ADR Accorditalia s.r.l.

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1 REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE DI ADR ACCORDITALIA SRL Organismo di mediazione Iscritto al n. 834 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia a norma dell art. 16 del decreto legislativo n. 28 del

2 Sommario Art. 1 Ambito di applicazione... 3 Art. 2 Domanda di avvio della mediazione e adesione di parte chiamata... 3 Art. 3 Luogo di svolgimento e durata della procedura... 4 Art. 4 Nomina del mediatore e dichiarazione di indipendenza e imparzialità... 4 Art. 5 Sostituzione del mediatore... 5 Art. 6 Svolgimento del procedimento di mediazione... 5 Art. 7 Presenza e rappresentanza delle parti... 6 Art. 8 Riservatezza... 6 Art. 9 Conclusione del procedimento di mediazione... 7 Art. 10 Proposta di conciliazione... 7 Art. 11 Responsabilità delle parti... 8 Art. 12 Indennità di mediazione... 9 ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO

3 Articolo 1 - Ambito di applicazione 1.1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell art. 3 del Decreto Legislativo in data 4 marzo 2010, n. 28, dall Organismo denominato ADR ACCORDITALIA SRL (di seguito anche soltanto «Organismo» o «ADR ACCODITALIA»), e disciplina il procedimento di mediazione amministrato dall Organismo medesimo e finalizzato alla conciliazione delle controversie in materia civile o commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili di cui all art. 2.1 del predetto decreto legislativo Il Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione disciplinati da leggi speciali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento, ove adottato dall Organismo In caso di sospensione o cancellazione dell Organismo dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate e applicate dall Organismo nonché per quanto attiene alle proprie attribuzioni relative alla gestione della procedura dal mediatore che ha in carico la procedura medesima Le disposizioni del Regolamento possono essere derogate di comune intesa tra le parti e l Organismo Oltre che dal presente Regolamento, il procedimento di mediazione è disciplinato e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana e, segnatamente, dal decreto legislativo n. 28/2010 (di seguito anche soltanto «decreto legislativo») e dal D.M n. 180/2010 (di seguito anche soltanto «decreto ministeriale») e successive modifiche e integrazioni. Art. 2 Domanda di avvio della mediazione e adesione di parte chiamata 2.1. La parte di una controversia che intende dare avvio al procedimento di mediazione disciplinato dal presente Regolamento, può farlo depositando presso la sede di ADR ACCORDITALIA l istanza di mediazione redatta su modulo predisposto dall Organismo (disponibile sul sito web dell Organismo o in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell Organismo medesimo), ovvero altro documento equipollente che deve contenere le seguenti indicazioni: a) il nome di ADR ACCORDITALIA e l indicazione del tribunale territorialmente competente; b) le generalità e i recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o consulenti nonché dei difensori, con indicazione del luogo presso cui effettuare le comunicazioni; c) l oggetto della controversia e le ragioni della pretesa; d) l indicazione del valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile ai fini dell applicazione delle indennità di cui alla tabella allegata al presente regolamento. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di , e lo comunica alle parti; e) la dichiarazione di accettazione del presente regolamento Alla domanda va allegato il documento comprovante il versamento delle spese di avvio del procedimento di cui alla tabella allegata al presente regolamento; possono inoltre essere allegati ulteriori documenti e memorie. I documenti riservati devono essere consegnati direttamente al mediatore. 3

