Comune di Pescantina REGOLAMENTO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Comune di Pescantina REGOLAMENTO"

Transcript

1 Comune di Pescantina (Provincia di Verona) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data , esecutiva a norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000. Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del , esecutiva a norma dell art. 134 del D.Lgs. 267/

2 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA NORME DI LEGGE RICHIAMATE DAL REGOLAMENTO TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO Articolo 1 Oggetto e definizione dei servizi 1. Il presente regolamento disciplina l esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla legislazione di settore vigente: a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi; Legge 15 gennaio 1992, n Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Norme per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 2 SERVIZIO DI TAXI COMMI 1 E 2 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio, il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio avvengono all interno dell area comunale o comprensoriale. 2. All interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l inosservanza di tale obbligo. ART. 3 - SERVIZIO DI TAXI 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche a) si rivolge ad utenza indifferenziata; b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico; c) il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto saldo quanto previsto per le zone ad intensa conurbazione. 2. La prestazione del servizio è obbligatoria all interno delle aree comunali. 3. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 4. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune. 5. Nelle zone aeroportuali i titolari di licenza di taxi rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dai comuni nel cui territorio ricade l aeroporto sono autorizzati a svolgere il servizio da e per l aeroporto. Decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285 ART. 86 SERVIZIO DI PIAZZA CON AUTOVETTURE CON CONDUCENTE O TAXI 1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. 2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della 2

3 b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura. patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. 3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70 a 280. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all interno delle rimesse o presso i pontili d attracco. ART. 4 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. 2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all interno delle rimesse. E vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell ambito territoriale dei comuni dotati di servizio taxi. 3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. E vietata l installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizi degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio. 4. La prestazione del servizio non è obbligatoria. 5. L inizio del servizio con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel comune che ha rilasciato l autorizzazione. Il prelevamento dell utente può avvenire anche fuori dal comune che ha rilasciato l autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del mezzo. 6.Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune. 6bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell inizio del servizio. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ART. 85 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE 1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: - le motocarrozzette; - le autovetture; - gli autobus; - i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; - i veicoli a trazione animale. 3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d esercizio. 4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 137,55 a 550,20 e, se si tratta di autobus, da 343,35 a 1.376,55. La 3

4 violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. 4 bis Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70 a 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI. 2. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente sono da intendersi definiti, in via generale e nei loro elementi specifici, secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente. DEFINIZIONE GENERALE Legge 15 gennaio 1992, n Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ART. 1 - AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. ART. 2 - DEFINIZIONI 1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra: a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale. 3. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto; si rivolge ad una clientela indifferenziata su percorsi flessibili, interni all area comunale; la prestazione del servizio è obbligatoria. Art. 2 Titolo per l esercizio dei servizi TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO 4 Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 8. MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 1

5 1. L esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza, attraverso bando di pubblico concorso, a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. 2. L esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, attraverso bando di pubblico concorso, a persona fisica oppure a persona giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. 3. La licenza per il servizio di taxi e l autorizzazione per il servizio di noleggio deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l impiego nei rispettivi servizi. Art. 3 Cumulo dei titoli 1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni, anche se rilasciati da comuni diversi, sono regolati dalla vigente legislazione. Art. 4 Forme giuridiche di esercizio dei servizi 1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente possono esercitare la propria attività esclusivamente secondo le forme giuridiche previste dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. 1. La licenza per l esercizio del servizio di taxi e l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. ART MODALITÀ PER RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 1 1. La licenza per l esercizio del servizio di taxi e l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso previsto dall articolo 14, comma 1, lettera d), il requisito dell iscrizione a ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell impresa. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 8 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 2 2. La licenza e l autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l esercizio del servizio di taxi e dell autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente. ART MODALITÀ PER RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 2 2. La licenza e l autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell autorizzazione. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 7 FIGURE GIURIDICHE COMMA 1 1. I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all albo delle imprese artigiane previsto dall articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell articolo 1. ART. 14 FIGURE GIURIDICHE 1. I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della loro attività, possono: a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all albo delle imprese artigiane previsto 5

6 2. E consentito conferire la licenza o l autorizzazione agli organismi collettivi previsti dalla legislazione vigente ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto alla gestione economica dell attività autorizzata. 3. Ai fini di cui al comma precedente è necessario dimostrare, anche mediante autocertificazione, al Comune quanto segue: a) conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato; b) iscrizione dell organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea; c) esistenza di un valido titolo giuridico che conferisce all organismo suddetto la disponibilità del mezzo cui è riferita la licenza o l autorizzazione; d) estremi della copertura assicurativa a più conducenti. e) possesso dei requisiti di idoneità da parte dell organismo cui è conferita la licenza o l autorizzazione. dall articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente. 2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. 3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. 4. Nella licenza e/o autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento. 6

7 Art. 5 Ambiti operativi territoriali 1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio dell Unione Europea e, a condizione di reciprocità, negli Stati extra UE ove i regolamenti degli stessi lo consentano. 2. Il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio di taxi avviene soltanto all interno dell area comunale. 3. Per il servizio di noleggio con conducente, l inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, deve avvenire con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale. Il prelevamento dell utente può avvenire anche fuori dal Comune, purché la prenotazione, dimostrabile con contratto o con lettera d incarico aziendale, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 2 - SERVIZIO DI TAXI ULTIMO CAPOVERSO DEL COMMA 1 E COMMA 2 1. [omissis] il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio avvengono all interno dell area comunale o comprensoriale. 2. All interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l inosservanza di tale obbligo. ART. 3 - SERVIZIO DI TAXI COMMA 1, LETTERA C) c) il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto per le zone di intensa conurbazione. ART. 4 SERVIZIO DA NOLEGGIO COMMA 5 5. L inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel Comune che ha rilasciato l autorizzazione. Il prelevamento dell utente può avvenire anche fuori dal Comune che ha rilasciato l autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo ART. 8 COMPETENZE COMUNALI - COMMI 3 E 4 3. I Comuni che non sono dotati di servizio di taxi possono autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche determinate. 4. I Comuni, nell'ambito o in prossimità di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, possono derogare a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate ed individuate, ai fini dello stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente. In tale ipotesi il servizio deve essere svolto, a seguito di apposita richiesta presso la sede del vettore con utenza diretta nell'ambito territoriale del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione TITOLO III ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI 7

