VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO
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- Sibilla Valsecchi
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1 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE Deliberazione n. 153 del 16/09/2013 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E L AMBITO DISTRETTUALE 8 PER IL RIMBORSO DELLE SOMME DOVUTE DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER I SERVIZI DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SCOLASTICA INDIVIDUALIZZATA AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO L anno DUEMILATREDICI il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 17,30 nella Sala delle adunanze previa l osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE RATTI ANDREA Sindaco X COMINOTTI PAOLA Assessore X SCALVENZI MICHELE Assessore X AMICO FRANCESCO Assessore X BATTAGLIA ALESSANDRO Assessore X DE SANTIS ROCCO Assessore X SALERA MARIA TERESA Assessore X Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Gianfranco Antonelli che provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della adunanza, il Vice Sindaco Paola Cominotti - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull argomento sopra indicato.
2 n. 153 del 16 settembre 2013 OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E L AMBITO DISTRETTUALE 8 PER IL RIMBORSO DELLE SOMME DOVUTE DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER I SERVIZI DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SCOLASTICA INDIVIDUALIZZATA AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO LA GIUNTA COMUNAL Premesso che il Comune di Orzinuovi da anni eroga, con proprie risorse, i finanziamenti necessari all espletamento dei servizi di trasporto ed assistenza scolastica individualizzata agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; Dato atto che l art. 139 del D.Lgs. 112/1998 stabilisce che compiti e funzioni relativi ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio siano attribuiti alle Province in relazione all istruzione secondaria superiore e ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola e che la ripartizione di competenze è stata recepita, in maniera letterale, dalla Regione Lombardia all art. 4 comma 122 della L.R n. 1 e successivamente all art. 6 della L.R n. 19, recante norme sul sistema educativo di istruzione e formazione regionale; Visto l accordo quadro n. 270/2004 sottoscritto dal Comune, Provincia di Brescia e ACB finalizzato all integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, in esecuzione del quale dall anno scolastico 2004/2005 sino all anno , la Provincia di Brescia e ACB Servizi hanno sottoscritto protocolli d intesa in rappresentanza di tutti i comuni bresciani per definire i criteri e l importo della compartecipazione della Provincia alle spese sostenute dai comuni per il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con handicap iscritti alle scuole secondarie di secondo grado; Viste le sentenze n. 1538/2012 e 1540/2012 del TAR Lombardia - sezione staccata di Brescia - ha accertato la competenza dell Amministrazione provinciale a farsi carico dell'onere economico sia del servizio di trasporto che dell assistenza scolastica alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, previa determinazione dell esatto ammontare dell indennizzo nel contraddittorio delle parti e con la verifica della documentazione giustificatrice della spesa ad opera degli uffici competenti escludendo dal rimborso dal rimborso le annualità relative all assistenza ad personam contemplate nell accordo quadro sottoscritto anche da Provincia di Brescia e Associazioni Comuni Bresciani per gli anni dal 2004 al 2008; Vista la richiesta inoltrata alla Provincia di Brescia dalla Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di Partecipazione per conto dei Comuni dell Ambito n. 8 e che tale richiesta era correlata dalla documentazione giustificatrice della spesa sostenuta dai Comuni negli anni scolastici sopra citati e riconosciuti nella sentenza di primo grado; Considerato che la Provincia, in relazione a tale documentazione, ha effettuato controlli in ordine all esistenza delle diagnosi funzionali attestanti le necessità dei servizi, alle presenze scolastiche effettive degli alunni fruitori del servizio ed all ammontare