ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO. a cura dell Ing. Luigi GALLO Ispettore Tecnico DTL- Cosenza
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1 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO a cura dell Ing. Luigi GALLO Ispettore Tecnico DTL- Cosenza
2 Attrezzature di sollevamento La famiglia delle attrezzature di sollevamento è costituita da numerose tipologie, con caratteristiche costruttive e d impiego molto differenti fra loro. Una prima classificazione può essere fatta in base alla tipologia di carico da sollevare, per cui si distinguono le attrezzature destinate al solo sollevamento di materiali, quali gli apparecchi di sollevamento (gru, argani e paranchi) e i montacarichi da quelle destinate al sollevamento di materiali e persone, quali le piattaforme di lavoro elevabili, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori ecc.. 1
3 Attrezzature di sollevamento Un ulteriore criterio di classificazione è quello della modalità di sollevamento del carico. Considerando le attrezzature di sollevamento per soli materiali, si possono individuare gli apparecchi di sollevamento (gru, argani e paranchi) che sollevano e movimentano un carico oscillante, ovvero sospeso mediante elementi non resistenti a flessione (funi, catene e simili) che, rispetto alla posizione del braccio di sollevamento, non impediscono un ulteriore movimento di oscillazione libera nel piano perpendicolare all elemento di sospensione. 2
4 Attrezzature di sollevamento Dall altra parte esistono le attrezzature a carico guidato, ovvero con carico contenuto in un supporto, chiuso parzialmente o totalmente, mantenuto in posizione da uno o più elementi rigidi. In particolare, il supporto del carico di ascensori, montacarichi, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, ecc. si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, coincidente con uno o più elementi fissi appositamente previsti, ovvero le guide. 3
5 Attrezzature di sollevamento Considerando infine la tipologia di installazione si possono distinguere le attrezzature di sollevamento installate in maniera permanente come gli ascensori, i montacarichi e i carroponte, quelle installate in maniera temporanea e quindi trasferibili come le gru a torre, gli ascensori/montacarichi da cantiere ecc. e quelle mobili (semoventi e non semoventi) quali ad esempio le gru su autocarro e le piattaforme di lavoro mobili elevabili. 4
6 Attrezzature di sollevamento Questa spiccata differenziazione fra le varie tipologie di attrezzature di sollevamento si riflette naturalmente sul diverso percorso legislativo e normativo che ha caratterizzato taluni gruppi, sia in termini costruttivi (normativa tecnica), di immissione sul mercato e di messa in servizio, sia in termini di esercizio e quindi di modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche. 5
7 Attrezzature di sollevamento L immissione sul mercato degli ascensori è ad esempio disciplinata dalla direttiva europea 95/16/CE (direttiva ascensori) recepita in Italia con il D.P.R. 162/99 mentre le altre attrezzature di sollevamento ricadono sotto la direttiva 98/37/CE (direttiva macchine) recepita in Italia con il D.P.R. 459/96. La 98/37/CE è stata abrogata a far data dal 29 dicembre 2009 dalla direttiva 2006/42/CE (nuova direttiva macchine) recepita in Italia dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.17 in vigore dal 6 marzo
8 Attrezzature di sollevamento Un ulteriore importante aspetto, generalmente considerato dal legislatore, nazionale ed europeo, nella regolamentazione delle attrezzature di sollevamento è costituita dalla tipologia di utente cui esse sono destinate: l utente esperto e formato (lavoratore), l utente generico (adulto/bambino), l utente speciale (ad es. disabile), il pubblico (utenti di servizi di pubblico trasporto) ecc.. 7
9 Attrezzature di sollevamento Ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/08, ad esempio, il datore di lavoro deve sottoporre a controlli e verifiche tutte quelle attrezzature di sollevamento ricadenti nella definizione di attrezzatura di lavoro, definita dall art. 69 come: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (utente esperto e formato). L obbligo di sottoporre a controlli e verifiche ascensori e montacarichi in servizio privato è invece in capo al proprietario dello stabile o del suo rappresentante legale (capo II del D.P.R. 162/99), 8
10 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO 1. RISCHI 9
