Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi comunali. Indice

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1 COMUNE DI GAMBASSI TERME Provincia di Firenze Via G. Garibaldi n Gambassi Terme (FI) c.f. / p. IVA tel. 0571/ fax info@comune.gambassi-terme.fi.it Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi comunali Indice Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Definizioni Art. 2 Oggetto e finalità Art. 3 Principi generali riferiti all intervento dell Amministrazione nel sistema sportivo locale Art. 4 Classificazione ed individuazione degli impianti sportivi Art. 5 Classificazione delle attività sportive Art. 6 Pianificazione delle attività negli impianti sportivi Titolo II Utilizzo degli impianti sportivi Capo I Criteri generali per l uso degli impianti Art. 7 Principi generali in relazione all utilizzo degli impianti sportivi Art. 8 Elementi generali di riferimento per l utilizzo degli impianti sportivi Art. 9 Uso di impianti sportivi Art. 10 Uso degli impianti sportivi da parte dell Amministrazione Capo II Procedure per la formalizzazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi Art. 11 Concessioni in uso degli impianti sportivi Art. 12 Modalità per l assegnazione delle concessioni in uso Art. 13 Condizioni particolari e limiti relativi alle concessioni in uso Art. 14 Responsabilità dei concessionari Art. 15 Sospensione delle concessioni in uso Art. 16 Ritiro e revoca delle concessioni d uso Art. 17 Norme generali sulla vigilanza Titolo III Sistema tariffario Art. 18 Tariffe per l utilizzo degli impianti sportivi Titolo IV Criteri generali per la gestione degli impianti sportivi Art. 19 Elementi generali inerenti la gestione degli impianti sportivi Art. 20 Disciplina dei rapporti tra l Amministrazione e il soggetto gestore dell impianto sportivo Art. 21 Pubblicità all interno degli impianti sportivi Art. 22 Modalità generali per l affidamento della gestione degli impianti sportivi non in forma imprenditoriale Art. 23 Criteri di assegnazione 1

2 Art. 24 Affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale Art. 25 Affidamento in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza comunale Art. 26 Affidamento in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza comunale obblighi del gestore- Art. 27 Risoluzione delle convenzioni di affidamento in gestione Art. 28 Contabilità e rendiconto Art. 29 Budget di gestione Titolo V Disposizioni generali e finali Art. 30 Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive Art. 31 Ricorsi Art. 32 Contributi per la promozione dello sport Art. 33 Rinvio alla normativa vigente Art. 34 Entrata in vigore e abrogazione di norme Allegato A Elenco degli impianti sportivi di cui all art. 4 del Regolamento Allegato B Classificazione degli interventi manutentivi essenziali degli impianti sportivi, riferibili all affidamento in gestione a terzi degli stessi 2

3 Titolo I (Disposizioni generali) Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive; b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativa; c) per concessione della gestione, le modalità con le quali l Amministrazione concede il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio; d) per gestore, il soggetto cui l Amministrazione concede il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio; e) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l Amministrazione autorizza l uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; f) per concessionario, il soggetto cui l Amministrazione concede il diritto utilizzare l impianto sportivo; g) per convenzione, l atto che regola i modi, forme e rapporti tra l Amministrazione ed il gestore o il concessionario; h) per budget di gestione, il contributo annuo di impianto che l Amministrazione corrisponde al soggetto al quale ha affidato la gestione; i) per tariffe, le somme che l utilizzatore dell impianto deve versare all Amministrazione o al gestore dell impianto. l) per Amministrazione, a partire dall articolo 4, la Giunta comunale. Art. 2 (Oggetto e finalità) 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o resi disponibili da Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 27 dic. 2002, n art. 90, Legge Regione Toscana 03 gen. 2005, n. 6 ed art. 30 D.Lgs , n. 163). 2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o resi disponibili da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell attività sportiva, motoria e ricreativa, nell ambito di un organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport. 3. L uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. 4. Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse. 3

