche complementari, si farà luogo all applicazione delle vigenti norme di legge nonché degli statuti e regolamenti correlati a dette forme. In particolare, per le forme a capitalizzazione individuale, ogni interessato potrà richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere la posizione previdenziale individuale maturata alla data di fusione sulla scorta delle previsioni di legge e dei rispettivi statuti e regolamenti. Il personale incorporato potrà, dal giorno successivo alla efficacia della fusione, iscriversi al Fondo Pensione per il personale della Banca di Legnano Spa nel rispetto di quanto previsto dal vigente Statuto oppure, in alternativa, mantenere l adesione al fondo complementare in essere all atto della fusione, in ambo i casi ferme le condizioni contributive vigenti che potranno anche superare il limite fiscalmente deducibile. Per quanto attiene le forme a prestazione definita o a capitalizzazione collettiva, l incorporante subentra nella titolarità della riserva matematica e garantisce il mantenimento delle prestazioni attuali e future nel rispetto delle previsioni normative correlate a predette forme. Le Parti si impegnano sin da ora ad incontrarsi entro il 30 aprile 2012 per un informativa completa sul tema previdenziale e per avviare il relativo confronto volto a conferire un assetto razionale alla materia della previdenza complementare presso la Banca di Legnano. Art. 14 Le Parti stabiliscono, in tema di Agevolazioni al Personale quanto segue: a) Le condizioni in essere sui rapporti dei dipendenti, dei familiari e dei colleghi esodati e le correlate agevolazioni sui servizi bancari saranno quelle in essere presso l incorporante dalla data di fusione ad eccezione della possibilità a favore dei dipendenti di Cassa di Risparmio di Alessandria di mantenere, anche dopo la fusione, i rapporti di conto corrente già in essere all atto di fusione in un numero

6 massimo di tre stante però l applicazione delle condizioni vigenti presso Banca di Legnano Spa. b) Banca di Legnano Spa continuerà ad assicurare al personale acquisito il mantenimento dei finanziamenti, dei mutui e dei prestiti già erogati alla data di fusione, nelle misure in essere alla data di fusione. Le operazioni di mutuo e/o finanziamento in fase istruttoria all atto della fusione saranno perfezionate dopo la fusione stessa secondo le condizioni accordate all atto della richiesta e rivenienti dalla normativa vigente Cassa di Risparmio di Alessandria. c) Su detti rapporti, l incorporante manterrà i tassi e le condizioni applicati alla data di efficacia giuridica sino ad estinzione. d) Per le nuove erogazioni di finanziamenti e mutui varranno le condizioni in essere presso l incorporante. e) Le aperture di credito in conto corrente in essere per i dipendenti di Cassa di Risparmio di Alessandria all atto della fusione saranno mantenute e ricondotte agli importi vigenti presso Banca di Legnano per le medesime categorie di facilitazioni entro un termine massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di fusione. Art. 15 L incorporante favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente acquisito ricorrendo ad una preventiva e adeguata formazione costituita sia in attività in aula che in affiancamenti. L azienda s impegna, per l anno successivo alla fusione, ad informare in appositi incontri le OO.SS circa le attività formative programmate come sopra indicato e l eventuale calendario. Le Parti convengono sulla opportunità che le risorse siano inserite in appositi programmi di riqualificazione professionale anche finanziabili. Art. 16 Banca di Legnano Spa subentrerà agli impegni assunti da Cassa di Risparmio di Alessandria Spa in favore dei dipendenti acquisiti che abbiano a suo tempo aderito alle forme di incentivazione all esodo previste dall Accordo del 26 giugno 2009 e seguenti in tema di Fondo di Solidarietà. Le parti, inoltre, concordano di prorogare al 30 giugno 2012 il termine massimo per l esercizio della clausola di riassunzione a favore dei dipendenti della BPM conferiti a Cassa di Risparmio di Alessandria e Banca di Legnano a seguito dell accordo del Art. 17 La Banca di Legnano, a far data dal 1 marzo 2012, riconoscerà a tutti i dipendenti in servizio un buono pasto del valore facciale di euro 5,29 senza effetti sulle modalità di conguaglio in essere. Art. 18 La Banca di Legnano Spa s impegna a riconoscere a tutti i dipendenti la possibilità di adesione alternativamente ai servizi erogati da ARES BPM o dal CRAL BdL. La scelta dovrà essere operata dal dipendente interessato :

7 - per l anno 2012 entro e non oltre tre mesi dalla data di fusione; - per l anno 2013 entro e non oltre il Art. 19 Relativamente ai rimborsi chilometrici, dalla data di fusione, saranno applicate a tutti i dipendenti le previsioni vigenti presso Banca di Legnano Spa fatta salva da parte aziendale la verifica semestrale di congruità alle vigenti tabelle ACI. La previsione di cui al presente articolo sarà oggetto di specifica trattativa di revisione nell ambito dell omogeneizzazione di cui all articolo 2 del vigente accordo. Art. 20 Per quanto attiene eventuali lavorazioni straordinarie che si renderanno necessarie nei cd. week end di fusione e per le giornate festive e semifestive del mese interessato dalla fusione stessa al fine dell effettuazione delle operazioni tecniche di allestimento delle agenzie nonché informatiche per la procedura di migrazione, le parti si danno atto sin da ora di riconoscere agli interessati i seguenti trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal vigente ccnl : - Ai dipendenti Quadri Direttivi di 1, 2, 3 e 4 livello un compenso di euro 100 fino a mezza giornata di lavoro ed euro 200 oltre la mezza giornata, ore di riposo compensativo in numero pari alle ore lavorate ed un buono pasto. - Ai dipendenti inquadrati nella III Area Professionale un compenso di euro 85 per la giornata lavorativa, una giornata di riposo compensativo, un compenso pari alla paga oraria festiva ed un buono pasto. - Ai dipendenti inquadrati nella II Area Professionale un compenso di euro 30 fino a mezza giornata di lavoro ed euro 60 oltre la mezza giornata, ore di riposo compensativo in numero pari alle ore lavorate, un compenso pari alla paga oraria festiva ed un buono pasto. Oltre a quanto sopra saranno riconosciute le dovute indennità di trasferta secondo la normativa vigente ed eventuali rimborsi spese viaggio. Milano, 19 gennaio 2012 Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l.: Maurizio Bertolotti Daniele Calveri David Carlo Galli Banca di Legnano Spa: Cristina Zannoni Cassa di Risparmio di Alessandria Spa: Ivano Valdesturli

8 Per la Delegazione Sindacale DIRCREDITO - FD: Giuseppe Vignoni Andrea Argenziano Francesca Basili Cristiana Giustizieri Per la Delegazione Sindacale FABI: Tiziano Sfondrini Tiziano Ronchi Pierpaolo Gagliardi Paola Ronzano Alessandro Spanu Patrizia Miozzi Corrado Villa Per la Delegazione Sindacale FIBA/CISL: Maurizio Gemelli Patrizia Robotti Giovanni Crugnola Matteo Sartorelli Alberto Natale Carlo D Amico Fiorella Morelli Antonella Caputo Per la Delegazione Sindacale FISAC/CGIL: Gaetana Sicolo Gioachino Baturi Clara Fonti Luca Maconi Sergio Marianacci Roberta Armano

9 Per la Delegazione Sindacale UILCA: Elio Lucisano Laura Chiodega Roberto Ferri Sebastiano Cassia Franca Ferraro Attilio Emanuelli Lorenzo Osti Vittorio Monetti Per la Delegazione Sindacale SINFUB: Lilith Chinese Nicola Perilli

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