IL DIRETTORE DELL AGENZIA

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1 Prot. n. 06/ 75 Modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 0 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del aprile 05, ratificata dalla legge del 7 luglio 06 n Approvazione del modello di istanza per la definizione, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, delle posizioni fiscali relative alle annualità di imposta fino al 05. IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE. Approvazione del modello, delle istruzioni e delle specifiche tecniche dei tracciati dei dati.. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli di istanza di definizione per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che consentono ai contribuenti interessati di regolarizzare le proprie posizioni fiscali per tutti i periodi d imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del aprile 05, ratificata dalla legge del 7 luglio 06, n. 37, avvalendosi delle disposizioni relative ai periodi pregressi (dal 00 al 03) ed al periodo transitorio (04 e 05), contenute negli articoli 3, 4 e 0 della citata Convenzione... Sono approvate le specifiche tecniche dei tracciati dei dati contenuti nei modelli di cui al punto.., per la trasmissione tramite canale File Transfer Protocol (FTP)..3. I modelli di cui al punto.., denominati Istanza di definizione Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana e diversificati per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, sono composti dal frontespizio, contenente l informativa sul

2 trattamento dei dati personali di cui all articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 003, n. 96, dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente e dal quadro per l indicazione delle informazioni rilevanti per la corretta individuazione delle attività finanziarie detenute, per la determinazione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e, ove dovute, delle relative imposte.. Utilizzo del modello.. Il modello di istanza di definizione per le persone fisiche può essere presentato, ai sensi dell articolo, paragrafo, lett. a) della Convenzione, esclusivamente dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia rientranti nelle seguenti categorie: - chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica; - dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all articolo 7 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati... Il modello di istanza di definizione per i soggetti diversi dalle persone fisiche può essere presentato esclusivamente dalle persone giuridiche fiscalmente residenti in Italia di cui all articolo, paragrafo, lett. b) della Convenzione (Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana). 3. Reperibilità del modello 3.. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento. 4. Modalità e termini di presentazione del modello 4.. I soggetti indicati al punto, entro il 80 giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione presentano l istanza debitamente compilata e sottoscritta all Autorità competente della Santa Sede, che provvede alla trasmissione telematica della stessa, tramite canale FTP, all Agenzia delle Entrate entro il 70 giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. 4.. L Autorità competente della Santa Sede incaricata della trasmissione telematica rilascia al soggetto interessato un esemplare cartaceo del

3 3 modello predisposto informaticamente, nonché gli estremi identificativi della ricevuta di cui al successivo punto 5, rilasciata dall Agenzia delle entrate per attestare l avvenuta ricezione. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto interessato, deve essere conservato a cura di quest ultimo L Autorità competente della Santa Sede provvede con cadenza quindicinale a trasmettere all Agenzia delle entrate, tramite canale FTP, il flusso delle istanze ricevute ai sensi del precedente punto Le istanze, contenute nel flusso di cui al punto precedente, si considerano presentate nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l avvenuta ricezione È consentita l integrazione dell istanza per rettificare quella originaria, qualora la stessa sia stata validamente trasmessa, presentando all Autorità competente della Santa Sede entro il 80 giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione una nuova istanza debitamente compilata e sottoscritta, in cui è barrata la casella Integrativa/Correttiva. L Autorità competente della Santa Sede provvede alla trasmissione telematica, tramite canale FTP, della stessa all Agenzia delle Entrate entro il 70 giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In caso di richiesta originaria trasmessa dopo il 65 giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione, l invio dell istanza integrativa può avvenire nei cinque giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta di cui al punto Ricevuta di presentazione del modello 5.. L Agenzia delle entrate attesta l avvenuta trasmissione del flusso delle istanze di cui al punto 4.3. mediante una ricevuta che, salvo cause di forza maggiore, è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'agenzia delle entrate. 5.. Le istanze contenute nel flusso di cui al punto 4.3. si considerano non trasmesse e, conseguentemente, risulteranno scartate, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: - mancato riconoscimento del soggetto tenuto ad effettuare la trasmissione telematica ai sensi del punto 4..; - mancato riconoscimento del codice di autenticazione rilasciato all Autorità competente della Santa Sede, tenuta alla trasmissione telematica; - codice fiscale del soggetto istante formalmente errato o non presente in

4 4 anagrafe tributaria; - mancata selezione della casella Integrativa/Correttiva, nel caso in cui risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio; - selezione della casella Integrativa/Correttiva, nel caso in cui non risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio Le circostanze elencate nel punto precedente sono comunicate, tramite ricevuta per via telematica, all Autorità competente della Santa Sede, affinché la stessa possa provvedere ad effettuare la corretta trasmissione Nella ricevuta di cui al punto 5.. viene riportata l elencazione delle istanze validamente trasmesse e di quelle scartate, con evidenziazione del codice fiscale dei soggetti richiedenti. Viene inoltre indicata l informazione degli importi dovuti relativamente ad ogni singola istanza valida nonché del totale degli importi dovuti riferiti a tutte le istanze valide contenute nel flusso. 6. Documentazione a corredo dell istanza e modalità di presentazione 6.. Ai sensi dell articolo 3, paragrafo 4, lett. b), della Convenzione, l istanza di definizione presentata secondo le modalità di cui al punto 4, è corredata a pena di nullità da una documentazione riepilogativa di accompagnamento idonea a rappresentare analiticamente per ogni conto detenuto e per ognuno degli anni oggetto di regolarizzazione: - il saldo o il valore delle attività detenute nel conto al 3 dicembre di ciascun anno ovvero alla data di chiusura; - l ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle suddette attività; - l ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione. Nell allegato n. 4 al presente provvedimento è fornito uno schema per la redazione della documentazione di accompagnamento, distinto in ragione della tipologia di attività finanziaria detenuta (conti correnti; depositi vincolati; custodia titoli; gestioni patrimoniali; altro) e con evidenziazione degli importi rilevanti ai fini dell imposta sul valore delle attività finanziarie. 6.. L Autorità competente della Santa Sede provvede alla trasmissione telematica all Agenzia delle entrate, tramite canale FTP, della documentazione di accompagnamento di cui al precedente punto entro il 70 giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Nella sola ipotesi d istanza trasmessa dopo il 65 giorno dalla data di entrata in