4 Art. 3 (Principi generali riferiti all intervento dell Amministrazione nel sistema sportivo locale) 1. Il presente regolamento costituisce complesso di disposizioni volte a disciplinare l organizzazione e lo svolgimento delle funzioni dell Amministrazione comunale in materia di impiantistica sportiva e di valorizzazione delle attività sportive. 2. L Amministrazione esplica la propria azione: a) sviluppando interazioni con altri soggetti pubblici e valorizzando la collaborazione con i soggetti privati nella promozione delle pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi. b) favorendo l autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale riferibili alla promozione dell attività sportiva e all evoluzione del sistema sportivo locale. c) programmando la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico, nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, e delle pari opportunità. 3. L Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 4. A tale scopo, l Amministrazione Comunale intende promuovere l associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità. Art. 4 (Classificazione ed individuazione degli impianti sportivi) 1. L Amministrazione individua come impianti sportivi le strutture di cui al comma 2 dell art. 2, deputate allo svolgimento della pratica sportiva e dell attività motoria; 2. Gli impianti sportivi comunali sono classificati in relazione alla loro configurazione strutturale, al loro assetto dimensionale e alla loro vocazione specifica o polisportiva. 3. Sulla base dei precedenti criteri, gli impianti sportivi vengono pertanto distinti in: - (a) Impianti di rilevanza comunale, quegli impianti che per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per la destinazione d uso prevalente, corrispondono ai requisiti dimensionali e funzionali richiesti da singole Federazioni sportive per lo svolgimento di attività agonistiche; 4

5 - (b) Impianti privi di rilevanza comunale, tutti gli altri impianti di minore entità e/o frazionali, compresi quelli acquisiti in uso dagli istituti Scolastici ai sensi della L. n. 23/1996; 4. L Amministrazione censisce periodicamente gli impianti sportivi di proprietà definendone la classificazione secondo i parametri individuati al precedente comma. 5. Gli impianti sportivi sono individuati, secondo la tipologia adottata, nello specifico allegato A al presente atto. Modifiche ed aggiornamenti all allegato saranno apportate con apposito atto della Giunta comunale. Art. 5 (Classificazione delle attività sportive) 1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. 2. L Amministrazione, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport e attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse. 3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate: a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole b) attività sportive di interesse pubblico: l attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. Art. 6 (Pianificazione dell attività negli impianti sportivi) 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente l Amministrazione provvede con appositi atti della Giunta comunale, e relativamente agli impianti in sua disponibilità a: a) individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione dell impianto; b) individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali; c) individuare le fasce di utilizzo dell impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell attività agonistica e, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività dell eventuale soggetto gestore non soggette a vincoli tariffari; d) stabilire i criteri per la programmazione dell uso di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell attività agonistica, dal lunedì al venerdì compresi di ogni settimana; e) stabilire il valore economico della fascia d uso per attività di mercato in base alle specifiche attività che l eventuale soggetto gestore dichiara di svolgervi. 5

6 Titolo II (Utilizzo degli impianti sportivi) Capo I (Criteri generali per l uso degli impianti sportivi) Art. 7 (Principi generali in relazione all utilizzo degli impianti sportivi) 1. L uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi definiti dal presente regolamento, a tutte le Società e Associazioni sportive. 2. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, sono posti a disposizione di Società e Associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel territorio del Comune o nei Comuni limitrofi, comunque svolgenti attività a favore della comunità locale. Art. 8 (Elementi generali di riferimento per l utilizzo degli impianti sportivi) 1. L uso degli impianti sportivi comunali, comprese le palestre scolastiche, è assicurato ai cittadini, singoli o aggregati in gruppo spontanei, per lo svolgimento dell attività sportiva e motoria, nelle sue varie forme. 2. L Amministrazione garantisce alle Associazioni sportive, alle Società sportive e agli Enti di promozione sportiva l utilizzo degli impianti sportivi comunali, comprese le palestre scolastiche, per lo svolgimento delle loro attività, sia generali, sia di carattere amatoriale, sia ancora agonistiche. 3. L utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 è definito in base a specifica programmazione temporale, fatto salvo il caso delle strutture ad accesso non regolamentato. 4. L Amministrazione adotta ogni provvedimento utile a rendere vantaggiosa per i singoli fruitori degli impianti sportivi la combinazione tra l uso degli stessi da parte di singoli cittadini o aggregazioni spontanee e da parte delle associazioni sportive, delle società sportive e degli enti di promozione sportiva. Art. 9 (Uso di impianti sportivi) 1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati da singoli cittadini, loro aggregazioni spontanee, Associazioni sportive, Società sportive ed Enti di promozione sportiva sulla base: 6

