QUALITÀ NELLA PROFESSIONE REGOLAMENTO. ad uso del Consiglio nazionale e dei Consigli provinciali dell Ordine dei Consulenti del lavoro
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1 QUALITÀ NELLA PROFESSIONE REGOLAMENTO ad uso del Consiglio nazionale e dei Consigli provinciali dell Ordine dei Consulenti del lavoro Roma, 29 novembre 2000 aggiornamento Il Consulente del Lavoro che intende conseguire la certificazione di Qualità Professionale deve attenersi alle disposizioni ed alle procedure di seguito elencate. 1. Soggetti interessati CAPITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE Possono conseguire la Certificazione di Qualità Professionale i Consulenti del Lavoro, iscritti in un Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro, che esercitino abitualmente ed effettivamente la professione in Italia o, in tutto o in parte, nei Paesi della Comunità Europea in forma individuale, associativa o societaria. CAPITOLO II PROCEDURE 1. Presentazione delle domande a) Il Consulente del Lavoro che per la prima volta intende ottenere la Certificazione di Qualità Professionale, deve inoltrare preventiva comunicazione (All. 1) al Consiglio Provinciale di appartenenza. b) Trascorsi almeno dodici mesi dovrà essere prodotta una successiva domanda (Allegato 2) con la autocertificazione e la documentazione richiesta. c) Per i rinnovi della Certificazione di Qualità Professionale (Allegato 3), le domande e le autocertificazioni con i relativi allegati dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla scadenza della validità indicata sul Certificato di Qualità Professionale. In difetto il Consulente del Lavoro, per una nuova pratica di richiesta della Certificazione di Qualità Professionale, dovrà attenersi alle norme previste nel caso di prima richiesta. d) Le domande di cui ai punti precedenti si considerano presentate alla data di spedizione della raccomandata, se inviate per posta, ovvero alla data di protocollo di arrivo se presentate direttamente al Consiglio Provinciale. In quest ultimo caso il Consiglio Provinciale apporrà il timbro di ricezione a calendario sulla copia delle domande. e) Nel caso di trasferimento di iscrizione da una Provincia ad un altra il Consiglio Provinciale di provenienza attesterà l iter della pratica di certificazione e trasmetterà gli atti in suo possesso all attuale Consiglio Provinciale, compresi quelli riguardanti eventuali provvedimenti disciplinari. f) In caso di cancellazione dall Ordine dei Consulenti del Lavoro, la Certificazione di Qualità Professionale, gli atti prodotti e le decorrenze di termini perdono la loro efficacia se l eventuale reiscrizione all Ordine avviene dopo un periodo di sei mesi dalla cancellazione. g) Qualora il Consiglio Provinciale di appartenenza risulti infunzionale per qualsiasi causa o commissariato, la domanda dovrà essere presentata direttamente al Consiglio Nazionale dell Ordine che procederà secondo le norme previste per i Consigli Provinciali. 2. Rilascio della Certificazione a) Le pratiche per la richiesta della Certificazione di Qualità Professionale debbono essere definite dal Consiglio Provinciale entro 60 giorni dall arrivo della domanda e della relativa documentazione. b) Nel caso di rilievi da parte del Consiglio Provinciale per incompletezza della domanda o della documentazione o per altre cause, il termine di cui sopra deve essere considerato a partire dalla data in cui il Consulente del Lavoro si è adeguato alle richieste formulategli dal proprio Consiglio Provinciale. c) La documentazione prodotta dal Consulente del Lavoro ed esaminata dal Consiglio Provinciale deve essere archiviata presso il Consiglio Provinciale che ha emesso la certificazione. In caso di trasferimento, la stessa dovrà essere trasmessa al nuovo Consiglio Provinciale. d) Il Presidente del Consiglio Provinciale, esaminati le domande e gli atti e riconosciutene la validità e la legittimità, emette, in triplice copia originale, di cui una da conservare agli atti, il Certificato di Qua- n. 1 - marzo