5 5 vigore della Convenzione, la presentazione della documentazione può avvenire nei cinque giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta L Autorità competente della Santa Sede provvede a trasmettere all Agenzia delle entrate, tramite canale FTP, il flusso della documentazione di accompagnamento relativo alle istanze trasmesse telematicamente ai sensi del punto 4.3., e ricomprese nell elenco delle richieste valide di cui al punto 5.4. L inoltro del flusso documentale va effettuato dall Autorità competente della Santa Sede entro trenta giorni dalla trasmissione telematica del flusso di istanze, di cui al punto 4.3., cui la documentazione stessa si riferisce. Nel flusso documentale deve essere evidenziato il relativo codice flusso delle istanze, con specificazione della data in cui lo stesso è stato trasmesso Ai fini della predisposizione del flusso documentale, ciascuna documentazione riepilogativa di accompagnamento presente nel flusso va inserita in una specifica cartella, contenente i file in formato PDF redatti sulla base dello schema di cui all allegato n. 4 al presente provvedimento e distinti in ragione della tipologia di attività finanziaria detenuta. Ogni cartella contenente la documentazione di accompagnamento deve essere denominata con il codice fiscale del contribuente, seguita da underscore e progressivo numerico ( in caso di primo inoltro di documentazione relativa al soggetto istante). Il progressivo numerico consente di individuare in ordine cronologico gli eventuali successivi invii di documentazione, da inoltrare comunque entro il termine previsto al punto 6.., effettuati per integrare o correggere la documentazione riepilogativa di accompagnamento precedentemente inoltrata. 7. Modalità di pagamento 7.. I versamenti delle somme dovute per regolarizzare le posizioni fiscali relative ai periodi pregressi e al periodo transitorio, che confluiscono in uno specifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vanno effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione, come previsto dall articolo 3, paragrafo, della stessa. 7.. In attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della Convenzione, per ogni flusso di istanze trasmesso ai sensi del punto 4.3. l Autorità competente della Santa Sede provvede ad effettuare un bonifico alla Banca d Italia, che confluisce nello specifico capitolo di bilancio di cui al punto precedente. Tale bonifico va effettuato con cadenza quindicinale, entro il termine previsto per l inoltro del flusso di istanze, di cui al punto 4.3., successivo a quello cui il bonifico stesso si riferisce L importo di ciascun bonifico deve corrispondere al totale degli importi dovuti, indicato ai sensi del punto 5.4. nelle ricevute rilasciate dall Agenzia delle entrate, relativi a tutte le istanze valide contenute nel flusso cui il

6 6 bonifico si riferisce. Nella causale del bonifico deve essere evidenziato il relativo codice flusso delle istanze, con specificazione della data in cui lo stesso è stato trasmesso In deroga al punto 7.. l Autorità competente della Santa Sede provvede ad effettuare entro il 0/0/07 tutti i bonifici relativi ai flussi delle istanze di cui al punto 4.3., trasmessi nell arco del 06. Anche per tali versamenti, si applicano le disposizioni contenute nel precedente punto In caso di incongruenza tra l importo del singolo bonifico effettuato dall Autorità competente della Santa Sede e l importo indicato in base al punto 5.4. nella ricevuta relativa al flusso istanze cui il bonifico si riferisce, l Agenzia delle entrate comunica all Autorità competente della Santa Sede la necessità di integrazione delle somme fino a concorrenza dell importo dovuto tramite un ulteriore bonifico. Solo a seguito della effettuazione, entro il termine di cui al punto 7.., di tale bonifico integrativo, nella cui causale deve essere evidenziato il codice flusso istanze a cui l integrazione del versamento di riferisce, la regolarizzazione delle posizioni relative alle istanze presenti nel flusso può intendersi perfezionata, con la conseguente produzione degli effetti previsti ai sensi dell articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione. Motivazioni ************************** Il presente provvedimento è emanato in attuazione della legge 7 luglio 06, n. 37, che ha ratificato la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, siglata nella Città del Vaticano il aprile 05. La Convenzione, oltre a disciplinare lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra le autorità competenti dei due Stati recependo il più aggiornato standard internazionale (articolo 6 del Modello OCSE) in materia, e ad istituire a regime un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano da parte di alcune categorie di soggetti residenti in Italia, ha previsto per tali contribuenti una procedura di regolarizzazione avente gli stessi effetti della legge 5 dicembre 04, n. 86, per le annualità di imposta fino al 05. In particolare, l articolo 3 della Convenzione contiene le disposizioni per regolarizzare le attività finanziarie detenute entro il 3 dicembre 03 (periodi pregressi), mentre il successivo articolo 4 fornisce le indicazioni relative alle annualità 04 e 05 (periodo transitorio). Al fine di dare attuazione alla Convenzione, il presente provvedimento approva i modelli di istanza di definizione, diversificati per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, le relative istruzioni e specifiche tecniche, le modalità di presentazione della richiesta e della relativa documentazione,

