REGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA
|
|
- Isidoro Bevilacqua
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 234 del Registro degli Organismi di Mediazione REGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA Articolo 1 Ambito di applicazione L applicazione del presente regolamento decorre dall 1 febbraio Il regolamento di ADR Semplifica si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e si applica a tutte le mediazioni amministrate sul territorio italiano. Le parti, d intesa con ADR Semplifica, possono concordare di apportare modifiche al regolamento, fatta eccezione per quanto non è modificabile nei casi di mediazione ex D.Lgs. 28/2010. Articolo 2 Avvio della procedura di mediazione 2.1 Richiesta di avvio La richiesta di avvio è depositata in forma scritta presso la sede dell organismo, da una delle parti o congiuntamente dalle parti, utilizzando la modulistica per l avvio della procedura predisposta da ADR Semplifica. La richiesta di avvio può avvenire anche in forma telematica, mediante l utilizzo e l invio dell apposita modulistica presente sul sito internet Essa deve indicare l organismo, le parti ed i loro eventuali rappresentanti e/o consulenti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l oggetto della lite, le ragioni della pretesa, nonché il valore della controversia secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. La richiesta di avvio della procedura compilata in modo incompleto o errato è considerata dall organismo come non pervenuta. E di competenza esclusiva delle parti l indicazione circa l oggetto della controversia e le ragioni della pretesa, l individuazione delle altre parti chiamate in mediazione, l indicazione dei loro recapiti, la determinazione del valore della controversia, la forma ed il contenuto di deleghe e procure, le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio ed alla non esistenza di altre domande relative alla stessa controversia.
2 L organismo prende contatto con le parti per la preparazione e la fissazione dell incontro di mediazione, con i mezzi idonei a dimostrarne l avvenuta ricezione, non oltre quindici giorni dal deposito della richiesta di avvio. Durante i periodi di chiusura per ferie di ADR Semplifica, indicati sul sito internet i termini di comunicazione dell istanza di mediazione si intendono sospesi. 2.2 Liti di valore indeterminato o indeterminabile Qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. A tal fine, si considerano onorari minimi quelli previsti per le controversie di valore compreso tra i ,00 e i ,00 euro, mentre si considerano onorari massimi quelli previsti per le controversie di valore compreso tra i ,00 e i ,00 euro. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 2.3 Durata della mediazione La mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dalla data di deposito della richiesta di avvio, ovvero dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissata dal giudice. 2.4 Avvio della mediazione La mediazione si avvia dopo l accettazione dell incarico da parte del mediatore designato, che avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza di cui all art Comunicazioni Le comunicazioni tra l organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Possono anche essere utilizzate, anche se non in via esclusiva, le procedure telematiche indicate nel sito internet L uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni. 2.6 Presenza delle parti e rappresentanza Ciascuna parte partecipa alla procedura di mediazione di persona, potendo anche farsi rappresentare e assistere da un legale o da altra persona di fiducia. Chi rappresenta la parte deve essere fornito dei necessari poteri. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare. ADR Semplifica Pagina 2
3 2.7 Luogo di svolgimento della mediazione La mediazione si svolge nelle sedi di ADR Semplifica o di altro organismo nei casi di cui all art Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell organismo può essere fissato lo svolgimento della mediazione in altro luogo ritenuto più idoneo. 2.8 Adesione alla mediazione L adesione formale alla mediazione avviene mediante compilazione, sottoscrizione ed invio all Organismo ( mediante mezzi che ne accertino l avvenuta ricezione) dell apposito modulo fornito dallo stesso, con il quale la parte si obbliga a presenziare al primo incontro di mediazione ed a corrispondere le dovute spese all Organismo. Il modulo di adesione deve essere inderogabilmente inviato all Organismo almeno tre giorni lavorativi antecedenti alla data fissata per il primo incontro di mediazione. In caso contrario ( ed in assenza di qualsiasi altra comunicazione, anche informale, che manifesti l intenzione di voler aderire al procedimento di mediazione ) l invito alla mediazione si considera rifiutato ed il mediatore procederà alla redazione del verbale di mancata adesione alla mediazione in data e/o luogo che saranno concordati unicamente con la parte istante, e che potranno pertanto risultare diversi da quelli indicati nella convocazione formale al tentativo di conciliazione inviata dall Organismo alle parti. 2.9 Gratuito patrocinio Qualora una parte si trovi nelle condizioni per l ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, essa è tenuta a depositare presso l Organismo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la delibera del Consiglio dell Ordine degli Avvocati competente attestante l ammissione della parte medesima al beneficio del gratuito patrocinio Accordi tra organismi ADR Semplifica può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione Richiesta di rinvio Ciascuna delle parti può chiedere un rinvio del primo incontro di mediazione o degli incontri successivi al primo solo in caso di valido e giustificato motivo debitamente certificato. La parte convocata in mediazione, inoltre, può chiedere un rinvio del primo incontro tra le parti solo dopo aver aderito formalmente alla procedura di mediazione nelle modalità previste dall art. 2.8 del presente regolamento. Diversamente, l Organismo ha la facoltà di non concedere alcun rinvio del primo incontro di mediazione. ADR Semplifica Pagina 3
