RAPPORTO SULL ABUSIVISMO EDILIZIO E SULLO STATO DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

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1 Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento dell Urbanistica RAPPORTO SULL ABUSIVISMO EDILIZIO E SULLO STATO DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 2013 Servizio 5 Unità Operativa 5.4 Monitoraggio e vigilanza sull abusivismo edilizio

2 Il presente Rapporto è stato redatto a cura dell Arch. Monica Toscano dirigente responsabile dell Unità Operativa 5.4 Monitoraggio e Vigilanza sull abusivismo edilizio del Servizio 5 del Dipartimento Urbanistica con il contributo e la collaborazione di: Donatello Messina Architetto - Dirigente Responsabile del Servizio 5 Vigilanza Urbanistica Antonino Vitale Funzionario istruttore dell U.O. 5.4 Valeria Civiletti Collaboratrice U.O. 5.4 Rapporto sull abusivismo edilizio

3 Rapporto sull abusivismo edilizio e sullo stato di definizione dei procedimenti amministrativi INDICE 1. Introduzione pag Il SIAB il Sistema Informativo sull Abusivismo edilizio pag L Architettura del sistema pag La struttura dei dati e delle informazioni pag L abusivismo edilizio rilevamento e monitoraggio pag I dati a livello regionale e provinciale; pag I dati: consistenza volumetrica,numerica e tipologica degli abusi; 3.3. Il fenomeno dell abusivismo secondo la classificazione per tipologia di vincolo pag. 27 pag Stato dell iter procedurale pag Appendice pag 54 Quadro di riferimento legislativo in materia di urbanistica: nazionale e regionale: le Circolari, le diffide, le Sentenze, Sentenze, i Protocolli d intesa, l esecuzione delle demolizioni degli immobili abusivi estratto dal documento della Procura delle Repubblica Tribunale di Catania Rapporto sull abusivismo edilizio

4 1. INTRODUZIONE Il Dipartimento di Urbanistica dell Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana nel corso del 2013 ha inteso rafforzare il proprio impegno sul fronte del controllo del fenomeno dell abusivismo edilizio, attraverso una sempre più serrata azione di vigilanza e monitoraggio degli atti repressivi e sanzionatori di competenza delle amministrazioni comunali. Come si potrà evincere soprattutto dall ultimo paragrafo dedicato allo stato dell iter dei procedimenti, il numero degli atti conclusivi emessi dai Comuni risulta bassissimo soprattutto quando si tratta delle trascrizioni al Pubblico Registro e dell esecuzione delle demolizioni. Già nel precedente rapporto 2012 erano stati messi in evidenza i motivi e le cause di tali ritardi, ascrivibili soprattutto a difficoltà oggettive degli uffici tecnici, spesso sottodimensionati, ma anche ai costi delle demolizioni che nei casi d inottemperanza ricadrebbero inevitabilmente sulle esigue casse comunali. Anche per quanto riguarda l acquisizione e la trascrizioni degli immobili abusivi al Pubblico Registro Immobiliare, si presentano non indifferenti problematiche che attengono più ad un ambito sociale che tecnico-giuridico. E il caso ad esempio di quanto accade nei medi e piccoli Comuni. L applicazione della legge e l esecuzione di tali provvedimenti risultano fortemente osteggiati sia dalla parte politica la cui azione si basa sul consenso, sia dagli stessi tecnici comunali che entrano in contatto diretto con il responsabile dell abuso al quale devono demolire e acquisire l immobile anche a distanza di decenni Una forte azione di sollecitazione affinchè i Comuni definiscano e concludano i procedimenti è esercitata contestualmente anche dalla Procura della Repubblica attraverso i propri Tribunali distrettuali. A seguito di sentenze passate in giudicato i Tribunali dell Isola in qualità di promotori e responsabili dell azione demolitoria stanno procedendo nei confronti delle amministrazioni comunali affinchè concludano in tempi brevi le procedure di propria competenza emettendo gli atti definitivi. In caso di inadempienza viene configurata loro la possibilità di incorrere nei reati di cui agli artt. 323 e 328 del Codice Penale nel caso di inerzia e inadempienza dell amministrazione, oltreché di incorrere nel reato di danno erariale per il mancato utilizzo degli edifici abusivi (per maggiori approfondimenti si rimanda alla documentazione in appendice). Rapporto sull abusivismo edilizio