7 7 nonché le modalità di pagamento delle imposte dovute ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione. Vengono inoltre esplicitati gli adempimenti che effettuerà l Autorità competente della Santa Sede e disciplinati quelli di competenza dell Agenzia delle entrate, necessari a rendere attuabili le suddette disposizioni della Convenzione inerenti la regolarizzazione fiscale ivi disciplinata. Il provvedimento si compone di n. 4 allegati: ) modello di istanza di definizione per le persone fisiche e relative istruzioni; ) modello di istanza di definizione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e relative istruzioni; 3) specifiche tecniche dei dati contenuti nei modelli di istanza di definizione e delle ricevute che attestano l avvenuta trasmissione; 4) format per la redazione della documentazione di accompagnamento all istanza ai sensi dell articolo 3, paragrafo 4, lett. b), della Convenzione. Attribuzioni del Direttore dell'agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell art. della legge 5 marzo 997, n. 59 (art. 57; art. 6; art. 66; art. 67, comma, art. 68, comma ; art. 7, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); Statuto dell Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 3 dicembre 000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 0 febbraio 00 (art. 5, comma ; art. 6, comma ); Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 3 febbraio 00 (art., comma ); Decreto del Ministro delle Finanze 8 dicembre 000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del febbraio 00, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 999, n Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto del Presidente della Repubblica dicembre 986, n. 97: testo unico

8 8 delle imposte sui redditi; Decreto legge 8 giugno 990, n. 67, convertito dalla legge 4 agosto 990, n. 7, e successive modificazioni; disciplina in tema di monitoraggio fiscale; Decreto legislativo novembre 997, n. 46, e successive modificazioni: riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell articolo 3, comma 60, della legge 3 dicembre 996, n. 66; Legge 5 dicembre 04, n. 86: disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all estero nonché per il potenziamento della lotta all evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio; Legge 7 luglio 06, n. 37: ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il aprile 05, con relativo Scambio di Note verbali del 0 luglio 007, ed entrata in vigore il 5 ottobre 06. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell articolo, comma 36, della legge 4 dicembre 007, n. 44. Roma, 8/0/06 IL DIRETTORE DELL AGENZIA Firmato digitalmente

9 genzia ntrate ISTANZA DI DEFINIZIONE CONVENZIONE TRA LA SANTA SEDE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA FISCALE DEL APRILE 05 PERSONE FISICHE Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 3 d.lgs. n.96/003) Con questa informativa l Agenzia delle entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all interessato. Infatti, il d.lgs. n.96/003, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali Finalità del trattamento I dati forniti con questo modello verranno trattati dall Agenzia delle entrate esclusivamente per le finalità previste dal regime disciplinato dalla Convenzione in materia fiscale tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale del aprile 05. Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia fiscale previsti dalla Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale del aprile 05. L indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente all Agenzia delle entrate di contattare l istante per eventuali comunicazioni. Modalità del trattamento I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell Agenzia delle entrate o di altri soggetti, nel rispetto dei principi e delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello dovrà essere consegnato all Autorità competente della Santa Sede che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all Agenzia delle entrate. Titolare del trattamento L Agenzia delle entrate è titolare del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal d.lgs 96/003 dal momento in cui questi entrano nella sua disponibilità. L Autorità competente della Santa Sede, assume le responsabilità del titolare del trattamento dei dati personali esclusivamente per l attività di trasmissione del modello. Responsabili del trattamento Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili. In particolare, l Agenzia delle entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell Anagrafe tributaria. Presso l Agenzia delle entrate è disponibile l elenco dei responsabili. Diritti dell interessato Consenso Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione, l interessato (art. 7 del d.lgs. n. 96 del 003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle entrate, via Cristoforo Colombo 46 c/d 0045 Roma. L Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

10 ISTANZA genzia ntrate ISTANZA DI DEFINIZIONE CONVENZIONE TRA LA SANTA SEDE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA FISCALE DEL APRILE 05 PERSONE FISICHE INTEGRATIVA/CORRETTIVA DATI DEL CONTRIBUENTE Codice fiscale del contribuente Cognome Nome Sesso Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita M F Provincia (sigla) RESIDENZA ANAGRAFICA Comune Provincia (sigla) Via e numero civico DATI DEL RAPPRESENTANTE Codice fiscale del rappresentante Codice carica Codice fiscale società Cognome Nome Sesso Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita M F Provincia (sigla) DICHIARAZIONE Dichiaro, ai sensi dell articolo 47 del D.P.R. 8 dicembre 000, n. 445, che le attività finanziarie oggetto della presente istanza, detenute alla data del 3 dicembre 03 ovvero alla data di chiusura del conto, sono state generate da somme o valori di cui all articolo 3, paragrafo 4, lettera c) della Convenzione. SI NO FIRMA RECAPITI Telefono prefisso numero Cellulare prefisso numero Fax prefisso numero Indirizzo di posta elettronica OPZIONI ex art. 4 Convenzione Regime di tassazione gestito Regime di tassazione amministrato CHIEDE FIRMA DELL ISTANZA Data Sez. I Sez. II giorno mese anno FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta l istanza per altri)

11 CODICE FISCALE SEZIONE I Imponibile e imposta 00 0 CV0 CV0 CV03 CV04 CV05 CV06 TIPOLOGIA ATTIVITÀ FINANZIARIA Conti correnti Depositi vincolati Custodia titoli Gestioni patrimoniali Altro VALORE ATTIVITÀ VALORE ATTIVITÀ REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI 3 IMPOSTA REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI IMPOSTA 0 CV07 CV08 CV09 CV0 CV CV Conti correnti Depositi vincolati Custodia titoli Gestioni patrimoniali Altro VALORE ATTIVITÀ 3 REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI IMPOSTA IVAFE 03 CV3 CV4 CV5 CV6 CV7 CV8 Conti correnti Depositi vincolati Custodia titoli Gestioni patrimoniali Altro VALORE ATTIVITÀ 3 REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI IMPOSTA 4 IVAFE CV9 CV0 CV CV CV3 CV4 CV5 CV6 CV7 CV8 CV9 CV30 Conti correnti Depositi vincolati Custodia titoli Gestioni patrimoniali Altro Conti correnti Depositi vincolati Custodia titoli Gestioni patrimoniali Altro 3 VALORE ATTIVITÀ REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI -SEM. REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI -SEM. IMPOSTA -SEM. IMPOSTA -SEM. IVAFE VALORE ATTIVITÀ REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI IMPOSTA 4 IVAFE Totale CV3 CV3 CV33 CV34 CV35 CV36 Conti correnti Depositi vincolati Custodia titoli Gestioni patrimoniali Altro REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI IMPOSTA IVAFE 3 4 SEZIONE II Integrativa/Correttiva CV37 CV38 VERSATO DA VERSARE 3 4

