BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del Iscrizione al ROC n dell Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom Eintragung im ROC Nr vom Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller ANNO JAHRGANG PARTE PRIMA E SECONDA ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DELLA REGIONE AUTONOMA DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 29 marzo März 2011 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2010 Jahr 2010 PARTE 1 Decreti Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [59695] DECRETO ASSESSORILE del 27 dicembre 2010, n. 12/00355 Cessione a titolo gratuito della neo p.f. 3680/2 in C.C. S. Leonardo al Comune di S. Leonardo in Passiria... P TEIL Dekrete Autonome Provinz Bozen - Südtirol [59695] DEKRET DES LANDESRATES vom 27. Dezember 2010, Nr. 12/00355 Unentgeltliche Übergabe der neugebildeten Gp. 3680/2 in der KG St. Leonhard an die Gemeinde St. Leonhard in Passeier... S. 12 Deliberazioni Provincia Autonoma di Trento Beschlüsse Autonome Provinz Trient [59640] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 dicembre 2010, n Criteri e modalità per la concessione dei contributi per iniziative di qualificazione e valorizzazione dei centri storici realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)... P. 14

2 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Anno 2011 Jahr 2011 Decreti Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [59661] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 10 marzo 2011, n Sdemanializzazione di un terreno appartenente al demanio idrico nell'ambito del rio di Valtina, C.C. San Leonardo i. P., Comune di San Leonardo i. P..... P. 20 [59696] DECRETO ASSESSORILE del 16 marzo 2011, n. 12/00060 Sdemanializzazione della neo particella fondiaria 7095/30 in C.C. Castelrotto e trasferimento della medesima nel patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Bolzano... P. 21 [59698] DECRETO ASSESSORILE del 22 marzo 2011, n. 164/31.4 Consorzio di Bonifica Valle Venosta - con sede in Comune di Silandro: approvazione dello statuto... P. 23 [59694] DECRETO DEL DIRTTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANA del 22 marzo 2011, n. 80 Delega delle funzioni di cui al comma 1, articolo 2, del decreto del Presidente della Provincia del 31 maggio 1995, N. 25, nonchè di quelle previste dal comma 15, art. 6 della Legge provinciale del 22 ottobre 1993, N P. 24 [59650] DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 2 marzo 2011, n. 93/34.2 Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sociale "Jugendinfogiovani società cooperativa Onlus". Autorizzazione alla chiusura della liquidazione... P. 26 [59639] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 15 marzo 2011, n. Reg.6.1/98/2011 L.P. del , n. 10, art. 1-bis; individuazione dei valori di riferimento per la determinazione delle indennità di espropriazione... P. 33 [59644] DECRETO DEL DIRETTORE DI SERVIZIO del 21 marzo 2011, n / Profilassi della rabbia... P. 43 Dekrete Autonome Provinz Bozen - Südtirol [59661] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 10. März 2011, Nr Ausgliederung eines Grundstückes aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Waltnerbaches, K.G. St. Leonhard i. P., Gemeinde St. Leonhard i. P..... S. 20 [59696] DEKRET DES LANDESRATES vom 16. März 2011, Nr. 12/00060 Ausgliederung aus der Straßendomäne der neugebildeten Grundparzelle 7095/30 in der KG Kastelruth und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen... S. 21 [59698] DEKRET DES LANDESRATES vom 22. März 2011, Nr. 164/31.4 Bonifizierungskonsortium Vinschgau - mit Sitz in der Gemeinde Schlanders: Genehmigung der Statuten... S. 23 [59694] DEKRET DES DIREKTORS DES ITALIENISCHEN BIL- DUNGSRESSORTS vom 22. März 2011, Nr. 80 Übertragung der Funktionen laut Absatz 1, Artikel 2 des Dekrets des Landeshauptmanns vom , Nr. 25, sowie derjenigen laut Absatz 15, Artikel 6 des Landesgesetztes vom 22. Oktober 1993, Nr S. 24 [59650] DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 2. März 2011, Nr. 93/34.2 Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Sozialgenossenschaft "Jugendinfogiovani Genossenschaft Onlus". Ermächtigung zum Abschluss der Liquidation... S. 26 [59639] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 15. März 2011, Nr. Reg.6.1/98/2011 L.G. vom , Nr. 10 Art. 1-bis; Festlegung der Richtwerte für die Festsetzung der Enteignungsvergütungen... S. 33 [59644] DEKRET DES DIREKTORS DES DIENSTES vom 21. März 2011, Nr / Vorbeugung gegen die Tollwut... S. 43

3 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Deliberazioni Regione Autonoma Trentino - Alto Adige Beschlüsse Autonome Region Trentino - Südtirol [59687] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 15 marzo 2011, n. 70 Modifiche allo statuto dell Azienda pubblica di servizi alla persona Cristani - De Luca di Mezzocorona ed approvazione del nuovo Statuto coordinato... P. 45 [59689] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 15 marzo 2011, n. 72 Modifiche allo statuto dell Azienda pubblica di servizi alla persona Piccolo Spedale di Pieve Tesino ed approvazione del nuovo Statuto coordinato... P. 55 [59692] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 15 marzo 2011, n. 74 Modifiche allo statuto dell Azienda pubblica di servizi alla persona San Giovanni di Mezzolombardo ed approvazione del nuovo Statuto coordinato... P. 66 Provincia Autonoma di Trento Autonome Provinz Trient [59642] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 11 marzo 2011, n. 420 L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - Progetto definitivo "Impianto idroelettrico sul fiume Brenta", nel Comune di Ospedaletto, proposto da Proming s.r.l.. - Valutazione favorevole con prescrizioni... P. 79 [59665] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 11 marzo 2011, n. 442 R.D. 13 febbraio 1933, n Approvazione riperimetrazione del "Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Marco", con sede in Rovereto, Fr. Marco (TN)... P. 83 [59664] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 11 marzo 2011, n. 443 Sistema regionale di vigilanza sulle produzioni agroalimentari con qualità regolamentata. Approvazione protocollo d'intesa interregionale... P. 84

4 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ [59666] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 11 marzo 2011, n. 444 R.D. 13 febbraio 1933, n Approvazione riperimetrazione del "Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Calavino", con sede in Calavino, Via Riffrè 2 (TN)... P. 90 [59641] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 11 marzo 2011, n. 448 Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei luoghi storici del commercio attuati dai comuni ai sensi dell'articolo 64, comma 1, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)... P. 91 [59649] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 marzo 2011, n. 478 Applicazione della legge provinciale n. 4 del 14 febbraio 2007 "Interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali". Approvazione dello schema di "Accordo di programma quadro in materia di professioni" tra la Provincia Autonoma e gli Ordini e Collegi professionali trentini delle professioni. Approvazione dei "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge provinciale 14 febbraio 2007 n. 4". Bando P. 96 Disposizioni - determinazioni Bestimmungen [59643] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 16 marzo 2011, n. 231 Autorizzazione al trasferimento nel Patrimonio Disponibile provinciale di stazioni radioelettriche (ripetitori) ubicate sul territorio provinciale... P. 120 [59646] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 21 marzo 2011, n. 19 Procedura di verifica di cui all art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell impatto ambientale del progetto Ampliamento polo fieristico e nuovo palazzetto dello sport in loc. Baltera - Comune di Riva del Garda - Screening SCR Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell impatto ambientale... P. 121

5 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ [59647] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 21 marzo 2011, n. 20 Procedura di verifica di cui all art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell impatto ambientale del progetto Coltivazione e ripristino della cava Crocetta - Comune di Besenello - Screening n. SCR Sottoposizione alla procedura di valutazione dell impatto ambientale... P. 123 [59693] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 23 marzo 2011, n. 23 Procedura di verifica di cui all art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell impatto ambientale del progetto Nuova centrale di cogenerazione a metano e rete di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche site nel Comune di Tione di Trento - Comune di Tione di Trento - Screening n. SCR Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell impatto ambientale... P. 124 [59663] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 23 marzo 2011, n. 241 Autorizzazione al trasferimento nel Patrimonio Disponibile provinciale di stazioni radioelettriche (ripetitori) ubicate sul territorio provinciale... P. 125 Deliberazioni Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [59679] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 357 Terza modifica dei criteri per la concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell ambito di calamità... P. 126 [59680] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 372 Edilizia abitativa agevolata: articolo 87, comma 11 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per la concessione del contributo a fondo perduto... P. 128 Beschlüsse Autonome Provinz Bozen - Südtirol [59679] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 357 Dritte Änderung der Kriterien für die Gewährung von Beiträgen an Organisationen ohne Gewinnabsicht für Vorhaben zur Vorbeugung und Soforthilfe im Katastrophenbereich... S. 126 [59680] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 372 Geförderter Wohnbau: Artikel 87 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 i.g.f. - Festlegung der Kriterien für die Gewährung des einmaligen Beitrages... S. 128

6 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ [59677] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 378 Hypo Tirol Bank Italia S.p.A. - Approvazione della modifica dello Statuto sociale... P. 132 [59675] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 379 Esclusione del trasporto del vincolo di tutela storico-artistica dalla p.ed. 1, C.C. Rasun di Sopra, alla neoformata p.ed. 450 ed alla p.f. 132, C.C. Rasun di Sopra, Comune di Rasun-Anterselva... P. 134 [59676] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 380 Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel comune di Glorenza, la casa del guardiano, via Malles 26, sita sulla p.ed. 141 in P.T. 1241/II, C.C. Glorenza... P. 137 [59678] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 383 Cancellazione del vincolo di tutela archeologica sulle pp.ed. 615/1, 1231 e pp.ff. 276/1, 276/11, 276/12, 276/13, 276/16, 280/1 C.C. Bressanone nel Comune di Bressanone... P. 139 [59648] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 400 Comune di Castelrotto - rettifica di un errore materiale nel piano urbanistico... P. 142 [59681] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 409 Direttive per la concessione di agevolazioni dal fondo del paesaggio - abrogazione delle delibere della giunta provinciale 13 settembre 2010, n nonché 25 maggio 2009, n P. 144 [59691] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 412 Valutazione ambientale. Progetto esecutivo del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero concernente le opere propedeutiche nell ambito Mules. Precisazioni di alcune prescrizioni della deliberazione della Giunta provinciale n del P. 156 [59677] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 378 Hypo Tirol Bank Italien A.G. - Genehmigung der Änderung der Satzung... S. 132 [59675] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 379 Nichtübertragung der direkten Denkmalschutzbindung von der Bp. 1, K.G. Oberrasen, auf die neugebildete Bp. 450 und die Gp. 132, K.G. Oberrasen, Gemeinde Rasen-Antholz... S. 134 [59676] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 380 Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Glurns, das Torwärterhaus, Malser Str. 26, Bp. 141 in E.Zl. 1241/II, K.G. Glurns... S. 137 [59678] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 383 Aufhebung der archäologischen Denkmalschutzbindung auf den Bpp 615/1, 1231 und Gpp. 276/1, 276/11, 276/12, 276/13, 276/16, 280/1, K.G. Brixen, in der Gemeinde Brixen... S. 139 [59648] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 400 Gemeinde Kastelruth - Richtigstellung eines materiellen Fehlers im Bauleitplan... S. 142 [59681] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 409 Richtlinien für die Gewährung von Förderungen aus dem Landschaftsfonds - Aufhebung der Beschlüsse der Landesregierung vom 13. September 2010, Nr sowie vom 25. Mai 2009, Nr S. 144 [59691] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 412 Umweltverträglichkeitsprüfung. Ausführungsprojekt des Erkundungsstollen des Brenner Basistunnels betreffend die vorbereitenden Baumaßnahmen im Bereich Mauls. Präzisierungen einiger Vorschriften des Beschlusses der Landesregierung Nr vom S. 156

7 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ [59688] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 413 Approvazione delle nuove disposizioni sulle emissioni degli impianti termici... P. 160 [59651] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 423 Determinazione della retta omnicomprensiva giornaliera per le Cure Palliative erogate nell ambito provinciale da strutture pubbliche, a partire dal P. 170 [59699] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 424 Riapertura del termine di scadenza di presentazione delle domande di contributo di cui alla legge provinciale 15 novembre 2002 n. 14, articolo 4, comma 1, lettera a) P. 173 [59682] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 444 Comune di Racines - approvazione di una modifica al piano urbanistico - inserimento degli insiemi con correzioni d ufficio - delibera consiliare n. 39 del 23/07/09... P. 177 [59662] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 445 Comune di Santa Cristina - approvazione di una modifica al piano urbanistico - delibera consiliare n. 53 del 04/10/10... P. 180 [59660] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 446 Comune di Gais - approvazione di modifiche al piano urbanistico con una correzione d ufficio - delibere consiliari n. 39 del 02/09/10 e n. 47 del 25/11/10... P. 182 [59683] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 447 Comune di Monguelfo-Tesido - approvazione di una modifica al piano urbanistico - delibera consiliare n. 60 del 28/10/10... P. 184 [59688] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 413 Genehmigung der neuen Bestimmungen über die Emissionen der Heizanlagen... S. 160 [59651] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 423 Festlegung des allumfassenden Tagessatzes für die Palliativbetreuung, die auf Landesebene von öffentlichen Einrichtungen erbracht wird, mit Gültigkeit ab S. 170 [59699] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 424 Wiederveröffnung der Frist des Einreichtermins für die Beitragsanträge gemäß L.G. Nr. 14/2002, Art. 4, Absatz 1, Buchstabe a)... S. 173 [59682] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 444 Gemeinde Ratschings - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Eintragung der Ensembles mit Korrekturen des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 39 vom S. 177 [59662] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 445 Gemeinde St. Christina - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 53 vom S. 180 [59660] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 446 Gemeinde Gais - Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen - Ratsbeschlüsse Nr. 39 vom und Nr. 47 vom S. 182 [59683] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 447 Gemeinde Welsberg-Taisten - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 60 vom S. 184

8 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ [59656] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 449 Comune di Renon - approvazione di modifiche al piano urbanistico - delibere consiliari nn. 102 e 103 del 14/12/10... P. 186 [59657] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 450 Comune di Bressanone - approvazione di una modifica al piano urbanistico - delibera consiliare n. 107 del 11/11/10... P. 188 [59658] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 451 Comune di Naz-Sciaves - approvazione di una modifica al piano urbanistico - delibera consiliare n. 55 del 4/10/10... P. 189 [59670] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 453 Comune di Renon - approvazione definitiva di una modifica al piano urbanistico con una correzione d ufficio - delibera consiliare n. 55 del 6/07/10... P. 191 [59669] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 454 Comune di Perca - approvazione di una modifica al piano urbanistico con una correzione d ufficio - delibera consiliare n. 40 dell 08/09/10... P. 193 [59668] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 455 Comune di Racines - approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico - delibere consiliari nn. 49 e 50 del 05/10/10 P. 195 [59684] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 456 Comune di Ora - approvazione di modifiche al piano urbanistico con convenzione urbanistica, con correzioni d ufficio - delibere consiliari nn. 62 e 63 del 10/11/10... P. 197 [59652] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 457 Comune di Silandro - approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - delibera consiliare n. 32 del 16/09/10... P. 201 [59656] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 449 Gemeinde Ritten - Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 102 und 103 vom S. 186 [59657] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 450 Gemeinde Brixen - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 107 vom S. 188 [59658] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 451 Gemeinde Natz-Schabs - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 55 vom S. 189 [59670] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 453 Gemeinde Ritten - endgültige Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 55 vom S. 191 [59669] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 454 Gemeinde Percha - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 40 vom S. 193 [59668] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 455 Gemeinde Ratschings - teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 49 und 50 vom S. 195 [59684] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 456 Gemeinde Auer - Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag, mit Korrekturen des Amtes - Ratsbeschlüsse Nr. 62 und 63 vom S. 197 [59652] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 457 Gemeinde Schlanderns - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 32 vom S. 201

9 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ [59655] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 458 Comune di Curon Venosta - approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - delibera consiliare n. 58 del 20/12/10... P. 203 [59653] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 459 Comune di Lasa - approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - delibera consiliare n. 48 del 29/09/10... P. 205 [59654] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 460 Comune di San Martino in Passiria - approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - delibera consiliare n. 69 del 25/11/10... P. 207 [59659] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 462 Comune di Nalles - approvazione di una modifica al piano urbanistico - delibera consiliare n. 57 del 07/12/10... P. 209 [59667] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 463 Comune di Marlengo - approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - delibera consiliare n. 63 del 06/12/10... P. 211 [59673] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 464 Comune di Laces - approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - delibera consiliare n. 71 del 26/11/10... P. 213 [59685] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 465 Comune di Terlano - approvazione di una modifica al piano urbanistico con una correzione d ufficio - delibera consiliare n. 68 del 19/10/10... P. 215 [59655] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 458 Gemeinde Graun im Vinschgau - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 58 vom S. 203 [59653] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 459 Gemeinde Laas - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 48 vom S. 205 [59654] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 460 Gemeinde St. Martin in Passeier - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 69 vom S. 207 [59659] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 462 Gemeinde Nals - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 57 vom S. 209 [59667] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 463 Gemeinde Marling - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 63 vom S. 211 [59673] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 464 Gemeinde Latsch - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 71 vom S. 213 [59685] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 465 Gemeinde Terlan - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 68 vom S. 215

10 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ [59686] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 477 Introduzione di uno sconto uniforme nell erogazione del materiale di medicazione e dei presidi terapeutici di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, nonché di cui all articolo 3 della legge 16 marzo 1987, n P. 217 [59686] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 477 Einführung eines einheitlichen Rabattes bei der Gewährung des Verbandsmaterials und der Heilbehelfe laut Landesgesetz vom 3. Jänner 1986, Nr. 2, in geltender Fassung, sowie laut Artikel 3 des Gesetzes vom 16. März 1987, Nr S. 217 Anno 2010 Jahr 2010 PARTE 2 Ordinanze e sentenze Corte Costituzionale [59672] CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA del 24 settembre 2010, n. 362/2010 Ripubblicazione in lingua tedesca dell'ordinanza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche sui ricorsi riuniti dall'azienda Energetica s.p.a. - Etschwerke A.G. c/ Provincia Autonoma di Bolzano (pubblicato sul BU n. 48 di data )... P TEIL BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE Verfassungsgerichtshof [59672] VERFASSUNGSGERICHT - BESCHLUSS vom 24. September 2010, Nr. 362/2010 Wiederveröffentlichung in deutscher Sprache vom Obersten Gericht für öffentliche Gewässer, erlassener Beschluss vom 24. September 2010 über die verbundenen von der Gesellschaft Azienda Energetica s.p.a. - Etschwerke AG gegen die Autonome Provinz Bozen eingeleiteten Rekurse (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 48 vom )... S. 221 Anno 2011 Jahr 2011 [59690] CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA del 7 marzo 2011, n. 89 Ripubblicazione in lingua tedesca: "Comuni, Province e città metropolitane - Referendum - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni - Possibilità che il Consiglio dei Comuni, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, possa richiedere il referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante, tra le altre, le materie dei tributi locali o della finanza locale" (pubblicato sul B.U. n. 12 dd )... P. 239 [59690] VERFASSUNGSGERICHT - ERKENNTNIS vom 7. März 2011, Nr. 89 Wiederveröffentlichung in deutscher Sprache: "Gemeinden, Provinzen und Großstädte - Volksabstimmung - Bestimmungen der Provinz Bozen - Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden - Möglichkeit für den Rat der Gemeinden mit der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder eine Volksabstimmung zur gänzlichen oder teilweisen Abschaffung eines Landesgesetzes betreffend u.a. die Themenbereiche der lokalen Steuern oder der Lokalfinanzen zu beantragen"(veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 12 vom 22. März 2011)... S. 239

11 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ [59700] CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO del 8 marzo 2011, n. 18 Il Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Provincia Autonoma di Trento per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4 della Legge Provinciale n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)... P. 245

12 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 27. Dezember 2010, Nr. 12/00355 Unentgeltliche Übergabe der neugebildeten Gp. 3680/2 in der KG St. Leonhard an die Gemeinde St. Leonhard in Passeier Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 27 dicembre 2010, n. 12/00355 Cessione a titolo gratuito della neo p.f. 3680/2 in C.C. S. Leonardo al Comune di S. Leonardo in Passiria Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; Die Artikel 19 und 29 des D.P.R. vom 22. März 1974, Nr. 381 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino - Südtirol betreffend Raumordnung und öffentliche Arbeiten) abgeändert mit Gv.D. vom 2. September 1997, Nr. 320, sehen die Übertragung der Befugnisse im Bereich des Straßenwesens des Staates, Eigentümer der Straßen, sowie der Gesamtstaatlichen Autonomen Straßenverwaltung (ANAS) an die autonome Provinz Bozen vor, einschließlich jener gemäß Artikel 2 des Gv.D. vom 26. Februar 1994, Nr. 143; die Marktgemeinde St. Leonhard in Passeier hat mit Schreiben vom 09. November 2010 um den Erwerb der neugebildeten Grundparzelle 3680/2 in der KG St. Leonhard angesucht, da sie sich innerhalb des Ortskernes befindet, nicht zum Straßenkörper der SS 44 gehört und seit Jahren als Gemeindezufahrtsstraße zu mehreren Wohngebieten dient; der Straßendienst Burggrafenamt hat das Ansuchen und den dazugehörenden Teilungsplan Nr. 657/2010 begutachtet und bestätigt, dass die neugebildete Gp. 3680/2 in der KG St. Leonhard aus obgenannten Gründen vom Staatsgut - Bereich Straßen unentgeltlich an die Marktgemeinde St. Leonhard in Passeier übertragen werden kann; La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2389, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; Gli articoli 19 e 29 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) come modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, prevedono la delega alla Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all articolo 2 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143; con lettera del 9 novembre 2010 il Comune di San Leonardo in Passiria ha richiesto l acquisizione della neo p.f. 3680/2 in C.C. San Leonardo, in quanto si trova all interno del centro abitato, non ricade sul corpo stradale della S.S. 44 e da anni viene utilizzata come strada comunale d accesso per varie zone abitative. il Servizio strade Burgraviato ha approvato la richiesta ed il relativo tipo di frazionamento n. 657/2010 e ha confermato che la neo p.f. 657/2010 può essere trasferita dal Demanio dello stato - ramo strade al Comune di San Leonardo in Passiria per i motivi sopraccitati; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend verfügt: Sulla base di tali fonti normative e fatti, l Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina decreta: der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur

13 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ die neugebildete Gp. 3680/2 in der KG St. Leonhard unentgeltlich vom Staatsgut - Bereich Straßen der Marktgemeinde St. Leonhard in Passeier zu übertragen, da sie zu einer Gemeindestraße gehört. 2. Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen Folgemaßnahmen erstellen; 3. dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. 1. di trasferire a titolo gratuito la neo p.f. 3680/2 in C.C. S. Leonardo dal Demanio pubblico dello Stato - ramo strade al Comune di S. Leonardo in Passiria, in quanto strada comunale. 2. Per l esecuzione dei contenuti espressi con il presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari provvedimenti; 3. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR DR. FLORIAN MUSSNER L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA DOTT. FLORIAN MUSSNER

14 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 dicembre 2010, n Criteri e modalità per la concessione dei contributi per iniziative di qualificazione e valorizzazione dei centri storici realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) Il Relatore comunica: La legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 è stata abrogata e sostituita dalla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, recante Disciplina dell attività commerciale che ha riformato in maniera sostanziale ed innovativa la disciplina del settore commerciale. Il capo VII della legge disciplina gli interventi di promozione del commercio e, in particolare, l articolo 64 recante Incentivi per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio prevede al comma 2 incentivi provinciali per iniziative promosse singolarmente o congiuntamente da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale. Tali incentivi erano già previsti dall articolo 28, comma 2 quater e seguenti della l.p. n. 4/2000 e compiutamente disciplinati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 844 del 16 aprile Con il presente provvedimento si adottano i criteri applicativi ed attuativi di quanto disposto all'articolo 64, comma 2 della legge provinciale sul commercio 2010 e sono definite le modalità di concessione degli interventi a favore dei soggetti a livello comunale e del soggetto unico a livello provinciale per iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in sostituzione dei criteri di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 844/2010. I nuovi criteri trovano applicazione per le domande di contributo a valere per l anno 2011, mentre le domande riferite agli anni precedenti continuano ad essere disciplinate dai criteri di cui alla deliberazione n. 844/2010. E altresì necessario prevedere nel presente provvedimento le seguenti disposizioni transitorie al fine di disciplinare le iniziative riferite all attività dell anno 2011: - la percentuale minima del 20 per cento di adesione al soggetto beneficiario delle imprese commerciali in sede fissa operanti nei luoghi storici del commercio non si applica per l anno 2011; - limitatamente all anno 2011 le domande di contributo devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento. I contributi vengono concessi a titolo di de minimis, ai sensi della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato (Regolamento CE n del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore - "de minimis"). Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visti gli atti citati in premessa; - vista l articolo 64, comma 2 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17; - visto l'articolo 28, comma 2 quater e seguenti, della legge provinciale 5 maggio 2000, n. 4; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 844 del 16 aprile 2010; - visti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione n. 40 del 22 gennaio 2010, concernente i criteri e le modalità di esame preventivo; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 18 giugno 2009; - a voti unanimi espressi in forma di legge,

15 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ delibera 1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, i criteri di applicazione dell'articolo 64 comma 2 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 di cui al testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che il testo allegato sostituisce integralmente i criteri di cui all allegato alla deliberazione n. 844 del 16 aprile 2010; 3. di stabilire che, limitatamente all anno 2011, non trova applicazione la percentuale minima del 20 per cento di adesione al soggetto beneficiario delle imprese commerciali in sede fissa operanti nei luoghi storici del commercio; 4. di stabilire che, limitatamente all anno 2011, le domande di contributo dovranno pervenire alla competente struttura provinciale entro 90 giorni dall approvazione del presente provvedimento; 5. di dare atto che i criteri di cui alla deliberazione n. 844 del 16 aprile 2010 continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande presentate in attuazione della legge provinciale n. 4/2000; 6. di dare atto che i contributi sono concessi a titolo di de minimis, ai sensi della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato (Regolamento CE n del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore - "de minimis"); 7. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

16 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Allegato parte integrante Criteri Criteri e modalità per la concessione dei contributi per iniziative di qualificazione e valorizzazione dei centri storici realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale ai sensi dell articolo 64, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010). Art. 1 Soggetti beneficiari del contributo 1. I soggetti che possono presentare domanda di contributo sono: 1) i soggetti a livello comunale a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: a) essere costituiti in forma di cooperativa, consorzio di imprese o in altre forme societarie ed avere come scopo statutario la realizzazione di iniziative promozionali per la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio; b) avere sede legale in comuni: - con popolazione superiore a abitanti; - con popolazione compresa tra e abitanti che presentano per almeno un parametro di turisticità (presenze totali, presenze per abitante e posti letto per abitante calcolati dal Servizio Statistica della PAT come media del triennio precedente l'anno della richiesta) un valore superiore alla media provinciale; c) assicurare la partecipazione agli operatori commerciali e l adesione aperta ai soggetti aventi interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio; d) assicurare l adesione, prima della data di presentazione della domanda di contributo per l anno 2012 di almeno il 20 per cento delle imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) operanti nei luoghi storici del commercio. Tale percentuale deve raggiungere il 30 per cento prima della data di presentazione della domanda di contributo per l anno 2013 e deve essere mantenuta negli anni successivi. Le suddette percentuali saranno calcolate sulla base della perimetrazione e del censimento effettuati ai sensi della deliberazione attuativa della normativa provinciale vigente in materia; nelle more della formalizzazione dei luoghi storici del commercio si fa riferimento ai centri storici come individuati dai comuni mediante i rispettivi piani regolatori generali o, in caso di mancata adozione di detti piani, alle perimetrazioni degli insediamenti storici attuate ai sensi della normativa provinciale vigente in materia; 2) il soggetto unico a livello provinciale a condizione che soddisfi i seguenti requisiti: a) avere forma giuridica di cooperativa o consorzio; b) avere come scopo statutario principale la realizzazione di iniziative promozionali che qualificano e valorizzano in modo unitario i luoghi storici del commercio della provincia; c) assicurare la partecipazione o l adesione di almeno il 60 per cento dei soggetti di cui al punto 1) del presente articolo fra i quali devono obbligatoriamente essere ricompresi i soggetti con sede legale in comuni con popolazione superiore a abitanti; d) assicurare la partecipazione agli operatori commerciali e l adesione aperta ai soggetti aventi interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio. 2. Con riferimento ai soggetti di cui al precedente comma 1, punto 1), può essere agevolato un solo soggetto per comune. Nel caso di più domande concorrenti è soggetto beneficiario chi nell anno precedente dimostra di avere avuto le maggiori entrate derivanti dalle quote associative.

17 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Art. 2 Termini, modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare 1. La domanda di contributo ed i relativi allegati devono essere presentati, dai soggetti a livello comunale e dal soggetto unico a livello provinciale, secondo i modelli appositamente predisposti, alla struttura competente in materia di commercio entro il 31 gennaio dell anno in cui vengono realizzate le iniziative oggetto della domanda di contributo. 2. Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine sono dichiarate irricevibili. 3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) programma delle iniziative realizzate e che si intendono realizzare nell anno di riferimento contenente una relazione descrittiva delle singole iniziative con indicati luogo e data di svolgimento, oggetto, costo e principali caratteristiche; b) indicazione delle attività promozionali non riferibili alle singole iniziative nonché degli acquisti di strumenti informatici ed attrezzature necessarie per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli eventuali aiuti concessi da qualsiasi ente a titolo di de minimis durante l esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver beneficiato o meno, oppure restituito aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili, specificati nell allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n del 21 dicembre Nel caso in cui si renda necessaria l integrazione o la regolarizzazione della domanda o della documentazione, la struttura fissa al richiedente un termine per provvedervi di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta. Nel caso di inerzia da parte del soggetto interessato, la struttura competente fissa un ulteriore termine perentorio di 10 giorni, scaduto il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione richiesta, la struttura definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti. 5. I soggetti beneficiari del contributo devono utilizzare il marchio Luogo storico del commercio, ove autorizzato ai sensi della normativa vigente e reso operativo dal comune, nell ambito delle iniziative promozionali oggetto del finanziamento. 6. Non sono ammesse domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell agevolazione. 7. Il procedimento si conclude nel termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. Art. 3 Individuazione delle spese ammissibili 1. Per i soggetti a livello comunale sono ammesse a contributo le spese (al netto dell IVA) relative a: a) realizzazione delle iniziative promozionali di cui all articolo 64, comma 2 della legge provinciale sul commercio 2010, per finalità di valorizzazione, qualificazione, animazione ed attrazione dei luoghi storici del commercio dove i soggetti hanno la propria sede legale; b) realizzazione delle iniziative promozionali per finalità di valorizzazione, qualificazione, animazione ed attrazione dei luoghi storici del commercio promosse congiuntamente da più soggetti a livello comunale; c) acquisto di strumenti informatici ed attrezzature necessarie per l attività di valorizzazione dei luoghi storici del commercio. 2. Per il soggetto unico a livello provinciale sono ammesse a contributo le spese (al netto dell IVA) relative a: a) attività di coordinamento delle iniziative dei soggetti aderenti al soggetto unico a livello provinciale; b) realizzazione e coordinamento di iniziative promozionali unitarie in occasione delle vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli di acquisto;

18 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ c) creazione e gestione di un sito web e/o portale; d) partecipazione ad eventi, manifestazioni fieristiche e congressuali; e) realizzazione di attività editoriale mirata; f) progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie; g) ogni altra attività promozionale per la qualificazione e la valorizzazione unitaria dei luoghi storici del commercio della provincia; h) acquisto di strumenti informatici ed attrezzature necessarie per le attività di cui alle lettere precedenti. 3. Relativamente a tutte le attività di cui ai commi 1 e 2 non sono ammissibili: a) le spese per iniziative promozionali realizzate da altri soggetti titolari delle iniziative stesse; b) le spese per iniziative promozionali realizzate per conto di altri soggetti titolari delle iniziative stesse; c) le spese interne di gestione: - di ordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo: luce, telefono, affitto, materiale di cancelleria); - di personale dipendente (ad esclusione dei contratti a progetto che sono ammessi); - oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese assicurative, bancarie e notarili; d) le spese per investimenti in beni materiali quali beni immobili ed automezzi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti comma 1, lettera c) e comma 2, lettera h). 4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi finanziari della Provincia effettuati a qualsiasi titolo. Art. 4 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile 1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione per la realizzazione di iniziative promozionali e l acquisto di strumenti informatici ed attrezzature necessarie per l attività di valorizzazione dei luoghi storici del commercio: spesa ammissibile importo minima euro massima euro Nel rispetto del limite massimo della spesa ammissibile ad agevolazione, le spese per acquisto di strumenti informatici ed attrezzature non potranno essere superiori a euro. 3. I limiti indicati ai commi 1 e 2 devono essere rispettati sia in sede di concessione dell agevolazione che di liquidazione della stessa. Art. 5 Percentuali di contribuzione 1. Per ogni domanda la misura dell agevolazione è pari al 40 per cento della spesa ammessa. 2. I contributi vengono concessi a titolo di de minimis, ai sensi della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato (Regolamento CE n del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore - "de minimis"). 3. Nel caso di risorse insufficienti si procede alla riduzione proporzionale dei contributi.

19 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Art. 6 Termini di realizzazione degli interventi 1. Le attività oggetto di contributo devono essere effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell anno di riferimento. 2. E fatta salva la possibilità di ammettere a contributo documentazione contabile di spesa riferita a costi non divisibili per manifestazioni iniziate nel periodo natalizio dell anno di riferimento e che si protraggono, senza soluzione di continuità, fino al gennaio dell anno successivo. Art. 7 Erogazione del contributo 1. L erogazione del contributo viene effettuata in un unica soluzione previa presentazione da parte del soggetto beneficiario della seguente documentazione: - documentazione fiscale in originale o in copia semplice con attestazione della conformità all originale della copia di tali documenti obbligatoriamente conservati dal beneficiario (artt. 19 e 19 bis del d.p.r. n. 445/2000) e una nota con l elencazione dei costi sostenuti suddivisi per ciascuna delle iniziative oggetto di agevolazione, indicando la relativa documentazione fiscale e una descrizione (anche sommaria) del prodotto/servizio ceduto, nonché l indicazione di eventuali iniziative preventivate ma non realizzate; - presentazione dei dimostrativi di spesa comprovanti la realizzazione delle iniziative nonché l utilizzo del marchio Luogo storico del commercio (depliants, opuscoli, rassegna stampa) qualora autorizzato dalla Provincia e reso operativo dal comune. 2. Le spese rendicontate devono essere debitamente quietanzate. Non sono ammessi pagamenti in contanti. 3. La suddetta documentazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di realizzazione delle iniziative promozionali, pena la dichiarazione di decadenza dal contributo. 4. Il termine per la rendicontazione è prorogabile per una sola volta, per un periodo massimo di centoventi giorni, previa motivata e formale richiesta da presentarsi tassativamente entro la scadenza originariamente prevista. 5. Il soggetto beneficiario può chiedere nella domanda di contributo, un anticipo nella misura del 50 per cento del contributo che sarà erogato ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, previa polizza fideiussoria che copra l ammontare dell anticipo. Art. 8 Decadenza dal contributo 1. In caso di mancata esecuzione del programma si procede alla dichiarazione di decadenza dal contributo. 2. In caso di mancata realizzazione di una o più iniziative indicate nel programma si procede alla rideterminazione del contributo concesso e alla conseguente liquidazione dello stesso, nella misura del 40 per cento delle spese per le iniziative effettivamente realizzate. 3. In sede di rendicontazione è possibile effettuare modifiche di tipo compensativo tra le spese relative alle singole iniziative realizzate presentate a preventivo e quelle presentate a consuntivo, nel limite del totale della spesa ammessa.

20 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011 Decreti - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 10. März 2011, Nr Ausgliederung eines Grundstückes aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Waltnerbaches, K.G. St. Leonhard i. P., Gemeinde St. Leonhard i. P. Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 10 marzo 2011, n Sdemanializzazione di un terreno appartenente al demanio idrico nell'ambito del rio di Valtina, C.C. San Leonardo i. P., Comune di San Leonardo i. P.... verfügt DER LANDESHAUPTMANN omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA decreta in der E.Z. 300/II, K.G. St. Leonhard i. P., wird die Gp. 3665/44 aus dem öffentlichen Wassergut ausgegliedert und in das verfügbare Vermögen einverleibt. di sdemanializzare in P.T. 300/II, C.C. San Leonardo i. P. la p.f. 3665/44 e di farla passare fra il patrimonio disponibile. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER

21 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011 Decreti - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 16. März 2011, Nr. 12/00060 Ausgliederung aus der Straßendomäne der neugebildeten Grundparzelle 7095/30 in der KG Kastelruth und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 16 marzo 2011, n. 12/00060 Sdemanializzazione della neo particella fondiaria 7095/30 in C.C. Castelrotto e trasferimento della medesima nel patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Bolzano Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; Das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte; die Grundparzelle 7095/17 in der KG Kastelruth ist Eigentum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen und Herr Friedrich Trocker hat am 31. März 2010 den Antrag gestellt, einen Teil der genannten Grundparzelle erwerben zu können und hierzu den Teilungsplan Nr. 89/2011 von Geom. Herbert Rier ausarbeiten lassen; der Direktor des gebietsmäßig zuständigen Straßendienstes hat mit Schreiben vom 11. März 2011 mitgeteilt, dass die neugebildete Gp. 7095/30 in der KG Kastelruth für den Straßendienst nicht zweckdienlich ist und somit kann sie gemäß obgenanntem Teilungsplan vom Öffentlichen Gut - Straßen der Autonomen Provinz Bozen in das verfügbare Vermögen derselben Körperschaft überführt werden; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2389, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali; la particella fondiaria 7095/17 in C.C. Castelrotto è di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade ed il Sig. Friedrich Trocker ha inoltrato la richiesta in data 31 marzo 2010 per acquisire parte della citata particella, facendo elaborare il tipo di frazionamento n. 89/2011 dal geom.herbert Rier; il direttore del servizio strade territorialmente competente ha comunicato con nota del 11 marzo 2011, che la neo p.f. 7095/30 in C.C. Castelrotto non è strumentale per il servizio stesso e perciò può essere trasferita dal demanio pubblico ramo strade della Provincia autonoma di Bolzano al patrimonio disponibile della medesima secondo il tipo di frazionamento sopracitato; Sulla base di tali fonti normative e fatti, l Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina verfügt: decreta: der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur 1. die neugebildete Gp. 7095/30 in der KG Kastelruth aus dem Öffentlichen Gut - Straßen auszugliedern und dieselbe in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen zu überführen. 1. di sdemanializzare la neo p.f. 7095/30 in C.C. Castelrotto e di trasferire la medesima nel patrimonio disponibile della Provincia autonoma di Bolzano.

22 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Die zuständigen Organe und Ämter werden hierzu die erforderlichen Folgemaßnahmen treffen. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. 2. I competenti organi ed uffici provvederanno alla predisposizione dei necessari successivi provvedimenti. 3. Il presente decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR DR. FLORIAN MUSSNER L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA DOTT. FLORIAN MUSSNER

23 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011 Decreti - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 22. März 2011, Nr. 164/31.4 Bonifizierungskonsortium Vinschgau - mit Sitz in der Gemeinde Schlanders: Genehmigung der Statuten Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 22 marzo 2011, n. 164/31.4 Consorzio di Bonifica Valle Venosta - con sede in Comune di Silandro: approvazione dello statuto... omissis verfügt L ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT decreta die Statuten des Bonifizierungskonsortiums Vinschgau - mit Sitz in Schlanders, mit dem von der Vollversammlung am beschlossenen Text, und wie in den Prämissen von Amtswegen abgeändert, welcher Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist, zu genehmigen. di approvare lo statuto del Consorzio di Bonifica Valle Venosta - con sede a Silandro, con il testo deliberato dall assemblea generale dei consorziati in data modificato d ufficio come indicato nelle premesse, che fa parte integrante del presente decreto. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region sowie an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden veröffentlicht. Il presente decreto viene pubblicato per e- stratto sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché agli albi dei Comuni interessati. Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden. Il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso può essere presentato ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT HANS BERGER L'ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA HANS BERGER

24 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011 Decreti - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES DIREKTORS DES ITALIENISCHEN BILDUNGSRESSORTS vom 22. März 2011, Nr. 80 Übertragung der Funktionen laut Absatz 1, Artikel 2 des Dekrets des Landeshauptmanns vom , Nr 25, sowie derjenigen laut Absatz 15, Artikel 6 des Landesgesetztes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRTTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANA del 22 marzo 2011, n. 80 Delega delle funzioni di cui al comma 1, articolo 2, del decreto del Presidente della Provincia del 31 maggio 1995, N. 25, nonchè di quelle previste dal comma 15, art. 6 della Legge provinciale del 22 ottobre 1993, N. 17 DER DIREKTOR DES ITALIENISCHEN BILDUNGSRESSORTS hat festgestellt, dass laut Artikel 2, Absatz 1 der Verordnung über Verfahren, Ankäufe und Dienstleistungen, die in Regie durchzuführen sind (D.LH. vom 31. Mai 1995, Nr 25), die Durchführung der genannten Arbeiten, Ankäufe und Dienstleistungen von den Leitern der Abteilungen der Verwaltung, wenn es sich um Ausgaben der zentralen Ämter handelt, verfügt wird; hat weiters festgestellt, dass laut Artikel 6, Absatz 15 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, der Abteilungsdirektor Verträge für Lieferungen und Dienstleistungen über einen geschätzten Betrag nach Abzug der MWSt. unter Euro mittels direkter freihändiger Vergabe an den Lieferanten vergibt; IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANA Premesso che il comma 1, articolo 2, del regolamento in materia di procedure negoziali e d acquisti in economia approvato con Decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 1995, n. 25 prevede che i contatti per l affidamento di servizi e forniture vengano disposti dai direttori di ripartizione per i rispettivi ambiti di competenza; Premesso, inoltre, che il comma 15, articolo 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 prevede, tra il resto, che il direttore di ripartizione proceda a procedura negoziata diretta con i fornitori per l affidamento di contratti per forniture e servizi di importo stimato inferiore ad euro 20,000,00 al netto dell I.V.A.; hat festgestellt, dass laut Artikel 10, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10 der Abteilungsdirektor einzelne Verwaltungsbefugnisse, die in seine Zuständigkeit fallen, dem für den Sachbereich zuständigen Amtsdirektor übertragen kann; die diesbezüglichen Maßnahmen werden im Amtsblatt der Region veröffentlicht; hat festgestellt, dass im vorliegenden Fall die Befugnisse des Verwaltungsdirektors vom Ressortsdirektors aufgrund der Bestimmungen laut Art. 14, Absatz 1, des Landesgesetzes vom und laut Art. 6, Absatz 5 des Landesgestztes Nr. 10 vom , sowie laut Art. 14, Absatz 6, des o.a. Landesgesetztes Nr. 15, durchgeführt werden; hat festgestellt, dass der Pädagogische Bereich dem Amt und dass der Bereichkoordinator dem Amtsdirektor laut Art. 3 des Landesgesetztes Nr. 10 vom gleichgestellt werden; Considerato che ai sensi dell articolo 10, comma 5, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è facoltà del direttore di ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d ufficio competente per materia, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione; Considerato che nella fattispecie le funzioni di direttore di ripartizione sono svolte dal direttore di dipartimento per effetto delle disposizioni di cui all art. 14, comma 1, della L.P. n. 15 del 23 dicembre 2010 e all art. 6, comma 5 della L.P. n. 10 del 23 aprile 1992, n. 10 come integrato dall art. 14, comma 6, della citata L.P. n. 15; Considerato che l Area Pedagogica è equiparata all ufficio e il coordinatore dell area al direttore d ufficio ai sensi dell art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10;

25 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ erachtet es für notwendig, um die Erledigung der Verwaltungsaufgaben zu beschleunigen, dem oben genannten Amtsdirektor die von der Verordnung für die Durchführung von Verfahren, Ankäufe und Dienstleistungen in Regie vorgesehenen Befugnisse, gemäß Dekret des Landeshauptmannes vom 31. Mai 1995, Nr. 25, zu übertragen; und aus den gleichen Gründen die vom Absatz 15, Art. 6 des Landesgesetztes Nr. 17 vom vorgesehenen Verfahren, beschränkt auf die Lieferungsverträge und Dienstleistungen über einen geschätzten Betrag nach Abzug der MWSt. unter Euro Ritenuto, per motivi di speditezza nell espletamento delle funzioni amministrative, di delegare ai direttore dell Area Pedagogica le funzioni previste dal regolamento in materia di procedure negoziali e d acquisti e servizi in economia ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 1995, n. 25 e per le stesse motivazioni le procedure previste dal comma 15 dell art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n, 17 limitatamente ai contratti per forniture e servizi di importo stimato inferiore ad euro 20,000,00, al netto dell I.V.A.; verfügt, 1. dem Direktor des Pädagogischen Bereichs vom italienischen Bildugsressort, Prof. Laura Portesi, werden die Befugnisse für die Durchführung von Arbeiten, Ankäufe und Dienstleistungen in Regie, gemäß des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 25 vom , sowie die vom Absatz 15, Art. 6 des Landesgesetzes Nr. 17, vom , vorgesehenen Verfahren übertragen, beschränkt auf die Lieferungsverträge und Dienstleistungen über einen geschätzten Betrag nach Abzug der MWSt. unter Euro Das vorliegende Dekret wird dem Amtsblatt der Region für die vorgesehene Veröffentlichung verschickt. decreta, 1. al Direttore dell Area Pedagogica del Dipartimento Istruzione e formazione italiana, Prof.ssa Laura Portesi, sono delegate le funzioni di disporre l esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 1995, n. 25, nonché le procedure previste dal comma 15, articolo 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, limitatamente ai contratti per forniture e servizi stimato inferiore ad euro ,00, al netto dell I.V.A.; 2. il presente decreto sarà inviato al Bollettino Ufficiale della Regione per la prescritta pubblicazione. DER DIREKTOR DES ITALIENISCHEN BILDUNGSRESSORTS DR. IVAN ECCLI IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANA DOTT. IVAN ECCLI

26 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011 Decreti - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 2. März 2011, Nr. 93/34.2 Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Sozialgenossenschaft "Jugendinfogiovani Genossenschaft Onlus". Ermächtigung zum Abschluss der Liquidation Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 2 marzo 2011, n. 93/34.2 Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sociale "Jugendinfogiovani società cooperativa Onlus". Autorizzazione alla chiusura della liquidazione DER DIREKTOR DER ABTEILUNG INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND GENOSSENSCHAFTEN: Hat in die Artikel 194 und folgende des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267, in geltender Fassung, eingesehen, welche die Zwangsliquidation im Verwaltungswege regeln. Hat im Besonderen in Artikel 213 des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267, in geltender Fassung über den Abschluss der Liquidation eingesehen: dieser sieht vor, dass die Liquidationsschlussbilanz, zusammen mit der Abrechnung über die Geschäftsführung und dem Verteilungsplan, bei der Aufsichtsbehörde eingereicht werden müssen, diese ermächtigt die Hinterlegung dieser Unterlagen bei der Gerichtskanzlei, bezahlt die Entschädigung des Liquidationskommissärs und verfügt die Veröffentlichung. IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E COOPERATIVE: Visti gli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa. Visto in particolare l articolo 213 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche che disciplina la chiusura della liquidazione, dispone che il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori, devono essere sottoposti all autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale, liquida il compenso al commissario e ne dispone la pubblicazione. Hat in das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, in geltender Fassung, eingesehen, welches die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidation der genossenschaftlichen Körperschaften regelt. Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 e successive modifiche, che reca norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. Hat in das Ministerialdekret vom 23 Februar 2001 in geltender Fassung erlassen vom Ministerium für Arbeit und soziale Vorsorge, eingesehen. Hat in Artikel 36 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5 Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften eingesehen. Visto il D.M. 23 febbraio 2001 e successive modifiche emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto l articolo 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 La nuova disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi. Hat in den Beschluss der Landesregierung Nr vom eingesehen, der die Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Sozialgenossenschaft JugendInfoGiovani mit Sitz in Bozen, Kapuzinergasse, Nr. 2 verfügt, und als Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n del con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sociale JugendInfoGiovani, con sede a Bolzano, Via Cappuccini, 2, nominando il com-

27 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Liquidationskommissärin Dr. Sabrina Giuriato ernannt hat ohne das Überwachungskomitee zu ernennen. Hat in das Schreiben der Liquidationskommissärin vom , Prot. Nr /36691 vom eingesehen, mit welchem die Ermächtigung für die Hinterlegung bei der Gerichtskanzlei der Liquidationsschlussbilanz, der Abrechnung über die Geschäftsführung und des Verteilungsplans sowie die Auszahlung der Entschädigung des Liquidationskommissärs sowie der Verfahrenskosten beantragt werden, wobei folgende Unterlagen beigelegt werden: 1) Liquidationsschlussbilanz, Abrechnung über die Geschäftsführung und Verteilungsplan; 2) Antrag Auszahlung Entschädigung; 3) Rechnung des Liquidationskommissärs; 4) Bestätigung betreffend di Insolvenz und die Verantwortlichkeit der Verwalter. Stellt die Anwesenheit von genügendem Aktivbestand im Vermögen der Genossenschaft für die Auszahlung der Entschädigung von Euro 5.987,50, 20 Prozent als Steuereinbehalt abgezogen, zu Gunsten der Liquidationskommissärin fest und erachtet es für zweckmäßig, dass diese Entschädigung seitens der Liquidationkommissärin einbehalten und eingenommen wird, da die genannte Liquidationskommissärin von der Landesverwaltung ernannt wurde, ihre Aufgabe ausgeübt und im öffentlichen Interesse gearbeitet hat. missario liquidatore nella persona della dottoressa Sabrina Giuriato, senza disporre la nomina del comitato di sorveglianza. Vista la comunicazione del commissario liquidatore del , prot. n /35685 del con cui il commissario liquidatore richiede l autorizzazione al deposito presso la cancelleria del Tribunale del bilancio finale di liquidazione, del conto di gestione e del piano di riparto nonché richiede la liquidazione del proprio compenso e delle spese di procedura anticipate, allegando la seguente documentazione: 1) Bilancio finale di liquidazione, conto della gestione, piano di riparto; 2) Richiesta liquidazione compenso; 3) Parcella del commissario liquidatore; 4) Attestazione sullo stato di insolvenza e responsabilità degli amministratori. Preso atto della presenza nel patrimonio della cooperativa di fondi sufficienti per coprire il compenso del commissario liquidatore e ritenuto quindi necessario che tale compenso pari ad Euro 5.987,50, detratta la ritenuta d acconto del 20%, venga trattenuto ed incassato dal commissario liquidatore in quanto il citato commissario liquidatore è stato nominato dalla amministrazione provinciale, ha svolto il proprio compito ed ha agito nell interesse pubblico. Erachtet es für dringend und notwendig die Liquidationskommissärin zu ermächtigen, die bevorrechtigten und nicht bevorrechtigten Gläubiger gemäß beigelegtem Verteilungsplan auszuzahlen. Ritenuto urgente e necessario autorizzare il commissario liquidatore a pagare i creditori privilegiati e quelli chirografari nella proporzione che risulta dal piano di riparto allegato. Erachtet es für dringend und notwendig die Liquidationskommissärin zur Hinterlegung bei der Gerichtskanzlei der Liquidationsschlussbilanz, der Abrechnung über die Geschäftsführung und des Verteilungsplans zu ermächtigen. Ritenuto urgente e necessario autorizzare il commissario liquidatore a depositare nella cancelleria del tribunale il bilancio finale di liquidazione, il conto di gestione ed il piano di riparto. Erachtet es für notwendig das oben genannte Dekret im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. und verfügt Ritenuto necessario pubblicare il sopra citato decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione. decreta

28 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ ) die Liquidationskommissärin Dr. Sabrina Giuriato, zwecks Abschluss des Verfahrens der Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Sozialgenossenschaft JugendInfoGiovani mit Sitz in Bozen, Kapuzinergasse,Nr. 2, zu ermächtigen, bei der Gerichtskanzlei die Liquidationsschlussbilanz, die Abrechnung über die Geschäftsführung und den Verteilungsplan, welche diesem Dekret beigelegt und wesentliche Teile sind zu hinterlegen. 2) die Liquidationskommissärin zu ermächtigen, die bevorrechtigten und nicht bevorrechtigten Gläubiger gemäß beigelegtem Verteilungsplan auszuzahlen. 3) Die Liquidationskommissärin zu ermächtigen, den Betrag von Euro 5.987,50, 20 Prozent als Steuereinbehalt abgezogen, als Entschädigung einzunehmen. 4) Dieses Dekret im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 1) di autorizzare, ai fini della chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sociale JugendInfoGiovani con sede a Bolzano, Via Cappuccini, 2 il commissario liquidatore incaricato, dott.ssa Sabrina Giuriato a depositare presso la cancelleria del tribunale il bilancio finale di liquidazione, il conto di gestione ed il piano di riparto, allegati al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante. 2) di autorizzare il commissario liquidatore a pagare i creditori privilegiati e quelli chirografari nella proporzione che risulta dal piano di riparto allegato. 3) di autorizzare il commissario liquidatore a trattenere ed incassare l importo di Euro 5.987,50, detratta la ritenuta d acconto del 20 percento, a titolo di compenso. 4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione. DER DIREKTOR DER ABTEILUNG INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND GENOSSENSCHAFTEN DR. MAURIZIO BERGAMINI RICCOBON IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E COOPERATIVE DOTT. MAURIZIO BERGAMINI RICCOBON

29 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Ripartizione 34 Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative Autonome Provinz Bozen Abteilung 34 Innovation, Forschung, Entwicklung und Genossenschaftswesen Liquidazione coatta: Cooperativa sociale JUGENDINFOGIOVANI - Onlus Direttore d'ufficio: D.ssa Manuela Paulmichl Comm. Liquidatore: D.ssa Sabrina Giuriato RIPARTO FINALE La sottoscritta D.ssa Sabrina Giuriato, commissario liquidatore della liquidazione coatta in oggetto Premesso - che in base al Rendiconto finale rimane a disposizione della procedura l'importo di ,23; - che le competenze del sottoscritto commissario liquidatore ammontano ad 5.987,50. Chiede l autorizzazione alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assieme al Rendiconto, cosicché, nel termine di venti giorni, ogni interessato potrà presentare le sue osservazioni, il riparto finale come da seguente prospetto: - Importo a disposizione , Competenze comm. Liquidatore 5.987, Differenza ,73.- ================ Tale importo verrà destinato come segue in base ai privilegi rilevati nello stato passivo: Zwangsliquidierung: Sozialgenossenschaft JU- GENDINFOGIOVANI - Onlus Amtsdirektor: Frau Dr. Manuela Paulmichl Liquidierungskommissarin: Frau Dr. Sabrina Giuriato ENDABTEILUNG Die Unterfertigte Frau Dr. Sabrina Giuriato, Liquidierungskommissarin der Zwangsauflösung wie im Betreff angegeben Vorausgeschickt - aufgrund der abschließenden Rechnungslegung bleibt dem Verfahren der Restbetrag von Euro ,23 zur Verfügung; - das Honorar der Liquidationskomissarin beläuft sich auf 5.987,50 Euro; beantragt die Autorisierung der Veröffentlichung im Amtsblatt gemeinsam mit der Rechnungslegung, dem abschließenden Verteilungsplan laut nachfolgender Gesamtübersicht: - Verfügbarer Betrag , Honorar der Liquidierungskommissärin 5.987, Besagter ,73.- =============== Betrag wird wie folgt aufgrund der festgestellten Vorrechte im Passivstand zugeteilt:

30 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Nome Importo % Pagamento BERTAGNOLLI URSULA 1.565,08 24,84% 388,75 GUARNATI FABIANA 1.742,90 24,84% 432,92 STOLZLECHNER GABRIELLA 3.443,93 24,84% 855,44 VENTURIN SILVIA 3.664,83 24,84% 910,30 COLTRO SANDRA - 24,84% - OVERKAMP MARION 999,07 24,84% 248,16 INPS - Sede di Bolzano ,98 24,84% 7.607,17 TOTALE , ,73 Bolzano, Con Osservanza Il Comm. Liquidatore D.ssa Sabrina Giuriato

31 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Ripartizione 34 Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative Liquidazione coatta: Cooperativa sociale JUGENDINFOGIOVANI - Onlus Direttore d'ufficio: D.ssa Manuela Paulmichl Comm. Liquidatore: D.ssa Sabrina Giuriato BILANCIO FINALE E RENDICONTO La sottoscritta D.ssa Sabrina Giuriato, commissario liquidatore della liquidazione coatta in oggetto premesso che sono state realizzate tutte le attività, presenta alla il rendiconto della gestione a norma dell art. 213 L.F. e rispettivamente chiede che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, cosicché, nel termine di venti giorni, ogni interessato potrà presentare le sue osservazioni: Autonome Provinz Bozen Abteilung 34 Innovation, Forschung, Entwicklung und Genossenschaftswesen Zwangsliquidierung: Sozialgenossenschaft JUGENDINFOGIOVANI - Onlus Amtsdirektor: Frau Dr. Manuela Paulmichl Liquidierungskommissarin: Frau Dr. Sabrina Giuriato ENDGUELTIG BILANZ UND RECHNUNGSLEGUNG Die Unterfertigte Frau Dr. Sabrina Giuriato, Liquidierungskommissarin der Zwangsauflösung wie im Betreff angegeben vorausgeschickt dass alle Ziele erreicht wurden, wird die Rechnungslegung der Geschäftsführung laut Finanzgesetzt Art. 213 vorgelegt, und diesbezüglich beantragt diese im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen, sodass innerhalb der gesetzlichen Frist von 20 Tagen alle Interessierten Anmerkungen dazu vorlegen können. BILANCIO FINALE / STATO PATRIMONIALE ATTIVO / AKTIVA Banca ,23.- Perdita d esercizio ,38.- Totale a pareggio ,61.- CONTO ECONOMICO COSTI / KOSTEN Costi della liquidazione 7.035,32.- Sopravvenienze passive ,06.- Totale ,38.- ENDGUELTIG BILANZ PASSIVO / PASSIVA Debiti ,61.- Totale ,61.- RICAVI / ERTRAGE Perdita d esercizio ,38.- Totale ,38.- PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE Banca ,23.- Debiti ,61.- Differenza ,38.-

32 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ ENTRATE: Vendita merci Incasso crediti Interessi attivi c/c bancario TOTALE USCITE: Spese bancarie libretto Invio Raccomandate Importi in prededuzione Imposta di bollo su libretto TOTALE EINNAHMEN: Verkauf von Waren Einzug Ausstände Aktivzinsen Bank K/K Gesamt AUSGABEN: Bankspesen Sparbuch Versendung Einschreibebriefe Betrag Vorabzug Stempelsteuer auf Sparbuch Gesamt , , , ,05.- =========== 26, , , , ,82.- =========== RIEPILOGO Entrate Uscite Differenza ZUSAMMENFASSUNG Einnahmen Ausgaben Differenzbetrag , , ,23.- =========== Che si trovano depositati sul libretto a risparmio n. 52/ /52 della Banca Popolare dell'alto Adige Soc. Coop. a Bolzano intestato alla liquidazione coatta. L importo di ,23, dedotte le competenze del Commissario Liquidatore e le spese successive, dovrà servire a pagare i creditori privilegiati e quelli chirografari nella proporzione che risulterà dal piano di riparto finale. welcher auf dem Sparbuch Nr. 52/ /52 bei der Südtiroler Volksbank Bozen lautend auf Zwangsauflösung hinterlegt ist. Der Betrag von ,23 muss nach Abzug des Honorars für die Liquidierungskommissarin und nach Abzug aller nachfolgenden Spesen zur Bezahlung der bevorzugten Gläubiger und jener bevorrechtigten in Proportion des abschließenden Aufteilungsplans ausbezahlt werden. Bolzano, Con Osservanza Il Comm. Liquidatore D.ssa Sabrina Giuriato

33 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011 Decreti - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 15. März 2011, Nr. Reg.6.1/98 L.G. vom , Nr. 10 Art. 1-bis; Festlegung der Richtwerte für die Festsetzung der Enteignungsvergütungen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 15 marzo 2011, n. Reg.6.1/98 L.P. del , n. 10, art. 1-bis; individuazione dei valori di riferimento per la determinazione delle indennità di espropriazione DER AMTSDIREKTOR SCHÄTZAMT NACH EINSICHT in das Landesgesetz vom , Nr. 10 über Enteignungen für gemeinnützige Zwecke in Bereiche für die das Land zuständig ist; NACH EINSICHT in den Artikel 1-bis des genannten Landesgesetzes, laut welchem die Aufgaben und Obliegenheiten gemäß Artikel 1 unter Beachtung der Verfahren und Kriterien desselben Gesetzes von den Gemeinden wahrgenommen werden, wenn es sich um gemeinnützige Vorhaben handelt, die in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden, Betriebe oder Konsortien derselben fallen; FESTGESTELLT, dass laut Absatz 2 von Artikel 1-bis des Landesgesetzes 10/91 im Schätzungsverfahren die Richtwerte für die Festsetzung der Enteignungsvergütungen zu berücksichtigen sind, welche jährlich vom Schätzamt des Landes festgelegt werden ; NACH KENNTNISNAHME der im vergangenen Jahr festgelegten Enteignungsvergütungen für Baugründe, in den Gemeinden der Provinz Bozen; NACH BERÜCKSICHTIGUNG des Liegenschaftenmarktes in der Provinz Bozen, mit besonderem Augenmerk auf die Preise der Baugründe; IN ANBETRACHT, dass die festgelegten Richtwerte ausschließlich für die Anwendung des Landesgesetzes vom , Nr. 10 Wirksamkeit haben, verfügt IL DIRETTORE D UFFICIO ESTIMO VISTA la L.P. del , n. 10 in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilitá per tutte le materie di competenza provinciale; VISTO l articolo 1-bis della citata legge provinciale nel quale è stabilito che le funzioni ed incombenze di cui all articolo 1 sono esercitate dai comuni con l osservanza delle procedure e dei criteri di cui alla stessa legge, qualora siano riferite ad opere od interventi di interesse pubblico di competenza dei comuni, loro aziende o consorzi; PRESO ATTO, che ai sensi del comma 2 dell articolo 1-bis della L.P. 10/91 nelle operazioni di stima dovranno essere rispettati i valori di riferimento per la determinazione delle indennità di espropriazione stabiliti annualmente dall'ufficio Estimo della Provincia ; VISTE le indennitá di espropriazione relative ai terreni edificabili, determinate nei comuni della provincia di Bolzano, nell anno precedente; VERIFICATO il mercato immobiliare nella provincia di Bolzano, con particolare riguardo ai prezzi delle aree edificabili; CONSIDERATO che i valori individuati sono riferimento esclusivamente per l applicazione della legge provinciale del , n. 10, decreta

34 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ ) Die gemäß Absatz 2, Artikel 1-bis L.G. vom , Nr. 10 für das Jahr 2011 festgelegten Richtwerte für die Festsetzung der Enteignungsvergütungen sind in der anliegenden Tabelle angeführt. Auf die Richtwerte sind, in den vom Artikel 7 quinquies des L.G. 10/91 ausdrücklich angegebenen Fällen, die entsprechenden Reduzierungen anzuwenden. 1) I valori di riferimento per la determinazione delle indennitá di espropriazione di cui all articolo 1-bis della legge provinciale del , n. 10 per l anno 2011 sono quelli riportati nella tabella allegata. Ai valori di riferimento sono da applicare le riduzioni previste dall articolo 7 quinquies della L.P. 10/91 nei casi espressamente indicati dalla norma. Dieses Dekret samt Anlage im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol, im Sinne von Artikel 28 des L.G. vom , Nr. 17 zu veröffentlichen. Il presente decreto sará pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige ai sensi dell articolo 28 della L.P. del , n. 17. DER AMTSDIREKTOR DIPL. AGR. RUPERT CODALONGA IL DIRETTORE D UFFICIO DIPL. AGR. RUPERT CODALONGA

35 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Anlage - Allegato: RICHTWERTE VALORI DI RIFERIMENTO 2011 L.G. vom , Nr Enteignungen für gemeinnützige Zwecke, Art. 1-bis, Abs. 2 - Richtwerte für die Festsetzung der Enteignungsvergütungen für das Jahr 2011, verfügt mit Dekret Reg. Nr. 6.1/98/2011, vom des Direktors des Schätzamtes. Auf die Richtwerte sind, in den vom Artikel 7 quinquies des L.G. 10/91 ausdrücklich angegebenen Fällen, die entsprechenden Reduzierungen anzuwenden. Der Verkehrswert der im Bauleitplan als Wohnbau- und Gewerbezonen ausgewiesenen Flächen wird im Rahmen der Richtwerte ermittelt. L.P , n Espropriazione per pubblica utilià, Art. 1-bis, comma 2 - Valori di riferimento per la determinazione delle indennità di espropriazione per l'anno 2011, approvati con decreto Reg. n. 6.1/98/2011, del del direttore dell'ufficio Estimo. Ai valori di riferimento sono da applicare le riduzioni previste dell'articolo 7 quinquies della L.P. 10/91 nei casi espressamente indicati dalla norma. Il valore venale di aree destinate urbanisticamente a zone residenziali e a zone per insediamenti produttivi è individuato nell'ambito dei valori di riferimento. NR. GEMEINDE ORTSKERNE UND WOHN- RANDGEBIETE UND GEWERBEGEBIETE GEBIETE KLEINERE ÖRTLICHKEITEN COMUNE CENTRO EDIFICATO E ZONE PERIFERICHE E ZONE PRODUTTIVE ZONE ABITATE LOCALITÁ MINORI Euro/m² Euro/m² Euro/m² 1 ALDEIN ALDINO 220,00-155,00 155,00-125,00 120,00-80,00 2 ANDRIAN ANDRIANO 450,00-345,00 410,00-275,00 215,00-180,00 3 ALTREI ANTERIVO 170,00-135,00 125,00-110,00 110,00-75,00 4 EPPAN APPIANO 540,00-380,00 360,00-210,00 230,00-155,00 5 HAFLING AVELENGO 300,00-230,00 230,00-165,00 125,00-110,00 6 ABTEI BADIA 755,00-530,00 530,00-330,00 265,00-200,00 7 BARBIAN BARBIANO 300,00-200,00 220,00-155,00 145,00-115,00 8 BOZEN BOLZANO 9 PRAGS BRAIES 10 BRENNER BRENNERO 11 BRIXEN BRESSANONE 12 BRANZOLL BRONZOLO 1.500, , ,00-720,00 325,00-235,00 270,00-180,00 210,00-180,00 135,00-120,00 245,00-185,00 185,00-155,00 125,00-110, ,00-700,00 650,00-300,00 295,00-220,00 490,00-315,00 345,00-250,00 240,00-205,00

36 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Auf die Richtwerte sind, in den vom Artikel 7 quinquies des L.G. 10/91 ausdrücklich angegebenen Fällen, die entsprechenden Reduzierungen anzuwenden. Ai valori di riferimento sono da applicare le riduzioni previste dell'articolo 7 quinquies della L.P. 10/91 nei casi espressamente indicati dalla norma. NR. GEMEINDE ORTSKERNE UND WOHN- RANDGEBIETE UND GEWERBEGEBIETE GEBIETE KLEINERE ÖRTLICHKEITEN COMUNE CENTRO EDIFICATO E ZONE PERIFERICHE E ZONE PRODUTTIVE ZONE ABITATE LOCALITÁ MINORI Euro/m² Euro/m² Euro/m² 13 BRUNECK BRUNICO 990,00-635,00 635,00-425,00 275,00-225,00 14 KUENS CAINES 425,00-300,00 315,00-175,00 210,00-155,00 15 KALTERN CALDARO 490,00-265,00 395,00-265,00 230,00-170,00 16 FREIENFELD CAMPO DI TRENS 270,00-210,00 210,00-120,00 160,00-105,00 17 SAND IN TAUFERS CAMPO TURES 18 KASTELBELL TSCHARS CASTELBELLO CIARDES 19 KASTELRUTH CASTELROTTO 20 TSCHERMS CERMES 21 KIENS CHIENES 22 KLAUSEN CHIUSA 23 KARNEID CORNEDO 24 KURTATSCH CORTACCIA 25 KURTINIG CORTINA ALL'ADIGE 26 KURFAR CORVARA 27 GRAUN I. VINSCHGAU CURON VENOSTA 480,00-320,00 320,00-255,00 205,00-135,00 370,00-255,00 255,00-190,00 170,00-135,00 690,00-440,00 440,00-250,00 280,00-180,00 470,00-360,00 360,00-275,00 220,00-160,00 440,00-300,00 300,00-230,00 195,00-155,00 485,00-275,00 395,00-170,00 230,00-125,00 380,00-275,00 275,00-180,00 250,00-130,00 330,00-250,00 250,00-155,00 190,00-150,00 290,00-215,00 275,00-215,00 150,00-135,00 750,00-530,00 530,00-395,00 265,00-195,00 195,00-130,00 155,00-125,00 125,00-80,00