7 a) di specifica programmazione, volta a soddisfare le esigenze di tutti i potenziali fruitori; b) di provvedimenti concessori, finalizzati a formalizzare i singoli rapporti tra l Amministrazione e gli utilizzatori. 2. La programmazione dell utilizzo degli impianti sportivi è definita in base ai seguenti criteri generali: a) dimensionamento dell attività del soggetto potenziale fruitore; b) frequenza d uso in base ai soggetti coinvolti nella pratica sportiva dal potenziale fruitore; c) esigenze per utilizzi particolari, connessi ad attività di eccellenza o ad attività con ricaduta sull intero sistema sportivo locale. 3. Il quadro programmatorio definitivo è formalizzato a seguito della valutazione da parte dell Amministrazione delle esigenze delle diverse categorie di potenziali fruitori. 4. L Amministrazione definisce apposite intese con gli Istituti scolastici per la definizione di fasce orarie per gli impianti sportivi scolastici assicurati all utilizzo di soggetti terzi, nonché per l individuazione di elementi operativi utili a meglio determinare il quadro programmatorio e le singole concessioni. Art. 10 (Uso degli impianti sportivi da parte dell Amministrazione) 1. L Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti sportivi di sua proprietà, comprese le palestre scolastiche, per attività di promozione della pratica sportiva, per eventi spettacolistici ed eventi culturali a beneficio della comunità locale o per rilevanti interessi pubblici. Capo II (Procedure per la formalizzazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi) Art. 11 (Concessioni in uso degli impianti sportivi) 1. L Amministrazione formalizza il rapporto con i soggetti utilizzatori degli impianti sportivi, mediante specifici atti di natura concessoria, anche a struttura convenzionale. 2. La concessione d uso definisce: a) l impianto sportivo e gli spazi orari di utilizzo; b) la durata dell utilizzo, comunque temporanea e riferita all anno sportivo; c) gli obblighi del concessionario; d) le modalità specifiche di utilizzo dell impianto sportivo; e) i profili economici - tariffari; f) le responsabilità del concessionario; g) gli eventuali limiti d uso della struttura e delle sue attrezzature; h) le modalità per verifiche e controlli; i) i profili inerenti la decadenza, il ritiro e la revoca. 7

