STATUTO DEL COMITATO BANCO DELL ENERGIA ONLUS

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1 STATUTO DEL COMITATO BANCO DELL ENERGIA ONLUS Art. 1 Costituzione 1.1 È costituito il Comitato denominato BANCO DELL ENERGIA onlus (di seguito, il Comitato ). L acronimo ONLUS, oppure la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale, dovrà essere utilizzato in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Il Comitato ha sede in Milano Corso di Porta Vittoria, 4. Il Consiglio dei Promotori può con propria delibera spostare la sede e costituire o sopprimere sedi secondarie o uffici distaccati. 1.2 Fanno parte del Comitato A2A Spa, Fondazione AEM e Fondazione ASM, soggetti Promotori che sottoscrivendo il presente Statuto lo hanno costituito e tutte le persone fisiche e giuridiche che saranno ammesse ai sensi dell art. 12 del presente Statuto. Tutti i componenti hanno parità di diritti e doveri e rispondono delle obbligazioni assunte per il conseguimento dello scopo di cui all articolo successivo, ai sensi dell art. 41 del Codice Civile. 1.3 Il Comitato curerà l organizzazione delle iniziative e la raccolta dei fondi necessari per il conseguimento dello scopo. Art. 2 Scopo 2.1 Il Comitato, senza scopo di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell art. 10 del D.Lgs 460/97, operando nel settore della beneficenza, di cui al punto 3, comma 1, lettera a) della citata norma, anche attraverso lo svolgimento della beneficenza indiretta, di cui al comma 2 bis del richiamato art. 10, consistente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di operatività delle Onlus di cui al medesimo comma 1, lettera a) per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. A tale scopo il Comitato intende alleviare la condizione di svantaggio di persone e famiglie in stato di povertà, precarietà economica ed emarginazione sociale attraverso prestazioni dirette o indirette di carattere erogativo in denaro o in natura. In particolare, rilevato che una vita dignitosa non possa prescindere dalla disponibilità delle forniture energetiche, il Comitato intende alleviare le condizioni di povertà energetica supportando i soggetti in condizione di bisogno nel pagamento delle utenze domestiche o nell individuazione di soluzioni di efficienza energetica che

2 contribuiscano a ridurre l onere economico a carico di tali soggetti. Nello svolgimento di queste attività, il Comitato si adopererà affinché l individuazione dei beneficiari, la selezione dei soggetti erogatori e la valutazione dell impatto delle misure adottate seguano le metodologie più accreditate sul piano scientifico e abbiano carattere di assoluta trasparenza e rendicontabilità. 2.2 Al Comitato è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 2.3 Il Comitato potrà svolgere attività accessorie integrative e funzionali allo sviluppo dell attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dall art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, quali a titolo esemplificativo: - affiancare l operato delle istituzioni e collaborare con tutti coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni, locali e non, che garantiscano i diritti delle persone in condizione di povertà ed emarginazione sociale o a rischio di diveltarlo; - promuovere o partecipare a conferenze ed eventi, mantenendo aperto il dialogo con istituzioni e realtà del privato sociale; - collaborare con altre istituzioni, associazioni ed enti per le finalità sopra enunciate; - provvedere all informazione dei sottoscrittori con comunicazioni interne; - promuovere la valutazione e la rendicontazione delle erogazioni effettuate; - curare l aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso, anche mediante l'utilizzo di siti internet; - ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni di qualsiasi genere da persone fisiche, enti pubblici e privati, territoriali e non; - stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi sociali; - creare o partecipare alla creazione di altri enti che abbiano finalità analoghe o strumentali a quelle del presente Statuto. In particolare, il Comitato può valutare la creazione di una Fondazione avente scopi analoghi a quelli del Comitato. La creazione della suddetta Fondazione sarà causa di estinzione del Comitato. 2.3 Il Comitato vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Al Comitato è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 3