37 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Auf die Richtwerte sind, in den vom Artikel 7 quinquies des L.G. 10/91 ausdrücklich angegebenen Fällen, die entsprechenden Reduzierungen anzuwenden. Ai valori di riferimento sono da applicare le riduzioni previste dell'articolo 7 quinquies della L.P. 10/91 nei casi espressamente indicati dalla norma. NR. GEMEINDE ORTSKERNE UND WOHN- RANDGEBIETE UND GEWERBEGEBIETE GEBIETE KLEINERE ÖRTLICHKEITEN COMUNE CENTRO EDIFICATO E ZONE PERIFERICHE E ZONE PRODUTTIVE ZONE ABITATE LOCALITÁ MINORI Euro/m² Euro/m² Euro/m² 28 TOBLACH DOBBIACO 29 NEUMARKT EGNA 30 PFALZEN FALZES 31 VÖLS FIÉ 32 FRANZENSFESTE FORTEZZA 33 VILLNÖSS FUNES 34 GAIS GAIS 35 GARGAZON GARGAZZONE 36 GLURNS GLORENZA 37 LATSCH LACES 38 ALGUND LAGUNDO 39 LAJEN LAION 40 LEIFERS LAIVES 41 LANA LANA 42 LAAS LASA 510,00-350,00 350,00-210,00 195,00-145,00 510,00-405,00 405,00-225,00 230,00-200,00 500,00-300,00 300,00-210,00 185,00-155,00 590,00-380,00 345,00-200,00 185,00-155,00 255,00-190,00 190,00-125,00 125,00-115,00 315,00-210,00 200,00-130,00 135,00-90,00 440,00-300,00 300,00-165,00 160,00-150,00 445,00-270,00 270,00-205,00 220,00-180,00 255,00-190,00 240,00-180,00 150,00-110,00 380,00-265,00 255,00-190,00 180,00-140,00 675,00-445,00 410,00-235,00 255,00-225,00 360,00-235,00 235,00-160,00 210,00-135,00 925,00-615,00 650,00-330,00 260,00-210,00 525,00-290,00 350,00-175,00 250,00-200,00 260,00-190,00 215,00-155,00 140,00-130,00

38 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Auf die Richtwerte sind, in den vom Artikel 7 quinquies des L.G. 10/91 ausdrücklich angegebenen Fällen, die entsprechenden Reduzierungen anzuwenden. Ai valori di riferimento sono da applicare le riduzioni previste dell'articolo 7 quinquies della L.P. 10/91 nei casi espressamente indicati dalla norma. NR. GEMEINDE ORTSKERNE UND WOHN- RANDGEBIETE UND GEWERBEGEBIETE GEBIETE KLEINERE ÖRTLICHKEITEN COMUNE CENTRO EDIFICATO E ZONE PERIFERICHE E ZONE PRODUTTIVE ZONE ABITATE LOCALITÁ MINORI Euro/m² Euro/m² Euro/m² 43 LAUREIN LAUREGNO 44 LÜSEN LUSON 185,00-125,00 155,00-125,00 105,00-85,00 260,00-175,00 205,00-145,00 140,00-105,00 45 MARGREID MAGRÉ 310,00-215,00 215,00-180,00 175,00-145,00 46 MALS MALLES 47 ENNEBERG MAREBBE 48 MARLING MARLENGO 49 MARTELL MARTELLO 50 MÖLTEN MELTINA 51 MERAN MERANO 52 WELSBERG MONGUELFO 53 MONTAN MONTAGNA 54 MOOS IN PASSEIER MOSO IN PASSIRIA 55 NALS NALLES 56 NATURNS NATURNO 57 NATZ - SCHABS NAZ - SCIAVES 305,00-210,00 230,00-115,00 140,00-105,00 600,00-350,00 390,00-195,00 210,00-155,00 525,00-350,00 350,00-175,00 260,00-200,00 215,00-155,00 155,00-125,00 140,00-105,00 290,00-190,00 180,00-150,00 115,00-105, ,00-615,00 700,00-380,00 290,00-235,00 365,00-265,00 265,00-200,00 180,00-140,00 350,00-270,00 270,00-200,00 160,00-130,00 245,00-210,00 210,00-140,00 130,00-85,00 470,00-300,00 335,00-235,00 230,00-170,00 535,00-360,00 360,00-240,00 205,00-200,00 485,00-345,00 345,00-210,00 205,00-170,00

39 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Auf die Richtwerte sind, in den vom Artikel 7 quinquies des L.G. 10/91 ausdrücklich angegebenen Fällen, die entsprechenden Reduzierungen anzuwenden. Ai valori di riferimento sono da applicare le riduzioni previste dell'articolo 7 quinquies della L.P. 10/91 nei casi espressamente indicati dalla norma. NR. GEMEINDE ORTSKERNE UND WOHN- RANDGEBIETE UND GEWERBEGEBIETE GEBIETE KLEINERE ÖRTLICHKEITEN COMUNE CENTRO EDIFICATO E ZONE PERIFERICHE E ZONE PRODUTTIVE ZONE ABITATE LOCALITÁ MINORI Euro/m² Euro/m² Euro/m² 58 WELSCHNOFEN NOVA LEVANTE 59 DEUTSCHNOFEN NOVA PONENTE 60 AUER ORA 61 ST. ULRICH ORTISEI 62 PARTSCHINS PARCINES 63 PERCHA PERCA 64 PLAUS PLAUS 335,00-245,00 245,00-180,00 150,00-110,00 335,00-220,00 280,00-175,00 150,00-140,00 500,00-350,00 350,00-240,00 230,00-170,00 820,00-545,00 545,00-360,00 295,00-220,00 435,00-300,00 300,00-180,00 220,00-165,00 540,00-350,00 310,00-200,00 215,00-170,00 320,00-270,00 270,00-200,00 155,00-145,00 65 WAIDBRUCK PONTE GARDENA 305,00-205,00 305,00-205,00 170,00-115,00 66 BURGSTALL POSTAL 67 PRAD AM STILFSERJOCH PRATO ALLO STELVIO 68 PRETTAU PREDOI 69 PROVEIS PROVES 70 RATSCHINGS RACINES 71 RASEN ANTHOLZ RASUN ANTERSELVA 72 RITTEN RENON 445,00-270,00 270,00-205,00 220,00-180,00 300,00-200,00 200,00-160,00 130,00-115,00 245,00-180,00 180,00-120,00 125,00-110,00 185,00-125,00 155,00-125,00 105,00-85,00 320,00-195,00 225,00-160,00 165,00-130,00 415,00-280,00 280,00-210,00 180,00-145,00 620,00-460,00 460,00-290,00 215,00-120,00

40 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Auf die Richtwerte sind, in den vom Artikel 7 quinquies des L.G. 10/91 ausdrücklich angegebenen Fällen, die entsprechenden Reduzierungen anzuwenden. Ai valori di riferimento sono da applicare le riduzioni previste dell'articolo 7 quinquies della L.P. 10/91 nei casi espressamente indicati dalla norma. NR. GEMEINDE ORTSKERNE UND WOHN- RANDGEBIETE UND GEWERBEGEBIETE GEBIETE KLEINERE ÖRTLICHKEITEN COMUNE CENTRO EDIFICATO E ZONE PERIFERICHE E ZONE PRODUTTIVE ZONE ABITATE LOCALITÁ MINORI Euro/m² Euro/m² Euro/m² 73 RIFFIAN RIFIANO 74 MÜHLBACH RIO PUSTERIA 75 RODENECK RODENGO 76 SALURN SALORNO 77 INNICHEN SAN CANDIDO 79 JENESIEN SAN GENESIO 80 ST. LEONHARD PASSEIER SAN LEONARDO I. PASS. 81 ST. LORENZEN S. LORENZO DI S. 82 ST. MARTIN IN THURN S. MARTINO IN BADIA 83 S. MARTIN IN PASSEIER S. MARTINO IN PASSIRIA 84 ST. PANKRAZ SAN PANCRAZIO 85 ST. CHRISTINA SANTA CRISTINA 86 SARNTAL SARENTINO 87 SCHENNA SCENA 88 WOLKENSTEIN SELVA GARDENA 445,00-315,00 315,00-190,00 210,00-155,00 315,00-220,00 250,00-190,00 145,00-110,00 270,00-200,00 200,00-135,00 130,00-115,00 400,00-285,00 285,00-145,00 160,00-125,00 510,00-350,00 350,00-210,00 185,00-145,00 400,00-300,00 300,00-220,00 160,00-120,00 410,00-250,00 220,00-125,00 180,00-115,00 490,00-350,00 350,00-175,00 245,00-155,00 360,00-260,00 260,00-185,00 140,00-105,00 410,00-270,00 270,00-195,00 180,00-115,00 260,00-190,00 185,00-155,00 140,00-105,00 820,00-545,00 545,00-365,00 295,00-220,00 355,00-250,00 285,00-210,00 155,00-115,00 640,00-430,00 410,00-235,00 245,00-165,00 820,00-545,00 545,00-365,00 295,00-220,00

41 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Auf die Richtwerte sind, in den vom Artikel 7 quinquies des L.G. 10/91 ausdrücklich angegebenen Fällen, die entsprechenden Reduzierungen anzuwenden. Ai valori di riferimento sono da applicare le riduzioni previste dell'articolo 7 quinquies della L.P. 10/91 nei casi espressamente indicati dalla norma. NR. GEMEINDE ORTSKERNE UND WOHN- RANDGEBIETE UND GEWERBEGEBIETE GEBIETE KLEINERE ÖRTLICHKEITEN COMUNE CENTRO EDIFICATO E ZONE PERIFERICHE E ZONE PRODUTTIVE ZONE ABITATE LOCALITÁ MINORI Euro/m² Euro/m² Euro/m² 89 MÜHLWALD SELVA MOLINI 90 U.L.F. i. WALDE ST. FELIX SENALE S. FELICE 91 SCHNALS SENALES 92 SEXTEN SESTO 93 SCHLANDERS SILANDRO 94 SCHLUDERNS SLUDERNO 95 STILFS STELVIO 96 TERENTEN TERENTO 97 TERLAN TERLANO 98 TRAMIN TERMENO 99 TISENS TESIMO 100 TIERS TIRES 101 TIROL TIROLO 102 TRUDEN TRODENA 103 TAUFERS i. MÜNSTER TUBRE 260,00-190,00 185,00-125,00 125,00-80,00 185,00-125,00 155,00-125,00 105,00-85,00 240,00-200,00 195,00-160,00 140,00-105,00 430,00-255,00 255,00-190,00 150,00-110,00 465,00-345,00 345,00-175,00 200,00-125,00 265,00-175,00 175,00-145,00 140,00-130,00 190,00-120,00 145,00-120,00 115,00-80,00 350,00-250,00 250,00-180,00 165,00-130,00 510,00-405,00 405,00-340,00 230,00-170,00 400,00-295,00 295,00-230,00 190,00-150,00 350,00-235,00 235,00-175,00 165,00-105,00 310,00-240,00 240,00-170,00 140,00-105,00 640,00-425,00 410,00-235,00 215,00-150,00 205,00-170,00 170,00-135,00 125,00-85,00 160,00-120,00 120,00-90,00 100,00-80,00

42 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Auf die Richtwerte sind, in den vom Artikel 7 quinquies des L.G. 10/91 ausdrücklich angegebenen Fällen, die entsprechenden Reduzierungen anzuwenden. Ai valori di riferimento sono da applicare le riduzioni previste dell'articolo 7 quinquies della L.P. 10/91 nei casi espressamente indicati dalla norma. NR. GEMEINDE ORTSKERNE UND WOHN- RANDGEBIETE UND GEWERBEGEBIETE GEBIETE KLEINERE ÖRTLICHKEITEN COMUNE CENTRO EDIFICATO E ZONE PERIFERICHE E ZONE PRODUTTIVE ZONE ABITATE LOCALITÁ MINORI Euro/m² Euro/m² Euro/m² 104 ULTEN ULTIMO 105 PFATTEN VADENA 106 OLANG VALDAORA 107 PFITSCH VAL DI VIZZE 108 AHRNTAL VALLE AURINA 109 GSIES VALLE CASIES 110 VINTL VANDOIES 111 VAHRN VARNA 112 FELDTHURNS VELTURNO 113 VÖRAN VERANO 114 NIEDERDORF VILLABASSA 115 VILLANDERS VILLANDRO 116 STERZING VIPITENO 117 WENGEN LA VALLE 260,00-190,00 185,00-155,00 140,00-105,00 305,00-200,00 200,00-170,00 185,00-155,00 540,00-370,00 345,00-230,00 170,00-135,00 290,00-205,00 205,00-145,00 165,00-130,00 375,00-260,00 260,00-175,00 185,00-155,00 290,00-225,00 260,00-195,00 150,00-110,00 315,00-250,00 250,00-190,00 175,00-110,00 680,00-440,00 440,00-190,00 270,00-170,00 450,00-310,00 340,00-245,00 220,00-140,00 245,00-185,00 185,00-155,00 125,00-110,00 365,00-265,00 265,00-200,00 180,00-145,00 300,00-200,00 220,00-155,00 145,00-115,00 455,00-350,00 350,00-225,00 185,00-105,00 330,00-220,00 220,00-125,00 165,00-105,00 DER AMTSDIREKTOR IL DIRETTORE D'UFFICIO Bozen, Bolzano Dipl. Agr. Rupert Codalonga

43 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011 Decreti - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES DIREKTORS DES DIENSTES vom 21. März 2011, Nr / Vorbeugung gegen die Tollwut Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE DI SERVIZIO del 21 marzo 2011, n / Profilassi della rabbia Es wurde Einsicht genommen in das eigene Dekret Nr / vom betreffend die Vorbeugung gegen die Tollwut. Es wurde Einsicht genommen in das Ergebnis der Sitzung vom 2. Februar 2011 der Zentralen Kriseneinheit für Tollwut gemäß M.D. vom und festgestellt, dass die derzeitige epidemiologische Lage eine starke Reduzierung des Risikogebietes hinsichtlich der Impfung der Tiere, die der Weide und Alpung zugeführt werden, ermöglicht hat. Man beabsichtigt daher für den Kunden die Impfung zu vereinfachen, indem die Möglichkeit ihrer Ausführung auf die in der tierärztlichen Nutztierbetreuung tätigen Freiberufstierärzte ausgedehnt wird. Dies vorausgeschickt, wird vom Landesveterinärdirektor Folgendes verfügt Visto il proprio decreto n / del avente per oggetto la Profilassi della rabbia ; Visto l esito della riunione del 2 febbraio 2011 dell Unità Centrale di Crisi per la Rabbia di cui al D.M e constatato che la situazione epidemiologica attuale ha consentito una forte riduzione del territorio a rischio per quanto concerne la vaccinazione degli animali da condurre al pascolo e all alpeggio; Ritenuto pertanto di facilitare all utenza la vaccinazione stessa estendendone la possibilità di esecuzione ai veterinari libero-professionisti operanti nel settore dell assistenza zooiatrica per animali da reddito; Ciò premesso, il Direttore del Servizio veterinario provinciale decreta Artikel 1 Articolo 1 Abänderungen Modifiche 1. In Artikel 4 des eigenen Dekrets Nr / vom wird nach dem Absatz 3 der folgende Absatz 3bis eingefügt: 3bis. Die gemäß Artikel 11 des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1983 Nr. 3 für die tierärztliche Betreuung konventionierten Freiberufstierärzte sind auch zur Ausführung der Pflichtimpfungen gemäß dieses Artikels ermächtigt. Nicht konventionierte Freiberufstierärzte, die an der Ausführung der Impfungen gemäß dieses Artikels interessiert sind, müssen eigens vom Verantwortlichen des betrieblichen tierärztlichen Dienstes des Südtiroler Sanitätsbetriebs ermächtigt werden. Über die erfolgte Impfung der Tiere gemäß des vorliegenden Absatzes muss vom die Impfung durchführenden Tierarzt eine entspre- 1. All articolo 4 del proprio decreto n / del dopo il comma 3 viene aggiunto il seguente comma 3bis: 3bis. I veterinari libero professionisti convenzionati ai sensi dell articolo 11 della Legge Provinciale 13 gennaio 1983 n. 3 per il servizio di assistenza zooiatrica si intendono autorizzati anche all esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie di cui al presente articolo. Veterinari libero-professionisti non convenzionati, interessati all esecuzione delle vaccinazioni di cui al presente articolo, devono essere appositamente autorizzati dal Responsabile del Servizio veterinario aziendale dell Azienda sanitaria dell Alto Adige. Dell avvenuta vaccinazione di animali ai sensi del presente comma deve essere rilasciata da parte del

44 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ chende Bescheinigung ausgestellt werden und es muss eine Mitteilung an den betrieblichen tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs anhand des von diesem festgelegten Modus erfolgen. veterinario che esegue la vaccinazione apposita certificazione e ne deve essere data comunicazione al Servizio veterinario aziendale dell Azienda sanitaria dell Alto Adige secondo le modalità dallo stesso stabiliti. Artikel 2 Articolo 2 In-Kraft-Treten Entrata in vigore 1. Dieses Dekret tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DER LANDESVETERINÄRDIREKTOR DR. PAOLO ZAMBOTTO IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO PROVINCIALE DOTT. PAOLO ZAMBOTTO

45 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Regione Autonoma Trentino - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 15 marzo 2011, n. 70 Modifiche allo statuto dell Azienda pubblica di servizi alla persona Cristani - De Luca di Mezzocorona ed approvazione del nuovo Statuto coordinato omissis La Giunta regionale delibera - di provvedere alla modifica dello statuto dell Azienda pubblica di servizi alla persona Cristani - de Luca di Mezzocorona sostituendo le lettere q) e z) del comma 1 dell articolo 11 come di seguito : q) costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni; attivare fusioni con altre aziende; stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati, profit e non profit ; z) assumere personale a tempo indeterminato nel rispetto di quanto previsto dall art. 9, comma 5, della L.R. 7/2005 ; - di approvare lo Statuto della Azienda Pubblica di servizi alla persona Cristani - de Luca di Mezzocorona nel testo coordinato di seguito riportato, composto di n. 25 articoli, il quale forma parte integrante della presente deliberazione; - di inviare lo statuto alla Provincia autonoma di Trento - Servizio politiche sociali ed abitative - per gli adempimenti di competenza; - di dare atto che le modifiche introdotte diventano efficaci a decorrere dall iscrizione delle stesse nel registro delle aziende di cui all articolo 18 della della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7; - di dare atto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi : a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento (L n. 1034); b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR n. 1199). La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE DOTT. LUIS DURNWALDER LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE AVV. EDITH ENGL

46 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ STATUTO dell'azienda Pubblica di Servizi alla Persona CRISTANI - de LUCA MEZZOCORONA Preambolo Dalla fondazione dell'ente alla trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona La Casa Cristani-de Luca - Soggiorno per anziani è nata dalla fusione di due precedenti legati: 1. FONDAZIONE GIOVANNI BARON CRISTANI: Il 25 agosto 1859 moriva a Mezzocorona il barone Giovanni Cristani di Rallo, il quale dopo aver disposto dei suoi beni immobili situati nei Comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo e dei capitali ipotecari collocati a Roverè della Luna a favore degli ammalati poveri, aveva ordinato che per questi venisse costruito in Mezzocorona un ospedale. Fra i beni lasciati dal baron Cristani vi era pure una casa che, giusta la volontà del testatore, doveva servire a sede del nuovo ospedale. In sede di successione Mezzocorona, Mezzolombardo e Roverè della Luna convennero di dividersi il patrimonio Cristani. Mezzolombardo ebbe i fondi situati nella sua circoscrizione, Roverè della Luna ebbe i crediti ipotecari; il resto del legato, con i diritti e gli obblighi derivanti dal testamento, toccò a Mezzocorona. Fra gli obblighi c era pure il divieto di alienazione dei beni e di vincoli a favore di terzi. L'ospedale non venne costruito; fino al 1885 se ne può trovare giustificazione nelle condizioni precarie in cui versava il Trentino dopo le guerre del 1859 e del Fin dall'inizio l'amministrazione della fondazione fu assunta dal Comune, il quale unì i redditi dei beni legati ai fondi destinati alla pubblica assistenza. All'ospedale non si pensò neanche sul finire del secolo, quando la situazione economica della zona migliorò notevolmente, anzi la casa stessa cessò di far parte del legato. Con l'istituzione dell'ente Comunale di Assistenza avvenuta con legge 3 giugno 1937, n. 847, l amministrazione della fondazione venne unificata con quella del fondo poveri e con quella di un'altra fondazione: il Legato Francesco de Luca. Nel periodo fra le due guerre si iniziò a parlare di ricovero per anziani, per la spesa necessaria più contenuta e per la dichiarata disponibilità del Comune a cedere allo scopo il palazzo Thun, attuale sede della Casa di Riposo. L'idea si concretizzò, non senza difficoltà, nell'immediato dopoguerra ed il nuovo ricovero venne i- naugurato il 25 giugno LEGATO FRANCESCO de LUCA: L'istituzione fu fondata il 13 settembre 1773 per volontà testamentaria del nobile Francesco Antonio de Luca di Angebrundl risultante nel testamento olografo del 26 giugno 1772, allo scopo di provvedere all'assistenza dotale di ragazze povere ed oneste oriunde di Mezzocorona e che ivi conservassero il domicilio di soccorso. Il testamento prevedeva che l'amministrazione dei beni, costituiti da quattro fondi vignati, fosse affidata agli eredi e, in mancanza di questi, alla comunità di Mezzotedesco, ora Mezzocorona. Con R.D. del 16 marzo 1936 tale amministrazione passò alla Congregazione di Carità di Mezzocorona e successivamente all'ente Comunale di Assistenza di Mezzocorona, in virtù della Legge 3 giugno 1937, n. 847, pur mantenendo separati patrimonio e gestione. In epoca più recente, essendo venute meno le motivazioni che avevano spinto il de Luca all'istituzione del fondo, si pensò di modificare le finalità della fondazione. Ciò fu attuato con deliberazione del Comitato di Amministrazione dell'e.c.a. n. 27 del 19 giugno 1979, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n del 12 agosto Con la trasformazione di cui al precedente comma le finalità delle due Istituzioni risultarono identiche. Per semplificare i problemi di gestione il Comitato di Amministrazione dell E.C.A. di Mezzocorona, con provvedimento n. 23 del 25 maggio 1981, deliberò la fusione delle due fondazioni in un unico Ente che assunse la denominazione di "Casa Cristani - de Luca - Soggiorno per anziani".

47 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Articolo 1 Denominazione, origini, cenni storici 1. Ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7 è costituita l'azienda Pubblica di Servizi alla Persona Cristani - de Luca (APSP, di seguito azienda), ente di diritto pubblico senza finalità di lucro con sede legale in Mezzocorona, via Baron Cristani II consiglio di amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative. 3. L'azienda trae origine dall IPAB (Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza) Casa Cristani - de Luca - Soggiorno per Anziani, sorta nell'anno 1981 dalla fusione della Fondazione Giovanni Baron Cristani con il Legato Francesco de Luca. 4. I due testatori misero a disposizione della comunità di Mezzocorona il patrimonio inizialmente costituito da terreni agricoli, bosco e casa per una superficie complessiva di Ha 16,2790 relativi alla fondazione Baron Cristani e da terreni agricoli per complessivi Ha 3,7006 relativi al Legato de Luca, giusto l inventario datato 31 dicembre1980. Tale patrimonio è stato modificato nel corso degli anni fino a raggiungere la consistenza attuale e precisamente p.ed 79/2 (edificio Casa di Riposo di mq 2.867) pp.ff. 87/1-87/2-87/ / /14 (terreni agricoli a vigneto per complessivi mq ) e titoli di debito pubblico dello stato. Il valore complessivo del patrimonio ammonta a ,75 con stima aggiornata all anno 2006 secondo i criteri stabiliti dal regolamento per il riordino delle IPAB approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 3/L. Articolo 2 Scopi dell'azienda 1. L'azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi: a) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività; b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti. In particolare l Azienda ha lo scopo di erogare servizi relativi alla Residenza Sanitaria Residenziale, alla Casa di Soggiorno, agli Alloggi Protetti, al Centro Diurno, ai Servizi di cura e benessere alla persona anche di tipo alberghiero e ristorativi, sia all interno della struttura che sul territorio, nel rispetto della normativa vigente. L Azienda potrà svolgere tutte quelle attività (Punti prelievo, riabilitazione alla persona ecc.) che saranno ritenute utilmente affidabili all interno della programmazione sanitaria e socio-sanitaria locale. c) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b, alla valorizzazione del patrimonio dell'ente ed al finanziamento delle attività dello stesso; d) attualizzare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà originarie dei fondatori dell'ente in favore dei residenti del Comune di Mezzocorona destinando eventualmente parte dei proventi dei lasciti agli stessi. 2. L'azienda, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento che sia coerente alla programmazione e alle normative vigenti, ai propri scopi e per il quale disponga di a- deguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

48 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Articolo 3 Disciplina delle attività 1. Le attività istituzionali dell'azienda sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione. I regolamenti devono precisare i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe, comprese le modalità per giungere alla loro determinazione. Articolo 4 Ambito territoriale in cui l'azienda esplica la propria attività 1. L'azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali: a) quello principale, costituito dall ambito territoriale del Comune di Mezzocorona b) quello secondario, più esteso del principale corrispondente ai comuni della Valle dell Adige e della Provincia Autonoma di Trento, individuato e definito per ciascun servizio per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti; c) quello residuale, corrispondente agli altri comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige e del territorio nazionale, che può essere individuato per singoli servizi dal consiglio di amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economicofinanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi. Articolo 5 Criteri di accesso ai servizi 1. Possono accedere ai servizi erogati dall azienda tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all art. 3 del presente Statuto anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi. Nel rispetto delle leggi vigenti, è previsto un accesso privilegiato per i residenti nell ambito principale di cui alla lett. a) dell art. 4. Articolo 6 Rapporti dell'azienda con i portatori di interessi e con la comunità locale 1. Al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità e legami sociali nella comunità locale l azienda adotta strumenti gestionali, nelle forme disposte dal consiglio di amministrazione. 1. Sono organi dell'azienda: a) il consiglio di amministrazione b) il presidente c) il direttore d) l'organo di revisione Articolo 7 Organi dell'azienda

49 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Articolo 8 Consiglio di amministrazione 1. II consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda. 2. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda. 3. Verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. 4. II consiglio di amministrazione è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata del Comune di Mezzocorona. 5. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento dell organo. 6. I consiglieri rimangono in carica per non più di due mandati consecutivi (con esclusione delle eventuali precedenti cariche IPAB). Si considera mandato pieno quello superiore a trenta mesi. Articolo 9 Requisiti per la nomina a carica di consigliere 1. I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Articolo 10 Obbligo dei consiglieri 1. I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'azienda, nel rispetto del Decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L. 2. Nel caso in cui un consigliere dell'azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione deve darne comunicazione agli altri membri del consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa, allontanandosi dall'aula. II consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino. 3. Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute del consiglio. Articolo 11 Competenze del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione dell azienda, avendo adottato particolari modelli organizzativi e di gestione, si assume le seguenti competenze: a) approvare e modificare lo statuto e i regolamenti; b) prendere atto delle eventuali dimissioni di un componente del consiglio e dichiararne la decadenza nel primo consiglio utile; c) eleggere il presidente; d) nominare l'organo di revisione; e) verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore; f) definire l'indirizzo politico - strategico dell'azienda, indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia; g) approvare e modificare i programmi aziendali; h) individuare le attività istituzionali di natura sociale, assistenziale, sanitaria che l'azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale; i) approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di e- sercizio; j) definire e approvare le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi; k) verificare e valutare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda, esercitando i controlli interni di

50 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ gestione e di risultato, con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politico-amministrativi adottati; l) accettare donazioni e legati in favore dell'azienda; m) deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'azienda che non rientrino nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione; n) prevedere gli investimenti finanziari e patrimoniali dell'azienda che non rientrino nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione; o) deliberare l'accensione di mutui; p) nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'azienda presso enti, aziende ed istituzioni; q) costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni; attivare fusioni con altre aziende; stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati, profit e non profit; r) definire e assegnare gli appalti per lavori, servizi e forniture che comportino significative modificazioni e innovazioni nell'impostazione delle strutture, dei servizi e delle funzioni e non siano già specificamente previsti nei piani strategici annuali e pluriennali; s) attivare vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione; t) nominare, designare e revocare il collegio arbitrale; u) definire la dotazione organica dell'azienda; v) prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro e degli accordi di settore; w) assumere, licenziare e collocare in disponibilità il direttore e i dirigenti a tempo determinato; x) individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari; y) approvare le graduatorie dei concorsi; z) assumere il personale a tempo indeterminato nel rispetto di quanto previsto dall art.9, comma 5, della L.R. 7/2005; aa) assegnare incarichi di progettazione e consulenze; ab) richiedere affidamenti bancari. 2. Compito del consiglio di amministrazione è, inoltre, individuare risorse umane, mezzi economici, direttive e obiettivi da assegnare al direttore. 3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali. Articolo 12 Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione si raduna almeno quattro volte l anno per approvare: - il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti; - il bilancio di esercizio. Inoltre si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l urgenza, sia per iniziativa del presidente che su richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri. 2. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno, l ora della seduta e gli argomenti posti all ordine del giorno sono recapitati (anche per fax, telegramma o posta elettronica) al presidente, ai consiglieri, al direttore e ai componenti l organo di revisione almeno tre giorni prima delle sedute, ed almeno ventiquattro ore prima in caso di urgenza. 3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore con voto consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. 4. In mancanza delle formalità prescritte il consiglio di amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti. 5. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il consiglio di amministrazione può trattare e deliberare su argomenti non iscritti all ordine del giorno. 6. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con l intervento della metà più uno dei consiglieri ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. 7. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese, tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone, che devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto.

51 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole di almeno cinque componenti il consiglio di amministrazione dell azienda. 9. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche. 10. Il consiglio di amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente statuto. Articolo 13 Il presidente 1. II presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda ed è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vicepresidente o da un componente del consiglio di amministrazione con funzioni di vicepresidente. 2. II presidente è eletto dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto. 3. Al presidente spetta: a) nominare il vicepresidente tra i componenti del consiglio di amministrazione; b) dare impulso e promuovere le strategie aziendali; c) curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi, con i servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali; d) convocare e presiedere le sedute del consiglio di amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno; e) esercitare le funzioni delegate dal consiglio di amministrazione nei limiti di legge; f) concedere al direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative; g) autorizzare il direttore a prestare, al di fuori dell'orario di servizio, attività occasionali non incompatibili. 4. Il presidente può integrare direttamente l istruttoria degli affari di competenza del consiglio di amministrazione e a tal fine il direttore è tenuto a fornire ogni elemento utile e adeguata assistenza tecnico-giuridica. Articolo 14 Il direttore 1. Il direttore è il funzionario più elevato in grado dell'azienda. 2. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma; autentica e rilascia copia degli atti; cura l'aspetto giuridico degli affari di competenza dell'azienda e ne riferisce al presidente, da cui dipende funzionalmente; cura la formale stesura delle deliberazioni adottate dal consiglio, esprimendo il proprio parere sulla legittimità dell'atto; provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi che debbono pronunciarsi su di esse; cura l attuazione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione ed è responsabile dell istruttoria delle deliberazioni. 3. È responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle deleghe conferitegli, alle risorse e agli obiettivi assegnati. 4. Al direttore competono, inoltre, tutti gli adempimenti a lui specificatamente riservati dalla normativa vigente, esclusi quelli di competenza del consiglio di amministrazione e definiti al precedente articolo 11. Articolo 15 Conferimento dell'incarico al direttore 1. Il direttore è nominato, con atto motivato, dal consiglio di amministrazione fra soggetti in possesso di diploma di laurea ed esperienza almeno triennale in ruoli direttivi nel settore pubblico o privato oppure che abbiano ricoperto l'incarico di direttore per almeno cinque anni presso una IPAB o una APSP. 2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza. 3. In alternativa l incarico di direttore può essere affidato mediante selezione pubblica, fermo restando

52 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ quanto previsto dal comma 2. La selezione pubblica consiste in una procedura organizzata direttamente dall azienda o tramite idonee strutture esterne attraverso la quale verificare le competenze tecnico-giuridiche e di tipo manageriale dei candidati, nel rispetto dei principi di massima trasparenza ed imparzialità. 4. Il consiglio di amministrazione può incaricare della direzione un dipendente dell azienda non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica e comunque appartenente all area direttiva. Articolo 16 Compiti di revisione 1. I compiti di revisione sono affidati all'organo di revisione disciplinato dal Regolamento Regionale. 2. Esso collabora con il consiglio di amministrazione nella sua funzione di controllo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'azienda; attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione accompagnatoria. 3. II consiglio di amministrazione può affidare all'organo di revisione ulteriori compiti di controllo interno. Articolo 17 Princìpi di organizzazione e gestione 1. L'azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti princìpi fondamentali: a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi; b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati; c) funzionalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali; d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione; e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali. 2. L azienda promuove la formazione e l aggiornamento dei volontari, riconoscendone l utilità sociale. Articolo 18 Personale 1. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità. 2. Il regolamento per il personale stabilisce la disciplina del rapporto di lavoro, in conformità alla normativa nazionale, regionale, provinciale e nel rispetto della contrattazione collettiva. 3. L'azienda riconosce nell apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal fine promuove, favorisce e sostiene: a) la partecipazione degli operatori alla progettazione e alla valutazione delle attività; b) la formazione continua degli operatori anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta; c) l integrazione professionale delle varie competenze ed attività. Articolo 19 Beni patrimoniali indisponibili 1. I beni patrimoniali indisponibili dell'azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili, destinati in modo diretto all'attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario. 2. L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato da eventuali: a) contributi pubblici o privati a destinazione vincolata; b) eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;

53 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ c) sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del consiglio di amministrazione; d) acquisizioni. 3. L'azienda cura la conservazione e il mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici. Articolo 20 Mezzi finanziari 1. L'azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di: a) rendite patrimoniali; b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali; c) contributi pubblici e privati; d) eredità, legati e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile; e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni; f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali; g) altre entrate. 2. Tutte le risorse dell'azienda sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti. Articolo 21 Programmazione economico-finanziaria 1. L'azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria. 2. Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto delle leggi e del regolamento regionale. 3. Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'azienda. Articolo 22 Tariffe 1. Le tariffe dei servizi forniti dall'azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi, fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio. 2. Attraverso la valorizzazione del patrimonio si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai fondatori dell'ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o legati testamentari. 3. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie. Articolo 23 Forme di controllo interne 1. I regolamenti aziendali prevedono le seguenti forme di controllo interno: a) controllo di regolarità amministrativa e contabile; b) controllo di gestione; c) valutazione della dirigenza; d) valutazione e controllo strategico. Articolo 24 Servizio di tesoreria 1. L'azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

54 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Articolo 25 Attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda 1. In caso di estinzione le attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda sono trasferite al Comune di Mezzocorona.

55 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Regione Autonoma Trentino - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 15 marzo 2011, n. 72 Modifiche allo statuto dell Azienda pubblica di servizi alla persona Piccolo Spedale di Pieve Tesino ed approvazione del nuovo Statuto coordinato omissis La Giunta regionale delibera - di provvedere alla modifica dello statuto dell Azienda pubblica di servizi alla persona Piccolo Spedale di Pieve Tesino sostituendo: all articolo 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione, il punto 31 con il seguente: 31. In ragione dei particolari modelli organizzativi adottati, il Consiglio di Amministrazione mantiene le seguenti competenze: o ambito del personale: approvazione del regolamento del personale, le procedure per l'assunzione del personale compreso l atto di assunzione ed esclusa la firma del contratto, nel rispetto dell art. 9, comma 5 della legge 7/2005, approvazione del disciplinare del fondo di produttività, compreso l eventuale accordo decentrato, concessione di mobilità, aspettative, congedi e permessi vari; definizione e modifica orario di lavoro; procedimento disciplinare e contenzioso sindacale; individuazione degli obiettivi e dei compensi per le posizioni organizzative, l area direttiva e le mansioni particolari nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e accordi di settore; sottoscrizione accordi sindacali interni; autorizzazione utilizzo proprio automezzo, liquidazione missione e rimborso spese di viaggio; o ambito dei lavori pubblici: l intera procedura riguardante i lavori pubblici eslusa la firma dei contratti; o ambito delle forniture e dei servizi: l intera procedura di acquisto di beni e servizi esclusa o la firma dei contratti; ambito dei contratti: l atto di aggiudicazione finale dei contratti di manutenzione ordinaria/straordinaria, contratti assicurativi, contratti di libera professione con ditte, associazioni e singoli professionisti eslcusa la firma dei contratti. all articolo 13 - Il Direttore - il penultimo comma con il seguente: Al direttore competono tutti gli adempimenti a lui specificatamente riservati dalla normativa vigente e i compiti non riservati ai sensi degli articoli 10 alla competenza del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disciplinato dal Regolamento di organizzazione, compresa la firma di tutti i contratti. ; - di approvare lo Statuto della Azienda Pubblica di servizi alla persona Piccolo Spedale di Pieve Tesino nel testo coordinato di seguito riportato, composto di n. 25 articoli, il quale forma parte integrante della presente deliberazione; - di inviare lo statuto alla Provincia autonoma di Trento - Servizio politiche sociali ed abitative - per gli adempimenti di competenza; - di dare atto che le modifiche introdotte diventano efficaci a decorrere dall iscrizione delle stesse nel registro delle aziende di cui all articolo 18 della della legge regionale 21 settembre 2005, n.7;

56 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ di dare atto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi : a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento (L n. 1034); b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR n. 1199). La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE DOTT. LUIS DURNWALDER LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE AVV. EDITH ENGL

57 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ STATUTO DELL A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino Preambolo Dalla fondazione dell ente alla trasformazione in A.P.S.P. La Casa di Riposo di Pieve Tesino ebbe origine all inizio dell anno 1700 per iniziativa di tre Congregazioni religiose: la Congregazione del Santissimo, la Sacra Cintura e la Congregazione del S.Rosario. Queste benemerite Congregazioni, sbocciate in una popolazione prettamente religiosa com era e com è quella di Pieve Tesino, diedero vita, precedendo lo Stato, alla Pubblica Assistenza. Esse furono organizzate e gestite dal Parroco pro tempore, dal Capo Comune e dai Soci, sostenute da numerosi benefattori fra cui l avvocato Giovanni Avanzo, Giobatta Buffa fu Stefano, Antonio Pellizzaro Carestia, Giuseppe Pellizzaro Beatin, Emilia Fietta Avanzo, Sebastiano Buffa Caporale e don Giovanni Avanzo Marchi. Le suddette Congregazioni ebbero finalità di pratica religiosa, di assistenza e beneficenza pubblica in genere e di assistenza agli anziani soli e ai malati in particolare, poiché l assistenza statale ai malati non esisteva. Nacque così il Pio Istituto dei Poveri di Pieve Tesino che gestiva contemporaneamente due importanti istituzioni il Fondo Poveri per la beneficenza pubblica e il Piccolo Spedale per l assistenza ai malati e gli anziani soli. Queste Istituzioni erano locate nell attuale fabbricato della Canonica, di esigue disponibilità ricettive. Nel 1830 l ospedale veniva trasferito, mediante apposita permuta, nell attuale edificio della Casa di Riposo, che allora era destinato a Canonica e a Cappellania. Nel 1836 il Parroco don Gianbattista Prati ottenne dalla Magnifica Comunità di Pieve il finanziamento per la prima ristrutturazione del suddetto edificio, per meglio adeguarlo alla nuova destinazione. Seguì poi nel 1904, per iniziativa comunale, il primo ampliamento e sopraelevazione dell'edificio, su progetto dell'ing. Demetrio Avanzo. Nel 1906, su interessamento dello stesso Ingegnere, entrarono nella Casa di riposo (ex Piccolo Spedale) le Suore di Maria Bambina, con grande soddisfazione di tutta la popolazione di Pieve. Durante la guerra , a causa dello sfratto della popolazione, le suore andarono profughe a Milano e l Istituzione rimase sospesa fino al 1921, anno in cui riprese l attività con le stesse suore, ritornate da Milano. Subito dopo la costituzione degli E.C.A. da parte del Governo italiano, la gestione della Casa di Riposo venne assegnata, per legge, all Ente Comunale di Assistenza di Pieve Tesino. Fu in quell'epoca che l'edificio "Casa di Riposo" (ex Canonica e Cappellania) fu completamente trasformato e ampliato con sopraelevazione della parte bassa e accorpato in un'unica costruzione. L'opera venne finanziata in parte dalla Regione Trentino Alto Adige. Dal 1961 al 1973 vennero costruiti il secondo e il terzo piano della struttura. Nel corso degli anni l attività di miglioramento del fabbricato è stata costante. Negli anni dal 1999 al 2003 sono state costruite la nuova strada di accesso al lato est e relativo parcheggio e la nuova ala della Casa di Riposo di Pieve Tesino. L apertura dei nuovi locali è avvenuta nel novembre del La Casa di Riposo di Pieve Tesino è stata eretta I.P.A.B. con Delibera della Giunta Regionale T.A.A. n.644 del 05/04/1984 e successive integrazioni. L'ultimo statuto dell'i.p.a.b. approvato dalla Giunta Regionale risale alla Deliberazione n.691 d.d. 22 maggio 2000.

58 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Art. 1 Denominazione, origini, cenni storici E costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n 7, l Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Pieve Tesino denominata Piccolo Spedale, ente di diritto pubblico senza finalità di lucro con sede legale in Pieve Tesino. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio provvedimento, può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell ambito territoriale principale di svolgimento dell attività dell Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative. L Azienda trae origine dalla trasformazione dell Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, fondata nell anno 1700, per volontà di tre Congregazioni: la Congregazione del Santissimo, la Sacra Cintura e la Congregazione del S. Rosario, che misero a disposizione della comunità di Pieve Tesino, il patrimonio inizialmente costituito dai vari benefattori. L'Ente, successivamente denominato IPAB - Casa di Riposo di Pieve Tesino, incrementò e modificò, nel corso degli anni, il patrimonio, fino a raggiungere un valore complessivo di Tale valore è stato determinato con stima aggiornata all anno 2005, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per il riordino delle IPAB approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n.3/l. Art. 2 Scopi dell Apsp L Apsp, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi: a) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività; b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti. In particolare l'azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino potrà assicurare servizi sociali, socio - assistenziali e socio- sanitari di assistenza e cura, in contesto domiciliare, semiresidenziale e residenziale, a favore di persone adulte e anziane con disabilità psico-fisica-sensoriale, oppure con difficoltà di ordine psicologico, sociale e relazionale, oppure affette da patologia ad andamento cronico degenerativo, ed a favore dei relativi nuclei familiari. c) realizzare attività strumentali volte all ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b), alla valorizzazione del patrimonio dell ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso. L Apsp, nell ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali. Art. 3 Disciplina delle attività Le attività istituzionali dell APSP sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe.

59 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Art. 4 Ambito territoriale in cui l Apsp esplica la propria attività L Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali: a) quello principale, costituito dal Comune di Pieve Tesino; b) quello secondario, più esteso del principale, individuato e definito per ciascun servizio per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti, di norma, coincidente con il Comprensorio C3 Bassa Valsugana e Tesino; c) quello residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di Amministrazione, nei confini provinciali ed oltre, purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico - finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi. Art. 5 Criteri di accesso ai servizi Possono accedere ai servizi erogati dall'a.p.s.p. tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all'art.3 del presente Statuto anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi. Sono organi dell azienda: a. il Consiglio di Amministrazione; b. il Presidente; c. il Direttore; d. l Organo di Revisione. Articolo 6 Organi dell azienda Articolo 7 Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, compreso il presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata del Sindaco del Comune di Pieve Tesino La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 anni. I consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi, svolti come consiglieri dell'azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino. Articolo 8 Requisiti per la nomina a carica di consigliere I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ed un adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del Consiglio di Amministrazione.

60 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Articolo 9 Obbligo dei consiglieri I consiglieri hanno l obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell azienda. Nel caso in cui un consigliere dell azienda si trovi in una situazione di conflitto d interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino. Ove necessario, il Consiglio di amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale. Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione alle sedute del consiglio. Articolo 10 Competenze del Consiglio di amministrazione Al consiglio di amministrazione dell azienda spettano i seguenti compiti: 1. approvare e modificare lo statuto e i regolamenti; 2. convalidare la nomina dei consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto delle dimissioni; 3. eleggere il Presidente e il Vice Presidente; 4. nominare l organo di revisione; 5. verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore; 6. definire l indirizzo politico strategico dell azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia; 7. definire, approvare e modificare i programmi aziendali; 8. individuare le attività istituzionali che l azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale; 9. definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi; 10. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti e con i familiari degli utenti; 11. approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di e- sercizio; 12. verificare l azione amministrativa e gestionale dell azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politico-amministrativi adottati; 13. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato; 14. accettare donazioni e lasciti in favore dell azienda; 15. deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari, e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell azienda che non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Direttore; sono considerate di ordinaria amministrazione le acquisizioni e le alienazioni già ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione; 16. prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell azienda non ricomprese nei piani e programmi aziendali annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione; 17. deliberare l accensione di mutui; 18. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni; 19. costituire o partecipare a società, fondazioni o associazioni; 20. stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati; 21. attivare fusioni con altre aziende; 22. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente; 23. attivare vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;

61 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ o 24. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale; 25. definire la dotazione organica dell azienda; 26. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro e accordi di settore; 27. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il direttore; 28. definire il compenso, gli obiettivi, le risorse, i criteri di valutazione ed i risultati di competenza del Direttore, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti; 29. definire i compensi, le indennità di accesso e di missione, i gettoni di presenza del Presidente, del Vicepresidente, e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché le forme assicurative a tutela e a risarcimento dei rischi derivanti dalla attività svolta, nel rispetto della normativa regionale vigente; 30. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti provinciali e regionali. 31. In ragione dei particolari modelli organizzativi adottati, il Consiglio di Amministrazione mantiene le seguenti competenze: o ambito del personale: approvazione del regolamento del personale, le procedure per l'assunzione del personale compreso l atto di assunzione ed esclusa la firma del contratto, nel rispetto dell art. 9, comma 5 della legge 7/2005, approvazione del disciplinare del fondo di produttività, compreso l eventuale accordo decentrato, concessione di mobilità, aspettative, congedi e permessi vari; definizione e modifica orario di lavoro; procedimento disciplinare e contenzioso sindacale; individuazione degli obiettivi e dei compensi per le posizioni organizzative, l area direttiva e le mansioni particolari nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e accordi di settore; sottoscrizione accordi sindacali interni; autorizzazione utilizzo proprio automezzo, liquidazione missione e rimborso spese di viaggio; o ambito dei lavori pubblici: l intera procedura riguardante i lavori pubblici eslusa la firma dei contratti; ambito delle forniture e dei servizi: l intera procedura di acquisto di beni e servizi esclusa la firma dei contratti; o ambito dei contratti: l atto di aggiudicazione finale dei contratti di manutenzione ordinaria/straordinaria, contratti assicurativi, contratti di libera professione con ditte, associazioni e singoli professionisti eslcusa la firma dei contratti. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell attività di gestione ad esso affidata ai sensi dell art. 10, comma 31. Articolo 11 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno quattro volte l anno per approvare: il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti; il bilancio d esercizio. le verifiche trimestrali in ordine al raggiungimento degli obiettivi di correttezza amministrativa, efficienza ed efficacia, in relazione alle direttive impartite. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richiedano la necessità o l urgenza, sia per iniziativa del Presidente, che su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) consiglieri. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute, ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza. Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e ai componenti delll Organo di revisione. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all ordine del giorno.

62 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l intervento della metà più uno dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (almeno quattro) dei componenti il Consiglio di amministrazione dell Azienda. Il Consiglio di amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo. Articolo 12 Il Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell A.P.S.P. ed è sostituito nel caso di assenza o di impedimento da un componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Vicepresidente. Al Presidente spetta: 1. curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali; 2. dare impulso e promuovere le strategie aziendali; 3. convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne l ordine del giorno; 4. concedere al direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative; 5. autorizzare il direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell orario di servizio; 6. integrare l istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione; 7. esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto. Articolo 13 Il Direttore Il Direttore è il funzionario più elevato in grado dell azienda, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma, autentica e rilascia copia degli atti, cura l aspetto giuridico degli affari di competenza dell azienda e ne riferisce al Presidente, da cui dipende funzionalmente, cura la formale stesura delle deliberazioni adottate dal Consiglio, esprimendo il proprio parere sulla legittimità dell atto, provvede per la loro pubblicazione e per l invio agli Organi che debbono pronunciarsi su di esse. Nello svolgimento dei compiti assegnati conforma il proprio operato ai principi di fedeltà, lealtà e collaborazione, perseguendo l economicità, la trasparenza, l imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell azione amministrativa, al fine di assicurare l efficienza del sistema organizzativo dell Ente, nei limiti delle risorse assegnate. Nel rispetto della missione dell Ente è garante della puntualità, dell efficacia, dell efficienza, dell appropriatezza e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati all utenza nei limiti delle risorse assegnate. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell efficienza ed efficacia di gestione in relazione agli ambiti di gestione attribuiti, alle risorse e agli obiettivi assegnati. Al direttore competono tutti gli adempimenti a lui specificatamente riservati dalla normativa vigente e i compiti non riservati ai sensi degli articoli 10 alla competenza del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disciplinato dal Regolamento di organizzazione, compresa la firma di tutti i contratti. Il direttore è impegnato a perseguire e realizzare gli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione.

63 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Articolo 14 Conferimento dell'incarico al direttore Il direttore è incaricato, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti in possesso del diploma di laurea in area economica, finanziaria e giuridica sulla base dell esperienza e dei requisiti presenti nel curriculum vitae. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quello del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza. Il Consiglio di amministrazione può incaricare della direzione un dipendente dell azienda non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica e comunque appartenente all area direttiva. Articolo 15 Compiti di revisione I compiti di revisione sono affidati all Organo di Revisione disciplinato dal Regolamento Regionale. Esso collabora con il Consiglio di amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell A.P.S.P. e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria. Il Consiglio di Amministrazione può affidare all'organo di Revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione. Articolo16 Principi di organizzazione e gestione. L APSP ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali: 1. centralità della persona; 2. produzione di utilità sociale nell erogazione dei servizi; 3. integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati; 4. distinzione tra i poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione tenuto conto delle sue dimensioni e dei limiti fissati dalla legge e dal regolamento regionale. 5. massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali. Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, l APSP può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili. L APSP può inoltre costituire o partecipare a società ed a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali. Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne. Articolo 17 Personale Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i limiti della dotazione organica del personale, secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali, ai livelli dei servizi erogati, e ne verifica periodicamente la congruità. Il regolamento per il personale stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell azienda.

64 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ L APSP assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta. Articolo 18 Volontariato L APSP può avvalersi di persone che a titolo gratuito prestano la propria opera per il raggiungimento degli scopi del presente statuto e cura il loro operato anche attraverso attività formative. L Azienda coordina l attività dei volontari al fine di omogeneizzare la loro azione integrandola con quella interna nel rispetto dei bisogni degli utenti. Le modalità di collaborazione sono previste da apposito regolamento. I beni patrimoniali dell Azienda sono costituiti: 1. beni disponibili; 2. beni indisponibili. Articolo 19 Beni patrimoniali I beni disponibili trovano evidenziazione nel Bilancio di esercizio. I beni indisponibili sono costituiti da beni mobili ed immobili, destinati in modo diretto all attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell inventario. L insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di: - contributi pubblici o privati a destinazione vincolata; - eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile; - sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione. - acquisizioni L Azienda cura la conservazione e il mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione ai beni storico-artistici. Articolo 20 Mezzi finanziari L Azienda persegue i propri scopi mediante l utilizzo di: a) rendite patrimoniali; b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali; c) contributi pubblici e privati; d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all incremento del patrimonio indisponibile; e) entrate derivanti dall erogazione di servizi e prestazioni; f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali; g) altre entrate. Tutte le risorse dell Azienda sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

65 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Articolo 21 Programmazione economico-finanziaria L Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria. Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale. Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all organizzazione contabile dell azienda. Articolo 22 Tariffe Le tariffe dei servizi forniti dall'azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi, fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio. Possono essere stabilite tariffe differenziate, in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie e di degenza. Articolo 23 Forme di controllo interne Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno: a. controllo di regolarità amministrativa e contabile; b. controllo di gestione; c. valutazione della dirigenza; d. valutazione e controllo strategico. Articolo 24 Servizio di tesoreria L Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità. Articolo 25 Attività che residuano dopo la liquidazione dell azienda In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell azienda sono trasferite al Comune di Pieve Tesino.

66 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Regione Autonoma Trentino - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 15 marzo 2011, n. 74 Modifiche allo statuto dell Azienda pubblica di servizi alla persona San Giovanni di Mezzolombardo ed approvazione del nuovo Statuto coordinato omissis La Giunta regionale delibera - di provvedere alla modifica dello statuto dell Azienda pubblica di servizi alla persona San Giovanni di Mezzolombardo come di seguito descritto: - l articolo 1, comma 4 è sostituito dal seguente: 4. L Azienda opera con un proprio patrimonio netto pari ad ,45 (dato Bilancio di Esercizio 2009). L edificio in cui svolge la propria attività è di proprietà dell A.P.S.P., a seguito di trasferimento di proprietà dal Comune di Mezzolombardo avvenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 dd , con vincolo di destinazione all assistenza e beneficenza. ; - all articolo 2, comma 1 è aggiunta la seguente lettera g) organizzare attività di formazione ed aggiornamento con carattere strumentale rispetto agli scopi di cui alle lettere a), b), c) e d) avvalendosi di professionalità interne ed esterne all Azienda e, ove applicabili, nel rispetto delle vigenti indicazioni normative nazionali e provinciali in merito alla formazione continua in medicina. - l articolo 15, comma 3, punto settimo è soppresso; - l articolo 15, comma 4 è soppresso con la conseguente rinumerazione dei commi 5 e 6 che divengono i commi 4 e 5; - all articolo 15, comma 6 (ora comma 5) l intero comma è sostituito con il seguente 5. Il Presidente nomina il Vicepresidente scegliendolo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. ; - all articolo 13, comma 1, il punto terzo è sostituito dal seguente eleggere il Presidente ; - all articolo 16, comma 4, il punto quarto è sostituito dal seguente 4. Gestione e comunicazione esterna riguardo gli aspetti fiscali, previdenziali, assistenziali, amministrativi e statistici, salvo non sia espressamente richiesta la Rappresentanza Legale che spetta al Presidente; ; - all articolo 17 il comma 1 è sostituito dal seguente 1. Il Direttore è nominato, anche con atti consecutivi, dal Consiglio di amministrazione con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all esperienza professionale e tecnica del prescelto fra i soggetti in possesso del diploma di laurea (escluse lauree brevi) e, in alternativa, esperienza di almeno sette anni in ruoli dirigenziali nel settore pubblico/privato o esperienza di almeno cinque anni in ruoli dirigenziali presso IPAB/APSP. - di approvare lo Statuto della Azienda Pubblica di servizi alla persona San Giovanni di Mezzolombardo nel testo coordinato di seguito riportato, composto di n. 28 articoli, il quale forma parte integrante della presente deliberazione; - di inviare lo statuto alla Provincia autonoma di Trento - Servizio politiche sociali ed abitative - per gli adempimenti di competenza; - di dare atto che le modifiche introdotte diventano efficaci a decorrere dall iscrizione delle stesse nel registro delle aziende di cui all articolo 18 della della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7;

67 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ di dare atto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento (L n. 1034); b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR n. 1199). La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE DOTT. LUIS DURNWALDER LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE AVV. EDITH ENGL

68 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SAN GIOVANNI MEZZOLOMBARDO STATUTO DELL A.P.S.P. SAN GIOVANNI di MEZZOLOMBARDO Preambolo Dalla fondazione dell ente alla trasformazione in A.P.S.P. L attuale Soggiorno per Anziani trae la sua origine nella Fondazione Francesco de Kreuzemberg. La Fondazione nasce in virtù del testamento di data 6 giugno 1845 con il quale il Sig. de Kreuzemberg disponeva Lascio a titolo di legato fiorini venti quattro milla dico f abusivi perché siano impiegati nell eventuale costruzione di un Ospedale conveniente per i malati di questo paese colla condizione però che l avvanzo debba andare a beneficio di questa congregazione di Carità ; il medesimo in data 26 giugno 1851 integrava il testamento con codicillo nel quale si statuiva Confermo in tutta la sua esistenza il testamento da me stesso scritto gia avanti qualche anno. Nel 1874 l amministrazione Comunale con fondi propri e in parte mediante offerte da privati provvide al restauro e all ampliamento dell edificio aumentando la capienza dei posti letto ed il n. medio delle giornate di presenza. Fu comunque nell anno 1909 che il Comune di Mezzolombardo costruì nella sede dell attuale ospedale S. Giovanni un nuovo edificio adibito specificatamente a riposo, mentre il vecchio edificio (casa Dallatorre) veniva adibito a caserma dell esercito austriaco. Il 10 marzo 1930 venne approvato il nuovo statuto della Congregazione di Carità il cui articolo 4 disponeva che la Congregazione ha la direzione e amministrazione delle seguenti istituzioni di beneficenza, regolate come appresso, mantenendo separati patrimonio e gestione: Ospedale Ricovero di Mezzolombardo fondato in conformità al testamento 6 luglio 1845 del defunto Francesco Kreuzemberg avente per iscopo di provvedere al ricovero, alle cure ed al mantenimento gratuito, nei limiti dei propri mezzi, degli infermi e i poveri di ambo i sessi, inabili a lavoro proficuo.... La medesima concentrazione ottiene il parere favorevole del Consiglio Comunale del Comune di Mezzolombardo il 14 maggio 1927 n. 34, il parere favorevole del Consiglio di Stato a seguito dell adunanza 12 novembre 1930 e, infine, venne riconosciuta con R. Decreto del 23 aprile 1931 con il quale si approva anche lo statuto della Congregazione del 30 marzo 1930 sopracitato. L ultima vicissitudine statutaria si verifica con la costituzione dell ente Comunale Assistenza di Mezzolombardo istituto della L. 3 giugno 1937 n Maturò con la possibilità di ottenere, a termine R.D n la classificazione di ospitale di 3 categoria che venne provveduto in via definitiva con decreto del medico provinciale di Trento n. 2935/ nel 19 luglio Rimaneva tuttavia irrisolto il problema del ricovero per il fatto che i vecchi inabili erano inseriti in reparti ospedalieri. Alla scopo di risolvere in parte questo problema, l Amministrazione Comunale, con deliberazione Consigliare n. 29 del 17 aprile 1967 approvò il progetto per la costruzione di un ala separata da adibire esclusivamente a ricovero. Con inizio quindi dall aprile 1969, il ricovero veniva insediato totalmente nella nuova ala, rimanendo ancora in comune con l ospedale alcuni servizi quali la cucina, il guardaroba e la biancheria, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione. Nel 1972 con la creazione dell ente Ospedaliero, le due attività furono distinte, quelle propriamente ospedaliere e quelle di ricovero. In conseguenza di ciò furono separati i due patrimoni e in particolare quello destinato alla pensione di ricovero risulta intavolato alla proprietà del Comune di Mezzolombardo con vincolo di destinazione all assistenza e beneficenza. Nell anno 1985, la Casa di Riposo S. Giovanni di Mezzolombardo, fino ad allora amministrata dall Ente Comunale di Assistenza, fu dotata di un nuovo statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n 1749 di data 19 dicembre Da tale data l Istituzione è denominata Soggiorno per

69 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Anziani San Giovanni - I.P.A.B. con sede in Mezzolombardo ed assume gestione autonoma con una disponibilità di 35 posti letto e classificazione di I.P.A.B. di III categoria. Nell 1998, con Deliberazione n 14113, la Giunta Provinciale accreditava provvisoriamente il Soggiorno per Anziani San Giovanni come R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) in attuazione dell art. 24 della L.P. n 6/1998. Il giorno 26 gennaio 2003 viene inaugurata la nuova struttura in Via Damiano Chiesa, 6, con il successivo incremento dei posti letto fino al totale odierno di 79. La nuova e moderna costruzione è disposta su 3 piani più l interrato. L ampia struttura è completa di lavanderia, cucina, palestra, fisioterapia, sala animazione, ecc. L architettura e la disposizione sia degli arredi che dei locali è stata finalizzata a rendere gli ambienti accoglienti, rilassanti e confortevoli, sia visivamente che all uso degli stessi e quindi è una struttura costruita con tutte le nuove tecnologie e conoscenze attualmente in essere per le strutture di assistenza. Nell aprile 2006, con Determinazione del Dirigente del Servizio per le Politiche Sociali - Provincia Autonoma di Trento - n 128 di data 27 marzo 2006, l Ente viene classificato come I.P.A.B. di I categoria. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Denominazione, origini, cenni storici 1. E costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n 7, l Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata San Giovanni, di seguito più brevemente denominata Azienda, ente di diritto pubblico senza finalità di lucro, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali, con sede legale in Mezzolombardo, via Damiano Chiesa n Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell ambito territoriale principale di svolgimento dell attività dell Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative. 3. L Azienda trae origine dalla trasformazione dell Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata Soggiorno per Anziani San Giovanni, istituita nell anno 1985 dallo scioglimento dell Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) da lungo tempo affidatario dell Amministrazione della Casa di Riposo, creata nel 1972 dalla separazione delle attività ospedaliera e di ricovero dell Ospedale Ricovero di Mezzolombardo fondato in conformità al testamento di data 6 luglio 1845 del defunto Francesco Kreuzemberg. 4. L Azienda opera con un proprio patrimonio netto pari ad ,45 (dato Bilancio di Esercizio 2009). L edificio in cui svolge la propria attività è di proprietà dell A.P.S.P., a seguito di trasferimento di proprietà dal Comune di Mezzolombardo avvenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 dd , con vincolo di destinazione all assistenza e beneficenza. 5. L Ente, nel 1999, si è dotato di proprio logo composto da uno scudo al cui interno è racchiuso lo stemma storico del Comune di Mezzolombardo con le due chiavi incrociate e la corona soprastante su sfondo azzurro.

70 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Art. 2 Scopi dell A.P.S.P. 1. L Azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione vigente e persegue i seguenti scopi: a) ospitare ed assistere persone che si trovino in condizioni di disagio e che non presentino particolari problemi del vivere in comunità; b) erogare servizi integrativi e/o alternativi al ricovero, anche tramite convenzioni con altri Enti, sia all'interno che all'esterno dell'istituto, nel rispetto degli indirizzi e delle normative vigenti; c) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività; d) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli Enti Locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti; e) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d), alla valorizzazione del patrimonio dell Ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso; f) attualizzare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà originarie dei fondatori dell ente che prevedevano di ospitare persone anziane di ambo i sessi aventi la residenza nel Comune di Mezzolombardo in condizioni di autosufficienza fisica e psichica e di provvedere alla loro assistenza in modo adeguato alle condizioni socio-economiche e culturali della comunità locale; g) organizzare attività di formazione ed aggiornamento con carattere strumentale rispetto agli scopi di cui alle lettere a), b), c) e d) avvalendosi di professionalità interne ed esterne all Azienda e, ove applicabili, nel rispetto delle vigenti indicazioni normative nazionali e provinciali in merito alla formazione continua in medicina. 2. L Azienda, nell ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali. 3. L Azienda garantisce il rispetto delle diverse fedi religiose. Art. 3 Ambito territoriale in cui l Azienda esplica la propria attività 1. L Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali: a. quello principale, costituito dal Comune di Mezzolombardo; b. quello secondario, più esteso del principale, individuato negli altri Comuni della Piana Rotaliana e dell Altipiano della Paganella, nei Comuni della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano; c. quello residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i confini regionali o nazionali, purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

71 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA Art. 4 Disciplina delle attività 1. Le attività istituzionali dell Azienda sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le modalità di definizione delle tariffe, anche a soggetti esterni. Art. 5 Criteri di accesso ai servizi 1. Possono accedere ai servizi erogati dall Azienda tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all Art. 4 del presente Statuto anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi. 2. L Azienda può prevedere agevolazioni per la fruizione del servizio da parte dei residenti nell ambito principale di attività, sia in forma generalizzata, sia in forma correlata alla capacità di contribuzione dei fruitori, sia per categorie particolari dei fruitori stessi, al fine di attualizzare le volontà dei fondatori e donatori, senza pregiudicare la parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto; in caso di servizi in convenzione, a parità di valutazione del bisogno e se ciò non contrasta con le disposizioni della convenzione stessa, verrà data priorità di accesso ai residenti dell ambito principale di attività dell Azienda. 3. L Azienda può escludere un utente dall accesso al servizio o sospendere l erogazione dello stesso nei suoi confronti, solo nei casi indicati dal regolamento, nel rispetto degli accordi con gli enti titolari del servizio. Art. 6 Rapporti dell Azienda con i portatori di interessi e con la comunità locale 1. L'Apsp può adottare, nelle forme disposte dal Consiglio di Amministrazione, strumenti gestionali al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella Comunità locale. Art. 7 Benefattori 1. In continuità con lo spirito caritatevole che ha animato i fondatori dell Ente e mosso i cittadini a devolvere totalmente o in parte il proprio patrimonio a vantaggio dei soggetti più deboli e bisognosi della comunità locale, l Azienda riconosce, valorizza e tutela i propri benefattori affinché ne sia conservata e trasmessa ai posteri la memoria. Art. 8 Volontariato 1. L Azienda, per il conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dal presente statuto ed in considerazione dell assenza di scopo di lucro propria della natura giuridica, promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale seconto quanto indicato dalle disposizioni vigenti. A tal fine garantisce l accesso dei volontari alle proprie strutture residenziali e semiresidenziali nel rispetto delle modalità di collaborazione previste da apposito regolamento.

72 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ TITOLO III ORGANI 1. Sono organi dell Azienda: a. il Consiglio di Amministrazione b. il Presidente c. il Direttore d. l Organo di Revisione Art. 9 Organi dell Azienda Art. 10 Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione è l organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell azione amministrativa e gestionale dell azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. 2. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata del Sindaco del Comune di Mezzolombardo. 3. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 anni. 4. I Consiglieri possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi dall avvio dell Azienda Pubblica Servizi alla Persona. Art. 11 Requisiti per la nomina a carica di Consigliere 1. I Consiglieri devono avere comprovata competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Art. 12 Obbligo dei Consiglieri 1. I Consiglieri hanno l obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell azienda. 2. Nel caso in cui un Consigliere dell Azienda si trovi in una situazione di conflitto d interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall aula. Il Consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino. 3. Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiamare il Consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale. 4. Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del Consigliere per mancata partecipazione senza giustificato motivo ad almeno 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

73 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Art. 13 Competenze del Consiglio di Amministrazione 1. Al Consiglio di Amministrazione dell Azienda spettano i seguenti compiti: 1. approvare e modificare lo statuto e i regolamenti aziendali; 2. prendere atto entro 15 giorni dal deposito delle dimissioni degli Amministratori, che diventano efficaci dal momento della presa d atto; 3. eleggere il Presidente; 4. nominare l organo di revisione; 5. verificare le cause di incompatibilità degli Amministratori e del Direttore; 6. definire l indirizzo politico strategico dell Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia; 7. individuare ed assegnare al Direttore, per i particolari ambiti gestionali ad egli attribuiti dal presente statuto e definiti nell Art. 16, le direttive, gli obiettivi e le risorse umane, materiali ed economico finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità perseguite dall Azienda; 8. approvare e modificare eventuali programmi aziendali di rilevanza strategica; 9. individuare le attività istituzionali che l azienda intende svolgere, al fine di raggiungere gli scopi statutari, nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale; 10. definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi; 11. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari; 12. approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio; 13. verificare l azione amministrativa e gestionale dell azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati; 14. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato; 15. accettare donazioni, legati e lasciti in favore dell Azienda; 16. deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell Azienda che non rientrino nell ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Direttore e dei Dirigenti; sono considerate di ordinaria amministrazione le acquisizioni e le alienazioni già ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione; 17. deliberare particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell Azienda, non comprese nei programmi aziendali già approvati dal Consiglio di Amministrazione; 18. deliberare l accensione di mutui; 19. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni; 20. costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni, ferme restando le competenze del Comune in materia; 21. stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati; 22. attivare fusioni con altre aziende, ferme restando le competenze del Comune in materia; 23. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente; 24. definire e assegnare gli appalti per lavori, servizi e forniture; 25. attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione; 26. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale; 27. definire la dotazione organica dell Azienda; 28. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro; 29. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i dirigenti a tempo determinato; 30. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti; 31. esercitare tutte le competenze e gli atti non riservati al Direttore.

74 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Art. 14 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno quattro volte l anno per approvare, tra l altro: - il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti; - il bilancio d esercizio. 2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) Consiglieri. 3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. 4. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri a mezzo lettera raccomandata AR, consegna a mano con firma per ricevuta, fax, telegramma, almeno 5 (cinque) giorni prima delle sedute ed almeno 24 (ventiquattro) ore prima in caso di urgenza. 5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e ai componenti l Organo di revisione. 6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. 7. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti. 8. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all ordine del giorno. 9. La seduta del Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente costituita con l intervento della metà più uno dei Consiglieri e con la presenza del Presidente o del Vicepresidente. 10. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente, o del Vicepresidente in caso di assenza del Presidente, vale doppio. 11. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto. 12. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole dei 4/5 (almeno quattro) dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell Azienda. 13. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo. Art. 15 Il Presidente 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell Azienda e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. E sostituito nel caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, il Presidente incarica un Consigliere di sostituirlo.