12 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI ISTANZA DI DEFINIZIONE PER LE PERSONE FISICHE Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale del aprile 05 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE A cosa serve il modello La legge n. 37 del 7 luglio 06 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede in materia fiscale, siglata il aprile 05. La Convenzione, oltre a disciplinare lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti dei due Stati e la tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano da parte di alcuni soggetti residenti in Italia, definisce un particolare sistema di regolarizzazione per le annualità di imposta sino al 05. In particolare, l articolo 3 della Convenzione contiene le disposizioni per regolarizzare le attività finanziarie detenute nei periodi di imposta 00, 0, 0 e 03 (periodi pregressi), mentre il successivo articolo 4 fornisce le indicazioni relative alle annualità 04 e 05 (periodo transitorio). ATTENZIONE la Convenzione prevede che venga attestato, ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 000, n. 445, che le somme che hanno concorso alla formazione delle attività regolarizzate derivino da redditi esenti di cui all articolo 7 del Trattato del Laterano ovvero da somme non assoggettabili a imposta in Italia ovvero da redditi già integralmente assoggettati a tassazione in Italia ovvero da redditi per i quali sono prescritti i periodi di accertamento. La regolarizzazione avviene attraverso la trasmissione all Agenzia delle entrate del presente modello di istanza. Chi lo utilizza La richiesta può essere presentata esclusivamente dalle seguenti persone fisiche fiscalmente residenti in Italia: chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica; dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all articolo 7 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati. Termini e modalità di presentazione I soggetti interessati presentano l istanza debitamente compilata e sottoscritta all Autorità competente della Santa Sede che provvede alla trasmissione telematica della stessa all Agenzia delle entrate entro il termine di 70 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione. L Autorità competente della Santa Sede è tenuta a consegnare al contribuente una copia dell istanza trasmessa e della ricevuta dell Agenzia delle entrate che ne attesta l avvenuta presentazione. ATTENZIONE la regolarizzazione è ammessa solo se l istanza è stata ricevuta dall Autorità competente italiana prima dell inizio di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali per reati tributari, relativi alle attività oggetto di regolarizzazione, di cui il contribuente abbia avuto notizia. La trasmissione all Autorità competente italiana si considera avvenuta il giorno in cui l Agenzia delle entrate riceve i dati. La prova della presentazione dell istanza è data dalla comunicazione con cui l Agenzia delle entrate attesta di averla ricevuta.

13 Reperibilità del modello Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell Agenzia delle entrate In alternativa, può essere utilizzato il modello disponibile su altri siti Internet, purché coincida in struttura e sequenza con quello approvato. Correzione ed integrazione della richiesta Nell ipotesi in cui il soggetto interessato dalla presente procedura di regolarizzazione intenda rettificare o integrare un istanza già presentata deve, entro il termine di 80 giorni dalla entrata in vigore della Convenzione, compilare una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, barrando nella sezione Istanza la casella integrativa/correttiva. Per poter presentare un istanza integrativa/correttiva è necessario che sia stata validamente presentata quella originaria. Per quanto riguarda quest ultima, si rappresenta che sono considerate valide solo quelle presentate entro il termine di scadenza di 70 giorni dalla entrata in vigore della Convenzione. In caso di richiesta trasmessa dopo il 65 giorno, l invio dell istanza integrativa può avvenire nei cinque giorni successivi. In caso di presentazione di istanza contenente integrazioni o rettifiche occorre compilare anche la Sezione II della istanza. Dati del contribuente L istante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all estero, nello spazio riservato all indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita. Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi alla residenza anagrafica. Dati del rappresentante Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui chi firma la richiesta non è il soggetto interessato dalla procedura di regolarizzazione, ma un suo rappresentante. In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta, il Codice carica corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Tale codice è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica di seguito riportata. La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica da presentare all Agenzia delle entrate ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila l istanza avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita. TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire 3 Curatore fallimentare 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede 8 Liquidatore (liquidazione volontaria) 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione 0 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all art. 44, comma 3, del D.L. n. 33/993 Soggetto esercente l attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) 3 Amministratore di condominio 4 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 5 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