8 Art. 6 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell Unione Europea, ovvero di altro stato extra Unione Europea alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione; b) avere un età compresa tra i 21 ed i 55 anni limitatamente al servizio taxi; c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della strada; d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio di Verona o, in alternativa, essere titolare di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente in qualsiasi forma costituita ai sensi della legge 218/2003; e) essere in possesso del requisito dell idoneità morale di cui all articolo 6/bis; f) non aver trasferito la precedente licenza o l autorizzazione all esercizio del medesimo servizio, nei cinque anni precedenti; g) non essere titolari di altra licenza per il servizio di taxi rilasciata da qualsiasi comune (nel caso del servizio taxi); h) avere la disponibilità giuridica del veicolo al momento del rilascio della licenza o autorizzazione; i) limitatamente al servizio noleggio con conducente disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, al momento del rilascio della stessa; j) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge, da dimostrarsi successivamente al rilascio della licenza o dell autorizzazione e prima dell inizio del servizio Decreto legislativo 25 luglio 1998, n Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Regolamento provinciale per l iscrizione al ruolo di conducente di autoveicoli in servizio pubblico non di linea adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione del 21 ottobre 1998, n ART. 4 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE COMMA 2 2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all interno delle rimesse. E vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell ambito territoriale dei comuni dotati di servizio taxi.. 8

9 Per rimessa si intende uno spazio idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d uso. Nel caso invece che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l idoneità è accertata in esito anche all osservanza delle disposizioni antincendio, igienico sanitarie, edilizie e di quant altro eventualmente prescritto dalla normativa di settore. Art. 6/bis Idoneità morale 1. Soddisfa il requisito dell idoneità morale chi: a) non sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni; b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legislazione di settore vigente; c) non sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito; d) non sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l interdizione dalla professione. In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.. 2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare, in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell art. 2 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto: a) da tutti i soci, in caso di società di persone; b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita 9

10 per azioni; c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. TITOLO IV CRITERI DI DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI DI LICENZE TAXI E DI AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Art. 7 Determinazione dei contingenti 1. Nell ambito dei contingenti assegnati al Comune, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione di settore, le licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per l esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente sono così determinate: TAXI: Assegnate: N 3 Operative: N 0 Disponibili N 3 NOLEGGIO CON CONDUCENTE: Assegnate: N 8 Operative: N 2 Disponibili N 6 2. Successive modificazioni al contingentamento, disposte dagli enti a cui legittimamente è demandato tale compito, si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento. ART. 6 - COMPETENZE REGIONALI 1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, sentite le Province, in relazione alle tipologie di servizio definite all articolo 2, comma 2, i contingenti di licenze ed autorizzazioni assentibili dai Comuni. 2. I contingenti di cui al comma 1, sono determinati sulla base dei seguenti indicatori: a) popolazione residente nel territorio comunale; b) domanda di mobilità; c) servizi di trasporto pubblico locale esistenti e loro integrazioni con altri sistemi di trasporto; d) flusso turistico di cura, o di soggiorno; e) presenza di strutture economico-produttive; f) trasporto disabili, garantendo una percentuale almeno pari al cinque per cento del numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate. Deliberazione di Giunta Regionale n 628 del 22 marzo 2002 riguardante L.R. 30 luglio 1996, n. 22 Norme per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI ASSENTIBILI DAI COMUNI Integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n 4151 del 30 dicembre 2005, Integrazione alla D.G.R. n. 628/2002 relativa alla determinazione del contingente di licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente assentibili dai Comuni. TITOLO V RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE Art. 8 Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni 1. Le licenze per l esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all art ART MODALITÀ PER RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 1 1. La licenza per l esercizio del servizio di taxi e l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso previsto dall articolo 14, comma 1, lettera d), (essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente) il requisito dell iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno

11 2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una riduzione permanente degli organici dei servizi, come determinati dai contingenti comunali di cui all articolo 7, comma 1, il Comune procede ad indire il concorso di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l esistenza di valida graduatoria. una persona inserita nella struttura dell impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell impresa. Art. 9 Bando di concorso 1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere: a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare; b) i requisiti richiesti per l ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni; c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre; d) l indicazione dei titoli valutabili o preferenziali a parità di punteggio; e) il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e il punteggio riservato alla prova d esame; f) le materie di esame; g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria; h) la votazione minima per il conseguimento dell idoneità; i) schema di domanda per la partecipazione (allegato sub A). 2. Il bando è pubblicato All Albo Pretorio e sui siti web del Comune e della Provincia. Il bando è inoltre trasmesso alle organizzazioni di categoria previste dalla legislazione vigente. Art. 10 Presentazione della domanda 1. La domanda, in carta resa legale, per la partecipazione al concorso per l assegnazione della licenza taxi e dell autorizzazione per il noleggio con conducente deve essere presentata al Comune e redatta secondo lo schema di cui all art. 9 lettera i). Il Comune valuta la regolarità delle domande di ammissione e provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui devono essere prodotte. Viene 11

12 quindi trasmesso alla commissione di concorso l elenco dei candidati ammessi, con relativa documentazione. Art. 11 Commissione di concorso 1. Per l espletamento del concorso di cui all articolo 9, il Comune nomina un apposita commissione di concorso. 2. La commissione è composta da: a) dal responsabile dell unità organizzativa comunale competente o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) da due esperti nelle discipline previste per le prove d esame, di cui uno esterno all Amministrazione; c) esperti nella conoscenza della lingua inglese, tedesca e francese, che intervengono esclusivamente ai fini della verifica della conoscenza della lingua 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale. 4. L unità organizzativa comunale competente valuta la regolarità delle domande di ammissione e provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte. 5. La Commissione fissa la data dell esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A.R. inviata al domicilio indicato nella domanda. 6. Alle prove d esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. 7. La commissione, svolte le prove d esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di precedenza, e la trasmette all Ufficio competente per i provvedimenti conseguenti. Art. 12 Titoli valutabili ai fini del concorso 1. I titoli da valutarsi ai fini del concorso ed i relativi punteggi sono analiticamente individuati nella tabella allegata sub B). Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 8 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 4 4. L avere esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l esercizio del servizio di taxi o dell autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente. ART. 15 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 3 3. L aver esercitato l attività di sostituzione di cui all articolo 12

