REGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA

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1 Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 234 del Registro degli Organismi di Mediazione REGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA Articolo 1 Ambito di applicazione L applicazione del presente regolamento decorre dall 1 febbraio Il regolamento di ADR Semplifica si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e si applica a tutte le mediazioni amministrate sul territorio italiano. Le parti, d intesa con ADR Semplifica, possono concordare di apportare modifiche al regolamento, fatta eccezione per quanto non è modificabile nei casi di mediazione ex D.Lgs. 28/2010. Articolo 2 Avvio della procedura di mediazione 2.1 Richiesta di avvio La richiesta di avvio è depositata in forma scritta presso la sede dell organismo, da una delle parti o congiuntamente dalle parti, utilizzando la modulistica per l avvio della procedura predisposta da ADR Semplifica. La richiesta di avvio può avvenire anche in forma telematica, mediante l utilizzo e l invio dell apposita modulistica presente sul sito internet Essa deve indicare l organismo, le parti ed i loro eventuali rappresentanti e/o consulenti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l oggetto della lite, le ragioni della pretesa, nonché il valore della controversia secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. La richiesta di avvio della procedura compilata in modo incompleto o errato è considerata dall organismo come non pervenuta. E di competenza esclusiva delle parti l indicazione circa l oggetto della controversia e le ragioni della pretesa, l individuazione delle altre parti chiamate in mediazione, l indicazione dei loro recapiti, la determinazione del valore della controversia, la forma ed il contenuto di deleghe e procure, le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio ed alla non esistenza di altre domande relative alla stessa controversia.

2 L organismo prende contatto con le parti per la preparazione e la fissazione dell incontro di mediazione, con i mezzi idonei a dimostrarne l avvenuta ricezione, non oltre quindici giorni dal deposito della richiesta di avvio. Durante i periodi di chiusura per ferie di ADR Semplifica, indicati sul sito internet i termini di comunicazione dell istanza di mediazione si intendono sospesi. 2.2 Liti di valore indeterminato o indeterminabile Qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. A tal fine, si considerano onorari minimi quelli previsti per le controversie di valore compreso tra i ,00 e i ,00 euro, mentre si considerano onorari massimi quelli previsti per le controversie di valore compreso tra i ,00 e i ,00 euro. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 2.3 Durata della mediazione La mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dalla data di deposito della richiesta di avvio, ovvero dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissata dal giudice. 2.4 Avvio della mediazione La mediazione si avvia dopo l accettazione dell incarico da parte del mediatore designato, che avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza di cui all art Comunicazioni Le comunicazioni tra l organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Possono anche essere utilizzate, anche se non in via esclusiva, le procedure telematiche indicate nel sito internet L uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni. 2.6 Presenza delle parti e rappresentanza Ciascuna parte partecipa alla procedura di mediazione di persona, potendo anche farsi rappresentare e assistere da un legale o da altra persona di fiducia. Chi rappresenta la parte deve essere fornito dei necessari poteri. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare. ADR Semplifica Pagina 2