4 2.3. ADR ACCORDITALIA comunica alle parti l avvenuta ricezione dell istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L istante ha la facoltà di farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto per legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza. In ogni caso, l Organismo non assume l obbligo di provvedere direttamente alla individuazione dei corretti recapiti delle parti La parte convocata è tenuta a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni lavorativi antecedenti l incontro. In presenza di particolari esigenze organizzative, ADR ACCORDITALIA si riserva la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso tale termine ADR ACCORDITALIA ha facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura La presentazione della domanda, l adesione alla stessa, o comunque la partecipazione al procedimento, implicano in ogni caso piena accettazione da parte dell istante e dell aderente delle disposizioni del presente regolamento di procedura, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza di cui all art. 8. Art. 3 Luogo di svolgimento e durata della procedura 3.1. La procedura di mediazione si svolge nelle sedi di ADR ACCORDITALIA all uopo deputate. In alternativa, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e dell Organismo, ADR ACCORDITALIA può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente La durata complessiva della procedura non può superare i 3 mesi, decorrenti dalla data del deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa. Il termine può essere prorogato con il consenso delle parti nonché del mediatore e dell Organismo. Art. 4 Nomina del mediatore e dichiarazione di indipendenza e imparzialità 4.1. L Organismo nomina il mediatore tra coloro che sono inseriti nella propria lista, consultabile anche sul sito internet tenendo conto della competenza professionale e dell esperienza dello stesso sulle questioni oggetto della controversia, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta; della disponibilità del mediatore e del suo domicilio professionale; dell eventuale preferenza espressa dalle parti; secondo i seguenti criteri: a) se il valore della lite è inferiore a euro, ADR ACCORDITALIA nomina il mediatore ritenuto più idoneo tra quelli inseriti nella propria lista, i quali vengono all uopo distinti per categorie di massima in relazione alla specifica area di competenza professionale, alla stregua dei criteri sopra indicati; b) se il valore della lite è superiore a euro, ADR ACCORDITALIA può procedere analogamente ovvero fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei: ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati e ADR ACCORDITALIA nomina mediatore il soggetto con l ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quello con più esperienza professionale maturata; se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, ADR ACCORDITALIA può procedere alla nomina tra i candidati proposti. 4

5 4.2. E comunque possibile che le parti indichino di comune accordo un mediatore tra quelli inseriti nell elenco dell Organismo che, se dotato di adeguata competenza ed esperienza, l'organismo potrà tenere in considerazione ai fini della nomina La nomina del mediatore designato si perfeziona al momento della dichiarazione di accettazione dell incarico e di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori, che il medesimo è tenuto a sottoscrivere tempestivamente e prima di iniziare a svolgere la mediazione Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l Organismo, senza costi aggiuntivi per le parti, ha facoltà di nominare un collegio di mediatori ovvero, in aggiunta al mediatore nominato ai sensi del comma 1, uno o più mediatori ausiliari scegliendo tra i mediatori della propria lista quelli ritenuti più idonei. Ai mediatori del collegio e ai mediatori ausiliari si applicano tutte le altre norme, di legge e di regolamento, riguardanti il mediatore Quando non si proceda ai sensi del comma 4, il mediatore, acquisito il previo assenso delle parti e dell Organismo, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, a condizione che le parti medesime si impegnino a sostenerne interamente l onere in egual misura ovvero nella misura che riterranno di comune accordo. Il compenso degli esperti viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. All esperto, che deve all uopo sottoscrivere apposita dichiarazione, si applicano le norme di regolamento in merito alla imparzialità e incompatibilità del mediatore e alla riservatezza ADR Accorditalia si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione. Art. 5 Sostituzione del mediatore 5.1. Il responsabile dell Organismo, informando le parti, può sostituire il mediatore, anche prima che questi abbia accettato l incarico, ove emergano fatti che ne possano limitare l imparzialità o l indipendenza e, comunque, in ogni altro caso di oggettivo impedimento Qualora la procedura di mediazione sia gestita dal responsabile dell Organismo, la competenza a decidere sulla sua sostituzione è attribuita al responsabile supplente, nominato con decisione dei soci di ADR ACCORDITALIA. Art. 6 Svolgimento del procedimento di mediazione 6.1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e 6.2. la necessità In ogni di caso, trovare il mediatore, una rapida per soluzione qualsiasi della ragione lite; ritenuta è autorizzato idonea a ad tenere agevolare incontri la conciliazione sia congiunti (acquisizione che separati di con informazioni le parti. Il utili; mediatore formulazione non ha o il valutazione potere di imporre di proposte; alle analisi parti alcuna o deposito soluzione. di documenti; etc.), può fissare ulteriori incontri rinviando, previa consultazione delle parti, le riunioni ad altra data In caso di mancata adesione ai sensi del precedente art. 2.4, ADR ACCORDITALIA ha facoltà di emettere verbale negativo per mancata partecipazione alla procedura, ma resta fermo che ove la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell art. 5.1 del decreto legislativo l incontro di mediazione si tiene indipendentemente dall adesione o meno di controparte e che, in tal caso, prima di detto incontro l Organismo non rilascia attestato di conclusione del procedimento. 5