13 Art. 13 Esame: modalità di svolgimento e materie 1. L esame si svolge attraverso una prova di accertamento delle seguenti materie: a) regolamento comunale relativo all esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente); b) elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici della Provincia, con particolare riferimento al territorio comunale autorizzante; c) principali norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada; d) conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, tedesco, francese e spagnolo (obbligatorio per licenza di taxi e facoltativo per autorizzazioni di noleggio con conducente). 2. Le prove si intendono superate se il candidato ottiene almeno 36 punti per le autorizzazioni di noleggio con conducente e 39 punti per le licenze taxi, come somma dei punteggi delle prove d esame. 3. A parità di punteggio complessivo viene data precedenza al candidato con il maggior carico di famiglia, secondo quanto riportato nella tabella allegata sub. lett. B) al presente regolamento; in caso di ulteriore parità si procede per estrazione a sorte. 16 nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l esercizio del servizio di taxi o dell autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente. Art. 14 Validità della graduatoria 1. Ai fini dell assegnazione di ulteriori licenze ed autorizzazioni la relativa graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione della stessa. 2. Per la copertura di licenze o autorizzazioni vacanti rispetto ai contingenti si utilizza la graduatoria di cui al comma 1) del presente articolo. 13

14 Art. 15 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 1. Il Comune, entro 30 giorni dall approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all articolo 6, comma 1, punti h), i) del presente regolamento; il requisito di cui al punto j) è dimostrabile prima dell inizio del servizio. 2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dalla dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti. 3. Le licenze e le autorizzazioni possono essere rilasciate solo previa dimostrazione dell assenza di cause ostative previste dalla legge. Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ART. 8 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 2 Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell articolo 3 del presente regolamento ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE COMMA 3 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l Autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. ART. 15 MODALITA PER RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 2 Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell articolo 3 del presente regolamento ART. 17 TRASFERIBILITA DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 3 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. Art. 16 Validità delle licenze e delle autorizzazioni 1. La licenza e le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato e devono essere sottoposte a controllo periodico che deve avvenire almeno una volta ogni 3 anni da parte del Comune al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dall atto autorizzativo. Ove i controlli evidenzino l esser venuto meno di uno o più requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, il Comune pronuncia la decadenza della licenza o autorizzazione. E comunque fatto obbligo al titolare della licenza o dell autorizzazione comunicare al Comune il venir meno di anche uno solo dei requisiti autorizzatori. Art. 17 Inizio del servizio 1. L assegnatario di licenza o autorizzazione deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 3 mesi, improrogabili, dal rilascio del titolo. 14

15 TITOLO VI MODALITA PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI Art. 18 Trasferibilità per atto tra vivi 1. Il trasferimento della licenza e/o dell autorizzazione è autorizzato dal Comune, su richiesta del titolare a persona da questi designata, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. 2. Qualora il trasferimento avvenga per sopravvenuta inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio, il titolare della licenza o autorizzazione deve presentare al Comune la certificazione medica rilasciata nelle forme di legge, attestante l inabilità o inidoneità al servizio entro 5 giorni dal rilascio della stessa. 3. Qualora ricorra una delle fattispecie previste dall articolo 9, comma 1, lettera c) della legge 15 gennaio 1992 n. 21, il titolare è tenuto, entro 5 giorni dal verificarsi dell evento, a restituire i titoli autorizzativi e i relativi contrassegni autorizzativi. 4. La richiesta di trasferimento della titolarità della licenza o autorizzazione deve essere trasmessa al Comune entro 3 mesi dal verificarsi dell evento che, con riferimento al sopra ricordato articolo 9, comma 1, della legge 21/92, dà luogo alla possibilità o alla necessità di chiedere il trasferimento, a pena di decadenza della licenza o autorizzazione. Art. 19 Trasferibilità per causa di morte del titolare 1. In caso di morte del titolare la licenza o l autorizzazione possono essere trasferite secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. 2. Gli eredi del titolare deceduto devono comunicare al Comune il decesso del titolare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione. La comunicazione deve altresì indicare uno dei seguenti casi: a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare di subentrare nella titolarità della licenza o dell autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli altri Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE COMMI 1 E 3 1. La licenza per l esercizio del servizio di taxi e l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età, c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. ART. 17 TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMI 1 E 3 1. La licenza per l esercizio del servizio di taxi e l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali. 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE COMMA 2 2. In caso di morte del titolare la licenza o l autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti. ART TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 2 2. In caso di morte del titolare la licenza o l autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti. ART SOSTITUZIONE ALLA GUIDA COMMA 2 2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione 15

16 aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell attività; b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare quale subentrante nella titolarità della licenza o dell autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l autorizzazione; c) la volontà degli eredi di età inferiore ai 20 anni di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento fino al compimento del ventiduesimo anno di età. 3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo previsto dalla legge. 4. La mancata comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo comporta l avvio del procedimento per revoca della licenza o dell autorizzazione. 5. Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 2, deve dimostrare, anche mediante autocertificazione, al Comune, entro il termine di 90 giorni dalla data di designazione, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Art. 20 Sostituzione alla guida 1. La sostituzione temporanea alla guida avviene secondo le modalità previste dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. 2. Il titolare della licenza o dell autorizzazione deve comunicare formalmente al Comune la sostituzione alla guida. La comunicazione deve contenere l indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli previsti dalla legislazione di settore vigente, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di settore. 3. Qualora il sostituto non sia un collaboratore familiare, dovrà essere comunicata anche la tipologia del contratto, legalmente riconosciuto, esistente tra le parti. 4. Qualora dalle verifiche d ufficio risultassero possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed agli articoli 310 e 311 del decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell iscrizione al ruolo di cui all articolo 10. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART SOSTITUZIONE ALLA GUIDA 1. I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti: a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n 230. A tal fine l assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell articolo 1 della citata legge n 230 del Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. 4. I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con 16

17 delle irregolarità nella sostituzione si provvederà a sospendere l attività ed applicare le sanzioni amministrative di cui al capo XI. Art. 21 Collaborazione familiare 1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore vigente e dal presente regolamento. 2. A tale fine, il titolare deve presentare, congiuntamente al collaboratore, comunicazione al Comune, dando contestualmente comunicazione, anche mediante apposita autodichiarazione, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni: a) il collaboratore deve risultare in possesso conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all articolo 6, conformemente a quanto previsto dall articolo 230-bis del codice civile. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge. ART. 16 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA 1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all articolo 10 e in possesso dei requisiti prescritti: a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 2. Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell articolo 19 del presente regolamento 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n A tal fine l assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell articolo 1 della citata legge n. 230/1962 (Ora decreto legislativo 368 del 6 settembre 2001). Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. 4. I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all articolo 10, conformemente a quanto previsto dall articolo 230 bis del Codice civile. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 10 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA COMMA 4 4. I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all articolo 6, conformemente a quanto previsto dall articolo 230-bis del codice civile. Codice Civile ART. 230 bis - IMPRESA FAMILIARE Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell azienda, anche in ordine all avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all impresa stessa. I familiari partecipanti all impresa che non hanno la piena 17