4 In ogni caso, qualora la richiesta di rinvio pervenga all Organismo nei 5 giorni lavorativi antecedenti l incontro di mediazione, il richiedente, a fronte del non tempestivo preavviso che comporta maggiori spese ed incombenze per l Organismo, è tenuto a corrispondere la somma di euro 50,00 (oltre iva), oltre maggiori ed eventuali spese di segreteria sostenute per l invio delle successive e necessarie comunicazioni alle altre parti coinvolte in mediazione. E considerato valida e giustificata la richiesta di rinvio determinata dall esigenza di chiamare in mediazione un terzo al quale si ritiene comune la causa o dal quale si pretende essere garantiti Mancata partecipazione alla mediazione per causa diversa dalla volontà di non parteciparvi Qualora una delle parti non si presenti al primo incontro di mediazione o ad uno dei successivi incontri per causa diversa dalla volontà di non parteciparvi, ( come può essere la mera dimenticanza del giorno, dell ora e del luogo ad essa precedentemente comunicati da parte dell Organismo con mezzi che accertino l avvenuta ricezione della comunicazione, o da parte del mediatore durante la lettura del verbale di rinvio al termine dell incontro di mediazione), è tenuta a corrispondere all Organismo una penale forfetaria di euro 100,00 (oltre iva) qualora sia necessario procedere ad una successiva fissazione dell incontro di mediazione in accordo con la/le controparte/i. Tale somma non sarà dovuta qualora la parte presente pretenda la redazione definitiva di un verbale di mancata conciliazione per l assenza di controparte. In tal caso, il mediatore è tenuto ad ottemperare alla richiesta della parte presente. Articolo 3 Nomina del mediatore e procedimento di Mediazione 3.1 Scelta e nomina del mediatore Il mediatore è individuato dal responsabile dell organismo tra i nominativi inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul sito internet I mediatori facenti parte dell Organismo non possono svolgere attività di mediazione su qualsivoglia controversia, ma solo su quelle rispetto alle quali risultano specializzati in base alla propria attività professionale, alla tipologia di laurea universitaria posseduta ed alle proprie conoscenze tecniche e linguistiche. A tal fine, ciascun mediatore ha l onere di scegliere, alla sottoscrizione del contratto con ADR Semplifica, un numero limitato di materie rispetto alle quali intende esercitare la propria attività di mediatore. In relazione a ciò, gli affari di mediazione sono assegnati dall Organismo al mediatore tenendo in considerazione, innanzitutto, il tipo di materia oggetto della controversia. In secondo luogo, la scelta del mediatore tra quelli specializzati nella medesima materia sarà basata su criteri inderogabili e predeterminati di competenza e professionalità, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, di capacità, di esperienza e di turnazione nell assegnazione degli incarichi. ADR Semplifica Pagina 4
5 Infine, sarà tenuto in considerazione anche il profilo di rendimento di ciascun mediatore risultante dal giudizio riportato delle parti per mezzo della scheda di valutazione del servizio ( così come previsto dall art. 7 comma 5 lett.b) del D.M. 180/2010 e s.m.i. ) e dalla formazione continua e specializzata sulle materie oggetto del procedimento di mediazione. Il tutto in modo da assicurare l imparzialità, la neutralità, l indipendenza, la competenza, la professionalità, la capacità, l esperienza e l idoneità del mediatore al corretto e sollecito espletamento dell incarico. Le parti possono scegliere di comune accordo il mediatore, che sarà nominato dall organismo se disponibile ovvero se la scelta è in linea con il criterio inderogabile stabilito dall Organismo per l assegnazione degli affari di mediazione ovvero se il mediatore indicato esercita la propria attività professionale nel luogo di svolgimento della mediazione indicato nella richiesta di avvio. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari. In casi particolari l organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del Tariffario per i consulenti tecnici e periti presso i tribunali. Nei casi di cui all art l organismo può designare un mediatore iscritto nell elenco di altro organismo, fermi restando i criteri di scelta di cui al presente articolo. 3.2 Dichiarazione di imparzialità, neutralità ed indipendenza del mediatore Il mediatore accetta l incarico per iscritto, sottoscrivendo dichiarazione di imparzialità, neutralità ed indipendenza e assumendosi l obbligo di comunicare a ADR Semplifica l esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell incarico. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti senza favorire una di esse a discapito dell altra o delle altre. Per dichiarazione di neutralità s intende l assenza di qualsivoglia interesse diretto sull esito del procedimento per tutta la durata del medesimo. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore attesta l assenza di qualsiasi legame oggettivo con alcuna delle parti per tutta la durata del procedimento. All accettazione dell incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di condotta per mediatori adottato da ADR Semplifica. ADR Semplifica Pagina 5