5 Già nel 2012 con la Circolare n.7, il Dipartimento dell Urbanistica aveva ribadito con estrema chiarezza quali fossero i ruoli, i compiti e le responsabilità che la normativa in materia di abusivismo attribuisce ai singoli livelli istituzionali, siano essi Uffici Tecnici Comunali, Sindaci, Consigli Comunali e soprattutto in merito alle funzioni di vigilanza sull attività edilizia. A seguito di questa circolare, il Dipartimento con nota Prot del 30 maggio 2013 (v.appendice) ha emesso formale diffida, reiterata successivamente con nota Prot. n dell 1 ottobre 2013 (v.appendice), nei confronti delle amministrazioni comunali affinchè dessero corso agli adempimenti necessari per una celere conclusione di tutti i procedimenti repressivi e sanzionatori ancora aperti assegnando il termine massimo di 120 giorni per ottemperare. Trascorso il termine l Assessorato avrebbe proceduto a segnalare i Comuni inadempienti all Autorità Giudiziaria, alla Procura della Corte dei Conti e all Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per i profili di competenza. Alla scadenza indicata è stata avviata la fase istruttoria, esaminando i riscontri pervenuti e procedendo alla verifica dei dati attraverso l incrocio con quelli in possesso del Dipartimento e contenuti nel sistema informativo sull abusivismo SIAB. La maggior parte delle informazioni ricevute sono purtroppo risultate nella maggior parte dei casi carenti o prive degli elementi richiesti. Spesso i Comuni, più che trasmettere notizie e atti puntuali hanno espresso lamentele riguardanti carenze di tutti i generi (di personale, di risorse economiche di organizzazione degli uffici..) e prodotto dubbi e proposto quesiti sull interpretazione degli articoli di legge e sulle procedure da seguire in alcune casistiche. Rarissime le eccezioni in cui le amministrazioni hanno non solo fornito in dettaglio gli estremi degli atti ma hanno concluso i procedimenti ancora aperti e deliberato in merito all eventuale mantenimento degli immobili insanabili. Dall istruttoria è apparsa evidente e fondata soprattutto la carenza strutturale degli uffici tecnici che non riescono a far fronte alle sempre più innumerevoli funzioni e ai sempre più complessi compiti loro attribuiti: come ad esempio nello svolgimento di attività relative ai settori dei lavori pubblici, dell urbanistica, dell edilizia, della protezione civile, della gestione di servizi pubblici in generale. Il ruolo dell UTC spesso viene svolto da un singolo tecnico che a volte può trovarsi nella condizione di ricoprire l incarico di responsabile anche in più d un comune, Rapporto sull abusivismo edilizio

6 (anche tre contemporaneamente), affiancato nel migliore dei casi da personale precario. La scarsità di risorse finanziarie adeguate contribuiscono e aggravano poi la situazione. Per eseguire le demolizioni d ufficio le amministrazioni dovrebbero anticipare somme non indifferenti per le già esigue casse comunali per spese di progettazione, direzione dei lavori, frazionamenti catastali, svolgimento delle gare di appalto per l affidamento dei lavori. Decenni di ritardo sullo svolgimento di un azione repressiva tempestiva e realmente incisiva che comprendesse anche lo snellimento delle procedure burocratiche determinano proteste e critiche da parte degli amministratori locali cui viene posto oggi l out out da parte dell Autorità Giudiziaria e dall Amministrazione Regionale. In questo panorama particolarmente complesso e difficile emergono cionostante le figure di tecnici e amministratori virtuosi che a fronte di queste difficoltà stanno definendo i procedimenti amministrativi anche grazie alla collaborazione fattiva con gli altri Soggetti che a vario titolo entrano nell iter decisionale dei casi di abusivismo edilizio. Ad esempio è il caso del Protocollo d intesa siglato a Trapani il 22 luglio 2013 tra la Procura della Repubblica- Tribunale di Marsala, l UTG della Prefettura di Trapani, il Tribunale di Trapani, l Assessore Regionale del Territorio e dell Ambiente, delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, le amministrazioni dei Comuni interessati, la Consulta degli Architetti, l Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri della Provincia di Trapani. Finalizzato all individuazione di procedure condivise per la creazione di un coordinamento delle attività riguardanti l esecuzione delle demolizioni degli immobili abusivi nella Provincia di Trapani (v.appendice). Il Protocollo ha prodotto i suoi frutti: sono già stati affidati i primi incarichi a professionisti selezionati dagli elenchi redatti dagli organi professionali provinciali per procedere alla redazione dei progetti e alla direzione dei lavori di demolizione. Le imprese edili incaricate dei lavori vengono incaricate direttamente dalla Procura scelte tra quelle sottoposte ad amministrazione giudiziaria controllata. La Procura Distrettuale di Catania ha prodotto un interessante documento (v.appendice) nel quale ha inteso fare chiarezza su alcuni aspetti particolarmente problematici connessi soprattutto allo svolgimento delle procedure e riguardanti la suddivisione dei ruoli e dei compiti tra Autorità Giudiziaria e Amministrazione Comunale a seguito dell emissione delle sentenze definitive e per l esecuzione delle demolizioni. Anche in questo caso il Tribunale di Catania ha scelto di operare Rapporto sull abusivismo edilizio

