Infermiere non appone sponde a letto, paziente muore: omicidio colposo
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1 Infermiere non appone sponde a letto, paziente muore: omicidio colposo Autore: Tiziana Rumi Cassazione penale, sez. IV, sentenza n La mancata apposizione delle spondine del letto, per il rifiuto opposto dal paziente,non esimono l infermiere da responsabilità per omicidio colposo in caso di decesso per grave trauma contusivo conseguente a caduta accidentale,. E non può essere richiamato il comportamento negligente tenuto dagli altri operatori sanitari quale scusante, poiché sia l obbligo di protezione che la posizione di garanzia gravanti sulla figura dell infermiere determinano l obbligo di adozione di misure preventive atte ad evitare il verificarsi di eventi accidentali. Così la Suprema Corte di Cassazione sezione IV Penale con la sentenza del 12 febbraio- 17 maggio.2013 n.21285, che rigetta il ricorso presentato dall infermiere. La questione scaturiva dal decesso di un paziente ricoverato presso l Unità di Terapia Intensiva Coronarica per la mancanza di apposizione, da parte dell imputata, delle spondine al letto. Il paziente si presentava, già dal mattino dello stesso giorno dell incidente, a elevato rischio di caduta per condizioni di grave agitazione, disorientamento e confusione mentale, e l apposizione delle sponde al letto, quale strumento non cruento e non invasivo avrebbe contribuito a diminuire fortemente il rischio di caduta. Dal procedimento conseguiva in primo grado sentenza di condanna dell infermiere per i reati di cui agli artt. 40, cpv., 113 e 589 cod. pen., sentenza confermata anche in appello con ridimensionamento in aumento del trattamento sanzionatorio. Con il ricorso in Cassazione la difesa dell infermiere poneva l attenzione sulla sussistenza di responsabilità in capo agli altri componenti del personale infermieristico nei turni precedenti quelli dell imputata che, valutate le condizioni del paziente, avrebbero dovuto adottare misure preventive del rischio caduta così da pervenire all esclusione o all attenuazione della responsabilità dell imputata stessa. Inoltre adduceva, a difesa del comportamento dell imputata, il rifiuto apposto dal paziente al posizionamento delle spondine al letto. La valutazione di tutto ciò rimane, però, negativa anche in sede di legittimità in cui viene 1 / 7
2 confermata la responsabilità colposa dell imputata in ragione dell elevatissima negligenza e della notevole gravità del reato con conseguente applicazione della pena di reclusione. Per la Corte, infatti, è evidente che vi sia un obbligo di protezione in capo all infermiere, in ragione delle mansioni esercitate e quindi della posizione di garanzia rivestita, ad adottare la misura dell apposizione delle sponde al letto "volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili", non potendo tra l altro l imputata giovarsi del rifiuto opposto dal paziente, facilmente e doverosamente superabile richiedendo l'intervento del medico di guardia. Ritiene la Corte inoltre superflua la richiesta di verifica della sussistenza di eventuali responsabilità in capo ad altri componenti del personale infermieristico poiché tale accertamento non avrebbe condotto all'esclusione od alla limitazione della colpevolezza della imputata. Fonte per approfondire questo o altri argomenti: ot= / 7
3 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Sentenza 12 febbraio - 17 maggio 2013, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - 3 / 7
4 Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - Dott. MARINELLI Felicett - Consigliere - Dott. VITELLI CASELLA Luc - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: V.S. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 8257/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 07/12/2011; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 4 / 7
5 Udito il difensore Avv. Coligiuri Mario del foro di Roma che insiste nell'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La Corte d'appello di Roma, con sentenza 7 dicembre 2011 parzialmente riformava - limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminato in aumento, in accoglimento dell'appello incidentale del P.M. - la sentenza emessa il 4 febbraio 2010 dal Tribunale di Roma nei confronti di V.S. - dichiarata responsabile del delitto di cui agli artt. 40, cpv., 113 e 589 cod. pen. commesso in data (OMISSIS) in danno di O.M. affetto da varie patologie e degente nell'unità di terapia intensiva coronarica dell'ospedale (OMISSIS), ove l'imputata prestava servizio in qualità di infermiera - confermandone l'affermazione di colpevolezza. Si era invero acclarato, in conformità all'avviso espresso dai consulenti del P.M., che il grave trauma contusivo riportato dall' O. nel cadere