3 Organizzatori 3.1 La qualifica di Organizzatori viene assunta dagli stessi Promotori, come sopra identificati, i quali assumono la gestione dei fondi raccolti nonché dei loro frutti per la loro destinazione agli scopi statutari. Art. 4 Patrimonio e proventi 4.1 Il patrimonio del Comitato è composto da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi componenti, accresciuto nel corso del tempo dalle somme raccolte, ricevute ed incassate a norma del presente Statuto. 4.2 Il Comitato provvede alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo di cui al precedente art. 2, nella forma di contributi di Enti pubblici e privati e di persone fisiche, di sottoscrizioni in genere, pubbliche e private, di donazioni e lasciti testamentari, di donazioni di beni immobili, di rendite di beni mobili e immobili. Le somme concesse al Comitato non sono ripetibili, se non nei casi stabiliti dalla legge. Art. 5 Organi Sono Organi del Comitato: - il Consiglio dei Promotori; - il Presidente; - l Organo di Revisione legale. Art. 6 Il Consiglio dei Promotori 6.1 Il Consiglio dei Promotori è composto inizialmente dai Promotori sottoscrittori dell atto costitutivo, che nomineranno ciascuno due esponenti, nelle persone dei loro legali rappresentanti e/o dei soggetti da quest ultimi delegati in forma scritta. Entrano a far parte del Consiglio dei Promotori tutti gli ulteriori soggetti ammessi a partecipare al Comitato secondo le modalità previste dal presente Statuto 6.2 Il Consiglio dei Promotori rimane in carica per tre anni, decorrenti dalla data di entrata in carica del primo componente. Alla scadenza, la carica conferita a ciascun rappresentante o delegato potrà essere rinnovata. I componenti che entrano a far parte del Consiglio nel corso di ciascun periodo triennale, scadono con gli altri componenti.

4 6.3 Il Consiglio dei Promotori è composto dal Presidente e dai Consiglieri. 6.4 Il Consiglio dei Promotori è convocato, almeno due volte l anno, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d età, a mezzo di lettera, telegramma o posta elettronica, anche certificata, spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della convocazione e degli argomenti all ordine del giorno. Il Consiglio dei Promotori è altresì convocato quando lo richiedano per iscritto almeno due componenti del Consiglio medesimo. 6.5 Il Consiglio dei Promotori è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni a cui partecipino tutti i componenti, sono valide anche in difetto di regolare convocazione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni componente del Consiglio ha diritto a un voto. In caso di parità, decide il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio dei Promotori possono partecipare i componenti dell Organo di Revisione. Delle riunioni del Consiglio dei Promotori vengono redatti i verbali a cura del Segretario Generale, se nominato, o da altro soggetto designato dal Consiglio stesso. 6.6 Il Consiglio dei Promotori: - nomina il Presidente; - determina le linee generali dell attività del Comitato; - nomina l Organo di revisione; - decide l ammissione di nuovi componenti del Comitato e l'esclusione di taluno dei componenti del Comitato; - approva il bilancio annuale, preventivo e consuntivo; - modifica il presente Statuto; - delibera su scioglimento e liquidazione del Comitato, nominando i liquidatori e definendone i poteri; - amministra il patrimonio e la raccolta dei fondi; - negozia tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari od utili per il funzionamento del Comitato e per il perseguimento dello scopo; - attribuisce poteri e deleghe al Presidente e a Consiglieri; - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di urgenza; - adotta, se ritenuto opportuno, un Regolamento del Comitato e lo modifica;

5 - nomina i membri del Collegio dei Garanti e sottopone al Collegio medesimo questioni di interesse del Comitato e ne raccoglie il parere; - espleta tutte le attività, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie od utili per il perseguimento dello scopo del Comitato. 6.7 Le riunioni del Consiglio dei Promotori si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che nell avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante. Art. 7 Il Presidente 7.1 Il Presidente presiede il Consiglio dei Promotori e dà esecuzione alle delibere di quest ultimo. Ha i poteri conferitigli dal Consiglio dei Promotori. Nei casi di urgenza assume gli atti di competenza del Consiglio dei Promotori, che quest ultimo dovrà ratificare alla prima riunione successiva. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano. 7.2 Il consigliere più anziano di età sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest ultimo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, sino alla cessazione dell assenza o dell impedimento o alla nomina di un nuovo Presidente da parte del Consiglio dei Promotori. Di fronte ai Promotori, ai terzi e ai pubblici uffici la firma del consigliere più anziano fa piena prova dell assenza per impedimento del Presidente. Art. 8 Il Segretario Generale

6 8.1 Il Consiglio dei Promotori può nominare un Segretario Generale, anche esterno al Comitato, a cui assegna specifiche funzioni e di cui indica la durata del relativo incarico. Il Segretario Generale, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio dei Promotori, ne redige i verbali, cura la redazione delle scritture contabili e fiscali e la tenuta di tutta la documentazione amministrativa del Comitato. Art. 9 L Organo di Revisione legale 9.1 L Organo di revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dal Consiglio dei Promotori che lo nomina. Se collegiale è composto da tre componenti. I membri dell Organo di Revisione devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze. 9.2 L Organo di revisione: - elegge, nel caso sia collegiale, tra i suoi componenti il presidente; - vigila sulla corretta e prudente redazione, esprimendo il relativo parere, del bilancio; - verifica il corretto e prudente impiego delle risorse del Comitato, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l osservanza delle norme di statuto; - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione di un aderente. Delle riunioni del Collegio o delle verifiche del Revisore vengono redatti i verbali a cura del soggetto designato dal Collegio stesso o del Revisore 9.3 L Organo di revisione ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Promotori di cui deve essere preavvertito secondo le modalità di cui all art L Organo di revisione resta in carica per tre anni, salvo dimissioni o altre cause di decadenza. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio nel corso del triennio sono effettuate per cooptazione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. 9.5 Per le modalità di funzionamento dell Organo di revisione, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate. Art. 10 Il Collegio dei Garanti 10.1 È facoltà del Comitato costituire un Collegio dei Garanti, che comprenda persone, che, per la loro esperienza, possano contribuire al perseguimento degli scopi statutari.