75 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Egli assicura con la sua opera la vigilanza sul buon andamento istituzionale e l unità di indirizzo dell Amministrazione nei confronti degli enti titolari della competenza socio-assistenziale e sociosanitaria e della comunità locale di riferimento. 3. Al Presidente spetta: - curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali; - dare impulso e promuovere le strategie aziendali, - convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e stabilirne l ordine del giorno; - concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative; - autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell orario di servizio; - integrare l istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione; - esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge; - delegare a singoli Consiglieri, informandone il Consiglio di Amministrazione, la vigilanza sull attività di determinati settori. 4. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto. 5.. Il Presidente nomina il Vicepresidente scegliendolo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Art. 16 Il Direttore 1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell A.P.S.P. ed è responsabile, quale capo del personale, della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione. 2. Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell azienda, nonché l assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell incarico in vigore presso l A.P.S.P. 3. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse e agli obiettivi assegnati. 4. Al Direttore sono riservati, anche per mezzo del personale, i seguenti ambiti di competenza, dettagliati nel Regolamento di Organizzazione Generale dell A.P.S.P.: 1. Acquisti e liquidazioni varie fino al limite di spesa fissato dal regolamento di contabilità; 2. Gestione Spese Economato e relativa liquidazione; 3. Liquidazione degli stipendi, simili, assimilati e correlati; 4. Gestione e comunicazione esterna riguardo gli aspetti fiscali, previdenziali, assistenziali, amministrativi e statistici, salvo non sia espressamente richiesta la Rappresentanza Legale che spetta al Presidente; 5. Approvazione e liquidazione compensi e rimborsi spese agli Amministratori; 6. Gestione ordinaria del personale; 7. Approvazione e sottoscrizione delle convenzioni di tirocinio; 8. Definizione e Gestione Protocollo; 5. In caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni di sua competenza sono esercitate da un funzionario individuato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, tra i dipendenti dell azienda o di altra amministrazione pubblica, esperti in materia di aziende.

76 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Art. 17 Conferimento dell incarico al Direttore 1. Il Direttore è nominato, anche con atti consecutivi, dal Consiglio di amministrazione con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all esperienza professionale e tecnica del prescelto fra i soggetti in possesso del diploma di laurea (escluse lauree brevi) e, in alternativa, esperienza di almeno sette anni in ruoli dirigenziali nel settore pubblico/privato o esperienza di almeno cinque anni in ruoli dirigenziali presso IPAB/APSP. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza. 3. Alla scadenza dell attuale Consiglio di Amministrazione dell I.P.A.B., l incarico del Direttore verrà prorogato automaticamente per effetto dell art. 57 della L.R. 7/2005. Art. 18 Compiti di revisione 1. I compiti di revisione sono affidati al Collegio dei Revisori dei Conti disciplinato dal Regolamento Regionale. Esso collabora con il Consiglio di amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell A.P.S.P. e attesta la corrispondenza del Bilancio di Esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria. 2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare al Collegio anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione. TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE Art. 19 Principi di organizzazione e gestione 1. L Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali: - centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell erogazione dei servizi; - integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati; - strumentalità dell organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali; - massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali. 2. L Azienda può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri Enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze - finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili. 3. L Azienda può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali. 4. Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse e professionalità interne.

77 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Art. 20 Personale 1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità. 2. Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell azienda. 3. L Azienda assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta. TITOLO V PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTABILITA Art. 21 Beni patrimoniali indisponibili 1. I beni patrimoniali indisponibili dell Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili destinati in modo diretto all attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell inventario. 2. L insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di: a) contributi pubblici o privati a destinazione vincolata; b) eredità, lasciti, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio; c) sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione; d) acquisizioni specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione. 3. L Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali. Art. 22 Mezzi finanziari 1. L Azienda persegue i propri scopi mediante l utilizzo di: a. rendite patrimoniali; b. somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali; c. contributi pubblici e privati; d. eredità, lasciti e donazioni con e senza vincolo di destinazione all incremento del patrimonio; e. entrate derivanti dall erogazione di servizi e prestazioni; f. entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali; g. entrate diverse. 2. Tutte le risorse dell Azienda sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

78 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Art. 23 Programmazione economico-finanziaria 1. L Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economicofinanziaria. 2. Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale. 3. Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all organizzazione contabile dell azienda. Art. 24 Tariffe 1. Le tariffe dei servizi forniti dall'azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio. 2. Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari. 3. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie. Art. 25 Forme di controllo interno 1. I regolamenti aziendali prevedono le seguenti forme di controllo interno: a. controllo di regolarità amministrativa e contabile; b. controllo di gestione; c. valutazione della dirigenza; d. valutazione e controllo strategico. Art. 26 Servizio di tesoreria 1. L Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità. Art. 27 Attività che residuano dopo la liquidazione dell azienda 1. In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell azienda sono trasferite al Comune di Mezzolombardo. Art. 28 Norme transitorie e finali 1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

79 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 11 marzo 2011, n. 420 L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - Progetto definitivo "Impianto idroelettrico sul fiume Brenta", nel Comune di Ospedaletto, proposto da Proming s.r.l.. - Valutazione favorevole con prescrizioni omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di dare atto del superamento dei termini di cui all art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, a causa della complessità delle indagini istruttorie e in particolare degli approfondimenti richiesti dal Comitato provinciale per l ambiente nella seduta del 25 gennaio 2011, come riferito in premessa; 2) di esprimere, per i motivi di cui in premessa, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo denominato Impianto idroelettrico sul fiume Brenta, nel Comune di Ospedaletto, proposto da Proming s.r.l., in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l ambiente nel verbale di deliberazione n. 4/2011 di data 2 marzo 2011, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al punto 2) all ottemperanza delle seguenti prescrizioni: 1. (Servizio Prevenzione rischi - Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale) - Al fine di contenere le interferenze con i cantieri per la realizzazione del nuovo ponte Casoni e per la realizzazione della pista ciclabile in sinistra Brenta, nelle successive fasi di progettazione e di realizzazione devono essere ricercate le migliori forme di compatibilizzazione con i relativi progetti. In relazione alle opere di presa, deve essere prevista la traslazione della condotta forzata oltre il terrapieno della strada di accesso al nuovo ponte, per poi ricollegarsi al tracciato originario a valle del ponte stesso. In relazione all edificio centrale, invece, devono essere valutate, d intesa il Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, soluzioni volte ad armonizzare l inserimento delle opere stesse, a realizzare le quinte vegetali su superfici di larghezza idonea ed a favorire la sicurezza degli utenti della ciclopedonale, che risulta sopraelevata rispetto alla vasca ed al canale di restituzione della centrale idroelettrica. Al fine di tale ottimizzazione la strada ciclo-pedonale deve essere traslata rispetto all edificio centrale, modificando opportunamente i raggi di curvatura e la collocazione delle due curve poste in serie. 2. (Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche) - Al fine di assicurare il mantenimento della qualità delle acque e la modulazione naturale delle portate, anche in esito al controllo dei prescritti monitoraggi, le portate di rispetto e le portate massime dell impianto, a parità di produzione energetica dell impianto, devono essere modificate e uniformate a quanto previsto nella tabella riassuntiva della proposta di piano di monitoraggio contenuta nelle integrazioni al rapporto istruttorio. Il nuovo schema derivatorio è caratterizzato da una portata di rispetto di base di 2,30 m 3 /s, che si eleva a 2,64 m 3 /s nei mesi da aprile a luglio e da ottobre a novembre, e da una portata massima di 9,5 m 3 /s. 3. (Servizio Bacini montani) - In base alle rielaborazioni idrauliche eseguite dal Servizio Bacini montani a monte di ponte Casoni in presenza delle opere di progetto, in sede di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni afferenti il demanio idrico, il progetto esecutivo deve prevedere apposite verifiche in merito al rialzo arginale ed al volume complessivamente invasato, sentito il competente Ufficio Dighe del Servizio Prevenzione rischi. 4. (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - Al fine di verificare le previsioni dello studio di impatto ambientale e di assicurare il rispetto dei limiti acustici nel contesto territoriale definito dalla nuova pianificazione urbanistica, un tecnico competente in acustica deve predisporre una relazione

80 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ acustica sia in sede di progettazione esecutiva sia in sede di esercizio, rilevando le effettive emissioni acustiche dell impianto in funzione a pieno regime. Il proponente deve concordare preventivamente le metodologie di rilievo con l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, comunicando con congruo anticipo le giornate dedicate ai rilievi, successivamente deve depositare all Agenzia stessa le relazioni acustiche per le valutazioni di competenza. 5. (Servizio Foreste e fauna) - Al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni ambientali idonee allo sviluppo delle popolazioni ittiche anche durante la fase di cantierizzazione, il proponente deve rispettare le seguenti condizioni operative: - completare i lavori nel più breve tempo possibile, riducendo al minimo l impatto sull alveo e sulle rive; - effettuare i lavori che comportano il sommovimento dell alveo bagnato al di fuori del periodo riproduttivo della trota marmorata, che comprende i mesi da ottobre a gennaio; nel successivo periodo di sviluppo embrionale che va da gennaio ad aprile, limitare al minimo gli interventi che possono comportare intorbidamento; - evitare lo spargimento in acqua di potenziali inquinanti come il cemento, deviando eventualmente l acqua nella zona del cantiere con apposita tubazione provvisoria affinché non ne entri in contatto, sentiti l Ufficio Distrettuale Forestale e l Associazione pescatori concessionaria del diritto di pesca per il preventivo recupero della fauna ittica; - assicurare in ogni caso, a valle della captazione, la permanenza di una portata d acqua non inferiore al deflusso minimo vitale previsto dalla legge; - a conclusione dei lavori, rinaturalizzare il tratto di fiume interessato dagli stessi col ripristino sia della componente vegetale delle sponde, con la messa a dimora di talee di salice e/o ontano, sia della morfologia dell alveo caratterizzata dalle facies di scorrimento osservabili a monte e a valle, con l aggiunta dei massi ciclopici; provvedere alla rimozione completa del materiale di cantiere residuo; - comunicare la data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di anticipo, all Ufficio Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana e all Associazione pescatori dilettanti della Valsugana, concessionaria del diritto di pesca; 6. (Servizio Foreste e fauna) - Al fine di conservare almeno in parte le nicchie d acqua profonda, indispensabili per Ia permanenza dei pesci di taglia grande, il proponente deve provvedere, in accordo con il Servizio Bacini montani, all'introduzione nell alveo bagnato di un sufficiente numero di massi ciclopici - non meno di cento - delle dimensioni minime di un metro cubo ciascuno, disposti a gruppi di tre. Tali interventi devono essere distribuiti sia nel tratto arginato che sta a monte della presa sia nel tratto d alveo bagnato interessato dal progetto. In corrispondenza dei passaggi per pesci, analogamente, devono essere previste piccole nicchie e variazioni della sezione a favore della sosta dei pesci durante la risalita delle rapide artificali. Tali interventi in sede esecutiva devono essere concordati con il Servizio Bacini montani e coordinati anche al fine di assicurare la navigabilità del tratto fluviale. La realizzazione degli interventi deve essere supervisionata e coordinata da un ittiologo di comprovata esperienza in materia di scale di risalita. 7. (Servizio Foreste e fauna) - Al fine di contenere Ia riduzione numerica degli individui di trota marmorata, soprattutto delle maggiori dimensioni, dovuta alla diminuzione delle aree rifugio ed all aumento della possibilità di ibridazione con la trota fario, che predilige invece le portate ridotte, il proponente, nell ambito delle misure compensative proposte, deve assicurare che il ripopolamento annuo sia realizzato esclusivamente con esemplari di trota marmorata di taglia grande, in sostituzione delle trote fario adulte attualmente introdotte dall associazione pescatori. A tal fine il proponente deve provvedere a quantificare, d intesa con il Servizio Foreste e fauna, gli oneri della compensazione a proprio carico a favore delle locali associazioni pescatori, in considerazione sia dei maggiori costi di allevamento degli individui adulti sia delle analisi genetiche, da effettuare in occasione del rinsanguamento periodico del ceppo allevato con esemplari selvatici. 8. (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - Il collegamento alla rete elettrica esistente deve essere eseguito tramite cavo interrato; inoltre, considerata la presenza di un elettrodotto a media tensione, di cui il vano trasformatore è parte integrante, deve essere garantito il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e/o degli obiettivi di qualità imposti dal d.p.c.m. 8 luglio In relazione al calcolo delle distanze di prima approssimazione (D.P.A.), introdotte ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008 Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, si ricorda

81 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ che il paragrafo 3.2 dell allegato al citato provvedimento esonera dal calcolo della D.P.A. le linee in MT in cavo cordato a elica, aeree o interrate. 9. (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio - Servizio Foreste e fauna) - Ai fini della mitigazione paesaggistica delle opere edilizie nel contesto ambientale circostante, il progetto definitivo dell impianto idroelettrico sul fiume Brenta deve uniformarsi alle prescrizioni dettate dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale con verbale n. 406 del 16 novembre Parimenti, ai fini della mitigazione degli impatti a carico del contesto idrogeologico e forestale, in ordine alla trasformazione di coltura di superfici boscate connessa alla realizzazione delle opere, il progetto definitivo è subordinato all osservanza delle prescrizioni tecnico-operative dettate dal Comitato tecnico forestale con deliberazione n. 2 del 1 febbraio Prescrizioni per il monitoraggio ambientale 10. (Servizio Bacini montani) - Il piano di monitoraggio deve essere integrato prevedendo l individuazione di due tratti, uno interno al tratto sotteso e uno a valle di confronto, nei quali valutare la progressiva colonizzazione di specie algali tipiche di scarso battente, le dinamiche di espansione della vegetazione erbacea e arbustiva a carico dei ghiaioni fluviali e, all interno del tratto sotteso, la portata fluente al fine di verificare che il DMV si mantenga effettivamente. 11. (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - Con riferimento al piano di monitoraggio ambientale, in fase di cantiere le analisi IBE devono essere condotte contestualmente alle analisi chimico-fisiche nei due punti individuati. Per i primi cinque anni dalla messa in esercizio le analisi IBE andranno condotte su tre punti, uno a monte, uno nel tratto sotteso alla derivazione ed uno a valle del rilascio, due volte l anno, in periodo di magra invernale ed in periodo estivo. Contestualmente andranno condotte le analisi LIM nel punto sotteso alla derivazione. Si ritiene necessario confrontare gli esiti del monitoraggio IFIM, secondo le modalità previste dal piano di monitoraggio, con gli esiti di un rilevamento annuale dell Indice di Qualità Morfologica (IQM - Manuale ISPRA), al fine di valutare l efficacia dei due metodi nella verifica delle variazioni morfologiche del corso d acqua dovute alla derivazione. I punti di misura andranno preventivamente concordati con l APPA e i risultati dovranno essere inviati alla stessa per il controllo di competenza. 12. (Servizio Foreste e fauna) - Al fine di rendere il monitoraggio post operam della fauna ittica sufficientemente informativo riguardo Ia conservazione degli habitat della trota marmorata, il piano di monitoraggio proposto dallo studio di impatto ambientale deve essere integrato dai parametri indicati nella tabella 10 del capitolo dedicato alla fauna ittica del rapporto istruttorio. 13. (Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche) - In considerazione degli obiettivi di qualità prefissati dalla direttiva comunitaria sulla qualità dei corpi idrici e in coerenza con le stime svolte dallo studio di impatto ambientale in merito al mantenimento delle classi di qualità e dello stato ambientale ante o- peram, il proponente deve provvedere a concordare in via definitiva con le strutture competenti il proposto piano di monitoraggio, secondo le indicazioni fornite dalle integrazioni al rapporto istruttorio nel capitolo dedicato al monitoraggio ambientale. Le attività di monitoraggio, integrate con quanto richiesto dalle precedenti prescrizioni afferenti il monitoraggio ambientale, devono essere coordinate e descritte nell ambito di un programma funzionalmente unitario, da intendersi parte integrante del progetto definitivo elaborato per il rilascio della concessione idroelettrica. Il coordinamento del piano di monitoraggio, sia in fase di predisposizione definitiva sia in fase di applicazione, viene svolto dal Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche sentito il Servizio Valutazione ambientale. Gli esiti dei prescritti monitoraggi sono funzionali al collaudo della concessione idroelettrica; 4) di rappresentare al proponente le seguenti raccomandazioni e disposizioni normative: 1. (Servizio Geologico - Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - Durante le successive fasi di progettazione e di cantierizzazione il proponente deve produrre una specifica relazione geologico geotecnica e assicurare la presenza di un geologo in cantiere. Inoltre, sulla base della suddetta relazione, qualora le terre e rocce da scavo siano impiegate in altro sito, ai fini dell esclusione dal regime dei rifiuti, dovranno essere rispettate le indicazioni gestionali stabilite dalla normativa vigente; in particolare dovranno risultare pulite ed esenti da materiali estranei, e dovrà essere garantita la loro tracciabilità nei siti di effettivo utilizzo. 2. (Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche) - In applicazione della deliberazione della Giunta provinciale 8 giugno 2007, n. 1164, Installazione dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata e restituita ex art. 13 delle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, al fine della conclusione dell iter di concessione il proponente deve presentare al

82 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Servizio utilizzazione delle acque pubbliche i progetti dei misuratori di portata installati nell impianto. 3. (Soprintendenza per i Beni librari archivistici e archeologici) - Si raccomanda al proponente un attenta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 42 del 2004, inerenti l'obbligo di dare immediata denuncia alla Soprintendenza per i beni archeologici della Provincia autonoma di Trento (tel. 0461/ fax 0461/492160) del ritrovamento, casuale e non prevedibile, di cose di interesse archeologico nel corso dei movimenti di terra e di provvedere alla loro conservazione temporanea, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono rinvenute, fino a diversa disposizione dei tecnici provinciali responsabili; 5) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce e comprende i provvedimenti permissivi e- spressi in forma di parere dal Comitato tecnico forestale e dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, ai sensi dell art. 10 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28; 6) di stabilire, ai sensi dell art. 9, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, che l efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata quinquennale; 7) di dare atto che, ai sensi dell art. 11, comma 3 bis, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, l efficacia della valutazione d impatto ambientale concernente il progetto di cui al precedente punto 2) è subordinata al positivo esito della procedura di deroga urbanistica; 8) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla società Proming s.r.l., proponente dell opera, inoltre ai servizi provinciali e alle Amministrazioni coinvolti nell istruttoria; 9) di demandare, ai sensi dell art. 11, comma 6, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, alle strutture provinciali espressamente individuate ai precedenti punti, in coordinamento con i rispettivi Dipartimenti, la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, tenendone specifica evidenza; 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Ai sensi di quanto disposto dall art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso ricorso alla competente autorità giurisdizionale. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

83 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 11 marzo 2011, n. 442 R.D. 13 febbraio 1933, n Approvazione riperimetrazione del "Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Marco", con sede in Rovereto, Fr. Marco (TN) omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1. di approvare, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii., la riperimetrazione del Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Marco, con sede in Rovereto, Fr. Marco (TN), come individuata negli elenchi particellari e nelle planimetrie prodotti per una superficie finale del Consorzio pari a ettari 117,91.68; 2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

84 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 11 marzo 2011, n. 443 Sistema regionale di vigilanza sulle produzioni agroalimentari con qualità regolamentata. Approvazione protocollo d'intesa interregionale Il Relatore comunica: Considerato che la materia dei controlli e della vigilanza sui prodotti agroalimentari costituisce uno degli elementi importanti dell agire provinciale del settore primario, e ciò in quanto consente all Amministrazione di: a) definire regole certe di comportamento per gli operatori nei diversi sistemi con qualità regolamentata; b) tutelare e valorizzare ulteriormente le produzioni agricole ed agroalimentari di qualità superiore; c) mantenere e rinsaldare un patto di chiarezza e di trasparenza con il consumatore finale; d) dare certezza ai processi di rintracciabilità delle suindicate produzioni; considerato che le attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari di qualità, secondo la vigente normativa Comunitaria contenuta nel Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel Regolamento (CE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 della Commissione, nel Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, nei Regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, nonché nel Regolamento (CE) n. 1760/200 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 agosto 2000, nonché nel Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e nelle discendenti disposizioni nazionali attuative, sono affidate a strutture di controllo e certificazione riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; considerato che sulle strutture di controllo e certificazione, soggetti terzi indipendenti pubblici o privati, le Regioni e le Province autonome sono chiamate a vigilare come sancito nel D.M. 29 luglio 2004 in tema di etichettatura di carni di pollame, nel D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 220 in tema di produzione agricola con metodo biologico, nella Legge 24 marzo 1998, n. 128 in tema di prodotti a denominazione di origine protetta (D.O.P) e di prodotti a indicazione geografica protetta (I.G.P.) e di specialità tradizionali garantite (S,T.G.), nel D.M. 30 agosto 2000 in tema di etichettatura delle carni bovine, nel D. Lgs. 08 aprile 2010, n. 61 in tema di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini, nella L.P. 28 marzo 2003 n.4 ed in particolare il Titolo II Disciplina dell agricoltura biologica e disposizioni in materia di contrassegnazione dei prodotti geneticamente non modificati e nella deliberazione della Giunta provinciale n del 06 novembre 2009 Approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e delle procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio stesso ; considerato che le Regioni e le Province autonome, in considerazione della complessità e della disomogeneità dei diversi sistemi di controllo, hanno manifestato la necessità di assicurare tra loro un coordinamento; ritenuto che tale coordinamento, ancorché su base volontaria, è in grado di garantire: - un rapporto coordinato con le Autorità competenti e con i soggetti coinvolti nella vigilanza a livello nazionale; - una programmazione dell attività annuale di vigilanza sulla base di metodologie comuni; - un sistema coordinato e continuativo di scambio di informazioni e di dati;

85 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ una comune definizione dell'attività di vigilanza e delle sue modalità di esecuzione; - una formazione comune per gli addetti alla vigilanza. preso atto che nel corso di diversi incontri tra Regioni e Province autonome si è addivenuti alla conclusione che l adozione di un comune Protocollo, contenete indicazioni metodologiche e operative, costituisce lo strumento più idoneo per garantire il coordinamento tra i suddetti Enti deputati alla vigilanza e per raggiungere gli obiettivi di cui sopra; ritenuto che il testo del Protocollo d intesa fra le Regioni e le Province autonome in tema di vigilanza sulle produzioni agricole di qualità regolamentata sottoposte a sistemi di controllo e/o certificazione costituisce certamente uno strumento valido per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati, e che in allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione; ritenuto di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione l adozione dei successivi e conseguenti necessari atti di adesione al relativo coordinamento permanente volontario; tutto ciò premesso, - udita la relazione; - visti gli atti in premessa citati; - ad unanimità di voti, legalmente espressi, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di approvare il Protocollo d intesa fra le Regioni e le Province autonome in tema di vigilanza sulle produzioni agricole di qualità regolamentata sottoposte a sistemi di controllo e/o certificazione, che in allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione; 2) di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione affinché provveda alla sottoscrizione dei conseguenti necessari atti di adesione al relativo coordinamento permanente volontario; 3) di dare atto che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun onere aggiuntivo di spesa a carico dell Amministrazione provinciale; 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

86 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ PROTOCOLLO D INTESA FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME IN TEMA DI VIGILANZA SULLE PRODUZIONI AGRICOLE DI QUALITA REGOLAMENTATA SOTTOPOSTE A SISTEMI DI CONTROLLO E/O CERTIFICAZIONE Le Regioni e le Province Autonome, Visto il Decreto ministeriale 27 agosto 2004, recante la definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie. Considerato che, tanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite l Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, quanto alle Regioni e alle Province autonome, sono conferite funzioni di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata da esercitarsi mediante controlli ufficiali e che, ricorrendo tale ipotesi, a norma dell art. 4, punto 3, del Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate. Ritenuto che il vigente decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 27 agosto 2004 Definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie non garantisce un adeguata partecipazione dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome nell attività di coordinamento. Considerato che la vigilanza consiste nella verifica dell attività svolta dalle Strutture di controllo/certificazione (soggetti terzi, indipendenti, pubblici e privati), autorizzate o designate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a svolgere i controlli nei settori delle produzioni agro-alimentari di qualità regolamentata sulla base di disposizioni Comunitarie o nazionali. Considerato infine che la complessità e la disomogeneità dei diversi sistemi di controllo, la necessità di un costante monitoraggio delle attività di vigilanza, la gestione e condivisione delle nuove informazioni per adeguare la vigilanza alla continua evoluzione delle tecniche di produzione, richiedono un integrazione operativa e decisionale tra le Regioni e Province autonome. Nel rispetto dell autonomia organizzativa e funzionale di ciascun Ente e nelle more di una più ampia intesa col Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: CONCORDANO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Coordinamento sulla vigilanza delle produzioni agricole certificate e regolamentate E istituito un coordinamento permanente volontario tra le Regioni e le Province Autonome volto a garantire omogeneità d azione in tema di vigilanza sulle produzioni agro-alimentari di qualità regolamentata sottoposte a sistemi di controllo e certificazione.

87 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ L adesione al coordinamento si attua tramite l adozione del presente protocollo da parte della Regione / Provincia Autonoma, con atto formale dell Ente, nel quale sia altresì individuato un Ufficio di referenza incaricato di garantire la partecipazione dell Ente alle attività di coordinamento. Le Regioni e le Province Autonome aderenti sono impegnate ad istituire e a partecipare ad un Tavolo di coordinamento permanente, che si riunirà almeno con cadenza semestrale. Delle riunioni del Tavolo di coordinamento dovrà essere redatto apposito verbale. Nella prima riunione annuale, con decorrenza dall anno solare 2011, sarà anche individuata la Regione o Provincia Autonoma coordinatrice con funzioni di raccordo, segreteria e portavoce. Tale nomina verrà effettuata ogni anno. Sino all insediamento del Tavolo di coordinamento, al solo fine di dare avvio a quest ultimo, le funzioni di raccordo e segreteria sono svolte dalla Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Vigilanza e Controlli in Agricoltura con sede in Torino, corso Stati Uniti n. 21. Articolo 2 Rapporto coordinato con le Autorità competenti e con i soggetti coinvolti nella vigilanza a livello nazionale Le Regioni / Province Autonome di cui all art. 1 si impegnano ad assumere posizioni comuni e condivise nei rapporti istituzionali con le Autorità competenti ed in particolare con i Dipartimenti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che sovrintendono alle materie oggetto del presente atto, con l Ispettorato Centrale Controllo Qualità - Repressione Frodi (ICQ - RF), nonché con tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono all attuazione dei procedimenti di accreditamento, di controllo e di certificazione. Articolo 3 Piano regionale annuale di vigilanza Le Regioni / Province Autonome di cui all art. 1 si impegnano a predisporre annualmente, entro il mese di febbraio, il Piano regionale di vigilanza secondo criteri comuni stabiliti in sede di Tavolo di coordinamento. Il Piano regionale di vigilanza deve contenere indicazioni relative: 1. alla tipologia delle verifiche eseguibili per ciascuna produzione regolamentata; 2. all analisi del rischio calibrata sulle categorie dei soggetti (strutture di controllo/certificazione e operatori della filiera) oggetto di verifica ai fini della selezione del campione da sottoporre a vigilanza; 3. all operatività nello svolgimento delle verifiche (tempi e metodi, chek-list, modulistica); 4. alle azioni da intraprendere in caso di rilievi di non conformità; 5. al personale addetto alle verifiche con indicazioni relative ai percorsi formativi e di aggiornamento utili per il raggiungimento di standard adeguati e omogenei. Nella redazione del Piano regionale di vigilanza si tiene conto: 1. della normativa vigente, ivi compresa quella Regionale / Provinciale di riferimento; 2. della consistenza produttiva locale; 3. delle risorse disponibili; 4. degli esiti della attività di vigilanza pregressa.

88 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Articolo 4 Programmazione dell attività annuale di vigilanza sulla base di metodologie comuni Le Regioni / Province Autonome di cui all art. 1 assolvono alle proprie funzioni di vigilanza in piena autonomia, senza reciproci vincoli di subordinazione. Il coordinamento dei Piani regionali di vigilanza, di cui all art. 3, si attua in sede di Tavolo di coordinamento, con la finalità di rendere omogenea, completa, efficiente ed efficace l attività di vigilanza. Il Tavolo di coordinamento, entro il mese di marzo di ciascun anno, sulla base dei Piani regionali di vigilanza predisposti, individua e propone alle stesse Regioni / Province autonome le azioni da porre in essere in modo coordinato, affinché siano raggiunti i seguenti obiettivi: 1. che la vigilanza, in ciascun settore delle produzioni di qualità regolamentata, sia esercitata con adeguata ed omogenea intensità; 2. che, in ciascun settore delle produzioni di qualità regolamentata, si evitino sovrapposizioni e duplicazioni di verifiche, fermo restando il fine di garantire che, attraverso le verifiche, si realizzi la massima copertura del territorio e delle strutture di controllo operanti; 3. che si attuino proficue sinergie nello svolgimento delle attività di vigilanza, laddove le stesse siano poste in carico a soggetti diversi, ovvero ove un unico soggetto vigili in più settori delle produzioni di qualità regolamentata; 4. che sia intensificata la sorveglianza sulle strutture di controllo/certificazione nel caso in cui, sulla scorta delle pregresse attività di vigilanza, siano state evidenziate ripetute carenze. Articolo 5 Sistema coordinato e continuativo di scambio informazioni e dati Allo scopo di garantire omogeneità nei comportamenti verso i terzi coinvolti, è garantito l interscambio delle informazioni inerenti l attività di vigilanza svolta, nonché delle conseguenti decisioni assunte, nel rispetto dei limiti di riservatezza imposti dalla normativa vigente: segnatamente notizie, informazioni e documenti oggetto di interscambio devono essere trattati dall Amministrazione che li riceve alla stregua di quelli da essa prodotti. Articolo 6 Definizione dell'attività di vigilanza e modalità di esecuzione L'attività di vigilanza è volta ad accertare che le strutture di controllo/certificazione: 1. mantengano i requisiti ed operino nel rispetto degli impegni assunti sulla base dei quali hanno ottenuto l autorizzazione Ministeriale; 2. non svolgano attività incompatibili con le funzioni di controllo/certificazione loro attribuite; 3. non discriminino tra i soggetti che aderiscono alla filiera; 4. adempiano alla normativa di settore nonché alle prescrizioni e agli obblighi impartiti dalle competenti Autorità pubbliche. Le Regioni / Province Autonome di cui all art. 1 vigilano sull'attività che le strutture di controllo/certificazione esercitano in favore degli operatori allocati nel territorio di rispettiva competenza regionale / provinciale; l attività si realizza mediante: vigilanza diretta: prevede verifiche sull operatività delle strutture di controllo/certificazione, anche attraverso visite ispettive alle sedi legali e/o operative; vigilanza indiretta: tramite supervisione dei controlli effettuati dalle strutture di controllo/certificazione, mediante verifiche presso gli operatori aderenti alla filiera.

89 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Qualora si renda necessario svolgere visite ispettive presso una struttura di controllo/certificazione con sede legale e/o operativa non dislocata nel territorio di competenza, la Regione / Provincia Autonoma richiede l assistenza dell Ente in cui detta struttura è dislocata. Le Regioni / Province Autonome di cui all art. 1 garantiscono tra loro reciproca assistenza. Articolo 7 Formazione comune per gli addetti alla vigilanza Le Regioni / Province Autonome di cui all art. 1 assumono l impegno a svolgere una comune attività di aggiornamento, anche mediante autoformazione; detta attività sarà destinata ai soggetti, a vario titolo incaricati della vigilanza, individuati dagli Enti sottoscrittori del presente accordo. All attività di aggiornamento dovranno essere dedicati almeno due giorni per ciascun anno. Articolo 8 Oneri aggiuntivi Il presente accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico degli Enti sottoscrittori.

90 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 11 marzo 2011, n. 444 R.D. 13 febbraio 1933, n Approvazione riperimetrazione del "Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Calavino", con sede in Calavino, Via Riffrè 2 (TN) omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di approvare, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii., la riperimetrazione del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Calavino, con sede in Calavino, Via Riffrè 2 (TN), come individuata negli elenchi particellari e nelle planimetrie prodotti per una superficie finale del Consorzio pari a ettari ; 2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

91 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 11 marzo 2011, n. 448 Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei luoghi storici del commercio attuati dai comuni ai sensi dell'articolo 64, comma 1, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) Il Relatore comunica: La legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 è stata abrogata e sostituita dalla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, recante Disciplina dell attività commerciale che ha riformato in maniera sostanziale ed innovativa la disciplina del settore commerciale. Il capo VII della legge disciplina gli interventi di promozione del commercio e, in particolare, l articolo 64 recante Incentivi per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio prevede al comma 1 incentivi provinciali a favore dei comuni. Tali incentivi erano già previsti dall articolo 28, comma 2 ter della l.p. n. 4/2000 e compiutamente disciplinati dalla deliberazione della Giunta provinciale n del 4 giugno Con il presente provvedimento si adottano i criteri applicativi ed attuativi di quanto disposto all'articolo 64, comma 1 della legge provinciale sul commercio 2010 e sono definite le modalità di concessione degli interventi a favore dei comuni in sostituzione dei criteri di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2010. I nuovi criteri trovano applicazione per le domande di contributo a valere per l anno 2011, mentre le domande riferite agli anni precedenti continuano ad essere disciplinate dai criteri di cui alla deliberazione n. 1339/2010. E altresì necessario prevedere nel presente provvedimento le seguenti disposizioni transitorie al fine di disciplinare le iniziative riferite all attività dell anno 2011: - limitatamente all anno 2011 le domande di contributo devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento; - limitatamente alle domande di contributo riferite all anno 2011 non trova applicazione l obbligo della perimetrazione e del censimento di cui all articolo 1, comma 2 dei criteri di cui alla presente deliberazione. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visti gli atti citati in premessa; - vista l articolo 64, comma 1 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 4 giugno 2010; - visti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione n. 40 del 22 gennaio 2010, concernente i criteri e le modalità di esame preventivo; - a voti unanimi espressi in forma di legge; delibera 1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante: Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei luoghi storici del commercio attuati dai comuni ai sensi dell articolo 64, comma 1, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 ;

92 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ di dare atto che il testo allegato sostituisce integralmente l Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n del 4 giugno 2010; 3. di stabilire che, limitatamente all anno 2011, non trova applicazione l obbligo della perimetrazione e del censimento del luogo storico del commercio di cui all articolo 1, comma 2 dei criteri di cui alla presente deliberazione; 4. di stabilire che, limitatamente all anno 2011, le domande di contributo dovranno pervenire alla competente struttura provinciale entro 90 giorni dall approvazione del presente provvedimento; 5. di dare atto che i criteri di cui alla deliberazione n del 4 giugno 2010 continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande presentate in attuazione della legge provinciale n. 4/2000; 6. di demandare al dirigente del Servizio commercio e cooperazione l adozione con determinazione della modulistica; 7. di dare atto che non trovano più applicazione i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n del 25 giugno 2004; 8. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

93 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Allegato parte integrante Allegato A) Criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei luoghi storici del commercio attuati dai comuni ai sensi dell articolo 64, comma 1, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17. Art. 1 Soggetti beneficiari del contributo 1. I soggetti che possono presentare domanda di contributo sono i comuni che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche: - popolazione superiore a abitanti; - popolazione compresa tra e abitanti che presentano per almeno un parametro di turisticità (presenze totali, presenze per abitante e posti letto per abitante calcolati dal Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento come media dell ultimo triennio disponibile) un valore superiore alla media provinciale. 2. Per beneficiare del contributo i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato ed approvato la perimetrazione e il censimento del luogo storico del commercio ai sensi della normativa provinciale in vigore. 3. Con riferimento alle sole spese per la realizzazione e posa della targa di bottega storica, di cui al successivo articolo 3, comma 1, punto c) sono soggetti beneficiari tutti i comuni. Art. 2 Termini, modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare 1. La domanda di contributo ed i relativi allegati devono essere presentati dai comuni interessati, dal 1 gennaio al 30 aprile di ciascun anno, alla struttura competente in materia di commercio, secondo i modelli appositamente predisposti, prima di effettuare gli investimenti. 2. Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine sono dichiarate irricevibili. 3. La domanda deve contenere la dichiarazione di non aver chiesto ed ottenuto altri finanziamenti dalla Provincia autonoma di Trento e ad essa deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia degli atti deliberativi comunali relativi all approvazione delle iniziative per le quali si chiede il contributo rientranti fra quelle ammissibili ai sensi del successivo articolo 3; b) relazione descrittiva del progetto con l indicazione delle modalità, dei tempi di realizzazione e dei costi degli interventi con la quantificazione dettagliata della spesa per ciascun intervento o computo metrico estimativo delle spese; c) planimetria identificativa del luogo storico del commercio con l indicazione delle zone ove insistono gli interventi. 4. Nel caso in cui si renda necessaria l integrazione o la regolarizzazione della domanda o della documentazione, la struttura fissa al richiedente un termine per provvedervi di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta. Nel caso di inerzia da parte del soggetto interessato, la struttura competente fissa un ulteriore termine perentorio di 10 giorni, scaduto il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione richiesta, la struttura definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti. 5. Non sono ammesse domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell agevolazione. 6. Il procedimento si conclude nel termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

94 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Art. 3 Individuazione delle spese ammissibili 1. Sono ammesse a contributo le spese (IVA compresa) relative a: a) predisposizione ed installazione di idonea segnaletica identificativa del luogo storico del commercio utilizzando l apposito marchio le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi della normativa provinciale in vigore; b) realizzazione ed installazione di strumenti informativi idonei a fornire le indicazioni di cui al punto precedente ed ogni altra informazione di interesse turistico e culturale, quali pannelli stabili, totem elettronici, terminali informativi; c) realizzazione e posa della targa di bottega storica le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi della normativa provinciale in vigore; d) arredo urbano (a titolo esemplificativo: fioriere, gazebo, panchine, cestini, portabiciclette, dissuasori, transenne); e) interventi per uniformare gli elementi strutturali di arredo dei plateatici; f) acquisto di attrezzatura e piccoli interventi in aree per la sosta e il gioco dei bambini; g) realizzazione di apposite strutture installate su aree pubbliche presso le quali vengono fornite indicazioni riguardanti le attività commerciali e le altre attività presenti nei luoghi storici del commercio. 2. Non sono ammissibili: a) spese di progettazione e di consulenza; b) spese per imprevisti; c) interventi di manutenzione ordinaria; d) spese per il personale interno. 3. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri finanziamenti da parte della Provincia. Art. 4 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile 1. Sono individuati i seguenti limiti minimi e massimi di spesa ammissibile ad agevolazione: euro per i comuni con popolazione residente superiore a abitanti; euro per i comuni con popolazione residente pari o inferiore a abitanti. Art. 5 Percentuali di contribuzione 1. Per ogni domanda la misura dell agevolazione è pari a: - 70 per cento della spesa ammessa per i comuni con popolazione residente superiore a abitanti; - 80 per cento della spesa ammessa per i comuni con popolazione residente pari o inferiore a abitanti. 2. Nel caso di risorse insufficienti si procede alla riduzione proporzionale dei contributi. Art. 6 Termini di realizzazione degli interventi 1. Gli interventi, oggetto di contributo, devono essere ultimati entro 20 mesi dalla data di concessione dell agevolazione. Il termine di ultimazione dei lavori è prorogabile per un periodo massimo di ulteriori 10 mesi previa formale richiesta entro la scadenza originariamente prevista.

95 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Art. 7 Erogazione del contributo 1. L erogazione del contributo viene effettuata: a) nel caso in cui il contributo sia pari o inferiore a euro: in un unica soluzione a conclusione degli interventi finanziati previa presentazione di: - idonea documentazione di spesa quietanzata (fatture in copia semplice con attestazione della conformità); - provvedimento di approvazione della contabilità relativa alla spesa sostenuta con dichiarazione del tecnico attestante la conclusione lavori; - idonea documentazione fotografica comprovante la realizzazione dell intervento. b) nel caso in cui il contributo sia superiore a euro: - per il 50 per cento ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione; - per il restante 50 per cento previa presentazione di: - idonea documentazione di spesa quietanzata (fatture in copia semplice con attestazione della conformità); - provvedimento di approvazione della contabilità relativa alla spesa sostenuta con dichiarazione del tecnico attestante la conclusione lavori; - idonea documentazione fotografica comprovante la realizzazione dell intervento. 2. La documentazione deve essere presentata entro 90 giorni dal termine fissato per l ultimazione dell intervento. Tale termine è prorogabile per una sola volta per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni, previa formale richiesta da presentarsi entro la scadenza originariamente prevista.

96 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 marzo 2011, n. 478 Applicazione della legge provinciale n. 4 del 14 febbraio 2007 "Interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali". Approvazione dello schema di "Accordo di programma quadro in materia di professioni" tra la Provincia Autonoma e gli Ordini e Collegi professionali trentini delle professioni. Approvazione dei "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge provinciale 14 febbraio 2007 n. 4". Bando 2011 LA GIUNTA PROVINCIALE VISTO il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e s. m. e i.; VISTO in particolare il comma 3 dell art. 117 della Costituzione che sancisce la competenza concorrente delle regioni e province autonome in materia di professioni ; VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131 ; VISTA la legge 16 giugno 2006, n. 3, sulle Norme in materia di governo dell autonomia del Trentino ; VISTO il Protocollo di intesa per la sottoscrizione del patto per la qualità sociale, per la qualificazione delle spese correnti e per la creazione del valore con azioni di sistema tra la Provincia Autonoma di Trento e gli Ordini e Collegi professionali trentini, siglato il 10 dicembre 2009; CONSIDERATO l intento di adottare principi di sussidiarietà e leale collaborazione tra la Provincia Autonoma di Trento e gli Ordini e i Collegi professionali trentini, i quali in base alle discipline di riferimento valorizzano il loro ruolo di enti pubblici responsabili della formazione dei propri iscritti; VISTO il Programma di Sviluppo Provinciale, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n del 29 ottobre 2010, che indica come uno degli assi strategici di intervento quello del capitale produttivo; TENUTO conto del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per gli anni , adottato il 12 ottobre 2007; VISTA la legge provinciale n. 4 di data 14 febbraio 2007, in materia di Interventi per favorire l accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali ; VISTI, in particolare, l art. 1 che espone la finalità per cui La Provincia autonoma di Trento sostiene l attività degli Ordini e dei Collegi trentini delle professioni regolamentate volta a promuovere l accesso alla professione e la formazione continua degli iscritti agli ordini e ai collegi medesimi mediante l organizzazione di percorsi formativi mirati e l art. 3, che prevede l adozione di criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti degli interventi; RITENUTO opportuno effettuare azioni di sistema volte a ricercare e sperimentare modalità innovative improntate alla qualificazione dei servizi professionali secondo principi di trasparenza, libertà professionale, riconoscimento e circolazione delle qualifiche in ambito interno e in ambito comunitario, valorizzazione e certificazione delle competenze professionali secondo logiche di sviluppo della carriera e acquisizione dei crediti; VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n di data 7 settembre 2007, la quale ha approvato, in prima applicazione della menzionata L.P. 14 febbraio 2007 n. 4, lo schema di Accordo di programma quadro in materia di professioni, per il periodo ed il conseguente "Documento dei Criteri e modalità per l accesso ai finanziamenti previsti dalla legge provinciale 14 febbraio 2007 n. 4, poi modificato con deliberazioni n. 583 di data 14 marzo 2008, n di data 10 ottobre 2008, n. 3259

97 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ di data 19 dicembre 2008, n del 12 giugno 2009 e n. 867 di data 23 aprile 2010; CONSIDERATO che tale Accordo di programma quadro è scaduto in data 15 settembre 2010; RITENUTA opportuna la stipula di un nuovo Accordo di programma quadro in materia di professioni, tra la Provincia e gli Ordini e Collegi; RILEVATA la necessità di provvedere al rinnovo mediante l approvazione dello schema del nuovo "Accordo di programma quadro in materia di professioni" tra la Provincia Autonoma e gli Ordini e Collegi professionali trentini delle professioni, per il periodo , e dei nuovi "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge provinciale 14 febbraio 2007 n. 4, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; RITENUTO di demandare a successiva deliberazione della Giunta provinciale la nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione al quale affidare le attività previste dall Accordo di Programma e composto da sei membri: un Presidente, quale figura esperta nelle materie oggetto dell Accordo, nominato dalla Provincia sentiti gli Ordini e Collegi professionali trentini, due componenti designati direttamente dalla Amministrazione provinciale e tre componenti, uno per area professionale, nominati dalla Provincia su designazione degli Ordini e Collegi, da costituire con successiva deliberazione; RAVVISATA la necessità di aprire, a far data dall approvazione della presente deliberazione e fino alle ore del 5 maggio 2011, il termine per la presentazione delle proposte progettuali per l anno 2011; RITENUTO di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l approvazione della graduatoria dei progetti presentati, la concessione dei contributi nonché l impegno delle risorse necessarie in conformità ai criteri di cui si propone l approvazione; TENUTO conto che le azioni di cui al presente provvedimento troveranno copertura finanziaria sul capitolo del bilancio provinciale esercizio 2011, VISTI gli atti citati in premessa, a voti unanimi espressi nelle forme di legge LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di approvare l allegato I Schema di Accordo di programma quadro in materia di professioni, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di approvare l allegato II Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge provinciale 14 febbraio 2007 n.4, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3. di rinviare a successivo provvedimento la nomina del Nucleo tecnico di valutazione, previsto nello Schema di Accordo di programma; 4. di autorizzare il Presidente della Provincia a sottoscrivere il testo dell Accordo quadro di cui al punto 1.; 5. di fissare la data di scadenza per la presentazione delle domande per l anno 2011 alle ore del 5 maggio 2011; 6. di demandare l approvazione della graduatoria dei progetti presentati, la concessione dei contributi, nonché l impegno delle risorse necessarie in conformità ai criteri di cui al punto 1. del dispositivo, al dirigente dell Incarico speciale per l integrazione delle attività formative a supporto dello sviluppo ; 7. di demandare a successiva determinazione del dirigente dell Incarico speciale per l integrazione delle attività formative a supporto dello sviluppo l approvazione della modulistica relativa; 8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

98 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ALLEGATO CRITERI E MODALITA PER L ACCESSO AI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE 14 FEBBRAIO 2007 N.4 BANDO 2011 Trento, marzo 2011

99 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ ) INTRODUZIONE Il presente documento, di seguito denominato Criteri, disciplina le modalità ed i criteri per la presentazione di domande di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall articolo 3 della L.P. n. 4 di data 14 febbraio 2007, Interventi per favorire l accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali. 2) SOGGETTI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI Possono beneficiare dei finanziamenti in parola gli Ordini ed i Collegi trentini delle professioni intellettuali che, nell ambito dell autonomia loro riconosciuta dalla vigente legislazione e dai rispettivi statuti, nonché nell interesse dei propri iscritti e praticanti, abbiano sottoscritto ai sensi dell art. 4 della L.P. n. 4 di data 14 febbraio 2007, l Accordo di programma quadro con la Provincia, allo scopo di concorrere e di sostenere i processi di formazione permanente nonché di promuovere, di implementare e di sostenere la definizione e l'utilizzo di strumenti e di metodologie in favore della tutela della qualità dell'attività professionale, anche attraverso forme di certificazione di processo e di prodotto. 3) TIPOLOGIE DI INTERVENTO Sono ammessi a finanziamento i progetti formativi e di ricerca riconducibili a tre linee di intervento: PRIMA LINEA : 75% dell assegnazione annuale Fanno parte di questa linea due tipi di proposte progettuali: A. gli interventi volti a favorire la formazione di ingresso, di praticantato e l inserimento professionale dei giovani; Quota di finanziamento massima: tali interventi sono finanziabili nella misura del 85% della spesa ritenuta ammissibile. B. gli interventi che promuovono l aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione delle competenze e quelli che presentano modalità innovative per l esercizio dell attività professionale. Quota di finanziamento massima: tali interventi sono finanziabili nella misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile. Nell ambito della Prima Linea di intervento saranno ritenute finanziabili con priorità le attività formative di ingresso e di praticantato, quelle volte al rafforzamento della professionalità dei giovani che esercitano da meno di 5 anni e quelle che presentano modalità innovative per l esercizio dell attività professionale. Le attività formative della Prima Linea prevedono un numero minimo di 15 partecipanti, fatte salve iniziative formative per le quali la necessità di un numero inferiore sia esplicitata in sede progettuale e verificata dal Nucleo Tecnico di Valutazione. Eventuali deroghe, su richiesta motivata da parte dell Ordine/Collegio affidatario, potranno essere autorizzate dal dirigente provinciale incaricato, sentito il Nucleo. SECONDA LINEA : 12% dell assegnazione annuale Fanno parte di questa linea gli interventi, a carattere di ricerca-azione, volti a favorire: la definizione, validazione e certificazione delle competenze, dei crediti e della carriera professionale. Quota di finanziamento massima: tali progetti sono finanziabili nella misura del 80% della spesa ritenuta ammissibile.

100 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ TERZA LINEA : 12% dell assegnazione annuale Fanno parte di questa linea gli interventi, a carattere di ricerca-azione, volti a favorire: attività di apertura all internazionalizzazione dei servizi professionali; standard riconosciuti di certificazione di qualità dei servizi professionali; nuove forme di esercizio associato della professione, di attività interprofessionali, anche mediante l adozione di metodologie e procedure certificate per assicurare la qualità e la trasparenza del rapporto tra il cittadino ed il professionista; le attività di qualificazione dei servizi, al fine di assicurarne la validità anche con riferimento al quadro comunitario. Quota di finanziamento massima: tali interventi sono finanziabili nella misura del 80% della spesa ritenuta ammissibile. SPESE DI GESTIONE DELLA L.P.4/2007: 1% dell assegnazione annuale 4) MODALITA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 1) Gli Ordini ed i Collegi trentini delle professioni possono organizzare gli interventi formativi e/o di ricerca-azione singolarmente o in forma associata. In forma associata, gli Ordini/Collegi possono essere: coproponenti, nel caso in cui un progetto venga promosso congiuntamente da più Ordini/Collegi. Il soggetto capofila, che presenta la richiesta di finanziamento sottoscritta da parte di ciascun Presidente, rimane pienamente e direttamente responsabile, a tutti gli effetti, del rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano la gestione del progetto. Beneficiario del contributo sarà ciascun Ordine/Collegio coproponente in base alle percentuali di ripartizione del finanziamento. Qualora il progetto stesso non le preveda, tali percentuali verranno considerate paritarie. cofirmatari, nel caso in cui partecipino ad un intervento formativo gli iscritti di più Ordini/Collegi. La firma del Presidente di ciascun Ordine/Collegio cofirmatario apposta sulla richiesta di finanziamento di tale intervento fungerà da autorizzazione alla partecipazione per i propri iscritti. Gli Ordini/Collegi cofirmatari non saranno tenuti a sostenere gli oneri finanziari relativi al progetto e beneficiario del contributo sarà l Ordine/Collegio primo firmatario della proposta progettuale. 2) Gli Ordini ed i Collegi possono realizzare gli interventi formativi e/o di ricerca-azione: I. In forma diretta. Si tratta di una gestione interna da parte dell Ordine/Collegio che può avvalersi anche del supporto di un professionista esterno. In questa ipotesi non vi è affidamento di attività all esterno, ma una richiesta di prestazione a persona fisica. La rendicontazione e la liquidazione del finanziamento fanno riferimento all Ordine/Collegio attuatore. II. In forma diretta, con affidamento esterno di parte della attività. L Ordine/Collegio decide di avvalersi di un ente, al quale affida la gestione di una parte dell intervento. L attribuzione della quota di attività, in tal caso, non può riguardare la direzione ed il coordinamento che rimane in capo all Ordine/Collegio, così come la rendicontazione e la liquidazione del finanziamento. Tale attribuzione viene formalizzata dall Ordine o Collegio proponente con lettera di incarico all ente esterno, la quale deve risultare successiva all adozione del provvedimento di concessione del finanziamento. Nella lettera di incarico dovrà essere specificato l ente affidatario, la tipologia e la quota di attività affidata. Prima dell avvio dell attività, l organismo affidatario, a sua volta, nella lettera di accettazione, deve attestare al relativo Ordine/Collegio il possesso dei requisiti sotto indicati. a. Requisiti di carattere generale L ente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall art. 38 del D. Lgs n. 163 di data 12 aprile 2006: Casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle

101 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ concessioni e degli appalti di lavori e forniture di servizi. b. Requisiti formali 1. l ente deve essere legittimato dallo statuto a svolgere attività compatibili con quella oggetto dell affidamento; 2. l ente appartenente ad altri stati membri dell UE deve essere iscritto nei pertinenti registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza; 3. il soggetto affidatario può essere costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese e/o enti pubblici; in tal caso i rapporti sono mantenuti con il soggetto capo-fila che sarà tenuto a formalizzare tutti gli atti, anche quelli relativi alla rendicontazione, e dovrà rispettare i requisiti formali, mentre i consociati del raggruppamento dovranno rispettare i requisiti di carattere generale. c. Requisiti tecnico-qualitativi Esperienza in attività coerenti con l oggetto dell affidamento documentabile attraverso la presentazione di : 1. un elenco dei progetti precedentemente realizzati che dia conto delle date, degli importi e dei soggetti beneficiari, sottofirmato dal legale rappresentante; 2. curricula vitae delle singole figure professionali che l ente si impegna a coinvolgere nella realizzazione del servizio oggetto dell incarico, con l impegno sottofirmato dal legale rappresentante che, qualora uno dei professionisti fosse impossibilitato, sarà sostituito con altro avente analoga professionalità. III. Con affidamento esterno in toto. Si tratta di attribuzione di tutta l attività ad un organismo affidatario promosso o individuato dagli Ordini/Collegi, il quale può essere anche un ente pubblico. La direzione ed il coordinamento compete all organismo affidatario che provvede alla gestione dell intervento, alla redazione del rendiconto finale delle spese impegnate ed effettivamente sostenute e delle entrate conseguite. Il rendiconto viene presentato, quindi, all Ordine/Collegio titolare del progetto che lo approva e lo inoltra all amministrazione. L Ordine/Collegio risponde della vigilanza e del corretto espletamento dell intera attività svolta. Destinatario della liquidazione potrà essere l organismo affidatario in toto, a cui verrà effettuato direttamente il pagamento. L affidamento dell attività in toto, viene formalizzato dall Ordine/Collegio proponente con lettera di incarico all ente affidatario, che deve risultare successiva all adozione del provvedimento di concessione del finanzamento. La lettera di incarico dovrà riportare i dati dell ente affidatario e l attività assegnata con i relativi riferimenti ed essere riscontrata prima dell avvio dell attività da nota di accettazione nella quale venga attestato al relativo Ordine/Collegio il possesso dei requisiti sotto indicati, necessari per l affidamento progettuale. a) essere soggetto giuridico con sede in provincia di Trento; b) essere promosso dall Ordine/Collegio professionale trentino che ne designa un proprio rappresentante all interno della relativa compagine sociale, oppure essere una associazione di categoria composta da iscritti all Albo o praticanti; c) avere come attività la fornitura di servizi di formazione e/o di ricerca alla relativa categoria professionale; d) non avere finalità di lucro; oppure: a) essere ente pubblico con sede in provincia di Trento; b) comprendere tra le finalità il servizio di formazione e/o di ricerca per la relativa categoria professionale.

102 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ ) DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 1) I soggetti interessati presenteranno alla struttura competente richiesta di finanziamento in regola con la disciplina sull imposta di bollo e redatta secondo i moduli appositamente predisposti dalla struttura competente e disponibili all indirizzo internet entro il 5 maggio Le domande presentate a mano dovranno essere consegnate entro le ore dell ultimo giorno disponibile. Le domande spedite a mezzo posta dovranno essere inviate unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento e solo in questo caso, ai fini dell ammissione, farà fede il timbro dell ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore. Le domande potranno altresì essere presentate a mezzo fax o mediante strumenti telematici, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato saranno irricevibili. 2) Nelle proposte progettuali verrà riportata la quota di iscrizione dei partecipanti, se prevista, calcolata tenendo conto del contributo provinciale, al fine di assicurare ad essi l intero beneficio. 3) Unitamente alla domanda, dovranno essere presentati, pena l inammissibilità dell istanza medesima, il preventivo finanziario e la relazione firmata contenente una descrizione dettagliata del progetto (cosiddetto formulario ), redatta in conformità ai moduli predisposti dalla struttura competente. Resta comunque ferma l eventuale regolarizzazione o integrazione della documentazione già presentata ai sensi dell art. 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n ) Nel caso di affidamento in parte o in toto del progetto, gli Ordini e i Collegi dovranno indicare nel formulario l ente affidatario e la descrizione dell attività assegnata. 6) SOGGETTI VALUTATORI Le proposte progettuali pervenute verranno esaminate dall Incarico Speciale competente in materia di integrazione delle attività formative a supporto dello sviluppo. L istruttoria di merito sarà svolta avvalendosi del Nucleo Tecnico di Valutazione, di cui all art. 3 dell Accordo di programma quadro, nominato dalla Provincia e composto da: un Presidente, quale figura esperta e di garanzia; due componenti designati direttamente dall Amministrazione provinciale; tre componenti, uno per area professionale, nominati dall Amministrazione provinciale su designazione degli Ordini e Collegi professionali trentini. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Ai lavori del Nucleo può assistere il dirigente competente nonché un addetto per funzioni di segreteria. 7) PROCEDURA PER L AMMISSIONE A FINANZIAMENTO, GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO 1) I progetti presentati e sottoposti a valutazione saranno considerati idonei e quindi ammissibili al finanziamento se otterranno un punteggio globale uguale o superiore a 60 punti, su un totale massimo di 100 punti. 2) Ai fini dell assegnazione del predetto punteggio, sono effettuate le seguenti valutazioni: A. una valutazione di natura finanziaria, svolta a cura del dirigente incaricato, nel rispetto dei costi riconoscibili, anche al fine della quantificazione del finanziamento erogabile. Non sono ammesse a finanziamento voci di spesa o parti di esse ritenute non conformi ai limiti di costo previsti nell Allegato A.

103 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ B. una valutazione di merito, effettuata dal Nucleo Tecnico di Valutazione, sulla base dei seguenti elementi: a) Coerenza progettuale esterna: caratterizzazione, tipicità e strategicità del progetto e corrispondenza alle problematiche considerate; caratteristiche generali, cognitive e organizzative dell utenza; o- biettivi dell intervento e contesto di riferimento; b) Coerenza progettuale interna: congruità del piano di azioni proposto, obiettivi/contenuti formativi, caratteristiche dell utenza e articolazione delle attività; strumenti di monitoraggio interno, valutazione e riconoscibilità del risultato dell intervento; azioni previste e costi preventivati; c) Qualità complessiva del progetto in termini di accuratezza espositiva, contestualizzazione, metodologie innovative, sussidi e strumenti didattici; personalizzazione; metodologie proposte; integrazione dell intervento con il praticantato o lo sviluppo di carriera professionale. Saranno comunque finanziate con priorità le attività formative di ingresso e di praticantato, quelle volte al rafforzamento della professionalità dei giovani che esercitano da meno di 5 anni e quelle che presentano modalità innovative per l esercizio dell attività professionale. 3) Ai fini della predisposizione della graduatoria di merito, a parità di punteggio si seguirà un criterio cronologico, dando la precedenza al progetto presentato per primo. Farà fede la data ed il numero di protocollo di arrivo. 4) I progetti ammessi in graduatoria saranno finanziabili a condizione che non accedano ad altre forme di finanziamento pubblico, comunque denominate. La struttura competente approva tre diverse graduatorie, riferite, rispettivamente, ai progetti rientranti nella prima linea, nella seconda linea e nella terza linea. Il dirigente competente, con propria determinazione, approva la graduatoria e adotta il provvedimento di concessione del contributo entro 75 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali, dandone altresì comunicazione agli Ordini/Collegi beneficiari. 5) La Provincia finanzia i progetti seguendo l ordine di ciascuna delle tre graduatorie, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria. L ultimo progetto finanziabile in graduatoria potrà essere finanziato parzialmente, secondo le somme rimanenti a disposizione. 6) Nel caso si tratti di progetto presentato da più Ordini e/o Collegi, qualora il progetto stesso non preveda le percentuali della ripartizione di attribuzione, queste verranno considerate paritarie. 7) Qualora le risorse disponibili, assegnate ad una linea di intervento, risultino superiori all ammontare dei progetti ammissibili appartenenti a tale linea, la cifra residuale potrà essere destinata, sentito il Nucleo Tecnico di Valutazione, al finanziamento delle proposte progettuali facenti parte delle altre due linee di finanziamento. 8) Per quanto riguarda la Linea 1, ciascun Ordine o Collegio potrà ricevere un finanziamento annuale non superiore al 10% dell importo complessivo assegnato alla linea. Tale finanziamento potrà essere ripartito anche su più progetti. Tuttavia, nel caso vi fossero risorse disponibili superiori all ammontare destinato ai progetti ammissibili, la cifra residuale potrà essere impiegata, sentito il Nucleo Tecnico di Valutazione, per il finanziamento di ulteriori interventi progettuali proposti dallo stesso Ordine e Collegio. 9) A partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione, è possibile dare corso ai progetti finanziabili. 10) Prima dell avvio dell attività, l Ordine/Collegio responsabile del progetto comunicherà alla Struttura competente: a) il nominativo ed il recapito del referente del progetto, che sarà colui che agisce in nome e per conto dell Ordine/Collegio; b) il calendario dell attività (date, luoghi, orari).

104 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ ) L Ordine/Collegio responsabile provvederà a registrare, a mezzo di registro cartaceo o su supporto informatico con stampa successiva, i dati riguardanti l attività progettuale: luogo, orario, nominativo di docenti, presenza e frequenza degli iscritti. Tali dati faranno parte integrante della documentazione a base del rendiconto e saranno conservati presso la sede dell Ordine/Collegio responsabile. Eventuali correzioni dovranno garantire la leggibilità delle parti corrette. 12) Gli interventi si dovranno concludere entro 14 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione per la Linea 1 ed entro 24 mesi per le Linee 2 e 3. 13) Eventuali richieste motivate di proroga dei tempi di conclusione dei progetti dovranno essere presentate dall Ordine/Collegio prima della scadenza del termine e potranno essere autorizzate con atto del dirigente provinciale competente. 14) Nel caso in cui l Ordine/Collegio rinunci ad effettuare il corso, sarà necessario comunicare tale decisione alla struttura competente. 8) AZIONI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO 1) Sono previste azioni di monitoraggio volte a rilevare l esecuzione progettuale in corso di svolgimento. L obiettivo è quello di collaborare in forma partecipata con l Ordine/Collegio nella rilevazione degli aspetti qualitativi e nella risoluzione di eventuali aspetti critici. Ciò al fine di perseguire obiettivi e profili connessi al risultato progettuale. 2) Sono previsti, inoltre, controlli da parte dell amministrazione volti a verificare la correttezza amministrativa e contabile delle attività progettuali e della relativa documentazione, nonché il controllo a campione, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione n di data 23 dicembre 2010, del 2% delle dichiarazioni sostitutive pervenute. 3) Le spese di gestione relative all applicazione della L.P.4/2007 e del funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione sono finanziate con l 1% dell assegnazione annuale. 9) MODALITA DI RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE 1) Per rendicontazione si intende l insieme degli adempimenti richiesti ai soggetti attuatori volti a consentire all amministrazione provinciale l accertamento del corretto utilizzo dei finanziamenti concessi e la conseguente erogazione del saldo finale dei medesimi. 2) La rendicontazione presentata dagli Ordini e Collegi deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento sulle modalità e termini di rendicontazione delle attività, D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, - in particolare ai sensi dell art. 3 dedicato agli enti pubblici. 3) La rendicontazione è presentata all amministrazione provinciale a firma del Presidente dell Ordine o Collegio responsabile del progetto, entro 120 giorni dal termine dell attività in base alle azioni effettivamente svolte e al piano delle entrate accertate e conseguite e delle spese effettivamente sostenute e documentate, riferibili all attività finanziata, nei limiti dell importo approvato a preventivo. Per fatti non imputabili al beneficiario, è possibile prima della scadenza dei 120 giorni, richiedere all amministrazione la proroga di tale termine, secondo quanto previsto dalla deliberazione n dd. 14 settembre ) Il contributo della Provincia non potrà comunque essere superiore al disavanzo risultante dal rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite. 5) Ai fini della rendicontazione, dovrà essere presentata la seguente documentazione: 1. richiesta di liquidazione del finanziamento

105 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite 3. copia semplice del provvedimento dell organo competente di approvazione del rendiconto finale 4. relazione contenente la descrizione dell attività svolta. Inoltre, se vi sono progetti co-proposti: 5. dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà per l eventuale applicazione della ritenuta d'acconto da parte di ciascun proponente. Qualora gli interventi formativi e/o di ricerca-azione siano affidati in toto ad un organismo esterno o ad un ente pubblico, detti soggetti provvederanno alla presentazione all Ordine/Collegio di riferimento: - del rendiconto delle spese effettivamente sostenute e delle entrate conseguite relativamente all attività finanziata; - della eventuale attestazione di non recuperabilità dell IVA. Gli Ordini/Collegi, a loro volta, in quanto beneficiari del finanziamento, con provvedimento del proprio organo competente, approvano il rendiconto delle spese effettivamente sostenute e delle entrate conseguite presentato dal soggetto affidatario e lo trasmettono alla Provincia con richiesta di liquidazione del finanziamento. Pertanto, essi rispondono in merito all esistenza, regolarità e completezza della relativa documentazione. 6) Tutta la documentazione relativa al progetto sarà conservata a cura dell Ordine/Collegio e tenuta a disposizione dell Amministrazione per eventuali verifiche e controlli, per almeno 5 anni. 7) Nel caso di progetto presentato da più Ordini e/o Collegi, il rendiconto finale verrà approvato con provvedimento dell organo competente dell Ordine/Collegio capofila. Tutta la documentazione relativa al progetto sarà conservata dall Ordine/Collegio capofila, per almeno 5 anni. 8) I documenti necessari alla compilazione del rendiconto sono disponibili all indirizzo oppure possono essere richiesti alla struttura provinciale competente Incarico speciale per l integrazione dell attività formativa a supporto dello sviluppo, tramite . 10) EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 1) La liquidazione del finanziamento provinciale sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla consegna del rendiconto, previa verifica amministrativa formale, da parte della Provincia, del rispetto dei parametri previsti, dei costi ammissibili e delle entrate accertate. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa, l importo del contributo sarà rideterminato in proporzione. 2) Il proponente può richiedere l erogazione dell anticipazione fino ad un massimo del 50% del finanziamento ammesso, previa dichiarazione di avvio dell attività progettuale. I documenti necessari sono disponibili all indirizzo oppure possono essere richiesti alla struttura provinciale competente, tramite . 3) Nel caso di progetto realizzato dagli Ordini/Collegi coproponenti e previa presentazione del rendiconto sottofirmato dal capofila, la liquidazione potrà fare riferimento al conto corrente di ogni singolo Ordine/Collegio, oppure ad un apposito conto corrente co-intestato a tutti i proponenti del progetto. 4) Nel caso di affidamento in toto, il pagamento potrà avvenire direttamente sul conto corrente dell organismo affidatario, mentre il beneficiario rimane l Ordine/Collegio che ha presentato la richiesta. 5) E fatto salvo il recupero delle somme indebitamente erogate, per costi risultati non debitamente documentati o non ammissibili ovvero a seguito di irregolarità o inadempienza gestionale rilevata in sede di controllo.

106 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Nel caso in cui il soggetto attuatore, al momento della presentazione del rendiconto, dichiari la parziale utilizzazione del finanziamento percepito a titolo di anticipazione, dovrà contestualmente presentare l attestazione dell avvenuta restituzione dell importo inutilizzato, maggiorato dell interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell effettivo rimborso, mediante versamento bancario o postale alla Tesoreria Provinciale. 11) DECADENZA DAL BENEFICIO Il dirigente responsabile dispone con propria determinazione la decadenza dal beneficio concesso quando i soggetti beneficiari non abbiano avviato o realizzato regolarmente l attività oggetto di finanziamento. In tal caso, i soggetti restituiscono le eventuali somme già erogate, maggiorate dell interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell effettivo rimborso.

