L ufficio della direzione dei lavori. dott. ing. Antonino Ughettini
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1 L ufficio della direzione dei lavori dott. ing. Antonino Ughettini
2 La figura giuridica del Direttore dei Lavori compare per la prima volta nel R.D. del riguardante il Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato ; l art. 3 di questo R.D. dice che rientrano nelle responsabilità del Direttore dei Lavori pubblici l accettazione dei materiali e la verifica della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell Ingegnere capo ; l art. 6 dice invece semplicemente che è l Ingegnere capo a designare il Direttore dei lavori.
3 Successivamente la Legge urbanistica n del , al capo IV relativo alle Norme regolatrici dell attività costruttiva edilizia, con l art. 31 afferma che il Direttore dei lavori, assieme al Committente ed all Assuntore dei lavori è responsabile di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.
4 La Legge 1086 del , riguardante le Norme per la disciplina delle opere in c.a. agli art. 2, 3,5,6 e 15 disciplina l attività del Direttore dei Lavori nell ambito delle strutture in c.a. e metalliche. La Circolare del Min. LL.PP. n del collegata alla L.1086/71 chiarisce, tra le altre cose, che il Direttore dei lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico. La Legge 47 del contenente le Norme in materia di controllo dell attività urbanistico-edilizia all art. 6 individua le responsabilità del Direttore dei lavori oltre che del Committente e del Costruttore. In particolare il Direttore dei lavori è responsabile se non contesta agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della Commissione Edilizia fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e se, in casi di totale difformità, non rinuncia all incarico. La Legge 109 dell Legge Quadro in materia di Lavori pubblici agli art. 17 e 27 disciplina l attività del Direttore dei lavori. Il DPR 554 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro 109/94, all art. 124 del Titolo IX descrive le responsabilità del Direttore dei lavori. PER ARRIVARE OGGI ALL ATTUALE SCENARIO NORMATIVO CHE ORA VEDREMO
5 Per finire il DPR 380 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia all art. 29 comma 2 ribadisce i contenuti della L. 47/85 afferenti alle responsabilità del Direttore dei lavori. Da quanto sopra emerge che il Direttore dei Lavori, da una parte, è praticamente il fiduciario del Committente per gli aspetti di carattere tecnico, e dall altra parte dovrebbe essere il garante nei confronti del Comune dell osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all esecuzione dei lavori ( Permesso di costruire, D.I.A., ecc. ). Il conferimento da parte del Committente di un incarico di direzione lavori deve essere animato da uno spirito di fiducia ed il tecnico professionista incaricato dovrà saper trovare, nell ambito della propria esperienza e delle proprie competenze professionali, soluzioni equilibrate per l esecuzione del progetto secondo i contenuti in esso previsti.
6 Le Stazioni appaltanti istituiscono l'ufficio prima della gara (art. 147 Regolamento), sia perché il Responsabile del procedimento deve acquisire una specifica attestazione del Direttore dei lavori prima di avviare le procedure di scelta del contraente (Art. 106 Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici), sia per impedire una composizione dell'ufficio che potrebbe essere influenzata dal soggetto aggiudicatario dell'appalto. In caso di attribuzione all'esterno dell'incarico della Direzione dei lavori, occorrerà ovviamente avviare tempestivamente le procedure per l'affidamento dei relativi servizi di ingegneria e architettura. Il Regolamento non esclude la possibilità di modificare nel tempo l'ufficio di Direzione lavori, anche se tale decisione va opportunamente motivata e giustificata.
7 Compete al Responsabile del procedimento promuovere l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accertare la sussistenza delle eventuali condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice (art.10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento Regolamento). L'istituzione formale dell'ufficio potrà avvenire con determinazione dirigenziale, secondo gli ordinamenti dell'ente appaltante.
8 La Legge prevede anche che l'affidamento dell'incarico all'esterno possa avvenire solo in casi specifici, che devono essere accertati e certificati dal Responsabile del procedimento e cioè : -carenza in organico di personale tecnico adeguato; -difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori; - difficoltà di svolgere le funzioni d'istituto; - in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale.
9 Oggi art.90 c.3 e 4 Dlgs 81/2008
10 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE e 2004/18/CE Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006 n. 100 Articolo 130 Direzione dei lavori 1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. 2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all'articolo 90, comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti: a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6; c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione. Esempio bando
11 Riferimenti normativi UFFICIO DIREZIONE LAVORI Legge 109/94: artt. 17 e 27 Vecchio Regolamento D.P.R. 554/99: artt Nuovo regolamento- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I - Direzione dei lavori Articolo Ufficio della direzione dei lavori Articolo Direttore dei lavori Articolo Direttori operativi Articolo Ispettori di cantiere Articolo Sicurezza nei cantieri Capitolato d appalto D.M. LL.PP. 145/00: artt
12 COMPOSIZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI Art. 147 Regolamento (DPR 5 ottobre 2010 n. 207) DIRETTORE LAVORI (obbligatorio) ASSISTENTI -DIRETTORE OPERATIVO (eventuali) -ISPETTORE DI CANTIERE
13 Il Direttore dei Lavori è la figura professionale scelta dal committente,(o A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA) in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere. I compiti del Direttore dei Lavori sono molteplici e sono: Principalmente ha il ruolo di dirigere una o più persone nell'esecuzione di specifiche opere volte a realizzare un progetto preventivamente approvato da un committente ed eventualmente approvato anche dalla Pubblica Amministrazione se soggetto a norme di legge vigenti;
14 La redazione dei SAL o, se redatti dall'impresa costruttrice, il controllo e l'avvallo di questi ultimi (Stato Avanzamento Lavori). Nei lavori privati le mansioni eventualmente svolte dal Direttore dei Lavori nel controllo dei SAL possono essere di natura "quantitativa" (computi delle opere eseguite) e non di natura "finanziaria" (accordi privati che possono essere riservati a committente - impresa costruttrice). Nei lavori privati, inoltre, salvo che non venga specificatamente contemplata nella Lettera d'incarico, la rendicontazione e controllo dei SAL viene generalmente svolta dal committente stesso o da un suo tecnico terzo di fiducia. La vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto; La verifica della corretta esecuzione dei lavori; La stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio; Il rilascio di eventuali certificati che possono essere quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri previsti dalla legge.
15 COMPITI DEL DIRETTORE LAVORI Art. 147 Ufficio della direzione dei lavori Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 (art. 123, d.p.r. n. 554/1999) 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
16 Art. 148 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, Direttore dei lavori (ex art. 124, d.p.r. n. 554/1999) 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.
17 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice Art. 118
18 COMPITI DIRETTORI OPERATIVI I direttori operativi collaborano direttamente col Direttore dei lavori nel verificare che le singole lavorazioni (ad esempio impianti termoidraulici od elettrici) siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. In particolare l'articolo 149 del regolamento prevede che: 1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
19 2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
20 e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; h) direzione di lavorazioni specialistiche.
21 COMPITI ISPETTORI DI CANTIERE L'articolo 150 del Regolamento prevede: 1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
22 2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore; b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
23 c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; e) l'assistenza alle prove di laboratorio; f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
24 Art. 151 Sicurezza nei cantieri 1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
25 2. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori); il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del codice (Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione). 3. I provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati all'autorità da parte del responsabile del procedimento.
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