delle ore di servizio effettivamente prestate dal personale; Visto l accordo raggiunto tra la Provincia di Brescia e l Ambito Distrettuale n. 8 con sede presso il Comune di Orzinuovi (Bs) ente capofila, nella persona del Presidente Dott. Andrea Ratti, legale rappresentante pro tempore; Preso atto che nello schema di accordo allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti intendono definire, anche ai sensi dell art c.c. ogni pretesa economica relativa alle spese sostenute per i servizi di assistenza ad personam e trasporto disabili e concordano che la somma complessivamente dovuta dalla Provincia di Brescia ai Comuni dell Ambito 8 per le annualità scolastiche dal 2002/2003 al 2012/2013 è pari, a titolo di solo capitale, ad ,09 (come dall allegato sub A) parte integrante e sostanziale del
3 presente atto e che il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato da parte della Provincia di Brescia ai singoli Comuni ; Preso atto che al Comune di Orzinuovi sarà rimborsata la somma complessiva di ,59 suddivisa per il 30% entro il 30/11/2013, per il 40% entro il 30/11/2014, per il 30% entro il 30/11/2015 e per l a.s. 2012/2013 il 100% entro il 30/11/2014; Accertato che qualora la Provincia non rispetti i termini di pagamento sopracitati, verranno applicati gli interessi di mora pari al saggio legale degli interessi maggiorato di due punti percentuali dalla data della scadenza di ciascuna rata alla data di effettivo pagamento. Accertato che con riferimento ai reciproci rapporti per gli anni scolastici futuri si conviene che la Provincia di Brescia, a seguito anche delle recenti pronunce del Consiglio di Stato n del e n. 1930/2013, riconosce di essere competente per i servizi di trasporto ed assistenza specialistica riservati agli alunni con handicap frequentanti gli istituti secondari di secondo grado; Accertato. altresì, che i Comuni, in considerazione della necessità di non venir meno agli obblighi di servizio in favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti secondari superiori, accolgono la richiesta della Provincia di provvedere all organizzazione di entrambi i servizi anche per l a.s. 2013/2014 con le stesse modalità ed alle stesse condizioni dell a.s. in corso, a condizione che la Provincia fornisca la copertura finanziaria necessaria, e versandole poi al Comune, dietro esibizione delle fatture emesse per ciascun servizio, in due rate: la prima entro il 30/04/2014 (periodo 01/09/ /01/2014) e la seconda rata entro il 30/09/2014 (periodo 01/02/ /06/2014); Preso atto che con riferimento agli anni scolastici a decorrere dal 2014/2015 i Comuni e la Provincia si impegnano espressamente a reincontrarsi entro la fine di novembre 2013 al fine di confermare oppure modificare le modalità di organizzazione e gestione dei servizi, anche alla luce dell esperienza maturata per l a.s. 2012/2013 e nel caso di conferma del metodo di organizzazione in capo ai Comuni, le parti, nella definizione delle modalità operative, si impegnano a quantificare le spese di organizzazione dei servizi di assistenza ad personam e trasporto. Visto il Testo Unico 18.0/.2000, n. 267; Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell Area Servizi ai cittadini dott.sa Ornella Loda, nonché il parere di regolarità contabile espresso da parte del Responsabile dell Area Servizi Finanziari dott.ssa Carlotta Bettariga ai sensi dell art. 49 del T.U.EE.LL.; Con voti favorevoli unanimi; D E L I B E R A 1) di approvare l allegato schema di accordo allegato A) ed il prospetto di calcolo allegato sub A), parti integranti e sostanziali del presente atto, che sarà sottoscritto dal Presidente Ambito n. 8, in nome e per conto dei Comuni dell Ambito 8 e dalla Provincia di Brescia; 2) di approvare il trasferimento delle risorse assegnate dalla Provincia ai singoli Comuni interessati e di demandare al Responsabile Area Servizi ai Cittadini l assunzione dei provvedimenti conseguenti; 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del T.U.EE.LL., come risultato da separata unanime votazione;
