Regolamento di procedura dell Organismo di mediazione del Collegio geometri e geometri laureati di Padova

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1 Regolamento di procedura dell Organismo di mediazione del Collegio geometri e geometri laureati di Copyright 2013 ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, del Decreto del Ministero di giustizia n. 180 del 18 ottobre 2010 e del Decreto interministeriale n. 145 del 6 luglio Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta in modo imparziale dal mediatore dell Organismo e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del medesimo servizio; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; d) Organismo: l'organismo di mediazione del Collegio geometri e geometri laureati di ; d) decreto legislativo: il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; e) decreto ministeriale: il decreto del Ministero di giustizia n. 180 del 18 ottobre 2010; f) indennità: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dall Organismo. G) Responsabile: il Responsabile dell Organismo; f) Regolamento: il Regolamento di procedura dell Organismo di mediazione del Collegio geometri e geometri laureati di. Art. 2 - Rappresentanza e sede 1. L Organismo, emanazione del Collegio geometri e geometri laureati di, è rappresentato dal Presidente del Collegio, il quale nomina il Responsabile dell Organismo ed è titolare di tutte le funzioni non assegnate per legge e del presente Regolamento al Responsabile o alla segreteria. 2. Sede dell Organismo è la sede del Collegio. Art. 3 - Controversie oggetto di mediazione 1. Chiunque puo' accedere alla mediazione dell Organismo per la conciliazione di una controversia vertente sulle materie riservate alla competenza professionale dei geometri e dei geometri laureati dal Regolamento per la professione di geometra approvato col Regio decreto n. 274 del 1 febbraio 1929 e successive modificazioni ed integrazioni. 1

2 Art. 4 - Accesso alla mediazione 1. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso la sede dell Organismo. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione della domanda da parte degli organismi. 2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti ed i loro recapiti, l'oggetto e le ragioni della pretesa, il valore della domanda, determinato ai sensi del Codice di procedura civile. In difetto di tali requisiti, nel più breve termine possibile il Responsabile invita l istante ad integrare la domanda entro tre giorni dal ricevimento dell invito di integrazione; ove l invito non venga accolto, il Responsabile decide sulla proponibilità della domanda sulla base dei dati disponibili. Art. 5 - Procedimento 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'organismo designa un mediatore, ne raccoglie la dichiarazione di imparzialità ai sensi del secondo comma dell art. 14 del decreto legislativo e fissa il primo incontro tra le parti da tenersi non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte dall Organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La parte istante ha facoltà di chiedere copia dell invito alla mediazione per provvedere ad ulteriore comunicazione a propria cura. Nell invito, il Responsabile da atto che, ai sensi del quinto comma dell art. 8 del decreto legislativo, il giudice del successivo giudizio può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, della parte invitata. 2. Il Responsabile designa il mediatore in virtù dei seguenti criteri inderogabili: a) competenze professionali stabilite per legge ed inerenti l affare di mediazione; b) designazione comune delle parti; c) specifiche competenze comprovate dalla documentazione allegata alla domanda di iscrizione all Organismo, anche derivanti da titoli di studio posseduti; d) dall anzianità di iscrizione all Albo dei geometri; e) esperienza maturata nell esercizio della funzione di mediatore; f) uniformità di distribuzione degli affari all interno dei mediatori iscritti all Organismo. In caso di mancata accettazione dell incarico da parte del mediatore entro 72 ore dalla designazione, il Responsabile provvede a nominare un nuovo mediatore, revocando la nomina precedente. Allo stesso modo provvede, anche d ufficio, nel caso in cui l imparzialità del mediatore venga meno nel corso del procedimento, ovvero questi rinunci all incarico per gravi motivi. 2