8 3. La concessione è soggetta a tutte le norme che regolano l uso degli impianti sportivi, anche per quanto riguarda l esecuzione di provvedimenti dell autorità comunale. 4. Il presente articolo non si applica alle concessioni d uso occasionali giornaliere. Art. 12 (Modalità per l assegnazione delle concessioni in uso) 1. L utilizzo degli impianti sportivi è concesso ai soggetti, tra quelli ricompresi nella classificazione del precedente comma 1 dell art. 8, che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri generali: a) dimensionamento complessivo del numero delle persone coinvolte nelle attività sportive organizzate e gestite dal soggetto richiedente; b) numero relativo di ragazzi con età inferiore ai 18 anni coinvolte nelle attività sportive organizzate e gestite dal soggetto richiedente; c) dimensionamento complessivo delle attività sportive realizzate dal soggetto richiedente con riferimento a campionati federali o comunque organizzati da Enti di promozione sportiva nel corso dell anno sportivo; d) dimensionamento complessivo delle attività sportive complementari a quelle agonistiche organizzate o gestite dal soggetto richiedente. 2. L Amministrazione può integrare i criteri di cui al precedente comma 1, con specifici atti, sulla base di elementi di contesto e con riferimento all evoluzione delle esigenze del sistema sportivo locale, nonché tenendo in considerazione lo stato degli impianti sportivi. 3. E in facoltà dell Amministrazione determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, i giorni e le ore a ciò dedicati. 4. La durata della concessione d uso è di norma annuale, fatta salva la facoltà dell Amministrazione di prevedere, in ragione di particolari degli oneri assunti dai concessionari, una maggiore durata, comunque non superiore al quinquennio. 5. Nei casi di uso occasionale gli impianti vengono concessi su parere dell ufficio competente o del gestore, previo pagamento della relativa tariffa. Art.13 (Condizioni particolari e limiti relativi alle concessioni in uso) 1. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente ai terzi gli spazi avuti in uso dall Amministrazione. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d uso ottenuta. 2. L Amministrazione provvede periodicamente, anche con l ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate e il loro utilizzo da parte dei concessionari. 3. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Servizio competente dell Amministrazione. 8

9 4. Gli spazi resisi disponibili a seguito di rinuncia sono concessi in uso dall Amministrazione utilizzando l elenco dei richiedenti che non hanno ottenuto la concessione d uso e, in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra i concessionari interessati. Art. 14 Responsabilità dei concessionari 1. I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone. 2. I predetti soggetti sono responsabili altresì dell' ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico osservare devono scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo. L Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società per danni arrecati agli impianti ed alle3 attrezzature. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l Amministrazione comunale rivalendosi sul concessionario fino alla completa copertura del danno. Art. 15 (Sospensione delle concessioni in uso) 1. L Amministrazione può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni. 2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente per quanto di rispettiva competenza. 3. Per le sospensioni nulla è dovuto dall Amministrazione. Art.16 (Ritiro e revoca delle concessioni d uso) 1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell atto di concessione, l Amministrazione ha la facoltà di ritirare la concessione, fermo restando l obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la 9

10 possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese. 2. L Amministrazione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario. 3. Il Servizio competente ha facoltà di ritirare le concessioni d uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d uso risultino: a) morosi nel pagamento delle tariffe d uso; b) trasgressori delle norme del presente Regolamento; c) trasgressori dei criteri integrativi adottati dall Amministrazione in base al presente Regolamento; d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi. Art. 17 (Norme generali sulla vigilanza) 1. Il concessionario d uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento. 2. Il concessionario è tenuto a vigilare sull uso dell impianto e a far rispettare le norme del presente Regolamento e è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell impianto o all attività che vi si svolge. 3. L Amministrazione vigila sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi. 4. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità dell Amministrazione in relazione all uso dell impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari. Titolo III (Sistema tariffario) Art. 18 (Tariffe per l utilizzo degli impianti sportivi) 1. Per l utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dall Amministrazione. 2. Le tariffe sono stabilite in misura fissa a prestazione o in misura proporzionale agli incassi connessi all uso dell impianto e sono comprensive di IVA. 3. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti degli impianti è di norma anticipato. 4. L Amministrazione può formalizzare con specifici provvedimenti la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico. 10