4 Allegato A) alla deliberazione GC 153 del 16/09/2013 ACCORDO tra - Provincia di Brescia in persona del Presidente pro tempore rappresentato da.., di seguito Provincia e - AMBITO DISTRETTUALE N.8 - con sede presso il COMUNE DI ORZINUOVI (BS) ENTE CAPOFILA, in persona del Presidente Dott. Andrea Ratti, legale rappresentante pro tempore autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione dell Assemblea dei Sindaci del ; - COMUNE DI BARBARIGA (c.f ), con sede in Barbariga (BS), P.zza A. Moro n.4, autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del - COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO (c.f ), con sede in Borgo San Giacomo (BS), P.zza San Giacomo 3, autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del - COMUNE DI BRANDICO (c.f ), con sede in Brandico (BS), Via IV Novembre 14, autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del - COMUNE DI CORZANO (c.f ), con sede in Corzano (BS), P.zza V.Veneto, autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del presente atto, con deliberazione di G.C. n... del ;
5 - COMUNE DI DELLO (c.f ), con sede in Dello (BS), Via Roma 65, autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del presente atto, con deliberazione di G.C. n... del ; - COMUNE DI LOGRATO (c.f ), con sede in Lograto (BS), Via Calini 9, autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del presente atto, con deliberazione di G.C. n... del ; - COMUNE DI LONGHENA (c.f ), con sede in Longhena (BS), Via Chiesa n.11, autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del - COMUNE DI MACLODIO (c.f ), con sede in Maclodio (BS), Via Rudiana, 4 autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del - COMUNE DI MAIRANO (c.f ), con sede in Mairano (BS), P.zza Guglielmo Marconi 6 autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del - COMUNE DI ORZINUOVI (c.f ), con sede in Orzinuovi (BS), Via Arnaldo Da Brescia 2, autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del - COMUNE DI ORZIVECCHI (c.f ), con sede in Orzivecchi (BS), Via Martinengo 15, autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del - COMUNE DI POMPIANO (c.f ), con sede in Pompiano (BS), P.zza Sant Andrea, autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del
6 - COMUNE DI QUINZANO D OGLIO (c.f ), con sede in Quinzano D O (BS), Viale Gandini 48, autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del - COMUNE DI SAN PAOLO (c.f ), con sede in San Paolo (BS), P.zza Aldo Moro 27, autorizzata il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del - COMUNE DI VILLACHIARA (c.f ), con sede in Villachiara (BS), Via Matteotti 4, autorizza il Sindaco dott. Ratti Andrea, in qualità di Presidente dell Ambito 8, alla sottoscrizione del Premesso - che i suindicati Comuni (d ora innanzi indicati come i Comuni ) forniscono da anni, sia mediante personale proprio sia mediante appalto, il servizio di trasporto ed assistenza scolastica individualizzata agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, dedicando a ciò risorse ingenti; - che l art. 139 del D.Lgs. 112/1998 stabilisce che compiti e funzioni relativi ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio siano attribuiti alle Province in relazione all istruzione secondaria superiore e ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola; - che la ripartizione di competenze da ultimo riportata è stata recepita, in maniera letterale, dalla Regione Lombardia all art. 4 comma 122 della L.R n. 1 e successivamente all art. 6 della L.R n. 19, recante norme sul sistema educativo di istruzione e formazione regionale; - che in relazione alla gestione dei servizi di cui sopra, i Comuni, Provincia di Brescia e ACB hanno sottoscritto l accordo quadro n. 270/2004 per l integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, in esecuzione del quale dall anno scolastico 2004/2005 sino all anno , la Provincia di Brescia e ACB Servizi hanno sottoscritto protocolli d intesa in rappresentanza di tutti i comuni bresciani per definire i criteri e l importo della
