Prot.n CIRC.n. 174 del A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE
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1 Prot.n. 690 CIRC.n. 174 del A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE D.L Semplificazioni in materia di DURC, di adempimenti formali in materia di lavoro, di trasmissione del certificato medico di gravidanza, per le prestazioni lavorative di breve durata. Nel S.O. n.50 alla G.U. n.144 del , è stato pubblicato il decreto legge n.69 (recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia). Tale decreto, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia il 22 giugno u.s., ha introdotto, tra le misure in materia di lavoro e previdenza, le seguenti importanti semplificazioni in tema di Durc, di adempimenti formali in materia di lavoro, di invio del certificato di gravidanza e di adempimenti per le prestazioni lavorative di breve durata. Semplificazioni in materia di DURC (art.31) L'art.31, comma 1, del D.L. n.69/2013 interviene sull'art.13-bis, comma 5, del D.L. 7 maggio 2012 n.52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94, eliminando il riferimento al DURC di cui all'art.1, comma 1175, della legge n.296/2006. L'abrogazione di tale riferimento consentirà, una volta emanato il decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di procedere, anche nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e nell'ambito di appalti privati in edilizia, al rilascio del DURC in presenza di certificazione rilasciata per crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle stesse di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto (c.d. procedura di compensazione). La norma pertanto accoglie le richieste dell'ance di specifiche disposizioni che consentano il rilascio di DURC quando è possibile certificare la compensabilità tra debiti e crediti dell'impresa nei confronti della pubblica amministrazione. L'art.31, comma 2, del D.L. n.69/2013 interviene sul Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - D.Lgs. n.163 del , prevedendo rispettivamente all'art.38, comma 3, e all'art.118, comma 6, l'obbligo per la stazione appaltante di acquisire d'ufficio il DURC ai fini degli accertamenti sulle cause di esclusione dalla procedura di affidamento ed ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e del subappalto.
2 L'art.31, commi 4, 5 e 6, del D.L. n.69/2013, relativo in generale ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, riepiloga le ipotesi di acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, prevede che l'acquisizione stessa venga effettuata d'ufficio attraverso strumenti informatici, stabilisce la validità del DURC in 180 giorni dalla data di emissione e prevede l'utilizzo di uno stesso DURC in corso di validità anche per fasi successive della procedura. In particolare, nei predetti contratti pubblici, è prevista l'acquisizione d'ufficio, attraverso strumenti informatici, del DURC: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva in merito alle violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali (art.38, comma 1, lettera i, del d.lgs. n.163/2006); b) per l'aggiudicazione del contratto (art.11, comma 8, del d.lgs. n.163/2006); c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Il DURC acquisito ha validità di 180 giorni dalla data di emissione. Il DURC acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva, che sia in corso di validità, è utilizzato anche per l'aggiudicazione del contratto e per la stipula del contratto. Dopo la stipula del contratto, il DURC è acquisito d'ufficio dalla stazione appaltante ogni 180 giorni ed è utilizzato, in corso di validità, per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione. In tutti questi casi pertanto, il DURC non dovrebbe essere più acquisito in presenza di un documento precedente ancora in corso di validità. In ogni caso è necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC per il pagamento del saldo finale. E' prevista l'acquisizione d'ufficio del DURC in corso di validità anche relativamente ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto (art.118, comma 8, d.lgs. n.163/2006), nonché per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. L'art.31, comma 7, del D.L. n.69/2013, relativo in generale ai contratti pubblici di lavori,
3 servizi e forniture, prevede che ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico. L'art.31, comma 8, del D.L. n.69/2013, prevede che, ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. L'invito può essere effettuato con lo stesso mezzo anche per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Infine l'art.31, comma 3, del D.L. n.69/2013, ripropone l'istituto dell'intervento sostitutivo a fronte di DURC che segnali un'inadempienza contributiva, istituto già disciplinato dal Regolamento del Codice degli appalti (art. 4, al comma 2, D.P.R. n. 207/2010), modificandone però l'ambito soggettivo nel senso che, oltre alla Pubblica Amministrazione, l'intervento stesso è effettuato anche ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n. 207/2010, ovvero amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti. Qualora pertanto gli stessi rilevino dal DURC un inadempienza contributiva relativa a una o più imprese impiegate nell esecuzione del contratto, potranno trattenere dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza ed effettuare direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa Edile. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro (art.32) L art. 32, comma 1, lett. c) e d), del D.L. n.69/2013 ha apportato una significativa semplificazione in merito alla formazione e all aggiornamento dei Responsabili e degli addetti al servizio prevenzione e protezione, nonché dei dirigenti, preposti lavoratori e dei loro rappresentanti. Infatti, la nuova disposizione normativa consente di evitare la duplicazione di corsi e di aggiornamenti, destinati a tali soggetti, nel caso in cui vi sia sovrapposizione tra i contenuti di differenti corsi formativi. In tali ipotesi, pertanto, verrà riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell aggiornamento corrispondenti erogati. L'art.32, comma 6, lett. a), del D.L. n.69/2013 conferma l abrogazione dell art. 54 del D.P.R. 1124/65 a decorrere dal 180 giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale per la costituzione del S.I.N.P. (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all art.8 del d.lgs. n. 81/2008). Tale decreto peraltro non è stato ancora emanato. Si tratta dell'abrogazione dell'obbligo del datore di lavoro di denunciare all autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che avesse per conseguenza la morte o l inabilità al lavoro per più di 3 giorni. L'art.32, comma 6, lett. b), del D.L. n.69/2013 ha determinato la modifica dell art. 56 del D.P.R. 1124/65, prevedendo in particolare che:
4 le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, e le direzioni territoriali del lavoro acquisiscano dall Inail, mediante accesso telematico, i dati relativi agli infortuni mortali e quelli con prognosi superiore a 30 giorni; nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui sopra, la direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'inail, ad un'inchiesta al fine di accertare i dati relativi all'infortunio, all'infortunato ed, in caso di morte, ai suoi superstiti. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 180 giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale per la costituzione del S.I.N.P. (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all art.8 del d.lgs. n. 81/2008). Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza (art.34) L'art.34 del D.L. n.69/2013 ha apportato modifiche all'art.21 del D.Lgs. n.151/2001 (T.U. norme in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità) che introducono semplificazioni relative alla presentazione all'inps del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza. Tali certificati saranno infatti trasmessi all'inps in via telematica, rispettivamente, dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Le suddette modalità telematiche di comunicazione troveranno applicazione a decorrere dal 90 giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che dovrà stabilire le relative modalità attuative. Fino a tale data i predetti certificati continueranno ad essere presentati all'inps dalla lavoratrice in forma cartacea. Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata (art.35) L art. 35, con un integrazione dell art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ha previsto, in particolare, che per le prestazioni lavorative di breve durata, ossia quelle che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell anno solare di riferimento, siano individuate delle procedure semplificate in merito agli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, che tengano conto anche degli obblighi assolti, da altri datori di lavoro, nei confronti dello stesso lavoratore nel corso dell anno solare. All individuazione di tali procedure si provvederà mediante apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la
5 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ad ogni modo, nell ambito del suddetto decreto, verranno garantiti i livelli generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Per informazioni: Area Lavoro e Previdenza Dott. Paolo Valerio valerio@ancetreviso.it
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