18 di patente, di certificato di abilitazione professionale e di iscrizione nel ruolo dei conducenti; b) il contratto di copertura assicurativa deve risultare esteso anche al collaboratore familiare. 3. Il Comune, verificato il possesso dei requisiti previsti, rilascia con apposito atto il nulla osta e ne riporta nota nella licenza o nell autorizzazione e nel libretto di servizio. 4. La sussistenza dei suddetti requisiti è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di qualcuno di essi comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune. Art. 22 Personale dipendente 1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. 2. Entro 30 giorni dall assunzione, il titolare deve comunicare al Comune il nominativo del dipendente autista, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 18 capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell esercizio dell agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. Decreto legislativo 8 agosto 1994, n Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia. TITOLO VII OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI Art. 23 Obblighi dei conducenti 1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a: a) mantenere in perfetto stato di efficienza, pulizia ed igiene il veicolo; b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato; c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo; d) applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento ed esporre le tabelle contenenti le tariffe rilasciate dal Comune; e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ART TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE COMMA 6 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici di piccola taglia, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

Attività Produttive. Noleggio veicoli con o senza conducente Procedimento per recesso, decadenza o esclusione di conf.to aut. N.C.C.

Attività Produttive. Noleggio veicoli con o senza conducente Procedimento per recesso, decadenza o esclusione di conf.to aut. N.C.C. Attività Produttive Noleggio veicoli con o senza conducente Procedimento per recesso, decadenza o esclusione di conf.to aut. N.C.C. Descrizione Servizio di taxi e noleggio con conducente Gli autoservizi

Dettagli

BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI 4 (QUATTRO) AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE

BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI 4 (QUATTRO) AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI 4 (QUATTRO) AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE 30/06/2011; VISTA la

Dettagli

Il sottoscritto nato a il residente in Via n. Telefono n. Cellulare n. Fax n. E-mail @ in qualità di: Titolare dell Impresa Individuale con sede in

Il sottoscritto nato a il residente in Via n. Telefono n. Cellulare n. Fax n. E-mail @ in qualità di: Titolare dell Impresa Individuale con sede in Matricola Bollo n. Allo Sportello Unico Attività Produttive di Rosignano Marittimo Il sottoscritto nato a il residente in Via n. Telefono n. Cellulare n. Fax n. E-mail @ in qualità di: Titolare dell Impresa

Dettagli

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008 EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008 Dopo l articolo., inserire il seguente: Art.1. Il comma 1 quater, dell articolo 29, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con

Dettagli

LEGGE DEL 15 GENNAIO 1992, n. 21. Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

LEGGE DEL 15 GENNAIO 1992, n. 21. Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea LEGGE DEL 15 GENNAIO 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea Art. 1 Autoservizi pubblici non di linea 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di

Dettagli

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO (PROVINCIA DI ROVIGO)

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO (PROVINCIA DI ROVIGO) COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO (PROVINCIA DI ROVIGO) BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL ASSEGNAZIONE DI N 3 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO

Dettagli

Scheda informativa del modulo B15

Scheda informativa del modulo B15 IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO? Servizio di taxi, che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata;

Dettagli

COMUNE DI ROVERE VERONESE Provincia di Verona

COMUNE DI ROVERE VERONESE Provincia di Verona COMUNE DI ROVERE VERONESE Provincia di Verona R E G O L A M E N T O C O M U N A L E P E R I L S E R V I Z I O D I N O L E G G I O A U T O C O N C O N D U C E N T E D A A U T O R I M E S S A Approvato con

Dettagli

COMUNE DI MATERA. Ufficio Trasporti. Settore Attività Economiche e Trasporti APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE TAXI E NCC

COMUNE DI MATERA. Ufficio Trasporti. Settore Attività Economiche e Trasporti APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE TAXI E NCC COMUNE DI MATERA Ufficio Trasporti Settore Attività Economiche e Trasporti APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE TAXI E NCC Regolamento per la disciplina del servizio pubblico di noleggio con conducente con

Dettagli

L ASSEGNAZIONE DI N. 01 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA. ********

L ASSEGNAZIONE DI N. 01 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA. ******** PROT. N. 369 REG. PUBBL. N. 23 Oggetto: BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 01 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA. ******** IL

Dettagli

Via PEC a: e Via a: e

Via PEC a: e Via  a: e NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Un.i.c.a. Taxi Filt CGIL - Uritaxi nazionale Premessa: le parti evidenziate in rosso sono entrate in vigore con l

Dettagli

Comune di Montefiascone Provincia di Viterbo

Comune di Montefiascone Provincia di Viterbo Comune di Montefiascone Provincia di Viterbo BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 LICENZE PER IL SERVIZIO DI TAXI. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la deliberazione consiliare n. 17

Dettagli

Comune di Chiomonte. città metropolitana di Torino SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Chiomonte. città metropolitana di Torino SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO prot. n 2442 Chiomonte, 09.06.2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la risposta della Città Metropolitana di Torino del 21.10.2015 pervenuta in data 22.10.2015 prot.

Dettagli

CITTA DI COSSATO Provincia di Biella Settore AREA TECNICA. Urbanistica Commerciale, Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP

CITTA DI COSSATO Provincia di Biella Settore AREA TECNICA. Urbanistica Commerciale, Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP Urbanistica Commerciale, Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 LICENZA PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE IL

Dettagli

COMUNE DI ROVIGO Settore Mobilità Trasporti Ambiente e Sviluppo Sostenibile

COMUNE DI ROVIGO Settore Mobilità Trasporti Ambiente e Sviluppo Sostenibile COMUNE DI ROVIGO Settore Mobilità Trasporti Ambiente e Sviluppo Sostenibile BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 7 AUTORIZZAZIONI SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON

Dettagli

Data di nascita / / Cittadinanza Sesso: M F. Luogo di nascita: Stato Provincia Comune. Residenza: Provincia Comune Frazione

Data di nascita / / Cittadinanza Sesso: M F. Luogo di nascita: Stato Provincia Comune. Residenza: Provincia Comune Frazione BOLLO SERVIZIO DI TAXI O NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE (AUTOVETTURA SINO A NOVE POSTI O NATANTE) DOMANDA DI RILASCIO LICENZA/AUTORIZZAZIONE (A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO) (Legge 15 gennaio 1992,

Dettagli

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 14/12/2002 Perfezionato con Delibera di Consiglio Comunale n.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 14/12/2002 Perfezionato con Delibera di Consiglio Comunale n. COMUNE DI PAULARO Provincia di Udine Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 14/12/2002 Perfezionato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 17/05/2003 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