3 2.7 Luogo di svolgimento della mediazione La mediazione si svolge nelle sedi di ADR Semplifica o di altro organismo nei casi di cui all art Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell organismo può essere fissato lo svolgimento della mediazione in altro luogo ritenuto più idoneo. 2.8 Adesione alla mediazione L adesione formale alla mediazione avviene mediante compilazione, sottoscrizione ed invio all Organismo ( mediante mezzi che ne accertino l avvenuta ricezione) dell apposito modulo fornito dallo stesso, con il quale la parte si obbliga a presenziare al primo incontro di mediazione ed a corrispondere le dovute spese all Organismo. Il modulo di adesione deve essere inderogabilmente inviato all Organismo almeno tre giorni lavorativi antecedenti alla data fissata per il primo incontro di mediazione. In caso contrario ( ed in assenza di qualsiasi altra comunicazione, anche informale, che manifesti l intenzione di voler aderire al procedimento di mediazione ) l invito alla mediazione si considera rifiutato ed il mediatore procederà alla redazione del verbale di mancata adesione alla mediazione in data e/o luogo che saranno concordati unicamente con la parte istante, e che potranno pertanto risultare diversi da quelli indicati nella convocazione formale al tentativo di conciliazione inviata dall Organismo alle parti. 2.9 Gratuito patrocinio Qualora una parte si trovi nelle condizioni per l ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, essa è tenuta a depositare presso l Organismo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la delibera del Consiglio dell Ordine degli Avvocati competente attestante l ammissione della parte medesima al beneficio del gratuito patrocinio Accordi tra organismi ADR Semplifica può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione Richiesta di rinvio Ciascuna delle parti può chiedere un rinvio del primo incontro di mediazione o degli incontri successivi al primo solo in caso di valido e giustificato motivo debitamente certificato. La parte convocata in mediazione, inoltre, può chiedere un rinvio del primo incontro tra le parti solo dopo aver aderito formalmente alla procedura di mediazione nelle modalità previste dall art. 2.8 del presente regolamento. Diversamente, l Organismo ha la facoltà di non concedere alcun rinvio del primo incontro di mediazione. ADR Semplifica Pagina 3

4 In ogni caso, qualora la richiesta di rinvio pervenga all Organismo nei 5 giorni lavorativi antecedenti l incontro di mediazione, il richiedente, a fronte del non tempestivo preavviso che comporta maggiori spese ed incombenze per l Organismo, è tenuto a corrispondere la somma di euro 50,00 (oltre iva), oltre maggiori ed eventuali spese di segreteria sostenute per l invio delle successive e necessarie comunicazioni alle altre parti coinvolte in mediazione. E considerato valida e giustificata la richiesta di rinvio determinata dall esigenza di chiamare in mediazione un terzo al quale si ritiene comune la causa o dal quale si pretende essere garantiti Mancata partecipazione alla mediazione per causa diversa dalla volontà di non parteciparvi Qualora una delle parti non si presenti al primo incontro di mediazione o ad uno dei successivi incontri per causa diversa dalla volontà di non parteciparvi, ( come può essere la mera dimenticanza del giorno, dell ora e del luogo ad essa precedentemente comunicati da parte dell Organismo con mezzi che accertino l avvenuta ricezione della comunicazione, o da parte del mediatore durante la lettura del verbale di rinvio al termine dell incontro di mediazione), è tenuta a corrispondere all Organismo una penale forfetaria di euro 100,00 (oltre iva) qualora sia necessario procedere ad una successiva fissazione dell incontro di mediazione in accordo con la/le controparte/i. Tale somma non sarà dovuta qualora la parte presente pretenda la redazione definitiva di un verbale di mancata conciliazione per l assenza di controparte. In tal caso, il mediatore è tenuto ad ottemperare alla richiesta della parte presente. Articolo 3 Nomina del mediatore e procedimento di Mediazione 3.1 Scelta e nomina del mediatore Il mediatore è individuato dal responsabile dell organismo tra i nominativi inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul sito internet I mediatori facenti parte dell Organismo non possono svolgere attività di mediazione su qualsivoglia controversia, ma solo su quelle rispetto alle quali risultano specializzati in base alla propria attività professionale, alla tipologia di laurea universitaria posseduta ed alle proprie conoscenze tecniche e linguistiche. A tal fine, ciascun mediatore ha l onere di scegliere, alla sottoscrizione del contratto con ADR Semplifica, un numero limitato di materie rispetto alle quali intende esercitare la propria attività di mediatore. In relazione a ciò, gli affari di mediazione sono assegnati dall Organismo al mediatore tenendo in considerazione, innanzitutto, il tipo di materia oggetto della controversia. In secondo luogo, la scelta del mediatore tra quelli specializzati nella medesima materia sarà basata su criteri inderogabili e predeterminati di competenza e professionalità, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, di capacità, di esperienza e di turnazione nell assegnazione degli incarichi. ADR Semplifica Pagina 4