11 Titolo IV (Criteri generali per la gestione degli impianti sportivi) Art. 19 (Elementi generali inerenti la gestione degli impianti sportivi) 1. Le strutture di cui al precedente art. 4 possono essere gestite nei modi seguenti: a) direttamente dal Comune, anche attraverso azienda speciale ai sensi dell art. 114 del Testo unico degli Enti locali oppure società, associazioni e/o fondazioni partecipate dallo stesso Comune; b) mediante concessione della gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Gambassi Terme, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento; c) mediante concessione della gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all art. 7 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime; d) mediante affidamento in gestione a terzi; 2. Ad ogni schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi sarà allegato un disciplinare di oneri per la migliore manutenzione in base allo schema allegato al presente Regolamento. 3. La gestione degli impianti sportivi persegue finalità di ottimizzazione della fruibilità delle strutture e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza. 4. Qualora l Amministrazione intenda affidare a terzi la gestione in forma imprenditoriale di un impianto, procede nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti. 5. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche. Art. 20 (Disciplina dei rapporti tra l Amministrazione e il soggetto gestore dell impianto sportivo) 1. L Amministrazione formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è deputato l affidamento in gestione degli impianti sportivi mediante la stipulazione di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi e economici della gestione. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo prevedono, in particolare: 11

12 a) la configurazione delle interazioni organizzative e dei profili prestazionali essenziali; b) la definizione dei profili economici con eventuale riferimento ad un budget gestionale specifico dell impianto sportivo; c) la definizione di indicatori di efficienza gestionale; d) l eventuale riserva per gli usi scolastici; e) la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso a soggetti operanti nel sistema sportivo locale; f) l eventuale riserva per attività agonistiche particolari; g) le clausole inerenti garanzie e responsabilità; h) la disciplina degli interventi manutentivi sugli impianti, per quanto di competenza delle parti. 3. Nelle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere disciplinati anche gli eventuali aspetti riguardanti la gestione di strutture di ristoro all interno dell impianti. 4. L Amministrazione definisce il valore economico da attribuire agli spazi adibiti a ristoro, tenendo conto della loro redditività commerciale commisurata alla loro rilevante funzione aggregativa e sociale, nonché all effettiva capacità di reddito dell attività. 5. In relazione alla manutenzione degli impianti sportivi l Amministrazione individua nella convenzione una serie di obblighi specifici in capo al gestore, parametrati agli standard funzionali-manutentivi minimi definiti nel presente regolamento nell allegato A. Art. 21 (Pubblicità all interno degli impianti sportivi) 1. L Amministrazione gestisce la pubblicità all interno degli impianti sportivi. 2. L Amministrazione può disciplinare nelle convenzioni di cui al precedente articolo gli aspetti inerenti l eventuale gestione della pubblicità negli impianti da parte del soggetto gestore. Art. 22 (Modalità generali per l affidamento della gestione degli impianti sportivi non in forma imprenditoriale) 1. L Amministrazione affida la gestione degli impianti sportivi non in forma imprenditoriale, a seguito di idonea pubblicizzazione, in via preferenziale a Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva attraverso organizzazioni gestionali di propria e diretta individuazione, a Discipline sportive riunite, ad Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, aventi sede nel Comune di Gambassi Terme, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. 2. L Amministrazione procede all affidamento in gestione degli impianti sportivi a soggetti che abbiano i seguenti requisiti: a.1.) se soggetto associativo, configurazione come Società sportiva dilettantistica o Associazione sportiva dilettantistica o Associazione affiliata ad Enti di Promozione 12

13 sportiva avente ad oggetto principale lo svolgimento di attività sportive o sociali, senza fine di lucro; a.2.) se soggetto federativo, configurazione come Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, Federazione sportiva afferente al CONI, Discipline sportive associate afferenti al CONI; b) se soggetti associativi, avere uno statuto o atto costitutivo che preveda i seguenti punti: b.1) assenza di fini di lucro; b.2) rispetto del principio di democrazia interna; b.3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l attività didattica per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; b.4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre Società e Associazioni sportive nell ambito della medesima disciplina; b.5) gratuità degli incarichi degli amministratori; b.6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle Associazioni; b.7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell ente di promozione sportiva cui la società o l associazione intende affiliarsi; b.8) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario b.9) modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economicofinanziario.; c) applicazione integrale ai propri dipendenti del contratto collettivo nazionale e integrativo di lavoro; d) rispetto di tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con soddisfazione di tutti gli adempimenti obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci; e) rispetto di tutte le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; f) applicazione agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del soggetto delle condizioni previste dalla legislazione in materia; g) insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell art del Codice Civile, con altri soggetti concorrenti alla stessa selezione 3. La buona gestione e conduzione dell impianto senza pregiudizio per il patrimonio dell Amministrazione è condizione necessaria per il mantenimento e l eventuale rinnovo dell affidamento. Art. 23 Criteri di assegnazione 1. Negli affidamenti di cui ai successivi artt. 24 e 25, si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri: esperienza nel settore specifico cui è destinato l impianto sportivo; esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia dimensioni ed impianti tecnici; radicamento nel territorio comunale; esperienza nel settore dell attività sportiva giovanile; progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini; qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori; diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili; 13