Dettagli

CITTA DI PORTOGRUARO (Provincia di Venezia)

CITTA DI PORTOGRUARO (Provincia di Venezia) CITTA DI PORTOGRUARO (Provincia di Venezia) PROT. N. 0015558 DEL 12.04.2012 BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 10 AUTORIZZAZIONI PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Dettagli

Comune di Villafranca Padovana

Comune di Villafranca Padovana CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 (una) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE. Prot. 11452 Pubb. IL RESPONSABILE AREA TECNICA Richiamata la

Dettagli

Piazza Vittorio Emanuele Orlando Cinisi Tel. 091/ fax SETTORE I UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE

Piazza Vittorio Emanuele Orlando Cinisi Tel. 091/ fax SETTORE I UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE Piazza Vittorio Emanuele Orlando 90045 Cinisi Tel. 091/8610200 fax 0918699004 SETTORE I UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 12

Dettagli

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

IL DIRIGENTE RENDE NOTO ALL. A Delibera BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N.2 AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE CON VEICOLI ADIBITI ANCHE AL TRASPORTO DISABILI E

Dettagli

Cognome Nome. C.F. Luogo di nascita: Stato Prov. Comune data di nascita residenza: Stato... Prov. Comune via/piazza.. n.

Cognome Nome. C.F. Luogo di nascita: Stato Prov. Comune data di nascita residenza: Stato... Prov. Comune via/piazza.. n. MARCA DA BOLLO 16,00 MOD. ALL A1 AL COMUNE DI AUGUSTA SETTORE VIII- POLIZIA MUNICIPALE CORSO SICILIA N. 118 96011 AUGUSTA (SR ) Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE

Dettagli

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI Provincia di Milano POLIZIA LOCALE

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI Provincia di Milano POLIZIA LOCALE BANDO DI SELEZIONE PER L ASSEGNAZIONE DI N. 01 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la Legge n. 21 del

Dettagli

DOMANDA PER IL RILASCIO DI UN AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE ( L.21 del 15/01/1992 ) Data di nascita Cittadinanza Sesso M F

DOMANDA PER IL RILASCIO DI UN AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE ( L.21 del 15/01/1992 ) Data di nascita Cittadinanza Sesso M F BOLLO 14,62 Al Comune di CASTEL RITALDI V.le Martiri della Resistenza, 1 DOMANDA PER IL RILASCIO DI UN AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE ( L.21 del 15/01/1992 ) Il sottoscritto Cognome Nome Codice

Dettagli

C O M U N E D I V O L L A

C O M U N E D I V O L L A C O M U N E D I V O L L A S.U.A.P. BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER L ASSEGNAZIONE DI: N.1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER S E R V I Z I O T A X I ; N.4 ( Q U A T T R O ) A U T O R I Z Z A Z I

Dettagli

COMUNE DI SALZANO Provincia di Venezia. AREA AMMINISTRATIVA Settore Commercio- Attività Produttive

COMUNE DI SALZANO Provincia di Venezia. AREA AMMINISTRATIVA Settore Commercio- Attività Produttive Prot.n. 0018969 Salzano, 8.NOV.11 COMUNE DI SALZANO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L ASSEGNAZIONE DI N.5 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE. IL RESPONSABILE

Dettagli

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI 2 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE C H I E D E

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI 2 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE C H I E D E Comune di Cavriglia (Provincia di Arezzo) Marca da bollo 14,62 Al Comune di Cavriglia UFFICIO COMMERCIO Viale Principe di Piemonte, 9 52022 Cavriglia (Ar) Allegato DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI

Dettagli

SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO-

SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO- COMUNE DI ALIA (Provincia Regionale di Palermo) Via Regina Elena n. 1 90021 ALIA telefono 091-8210911 fax 091-8214013 e-mail : progettosviluppoalia@libero.it www.comunedialia.it SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Dettagli

Domanda CEDENTE. Il /La sottoscritto/a nato/a_ a (prov. ) il cittadinanza sesso M F telefono residente a (prov. ) via n.

Domanda CEDENTE. Il /La sottoscritto/a nato/a_ a (prov. ) il cittadinanza sesso M F telefono residente a (prov. ) via n. NUMERI IDENTIFICATIVI DELLE MARCHE DA BOLLO Domanda Autorizzazione (inserire i numeri solo in caso di presentazione in modalità telematica) ALLO S.U.A.P. DEL COMUNE DI MANTA CODICE PRATICA riservato allo

Dettagli

UFFICIO COMMERCIO. Determinazione n. 01 del

UFFICIO COMMERCIO. Determinazione n. 01 del UFFICIO COMMERCIO Determinazione n. 01 del 18.08.2016 OGGETTO: Approvazione bando di concorso per assegnazione di n. 01 autorizzazione per autovettura sino a 9 posti. Preso atto del Regolamento approvato

Dettagli

COMUNE DI VILLANTERIO

COMUNE DI VILLANTERIO BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI N.3 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la Legge 15 gennaio 1992, n.21 Legge quadro per il trasporto

Dettagli

1 Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative

1 Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative L 15/01/1992 Num. 21 Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (in Gazz. Uff., 23 gennaio 1992, n. 18). -- Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 1 Preambolo (Omissis) Articolo

Dettagli

Comune di GROPELLO CAIROLI Provincia di PAVIA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI:

Comune di GROPELLO CAIROLI Provincia di PAVIA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI: 1 Comune di GROPELLO CAIROLI Provincia di PAVIA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI: N.1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA.

Dettagli

COMUNE DI MONTEMURRO (prov. di Potenza)

COMUNE DI MONTEMURRO (prov. di Potenza) COMUNE DI MONTEMURRO (prov. di Potenza) BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER L'ESERCIZIO DI AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA (NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE).