14 Dovrà, inoltre, essere indicato il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all estero, nello spazio riservato all indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita. Se la richiesta è presentata da una società per conto dell istante, va compilato anche il campo Codice fiscale società e va indicato sia il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la richiesta e il dichiarante, sia il codice fiscale del rappresentante. Dichiarazione Recapiti Opzioni ex art. 4 Convenzione Firma dell istanza SEZIONE I Imponibile e imposte In questo riquadro le persone fisiche che intendono avvalersi della presente procedura, barrando la casella SI, rendono una dichiarazione, ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 000, n. 445, attestante che le attività finanziarie oggetto della procedura stessa, sono state generate, oltre che dai redditi regolarizzati, da una o più delle seguenti categorie di redditi: A - redditi esenti indicati dall articolo 3 del D.P.R. 6 ottobre 973, n. 60, e dall articolo 7 del Trattato del Laterano; B - somme o valori non assoggettabili a tassazione in Italia ai sensi di disposizioni diverse da quelle di cui al punto A; C - redditi già integralmente assoggettati a tassazione in Italia; D - redditi per i quali, ai sensi della legislazione italiana vigente alla data della sottoscrizione della dichiarazione, sono decorsi i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell imposta sul valore aggiunto. Il contribuente che rende la dichiarazione deve apporre la propria firma. Il soggetto interessato dalla procedura di regolarizzazione, o il suo rappresentante, deve indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni. L articolo 4 della Convenzione prevede che, per i periodi di imposta 04 e 05, si possa optare per la determinazione dei redditi di natura finanziaria in via analitica ovvero con i criteri previsti dall articolo 7 del decreto legislativo novembre 997 n. 46. Al riguardo, barrando le apposite caselle, è possibile optare tra il regime di tassazione gestito e quello amministrato. Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l indicazione delle sezioni che sono state compilate. Il modello deve essere sottoscritto dal richiedente o dal suo rappresentante; deve, inoltre, essere indicata la data della sottoscrizione. In questa sezione i soggetti che intendono accedere alla procedura di definizione devono indicare, per ciascun periodo di imposta oggetto della procedura stessa, le informazioni necessarie per la corretta individuazione di ogni attività finanziaria detenuta, per la determinazione dei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e delle relative imposte, nonché, qualora dovuta, dell imposta sulle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE). In particolare, nei righi da CV0 a CV05, da CV07 a CV, da CV3 a CV7 e da CV9 a CV3, vanno dichiarati i dati e le informazioni relativi rispettivamente ai periodi di imposta 00, 0, 0 e 03 indicando: in colonna, l importo complessivo di ciascuna tipologia di attività finanziaria detenuta al termine del periodo d imposta o al termine del periodo di detenzione dell attività stessa (ad esempio, alla data di cessione del titolo o alla data di chiusura del conto corrente); in colonna, l ammontare complessivo dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da ciascuna tipologia di attività finanziaria, maturati e/o realizzati nel periodo d imposta (ad esempio, dividendi, interessi, proventi periodici e redditi derivanti dal riscatto, liquidazione o cessione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o di obbligazioni); in colonna 3, l imposta dovuta. in colonna 4, per le sole annualità 0 e 03, l importo della Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE) determinate in base alle norme vigenti per ogni annualità considerata. Tali importi devono essere indicati, in uno o più dei righi sopra richiamati distinguendo quelli afferenti rispettivamente a: conti correnti, in caso di titolarità di uno o più conti correnti; 3

15 depositi vincolati, in caso di titolarità di uno o più depositi vincolati; custodia titoli, in caso di titolarità di uno o più rapporti di custodia ed amministrazione titoli; gestioni patrimoniali, in caso di titolarità di una o più gestioni individuali di portafoglio; altro, in caso di titolarità di altre attività finanziarie diverse da quelle indicate nei righi precedenti. Infine, nelle colonne e 3 del rigo Totale (CV06, CV, CV8 e CV4), indicare rispettivamente la somma di tutti i redditi di capitali e diversi indicati in colonna e di tutte le imposte indicate in colonna 3 delle precedenti righe relative ad ogni annualità (ad esempio, nella colonna del rigo CV06 indicare la somma degli importi eventualmente indicati in colonna dei righi da CV0 a CV05). In colonna 4 nel rigo Totale (CV8 e CV4), la somma di tutti gli importi indicati in colonna 4 nelle righe precedenti relative alle annualità 0 e 03 (ad esempio nella colonna 4 del rigo CV8 indicare la somma degli importi eventualmente indicati in colonna 4 dei righi da CV3 a CV7). Nei righi da CV5 a CV9, vanno indicati i dati e le informazioni relativi al periodo di imposta 04, e in particolare: in colonna, l importo complessivo di ciascuna tipologia di attività finanziaria detenuta al termine del periodo d imposta o al termine del periodo di detenzione dell attività stessa (ad esempio, alla data di cessione del titolo o alla data di chiusura del conto corrente); nelle colonne e 3, rispettivamente l ammontare complessivo dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da ciascuna tipologia di attività finanziaria, maturati e/o realizzati nel primo (in colonna ) e/o nel secondo semestre (in colonna 3) del periodo d imposta (ad esempio, dividendi, interessi, proventi periodici e redditi derivanti dal riscatto, liquidazione o cessione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o di obbligazioni); nelle colonne 4 e 5, l imposta dovuta in relazione ai redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria indicati, rispettivamente, nelle colonne e 3; in colonna 6, l importo della Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE) determinate in base alle norme vigenti per ogni annualità considerata. Tali importi devono essere indicati, in uno o più dei righi sopra richiamati distinguendo quelli afferenti rispettivamente a: conti correnti, depositi vincolati, custodia titoli, gestioni patrimoniali e altro secondo quanto chiarito in precedenza (vedi istruzioni righi da CV0 a CV4). Infine, nelle colonne, 3, 4 e 5 del rigo Totale (CV30) va indicata la somma di tutti i redditi di capitali e diversi indicati, rispettivamente, nelle colonne e 3 nonchè la somma di tutte le imposte indicate nelle colonne 4 e 5 nelle righe da CV5 a CV9. In colonna 6 del medesimo rigo la somma di tutti gli importi indicati in colonna 6 nelle righe da CV5 a CV9. Nei righi da CV3 a CV35, vanno indicati i dati e le informazioni relativi al periodo di imposta 05, e in particolare: in colonna, l importo complessivo di ciascuna tipologia di attività finanziaria detenuta al termine del periodo d imposta o al termine del periodo di detenzione dell attività stessa (ad esempio, alla data di cessione del titolo o alla data di chiusura del conto corrente); in colonna, l ammontare complessivo dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da ciascuna tipologia di attività finanziaria, maturati e/o realizzati nel periodo d imposta (ad esempio, dividendi, interessi, proventi periodici e redditi derivanti dal riscatto, liquidazione o cessione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o di obbligazioni); in colonna 3, l imposta dovuta. in colonna 4, l importo della Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE) determinate in base alle norme vigenti per ogni annualità considerata. Tali importi devono essere indicati, in uno o più dei righi sopra richiamati distinguendo quelli afferenti rispettivamente a: conti correnti, depositi vincolati, custodia titoli, gestioni patrimoniali, e altro secondo quanto chiarito in precedenza (vedi istruzioni righi da CV0 a CV4). Infine, nelle colonne e 3 del rigo Totale (CV36) va indicata rispettivamente la somma di tutti i redditi di capitali e diversi indicati in colonna nonchè la somma di tutte le imposte indicate in colonna 3 nelle righe da CV3 a CV35. In colonna 4 del medesimo rigo la somma di tutti gli importi indicati in colonna 4 nelle righe da CV3 a CV35. 4