5 Infine, sarà tenuto in considerazione anche il profilo di rendimento di ciascun mediatore risultante dal giudizio riportato delle parti per mezzo della scheda di valutazione del servizio ( così come previsto dall art. 7 comma 5 lett.b) del D.M. 180/2010 e s.m.i. ) e dalla formazione continua e specializzata sulle materie oggetto del procedimento di mediazione. Il tutto in modo da assicurare l imparzialità, la neutralità, l indipendenza, la competenza, la professionalità, la capacità, l esperienza e l idoneità del mediatore al corretto e sollecito espletamento dell incarico. Le parti possono scegliere di comune accordo il mediatore, che sarà nominato dall organismo se disponibile ovvero se la scelta è in linea con il criterio inderogabile stabilito dall Organismo per l assegnazione degli affari di mediazione ovvero se il mediatore indicato esercita la propria attività professionale nel luogo di svolgimento della mediazione indicato nella richiesta di avvio. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari. In casi particolari l organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del Tariffario per i consulenti tecnici e periti presso i tribunali. Nei casi di cui all art l organismo può designare un mediatore iscritto nell elenco di altro organismo, fermi restando i criteri di scelta di cui al presente articolo. 3.2 Dichiarazione di imparzialità, neutralità ed indipendenza del mediatore Il mediatore accetta l incarico per iscritto, sottoscrivendo dichiarazione di imparzialità, neutralità ed indipendenza e assumendosi l obbligo di comunicare a ADR Semplifica l esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell incarico. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti senza favorire una di esse a discapito dell altra o delle altre. Per dichiarazione di neutralità s intende l assenza di qualsivoglia interesse diretto sull esito del procedimento per tutta la durata del medesimo. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore attesta l assenza di qualsiasi legame oggettivo con alcuna delle parti per tutta la durata del procedimento. All accettazione dell incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di condotta per mediatori adottato da ADR Semplifica. ADR Semplifica Pagina 5

6 Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l oggetto della mediazione. E fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o indipendente e/o neutrale. 3.3 Cause di incompatibilità Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore: qualsiasi legame oggettivo ovvero relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all esito della mediazione. Ciascuna parte può richiedere al responsabile dell organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell organismo, alla eventuale sostituzione provvede il socio di maggioranza di ADR Semplifica s.r.l. che non sia il responsabile dell organismo. 3.4 Tirocinio assistito ADR Semplifica consentirà gratuitamente ai mediatori che abbiano i necessari requisiti previsti dalla legge e gliene facciano richiesta di effettuare il tirocinio assistito rispetto ai procedimenti di mediazione in corso di svolgimento così come previsto dall art. 8, comma 4 del D.M. 180/2010 modificato ed integrato dal D.M. 145/2011. A tal fine, il mediatore avrà l onere di richiedere ufficialmente, tramite apposito modello predisposto dalla Segreteria dell Organismo, la possibilità di prendere parte in qualità di tirocinante ad un qualsivoglia procedimento di mediazione. Nel consentire la partecipazione al tirocinio assistito sarà data priorità ai mediatori formati ed iscritti presso ADR Semplifica. Il mediatore tirocinante ha l obbligo di assistere alla intera procedura di mediazione alla quale verrà assegnato ed è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e doveri imposti al mediatore della controversia. ADR Semplifica Pagina 6

7 In particolare, è tenuto all obbligo della riservatezza ed a sottoscrivere le stesse dichiarazioni del mediatore di cui agli artt. 3.2 e 3.3 del presente Regolamento. 3.5 Informalità del procedimento di mediazione La mediazione è condotta dal mediatore senza formalità e nella modalità che ritiene più opportuna, tenendo conto delle richieste delle parti. Il mediatore si adopera affinché la parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti. Il mediatore, accettato l incarico, può contattare le parti prima dell incontro di mediazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni separate. 3.6 Proposta del mediatore Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Egli può formulare una proposta conciliativa solo ed esclusivamente nel caso in cui tutte le parti, istanti e convocate, siano presenti in mediazione e gliene facciano concorde richiesta. Una volta formulata la proposta la comunica per iscritto a tutte le parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. Le parti devono far pervenire all organismo, per iscritto ed entro sette giorni dal ricevimento della proposta, l accettazione o il rifiuto della stessa. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. In accordo con le parti, ADR Semplifica può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. ADR Semplifica Pagina 7