14 affidabilità economica; compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell impianto, oggetto dell affidamento. progetto tecnico di gestione dell impianto; valutazione della convenienza economica dell offerta. Art. 24 Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilevanza comunale (art. 4 lett. a) 1. L affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, ferme restando le altre modalità indicate agli artt. 22 e23, è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3, alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. 2. L affidamento in gestione a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma, aventi comunque sede nel comune di Gambassi Terme, potrà avvenire direttamente a trattativa privata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione come di seguito illustrate per i soggetti di cui al comma precedente e, comunque, nel rispetto dei principi espressi all art. 3, co. 1 della L.R. 3/1/2005, n 6 e del precedente art La scelta dell affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua per il tramite di una gara informale disciplinata all art. 30 comma 3 del D.Lgs , n. 163 così regolata: - La Giunta Comunale esprime, con propria deliberazione, la volontà di procedere all affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, indicando gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio ed inoltre i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti nel Bando di selezione, tenendo comunque conto in ordine di priorità dei criteri stabiliti al precedente art L Avviso Pubblico redatto dal Responsabile del Servizio è pubblicato all Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune. - Il Bando indica i requisiti per la partecipazione, tutti i rapporti intercorrenti tra l Amministrazione ed il gestore e tra questi e gli utenti, gli obblighi ed i diritti del gestore ed il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione. - Raccolte le domande di partecipazione, con apposita lettera di invito i soggetti interessati saranno chiamati a presentare progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà altresì contenere il curriculum del soggetto richiedente, la descrizione delle attività da svolgere negli impianti sportivi dei quali si richiede la gestione, il numero dei soggetti coinvolti nell attività sportiva, con particolare riferimento alla popolazione giovanile o dei diversamente abili e degli anziani. Il richiedente dovrà garantire l apertura dell impianto a tutti i cittadini, nonché l imparzialità nell accesso di altre associazioni sportive. 4. La durata massima dell affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni dieci. 14

15 Art. 25 Affidamento in gestione degli Impianti sportivi privi di rilevanza comunale (art. 4 lett. b) 1. La concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza comunale può essere effettuata attraverso apposita trattativa privata tra l Amministrazione Comunale e le Associazioni che hanno sede nel Quartiere o nella frazione interessata o con l Associazione che risulta essere l unica interessata alla gestione dell impianto sportivo o l unica a proporre l attività sportiva praticabile nell impianto, nel rispetto dei principi espressi all art. 3, co. 1 della L.R. 3/1/2005, n 6 e del precedente art. 24. Dovrà, in ogni caso, essere valutata: Esperienza nella gestione della struttura interessata; Il rapporto delle attività svolte con il quartiere di riferimento; Esperienza nel settore di attività sportiva giovanile; La compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell impianto, oggetto dell affidamento; La convenienza economica dell offerta; 2. Sono comunque fatte salve le altre condizioni generali di cui all articolo precedente. 3. Le stesse regole si applicano per l affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici, da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l attività didattica degli istituti scolastici ivi pertinenti, Art. 26 Affidamento in gestione degli Impianti sportivi privi di rilevanza comunale Obblighi del Gestore 1. Il gestore dovrà garantire la gestione complessiva dell' impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute nell'allegato B al presente regolamento di cui costituisce parte integrante. 2. Il gestore sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti. 3. Al gestore spetta: a) l introito delle tariffe per l utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l uso degli impianti; b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all' atto di concessione; c) l utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell' atto di concessione; d) l utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Servizio Sport. 15