16 Nel rigo CV37, vanno indicate: in colonna, l importo complessivo del reddito di capitale e diverso ottenuto dalla somma degli importi dichiarati nella colonna dei righi CV06, CV, CV8, CV4 e CV36 e nelle colonne e 3 del rigo CV30; in colonna, l importo complessivo dell imposta dovuta dichiarata nella colonna 3 dei righi CV06, CV, CV8, CV4 e CV36 e nelle colonne 4 e 5 del rigo CV30; in colonna 3, l importo complessivo dell IVAFE dovuta dichiarata nella colonna 4 dei righi CV8, CV4 e CV36 e nella colonna 6 del rigo CV30; in colonna 4, l importo complessivamente dovuto, ottenuto dalla somma degli importi dichiarati nelle colonne e 3 del rigo CV37. SEZIONE II Da compilare solo in caso di istanza integrativa/correttiva Questa Sezione deve essere compilata solo nel caso in cui l istanza serva ad integrare o rettificare i dati trasmessi in una precedente istanza. In tal caso si deve barrare nella sezione Istanza la casella integrativa/correttiva del presente modello. Nel rigo CV38, va indicato: in colonna, l importo versato in seguito all invio della istanza oggetto di correzione o integrazione. L importo versato dovrebbe corrispondere all importo dichiarato nel rigo CV37 colonna 4 della precedente istanza; in colonna, l importo da versare. Tale importo deve corrispondere alla differenza tra l importo dichiarato nel rigo CV37 colonna 4 della dichiarazione integrativa/correttiva e l importo indicato nel rigo CV38 colonna. Se il risultato è negativo, indicare l importo preceduto dal segno meno. 5

17 genzia ntrate ISTANZA DI DEFINIZIONE CONVENZIONE TRA LA SANTA SEDE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA FISCALE DEL APRILE 05 SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 3 d.lgs. n.96/003) Con questa informativa l Agenzia delle entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all interessato. Infatti, il d.lgs. n.96/003, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali Finalità del trattamento I dati forniti con questo modello verranno trattati dall Agenzia delle entrate esclusivamente per le finalità previste dal regime disciplinato dalla Convenzione in materia fiscale tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale del aprile 05. Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia fiscale previsti dalla Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale del aprile 05. L indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente all Agenzia delle entrate di contattare l istante per eventuali comunicazioni. Modalità del trattamento I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell Agenzia delle entrate o di altri soggetti, nel rispetto dei principi e delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello dovrà essere consegnato all Autorità competente della Santa Sede che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all Agenzia delle entrate. Titolare del trattamento L Agenzia delle entrate è titolare del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal d.lgs 96/003 dal momento in cui questi entrano nella sua disponibilità. L Autorità competente della Santa Sede, assume le responsabilità del titolare del trattamento dei dati personali esclusivamente per l attività di trasmissione del modello. Responsabili del trattamento Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili. In particolare, l Agenzia delle entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell Anagrafe tributaria. Presso l Agenzia delle entrate è disponibile l elenco dei responsabili. Diritti dell interessato Consenso Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione, l interessato (art. 7 del d.lgs. n. 96 del 003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle entrate, via Cristoforo Colombo 46 c/d 0045 Roma. L Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

18 ISTANZA genzia ntrate SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE ISTANZA DI DEFINIZIONE CONVENZIONE TRA LA SANTA SEDE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA FISCALE DEL APRILE 05 Codice fiscale SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE INTEGRATIVA/CORRETTIVA Denominazione o ragione sociale DATI DEL RAPPRESENTANTE Codice fiscale del rappresentante Codice carica Codice fiscale società Cognome Nome Sesso Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita M F Provincia (sigla) SEDE Comune Provincia (sigla) Via e numero civico RECAPITI Telefono prefisso numero Cellulare prefisso numero Fax prefisso numero Indirizzo di posta elettronica OPZIONI CHIEDE ex art. 4 Convenzione Regime di tassazione gestito Regime di tassazione amministrato FIRMA DELL ISTANZA Sez. I Sez. II Data giorno mese anno FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta l istanza per altri)

19 CODICE FISCALE SEZIONE I Imponibile e imposta 00 0 CV0 CV0 CV03 CV04 CV05 CV06 TIPOLOGIA ATTIVITÀ FINANZIARIA Conti correnti Depositi vincolati Custodia titoli Gestioni patrimoniali Altro VALORE ATTIVITÀ VALORE ATTIVITÀ REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI 0 CV07 CV08 CV09 CV0 CV CV Conti correnti Depositi vincolati Custodia titoli Gestioni patrimoniali Altro VALORE ATTIVITÀ REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI 03 CV3 CV4 CV5 CV6 CV7 CV8 Conti correnti Depositi vincolati Custodia titoli Gestioni patrimoniali Altro VALORE ATTIVITÀ REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI CV9 CV0 CV CV CV3 CV4 CV5 CV6 CV7 CV8 CV9 CV30 Conti correnti Depositi vincolati Custodia titoli Gestioni patrimoniali Altro Conti correnti Depositi vincolati Custodia titoli Gestioni patrimoniali Altro VALORE ATTIVITÀ REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI -SEM. REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI -SEM. IMPOSTA -SEM. IMPOSTA -SEM VALORE ATTIVITÀ REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI IMPOSTA Totale CV3 CV3 CV33 CV34 CV35 CV36 Conti correnti Depositi vincolati Custodia titoli Gestioni patrimoniali Altro REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI IMPOSTA 3 SEZIONE II Integrativa/Correttiva CV37 CV38 VERSATO DA VERSARE