3 3. Poiché, ai sensi e per gli effetti dell art. 19 del decreto legislativo l Organismo può esercitare la mediazione limitatamente alle materie riservate alla competenza professionale dei geometri, qualora l oggetto della mediazione sia connesso con materie che esulano dalle competenze dei geometri, prima di designare il mediatore, il Responsabile informa l istante della possibilità di esperire ugualmente la mediazione limitatamente alla parte della domanda vertente sulle materie riservate alla competenza professionale dei geometri. Qualora la connessione emerga nel corso del procedimento, spettano al mediatore le funzioni riservate al Responsabile nel precedente comma, ed in caso di mancata adesione all invito il mediatore redige verbale negativo. Qualora le parti non aderiscano all invito, il mediatore designato svolge l incontro su istanza della parte istante e, solo se richiesto, redige verbale di conclusione del procedimento per mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo. Sempre su richiesta della parte istante, la segreteria dell Organismo rilascia un attestato di conclusione del procedimento cui allega copia del verbale sopra indicato. 4. Le parti possono indicare di comune accordo il mediatore al Responsabile, il quale dovrà designare il mediatore scelto dalle parti, salvi i casi di incompatibilità o rifiuto del mediatore. 5. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo, ovvero nella sede scelta di comune accordo fra le parti del procedimento. 6. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia, ed è libero di condurre la mediazione nel modo che ritenga più opportuno, anche mediante deposito di memorie, purché con l assenso delle parti. 7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate, fissate al fine di raggiungere la mediazione. 8. In caso di sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero di Giustizia ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale, il Responsabile comunica l evento alle parti ed al mediatore, il quale redige apposito processo verbale. Le spese anticipate sono restituite alle parti che le hanno anticipate. 3

4 9. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio secondo il modello allegato al presente Regolamento e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, viene trasmessa per via telematica al responsabile della tenuta del Registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. Art. 6 - Disciplina applicabile e forma degli atti 1. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità e su istanza concorde delle parti il mediatore può svolgere il procedimento anche solo in forma orale o scritta. In ogni caso, il mediatore redige il verbale delle operazioni del procedimento. 2. Le parti partecipano al procedimento personalmente, e possono farsi rappresentare ed assistere nelle forme ed ai sensi dell art. 83 del Codice di procedura civile. 3. Negli atti è sempre indicato il numero di iscrizione dell Organismo nel registro degli organismi di mediazione. Art. 7 - Durata 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. 2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della domanda stessa e non e' soggetto a sospensione feriale, nemmeno nei casi in cui il giudice disponga il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo. Art. 8 - Conciliazione 1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula la proposta se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze previste dall articolo 13 del decreto legislativo sulle spese processuali del giudizio. 2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto a cura dell Organismo. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 4

5 3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole previsto dal primo comma ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del Codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti del procedimento che ne fanno richiesta. 6. In caso di mancata adesione della o di una delle parti invitate, il mediatore può ugualmente formulare una proposta di conciliazione alla parte istante. In ogni caso, rilevata la mancata adesione, redige verbale negativo del tentativo di conciliazione solo se la parte istante compaia avanti a lui, e non abbia rinunciato alla mediazione. Art. 9 - Obblighi del mediatore 1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione nel rispetto del Codice etico dei mediatori dell Organismo allegato sub. A al presente Regolamento. 2. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 3. Al mediatore e' fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, la dichiarazione di imparzialita' secondo la formula allegata al presente Regolamento sub. B; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della mediazione; 5

6 c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'organismo. 4. In caso di violazione di quanto previsto nel presente articolo spetta al Responsabile dell'organismo provvedere alla eventuale sostituzione del mediatore, anche su istanza di parte, mentre spetta al Consiglio del Collegio geometri istruire il procedimento disciplinare a carico del mediatore. 5. Ogni due anni, il mediatore ha l obbligo di aggiornamento professionale e, nello stesso lasso di tempo deve partecipare ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi di mediazione, in forma di tirocinio assistito. A tale scopo, l Organismo di mediazione favorisce la partecipazione in forma di tirocinio dei propri mediatori, e di mediatori provenienti da altri organismi, ai casi di mediazione che si svolgono presso di sé. Allo stesso modo, l Organismo favorisce il tirocinio presso altri organismi di mediazione. 6. La radiazione, la cancellazione o la sospensione dall Albo dei geometri di appartenenza del mediatore, anche disposte in via provvisoria, producono l incompatibilità allo svolgimento dell'incarico accettato, dal momento della comunicazione all Organismo. Il Responsabile procede all immediata sostituzione del mediatore, anche in caso di opposizione alla sanzione disciplinare. 7. Il mediatore ha l obbligo di rifiutare la nomina da parte del Responsabile nei casi previsti dall art. 51 del Codice di procedura civile per l astensione del giudice e, nei medesimi casi le parti possono chiedere all Organismo la sostituzione del mediatore. Sull istanza decide il Responsabile del procedimento. Art Dovere di riservatezza ed accesso agli atti 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 2. Il mediatore e' altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. 3. I dati raccolti nel corso del procedimento sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». 6