107 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ DEFINIZIONE E SOGLIE DEI COSTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO Si precisa che: Per durata corsuale si intende la durata della formazione d aula e/o laboratorio e fasi di alternanza. Per durata progettuale si intende la somma delle fasi e moduli aventi contenuto diverso. Linea 1. Parametri per gli interventi di formazione I costi ammissibili al finanziamento, da rendicontare analiticamente, possono riguardare: I. Interventi corsuali II. Interventi seminariali o corsi brevi fino ad un massimo di 16 ore I. Interventi corsuali Ideazione e progettazione Per spese di ideazione e progettazione di iniziative formative di prima realizzazione è riconosciuto un monte ore di impegno massimo che non può superare il 40% della durata corsuale, nel rispetto comunque del limite massimo di 60 ore. Per le iterazioni di tali corsi e per iniziative formative già presentate nei bandi precedenti, è riconosciuto un monte ore di impegno massimo che non può superare il 10% della durata corsuale, nel rispetto comunque del limite massimo di 20 ore. Possono essere riconosciuti compensi orari massimi onnicomprensivi pari a 94,00 Euro. Coordinamento e direzione Per spese di coordinamento e direzione è riconosciuto un monte ore di impegno massimo che non può superare il 30% della durata corsuale, nel rispetto comunque del limite massimo di 70 ore. Possono essere riconosciuti compensi orari massimi onnicomprensivi pari a 48,00 Euro. Segreteria Per spese di segreteria è riconosciuto un monte ore di impegno massimo che non può superare il 75% della durata corsuale, nel rispetto comunque del limite massimo di 95 ore. Possono essere riconosciuti compensi orari massimi omnicomprensivi pari a 48,00 euro. Predisposizione di sussidi didattici Per la predisposizione dei sussidi didattici, testi o dispense appositamente elaborati per il programma dell intervento formativo, può essere riconosciuto un monte ore massimo pari al 20% della durata corsuale, nel rispetto comunque di un numero massimo di 20 ore. Entro tali limiti, possono essere riconosciuti compensi orari massimi omnicomprensivi pari a 94 Euro. Assicurazione partecipanti E riconosciuto il costo sostenuto dall Ordine/Collegio per l assicurazione dei corsisti, contro gli infortuni durante la frequenza del corso, fermo restando che la responsabilità rimane in capo all Ordine/Collegio che realizza il progetto. Il costo del premio ammissibile dovrà essere congruo rispetto ai costi di mercato. Docenza Eventuali rapporti di collaborazione devono essere preventivamente regolati da apposito contratto (lettera di incarico e relativa accettazione), indicando l oggetto della prestazione professionale, periodo di svolgimento del corso (specificando corso e codice) monte ore complessivo di docenza da effettuare ed il compenso orario, comprensivo di spese di viaggio, vitto, alloggio e oneri fiscali, ecc. Il compenso orario massimo omnicomprensivo è previsto pari a 140,00 Euro. E calcolato per ora intera o frazione di 30 minuti.

108 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Per specifiche attività su tematiche di particolare rilevanza e/o complessità esplicitate nel progetto, da affidare a soggetti di chiara fama, possono essere riconosciuti compensi superiori a tale parametro, previa verifica di congruità del Nucleo Tecnico di Valutazione. Codocenza La codocenza è ammessa solo se giustificata da particolari caratteristiche del corso, da esplicitare in sede progettuale. Le ore di codocenza previste possono essere retribuite nel rispetto delle soglie di costo orario definito per le ore di docenza. Tutoraggio d aula, di stage e di formazione a distanza, monitoraggio qualitativo e valutazione degli apprendimenti Le ore di tutoraggio, monitoraggio qualitativo e valutazione degli apprendimenti saranno riconosciute in base alla loro coerenza progettuale. Il compenso orario massimo omnicomprensivo per lo svolgimento di tali attività è pari a 48,00 Euro, per un numero massimo di ore non superiore alla durata del corso. Supporto tecnico per videoconferenze e formazione a distanza Le ore di videoconferenze e di formazione a distanza dovranno essere specificatamente quantificate in sede di preventivo progettuale per la verifica di congruità da parte del Nucleo di Valutazione. Il compenso orario massimo omnicomprensivo per lo svolgimento di tali attività è pari a 70,00 Euro, per un numero massimo di ore non superiore alla durata del corso. Assistenza/coordinamento di gruppo per viaggi e visite guidate. Le ore di assistenza/coordinamento di gruppo per viaggi e visite guidate riconosciute saranno valutate in base alla loro coerenza progettuale. Il compenso orario massimo omnicomprensivo per lo svolgimento di tali attività è pari a 65,00 Euro. Utilizzo locali La riconoscibilità degli oneri connessi all utilizzo dei locali è prevista nella misura massima e onnicomprensiva di 50 Euro per ogni ora di formazione effettivamente realizzata in detti locali, con esclusione delle ore di stage e comunque nella misura non superiore ad Euro Eventuali superamenti devono essere debitamente giustificati a preventivo. Tali locali dovranno rispettare le norme in materia di igiene, sanità e sicurezza. Tale importo verrà riconosciuto esclusivamente per i locali destinati allo svolgimento di attività formative e sarà comprensivo delle spese complessivamente sostenute (elettricità, riscaldamento, pulizie, etc.), ripartite per giorni/ore di svolgimento delle attività. Sono esclusi gli oneri di affitto di locali adibiti a funzioni diverse ancorché connesse all'intervento formativo (ad uso segreteria, amministrazione, direzione o altro). Noleggio attrezzature Sono ammissibili le spese relative al noleggio delle attrezzature non configurabile come leasing. Le quote di noleggio riconoscibili non possono superare il triplo delle quote di ammortamento così calcolate in ragione annua: costo d acquisto diviso il numero di anni d ammortamento (anche anticipato) secondo normativa fiscale. Qualora il noleggio riguardi periodi inferiori all anno solare la quota di ammortamento, utile ai fini della verifica di riconoscibilità relativa agli oneri di noleggio, dovrà essere calcolata in ragione dell effettivo periodo di noleggio mensile (rapportando eventuali frazioni di mese, non inferiori a 15 giorni, a mese intero). Il contratto di noleggio dovrà indicare anche il costo di acquisto del bene, cioè il prezzo di vendita al pubblico del bene e dovrà essere integrato con una distinta che riporti il codice identificativo e le caratteristiche del bene stesso. Materiale di consumo per le esercitazioni dei partecipanti. Sono ammissibili i costi relativi a materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle attività formative fino ad un massimo di Euro 90 per allievo e comunque nella misura non superiore ad Euro

109 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ In tale voce è possibile, inoltre, imputare il costo di beni a utilità ripetuta che, per importo, siano stati assoggettati alla deduzione integrale della spesa nell'esercizio, per un valore complessivo inferiore ad 516,46 Euro (IVA esclusa). Nel caso in cui per lo svolgimento delle lezioni, sia necessario l'acquisto di licenze d'uso per software, il costo che può essere imputato a tale voce è di 516,46 Euro (IVA esclusa) per ogni licenza (PC) richiesta. Materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti. Possono essere riconosciute le spese relative all'acquisto di materiale didattico consegnato in dotazione ai partecipanti (libri, dispense...). In sede di preventivo sarà riconosciuto un costo massimo per materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti pari ad 50,00 Euro per allievo. Altre spese di realizzazione Sono ammesse le seguenti spese sostenute nell ambito della realizzazione del progetto: spese di pubblicità, depliant, brochure inerenti l attività progettuale, fino ad un limite massimo di Euro 500. Per tali attività, i supporti comunicativi utilizzati dovranno riportare la dicitura: Realizzato con il contributo della Provincia Autonoma di Trento ; oneri relativi ai certificati di frequenza/formazione; oneri di acquisizione di valori bollati per far fronte ad adempimenti richiesti dalla Provincia Autonoma di Trento, incluse le marche da bollo da apporre sui certificati di frequenza/formazione; oneri di spese bancarie per conti correnti relativi all esclusiva gestione dei progetti proposti, nel limite massimo di 150 Euro. II. Interventi seminariali o corsi brevi fino ad un massimo di 16 ore Nel caso in cui vengano realizzati interventi seminariali o corsi brevi fino ad un massimo di 16 ore, possono essere riconosciuti i seguenti costi: Ideazione e progettazione Per le iniziative di prima realizzazione è riconosciuto un monte ore di impegno massimo pari a quello della durata del corso. Per iniziative non di prima realizzazione è riconosciuto un monte ore di impegno massimo che non può superare il 50% della durata del corso. Possono essere riconosciuti compensi orari massimi onnicomprensivi pari a 94,00 Euro. Coordinamento e direzione Per spese di coordinamento e direzione è riconosciuto un monte ore di impegno massimo pari a quello della durata del corso. Possono essere riconosciuti compensi orari massimi onnicomprensivi pari a 48,00 Euro. Segreteria Per spese di segreteria è riconosciuto un monte ore di impegno massimo pari a quello della durata del corso. Possono essere riconosciuti compensi orari massimi onnicomprensivi pari a 48,00 Euro. Predisposizione di sussidi didattici Per la predisposizione dei sussidi didattici, testi o dispense appositamente elaborati per il programma dell intervento formativo, può essere riconosciuto un monte ore massimo pari al 50% della durata corsuale. Possono essere riconosciuti compensi orari massimi onnicomprensivi pari a 94 Euro. Supporto tecnico a videoconferenze e formazione a distanza Le ore di videoconferenze e di formazione a distanza dovranno essere specificatamente quantificate in sede di preventivo progettuale per la verifica di congruità da parte del Nucleo di Valutazione. Il compenso orario massimo omnicomprensivo per lo svolgimento di tali attività è pari a 70,00 Euro.

110 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Assicurazione partecipanti E riconosciuto il costo sostenuto dall Ordine/Collegio per l assicurazione dei corsisti, contro gli infortuni durante la frequenza del corso, fermo restando che la responsabilità rimane in capo all Ordine/Collegio che realizza il progetto. Il costo del premio ammissibile dovrà essere congruo rispetto ai costi di mercato. Docenza Eventuali rapporti di collaborazione devono essere preventivamente regolati da apposito contratto (lettera di incarico e relativa accettazione), indicando l oggetto della prestazione professionale (corso e codice), periodo di svolgimento del corso, monte ore complessivo di docenza da effettuare ed il compenso orario, comprensivo di spese di viaggio, vitto, alloggio e oneri fiscali. Il compenso orario massimo omnicomprensivo è previsto pari a 140,00 Euro. Per specifiche attività a carattere seminariale su tematiche di particolare rilevanza e/o complessità esplicitate nel progetto, da affidare a soggetti di chiara fama, possono essere riconosciuti compensi superiori a tale parametro, previa verifica di congruità del Nucleo Tecnico di Valutazione. Codocenza La codocenza è ammessa solo se giustificata da particolari caratteristiche del corso, da esplicitare in sede progettuale. Le ore di codocenza previste possono essere retribuite nel rispetto delle soglie di costo orario definito per le ore di docenza. Tutoraggio d aula Le ore di tutoraggio d aula saranno riconosciute in base alla loro coerenza progettuale. Il compenso orario massimo onnicomprensivo per lo svolgimento di tali attività è pari a 48,00 Euro. Utilizzo locali La riconoscibilità degli oneri connessi all utilizzo dei locali è prevista nella misura massima e onnicomprensiva di 80 Euro per ogni ora di formazione effettivamente realizzata in detti locali, con esclusione delle ore di stage. Tali locali dovranno rispettare le norme in materia di igiene, sanità e sicurezza. Sono comprese anche le spese complessivamente sostenute (elettricità, riscaldamento, pulizie, etc.) che si possono ripartire per i giorni/ore di svolgimento delle attività, mentre sono esclusi gli oneri di affitto di locali adibiti a funzioni diverse ancorché connesse all'intervento formativo (ad uso segreteria, amministrazione, direzione o altro). Noleggio attrezzature Sono ammissibili le spese relative al noleggio delle attrezzature non configurabile come leasing. Le quote di noleggio riconoscibili non possono superare il triplo delle quote di ammortamento così calcolate in ragione annua: costo d'acquisto diviso il numero di anni d'ammortamento (anche anticipato) secondo normativa fiscale. Qualora il noleggio riguardi periodi inferiori all'anno solare la quota di ammortamento, utile ai fini della verifica di riconoscibilità relativa agli oneri di noleggio, dovrà essere calcolata in ragione dell'effettivo periodo di noleggio mensile (rapportando eventuali frazioni di mese, non inferiori a 15 giorni, a mese intero). Il contratto di noleggio dovrà indicare anche il costo di acquisto del bene, cioè il prezzo di vendita al pubblico del bene e dovrà essere integrato con una distinta che riporti il codice identificativo e le caratteristiche del bene stesso. Materiale di consumo per esercitazioni partecipanti. Sono ammissibili i costi relativi a materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle attività formative fino ad un massimo di Euro 50 per allievo e comunque nella misura non superiore ad Euro In tale voce è possibile, inoltre, imputare il costo di beni a utilità ripetuta che, per importo, siano stati assoggettati alla deduzione integrale della spesa nell'esercizio, per un valore complessivo inferiore ad 516,46 Euro (IVA esclusa).

111 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Nel caso in cui, per lo svolgimento delle lezioni, sia necessario l'acquisto di licenze d'uso per software, il costo che può essere imputato a tale voce è di 516,46 Euro (IVA esclusa) per ogni licenza (PC) richiesta. Materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti. Possono essere riconosciute le spese relative all'acquisto di materiale didattico consegnato in dotazione al partecipante (libri, dispense...). In sede di preventivo sarà riconosciuto un costo massimo per materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti pari ad 50,00 Euro per allievo. Altre spese di realizzazione Sono ammesse le seguenti spese sostenute nell ambito della realizzazione del progetto: spese di pubblicità, depliant, brochure inerenti l attività progettuale, fino ad un limite massimo di Euro 500. Per tali attività i supporti comunicativi utilizzati, dovranno riportare la dicitura: Realizzato con il contributo della Provincia Autonoma di Trento ; oneri relativi ai certificati di frequenza/formazione; oneri di acquisizione di valori bollati per far fronte ad adempimenti richiesti dalla Provincia Autonoma di Trento, incluse le marche da bollo da apporre sui certificati di frequenza/formazione; oneri di spese bancarie per conti correnti relativi all esclusiva gestione dei progetti proposti, nel limite massimo di 150 Euro; spese per ristorazione (buffet, rinfreschi, ) riferite ad eventi seminariali, sono ammessi un massimo di 10 Euro a giornata per ciascun partecipante.

112 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Linea 2 e 3. Parametri per gli interventi di ricerca-azione La durata massima degli interventi di ricerca-azione è definita in 800 ore comprensive delle fasi di ricerca, progettazione, sperimentazione e diffusione. I costi ammissibili al finanziamento, da rendicontare analiticamente, riguardano: Ideazione e progettazione Per spese di ideazione e progettazione è riconosciuto un monte ore di impegno massimo che non può superare il 5% della durata progettuale, nel rispetto comunque del limite massimo di 20 ore. Possono essere riconosciuti compensi orari massimi onnicomprensivi pari a 48,00 Euro. Coordinamento e direzione dell intervento Per spese di ideazione, coordinamento e direzione è riconosciuto un monte ore di impegno massimo che non può superare il 30% della durata progettuale, nel rispetto comunque del limite massimo di 70 ore. Possono essere riconosciuti compensi orari massimi onnicomprensivi pari a 48,00 Euro. Segreteria Per spese di segreteria è riconosciuto un monte ore di impegno massimo che non può superare il 45% della durata progettuale, nel rispetto comunque del limite massimo di 50 ore. Possono essere riconosciuti compensi orari massimi onnicomprensivi pari a 48,00 Euro. Personale di ricerca, di analisi e di diffusione dei risultati La misura del compenso orario massimo e onnicomprensivo riconoscibile ai professionisti/ricercatori di categoria Senior, non potrà essere superiore a 140,00 Euro. Il compenso orario massimo e onnicomprensivo riconoscibile per i professionisti/ricercatori di categoria Junior non potrà essere superiore a 70,00 Euro. E da classificare come Senior colui che possiede almeno 5 anni completi di esperienza professionale nel settore inerente la materia di competenza richiesta. E da classificare come Junior colui che possiede almeno 2 anni completi di esperienza professionale nel settore inerente la materia di competenza richiesta. E possibile assegnare l attività di raccolta dati ai fini della ricerca anche a ricercatori neolaureati. Il compenso orario massimo e onnicomprensivo riconoscibile non potrà essere superiore a 48,00 Euro. Qualora le attività di ricerca, di analisi e di diffusione dei risultati siano assegnate a professionisti/ricercatori, il rapporto di collaborazione deve essere preventivamente regolato da apposito contratto (lettera di incarico e relativa accettazione) nel quale siano chiaramente indicati l oggetto della prestazione professionale, le ore di prestazione professionale da effettuare ed il compenso orario, comprensivo di spese di viaggio, vitto, alloggio e oneri fiscali. Altre spese Possono essere riconosciuti inoltre altri oneri, da indicare nel progetto, riconducibili alla fase di ricerca, analisi e diffusione dei risultati in misura massima non superiore al 70% del costo complessivo della voce Personale di ricerca, di analisi e di diffusione dei risultati. ** ** ** **

113 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ GESTIONE CONTABILE DEGLI INTERVENTI 1) Le spese ammissibili non possono essere sostenute antecedentemente alla data di comunicazione di autorizzazione di avvio delle azioni, ad eccezione delle spese di progettazione dell attività finanziata. 2) Fatture e note spesa riportano il codice e la denominazione del progetto cui fanno riferimento. Il codice del progetto va evidenziato in tutta la documentazione acquisita a rendiconto e nella corrispondenza con l amministrazione, nonché nelle eventuali quote di iscrizione dei partecipanti alle attività. Nel caso di fattura unica per prestazioni riguardanti più progetti, va riportato il codice di ciascun progetto. Sulla medesima fattura, anche riprodotta in apposite copie, va fatta imputazione distinta per ciascun progetto con specificazione delle rispettive quote di attività e del relativo importo. In caso di fatture recanti date posticipate rispetto a quella del termine dell'intervento formativo, farà fede la causale che dovrà richiamare espressamente la relativa azione, effettivamente svolta nel periodo progettuale. 3) L Ordine/Collegio espone a rendiconto anche l IVA, se questa non può essere detratta. L IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto attuatore. A tal proposito, occorre fare riferimento alla normativa fiscale in materia, rilevando che l'imposta rappresenta un costo riconoscibile ogni volta che è indetraibile, ossia ogni volta che il soggetto è nell'impossibilità di recuperarla. Qualora l'iva venga determinata sulla base del calcolo pro-rata, va imputata la quota indetraibile ed evidenziata nel consuntivo all interno delle singole voci interessate. L organismo esterno o ente pubblico a cui l intervento è affidato in toto deve presentare l eventuale attestazione di non recuperabilità dell IVA. 4) Le ore di prestazione del personale sono esposte interamente o in frazioni di 30 minuti. 5) Il costo del personale interno può essere esposto a rendiconto e il relativo importo dovrà essere calcolato in modo esaustivo. Nel caso in cui le ore di impegno relative a tale voce analitica siano realizzate da personale interno il calcolo del costo orario deve tenere presenti i soli istituti previsti dalla legge e/o contratti. Per la definizione del costo mensile a carico dell'organismo gestore si dovrà procedere esemplificativamente come segue: - costo mensile lordo del dipendente (oneri diretti e oneri riflessi) + quota 13/ma ove prevista + quota 14/ma ove prevista + quota ferie + quota festività soppresse + quota altri oneri derivanti da istituti contemplati dai vigenti contratti + quota TFR (accantonamenti dell'esercizio). Non risultano ammissibili eventuali quote per assenze lavorative (ad es.: malattia, gravidanza, ) - tale somma andrà poi divisa per il numero di ore convenzionali mensili previsto dal contratto di riferimento. - il risultato (= costo orario del dipendente) andrà moltiplicato per le ore di effettivo impiego nell'ambito delle attività formative. Potranno essere adottati altri metodi di calcolo purché idonei a rappresentare il costo effettivo delle prestazioni. - ogni valore ottenuto ha un riferimento a cui risalire attraverso le informazioni fornite e i documenti citati. 6) Le economie di spesa vanno preventivamente comunicate anche via mail all Incarico, da redistribuire su altre voci rendicontabili, per la verifica del rispetto dei parametri stabiliti e la coerenza del progetto. L importo non utilizzato potrà essere compensato anche su altre voci rendicontabili non previste a preventivo.

114 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ ) Sono esposte tra le voci non rendicontabili : - le spese sostenute, non inseribili tra i costi ammissibili. - le spese di funzionamento e gestione dell ente affidatario. Tali spese possono essere inserite, quali costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino ad un massimo del 10 % rispetto al totale dei costi rendicontabili realmente sostenuti. Le voci di costo non rendicontabili contribuiranno alla determinazione di quanto effettivamente speso per la realizzazione del progetto, ai fini della corrispondenza fra entrate e uscite e della quantificazione del finanziamento. Esse vanno attestate dai documenti giustificativi di spesa conservati dall Ordine/Collegio o dall ente affidatario e sono verificate in modo esaustivo dall Organo che approva il rendiconto.

115 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Provincia Autonoma di Trento Ordine Ordine Collegio Collegio ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI PROFESSIONI Trento, marzo 2011

116 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ PREMESSE VISTO il Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004, con il quale il Consiglio d Europa ha previsto azioni volte a favorire lo sviluppo volontario delle soluzioni basate sulle competenze a livello europeo, consentendo in tal modo ai diversi settori tradizionali di impegnarsi nelle sfide della educazione e della formazione lanciate dall internazionalizzazione del commercio e della tecnologia ; VISTA la Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali secondo i principi della libera prestazione dei servizi, tutela e sicurezza dei consumatori, libera circolazione e diritto di stabilimento ; VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione ed in particolare il comma 3 dell art. 117 della Costituzione, che sancisce la competenza concorrente delle regioni e province autonome in materia di professioni ; VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell' articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131 ; VISTO il Protocollo di intesa per la sottoscrizione del patto per la qualità sociale, per la qualificazione delle spese correnti e per la creazione del valore con azioni di sistema tra la Provincia Autonoma di Trento e gli Ordini e Collegi professionali trentini, siglato il 10 dicembre 2009; VISTO il Programma di Sviluppo Provinciale, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n del 29 ottobre 2010, che indica come uno degli assi strategici di intervento quello del capitale produttivo; VISTO in particolare, uno degli ambiti di intervento relativi a tale asse strategico, Politiche del lavoro e utilizzo del capitale umano : - per rendere maggiormente visibili le competenze e la carriera professionale dei lavoratori trentini, al fine di sostenere, favorire e semplificare l incontro tra domanda e offerta di lavoro e far risaltare il capitale professionale di ogni lavoratore - (.) - puntare sulla creazione di posti di lavoro - sia di tipo autonomo che dipendente, in nuove imprese o in imprese già esistenti - ad elevata qualificazione e produttività attraverso un sistema di incentivi volti a favorire la creazione e lo sviluppo di forme associate di professionisti impegnati nella produzione di servizi ad elevata qualificazione e in grado di operare sul mercato nazionale e internazionale, oltre che ad affrontare le problematiche poste dalla domanda locale; TENUTO conto del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per gli anni , adottato il 12 ottobre 2007; VISTA la legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 4 Interventi per favorire l accesso alla professione e la formazione continua nella professioni intellettuali ed in particolare l art. 4 Accordi di programma e convenzioni che prevede al comma 1 la stipulazione di accordi di programma con gli ordini professionali, al fine di erogare contributi per concorrere e sostenere i processi di formazione permanente, nonché di promuovere, implementare e sostenere la definizione e l utilizzo di strumenti e di metodologie in favore della tutela della qualità dell attività professionale; CONSIDERATA l opportunità che la Provincia: 1. sia protagonista - con una strategia integrata di interventi - di una politica di sostegno ed innovativa delle professioni, capace di miglioramento socio-economico e culturale; 2. che, rispetto alle professioni costituite in Ordini o Collegi, ne incentivi l orientamento, la formazione di ingresso e l aggiornamento continuo; 3. promuova ed incentivi la formazione e lo sviluppo delle intelligenze creative operanti in Trentino; 4. sviluppi misure specifiche per l alta formazione di giovani talenti professionali; 5. sviluppi nuove modalità di intervento a sostegno della qualificazione dei servizi professionali.

117 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E - L ORDINE. - IL COLLEGIO Si stipula il seguente ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA DEGLI ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI VOL- TE A PROMUOVERE L ACCESSO ALLA PROFESSIONE E LA FORMAZIONE CONTINUA Articolo 1 Finalità ed obiettivi 1. Il presente Accordo di programma quadro, di seguito denominato Accordo, costituisce strumento attuativo della legge provinciale 14 febbraio 2007, n Le Parti: a. sostengono attività di formazione dei giovani per l accesso all esame professionale e lo svolgimento in condizioni di parità del praticantato, promuovono lo sviluppo delle competenze professionali durante il praticantato, inteso anche come occasione di scambio di esperienze; b. sostengono la formazione continua volta a sviluppare le competenze lungo tutto l arco della carriera professionale; c. sostengono le attività formative promosse congiuntamente dagli Ordini e Collegi per l acquisizione di competenze interprofessionali; d. favoriscono interventi, anche a carattere di ricerca-azione, volti ad adottare standard riconosciuti di certificazione delle competenze e della qualità dei servizi professionali, anche sulla base di forme di esercizio associato, di attività interprofessionali e di apertura all internazionalizzazione. Articolo 2 Tavolo di monitoraggio per l attuazione dell Accordo 1. Per le finalità elencate nell art. 1, le Parti ritengono indispensabile costituire un Tavolo di monitoraggio per l attuazione dell Accordo, composto da rappresentanti della Provincia e degli Ordini e Collegi professionali trentini. 2. Il Tavolo svolge, dandone comunicazione al Nucleo, le seguenti funzioni: a. verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori, anche in vista dei conseguenti provvedimenti; b. assicurare il confronto e l informativa fra le Parti per l attuazione dell Accordo; c. formulare proposte per l individuazione di linee di priorità per la programmazione degli interventi previsti dall Accordo; d. esaminare gli esiti dell azione di monitoraggio bilaterale sulla qualità degli interventi per le conseguenti proposte. 3. Le Parti individuano i propri referenti per il Tavolo e li comunicano alla Provincia. 4. La Provincia assicura il coordinamento e l attività di segreteria e di supporto del Tavolo, attraverso un dirigente incaricato.

118 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Articolo 3 Nucleo Tecnico di Valutazione 1. Le Parti ritengono necessario che la Provincia istituisca un Nucleo Tecnico al fine di garantire la qualità e la coerenza degli interventi applicativi della legge provinciale n. 4 del Le Parti condividono che il Nucleo sia composto da sei membri: un Presidente, esperto nelle materie oggetto dell Accordo, nominato dalla Provincia sentiti gli Ordini e Collegi nell ambito del Tavolo, due componenti nominati direttamente dalla Provincia, e tre designati dagli Ordini e Collegi professionali trentini uno per area professionale: giuridico/economica, sociale/sanitaria, tecnica. In caso di parità di voti, vale quello del Presidente. 3. La Provincia costituisce il Nucleo prevedendo in particolare che esso: a. applichi i criteri di valutazione e graduazione per tipologia delle proposte progettuali presentate dagli Ordini e Collegi per le finalità previste dalla legge provinciale n. 4 del 2007; b. valuti le proposte progettuali e ne proponga la graduazione di ammissibilità ai fini della conseguente determinazione di assegnazione; c. definisca le modalità di monitoraggio degli interventi, al fine di verificarne, in forma congiunta tra la Provincia e gli Ordini e Collegi, gli elementi di coerenza e di qualità e individuare misure di miglioramento; d. verifichi le proposte metodologiche di certificazione delle competenze e crediti di carriera professionale, fornendo eventuali elementi di miglioramento; e. illustra alla Consulta delle professioni, prevista dall art. 5 della legge provinciale n. 4 del 2007, lo stato di attuazione dell Accordo e ne relazioni al Tavolo. Articolo 4 Criteri d azione e impegni 1. Le Parti conformano le proprie azioni a principi di leale collaborazione, sussidiarietà nei compiti ed efficacia degli interventi, ferma la responsabilità degli Ordini e Collegi professionali. 2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna a: a. utilizzare appieno le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo ed assegnate al singolo Ordine o Collegio; b. fornire al Tavolo e al Nucleo tutte le informazioni e l aiuto necessario per lo svolgimento delle azioni previste dall Accordo; c. partecipare con periodicità almeno annuale al monitoraggio e alla verifica dell Accordo; d. utilizzare forme di collaborazione e coordinamento; e. segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi proponendo le relative azioni da intraprendere. Articolo 5 Certificazione delle competenze 1. Le Parti si impegnano a sperimentare strumenti di certificazione delle competenze e dei crediti professionali, secondo criteri validati dal Nucleo e nel rispetto dei regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, al fine di migliorare e promuovere lo sviluppo della professionalità trentina. 2. La certificazione delle competenze e dei crediti professionali, conseguenti alle iniziative del presente Accordo, è rilasciata in forma congiunta dall Ordine o Collegio e dalla Provincia. 3. La certificazione sarà orientata ad assicurarne l uso anche in ambito comunitario per sostenere la libertà di esercizio e di stabilimento.

119 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Articolo 6 Affidamento e rendicontazione 1. Gli Ordini e i Collegi possono organizzare in tutto o in parte le attività formative e di ricerca-azione in forma diretta, oppure associata tra loro, ovvero affidarne l esecuzione ad enti formatori, di ricerca o enti pubblici. 2. Gli Ordini e i Collegi si impegnano a sfruttare con efficienza ed efficacia le risorse disponibili per agevolare il più possibile i propri iscritti, con un attenta supervisione dell andamento dei lavori e anche con il contenimento dei costi dei progetti. 3. Le proposte sono valutate, nella qualità e nel merito, dal Nucleo Tecnico di Valutazione, di cui all art Le attività promosse dalle Parti sono finanziabili a condizione che non possano accedere ad altre forme di finanziamento pubblico, comunque denominate. 5. Secondo le modalità ed i criteri fissati dalla Giunta provinciale ai sensi dell art. 3 della legge provinciale n. 4/2007, i finanziamenti, previa valutazione e classificazione delle proposte progettuali da parte del Nucleo, vengono assegnati agli Ordini e Collegi professionali, anche in forma congiunta, mediante determinazione del dirigente incaricato. 6. Spetta agli Ordini e Collegi assegnatari la rendicontazione delle spese, per la successiva liquidazione degli interventi. Articolo 7 Disposizioni finali 1. Il presente Accordo ha durata triennale dalla data della sottoscrizione, con possibilità di modificazioni ed integrazioni, anche su proposta di una delle Parti. Trento, 2011 Provincia Autonoma di Trento Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Lorenzo Dellai Ordine Collegio Il Presidente

120 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 16 marzo 2011, n. 231 Autorizzazione al trasferimento nel Patrimonio Disponibile provinciale di stazioni radioelettriche (ripetitori) ubicate sul territorio provinciale omissis omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI PATRIMONIALI determina 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, l intera p.ed. 368 in P.T C.C. Drena - dal Patrimonio Indisponbile al Patrimonio Disponibile della Provincia Autonoma di Trento; 2) di demandare all Ufficiale rogante la redazione dell istanza tavolare relativa al trasferimento di cui al punto 1); 3) di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale; 5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo fin dalla data della sua adozione. IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE ING. GIANFRANCO BRIGADOI

121 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 21 marzo 2011, n. 19 Procedura di verifica di cui all art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell impatto ambientale del progetto Ampliamento polo fieristico e nuovo palazzetto dello sport in loc. Baltera - Comune di Riva del Garda - Screening SCR Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell impatto ambientale omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE omissis determina 1) che il progetto Ampliamento polo fieristico e nuovo palazzetto dello sport in loc. Baltera localizzato nel Comune di Riva del Garda, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni ed evidenziando le seguenti raccomandazioni e richiami normativi. Prescrizioni 1. (Settore gestione ambientale dell APPA) - In ragione della complessità del caso oggetto di studio (traffico indotto, sorgenti tecnologiche, parcheggi, ecc) e dell incertezza dei modelli di calcolo si dovrà eseguire, al termine dei lavori, una campagna di misura in una condizione rappresentativa della rumorosità prodotta dal polo fieristico e dal palazzetto dello sport al fine di verificare, almeno presso i ricettori più esposti, la correttezza delle previsioni ed il reale rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. 2. (Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici) - L intervento ricade in una zona dove la possibilità di effettuare rinvenimenti archeologici risulta molto elevata. Per questo motivo, prima dell avvio del cantiere, si devono effettuare una serie di sondaggi esplorativi, concordati e condotti con la direzione scientifica della scrivente Soprintendenza ed affidati ad una ditta specializzata in ricerche archeologiche, finalizzati alla verifica dell entità del deposito archeologico eventualmente presente. Ai sensi del d.lgs. dd. l2 aprile 2006, n. 163, trattandosi di un opera realizzata con finanziamenti pubblici, i costi di suddetti sondaggi sono a carico della committenza. Alla Soprintendenza dovrà essere comunicato, con almeno un mese di anticipo, l inizio dei lavori; alla medesima dovrà essere fornita tutta la documentazione grafica, fotografica, nonché la relazione finale corredata da schede relativa all intervento archeologico. La Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, alla luce dei risultati di tali saggi, si esprimerà in merito alle strategie da adottare, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per la tutela dei beni archeologici eventualmente ancora sepolti (scavo archeologico estensivo, espressione di dichiarazione d interesse etc,). Eventuali materiali di interesse archeologico che dovessero essere rinvenuti sono di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del combinato disposto d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e d.p.r. l novembre 1973, n. 690, artt. 1 e (Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie, Servizio gestione strade) - La successiva progettazione dovrà indicare la quota dell intradosso del previsto sovrappasso pedonale rispetto alla quota stradale. Si richiede un altezza minima utile inderogabile di 5,10 m riferita alle nuove quote della circonvallazione per le quali il Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie si rende disponibile a fornire i relativi elaborati di dettaglio. Inoltre si prescrive che l accesso ed il recesso dal

122 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Palasport avvenga da via Marone impegnando la rotatoria Baltera mentre l accesso da via Nuova Circonvallazione potrà essere utilizzato solo per i mezzi di emergenza e di soccorso. 4. (Agenzia per l energia) - Al termine del processo di certificazione LEED il proponente provvederà a trasmetterne copia all Agenzia per l energia. Raccomandazioni e richiami normativi 1. (Agenzia per l energia) - Qualora fossero previsti punti di illuminazione esterni si richiama al rispetto delle prescrizioni della l.p. 3 ottobre 2007, n. 16 Risparmio energetico e inquinamento luminoso e del relativo regolamento attuativo. Inoltre si raccomanda al proponente di approfondire fin da subito la possibilità di realizzare forme di produzione di energia FV (da fotovoltaico) in forma integrata sulla copertura, sulle pareti o sulle vetrate degli immobili al fine di minimizzarne i costi e di armonizzarle architettonicamente con gli edifici. 2. (Servizio antincendi e protezione civile) - Si ricorda l obbligo di attivare il procedimento tecnico - amministrativo per l ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 3. (Settore gestione ambientale dell APPA) - La destinazione le acque emunte per il sistema di raffrescamento, ai sensi dell art. 8, comma 4, del d.p.p. 13 maggio 2002 n. 9-99/Leg, non potranno essere reimmesse in falda. Potranno essere invece scaricate negli strati superficiali del suolo, in corso d acqua superficiale o in pubblica fognatura bianca (art. 16 TULP) purché prive di qualsiasi sostanza inquinante e nel rispetto dei limiti di temperatura di cui al punto 2 della tabella D del TULP. Inoltre si raccomanda il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e/o degli obiettivi di qualità imposti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, ricorrendo eventualmente al calcolo delle distanze di prima approssimazione (D.P.A.) e/o della fascia di rispetto, ai sensi del decreto direttivo 29 maggio 2008 Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. Si puntualizza inoltre che tale metodologia si applica anche alla linee interrate e che, ai sensi del sopra citato decreto direttivo, il calcolo della fascia, unitamente ai dati per la sua determinazione, deve essere fornito alle autorità competenti dal proprietario/gestore della linea. 2) di dare atto che l istruttoria si è conclusa tardivamente rispetto ai termini previsti da regolamento, a causa dei ritardi dovuti alla necessità di richiedere ed analizzare documentazione integrativa e di attendere la trasmissione di alcuni pareri richiesti dai quali non era possibile prescindere; 3) che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell intervento, dott. Paolo Nicoletti in qualità di legale rappresentante della società Garda Trentino Fiere S.p.A. nonché in copia ai Servizi ed Enti coinvolti in istruttoria: Dipartimento protezione civile e infrastrutture, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio geologico, Servizio antincendi e protezione civile, Servizio utilizzazione acque pubbliche, Settore gestione ambientale dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, Soprintendenza per i beni architettonici, Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici, UO igiene pubblica e prevenzione ambientale dell Azienda provinciale per i servizi sanitari, Agenzia provinciale per l energia ed il Comune di Riva del Garda; 4) che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DOTT. ENRICO MENAPACE

123 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 21 marzo 2011, n. 20 Procedura di verifica di cui all art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell impatto ambientale del progetto Coltivazione e ripristino della cava Crocetta - Comune di Besenello - Screening n. SCR Sottoposizione alla procedura di valutazione dell impatto ambientale omissis omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE determina 1) che il progetto Coltivazione e ripristino della cava Crocetta, localizzato nel Comune di Besenello, per le motivazioni espresse in premessa, è da sottoporre alla procedura di valutazione dell impatto ambientale; 2) che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell intervento, signor Romano Pigato, legale rappresentante della ditta Calcestruzzi Atesini s.r.l., nonché in copia al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al Servizio Foreste e Fauna, al Servizio Bacini Montani, al Servizio Geologico, al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche, al Servizio Minerario, al Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, all APSS - U.O. Igiene Pubblica e Prevenzione ambientale, al Settore Gestione ambientale dell A.P.P.A. ed al Comune di Besenello; 3) che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DOTT. ENRICO MENAPACE

124 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 23 marzo 2011, n. 23 Procedura di verifica di cui all art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell impatto ambientale del progetto Nuova centrale di cogenerazione a metano e rete di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche site nel Comune di Tione di Trento - Comune di Tione di Trento - Screening n. SCR Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell impatto ambientale omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE omissis determina 1) che il progetto Nuova centrale di cogenerazione a metano e rete di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche site nel Comune di Tione di Trento localizzato nel Comune di Tione di Trento, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: P1. Entro tre anni dalla data del presente provvedimento, indipendentemente dal numero di motori endotermici a ciclo Otto installati, il proponente dell opera dovrà dotare le unità a ciclo Otto di un sistema DeNOx basato su tecnologia SCR. P2. La valutazione previsionale dell impatto acustico dovrà essere integrata e consegnata al Comune territorialmente competente ai fini del rilascio del titolo edificatorio come specificato nel parere del Settore Gestione ambientale dell APPA prot n del 21 febbraio ) di dare atto che l istruttoria si è conclusa tardivamente rispetto ai termini previsti da regolamento, al fine di poter compiutamente analizzare la documentazione integrativa depositata in data 14 febbraio 2011; 3) che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell intervento, signor Eccli Mario, legale rappresentante dell Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento, nonché in copia all Agenzia Provinciale per l energia, all APPA Settore Gestione ambientale, al Servizio Bacini montani, al Servizio Geologico, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e al Comune di Tione di Trento; 4) che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DOTT. ENRICO MENAPACE

125 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 23 marzo 2011, n. 241 Autorizzazione al trasferimento nel Patrimonio Disponibile provinciale di stazioni radioelettriche (ripetitori) ubicate sul territorio provinciale omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI PATRIMONIALI omissis determina 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa l intera p.f C.C. Canal San Bovo I dal Patrimonio Indisponibile al Patrimonio Disponibile della Provincia Autonoma di Trento; 2) di demandare all Ufficiale rogante la redazione dell istanza tavolare relativa al trasferimento di cui al punto 1); 3) di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale; 5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo fin dalla data della sua adozione. IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE ING. GIANFRANCO BRIGADOI

126 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 357 Dritte Änderung der Kriterien für die Gewährung von Beiträgen an Organisationen ohne Gewinnabsicht für Vorhaben zur Vorbeugung und Soforthilfe im Katastrophenbereich Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 357 Terza modifica dei criteri per la concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell ambito di calamità Der Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, Nr. 34, sieht vor, dass die Landesregierung ermächtigt ist, Beiträge an gemeinnützige Organisationen, die auf dem Gebiet der Katastrophenvorbeugung und der Soforthilfe tätig sind, zu gewähren. Die Beiträge können unter anderem für den Kauf oder die Anmietung von unbeweglichen Gütern, welche den Institutionen als Sitz zur Verfügung gestellt werden, einschließlich der Garagen und der Lagerräume, gewährt werden. Die Landesregierung hat mit den Beschlüssen Nr. 102 vom , Nr vom und Nr vom die Kriterien für die Gewährung von Beiträgen an Organisationen ohne Gewinnabsicht für Vorhaben zur Vorbeugung und Soforthilfe im Katastrophenbereich gemäß obgenannten Landesgesetz genehmigt. Es erscheint zweckmäßig, dass in diesen Kriterien spezifiziert wird, dass die obgenannten Beiträge für den Kauf oder die Anmietung von unbeweglichen Gütern auch die Einrichtung einschließen können. Diese muss nicht unbedingt gleichzeitig mit dem unbeweglichen Gut erworben werden, sondern kann auch in einem späteren Moment erworben werden. Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG einstimmig und in gesetzlicher Form L articolo 1, comma 4, della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, prevede che la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ad organizzazioni che operano senza fini di lucro nei settori di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche. I contributi possono essere concessi tra l altro per l'acquisto o la locazione di beni immobili da destinarsi a sede degli enti, comprese le autorimesse ed i magazzini. La Giunta provinciale ha approvato con le deliberazioni n. 102 del 24/01/2005, n del 10/04/2007 e n del 05/10/2009 i criteri per la concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell ambito di calamità ai sensi della legge provinciale di cui sopra. Risulta opportuno specificare in questi criteri che i suddetti contributi per l'acquisto o la locazione di beni immobili possono includere anche l arredamento. Esso non deve essere necessariamente acquistato contestualmente al bene immobile, ma può essere acquistato anche in un momento successivo. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera ad unanimità di voti legalmente espressi 1. die Kriterien für die Gewährung von Beiträgen an Organisationen ohne Gewinnabsicht für Vorhaben zur Vorbeugung und Soforthilfe 1. di modificare nel seguente modo i criteri per la concessione di contributi alle organizza zioni senza fini di lucro per progetti di pre-

127 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ im Katastrophenbereich, genehmigt mit den Beschlüssen der Landesregierung Nr. 102 vom , Nr vom und Nr vom , folgendermaßen zu ändern: Punkt 2.3 erhält folgende Fassung: 2.3 Ansuchen im Sinne des Artikels 1 Absatz 4 Buchstabe c) des Landesgesetzes für den Ankauf oder die Anmietung von Liegenschaften, einschließlich der Einrichtung a) kurze Beschreibung der anzukaufenden, anzumietenden oder angemieteten Liegenschaft und ihrer Zweckbestimmung und/oder kurze Beschreibung der Einrichtung, b) Kostenvoranschlag, c) Finanzierungsplan. Die Einrichtung muss nicht unbedingt gleichzeitig mit dem unbeweglichen Gut erworben werden, sondern kann auch in einem späteren Moment erworben werden. Bezüglich des Kostenvoranschlages für die Einrichtung gelten die Bestimmungen des Punktes 2.2. venzione e di pronto soccorso nell ambito di calamità, approvati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 102 del 24/01/2005, n del 10/04/2007 e n del 05/10/2009: Il punto 2.3 è così sostituito: 2.3 Domanda ai sensi dell articolo 1, comma 4, lettera c) della legge provinciale per l acquisto o la locazione di beni immobili, incluso l arredamento a) breve descrizione del bene immobile da acquistare, da locare o locato e della sua destinazione e/o breve descrizione dell arredamento; b) preventivo di spesa; c) piano di finanziamento. L arredamento non deve essere necessariamente acquistato contestualmente al bene immobile, ma può essere acquistato anche in un momento successivo. Riguardo al preventivo di spesa per l arredamento valgono le disposizioni di cui al punto 2.2. Punkt 4.3 Absatz 1 Buchstabe c) erhält folgende Fassung: bis zu 60 Prozent der anerkannten Kosten für den Ankauf oder die Anmietung von Liegenschaften, einschließlich der Einrichtung, gemäß Punkt 2.3. Il punto 4.3, comma 1, lettera c) è così sostituito: fino al 60 per cento dei costi riconosciuti per l acquisto o la locazione di beni immobili, incluso l arredamento, ai sensi del punto 2.3. Punkt 10 Absatz 3 Buchstabe c) erhält folgende Fassung: bis zu 95 Prozent der anerkannten Kosten für den Ankauf oder die Anmietung von Liegenschaften, einschließlich der Einrichtung, gemäß Punkt 2.3. Il punto 10, comma 3, lettera c) è così sostituito: fino al 95 per cento dei costi riconosciuti per l acquisto o la locazione di beni immobili, incluso l arredamento, ai sensi del punto dass diese Änderungen am Tag ihrer Genehmigung in Kraft treten. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER 2. che queste modifiche entrano in vigore il giorno della loro approvazione. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT.LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR.HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P DOTT. HERMANN BERGER

128 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 372 Geförderter Wohnbau: Artikel 87 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 i.g.f. - Festlegung der Kriterien für die Gewährung des einmaligen Beitrages Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 372 Edilizia abitativa agevolata: articolo 87, comma 11 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per la concessione del contributo a fondo perduto Folgendes wird vorausgeschickt: 1. Der Absatz 11 des Artikels 87 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, sieht zugunsten der Gemeinden für den Kauf von bebauten Grundstücken zum Zweck deren Wiedergewinnung die Gewährung zu Lasten des Rotationsfonds eines zinsfreien Darlehens vor, das nach erfolgter Änderung des Gemeindebauleitplanes oder des Durchführungsplanes im Sinne von Artikel 87 Absatz 11 in einen einmaligen Beitrag umgewandelt wird, der nicht höher sein darf als 50 Prozent der gesetzlichen Baukosten der auf dem Grundstück zulässigen Baumasse. 2. Im Sinne von Artikel 87 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr.13, bestimmt die Landesregierung mit Beschluss die Kriterien für die Gewährung des genannten Beitrages zugunsten der Gemeinden. Dies vorausgeschickt und gestützt auf die Bestimmungen des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, i.g.f. beschließt die LANDESREGIERUNG Si premette quanto segue: 1. Il comma 11 dell articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, prevede a favore dei comuni per l acquisto di aree edificate da recuperare la concessione a carico del fondo di rotazione di un mutuo senza interessi, che ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione ai sensi dell articolo 87, comma 11 è trasformato in un contributo a fondo perduto che non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull area. 2. Ai sensi dell articolo 87, comma 11 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la Giunta provinciale delibera i criteri relativi alle modalità di concessione del citato contributo a favore dei comuni. Ciò premesso e visto le disposizioni della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: 1. Im Sinne von Artikel 87 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, i.g.f, sind die Kriterien hinsichtlich der Gewährung des einmaligen Beitrages an Gemeinden genehmigt. Genannte Kriterien sind in der Anlage, die integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, festgelegt. delibera 1. Sono approvati ai sensi dell articolo 87, comma 11 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, i criteri riguardanti la concessione del contributo a fondo perduto ai comuni. Tali criteri sono indicati nell allegato che forma parte integrante della presente deliberazione.

129 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von Artikel 28 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 2. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

130 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ ANLAGE Geförderter Wohnbau: Artikel 87 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 i.g.f. - Festlegung der Kriterien für die Gewährung des einmaligen Beitrages ALLEGATO Edilizia abitativa agevolata: articolo 87, comma 11 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per la concessione del contributo a fondo perduto Art. 1 (Voraussetzungen für die Gewährung des einmaligen Beitrages) (1) Im Sinne von Artikel 87 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, werden den Gemeinden zu Lasten des Rotationsfonds für den Kauf von bebauten Grundstücken zum Zweck deren Wiedergewinnung zinsfreie Darlehen gewährt, die für alle Rechtswirkungen des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 und des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, als Flächen für den geförderten Wohnbau gelten. Nach erfolgter Änderung des Gemeindebauleitplanes oder des Durchführungsplanes wird im Sinne von Artikel 87 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, ein Teil des Darlehens in einen einmaligen Beitrag umgewandelt. (2) Gemäß Artikel 35 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, muss der Nutzungskoeffizient 0,8 der für jede einzelne Zone vorgesehenen hochzulässigen Baudichte erreichen. Art. 1 (Requisiti per la concessione del contributo a fondo perduto) (1) Ai sensi dell articolo 87 comma 11 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono concessi ai comuni a carico del fondo di rotazione mutui senza interessi per l acquisto di aree edificate da recuperare che a tutti gli effetti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono considerate aree destinate all edilizia abitativa agevolata. Ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione, una parte del mutuo è trasformata ai sensi dell articolo 87 comma 11 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, in contributo a fondo perduto. (2) Ai sensi dell articolo 35 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, il coefficiente di utilizzo deve raggiungere lo 0,8 della densità edilizia massima prevista per la singola zona. Art. 2 (Ausmaß des einmaligen Beitrages) (1) Der einmalige Beitrag für den Erwerb der bebauten Grundstücke für den Zweck deren Wiedergewinnung darf nicht höher sein als 50 Prozent der gesetzlichen Baukosten der auf dem Grundstück zulässigen Baumasse und darf jedenfalls 50 Prozent des Preises für den Erwerb des bebauten Grundstückes nicht überschreiten. Art. 2 (Entità del contributo a fondo perduto) (1) Il contributo a fondo perduto per l acquisizione delle aree edificate da recuperare non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull area e comunque non può superare il 50 per cento del prezzo d acquisizione dell area edificata. Art. 3 (Ausbezahlung des Beitrags) (1) Der einmalige Beitrag laut Artikel 2 Absatz 1 der vorliegenden Kriterien wird gewährt, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: Art. 3 (Erogazione del contributo) (1) Il contributo di cui all articolo 2, comma 1 dei presenti criteri è concesso in presenza dei seguenti presupposti:

131 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ a) es muss eine Kopie des Kaufvertrages vorgelegt werden, aus dem hervorgeht, dass der bebaute Grund zur Gänze bezahlt wurde, b) das Eigentumsrecht am bebauten Grundstück muss im Grundbuch eingetragen sein. a) presentazione di copia del contratto di compravendita dal quale risulti che il prezzo di vendita del terreno edificato è stato interamente corrisposto; b) iscrizione tavolare del diritto di proprietà del terreno edificato.

132 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 378 Hypo Tirol Bank Italien A.G. - Genehmigung der Änderung der Satzung Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 378 Hypo Tirol Bank Italia S.p.A. - Approvazione della modifica dello Statuto sociale Die Landesregierung hat in folgende Rechtsvorschriften, Umstände und Tatsachen eingesehen: Das D.P.R. vom 26. März 1977, Nr. 234, Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend die Ordnung der Kreditanstalten regionalen Charakters. Das Regionalgesetz vom 17. April 2003, Nr. 3 mit welchem ab 1. Februar 2004 die Verwaltungsbefugnis der Region Trentino-Südtirol auf den Sachgebieten Spar- und Raiffeisenkassen sowie Kreditanstalten regionalen Charakters der Autonomen Provinz Bozen übertragen wurden. Das Gesetzes vertretende Dekret vom 1. September 1993, Nr. 385, Einheitstext der Gesetze in den Sachgebieten Bank- und Kreditwesen in geltender Fassung und im Besonderen die Artikel 56, 57, 150-bis und 159. Das Ansuchen der Hypo Tirol Bank Italien A.G. vom 27. Mai 2010, um Genehmigung der Abänderung der Satzung sowie das diesbezügliche Protokoll der Sitzung des Aufsichtsrates vom 28. April 2010 aus welcher die genannten Satzungsäderungen hervorgehen. Die Anforderung des verbindlichen Gutachtens, im Sinne des Artikels 159 des Gesetzes vertretenden Dekrets vom 1. September 1993, Nr. 385 und des Artikels 3 des D.P.R. vom 26. März 1977, Nr. 234 bezüglich der obgenannten Abänderungen der Satzung der Hypo Tirol Bank Italien A.G.; diese Anforderung wurde der Banca d Italia von der zuständigen Landesabteilung am 23. Juni 2010, Prot. Nr / übermittelt. Das Schreiben vom 10. September 2010, Prot. Nr mit welchem die Banca d Italia ihr positives Gutachten, in Bezug auf die Abänderung der Artikel 2, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20 und 21 der Satzung der oben genannten Hypo Tirol Bank Italien A.G. ausspricht. La Giunta Provinciale: Visto il D.P.R. del 26 marzo 1977, n. 234 che detta le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale. Vista la legge regionale del 17 aprile 2003, n. 3 con la quale a decorrere dal 1 febbraio 2004 sono delegate alla Provincia Autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale. Visto ii decreto legislativo del 1. settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e succ. modifiche, ed in particolare gli articoli 56, 57, 150-bis e 159. Vista la domanda di Hypo Tirol Bank S.p.A. del 27 maggio 2010 con cui questa chiede l approvazione delle modifiche del proprio Statuto ed il verbale della seduta del Consiglio di Sorveglianza del 28 aprile 2010, da cui risultano le modifiche statutarie stesse. Considerato che la richiesta di parere, ai sensi dell articolo 159 del decreto legislativo del 1. settembre 1993, n. 385 e dell articolo 3 del D.P.R. del 26 marzo 1977, n. 234, relativa alle sopra citate modifiche dello statuto sociale della Hypo Tirol Bank Italia S.p.A., è stata inoltrata alla Banca d Italia dalla competente Ripartizione provinciale il giorno 23 giugno 2010 prot. n / Vista la nota del 10 settembre 2010, Prot. n con cui la Banca d Italia esprime parere favorevole per la modifica degli articoli 2, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20 e 21 dello Statuto della citata Hypo Tirol Bank Italia S.p.A.

133 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Aufgrund des oben genannten Schreibens, hat das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens mit eigenem Schreiben Prot. Nr / vom 05. Oktober 2010 die Hypo Tirol Bank Italien A.G. aufgefordert die Abänderung der Artikel 2, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, und 21 wie von der Banca d Italia bereits genehmigt, von der Gesellschaftsversammlung genehmigen zu lassen. Das Schreiben der Hypo Tirol Bank Italien A.G. vom 14. Februar 2011, Prot. Nr /90745, mit welchem Kopie des Protokolls der Gesellschaftsversammlung Urkundenrolle Nr , Sammlung Nr vom 1. Oktober 2011 übermittelt wird, aus dem die Genehmigung der Abänderung der Artikel 2, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20 und 21 der Satzung hervorgeht und zwar in der von der Banca d Italia genehmigten Fassung. Die Abänderung des Gesellschaftsstatuts der Hypo Tirol Bank Italien A.G. genehmigen zu können. Dies vorausgeschickt und nach Anhören des Berichterstatters beschließt DIE LANDESREGIERUNG auf Vorschlag des Landesrates für Innovation und Genossenschaften einstimmig und in gesetzlich vorgeschriebener Form: 1) die Abänderung der Artikel der Satzung der Hypo Tirol Bank Italien A.G., wie sie aus dem Protokoll der Gesellschaftsversammlung vom 10. Februar 2011, Urkundenrolle Nr , Sammlung Nr , Notar Dr. Walter Crepaz hervorgeht, zu genehmigen. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER In base alla sopra citata nota, l Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con propria lettera prot. n / del 5 ottobre 2010 chiesto ad Hypo Tirol Bank Italia S.p.A. di far approvare dall Assemblea dei soci, le modifiche degli articoli 2, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20 e 21 dello statuto, come approvate dalla Banca d Italia. Vista la lettera di Hypo Tirol Bank Italia S.p.A. del 14 febbraio 2011, prot. n /90745, con la quale viene trasmessa copia del verbale dell Assemblea dei soci Repertorio N , Raccolta. n del 10 febbraio 2011, da cui risulta la deliberazione della modifica degli articoli 2, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20 e 21 dello Statuto, come approvata dalla Banca d Italia. Di poter approvare la modifica dello statuto sociale di Hypo Tirol Bank Italia S.p.A. Tanto premesso e sentito il relatore LA GIUNTA PROVINCIALE delibera su proposta dell Assessore all innovazione e cooperative a voti unanimi espressi nei modi di legge: 1) di approvare la variazione degli articoli dello statuto di Hypo Tirol Bank Italia S.p.A., come risulta dal verbale della assemblea dei soci del 10 febbraio 2011, Repertorio Nr , Raccolta Nr Notaio Dr. Walter Crepaz. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

134 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 379 Nichtübertragung der direkten Denkmalschutzbindung von der Bp. 1, K.G. Oberrasen, auf die neugebildete Bp. 450 und die Gp. 132, K.G. Oberrasen, Gemeinde Rasen-Antholz Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 379 Esclusione del trasporto del vincolo di tutela storico-artistica dalla p.ed. 1, C.C. Rasun di Sopra, alla neoformata p.ed. 450 ed alla p.f. 132, C.C. Rasun di Sopra, Comune di Rasun- Anterselva Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung; Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42); Nach Einsichtnahme in das Ministerialdekret vom , mit welchem die Bp. 1, K.G. Oberrasen, unter Denkmalschutz gestellt wurde; Festgestellt, dass sich auf der Bp. 1 auch der Stadel des Hofes befindet und der Eigentümer um die Genehmigung der Anbringung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Stadels ersucht hat; Festgestellt, dass das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler die Anbringung der Photovoltaikanlage abgelehnt hat und der Eigentümer dagegen Aufsichtsbeschwerde bei der Landesregierung eingereicht hat; Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr vom , mit welchem die Aufsichtsbeschwerde des Eigentümers angenommen worden ist und beschlossen wurde, den Stadel von der Denkmalschutzbindung auszuschließen und diese auf die Wohngebäude zu beschränken; Nach Einsichtnahme in den Teilungsplan Nr. 45/2011 vom des Geom. Ulrich Aichner, mit welchem: m² von der Bp. 1, K.G. Oberrasen, abgetrennt und der neu gebildeten Bp. 450, K.G. Oberrasen, zugeschrieben werden; - 1 m² von der Bp. 1, K.G. Oberrasen, abgetrennt und der Gp. 132, K.G. Oberrasen, zugeschrieben wird; Vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); visto il decreto ministeriale del , con il quale la p.ed. 1, C.C. Rasun di Sopra, è stata sottoposta a vincolo di tutela storicoartistica; accertato che sulla p.ed. 1 si trova anche il fienile del maso e che il proprietario ha richiesto l autorizzazione all installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del fienile; accertato che l Ufficio Beni architettonici ed artistici non ha autorizzato l installazione dell impianto fotovoltaico e che il proprietario ha presentato un ricorso gerarchico contro il diniego dell autorizzazione; vista la propria deliberazione n del , con la quale il ricorso gerarchico del proprietario è stato accolto ed è stato deciso di limitare il vincolo di tutela storico-artistica alle case abitative, svincolando però il fienile dall annotazione di tutela; visto il piano di frazionamento n. 45/2011 dd del geom. Ulrich Aichner, con il quale vengono scorporati: m² dalla p.ed. 1, C.C. Rasun di Sopra, che vengono ceduti alla neoformata p.ed. 450, C.C. Rasun di Sopra; - 1 m² dalla p.ed. 1, C.C. Rasun di Sopra, che viene ceduto alla p.f. 132, C.C. Rasun di Sopra;

135 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Festgestellt, dass laut obgenanntem Teilungsplan sich das denkmalgeschützte Objekt weiterhin auf der Bp. 1, K.G. Oberrasen, befindet; Festgestellt dass laut Regionalgesetz vom 8. Mai 1982, Nr. 6, die obgenannten Abtrennungen und Neubildungen die automatische Übertragung der direkten Denkmalschutzbindung von der Bp. 1, K.G. Oberrasen, auf die Bp. 450 und die Gp. 132, K.G. Oberrasen, zur Folge hätte; Da es angebracht erscheint, die Übertragung der direkten Denkmalschutzbindung auf die neugebildete Bp. 450 und auf die Gp. 132 auszuschließen, da für diese die Voraussetzungen im Sinne des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter nicht gegeben sind; beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit: a) Nach Einsichtnahme in den Teilungsplan Nr. 45/2011 vom und den eigenen Beschluss Nr vom die direkte Denkmalschutzbindung von der Bp. 1, K.G. Oberrasen, auf die neugebildete Bp. 450 und die Gp. 132, K.G. Oberrasen, Gemeinde Rasen-Antholz, nicht übertragen zu lassen. Eigentümer: Wierer Sebastian, geboren am in Bruneck Denkmalschutzbindung: Auf der Bp. 1, K.G. Oberrasen, bleibt die Denkmalschutzbindung aufrecht. Begründung: Mit eigenem Beschluss Nr vom wurde entschieden, dass der Eigentümer eine Photovoltaikanlage auf dem Stadeldach anbringen darf und dass die Denkmalschutzbindung des Stadels, der keine geschichtlich-künstlerischen Elemente aufweist, aufgehoben wird. Auf der Bp. 1 bleibt die Denkmalschutzbindung aufrecht. constatato che in seguito al piano di frazionamento sopra citato l oggetto della tutela storicoartistica si trova sempre sulla p.ed. 1, C.C. Rasun di Sopra; constatato che ai sensi della legge regionale 8 maggio 1982, n. 6, le suddette escorporazioni avrebbero come conseguenza il trasporto automatico del vincolo diretto di tutela storico-artistica dalla p.ed. 1, C.C. Rasun di Sopra, alla p.ed. 450 e alla p.f. 132, Rasun di Sopra; ritenuto opportuno escludere il trasporto del vincolo diretto di tutela storico-artistica sulla neoformata p.ed. 450 e sulla p.f. 132, in quanto per esse mancano i presupposti del Codice dei beni culturali e del paesaggio; LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi espressi nei modi di legge: a) visto il piano di frazionamento n. 45/2011 del e la propria deliberazione n del l esclusione del trasporto del vincolo diretto di tutela storico-artistica dalla p.ed. 1, C.C. Rasun di Sopra, alla neoformata p.ed. 450 ed alla p.f. 132, C.C. Rasun di Sopra, comune di Rasun-Anterselva. Proprietario: Wierer Sebastian, nato il a Brunico Vincolo Storico-Artistico: Sulla p.ed. 1, C.C. Rasun di Sopra, il vincolo di tutela storico-artistica rimane inalterato. Motivazione: Con propria deliberazione n del è stato deciso di autorizzare il proprietario all installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del fienile e di cancellare il vincolo di tutela per il fienile, che non riveste alcun interesse storico-artistico. Sulla p.ed. 1 vincolo di tutela storico-artistica rimane inalterato;

136 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ b) von diesem Beschluss im Verwaltungswege den Eigentümer der unter Schutz gestellten Parzelle zu verständigen. Die Grundbuchsanträge sind zu Lasten des Eigentümers. b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario della particella vincolata. I relativi adempimenti tavolari sono a carico del proprietario. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

137 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 380 Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Glurns, das Torwärterhaus, Malser Str. 26, Bp. 141 in E.Zl. 1241/II, K.G. Glurns Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 380 Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel comune di Glorenza, la casa del guardiano, via Malles 26, sita sulla p.ed. 141 in P.T. 1241/II, C.C. Glorenza Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung; Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) insbesondere den Artikel 45; Nach Einsichtnahme in den Unterschutzstellungsvorschlag des Direktors der Landesabteilung Denkmalpflege vom , Prot. Nr /31109, betreffend das Torwärterhaus, Malser Str. 26, Bp. 141 in E.Zl. 1241/II, K.G. Glurns, Gemeinde Glurns; Festgestellt, dass der Eigentümer im Laufe des Verfahrens im Sinne von Artikel 15 des Landesgesetzes Nr. 17 vom keine schriftliche Gegenäußerung vorgelegt hat; beschließt DIE LANDESREGIERUNG Vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) in particolare l articolo 45; vista la proposta del direttore della ripartizione provinciale beni culturali dd , prot. n /701817, per un nuovo vincolo diretto di tutela storico-artistica riguardante la casa del guardiano, via Malles 26, sita sulla p.ed. 141 in P.T. 1241/II, C.C. Glorenza, comune di Glorenza; constatato che nel corso del procedimento il proprietario non ha presentato controdeduzioni scritte ai sensi dell art. 15 della legge provinciale n. 17, del ; LA GIUNTA PROVINCIALE delibera mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit: a) im Sinne der Art. 10 und 13 des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) das Torwärterhaus, Malser Str. 26, Bp. 141 in E.Zl. 1241/II, K.G. Glurns, Gemeinde Glurns unter direkten Denkmalschutz zu stellen. Eigentümer: Riedl Alois, geb. am in Mals Begründung: Das Gebäude gehört dem Verteidigungs- a voti unanimi legalmente espressi a) di vincolare ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) la casa del guardiano, via Malles 26, sita sulla p.ed. 141 in P.T. 1241/II, C.C. Glorenza, comune di Glorenza Proprietario: Riedl Alois, nato il a Malles Venosta Motivazione: L'edificio fa parte dell'apparato difensivo risa-

138 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ komplex des 16. Jh.s an. Tonnengewölbe im Erdgeschoß mit Stichkappen, Fenster mit hohen Leibungen, hölzerne Freitreppe an der Nordseite. b) von diesem Beschluss im Verwaltungswege den Eigentümer der unter Schutz gestellten Parzelle zu verständigen. c) beim Grundbuchsamt in Schlanders den Antrag auf Eintragung des direkten Denkmalschutzes im Sinne des genannten Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. lente al XVI sec. Al pianterreno volta a botte con lunette, finestre con profonde strombature, scala esterna lignea sul lato nord. b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario della particella vincolata. c) di presentare all Ufficio Tavolare di Silandro domanda di annotazione del vincolo di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico della particella di cui sopra, autorizzando il direttore della ripartizione provinciale Beni culturali a presentare la relativa domanda. La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

139 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 383 Aufhebung der archäologischen Denkmalschutzbindung auf den Bpp 615/1, 1231 und Gpp. 276/1, 276/11, 276/12, 276/13, 276/16, 280/1, K.G. Brixen, in der Gemeinde Brixen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 383 Cancellazione del vincolo di tutela archeologica sulle pp.ed.615/1, 1231 e pp.ff. 276/1, 276/11, 276/12, 276/13, 276/16, 280/1 C.C. Bressanone nel Comune di Bressanone Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kulturund Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42); nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung; nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr vom 24/07/1989, mit welchem die Bpp. 615/1, 1231 und Gpp. 276/1, 276/11, 276/12, 276/13, 276/16, 280/1, K.G. Brixen, Gemeinde Brixen, unter archäologischen Denkmalschutz gestellt wurden; in Erwägung die Denkmalschutzbindung für di Bpp. 615/1, 1231 und Gpp. 276/1, 276/11, 276/12, 276/13, 276/16, 280/1, K.G. Brixen, zu löschen, da für diese die Voraussetzungen im Sinne der Artt. 10 und 13 des Kodexes der Kulturund Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom , Nr. 42) nicht gegeben sind; beschließt Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; vista la propria deliberazione n del 24/07/1989, con la quale le pp.ed. 615/1, 1231 e pp.ff. 276/1, 276/11, 276/12, 276/13, 276/16, 280/1 C.C. Bressanone, Comune di Bressanone, sono state sottoposte a vincolo di tutela archeologica; ritenuto opportuno cancellare il vincolo di tutela archeologica pp.ed. 615/1, 1231 e pp.ff. 276/1, 276/11, 276/12, 276/13, 276/16, 280/1 C.C. Bressanone, in quanto mancano i presupposti ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo , n. 42); LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit: a) die Aufhebung der archäologischen Denkmalschutzbindung im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 22. Januar 2004, Nr. 42 betreffend die: mm.a. 1 und 2 der Bp. 615/1 in E.Zl. 2338/II K.G. Brixen Eigentümer: m.a. 1 - Oberegger Walter geb. in Brixen am 22/06/1959 (3/4) - Stampfer Thomas geb. in Graz (A) am a voti unanimi espressi nei modi di legge: a) la cancellazione del vincolo tutela archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardante: pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 615/1in P.T. 2338/II C.C. Bressanone Proprietario: p.m. 1 - Oberegger Walter nato a Bressanone il 22/06/1959 (3/4) - Stampfer Thomas nato a Graz (A) il