6 6.4. Nel rispetto del principio dell interesse delle parti in mediazione, da valutare caso per caso, l organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all art. 4.3 del decreto ministeriale n. 145/2011. E a tal fine accordata precedenza ai mediatori inseriti nell elenco di ADR ACCORDITALIA. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all intero procedimento di mediazione Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla chiusura della procedura. Ad eccezione dell istanza, tutti i documenti prodotti dalle parti e da queste non ritirati entro il predetto termine potranno essere distrutti. Art. 7 Presenza e rappresentanza delle parti 7.1. Alle parti che siano persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi Alle parti che siano persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia; l assistenza da parte di un avvocato è fortemente consigliata, soprattutto ove la controversia sia particolarmente complessa o di valore superiore a euro. Art. 8 - Riservatezza 8.1. Tutte le dichiarazioni e le informazioni comunque acquisite durante il procedimento di mediazione sono riservate Il mediatore, il mediatore in tirocinio di cui al precedente art. 6.4, e tutti coloro che prestano il proprio servizio all interno di ADR ACCORDITALIA non possono essere obbligati a riferire notizie e fatti appresi nel corso della procedura di mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione, in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale, amministrativo o di altra natura Le parti e ogni altro soggetto presente agli incontri, inclusi consulenti e avvocati, si impegnano a mantenere la massima riservatezza su quanto appreso nel corso della mediazione e, dichiarandosi a conoscenza di quanto previsto dall art. 10 del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di inutilizzabilità delle dichiarazioni e informazioni acquisite durante il procedimento nonché in materia di segreto professionale, si impegnano altresì a rispettare tali previsioni e, in particolare, a non fare affidamento o presentare come prova in qualsiasi processo giudiziale, arbitrale, amministrativo o di altra natura: le opinioni, i suggerimenti, le offerte o proposte provenienti dalla controparte, o dal mediatore; le ammissioni fatte dalla controparte; la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore; ogni altra circostanza emersa nel corso del procedimento di mediazione. I medesimi soggetti che non abbiano già assunto l impegno di riservatezza, sottoscrivono detto impegno in sede di incontro di mediazione Il deposito di documenti riservati e le comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, sono effettuati in occasione delle sessioni separate Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione; il 6

