1) IL PROGRAMMA P.A.R.I - LINEE GENERALI

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1 Progetto Interventi in Favore dell'occupazione OGGETTO: PROGRAMMA P.A.R.I. Disposizioni in materia di sussidi e incentivi riguardanti lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate. Istruzioni per l erogazione ai lavoratori aventi titolo dei sussidi mensili. 1) IL PROGRAMMA P.A.R.I - LINEE GENERALI Con Decreto del 18 marzo 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - che viene contestualmente trasmesso - sono state emanate le disposizioni per la realizzazione del "Programma d'azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati" (Programma P.A.R.I.), in attuazione del quale l'inps dovrà provvedere, tra l altro, al pagamento in favore dei lavoratori che verranno individuati da parte delle Regioni di sussidi mensili di 450 euro, per un massimo di 10 mesi, e di incentivi, pari complessivamente a euro, da erogare in due tranches. Nel rinviare all allegato decreto direttoriale per una più completa conoscenza del Programma in parola, si ritiene utile sintetizzare di seguito le principali linee e/o obiettivi che il Ministero del Lavoro intende raggiungere con la realizzazione del Programma P.A.R.I. e il complesso degli adempimenti che rientrano nelle competenze dell Istituto. Per l attuazione del suddetto Programma il Ministero del Lavoro ha stanziato con il decreto sopracitato euro complessivi a totale carico del Fondo per l Occupazione, per la realizzazione di azioni a livello territoriale concordate con le 18 regioni che hanno aderito al Programma (il Programma non prevede azioni in Valle D Aosta e in Trentino Alto Adige) e con le quali il Ministero ha concordato piani esecutivi che tengono conto anche delle potenzialità e necessità di sviluppo dei singoli territori. L iniziativa in parola si propone secondo quanto espressamente indicato nelle premesse del decreto direttoriale - di: concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo socialmente ed economicamente sostenibile; realizzare modelli integrati di intervento, che prevedano l azione contestuale di differenti politiche e risorse; concorrere alla inclusione nel mercato del lavoro di particolari fasce di popolazione; garantire continuità nei percorsi lavorativi di soggetti svantaggiati, utilizzando tutte le strumentazioni rese disponibili dalla riforma del mercato del lavoro.

2 In base a quanto stabilito dall articolo 4 del decreto direttoriale i lavoratori destinatari del Programma P.A.R.I. devono essere individuati tra le seguenti categorie svantaggiate: donne in reinserimento nel mercato del lavoro; over 45 espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro; LSU a carico del Fondo nazionale per l Occupazione; lavoratori in mobilità non finalizzata alla pensione; lavoratori destinatari di trattamenti di CIGS ai sensi dell art. 1, comma 1 e dell art. 1-bis della legge 291/2004; lavoratori destinatari dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga ai sensi dell art. 1, comma 155 della legge 311/2004; ulteriori target da individuare in collaborazione con le Regioni e le Province, sulla base delle peculiari caratteristiche di debolezza del mercato del lavoro locale. Gli Enti coinvolti nell attuazione del Programma sono, oltre al Ministero del Lavoro e all INPS: - le REGIONI sia a statuto speciale che a statuto ordinario (con esclusione, come detto, di Trentino Alto Adige e Valle D Aosta) cui spetta fondamentalmente il compito di impostare e monitorare le azioni di politica attiva del lavoro sul territorio di competenza e di individuare i lavoratori che possono fruire delle misure occupazionali previste dal Programma P.A.R.I., tenendo conto in particolare delle caratteristiche del mercato del lavoro regionale. - Le PROVINCE e i CENTRI PER L IMPIEGO che hanno compiti di specifica collaborazione con le Regioni nell ambito delle rispettive competenze territoriali. - ITALIA LAVORO S.p.A. che, nella sua funzione di Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, ha il compito fondamentale di assicurare la realizzazione dell intero Programma P.A.R.I. in sinergia con Regioni, Province e INPS. Per completezza si fa presente che, con successivo decreto del 10 febbraio 2006, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti, il Ministero del Lavoro Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ha incrementato le risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto in parola prorogando l arco temporale di realizzabilità dello stesso. 2 ) GLI INCENTIVI PREVISTI DAL PROGRAMMA P.A.R.I. Il decreto, al fine di facilitare l inserimento o il reinserimento lavorativo dei destinatari degli interventi, prevede all art. 6 una serie di misure in favore di aziende e/o lavoratori, in alcuni casi alternative e in altri cumulabili tra loro. Più in particolare tali misure si sostanziano nell erogazione di: 1) un contributo (voucher formativo) di 1000 euro finalizzato alla formazione di ognuno dei lavoratori che risulteranno destinatari del PROGRAMMA P.A.R.I.; 2) un contributo di euro in favore delle imprese per ogni lavoratore assunto dalle stesse a tempo indeterminato, con orario pari o superiore alle 30 ore settimanali (i euro sono proporzionalmente ridotti in caso di orario inferiore alle 30 ore); 3) un sussidio di 450 euro mensili, per un massimo di 10 mesi, ai lavoratori che aderiscono a specifici piani di inserimento o reinserimento lavorativo; 4) un incentivo di euro, in due tranches di pari importo, ai lavoratori che intendono