140 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ /05/1956 (1/4) m.a. 2 Stampfer Thomas geb. in Graz (A) am 19/05/1956 Bp in E.Zl. 1077/II K.G. Brixen Eigentümer: Oberegger Immobilien KG d. Walter Oberegger & Co. Vahrn Bp in E.Zl. 1069/II K.G. Brixen Eigentümer: Oberegger Immobilien KG d. Walter Oberegger & Co. Vahrn 19/05/1956 (1/4) p.m. 2 Stampfer Thomas nato a Graz (A) il 19/05/1956 p.ed in P.T. 1077/II C.C. Bressanone Proprietario: Oberegger Immobiliare S.a.s. di Walter Oberegger & Co. Varna p.ed in P.T. 1069/II C.C. Bressanone Proprietario: Oberegger Immobiliare S.a.s. di Walter Oberegger & Co. Varna Gp. 276/1 in E.Zl. 2134/II K.G. Brixen Eigentümer: Oberegger Immobilien KG d. Walter Oberegger & Co. Vahrn Gp. 276/11 in E.Zl. 217/II K.G Brixen Eigetümer: Grüner Baum d. Stremitzer Burghart & Co Brixen Gp. 276/12 in E.Zl. 862/II K.G. Brixen Eigentümer: Oberegger Walter geb. in Brixen am 22/06/1959 Gp. 276/13 in E.Zl. 2134/II K.G. Brixen Eigentümer: Oberegger Immobilien KG d. Walter Oberegger & Co. Vahrn Gp. 276/16 in E.Zl. 1077/II K.G. Brixen Eigenümer: Oberegger Immobilien KG d. Walter Oberegger & Co. Vahrn Gp. 280/1 in E.Zl. 217/II K.G. Brixen Eigentümer: Grüner Baum d. Stremitzer Burghart & Co Brixen ARCHÄOLOGISCHE DENKMALSCHUTZBINDUNG: Beschluss der Landesregierung Nr vom 24/07/1989 Begründung: In den letzten Jahren durchgeführte systematische Ausgrabungen haben zur vollständigen Freilegung und Entfernung der archäologischen Schichten und Strukturen geführt. Aus diesem Grund sind die randvermerkten Grundparzellen heute nicht mehr als archäologisch relevant einzustufen. p.f. 276/1 in P.T. 2134/II C.C. Brixen Proprietario: Oberegger Immobiliare S.a.s. di Walter Oberegger & Co. Varna p.f. 276/11 in P.T. 217/II C.C. Bressanone Proprietario: Grüner Baum di Stremitzer Burghart & Co di Bressanone p.f. 276/12 in P.T. 862/II C.C. Bressanone Proprietario: Oberegger Walter nato a Bressanone il 22/06/1959 p.f. 276/13 in P.T. 2134/II C.C. Bressanone Proprietario: Oberegger Immobiliare S.a.s. di Walter Oberegger & Co. Varna p.f. 276/16 in P.T. 1077/II C.C. Bressanone Proprietario: Oberegger Immobiliare S.a.s. di Walter Oberegger & Co. Varna p.f. 280/1 in P.T. 217/II C.C. Bressanone Proprietario: Grüner Baum di Stremitzer Burghart & Co di Bressanone VINCOLO ARCHEOLOGICO: Deliberazione della Giunta Provinciale n del 24/07/1989 Motivazione: Scavi archeologici in estensione condotti nelle particelle in questione negli ultimi anni hanno portato al completo esaurimento dei depositi antichi conservatisi intatti nel sottosuolo fino ai giorni nostri. I depositi archeologici sono stati rimossi in modo sistematico fino allo sterile. Per questo motivo le particelle in que-

141 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ stione devono essere considerate oggi totalmente prive di interesse archeologici. b) von diesem Beschluss, im Verwaltungswege, die Eigentümer der unter Schutz gestellten Grundparzelle zu verständigen; c) beim Grundbuchsamt in Brixen den Antrag auf Löschung der Anmerkung der direkten Denkmalschutzbindung im Sinne des Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen; d) der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario della particella fondiaria vincolata; c) di presentare all ufficio tavolare di Bressanone domanda di cancellazione dell annotazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico della particella di cui sopra, autorizzando il direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali a presentare la relativa domanda; d) la presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

142 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 400 Gemeinde Kastelruth - Richtigstellung eines materiellen Fehlers im Bauleitplan Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 400 Comune di Castelrotto - rettifica di un errore materiale nel piano urbanistico DIE LANDESREGIERUNG Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Kastelruth; Nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr vom mit welchem die Landesregierung u.a. die Neuabgrenzung der Skipistentrasse im Bereich Hotel Mezdì auf der Seiseralm, wie von der Gemeinde Kastelruth mit RB Nr. 29 vom beantragt, genehmigt hat; Festgestellt, dass bei der Ausarbeitung der entsprechenden graphischen Unterlage ein materieller Fehler im Flächenwidmungsplan unterlaufen ist, da die Skipiste nicht wie von der Landesregierung beschlossen abgegrenzt wurde und dass in der Folge, wegen zeitlicher Überschneidung, auch im Fachplan Aufstiegsanlagen und Skipisten der Fehler übernommen wurde; Für notwendig erachtet, von Amts wegen diesen materiellen Fehler richtig zu stellen; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr.13; LA GIUNTA PROVINCIALE Visto il piano urbanistico comunale vigente di Castelrotto; Vista la delibera n del con la quale la Giunta provinciale ha approvato, tra l altro, la nuova delimitazione del tracciato della pista da sci nell ambito dell albergo Mezdì sull Alpe di Siusi, come proposta dal Comune di Castelrotto con del. cons. n. 29 del ; Constatato, che nell elaborazione della documentazione grafica si è incorso in un errore materiale poiché la pista da sci non è stata delimitata come deliberata dalla Giunta provinciale e che di conseguenza, per un interferenza di tempo, anche il piano di settore impianti di risalita e piste da sci ha recepito detto errore; Ritenuto necessario rettificare d ufficio detto errore materiale; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, LP. dell 11/08/1997, n.13; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. im Bauleitplan der Gemeinde Kastelruth einen materiellen Fehler von Amts wegen richtig zu stellen, und zwar wird die Abgrenzung der Skipistentrasse im Bereich Hotel Mezdì auf der Seiseralm, wie von der Gemeinde Kastelruth mit RB Nr. 29 vom beantragt und mit Landesregierungsbeschluss Nr vom genehmigt, vorgenommen. 1. di rettificare d ufficio un errore materiale nel piano urbanistico del Comune di Castelrotto, delimitando la pista da sci nell ambito dell albergo Mezdì sull Alpe di Siusi, come proposto dal Comune di Castelrotto con del. cons. n. 29 del ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n del

143 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

144 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 409 Richtlinien für die Gewährung von Förderungen aus dem Landschaftsfonds - Aufhebung der Beschlüsse der Landesregierung vom 13. September 2010, Nr sowie vom 25. Mai 2009, Nr Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 409 Direttive per la concessione di agevolazioni dal fondo del paesaggio - abrogazione delle delibere della giunta provinciale 13 settembre 2010, n nonché 25 maggio 2009, n Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: Mit dem Artikel 18/bis des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, eingefügt durch Artikel 26 des Landesgesetzes vom 23. Juli 2007, Nr. 6, wurde der Landschaftsfonds bei der Landesverwaltung eingerichtet. Mit Dekret des Landeshauptmanns vom , Nr. 56, wurde die Zusammensetzung und Funktionsweise der Kommission für den Landschaftsfonds festgelegt. Mit Beschluss der Landesregierung vom 13. September 2010, Nr wurden die Richtlinien für die Vergabe der Förderungen aus dem Landschaftsfonds genehmigt. Die Umweltbildung und die Förderung des Natur- und Landschaftsverständnisses erfolgt zu einem nicht minderen Ausmaß über die Einrichtung und Führung von Naturparkhäusern. Diese in enger Zusammenarbeit mit einzelnen Gemeinden entwickelten Strukturen stellen als Besucherzentren Dreh- und Angelpunkte der Bildungsarbeit im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes dar. Es handelt sich dabei um fachkundig betreute Strukturen, die dem interessierten Publikum ein breites Angebot zur Verfügung stellen sollen, das unter anderem Ausstellungen umfasst oder beispielsweise Lebensräume, kulturelle, geologische Besonderheiten in Dioramen, Reliefs oder anderen Hilfsmitteln und Medien darstellt. Ebenso beinhaltet die Führung von Naturparkhäusern die spezifische Behandlung von naturkundlichen Schwerpunktthemen und Durchführung spezifischer Initiativen. Auf der Grundlage dieser Überlegungen waren von der Landesregierung nach Einsichtnahme La Giunta provinciale ha preso atto di quanto segue: Con l articolo 18/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, inserito dall articolo 26 della legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6, è stato istituito il fondo del paesaggio presso l amministrazione provinciale. Con decreto del Presidente della Provincia del , n. 56, sono stati determinati la composizione ed il funzionamento della Commissione per il fondo del paesaggio. Con delibera della Giunta provinciale del 13 settembre 2010, n. 1505, sono state approvate le direttive per la concessione delle agevolazioni tramite il fondo del paesaggio. L'educazione ambientale e la promozione della sensibilizzazione per la natura ed il paesaggio avviene in misura non trascurabile tramite la costituzione e la gestione di centri visite nei parchi naturali. Tali centri sviluppati in stretta collaborazione con singoli comuni costituiscono cardini per il lavoro educativo in materia della natura e del paesaggio. Si tratta di strutture dotate di persone esperte in grado di offrire al pubblico interessato una vasta scelta, che tra altro comprende mostre ovvero la rappresentazione di habitat, peculiarità naturalistiche, culturali o geologiche tramite diorami, plastici ovvero altri mezzi di sussidio. La gestione dei centri visite comprende inoltre l approfondimento di temi centrali e l esecuzione di particolari iniziative. Sulla base delle citate considerazioni e presa visione della lettera dell ufficio spese del

145 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ in das Schreiben des Amtes für Ausgaben vom mit Beschluss vom 25. Mai 2009, Nr separate Richtlinien für die Beitragsgewährung zur Führung von Naturparkhäusern genehmigt worden. Mit 1. Jänner 2011 wurden die Naturparkhausbetreuer/innen in den Stellenplan der Landesverwaltung übernommen (Siehe Schreiben des Amtes für Naturparke vom , Prot. Nr ). Die Beitragsvergabe zur Führung von Naturparkhäusern gemäß oben zitiertem Beschluss vom 25. Mai 2009, Nr soll nun im Sinne einer Rationalisierung und Arbeitsvereinfachung sowie Transparenz für die Antragsteller mit der Gewährung von Beiträgen über den Landschaftsfonds zusammengelegt werden. Es erscheint in diesem Zusammenhang zweckmäßig, die bisher geltenden Richtlinien für den Landschaftsfonds geringfügig zu ergänzen und die sich auf Art. 18 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, gründenden Richtlinien zur Führung von Naturparkhäusern aufzuheben la giunta provinciale con delibera 25 maggio 2009, n aveva approvato delle direttive specifiche per la concessione di contributi per la gestione dei centri visite. In data 1 gennaio 2011 gli assistenti ai centri visite dei parchi naturali sono stati inseriti nell organigramma della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige. La concessione di contributi per la gestione dei centri visite di cui alla delibera 25 maggio 2009, n sopra citata ai fini di una razionalizzazione e semplificazione dell attività amministrativa nonché ai fini di una maggiore trasparenza per il cittadino richiedente ora dovrebbe essere riunita con quella vigente per la concessione tramite il fondo del paesaggio. In tale contesto appare opportuno procedere ad una lieve integrazione delle direttive per la concessione di agevolazioni tramite il fondo del paesaggio finora vigenti ed all abrogazione delle direttive per la concessione di contributi per la gestione dei centri visite basate sull art. 18 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16. Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit folgenden Ciò premesso La Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi Beschluss: 1. Die diesem Beschluss beigelegten Richtlinien für die Gewährung von Förderungen aus dem Landschaftsfonds sind genehmigt und ersetzen die mit Beschluss der Landesregierung vom 13. September 2010, Nr genehmigten Richtlinien. 2. Die Richtlinien, die mit Beschluss der Landesregierung vom 25. Mai 2009, Nr auf der Grundlage des Art. 18 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt wurden, sind aufgehoben. 3. Die mit diesem Beschluss genehmigten Richtlinien werden auf die Gesuche zur Förderung der Naturparkhäuser für das Jahr 2011 und jene Fördergesuche angewandt, die nach Inkrafttreten dieses Beschlusses vorgelegt werden. delibera: 1. Sono approvate le direttive per la concessione di agevolazioni dal fondo del paesaggio allegate alla presente delibera che sostituiscono le direttive approvate con delibera della Giunta provinciale del 13 settembre 2010, n Le direttive approvate con delibera della Giunta provinciale delibera 25 maggio 2009, n sulla base dell articolo 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sono abrogate. 3. Le direttive approvate con la presente delibera vengono applicate alle domande di contributo concernenti la gestione dei centri visite dei parchi naturali per l anno 2011 nonché tutte le domande presentate dopo l entrata in vigore di questa delibera.

146 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Die mit gegenständlichem Beschluss genehmigten Richtlinien werden im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 4. Le direttive approvate con la presente delibera sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

147 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Richtlinien für die Gewährung von Förderungen aus dem Landschaftsfonds (Art. 18/bis des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16) Direttive per la concessione di agevolazioni dal fondo del paesaggio (art. 18/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16) INHALTSVERZEICHNIS INDICE Vorbemerkungen Premesse 1) Grundsätze 1) Principi fondamentali 2) Gegenstand der Förderung 2) Oggetto di finanziamento 3) Gesuchseinreichung 3) Presentazione delle domande 4) Überprüfung und Bewertung der Gesuche 4) Esame e valutazione delle domande 5) Ausmaß der Förderung 5) Misura del finanziamento 6) Beitragsauszahlung 6) Liquidazione del contributo 7) 6% Stichprobenkontrolle 7) Controllo a campione 6% 1

148 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Vorbemerkungen: Premesse: Diese Richtlinien regeln die Gewährung von Förderungen aus dem Landschaftsfonds und zwar ausschließlich für die unter Ziffer 2 angeführten Maßnahmen. Sie fußen auf Artikel 18/bis des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16 in geltender Fassung. Le presenti direttive disciplinano la concessione di agevolazioni dal fondo del paesaggio limitatamente alle iniziative di cui alla cifra 2. Esse si basano sull articolo 18/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. 1) Grundsätze: 1) Principi fondamentali: 1.1 Förderempfänger können öffentliche Körperschaften, natürliche oder juristische Personen oder Vereinigungen sein. Die Antragsteller/innen dürfen jeweils höchstens drei Beitragsgesuche pro Jahr einreichen. Hierbei sind etwaige Gesuche, die im Sinne der Richtlinien für die Förderung von Jahresprogrammen eingereicht werden, mitzuzählen. 1.2 Förderungen können nur für Maßnahmen oder Projekte vergeben werden, die das Land Südtirol betreffen, und sofern mit der Initiative keine Gewinnabsicht verbunden ist. 1.3 Der/die Antragsteller/in muss erklären, bei welchen Ämtern oder öffentlichen Körperschaften Ansuchen um finanzielle Unterstützung für dasselbe Vorhaben eingebracht wurden oder in Zukunft noch werden. Eine Beteiligung mehrerer Förderträger schließt die Unterstützung des Vorhabens durch Geldmittel aus dem Landschaftsfonds nicht aus; jede Art von Mehrfachförderung für einzelne Leistungen des Vorhabens ist jedoch ausgeschlossen. 1.4 Gefördert werden ausschließlich jene Maßnahmen, die nicht in den Richtlinien im Bereich der Landschaftspflege (B.L.R. vom , Nr. 227) oder im Ländlichen Entwicklungsprogramm (EG Verordnung Nr. 1698/2005) enthalten sind. Dasselbe gilt auch für die Maßnahmen gemäß Beschluss der Landesregierung vom , Nr. 2181, betreffend das Biotop Schludernser Au und gemäß Beschluss der Landesregierung Nr vom im Bereich der Denkmalpflege. 1.1 Possono essere beneficiari gli enti pubblici, le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni. I/Le richiedenti possono presentare al massimo tre domande nell arco del anno. Nel calcolo bisogna tener conto anche delle domande eventualmente presentate in base alle direttive per la concessione di contributi per programmi annuali. 1.2 Agevolazioni possono essere concesse solo per misure ovvero progetti riguardanti la Provincia di Bolzano e qualora con l iniziativa non siano perseguiti scopi di lucro. 1.3 Il/la richiedente deve dichiarare presso quali uffici o enti pubblici sono state o saranno presentate domande d agevolazione economica per la stessa iniziativa. Non è escluso il finanziamento dal Fondo del paesaggio qualora esistano altre autorità che concedano contributi. E però inammissibile qualsiasi forma di finanziamento plurimo di singole attività nell ambito dell iniziativa. 1.4 Possono essere concesse agevolazioni solo per misure non previste nell ambito delle attività di restauro ambientale (D.G.P. del , n. 227) e non previste nel Programma di Sviluppo Rurale (Reg. CE n. 1698/2005). Questo vale anche per le misure di cui alla delibera della Giunta provinciale , n. 2181, concernente il biotopo Ontaneto di Sluderno nonché per le misure di cui alla delibera della Giunta provinciale n del in materia di beni culturali. 2

149 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Die Objekte/Arbeiten oder Initiativen, für die um Förderung angesucht wird, sind bei sonstiger Archivierung des Beitragsansuchens innerhalb von 3 Jahren ab Einreichung des Gesuchs fertig zu stellen. 1.6 Die Gesuchsteller weisen, im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit, in passender Form darauf hin, dass die Initiativen, Projekte und Tätigkeiten durch die Autonome Provinz Bozen - Südtirol unterstützt worden ist. 1.5 Le opere/gli interventi ed iniziative oggetti della domanda di contributo devono essere realizzati entro 3 anni dalla presentazione della domanda, altrimenti la domanda di contributo è archiviata. 1.6 I richiedenti, nell ambito della propria attività di comunicazione, fanno riferimento al fatto che le iniziative, i progetti e le attività sono state sostenute economicamente dalla Giunta provinciale di Bolzano - Alto Adige. 2) Gegenstand der Förderung 2) Oggetto di finanziamento Gemäß Artikel 18/bis des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, werden aus dem Landschaftsfonds Förderungen für folgende Vorhaben gewährt: 2.1 für die langfristige Erhaltung, Wiederherstellung oder Weiterentwicklung der biologischen und strukturellen Vielfalt der Natur und Landschaft; 2.2 für den Schutz, die Pflege, die langfristige Erhaltung die Wiederherstellung oder Weiterentwicklung der Natur- und Kulturlandschaft und deren Strukturelemente; 2.3 für die Sicherung und Förderung der Bodennutzungs- und Bewirtschaftungsformen mit ökologisch wertvoller Funktion; 2.4 für die Förderung des Arten- und Lebensraumschutzes auf lokaler Ebene sowie der Flächenankauf seitens der öffentlichen Hand zu Naturschutzzwecken. Gefördert werden insbesondere spezielle Artenschutzmaßnahmen für die im Bestand gefährdeten heimische Tier- und Pflanzenarten. Gefördert werden außerdem die Schaffung oder Rückgewinnung von natürlichen Lebensräumen, die Revitalisierung von Hecken, Flurgehölzen, Alleen und Waldrändern, die Renaturierung von kanalisierten oder eingedolten Gewässern, die ökologische Aufwertung von Wohnumgebungen, der Flächenankauf durch die öffentliche Hand zu Naturschutzzwecken zum Zwecke der Schaffung von Pufferzonen und Naturkorridoren, die Vernetzung von Schutzgebieten oder Erhaltung spezieller Artenvorkommen. Ai sensi dell articolo 18-bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, possono essere concesse tramite il fondo del paesaggio agevolazioni per le seguenti iniziative: 2.1 la conservazione a lungo termine, il ripristino e la promozione della biodiversità nonché della varietà strutturale della natura e del paesaggio; 2.2 la tutela, la cura, la conservazione a lungo termine, il ripristino ovvero lo sviluppo del paesaggio naturale e culturale e dei suoi elementi strutturali; 2.3 la conservazione e la promozione di forme di uso e di gestione del territorio aventi valore ecologico; 2.4 la tutela delle specie e degli habitat naturali a livello locale nonché gli acquisti di superfici da parte di enti pubblici ai fini di tutela naturalistica. In particolar modo sono concesse agevolazioni per interventi specifici volti alla tutela delle specie di fauna e flora minacciate. Sono inoltre concesse agevolazioni per la creazione ed il ripristino di habitat naturali, la revitalizzazione di siepi, cespuglietti, viali alberati e margini del bosco, la rinaturalizzazione di acque canalizzate o intubate, la valorizzazione ecologica degli abitati, l acquisto di superfici da parte di enti pubblici ai fini della tutela naturalistica per la creazione di zone cuscinetto e corridoi naturali, per il collegamento di zone protette e la conservazione di particolari specie di fauna e flora. 3

150 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Im Zusammenhang mit den unter Ziffer 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 genannten Vorhaben werden auch Studien und wissenschaftliche Arbeiten gefördert, insbesondere soweit sie den Artenund Lebensraumschutz im Sinne der FFH- Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie betreffen. Ebenso können Fortbildungsveranstaltungen im Zusammenhang mit den genannten Zielsetzungen gefördert werden. 2.5 für die Pflege, die Erhaltung, die Erneuerung oder Wiederherstellung schutzwürdiger Ensembles: Voraussetzung für die Gewährung von Förderungen ist die Ausweisung des Ensembles im Bauleitplan oder Durchführungsplan. Gefördert werden können: - Beratungen im Bereich des Ensembleschutzes auf Gemeindeebene. Förderempfänger ist in diesem Falle die Gemeinde. - Fassadengestaltung und/oder Dacheindeckung: Hierfür können die Beiträge auch an Private und Vereinigungen vergeben werden. Als maximale Beitragshöhe gilt der Betrag der Mehrkosten, die sich in diesen Fällen aus den Auflagen des Ensembleschutzes ergeben. Für Schindeldächer kommen die Beitragssätze der Richtlinien Landschaftspflege zur Anwendung. Die Mehrkosten für die Verlegung von Mönch und Nonne Ziegel werden auf der Grundlage der vom Denkmalamt angewandten Richtpreise berechnet. 2.6 Veranstaltungen, Publikationen und Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Baukultur, die eine breite Öffentlichkeit erreichen. 2.7 Initiativen und Maßnahmen innerhalb der Naturparke, Biotope, Natura 2000 Gebiete sowie in derer unmittelbarem Umfeld mit Auswirkung auf die Schutzgebiete. 2.8 Besucherlenkungsmaßnahmen im Bereich von Schutzgebieten, Errichtung von Themenwegen und Naturlehrpfaden, Erstellung von Landschaftsplänen oder Entwicklungskonzepten, ökologische Planungen. Förderempfänger können in diesen Fällen immer nur öffentliche Körperschaften sein. 2.9 Führung von Naturparkhäusern sowie Errichtung und Führung von Infostellen Sono concesse agevolazioni anche per la ricerca e le attività scientifiche relative alle iniziative citate sub 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, in particolar modo qualora essi riguardino la tutela delle specie e degli habitat ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli. Possono essere concesse agevolazioni per l organizzazione di seminari di formazione collegate alle finalità soprammenzionate. 2.5 la cura, il rinnovo, la conservazione, ovvero il ripristino di insiemi meritevoli di tutela: Presupposto per la concessione di agevolazione è l individuazione dell insieme nel piano urbanistico o piano di attuazione. Possono essere concesse agevolazioni: - per consulenze in materia di tutela degli insiemi a livello comunale. Beneficiario è in questo caso il Comune. - per la valorizzazione delle facciate e/o per la copertura dei tetti: In tal caso le agevolazioni possono essere concesse anche a privati ovvero associazioni privati. Come contributo massimo è da considerarsi la differenza dei costi che in questi casi è data dalle prescrizioni in materia di tutela degli insiemi. Per i tetti a scandole trovano applicazione le misure di contributo previste dalle direttive per le attività di restauro ambientale. La differenza dei costi per la posatura di coppi viene computata sulla base dei prezzi indicativi applicati dall ufficio tutela dei monumenti. 2.6 Manifestazioni, pubblicazioni e misure di sensibilizzazione in materia di tutela della natura e del paesaggio nonché della cultura edilizia, che abbiano comunque un ampia diffusione pubblica. 2.7 Inizitative e misure all interno dei parchi naturali, dei biotopi, dei siti natura 2000 nonché nelle loro immediate vicinanze con effetti positivi su dette aree. 2.8 Misure di gestione dei flussi turistici nei territori soggetti a tutela, realizzazione di sentieri tematici e naturalistico-didattici, redazione di piani paesaggistici, piani di sviluppo, pianificazioni ecologiche. In tali casi beneficiari delle agevolazioni possono essere esclusivamente enti pubblici. 2.9 Gestione di centri visite dei parchi naturali nonché realizzazione e gestione di Punti informativi 4

151 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Förderempfänger können in diesen Fällen immer nur öffentliche Körperschaften sein. Die Kommission für den Landschaftsfonds befindet in Abweichung zu Punkt 5.1 und 5.2 dieser Richtlinien, ob und in welchem Ausmaß ausnahmsweise Verwaltungs- einschließlich Personalkosten zugelassen werden. Die Auszahlung der Beiträge erfolgt auf der Grundlage der diesbezüglich zwischen Landesverwaltung und den betroffenen Gemeindeverwaltungen abzuschließenden Konventionen. In tali casi beneficiari delle agevolazioni possono essere esclusivamente enti pubblici. La Commissione per il fondo del paesaggio decide se ed in quale misura eccezionalmente ed in deroga ai punti 5.1 e 5.2 delle presenti direttive siano ammissibili anche spese amministrative incluse spese per il personale. La liquidazione dei contributi avviene sulla base di apposite convenzioni stipulate tra l amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali interessate. 3) Gesuchseinreichung: 3) Presentazione della domanda: 3.1 Die Förderung ist schriftlich unter Verwendung des hierfür eigens vorgesehenen und mit Stempelmarke versehenen Formulars vor Beginn der Durchführung der Maßnahme beim Verwaltungsamt für Landschaftsschutz, Rittner Straße 4, Bozen, zu beantragen. Dem Gesuch sind alle beitragsrelevanten Unterlagen wie Fotos, Baukonzessionen, detaillierte Projektbeschreibungen beizulegen. 3.1 La domanda di agevolazione deve essere presentata per iscritto sul modulo appositamente predisposto e dotato di marca da bollo prima dell inizio dei lavori all Ufficio amministrativo tutela del paesaggio, via Renon n. 4, Bolzano. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione rilevante per la concessione come foto, concessioni edilizie, descrizioni particolari del progetto ecc. 3.2 Vorzulegen sind: 3.2 Devono essere presentati: - ausführlicher Bericht über die geplante Tätigkeit oder Initiative; - detaillierter Kostenvoranschlag für die geplante Tätigkeit; - Finanzierungsplan für die geplante Tätigkeit unter vollständiger Angabe der Finanzierungsquellen; - Angabe des Verantwortlichen für die Durchführung der geplanten Tätigkeit oder Initiative; - Erklärung betreffend die Mehrwertsteuerposition; - relazione dettagliata sulle attività od iniziative programmate; - preventivo dettagliato di spesa per le attività programmate; - piano di finanziamento per le attività programmate con indicazione completa di tutte le fonti di finanziamento. - indicazione del responsabile per l esecuzione dei lavori o delle iniziative; - dichiarazione relativa alla posizione dell IVA; - Erklärung betreffend den Steuerrückbehalt; - dichiarazione relativa alla ritenuta d acconto; - die behördlichen Bewilligungen, die für die Durchführung des Vorhabens erforderlich sind, sowie, falls erforderlich, die schriftliche Zustimmungserklärung seitens des Grundeigentümers. Bei Arbeiten, für die eine Baukonzession erforderlich ist, müssen dem Ansuchen sowohl eine Kopie der Baukonzession als auch der beitragsrelevanten technischen Bauunterlagen beigelegt werden. - tutte le autorizzazioni richieste per la realizzazione degli interventi nonché, qualora necessario, il consenso da parte del proprietario del terreno. In caso di lavori per i quali è previsto il rilascio di una concessione edilizia, alla domanda di agevolazione devono essere allegate in copia la concessione edilizia nonché la documentazione tecnica rilevante ai fini della valutazione della domanda. 5

152 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Im Falle der Unvollständigkeit des Ansuchens fordert die Landesabteilung Natur und Landschaft den/die Antragsteller/in auf, die fehlenden Dokumente oder Angaben innerhalb einer Verfallsfrist von 30 Tagen nachzureichen. Nach Ablauf der Frist wird das Ansuchen archiviert. 3.4 Die Ämter der Abteilung Natur und Landschaft und die Kommission für den Landschaftsfonds sind zur Anforderung jeglicher weiterer Unterlagen ermächtigt, die für eine genauere Ermittlung in Bezug auf die geplante Initiative notwendig sind. 3.3 Qualora la domanda fosse incompleta, la Ripartizione provinciale natura e paesaggio invita il/la richiedente di fornire entro il termine di decadenza di 30 giorni la documentazione integrativa. Decorso tale termine la domanda è archiviata. 3.4 Gli uffici della ripartizione natura e paesaggio nonché la Commissione per il fondo del paesaggio sono abilitati a richiedere qualsivoglia ulteriore documentazione necessaria per l esame della iniziativa progettata. 4) Überprüfung und Bewertung der Gesuche 4) Esame e valutazione delle domande 4.1 Nach Eingang des Gesuches wird dasselbe zur inhaltlichen Bearbeitung dem jeweils zuständigen Amtsdirektor der Abteilung Natur und Landschaft übermittelt. Handelt es sich um Initiativen gemäß Ziffer 2.5 kann der Antrag zur inhaltlichen Bewertung dem/der Vorsitzenden des Ensemblebeirats übermittelt werden. 4.2 Der jeweilige Amtsdirektor oder die von diesem mit der fachlichen Bearbeitung betraute Person überprüft das Gesuch anhand der unter Punkt 4.3 angeführten Kriterien, fordert etwaige zusätzliche Unterlagen an, überprüft die Kosten und übermittelt dem Verwaltungsamt für Landschaftsschutz eine Bewertung samt Vorschlag, welche der Kommission für den Landschaftsfond als Entscheidungsgrundlage dienen. Die mit der fachlichen Bearbeitung betraute Person kann auch als Berichterstatter/in in der Kommission für den Landschaftsfonds auftreten. 4.3 Die Kommission für den Landschaftsfonds überprüft das Gesuch innerhalb von 90 Tagen nach Eingang der vollständigen Unterlagen und zwar anhand folgender Kriterien: - Eignung der Maßnahme im Hinblick auf die Erreichung der unter Ziffer 2 dieser Richtlinien angeführten Zielsetzungen; 4.1 Dopo il ricevimento della domanda la stessa è assegnata per la trattazione sotto il profilo materiale al direttore dell Ufficio competente della Ripartizione. Qualora trattasi di iniziative di cui alla cifra 2.5 la domanda ai fini della valutazione nel merito può essere trasmessa al/la Presidente del Comitato degli esperti per la tutela degli insiemi. 4.2 Il direttore d ufficio competente ovvero la persona da lui incaricata e responsabile per la trattazione della domanda esamina la domanda secondo i criteri di cui al punto 4.3, richiede ulteriori documenti ritenuti necessari, valuta i costi e trasmette all ufficio amministrativo per la tutela del paesaggio una valutazione contenente anche una proposta, che alla Commissione per il fondo del paesaggio servirà quale base di decisione. La persona investita della trattazione nel merito può altresì svolgere la funzione di relatore/relatrice in seno alla Commissione per il fondo del paesaggio. 4.2 La Commissione per il fondo del paesaggio esamina la domanda entro 90 giorni dalla data di arrivo della documentazione completa secondo i seguenti criteri: - idoneità della misura in ordine alle finalità di cui alla cifra 2 delle presenti direttive; - Qualität und eventuelle Synergieeffekte; - qualità ed eventuali effetti di sinergia; - besondere Erfordernisse auf Landesebene; - esigenze particolari in ambito provinciale; 6

153 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Raumwirksamkeit: Das unmittelbare Resultat des Vorhabens ist eine sichtbare Umsetzung mit konkreten Maßnahmen im Gelände. Dies gilt nicht bei Studien, Forschungsprojekten oder Fortbildungsveranstaltungen in den unter Ziffer 2 aufgelisteten Bereichen; - Nachhaltigkeit: Dauerhafte Lösungen werden gegenüber kurzfristig angelegten bevorzugt; - Vorhandensein einer ideellen oder materiellen Eigenleistung; - visibilità nel territorio: Il risultato diretto dell iniziativa deve manifestarsi attraverso interventi concreti nel paesaggio. Questo criterio non si applica nel caso di studi e ricerche o seminari di informazioni riguardanti le iniziative di cui alla cifra 2; - ecosostenibilità: misure con effetti ambientali persistenti vengono preferiti rispettivamente a misure con effetti brevi; - contributo a livello intellettuale o manuale da parte del richiedente; - Einbezug der Bevölkerung. - coinvolgimento della popolazione locale. 4.4 Auf begründeten Antrag des/der Begünstigten kann die Kommission für den Landschaftsfonds die Änderung der Zweckbestimmung der gewährten Förderung genehmigen, dies unter der Voraussetzung, dass der Antrag vor Durchführung der Änderung eingereicht wurde. 4.5 Innerhalb von 30 Tagen nach erfolgter Genehmigung des Gesuchs durch die Kommission setzt der Landesrat für Landschaftsschutz mit Dekret die Förderung fest. 4.4 Su richiesta motivata del beneficiario, la Commissione può autorizzare la variazione della destinazione dell agevolazione a patto che la richiesta venga presentata prima dell effettuazione della variazione. 4.5 Entro 30 giorni dopo l approvazione della domanda da parte della Commissione, l assessore alla tutela del paesaggio determina con decreto l agevolazione. 5) Ausmaß der Förderung 5) Misura del finanziamento 5.1 Die Durchführung der unter Ziffer 2 angeführten Maßnahmen kann mit einem Beitrag bis zu 70 % der anerkannten Kosten gefördert werden. 5.2 Keine Förderungen werden für die Verwaltungsspesen (Personal, Miete, Telefon Post, Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Büromaschinen, Büromaterial, Büchern, Zeitschriften, Fotos) gewährt. 5.3 Referenten- und Moderatorenhonorare bei Bildungsveranstaltungen (Lehrgänge, Seminare, Kurse, Tagungen und Kongresse) sowie Reisespesen, Unterkunfts- und Verpflegungskosten können nur im Rahmen der für die Landesverwaltung im Bereich Weiterbildung geltenden Richtlinien gefördert werden. 5.4 Eigenleistungen können nur bis zu einem Höchstbetrag von ,00 Euro quantifiziert werden. Eigenleistungen innerhalb des oben genannten Rahmens sind nur in den von der Kommission für den Landschaftsfonds festgelegten Fällen und in dem von der Kommission jeweils anerkannten Ausmaß zulässig. Für die Abrechnung der Eigenleistungen ist eine detaillierte Kosten-aufstellung vorzulegen, die vom Förderungsempfänger selbst erstellt werden kann. 5.1 L esecuzione delle misure di cui alla cifra 2 possono essere finanziate nella misura fino al 70 % della spesa riconosciuta ammissibile. 5.2 Non sono concesse agevolazioni per le spese amministrative (personale, affitti, telefono, spese postali, acquisto di arredamenti e macchinari per l ufficio, materiale per l ufficio, libri, riviste, fotografie). 5.3 Gli onorari per relatori e moderatori di corsi formativi (corsi, seminari, convegni e congressi) nonché le spese di viaggio, di vitto e alloggio possono essere sovvenzionate solo in base ai criteri validi per l Amministrazione Provinciale nel settore dell educazione permanente. 5.4 Le prestazioni rese dagli enti e dai soggetti stessi possono essere quantificati fino all ammontare massimo di ,00 Euro. La quantificazione delle prestazioni proprie nell ambito del succitato limite è ammissibile solo nei casi e nella misura fissata dalla Commissione per il fondo del paesaggio. Per la quantificazione delle prestazioni proprie, va presentato un piano dettagliato dei costi, che può essere redatto dal beneficiario dell agevolazione stesso. 7

154 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ ) Beitragsauszahlung 6) Liquidazione del contributo 6.1 Die Auszahlung des Beitrages erfolgt nach Vorlage des hierfür ausgearbeiteten Auszahlungsantrags und der Bestätigung der ordnungsgemäßen Durchführung der Initiative durch die mit der fachlichen Bearbeitung betraute Person, sowie folgender Dokumente: - Eigenerklärung des Begünstigten oder des gesetzlichen Vertreters der Körperschaft oder des Vereins/Organisation, dass die Tätigkeiten gemäß Beitragsansuchen in vollem Umfang oder teilweise durchgeführt worden sind und dass die veranschlagten Kosten den tatsächlichen entsprechen; - Eigenerklärung des gesetzlichen Vertreters jener Körperschaften, die den gesetzlichen Bestimmungen über die Vergabe und Ausführung öffentlicher Bauaufträge unterliegen, dass die diesbezüglichen Bestimmungen eingehalten wurden; - ordnungsgemäß quittierte Ausgabenbelege in Original und Kopie mit Angabe des Datums der geleisteten Zahlung, versehen mit der diesbezüglichen Aufstellung. 6.1 La liquidazione del contributo avviene in seguito alla presentazione dell apposita richiesta di liquidazione e della conferma del regolare svolgimento dell iniziativa da parte della persona incaricata alla trattazione della domanda nel merito, nonché dei seguenti documenti: - dichiarazione sostitutiva del beneficiario o del/la legale rappresentante dell ente o dell associazione/organizzazione, che le attività di cui alla domanda di agevolazione sono state eseguite interamente o solo parzialmente e che le spese preventivate corrispondono a quelle effettive; - dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante degli enti, i quali soggiacciono alle norme in materia di appalti ed esecuzione di lavori pubblici, che le relative norme sono state rispettate; - idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata in originale e copia con indicazione della data dell avvenuto pagamento, corredata del relativo elenco analitico. 6.2 Die Ausgabenbelege: 6.2. documenti di spesa: - müssen auf den/die Namen der Antragsteller/innen lauten; - dürfen sich nur auf Ausgaben beziehen, die im Kostenvoranschlag vorgesehen sind, der mit dem Finanzierungsantrag vorgelegt wurde bzw. Änderungen laut Ziffer 4.4 betreffen; - müssen den Betrag der gewährten Förderung decken; die Pflicht zur Bestätigung über die Durchführung des gesamten geförderten Vorhabens bleibt aber aufrecht. 6.3 Wenn die tatsächlich bestrittenen Ausgaben unter den anerkannten Kosten liegen, wird die Höhe des Beitrages auf der Grundlage der tatsächlichen Ausgaben erneut berechnet, wobei der genehmigte Prozentsatz angewandt wird. 6.4 Auszahlungen für Teilabrechnungen können nur einmal nach Vorlage ordnungsgemäßer Ausgabenbelege beantragt werden. - devono essere emessi a nome dei/delle richiedenti; - devono riferirsi strettamente alle spese previste dal preventivo presentato all atto della domanda di agevolazione rispettivamente riferirsi a modifiche di cui alla cifra 4.4; - devono coprire l importo dell agevolazione concessa, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione. 6.3 Se le somme effettivamente spese dovrebbero essere inferiori all ammontare delle spese riconosciute, l importo del contributo viene nuovamente calcolato sulle spese effettive in base alla percentuale concessa. 6.4 Può essere richiesto il pagamento parziale una sola volta previa presentazione di idoneo documento di spesa. 8

155 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ ) 6 % Stichprobenkontrollen 7) Controlli a campione 6 % 7.1 Die Abteilung Natur und Landschaft führt Stichprobenkontrollen im Ausmaß von mindestens 6 % der angenommen Gesuche durch. 7.2 Die Auslosung wird von einer Kommission bestehend aus dem Abteilungsdirektor, dem Direktor und einem Beamten des Verwaltungsamtes für Landschaftsschutz vorgenommen. Die Auslosung erfolgt nach dem Zufallsprinzip und zwar aufgrund einer Liste aller im Bezugsjahr ausbezahlten Beiträge. Über die erfolgte Auslosung ist eine eigene Niederschrift zu verfassen. Darüber hinaus können zusätzlich weitere Zweifelsfälle überprüft werden. 7.3 Die Kontrollen können anhand von Lokalaugenscheinen oder mittels Anforderung von geeigneten Unterlagen erfolgen. Im Rahmen der Kontrollen werden die effektive Durchführung der geförderten Vorhaben, die Übereinstimmung der abgerechneten Kosten und der Ausgabenbelege mit den durchgeführten Arbeiten überprüft. 7.5 Die Kontrolle wird - sofern nicht bereits vor der Beitragsauszahlung erfolgt - vom technischen Personal der Abteilung Natur und Landschaft vorgenommen. Die buchhalterische Überprüfung erfolgt durch das Personal des Verwaltungsamtes für Landschaftsschutz. 7.5 Im Falle unrechtmäßiger Inanspruchnahme von Förderungen verfügt der Vorsitzende der Kommission für den Landschaftsfonds die Maßnahmen gemäß Artikel 2/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr La Ripartizione natura e paesaggio effettua controlli a campione su almeno il 6 % delle domande accolte. 7.2 Il sorteggio viene effettuato da una commissione composta dal direttore di ripartizione, dal direttore e da un impiegato dell Ufficio amministrativo tutela del paesaggio. Il sorteggio è condotto in maniera casuale da una lista comprensiva tutti i contributi erogati nell anno in oggetto. Sull estrazione effettuata va redatto un apposito verbale. Possono essere sottoposti al controllo inoltre altri casi dubbi. 7.4 I controlli possono aver luogo tramite appositi sopralluoghi o tramite richiesta di specifica documentazione. Nell ambito dei controlli si verificano l effettiva realizzazione di quanto finanziato nonché la corrispondenza dei costi e della regolare contabilità con i lavori effettivamente eseguiti. 7.4 Il controllo - qualora non già avvenuto prima della liquidazione del contributo - è eseguito dal personale tecnico della Ripartizione natura e paesaggio. La verifica contabile è effettuata dal personale dell Ufficio amministrativo tutela del paesaggio. 7.5 Nel caso d indebita percezione dell agevolazione il Presidente della Commissione per il fondo del paesaggio adotta le misure di cui all articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n

156 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 412 Umweltverträglichkeitsprüfung. Ausführungsprojekt des Erkundungsstollen des Brenner Basistunnels betreffend die vorbereitenden Baumaßnahmen im Bereich Mauls. Präzisierungen einiger Vorschriften des Beschlusses der Landesregierung Nr vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 412 Valutazione ambientale. Progetto esecutivo del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero concernente le opere propedeutiche nell ambito Mules. Precisazioni di alcune prescrizioni della deliberazione della Giunta provinciale n del Nach Einsicht in das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2, "Umweltprüfung für Pläne und Programme"; - Vorausgeschickt, dass die Landesregierung mit Beschluss. Nr. 872 vom das Einreichprojekt für den Aushub des Pilotstollen des Brennerbasistunnels beschränkt auf den Abschnitt Aicha bis km (Gemeindegrenze Freienfeld-Pfitsch), einschließlich der Baustellen Mauls und Riggertal sowie des Fensterstollen Mauls genehmigt hat; - dass die Landesregierung mit Beschluss Nr. 781 vom das Ausführungsprojekt des Erkundungsstollens, Abschnitt Aicha - Mauls genehmigt hat; - dass die Landesregierung mit Beschluss Nr vom das Ausführungsprojekt des Brennerbasistunnels genehmigt hat; - dass mit CIPE Beschluss Nr. 071/2009 del das Ausführungsprojekt des Brennerbasistunnels genehmigt worden ist; - dass die Landesregierung mit Beschluss. Nr vom das Ausführungsprojekt des Erkundungsstollen des Brenner Basistunnels betreffend die vorbereitenden Baumaßnahmen im Bereich Mauls genehmigt hat; - dass die Landesregierung im obgenannten Beschluss. Nr vom dabei u. a. folgende Auflagen gestellt hat: - Vista la legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, "valutazione ambientale per piani e programmi"; - Premesso che la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 872 del il progetto definitivo per lo scavo del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero limitatamente al tratto Aica fino a km (confine comunale Campo di Trens-Val di Vizze), compresi i cantieri di Mules e Val di Riga e la galleria finestra di Mules; - che la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 781 del il progetto esecutivo per lo scavo del cunicolo esplorativo Aica - Mules; - che la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n del il progetto definitivo della Galleria di Base del Brennero; - che il CIPE ha approvato con deliberazione n. 071/2009 del il progetto definitivo della Galleria di Base del Brennero; - che la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n vom il progetto esecutivo del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero concernente le opere propedeutiche nell ambito Mules; - che la Giunta nella succitata deliberazione n vom ha impartito tra l altro le seguenti prescrizioni:

157 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Auflage Nr. 1: Die betroffene Fläche (Ablagerungsfläche) muss nach Beendigung der Arbeiten wieder begrünt werden. Auflage Nr. 4: Der geplante Weg zum Lüftungsschacht muss als Forstweg für die Waldbewirtschaftung benutzt werden können. Auflage Nr. 21: In den Tunnelröhren müssen geeignete Nischen zur separaten Fassung und Ableitung von trinkwassergeeigneten Bergwasseraustritten vorgesehen werden. Auflage Nr. 26: Beim Baustellenbereich Hinterrigger ist vor Deponierung des überschüssigen Tunnelausbruchmaterials in Richtung Eisack immer Damm zu errichten, um Auswaschungen und Abrutschungen Richtung Eisack zu vermeiden und es ist ein Schutzstreifen von mindestens 10m zwischen oberen Uferrand und dem äußeren Fuß des Damms einzuhalten. Die äußere Böschung Richtung Eisack ist unmittelbar zu begrünen. - Festgestellt, dass die oben angeführten Auflagen nur sehr schwer umsetzbar bzw. nicht sehr wirkungsvoll sind, weshalb es angebracht erscheint dieselben neu zu formulieren bzw. wie folgt näher zu präzisieren: Auflage Nr. 1: Die betroffene Fläche (Ablagerungsfläche) muss nach Beendigung der Arbeiten wieder begrünt werden. Die Erfüllung dieser Auflage kann aufgeschoben werden, wenn das Projekt der nachfolgenden Baulose größere Ummodellierungen der Deponiebereiche vorsieht. Dieser Aufschub kann, nach begründetem Antrag seitens der BBT SE, vom Amt für Landschaftsschutz (Abt. 28.2) gewährt werden. Auflage Nr. 4: Der geplante Weg zum Lüftungsschacht muss, nach Beendigung der Bauarbeiten, als Forstweg für die Waldbewirtschaftung benutzt werden können. Auflage Nr. 21: In den Tunnelröhren müssen gemäß genehmigtem Einreichprojekt im Zuge der Herstellung der Innenschale geeignete Vorrich- Prescrizione n. 1: L area interessata dai lavori (aree di deposito) deve essere rinverdita alla fine dei lavori. Prescrizione n. 4: La strada progettata del pozzo di ventilazione deve essere utilizzata come strada forestale per il trattamento dei boschi. Prescrizione n. 21: Nelle gallerie devono essere previste delle nicchie appropriate per la captazione e la derivazione d acque di falda a scopo potabile. Prescrizione n. 26: Presso l area Hinterrigger va costruito prima del deposito del material di scavo galleria in esubero un vallo verso il fiume Isarco per evitare lisciviazioni e rotolamento di materiale verso il fiume, mantenendo una fascia di rispetto minima di 10m tra il bordo superiore della riva e il piede esterno del vallo. La vegetazione ripale esistente va salvaguardata. La scarpata esterna verso il fiume Isarco va immediatamente rinverdita. - Costatato che le succitate prescrizioni sono di difficile applicazione e di scarsa efficacia e che pertanto si ritiene opportuno che esse vengano riformulate con le seguenti precisazioni: Prescrizione n. 1: L area interessata dai lavori (aree di deposito) deve essere rinverdita alla fine dei lavori. L ottemperanza a tale prescrizione potrà essere differita nel caso in cui il progetto dei successivi lotti di costruzione preveda consistenti rimodellazioni dei siti di deposito. Tale deroga potrà essere concessa dall Ufficio Tutela del Paesaggio (rip. 28.2), previa motivata istanza della BBT SE. Prescrizione n. 4: La strada progettata del pozzo di ventilazione, dopo l ultimazione dei lavori, dovrà potere essere utilizzata come strada forestale per il trattamento dei boschi. Prescrizione n. 21: Nelle gallerie, coerentemente con quanto previsto nel Progetto Definitivo approvato, dovranno essere realizzate, in fase di rive-

158 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ tungen für die selektive Fassung der Austrittswässer sowie deren Ableitung in die im Erkundungsstollen vorgesehenen Rohre zur getrennten Ableitung der Drainagewässer errichtet werden. Die stabilisierten Wasseraustritte, die vom Amt für Gewässernutzung für geeignet erachtet werden, müssen im entsprechenden, zwischen zwei transversalen Querschlägen gegliederten Tunnelabschnitt gefasst, sowie mit eigenen, ohne Gegenneigungen verlegten Leitungen, in den Servicestollen abgeleitet werden. In besonderen Fällen, für Wasseraustritte mit besonderen und charakteristischen Eigenschaften, müssen Fassungs- und Ableitungssysteme ausgearbeitet und realisiert werden, welche die einzelnen Wasseraustritte in die im Erkundungsstollen vorgesehenen Rohre führen. Im Servicestollen müssen Strukturen zur Inspektion der zusammengeführten Wässer mit eventuellen hydraulischen Komponenten vorgesehen werden. Vor Baubeginn müssen die entsprechenden Regelzeichnungen für die Fassungs-, Inspektion und Sammelbauwerke im Servicestollen beim Amt für Gewässernutzung eingereicht werden. Auflage Nr. 26: Bei der Deponie Hinterrigger ist vom oberen Uferrand des Eisacks bis zum äußeren Fuße des Deponiedammes ein Schutzstreifen von mindestens 10m vorzusehen. Die erste Stufe des Deponiedammes Richtung Eisack ist zu begrünen. Die folgenden Stufen des Dammes sind nach Innen versetzt zu errichten und entlang dem Fuße der folgenden Stufen sind Rinnen vorzusehen um Niederschlagswasser versickern und ausgewaschenes Material zurückhalten zu können. Dies vorausgeschickt, beschließt stimento definitivo, apposite predisposizioni per il drenaggio selettivo delle acque ed il successivo convogliamento nelle condotte per l eduzione selettiva previste in cunicolo. Le fuoriuscite d acqua stabilizzate ritenute idonee dall Ufficio Gestione risorse idriche dovranno essere captate, nel corrispondente tratto di gallerie sezionabile fra due cunicoli trasversali e convogliate con apposite condotte, posate senza contropendenze, al cunicolo di servizio. In casi eccezionali, per venute d acqua con caratteristiche di particolare pregio e peculiarità, dovranno essere studiati e realizzati sistemi di captazione e recapito delle singole venute alle condotte previste nel cunicolo. Nel cunicolo di servizio dovranno essere previste strutture d ispezione di raccolta delle acque con eventuali parti idrauliche. Prima dell inizio dei lavori all Ufficio Gestione risorse idriche devono essere trasmessi i relativi disegni tipo per le strutture di captazione, ispezione e raccolta in cunicolo. Prescrizione n. 26: Presso l area di deposito Hinterrigger va mantenuto tra il bordo superiore della riva del fiume Isarco e il piede esterno del vallo una fascia di rispetto minima di 10m. Il primo vallo di contenimento del deposito verso il fiume Isarco va rinverdito. I valli successivi vanno costruiti in modo sfalsato verso l interno e lungo il piede dei valli va prevista una cunetta di dispersione per le acque meteoriche e per il contenimento di eventuali materiali dilavati. Ciò premesso e sentito il relatore LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG nach Anhören des Berichterstatters in Stimmeneinhelligkeit in gesetzlicher Form, 1. die im Beschluss der Landesregierung Nr vom für das Ausführungsprojekt des Erkundungsstollens des Brenner Basistunnels betreffend die vorbereitenden Baumaßnahmen im Bereich Mauls enthalte- a voti unanimi legalmente espressi delibera 1. di modificare come specificato nelle premesse le prescrizioni di cui ai punti 1), 4) 21), e 26) impartite nella deliberazione della Giunta provinciale n del per il progetto esecutivo del cunicolo esplorativo della

159 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ nen Vorschriften unter Punkt 1), 4) 21), und 26) wie in den Prämissen angeführt abzuändern. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region und auf den Web-Seiten des Landes Südtirol zu veröffentlichen. Galleria di base del Brennero concernente le opere propedeutiche nell ambito Mules; 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT.HERMANN BERGER

160 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 413 Genehmigung der neuen Bestimmungen über die Emissionen der Heizanlagen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 413 Approvazione delle nuove disposizioni sulle emissioni degli impianti termici Das Landesgesetz vom 16. Juni 1992, Nr. 18 Allgemeine Vorschriften über Brandverhütung und über Heizanlagen regelt den Schutz gegen die von den Heizanlagen verursachten Luftverschmutzung. Laut Artikel 6, Absatz 7, des Gesetzes kann die Landesregierung die Kaminkehrer beauftragen bestimmte Kontrollen der Heizanlagen durchzuführen. Im Zuge dieser Kontrollen sind auch periodische Messungen vorgesehen, um sicherzustellen, dass die Emissionen der Anlagen nicht die gesetzlichen Grenzwerte überschreiten. Derselbe Absatz gibt der Landesregierung die Möglichkeit dem Kaminkehrer die Ermächtigung zur Durchführung der vorgesehenen Kontrollen zu entziehen. Die Bestimmungen bezüglich Emissionsgrenzwerte und Durchführung der periodischen Messungen von kleineren Heizanlagen, die keine Emissionsermächtigung bedürfen, sind im Dekret des Landeshauptmannes von Südtirol vom 15. Jänner 1993, Nr. 2, abgeändert mit Dekret des Landeshauptmannes von Südtirol vom 16. Februar 1995, Nr. 7, enthalten. Die im Jahre 1993 geltenden Bestimmungen für Emissionen von Heizanlagen unterscheiden sich inzwischen wesentlich von den neuen Staats- und Landesbestimmungen zur Luftreinhaltung. Die neuen Bestimmungen legen zudem eine Leistungsschwelle für Heizanlagen fest, über welche neue Emissionsgrenzwerte Anwendung finden. Auch die Leistungsschwellen, über welchen die Heizanlagen einer Ermächtigung der Emissionen bedürfen, wurde neu definiert. Aus diesem Grunde ist es notwendig, die heutigen Bestimmungen für kleinere Heizanlagen, die keine Emissionsermächtigung bedürfen, neu zu erarbeiten, um diese im Einklang mit der spezifischen Gesetzgebung zu bringen. Das Programm zur Reduzierung der NO 2 - Belastung, genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 38 vom 17. Jänner 2011, sieht den Erlass von Bestimmungen zur Reduzierung von Stickstoffoxidemissionen aus Heizanlagen vor. La legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18 Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici disciplina la tutela contro l inquinamento dell aria generato dall esercizio degli impianti termici. AI sensi dell art. 6, comma 7 della legge la Giunta provinciale può incaricare gli spazzacamini ad eseguire determinati controlli sugli impianti di riscaldamento. Questi controlli prevedono anche l effettuazione di misurazioni periodiche per verificare che le emissioni degli impianti non superino i valori limite. Lo stesso comma prevede che la Giunta provinciale possa revocare allo spazzacamino l autorizzazione ad eseguire i controlli ivi previsti. Le disposizioni sull esecuzione delle misurazioni periodiche e sui valori limite di emissione degli impianti termici di piccole dimensioni, non soggetti ad autorizzazione alle emissioni, sono definite dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2, così come modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 febbraio 1995, n. 7. Le attuali disposizioni nazionali e provinciali in materia di inquinamento atmosferico hanno modificato sostanzialmente le norme sulle emissioni degli impianti termici in vigore nel Le nuove disposizioni fissano una soglia di potenza degli impianti termici al di sopra della quale sono da applicare i nuovi valori limite di emissione ed altre soglie al di sopra delle quali gli impianti sono soggetti alla normativa sull autorizzazione alle emissioni. Per tale ragione si rende necessario ridefinire in modo sostanziale le attuali disposizioni sugli impianti termici di piccole dimensioni, non soggetti ad autorizzazione alle emissioni, rendendole conformi alla normativa di settore. Il Programma per la riduzione dell inquinamento da NO 2, approvato con deliberazione n. 38 del 17 gennaio 2011, prevede l emanazione di disposizioni per ridurre le emissioni di ossidi di azoto generate da impianti termici.

161 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Dies vorausgeschickt und nach Anhören des Berichterstatters wird von der Landesregierung mit Stimmeneinhelligkeit in gesetzlicher Form Ciò premesso e sentito il relatore, la Giunta Provinciale a voti unanimi legalmente espressi beschlossen 1) die beiliegende Bestimmungen über die Emissionen der Heizanlagen zu genehmigen; 2) die Bestimmungen laut Punkt 1) ab dem 1. Jänner 2012 in Kraft treten zu lassen, 3) den Landeshauptmann zu ermächtigen das Dekret des Landeshauptmannes von Südtirol vom 15. Jänner 1993, Nr. 2 und das Dekret des Landeshauptmannes von Südtirol vom 16. Februar 1995, Nr. 7 abzuschaffen; 4) den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino Südtirol zu veröffentlichen. delibera 1) di approvare le allegate Disposizioni sulle emissioni degli impianti termici ; 2) che le disposizioni di cui al punto 1) entreranno in vigore a partire dal 1. gennaio 2012; 3) di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare il decreto di abrogazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 febbraio 1995, n. 7; 4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

162 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ BESTIMMUNGEN ÜBER DIE EMISSIONEN DER HEIZANLAGEN Artikel 6 des Landesgesetz vom 16. Juni 1992, Nr. 18 DISPOSIZIONI SULLE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI Articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18 Artikel 1 Articolo 1 Anwendungsbereich 1. Diese Bestimmungen legen die Emissionsgrenzwerte, die Periodizität und die Art und Weise der Kontrollen für Heizanlagen gemäß Artikel 6 Absatz 7, des Landesgesetz vom 16. Juni 1992, Nr. 18, fest. Diese Bestimmungen gelten für alle Heizanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 35 und bis kw, die mit flüssigen Brennstoffen und Holz betrieben werden, sowie alle gasbetriebenen Heizanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 35 und bis kw. 2. Diese Bestimmungen regeln außerdem die Voraussetzungen, welche die Kaminkehrer für den Erhalt der Ermächtigung zur Ausübung der Kontrollen, gemäß Absatz 1, erfüllen müssen und weiters die arbeitstechnischen Bedingungen zur Ausübung der Tätigkeit. Ambito di applicazione 1. Le presenti disposizioni determinano i valori limite di emissione, la periodicità, la tipologia e le modalità dei controlli degli impianti termici ai sensi dell art. 6, comma 7 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18. Esse si applicano agli impianti termici alimentati con combustibili liquidi e solidi aventi una potenza termica nominale maggiore di 35 e fino a 1000 kw nonché a quelli alimentati con combustibili gassosi aventi una potenza termica nominale maggiore di 35 e fino a 3000 kw. 2. Le presenti disposizioni determinano inoltre i requisiti cui gli spazzacamini devono ottemperare al fine di ottenere l autorizzazione ad effettuare i controlli di cui al comma 1, nonché le modalità operative per l espletamento di tale attività. Artikel 2 Articolo 2 Definitionen a) Gesetz: Landesgesetz vom 16. Juni 1992, Nr. 18 b) Heizanlage: Feuerungsanlage gemäß Art. 283 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152 c) Betreiber: Besitzer und Betreiber der Anlage oder jene Person die formal für die korrekte Verwendung der Anlage verantwortlich ist d) Jahr: Zeitabschnitt vom 1. Januar bis 31. Dezember e) CO: Kohlenmonoxid f) CO 2 : Kohlendioxid g) NOx: Stickoxide angegeben als NO 2 h) SOx: Schwefeloxid angegeben als SO 2 i) O 2 : Freier Sauerstoff in der Luft j) Staub: Gesamtstaub k) Tt: Temperatur des Wärmeträgers l) ppm: Teile einer Million m) Pt: Feuerungswärmeleistung gemäß Buchstabe hh) des Artikels 268 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152 n) Brennstoff: Brennstoffe gemäß Artikel 8 des Landesgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8 o) O 2 %: Bezugssauerstoff, volumetrischer Sauerstoffgehalt, angegeben als Prozentsatz des Volumens der Emissionsmenge Definizioni a) Legge: legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18 b) Impianto termico: un impianto termico così come definito dall art. 283 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 c) Gestore: la persona fisica proprietaria o a cui è stata formalmente affidata la responsabilità per la corretta gestione di un impianto d) Anno: periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre e) CO: monossido di carbonio f) CO 2 : anidride carbonica g) NOx: ossidi di azoto espressi come NO 2 h) SOx: ossidi di zolfo espressi come SO 2 i) O 2 : ossigeno libero nell aria j) PTS: polveri totali sospese k) Tt: temperatura del termoconvettore l) ppm: parti per milione m) Pt: potenza termica nominale ai sensi della lettera hh) dell articolo. 268 del decreto legislativo 3 a- prile 2006, n. 152 n) combustibili: combustibili di cui all articolo 8 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 o) O 2 %: Ossigeno di riferimento, ovvero tenore volumetrico di ossigeno espresso in valore percentuale rispetto al volume dell effluente gassoso 1

163 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ I. ABSCHNITT CAPO I Technische Merkmale der Heizanlagen Caratteristiche tecniche degli impianti termici Artikel 3 Articolo 3 Mit Gas- und Öl betriebenen Heizanlagen 1. Heizanlagen für gasförmige und flüssige Brennstoffe müssen folgende Emissionsgrenzwerte einhalten: Emissionsgrenzwerte [mg/nm³; O 2 % = 3] Brennstoffe Pt [kw] CO NOx Gasförmige > Flüssige > Heizanlagen für flüssige Brennstoffe müssen weiters garantieren dass: a) der Schwärzungsgrad im Abgas die Russzahl "1" der Bacharachskala nicht überschreitet; b) bei der vorgenommenen Prüfung des Schwärzungsgrades auf dem Filterpapier keine mit freiem Auge sichtbaren Spuren von Öl feststellbar sind. 3. Heizanlagen für flüssige oder gasförmige Brennstoffe müssen mit einer Messöffnung von mindestens 1 cm Durchmesser versehen sein. Die Messöffnung muss sich hinter dem Kessel auf einem geradlinigen Abschnitt befinden und im Abstand von ein bis eineinhalb Mal dem Durchmesser des Abgasrohres von der Heizanlage entfernt sein. Dies gilt auch für jeden Richtungs- und Querschnittwechsel. Die Messöffnung muss leicht zugänglich sein. 4. Ab 1. Januar 2012 dürfen Heizanlagen für gasförmige und flüssige Brennstoffe nur dann in Betrieb genommen werden, wenn die folgenden Emissionsgrenzwerte mittels Bescheinigung des Herstellers bestätigt werden. Diese werden nur anerkannt wenn die Überprüfungen gemäß dem in der Richtlinie EN 267 oder einem gleichwertigen in einer europäischen Norm festgelegten Verfahren durchgeführt wurden: Anlagen für gasförmige Brennstoffe Impianti alimentati con combustibili gassosi o liquidi 1. Gli impianti termici alimentati con combustibili gassosi e liquidi devono garantire il rispetto dei seguenti valori limite di emissione: Valori limite [mg/nm³; O 2 % = 3] Combustibili Pt [kw] CO NOx Gassosi > Liquidi > Gli impianti termici alimentati con combustibili liquidi, devono inoltre garantire che: a) l indice di fumosità dei gas di combustione non superi il valore 1 della scala Bacharach; b) sulla carta da filtro impiegata per la prova di cui alla lettera a) non devono apparire tracce oleose visibili ad occhio nudo. 3. Gli impianti termici devono essere dotati di un bocchettone di misura del diametro di almeno 1 cm. Il bocchettone deve trovarsi su un tratto rettilineo del camino ad una distanza dalla caldaia e da qualsiasi cambio di direzione o di diametro, pari ad almeno una volta e fino ad una volta e mezza il diametro del camino stesso. Il bocchettone di misura deve essere facilmente accessibile. 4. A partire dal 1 gennaio 2012, gli impianti termici alimentati con combustibili liquidi e gassosi possono essere messi in esercizio solo se rispettano i seguenti valori limite di emissione certificati dal costruttore dell impianto stesso. Le certificazioni vengono riconosciute solo se basate su verifiche condotte in base alla norma EN 267 o su analoghe norme tecniche stabilite da un paese dell Unione Europea: Impianti alimentati con combustibili gassosi Pt [kw] NOx [mg/kwh] Pt [kw] NOx [mg/kwh] > > Anlagen für flüssige Brennstoffe > > Impianti alimentati con combustibili liquidi Pt [kw] NOx [mg//kwh] Pt [kw] NOx [mg//kwh] > > > >

164 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Artikel 4 Articolo 4 Heizanlagen für feste Brennstoffe 1. Der Betrieb von Heizanlagen, die mit festen Brennstoffen betrieben werden, ist nur erlaubt, wenn die Anlagen einer periodischen Instandhaltung unterworfen sind. 2. Stückholzkessel, die nach dem 1. Januar 2012 eingebaut werden, müssen automatisch geregelt werden. Weiters ist bei der Anlage ein Heizwasserspeicher einzubauen, dessen Kapazität entsprechend der Feuerungswärmeleistung dimensioniert ist. 3. Heizanlagen für feste Brennstoffe sind so zu betreiben, dass folgende Emissionsgrenzwerte eingehalten werden: Emissionsgrenzwerte [mg/nm³; O 2 % = 11] Pt [kw] CO PTS > > Impianti termici alimentati con combustibili solidi 1. L esercizio degli impianti termici alimentati con combustibili solidi è consentito solo se gli stessi sono sottoposti ad una periodica manutenzione. 2. Gli impianti termici alimentati con legna spezzata installati a partire dal 1 gennaio 2012, devono essere dotati di regolazione automatica della combustione. Negli stessi va inoltre installato un accumulatore termico di capacità proporzionata alla potenza nominale della caldaia. 3. Gli impianti termici alimentati con combustibili solidi devono essere condotti in modo tale da garantire il rispetto dei seguenti valori limite d emissione: Valori limite [mg/nm³; O 2 % = 11] Pt [kw] CO PTS > > Für Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung über 150 kw gelten zudem die Emissionsgrenzwerte von 500 mg/nm³ für NOx und von 200 mg/nm³ für SOx. 4. Gli impianti con potenza termica nominale superiore a 150 kw devono inoltre rispettare valori limite di emissione di 500 mg/nm³ per gli NOx e di 200 mg/nm³ per gli SOx. 5. Heizanlagen für feste Brennstoffe müssen mit einer Messöffnung ausgestattet sein, die einen Durchmesser von 80 mm aufweist und mit einer metallischen Schließvorrichtung versehen ist. Die Messöffnung muss sich auf einem geradlinigen Kaminabschnitt befinden und von jedem Richtungs- und Querschnittwechsel wenigstens so weit entfernt sein, wie es dem zweifachen Wert des Mindest-innendurchmessers des geradlinigen Kaminabschnitts entspricht. Die Messöffnung muss leicht zugänglich sein. 5. Gli impianti termici alimentati con combustibili solidi devono essere dotati di un bocchettone di misura del diametro di 80 mm dotato di una chiusura metallica. Il bocchettone deve inoltre trovarsi in tratto rettilineo del camino ed essere ad una distanza dall ultimo cambio di direzione o di diametro del camino, pari ad almeno due volte il diametro interno dello stesso. Il bocchettone di misura deve essere facilmente accessibile. Artikel 5 Articolo 5 Konformitätserklärung für neue Heizanlagen 1. Nach Abschluss der Einbauarbeiten einer neuen Anlage muss der laut Landesgesetz vom 16. Juni 1992, Nr. 18, beauftragte Abnahmetechniker bei der zuständigen Gemeinde eine Erklärung abgeben, aus der hervorgeht, dass die Vorgaben gemäß Artikel 3 Absätze 3 und 4 für Heizanlagen mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen bzw. Artikel 4 Absätze 2 und 5 für Heizanlagen mit festen Brennstoffen, eingehalten werden. Dichiarazione di conformità per nuovi impianti termici 1. Al termine dei lavori d installazione di un nuovo impianto termico, il tecnico collaudatore di cui alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, rilascia una dichiarazione in cui attesta che l impianto rispetta le disposizioni di cui all articolo 3, commi 3 e 4, per quanto concerne gli impianti termici alimentati con combustibili gassosi e liquidi, ovvero le disposizioni di cui all articolo 4, commi 2 e 5, per quanto concerne gli impianti alimentati con combustibili solidi. 3

165 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ II. ABSCHNITT Emissionskontrollen CAPO II Controllo delle emissioni Artikel 6 Articolo 6 Allgemeine Bestimmungen Disposizioni generali 1. Die Kontrolle der Emissionen von Heizanlagen dürfen nur von den gemäß Artikel 8 ermächtigten Kaminkehrern durchgeführt werden. 2. Der Betreiber von Heizanlagen für flüssige oder gasförmige Brennstoffe muss mindestens einmal jährlich die Abgasprüfung zur Bestätigung der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte gemäß Artikel 3 Absätze 1 und 2 durchführen lassen. 3. Der Betreiber von Heizanlagen für feste Brennstoffe muss mindestens einmal jährlich die Abgasprüfung zur Bestätigung der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte gemäß Artikel 4 Absatz 3 durchführen lassen. Bis zum 31. Dezember 2015 werden nur die Kohlenmonoxid (CO) Messungen durchgeführt. 4. Die Emissionskontrollen sind gemäß Artikel 7 auszuführen. Über das Ergebnis der Messungen hat der Kaminkehrer dem Betreiber eine entsprechende Bescheinigung auszustellen. Der Betreiber muss die Bescheinigung mindestens fünf Jahre aufbewahren und auf Verlangen der Aufsichtsbehörde vorweisen. 5. Ergibt die Kontrolle, dass die Grenzwerte überschritten werden, so übermittelt der Kaminkehrer innerhalb von 15 Tagen dem Amt für Luft und Lärm das entsprechende Messprotokoll. 6. Innerhalb von 90 Tagen nach Inbetriebnahme einer neuen Heizanlage muss der Betreiber diese von einem ermächtigten Kaminkehrer messen lassen. Die entsprechende Bescheinigung muss vom Betreiber unterzeichnet und ans Amt für Luft und Lärm übermittelt werden. 1. I controlli delle emissioni sugli impianti termici possono essere eseguiti esclusivamente dagli spazzacamini autorizzati di cui all articolo I gestori degli impianti termici alimentati con combustibili gassosi o liquidi devono far eseguire un controllo delle emissioni almeno una volta all anno al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione di cui all articolo 3, commi 1 e I gestori degli impianti termici alimentati con combustibili solidi devono far eseguire un controllo delle emissioni almeno una volta all anno al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione di cui all articolo 4, comma 3. Fino al 31 dicembre 2015 le misurazioni verranno eseguite solo per il monossido di carbonio (CO). 4. I controlli delle emissioni sono da eseguire in base alle norme tecniche di cui all articolo 7. Lo spazzacamino è tenuto a rilasciare al gestore un apposito attestato da cui si evince l esito del controllo. Il gestore deve conservare l attestato per almeno cinque anni ed esibirlo su richiesta dell organo di vigilanza. 5. Qualora dal controllo risulti che i valori limite sono stati superati, lo spazzacamino è obbligato a trasmettere il relativo protocollo di misura all Ufficio aria e rumore entro 15 giorni dall effettuazione del controllo. 6. Entro 90 giorni dalla messa in esercizio di un nuovo impianto il gestore deve far eseguire un controllo allo spazzacamino autorizzato. Il relativo attestato di misura deve essere sottoscritto dal gestore dell impianto ed inviato all Ufficio aria e rumore. Artikel 7 Articolo 7 Technische Bestimmungen 1. Die Kontrollen gemäß Artikel 6 müssen mit geeigneten Messgeräten durchgeführt werden. Diese müssen dem in nationalen oder internationalen Normen festgelegten Mindeststandard entsprechen. Die eingesetzten Messgeräte müssen einmal jährlich von einer anerkannten Prüfstelle geeicht werden. Norme tecniche 1. I controlli delle emissioni di cui all articolo 6, devono essere eseguiti con idonei strumenti di misura conformi ai requisiti minimi stabiliti da specifiche norme tecniche di carattere nazionale o internazionale. Gli strumenti devono essere sottoposti a taratura annuale da parte di una struttura di prova riconosciuta. 4

