Art. 1 (Obiettivi del riordino)

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1 Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, Art. 1 (Obiettivi del riordino) 1. La Regione Calabria, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, in applicazione dell articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 22, commi da 2 a 4, dell'articolo 23 bis, commi 5 bis e 5 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, degli articoli 4 e 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dell articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l anno 2013), provvede, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione mediante fusione, accorpamento e soppressione di enti, aziende, fondazioni, agenzie, società e consorzi regionali, comunque denominati, che operano nelle aree di cui all articolo 6, con esclusione del settore sanità, nonché alla razionalizzazione funzionale ed economica degli organi statutari dei suddetti soggetti. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono riordinati, accorpati, fusi o soppressi per aree omogenee, secondo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, nonché, ove necessario, attraverso l esercizio, da parte della Regione Calabria, degli strumenti del diritto societario. 3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nelle leggi regionali e nazionali, nell ambito delle rispettive competenze. Art. 2 (Competenze della Giunta regionale in materia di riordino)

2 1. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative e regolamenta gli aspetti organizzativi del riordino dei soggetti di cui al comma 1 dell articolo 1, con esclusione di quelli del settore sanitario, in qualunque forma costituiti, per come contenuti nella presente legge. Art. 3 (Principi generali di organizzazione) 1. Gli enti regionali non possono detenere partecipazioni azionarie, né rilasciare fideiussioni se non autorizzate da apposita legge regionale. 2. Gli enti e i soggetti regionali provvedono allo svolgimento delle funzioni e delle attività assegnate secondo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza. 3. Gli enti regionali hanno sede a Catanzaro, ad eccezione di quelli già istituiti e previsti dalle leggi regionali vigenti. Art. 4 (Nomine, requisiti e compensi) 1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 dell articolo Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all incarico da ricoprire e all importanza dell ente. 3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato. 4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale. 5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine, di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e

3 regionale. Art. 5 (Revoca e scioglimento) 1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti, di cui al comma 1 dell articolo 1, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione. 2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell organo di controllo dei soggetti di cui al comma 1 dell articolo 1, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo. Art. 6 (Aree soggette a riordino) 1. Ai fini del riordino, i soggetti di cui all articolo 1 sono riconducibili alle seguenti aree: a) politiche del lavoro; b) servizi ed assistenza finanziaria alle imprese; c) servizi reali alle imprese; d) gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; e) cultura; f) agricoltura, montagne e foreste. Art. 7 (Politiche del lavoro) 1. La Regione Calabria promuove la soppressione della Fondazione Field, di cui all articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo

4 ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l anno 2003 (art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), secondo le norme dello statuto della fondazione e delle vigenti leggi in materia. La Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari all estinzione della stessa. 2. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi e della liquidazione della Fondazione Field, si rinvia alla disciplina dettata dal relativo statuto. 3. La Regione Calabria promuove la soppressione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l anno Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), secondo le norme dello statuto della Fondazione e delle vigenti leggi in materia. La Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari all estinzione della stessa. 4. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi e della liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, si rinvia alla disciplina dettata dal relativo Statuto. Art. 8 (Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese) 1. Il comma 6 dell articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), è sostituito dal seguente: 6. Sono organi di FINCALABRA S.p.a: a) il consiglio di amministrazione, composto da tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione regionale. Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale, gli altri componenti dalla Giunta; b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi; il Presidente e un membro effettivo sono nominati dal Consiglio regionale, un membro effettivo e uno supplente sono, invece, nominati dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto soltanto in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa

5 decurtazione della medesima somma al componente effettivo.. 2. Dopo il comma 6 dell articolo 3 della l.r. 9/2007, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma: 6 bis. È, altresì, istituito un Comitato d indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di Presidente, designato dall associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. La partecipazione al Comitato è onorifica.. 3. La Regione Calabria promuove lo scioglimento della società in house Sial Servizi S.p.A., secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia; la Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari all estinzione della stessa. 4. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi e della liquidazione della Sial Servizi S.p.a., si rinvia alla disciplina dettata dal relativo statuto. Art. 9 (Servizi reali alle imprese) 1. La Regione Calabria promuove, secondo le vigenti disposizioni, anche statutarie, il riordino dei Consorzi per lo sviluppo industriale, nel rispetto dei seguenti principi: a) accorpamento degli esistenti cinque Consorzi in un unico Consorzio, ridenominato Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede legale in Catanzaro, operante anche attraverso le quattro sedi periferiche provinciali; b) garanzia dell operatività del Consorzio regionale mediante l utilizzo del personale di ruolo a tempo indeterminato, effettivamente in servizio alla data del 30 novembre 2012, presso i Consorzi da accorpare; c) divieto di nuove assunzioni fino all approvazione della dotazione organica del personale del Consorzio regionale; d) attribuzione dei poteri di gestione e direzione a un organo amministrativo monocratico, con funzioni di rappresentanza; e) istituzione di un organo di controllo contabile monocratico, composto da un revisore