3 intraprendere un attività lavorativa autonoma, individuale o associata. Nel precisare che l erogazione dei contributi di cui ai punti 1 e 2 è di competenza di Italia Lavoro, si fa presente che alla concessione delle prestazioni e degli incentivi di cui ai punti 3 e 4 deve invece provvedere l Istituto e che il relativo costo di gestione per il riconoscimento ai lavoratori degli incentivi in parola è a carico del Fondo per l Occupazione. Di conseguenza - premesso che le misure di seguito illustrate possono essere riconosciute soltanto con riferimento ai lavoratori che al momento della loro concessione non siano percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione o inoccupazione e/o di altri trattamenti previdenziali o assistenziali aventi natura similare - si forniscono i necessari chiarimenti e criteri attuativi di carattere generale in quanto singoli aspetti specifici degli interventi in questione potrebbero variare da Regione a Regione e da Provincia a Provincia per effetto di quanto potrà essere deciso da tali Enti con proprie specifiche determinazioni. a) SUSSIDIO MENSILE Tale contributo ammonta a 450 euro mensili per ciascun lavoratore (al lordo delle eventuali ritenute fiscali) fino a un massimo di 10 mesi. Destinatari sono le persone svantaggiate che verranno nominativamente individuate e indicate all INPS dalle Regioni, tramite ITALIA LAVORO. Il contributo verrà erogato, dalla Sede INPS territorialmente competente, direttamente al lavoratore beneficiario. Nel caso in cui un azienda dovesse procedere all assunzione di un soggetto avente titolo a percepire il sussidio di cui trattasi, l importo dei sussidi mensili ancora non corrisposti all interessato verrà riconosciuto all azienda stessa con le modalità che verranno successivamente precisate. Si precisa che la domanda per la concessione del sussidio mensile dovrà essere presentata dall interessato alla Regione territorialmente competente, ovvero all ufficio dalla Regione stessa indicato, utilizzando un apposito modulo. Affinché l Istituto possa disporre l erogazione del sussidio mensile è necessario che la Regione e la Sede regionale INPS territorialmente competenti stipulino un apposita Convenzione in tal senso, da predisporre utilizzando lo specifico schema che contestualmente si trasmette. Si fa rilevare in particolare che l importo complessivo del sussidio (4.500 euro) dovrà essere proporzionalmente ridotto nei casi in cui l interessato svolga attività lavorativa a tempo determinato o partecipi a corsi di formazione. Pertanto, qualora il soggetto percettore del sussidio inizi a svolgere attività lavorativa a tempo determinato o participi a corsi di formazione il sussidio verrà sospeso. Gli eventuali periodi di sospensione per tali attività non modificano la data finale del periodo di fruibilità del sussidio di cui trattasi in quanto gli archi di durata di tali attività devono essere detratti dal periodo massimo di concessione del sussidio stesso (10 mesi ovvero il minor periodo eventualmente stabilito dalla singola Regione). A tal proposito si fa presente che il Ministero del Lavoro ha recentemente inviato le precisazioni di seguito indicate. L erogazione del sussidio avviene all interno di progetti sperimentali di durata temporale