11 Lo scopo è quello del sollevamento o del sollevamento-trasporto : GRU PARANCHI MACCHINE Lo scopo è quello dell immagazzinamento: CARRELLI ELEVATORI Lo scopo è quello dello scavo o del movimento di materiale sciolto : ESCAVATORI. 10
12 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISCHI COMUNI ROVESCIAMENTO CEDIMENTO STRUTTURA POSIZIONAMENTO+TERRENO CARICO TIRI PERICOLOSI VENTO MANUTENZIONE DIFETTI TIRI OBLIQUI 11
13 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISCHI COMUNI URTO CONTRO OSTACOLI DISTANZE ABILITA GRUISTA MISURE TECNICHE CADUTA DEL CARICO INTERFERENZA CON PERSONE 12
14 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISCHIO ROVESCIAMENTO POSIZIONAMENTO CORRETTO: PORTANZA DEL TERRENO ORIZZONTALITA DEL TERRENO ORIZZONTALITA DEL CARRO BASE ZAVORRE STABILIZZATORI + RIPARTITORI CARICO TABELLA DELLE PORTATE EVITARE L OSCILLAZIONE EVITARE FERMATE O AVVIAMENTI BRUSCHI 13
15 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISCHIO ROVESCIAMENTO SOLLEVAMENTO SONO VIETATI TIRI OBLIQUI TIRI DI FORZA AZIONE DEL VENTO IL VENTO AGISCE SU APPARECCHIO CARICO 14
16 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISCHIO ROVESCIAMENTO APPARECCHIO GRU A TORRE IN SERVIZIO : max 72 km/h GRU A TORRE SCARICHE E ANCORATE : max 150 km/h AUTOGRU : seguire le indicazioni del costruttore (in genere km/h) CARICO VA VERIFICATO CASO PER CASO! DI SOLITO SUL LIBRETTO D USO IL COSTRUTTORE DA LA SUPERFICIE MASSIMA DEL CARICO ESPOSTA AL VENTO 15
17 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISCHIO CADUTA DEL CARICO CONTROLLO PERIODICO DELLE FUNI DI SOLLEVAMENTO Da annotare sul libretto!!! SOSTITUZIONE FUNI QUANDO NECESSARIO 16
18 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISCHIO CADUTA DEL CARICO CONTROLLO DEL FINE CORSA ROTTURA DEL CARICO VERIFICARE SE PUO RESISTERE ALLE SOLLECITAZIONI EVITARE AGGANCIAMENTI O URTI ROTTURA DELL IMBRACATURA IMBRACATURA ESEGUITA MALE.. 17
19 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISCHIO URTO CONTRO OSTACOLI OSTACOLI IN GENERE E OPERE PROVVISIONALI Distanza minima: 70 cm tra sagoma della gru e ostacolo LINEE ELETTRICHE AEREE Tabella ALL. IX D.Lgs. 81/08 Un (kv) D (m) < Un 30 3,5 30 < Un >
20 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISCHIO URTO CONTRO OSTACOLI ALTRE GRU o PROGETTAZIONE PREVENTIVA o ARRESTI DI FINE CORSA o COORDINAMENTO UNICO IL MANOVRATORE DEVE AVERE PERFETTA VISIBILITA DI: o BINARI in caso contrario o PUNTO DI CARICO o PUNTO DI SCARICO SEGNALATORI o PERCORSO DEL CARICO 19
21 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISCHIO URTO CONTRO OSTACOLI CARATTERISTICHE GRUISTI PERSONALE QUALITA ABILITA CONOSCENZE Ben addestrato (ora anche abilitato) Idonee condizioni psico-fisiche Scelto dal responsabile del cantiere attenzione senso di responsabilità prontezza di riflessi Stima di: Distanze, profondità, altezze Condizioni di equilibrio carichi Pesi e velocità meccanica elettrotecnica del mezzo usato 20
22 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISCHIO CEDIMENTO STRUTTURALE EVITARE TIRI OBLIQUI Gli apparecchi di sollevamento sono calcolati per sollevare carichi sulla verticale MANUTENZIONE PERIODICA come indicato dal costruttore REVISIONE GENERALE quando previsto FUORI SERVIZIO in caso di deformazioni di elementi o difetti Rivolgersi a ditta specializzata EVITARE INTERVENTI ARTIGIANALI fai da te o peggio 21
23 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISCHIO INTERFERENZA CON PERSONE DURANTE LE OPERAZIONI PERSONE A DEBITA DISTANZA RECINZIONE DELLA ZONA A RISCHIO MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI DIVIETO DI SOSTARE O TRANSITARE SOTTO I CARICHI SOSPESI o PROTEZIONE POSTI DI LAVORO SOTTOSTANTI (betoniere, molazze, sega circolare ) o SEGNALAZIONE ACUSTICA 22
24 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO 2. CONTROLLI E VERIFICHE 23
25 Attrezzature di sollevamento Secondo la legislazione vigente le attrezzature di sollevamento che ricadono nella definizione di attrezzatura di lavoro, per la loro destinazione d uso, sono soggette a controlli e verifiche di tipo prevenzionistico ai sensi dell art. 71 del D.Lgs. 81/08. Oltre ai controlli iniziali (dopo l installazione e prima della messa in servizio) e a quelli successivi ad ogni montaggio (per le attrezzature la cui sicurezza dipende dallecondizioni di installazione), sono previsti dei controlli periodici su tutte le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti 24 suscettibili di dare origine a situazioni pericolose.