Dettagli

CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE Modello 1 Marca bollo 14,62 CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO Al Sig. Sindaco

Dettagli

IL RESPONSABILE DEL SUAP

IL RESPONSABILE DEL SUAP (cap. 73040) Provincia di Lecce Tel. (0836) 552583 - Fax 554008 AREA 1: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE e mail: suap.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it suap@comune.aradeo.le.it BANDO DI CONCORSO

Dettagli

COMUNE DI BOSCOREALE Provincia di Napoli Terra della pietra lavica Prot.2996 del 2 Marzo 2015

COMUNE DI BOSCOREALE Provincia di Napoli Terra della pietra lavica Prot.2996 del 2 Marzo 2015 Prot.2996 del 2 Marzo 2015 BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L ASSEGNAZIONE DI N 11 (UNDICI) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA DA SVOLGERSI MEDIANTE L'USO DI TAXI COLLETTIVO

Dettagli

COMUNE di MENAGGIO BANDO PER AFFIDAMENTO DI N. 1 (UNO) AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE NATANTI

COMUNE di MENAGGIO BANDO PER AFFIDAMENTO DI N. 1 (UNO) AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE NATANTI COMUNE di MENAGGIO Provincia di Como Via Lusardi Annetta e Celestino, 26 22017 Menaggio Tel. 0344/364303 Fax 0344/31728 suap@pec.comune.menaggio.co.it Ufficio Commercio/Attività Produttive/SUAP BANDO PER

Dettagli

ART. 1. SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 1. SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE REGIONE: PUGLIA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1995, n. 14 (GU n. 052 SERIE SPECIALE N. 3 del 30/12/1995 - BU Puglia n. 039 del 18/04/1995) MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21 "LEGGE QUADRO

Dettagli

COMUNE DI RAVASCLETTO. Modalità di rilascio e di rinnovo delle relative licenze comunali. (Prov. di Udine)

COMUNE DI RAVASCLETTO. Modalità di rilascio e di rinnovo delle relative licenze comunali. (Prov. di Udine) COMUNE DI RAVASCLETTO (Prov. di Udine) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, CON AUTOBUS DA RIMESSA (art. 23, comma 1 2, della L.R. 7 maggio 1997, n. 20) Modalità

Dettagli

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L ASSEGNAZIONE DI N.2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L ASSEGNAZIONE DI N.2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. CITTÀ DI LEGNAGO Ufficio Attività Economiche Via XX Settembre, 29 37045 Legnago (Verona) Tel. 0442/634827-858-851 - Fax 0442/634803 e-mail: ufficioattieconomiche@comune.legnago.vr.it web: www.comune.legnago.vr.it

Dettagli

Città di Robbio. (Provincia di PAVIA) P.zza Libertà 2 Cap Tel Fax

Città di Robbio. (Provincia di PAVIA) P.zza Libertà 2 Cap Tel Fax Città di Robbio (Provincia di PAVIA) P.zza Libertà 2 Cap. 27038 Tel 0384 6751 Fax 0384 670415 BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER L ASSEGNAZIONE DI N. 4 AUTORIZZAZIONI DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA

Dettagli

COMUNE DI MONTEMURRO (prov. di Potenza)

COMUNE DI MONTEMURRO (prov. di Potenza) COMUNE DI MONTEMURRO (prov. di Potenza) BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER L'ESERCIZIO DI AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA (NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE).

Dettagli

Allo Sportello Unico Comune / Comunità / Unione

Allo Sportello Unico Comune / Comunità / Unione CODICE PRATICA *CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM IL/LA SOTTOSCRITTO/A Cognome Nome Codice fiscale Data di nascita Sesso Cittadinanza PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ - Luogo di nascita Provincia Stato (sempre

Dettagli

ALLEGATO A. Alla Provincia Regionale di Catania denominata Libero consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/14. Marca da bollo da 16,00

ALLEGATO A. Alla Provincia Regionale di Catania denominata Libero consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/14. Marca da bollo da 16,00 ALLEGATO A Marca da bollo da 16,00 Domanda di ammissione al pubblico concorso, per soli titoli, per l assegnazione di n. 5 autorizzazioni all esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente,

Dettagli

COMUNE DI BORGIALLO CITTA METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BORGIALLO CITTA METROPOLITANA DI TORINO COMUNE DI BORGIALLO CITTA METROPOLITANA DI TORINO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE IL RESPONSABILE

Dettagli

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2).

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2). 1 di 11 11/12/2013 17.51 Leggi d'italia L. 15-1-1992 n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18. L. 15

Dettagli

Prot. n 6170 Limena,

Prot. n 6170 Limena, Prot. n 6170 Limena, 29.06.2012 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI IL RESPONSABILE

Dettagli

COMUNE DI FERNO Provincia di Varese

COMUNE DI FERNO Provincia di Varese COMUNE DI FERNO Provincia di Varese BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA IL RESPONSABILE DEL

Dettagli

Prot.n Brescia, DETERMINAZIONE N. 60/SG : CRITERI GENERALI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. IL SEGRETARIO GENERALE

Prot.n Brescia, DETERMINAZIONE N. 60/SG : CRITERI GENERALI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. IL SEGRETARIO GENERALE Prot.n. 8902 Brescia, 26.3.2003 DETERMINAZIONE N. 60/SG : CRITERI GENERALI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. IL SEGRETARIO GENERALE con la capacità e con i poteri del privato datore di lavoro, che

Dettagli

BANDO PUBBLICO BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 LICENZE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BANDO PUBBLICO BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 LICENZE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI IL DIRIGENTE DEL SETTORE BANDO PUBBLICO BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 LICENZE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 recante Legge quadro per il trasporto

Dettagli

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 LICENZA PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE.

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 LICENZA PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO PROVINCIA DI CREMONA Telefono 0373-237811 - fax 0373-237812 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 LICENZA PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA

Dettagli

Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 luglio 2009, n. 28, suppl. ord. 15 luglio 2009, n. 1.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 luglio 2009, n. 28, suppl. ord. 15 luglio 2009, n. 1. L.R. 14 luglio 2009, n. 11. Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti. Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 luglio 2009, n. 28, suppl. ord. 15 luglio 2009, n. 1. (omissis) Capo II - Servizi

Dettagli

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 3

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 3 COMUNE DI VOGHERA Provincia di Pavia Settore Urbanistica Servizio Commercio e Polizia Amministrativa BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DI AUTONOLEGGIO

Dettagli

COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE MOBILITA E TRASPORTI SETTORE TRASPORTI

COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE MOBILITA E TRASPORTI SETTORE TRASPORTI COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE MOBILITA E TRASPORTI SETTORE TRASPORTI Avviso pubblico concernente il rilascio di autorizzazioni stagionali temporanee per lo svolgimento dell attività di noleggio di autovettura

Dettagli

COMUNE DI MONDOLFO PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI MONDOLFO PROVINCIA DI PESARO E URBINO COMUNE DI MONDOLFO PROVINCIA DI PESARO E URBINO SETTORE 8^ POLIZIA LOCALE ED ATTIVITA PRODUTTIVE BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N.2 LICENZE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI CON AUTOVETTURA IL

Dettagli

Al Signor Sindaco del Comune di RICCO DEL GOLFO DI SPEZIA Via Aurelia n Riccò del Golfo di Spezia