6 Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l oggetto della mediazione. E fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o indipendente e/o neutrale. 3.3 Cause di incompatibilità Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore: qualsiasi legame oggettivo ovvero relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all esito della mediazione. Ciascuna parte può richiedere al responsabile dell organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell organismo, alla eventuale sostituzione provvede il socio di maggioranza di ADR Semplifica s.r.l. che non sia il responsabile dell organismo. 3.4 Tirocinio assistito ADR Semplifica consentirà gratuitamente ai mediatori che abbiano i necessari requisiti previsti dalla legge e gliene facciano richiesta di effettuare il tirocinio assistito rispetto ai procedimenti di mediazione in corso di svolgimento così come previsto dall art. 8, comma 4 del D.M. 180/2010 modificato ed integrato dal D.M. 145/2011. A tal fine, il mediatore avrà l onere di richiedere ufficialmente, tramite apposito modello predisposto dalla Segreteria dell Organismo, la possibilità di prendere parte in qualità di tirocinante ad un qualsivoglia procedimento di mediazione. Nel consentire la partecipazione al tirocinio assistito sarà data priorità ai mediatori formati ed iscritti presso ADR Semplifica. Il mediatore tirocinante ha l obbligo di assistere alla intera procedura di mediazione alla quale verrà assegnato ed è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e doveri imposti al mediatore della controversia. ADR Semplifica Pagina 6
7 In particolare, è tenuto all obbligo della riservatezza ed a sottoscrivere le stesse dichiarazioni del mediatore di cui agli artt. 3.2 e 3.3 del presente Regolamento. 3.5 Informalità del procedimento di mediazione La mediazione è condotta dal mediatore senza formalità e nella modalità che ritiene più opportuna, tenendo conto delle richieste delle parti. Il mediatore si adopera affinché la parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti. Il mediatore, accettato l incarico, può contattare le parti prima dell incontro di mediazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni separate. 3.6 Proposta del mediatore Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Egli può formulare una proposta conciliativa solo ed esclusivamente nel caso in cui tutte le parti, istanti e convocate, siano presenti in mediazione e gliene facciano concorde richiesta. Una volta formulata la proposta la comunica per iscritto a tutte le parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. Le parti devono far pervenire all organismo, per iscritto ed entro sette giorni dal ricevimento della proposta, l accettazione o il rifiuto della stessa. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. In accordo con le parti, ADR Semplifica può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. ADR Semplifica Pagina 7
8 Articolo 4 Conclusione della mediazione La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l organismo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano, successivamente al saldo dell indennità di mediazione eventualmente non ancora corrisposta all Organismo. Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all art. 3.6, al processo verbale è allegato il testo dell accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore. Se con l accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall art del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell organismo. In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell eventuale proposta. Il mediatore, nei casi di cui all art. 5, comma 1 del D.lgs 28/2010, svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell art. 11, comma 4, del D. lgs. 28/2010. Articolo 5 Scheda per la valutazione del servizio Si allega al presente regolamento la Scheda di valutazione del servizio (Allegato A), che al termine della mediazione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e trasmessa al Responsabile dell Organismo di ADR Semplifica con le modalità di cui all art ADR Semplifica Pagina 8
9 Articolo 6 Riservatezza privacy accesso agli atti inutilizzabilità e segreto professionale Articolo 6.1 Dovere di riservatezza Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell organismo o comunque nell ambito del procedimento di mediazione è tenuto all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Articolo 6.2 Privacy Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni. Articolo 6.3 Accesso agli atti Fermo restando quanto indicato all art. 6.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell organismo. Articolo 6.4 Inutilizzabilità e segreto professionale Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Articolo 7 Indennità per il servizio di mediazione L indennità per il servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Agli importi indicati nella tabella che segue deve essere applicata l I.V.A. in base all aliquota vigente. ADR Semplifica Pagina 9
10 Articolo 7.1 Tabella delle indennità Gli importi indicati sono da intendersi oltre I.V.A. e per ciascuna parte. Gli importi relativi alle spese di mediazione obbligatoria indicati nella tabella sottostante, sono riportati già con la decurtazione di un terzo del valore per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti quattro, rispetto alla tabella delle indennità allegata al D.M. 180/2010, così come previsto dall art. 16, comma 4, lett. d), del D.M. 180/2010 come modificato dall art. 5, comma 1, lett. b) del D.M 145/2011. Valore della lite Spese avvio Spese di mediazione obbligatoria e volontaria Se nessuna delle controparti partecipa Fino a 1.000,00 40,00 43,00 40,00 Da 1.001,00 fino a 5.000,00 40,00 86,00 50,00 Da 5.001,00 fino a ,00 40,00 160,00 50,00 Da ,00 fino a ,00 40,00 240,00 50,00 Da ,00 fino a ,00 40,00 400,00 50,00 Da ,00 fino a ,00 40,00 666,00 50,00 Da ,00 fino a ,00 40, ,00 50,00 Da ,00 fino a ,00 40, ,00 50,00 Da ,00 fino a ,00 40, ,00 50,00 Oltre ,00 40, ,00 50,00 ADR Semplifica Pagina 10