8 Articolo 4 Conclusione della mediazione La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l organismo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano, successivamente al saldo dell indennità di mediazione eventualmente non ancora corrisposta all Organismo. Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all art. 3.6, al processo verbale è allegato il testo dell accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore. Se con l accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall art del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell organismo. In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell eventuale proposta. Il mediatore, nei casi di cui all art. 5, comma 1 del D.lgs 28/2010, svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell art. 11, comma 4, del D. lgs. 28/2010. Articolo 5 Scheda per la valutazione del servizio Si allega al presente regolamento la Scheda di valutazione del servizio (Allegato A), che al termine della mediazione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e trasmessa al Responsabile dell Organismo di ADR Semplifica con le modalità di cui all art ADR Semplifica Pagina 8

9 Articolo 6 Riservatezza privacy accesso agli atti inutilizzabilità e segreto professionale Articolo 6.1 Dovere di riservatezza Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell organismo o comunque nell ambito del procedimento di mediazione è tenuto all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Articolo 6.2 Privacy Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni. Articolo 6.3 Accesso agli atti Fermo restando quanto indicato all art. 6.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell organismo. Articolo 6.4 Inutilizzabilità e segreto professionale Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Articolo 7 Indennità per il servizio di mediazione L indennità per il servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Agli importi indicati nella tabella che segue deve essere applicata l I.V.A. in base all aliquota vigente. ADR Semplifica Pagina 9

10 Articolo 7.1 Tabella delle indennità Gli importi indicati sono da intendersi oltre I.V.A. e per ciascuna parte. Gli importi relativi alle spese di mediazione obbligatoria indicati nella tabella sottostante, sono riportati già con la decurtazione di un terzo del valore per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti quattro, rispetto alla tabella delle indennità allegata al D.M. 180/2010, così come previsto dall art. 16, comma 4, lett. d), del D.M. 180/2010 come modificato dall art. 5, comma 1, lett. b) del D.M 145/2011. Valore della lite Spese avvio Spese di mediazione obbligatoria e volontaria Se nessuna delle controparti partecipa Fino a 1.000,00 40,00 43,00 40,00 Da 1.001,00 fino a 5.000,00 40,00 86,00 50,00 Da 5.001,00 fino a ,00 40,00 160,00 50,00 Da ,00 fino a ,00 40,00 240,00 50,00 Da ,00 fino a ,00 40,00 400,00 50,00 Da ,00 fino a ,00 40,00 666,00 50,00 Da ,00 fino a ,00 40, ,00 50,00 Da ,00 fino a ,00 40, ,00 50,00 Da ,00 fino a ,00 40, ,00 50,00 Oltre ,00 40, ,00 50,00 ADR Semplifica Pagina 10

11 Articolo 7.2 Spese di avvio del procedimento Le spese di avvio del procedimento sono in misura fissa, pari ad euro 40,00 ( oltre I.V.A. ) per ciascuna parte, e sono versate dall istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento. Articolo 7.3 Spese di mediazione Le spese di mediazione comprendono l onorario del mediatore e i costi di amministrazione della procedura e sono commisurate al valore della lite, indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Esse devono essere corrisposte da ciascuna parte, per intero, prima dell inizio del primo incontro di mediazione. Articolo 7.4 Maggiorazioni e riduzioni delle spese di mediazione obbligatoria e volontaria MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tutte le maggiorazioni e le riduzioni relative alle spese di mediazione obbligatoria si intendono riferite alla Tabella A, allegata al D.M. 180/2010 che di seguito si riporta: Valore della lite - Spese di mediazione obbligatoria (per ciascuna parte) Fino a Euro Euro 65,00 da Euro a Euro da Euro a Euro da Euro a Euro da Euro a Euro da Euro a Euro Euro 130,00 Euro 240,00 Euro 360,00 Euro 600,00 Euro 1.000,00 da Euro a Euro Euro 2.000,00 ADR Semplifica Pagina 11