7 Art Inutilizzabilità e segreto professionale 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 10 del decreto legislativo, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio. 2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorità' giudiziaria ne' davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del Codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del Codice di procedura penale in quanto applicabili. 3. Il Responsabile dell'organismo e' tenuto a rilasciare alle parti che ne fanno richiesta copia del verbale di accordo previsto dal primo comma dell'articolo 9, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo. 4. Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo. Art Registro degli affari di mediazione 1. Presso l Organismo e' tenuto un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. 2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, copia degli atti dei procedimenti trattati è conservato per almeno un triennio dalla data della loro conclusione. 3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione limitatamente agli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. Art Divieti inerenti al servizio di mediazione 1. Salvo l obbligo di possedere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall esercizio della mediazione, l'organismo non puo' assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtu' di accordi conclusi con altri organismi per l utilizzo di strutture, personale e mediatori. 7

8 Art Criteri di determinazione dell'indennita' 1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva, e' dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella Tabella allegata al presente Regolamento sub. C. 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella: a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; d) deve essere ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l applicazione della lettera c) del presente comma, terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite compreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' di euro 50, Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del Codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro , e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione devono essere corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta'; in difetto, il mediatore può rifiutarsi di dare inizio alla mediazione. In ogni caso, devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo previsto dall art. 11 del decreto legislativo. 8

9 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu' mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell'indennita', quando piu' soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. Art Rinvio 1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si applicano per analogia le norme di legge in materia di mediazione, il Codice di procedura civile e la Legge professionale dei geometri. 9

10 DATA Allegato A Scheda di valutazione NOME ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Scala di valutazione. 1= valore minimo 5= valore massimo 1. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l incontro di mediazione: b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: VALUTAZIONE DEL MEDIATORE a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI: 10

11 Allegato B Dichiarazione di indipendenza Il/La sottoscritto/a. C.F., nato/a e residente in in qualità di mediatore dell Organismo di mediazione del Collegio geometri e geometri laureati di nella domanda di mediazione avanzata da: nei confronti di avente il seguente oggetto dichiara di non aver alcun interesse nei confronti delle parti della mediazione, anche rispetto all oggetto della mediazione; di impegnarsi ad informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della mediazione; di essere consapevole che la violazione di quanto previsto nel presente articolo spetta al Responsabile dell'organismo provvedere alla eventuale sostituzione del mediatore, anche su istanza di parte; di essere consapevole che la radiazione, la cancellazione o la sospensione dall Albo dei geometri di appartenenza del mediatore, anche disposte in via provvisoria, producono l incompatibilità allo svolgimento dell'incarico accettato, dal momento della comunicazione all Organismo; di essere consapevole che al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, ed è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. Luogo, data Si allega copia documento d identità in corso di validità Firma 11

12 Allegato C Tabella delle indennità dovute per l esercizio della mediazione 1. Ai sensi del quarto comma dell art. 16 del decreto ministeriale sono dovute al mediatore un indennità calcolata come segue, su un solo scaglione: Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte) Fino a Euro 1.000: Euro 65; da Euro a Euro 5.000: Euro 130; da Euro a Euro : Euro 240; da Euro a Euro : Euro 360; da Euro a Euro : Euro 600; da Euro a Euro : Euro 1.000; da Euro a Euro : Euro 2.000; da Euro a Euro : Euro 3.800; da Euro a Euro : Euro 5.200; oltre Euro : Euro Ai sensi del quarto comma dell art. 8 del decreto legislativo, qualora la mediazione comporti attività comunque riservate alla competenza professionale dei geometri, che nell ambito di un procedimento civile avrebbero comportato la nomina di un consulente tecnico, al mediatore è riconosciuta un indennità per le spese sostenute per le attività da svolgersi fuori della sede della mediazione determinata ai sensi del presente Regolamento, nonché per le spese vive necessarie allo svolgimento delle suddette attività, purché eccedenti la somma di 40,00 prevista del secondo comma dall art. 15. L indennità è calcolata sulla base della legge 8 luglio 1980, n. 319 in tema di compensi spettanti ai consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell autorità giudiziaria in materia civile e penale e successive integrazioni e modificazioni. 12

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