11 Articolo 7.2 Spese di avvio del procedimento Le spese di avvio del procedimento sono in misura fissa, pari ad euro 40,00 ( oltre I.V.A. ) per ciascuna parte, e sono versate dall istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento. Articolo 7.3 Spese di mediazione Le spese di mediazione comprendono l onorario del mediatore e i costi di amministrazione della procedura e sono commisurate al valore della lite, indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Esse devono essere corrisposte da ciascuna parte, per intero, prima dell inizio del primo incontro di mediazione. Articolo 7.4 Maggiorazioni e riduzioni delle spese di mediazione obbligatoria e volontaria MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tutte le maggiorazioni e le riduzioni relative alle spese di mediazione obbligatoria si intendono riferite alla Tabella A, allegata al D.M. 180/2010 che di seguito si riporta: Valore della lite - Spese di mediazione obbligatoria (per ciascuna parte) Fino a Euro Euro 65,00 da Euro a Euro da Euro a Euro da Euro a Euro da Euro a Euro da Euro a Euro Euro 130,00 Euro 240,00 Euro 360,00 Euro 600,00 Euro 1.000,00 da Euro a Euro Euro 2.000,00 ADR Semplifica Pagina 11
12 da Euro a Euro Euro 3.800,00 da Euro a Euro Euro 5.200,00 oltre Euro Euro 9.200,00 Le maggiorazioni sulle spese di mediazione obbligatoria si applicano: in caso di successo della mediazione, nella misura di un quarto in più rispetto all indennità di mediazione ; nei casi in cui, essendo indeterminato o indeterminabile il valore della lite o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, all esito del procedimento di mediazione il valore stesso risulti maggiore rispetto a quello predeterminato dal responsabile dell Organismo ai sensi dell art. 16, comma 8 del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento ; Le riduzioni sulle spese di mediazione obbligatoria si applicano: nelle materie di cui all art. 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010, nella misura di un terzo del valore per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti quattro, rispetto alla tabella delle indennità allegata al D.M. 180/2010 ( gli importi relativi alle spese di mediazione obbligatoria indicati nella tabella di cui all art. 7.1 sono riportati già con la decurtazione suddetta ); quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento. In tal caso, le spese di mediazione si riducono ad euro 40,00 ( oltre I.V.A. ) per il primo scaglione e ad euro 50,00 ( oltre I.V.A. ) per tutti gli altri scaglioni; nei casi in cui, essendo indeterminato o indeterminabile il valore della lite o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, all esito del procedimento di mediazione il valore stesso risulti minore rispetto a quello predeterminato dal responsabile dell Organismo ai sensi dell art. 16, comma 8 del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento ; MEDIAZIONE VOLONTARIA Tutte le maggiorazioni e le riduzioni relative alle spese di mediazione volontaria si intendono riferite alla Tabella A, allegata al D.M. 180/2010 sopra riportata: Le maggiorazioni sulle spese di mediazione volontaria si applicano: ADR Semplifica Pagina 12
13 in caso di successo della mediazione, nella misura di un quarto in più rispetto all indennità di mediazione ; in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare nella misura di un quinto in più rispetto all indennità di mediazione; nei casi in cui, essendo indeterminato o indeterminabile il valore della lite o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, all esito del procedimento di mediazione il valore stesso risulti maggiore rispetto a quello predeterminato dal responsabile dell Organismo ai sensi dell art. 16, comma 8 del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Le riduzioni sulle spese di mediazione volontaria si applicano: quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento. In tal caso, qualora la parte istante abbia interesse al rilascio del verbale da parte dell Organismo, le spese di mediazione si riducono ad euro 40,00 ( oltre I.V.A. ) per il primo scaglione e ad euro 50,00 ( oltre I.V.A. ) per tutti gli altri scaglioni ; qualora non abbia interesse al verbale, invece, oltre alle spese di avvio della procedura nulla è più dovuto all Organismo che non rilascerà alcun verbale; nei casi in cui, essendo indeterminato o indeterminabile il valore della lite o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, all esito del procedimento di mediazione il valore stesso risulti minore rispetto a quello predeterminato dal responsabile dell Organismo ai sensi dell art. 16, comma 8 del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Articolo 7.5 Altre spese Accertamenti anagrafici, visure, copisteria ed altri servizi richiesti dalle parti saranno da ritenersi oneri aggiuntivi rispetto all indennità di mediazione. Vedasi, inoltre, le maggiorazioni dovute in caso di richiesta di rinvio non tempestiva dell incontro di mediazione (art. 2.11), ed in caso di mancata partecipazione alla mediazione per causa diversa dalla volontà di non parteciparvi (art. 2.12). Articolo 8 Regole finali e rinvio In caso di sospensione o cancellazione di ADR Semplifica dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell art. 10 del D.M. n. 180 del 18/10/2010 i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l organismo di mediazione scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. ADR Semplifica Pagina 13