2 APPROFONDIMENTI lità Professionale (Allegato 5), lo sottoscrive e, previa apposizione di un numero di protocollo progressivo e trascrizione su specifico registro da istituire, lo inoltra al Consiglio Nazionale. e) Delle domande ricevute e degli atti prodotti il Consiglio Provinciale dovrà farne specifica menzione nei verbali delle prime sedute Consiliari utili. Il rilascio dei Certificati di Qualità Professionale sarà oggetto di apposita delibera anche nel caso di mancato accoglimento che dovrà essere opportunamente motivato e comunicato al richiedente. f) Il Presidente del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, o un Consigliere Nazionale delegato, nel termine di 30 giorni dalla ricezione sottoscriverà i tre esemplari del Certificato di Qualità Professionale e, previa apposizione della data di validità e del numero d ordine progressivo del certificato nonché la trascrizione su specifico registro, li rispedirà al Consiglio Provinciale dell Ordine che provvederà a consegnare due copie al Consulente del Lavoro, trattenendone una per uso interno, nei modi, luoghi ed occasioni che riterrà opportuni ed idonei al caso. Dell avvenuta ricezione il destinatario rilascerà ricevuta al proprio Consiglio Provinciale qualora l inoltro non venga effettuato a mezzo posta raccomandata a lui indirizzata. g) In costanza di validità è consentito, su motivata richiesta, il rilascio di un duplicato del Certificato di Qualità Professionale nei modi previsti dal presente Regolamento. h) In caso di controversie, il relativo ricorso dovrà essere inoltrato al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro ai sensi del Regolamento per la Trattazione dei Ricorsi, approvato il delibera n. 83 e modificato il delibera n. 38. l) Tutte le certificazioni prodotte o rilasciate sono esenti dall imposta di bollo. Per il rilascio delle attestazioni per la Formazione continua e dei certificati di qualità professionale i Consigli Provinciali possono richiedere diritti di segreteria. 3. Validità della Certificazione La Certificazione di Qualità Professionale ha durata triennale salvo il caso di cui al punto 1-f) del Capitolo II. In presenza di provvedimenti disciplinari definitivi, ovvero per quanto previsto dalla lett. d) del successivo Capitolo III, il Consiglio Provinciale revoca con propria deliberazione la Certificazione di Qualità Professionale dandone notizia al Consiglio Nazionale dell Ordine. CAPITOLO III REQUISITI E CONDIZIONI Il Consulente del Lavoro che intenda conseguire la Certificazione di Qualità Professionale deve essere in possesso di specifici requisiti e rispettare le condizioni come appresso specificate: a) Anzianità È richiesta un anzianità di iscrizione minima, all atto del rilascio del Certificato di Qualità Professionale, di anni 3 nell Ordine dei Consulenti del Lavoro. b) Esercizio effettivo ed abituale dell attività Il Consulente del Lavoro deve dare dimostrazione dell effettivo ed abituale esercizio dell attività professionale di Consulente del Lavoro. A tal fine dovrà allegare: 1. autocertificazione del versamento relativo al contributo di iscrizione all Ordine Provinciale degli ultimi tre anni (ovvero due nel caso di prima iscrizione all Ordine Professionale); 2. autocertificazione del versamento relativo ai contributi soggettivo ed integrativo previdenziali relativo agli ultimi tre anni di attività professionale (ovvero due nel caso di prima iscrizione all Ordine Professionale); 3. tre o più documenti tra i seguenti, anche tramite autocertificazione: - elaborato statistico ufficiale dal quale risulti il numero delle aziende assistite; - estremi autorizzazione per invio su supporto magnetico dei versamenti contributivi mensili; - l assistenza di clienti nelle vertenze e transazioni (art c.p.c.); - codice di trasmissione per l invio telematico dei modelli fiscali; - assistenza di clienti in fase ispettiva giuslavoristica e fiscale; - nomine a Ctu o Consulente Tecnico di parte; - altra documentazione probatoria a discrezione del richiedente. c) Codice deontologico Il Consulente del Lavoro non deve essere incorso in provvedimenti disciplinari, già definiti secondo le norme vigenti, negli ultimi 5 anni. Non si terranno in considerazione eventuali provvedimenti disciplinari subiti oltre tale termine. Qualora vi siano procedimenti disciplinari in corso a carico del richiedente, il Consiglio Provinciale sospende la procedura di rilascio della Certificazione sino alla definizione del procedimento stesso. 8 n. 1 - marzo 2001