166 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Die Messungen sind mittels entsprechender Sonde im Kern des Abgasstromes durchzuführen. Vor den Messungen ist die Funktionsfähigkeit der Messgeräte zu überprüfen, wobei die in den Betriebsanleitungen enthaltenen Anweisungen der Hersteller zu beachten sind. 2. Le misurazioni vanno condotte inserendo l'apposita sonda al centro del flusso dei gas di combustione. Prima di eseguire la misura va controllato il corretto funzionamento degli strumenti, che vanno in ogni caso utilizzati osservando le indicazioni del costruttore riportate nel manuale di istruzioni. 3. Die Messungen müssen im ungestörten Dauerbetriebszustand der Heizanlagen bei Nennwärmeleistung oder bei der höchsten einstellbaren Wärmeleistung erfolgen. Bei Heizanlagen mit mehrstufigen Brennern sind die Messungen bei Maximallast durchzuführen. 4. Die Messungen sind nach den anerkannten Regeln der Messtechnik durchzuführen. Das Amt für Luft und Lärm kann entsprechende Empfehlungen ausarbeiten, in denen geeignetere Methoden und Messverfahren festgelegt werden, um repräsentative Messergebnisse zu erhalten. 3. Le misurazioni vanno eseguite durante una fase di funzionamento costante dell impianto ed in regime di funzionamento a potenza nominale, ovvero al regime di massima produzione di calore. Negli impianti termici con bruciatori a più stadi i controlli vanno eseguiti al regime di potenza massima. 4. Le misurazioni sono eseguite in base alle regole comunemente riconosciute dalla metrologia. L Ufficio aria e rumore può emanare raccomandazioni in cui sono indicate le modalità ed i metodi di misurazione più idonei ad ottenere la rappresentatività dei dati di misura. Artikel 8 Articolo 8 Ermächtigte Kaminkehrer 1. Für den Erhalt der Ermächtigung zur Durchführung der Kontrollen gemäß Artikel 6, müssen die Kaminkehrer die Voraussetzungen laut Absatz 2 erfüllen. Das entsprechende Ansuchen muss beim Amt für Luft und Lärm eingereicht werden. Dieses erlässt die Ermächtigung dem Antragsteller. Die Ermächtigung ist persönlich und kann nicht übertragen werden. 2. Die Ermächtigung laut Absatz 1 wird nur an Personen erteilt, welche eine Tätigkeit als Kaminkehrer in einem im Handelsregister gemäß Artikel 52 des Dekrets des Landeshauptmannes vom 19. Mai 2009, Nr. 27 eingetragenen Betrieb ausüben und im Besitz des Feuerungskontrolleur Diploms sind. 3. Die ermächtigten Kaminkehrer sind verpflichtet die in diesen Bestimmungen vorgesehenen Kontrollen ordnungsgemäß durchzuführen, sowie die vom Amt für Luft und Lärm erlassene Bestimmung einzuhalten. Sie müssen mit der notwendigen Professionalität arbeiten und dürfen nicht im Verkauf von Heizanlagen beteiligt sein. 4. Die ermächtigten Kaminkehrer müssen entsprechende fachspezifische Weiterbildungsveranstaltungen besuchen und müssen eine digitale Verwaltung und Übermittlung der Messdaten an das Amt für Luft und Lärm garantieren. 5. Auf Anfrage der Betreiber müssen die Kaminkehrer alle Informationen betreffend den Inhalt dieser Bestimmungen mitteilen und die Ermächtigung gemäß Absatz 1 vorweisen. Spazzacamini autorizzati 1. Gli spazzacamini che intendono essere autorizzati ad eseguire i controlli di cui all articolo 6, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata all Ufficio aria e rumore che la rilascia alla persona fisica che ne fa richiesta. L autorizzazione è personale e non può essere ceduta o utilizzata da terzi. 2. L autorizzazione di cui al comma 1 è concessa solo alle persone che svolgono la propria attività di spazzacamino in un impresa iscritta nel registro delle imprese di spazzacamino ai sensi dell articolo 52 del decreto del presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27 e che abbiano conseguito il diploma di controllore fumi. 3. Gli spazzacamini autorizzati sono tenuti ad operare nel rispetto delle norme contenute nelle presenti disposizioni ed in ottemperanza alle direttive impartire dall Ufficio aria e rumore. Essi devono operare con la necessaria professionalità e non possono essere direttamente coinvolti in attività di vendita d impianti termici. 4. Gli spazzacamini autorizzati sono tenuti a frequentare specifici corsi d aggiornamento professionale e devono garantire una gestione informatica dei dati di misura, nonché la trasmissione degli stessi in formato digitale. 5. Su richiesta del gestore lo spazzacamino deve fornire tutte le informazioni inerenti le presenti disposizioni e presentare copia autentica dell autorizzazione di cui al comma 1. 5

167 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Das Verfallen der Voraussetzungen laut Absatz 2 oder die Nichtbeachtung der Bedingungen laut Absatz 1, 3 und 4 kann den Entzug der Ermächtigung bewirken. Dies erfolgt durch die Landesregierung auf begründeten Antrag durch das Amt für Luft und Lärm. 6. La decadenza di uno dei requisiti di cui al comma 2 o la mancata ottemperanza ad una delle condizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 può determinare la revoca dell autorizzazione. L autorizzazione è revocata dalla Giunta provinciale su richiesta motivata dell Ufficio aria e rumore. Artikel 9 Articolo 9 Diplom des Feuerungskonrolleur 1. Der Landesrat für Umwelt verleiht das Diplom des Feuerungskontrolleur gemäß Artikel 8, Absatz 2 an jene Kaminkehrer, die mit Erfolg die entsprechende Eignungsprüfung abgelegt haben. Der Eignungstest besteht aus einem praktischen Teil über die Abgasmessung an einer Heizanlage und aus einer mündlichen Prüfung über folgende Themen: - Sinn und Ziel der Feuerungskontrolle - Brennstoffe und Verbrennungslehre - Fachrechnen und verfassen des Messprotokolls - Messgeräte und Messtechnik - Datenbearbeitung und Datenübermittlung 2. Für die Zulassung zur Eignungsprüfung gemäß Absatz 1 muss der Kandidat einen entsprechenden Antrag ans Amt für Luft und Lärm stellen und in Besitz einer der folgenden Studientitel sein: - Gesellenbrief als Kaminkehrer, Installateur, E- lektriker oder Hydrauliker - Diplom einer Technischen Oberschule - Diplom einer Technischen Universität 3. Die Prüfungskommission wird von der Landesregierung ernannt und versammelt sich jährlich. Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern: - einem Vertreter des Amtes für Luft und Lärm in der Funktion des Vorsitzenden - einem Vertreter einer Landesberufsschule - einem Vertreter der Kaminkehrer der im Besitz des Diploms als Feuerungskontrolleur ist Diploma di controllore fumi 1. L Assessore provinciale per l ambiente rilascia il diploma di controllore fumo di cui all articolo 8, comma 2 agli spazzacamini che superano con successo un esame attitudinale. La prova d esame consiste nell esecuzione di una prova pratica riguardante il controllo delle emissioni su un impianto termico ed una prova teorica nelle seguenti materie: - Significato ed obiettivi del controllo dei fumi - Combustibili e combustione - Calcolo e compilazione del protocollo di misura - Strumenti e tecniche di misura - Informatica finalizzata alla gestione dei dati 2. Per l ammissione all esame attitudinale di cui al comma 1, il candidato deve presentare apposita domanda all Ufficio aria e rumore ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: - qualifica professionale come spazzacamino, installatore, elettricista, idraulico - diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico - diploma universitario ad indirizzo tecnico 3. Una volta all anno si riunisce la commissione d esame nominata dalla Giunta provinciale. La commissione è composta come segue: - un rappresentante dell Ufficio aria e rumore con compito di presidenza - un rappresentante di una scuola professionale provinciale - un rappresentante degli spazzacamini in possesso del diploma di controllore fumi 6

168 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ III. ABSCHNITT Schluss- und Übergangsbestimmungen CAPO III Disposizioni finali e transitorie Artikel 10 Articolo 10 Aufsicht 1. Das Amt für Luft und Lärm erlässt die notwendigen Vorschriften, damit die Betreiber ihre Heizanlagen gemäß diesen Bestimmungen betreiben. Weiters ist es Aufgabe des Amtes für Luft und Lärm Vorschriften und Richtlinien zu erlassen, damit die Tätigkeit der ermächtigten Kaminkehrer gemäß diesen Bestimmungen und gemäß dem technischen und normativen Fortschritt erfolgt. Vigilanza 1. All Ufficio aria e rumore compete il rilascio delle prescrizioni necessarie atte a garantire che i gestori degli impianti termici provvedano a gestire gli stessi conformemente a quanto stabilito dalle presenti disposizioni. Ad esso compete inoltre il rilascio delle prescrizioni e delle direttive necessarie a garantire che l attività di controllo svolta dagli spazzacamini autorizzati sia conforme a quanto stabilito dalle presenti disposizioni ed in sintonia con il progresso normativo e tecnologico. Artikel 11 Articolo 11 Datenverwaltung 1. Die ermächtigten Kaminkehrer müssen alle sechs Monate eine Aufstellung der an den Heizanlagen durchgeführten Kontrollen an das Amt für Luft und Lärm übermitteln. 2. Die Daten der Heizanlagen und der von den ermächtigten Kaminkehrern durchgeführten Kontrollen werden beim Amt für Luft und Lärm gesammelt und gemäß den Vorgaben dieses Beschlusses verwaltet. 3. Betriebe gemäß Artikel 8, Absatz 2 können eine Kopie der im Absatz 2 beschriebenen Daten erhalten. Dazu muss der ermächtigte Kaminkehrer erklären, dass die Daten nur für die Ausführung der Tätigkeit gemäß diesem Beschluss verwendet und auf keinen Fall an Dritte weitergegeben werden. Die Nichtbeachtung hat den Entzug der Ermächtigung laut Artikel 8 zur Folge. Gestione dei dati 1. Gli spazzacamini autorizzati sono obbligati a trasmettere ogni sei mesi all Ufficio aria e rumore gli esiti dei controlli delle emissioni eseguiti sugli impianti termici. 2. I dati degli impianti termici e dei controlli effettuati dagli spazzacamini sono raccolti presso l Ufficio aria e rumore che li conserva e li gestisce ai fini della presente deliberazione. 3. Le imprese di cui all articolo 8, comma 2, possono ottenere copia integrale dei dati di cui al comma precedente previa personale assunzione di responsabilità da parte dello spazzacamino autorizzato. A tale scopo egli deve dichiarare, pena la decadenza dell autorizzazione di cui all articolo 8, di utilizzare i dati esclusivamente per l esecuzione dei controlli di cui alla presente deliberazione e di non cedere gli stessi in qualsiasi forma a terzi. Atikel 12 Articolo 12 Übergangsbestimmungen 1. Kaminkehrer, welche am Tag der Genehmigung dieser Bestimmungen bereits ein Feuerungskontrolleur Diplom des Landesrates für Umwelt besitzen, können direkt um erhalt der Ermächtigung laut Artikel 8, ansuchen. Voraussetzung dafür ist der nachgewiesene Besuch der spezifischen Weiterbildungskurse und weiters die Einhaltung der vom Amt für Luft und Lärm erlassenen Anordnungen. Norme transitorie 1. Gli spazzacamini che alla data di approvazione delle presenti disposizioni hanno già conseguito un diploma di controllore fumi rilasciato dall Assessore provinciale per l ambiente, che hanno frequentato con regolarità i corsi d aggiornamento professionale e che hanno ottemperato alle disposizioni impartite dall Ufficio aria e rumore, possono ottenere l autorizzazione di cui all articolo 8 previa presentazione di una specifica domanda. 7

169 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Für Heizanlagen die vor dem 1. Jänner 2012 eingebaut wurden und bei denen trotz Optimierung der Verbrennung die Grenzwerte gemäß Art. 3 und 4. nicht eingehalten werden können, kann der Betreiber um einen Aufschub der Zeiten ansuchen. Die Genehmigung hierfür wird vom Amt für Luft und Lärm für maximal 3 Jahre erteilt, sofern die Heinzanlage periodisch gewartet und so betrieben wird, dass die geringstmöglichen Schadstoffemissionen entstehen. Die jährliche Emissionskontrolle gemäß Artikel 6 ist auf jeden Fall durchzuführen. 2. I gestori degli impianti termici installati prima del 1. gennaio 2012 che, nonostante l ottimizzazione della combustione, non sono in grado di garantire il rispetto dei valori limite di cui agli articoli 3 e 4 possono richiedere una proroga al rispetto degli stessi. La proroga è concessa dall Ufficio aria e rumore per una durata massima di tre anni, fermo restando l obbligo da parte del gestore di provvedere a ridurre al minimo possibile le emissioni inquinanti dell impianto, ad effettuare una regolare manutenzione dello stesso ed a far eseguire i controlli di cui all articolo 6. 8

170 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. März 2011, Nr. 423 Festlegung des allumfassenden Tagessatzes für die Palliativbetreuung, die auf Landesebene von öffentlichen Einrichtungen erbracht wird, mit Gültigkeit ab Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 marzo 2011, n. 423 Determinazione della retta omnicomprensiva giornaliera per le Cure Palliative erogate nell ambito provinciale da strutture pubbliche, a partire dal Nach Einsichtnahme in den Landesgesundheitsplan ; nach Einsichtnahme in das Dekret des Gesundheitsministers vom 28. September 1999, welches in jeder Region bzw. Autonomen Provinz die Errichtung mindestens eines Palliativzentrums und des Netzwerkes zur Betreuung der Kranken im Endstadium vorsieht; nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 15. März 2010, Nr. 38 Maßnahmen um den Zugang zur Palliativbetreuung und Schmerztherapie zu garantieren ; nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr vom 13. Oktober 2008, betreffend die Genehmigung des Entwurfs des in Südtirol zu errichtenden Netzwerkes für Palliativmedizin; festgestellt, dass der Sanitätsbetrieb mit Entscheidungsniederschrift des Direktors des Gesundheitsbezirkes Bozen Nr D vom , die Sektion für Palliativbetreuung der Geriatrieabteilung des Krankenhauses Bozen mit Wirkung ab in Hospiz - Palliativbetreuung umbenannt und derselben 12 Betten (von denen 1 für das Day Hospice) zugewiesen hat; festgestellt, dass mit der gleichen Entscheidungsniederschrift für die Betten des Hospiz - Palliativbetreuung ein Datenfluss - mit dem Code gekennzeichnet - ab eingerichtet wurde; als notwendig erachtet, so bald als möglich, einen geeigneten Tarif für das neu eingerichtete Hospiz festzulegen; es erscheint als angebracht, den Tarif aufgrund der Produktionskosten festzusetzen, zuzüglich eines Teils der indirekten Kosten, die durchschnittlich 27 % ausmachen - wie aus der Studie über die strategische Krankenhaussteuerung ("CSO") hervorgeht; Visto il Piano Sanitario Provinciale ; visto il decreto del Ministero della Sanità del 28 settembre 1999, che prevede la realizzazione in ogni Regione/Provincia Autonoma di almeno un centro residenziale per le cure palliative e della rete assistenziale ai malati terminali; vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 riguardante disposizioni per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore ; vista la delibera della Giunta Provinciale n del 13 ottobre 2008 riguardante l approvazione del progetto che disegna la rete di cure palliative da realizzare in Alto Adige; visto che l Azienda Sanitaria dell Alto Adige ha provveduto, con verbale di determinazione del direttore del comprensorio sanitario N D del , a rinominare la struttura semplice cure palliative aggregata alla struttura complessa di Geriatria dell ospedale di Bolzano in Hospice - Cure Palliative, attribuendo alla stessa 12 posti letto (di cui uno dedicato al dayhospice), con decorrenza dal ; considerato che con il medesimo verbale di determinazione si è provveduto ad istituire il flusso di dati di Hospice - Cure palliative applicando ai posti letto il codice con decorrenza ; considerato quanto mai necessario provvedere quanto prima alla definizione di una tariffa ad hoc per il neo Hospice; considerato opportuno determinare la tariffa sulla base dei costi di produzione con l aggiunta di una quota di costi comuni, che come evidenziato dallo studio sul controllo strategico ospedaliero (CSO), si attestano mediamente attorno al 27 %;

171 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ zur Kenntnis genommen, dass die Palliativbetreuung in den öffentlichen Krankenhäusern der Provinz Bozen nicht nur für die in den Gesundheitsbezirken ansässige Bevölkerung sondern auch zugunsten außerhalb des Landes ansässiger Betreuter erbracht wird; all dies vorausgeschickt und nach Anhören des Berichterstatters wird von der Landesregierung einstimmig und in gesetzlich vorgesehener Form preso atto che dell assistenza di cure palliative negli ospedali pubblici della Provincia di Bolzano si avvalgono oltre che i residenti dei comprensori sanitari anche gli assistiti non residenti in provincia di Bolzano. tutto ciò premesso e sentito il relatore, la Giunta provinciale a voti unanimi espressi nelle forme di legge beschlossen 1. Der allumfassende Tagessatz für die stationäre Palliativbetreuung wird folgendermaßen festgelegt: delibera 1. La retta giornaliera omnicomprensiva per le Cure Palliative in regime di ricovero viene determinata nel seguente modo: HOSPIZ - PALLIATIVBETREUUNG (ABTEILUNG 60.02): KATEGORIEN A), B), C) komplexe Einrichtungen (Zentralkrankenhaus Bozen) + mittelgroße Einrichtungen (Schwerpunktkrankenhäuser Meran, Brixen und Bruneck) + Grundeinrichtungen (Krankenhäuser für die Grundversorgung Schlanders, Sterzing und Innichen) HOSPICE - CURE PALLIATIVE (REPARTO 60.02): FASCIA A) + FASCIA B) + FASCIA C) strutture complesse (Ospedale centrale di Bolzano) + strutture intermedie (Ospedali aziendali di Merano, Bressanone e Brunico) + strutture di base (Ospedali di base di Silandro, Vipiteno e S. Candido) Tagessatz Tariffa giornaliera Der allumfassende Tagessatz für die Palliativbetreuung im Day-Hospice wird folgendermaßen festgelegt: 2. La retta giornaliera omnicomprensiva per le Cure Palliative in regime di Day Hospice viene determinata nel seguente modo: HOSPIZ - PALLIATIVBETREUUNG HOSPICE - CURE PALLIATIVE (ABTEILUNG 60.02): (REPARTO 60.02): KATEGORIEN A), B), C) FASCIA A) + FASCIA B) + FASCIA C) Zugangstarif Tariffa per accesso Der gegenständliche Beschluss wird mit Wirkung ab angewandt. 4. Der Gesundheitsbezirk, dem die öffentliche Einrichtung angehört, wird den Tarif folgendermaßen eintreiben: 3. Il presente provvedimento trova applicazione dal Il recupero delle tariffe di cui al punto 1 da parte del Comprensorio Sanitario a cui appartiene la struttura pubblica avviene:

172 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ für die in Südtirol ansässigen Patienten (ehemalige landesweite Krankenmobilität) werden bei der Finanzierung der Gesundheitsbezirke die erbrachten (und mit dem Tarifsystem bemessenen) Leistungen berücksichtigt (so wie bei der Krankenhausbetreuung üblich); für die in Südtirol nicht ansässigen Patienten: aufgrund direkter Verrechnung an den außerhalb des Landes ansässigen Patienten zuständigen Sanitätsbetrieb, der dann die entsprechenden Dokumente vorlegen muss, um eine Annahme der Kosten zu bescheinigen; in all den Fällen in denen eine Anlastung der Kosten an private Bezahler vorgesehen ist, unabhängig davon, ob es sich um Einzelpersonen, Körperschaften oder verschiedene Einrichtungen handelt. 5. Für private Bezahler und die nicht in Südtirol ansässigen Patienten werden die im gegenständlichen Beschluss festgelegten Tarife nicht rückwirkend angewandt, sondern erst ab Genehmigung der vorliegenden Maßnahme. 6. Die Landesregierung behält sich die Möglichkeit vor, die gegenständliche Maßnahme im Falle einer Änderung des gesamtstaatlichen Tarifverzeichnisses oder bei beachtlichen Kostenabweichungen der lokalen Leistungserbringer abzuändern und anzupassen; von der besagten Möglichkeit kann auch beim Eintreten von Ereignissen Gebrauch gemacht werden, die eine sinnvolle Anwendung des gegenständlichen Tarifverzeichnisses nicht mehr gewähren. 7. Dieser Beschluss wird vollständig im Amtsblatt der Region veröffentlicht. per i pazienti residenti in provincia di Bolzano (ex mobilità infraprovinciale), prevedendo nel finanziamento dei comprensori l effettivo utilizzo del servizio misurato in base al sistema tariffario (con le stesse modalità previste per i ricoveri ospedalieri); per i pazienti non residenti in Provincia di Bolzano, tramite fatturazione diretta all azienda sanitaria extraprovinciale di residenza dell utente, dietro presentazione di apposita documentazione da parte della medesima azienda extraprovinciale che attesta l assunzione dei costi; in tutti i casi in cui è previsto l addebito della spesa a privati paganti, siano essi individui, enti o organismi diversi. 5. Ai soggetti privati paganti e ai residenti fuori Provincia di Bolzano le tariffe previste con la presente deliberazione non vanno applicate retroattivamente, bensì a partire dalla data di approvazione della presente delibera. 6. La Provincia si riserva la possibilità di modificare e di aggiornare il presente provvedimento, in caso di modifiche del tariffario nazionale, in caso di variazioni consistenti dei costi ospedalieri dei soggetti erogatori provinciali e in seguito al verificarsi di qualsiasi nuovo e- vento di rilievo che renda il presente tariffario inadeguato. 7. La presente delibera viene pubblicata interamente sul Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

173 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/

174 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/

175 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/

176 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/

177 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 444 Gemeinde Ratschings - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan Eintragung der Ensembles mit Korrekturen des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 39 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 444 Comune di Racines - approvazione di una modifica al piano urbanistico inserimento degli insiemi con correzioni d ufficio - delibera consiliare n. 39 del 23/07/09 Die Landesregierung Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Ratschings; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde Ratschings folgende Abänderung zum Bauleitplan laut grafischer Unterlagen beantragt: La Giunta Provinciale Visto il piano urbanistico comunale vigente di Racines; Premesso, che il Comune di Racines propone la seguente modifica al piano urbanistico secondo gli allegati grafici: Ratsbeschluss Nr. 39 vom Delibera consiliare n. 39 del 23/07/2009 Genehmigung der Ensembles: Approvazione degli insiemi: 1. Gasteig 1. Casateia 2. Lechner 2. Lechner 3. Schloss Mareit 3. Castello di Mareta 4. Durach 4. Durach 5. Gröben 5. Gröben 6. Alter Weg 6. Vecchio Sentiero 7. St. Magdalena 7. Santa Maddalena 8. Ried 8. Ried 9. Lorenzikirche 9. Chiesa di S. Lorenzo 10. Gesennen 10, Gesennen 11. Obertelfes 11. Telves di sopra 12. Untertelfes 12. Telves di sotto 13. Kaltbrunn 13. Kaltbrunn 14. Brocken 14. Brocken 15. Schönau 15. Schönau 16. Schaferhof 16. Schaferhof 17. Gasthaus Gilfenklamm 17. Trattoria Gilfenklamm 18. Kalch 18. Calice 19. Bichl 19. Bichl 20. Wiese 20. Wiese stellt fest, dass gegen den obgenannten Ratschbeschluss sechzehn Einwände eingereicht wurden, zu welchen die Gemeinde mit Ratschbeschluss Nr. 15 vom Stellung genommen hat; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare sono state presentate sedici osservazioni, sulle quali il Comune ha preso posizione con delibera consiliare n. 15 del 26/03/2010; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 17/02/ 2010, facendo presente che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

178 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. Die Eintragung der Ensembles in der Gemeinde Ratschings zu genehmigen, da der Sachverständigenbeirat für Ensembleschutz mit Schreiben Nr vom 21. Jänner 2011 positives Gutachten erteilt hat, wobei die darin angebrachten Änderungen übernommen werden. Die entsprechenden Unterlagen wurden bereits von der Gemeinde übermittelt. Die folgenden Einwände Nr. 11 zum Ensemble 02 Lechner, Nr. 09 zum Ensemble 04 Durach, Nr. 16 zum Ensemble 08 Ried, Nr. 12 zum Ensemble 10 Gesennen, Nr. 03 zum Ensemble 11 Obertelfes, Nr. 04 zum Ensemble 11 Obertelfes, Nr. 15 zum Ensemble 18 Kalch und Nr. 10 zum Ensemble 19 Bichl werden mit den begründeten Schlussfolgerungen des Gemeinderates, welche sich die Landesregierung zu Eigen macht, abgelehnt. Die eingereichten Einwände Nr. 2, 5, 6 und 7 beziehen sich auf das Ensemble 01 Gasteig. Sie werden abgelehnt, da durch eine Annahme der Einwände der Schutz der Ensemble nicht mehr gewährleistet wäre. Die Erhaltensvorschriften erlauben trotzdem eine angemessene Bautätigkeit. Einige Gebäude wurden vom Sachverständigenbeirat als prägende Elemente gekennzeichnet. Der Einwand Nr. 14, betreffend das Ensemble 03 Schloss Mareit, wird angenommen und die Grenze im nördl. Bereich korrigiert. Der Einwand Nr. 8, zum Ensemble Schloss Mareit betreffend das Objekt auf G.p. 7/1 wird angenommen. Der Bürgermeister, verweist darauf, dass diesbezüglich ein Gerichtsurteil vorliegt, auf Grund dessen der Eigentümer das Gebäude abbrechen muss und dass eine Teilfläche für einen Gehsteig verwendet wird. delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. di approvare l inserimento di una zona di tutela degli insiemi a Racines, in quanto il Comitato di esperti per la Tutela degli insiemi ha espresso in merito un parere positivo (lettera n del 21 gennaio 2011), e le modifiche elencate nella lettera soprammenzionata sono giá state adottate. La relativa documentazione è già stata inviata dal Comune. Le seguenti osservazioni n. 11 sull insieme 02 Lechner, n. 09 sull insieme 04 Durach, n. 16 sull insieme 08 Ried, n. 12 sull insieme 10 Gesennen, n. 03 sull insieme 11 Telves di Sopra, n. 04 sull insieme 11 Telves di Sopra, n. 15 sull insieme 18 Kalch e n. 10 sull insieme 19 Bichl vengono rigettate in conformità alle conclusioni motivate del Consiglio comunale che la Giunta provinciale fa proprie. Le osservazioni presentate n. 2, 5, 6 e 7 si riferiscono all insieme 01 Casateia. Tali osservazioni vengono rigettate, in quanto tramite l accoglimento dei ricorsi la tutela degli insiemi non sarebbe più garantita. Le prescrizioni di conservazione permettono un adeguata attività edilizia. Alcuni edifici sono stati classificati come elementi caratteristici dal Comitato di esperti per la Tutela degli insiemi. L osservazione n. 14, concernente l insieme 03 castello di Mareta, viene accolta ed il confine a nord rettificato. L osservazione n. 8, riferita all insieme Castello di Mareta, riguardante l oggetto sulla p.f. 7/1, viene accolta. Il sindaco fa riferimento alla sentenza del tribunale, secondo la quale il proprietario deve demolire l edificio ed utilizzare una parte dell area per un marciapiede.

179 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Der eingereichte Einwand Nr. 1, der sich auf das Ensemble 5 Gröben bezieht, wird mit den begründeten Schlussfolgerungen des Gemeinderates, welche sich die Landesregierung zu Eigen macht, angenommen. La presentata osservazione n. 1, che fa riferimento all insieme n. 5 Gröben, viene accolta in conformitá alle conclusioni motivate del Comune che la Giunta provinciale fa proprie. Der Einwand (Nr. 13) zum Ensemble Nr. 16, Schaferhof, wird abgelehnt, da das Gebäude unter Denkmalschutz steht und der Ensembleschutz auch die Zubehörsfläche zur Gänze einschließt. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. La presentata osservazione n. 13, riferita all insieme n. 16 Schaferhof viene rigettata, in quanto l edifico è sottoposto a tutela dei monumenti, e la tutela degli insiemi include anche l area di pertinenza. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

180 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 445 Gemeinde St. Christina - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 53 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 445 Comune di Santa Cristina - approvazione di una modifica al piano urbanistico - delibera consiliare n. 53 del 04/10/10 DIE LANDESREGIERUNG Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde St. Christina; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: LA GIUNTA PROVINCIALE Visto il piano urbanistico comunale vigente di Santa Cristina; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 53 vom Delibera consiliare n. 53 del 4/10/2010 Eintragung einer neuen Zufahrtsstraße im Bereich der Zone für öffentliche Einrichtungen so la zona per attrezzature collettive "Iman", nella Inserimento di una nuova strada d'accesso pres- "Iman", in welcher die Errichtung einer neuen quale è prevista la realizzazione di un nuovo garage sotterraneo, prolungamento della strada co- Tiefgarage vorgesehen ist, Verlängerung der Gemeindestraße Typ A bis zum Kreisverkehr und munale tipo A fino alla rotatoria, rettifica alle zonizzazioni in detto ambito - parcheggi, zona resi- Richtigstellung an den Widmungen im besagten Bereich - Parkplätze, Wohnbauzone B1, Kinderspielplatz, öffentliche Grünfläche, gemäß graphi- per bambini, secondo l allegato grafico; denziale B1, zona di verde pubblico, parco giochi scher Unterlage; Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 71 vom , mit welchem die Gemeinde zu zwei Einwänden Stellung genommen hat, die gegen obigen Ratsbeschluss vorgebracht wurden; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; Vista la delibera consiliare n. 71 del , con la quale il Comune ha preso posizione su due osservazioni, presentate avverso la succitata delibera consiliare; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 24/02/2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. die von der Gemeinde St. Christina mit Ratsbeschluss Nr. 53 vom beantragte Eintragung einer neuen Zufahrtsstraße im Bereich der Zone für öffentliche Einrichtungen "Iman", in welcher die Errichtung einer neuen Tiefgarage vorgesehen ist, zu geneh- delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. di approvare l inserimento di una nuova strada d'accesso presso la zona per attrezzature collettive "Iman", nella quale è prevista la realizzazione di un nuovo garage sotterraneo, come, proposto dal Comune di Santa Cristina con delibera consiliare n. 53 del 04/10/2010.

181 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ migen. Ebenso werden die Verlängerung der Gemeindestraße Typ A bis zum Kreisverkehr und die Richtigstellungen an den Widmungen im besagten Bereich - Parkplätze, Wohnbauzone B1, Kinderspielplatz und öffentliche Grünfläche - genehmigt. Die Ämter für Gewässerschutz (Schreiben vom Prot. Nr ) und Wildbach- und Lawinenverbauung Nord (Schreiben vom Prot. Nr ) haben positive Gutachten erteilt, mit Auflagen, die bei der Ausführung zu berücksichtigen sind. Was den Einwand des Amtes für öffentliches Wassergut anlangt, schließt sich die Landesregierung den begründeten Schlussfolgerungen des Gemeinderates an, die sie sich zu Eigen macht. Die Ausführungsprojekte für die Arbeiten im Bereich des Bannstreifens der betroffenen öffentlichen Gewässer müssen dem Amt für öffentliches Wassergut vorgelegt werden. Die Einwendungen des Herrn Mussner Otto werden mit den begründeten Schlussfolgerungen des Gemeinderates abgelehnt, die sich die Landesregierung zu Eigen macht. Der Vorschlag einer zusätzlichen Brücke würde die hydraulische und landschaftliche Situation verschlechtern. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Vengono pure approvati il prolungamento della strada comunale tipo A fino alla rotatoria e le rettifica alle zonizzazioni in detto ambito - parcheggi, zona residenziale B1, zona di verde pubblico e parco giochi. Gli Uffici Tutela acque (nota del prot. n ) e Sistemazione bacini montani nord (nota del prot. n ) hanno espresso parere favorevole con prescrizoni, che sono da rispettare in fase esecutiva. Per quanto riguarda l osservazione presentata dall Ufficio Demanio idrico la Giunta provinciale si associa alle conclusioni motivate del Consiglio comunale, che fa proprie. I progetti esecutivi per i lavori previsti nell ambito della fascia di rispetto lungo i relativi corsi d acqua devono essere presentati all Ufficio Demanio idrico. Le osservazioni presentate dal signor Mussner Otto vengono respinte in conformità alle conclusioni motivate del Consiglio comunale, che la Giunta provinciale fa proprie. La proposta di prevedere un altro ponte provoca un peggioramento della situazione idraulica e paesaggistica. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

182 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 446 Gemeinde Gais - Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen - Ratsbeschlüsse Nr. 39 vom und Nr. 47 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 446 Comune di Gais - approvazione di modifiche al piano urbanistico con una correzione d ufficio - delibere consiliari n. 39 del 02/09/10 e n. 47 del 25/11/10 DIE LANDESREGIERUNG nimmt Einsicht in den digitalisierten Bauleitplan der Gemeinde Gais, beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 33 vom 3. September 2002 und genehmigt von der Landesregierung mit Beschluss Nr vom 16. Juni Die Gemeinde Gais beantragt folgende Änderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen: LA GIUNTA PROVINCIALE prende visione del piano urbanistico digitalizzato del Comune di Gais, adottato con delibera consiliare n. 33 del 3 settembre 2002 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n del 16 giugno Il Comune di Gais propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Ratsbeschluss Nr. 39 vom 2. September 2010 Delibera consiliare n. 39 del 2 settembre 2010 Ergänzung des Art. 32 (Öffentlicher Parkplatz) Integrazione dell art. 32 (Parcheggio pubblico) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan. delle norme di attuazione al piano urbanistico. Ratsbeschluss Nr. 47 vom 25. November 2010 Delibera consiliare n. 47 del 25 novembre 2010 Umwidmung von bestockter Wiese und Weide in Trasformazione di prato e pascolo alberato in zona di verde agricolo (ca m²) e di bosco in Landwirtschaftsgebiet (ca m²) und von Wald in bestockte Wiese und Weide (ca prato e pascolo alberato (ca m²) sulla p.f. m²) auf der Gp. 494/1 der K.G. Gais. 494/1 del C.C. Gais. Gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse sind weder Einwände noch Vorschläge eingereicht worden. Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 24. Februar 2011 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht. Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom , Nr. 13, in geltender Fassung. Avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate nè proposte nè osservazioni. La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale e- spresso nella seduta del 24 febbraio 2011 e fa presente che la sotto riportata decisione corrisponde al suddetto parere. La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell , n. 13 e successive modifiche. beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: delibera a voti unanimi legalmente espressi:

183 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Ratsbeschluss Nr. 39 vom 2. September 2010 Delibera consiliare n. 39 del 2 settembre 2010 die Ergänzung des Art. 32 (Öffentlicher Parkplatz) di approvare l integrazione dell art. 32 (Parcheggio pubblico) delle norme di attuazione al piano der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan zu genehmigen, um die Errichtung eines urbanistico per consentire la realizzazione di un Kiosks zu ermöglichen. chiosco. Von Amts wegen wird der vorgeschlagene Text der Bestimmung jedoch geringfügig wie folgt korrigiert: Beim Parkplatz Kreuzung Talfriedenstraße/- Industriezone (Gp. 574/108) ist die Errichtung eines Imbissstandes im Höchstausmaß von 65 m² Nutzfläche und einer höchstzulässigen Gebäudehöhe von 3,0 m, sowie der sanitären Anlagen gemäß Bedarf möglich. Die ordnungsgemäße Genehmigung der Besetzung öffentlichen Grundes durch die Gemeindeverwaltung bildet hierfür die Voraussetzung. D ufficio il proposto testo della norma viene però lievemente corretto come segue: Presso il parcheggio Incrocio via Talfrieden/- Zona industriale (p.f. 574/108) è ammessa la costruzione di un chiosco nella dimensione massima d uso pari a 65 m² e con un altezza massima consentita di 3,0 m, nonché impianti igienicosanitari nella misura necessaria. Presupposto per l occupazione del suolo pubblico è la stipula di una convenzione con l amministrazione comunale. Ratsbeschluss Nr. 47 vom 25. November 2010 Delibera consiliare n. 47 del 25 novembre 2010 Die Umwidmung von bestockter Wiese und Weide in Landwirtschaftsgebiet (ca m²) und von Wald in bestockte Wiese und Weide (ca m²) auf der Gp. 494/1 der K.G. Gais in Anlehnung an das Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie Di approvare la trasformazione di prato e pascolo alberato in zona di verde agricolo (ca m²) e di bosco in prato e pascolo alberato (ca m²) sulla p.f. 494/1 del C.C. Gais in conformità al parere dell Ufficio Ecologia del paesaggio (lettera (Schreiben vom 15. Februar del 15 febbraio 2011, prot. n ) per 2011, Prot. Nr ) zu genehmigen, um die Rentabilität des geschlossenen Hofes zu verbessern migliorare la rentabilità del maso chiuso e aumentare il terreno coltivabile. und den Kulturgrund aufzustocken. Die vom genannten Amt vorgeschlagene Kennzeichnung im Flächenwidmungsplan als Bannzone auf die gesamte umgewidmete Fläche muss mit eigenem Verfahren durchgeführt werden. La proposta evidenziazione di detto ufficio nel piano di zonizzazione come zona di rispetto su tutta l area trasformata deve essere attuata con procedimento separato. Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

184 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 447 Gemeinde Welsberg-Taisten - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 60 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 447 Comune di Monguelfo-Tesido - approvazione di una modifica al piano urbanistico - delibera consiliare n. 60 del 28/10/10 DIE LANDESREGIERUNG nimmt Einsicht in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Welsberg-Taisten, beantragt von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 69 vom 12. September 1996 und genehmigt vom Landesausschuss mit Beschluss Nr vom 9. Juni Die Gemeinde Welsberg-Taisten hat folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen beantragt: Ratsbeschluss Nr. 60 vom 28. Oktober 2010 Umwidmung von ca m² der Gp (Teilfläche) der K.G. Taisten von Wald in bestockte Wiese und Weide. Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht. Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 27. Jänner 2011 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht. Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom , Nr. 13, in geltender Fassung. LA GIUNTA PROVINCIALE prende visione del piano urbanistico rielaborato del Comune di Monguelfo-Tesido, adottato con delibera consiliare n. 69 del 12 settembre 1996 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n del 9 giugno Il Comune di Monguelfo-Tesido propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Delibera consiliare n. 60 del 28 ottobre 2010 Trasformazione di ca m² della p.f (frazione) del C.C. Tesido da bosco in prato e pascolo alberato. Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni. La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale e- spresso nella seduta del 27 gennaio 2011 e fa presente che la sotto riportata decisione corrisponde al suddetto parere. La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell , n. 13 e successive modifiche. beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: Ratsbeschluss Nr. 60 vom 28. Oktober 2010 Die Umwidmung von ca m² der Gp (Teilfläche) der K.G. Taisten von Wald in bestockte Wiese und Weide zu genehmigen. Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 36 vom 24. März 2005 die Ermächtigung zur obgenannten Kulturänderung erteilt. Delibera consiliare n. 60 del 28 ottobre 2010 di approvare la trasformazione di ca m² della p.f (frazione) del C.C. Tesido da bosco in prato e pascolo alberato. Il Comitato forestale provinciale con deliberazione n. 36 del 24 marzo 2005 ha concesso l autorizzazione per il suddetto cambio di coltura.

185 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

186 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 449 Gemeinde Ritten - Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 102 und 103 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 449 Comune di Renon - approvazione di modifiche al piano urbanistico - delibere consiliari nn. 102 e 103 del 14/12/10 Die Landesregierung Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Ritten; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan beantragt: La Giunta Provinciale Visto il piano urbanistico comunale vigente di Renon; Premesso, che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 102 vom Delibera consiliare n. 102 del 14/12/2010 Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet Trasformazione da bosco in zona di verde a- einer Fläche von rund m² auf G.p. 282/1, gricolo di un area di m² ca., situata sulle 295/4, 283 und B.p. 608 K.G. Wangen in Oberinn, gemäß graphischer Unterlage; ad Auna di Sopra, secondo l allegato pp.ff. 282/1, 295/4, 283 e ped. 608 C.C. Vanga grafico; Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 77 vom , die Kulturänderung teilweise ermächtigt. Ratsbeschluss Nr. 103 vom Umwidmung bzw. Richtigstellung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund m² auf G.p. 3568/2 K.G. Ritten I, gemäß graphischer Unterlage; Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 52 vom die Kulturänderung ermächtigt. Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; beschließt L Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 77 del 27/12/2010 ha autorizzato parzialmente il cambio di coltura. Delibera consiliare n. 103 del 14/12/2010 Trasformazione risp. rettifica da bosco in zona di verde agricolo di un area di m² ca., situata sulla p.f. 3568/2 C.C. Renon I, secondo l allegato grafico; Il Comitato forestale provinciale con deliberazione n. 52 del 8/06/2010 ha autorizzato il cambio di coltura. Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 10/03/2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; delibera

187 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. die von der Gemeinde Ritten beantragten 1. di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Renon, come Abänderungen zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen: segue: Ratsbeschluss Nr. 102 vom Delibera consiliare n. 102 del 14/12/2010 Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf G.p. 282/1, 295/4, 283 und B.p. 608 K.G. Wangen in Oberinn, wird genehmigt. Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo, situata sulle pp.ff. 282/1, 295/4, 283 e p.ed. 608 C.C. Vanga ad Auna di Sopra. Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 77 vom , die Kulturänderung teilweise ermächtigt. L Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 77 del 27/12/2010 ha autorizzato parzialmente il cambio di coltura. Ratsbeschluss Nr. 103 vom Delibera consiliare n. 103 del 14/12/2010 Die Umwidmung bzw. Richtigstellung von E approvata la trasformazione risp. la rettifica da bosco in zona di verde agricolo di Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund m² auf G.p. 3568/2 K.G. Ritten I, wird genehmigt. 3568/2 C.C. Renon un area di m² ca., situata sulla p.f. I. Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 52 vom die Kulturänderung ermächtigt. Die Auflagen des Landesforstkommitees sind zu berücksichtigen. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Il Comitato forestale provinciale con deliberazione n. 52 del 8/06/2010 ha autorizzato il cambio di coltura. Le prescrizioni del Comitato forestale provinciale sono da tenere in considerazione. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

188 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 450 Gemeinde Brixen - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 107 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 450 Comune di Bressanone - approvazione di una modifica al piano urbanistico - delibera consiliare n. 107 del 11/11/10 Die Landesregierung Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde BRIXEN; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Ratsbeschluss Nr. 107 vom : Umwidmung von Eisenbahngebiet in Gewerbegebiet Industriezone Süd Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. die von der Gemeinde BRIXEN mit Ratsbeschluss Nr. 107 vom beantragte Abänderung zum Bauleitplan, zu genehmigen. Die italienische Eisenbahnverwaltung (Schreiben vom , Prot. Nr. 11/ ) hat das Vorhaben befürwortet. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. La Giunta Provinciale Visto il piano urbanistico comunale vigente di BRESSANONE; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Delibera consiliare n. 107 del 11/11/2010: Trasformazione da zona ferroviaria in zona per insediamenti produttivi Zona Industriale sud Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 10/03/ 2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di BRESSANONE con delibera consiliare n. 107 del 11/11/2010. La Rete Ferroviaria Italiana (nota del 8/03/2011, prot. n. 11/ ) ha espresso parere favorevole in merito. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

189 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 451 Gemeinde Natz-Schabs - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 55 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 451 Comune di Naz-Sciaves - approvazione di una modifica al piano urbanistico - delibera consiliare n. 55 del 4/10/10 Die Landesregierung Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Natz-Schabs; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: La Giunta Provinciale Visto il piano urbanistico comunale vigente di Naz-Sciaves; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 55 vom 04. Oktober 2010 Delibera consiliare n. 55 del 4 ottobre 2010 Umwidmung einer Fläche von m² von Wald Richiesta di trasformazione di un area di m² in Landwirtschaftsgebiet, K.G. Natz; da bosco in zona di verde agricolo; Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss kein Einwand eingebracht worden ist; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non è stata presentata nessuna osservazione; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 3/03/2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. die von der Gemeinde Natz-Schabs mit Ratsbeschluss Nr. 55 vom beantragte Abänderung zum Bauleitplan, zu genehmigen: Umwidmung einer Fläche von m² von Wald in Landwirtschaftsgebiet, K.G. Natz; a voti unanimi legalmente espressi: 1. di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di Naz-Sciaves con delibera consiliare n. 55 del 4/10/2010: Richiesta di trasformazione di un area di m² da bosco in zona di verde agricolo, C.C. Naz;

190 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

191 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 453 Gemeinde Ritten - endgültige Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 55 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 453 Comune di Renon - approvazione definitiva di una modifica al piano urbanistico con una correzione d ufficio - delibera consiliare n. 55 del 6/07/10 Die Landesregierung Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde RITTEN; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: La Giunta Provinciale Visto il piano urbanistico comunale vigente di RENON; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 55 vom Delibera consiliare n. 55 del 6/07/2010 Ausweisung eines Gewerbegebietes auf G.p. Previsione di una zona per insediamenti produttivi 4979/1 und B.p K.G. Ritten I, durch Umwidmung einer Fläche von rund m², die sformando un'area di m² ca., che attual- sulla p.f. 4979/1 e p.ed C.C. Renon I, tra- derzeit als Landwirtschaftsgebiet ausgewiesen mente è classificata come zona di verde agricolo, ist, gemäß graphischer Unterlage. Es handelt sich secondo l allegato grafico. Si tratta di negozi e um bestehende Geschäfts- und Lagerräume für depositi per diversi prodotti agricoli, che vengono landwirtschaftliche Produkte, die als Gewerbegebiet ausgewiesen werden sollen, um eine ratio- un ampliamento razionale. inseriti in zona produttiva, per rendere possibile nelle Erweiterung zu ermöglichen. Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Festgestellt, dass die Landesregierung mit Beschluss Nr vom der Gemeinde Ritten einen Abänderungsvorschlag zu obigem Antrag unterbreitet hat, zu welchem der Gemeinderat keine Gegenäußerungen vorgebracht hat; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; beschließt Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 9/12/2010, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Constatato che la Giunta Provinciale con delibera n del 20/12/2010 ha sottoposto al Comune di Renon una proposta di modifica circa la variante richiesta, in merito alla quale il Consiglio comunale non ha fatto pervenire controdeduzioni; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi:

192 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Die von der Gemeinde Ritten mit Ratsbeschluss Nr. 55 vom beantragte Abänderung zum Bauleitplan, mit Korrekturen des Amtes wie folgt endgültig zu genehmigen: Die Ausweisung des Gewerbegebietes auf G.p. 4979/1 und B.p K.G. Ritten I in Unterinn, wird genehmigt. Hierfür wird eine Fläche von rund m² umgewidmet, die derzeit als Landwirtschaftsgebiet ausgewiesen ist. Die bestehende Zufahrtsstraße zur Zone wird von Amts wegen als Gemeindestraße Typ C eingetragen. Weiters werden für die Zone die Dichte mit 2,00 m³/m² und die höchstzulässige Gebäudehöhe mit 8,50 m festgelegt. Art Gewerbegebiet, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan erhält somit folgenden Zusatz: Höchstzulässige Baumassendichte für das Gewerbegebiet auf G.p. 4979/1 und B.p.2341 K.G. Ritten I in Unterinn: 2,00 m³/m². Höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,50 m. Die Ämter für Gewässernutzung (Schreiben vom , Prot. Nr ) und Gewässerschutz (Schreiben vom , Prot. Nr ) haben positive Gutachten erteilt. 2. Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 1. Di approvare definitivamente, con correzioni d ufficio, la modifica al piano urbanistico, richiesta dal Comune di Renon con delibera consiliare n. 55 del 6/07/2010, come segue: Viene approvata la previsione di una zona per insediamenti produttivi sulla p.f. 4979/1 e p.ed C.C. Renon I ad Auna di Sotto, trasformando un'area di m² ca., che attualmente è classificata come zona di verde agricolo. L esistente strada d accesso alla zona viene inserita d ufficio come strada comunale tipo C. Inoltre vengono fissati per questa zona l indice a 2,00 m³/m² e l altezza massima degli edifici a 8,50 m. L art zona per insediamenti produttivi, delle norme di attuazione al piano urbanistico viene quindi integrato con la seguente aggiunta: Densità edilizia massima per la zona produttiva, situata sulla p.f. 4979/1 e p.ed C.C. Renon I, ad Auna di Sotto: 2,00 m³/m². Altezza massima degli edifici: 8,50 m. Gli uffici gestione risorse idriche (nota del 15/09/2010, prot. n ) e tutela acque (nota del 8/09/2010, prot. n ) hanno espresso parere favorevole in merito. 2. Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

193 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 454 Gemeinde Percha - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 40 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 454 Comune di Perca - approvazione di una modifica al piano urbanistico con una correzione d ufficio - delibera consiliare n. 40 dell 08/09/10 Die Landesregierung nimmt Einsicht in den digitalisierten Bauleitplan der Gemeinde Percha, beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 30 vom 30. Dezember 2004 und genehmigt von der Landesregierung mit Beschluss Nr vom 29. August Die Gemeinde Percha beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 40 vom 8. September 2010 folgende Änderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen: Reduzierung der Zonengrenze Wohnbauzone A1 - Historischer Ortskern, sowie Eintragung einer Verkehrsinsel in Unterwielenbach. Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurde ein (1) Einwand eingereicht, zu welchem die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 52 vom 16. Dezember 2010 Stellung genommen hat. Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 3. Februar 2011 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht. Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom , Nr. 13, in geltender Fassung. La Giunta Provinciale prende visione del piano urbanistico digitalizzato del Comune di Perca, adottato con delibera consiliare n. 30 del 30 dicembre 2004 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n del 29 agosto Il Comune di Perca con delibera consiliare n. 40 dell 8 settembre 2010 propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Riduzione del confine della zona Zona residenziale A1 - centro storico, nonché inserimento di un isola stradale a Vila di Sotto. Avverso la suddetta delibera consiliare é stata presentata una (1)osservazione, avverso la quale il Comune ha preso posizione con delibera consiliare n. 52 del 16 dicembre La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale e- spresso nella seduta del 3 febbraio 2011, fa presente che la sotto riportata decisione corrisponde al suddetto parere. La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell , n. 13 e successive modifiche. beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi:

194 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Ratsbeschluss Nr. 40 vom 8. September 2010 die Reduzierung der Zonengrenze Wohnbauzone A1 - Historischer Ortskern, sowie die Eintragung einer Verkehrsinsel in Unterwielenbach zu genehmigen. Von Amts wegen wird die Baumassendichte mit 1,60 m³/m² festgesetzt, um dadurch eine zusätzliche etwa 10%ige Erweiterung der bestehenden Bebauung zu gewährleisten. Der Art. 9 (Wohnbauzone A1 - Historischer Ortskern) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird daher wie folgt angepasst: Es gilt folgende Bauvorschrift: Baumassendichte: 1,60 m³/m². Der Einwand wird mit den begründeten Schlussfolgerungen des Gemeinderates abgelehnt, die sich die Landesregierung zu Eigen macht. Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Delibera consiliare n. 40 dell 8 settembre 2010 di approvare la riduzione della zona Zona residenziale A1 - Centro storico, nonché l inserimento di un isola stradale a Vila di Sotto. D ufficio la densità edilizia viene fissata in 1,60 m³/m², per consentire in tal caso un ulteriore ampliamento intorno al 10% dell esistente edificazione. L art. 9 (Zona residenziale A1 - Centro storico) delle norme di attuazione al piano urbanistico viene quindi adeguato come segue: Vale il seguente indice: densità edilizia: 1,60 m³/m². L osservazione viene respinta con le conclusione motivate del Consiglio comunale che la Giunta provinciale fa proprie. Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

195 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 455 Gemeinde Ratschings - teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 49 und 50 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 455 Comune di Racines - approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico - delibere consiliari nn. 49 e 50 del 05/10/10 Die Landesregierung Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Ratschings; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan beantragt: La Giunta Provinciale Visto il piano urbanistico comunale vigente di Racines; Premesso, che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 49 vom 05. Oktober 2010 Delibera consiliare n. 49 del 5 ottobre 2010: Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet Trasformazione da bosco in verde agricolo ( Seiterhof ( Seiterhof - Jaufental) - Valgiovo) Ratsbeschluss Nr. 50 vom 05. Oktober 2010: Delibera consiliare n. 50 del 5 ottobre 2010: Umwidmung von Wald in landwirtschaftliches Trasformazione da bosco in verde agricolo ( Taljörgele Grün ( Taljörgele - Entholz/Ridnaun) Entholz/Ridanna) Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 10/03/ 2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. die von der Gemeinde Ratschings beantragten Abänderungen zum Bauleitplan, wie piano urbanistico, proposte dal Comune di 1. di approvare parzialmente le modifiche al folgt teilweise zu genehmigen: Racines, come segue: Ratsbeschluss Nr. 49 vom 05. Oktober 2010 Delibera consiliare n. 49 del 5 ottobre 2010 Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet ( Seiterhof - Jaufental) Trasformazione da bosco in verde agricolo ( Seiterhof - Valgiovo) Das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom , Prot. Nr ) und die Forstbehörde (Schreiben vom , Prot. Nr ) haben das Vorhaben befürwortet. L Ufficio ecologia del paesaggio (nota del 4/3/2011, prot. n ) e la ripartizione foreste (nota del 08/04/2010, prot. n ) hanno espresso parere favorevole in merito.

196 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Ratsbeschluss Nr. 50 vom 05. Oktober 2010 Delibera consiliare n. 50 del 5 ottobre 2010 Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet, ( Taljörgele - Entholz/ Ridzione da bosco in zona di verde agricolo Viene approvata parzialmente la trasformanaun), wird in Übereinstimmung mit dem ( Taljörgele - Entholz/Ridanna), in conformità Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom , Prot. Nr. (nota del prot. n ) e se- al parere dell Ufficio ecologia del paesaggio ) und mit dem Schreiben des Amtes condo l Ufficio Opere idrauliche, mantenendo für Wasserschutzbauten vom 02. März 2011, il bosco lungo il rio. teilweise genehmigt, wobei die Fläche längs des Baches als Wald beibehalten wird. Die Forstbehörde (Schreiben vom , Prot. Nr ) hat das Vorhaben befürwortet. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. La Ripartizione foreste (nota del 04/05/2009, prot. n ) ha espresso parere favorevole in merito. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

197 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 456 Gemeinde Auer - Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag, mit Korrekturen des Amtes - Ratsbeschlüsse Nr. 62 und 63 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 456 Comune di Ora - approvazione di modifiche al piano urbanistico con convenzione urbanistica, con correzioni d ufficio - delibere consiliari nn. 62 e 63 del 10/11/10 DIE LANDESREGIERUNG Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Auer; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan beantragt: LA GIUNTA PROVINCIALE Visto il piano urbanistico comunale vigente di Ora; Premesso, che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 62 vom Delibera consiliare n. 62 del 10/11/2010 Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone CX Erweiterungszone mit Raumord- residenziale CX, zona di espansione, con con- Trasformazione da zona di verde agricolo in zona nungsvertrag einer Fläche von rund 931 m² auf venzione urbanistica, di un area di 931 m² ca., Gp. 135/15 und 135/17 K.G. Auer, gemäß graphischer Unterlage und Ergänzung der Durchfühcondo l allegato grafico ed integrazione delle situata sulle pp.ff. 135/15 e 135/17 C.C. Ora, serungsbestimmungen zum Bauleitplan durch den norme di attuazione al piano urbanistico con il nachstehend angeführten Artikel 10.3: seguente articolo 10.3: Zone CX Zona CX - höchstzulässige Baumassendichte 1,30 - densità massima 1,30 m³/m² (max 1211 m³) m³/m² (max m³) - höchstzulässige überbaute Fläche 40% - rapporto massimo di copertura 40% - zulässige Gebäudehöhe 10 m - altezza massima dell edificio 10 m - Mindestgrenzabstand 5 m - distanza minima dal confine 5 m - Mindestgebäudeabstand 10 m - distanza minima dagli edifici 10 m - höchstzulässige Versiegelung des Bodens 70%. - rapporto massimo di superficie impermeabile 70%. Für die neue Wohnbauzone ist kein Durchführungsplan auszuarbeiten. Per la nuova zona residenziale non è da elaborare un piano di attuazione. Genannter Raumordnungsvertrag (Rep. Nr. 752 vom ) wurde von der Gemeinde mit RB Nr. 28 vom genehmigt und sieht folgendes vor: Die Gemeinde Auer beantragt als Gegenleistung für die teilweise Übernahme der Realisierungskosten des öffentlichen Bauvorhabens (Bibliothek, Kindertagesstätte und ELKI Zentrum) durch den Privaten, die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone CX Erweiterungszone einer Fläche von rund 931 m² auf Gp. 135/15 und 135/17 K.G. Auer, mit einer Baumassendichte von 1,30 m³/m² und einer maximalen Kubatur von 1211 m³, wobei von den Art. 36 Detta convenzione urbanistica (Rep. n. 752 del ) è stata approvata dal Comune con del. cons. n. 28 del e stabilisce quanto segue: Il Comune di Ora quale controprestazione all assunzione parziale dei costi per la realizzazione dell opera pubblica (biblioteca, microstruttura per infanzia, centro ELKI ) da parte del privato, richiede la trasformazione da zona di verde agricolo in zona residenziale CX, zona di e- spansione, di un area di 931 m² ca., situata sulle pp.ff. 135/15 e 135/17 C.C. Ora, con densità edilizia di 1,30 m³/m² e la cubatura massima di 1211 m³, derogando alle disposizioni di cui agli artt. 36

198 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ und 37 des Landesraumordnungsgesetzes abgewichen wird. 850 m³ davon stammen aus der Verlegung der Kubatur von der Bp. 39/3 KG Auer. Die entsprechende Unbedenklichkeitserklärung laut Art. 107 Absatz 13-ter des Landesraumordnungsgesetzes wurde mit Zustimmung des Sachverständigen für Landschaftsschutz in der Landesraumordnungskommission, am , erteilt. Nach Einsichtnahme in das Gutachten des Schätzamtes im Sinne des Artikels 40-bis, Absatz 6 des Landesraumordnungsgesetzes, Schreiben vom Prot. Nr. 564; e 37 della legge urbanistica provinciale. 850 m³ della stessa provengono dallo spostamento di cubatura dalla p.ed. 39/3 CC Ora. Il relativo nulla osta ai sensi dell art. 107 comma 13-ter della legge urbanistica provinciale è stato rilasciato dalla Commissione urbanistica provinciale, con il consenso dell esperto per la tutela del paesaggio, nella seduta del Visto il parere dell Ufficio estimo di cui all articolo 40/bis comma 6 della Legge urbanistica provinciale, nota del 30/04/2009 prot. n. 564; Ratsbeschluss Nr. 63 vom Delibera consiliare n. 63 del 10/11/2010 Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone CX Erweiterungszone mit Raumordnungsvertrag einer Fläche von rund 429 m² auf Gp. 73/1 und Bp K.G. Auer, gemäß graphischer Unterlage. Weiters wird vorgeschlagen, die Trasformazione da zona di verde agricolo in zona residenziale CX zona di espansione, con convenzione urbanistica, di un area di 429 m² ca., situata sulle p.f. 73/1 e p.ed C.C. Ora, secondo l allegato grafico. Inoltre viene proposto di integrare Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan le norme di attuazione al piano urbanistico con durch folgenden Artikel 10.2 zu ergänzen: il seguente articolo 10.2.: Zone CX Zona CX - höchstzulässige Baumassendichte 1,40 - densità massima 1,40 m³/m² (max 600 m³) m³/m² (max. 600 m³) - höchstzulässige überbaute Fläche 40% - rapporto massimo di copertura 40% - zulässige Gebäudehöhe 9 m - altezza massima dell edificio 9 m - Mindestgrenzabstand 5 m - distanza minima dal confine 5 m - Mindestgebäudeabstand 10 m - distanza minima dagli edifici 10 m - höchstzulässige Versiegelung des Bodens 70%. - rapporto massimo di superficie impermeabile 70%. Für die neue Wohnbauzone muss ein Durchführungsplan ausgearbeitet werden. Genannter Raumordnungsvertrag (Rep. Nr. 751 vom ) wurde von der Gemeinde mit RB Nr. 27 vom genehmigt und sieht folgendes vor: Die Gemeinde Auer beantragt als Gegenleistung für die teilweise Übernahme der Realisierungskosten des öffentlichen Bauvorhabens (Bibliothek, Kindertagesstätte und ELKI Zentrum) durch den Privaten, die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone CX Erweiterungszone, einer Fläche von rund 429 m² auf Gp. 73/1 KG Auer, mit einer Baumassendichte von 1,40 m³/m² und einem Baurecht im Ausmaß von 600 m³, wobei von den Art. 36 und 37 des Landesraumordnungsgesetzes abgewichen wird. Nach Einsichtnahme in das Gutachten des Schätzamtes im Sinne des Artikels 40-bis, Absatz 6 des Landesraumordnungsgesetzes, Schreiben vom Prot. Nr. 564; Per la nuova zona residenziale è da elaborare un piano di attuazione. Detta convenzione urbanistica (Rep. n. 751 del 27/10/2010) è stata approvata dal Comune con del. cons. n. 27 del 3/08/2010 e stabilisce quanto segue: Il Comune di Ora quale controprestazione all assunzione parziale dei costi per la realizzazione dell opera pubblica (biblioteca, microstruttura per infanzia, centro ELKI ) da parte del privato, richiede la trasformazione da zona di verde agricolo in zona residenziale CX, zona di e- spansione, di un area di 429 m² ca., sulla p.f. 73/1 CC Ora, con densità edilizia di 1,40 m³/m² ed un diritto edificatorio nella misura di 600 m³, derogando alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 della legge urbanistica provinciale. Visto il parere dell Ufficio estimo di cui all articolo 40/bis comma 6 della Legge urbanistica provinciale, nota del 30/04/2009 prot. n. 564;

199 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; beschließt Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 17/02/ 2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. die von der Gemeinde Auer beantragten Abänderungen zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen: a voti unanimi legalmente espressi: 1. di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Ora, come segue: Ratsbeschluss Nr. 62 vom Delibera consiliare n. 62 del 10/11/2010 Die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet Viene approvata la trasformazione da zona di in Wohnbauzone CX Erweiterungszone mit verde agricolo in zona residenziale CX zona Raumordnungsvertrag einer Fläche von rund di espansione, con convenzione urbanistica, 931 m² auf Gp. 135/15 und 135/17 K.G. Auer, wird genehmigt. Auch die Ergänzung der 135/15 e 135/17 C.C. Ora. Viene pure appro- di un area di 931 m² ca., situata sulle pp.ff. Durchführungsbestimmungen wird befürwortet, wobei dem Artikel 10.2 folgender, von al piano urbanistico, aggiungendo all articolo vata l integrazione delle norme di attuazione Amts wegen ergänzter Zusatz, angefügt wird: 10.2 il seguente testo integrato d ufficio: Für die im Flächenwidmungsplan auf Gp. 135/15 und 135/17 KG Auer eigens gekennzeichnete Fläche gilt der Raumordnungsvertrag Rep. Nr. 752 vom Per l area situata sulle pp.ff. 135/15 e 135/17, contrassegnata appositamente nel piano di zonizzazione, trova applicazione la convenzione urbanistica Rep. n. 752 del Es gelten folgende Bestimmungen: Valgono le seguenti prescrizioni: - höchstzulässige Baumassendichte 1,30 m³/m² (max m³) - densità edilizia massima 1,30 m³/m² (max 1211 m³) - höchstzulässige überbaute Fläche 40% - rapporto massimo di copertura 40% - zulässige Gebäudehöhe 10 m - altezza massima dell edificio 10 m - Mindestgrenzabstand 5 m - distanza minima dal confine 5 m - Mindestgebäudeabstand 10 m - distanza minima dagli edifici 10 m - höchstzulässige Versiegelung des Bodens 70%. - rapporto massimo di superficie impermeabile 70%. Für diese Wohnbauzone ist kein Durchführungsplan auszuarbeiten. Per questa zona residenziale non è da elaborare un piano di attuazione. Ratsbeschluss Nr. 63 vom Delibera consiliare n. 63 del 10/11/2010 Die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet Viene approvata la trasformazione da zona di in Wohnbauzone CX Erweiterungszone mit verde agricolo in zona residenziale CX zona Raumordnungsvertrag einer Fläche von rund di espansione, con convenzione urbanistica,

200 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ m² auf Gp. 73/1 und Bp K.G. Auer, wird genehmigt. Auch die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen wird befürwortet, wobei dem Artikel 10.2 folgender, von Amts wegen ergänzter Zusatz, angefügt wird: di un area di 429 m² ca., situata sulle p.f. 73/1 e p.ed C.C. Ora. Viene pure approvata l integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico, aggiungendo all articolo 10.2 il seguente testo integrato d ufficio: Für die im Flächenwidmungsplan auf auf Gp. 73/1 und Bp K.G. Auer eigens gekennzeichnete Fläche gilt der Raumordnungsvertrag Rep. Nr. 751 vom Per l area situata sulle pp.ff. 135/15 e 135/17, contrassegnata appositamente nel piano di zonizzazione, trova applicazione la convenzione urbanistica Rep. n. 752 del 27/10/2010. Es gelten folgende Bestimmungen: Valgono le seguenti prescrizioni: höchstzulässige Baumassendichte 1,40 densità edilizia massima 1,40 m³/m² m³/m² (max. 600 m³) (max 600 m³) höchstzulässige überbaute Fläche 40% rapporto massimo di copertura 40% zulässige Gebäudehöhe 9 m altezza massima dell edificio 9 m Mindestgrenzabstand 5 m distanza minima dal confine 5 m Mindestgebäudeabstand 10 m distanza minima dagli edifici 10 m höchstzulässige Versiegelung des Bodens 70%. rapporto massimo di superficie impermeabile 70%. Für diese Wohnbauzone muss ein Durchführungsplan ausgearbeitet werden. Dem negativen Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom Prot. Nr ) wird entgegengehalten, dass es sich nicht um eine isolierte Lage handelt, da für die gegenüberliegende Fläche bereits ein positives Gutachten für die Eignung als Baugrund laut Artikel 87 Absatz 13 des Landesgesetzes vom , Nr. 13 vorliegt (Schreiben vom Prot. Nr ), welches auch die Zufahrt einschließt. Die bereits bestehende Straße, die als Zufahrtsstraße dient, wird von Amts wegen eingetragen. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Per questa zona residenziale è da elaborare un piano di attuazione. In merito al parere negativo dell ufficio ecologia del paesaggio (nota del prot. n ) si eccepisce, che non si tratta di un ubicazione isolata, in quanto per l area di fronte è già stata accertata l idoneità quale terreno edificabile, ai sensi dell articolo 87 comma 13 della legge provinciale del 17/12/1998, n. 13 (nota del 20/06/2008 prot. n ), che comprende anche la strada d accesso. Viene d ufficio inserita la strada già esistente, che serve quale accesso. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

