COMUNE di FIVIZZANO. Provincia di Massa e Carrara DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51
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1 COMUNE di FIVIZZANO Provincia di Massa e Carrara DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 OGGETTO: Approvazione Tariffe TARES 2013 L anno Duemilatredici addì Otto del mese di Novembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta PUBBLICA di 1a convocazione, il Consiglio Comunale. All appello nominale risultano: PRESENTI GRASSI PAOLO POLESCHI GIOVANNI JUNIOR ARCANGELI GIOVANNI PLICANTI MASSIMILIANO MERLINI FILIPPO MARIANI GERMANO COLLECCHIA MATTEO MARCELLI VITTORIO FARINA ALMO MASTRINI EMANUELE SPADONI ORIANO TONELLI SIMONE TONELLI GIAN PIERO ASSENTI PERFIGLI GIACOMO PASQUALI LUCIANO CARDELLINI FEDERICO BAMBINI NICOLA TOTALE PRESENTI 13 TOTALE ASSENTI 4 Partecipa il Segretario Comunale Dr. ALESSANDRO PAOLINI Assume la Presidenza del Consiglio il Consigliere POLESCHI Giovanni Junior nella sua qualita di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e valida.
2 SEDUTA AUDIOREGISTRATA VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE Illustra l argomento il Sindaco. Segue interloquio Sindaco Consigliere Spadoni. Sull argomento prendono altresì la parola nell ordine i Consiglieri: Tonelli Gian Piero Poleschi Spadoni Marcelli Spadoni Plicanti Poleschi Sindaco Spadoni IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti favorevoli 9, astenuti 2 ( Farina e Tonelli G.P.) e 2 contrari (Spadoni e Mastrini) espressi in forma palese per alzata di mano dai numero 13 Consiglieri Presenti e numero 11 votanti APPROVA l allegata proposta di Deliberazione.
3 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREMESSO che l articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); ATTESO che il nuovo tributo: opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006; assume natura tributaria, salva l ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29); si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), pari a. 0,30/mq; fa salva l applicazione del tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell ambiente di cui all articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: - trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al d.lgs. 22/1997; - le utenze sono divise in domestiche e non domestiche - la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; - la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; RICHIAMATO infine l articolo 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,convertito nella legge 124 del 28 ottobre 2013 il quale testualmente recita: Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES) 1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, puo' stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti: a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti (comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile); b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti; c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresi', dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
4 d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, (che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente(isee), nonche' introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni). CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 37 del 14 ottobre 2013 ha approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e servizi nel territorio di questo comune; DATO ATTO che i criteri per l individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal DPR n.158/1999; VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani preventivo 2013, redatto dall Unione dei Comuni Montana Lunigiana, opportunamente rettificato ed integrato dagli Uffici Tecnici dell Ente ed approvato con propria Deliberazione n. 38 del 14 ottobre 2013, nel quale si determinano costi totali relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per l importo di ,47 di cui ,47 relativi a costi fissi pari al 51,01% ed relativi a costi variabili pari al 48,99%; PRESO ATTO che nella redazione del Piano finanziario del servizio,così come comunicato dall Unione dei Comuni Montana Lunigiana non è stato possibile distinguere la quantità dei rifiuti prodotti fra utenze domestiche e utenze non domestiche; PRESO ATTO della relazione pervenuta dall Ufficio tecnico comunale circa una proposta di distribuzione della produzione della quantità di rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente dell 85% e del 15%, e delle considerazioni proposte sulla quantità di rifiuti prodotti dalle diverse attività economiche presenti sul territorio, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; VISTO la deliberazione di Giunta comunale n. 124 del che propone l adozione delle tariffe allegate alla presente deliberazione; RICORDATO che: - ai sensi dell art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (L. n. 214/2011), le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; PRESO ATTO che ai sensi dell art. 14, del D.L. n. 201/2011, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 /mq, destinata a coprire i servizi indivisibili dei comuni e che il versamento del tributo e della anzidetta maggiorazione è effettuato, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tramite modello unificato F24, in analogia a quanto già avviene per l Imposta Municipale Propria; CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52,
5 comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; VISTA l allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 1), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l anno 2013, in conformità a quanto previsto dall art. 14, comma 11, del D.L. n. 201/2011; VISTO l art. 1 c. 387, della legge 24 dicembre 2012, n.228 che modifica l art. 14 del D.L.201/2011; RICHIAMATA deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10 giugno 1998 e s.m.e i. in merito all assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche; VISTO il D.lgs.vo n.152 del 2006 e s.m.e i. in merito alla classificazione dei rifiuti; VISTO il DPR , n "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ; VISTO l art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; CONSIDERATO che ai sensi dell art.10 c 4 quater D.L.35/2013 come integrato dalla legge di conversione 64/2013, che modifica l art. 1 c.381 della L.228/2012, il termine per l approvazione del bilancio di previsione è stato posticipato al 30 settembre 2013 e che l articolo 8, comma 1, del D.L. 31 agosto n. 102, in corso di conversione, ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013, il termine per l approvazione del bilancio di previsione RICHIAMATE le linee guida per la redazione del Piano Finanziario e l elaborazione delle tariffe Tares ed il prototipo per il Regolamento per l istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) pubblicati dal Dipartimento delle Finanze; Visto il D.lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il vigente statuto comunale; Visto il vigente regolamento di contabilità; VISTI i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità a quanto disposto dagli articoli 49 e 151 del D. Lgs 267/2000; DELIBERA di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; di adottare il criterio della ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 85% e del 15% e di applicare i coefficienti di produzione dei rifiuti per le
6 attività produttive come proposto dalla Giunta sulla base della relazione prodotta dell Ufficio Tecnico comunale; di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES anno 2013, come risultanti da prospetto allegato (all. 2); di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES ; di dare atto che sull importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, ai sensi dell'art.14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs.504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree soggette al tributo, nella misura del 5% stabilita dalla provincia di Massa Carrara, con esclusione della maggiorazione di cui all'art.14, comma 13, del D.L. 201/2011; di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. di disporre che il presente atto venga pubblicato all albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale; di dichiarare immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime, la presente deliberazione, ai sensi dell art.134, V comma, del D.Legs. n. 267 del 18 agosto 2000.
7 Proposta DELC Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Giovanni Junior POLESCHI IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Alessandro PAOLINI ============================================================== La sottoscritta Responsabile dell Ufficio Segreteria del Comune di Fivizzano CERTIFICA che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. Fivizzano, Lì LA RESPONSABILE DELL UFFICIO Paola MARINI ============================================================== ESECUTIVITA Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente deliberazione: [ ] è divenuta esecutiva in data Fivizzano, Lì IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Alessandro PAOLINI
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