7 compartecipazione della Provincia alle spese sostenute dai comuni per il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con handicap iscritti alle scuole secondarie di secondo grado; - che a decorrere dell anno scolastico la Provincia ha invece erogato ai Comuni, tra cui anche alcuni Comuni del presente accordo transattivo, contributi per la compartecipazione alle spese dei servizi di trasporto a valere su fondi messi a disposizione dalla Regione Lombardia; - che i Comuni, anche sulla scorta di arresti giurisprudenziali formatisi a decorrere dall anno 2008, ritengono sussistente la competenza della Provincia a fornire il servizio di trasporto e di assistenza specialistica ed individualizzata (c.d. assistenza ad personam) per gli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie superiori ritenendo che si tratti di servizi funzionali a garantire la loro autonomia e integrazione nell ambito del percorso scolastico; - che i Comuni, in virtù della presente transazione, hanno pertanto richiesto alla Provincia il pagamento della somma complessiva di Euro ,04 a titolo di rimborso delle somme dovute per l erogazione per gli anni pregressi dei servizi di trasporto e di assistenza ad personam; - che con sentenze n. 1538/2012 e 1540/2012 il TAR Lombardia - sezione staccata di Brescia pronunciandosi su ricorsi proposto da alcuni comuni della Provincia, ha accertato la competenza dell Amministrazione provinciale a farsi carico dell'onere economico di entrambi i servizi, anche per le somme erogate negli anni scolastici pregressi (oltre gli interessi dalla data del ricorso al pagamento), previa determinazione dell esatto ammontare dell indennizzo nel contraddittorio delle parti e con la verifica della documentazione giustificatrice della spesa ad opera degli uffici competenti; - che con le medesime sentenze il TAR ha escluso dal rimborso le annualità relative all assistenza ad personam contemplate nell accordo quadro sottoscritto anche da Provincia di Brescia e Associazioni Comuni Bresciani per gli anni dal 2004 al 2008; - che nel frattempo il Consiglio di Stato, sez. V, si è pronunciato su analoghi contenziosi nel quale erano coinvolte la Provincia di Brescia e Monza e della Brianza, riconoscendo la competenza delle province ad organizzare e gestire non solo il servizio di trasporto, ma anche il servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni con handicap frequentanti le scuole secondari di secondo grado (sentenze n del e n. 1930/2013 del 09/04/2013);
8 - che, in ragione di tutto quanto sin qui esposto, la Provincia di Brescia e i Comuni, al fine di evitare i costi e le incertezze di un azione giudiziaria, tenuto conto di quanto statuito dalle precedenti pronunce giurisprudenziali in materia, intendono transigere ogni loro rapporto e convengono di raggiungere un intesa, sia con riferimento alle annualità pregresse all a.s. 2012/2013, sia con riferimento alla organizzazione e gestione del servizio per gli anni scolastici futuri e ciò nell ottica del principio di leale collaborazione tra istituzioni e con l obiettivo di dare certezza in tempi ragionevolmente rapidi ai reciproci rapporti, anche - e soprattutto - a tutela dell utenza dei servizi considerati e a tutela del fondamentale diritto all istruzione degli studenti disabili; - che, al fine della verifica della documentazione giustificatrice della spesa, i Comuni hanno messo a disposizione la documentazione comprovante la spesa sostenuta negli anni scolastici sopra citati e riconosciuti nella sentenza di primo grado; - che la Provincia in relazione a tale documentazione ha effettuato controlli a campione in ordine all esistenza delle diagnosi funzionali attestanti le necessità dei servizi; in ordine alle presenze scolastiche effettive degli alunni fruitori del servizio; in ordine all ammontare delle ore di servizio effettivamente prestate dal personale in appalto addetto all assistenza specialistica; in ordine al numero di corse effettivamente svolte per il servizio di trasporto; in ordine alle fatture ed ai mandati di pagamento emessi in relazione ad ogni annualità di servizio; - che Tutto ciò premesso CONVENGONO quanto segue: A) Le parti intendono con questo atto definire, anche ai sensi dell art c.c. ogni pretesa economica relativa alle spese sostenute per i servizi di assistenza ad personam e trasporto disabili e concordano che la somma complessivamente dovuta dalla Provincia di Brescia ai Comuni dell Ambito 8 per le annualità scolastiche dal 2002/2003 al 2012/2013 è pari, a titolo di solo capitale, ad ,09 (si veda il prospetto di calcolo allegato sub A al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale); si dà atto che la somma complessiva è stata calcolata applicando i criteri seguenti:
9 1) è stata applicata, per le prime quattro annualità (2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006), su entrambi i servizi, una riduzione forfettaria pari all 8,5% della spesa rendicontata; 2) sono stati computati integralmente i costi sostenuti dai Comuni per gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2011/2012, comprovati dalla documentazione attestante l effettivo costo a consuntivo dei servizi (avendo peraltro la Provincia già rimborsato integralmente per l anno 2009/2010 il costo del trasporto); 3) sono state detratte, per gli aa.ss. dal 2004 al 2008, le somme relative al servizio di assistenza ad personam ( pari a ,80), trasporto (pari ad 0,00), che i Comuni rinunciano a pretendere in considerazione della sottoscrizione, a quel tempo, dell accordo quadro in tema di erogazione dei servizi agli studenti disabili, e tenuto conto di quanto statuito in proposito dalle sentenze Tar Brescia n. 1538/2012 e 1540/2012 del TAR Lombardia - sezione staccata di Brescia. 4) in un ottica puramente transattiva, non sono stati applicati a favore dei Comuni gli interessi legali. B) La somma di cui al punto A verrà corrisposta dalla Provincia con le seguenti modalità richieste dai Comuni dell Ambito 8: 1) la Provincia verserà ai singoli Comuni la somma relativa ad entrambi i servizi, per gli anni scolastici dal 2002/2003 al 2012/2013, per l importo di euro ,04 (periodo 2002/2012) oltre ad euro ,05 (periodo 2012/2013), per un totale di ,09 come da prospetto di calcolo allegato sub A. Tali somme saranno erogate in tre rate: la prima rata di ,61 entro il 30/11/2013 che equivale al 30% del rimborso per il periodo 2002/2012 ; la seconda rata entro il 30/11/2014 di ,82, pari al 40% del rimborso per il periodo 2002/2012 oltre ad ,05 relativo all anno scolastico 2012/2013; la terza rata entro il 30/11/2015 di ,61 pari al 30% del rimborso per il periodo 2002/2012. Il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato, da parte della Provincia di Brescia, alle scadenze sopra indicate, ai singoli Comuni di riferimento come da tabella allegato sub A.
10 C) Per l a.s. in corso 2012/2013, la Provincia si impegna a rimborsare ai Comuni tutto quanto lo stesso ha già speso e spenderà per la gestione di entrambi i servizi. L importo presunto quantificato dai Comuni per il 2012/2013 è pari ,05 suddiviso in ,05 per l assistenza ad personam e 0,00 per il trasporto. La Provincia, dietro esibizione delle relative fatture, dovrà versare ai Comuni quanto dovuto per l a.s. 2012/2013 entro il 30/11/2014. D) Qualora la Provincia non rispetti i termini di pagamento di cui ai punti A), B) e C), verranno applicati gli interessi di mora pari al saggio legale degli interessi maggiorato di due punti percentuali dalla data della scadenza di ciascuna rata alla data di effettivo pagamento. E) Con riferimento ai reciproci rapporti per gli anni scolastici futuri si conviene quanto segue: 1) La Provincia di Brescia, a seguito anche delle recenti pronunce del Consiglio di Stato n del e n. 1930/2013, riconosce di essere competente per i servizi di trasporto ed assistenza specialistica riservati agli alunni con handicap frequentanti gli istituti secondari di secondo grado; 2) I Comuni, in considerazione della necessità di non venir meno agli obblighi di servizio in favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti secondari superiori, accolgono la richiesta della Provincia di provvedere all organizzazione di entrambi i servizi anche per l a.s. 2013/2014 con le stesse modalità ed alle stesse condizioni dell a.s. in corso, a condizione che la Provincia fornisca la copertura finanziaria necessaria, e versandole poi al Comune, dietro esibizione delle fatture emesse per ciascun servizio, in due rate: la prima entro il 30/04/2014 (periodo 01/09/ /01/2014) e la seconda rata entro il 30/09/2014 (periodo 01/02/ /06/2014); 3) Con riferimento agli anni scolastici a decorrere dal 2014/2015 i Comuni e la Provincia si impegnano espressamente a reincontrarsi entro la fine di novembre 2013 al fine di confermare oppure modificare le modalità di organizzazione e gestione dei servizi, anche alla luce dell esperienza maturata per l a.s. 2012/2013. Nel caso di conferma del metodo di organizzazione in capo ai Comuni, le parti, nella definizione delle modalità operative, si impegnano a quantificare le spese di organizzazione dei servizi di assistenza ad personam e trasporto.