201 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 457 Gemeinde Schlanderns - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 32 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 457 Comune di Silandro - approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - delibera consiliare n. 32 del 16/09/10 DIE LANDESREGIERUNG nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde SCHLANDERS; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Eintragung eines Kreisverkehrs in der Örtlichkeit Vetzan Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 24. Februar 2011 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. die von der Gemeinde SCHLANDERS mit Ratsbeschluss Nr. 32 vom 16. September 2010 beantragte Eintragung eines Kreisverkehrs in der Örtlichkeit Vetzan zu genehmigen, um in diesem Straßenbereich den Verkehr flüssiger und vor allem sicherer zu gestalten; Das Amt für Straßendienst (Schreiben vom 2. Februar 2011, Prot. Nr ) hat die Abänderung befürwortet; LA GIUNTA PROVINCIALE prende visione del piano urbanistico comunale vigente del Comune di SILANDRO; Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico secondo l allegato grafico: Inserimento di una rotatoria nella località di Vezzano Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 24 febbraio 2011, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. di approvare l inserimento di una rotatoria nella località di Vezzano, proposto dal Comune di SILANDRO con delibera consiliare n. 32 del 16 settembre 2010, per rendere il traffico più scorrevole e soprattutto più sicuro in questo ambito stradale; L Ufficio servizio strade (nota del 2 febbraio 2011, protocollo n ) ha espresso parere favorevole in merito;

202 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Dem negativen Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 2. Februar 2011, Prot. Nr ) wird entgegengehalten, dass durch die Eintragung des Kreisverkehrs nur ein geringfügiger Eingriff in die Landschaft erfolgt; 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. In merito al parere negativo dell Ufficio ecologia del paesaggio (nota del 2 febbraio 2011, protocollo n ) si eccepisce che tramite l inserimento della rotatoria avviene solamente un intervento non sostanziale nel paesaggio; 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

203 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 458 Gemeinde Graun im Vinschgau - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 58 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 458 Comune di Curon Venosta - approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - delibera consiliare n. 58 del 20/12/10 DIE LANDESREGIERUNG nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde GRAUN IM VINSCHAGU; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Umwidmung von Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung in Zone für touristische Einrichtungen - Campingplatz (ca m²) Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 3. März 2011 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; LA GIUNTA PROVINCIALE prende visione del piano urbanistico comunale vigente del Comune di CURON VENOSTA; Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico secondo l allegato grafico: Trasformazione da zona per impianti turistici alloggiativi in zona per impianti turistici - campeggio (ca m²) Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 3 marzo 2011, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. die von der Gemeinde GRAUN IM VINSCH- GAU mit Ratsbeschluss Nr. 58 vom 20. Dezember 2010 beantragte Umwidmung von Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung in Zone für touristische Einrichtungen - Campingplatz (ca m²) zu genehmigen, da der lokale Bedarf an einer derartigen Einrichtung gegeben ist; delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. di approvare la trasformazione da zona per impianti turistici alloggiativi in zona per impianti turistici - campeggio (ca m²), proposta dal Comune di CURON VENOSTA con delibera consiliare n. 58 del 20 dicembre 2010, in quanto sussiste il fabbisogno locale di un tale impianto;

204 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT.HERMANN BERGER

205 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 459 Gemeinde Laas - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 48 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 459 Comune di Lasa - approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - delibera consiliare n. 48 del 29/09/10 DIE LANDESREGIERUNG nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde LAAS; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Umwidmung von Wohnbauzone B1 - Auffüllzone in Landwirtschaftsgebiet und von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone B1 - Auffüllzone auf der GP 2327 und der BP 132, K.G. Tschengls Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 3. März 2011 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 28. Februar 2011, Prot. Nr ) hat die Abänderung mit Bedingungen befürwortet; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. die von der Gemeinde LAAS mit Ratsbeschluss Nr. 48 vom 29. September 2010 beantragte Umwidmung von Wohnbauzone B1 - Auffüllzone in Landwirtschaftsgebiet und von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone B1 - Auffüllzone auf der GP 2327 und der BP 132, K.G. Tschengls zu genehmigen. Es handelt sich um einen Flächentausch, um eine bessere bauliche Nutzung zu gewährleisten; LA GIUNTA PROVINCIALE prende visione del piano urbanistico comunale vigente del Comune di LASA; Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico secondo l allegato grafico: Trasformazione da zona residenziale B1 - zona di completamento in zone di verde agricolo e da zona di verde agricolo in zona residenziale B1 - zona di completamento sulla p.f e p.ed. 132, C.C. Cengles Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 3 marzo 2011, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; L Ufficio tutela acque (nota del 28 febbraio 2011, protocollo n ) ha espresso un parere positivo con condizioni in merito; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. di approvare la trasformazione da zona residenziale B1 - zona di completamento in zone di verde agricolo e da zona di verde agricolo in zona residenziale B1 - zona di completamento sulla p.f e p.ed. 132, C.C. Cengles, proposta dal Comune di LASA con delibera consiliare n. 48 del 29 settembre Si tratta di uno scambio di superfici per garantire una migliore edificazione;

206 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

207 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 460 Gemeinde St. Martin in Passeier - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 69 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 460 Comune di San Martino in Passiria - approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - delibera consiliare n. 69 del 25/11/10 DIE LANDESREGIERUNG nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde ST. MARTIN IN PASSEIER; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen auf den GP.en 2641/104, 2641/107, 2641/82, 2637 und 83/1, K.G. St. Martin in Passeier (ca m²) Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 24. Februar 2011 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 28. Februar 2011, Prot. Nr ) hat die Abänderung befürwortet; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. die von der Gemeinde ST. MARTIN IN PAS- SEIER mit Ratsbeschluss Nr. 69 vom 25. November 2010 beantragte Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen auf den GP.en 2641/104, 2641/107, 2641/82, 2637 und 83/1, K.G. St. Martin in Passeier (ca m²) zu genehmigen, um das Trainingsfeld LA GIUNTA PROVINCIALE prende visione del piano urbanistico comunale vigente del Comune di SAN MARTINO IN PAS- SIRIA; Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico secondo l allegato grafico: Trasformazione da zona di verde agricolo in zona per attrezzature collettive - impianti sportivi sulle pp.ff. 2641/104, 2641/107, 2641/82, 2637 e 83/1, C.C. San Martino in Passiria (ca m²) Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 24 febbraio 2011, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; L Ufficio tutela acque (nota del 28 febbraio 2011, protocollo n ) ha espresso un parere favorevole in merito; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. di approvare la trasformazione da zona di verde agricolo in zona per attrezzature collettive - impianti sportivi sulle pp.ff. 2641/104, 2641/107, 2641/82, 2637 e 83/1, C.C. San Martino in Passiria (ca m²), proposta dal Comune di SAN MARTINO IN PASSIRIA con delibera consiliare n. 69 del 25 novembre 2010, per poter girare il campo da calcio

208 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ des Fußballplatzes um 90 drehen und auf die Mindestmaße vergrößern zu können; 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. d allenamento di 90 e di portarlo sulle dimensioni minime; 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

209 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 462 Gemeinde Nals - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 57 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 462 Comune di Nalles - approvazione di una modifica al piano urbanistico - delibera consiliare n. 57 del 07/12/10 Die Landesregierung La Giunta Provinciale Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Nals; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Visto il piano urbanistico comunale vigente di Nalles; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 57 vom Delibera consiliare n. 57 del 7/12/2010 Abänderung des Art Zone für Bauten und Anlagen von öffentlichem Belang, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan durch Anhebung der Dichte in der "Zone Lichtenburg" von 2,50 m³/m² auf 2,80 m³/m², um zusätzliche Kubatur innerhalb des bestehenden Gebäudes errichten zu können; damit muss nicht wertvolles Landwirtschaftsgebiet in Anspruch genommen werden. Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; Modifica dell'art zona per opere ed impianti di interesse collettivo, delle norme di attuazione al piano urbanistico, aumentando l indice per la "Zona Lichtenburg" da 2,50 m³/m² a 2,80 m³/m², per poter realizzare ulteriore volume nell edificio esistente, non dovendo quindi utilizzare prezioso terreno agricolo. Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 24/02/ 2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. die von der Gemeinde Nals mit Ratsbeschluss Nr. 57 vom beantragte Abänderung des Art Zone für Bauten und Anlagen von öffentlichem Belang, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan zu genehmigen. Dabei wird die Dichte in der "Zone Lichtenburg" von 2,50 m³/m² auf 2,80 m³/m² angehoben, um zusätzliche Ku- delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. di approvare la modifica dell'art zona per opere ed impianti di interesse collettivo, delle norme di attuazione al piano urbanistico, proposta dal Comune di Nalles con delibera consiliare n. 57 del 07/12/2010. Si tratta dell aumento dell indice per la "Zona Lichtenburg" da 2,50 m³/m² a 2,80 m³/m², per poter realizzare ulteriore volume nell edificio esi-

210 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ batur innerhalb des bestehenden Gebäudes errichten zu können, ohne wertvolles Landwirtschaftsgebiet in Anspruch nehmen zu müssen. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. stente, non dovendo quindi utilizzare prezioso terreno agricolo. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

211 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 463 Gemeinde Marling - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 63 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 463 Comune di Marlengo - approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - delibera consiliare n. 63 del 06/12/10 Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde MARLING; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Ratsbeschluss Nr. 63 vom 6. Dezember 2010 Neuklassifizierung von Teilen der Anselm-Pattis- Straße und der Bergerstraße von Gemeindestraße Typ C (Höchstbreite: 7,0 m) in Typ E (Breite nicht erhöhbar) sowie dementsprechende Ergänzung des Art. 10 (Gemeindestraße) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 10. März 2011 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. die von der Gemeinde MARLING mit Ratsbeschluss Nr. 63 vom 6. Dezember 2010 beantragte Neuklassifizierung von Teilen der Anselm-Pattis-Straße und der Bergerstraße von Gemeindestraße Typ C (Höchstbreite: 7,0 m) in Typ E (Breite nicht erhöhbar) zu genehmigen, da die bestehende angrenzende Bebauung keine zukünftige Verbreiterung zulässt und die bestehende Breite ausreichend La Giunta Provinciale prende visione del piano urbanistico comunale vigente del Comune di MARLENGO; Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l allegato grafico: Delibera consiliare n. 63 del 6 dicembre 2010 Nuova classificazione di parti della Via Anselm- Pattis e della Via Monti da strada comunale di tipo C (Larghezza massima: 7,0 m) in tipo E (Larghezza massima non aumentabile) nonché corrispondente integrazione dell art. 10 (Strada comunale) delle norme d attuazione al piano urbanistico Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 10 marzo 2011, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. di approvare la nuova classificazione di parti della Via Anselm-Pattis e della Via Monti da strada comunale di tipo C (Larghezza massima: 7,0 m) in tipo E (Larghezza massima non aumentabile), proposta dal Comune di MARLENGO con delibera consiliare n. 63 del 6 dicembre 2010, in quanto l edificazione confinante esistente non permette un futuro ampliamento della strada e la larghezza esi-

212 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ ist. Der Artikel 10 (Gemeindestraße) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird mit folgendem Wortlaut ergänzt: stente è sufficiente. L art. 10 (Strada comunale) delle norme d attuazione al piano urbanistico viene integrato con il seguente testo: Typ E: Breite nicht erhöhbar larghezza massima non aumen- Tipo E: tabile 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

213 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 464 Gemeinde Latsch - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 71 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 464 Comune di Laces - approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - delibera consiliare n. 71 del 26/11/10 DIE LANDESREGIERUNG nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde LATSCH; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C2 - Erweiterungszone Mall Anger I auf den GP.en 671 und 676, K.G. Morter (ca m²) Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 3. März 2011 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 21. Februar 2011, Prot. Nr ) hat die Abänderung mit Bedingungen befürwortet; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. die von der Gemeinde LATSCH mit Ratsbeschluss Nr. 71 vom 26. November 2010 beantragte Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C2 - Erweiterungszone Mall Anger I auf den GP.en 671 und 676, K.G. Morter (ca m²) zu genehmigen, da der Bedarf an neuem Bauland gegeben ist; LA GIUNTA PROVINCIALE prende visione del piano urbanistico comunale vigente del Comune di LACES; Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico secondo l allegato grafico: Trasformazione da zona di verde agricolo in zona residenziale C2 - zona d espansione Mall Anger I sulle pp.ff. 671 e 676, C.C. Morter (ca m²) Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 3 marzo 2011, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; L Ufficio tutela acque (nota del 21 febbraio 2011, protocollo n ) ha espresso un parere favorevole con condizioni in merito; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. di approvare la trasformazione da zona di verde agricolo in zona residenziale C2 - zona d espansione Mall Anger I sulle pp.ff. 671 e 676, C.C. Morter (ca m²), proposta dal Comune di LACES con delibera consiliare n. 71 del 26 novembre 2010, in quanto sussiste il fabbisogno di nuovo terreno edificabile;

214 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

215 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 465 Gemeinde Terlan - Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 68 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 465 Comune di Terlano - approvazione di una modifica al piano urbanistico con una correzione d ufficio - delibera consiliare n. 68 del 19/10/10 Die Landesregierung Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Terlan; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: La Giunta Provinciale Visto il piano urbanistico comunale vigente di Terlano; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 68 vom Delibera consiliare n. 68 del 19/10/2010 Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un area di 7225 m² ca. situata sulle pp.ff. einer Fläche von rund 7225 m² auf G.p. 313/6, 313/7, 1359, 1362/1, 1362/2, 1362/3 und 1363/5 313/6, 313/7, 1359, 1362/1, 1362/2, 1362/3 e K.G. Terlan, gemäß graphischer Unterlage; 1363/5 C.C. Terlano, secondo l allegato grafico; Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 20 vom die Kulturänderung im Ausmaß von 3949 m² ermächtigt, die restliche Fläche ist eine Richtigstellung. Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; Il Comitato forestale provinciale con deliberazione n. 20 del ha autorizzato il cambio di coltura su una superficie di 3949 m², la rimanente area è una rettifica. Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 10/03/ 2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. die von der Gemeinde Terlan mit Ratsbeschluss Nr. 68 vom beantragte Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet, auf G.p. 313/6, 313/7, 1359, 1362/1, 1362/2, 1362/3 und 1363/5 K.G. Terlan, in 1. di approvare la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo sulle pp.ff. 313/6, 313/7, 1359, 1362/1, 1362/2, 1362/3 e 1363/5 C.C. Terlano, proposta dal Comune di Terlano con delibera consiliare n. 68 del

216 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Anlehnung an das Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom Prot. Nr ) in dem Sinne zu genehmigen, dass die Fläche zwischen den Gp. 313/6 und 1363/5 (Tälchen) von Amts wegen ausgeklammert und als Wald beibehalten wird. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 19/10/2010, nel senso che viene esclusa d ufficio l area tra le pp.ff. 313/6 e 1363/5 (valletta), in considerazione il parere dell Ufficio ecologia del paesaggio (nota del 26/11/2010 prot. n ), conservandola come bosco. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

217 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. März 2011, Nr. 477 Einführung eines einheitlichen Rabattes bei der Gewährung des Verbandsmaterials und der Heilbehelfe laut Landesgesetz vom 3. Jänner 1986, Nr. 2, in geltender Fassung, sowie laut Artikel 3 des Gesetzes vom 16. März 1987, Nr. 16 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 marzo 2011, n. 477 Introduzione di uno sconto uniforme nell erogazione del materiale di medicazione e dei presidi terapeutici di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, nonché di cui all articolo 3 della legge 16 marzo 1987, n. 16 Der Landesrat für Familie, Gesundheit und Sozialwesen, Dr. Richard Theiner, erstattet Bericht: die Gewährung des Verbandsmaterials und der Heilbehelfe laut Landesgesetz vom 3. Jänner 1986, Nr. 2, in geltender Fassung, sowie laut Artikel 3 des Gesetzes vom 16. März 1987, Nr. 16, erfolgt aufgrund einer Regelung, deren geltenden Fassung mit eigenem Beschluss Nr. 809 vom 14. März 2005, ergänzt mit Beschluss Nr vom 19. Mai 2008, genehmigt worden ist; für diese Gewährung schließen die Gesundheitsbezirke mit den in Südtirol tätigen Apotheken, mit den grenznahen Apotheken der benachbarten Provinzen und mit den zum Verkauf von Medizinprodukten ermächtigten Sanitätshäusern entsprechende Verträge ab (anhand der mit eigenem Beschluss Nr. 809 vom 14. März 2005 genehmigten Vertragsmuster); im Artikel 5 dieser Vertragsmuster ist eine zusammenfassende Rechnungsaufstellung vorgesehen, welche von den Apotheken und Sanitätshäusern für die Vergütung der von den Gesundheitsbezirken geschuldeten Beträge ausgefüllt werden muss; das Muster dieser zusammenfassenden Rechnungsaufstellung ist mit eigenem Beschluss Nr vom 9. Dezember 1997 genehmigt worden (Anlage F); angesichts der unablässigen Ausgabenerhöhung für gegenständliche Gewährung, erscheint es notwendig einen einheitlichen Rabatt, welcher von den Apotheken und Sanitätshäusern gewährt werden muss, einzuführen; dieser Rabatt wird einheitlich im Ausmaß von 10% - mit Aufrundung auf die nächste Euroeinheit - der Beträge, welche in obgenannte zusammenfassende Rechnungsaufstellung eingetragen werden müssen, angewandt (in diese Aufstellung müssen somit die Beträge abzüglich Rabatt eingetragen werden); Relaziona l Assessore alla famiglia, sanità e politiche sociali, dott. Richard Theiner: l erogazione del materiale di medicazione e dei presidi terapeutici di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, nonché di cui all articolo 3 della legge 16 marzo 1987, n. 16, avviene sulla base di un regolamento, la cui vigente versione è stata approvata con propria deliberazione n. 809 del 14 marzo 2005, integrata con deliberazione n del 19 maggio 2008; ai fini di tale erogazione i Comprensori sanitari stipulano con le farmacie operanti in provincia di Bolzano, con le farmacie limitrofe delle province confinanti e con le sanitarie autorizzate alla vendita di dispositivi medici appositi accordi (sulla scorta degli schemi tipo di convenzione approvati con propria deliberazione n. 809 del 14 marzo 2005); all articolo 5 di tali schemi tipo di convenzione è prevista una distinta contabile riepilogativa, la quale deve essere compilata dalle farmacie e sanitarie ai fini del rimborso degli importi dovuti dai Comprensori sanitari; il modello di tale distinta contabile riepilogativa è stato approvato con propria deliberazione n del 9 dicembre 1997 (allegato F); in considerazione del continuo aumento della spesa per l erogazione in oggetto, si ritiene necessario introdurre uno sconto uniforme che deve essere accordato dalle farmacie e sanitarie; tale sconto è applicato uniformemente nella misura del 10% - con arrotondamento all unità di Euro superiore - degli importi da trascrivere nella predetta distinta contabile riepilogativa (in tale distinta devono essere trascritti, pertanto, gli importi al netto dello sconto);

218 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ die Einführung dieses Rabattes bringt die Abänderung obgenannter zusammenfassenden Rechnungsaufstellung mit sich; außerdem müssen in Folge der Einführung des obgenannten einheitlichen Rabattes folgende Änderungen am eigens dafür vorgesehenen Verzeichnis der gewährbaren Heilbehelfe angebracht werden (anlässlich der nächsten Mitteilung der Preisänderungen der Heilbehelfe in Anwendung des Artikels 9 obgenannter Regelung): a) Streichung von etwaigen Rabatten, welche sich auf einzelne Heilbehelfe oder auf Heilbehelfskategorien beziehen; b) Angabe des bloßen Vergütungspreises der gewährbaren Heilbehelfe; dies alles vorausgeschickt, wird von der Landesregierung einstimmig und in gesetzlich vorgesehener Form beschlossen 1. einen einheitlichen Rabatt bei der Gewährung des Verbandsmaterials und der Heilbehelfe laut Landesgesetz vom 3. Jänner 1986, Nr. 2, in geltender Fassung, sowie laut Artikel 3 des Gesetzes vom 16. März 1987, Nr. 16, einzuführen; 2. festzulegen, dass dieser Rabatt einheitlich im Ausmaß von 10% - mit Aufrundung auf die nächste Euroeinheit - der Beträge, welche in die eigens dafür vorgesehene zusammenfassende Rechnungsaufstellung eingetragen werden müssen, angewandt wird (in diese Aufstellung müssen somit die Beträge abzüglich Rabatt eingetragen werden); 3. die zusammenfassende Rechnungsaufstellung laut Anlage F des eigenen Beschlusses Nr vom 9. Dezember 1997 durch beiliegende zusammenfassende Rechnungsaufstellung, welche integrierender Bestandteil vorliegenden Beschlusses bildet, zu ersetzen; 4. festzuhalten, dass in Folge der Einführung des obgenannten einheitlichen Rabattes folgende Änderungen am eigens dafür vorgesehenen Verzeichnis der gewährbaren Heilbehelfe angebracht werden müssen (anlässlich der nächsten Mitteilung der Preisänderungen der Heilbehelfe in Anwendung des Artikels 9 der mit eigenem Beschluss Nr. 809 vom 14. März 2005 genehmigten und mit eigenem Beschluss Nr vom 19. Mai 2008 ergänzten Regelung): l introduzione di tale sconto comporta la modifica della predetta distinta contabile riepilogativa; inoltre, in seguito all introduzione del predetto sconto unitario devono essere apportate le seguenti modifiche all apposito elenco dei presidi concedibili (in occasione della prossima comunicazione delle modifiche dei prezzi dei presidi in applicazione dell articolo 9 del predetto regolamento): a) eliminazione di eventuali sconti che si riferiscono a singoli presidi o a categorie di presidi; b) indicazione del solo prezzo di rimborso dei presidi concedibili; tutto ciò premesso, la Giunta Provinciale, a voti unanimi espressi nei modi di legge delibera 1) di introdurre uno sconto uniforme nell erogazione del materiale di medicazione e dei presidi terapeutici di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, nonché di cui all articolo 3 della legge 16 marzo 1987, n. 16; 2) di stabilire che tale sconto è applicato uniformemente nella misura del 10% - con arrotondamento all unità di Euro superiore - degli importi da trascrivere nell apposita distinta contabile riepilogativa (in tale distinta devono essere trascritti, pertanto, gli importi al netto dello sconto); 3) di sostituire la distinta contabile riepilogativa di cui all allegato F della propria deliberazione n del 9 dicembre 1997 con l allegata distinta contabile riepilogativa, la quale forma parte integrante della presente deliberazione; 4) di prendere atto che in seguito all introduzione del predetto sconto unitario devono essere apportate le seguenti modifiche all apposito elenco dei presidi concedibili (in occasione della prossima comunicazione delle modifiche dei prezzi dei presidi in applicazione dell articolo 9 del regolamento approvato con propria deliberazione n. 809 del 14 marzo 2005 ed integrato con propria deliberazione n del 19 maggio 2008):

219 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ a) Streichung von etwaigen Rabatten, welche sich auf einzelne Heilbehelfe oder auf Heilbehelfskategorien beziehen; b) Angabe des bloßen Vergütungspreises der gewährbaren Heilbehelfe; 5. vorliegenden Beschluss und dessen Anlage im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen. a) eliminazione di eventuali sconti che si riferiscono a singoli presidi o a categorie di presidi; b) indicazione del solo prezzo di rimborso dei presidi concedibili; 5) di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

220 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ ZUSAMMENFASSENDE RECHNUNGSAUFSTEL- LUNG DER BESTÄTIGUNGEN UND VERSCHREI- BUNGEN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON VER- BANDSMATERIAL UND HEILBEHELFEN LAUT LANDESGESETZ VOM 3. JÄNNER 1986, NR. 2, IN GELTENDER FASSUNG, SOWIE LAUT ARTIKEL 3 DES GESETZES VOM 16. MÄRZ 1987, NR. 16 DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA DELLE AT- TESTAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL EROGAZIONE DI MATERIALE DI MEDICAZIO- NE E DI PRESIDI TERAPEUTICI DI CUI ALLA LEG- GE PROVINCIALE 3 GENNAIO 1986, N. 2, E SUC- CESSIVE MODIFICHE, NONCHÈ DI CUI ALL ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 16 MARZO 1987, N. 16 Leistungserbringer / soggetto erogatore... Kennzahl / codice... Steuernummer / codice fiscale... Gemeinde / comune... Adresse / indirizzo... Provinz / provincia... Monat / mese... Anzahl Bestätigungen / numero attestazioni... Anzahl Verschreibungen / numero prescrizioni... des Monats / del mese di... Betrag für die Gewährung von Verbandsmaterial und Heilbehelfen gemäß Landesgesetz vom Nr. 2, abzüglich Rabatt 1 Importo relativo all erogazione di materiale di medicazione e di presidi terapeutici ai sensi della legge provinciale , n. 2, dedotto lo sconto 1 Euro... Betrag für die Gewährung von Heilbehelfen an Diabetiker gemäß Art. 3 des Gesetzes vom , Nr. 115, abzüglich Rabatt 1 Gesamtbetrag (vom Südtiroler Sanitätsbetrieb auszuzahlender Nettobetrag) Importo relativo all erogazione di presidi per diabetici ai sensi dell art. 3 della legge , n. 115, dedotto lo sconto 1 Euro... Importo totale (importo netto da liquidare da parte dell Azienda Sanitaria dell Alto Adige) Euro... Stempel und Unterschrift des Leistungserbringers Timbro e firma del soggetto erogatore la prestazione Datum / data... 1 Rabatt von 10% mit Aufrundung auf die nächste Euroeinheit Sconto del 10% con arrotondamento all unità di Euro superiore

221 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2010 BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE - 2 Teil - Jahr 2010 Corte Costituzionale CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA del 24 settembre 2010, n. R.ord. 362/2010 Ripubblicazione in lingua tedesca dell'ordinanza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche sui ricorsi riuniti dall'azienda Energetica s.p.a. - Etschwerke A.G. c/ Provincia Autonoma di Bolzano (pubblicato sul BU n. 48 di data ) Verfassungsgerichtshof VERFASSUNGSGERICHT - BESCHLUSS vom 24. September 2010, Nr. R.ord. 362/2010 Wiederveröffentlichung in deutscher Sprache vom Obersten Gericht für öffentliche Gewässer, erlassener Beschluss vom 24. September 2010 über die verbundenen von der Gesellschaft Azienda Energetica s.p.a. - Etschwerke AG gegen die Autonome Provinz Bozen eingeleiteten Rekurse (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 48 vom ) DAS OBERSTE GERICHT FÜR ÖFFENTLICHE GEWÄSSER zusammengesetzt aus: 1. Dr. Giovanni Antonio Paolini - Präsident 2. Dr. Cesare Lamberti 3. Dr. Fabrizio Forte 4. Dr. Amedeo Franco - Berichterstatter 5. Dr. Ing. Pasquale Giardina, wobei der dritte und der vierte Richter Mitglieder des Obersten Kassationsgerichtshofes, der zweite Mitglied des Staatsrates und der fünfte ein im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des Gesetzesdekretes vom 24. Dezember 2003, Nr. 354, umgewandelt in Gesetz vom 26. Februar 2004, Nr. 45, ernannter Sachverständiger sind, RICHTER hat in den anlässlich des Berufungsverfahrens verbundenen, im Allgemeinen Register des Jahres 2008 unter Nr. 277 und Nr. 278 eingetragenen Rechtssachen ZWISCHEN Azienda Energetica S.p.a. - Etschwerke AG, vertreten und verteidigt durch die Rechtsanwälte Damiano Florenzano, Stefano Paltrinieri und Luigi Manzi, mit Wahldomizil bei deren Kanzlei in Rom, via Federico Confalonieri 5, BERUFUNGSFÜHRERIN GEGEN die Autonome Provinz Bozen, in der Person des amtierenden Landeshauptmanns, vertreten und verteidigt durch die Rechtsanwälte Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Cristina Bernardi und Laura Fadanelli und durch Rechtsanwalt Michele Costa, Rom, mit Wahldomizil bei dessen Kanzlei in Rom, via Bassano del Grappa 24, BERUFUNGSBEKLAGTE den nachstehenden BESCHLUSS erlassen. BETREFF: Berufung gegen das Urteil des Regionalen Gerichtshofs für öffentliche Gewässer beim Oberlandesgericht Venedig vom 5. Juni 2008, Nr. 927/2008, hinterlegt am 30. Juni 2008 (Allg. Reg. 2/2005) und Berufung gegen das Urteil des Regionalen Gerichtshofs für öffentliche Gewässer beim Oberlande-

222 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ sgericht Venedig vom 5. Juni 2008, Nr. 928/2008, hinterlegt am 30. Juni 2008 (Allg. Reg. 9/2004) - Zahlung der Wasserzinse für Großableitungen zur Stromerzeugung Ablauf des Verfahrens 1.1. Mit am 11. November 2004 zugestelltem Rekurs verklagte die Gesellschaft Azienda Energetica S.p.a. - Etschwerke AG (AE-EW) die Autonome Provinz Bozen vor dem Regionalen Gerichtshof für öffentliche Gewässer Venedig und erklärte Nachstehendes: dass sie als Inhaberin von vier Anlagen im Südtiroler Gebiet elektrische Energie produziert und verteilt; dass sie Konzessionsinhaberin ist und der Provinz für die Ableitung öffentlicher Gewässer zur Erzeugung von Elektroenergie den im Sinne des Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1 festgelegten Wasserzins entrichtet; genanntes Landesgesetz wurde zur Durchführung des Art. 1-bis Abs. 16 des DPR Nr. 235/1977 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der Energie) erlassen, nach dem die Konzessionen für große Wasserableitungen, einschließlich der entsprechenden Domanialgebühr, mit Landesgesetz unter Beachtung der Grundsätze der Staatsgesetze und der gemeinschaftlichen Verpflichtungen geregelt werden; dass der auf 24,00 Euro je Kilowatt festgelegte Wasserzins ungerechtfertigt und unrechtmäßig höher als jener ist, der im übrigen Staatsgebiet angewandt wird und 11,66 Euro je Kilowatt beträgt; dass diese Landesregelung einen höheren Preis der von ihr produzierten elektrischen Energie bewirkt und die Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes auf dem nunmehr liberalisierten Strommarkt schwächt, weshalb sie dem gemeinschaftlichen Prinzip des freien Warenverkehrs und somit den Art. 2, 3, 4, 14.2 und den Art des EG-Vertrags widerspricht; dass genannter Wasserzins de facto eine Abgabe gleicher Wirkung wie die durch Art. 23 und 25 des EG-Vertrags verbotenen Ein- und Ausfuhrzölle darstellt; dass der Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1 und der Art. 1-bis des DPR Nr. 235/1977 wegen Widerspruch zu den Art. 120 und 41 der Verfassung verfassungswidrig sind, weil sie den freien Handel unter den Regionen hemmen und das Recht auf wirtschaftliche Handlungsfreiheit verletzen; dass infolge dieser Bestimmungen die erneuerbaren Energiequellen weniger verwendet sowie der Grundsatz der ausschließlichen Zuständigkeit des Staates auf dem Sachgebiet des Umweltschutzes und somit Art. 117 Abs. 2 Buchst. s) der Verfassung und Art. 11 Abs. 4 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 79/1999 verletzt werden; dass genannte Regelung auch dem Art. 117 Abs. 2 Buchst. e) der Verfassung widerspricht, nach dem der Schutz des Wettbewerbs unter die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis des Staates fällt; dass auf einem liberalisierten Energiemarkt eine Bestimmung, die den Strompreis in nur einem Teil des Staatsgebietes so stark erhöht, sich zwangsläufig auf den Wettbewerb auswirkt und deshalb unter die ausschließliche Zuständigkeit des Staates fällt; dass der Art. 1-bis Abs. 16 des DPR Nr. 235/1977 aufgrund des Prinzips der vertikalen Subsidiarität nicht anwendbar ist, weil dieses Sachgebiet unter die Gesetzgebungsbefugnis des Staates fällt und die Wasserzinse folglich auch in der Provinz Bozen im Sinne des Gesetzes Nr. 36/1994, des Ministerialdekretes Nr. 90/1997 und des Ministerialdekretes vom 24. November 2000 festzulegen sind. Die Rekursführerin beantragte daher, dass im Vorab die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 29 des Landesgesetzes Nr. 1/2004 unter verschiedenen Gesichtspunkten mit Bezug auf verschiedene Verfassungsbestimmungen aufgeworfen werde; dass der eventuelle Widerspruch dieser Regelung zu verschiedenen Prinzipien des EU-Vertrags dem EU-Gerichtshof zur Überprüfung unterbreitet werde; in der Hauptsache, dass nach Nichtanwendung genannter Regelung festgestellt werde, dass die Klägerin der Provinz Bozen als Wasserzins für das Jahr 2004 nichts über den Betrag von ,30 Euro hinaus schulde und dass infolgedessen alle Maßnahmen des Amtes für Einnahmen der Provinz aufgehoben werden und der entrichtete Mehrbetrag zurückerstattet werde Mit späterem, am 12. Juni 2005 zugestelltem Rekurs verklagte die Gesellschaft Azienda Energetica S.p.a. - Etschwerke A.G. (AEEW) die Autonome Provinz Bozen vor dem Regionalen Gerichtshof für öffentliche Gewässer Venedig und brachte dieselben Erwägungen und Anträge wie im erstgenannten Rekurs, jedoch mit Bezug auf die Wasserzinse für das Jahr 2005, vor Die Autonome Provinz Bozen ließ sich in beide Verfahren ein und behauptete die Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts sowie in der Hauptsache die Unbegründetheit des Antrags Der Regionale Gerichtshof für öffentliche Gewässer Venedig wies mit am 5. Juni 2008 erlassenem und am 30. Juni 2008 hinterlegtem Urteil Nr. 928/2008 den Antrag betreffend die Wasserzinse für 2004 mit Aufrechnung der Verfahrenskosten zurück. Derselbe Regionale Gerichtshof wies mit am 5. Juni 2008 erlassenem und am 30. Juni 2008 hinterlegtem Urteil Nr. 927/2008 den Antrag betreffend die Wasserzinse für 2005 mit Aufrechnung der Verfahrenskosten zurück.

223 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Mit am 23. Oktober 2008 zugestelltem und im Allgemeinen Register unter Nr. 277/2008 eingetragenem Rekurs hat die AE-EW Berufung gegen das Urteil Nr. 927/2008 eingelegt. Die Berufungsführerin weist einleitend darauf hin, dass die Gemeinden Bozen und Meran alleinige Eigentümer der Gesellschaft sind und dass diese u. a. in der Stromerzeugung tätig ist. Ferner erklärt sie, dass sie den Anforderungen der Provinz hinsichtlich der Zahlung der Wasserzinse für das Jahr 2005 beanstanden musste, die aufgrund des Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1 berechnet worden waren. Besagte Landesbestimmung hatte den Wasserzins für die über kw genehmigte Leistungsstufe übermäßig erhöht und auf 24,00 Euro festgesetzt, d.h. auf einen fast doppelt so hohen Betrag wie die durchschnittlichen von den anderen Regionen und auch von der Provinz Trient angewandten Wasserzinse. Die Berufungsführerin zeichnet sodann die Entwicklung der Gesetzgebung des Staates, der Region und der Provinz auf dem Sachgebiet der Konzession von Ableitungen öffentlicher Gewässer und der entsprechenden Wasserzinse auf und führt nachstehende Berufungsgründe an: 1) Verletzung und falsche Anwendung des Art. 1-bis des DPR vom 26. März 1977, Nr. 235; Verletzung und falsche Anwendung des Art. 1 des Verfassungsgesetzes Nr. 1/1948 und des Art. 23 des Gesetzes Nr. 87/1953 in Bezug auf die Rechtswidrigkeit des Art. 1 des Landesgesetzes vom 29. März 1983, Nr. 10, geändert durch Art. 3 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzes vom 29. August 2000, Nr. 13 und durch Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, wegen Verletzung der Art. 3, 23, 41, 117 und 120 der Verfassung; des Art. 1-bis des DPR vom 26. März 1977, Nr. 235; der Grundprinzipien der geltenden staatlichen Gesetzgebung; des Art. 117 Abs. 1 der Verfassung wegen Verletzung der in der gemeinschaftlichen Rechtsordnung enthaltenen allgemeinen Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes. Auf jeden Fall Unvereinbarkeit des Art. 1 des Landesgesetzes vom 29. März 1983, Nr. 10, geändert durch Art. 3 Abs. 2 des Landesgesetzes vom 29. August 2000, Nr. 13 und durch Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, mit der gemeinschaftlichen Rechtsordnung wegen Verletzung der in der gemeinschaftlichen Rechtsordnung enthaltenen allgemeinen Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes. Die Berufungsführerin macht insbesondere darauf aufmerksam, dass der Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1 den angegebenen Verfassungsbestimmungen widerspricht, weil er den Wasserzins für Konzessionen von Großableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie, der von demselben Gesetzgeber erst wenige Jahren zuvor mit Landesgesetz vom 29. August 2000, Nr. 13 festgelegt worden war, ohne jegliche Logik unangemessen erhöht hat. Das Landesgesetz habe nämlich durch die ü- bermäßige Erhöhung der Beträge den Grundsatz der Rechtssicherheit und den Grundsatz des Vertrauensschutzes verletzt, die allgemeine Prinzipien der gemeinschaftlichen Rechtsordnung sind. Die Nichtbeachtung des Vertrauensschutzes stelle auch eine Verletzung des Art. 41 der Verfassung dar. Die Verletzung dieser verfassungs- und gemeinschaftsrechtlichen Grundsätze sei noch offensichtlicher, wenn man betrachtet, dass der Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1 bereits ein Jahr nach der Genehmigung des Landesgesetzes vom 9. Jänner 2003, Nr. 1 erlassen wurde, welches im Art. 41 den geltenden Grundsatz bestätigt hatte, dass die im Jahr 2000 festgelegten Wasserzinse alle zwei Jahre von der Landesregierung einzig auf Grund der Änderungen der Lebenshaltungskosten angepasst werden sollten. Das Landesgesetz hatte überdies vorgesehen, dass die Anpassung für alle bereits bestehenden Konzessionen und nicht nur für die zukünftigen, erneuerten oder verlängerten Konzessionen gilt. Die Konzessionäre hatten sich auf die vorhergehenden Landesbestimmungen verlassen, weshalb von einem berechtigten Vertrauen die Rede sein kann. Aus diesem Grund sei die oben genannte Regelung verfassungswidrig und nicht anzuwenden. Die Berufungsführerin betont ferner, dass genannter Art. 29 auch deswegen rechtswidrig sei, weil es sich dabei um ein formelles Gesetz ohne allgemeinnormativen Inhalt (sog. legge provvedimento ) handle, mit dem der Gesetzgeber die der Landesregierung zugewiesene Zuständigkeit für sich beanspruche und auch die vom Landesgesetzgeber vorgegebenen Kriterien sowie die aus der staatlichen Gesetzgebung abzuleitenden Grundprinzipien verletzt habe, nach denen die Regionen die Zinse zu den vorgesehenen Fristen aufgrund der Änderung der Lebenshaltungskosten anpassen können. Die Gesetze ohne allgemeinnormativen Inhalt ( leggi provvedimento ), mit denen die vom Gesetzgeber vorgegebenen Kriterien verletzt werden, seien nämlich rechtswidrig. Das Landesgesetz habe also die Grundsätze nicht beachtet, welche die Verwaltungstätigkeit, an deren Stelle es getreten ist, regeln. Auf jeden Fall widerspreche die fragliche Regelung, die in Ausübung einer konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis erlassen wurde, den grundlegenden Prinzipien der geltenden staatlichen Gesetzgebung und vor allem dem Prinzip, nach dem die Wasserzinse nur nach Nutzungszweck unterschieden werden. Die eingeführte Unterscheidung sei überdies sachunangemessen und widersprüchlich und bewirke eine Überschreitung der Gesetzgebungsbefugnis, weil ausschließlich auf eine in keiner Regelung vorgesehe-

224 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ ne Staffelung der anerkannten Leistung Bezug genommen wird. Dadurch werde der Wasserzins ausschließlich an die genehmigte Wassermenge gekoppelt. In diesem Zusammenhang sei das Kriterium der progressiven Staffelung unverständlich, weil es auf keinerlei Parameter beruhe, der sich nicht proportional zur Erhöhung der genehmigten Leistung verändere. Solch ein Kriterium fördere die Zunahme kleiner Anlagen mit niedriger Leistung, die im Endeffekt umweltbelastender seien. Daher die Verletzung der Art. 3, 23, 41 und 117 Abs. 3 der Verfassung. Ferner weist die Berufungsführerin darauf hin, dass das Landesgesetz mit der übermäßigen Erhöhung des Wasserzinses die zustehende Gesetzgebungsbefugnis überschritten hat, weil das eingeführte Kriterium nicht auf den Wert der Konzession bezogen ist und somit nicht die Festsetzung eines angemessenen Entgelts bezweckt. Die Provinz darf nämlich die Festsetzung der Wasserzinse nicht als wirtschaftsoder steuerpolitisches Mittel zur Beeinflussung des Marktes der Stromerzeugung aus Wasserkraft verwenden, zumal sie ermächtigt ist, ein öffentliches Unternehmen in Gesellschaftsform zwecks Ausübung dieser wirtschaftlichen Tätigkeit zu gründen und somit als Marktteilnehmer auftritt. Deshalb seien die Landesbestimmungen rechtswidrig, mit denen ohne Bezug auf die staatliche Grundsatzregelung und auf die Konzessionswerte neue und im Vergleich zu den in den anderen Regionen angewandten durchschnittlichen Beträgen übermäßige Zinse festgesetzt wurden. Die Regionen seien übrigens aufgrund der staatlichen Grundsatzregelung zu periodischen Anpassungen der Zinse unter Berücksichtigung der Mindestausmaße und der vorgegebenen Kriterien befugt. 2) Verletzung und falsche Anwendung des Art. 1-bis des DPR vom 26. März 1977, Nr. 235; Verletzung und falsche Anwendung der Art. 2, 3, 4, 14.2 und des EG-Vertrags; Verletzung und falsche Anwendung des Art. 1 des Verfassungsgesetzes Nr. 1/1948 und des Art. 23 des Gesetzes Nr. 87/1953 in Bezug auf die Rechtswidrigkeit des Art. 1 des Landesgesetzes vom 29. März 1983, Nr. 10, geändert durch Art. 3 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzes vom 29. August 2000, Nr. 13 und durch Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, wegen Verletzung der Art. 3, 41 und 120 der Verfassung. Die Berufungsführerin unterstreicht, dass die umstrittene Regelung zu einer Erhöhung der Stromerzeugungskosten führe und zollähnliche Einschränkungen bewirke, die den freien Warenverkehr hemmen und den Aufbau eines gemeinsamen Handelsraumes verhindern. Genannte Regelung führe nämlich eine starke Erhöhung ein, welche die im Gebiet der Provinz tätigen Stromerzeuger benachteilige und somit den freien Handel zwischen den Regionen hemme. Das Gesetz sei weiters absolut unangemessen, weil es im Widerspruch zur positiven Grundeinstellung der geltenden Rechtordnung gegenüber den erneuerbaren Energiequellen die Stromerzeugung aus Wasserkraft bremse. 3) Verletzung und falsche Anwendung des Art. 1-bis des DPR vom 26. März 1977, Nr. 235; Verletzung und falsche Anwendung des Art. 1 des Verfassungsgesetzes Nr. 1/1948 und des Art. 23 des Gesetzes Nr. 87/1953 in Bezug auf die Rechtswidrigkeit des Art. 1 des Landesgesetzes vom 29. März 1983, Nr. 10, geändert durch Art. 3 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzes vom 29. August 2000, Nr. 13 und durch Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, wegen Verletzung der Art. 3, 23, 41 und 117 der Verfassung; der Art. 5, 9 und 13 des Autonomiestatutes für Trentino-Südtirol; der Art. 1 und 1-bis des DPR vom 26. März 1977, Nr. 235; der Grundprinzipien der geltenden staatlichen Gesetzgebung; des Art. 117 Abs. 1 der Verfassung wegen Verletzung der internationalen Verpflichtungen. Die berufungsführende Gesellschaft macht darauf aufmerksam, dass sie durch die beanstandete Regelung beträchtlich beeinträchtigt ist und den direkt betroffenen Gemeinschaften der Gemeinden Bozen und Meran ein bedeutender Anteil an den Ressourcen aus der im Statut vorgesehenen Elektrizitätswirtschaft entzogen wird. Demzufolge werde das Autonomiestatut verletzt, das ausschließt, dass die Provinz durch die Festsetzung des Zinses dem Konzessionär einen Teil seiner Erträge entziehen kann. Mit Art. 13 des Statuts wird den Provinzen nämlich bereits ein bedeutender Anteil der von den Inhabern von Konzessionen für große Wasserableitungen produzierten Energie als Zusatzzins zuerkannt, der zu solidarischen Zwecken dient und eine andere Funktion als die des Wasserzinses hat. Auf diese Weise wurde im Statut ausgeschlossen, dass die Provinz einen Teil des von der Konzession produzierten Wertes nach anderen Modalitäten eintreiben kann. Die strittige Bestimmung hat hingegen durch die Neufestsetzung des Wasserzinses eine neue Abgabe eingeführt. Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die beanstandete Regelung schließlich nur die örtlichen Körperschaften, die Inhaber einer Konzession sind, benachteiligt, denn im Unterschied zu den Privatunternehmen können sie die Produktion nicht verlagern, weil die Elektrizitätswirtschaft aus institutionellen Gründen an das Gebiet der Provinz gebunden ist. Daraus entstehe eine untragbare Ungleichbehandlung der Unternehmer ein und desselben Gebietes und somit die Verletzung des Art. 1 des DPR vom 26. März 1977, Nr. 235.

225 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Außerdem wird eine unlogische und untragbare Ungleichbehandlung aller Konzessionäre der Provinz im Vergleich zu den außerhalb der Provinz tätigen Wirtschaftsteilnehmern eingeführt, wodurch die Art. 41 und 120 der Verfassung verletzt werden Mit ähnlichem, am 23. Oktober 2008 zugestelltem Rekurs, der im Allgemeinen Register unter Nr. 278/2008 eingetragen ist, hat die AE-EW Berufung gegen das Urteil Nr. 928/2008 eingelegt. In diesem Rekurs werden dieselben Behauptungen, Erwägungen und Anträge wie in der vorhergehenden Berufung, jedoch in Bezug auf das Urteil Nr. 927/2008 betreffend die Wasserzinse für das Jahr 2004, vorgebracht Die Autonome Provinz Bozen hat sich in beide Berufungsverfahren eingelassen und beantragt, dass die Berufungen für unzulässig erklärt oder zurückgewiesen werden mögen. 3. Mit zum heutigen Datum erlassenem Kollegialbeschluss wurde das im Allgemeinen Register unter Nr. 278/2008 eingetragene Verfahren mit dem im Allgemeinen Register unter Nr. 277/2008 eingetragenen Verfahren zusammengelegt. Gründe der Entscheidung 4. Zunächst weist das Gericht darauf hin, dass bekanntlich bei von den Parteien aufgeworfenen Verfassungsmäßigkeitsfragen nicht das ordentliche Gericht über die Begründetheit oder Unbegründetheit derselben entscheidet, da dafür ausschließlich der Verfassungsgerichtshof zuständig ist, sondern dass es lediglich befindet, ob die Frage offensichtlich unbegründet sei oder nicht. Infolgedessen muss das Gericht mittels einer Kurzbewertung lediglich feststellen, ob überhaupt ein gerechtfertigter Zweifel über die Verfassungsmäßigkeit besteht, und anhand einer Kontrolle offensichtlich unbegründete und belanglose Fragen ausschließen, die nur auf Verfahrensverzögerungen abzielen. In diesem Fall sind die von der Berufungsführerin aufgeworfenen Fragen über die Verfassungsmäßigkeit wie in der Folge erläutert wird zum Großteil gerechtfertigt; sie zielen offensichtlich nicht auf Verfahrensverzögerungen ab und sind begründet und triftig. Es besteht zumindest ein triftiger Zweifel der Verfassungsmäßigkeit, aufgrund dessen die offensichtliche Unbegründetheit der Fragen auszuschließen ist. Eine eingehendere Bewertung seitens dieses Gerichtes würde in den Zuständigkeitsbereich des Verfassungsgerichtshofes eingreifen und der betroffenen Partei das in der Verfassung verankerte Recht entziehen, dass das zuständige Gericht über die Rechtmäßigkeit der Landesbestimmungen befindet, welche die Anerkennung des vor diesem Gericht geltend gemachten Rechtes verhindern. Die Fragen sind auch zweifellos relevant, denn die Begründetheit des von der Berufungsführerin gestellten Hauptantrags auf Rückerstattung eines Teils der von der Provinz als Zins für die genehmigte Ableitung öffentlicher Gewässer verlangten Beträge hängt nämlich von der Annahme besagter Fragen und von der daraus folgenden Aufhebung der Landesbestimmungen ab, weshalb der Ausgang dieses Verfahrens von der Lösung der Verfassungsmäßigkeitsfragen abhängt. Ferner ist eine rechtskonforme Auslegung genannter Bestimmungen nicht möglich, weil diese ausschließlich die Höhe des Wasserzinses für die Konzessionen von Großableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie festlegen und keine alternativen Auslegungen zulassen. Also bestehen nach Erachten dieses Gerichtes die Voraussetzungen, um die nachstehenden Fragen der Verfassungsmäßigkeit aufzuwerfen. 5. Vorab wird darauf hingewiesen, dass die Frage der Verfassungsmäßigkeit von den Parteien oder von Amts wegen vom Gericht in jedem Verfahrensabschnitt und in jeder Gerichtsinstanz aufgeworfen werden kann, und zwar unabhängig von den Einwänden und Entscheidungen in den vorhergehenden Verfahrensinstanzen. In diesem Verfahren ist also nicht die Richtigkeit des angefochtenen Urteils, sondern nur die nicht offensichtliche Unbegründetheit der mit der Berufungsschrift erhobenen Fragen der Verfassungswidrigkeit zu überprüfen. Aus demselben Grund ist der von der Provinz als Berufungsgegnerin erhobene Einwand der Unzulässigkeit der Berufung, weil mit dieser neue (allerdings nicht angegebene) Anträge und Einwände vorgebracht würden, offensichtlich unbegründet. Die Verfassungsmäßigkeitsfragen können jederzeit ohne Einschränkungen und Hindernisse aufgeworfen werden, während der Gegenstand des erhobenen Anspruchs (Feststellung des als Wasserzins geschuldeten Betrages und Rückerstattung der ungerechtfertigt bezahlten Beträge) unverändert bleibt. 6. Vorab sind auch die angeführten Widersprüche genannter Landesbestimmungen zu verschiedenen Grundsätzen und Bestimmungen der gemeinschaftlichen Rechtsordnung zu überprüfen. Insbesondere ist der Einwand zu überprüfen, nach dem der höhere Betrag des Wasserzinses eine A- bgabe gleicher Wirkung wie die Ein- und Ausfuhrzölle darstellt (eine solche Abgabe ist gemäß Art. 23 und 25 des EG-Vertrags, die aufgrund der Eintscheidung des EU-Gerichtshofs Urteil vom 5. Februar 1963, Van Gend en Laas, C-26/62 unmittelbar Anwendung finden, verboten), da der Zins für die Was-

226 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ serableitung zur Erzeugung von Elektroenergie einseitig durch Gesetz aufgrund der örtlichen Zuständigkeit und mit zollähnlichen Wirkungen festgelegt wurde. Der Einwand ist wegen der unmittelbaren Wirkung der EU-Bestimmungen vorweg zu überprüfen, weil der Widerspruch zu diesen die Nichtanwendung der umstrittenen Landesbestimmung nach sich ziehen würde, so dass die aufgeworfenen Verfassungswidrigkeitsfragen irrelevant wären. Der Einwand ist jedoch unbegründet. Das Gericht bestätigt nämlich seine Entscheidung bezüglich der beanstandeten Bestimmung, und zwar dass die Wasserzinse für Ableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie weder Zollabgaben sind noch diesen gleichgestellt werden können, weil sie keinen Steuercharakter haben, sondern höchstens auferlegte Leistungen darstellen. Da sie nicht zu dem Zeitpunkt angewandt werden können, zu dem das Produkt aus dem Gemeinschaftsgebiet ausgeführt wird (vgl. EG-Gerichtshof, 12. Juni 1977, Nr. 89), ist kein Widerspruch zum Verbot der Auferlegung zollähnlicher Maßnahmen festzustellen (Oberstes Gericht für öffentliche Gewässer, 10. Oktober 2007, Nr. 165 Z. 13.4; vgl. auch Kassationsgerichtshof, Vereinigte Abteilungen, 26. Mai 2009, Nr ). 7. Was hingegen die anderen aufgeworfenen Widersprüche zu Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass sie nicht zur Nichtanwendung der staatlichen Bestimmungen führen könnten. Es wird nämlich kein direkter Widerspruch einer bestimmten innerstaatlichen Bestimmung zu einer ebenfalls bestimmten EU-Vorschrift, die anstelle der unvereinbaren innerstaatlichen Bestimmung anzuwenden wäre, sondern eine Nichtkonformität der innerstaatlichen Bestimmung mit allgemeinen Grundsätzen der gemeinschaftlichen Rechtsordnung geltend gemacht. Bei Vorhandensein einer solchen Nichtkonformität muss das nationale Gericht eine konforme Auslegung festlegen, doch wenn diese (wie in diesem Fall) nicht möglich ist (weil die innerstaatliche Bestimmung keine alternativen Auslegungen zulässt), kann das Gericht eventuell nur die Frage der Verfassungsmäßigkeit wegen indirekter Verletzung des Art. 117 Abs. 1 der Verfassung aufwerfen. Es ginge nämlich nicht darum, anstatt der italienischen unvereinbaren Bestimmung die entsprechende bestimmte EU-Vorschrift anzuwenden, sondern es ginge im Wesentlichen darum, die innerstaatliche Bestimmung wegen Nichtkonformität mit einem allgemeinen Grundsatz der gemeinschaftlichen Rechtsordnung nicht mehr anzuwenden oder zu beseitigen. Eine diesbezügliche Entscheidung kann allerdings nur vom Verfassungsgerichtshof getroffen werden, dessen Zuständigkeit jedoch ignoriert würde, falls eine breitere Kontrolle der Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht zugelassen würde. 8. Es wird für angebracht gehalten, den gesetzlichen Rahmen dieses Falles kurz zusammenzufassen, der vom Verfassungsgerichtshof (Erkenntnis Nr. 1/2008) und vom Kassationsgerichtshof (Vereinigte Abteilungen, 26. Mai 2009, Nr ) genau abgegrenzt wurde. Bis zum Erlass des gesetzesvertretenden Dekretes vom 31. März 1998, Nr. 112 (Übertragung von Verwaltungsbefugnissen und -aufgaben des Staates auf die Regionen und die örtlichen Körperschaften in Durchführung des I. Kapitels des Gesetzes vom 15. März 1997, Nr. 59) war für die Großableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie im Gebiet der Regionen mit Normalstatut der Staat zuständig, dem als Inhaber des Grundbesitzes die Wasserzinse zustanden, wenn die Großableitungen der staatlichen Wasserdomäne angehörten. Der Staat übte diese Zuständigkeit auch im Gebiet der Autonomen Provinzen Trient und Bozen aus, weil laut Art. 9 Abs. 1 Z. 9 des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 (Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen) die Großableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie nicht unter das Sachgebiet der Nutzung öffentlicher Gewässer fielen, für die die Region mit Sonderstatut und die Autonomen Provinzen konkurrierende Zuständigkeit innehatten; vorgesehen war einzig und allein eine verfahrensmäßige Einbeziehung (Art. 12) bzw. das Einverständnis der betroffenen Provinzen (Art. 13 letzter Absatz, nur für den Fall, dass das ENEL im Wettbewerb mit den örtlichen Körperschaften ein Konzessionsansuchen einreicht). Im Art. 71 des Sonderstatutes wurden den betroffenen Provinzen u. a. neun Zehntel des Ertrages der für die Großableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie eingehobenen Gebühren zugeteilt, während im Art. 4 des Legislativdekretes vom 16. März 1992, Nr. 268 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzialer Ebene) klargestellt wurde, dass der genannte Art. 71 auf die Konzessionen betreffend das Wassergut des Staates zu beziehen sei, während sämtliche Konzessionsgebühren für die Großableitungen öffentlicher Gewässer betreffend das Wassergut des Landes den Autonomen Provinzen zustehen. Durch Art. 86 des genannten gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 112/1998 wurde dieses Sachgebiet in Anwendung der im Gesetz vom 15. März 1997, Nr. 59 vorgesehenen Übertragung tiefgreifend überarbeitet und den gebietsmäßig zuständigen Regionen die Verwaltung der Wasserdomäne (deren Inhaber auf jeden Fall der Staat blieb) gänzlich zuerkannt. Laut dem darauf folgenden Art. 88 fallen unter die

227 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ genannte Verwaltung sämtliche Verwaltungsbefugnisse betreffend die Ableitungen öffentlicher Gewässer, die Suche, Gewinnung und Nutzung unterirdischer Wasservorkommen, den Schutz der unterirdischen Gewässer sowie die Festsetzung der Konzessionsgebühren und die Einziehung der entsprechenden Einkünfte. Mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 112/1998 wurden zwar diese Befugnisse übertragen, jedoch gleichzeitig die Zuständigkeit des Staates auf dem Sachgebiet der Großableitungen zeitweilig aufrecht erhalten (Art. 29 Abs. 3), indem vorgesehen wurde, dass die Konzessionen bis zum Inkrafttreten der Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 96/92/EG vom 19. Dezember 1996 (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt) vom Staat im Einvernehmen mit der betroffenen Region oder sollte innerhalb von 60 Tagen kein Einvernehmen zustande kommen vom Staat erteilt werden. Mit dem Erlass des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1999, Nr. 79 wurde sodann die genannte Richtlinie 96/92/EG umgesetzt und somit die Voraussetzung gemäß Art. 29 Abs. 3 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 112/1998 für die Übertragung der Zuständigkeiten an die Regionen geschafft. Mit im Sinne des Art. 7 des Gesetzes Nr. 59/1997 erlassenem Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 12. Oktober 2000 (Ermittlung der Güter sowie der finanziellen, logistischen, technischen und menschlichen Ressourcen, die den Regionen und den örtlichen Körperschaften für die Ausübung der Befugnisse und Verwaltungsaufgaben auf dem Sachgebiet des öffentlichen Wasserguts zu übertragen sind) wurden schließlich die 1997 erlassenen Bestimmungen endgültig angewandt, indem mit Wirkung vom 1. Jänner 2001 das Personal, die Mittel und sämtliche Akte betreffend die auf dem Sachgebiet der Ableitungen öffentlicher Gewässer noch nicht abgeschlossenen Angelegenheiten den Regionen übertragen wurden. Was insbesondere die Stellung der Region Trentino-Südtirol oder genauer gesagt der Autonomen Provinzen Trient und Bozen anbelangt, waren die Großableitungen laut Art. 9 Abs. 1 Z. 9 des Sonderstatutes von der konkurrierenden Zuständigkeit der beiden Provinzen auf dem Sachgebiet der Nutzung öffentlicher Gewässer ausgeschlossen. Das Sonderstatut wurde jedoch später durch das gesetzesvertretende Dekret vom 11. November 1999, Nr. 463 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend das öffentliche Wassergut, Wasserbauten und Konzessionen von Großableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie sowie betreffend die Produktion und Verteilung von elektrischer Energie) gemäß Art. 10 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 112/1998 dem neuen System laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 112/1998 und gesetzesvertretendem Dekret Nr. 79/1999 angepasst. Durch genanntes gesetzesvertretendes Dekret wurde was diesen Fall anbelangt der Art. 8 Abs. 1 Buchst. e) des DPR vom 20. Jänner 1973, Nr. 115 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf dem Gebiet der Übertragung des öffentlichen Gutes und des Vermögens des Staates und der Region auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen) geändert, indem das öffentliche Wassergut des Staates auf die Provinzen übertragen wurde. Überdies wurde der Art. 14 des DPR vom 22. März 1974, Nr. 381 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino- Südtirol betreffend Raumordnung und öffentliche Arbeiten) in Bezug auf das Zuständigkeitsgebiet für die Konzessionen von großen Wasserableitungen geändert, indem der Verweis auf das Sonderstatut für die Region gestrichen wurde. Schließlich wurde in das DPR vom 26. März 1977, Nr. 235 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der Energie) der Art. 1-ter hinzugefügt, nach dem die Ausübung der staatlichen Befugnisse auf dem Sachgebiet der Konzessionen von Großableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie mit Wirkung vom 1. Jänner 2000 den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen wird. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass mit Inkrafttreten der Änderungen zum V. Titel des Zweiten Teils der Verfassung aufgrund des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 den Regionen mit Normalstatut eine konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis auf dem Sachgebiet Produktion, Transport und gesamtstaatliche Verteilung von Energie zuerkannt wurde. Durch Art. 10 des genannten Verfassungsgesetzes wurden dann dessen Bestimmungen ausdrücklich auch auf die Regionen mit Sonderstatut und auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen ausgedehnt, und zwar für die Teile, in denen Formen der Autonomie vorgesehen sind, die über die bereits zuerkannten hinausgehen. Da die aufgrund des Autonomiestatutes für Trentino-Südtirol den Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Bereich Energie zuerkannten Zuständigkeiten weniger umfangreich als diejenigen sind, die gemäß genanntem Art. 10 des Verfassungsgesetzes Nr. 3/2001 den Regionen mit Normalstatut aufgrund des Art. 117 Abs. 3 der Verfassung auf diesem Sachgebiet zuerkannt sind, wird den Autonomen Provin-

228 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ zen eine konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis im Bereich Produktion, Transport und gesamtstaatliche Verteilung von Energie zugesprochen, die mit derjenigen der Regionen mit Normalstatut übereinstimmt. Später wurde das DPR Nr. 235/1977 durch das gesetzesvertretende Dekret vom 15. April 2003, Nr. 118 und dann durch das gesetzesvertretende Dekret vom 7. November 2006, Nr. 289 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend das öffentliche Wassergut, Wasserbauten und Konzessionen von Großableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie sowie betreffend die Produktion und Verteilung von elektrischer Energie) geändert, mit dem den Autonomen Provinzen Trient und Bozen die Ausübung der bis dahin vom Staat ausgeübten Befugnisse auf dem Sachgebiet der Großableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie und die Gesetzgebungsbefugnis auf dem Sachgebiet der Regelung der großen Wasserableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie unter Beachtung der aus der gemeinschaftlichen Rechtsordnung und aus den internationalen Verpflichtungen erwachsenden Einschränkungen, des Art. 117 Abs. 2 der Verfassung und der wichtigsten Grundsätze der Staatsgesetze übertragen wurden. Dies geht übrigens bereits aus dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs Nr. 133/2005 hervor, nach dem gerade durch die mit gesetzesvertretendem Dekret Nr. 463/1999 eingeführten Änderungen zu den Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol die Zuständigkeit in Sachen Konzessionen von Großableitungen öffentlicher Gewässer endgültig den beiden Autonomen Provinzen zuerkannt wurde. Es steht demzufolge außer Frage wie genau im angefochtenen Urteil erklärt wurde und beide Parteien zugegeben haben, dass die Autonome Provinz Bozen konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis im Bereich der Konzessionen von Großableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie innehat Was die Konzessionsgebühren anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass im Art. 6 des königlichen Dekretes vom 11. Dezember 1933, Nr zwischen Groß- und Kleinableitungen öffentlicher Gewässer aufgrund von verschiedenen Kriterien je nach Nutzung der Gewässer unterschieden wurde. Was die Ableitungen für die Erzeugung von Antriebskraft angeht, galten als Großableitungen diejenigen mit einer durchschnittlichen jährlichen Nennleistung über 220 kw. Das Unterscheidungskriterium wurde dann durch Art. 1 des Gesetzes vom 24. Jänner 1977, Nr. 7 geändert, in dem für die Ableitungen zur Produktion von Elektroenergie die Grenze von 220 kw auf kw erhöht wurde. Diese Grenze wurde dann im neuen Wortlaut des Art. 6 des kgl. Dekretes vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, ersetzt durch das gesetzesvertretende Dekret vom 12. Juli 1993, Nr. 275, bestätigt. Durch Art. 3 des Gesetzes Nr. 7/1977 wurde eine neue Unterteilung im Rahmen der Kleinableitungen eingeführt, indem festgesetzt wurde, dass für die Wasserableitungen zwecks Erzeugung von Antriebskraft mit einer durchschnittlichen Nennleistung zwischen 220 kw und kw weiterhin die Entgelte gemäß Art. 52 und 53 des kgl. Dekretes vom 11. Dezember 1933, Nr mit seinen späteren Änderungen sowie gemäß den Gesetzen Nr. 959/1953 und Nr. 1254/1959 betreffend Energievorrat, Zinse und Zusatzzinse zugunsten der örtlichen Körperschaften gelten. Im Art. 35 des kgl. Dekretes vom 11. Dezember 1933, Nr wurden auch der Grundsatz der Entgeltlichkeit der Konzession für Wasserableitungen sowie der Grundsatz festgelegt, dass die entsprechenden Nutzungen der Zahlung eines Jahreszinses unterliegen, dessen Ausmaß je nach Art der Nutzung unterschiedlich ist, wobei zwischen Ableitungen für Trinkwasser oder Beregnungszwecke (für welche eine Zinsbemessungseinheit von 100 l/s vorgesehen war) und Ableitungen für die Erzeugung von Antriebskraft (für welche der Zins pro Nennpferdestärke festgesetzt war) unterschieden wird. Die Wasserableitungen für Industriezwecke waren bei Nichtvorhandensein einer spezifischen Regelung jenen für Beregnungs- oder Trinkwasserzwecke gleichgestellt (vgl. Rundschreiben des Ministeriums für öffentliche Arbeiten vom 18. März 1936, Nr ). Danach wurde eine Anpassung der Zinse durch Art. 10 des Gesetzesdekretes vom 2. Oktober 1981, Nr. 546, umgewandelt in das Gesetz vom 1. Dezember 1981, Nr. 692, vorgenommen, indem der (für die verschiedenen Nutzungen unterschiedliche) Betrag pro Bemessungseinheit für Beregnungszwecke (oder in manchen Fällen pro Hektar) oder für Trinkwasser-, Hauswasser- oder Industriezwecke oder für die Fischzucht oder je Kilowatt genehmigter oder anerkannter Nennleistung zur Erzeugung von Elektroenergie festgelegt wurde. Daraufhin wurde im Art. 18 des Gesetzes vom 5. Jänner 1994, Nr. 36 (sog. Galli-Gesetz) der allgemeine Grundsatz festgelegt, dass die Wasserzinsen das Entgelt für die Nutzungen der entnommenen Gewässer darstellen, wobei sie abermals nach den verschiedenen Nutzungen bestimmt wurden, und zwar pro Bemessungseinheit des Wassers für Beregnungszwecke, menschliche Nutzung, Industriezwecke, Fischzucht und Weiteres, und je Kilowatt genehmigter oder anerkannter Nennleistung für die Stromerzeu-

229 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ gung. Im Abs. 5 des genannten Art. 18 wurde überdies der Grundsatz festgesetzt, dass die darauf folgenden Aktualisierungen der Zinse alle drei Jahre mit Ministerialdekret unter Berücksichtigung der programmierten Inflationsrate vorzunehmen waren. Aufgrund der Übertragung der entsprechenden Befugnisse an die Regionen gemäß Art. 89 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 112/1998 erfolgten dann die dreijährlichen Aktualisierungen mit Regionaldekreten. Schließlich ist zur Vollständigkeit dieser Zusammenfassung darauf hinzuweisen, dass was die staatlichen Bestimmungen anbelangt im Art. 171 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152 (Umweltkodex) in Bezug auf die nachträgliche Genehmigung von Großableitungen im Gebiet der Region Sizilien in Erwartung der Übertragung des Wasserbestandes an diese Region die Zinse rückwirkend ab 1. Jänner 2002 neu festgesetzt wurden, wobei sie nochmals einzig und allein aufgrund der Nutzungsart unterschieden wurden und verschiedene Beträge je nach den verschiedenen Nutzungen für jede Bemessungseinheit oder pro Hektar (Beregnungszwecke), für jede Bemessungseinheit (Industriezwecke, Fischzucht-, Hauswasser und Wasser für ähnlichen Gebrauch, Löschwasser, Wasser für Autowaschanlagen und sonstige Nutzungen) und je Kilowatt gewährter Nennleistung für die Konzessionen für Ableitungen zur Stromerzeugung festgesetzt wurden. Für Letztere wurde der Zins auf 12,00 Euro je Kilowatt festgesetzt. Genannte Bestimmung bezieht sich ausdrücklich wie bereits erwähnt auf die nachträgliche Genehmigung von Großableitungen im Gebiet der Region Sizilien. Allerdings hat dieses Gericht bereits mit Urteil vom 2. Dezember 2009, Nr. 41/2010 (Region Lombardei gegen die Gesellschaft Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l. ) festgestellt, dass mit derselben Bestimmung jedenfalls für alle Konzessionen die bis dahin geltenden grundlegenden Prinzipien auf dem Sachgebiet der Wasserzinsen bestätigt wurden. Ferner wurde im Art. 154 Abs. 3 desselben gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152 der Grundsatz festgelegt, dass zur Gewährleistung einer homogenen Regelung für das staatliche Gebiet mit Dekret des Ministers für Wirtschaft und Finanzen im Einvernehmen mit dem Minister für Umwelt und Schutz des Territoriums die allgemeinen Kriterien für die Festlegung der Konzessionsgebühren für die Nutzung öffentlicher Gewässer seitens der Regionen festgesetzt werden, und zwar unter Berücksichtigung der Umwelt- und Ressourcenkosten, wobei Reduzierungen der Wasserzinsen vorgesehen werden, wenn der Konzessionsinhaber das Wasser nach dem Produktionsprozess oder nach einem Teil desselben wieder verwendet oder das Abwasser mit denselben qualitativen Merkmalen wie das entnommene Wasser zurückgibt. Die Zinse werden alle drei Jahre aktualisiert Was die Autonome Provinz Bozen anbelangt, wurden im Landesgesetz vom 29. März 1983, Nr. 10 (Änderung der Wasserzinse für die Nutzung öffentlicher Gewässer) die Grundsätze und Kriterien gemäß Art. 10 des Gesetzesdekretes vom 2. Oktober 1981, Nr. 546 übernommen (die später mit Art. 18 des Gesetzes vom 5. Jänner 1994, Nr. 36 bestätigt wurden), wobei im Art. 1 verschiedene Wasserzinse für jede Bemessungseinheit je nach Nutzungsart (Beregnungszwecke, Trinkwasser-, Hauswasser- und Industriezwecke, Fischzucht) und je Kilowatt genehmigter oder anerkannter Nennleistung zur Stromerzeugung vorgesehen wurden. Durch Art. 34 des Landesgesetzes vom 3. Mai 1999, Nr. 1 wurde im Art. 1 des Landesgesetzes Nr. 10/1983 der Abs. 13 hinzugefügt, mit dem Nachstehendes vorgesehen wurde: Die Beträge der Jahreszinse für die einzelnen Nutzungen der öffentlichen Gewässer werden von der Landesregierung festgesetzt und alle zwei Jahre angepaßt.". Dann wurde der Art. 3 des Landesgesetzes Nr. 10/1983 durch Art. 3 des Landesgesetzes vom 29. August 2000, Nr. 13 ersetzt, mit dem die Wasserzinse neu festgelegt wurden. Insbesondere wurden die Zinse pro Sekundenliter festgesetzt, wobei der Betrag je nach Nutzung Trink-, Haus- und Löschwasser oder Wasser für Beregnungszwecke oder Industriezwecke, Heizung, Kühlzwecke, Autowaschanlagen und Schotterwaschung, Erzeugung von Kunstschnee, Fischzucht, Nutzung in landwirtschaftlichen Genossenschaften oder sonstige Zwecke verschieden war. Der Jahreszins war überdies je Kilowatt genehmigter oder anerkannter Nennleistung für Stromerzeugung und für die Erzeugung von Antriebskraft (Mühle, Säge) auf Lire festgesetzt. Durch Abs. 2 (mit dem Abs. 2 des Landesgesetzes Nr. 10/1983 ersetzt wurde) wurde ferner Nachstehendes vorgesehen: Ab dem 1. Jänner 2000 ist der Jahreszins für Stromerzeugung über Kilowatt mit einem Betrag von Lire je Kilowatt genehmigter oder anerkannter Nennleistung festgesetzt.. Durch Abs. 3 (mit dem der Abs. 2-bis in den Art. 1 des Landesgesetzes Nr. 10/1983 eingefügt wurde) wurde in Bezug auf die Beträge der Zinse und Zusatzzinse gemäß dem königlichen Dekret vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, dem Gesetz Nr. 959/1953 und dem Gesetz Nr. 925/1980 Nachstehendes festgelegt: Die jeweiligen Beträge können von der Lan-

