Decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269 Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2003, n. 229 S.O. n. 157

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1 Decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269 Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2003, n. 229 S.O. n. 157 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L , n. 326 TITOLO II Correzione dell'andamento dei conti pubblici - Capo II Concordato fiscale preventivo e altre disposizioni finanziare Articolo 33 - Concordato preventivo Testo in vigore dal 1 gennaio In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 e per quello successivo. 2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni. 3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta: a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi; b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale; c) la limitazione dei poteri di accertamento. 4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di euro: a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 8 per cento, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; (2) b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. (3) 5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione. 6. Ai fini di quanto previsto dai commi 4 e 5 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati. (4) 7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota

2 del 23 per cento. L'aliquota è, invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001 sia stato superiore a euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale. 7 bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. (5) 8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui: a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. (6) 8 bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato. (5) 9. Il contribuente che non soddisfa le condizioni di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso: a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3; b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento dì accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4. (7) 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l' articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997 è disposta dal direttore regionale dell'agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all' articolo 19 comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto. (8) 12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che: a) non erano in attività il 31 dicembre 2000; b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a ,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; (9) c) si sono avvalsi dei regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso

3 al 1 gennaio 2001, o per quello in corso al 1 gennaio 2003; (10) d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. 13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA. (11) 14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico. Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4. (12) 15. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1 gennaio e il 16 marzo Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5. (1) (1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'allegato alla L , n. 326, con decorrenza dal Si riporta di seguito il testo previgente: "Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo 1. Al fine di anticipare l'avvio a regime del concordato triennale preventivo, per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 e per quello successivo i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, sono ammessi al concordato preventivo secondo le disposizioni del presente articolo. 2. L'osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediante l'adesione al concordato preventivo comporta, secondo le disposizioni dei commi seguenti: a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi; b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo; c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria. 3. Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto stabilito dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui, rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n Il regime del concordato preventivo trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano in via telematica una comunicazione di adesione all'agenzia delle entrate tra il 1 gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004 secondo le modalità e su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 5. La presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione di adesione impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicata nel comma 6, per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. 6. Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo dichiara, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001, determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 9 per cento; i predetti ricavi o compensi

4 concordati sono ulteriormente maggiorati del 4,5 per cento per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato rispetto al periodo d'imposta precedente. Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 questa condizione può essere soddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Per il periodo d'imposta successivo i ricavi o compensi concordati devono comunque risultare dalle annotazioni effettuate nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, è fatta salva la possibilità di adeguamento in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi minimi, ai sensi del primo periodo, possa essere raggiunta mediante incremento non superiore all'uno per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. 7. Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6, si assume a riferimento, relativamente al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001, il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62 bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni, ovvero sulla base dei parametri di cui all' articolo 3 commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni. Se i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei predetti studi di settore o parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare, anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione, con le modalità stabilite con provvedimento adottato dal direttore dell'agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento che, alla data della presentazione della comunicazione di cui al comma 4, sono divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito, ovvero dei ricavi o compensi dichiarati. 8. Ai fini della determinazione agevolata delle imposte sul reddito, in previsione del completamento della riforma della imposta sul reddito, sull'eccedenza dei reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, determinato tenendo conto del comma 7, l'imposta è determinata separatamente applicando l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota da applicare è pari ai 33 per cento, per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché per gli altri soggetti qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso all'i gennaio 2001 risulti superiore 100 mila euro. Per i soggetti che, relativamente al periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2003, effettuano l'adeguamento in dichiarazione previsto dal comma 6, secondo periodo, è esente dalle imposte sul reddito la eventuale quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo ai periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato del 7 per cento. Sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 13, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facoltà, per il contribuente che vi abbia interesse, di tenerne conto a tali fini. 9. A partire dalle operazioni poste in essere dalia data di presentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma 3 e fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, di cui all' articolo 12 comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché della fattura a favore di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo; resta ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione annuale sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA. 10. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, 40 e 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Restano altresì applicabili le disposizioni di citi all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n Il mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi indicato nel comma 6 comporta la decadenza, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato, dei benefici previsti dai commi 8, 9 e 10, In tal caso l'ufficio emette accertamento parziale, ai sensi dell'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dal comma I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004, non soddisfano la condizione richiesta dal

5 comma 6, segnalano tale circostanza nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, ai fini dell'emissione dell'accertamento parziale di cui al comma 11, l'agenzia delle entrate attiva il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 con riferimento alle ragioni che hanno impedito il rispetto della predetta condizione. In presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, debitamente documentati, l'ufficio non emette l'accertamento di cui al comma I benefici previsti dai commi 8, 9 e 10 non operano qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato risulti inferiore a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione pari al 7; ed ulteriormente incrementato; per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione del 3,5, rispetto al periodo d'imposta precedente. Ferma restando l'applicazione dell'incremento percentuale di cui al periodo precedente, i predetti benefici operano sempreché venga dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore a euro in ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. Le condizioni predette possono essere soddisfatte anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi precedenti, gli obblighi di documentazione, sospesi ai sensi del comma 8, riprendono a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è venuta meno la condizione prevista dal presente comma. 14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che: a) hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2000; b) relativamente al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a euro; c) relativamente ai periodi d'imposta 2001 ovvero 2003, hanno applicato il regime previsto dall'articolo 3, commi da 171 a 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero quello previsto dall'articolo 13 o 14 della legge 23 dicembre 2000, n I soggetti di cui al comma 1 decadono dai benefici previsti dai commi 8, 9 e 10, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato, qualora: a) sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 39, secondo comma, lettere c) e d bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e corrispettivi documentati. 16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l'articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997 concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. 17. La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997 è disposta, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato, siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, in deroga all' articolo 19 comma 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 500 euro. II presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 18. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80." (2) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 10, L , n. 350, con decorrenza dal "a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;"

6 (3) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 10, L , n. 350, con decorrenza dal "b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili." (4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 10, L , n. 350, con decorrenza dal "6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati." (5) Il presente comma è stato inserito dall'art. 2, comma 10, L , n. 350, con decorrenza dal (6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 10, L , n. 350, con decorrenza dal "8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributali e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, lettera c), 40 e 41 bis del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Restano altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n ) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 10, L , n. 350, con decorrenza dal 9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso: a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3; b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento dì accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stata data la comunicazione. " (8) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 10, L , n. 350, con decorrenza dal "11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 le parole: "pari al cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta"." (9) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 10, L , n. 350, con decorrenza dal "b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a ,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;" (10) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 10, L , n. 350, con decorrenza dal

7 "c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, o per quello in corso al 1 gennaio 2003;" (11) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 10, L , n. 350, con decorrenza dal "13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate." (12) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 10, L , n. 350, con decorrenza dal "14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico."

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