14 In caso di mancato accordo tra le parti l Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ADR Semplifica. La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana. ADR Semplifica Pagina 14
ADR NUOVA GIUSTIZIA E MEDIAZIONE REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
ADR NUOVA GIUSTIZIA E MEDIAZIONE REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Articolo 1 Premessa L applicazione del presente regolamento ( regolamento ) decorre dal 01 Gennaio 2011. Il regolamento di Adr
Dettagli139/2014 REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
1 AGORA' MEDIAZIONI S.R.L. Aggiornato con le modifiche di cui al D:M: 139/2014 REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Art. 1 Applicazione Art. 2 Avvio della procedura di mediazione 2.2 Durata della
DettagliREGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA
Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 234 del Registro degli Organismi di Mediazione REGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni Il presente regolamento si ispira
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del d.lgs. 180/2010) 2. Il
DettagliArt. 1 Premessa. Art. 4 Conclusione della mediazione. Art. 5 Scheda di valutazione del servizio
Art. 1 Premessa Art. 2 Avvio della procedura di mediazione 2.1 Istanza di mediazione 2.2 Durata della mediazione 2.3 Avvio della mediazione 2.4 Comunicazioni 2.5 Presenza delle parti 2.6 Luogo di svolgimento
DettagliIstituto Veneto di Mediazione e Conciliazione
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE DENOMINATO Istituto Veneto di Mediazione e Conciliazione S.r.l. ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 1. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1.1 Il presente regolamento
DettagliCAT - CONFCOMMERCIO PMI FOGGIA
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi
DettagliCAT - CONFCOMMERCIO PMI FOGGIA
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENT0 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione DI ai
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi
DettagliREGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Articolo 1 Premessa
Organismo iscritto presso il Ministero della giustizia al n. 791 del Registro degli Organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del D.Lgs 28/2010 Via
DettagliAi sensi della normativa vigente
TABELLA DI INDENNITA' AGRINNOVA CAMPANIA SOCIETA COOPERATIVA PER INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO Ai sensi della normativa vigente PROCEDURE OBBLIGATORIA (ai sensi del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28) Scaglione n
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO Organismo di Mediazione Innocente Pozzoli REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011
DettagliRegolamento di mediazione
Regolamento di mediazione Giuriform srl è iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 340 del registro degli organismi di mediazione. INDICE Art. 1 Applicazione del regolamento Art. 2 Avvio della
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE MEDIAZIONE ADR SRL REGOLAMENTO DI PROCEDURA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE MEDIAZIONE ADR SRL Iscritto al n 544P del Registro del Ministero della Giustizia con PDG del 13/10/2011 REGOLAMENTO DI PROCEDURA Art.1 Scopo e ambito di applicazione Il presente
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 e l n.98
FACILITA organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - società cooperativa Forlì Via Bruni 36 Cap 47121- Telefono 0543.370923 fax 0543.456527con unità locali in Bologna, Calco,
DettagliRICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA ex art. 4 decreto legislativo n.
ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE ISCRITTO AL N. 866 DEL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Via Cavour, 47 00184, Roma Tel. 06 89270983 e-mail: segreteria@adrmediaitalia.com PEC: adrmediaitaliasrl@legalmail.it
DettagliRegolamento Procedura di Mediazione OMCI Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia
Regolamento Procedura di Mediazione OMCI Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia Indice 1 Applicazione 2 Avvio della mediazione 3 Luogo della mediazione 4 Scelta e nomina del mediatore 5 Indipendenza
DettagliIL RUOLO DEL MEDIATORE, RESPONSABILITÀ E DEONTOLOGIA
CONVEGNO: LA MEDIAZIONE CIVILE IL RUOLO DEL MEDIATORE, RESPONSABILITÀ E DEONTOLOGIA SARA BERTONI 28 Giugno 2011 - Aula Magna Via Roentgen 1 Milano Sommario Le funzioni I requisiti Deontologia Obblighi
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 in conformita delle previsioni di cui all art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale
DettagliISTANZA UNILATERALE DI CONCILIAZIONE
Ente accreditato presso il Ministero della Giustizia Iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione al n. 194 ISTANZA UNILATERALE DI CONCILIAZIONE 8/ D.lgs. del 04 marzo 2010 n. 28 - D.M. del 18
DettagliREGOLAMENTO DI PROCEDURA
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE REGOLAMENTO DI PROCEDURA Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali tra due o più soggetti
DettagliCAMERA DI CONCILIAZIONE NAZIONALE SRL. REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011
CAMERA DI CONCILIAZIONE NAZIONALE SRL REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di Mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi
DettagliDomande e risposte sulla mediazione. tratte dal d.lgs. 28/2010 (II parte)
Downloaded from: justpaste.it/oag-faq-minardi Domande e risposte sulla mediazione tratte dal d.lgs. 28/2010 (II parte) Autore Mirco Minardi, www.lexform.it Cosa si intende per mediazione? La mediazione
DettagliDISPUTE RESOLUTION S.r.l.