dal letto ad ore 2,30 del (OMISSIS), fu la principale causa del decesso del paziente. La Corte d'appello, condividendo la motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto, in conformità alla contestazione, la mancata apposizione delle sponde al letto del paziente (quale intervento non cruento e non invasivo atto ad evitare o,comunque a diminuire fortemente il rischio di cadute) cui l'imputata non aveva provveduto nel corso del turno di servizio prestato a partire dalle ore 21 del (OMISSIS), una omissione connotata da elevatissima negligenza, in violazione di un chiaro obbligo di protezione gravante sul personale infermieristico del nosocomio a salvaguardia dei rischio di caduta cui il paziente si trovò concretamente esposto, come comprovato dalle condizioni di disorientamento, di agitazione e di confusione mentale, documentate dal diario infermieristico, a partire dal (OMISSIS) e ribadite alle ore 6 dello stesso giorno dell'incidente. Propone ricorso per cassazione la V., per tramite del difensore articolando tre distinti motivi, così sintetizzati. Con il primo, lamenta il difetto di motivazione in ordine alla statuizione di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avanzata con l'atto d'appello al fine di accertare i comportamenti degli altri infermieri in servizio nei turni precedenti a quello dell'imputata, visto che fin dal (OMISSIS) il diario infermieristico conteneva annotazioni sulle precarie condizioni del paziente che avrebbero dovuto allarmare tutti gli operatori sanitari, di guisa da pervenire all'esclusione o quantomeno all'attenuazione di ogni responsabilità dell'imputata stessa. 5 / 7
6 Con la seconda e la terza doglianza (da trattarsi congiuntamente riferendosi entrambe alla rideterminazione della pena) censura il difensore il vizio motivazionale ed il vizio di violazione di legge della sentenza d'appello laddove, in accoglimento dell'appello incidentale del P.M., si era proceduto a rideterminare in aumento la pena irrogata in primo grado, in violazione di criteri di ragionevolezza e di uguaglianza a fronte del trattamento sanzionatorio applicato al coimputato D.L., per avere la Corte d'appello esclusivamente tenuto conto, a differenza del Giudice di prime cure, della gravità del reato e del danno cagionato ai congiunti della vittima, trascurando invece di considerare le concorrenti responsabilità degli altri operatori sanitari, in servizio nei turni precedenti. Conclude per l'annullamento della impugnata sentenza. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perchè proposto per motivi non consentiti In sede di legittimità. In ordine alla prima doglianza dedotta, osserva il Collegio che la Corte d'appello ha ineccepibilmente motivato il diniego della parziale rinnovazione del dibattimento, richiesta dall'appellante "al fine di verificare la sussistenza di eventuali responsabilità in capo ad altri componenti del personale infermieristico" sul rilievo, da un lato, dell'esaustività dell'affermazione di colpevolezza cui era pervenuto il Giudice di prime cure e, dall'altro, della sostanziale inutilità di un siffatto accertamento che di certo non avrebbe condotto all'esclusione od alla limitazione della colpevolezza della imputata che, all'inizio del turno di servizio ad ore 21 del (OMISSIS), constatata la mancata apposizione delle sponde al letto del paziente (concretamente esposto al rischio di cadere dal letto, per le condizioni di abnorme agitazione e di disorientamento documentate dalle ripetute e conformi annotazioni riportate nel diario infermieristico) era tenuta, in nome dell'obbligo di protezione su di lei gravante in ragione delle mansioni esercitate (è quindi della posizione di garanzia rivestita) ad adottare la suddetta misura "volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili", non potendo costei giovarsi del rifiuto opposto dal paziente, facilmente e doverosamente superabile richiedendo l'intervento del medico di guardia. Egualmente infondate risultano la seconda e la terza censura in ordine alla rideterminazione in aumento della pena. La Corte d'appello, in legittima e coerente osservanza del disposto dell'art. 133 cod. pen. ha Ineccepibilmente motivato sul punto in ragion dell'elevatissima negligenza", della "notevole gravità del reato "nonchè del rilevantissimo grado della colpa": notazioni valutative del comportamento della prevenuta e delle conseguenze del reato commesso, invero 6 / 7
7 logicamente ed obiettivamente incontestabili nel caso di specie; donde la legittima applicazione, con le già concesse attenuanti generiche, della pena di mesi OTTO di reclusione, ritenuta di giustizia. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio Depositato in Cancelleria il 17 maggio / 7
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