16 4. Il gestore potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune I'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con I'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti I incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l Amministrazione ed il soggetto gestore. 5. Il gestore è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso come stabilite dal Comune. 6. Il gestore è responsabile verso l Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell ente gestore dovranno essere trasmesse all Amministrazione comunale. 7. L Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti del gestore per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l Amministrazione comunale rivalendosi sul budget annuo fino alla completa copertura del danno. 8. Il gestore con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli. Art. 27 (Risoluzione delle convenzioni di affidamento in gestione) 1. Le convenzioni di gestione degli impianti sportivi sono comunque risolte dall Amministrazione comunale quando: a) la conduzione tecnica e funzionale dell impianto da parte del gestore è tale da pregiudicare l incolumità e la salute degli utenti; b) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono effettuati secondo le specifiche tecniche definite nella convenzione in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione. 2. La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dal Servizio cui è affidato l impianto. 3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore. Art. 28 (Contabilità e rendiconto) 16

17 1. Il soggetto gestore tiene, per l attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all Amministrazione comunale una nota integrativa nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese e alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile. Art. 29 (Budget di gestione) 1. La gestione dell impianto sportivo è riferita ad un budget annuo che comprende entrate e uscite realizzate dal soggetto gestore. 2. L Amministrazione può corrispondere al soggetto gestore una quota di budget, riferita allo sviluppo delle attività di valorizzazione dell impianto sportivo in chiave di utilità per la comunità locale, nonché di effettuazione degli interventi manutentivi, nei casi indicati al 2 comma dell art. 30 Concessione dei servizi del D.Lgs , n Tale quota è determinata con una riduzione in una percentuale variabile dal 5% al 15% della spesa complessiva a seconda delle specifiche caratteristiche dell impianto, nonché delle entrate di impianto, e infine del valore economico concordato per le fasce orarie, locali e attrezzature attribuiti al soggetto gestore senza vincoli tariffari e di assegnazione, di cui al successivo 5 comma. 3. L Amministrazione determina il costo di impianto, sulla base delle spese occorrenti per la struttura, per le voci di seguito indicate: a) utenze; b) consumi; c) manutenzione ordinaria (immobile, impianti tecnologici, aree a verde sportivo e verde pubblico circostante l impianto). 4. L Amministrazione determina le entrate di impianto, a fini di valutazione riferita al budget gestionale, sulla base delle tariffe introitate. 5. L Amministrazione determina il valore degli spazi d uso senza vincoli tariffari disponibili con riferimento all impianto sportivo per il soggetto gestore al di fuori della programmazione delle concessioni d uso riferita ai soggetti operanti nel sistema sportivo locale. Tale elemento economico è valutato in relazione al budget di gestione. 6. Il budget di gestione di ogni impianto sportivo è commisurato per il primo anno di gestione al periodo che intercorre tra la data di avvio concordata e la conclusione dell esercizio finanziario. 7. Dopo il primo anno di gestione, il budget d impianto è soggetto a verifica al fine di constatare la correttezza e attendibilità dei valori sui quali è stato formato. In seguito, il budget d impianto può essere modificato con atto della Giunta comunale, in aumento o in diminuzione, solo in presenza di obiettive modificazioni dei dati sui quali è stato formato quali, ad esempio, l aumento o diminuzione delle tariffe delle utenze, l aumento o diminuzione dei consumi conseguente a modifiche strutturali, l aumento delle assegnazioni in uso per finalità sociali con tariffe agevolate o, al contrario, l aumento delle fasce orarie, locali e attrezzature lasciati alla libera gestione del soggetto gestore. 17