20 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI ISTANZA DI DEFINIZIONE PER SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale del aprile 05 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE A cosa serve il modello La legge n. 37 del 7 luglio 06 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede in materia fiscale, siglata il aprile 05. La Convenzione, oltre a disciplinare lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti dei due Stati e la tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano da parte di alcuni soggetti residenti in Italia, definisce un particolare sistema di regolarizzazione per le annualità di imposta sino al 05. In particolare, l articolo 3 della Convenzione contiene le disposizioni per regolarizzare le attività finanziarie detenute nei periodi d imposta 00, 0, 0, 03 (periodi pregressi), mentre il successivo articolo 4 fornisce le indicazioni relative alle annualità 04 e 05 (periodo transitorio). Chi lo utilizza La richiesta può essere presentata esclusivamente da persone giuridiche che concorrono alla realizzazione delle finalità della Chiesa Cattolica (Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica e altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana) fiscalmente residenti in Italia. Termini e modalità di presentazione I soggetti interessati presentano l istanza debitamente compilata e sottoscritta all Autorità competente della Santa Sede, che provvede alla trasmissione telematica della stessa all Agenzia delle entrate entro il termine di 70 giorni dalla entrata in vigore della Convenzione. L Autorità competente della Santa Sede è tenuta a consegnare al contribuente una copia dell istanza trasmessa e della ricevuta dell Agenzia delle entrate che ne attesta l avvenuta presentazione. ATTENZIONE la regolarizzazione è ammessa solo se l istanza è stata ricevuta dall Autorità competente italiana prima dell inizio di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali per reati tributari, relativi alle attività oggetto di regolarizzazione, di cui il contribuente abbia avuto notizia. La trasmissione all Autorità competente italiana si considera avvenuta il giorno in cui l Agenzia delle entrate riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l Agenzia delle entrate attesta di averla ricevuta. Reperibilità del modello Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell Agenzia delle entrate In alternativa, può essere utilizzato il modello disponibile su altri siti Internet, purché coincida in struttura e sequenza con quello approvato.

21 Correzione ed integrazione della richiesta Nell ipotesi in cui il soggetto interessato dalla presente procedura di regolarizzazione intenda rettificare o integrare un istanza già presentata deve, entro il termine di 80 giorni dalla entrata in vigore della Convenzione, compilare una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, barrando nella sezione Istanza la casella integrativa/correttiva. Per poter presentare un istanza integrativa/correttiva è necessario che sia stata validamente presentata quella originaria. Per quanto riguarda quest ultima, si rappresenta che sono considerate valide solo quelle presentate entro il termine di scadenza di 70 giorni dalla entrata in vigore della Convenzione. In caso di richiesta trasmessa dopo il 65 giorno, l invio dell istanza integrativa può avvenire nei cinque giorni successivi. In caso di presentazione di istanza contenente integrazioni o rettifiche occorre compilare la Sezione II dell istanza. Dati del contribuente L istante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale, la denominazione o la ragione sociale che risulta dall atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta. Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi alla sede. Dati del rappresentante Nel riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica rivestita all atto della presentazione della istanza di regolarizzazione del rappresentante. Il Codice carica è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica di seguito riportata. La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica da presentare all Agenzia delle entrate ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila l istanza avrà cura di individuare il codice a lui riferibile in relazione alla carica rivestita. TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire 3 Curatore fallimentare 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede 8 Liquidatore (liquidazione volontaria) 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione 0 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all art. 44, comma 3, del D.L. n. 33/993 Soggetto esercente l attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) 3 Amministratore di condominio 4 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 5 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione Dovrà, inoltre, essere indicato il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all estero, nello spazio riservato all indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita. Se la richiesta è presentata da una società per conto dell istante, va compilato anche il campo Codice fiscale società e va indicato sia il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la richiesta e il dichiarante, sia il codice fiscale del rappresentante.