DISPUTE RESOLUTION S.r.l. REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi
DettagliINDENNITA DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE ONORARI MEDIATORI
INDENNITA DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE ONORARI MEDIATORI I. Spese di avvio del procedimento: 40,00 (IVA esclusa) per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di 80,00 (IVA esclusa)
DettagliADR MEDIA - REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
ADR MEDIA - REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Articolo 1 Premessa L applicazione del presente regolamento decorre dalle procedure di mediazioni avviate a partire dal 20 Settembre 2013. Il regolamento
DettagliRegolamento di Mediazione
Regolamento di Mediazione Rev. Dicembre 2016 www.eaconciliazioni.com EA Conciliazioni srl è iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 858 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo, si intende l Ente del sistema camerale, iscritto nell apposito
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi
DettagliRegolamento di procedura dell Organismo di mediazione del Collegio geometri e geometri laureati di Padova
Regolamento di procedura dell Organismo di mediazione del Collegio geometri e geometri laureati di Copyright 2013 ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, del Decreto
DettagliRegolamento della procedura di mediazione Mediation.BZ dell Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano
Regolamento della procedura di mediazione Mediation.BZ dell Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
pag. 1/8 I procedimenti di mediazione amministrati da Concormedia sono disciplinati dalle disposizioni del presente di cui formano parte integrante: le tariffe il codice etico la scheda di valutazione
DettagliAssociazione IMMEDIATA-ADR REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Associazione IMMEDIATA-ADR REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Art. 1 Ambito di applicazione, principi e definizioni Art. 1.1 Ambito di applicazione Il Regolamento si applica a tutti i procedimenti
DettagliSVS GESTIONE SERVIZI SRL. Regolamento di procedura di mediazione ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011
SVS GESTIONE SERVIZI SRL Regolamento di procedura di mediazione ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione
DettagliOrganismo di Mediazione ungiustoaccordo s.r.l. REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Organismo di Mediazione ungiustoaccordo s.r.l. REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Approvato nella seduta dell assemblea dei soci del 04/04/2011, come modificato ed integrato nella delibera dell
DettagliModulo DOMANDA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE ai sensi del D.Lgs. n. 28/10
1 ASSOCIAZIONE IMMEDIATA-ADR Organismo di mediazione Iscritta al n. 49 del Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia per gestire dei tentativi di mediazione finalizzati alla
Dettagli(Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
(Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. In vigore con decorrenza dal 20 settembre 2013 ovvero trenta
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE di
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE di MEDIAZIONI ARBITRATO CONCILIAZIONE SRL (in breve ME.AR.CON.) Delibera assembleare del 15 marzo 2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alla
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE 1 INDICE 1) APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 2) AVVIO DELLA MEDIAZIONE 3) LUOGO E MODALITA DELLA MEDIAZIONE 4) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 5) NOMINA DEL MEDIATORE 6) INDIPENDENZA,
DettagliDOMANDA DI CONCILIAZIONE
DOMANDA DI CONCILIAZIONE per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall Autorità per l Energia Elettrica, il Gas e il Sistema
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo, si intende l Ente del sistema camerale, iscritto nell apposito
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI RIETI REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE agg. delibera 05/2016 Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 modificato in seguito
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Accreditato al n. 127 dal Ministero della Giustizia Regolamento di procedura Art. 1 - Oggetto e principi generali Il presente Regolamento
DettagliArt. 1 DEFINIZIONI. Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO iscritto al n. 1021 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia art. 3 del D.M.
DettagliCONVENZIONE. fra. Alpi Concilia S.r.l. Dott./Sig. [o Società ]
CONVENZIONE fra Alpi Concilia S.r.l. e Dott./Sig. [o Società ] 1 CONVENZIONE Con il presente atto sottoscritto in data odierna, tra Alpi Concilia S.r.l., con sede in Trento, via Grazioli 63, C.F. e P.IVA
DettagliRegolamento di Mediazione JAMS-ADR Center In vigore dal 1 ottobre 2009
Regolamento di Mediazione Richiesta di avvio Mediazione Arbitrato e-jams Tariffe Clausole Regolamento di Mediazione JAMS-ADR Center In vigore dal 1 ottobre 2009 Sintesi del Regolamento di Mediazione Ambito
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI TERNI
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI TERNI iscritto al n. 175 del Registro degli organismi di mediazione 05100 TERNI CORSO DEL POPOLO N. 40 PALAZZO DI GIUSTIZIA TELEFONO 0744 309558 TELEFAX 0744 300140 odmforenseterni@ordineavvocatiterni.it
DettagliADR Meditalia srl. Regolamento di procedura
ADR Meditalia srl Regolamento di procedura ART. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento viene applicato alle procedure di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA Organismo pubblico di Mediazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torre Annunziata istituito ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M.
DettagliREGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Articolo 1 - Applicazione del Regolamento Articolo 2 Luogo della Mediazione Articolo 3 Avvio della procedura di Mediazione Articolo 4 Nomina del Mediatore e comunicazioni
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo, si intende l Azienda Speciale intercamerale ADR Piemonte, iscritto
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE di ARBITRA CAMERA Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma per l Arbitrato e la Conciliazione Iscritta al n. 44 del Registro degli
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 (modificato a seguito del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito,
DettagliDOMANDA DI MEDIAZIONE ai sensi del D.lgs. n. 28/10
Associazione Immediata - ADR Organismo di mediazione Iscritta al n.49 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia per gestire dei tentativi di mediazione finalizzati alla conciliazione
DettagliREGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA
Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 234 del Registro degli Organismi di Mediazione REGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni Il presente regolamento si ispira
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE In vigore dal 07/01/2016 Delibera di Giunta n. 138/2015 Delibera del Consiglio n. 27/2015
Sportello di Conciliazione Accreditato con PDG 16/07/2007 al n. 13 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE In vigore dal 07/01/2016 Delibera di
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE (Gennaio 2015)
ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL N. 115 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE LA MEDIAZIONE TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Art. 1) DEFINIZIONI REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE (Gennaio 2015)
DettagliREGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE ART.1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
Servizio di Conciliazione/Organismo di Mediazione Art. 1) DEFINIZIONI REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo, si intende l
DettagliIstituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO. per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS L Istituto Nazionale Previdenza Sociale - I.N.P.S. pubblica
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Approvato dal Ministero della Giustizia con PDG del 23 febbraio 2011 ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e al decreto interministeriale 18 ottobre 2010
DettagliREGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA SOCIETÀ ORA CONCILIA S.N.C. AI SENSI DEL D.M. 180/2010 E D.M. 145/2011 ART. 1) - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA SOCIETÀ ORA CONCILIA S.N.C. AI SENSI DEL D.M. 180/2010 E D.M. 145/2011 ART. 1) - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1.1 Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione
DettagliISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI MEDIAZIONE
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI MEDIAZIONE 1. La richiesta di mediazione deve essere presentata utilizzando il modello DM1 a seguire riportato; compilando tutti i campi come ivi previsto
Dettagli00195 Roma c/o Ordine Ingg. Latina Piazza A. Celli LATINA
1 Associazione Immediata-ADR Organismo di mediazione Iscritta al n.49 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia per gestire dei tentativi di mediazione finalizzati alla conciliazione
Dettagli3. Il presente regolamento si applica alle controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
Regolamento ADR Concordia Italia S.r.l. INDICE Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento Art. 2 Domanda di Mediazione Art. 3 Luogo di svolgimento della Mediazione Art. 4 Scelta e nomina del mediatore
Dettagli2) AMBITO DI APPLICAZIONE
Sportello di Conciliazione Accreditato con PDG 16/07/2007 al n. 13 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ORISTANO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ORISTANO REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Delibera G.C. n. 050 del 03/11/2016 Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI CASERTA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI CASERTA REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 modificato a seguito della sentenza della Corte
DettagliISTANTI. Cognome Nome Nato/a Prov. ( ) il / / Residente in Prov. ( ) CAP Via/piazza n Codice Fiscale Partita Iva Telefono Telefono Cell.
All Organismo di Conciliazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza Organismo iscritto al n. 107 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto
DettagliSTATUTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE DI PESARO (OMFP)
STATUTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE DI PESARO (OMFP) Art. 1 Principi generali e Oggetto. Il presente statuto disciplina l organizzazione interna dell ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
DettagliTABELLA delle INDENNITA di INMEDIAZIONE ADR Organismo non autonomo di IN MEDIAZIONE S.R.L.
1 TABELLA delle INDENNITA di INMEDIAZIONE ADR Organismo non autonomo di IN MEDIAZIONE S.R.L. ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE AL N. 911 Ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, del
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi
DettagliIl Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da De Jure Conciliando. in tutto il territorio nazionale.
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI MEDI AZIONE De Jure Conciliando 1. Disposizioni generali Oggetto, principi informatori e ambito di applicazione. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell attività
DettagliRegolamento di Mediazione. di ACCORDIAMOCI S.r.l.