230 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ desregierung jährlich bis zu einem Höchstmaß, das der Erhöhung der Lebenshaltungskosten laut ISTAT entspricht, aktualisiert werden.. Der genannte Abs. 2-bis wurde nochmals durch Art. 41 Abs. 1 des Landesgesetzes vom 9. Jänner 2003, Nr. 1 geändert und besagt: Die jeweiligen Beträge der Ufer- und Zusatzzinse können von der Landesregierung alle zwei Jahre auf Grund der Änderungen der Lebenshaltungskosten gemäß ISTAT- Indikatoren angepasst werden, wobei die jeweiligen Beträge auf 10-Cent-Einheiten auf- oder abgerundet werden.. Derselbe Abs. 2-bis wurde allerdings durch Art. 36 des Landesgesetzes vom 28. Juli 2003, Nr. 12 aufgehoben. Durch denselben Art. 41 Abs. 2 des Landesgesetzes vom 9. Jänner 2003, Nr. 1 wurde der Art. 1 Abs. 13 des Landesgesetzes Nr. 10/1983 (eingeführt durch Art. 34 des Landesgesetzes vom 3. Mai 1999, Nr. 1) ersetzt und Nachstehendes bestimmt: Die Beträge der Jahres- und Mindestzinse für die einzelnen Nutzungen öffentlicher Gewässer können von der Landesregierung alle zwei Jahre auf Grund der Änderungen der Lebenshaltungskosten gemäß ISTAT-Indikatoren angepasst werden. Die jeweiligen Beträge werden auf 10-Cent-Einheiten auf- oder abgerundet.. Schließlich wurde durch Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1 (Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2004 und für den Dreijahreszeitraum und andere Gesetzesbestimmungen Finanzgesetz 2004) der Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des Landesgesetzes vom 29. März 1983, Nr. 10 ersetzt, wobei die Wasserzinse für die Stromerzeugung wie folgt festgelegt wurden: 1) bis 220 kw: 8,00 Euro je Kilowatt genehmigter oder anerkannter Nennleistung, wobei der jährliche Freibetrag 50,00 Euro beträgt; 2) von 220 kw bis kw: 10 Euro je Kilowatt genehmigter oder anerkannter Nennleistung; 3) über kw: 24 Euro je Kilowatt genehmigter oder anerkannter Nennleistung.. Im Abs. 3 wurde festgelegt, dass diese Erhöhungen ab 1. Juli 2004 gelten Die Rekursstellerin behauptet in erster Linie die Verfassungswidrigkeit der im Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1 enthaltenen Bestimmung wegen Verletzung des Art. 117 Abs. 3 der Verfassung, weil auch wenn es sich um ein Sachgebiet handelt, für das die Autonome Provinz konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis innehat eine Regelung eingeführt wurde, die den für dieses Sachgebiet mit Staatsgesetz festgelegten grundlegenden Prinzipien widerspricht. Die Berufungsführerin vertritt die Meinung, dass die Landesregelung für den Teil, in dem unterschiedliche Wasserzinse für dieselbe Nutzung der Gewässer festgesetzt wurden dem außer Frage stehenden Grundsatz widerspricht, nach dem dieses Sachgebiet seit mehr als 70 Jahren geregelt ist und aufgrund dessen die Wasserzinse nur nach Art der Nutzung unterschieden werden, während zwischen Wasserzinsen für dieselbe Nutzung keine Unterscheidungen gemacht werden. Die Landesregelung hingegen unterscheide die Wasserzinse aufgrund einer Staffelung der anerkannten oder genehmigten Leistungen, die auf keine Regelung zurückzuführen sei. Die Unterscheidung der Wasserzinse aufgrund der vom regionalen Gesetzgeber ganz und gar willkürlich festgelegten Leistungsstaffelungen beruhe auf keinerlei Bewertung bezüglich der Art der Konzessionen und Anlagen, da diese Unterscheidung weder mit der Umweltverträglichkeit noch mit der Leistung oder mit sonstigen Aspekten zusammenhängt, aufgrund deren der Abbau der Ressourcen der Allgemeinheit nachzuweisen wäre. Da infolgedessen die Wasserzinse in der Tat nur von der genehmigten Wassermenge abhängen, sei es in diesem Zusammenhang unverständlich, weshalb nicht das Kriterium der Proportionalität (gemäß dem in den staatlichen Bestimmungen enthaltenen Grundsatz), sondern ein progressiver Anstieg angewandt wurde, der auf keinerlei Parameter beruht, der sich nicht proportional zur Erhöhung der genehmigten Leistung verändert Vorweg wird darauf hingewiesen, dass die Grundprinzipien des genannten Sachgebietes nicht ausdrücklich in den staatlichen Bestimmungen festgelegt wurden, so dass diese ausgelegt werden müssen. Die Festsetzung dieser Grundsätze fällt zwangsweise was die Entscheidungen bezüglich der Begründetheit bzw. Nichtbegründetheit/Unbegründetheit der Frage der Verfassungsmäßigkeit anbelangt in den Zuständigkeitsbereich des Verfassungsgerichtshofes. Demzufolge muss das ordentliche Gericht im Verfahren zur Beurteilung der nicht offensichtlichen Unbegründetheit der Frage nur feststellen, ob ein bestimmtes Grundprinzip oder jedenfalls die Einstufung einer spezifischen Bestimmung als Grundprinzip nicht offensichtlich unbegründet, d.h. stichhaltig ist Dies vorausgeschickt, ist nach Erachten dieses Gerichts zweifellos die Vermutung gerechtfertigt und sehr wahrscheinlich richtig, dass in den staatlichen Bestimmungen neben dem Prinzip der Entgeltlichkeit der Konzession auch nachstehende Grundprinzipien enthalten sind: a) das Prinzip zum einen der Unterscheidung der Wasserzinse ausschließlich aufgrund der Art der genehmigten Nutzung und zum anderen der Einheitlichkeit der Wasserzinse in Bezug auf dieselbe Nutzung; b) das Prinzip der Proportionalität der Wasserzinse zum effektiven, mit der Konzession verbundenen Ausmaß der Nutzung der

231 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ öffentlichen Ressourcen; c) das Prinzip des Nichtvorhandenseins einer progressiv ansteigenden Gebühr im Rahmen derselben Nutzung. Wie bereits erwähnt, wurde im Art. 35 des kgl. Dekretes vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, das die grundlegende Bestimmung auf dem Sachgebiet der Konzessionsgebühren darstellte, der Grundsatz festgelegt, laut dem die mit der Konzession verbundenen Zinse in Bezug auf die jeweilige Nutzung verschieden sein mussten, wobei verschiedene Messmethoden je nach Nutzung festgelegt wurden: Bemessungseinheit (hundert Liter pro Sekunde) für Trinkwasser-, Beregnungs- oder Industriezwecke; Nennpferdestärke für die Erzeugung von Antriebskraft. Innerhalb jeder Nutzungskategorie wurden die Wasserzinse mit einem zur Maßeinheit proportionalen Kriterium festgelegt: ein bestimmter Betrag für jede Einheit oder für jedes Kilowatt Nennleistung, auch wenn unterschiedlich für die jeweiligen Nutzungen. Diese grundlegenden Kriterien wurden stets durch sämtliche späteren Änderungen der staatlichen Bestimmungen bestätigt. Auch im Art. 18 des Gesetzes vom 5. Jänner 1994, Nr. 36 wurden andere Nutzungsarten festgelegt und die Wasserzinse in Bezug auf die jeweiligen Nutzungen aktualisiert. Allerdings wurde erklärt, dass die Maßheiten weiterhin die Bemessungseinheit des Wassers (für Beregnungszwecke, für die menschliche Nutzung, für Industriezwecke, für Fischzucht und Weiteres) oder das Kilowatt genehmigter oder anerkannter Nennleistung (für Stromerzeugung) waren, wobei das Grundprinzip bestätigt wurde, dass die Wasserzinse im Rahmen jeder Nutzungsart proportional zur Maßeinheit waren. Wie bereits erwähnt, wurde dieses Grundprinzip betreffend die Kriterien für die Unterscheidung der Wasserzinse zuletzt obwohl inzwischen die entsprechende Zuständigkeit an die Regionen übertragen worden war durch Art. 171 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152 bestätigt. Der einzige, im Rahmen derselben Kategorie zulässige Unterschied zwischen den Wasserzinsen betraf stets ausschließlich die Reduzierung der Zinse im Falle, dass der Konzessionsinhaber das Wasser wieder verwendet oder das Abwasser mit denselben qualitativen Merkmalen wie das entnommene Wasser zurückgibt. Diese Grundsätze und Kriterien wurden überdies auch durch Art. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 29. März 1983, Nr. 10 übernommen und bestätigt, mit dem das Ausmaß der Wasserzinse je nach Bemessungseinheit der Nutzung (für Beregnung, Trinkwasser, Hauswasser, Industrie, Fischzucht) oder pro Kilowatt (für die Stromerzeugung) unter Beachtung des Grundsatzes der einheitlichen Zinse für jede Nutzung und deren Proportionalität zur Messeinheit festgelegt wurde. Übrigens wurde auch im erwähnten Urteil des Kassationsgerichtshofes, Zivilbereich, Vereinigte Sektionen, 26. Mai 2009, Nr erklärt, dass die Entgeltlichkeit der Konzession und die Proportionalität der Wasserzinse zum effektiven mit der Konzession verbundenen Ausmaß der Nutzung der öffentlichen Ressourcen sowie zu dem vom Konzessionsinhaber erzielten wirtschaftlichen Nutzen Grundprinzipien auf diesem Sachgebiet sind (Z. 7) Es ist auch darauf hinzuweisen, dass in den staatlichen Bestimmungen der Unterschied zwischen Groß- und Kleinableitungen niemals mit der Festlegung der Wasserzinse in Verbindung gesetzt wurde, sondern ausschließlich für andere Aspekte bedeutend ist, hauptsächlich hinsichtlich der Modalitäten und Kriterien für die Konzessionserteilung. Ebenfalls wurde und wird auch die Unterscheidung innerhalb der Kategorie der Konzessionen von Kleinableitungen zur Stromerzeugung zwischen denjenigen mit einer Leistung unter 220 kw und denjenigen mit einer Leistung von 220 bis kw (eingeführt durch Art. 3 des Gesetzes vom 24. Jänner 1977, Nr. 7) niemals mit der Festlegung der Wasserzinse verbunden, sondern betrifft ausschließlich andere Aspekte, vor allem die Auflagen in Zusammenhang mit den Zusatzzinsen und dem Energievorrat zugunsten der örtlichen Körperschaften. Demzufolge kann ein weiteres Grundprinzip der staatlichen Bestimmungen festgestellt werden: Sowohl der Unterschied zwischen Klein- und Großableitungen als auch der Unterschied im Rahmen der Konzessionen zur Stromerzeugung zwischen denjenigen mit einer Leistung von weniger als 220 kw, von 220 bis kw und über kw sind für die Festlegung der Wasserzinse unerheblich und werden nicht zwecks Unterscheidung der Wasserzinse innerhalb derselben Nutzungskategorie angewandt Im Art. 29 des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 8. April 2004, Nr. 1 (durch den der Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des Landesgesetzes vom 29. März 1983 ersetzt wurde) wurden hingegen die Wasserzinse für die Konzessionen zur Stromerzeugung festgelegt, indem drei Unterkategorien innerhalb derselben Nutzungskategorie und somit ein progressives und nicht proportionales Kriterium eingeführt wurden. Die Wasserzinse wurden nämlich auf 8,00 Euro je Kilowatt für die Konzessionen bis 220 kw Nennleistung, auf 10,00 Euro je Kilowatt für die diejenigen von 220 bis kw und auf 24,00 Euro je Kilowatt für diejenigen über kw festgelegt.

232 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Deshalb besteht der begründete Zweifel, dass durch diese Bestimmung die oben genannten, aus den staatlichen Bestimmungen ableitbaren Grundprinzipien verletzt werden, und zwar: das Prinzip des unterschiedlichen Ausmaßes der Wasserzinse ausschließlich in Bezug auf die Art der genehmigten Nutzung; das Prinzip des zum effektiven Ausmaß der Nutzung der öffentlichen Ressourcen proportionalen und nicht progressiven Anstiegs der Wasserzinse innerhalb derselben Nutzungskategorie; das Prinzip, dass der Unterschied zwischen Groß- und Kleinableitungen und der Unterschied innerhalb letzterer zwischen Ableitungen mit einer Nennleistung bis oder über 220 kw für die Festlegung der Wasserzinse, die innerhalb derselben Kategorie einheitlich sind, unwesentlich ist. Daher der Zweifel über die Verfassungsmäßigkeit genannter Bestimmung in Bezug auf Art. 117 Abs. 3 der Verfassung. 11. Ein anderes, in den staatlichen Bestimmungen stets bestätigtes Grundprinzip ist, dass die Wasserzinse nicht generell erhöht werden können, sondern nach einer bestimmten Anzahl von Jahren mit von der Verwaltungsbehörde erlassener Verwaltungsmaßnahme aktualisiert werden müssen, wobei ein vorgegebenes Kriterium einzuhalten ist, das in der Regel die Inflationsrate oder die Erhöhung der Lebenshaltungskosten oder ähnliche Parameter berücksichtigt. In den staatlichen Bestimmungen ist also anscheinend stets ein Grundprinzip vorhanden gewesen, nach dem der Konzessionsinhaber einer Ableitung zum Zeitpunkt der Gewährung der Konzession wenn auch nur ungefähr Bescheid wissen muss, wann und in welchen Grenzen die Zinse erhöht werden können, d.h. ein Grundprinzip, nach dem die Wasserzinse nicht willkürlich erhöht werden können, ohne die vorgegebenen Grenzen und Kriterien zu berücksichtigen. In der Tat wurden die Wasserzinse nach der durch Art. 35 des kgl. Dekretes vom 11. Dezember 1933, Nr erfolgten Festlegung stets mit Verwaltungsmaßnahme angepasst, mit Ausnahme der durch Art. 10 des Gesetzesdekretes vom 2. Oktober 1981, Nr. 546, umgewandelt in das Gesetz vom 1. Dezember 1981, Nr. 692, und später durch die neue im Art. 18 des Gesetzes vom 5. Jänner 1994, Nr. 36 (sog. Galli-Gesetz) enthaltene Regelung vorgenommenen Anpassung. Im Abs. 5 des genannten Art. 18 wurde übrigens ausdrücklich das aus den vorhergehenden Bestimmungen ableitbare Grundprinzip festgesetzt, dass die Zinse alle drei Jahre mit Ministerialdekret unter Berücksichtigung der programmierten Inflationsrate und der Zielsetzungen des genannten Gesetzes zu aktualisieren waren. Nach der durch Art. 89 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 112/1998 erfolgten Übertragung der entsprechenden Befugnisse an die Regionen wurde die drejährliche Aktualisierung mit Regionaldekreten vorgenommen. Wie bereits erwähnt, wurde genanntes Grundprinzip jüngstens auch durch Art. 154 Abs. 3 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152 bestätigt, nach dem die allgemeinen Kriterien für die Festlegung der Konzessionsgebühren seitens der Regionen für die Nutzung öffentlicher Gewässer mit Ministerialdekret festzulegen und die Gebühren alle drei Jahre zu aktualisieren sind. Auch die Gesetze der Provinz Bozen wurden diesem allgemeinen Grundsatz angepasst. Durch Art. 34 des Landesgesetzes vom 3. Mai 1999, Nr. 1 wurde nämlich im Art. 1 des Landesgesetzes Nr. 10/1983 der Abs. 13 hinzugefügt, der Nachstehendes besagt: Die Beträge der Jahreszinse für die einzelnen Nutzungen der öffentlichen Gewässer werden von der Landesregierung festgesetzt und alle zwei Jahre angepaßt.. Daraufhin wurde durch Art. 3 Abs. 3 des Landesgesetzes vom 29. August 2000, Nr. 13 in den Art. 1 des Landesgesetzes Nr. 10/1983 der Abs. 2-bis eingefügt, in dem Nachstehendes festgelegt wurde: Die jeweiligen Beträge können von der Landesregierung jährlich bis zu einem Höchstmaß, das der Erhöhung der Lebenshaltungskosten laut ISTAT entspricht, aktualisiert werden.. Genannter Abs. 2-bis wurde dann durch Art. 41 Abs. 1 des Landesgesetzes vom 9. Jänner 2003, Nr. 1 geändert, in dem Nachstehendes festgesetzt wurde: Die jeweiligen Beträge der Ufer- und Zusatzzinse können von der Landesregierung alle zwei Jahre auf Grund der Änderungen der Lebenshaltungskosten gemäß ISTAT-Indikatoren angepasst werden, wobei die jeweiligen Beträge auf 10-Cent-Einheiten auf- oder abgerundet werden.. Genannter Abs. 2-bis wurde dann durch Art. 36 des Landesgesetzes vom 28. Juli 2003, Nr. 12 aufgehoben, aber kurze Zeit davor wurde Art. 1 Abs. 13 des Landesgesetzes Nr. 10/1983 (eingeführt durch Art. 34 des Landesgesetzes vom 3. Mai 1999, Nr. 1) durch Art. 41 Abs. 2 des Landesgesetzes vom 9. Jänner 2003, Nr. 1 ersetzt, wobei Nachstehendes vorgesehen wurde: Die Beträge der Jahres- und Mindestzinse für die einzelnen Nutzungen öffentlicher Gewässer können von der Landesregierung alle zwei Jahre auf Grund der Änderungen der Lebenshaltungskosten gemäß ISTAT-Indikatoren angepasst werden. Die jeweiligen Beträge werden auf 10-Cent-Einheiten auf- oder abgerundet.. Deshalb besteht der ernsthafte Zweifel, dass durch Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1 auch dieses weitere, in den staatlichen Bestimmungen verankerte Grundprinzip verletzt wurde, nach

233 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ dem die Wasserzinse mit Verwaltungsmaßnahme innerhalb vorgegebener Fristen, nach bestimmten Kriterien und innerhalb vorgeschriebener Grenzen aktualisiert werden, so dass bereits zum Zeitpunkt der Konzessionserteilung der Konzessionsinhaber wenn auch nur ungefähr Bescheid weiss, wann und innerhalb welcher Grenzen die Wasserzinse erhöht werden können. Daher der Zweifel über die Verfassungsmäßigkeit der genannten Bestimmung in Bezug auf Art. 117 Abs. 3 der Verfassung unter einem weiteren Aspekt. 12. Die Berufungsführerin vertritt die Meinung, dass mit den oben genannten Landesbestimmungen der Grundsatz der Aktualisierung der Wasserzinse nur unter Beachtung vorgegebener Fristen und Kriterien sowie die Notwendigkeit bestätigt wurden, den in diesem Bereich tätigen Akteuren eine gewisse Stabilität zu gewährleisten. Nachdem mit Landesgesetz vom 9. Jänner 2003, Nr. 1 das zweifellos berechtigte Vertrauen der Konzessionsinhaber bekräftigt wurde, dass die Wasserzinse alle zwei Jahre ausschließlich von der Landesregierung unter Berücksichtigung lediglich der Änderung der Lebenshaltungskosten zu aktualisieren wären, sei jedoch bereits ein Jahr später durch Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1 eine unerwartete und übermäßige Erhöhung des Zinses in Bezug auf die durchschnittlichen Leistungen über kw verfügt worden, wobei er von 15,00 Euro auf 24,00 Euro pro Kilowatt erhöht worden sei. Auf diese Weise habe der Landesgesetzgeber die strengen Mechanismen der automatischen Anpassung nicht beachtet, die er selbst gemäß den in den staatlichen Bestimmungen verankerten Grundprinzipien festgesetzt hatte. Die Berufungsführerin betont auch, dass die im Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1 vorgesehenen Erhöhungen ab 1. Juli 2004 gelten und dass sie auf alle bestehenden Konzessionen, und nicht nur auf die zukünftigen, erneuerten oder verlängerten Konzessionen anzuwenden sind. Sie hält demzufolge die Verletzung des Grundsatzes der Rechtssicherheit und des Grundsatzes des Vertrauens, d.h. allgemeiner Grundsätze der Gemeinschaftsrechtsordnung vor, denen sich der staatliche Gesetzgeber auf den Sachgebieten, auf die das Gemeinschaftsrecht anzuwenden ist, im Sinne des Art. 117 Abs. 1 der Verfassung anpassen muss. Ferner wendet sie den Widerspruch zum Art. 41 der Verfassung ein, weil aufgrund der Verletzung der beiden erwähnten allgemeinen gemeinschaftlichen Grundsätze die beanstandete Bestimmung die wirtschaftliche Handlungsfreiheit im weitesten Sinne beeinträchtigt. Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des EU-Gerichtshofes der Grundsatz der Rechtssicherheit insbesondere gebietet, dass Rechtsvorschriften, vor allem dann, wenn sie nachteilige Folgen für Einzelne und Unternehmen haben können, klar, bestimmt und in ihren Auswirkungen voraussehbar sein müssen (EU-Gerichtshof, Zweite Kammer, 17. Juli 2008, C-347/06 Z. 69) und dass, was den Grundsatz des Schutzes des berechtigten Vertrauens angeht, zunächst festgestellt werden muss, ob die Handlungen der Verwaltungsbehörden in der Vorstellung eines umsichtigen und besonnenen Wirtschaftsteilnehmers vernünftige Erwartungen begründet haben (EU-Gerichtshof, Zweite Kammer, 14. September 2004, zusammengelegte Verfahren von C-181/04 bis C-183/04 Z. 32). Infolgedessen behauptet die Berufungsführerin, dass im vorliegenden Fall die im Jahr 2000 vorgenommene Festlegung der Zinse sowie auch die im Jahr 2003 bestätigten Gesetzesbestimmungen, laut denen die Aktualisierung der Zinse alle zwei Jahre aufgrund der Erhöhung der Lebenshaltungskosten vorzunehmen ist, zweifellos zum berechtigten Vertrauen der Konzessionsinhaber geführt hat, das dann durch die angefochtenen Bestimmungen in Frage gestellt wurde. Das Gericht vertritt die Meinung, dass all diese Einwände der Verfassungswidrigkeit stichhaltig und nicht offensichtlich unbegründet sind. Es besteht demzufolge ein ernsthafter Zweifel über die Verfassungswidrigkeit des genannten Art. 29 auch in Bezug auf Art. 3, 23, 41 und 117 Abs. 1 der Verfassung. 13. Ferner wendet die berufungsführende Gesellschaft ein, dass der genannte Art. 29 verfassungswidrig sei, weil dieser offensichtlich eine Maßnahme des Gesetzgebers (der die der Landesregierung zuerkannte Zuständigkeit für sich beansprucht) ergänze und somit sowohl die Grundprinzipien der staatlichen Bestimmungen, nach denen die Regionen die Zinse zu den vorgesehenen Fristen und unter Berücksichtigung der Änderungen der Lebenshaltungskosten anpassen können, verletzt worden seien, als auch ein sog. legge provvedimento erlassen worden sei, das die vom Landesgesetzgeber vorgegebenen Kriterien verletzt habe. Die Berufungsführerin unterstreicht, dass die Einstufung letztgenannten Gesetzes als legge provvedimento nicht dadurch zu widerlegen sei, dass der Landesgesetzgeber angeblich direkt den Betrag der Wasserzinse geändert habe. Damit ziele er nämlich offensichtlich darauf ab, die von ihm selbst vorgegebenen Kriterien zu umgehen, wobei er diese gleichzeitig bestätigt habe, da er die geltende, im Art. 1 Abs. 13 des Landesgesetzes Nr. 10/1983 (eingeführt durch Art. 34 des Landesgesetzes vom 3. Mai 1999, Nr. 1 und geändert durch Art. 41 Abs. 2 des Landesgesetzes vom 9. Jänner 2003, Nr. 1) enthaltene Regelung weder aufgehoben noch geändert noch ausdrücklich von dieser abgewichen habe.

234 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Demzufolge behauptet die Berufungsführerin (unter Verweis auf das Erkenntnis Nr. 48/2003 des Verfassungsgerichtshofes), dass dieses sog. legge provvedimento rechtswidrig sei, weil es inhaltsmäßig eine Verwaltungsmaßnahme ersetze und die von demselben Gesetzgeber vorgegebenen Kriterien verletze. Im Wesentlichen sei das Landesgesetz ausschließlich erlassen worden, um genannte Kriterien nicht zu berücksichtigen und die Maßnahme zur Anpassung der Zinse nicht der Überprüfung seitens des ordentlichen Gerichtes und des Verwaltungsgerichtes unterziehen zu müssen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass nach Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs die Gesetzmäßigkeit derartiger Gesetze mit spezifischem und konkretem Inhalt (sog. leggi provvedimento ) in Bezug auf deren spezifischen Inhalt bewertet werden muss. In Anbetracht der diesen Bestimmungen besonderen oder abweichenden Charakters innewohnenden Gefahr einer Ungleichbehandlung (Erkenntnisse Nr. 185/1998 und Nr. 153/1997) ist das sog. legge provvedimento folglich einer tiefgehenden Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit zu unterziehen (Erkenntnisse Nr. 429/2002, Nr. 364/1999, Nr. 153/1997 und Nr. 2/1997), und zwar im Wesentlichen bezüglich der Unwillkürlichkeit und Angemessenheit der Entscheidung des Gesetzgebers. Und eine solche Überprüfung muss je strenger sein, um so mehr die der Überprüfung unterbreitete Rechtsvorschrift als Verfügung dient (Erkenntnis Nr. 153/1997) (Erkenntnis Nr. 267/2007 und Erkenntnis Nr. 241/2008). Genanntes legge provvedimento sei demnach rechtswidrig, auch weil die obliegende strenge Überprüfung seiner Gesetzmäßigkeit negativ ausfallen würde, da es offensichtlich sei, dass es die für die Verwaltungstätigkeit geltenden Grundsätze berücksichtigen müsse, die es ersetzt (Verwaltungsgerichtshof, Erkenntnis Nr. 314/2007; Erkenntnis Nr. 492/2002). Auch diese Einwände der Verfassungswidrigkeit sind stichhaltig, so wie die Einstufung der genannten Bestimmung als legge provvedimento stichhaltig ist. Dass der Art. 29 des Landesgesetzes Nr. 1/2004 ein solches Gesetz darstellt oder einem solchen gleichzustellen ist, wurde übrigens bereits von diesem Gericht mit dem Erkenntnis vom 10. Oktober 2007, Nr. 165 (Z. 10.5) erklärt. In der Tat unterliegen diese Gesetze laut jüngster Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs einer strengen und verbindlichen Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit, und zwar nicht nur hinsichtlich der Angemessenheit und Unwillkürlichkeit (Erkenntnisse Nr. 492/1995; Nr. 153/1997; Nr. 185/1998; Nr. 364/1999; Nr. 267/2007), sondern auch in Bezug auf die Voraussetzungen für den Erlass von Gesetzesbestimmungen (Erkenntnis Nr. 205/1996). Demzufolge besteht ein Zweifel über die Verfassungsmäßigkeit der genannten Bestimmung als legge provvedimento auch in Bezug auf das Nichtvorhandensein der Voraussetzungen für den Erlass von Gesetzesbestimmungen, auf Art. 3 der Verfassung (hinsichtlich der Angemessenheit und Unwillkürlichkeit), auf Art. 97 der Verfassung und auf Art. 24 und 113 der Verfassung (hinsichtlich der Umgehung des Rechts der Konzessionsinhaber, eventuell die Erhöhung der Wasserzinse vor dem ordentlichen Gericht oder vor dem Verwaltungsgericht wegen Widerspruch zu den vorgegebenen allgemeinen Festlegungskriterien anzufechten, da diese nicht aufgehoben wurden und keine Abweichung von denselben vorgesehen wurde). 14. Die berufungsführende Gesellschaft wendet sodann ein, dass die Unterscheidung der Wasserzinse innerhalb derselben Nutzungskategorie aufgrund der Leistungsstaffelungen auf keinerlei Bewertung gründet, die mit der Konzessionskategorie und vor allem mit der Anlagenkategorie verbunden werden kann oder mit der Umweltverträglichkeit oder der Leistung oder sonstigen Aspekten zusammenhängt, aufgrund deren der Abbau der Ressourcen der Allgemeinheit nachzuweisen wäre. Diese Unterscheidung weise demzufolge unangemessene und widersprüchliche Aspekte auf, die auch eine Überschreitung der dem Landesgesetzgeber zuerkannten Befugnisse darstellen würden. Laut der Berufungsführerin hängen auch in der genannten Bestimmung die Wasserzinse ausschließlich von der genehmigten Wassermenge ab. Wenn dem so ist, sind einem progressiven Festlegungskriterium unterliegende, als Entgelt dienende Wasserzinse weder verständlich noch folgerichtig, da ein solches progressives Kriterium auf keinerlei Parameter oder Elemente beruht, die sich nicht proportional (sondern progressiv) zur Erhöhung der genehmigten Leistung verändern. Es wird auch eingewandt, dass das angewandte progressive Kriterium die Zunahme kleiner Anlagen mit geringer Leistung fördert, die im Endeffekt im Vergleich zu wenigen und großen Stromerzeugungsanlagen umweltbelastender sind. Die eingeführte, mit dem Konzessionswert nicht zusammenhängende Unterscheidung der Wasserzinse sei also an und für sich offensichtlich unangemessen. Daher der nicht offensichtlich unbegründete Zweifel über die Verfassungsmäßigkeit in Bezug auf Art. 3 der Verfassung unter einem anderen Aspekt. 15. Die Berufungsführerin wendet ferner ein, dass die mit einer unerwarteten Gesetzesmaßnahme verfügte und im Widerspruch zur geltenden Landesregelung stehende übermäßige Erhöhung der Wasser-

235 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ zinse, die auf 24,00 Euro d.h. auf einen fast doppelt so hohen Betrag wie jener der von den anderen Regionen und auch von der Provinz Trient angewandten durchschnittlichen Zinse festgelegt wurde, die Grenzen der Gesetzgebungsbefugnis der Provinz auf dem Sachgebiet der Festlegung der Konzessionsgebühren überschreitet, weil dabei vollkommen vom Wert der Konzession abgesehen wurde, so dass nicht nur die Wasserzinse (als Entgelt) festgesetzt, sondern diese in der Tat als wirtschafts- und steuerpolitisches Mittel geregelt und bestimmt wurden, um den Markt der Stromerzeugung entsprechend zu beeinflussen. Überdies wendet die Berufungsführerin ein, dass ein solches Ziel über die Grenzen der konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis der Provinz hinausgeht, auch weil die Autonome Provinz Bozen aufgrund der Durchführungsbestimmungen ermächtigt ist, ein öffentliches Unternehmen in Gesellschaftsform zwecks Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten im Bereich der Stromerzeugung zu gründen, und somit indirekt als Marktteilnehmer auftritt. Durch Art. 4 Abs. 1 desselben Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1 wurden nämlich gleichzeitig Maßnahmen zur Finanzierung der Tätigkeit der Provinz im genannten Wirtschaftsbereich verfügt und die Ermächtigung zur Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft SEL AG (d.h. der auf dem Gebiet der Erzeugung, Vermarktung und Verteilung von elektrischer Energie tätigen Gesellschaft der Provinz) mit einem Ausgabenhöchstbetrag von 650 Millionen Euro vorgesehen. Ferner wurde auch der Ankauf von weiteren in diesem Marktbereich tätigen Gesellschaften genehmigt. Bekanntlich so die Berufungsführerin hat die bereits bestehende Gesellschaft SEL AG die Ausstellung neuer hydroelektrischer Konzessionen beantragt und auch mit anderen im Gebiet der Provinz Bozen tätigen Konzessionsinhabern Vereinbarungen abgeschlossen. Diese heikle Rolle der Autonomen Provinz als mit Gesetzgebungsbefugnissen und mit Befugnissen bezüglich der Erteilung von Konzessionen ausgestatteter Körperschaft sowie als Eigentümerin von Unternehmen im genannten Bereich erfordert eine strenge Auslegung der Grenzen der Gesetzgebungsbefugnis bei der Festsetzung der Wasserzinse. Das Wirtschaftunternehmen der Provinz sei nämlich das einzige Unternehmen, das übermäßige und nicht wettbewerbsfähige Wasserzinse annehmen könnte, die in diesem Fall eine Alternative zur Verteilung der Gewinne zugunsten der Körperschaft, die Eigentümerin ist, darstellen würden. Die berufungsführende Gesellschaft wendet somit die Verfassungswidrigkeit genannter Bestimmung ein, weil sie in keiner staatlichen Grundsatzregelung verankert ist und nicht die Konzessionswerte berücksichtigt, so dass die neuen Wasserzinse vollkommen wilkürlich festgelegt wurden und nicht mit den von den anderen Regionen (mit Normalstatut und mit Sonderstatut) angewandten durchschnittlichen Zinsen im Einklang stehen sowie übermäßig hoch sind. Ferner sei dieser Unterschied zu den in den anderen Regionen angewandten Wasserzinsen für die in der Provinz Bozen tätigen Stromerzeuger ungünstig und stelle ein bedeutendes Hindernis für den freien Handel zwischen Regionen dar. Durch Maßnahmen, die nämlich auf die Produktionsbedingungen im Landesgebiet ausgerichtet sind, verhindere sie den freien Stromverkehr und verletze das Recht auf wirtschaftliche Handlungsfreiheit. Die neue Landesregelung sei überdies offensichtlich unangemessen, weil sie die Stromerzeugung aus Wasserkraft bremse und somit der positiven Grundeinstellung der gesamten Gesetzesbestimmungen sowie den in der Verfassung verankerten Umweltschutzbestimmungen gegenüber den erneuerbaren Energiequellen widerspreche. Nach Erachten des Gerichtes sind auch diese verfassungswidrigen Aspekte triftig und es besteht deshalb ein nicht offensichtlich unbegründeter Zweifel der Verfassungswidrigkeit auch in Bezug auf Art. 3, 41 und 120 der Verfassung hinsichtlich der genannten Aspekte sowie auf Art. 117 Abs. 1 der Verfassung in Bezug auf die allgemeinen Grundsätze der gemeinschaftlichen Rechtsordnung auf dem Sachgebiet des Schutzes des freien Handels, der Unternehmensfreiheit und des Wettbewerbs. 16. Diesbezüglich ist auch darauf hinzuweisen, dass laut erwähntem Art. 154 Abs. 3 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152 die allgemeinen Kriterien für die Festlegung der Wasserzinse seitens der Regionen für die Nutzung öffentlicher Gewässer mit Dekret des Wirtschaftsministeriums im Einvernehmen mit dem Umweltschutzministerium unter Berücksichtigung der Umwelt- und Ressourcenkosten angegeben werden müssen. Diese Regel soll dazu dienen, eine homogene Regelung für das staatliche Gebiet zu gewährleisten. Die Notwendigkeit dieser Homogenität auf staatichem Gebiet wurde nicht erstmals durch das gesetzesvertretende Dekret vom 3. April 2006, Nr. 152 eingeführt und gewährleistet, sondern wurde schon vorher in den staatlichen Bestimmungen aufgrund der unbestreitbaren Überschneidung der Sachgebiete der Festlegung der Wasserzinse, des Umweltschutzes und des Wettbewerbs berücksichtigt.

236 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Ferner wurden im Art. 171 desselben gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 152/2006 die Wasserzinse für die Konzessionen von Großableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie mit Wirkung vom Jahr 2002 auf 12,00 Euro pro Kilowatt genehmigter Nennleistung festgelegt. Es stimmt zwar, dass sich diese Bestimmung formell nur auf einige Konzessionen von Großableitungen (diejenigen, die im Gebiet der Region Sizilien der nachträglichen Genehmigung bedürfen) bezieht. Dies bedeutet jedoch auch, dass der staatliche Gesetzgeber im Jahr 2006 durchschnittliche Wasserzinse in Höhe von 12,00 Euro pro kw für die Großableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie für angemessen erachtet hat. Im Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1 wurden hingegen zwei Jahre davor (2004) die Wasserzinse für die großen Ableitungen auf das Doppelte, d.h. auf 24,00 Euro pro Kilowatt, festgelegt, ohne dabei besondere örtliche Erfordernisse in Zusammenhang mit den Kosten für Umwelt und Ressourcen anzugeben, die eine Verdoppelung der Wasserzinse im Vergleich zu den auf Staatsebene angewandten hätten rechtfertigen können. Der Zweifel, dass die Auferlegung verdoppelter Zinsen im Gebiet der Provinz Bozen im Vergleich zu den im restlichen Staatsgebiet angewandten besonders belastend ist und eine geringere Verwendung der erneuerbaren Energiequellen wie die hydroelektrische Energie und somit die Verletzung des Grundsatzes der ausschließlichen Zuständigkeit des Staates im Bereich des Umwelschutzes im Widerspruch zum Art. 117 Abs. 2 Buchst. s) der Verfassung bewirkt, ist nicht offensichtlich unbegründet. Ähnlicherweise ist der Zweifel, dass dieselbe Regelung auch dem Art. 117 Abs. 2 Buchst. e) der Verfassung widerspricht, nach dem der Schutz des Wettbewerbs ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich des Staates fällt, nicht offensichtlich unbegründet. In einem liberalisierten Energiemarkt (gesetzesvertretendes Dekret vom 16. März 1999, Nr. 79) wirkt sich nämlich eine Gesetzesbestimmung, die die Wasserzinse sogar verdoppelt und somit einen starken Anstieg der Kosten der bereitgestellten Energie im Vergleich zum restlichen Staatsgebiet herbeiführt, auf den Wettbewerb aus und verletzt die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis des Staates. Es kann angenommen werden, dass für die beiden letzten Aspekte der Verfassungswidrigkeit die vom Verfassungsgerichtshof mit den Erkenntnissen Nr. 29/2010 und Nr. 142/2010 erklärten Grundsätze für die Festlegung der Tarife für die Wasserdienste in den verschiedenen Bereichen der Wassernutzung auch für diesen Fall gelten könnten. Der Verfassungsgerichtshof hat nämlich festgestellt, dass sich genannte Festlegung mit dem Sachgebiet des Wettbewerbs und demjenigen des Umweltschutzes überschneidet. Ähnlicherweise kann davon ausgegangen werden, dass auch im Bereich der Festlegung der Gebühren für die Konzessionen öffentlicher Gewässer, für den die Region konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis innehat, der in bestimmten und für das ganze Staatsgebiet geltenden Parametern verankerte Grundsatz zu beachten ist, nach dem die Homogenität (wenn auch nicht die Einheitlichkeit) der Wasserzinse dazu dient, das Rechtsgut Umwelt vor Risiken zu schützen, die sich aus einer nicht einheitlichen Regelung ergeben könnten, und eine wettbewerbsfähige Entwicklung des Betriebszweiges der Wasserkraftproduktion zu gewährleisten. 17. Die Berufungsführerin erklärt dann, dass die weder abgewogene noch erwartete noch angekündete Einführung übermäßig hoher Wasserzinse, die auch auf die bereits bestehenden Konzessionen anzuwenden sind, die Gesellschaft beträchtlich benachteiligt und dass den direkt betroffenen Gemeinschaften der Gemeinden Bozen und Meran ein bedeutende Anteil an Ressourcen aus der Elektrizitätswirtschaft entzogen wird, die laut Sonderautonomiestatut und den Durchführungsbestimmungen gemäß DPR Nr. 235/1977 von denen die Landesbestimmungen nicht absehen können genannten Gemeinschaften zustehen. Es muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass aufgrund der 1972 eingeführten Änderungen zum Statut sowie des Art. 1 des DPR vom 26. März 1977, Nr. 235 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der Energie) früher in Anwendung der bekannten internationalen Verpflichtungen Italiens gegenüber Österreich und in Abweichung von der Regelung über die Verstaatlichung der Energie ausschließlich die örtlichen Körperschaften (mit Ausnahme der Autonomen Provinzen) durch die Gründung von Stadtwerken im hydroelektrischen Bereich elektrizitätswirtschaftliche Tätigkeiten abgesehen von der Ein- und Ausfuhr betreiben konnten. Durch die unerwartete und unergründliche Einführung der neuen Wasserzinse ohne Bezug auf den effektiven Wert der Konzession habe die Provinz wahrhaftig einen bedeutenden Anteil des aus der Stromerzeugung erwirtschafteten Ertrags gänzlich zu ihrem Vorteil eingenommen. Diese Aneignung sei wegen Verletzung des Sonderstatutes verfassungswidrig, nach dem die Provinz die Festlegung der Wasserzinse nicht als Mittel verwenden kann, um sich einen Anteil der von den Konzessionsinhabern erwirtschafteten Erträge zu bemächtigen.

237 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Im Art. 13 des Sonderstatutes wird nämlich den Provinzen bereits ein bedeutender Anteil der von den Konzessionsinhabern von großen Ableitungen produzierten Energie als Zusatzgebühr zu Solidaritätszwecken zuerkannt, die einen ganz anderen Charakter als die Wasserzinse hat, so dass implizit ausgeschlossen wird, dass die Provinz einen Teil des von der Konzession erwirtschafteten Wertes auf andere Wege, wie z.b. durch Verzerrung der Wasserzinse, erwerben kann. Demzufolge werde den gegenwärtigen Konzessionsinhabern durch genannte Bestimmungen eine als Neufestlegung der Wasserzinse getarnte unannehmbare Gebühr auferlegt, zumal der Provinz neben den anderen Zusatzgebühren bereits ein bedeutender Anteil der produzierten Energie unentgeltlich abzugeben ist. Obige Überlegungen der Berufungsführerin sind nicht offensichtlich unbegründet. Es besteht der Zweifel der Verfassungswidrigkeit genannter Bestimmung wegen Widerspruch zu den Art. 1 und 1-bis des DPR vom 26. März 1977, Nr. 235 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino- Südtirol auf dem Sachgebiet der Energie) sowie in Bezug auf die Art. 5, 9 und 13 des Sonderstatutes für die Region Trentino-Südtirol und auf den Art. 3 der Verfassung unter dem Aspekt der Überschreitung der Gesetzgebungsbefugnis und der offensichtlichen Sachunangemessenheit. 18. Die Berufungsführerin behauptet schließlich, dass die beanstandete Regelung schließlich nur die örtlichen Körperschaften, die Konzessionsinhaber sind, benachteiligt, denn anders als die Privatunternehmen können sie die Produktion nicht verlagern, weil ihre Elektrizitätswirtschaft aus institutionellen Gründen überwiegend an das Gebiet der Provinz gebunden ist. Daraus entstehe eine untragbare Ungleichbehandlung der Unternehmen ein und desselben Gebiets, und zwar zum Nachteil der Betriebe der örtlichen Körperschaften und somit der örtlichen Gemeinschaften. Überdies führe die starke sowie im Widerspruch zu den durchschnittlichen Beträgen stehende Erhöhung der Wasserzinse eine ungerechtfertigte Diskriminierung ein, wodurch alle Konzessionsinhaber der Provinz gegenüber den außerhalb des Gebietes der Provinz tätigen Akteuren benachteiligt würden. Daher der Zweifel der Verfassungswidrigkeit den dieses Gericht für nicht offensichtlich unbegründet hält in Bezug auf Art. 1 des DPR vom 26. März 1977, Nr. 235 und auf Art. 3 der Verfassung vom Gesichtspunkt der unbegründeten Ungleichbehandlung aus sowie auf Art. 41 und 120 der Verfassung. 19. Es ist darauf hinzuweisen, dass genannte Einwände der Verfassungswidrigkeit nicht nur den Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, sondern auch den Art. 3 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzes vom 29. August 2000, Nr. 13 betreffen, durch den der Art. 1 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzes vom 29. März 1983, Nr. 10 geändert wurde, wobei zum ersten Mal das Kriterium der progressiven anstatt der proportionalen Erhöhung der Wasserzinse eingeführt wurde und innerhalb derselben Nutzungskategorie unterschiedliche Beträge festgelegt wurden. Im erwähnten Art. 3 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzes Nr. 13/2000 wurden nämlich die Wasserzinse für Stromerzeugung für die Ableitungen bis Kilowatt auf Lire je Kilowatt genehmigter oder a- nerkannter Nennleistung und auf Lire je Kilowatt für die Ableitungen über Kilowatt festgelegt. Auch für diese Bestimmung bestehen demzufolge dieselben Zweifel der Nichtkonformität mit den angegebenen Verfassungsbestimmungen. Folglich müssen (auch im Sinne des Art. 27 des Gesetzes Nr. 87/1953) die Fragen der Verfassungsmäßigkeit auch hinsichtlich des genannten Art. 3 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzes vom 29. August 2000, Nr. 13 aufgeworfen werden. Die Berufungsführerin betont zusammenfassend, dass die aufgeworfenen Fragen der Verfassungsmäßigkeit im Wesentlichen den Art. 1 des Landesgesetzes vom 29. März 1983, Nr. 10 für die Teile betreffen, die durch die mit Art. 3 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzes vom 29. August 2000, Nr. 13 und mit Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1 vorgenommenen Änderungen eingeführt wurden. 20. Schließlich sind nach Erachten dieses Obersten Gerichtes alle genannten Fragen der Verfassungsmäßigkeit nicht offensichtlich unbegründet und fallen somit in den Zuständigkeitsbereích des Verfassungsgerichtshofes, weil sie in diesem Verfahren relevant sind und nicht durch eine anderslautende Auslegung entschieden werden können. Daher sind genannte Fragen der Verfassungsmäßigkeit des Art. 29 des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 8. April 2004, Nr. 1 sowie folglich des Art. 3 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 29. August 2000, Nr. 13, durch den der Art. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 29. März 1983, Nr. 10 geändert wurde, in Bezug auf genannte Parameter, im Sinne des Art. 23 des Gesetzes vom 11. März 1953, Nr. 87 unter den angeführten Aspekten und gemäß den erläuterten Ausführungen aufzuwerfen. Das Verfahren muss ausgesetzt werden. Aus diesen Gründen

238 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ verfügt das Oberste Gericht für öffentliche Gewässer Nachstehendes: Aufgrund des Art. 23 des Gesetzes vom 11. März 1953, Nr. 87 werden genannte Fragen der Verfassungsmäßigkeit des Art. 29 des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 8. April 2004, Nr. 1 (Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr und für den Dreijahreszeitraum und andere Gesetzesbestimmungen Finanzgesetz 2004) und des Art. 3 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 29. August 2000, Nr. 13 (Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 2000 und für den Dreijahreszeitraum und andere gesetzliche Bestimmungen), durch die der Art. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 29. März 1983, Nr. 10 (Änderung der Wasserzinse für die Nutzung öffentlicher Gewässer) geändert wurde, in Bezug auf Art. 117 Abs. 1 und 3 der Verfassung (wegen Verletzung der angegebenen allgemeinen gemeinschaftlichen Grundsätze und Grundprinzipien der staatlichen Bestimmungen), auf Art. 117 Abs. 2 Buchst. e) und s) der Verfassung (wegen Verletzung der ausschließlichen Zuständigkeit des Staates auf dem Sachgebiet des Schutzes des Wettbewerbes und des Umweltschutzes), auf Art. 3 der Verfassung (unter verschiedenen Aspekten der offensichtlichen Sachunangemessenheit, der ungerechtfertigten Ungleichbehandlung und der Überschreitung der Gesetzgebungsbefugnis), auf Art. 23, 24, 41, 97, 113 und 120 der Verfassung sowie auf Art. 5, 9 und 13 des Sonderstatutes für die Region Trentino-Südtirol und auf Art. 1 und 1-bis des DPR vom 26. März 1977, Nr. 235 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der Energie) nach Feststellung ihrer Relevanz und ihrer nicht offensichtlichen Unbegründetheit unter den angeführten Aspekten und gemäß den erläuterten Ausführungen aufgeworfen. Das laufende Verfahren wird ausgesetzt. Die Akten werden durch die Gerichtskanzlei unmittelbar an den Verfassungsgerichtshof weitergeleitet; dieser Beschluss wird den Parteien sowie dem Landeshauptmann von Südtirol zugestellt und auch dem Präsidenten des Südtiroler Landtags mitgeteilt. So entschieden in Rom, am Sitz des Obersten Gerichtes für öffentliche Gewässer, am 7. Juli DER KANZLEILEITER Der Präsident (Giovanni Antonio Paolini) Am 24. September 2010 in der Kanzlei hinterlegt DER KANZLEILEITER Mit dem Original übereinstimmende Kopie für die Veröffentlichung im Amtsblatt der Region BOZEN Rom, am 9. November 2010 DER KANZLEILEITER

239 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE - 2 Teil - Jahr 2011 Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2011 Verfassungsgerichtshof VERFASSUNGSGERICHT - ERKENNTNIS vom 7. März 2011, Nr. 89 Wiederveröffentlichung in deutscher Sprache: "Gemeinden, Provinzen und Großstädte - Volksabstimmung - Bestimmungen der Provinz Bozen - Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden - Möglichkeit für den Rat der Gemeinden mit der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder eine Volksabstimmung zur gänzlichen oder teilweisen Abschaffung eines Landesgesetzes betreffend u.a. die Themenbereiche der lokalen Steuern oder der Lokalfinanzen zu beantragen" (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 12 vom 22. März 2011) Corte Costituzionale CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA del 7 marzo 2011, n. 89 Ripubblicazione in lingua tedesca: "Comuni, Province e città metropolitane - Referendum - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni - Possibilità che il Consiglio dei Comuni, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, possa richiedere il referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante, tra le altre, le materie dei tributi locali o della finanza locale" (pubblicato sul B.U. n. 12 dd ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBLIK ITALIEN IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES hat LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIER- VO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOC- CHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTAN- ZI, DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF, zusammengesetzt aus: Ugo DE SIERVO, Präsident; Paolo MADDALENA, Alfio FINOC- CHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LAT- TANZI, Richter, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il aprile 2010, depositato in cancelleria il 28 aprile 2010 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano. im Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 7 Abs. 2 des Gesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 8. Februar 2010, Nr. 4 (Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden), das mit am April 2010 zugestelltem, am 28. April 2010 in der Kanzlei hinterlegtem und im Rekursregister 2010 unter Nr. 64 eingetragenem Rekurs des Präsidenten des Ministerrates eingeleitet wurde; Nach Anhören des berichterstattenden Richters Paolo Maria Napolitano in der nichtöffentlichen Sitzung vom 9. Februar 2011; das nachstehende

240 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ erlassen. ERKENNTNIS Ritenuto in fatto Zum Sachverhalt 1. - Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 24 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, giusta conforme deliberazione governativa del 16 aprile 2010, in riferimento all art. 75, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 4, 5, 8, 9 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni). Nell impugnare la predetta disposizione legislativa, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che la legge provinciale n. 4 del 2010 istituisce e regola il Consiglio dei Comuni, organismo di consultazione e collaborazione tra la Provincia ed i Comuni, composto dai Sindaci e dagli assessori dei Comuni altoatesini nonché dagli ex sindaci di questi ultimi. Fra i poteri assegnati al Consiglio dei Comuni, vi è, secondo quanto previsto dall art. 7, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 2010, quello di «chiedere [con il voto favorevole di due terzi dei componenti] il referendum popolare per l abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante le materie di cui all art. 6, comma 1». Nella disposizione da ultimo richiamata sono e- lencate le materie per le quali è previsto che i disegni ed i progetti di legge provinciali siano preceduti dal parere obbligatorio del Consiglio dei Comuni. Fra esse sono menzionate le materie che «riguardano i tributi locali o la finanza locale» oltre ai «disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale» Tanto premesso, il ricorrente osserva che la disposizione censurata contrasta con gli artt. 8 e seguenti dello statuto di autonomia regionale - nei quali sono elencate le materie in cui vi è la competenza normativa della Provincia autonoma - posto che fra queste ultime non sono comprese quelle aventi ad oggetto le leggi tributarie e di bilancio Der Präsident des Ministerrates, vertreten und verteidigt durch die Generalstaatsadvokatur, hat mit am 20. April 2010 mittels Postdienst zugestelltem Rekurs aufgrund des entsprechenden Regierungsbeschlusses vom 16. April 2010 in Bezug auf den Art. 75 Abs. 2 der Verfassung sowie auf die Art. 4, 5, 8, 9 und 47 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 (Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen) die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 7 Abs. 2 des Gesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 8. Februar 2010, Nr. 4 (Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden) aufgeworfen. Bei der Anfechtung der genannten Gesetzesbestimmung weist der Präsident des Ministerrates darauf hin, dass mit Landesgesetz Nr. 4/2010 der Rat der Gemeinden eingerichtet und geregelt wird, der ein Beratungsorgan und Gremium der Zusammenarbeit zwischen dem Land Südtirol und den Südtiroler Gemeinden ist und aus den Bürgermeistern und Referenten der Südtiroler Gemeinden sowie aus ihren ehemaligen Bürgermeistern besteht. Gemäß Art. 7 Abs. 2 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 ist der Rat der Gemeinden auch befugt, mit der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder eine Volksabstimmung zur gänzlichen oder teilweisen Abschaffung eines Landesgesetzes, welches Themenbereiche laut Art. 6 Abs. 1 betrifft, zu beantragen. Laut genanntem Artikel muss sich der Rat der Gemeinden zwingend zu Gesetzentwürfen und Begehrensgesetzentwürfen des Landes äußern, die u.a. die Themenbereiche der lokalen Steuern und die Lokalfinanzen oder den Landeshaushalt betreffen Dies vorausgeschickt, weist der Rekurssteller darauf hin, dass die angefochtene Bestimmung dem Art. 8 ff. des regionalen Autonomiestatutes widerspricht, laut denen unter den Sachgebieten, für welche die Autonome Provinz Gesetzgebungsbefugnis innehat, nicht jene bezüglich Steuer- und Haushaltsgesetze vorgesehen sind.

241 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ Né ha un qualche rilievo, considerato che la funzione legislativa provinciale deve svolgersi in armonia con la Costituzione, il fatto che l art. 47 dello statuto demandi alla legge provinciale la possibilità di determinare «l esercizio [ ] del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo», atteso che, dovendo ciò avvenire «in armonia con la Costituzione oltre che con i principi dell ordinamento giuridico», debbono intendersi implicitamente richiamati i limiti sanciti dall art. 75, secondo comma, della Costituzione. Questo, prosegue parte ricorrente, sancisce e- spressamente il divieto di referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio. Ciò posto, dovendo la potestà normativa regionale svolgersi in armonia coi principi dell ordinamento giuridico, fra i quali si trova anche la suddetta disposizione costituzionale, il ricorrente deduce la illegittimità dell art. 7, comma secondo, della legge provinciale n. 4 del 2010, il quale renderebbe possibile lo svolgimento di referendum popolare abrogativo anche per leggi provinciali di carattere tributario o di bilancio. Precisa al riguardo l Avvocatura che la giurisprudenza della Corte ha chiarito che, occorrendo interpretare l art. 75 della Costituzione secondo un criterio logico sistematico, va esclusa la possibilità di sottoporre a referendum anche disposizioni aventi effetti strettamente collegati «all ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall art. 75 Cost.» Aggiunge la difesa ricorrente, in conclusione, che non vale ad escludere la dedotta illegittimità costituzionale il fatto che la disposizione impugnata, nella sua ultima parte, richiami il capo II della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11 (Iniziativa popolare e referendum), all interno del quale è contenuto l art. 5 che, tra l altro, sancisce il divieto di richiedere il referendum abrogativo per leggi tributarie e di bilancio. Infatti la applicazione delle disposizioni richiamate è espressamente limitata alle ipotesi in cui essa sia compatibile con le disposizioni della legge provinciale n. 4 del Ma la insanabile contraddizione esistente fra la previsione censurata e quella contenuta nell art. 5 della legge provinciale n. 11 del 2005, negando il rapporto di compatibilità fra le due normative, esclude che alla disposizione censurata sia applicabile il divieto recato dall art. 5 della legge provinciale n. 11 del 2005, rendendo, viceversa, attuale il denunciato vizio di costituzionalità Angesichts der Tatsache, dass die Landesgesetzgebungsbefugnis im Einklang mit der Verfassung auszuüben ist, ist es auch nicht relevant, dass im Art. 47 des Statutes vorgesehen ist, dass mit Landesgesetz die Ausübung der landesweiten aufhebenden, einführenden oder konsultativen Referenden bestimmt wird, weil dies in Übereinstimmung mit der Verfassung und den Grundsätzen der Rechtsordnung" erfolgen muss, so dass implizit die im Art. 75 Abs. 2 der Verfassung festgelegten Grenzen gelten. Deshalb seien nach dem Rekurssteller aufhebende Volksabstimmungen für Steuer- und Haushaltsgesetze ausdrücklich verboten. Aus diesem Grund - da die Gesetzgebungsbefugnis auf regionaler Ebene in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Rechtsordnung, u.a. auch genannter Verfassungsbestimmung, auszuüben ist, - behauptet der Rekurssteller die Verfassungswidrigkeit des Art. 7 Abs. 2 des Landesgesetzes Nr. 4/2010, nach dem eine Volksabstimmung zur Abschaffung eines Landesgesetzes auch für Steuer- und Haushaltsgesetze möglich wäre. Die Staatsadvokatur weist diesbezüglich darauf hin, dass laut Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes der Art. 75 der Verfassung nach einem logischen und systematischen Kriterium auszulegen ist, weshalb auszuschließen ist, dass Bestimmungen mit direkten Auswirkungen auf den Geltungsbereich der ausdrücklich im Art. 75 der Verfassung angegebenen Gesetze einer Volksabstimmung unterzogen werden können Der Rekurssteller erklärt schließlich, dass die Tatsache, dass im letzten Teil der angefochtenen Bestimmung auf den II. Abschnitt des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11 (Volksbegehren und Volksabstimmung) verwiesen wird, in dem der Art. 5 enthalten ist, nach dem u.a. keine aufhebende Volksabstimmung für Steuer- und Haushaltsgesetze beantragt werden darf, nicht ausreicht, um die Verfassungswidrigkeit genannter Bestimmung auszuschließen, weil nämlich vorgesehen wird, dass die Bestimmungen, auf die verwiesen wird, ausdrücklich nur dann anzuwenden sind, sofern sie mit den im Landesgesetz Nr. 4/2010 enthaltenen Bestimmungen vereinbar sind. Der unheilbare Widerspruch zwischen der angefochtenen Bestimmung und dem Art. 5 des Landesgesetzes Nr. 11/2005 führt jedoch zur Unvereinbarkeit zwischen den beiden Bestimmungen, so dass das im Art. 5 des Landesgesetzes Nr. 11/2005 vorgesehene Verbot nicht auf die angefochtene Bestimmung angewandt werden kann, weshalb letztere verfassungswidrig sei.

242 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ La Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio Die Autonome Provinz Bozen hat sich nicht in das Verfahren eingelassen Con nota depositata il 18 gennaio 2011 l Avvocatura dello Stato ha trasmesso una comunicazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano con la quale si faceva presente che in data 7 ottobre 2010 era stata approvata una modificazione della legge censurata per effetto della quale l intero comma 2 dell art. 7 della medesima era stato sostituito, nel senso di escludere dai possibili oggetti di referendum abrogativo richiesto dal Consiglio dei Comuni le leggi tributarie, finanziarie e di bilancio. Poiché siffatta modificazione è contenuta in una legge regolata dalla particolare disciplina prevista dall art. 47 dello statuto speciale, ai fini della sua promulgazione e della sua successiva entrata in vigore, era necessario: a) che essa fosse una prima volta pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; b) che nei tre mesi successivi non fosse presentata alcuna richiesta di referendum sulla medesima. Solo ricorrendo tali condizioni essa poteva essere promulgata e, dopo essere stata nuovamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, entrare in vigore Mit am 18. Jänner 2011 hinterlegtem Schreiben hat die Staatsadvokatur eine Mitteilung des Südtiroler Landtags übermittelt, laut der am 7. Oktober 2010 eine Änderung zum angefochtenen Gesetz genehmigt wurde, mit welcher der ganze Abs. 2 des Art. 7 desselben Gesetzes ersetzt und ausgeschlossen wurde, dass der Rat der Gemeinden aufhebende Volksabstimmungen für Steuer-, Finanz- und Haushaltsgesetze beantragen kann. Da eine solche Änderung in einem Gesetz enthalten ist, für das die besondere Regelung gemäß Art. 47 des Sonderstatutes gilt, wäre zu den Zwecken seiner Verkündung und seines darauf folgenden Inkrafttretens Nachstehendes erforderlich gewesen: a) die erfolgte Veröffentlichung im Amtsblatt der Region; b) kein Antrag auf Volksabstimmung über dasselbe Gesetz in den drei darauf folgenden Monaten. Nur unter diesen Bedingungen hätte es verkündet werden und - nach einer erneuten Veröffentlichung im Amtsblatt der Region - in Kraft treten können. Considerato in diritto Zur Rechtsfrage 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all art. 75, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 4, 5, 8, 9 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni). Il ricorrente lamenta che la disposizione impugnata - la quale prevede che fra i poteri del Consiglio dei Comuni («organo di consultazione e collaborazione fra la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni del territorio provinciale», come viene espressamente definito dall art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2010) vi sia quello di «chiedere il referendum popolare per l abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all art. 6, comma 1». In 1. - Der Präsident des Ministerrates hat in Bezug auf Art. 75 Abs. 2 der Verfassung sowie auf Art. 4, 5, 8, 9 und 47 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 (Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen) die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 7 Abs. 2 des Gesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 8. Februar 2010, Nr. 4 (Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden) aufgeworfen. Der Rekurssteller beanstandet, dass in der angefochtenen Bestimmung vorgesehen wird, dass der Rat der Gemeinden ( Beratungsorgan und Gremium der Zusammenarbeit zwischen dem Land Südtirol und den Südtiroler Gemeinden, wie ausdrücklich im Art. 1 Abs. 1 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 vorgesehen ist) eine Volksabstimmung zur gänzlichen oder teilweisen Abschaffung eines Landesgesetzes, welches Themenbereiche laut Art. 6 Abs. 1 betrifft, beantragen

243 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ questo modo, attraverso il richiamo alle materie indicate al comma 1 dell art. 6 della stessa legge provinciale - cioè alle materie in relazione alle quali è previsto che i progetti ed i disegni di legge provinciale siano corredati dalla necessaria e- spressione di un parere da parte del Consiglio dei Comuni - è consentito a tale organo di chiedere l effettuazione di referendum abrogativo anche per leggi tributarie, di bilancio e aventi ad oggetto manovre finanziarie provinciali. Si tratta di una previsione legislativa che non solo esulerebbe dagli ambiti di competenza legislativa provinciale ma violerebbe anche il divieto, contenuto nell art. 75, secondo comma, della Costituzione, di sottoporre a referendum abrogativo le leggi tributarie e di bilancio. kann. Auf diese Weise kann der Rat der Gemeinden aufgrund des Verweises auf die im Art. 6 Abs. 1 desselben Landesgesetzes angegebenen Sachgebiete - d.h. auf die Sachgebiete, für die vorgesehen ist, dass den Gesetzentwürfen und Begehrensgesetzentwürfen des Landes ein Gutachten des Rates der Gemeinden beizulegen ist - die Durchführung von Volksabstimmungen auch zur Abschaffung von Steuer- und Haushaltsgesetzen sowie von Gesetzen, die finanzielle Maßnahmen der Provinz betreffen, beantragen. Es handelt sich um eine Gesetzesbestimmung, die nicht nur die Grenzen der Gesetzgebungsbefugnis des Landes überschreitet, sondern auch das im Art. 75 Abs. 2 der Verfassung enthaltene Verbot umgeht, Steuer- und Haushaltsgesetze einer aufhebenden Volksabstimmung zu unterziehen La stessa difesa del ricorrente ha segnalato che, pendente il presente giudizio di legittimità costituzionale, il legislatore provinciale ha provveduto a modificare il testo della disposizione censurata. Questo, per effetto della modifica in esso introdotta attraverso l art. 1 della legge provinciale 24 gennaio 2011, n. 2 (Modifica della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni, riguardo alla richiesta di referendum abrogativo), attualmente esclude dal novero delle leggi provinciali per le quali il Consiglio dei Comuni può chiedere la effettuazione di referendum abrogativo quelle «aventi ad oggetto tributi locali, la finanza locale e la manovra finanziaria provinciale» Dieselbe Verteidigung des Rekursstellers verweist darauf, dass der Landesgesetzgeber angesichts dieses anhängigen Verfassungsmäßigkeitsverfahrens den Text der angefochtenen Bestimmung geändert hat. Derzeit sind aufgrund der durch Art. 1 des Landesgesetzes vom 24. Jänner 2011, Nr. 2 (Änderung des Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden im Bereich der Beantragung der aufhebenden Volksabstimmung) eingeführten Änderung die Landesgesetze bezüglich lokale Steuern, die Lokalfinanzen oder den Landeshaushalt von denjenigen Landesgesetzen ausgeschlossen, für die der Rat der Gemeinden die Durchführung von aufhebenden Volksabstimmungen beantragen kann Essendo la disposizione di modifica, dal contenuto satisfattivo delle ragioni del ricorrente, entrata in vigore, all esito del procedimento riguardante la promulgazione e la pubblicazione delle leggi regolate dalla particolare disciplina prevista dall art. 47 dello statuto speciale, il 2 febbraio 2011, giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 del 2011 della legge provinciale n. 2 del 2011, senza che anteriormente a tale data abbia avuto applicazione la disposizione censurata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere Da die Änderung zum Gesetz den Erfordernissen des Rekursstellers entspricht und infolge der Verkündung und Veröffentlichung der Gesetze, auf welche die besondere Regelung laut Art. 47 des Sonderstatutes anzuwenden ist, am 2. Februar d.h. am Tag nach der Veröffentlichung des Landesgesetzes Nr. 2/2011 im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 5/ in Kraft getreten ist und die angefochtene Bestimmung vor diesem Tag nicht angewandt wurde, ist die Hauptsache für erledigt zu erklären.

244 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/ PER QUESTI MOTIVI AUS DIESEN GRÜNDEN erklärt LA CORTE COSTITUZIONALE DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo die Hauptsache in Bezug auf die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 7 Abs. 2 des Gesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 8. Februar 2010, Nr. 4 (Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden) für erledigt. So entschieden in Rom, am Sitz des Verfassungsgerichtshofes, Palazzo della Consulta, am 7. März Ugo DE SIERVO, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 marzo Il Cancelliere F.to: MELATTI Ugo DE SIERVO, Präsident Paolo Maria NAPOLITANO, Verfasser Gabriella MELATTI, Kanzleileiter Am 11. März 2011 in der Kanzlei hinterlegt. Der Kanzleileiter Gez.: MELATTI

245 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/

246 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/

247 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/

248 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/

249 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 29/03/2011 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 29/03/

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