Al Signor Sindaco del Comune di RICCO DEL GOLFO DI SPEZIA Via Aurelia n Riccò del Golfo di Spezia Marca da bollo uro 14,62 OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per titoli per la formazione della graduatoria finalizzata all assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio

Dettagli

COMUNE DI CIBIANA DI CADORE

COMUNE DI CIBIANA DI CADORE COMUNE DI CIBIANA DI CADORE PROVINCIA DI BELLUNO Codice fiscale Partita IVA 00206240251 tel. 0435-74018 - fax 0435-74261 - e-mail ragioneria.cibiana@valboite.bl.it Prot. n 956/III/3/2 BANDO DI CONCORSO

Dettagli

Se consegnato al protocollo: da presentare in doppia copia di cui una in bollo

Se consegnato al protocollo: da presentare in doppia copia di cui una in bollo Se consegnato al protocollo: da presentare in doppia copia di cui una in bollo Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall Ufficio Protocollo e conservare per

Dettagli

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME Provincia di Trento Sede Municipale: Via Roma, Castello di Fiemme

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME Provincia di Trento Sede Municipale: Via Roma, Castello di Fiemme COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME Provincia di Trento Sede Municipale: Via Roma, 38 38030 Castello di Fiemme Tel. 0462 340013 0462 340019 Fax 0462 231187 Indirizzo e-mail anagrafe@castello-molina.it

Dettagli

COMUNE DI CERANO D I NTELVI PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI CERANO D I NTELVI PROVINCIA DI COMO All A) COMUNE DI CERANO D I NTELVI PROVINCIA DI COMO BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 ( UN ) AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DA ESERCITARSI CON AUTOVETTURA. In esecuzione

Dettagli

AREA AMMINISTRATIVA IN ESECUZIONE DEL DISPOSITIVO DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL IL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA.

AREA AMMINISTRATIVA IN ESECUZIONE DEL DISPOSITIVO DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL IL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA. COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA Provincia di Salerno --------------- C.AP. 84040 C.F.: 84001600653 P.I.: 00775960651 Tel: 0974/987014 e-mail: comunecelleb.ria@tiscali.it AREA AMMINISTRATIVA BANDO DI CONCORSO

Dettagli

Taxi Sono servizi pubblici non di linea: Il Comune, con proprio regolamento, stabilisce:

Taxi Sono servizi pubblici non di linea: Il Comune, con proprio regolamento, stabilisce: Taxi Sono definiti autotrasporti pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di

Dettagli

Attività Produttive. Attività di vendita Commercio con concessione di posteggio. Descrizione

Attività Produttive. Attività di vendita Commercio con concessione di posteggio. Descrizione Attività Produttive Attività di vendita Commercio con concessione di posteggio Descrizione In questa tipologia sono comprese tutte le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti

Dettagli

Categorie economiche - Servizi 2016

Categorie economiche - Servizi 2016 NOLEGGIO VEICOLI CODICI ATECO 2007 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 77.12.00 Noleggio di autocarri e

Dettagli

*I testi sbarrati sono stati eliminati o sostituiti.* *I testi in rosso sono quelli introdotti dagli emendamenti.*

*I testi sbarrati sono stati eliminati o sostituiti.* *I testi in rosso sono quelli introdotti dagli emendamenti.* EFFETTO DEGLI EMENDAMENTI AL DECRETO LIBERALIZZAZIONI 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ, APPLICATI ALLA LEGGE QUADRO

Dettagli

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 66

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 66 I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 66 3529,1&,$',3$'29$ 5(*2/$0(172 3(5/ ())(778$=,21( '(*/,(6$0,',,'21(,7$ $// (6(5&,=,2'(// $77,9,7$ ',&2168/(1=$ 3(5/$&,5&2/$=,21( '(,0(==,',75$632572 $SSURYDWRFRQ'&3LQGDWDQUHJ

Dettagli

COMUNE DI VOLTERRA REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

COMUNE DI VOLTERRA REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. COMUNE DI VOLTERRA REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. CAPO I NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA ART. 1 Definizione del

Dettagli

C O M U N E D I U G E N T O cap PROVINCIA DI LECCE

C O M U N E D I U G E N T O cap PROVINCIA DI LECCE C O M U N E D I U G E N T O cap. 73059 - PROVINCIA DI LECCE tel. (0833) 555091 - fax (0833) 556496 REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE (TAXI CON AUTOVETTURA AUTOVETTURA CON

Dettagli

COMUNE DI PRAIANO PROV. SALERNO. Bando di pubblico concorso per l assegnazione n. 4 licenze di taxi e di n. 2 licenze di taxi da

COMUNE DI PRAIANO PROV. SALERNO. Bando di pubblico concorso per l assegnazione n. 4 licenze di taxi e di n. 2 licenze di taxi da COMUNE DI PRAIANO PROV. SALERNO Prot.0004221/2013 Bando di pubblico concorso per l assegnazione n. 4 licenze di taxi e di n. 2 licenze di taxi da effettuarsi mediante quadri ciclo elettrici. Vista la Legge

Dettagli

ufficio attività economiche- commercio Tezze sul Brenta lì,

ufficio attività economiche- commercio Tezze sul Brenta lì, COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA Provincia di Vicenza 36056 Piazza della Vittoria 1 (Allegato A) C.F.: 91013510242 e P. I.V.A. 00216530246 DT nr. del PEC: tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net http://www.comune.tezze.vi.it

Dettagli

I L D I R I G E N T E

I L D I R I G E N T E COMUNE DI RENDE (Provincia di Cosenza) Settore 4 SUAP - COMMERCIO Via Rossini Rende tel.: 09841659200 09841659217 e-mail: suap.rende@virgilio.it BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI RELATIVO ALLA ASSEGNAZIONE

Dettagli

Prot. n BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

Prot. n BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE COMUNE DI TRICHIANA Provincia di Belluno P.zza T. Merlin n. 1-32028 Trichiana (BL) - Tel. 0437 5561 fax 0437 555204 PEC: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net - CODICE FISCALE: 00205960255 SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dettagli

Legge Quadro per il trasporto di persone mediante Autoservizi Pubblici non di Linea - Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 (GU n. 018 del 23/01/1992)

Legge Quadro per il trasporto di persone mediante Autoservizi Pubblici non di Linea - Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 (GU n. 018 del 23/01/1992) Repubblica Italiana LEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21 (GU n. 018 del 23/01/1992) LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. Materia: TRASPORTI URN: urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 33, c. 3 B.U.R. 7/12/2005, n. 49. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2005, n. 0419/Pres.