26 Attrezzature di sollevamento Per queste ultime sono anche richiesti controlli straordinari ogni volta che intervengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza (riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività, ecc.). Tali controlli periodici e straordinari sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza e il datore di lavoro provvede affinché essi vengano eseguite da persona competente e affinché vengano intraprese le opportune azioni conseguenti al loro esito. 25
27 Attrezzature di sollevamento La frequenza e le modalità per la loro esecuzione non vengono definitenel decreto, che rimanda alle indicazioni fornite dal fabbricante, alle norme tecniche e ai codici di buona prassi, non sempre disponibili o completamente esaustivi. Un esempio di norma tecnica, così come definita nell art. 2 lettera u) del D.Lgs. 81/08, è costituita dalla norma UNI ISO per quanto attiene gli apparecchi di sollevamento. L Appendice A di tale norma, contenendo Esempi di lista di controllo per ispezioni regolari degli apparecchi di sollevamento può costituire un utile strumento per il tecnico esperto incaricato dal datore di lavoro. 26
28 Attrezzature di sollevamento Trattandosi di una norma riferita ad apparecchi di sollevamento in generale, non vengono però specificate le modalità di prova e la relativa periodicità. In linea di principio, un ispezione regolare consiste almeno in una prova di funzionamento dei dispositivi di sicurezza, eseguita in accordo con le eventuali istruzioni operative fornite dal fabbricante, e in un ispezione visiva per i difetti evidenti. Specifica menzione è inoltre rivolta, ( punto dell allegato VI del D.Lgs. 81/08), alle funi e catene che, in mancanza di specifiche indicazioni da parte del fabbricante, devono essere sottoposte a controlli trimestrali. 27
29 Attrezzature di sollevamento Le verifiche, sono previste invece solo per quelle attrezzature di sollevamento elencate nell allegato VII dello stesso decreto 81/08, ovvero per: a) le scale aeree ad inclinazione variabile, b) i ponti mobili sviluppabili, c) i ponti sospesi e relativi argani, d) gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, in installazione fissa, mobile o trasferibile. 28
30 Attrezzature di sollevamento Il datore di lavoro deve sottoporre a verifica tali attrezzature secondo la periodicità indicata nell allegato stesso in funzione della tipologia di attrezzatura e, per gli apparecchi di sollevamento, del settore di impiego e dell età. La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL e le successive dall ASL/ARPA. Il decreto D.Lgs. 106/2009 pubblicato sulla G.U.R.I. del 3 agosto 2009, correttivo del D.Lgs. 81/08, ha introdotto l obbligo di verifica anche per: e) i carrelli semoventi a braccio telescopico, f) le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, g) gli ascensori da cantiere. 29
31 Attrezzature di sollevamento Ha stabilito inoltre che, qualora l ISPESL o la ASL non provvedano alla verifica, rispettivamente entro 60 e 30 gg. dalla richiesta, il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti pubblici o privati abilitati. Le modalità di abilitazione di tali soggetti e di effettuazione delle verifiche sono state stabilite con il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 2011, entrato pienamente in vigore il 23 maggio
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