7 Il Collegio dei Garanti esprime pareri sul bilancio annuale approvato dal Consiglio dei Promotori e su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Consiglio medesimo. I membri del Collegio dei Garanti sono nominati dal Consiglio dei Promotori I membri del Collegio dei Garanti non possono in alcun modo acquisire la qualifica di promotori o organizzatori del Comitato. Art. 11 Gratuità delle cariche 11.1 Il Presidente e i componenti del Consiglio dei Promotori e l Organo di revisione svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Art. 12 Ammissione di nuovi componenti del Comitato 12.1 Il Consiglio dei Promotori può ammettere nuovi Promotori nel Comitato. L ammissione è deliberata su presentazione di uno dei Promotori e con voto favorevole della totalità dei Promotori L eventuale diniego di ammissione verrà comunicato al soggetto interessato senza obbligo di motivazione. Art. 13 Recesso ed esclusione dal Comitato 13.1 L appartenenza al Comitato cessa: - per recesso volontario da notificarsi al Comitato con raccomandata AR; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso, se comunicata entro tre mesi dalla scadenza dello stesso, o con lo scadere dell'esercizio successivo negli altri casi; - per esclusione, deliberata dal Consiglio dei Promotori con la maggioranza di almeno 2/3 dei Promotori, dovuta a: - inadempienza del Promotore agli obblighi derivanti dallo Statuto e/o dalle deliberazioni del Consiglio dei Promotori; - comportamento contrario alla ordinaria correttezza e rispetto nei rapporti tra i Promotori e nei rapporti con l esterno; L esclusione ha effetto dalla data fissata dal Consiglio dei Promotori che ha approvato la relativa deliberazione. - per estinzione del Comitato.

8 13.2 Ai casi di recesso ed esclusione si applica, in quanto compatibili, il disposto dell art. 24 del codice civile. Art. 14 Durata ed estinzione del Comitato 14.1 Il Comitato ha durata di sei anni ed è prorogabile con delibera del Consiglio dei Promotori Il Comitato si estingue per: - raggiungimento della durata stabilita, comprese le eventuali proroghe deliberate dal Consiglio dei Promotori; - raggiungimento o impossibilità dello scopo, dichiarati all unanimità dal Consiglio dei Promotori; - creazione di una Fondazione avente scopi analoghi a quelli del Comitato, secondo quanto indicato al punto 2.2 del presente Statuto; - venir meno della pluralità dei componenti non ricostituita entro il termine di sei mesi Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n 662. In caso di estinzione a motivo della creazione di una Fondazione avente scopi analoghi a quelli del Comitato, la devoluzione del patrimonio, nel rispetto della normativa vigente, dovrà il più possibile avvenire a beneficio della Fondazione medesima In tutti i casi previsti di estinzione, il Comitato nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra coloro che compongono il Consiglio dei Promotori, incaricati della liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili e dell estinzione delle obbligazioni in essere. Art. 15 Esercizio finanziario 15.1 L esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno Ogni anno il Consiglio dei Promotori, nei termini prescritti dalla legge, approva il bilancio consuntivo per l anno precedente e lo sottopone al parere del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti. Il bilancio, corredato di nota integrativa, deve essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o ad integrazione di questi ultimi, utilizzando i principi contabili relativi ai bilanci delle società per azioni Entro il 28 febbraio di ogni anno, deve essere predisposto il bilancio preventivo dell esercizio.

9 Art. 16 Clausola arbitrale 16.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comitato e i Promotori, nonché tra i Promotori medesimi, in relazione all interpretazione, esecuzione e validità dello Statuto, saranno definite in buona fede tra le parti in conflitto, ovvero, in subordine, deferite, sulla base di criteri volti a privilegiare la massima economicità della procedura, a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna parte interessata ed il terzo, con funzione di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri cosi designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetta altresì l eventuale nomina dell arbitro non designato da una delle parti Gli arbitri procedono in via irrituale e secondo equità. La sede dell arbitrato è Milano. Art. 17 Disposizione finale 17.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o, se adottato, dal Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti.

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