7 diritto di accesso riguarda i documenti custoditi dall Organismo e ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata; tale diritto non può più essere esercitato decorsi tre anni dal giorno in cui il mediatore ha depositato presso l Organismo il verbale conclusivo della procedura. Le parti possono altresì chiede il rilascio di copia del processo verbale di cui all art del decreto legislativo L obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui tutte le parti consentono a derogarvi o sussistano superiori esigenze di ordine pubblico ovvero diversi obblighi di legge, da valutare caso per caso. Le parti sono sempre libere di stipulare accordi aggiuntivi di riservatezza. Art. 9 - Conclusione della procedura 9.1. La mediazione si considera conclusa: a) quando le parti hanno conciliato la controversia; b) in caso di impossibilità a conciliare; c) quando è decorso il termine di 4 mesi dalla data di deposito della domanda, salva diversa previsione in sede di accordo ai sensi dell art Il mediatore forma verbale della procedura di mediazione nel quale dà atto dell esito della stessa. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l autografia o l impossibilità a sottoscriverlo In caso di esito positivo, il mediatore allega il testo dell accordo amichevole sottoscritto dalle parti al verbale di cui al comma 2. Su congiunta istanza delle parti, il testo dell accordo può essere inserito direttamente in seno al verbale conclusivo, fermo restando che anche in questo caso la paternità dell accordo e dei relativi effetti, è riconducibile esclusivamente in capo alle parti Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione fermo restando quanto previsto dall art. 6.3 per i casi in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell art. 5.1 del decreto legislativo può essere sottoscritto da un mediatore di ADR ACCORDITALIA diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell Organismo Al termine della procedura, a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Art Proposta di conciliazione Ove ritenga di disporre degli elementi utili allo scopo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione quando le parti non hanno raggiunto un accordo amichevole; analogamente provvede in caso di richiesta congiunta delle parti in qualunque momento del procedimento. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, tenuti in particolare considerazione tra gli altri fattori il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte ovvero la mancata partecipazione alla procedura di una o più parti Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle conseguenze della proposta di cui all'art. 13 del decreto legislativo Il mediatore anche su istanza di parte, la quale deve all uopo farne richiesta 7

8 scritta entro 3 giorni decorrenti dalla data fissata per l incontro di mediazione ha facoltà di formulare la proposta di conciliazione pure nel caso che non si sia potuto raggiungere un accordo amichevole per mancata partecipazione di un altra parte. In tal caso, l informativa di cui al comma precedente è contenuta nella comunicazione della proposta alla parte non comparsa La proposta di conciliazione può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento La proposta di conciliazione è formulata dal mediatore per iscritto ed è comunicata alle parti dall Organismo. Ricevuta la proposta, le parti fanno pervenire al mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta, per iscritto ed entro il termine di 7 giorni dalla ricezione ovvero entro il più ampio termine assegnato dal mediatore in considerazione delle circostanze del caso. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata In deroga al comma precedente, ove le parti interessate siano presenti e ne facciano richiesta, la proposta può essere comunicata alle parti medesime, mediante inserimento nel verbale, direttamente dal mediatore in sede di incontro di mediazione. In questo caso, le parti hanno facoltà di fornire nella stessa sede la risposta alla proposta, inserendola a verbale; qualora tutte le parti esercitino detta facoltà l incontro di cui al comma successivo non tiene luogo A seguito della proposta del mediatore e della eventuale risposta delle parti si tiene un successivo incontro di mediazione. In caso di mancata accettazione della proposta, è comunque in facoltà di ADR ACCORDITALIA emettere verbale di fallita conciliazione decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine per l accettazione delle parti; in tal caso, il predetto incontro non tiene luogo. Art Responsabilità delle parti I seguenti elementi sono di competenza esclusiva delle parti e, rispetto ad essi, ADR ACCORDITALIA non assume alcuna responsabilità: l assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all atto del deposito dell istanza e non riconducibili alla condotta non diligente dell organismo; le indicazioni circa l oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell istanza di mediazione; l individuazione dei soggetti che devono partecipare alla procedura, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità della domanda; l indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; la determinazione del valore della controversia; la forma e il contenuto dell atto di delega al proprio rappresentante; 8

9 le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; la non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all Organismo o al mediatore dal deposito dell istanza alla conclusione della procedura. Art Indennità di mediazione Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. n. 180/2010, come modificato dal DM n. 145/2011, art. 16, e dalle tabelle liberamente redatte dall organismo Al fine del pagamento delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una sola parte Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora il mediatore si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. 9