3 d) Certificato penale e carichi pendenti Il Consulente del Lavoro deve produrre il proprio certificato penale e dei carichi pendenti, ovvero idonea autocertificazione. È ostativa del rilascio della Certificazione di Qualità Professionale la pendenza in capo al richiedente di un procedimento per uno dei reati previsti nell art. 31 della L. 12/79, nonché la condanna per uno dei reati di cui all articolo predetto salvo che vi sia stata riabilitazione. e) Formazione continua Il Consulente del Lavoro, dopo aver presentato la comunicazione di cui all Allegato 1, dovrà: 1. partecipare, dandone dimostrazione mediante esibizione di copie di certificati, a tre convegni (o seminari o giornate di studio) per anno ovvero a nove nel triennio, organizzati dal Consiglio Nazionale dell Ordine o allo stesso preventivamente comunicati se organizzati autonomamente dai Consigli Provinciali. In luogo dei convegni (o seminari o giornate di studio) predetti è sufficiente la partecipazione ad un master per anno, ovvero a tre nel triennio, purché sia di durata pari o superiore ad ore trenta di frequenza. Qualora Organismi diversi dai Consigli Provinciali dovessero organizzare le occasioni di formazione continua, questi dovranno preventivamente richiedere, di concerto con i Consigli Provinciali competenti per territorio (Allegato 6), la validazione del Consiglio Nazionale dell Ordine che ne controllerà i contenuti professionali e la rispondenza a tematiche predeterminate. Sia nel caso di convegni o giornate di studio od altro organizzati dal Consiglio Nazionale dell Ordine che in quelli organizzati dai Consigli Provinciali o da altri Organismi, purché questi ultimi validati dal Consiglio Nazionale dell Ordine, il Presidente dell Ordine Provinciale, o Consigliere Provinciale delegato, nel cui territorio si svolge attività convegnistica o master per la formazione continua, dovrà rilasciare ai Consulenti del Lavoro partecipanti, anche di altre Province, che ne faranno richiesta, idonea attestazione di frequenza o di partecipazione (Allegato 4), previo accertamento, nei modi ritenuti più idonei, della effettiva presenza del richiedente. Per la prima richiesta del Certificato di Qualità Professionale, essendo previsto un periodo minimo di dodici mesi, la partecipazione alle attività ed occasioni formative di cui sopra è limitata a cinque presenze a decorrere dalla presentazione della istanza di cui al punto 1-a) del capitolo II, ovvero ad un master della durata pari o superiore a trenta ore. Se, tuttavia, tra l istanza preliminare di cui al punto 1-a) del capitolo II e la successiva di cui al punto 1-b) del medesimo capitolo II, sono trascorsi più di tre anni, le opportunità formative saranno ricondotte al numero minimo di nove partecipazioni, ovvero a tre masters. 2. esibire o autocertificare idonea documentazione attestante la disponibilità di abbonamenti a riviste specializzate in materia giuslavoristica e/o fiscali ovvero a banche dati. Tale documentazione potrà anche essere intestata alla associazione tra professionisti o alla società professionale di cui il richiedente sia rispettivamente associato o socio. CAPITOLO IV UTILIZZO DEL LOGO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ PROFESSIONALE Il Consulente del Lavoro, una volta ottenuta la Certificazione di Qualità Professionale, è abilitato ad apporre il relativo Logo o Marchio sugli atti emessi dallo stesso nel periodo di validità strettamente indicato nel Certificato di Qualità Professionale. Qualora l attività venga svolta in forma associativa o societaria, il Logo o Marchio sarà indicato a fianco del nominativo del Consulente del Lavoro. Per la pubblicità dello stesso Logo o Marchio si fa riferimento alle norme contenute nel codice deontologico. CAPITOLO V PENALITÀ E SANZIONI Ove il fatto non costituisca entità di rilevanza penale, chiunque compia atti fraudolenti o produca documentazione falsa al fine di ottenere o rilasciare il Certificato di Qualità Professionale è soggetto alle norme disciplinari del vigente Codice deontologico per l attività di consulenza del lavoro. CAPITOLO VI DECORRENZA Il presente regolamento decorre dal 1 gennaio CAPITOLO VII NORMA TRANSITORIA Ai soli fini della decorrenza dei termini prevista dal punto 1 - lett. b) del cap. II, le comunicazioni di cui alla lett. a) del punto 1 del medesimo capitolo del presente Regolamento, presentate entro il , hanno efficacia retroattiva dal 1 gennaio n. 1 - marzo
4 APPROFONDIMENTI 10 n. 1 - marzo 2001
5 n. 1 - marzo
6 APPROFONDIMENTI 12 n. 1 - marzo 2001
7 n. 1 - marzo
8 APPROFONDIMENTI 14 n. 1 - marzo 2001
9 n. 1 - marzo
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