11 F) Fatta salva la regolamentazione dei reciproci rapporti come risultante dalle clausole di cui ai punti precedenti per gli anni futuri, i Comuni dichiarano di non avere nulla a che pretendere per quanto attiene i rapporti e le spese sostenute per gli anni pregressi per l erogazione dei servizi di trasporto e di assistenza ad personam ai disabili frequentanti le scuole superiori. G) La presente scrittura ha natura novativa. Brescia, lì Provincia di Brescia Presidente di Ambito 8 Allegati: 1) Prospetto finale delle spese da rimborsare ai Comuni. Brescia, lì Provincia di Brescia Presidente di Ambito 8
12 ALLEGATO SUB A) ALLEGATO SUB A) I PERIODO Dal 2000 Al 2004 Importo Ricorso Assistenza ASSISTENZA COMUNI PIANURA BRESCIANA Sconto Assistenza 8,50% Importo Scontato Assistenza Importi erogati per trasporto Importo Scontato Trasporto TRASPORTO Sconto Complessivo Assistenza e Trasporto TOTALE COMPLESSIVO DA EROGARE ,70 BORGO S.G. 848, , , ,58 MAIRANO 143, , , ,82 VILLACHIARA 897, , , ,00 BORGO S.G. 872, , , ,00 BRANDICO 1.224, , , ,36 DELLO 1.201, , , ,47 MAIRANO 245, , , ,48 QUINZANO 1.002, , , ,94 VILLACHIARA 885, , ,59 TOTALE , , , ,10 II PERIODO Dal 2004 Al 2008 Escluso dal Tar ,00 BRANDICO ,01 DELLO ,47 MAIRANO ,73 QUINZANO ,82 VILLACHIARA ,00 BRANDICO ,21 DELLO ,58 MAIRANO ,00 ORZINUOVI ,84 QUINZANO ,94 VILLACHIARA ,00 BRANDICO ,34 DELLO ,21 ORZINUOVI ,58 QUINZANO RINUNCIA COME DA SENTENZA
13 ,20 VILLACHIARA ,00 BRANDICO ,00 DELLO ,04 ORZINUOVI ,94 QUINZANO ,39 VILLACHIARA ,00 LOGRATO ,08 ORZIVECCHI ,42 POMPIANO TOTALE ,80 - III PERIODO Dal 2008 Al ,22 BORGO S.G , ,72 ORZIVECCHI , ,00 BRANDICO , ,50 ORZINUOVI , ,86 POMPIANO 5.165, ,79 QUINZANO , ,34 VILLACHIARA 1.828, ,63 LOGRATO , ,00 MACLODIO 3.578,00 TOTALE , ,22 BORGO S.G , ,62 ORZIVECCHI 7.463, BRANDICO ,34 ORZINUOVI , ,03 POMPIANO 3.668, ,09 QUINZANO , ,06 VILLACHIARA , ,23 LOGRATO , MACLODIO - TOTALE ,59 TOTALE III PER. IV PERIODO Dal 2010 Al , , ,08 LOGRATO , ,29 ORZINUOVI , ,42 ORZIVECCHI 8.885, ,37 QUINZANO , ,64 SAN PAOLO 9.010, ,85 VILLACHIARA ,85 TOTALE , ,65
14 V PERIODO Dal 2011 Al ,16 DELLO , ,31 LOGRATO , ,01 ORZINUOVI , ,25 ORZIVECCHI 9.247, ,92 QUINZANO , ,09 SAN PAOLO 9.015, ,90 VILLACHIARA ,90 TOTALE , ,64 VI PERIODO Dal 2012 Al ,60 DELLO 9.922, ,26 LOGRATO , ,45 ORZINUOVI , ,12 ORZIVECCHI 9.440, ,83 POMPIANO 7.964, ,32 SAN PAOLO , ,47 VILLACHIARA ,47 TOTALE , ,05 TOTALE GENERALE PERIODO 2000/ , ,09
15 Letto, approvato e sottoscritto. IL VICE SINDACO F.to Paola Cominotti IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to Gianfranco Antonelli =================================================== Oggi 19/09/ 13 la presente deliberazione Viene pubblicata all Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. L INCARICATO F.to Vai Rosalba =================================================== C E R T I F I C A T O DI E S E C U T I V I T A La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3 comma dell art. 134 del T.U. n. 267 del 18 agosto Orzinuovi, lì 14/10/2013 IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Filippo Raco =================================================== Per copia conforme all originale rilasciata in carta semplice per uso amministrativo. Orzinuovi, lì IL FUNZIONARIO INCARICATO
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