18 8. Il soggetto gestore, verificatasi una delle circostanze sopra esemplificate, può chiedere la rivalutazione del budget solo se: a) il budget d impianto è stato utilizzato in misura non inferiore al 90%; b) gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati sono, a giudizio dell Amministrazione, ritenuti adeguati; c) l Amministrazione non ha dovuto sostenere costi per interventi di manutenzione ordinaria. 8. In casi eccezionali e per comprovati e documentati motivi, possono essere riconosciuti al soggetto gestore, al di fuori del budget, contributi specifici per far fronte ad eventi straordinari. Titolo V (Disposizioni generali e finali) Art. 30 (Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive) 1. Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Gambassi Terme, alle seguenti condizioni: pagamento anticipato del canone di affitto previsto; compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell' impianto; versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dall'assessorato allo Sport del Comune in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l' impianto. 2. Medesime procedure devono essere osservate per l utilizzo temporaneo di impianti sportivi per manifestazioni extra sportive. Per tali utilizzazioni occorre acquisire preventivamente l' autorizzazione dell'assessorato allo Sport del Comune. Art. 31 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti riguardanti le singole società sportive, emessi in esecuzione del presente regolamento, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla partecipazione del provvedimento medesimo. La Giunta decide entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso delle gestioni di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 19 la Giunta Comunale dispone altresì in merito ai futuri rapporti tra gestori degli impianti e società sportive, tenuto conto dei rapporti contrattuali vigenti. Art. 32 Contributi per la promozione dello sport 1. Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Gambassi Terme. 18

19 2. Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, si propone di erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport. 3. Per la concessione dei contributi si rinvia alla disciplina generale dello specifico Regolamento per la concessione dei contributi, e si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste di contributo delle società sportive le seguenti prerogative: l attività svolta, in modo particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente; - radicamento nel territorio comunale; - progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini; - qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori; - diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili; Art. 33 (Rinvio alla normativa vigente) 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia: a) per l acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle Leggi n. 517/1977 e n. 23/96; b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla Legge n. 23/1996; c) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni e appalti; d) per l individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge n. 91/1981; e) per l individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del C.O.N.I.; f) per l individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di promozione sportiva; 2. Per i profili contabili e fiscali relativi all esazione delle tariffe e alla gestione a budget non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente. Art. 34 (Entrata in vigore e abrogazione di norme) 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa. 2. Dall entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto. 3. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia. 19

20 ALLEGATO B Classificazione degli interventi manutentivi essenziali degli impianti sportivi. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell unità immobiliare o dell intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna e al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari. Gli interventi più significativi da effettuare agli impianti ed alle attrezzature, ove esistenti, sono di seguito descritti in modo non esaustivo. MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE 1. Coperti e facciate edifici A. Sistemazione di coppi spostati e sostituzione di quelli rotti B. Sostituzione di tratti di grondaia in lamiera bucati o sistemazione dei giunti delle grondaie in PVC a tenuta C. Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base D. Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali E. Sigillatura di converse, scossaline, bandinelle e sostituzione di alcuni tratti fatiscenti F. Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione dei boccacci dei coperti G. Rappezzi di guaina dei coperti piani H. Rappezzi della copertura impermeabile del tetto dove necessario I. Eliminazione di infiltrazioni di acqua L. Sigillatura di pareti esterne dove necessario M. Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti Per le lettere G, H e M, la soglia del rappezzo viene determinata in mq Fognature e scarichi A. Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate B. Sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali e orizzontali C. Rimessa a quota di sigilli delle vasche biologiche e dei pozzetti, sostituzione dei sifoni nonché sistemazione dell area circostante D. Sostituzione di sigilli o coperti dei pozzetti e delle vasche biologiche E. Espurghi periodici 3. Serramenti e infissi edifici A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti C. Sostituzione non per usura di alcuni serramenti esterni D. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti E. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti 20

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