10 SPESE E INDENNITA DI MEDIAZIONE Ai sensi dell art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011 (Tutti gli importi di seguito indicati si intendono IVA ESCLUSA) DM n. 180/2010 Capo IV Indennità Articolo 16 Criteri di determinazione dell indennità 1. L indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione e dovuto da ciascuna parte l importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro , e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l onorario del mediatore per l intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo. 10

11 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d interessi si considerano come un unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. Criteri e modalità di pagamento delle spese e indennità di mediazione. Salvo diverso accordo, le spese e le indennità di mediazione sono quelle in vigore al momento di presentazione della domanda di mediazione e devono essere corrisposte mediante versamento sul C/C di ADR ACCORDITALIA SRL (IBAN: IT45E ), come indicato nel sito internet Le spese di avvio ( 40) devono essere corrisposte dalla parte istante al momento del deposito della domanda, e costituiscono condizione per l avvio della procedura; dalla parte aderente al momento dell adesione. Le spese di mediazione devono essere corrisposte almeno tre giorni prima dell incontro di mediazione. Nei casi diversi da quelli di cui all art. 5.1 del Decreto Legislativo n. 28/2010 (che indica le materie per le quali l esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale), il mancato rituale versamento delle spese di mediazione a carico delle parti costituisce giusta causa di recesso da parte di ADR ACCORDITALIA la quale si riserva di esercitare tale diritto restituendo alle parti adempienti le spese di mediazione già versate. L eventuale parte di spese di mediazione non versata prima dell incontro, insieme agli eventuali aumenti ai sensi del comma 4 dell art. 16 del DM n. 180/2010 e quant altro ancora dovuto, devono comunque essere corrisposti al termine della procedura e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo. Si precisa, con riferimento a quanto previsto dall art. 16, comma 4, lett. a), che deve intendersi particolarmente complessa la controversia che presenti una o più delle seguenti caratteristiche: svolgimento di più di due incontri di mediazione, richiesta di nomina di un consulente, studio da parte del mediatore di documenti o fascicoli complessivamente superiori a 50 pagine, procedure con più di 4 parti diverse, svolgimento o presenza di documenti in lingua straniera. In caso di verbale negativo per mancata partecipazione di controparte, ove si applichi l importo di cui all art. 16, comma 4, lett. e), ADR ACCORDITALIA restituisce le spese di mediazione versate dall istante, trattenendo a titolo di spese di mediazione unicamente il predetto importo. Si precisa che le spese vive non previste dall art. 16 del D.M. n. 180/2010 sono comunque da ritenersi aggiuntive rispetto alle tabelle di cui sopra e a carico delle parti. 11

12 TABELLA A (allegata al DM n. 180/2010) Valore della lite Spesa per ciascuna parte da a 1 0, ,00 65, , ,00 130, , ,00 240, , ,00 360, , ,00 600, , , , , , , , , , , , , , ,00 TABELLA LIBERAMENTE DETERMINATA Valore della lite da a Spesa per ciascuna parte 1 0, ,00 43, , ,00 87, , ,00 160, , ,00 240, , ,00 400, , ,00 667, , , , , , , , , , , ,00 12

13 ALLEGATO 2 Codice europeo di condotta per mediatori COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione. Nomina Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito. Onorari Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate. Promozione dei servizi del mediatore I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso. ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA 2.1. Indipendenza Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all esito della mediazione; il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento Imparzialità Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. ART. 3 L ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA 3.1. Procedura Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente. 13

14 3.2. Correttezza del procedimento Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia Fine del procedimento Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l accordo e delle possibilità di rendere l accordo esecutivo. ART. 4 RISERVATEZZA Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge. 14

15 DATA ALLEGATO 3 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO (art. 9.5 del Regolamento di procedura di ADR ACCORDITALIA) NOME ORGANISMO DI MEDIAZIONE: ADR ACCORDITALIA SRL 1= valore minimo 5= valore massimo 1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO a) adeguatezza allo svolgimento della procedura dei locali utilizzati per le riunioni con il mediatore b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: ) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: ) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: ) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI: 15

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

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