4 limitata. L erogazione dovrà quindi avvenire entro il periodo di durata del progetto medesimo. L erogazione è legata alla partecipazione dei soggetti beneficiari ad un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo, attraverso l adesione formale ad un piano di inserimento o ad un patto di servizio. Il piano ed il patto sono definiti in accordo con il Centro per l impiego o le altre strutture a questo deputate nei vari territori. I soggetti beneficiari possono usufruire di un periodo di sospensione in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Al termine del periodo di sospensione il soggetto può continuare a percepire il sussidio qualora continui il percorso di reinserimento, ma l arco temporale complessivo (come già detto) non dovrà comunque superare i 10 mesi (o il minor periodo eventualmente stabilito in Convenzione) e dovrà rientrare nel periodo di durata del progetto sperimentale inizialmente previsto. La percezione del sussidio è legata all adesione ed alla partecipazione del soggetto al programma di inserimento o reinserimento. Non si configura quindi l ipotesi di assenza per malattia o per astensione obbligatoria per maternità, né di assenze giornaliere da retribuire o meno. Il soggetto percepisce il sussidio in costanza di adesione e partecipazione al programma. Qualora il programma di reinserimento dovesse essere inficiato, il responsabile del patto di servizio o del piano di reinserimento comunicherà la cessazione dell erogazione ad Italia Lavoro S.p.A. o alla Regione per la successiva comunicazione all Istituto. b) CONTRIBUTO ALLA CREAZIONE D IMPRESA I lavoratori destinatari del Programma di cui trattasi che intendano intraprendere un attività lavorativa autonoma, individuale o associata, o che intendano associarsi in cooperativa, possono beneficiare di un incentivo pari a euro (al lordo delle eventuali ritenute fiscali), da erogarsi in due tranches di pari importo, la prima delle quali, previa indicazione in tal senso da parte della Regione sempre tramite ITALIA LAVORO, dovrà essere corrisposta - dalla Sede INPS territorialmente competente e direttamente al lavoratore interessato - al momento dell avvio dell attività in parola. La seconda tranche verrà invece corrisposta, con le stesse modalità, dopo che ITALIA LAVORO avrà comunicato che esistono le condizioni per disporre anche tale pagamento. Si precisa che a tale secondo pagamento dovrà procedersi di regola entro il sesto mese dall avvio dell attività e in ogni caso dopo che la stessa ITALIA LAVORO avrà comunicato che si può procedere al pagamento stesso. Si chiarisce inoltre che per la concessione del contributo in parola i lavoratori dovranno presentare domanda in tal senso a ITALIA LAVORO S.p.A. compilando l apposito modello e dichiarando, sotto la propria responsabilità, la località in cui l attività dovrebbe svolgersi e le relative caratteristiche. I nominativi dei lavoratori che hanno diritto a percepire l incentivo dovranno essere comunicati all INPS, da ITALIA LAVORO, corredati da tutti i dati necessari. Nel caso in cui un lavoratore, che ha intrapreso un percorso di inserimento lavorativo iniziando a percepire 450 euro mensili, decida, contrariamente a quanto dichiarato inizialmente, di voler procedere alla creazione di una impresa in forma autonoma, individuale o associata, o associarsi in cooperativa e chieda la concessione dello specifico incentivo, dall importo della somma erogabile a tale titolo (4.500 euro) dovranno essere detratte le somme da lui già percepite come sussidio mensile. 3) CONTROLLI E PROCEDURE DI PAGAMENTO

5 Come già accennato i nominativi dei lavoratori cui corrispondere i sussidi di cui sopra a cadenza mensile o in due tranches dovranno essere individuati dalla competente Regione e comunicati a ITALIA LAVORO la quale, a sua volta, provvederà a trasmetterli alla Direzione Generale dell INPS (Progetto Interventi in favore dell Occupazione), che a sua volta ne curerà la trasmissione alle Sedi regionali per il definitivo inoltro alla sede INPS territorialmente competente. Identico sistema di comunicazione dovrà essere seguito per le variazioni rilevanti ai fini della eventuale sospensione o decadenza dal diritto del singolo lavoratore a continuare a percepire gli incentivi sopra illustrati. In merito agli specifici adempimenti procedurali verranno inviate, a ciascuna Sede Regionale, le relative istruzioni unitamente all elenco dei lavoratori da indennizzare non appena sarà pervenuta allo scrivente Progetto copia della Convenzione stipulata tra INPS e REGIONE. Come già evidenziato tutti gli incentivi previsti dal Programma P.A.R.I. rientranti nella competenza dell Istituto e cioè quelli di cui alle lettere a e b del punto 2) - possono essere riconosciuti, ai lavoratori e/o alle imprese, soltanto se le persone in relazione alle quali sorge il diritto alla loro corresponsione non siano percettrici di indennità o sussidi legati al loro stato di disoccupazione o inoccupazione né di altri similari trattamenti previdenziali nell arco temporale di riferimento degli incentivi stessi. Di conseguenza le Sedi INPS territorialmente competenti prima di procedere all erogazione ai lavoratori o al riconoscimento ad un impresa di uno dei suddetti incentivi dovranno ATTENTAMENTE CONTROLLARE che nessuno dei lavoratori i cui nominativi sono stati comunicati dalla Regione tramite Italia Lavoro abbia o abbia avuto titolo a percepire nell arco temporale cui sono riferiti detti incentivi una qualsiasi delle prestazioni di cui al periodo precedente. IL DIRETTORE DEL PROGETTO Piero RIGHETTI

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