6 effettivo ed uno supplente; f) gestione economico-finanziaria improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; g) rispetto delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive ed industriali, per come definite dalla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale). 2. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica e di incrementare l efficienza amministrativa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), i Consorzi per lo sviluppo industriale, di cui alla l.r. 38/2001, sono accorpati nell unico Consorzio regionale, di cui al comma 1, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta della Giunta, nomina con decreto il commissario straordinario. 4. Il commissario straordinario, entro novanta giorni dal suo insediamento, prorogabili per una sola volta di ulteriori sessanta giorni, predispone il piano di accorpamento, da sottoporre alla Giunta regionale. 5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal deposito del piano di accorpamento, provvede alla sua approvazione. 6. Il commissario straordinario cessa dalle funzioni dalla data di approvazione del piano di accorpamento, di cui al comma 5. Art. 10 (Riordino degli Enti operanti nel settore delle politiche abitative) 1. Le Aziende territoriali per l edilizia residenziale pubblica (ATERP) sono accorpate in un unica Azienda, ridenominata Azienda regionale per l edilizia abitativa (AREA). 2. L AREA è un ente pubblico non economico, con sede nel capoluogo di Regione, che opera sul territorio regionale anche attraverso i suoi quattro uffici periferici. 3. L AREA può, altresì, operare nel territorio di altre Regioni, d intesa con le corrispondenti

7 aziende o agenzie regionali. Art. 11 (Cultura) 1. La Regione Calabria promuove la soppressione della Fondazione Calabria Film Commission, di cui all articolo 3 della legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra finanziaria regionale per l anno art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), secondo le norme dello statuto della stessa fondazione e delle vigenti leggi in materia; la Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari all estinzione della fondazione. 2. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi e della liquidazione della Fondazione Calabria Film Commission, si rinvia alla disciplina dettata dal relativo statuto. 3. I compiti, le funzioni e i progetti in essere della Fondazione Calabria Film Commission sono trasferiti al competente dipartimento della Regione Calabria. 4. E abrogato l articolo 24 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l anno 2008 ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Art. 12 (Parchi marini) 1. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica e di incrementare l efficienza complessiva nella gestione delle risorse pubbliche, previa richiesta del parere al Comitato tecnico-scientifico di cui all articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di Aree protette), gli enti di gestione dei cinque parchi marini regionali, istituiti con leggi regionali 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), n. 10 (Istituzione del Parco Marino Regionale Baia di Soverato ), n. 11 (Istituzione del Parco Marino Regionale Costa dei Gelsomini ), n. 12 (Istituzione del Parco Marino Regionale Scogli di Isca ) e n. 13 (Istituzione del Parco Marino Regionale Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea ), sono accorpati in

8 un Ente unico di gestione, ridenominato Parco marino dei due mari, di seguito denominato Parco marino, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. 2. Il Parco marino ha sede legale e amministrativa presso l assessorato regionale all ambiente, è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria e ha organizzazione e articolazione territoriale. 3. La gestione provvisoria dei cinque Parchi marini, fino alla costituzione dell Ente unico di gestione, è affidata, ai sensi del comma 9 dell articolo 6 della l.r. 10/2003, a un Comitato di gestione provvisorio, appositamente istituito dal Presidente della Giunta regionale. 4. Per la costituzione dell Ente unico di gestione e l approvazione del relativo statuto, si applicano gli articoli 6, 8, 12, 13, 14, 15 e 16 della l.r. 10/ Lo statuto è adottato ai sensi dell articolo 24 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dell articolo 17 della l.r. 10/ La partecipazione all'ente unico di gestione è onorifica. 7. Gli ulteriori organi e le competenze del Parco marino sono quelli indicati nella l.r. 10/ Il Presidente della Regione, su proposta della Giunta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina con decreto un commissario straordinario. 9. Il commissario straordinario, entro novanta giorni dal suo insediamento, prorogabili una sola volta di ulteriori sessanta giorni, predispone il piano di accorpamento da sottoporre alla Giunta, ai fini dell approvazione. 10. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal deposito del piano di accorpamento, provvede alla sua approvazione. 11. La Giunta regionale, entro il medesimo termine di cui al comma 10, provvede, altresì, a dettare norme d indirizzo per l assetto organizzativo, contabile e funzionale del Parco marino, conseguente all accorpamento. Art. 13 (Agricoltura, montagne e foreste) 1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le spese a carico del bilancio regionale e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2013, un programma

9 di razionalizzazione, anche mediante accorpamento, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni e degli enti, in qualunque forma costituiti, che operano nel settore agricolo, agroalimentare e ambientale. 2. La Regione Calabria promuove la riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina la quale mantiene, esclusivamente, compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia. 3. Sono abrogati i commi 6 bis e 6 ter dell articolo 2, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio). Art. 14 (Disposizione transitoria) 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione e funzionamento dei soggetti di cui al comma 1 dell articolo 1, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta degli enti interessati, il personale mantiene il trattamento giuridico ed economico dei soggetti giuridici di appartenenza. Art. 15 (Norma finanziaria) 1. Dall attuazione della presente legge devono derivare risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/ La copertura delle spese derivanti dall attuazione della presente legge, quantificata nella somma di Euro ,00, è imputata all UPB

10 Art. 16 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione Calabria.

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