L.R. 18/2005, art. 33, c. 3 B.U.R. 7/12/2005, n. 49. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2005, n. 0419/Pres. L.R. 18/2005, art. 33, c. 3 B.U.R. 7/12/2005, n. 49 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2005, n. 0419/Pres. L.R. 18/2005, titolo III, capo I. Regolamento per la concessione di contributi finalizzati

Dettagli

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21. Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Vigente al:

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21. Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Vigente al: LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Vigente al: 3-11-2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Dettagli

Guida Modulo B25. Centri di revisione dei veicoli a motore IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Guida Modulo B25. Centri di revisione dei veicoli a motore IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO? IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO? Per le attività di centri di revisione di veicoli a motore. L impresa interessata all apertura di un centro di revisione deve essere iscritta alla Camera di

Dettagli

SERVIZIO TAXI e NOLEGGIO CON CONDUCENTE Richiesta licenza 1

SERVIZIO TAXI e NOLEGGIO CON CONDUCENTE Richiesta licenza 1 Bollo 10,33 (eventuale) SERVIZIO TAXI e NOLEGGIO CON CONDUCENTE Richiesta licenza 1 Al Responsabile del procedimento del Comune di Il Sottoscritto Cognome: Nome: Codice Fiscale: Luogo di nascita: Prov:

Dettagli

COMUNE DI FORCE Provincia di Ascoli Piceno REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA. Art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

COMUNE DI FORCE Provincia di Ascoli Piceno REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA. Art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. COMUNE DI FORCE Provincia di Ascoli Piceno REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA Art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 10 febbraio

Dettagli

COMUNE DI GARLASCO IL CAPO AREA POLIZIA LOCALE

COMUNE DI GARLASCO IL CAPO AREA POLIZIA LOCALE Provincia di Pavia COMUNE DI GARLASCO Area Polizia Locale UFFICIO COMMERCIO BANDO COMUNALE DI CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA

Dettagli

LEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21 (GU n. 018 del 23/01/1992)

LEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21 (GU n. 018 del 23/01/1992) LEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21 (GU n. 018 del 23/01/1992) LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. Materia: TRASPORTI URN: urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21 Preambolo

Dettagli

(la presente domanda dovrà essere presentata unicamente presso il Comune di Scandicci con le modalità indicate nel bando)

(la presente domanda dovrà essere presentata unicamente presso il Comune di Scandicci con le modalità indicate nel bando) MARCA DA BOLLO 14.62 euro DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER L ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURA

Dettagli

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Vigente al: 18-5-2016 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI Adottato con la Deliberazione della G.C. n. 53 del 05.04.2017 1 Indice - Art. 1 - Ambito di applicazione - Art.

Dettagli

Domanda di autorizzazione

Domanda di autorizzazione Modulo E41 mod. COM_30 DOMANDA_AUT_NOLEGGIO VEICOLI_CC vers. 00 del 18/02/2013 Allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Domanda di autorizzazione ATTIVITA NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE

Dettagli

ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA VOLONTARIA

ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA VOLONTARIA ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA VOLONTARIA Art. 1 Fonti normative 1. Il presente Regolamento ha come obiettivo la disciplina dell istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell art. 30 del Decreto

Dettagli

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE IL DIRIGENTE - COMANDANTE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE IL DIRIGENTE - COMANDANTE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE VISTA la Legge 15 gennaio 1992 n.21 IL DIRIGENTE - COMANDANTE VISTA la L.R. 6

Dettagli

Allegato parte integrante CRITERI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Allegato parte integrante CRITERI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' Allegato parte integrante CRITERI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' CRITERI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PICCOLE

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CAPO I NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA Art.1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 1) Per autonoleggio con conducente da rimessa

Dettagli

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CITTA DI PISTICCI (Provincia di Matera) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER APERTURA, AMPLIAMENTO, CONCENTRAZIONE E ACCORPAMENTO MEDIE STRUTTURE

Dettagli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettagli

MARCA DA BOLLO 16,00 AL COMUNE DI ORTONA SETTORE III SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE VIA CAVOUR ORTONA (CH)

MARCA DA BOLLO 16,00 AL COMUNE DI ORTONA SETTORE III SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE VIA CAVOUR ORTONA (CH) MARCA DA BOLLO 16,00 AL COMUNE DI ORTONA SETTORE III SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE VIA CAVOUR 24 66026 ORTONA (CH) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N.

Dettagli

Comune di San Giorgio di Mantova

Comune di San Giorgio di Mantova Comune di San Giorgio di Mantova CAP 46030 C..F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198 BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

Dettagli

Il sottoscritto Nato a il Sesso Codice fiscale Residente a Pr Cap Alla via

Il sottoscritto Nato a il Sesso Codice fiscale Residente a Pr Cap Alla via Marca da bollo da 16.00 AL COMUNE DI VICO DEL GARGANO Ufficio SUAP Piazza San Domenico, 5 71018 Vico del Gargano Fg OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per l assegnazione di n 2 autorizzazioni

Dettagli

GIUNTA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE,TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,MOBILITA E LOGISTICA

GIUNTA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE,TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,MOBILITA E LOGISTICA GIUNTA REGIONALE DETERMINAZIONE N. 65 /DE10 DEL 16 /09/ 2011 DIREZIONE: SERVIZIO: UFFICIO: DIREZIONE REGIONALE,TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,MOBILITA E LOGISTICA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

Dettagli

Attività di vendita Commercio in forma itinerante

Attività di vendita Commercio in forma itinerante Attività di vendita Commercio in forma itinerante Descrizione In questa tipologia sono comprese tutte le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in forma

Dettagli

RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ABILITATI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA Formazione e tenuta

RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ABILITATI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA Formazione e tenuta RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ABILITATI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA Formazione e tenuta Claudio Venturi ALBI E RUOLI - Ruolo dei conducenti Scheda n. 1 Maggio 2006 Pag. 1/31 RIFERIMENTI

Dettagli

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO Bando di concorso, per soli titoli, per l assegnazione di una autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente.

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO Bando di concorso, per soli titoli, per l assegnazione di una autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente. 54464 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 12-10-2017 COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO Bando di concorso, per soli titoli, per l assegnazione di una autorizzazione di noleggio da rimessa con

Dettagli

Decreto del Ministro dell interno

Decreto del Ministro dell interno Decreto del Ministro dell interno Regolamento recante Modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale

Dettagli

Art Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 [1]

Art Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 [1] REGIONE SICILIA L.R. 9 agosto 2002, n. 13: Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29. (B.U.R. 16 agosto

Dettagli