12 da Euro a Euro Euro 3.800,00 da Euro a Euro Euro 5.200,00 oltre Euro Euro 9.200,00 Le maggiorazioni sulle spese di mediazione obbligatoria si applicano: in caso di successo della mediazione, nella misura di un quarto in più rispetto all indennità di mediazione ; nei casi in cui, essendo indeterminato o indeterminabile il valore della lite o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, all esito del procedimento di mediazione il valore stesso risulti maggiore rispetto a quello predeterminato dal responsabile dell Organismo ai sensi dell art. 16, comma 8 del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento ; Le riduzioni sulle spese di mediazione obbligatoria si applicano: nelle materie di cui all art. 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010, nella misura di un terzo del valore per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti quattro, rispetto alla tabella delle indennità allegata al D.M. 180/2010 ( gli importi relativi alle spese di mediazione obbligatoria indicati nella tabella di cui all art. 7.1 sono riportati già con la decurtazione suddetta ); quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento. In tal caso, le spese di mediazione si riducono ad euro 40,00 ( oltre I.V.A. ) per il primo scaglione e ad euro 50,00 ( oltre I.V.A. ) per tutti gli altri scaglioni; nei casi in cui, essendo indeterminato o indeterminabile il valore della lite o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, all esito del procedimento di mediazione il valore stesso risulti minore rispetto a quello predeterminato dal responsabile dell Organismo ai sensi dell art. 16, comma 8 del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento ; MEDIAZIONE VOLONTARIA Tutte le maggiorazioni e le riduzioni relative alle spese di mediazione volontaria si intendono riferite alla Tabella A, allegata al D.M. 180/2010 sopra riportata: Le maggiorazioni sulle spese di mediazione volontaria si applicano: ADR Semplifica Pagina 12

13 in caso di successo della mediazione, nella misura di un quarto in più rispetto all indennità di mediazione ; in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare nella misura di un quinto in più rispetto all indennità di mediazione; nei casi in cui, essendo indeterminato o indeterminabile il valore della lite o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, all esito del procedimento di mediazione il valore stesso risulti maggiore rispetto a quello predeterminato dal responsabile dell Organismo ai sensi dell art. 16, comma 8 del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Le riduzioni sulle spese di mediazione volontaria si applicano: quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento. In tal caso, qualora la parte istante abbia interesse al rilascio del verbale da parte dell Organismo, le spese di mediazione si riducono ad euro 40,00 ( oltre I.V.A. ) per il primo scaglione e ad euro 50,00 ( oltre I.V.A. ) per tutti gli altri scaglioni ; qualora non abbia interesse al verbale, invece, oltre alle spese di avvio della procedura nulla è più dovuto all Organismo che non rilascerà alcun verbale; nei casi in cui, essendo indeterminato o indeterminabile il valore della lite o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, all esito del procedimento di mediazione il valore stesso risulti minore rispetto a quello predeterminato dal responsabile dell Organismo ai sensi dell art. 16, comma 8 del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Articolo 7.5 Altre spese Accertamenti anagrafici, visure, copisteria ed altri servizi richiesti dalle parti saranno da ritenersi oneri aggiuntivi rispetto all indennità di mediazione. Vedasi, inoltre, le maggiorazioni dovute in caso di richiesta di rinvio non tempestiva dell incontro di mediazione (art. 2.11), ed in caso di mancata partecipazione alla mediazione per causa diversa dalla volontà di non parteciparvi (art. 2.12). Articolo 8 Regole finali e rinvio In caso di sospensione o cancellazione di ADR Semplifica dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell art. 10 del D.M. n. 180 del 18/10/2010 i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l organismo di mediazione scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. ADR Semplifica Pagina 13

14 In caso di mancato accordo tra le parti l Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ADR Semplifica. La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana. ADR Semplifica Pagina 14

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