22 Recapiti Nel riquadro devono essere indicati i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali si desidera essere contattati o ricevere comunicazioni. Opzioni ex art. 4 Convenzione L articolo 4 della Convenzione prevede che, per i periodi di imposta 04 e 05, si possa optare per la determinazione dei redditi di natura finanziaria in via analitica ovvero con i criteri previsti dall articolo 7 del decreto legislativo novembre 997 n. 46. Al riguardo, barrando le apposite caselle, è possibile optare tra il regime di tassazione gestito e quello amministrato. Firma dell istanza Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l indicazione delle sezioni che sono state compilate. Il modello deve essere sottoscritto e deve essere indicata la data della sottoscrizione. SEZIONE I Imponibile e imposte In questa sezione i soggetti che intendono accedere alla procedura di definizione devono indicare, per ciascun periodo di imposta oggetto della procedura stessa, le informazioni necessarie per la corretta individuazione di ogni attività finanziaria detenuta, per la determinazione dei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e, ove richieste, delle relative imposte. In particolare, vanno dichiarati nei righi da CV0 a CV05, da CV07 a CV, da CV3 a CV7 e da CV9 a CV3, i dati e le informazioni relativi rispettivamente ai periodi di imposta 00, 0, 0 e 03 indicando: in colonna, l importo complessivo di ciascuna tipologia di attività finanziaria detenuta al termine del periodo d imposta o al termine del periodo di detenzione dell attività stessa (ad esempio, alla data di cessione del titolo o alla data di chiusura del conto corrente); in colonna, l ammontare complessivo dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da ciascuna tipologia di attività finanziaria, maturati e/o realizzati nel periodo d imposta (ad esempio, dividendi, interessi, proventi periodici e redditi derivanti dal riscatto, liquidazione o cessione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o di obbligazioni). Tali importi devono essere indicati, in uno o più dei righi sopra richiamati distinguendo quelli afferenti rispettivamente a: conti correnti, in caso di titolarità di uno o più conti correnti; depositi vincolati, in caso di titolarità di uno o più depositi vincolati; custodia titoli, in caso di titolarità di uno o più rapporti di custodia ed amministrazione titoli; gestioni patrimoniali, in caso di titolarità di una o più gestioni individuali di portafoglio; altro, in caso di titolarità di altre attività finanziarie diverse da quelle indicate nei righi precedenti; Infine, nella colonna del rigo Totale (CV06, CV, CV8 e CV4), indicare la somma di tutti i redditi di capitali e diversi indicati in colonna delle precedenti righe relative ad ogni annualità (ad esempio, nella colonna del rigo CV06 indicare la somma degli importi eventualmente indicati in colonna dei righi da CV0 a CV05). Nei righi da CV5 a CV9, vanno indicati i dati e le informazioni relativi al periodo di imposta 04, e in particolare: in colonna, l importo complessivo di ciascuna tipologia di attività finanziaria detenuta al termine del periodo d imposta o al termine del periodo di detenzione dell attività stessa (ad esempio, alla data di cessione del titolo o alla data di chiusura del conto corrente); nelle colonne e 3, rispettivamente l ammontare complessivo dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da ciascuna tipologia di attività finanziaria, maturati e/o realizzati nel primo (in colonna ) e/o nel secondo semestre (in colonna 3) del periodo d imposta (ad esempio, dividendi, interessi, proventi periodici e redditi derivanti dal riscatto, liquidazione o cessione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o di obbligazioni); nelle colonne 4 e 5, l imposta dovuta in relazione ai redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria indicati rispettivamente nelle colonne e 3. Tali importi devono essere indicati, in uno o più dei righi sopra richiamati distinguendo quelli afferenti rispettivamente a: conti correnti, depositi vincolati, custodia titoli, gestioni patrimo- 3

23 niali e altro secondo quanto chiarito in precedenza (vedi istruzioni righi da CV0 a CV4). Infine, nelle colonne, 3, 4 e 5 del rigo Totale (CV30) va indicata rispettivamente la somma di tutti i redditi di capitale e diversi indicati nelle colonne e 3 nonchè la somma di tutte le imposte indicate nelle colonne 4 e 5 dei righi da CV5 a CV9. Nei righi da CV3 a CV35, vanno indicati i dati e le informazioni relativi al periodo di imposta 05, e in particolare: in colonna, l importo complessivo di ciascuna tipologia di attività finanziaria detenuta al termine del periodo d imposta o al termine del periodo di detenzione dell attività stessa (ad esempio, alla data di cessione del titolo o alla data di chiusura del conto corrente); in colonna, l ammontare complessivo dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da ciascuna tipologia di attività finanziaria, maturati e/o realizzati nel periodo d imposta (ad esempio, dividendi, interessi, proventi periodici e redditi derivanti dal riscatto, liquidazione o cessione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o di obbligazioni); in colonna 3, l imposta dovuta. Tali importi devono essere indicati, in uno o più dei righi sopra richiamati distinguendo quelli afferenti rispettivamente a: conti correnti, depositi vincolati, custodia titoli, gestioni patrimoniali e altro secondo quanto chiarito in precedenza (vedi istruzioni righi da CV0 a CV4). Infine, nelle colonne e 3 del rigo Totale (CV36) va indicata rispettivamente la somma di tutti i redditi di capitali e diversi indicati in colonna nonchè la somma di tutte le imposte indicate in colonna 3 nelle righe da CV3 a CV35. Nel rigo CV37, vanno indicate: in colonna, l importo complessivo del reddito di capitale e diverso ottenuto dalla somma degli importi dichiarati nei righi CV06, CV, CV8, CV4, nelle colonne e 3 del rigo CV30 e nella colonna del rigo CV36; in colonna, l importo complessivo dell imposta dovuta dichiarata nelle colonne 4 e 5 del rigo CV30 e nella colonna 3 del rigo CV36 SEZIONE II Da compilare solo in caso di istanza integrativa/correttiva Questa Sezione deve essere compilata solo nel caso in cui l istanza serva ad integrare o rettificare i dati trasmessi in una precedente istanza. In tal caso si deve barrare nella sezione Istanza la casella integrativa/correttiva del presente modello. Nel rigo CV38, indicare: in colonna, l importo versato in seguito all invio della istanza oggetto di correzione o integrazione. L importo versato dovrebbe corrispondere all importo dichiarato nel rigo CV37 colonna della precedente istanza; in colonna, l importo da versare. Tale importo deve corrispondere alla differenza tra l importo dichiarato nel rigo CV37 colonna della dichiarazione integrativa/correttiva e l importo indicato nel rigo CV38 colonna. Se il risultato è negativo, indicare l importo preceduto dal segno meno. 4

24 VINCOLATI: ESTREMI CONTRIBUENTE

25 IVAFE CONTO CORRENTE: ESTREMI CONTRIBUENTE

26 REDDITI CONTO CORRENTE: ESTREMI CONTRIBUENTE

27 GESTIONI PATRIMONIALI: xx%

28 CUSTODIA TITOLI: xx%

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