Regolamento di Mediazione di ACCORDIAMOCI S.r.l. Il presente regolamento, corredato dell Allegato 1 (Tabella delle indennità), Allegato 2 (Codice Etico) ed Allegato 3 (Scheda di Valutazione) è stato adottato
DettagliREGOLAMENTO DI PROCEDURA
REGOLAMENTO DI PROCEDURA Articolo 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente regolamento (di seguito Regolamento ) disciplina le procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione di controversie civili
DettagliIstanza di Mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010
Istanza di Mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 ADR Center Via del Babuino, 114 00187 Roma adr@pec. Iscritto presso il Ministero della giustizia al n. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire
DettagliREGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI PISA
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI PISA Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale autonoma della procedura di mediazione e i relativi costi, nel
DettagliDomanda di mediazione
Spett.le Organismo di Mediazione del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Sassari Via Roma 49-07100 Sassari Domanda di mediazione Il sottoscritto (Persona fisica/azienda), nato a il / / residente/con
DettagliREGOLAMENTO DELLE ATTIVITA DI MEDIAZIONE
Camera di Commercio di Caserta Organismo iscritto al n. 404 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle conciliazioni Ministero della Giustizia REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA DI MEDIAZIONE Art.
DettagliISTANZA DI MEDIAZIONE ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010
ISTANZA DI MEDIAZIONE ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 EQUILIBRIUM S.r.l. sede di Autorità giudiziaria territorialmente competente: PARTE ISTANTE Persona fisica Persona giuridica (Società/Ente/Condominio/altro)
DettagliADR Accorditalia s.r.l.
REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE DI ADR ACCORDITALIA SRL Organismo di mediazione Iscritto al n. 834 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia a norma dell
DettagliREGOLAMENTO DI PROCEDURA ADOTTATO DA
REGOLAMENTO DI PROCEDURA ADOTTATO DA ADR RICONCILIAMO SRL Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 Aggiornato alla nuova formulazione del decreto legislativo 28/2010 ai sensi della legge 98/2013 INDICE Applicazione
DettagliRICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE FACOLTATIVA/VOLONTARIA
RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE FACOLTATIVA/VOLONTARIA (un originale e fotocopie per tutte le parti chiamate) Il sottoscritto nato a il C.F. residente in prov. Via CAP tel. fax cell. e-mail
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE 1 IN VIGORE DA APRILE 2015
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE 1 IN VIGORE DA APRILE 2015 Ai sensi del D.lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e del D.M. 145/2011 così come modificati dal D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013. ART. 1 - APPLICAZIONE
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
REGOLAMENTO PER LA 1) APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 2) AVVIO DELLA MEDIAZIONE 3) LUOGO E MODALITA DELLA MEDIAZIONE 4) PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE 5) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 6) NOMINA DEL MEDIATORE MEDIAZIONE
DettagliVERBALE DI MEDIAZIONE
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Accreditato in data 01.10.2010 al n. 127 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia VERBALE DI MEDIAZIONE Sede:
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE - Ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n 28/2010, il presente regolamento
DettagliADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
ORGANISMO DI MEDIAZIONE iscritto al registro 395 degli organismi di mediazione Del Ministero della Giustizia n. 1000 ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 e
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE DELL ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVICIA DI CATANIA Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE DELL ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVICIA DI CATANIA Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi
Dettaglivalore della controversia, in maniera da assicurare l imparzialità e l idoneità e aderendo all eventuale indicazione congiunta delle parti.
Regolamento della procedura di mediazione dell Organismo di Mediazione dell Ordine degli Ingegneri di Matera Iscritto al Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n 2013 Ai
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE di A.D.R. PRO GEST ITALIA S.r.l.
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE di A.D.R. PRO GEST ITALIA S.r.l. INDICE ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ART. 2 ELENCO DEI MEDIATORI ART. 3 IL RESPONSABILE DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE ART. 4 IL REGISTRO
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
Organismo presso il Tribunale di Milano art. 18 D.Lgs 28/2010, iscritto al n. 36 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia 20122 MILANO - Via Freguglia, 14
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
Mediazione ADR Pescara ORGANISMO DI MEDIAZIONE Organo istituito dalla Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico Iscritto con P.D.G. del 17.06.2011 al n. 392 del
DettagliDOMANDA DI MEDIAZIONE PLURIMA
DOMANDA DI MEDIAZIONE PLURIMA Sezione 1 parti della controversia (compilare il modello Parti Aggiuntive per ogni parte istante coinvolta nel procedimento) (parte istante) Il sottoscritto CHIEDE di avviare
DettagliMEDIA CONCILIARE s.r.l. 03/11/2014 REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
MEDIA CONCILIARE s.r.l. 03/11/2014 REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 in conformità delle previsioni di cui all art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge
DettagliI. SCOPO E AMBITI DI APPLICAZIONE
REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO I. SCOPO E AMBITI DI APPLICAZIONE Art. 1 Definizioni,
DettagliDOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA. Via Roberto Bracco,15 A Napoli
DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA Alla Segreteria di AGRINNOVA CAMPANIA SOCIETA COOPERATIVA iscritto al n. 1038 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia Prot.
Dettagli