7 in sinergia con le Amministrazioni Comunali coinvolgendo anche l ANCE. Stabilite le priorità di intervento e richiamando la legge sulle spese di giustizia D.P.R. n.115/2002 per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, esaminata la possibilità di ricorrere all eventuale procedure di sequestro conservativo degli immobili abusivi, il Tribunale di Catania è stato in grado di avviare celermente alcune opere di demolizione nell Oasi del Simeto. Diverso approccio alla problematica ha avuto l Agenzia delle Entrate di Palermo. In accordo con il Dipartimento ha ritenuto utile avviare una ricognizione sugli abusi edilizi di notevole cubatura nell ipotesi che attraverso una indagine mirata e l incrocio dei dati contenuti nel SIAB e nel suo data-base si possa pervenire all individuazione delle imprese edili nonché dei nominativi di professionisti e dei responsabili delle attività illecite connaturate con la realizzazione di un opera abusiva; ovvero dal loro punto di vista relative al reato di evasione fiscale. I dati del Rapporto 2013 non possono certamente descrivere esaustivamente la complessità del fenomeno dell abusivismo nell intera regione in quanto risentono dei limiti dovuti ad esempio al fatto che le elaborazioni vengano operate su dati forniti dagli stessi responsabili degli Uffici Tecnici comunali, a volte in maniera incompleta e discontinua. Il SIAB, reso operativo nel corso del 2009/2010 dal Dipartimento Urbanistica per migliorare le procedure riguardanti gli adempimenti ex art.13 della legge regionale n.17/1994 dati comunali relativi al fenomeno dell abusivismo è comunque un valido strumento di controllo e monitoraggio del fenomeno. Uno dei limiti del sistema riguarda, ad esempio, il fatto che gli abusi edilizi che sono stati inseriti nel sistema nella maggior parte dei casi sono quelli realizzati a partire dal 2009 (anche se a seguito della diffida i Comuni stanno provvedendo ad inserire anche quelli risalenti agli anni precedenti). Il Sistema sull abusivismo è un sistema complesso che collega mediante la rete tutti i Comuni dell Isola. In esso confluiscono i dati identificativi, qualitativi e quantitativi relativi ad ogni singolo abuso evidenziandone il regime vincolistico e le fasi dell iter amministrativo ad esso connesso (v.paragrafo 2). Le informazioni che vengono desunte dal SIAB non sono sufficienti certo a fornire un quadro del tutto completo del fenomeno dell abusivismo vista la complessità delle problematiche sopra evidenziate e risentendo del fatto che riguardano un arco temporale limitato nel quale svolge i suoi effetti. Rapporto sull abusivismo edilizio

8 I dati e le considerazioni riportati in questo Rapporto hanno potuto fare riferimento ad un campione di rilevamento pari al 58 % del totale dei Comuni, 230 su 390. E necessario però sottolineare anche che può trattarsi che nel corso del 2013 non siano stati compiuti né accertati abusi edilizi, come si verificato nel caso di piccoli Comuni dell entroterra e quindi il numero dei Comuni rilevati risulti inferiore all anno precedente.. Nel Rapporto 2013 è stato introdotto un paragrafo specifico riguardante l attività di vigilanza sviluppata dal Servizio 5 a seguito dell emissione delle diffide. Nel paragrafo verrà affrontato il fenomeno dell abusivismo tenendo conto l evoluzione dell iter amministrativo ad esso collegato evidenziandone lo stato dell arte e il suo andamento cronologico confrontando i dati in relazione al numero di abusi negli anni 2012 e 2013 a livello provinciale. Soltanto alla fine del 2014 potrà farsi un bilancio e valutare la reale efficacia dell azione intrapresa dal Dipartimento a seguito delle diffide e dei commissariamenti. Solo allora potrà essere verificato se le amministrazioni comunali hanno realmente ottemperato agli adempimenti prescritti e quantificare il numero delle acquisizioni e delle demolizioni eseguite. Rapporto sull abusivismo edilizio

9 2. IL SISTEMA INFORMATIVO SULL ABUSIVISMO EDILIZIO E SULLO STATO DI DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI SANATORIA SIAB. Con D.D.G. n. 826 del 13 Agosto 2008 l Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento di Urbanistica ha realizzato un sistema WEB per razionalizzare e monitorare le procedure amministrative riguardanti le comunicazioni quindicinali dei dati relativi agli abusi edilizi da parte delle amministrazioni Comunali dell intero territorio siciliano ai sensi dell art.13 L.R n.17/94. L introduzione di questo sistema informativo consente, quindi, la semplificazione dell iter procedurale relativo a questi adempimenti da parte dei Comuni e al Dipartimento di svolgere il monitoraggio costante e puntuale del fenomeno dell abusivismo esercitando in tal modo le proprie funzioni di controllo e di vigilanza sulle amministrazioni comunali. 2.1 Architettura del SIAB La struttura del sistema è composta da moduli suddivisi in sottosistemi che consentono agli operatori e agli utenti la costante implementazione dei dati e delle informazioni attraverso un sistema integrato tra le funzioni di inserimento dei dati stessi e di consultazione delle informazioni in base a profili di utente e a diritti di accesso corrispondenti. Il SIAB è organizzato in modo da fornire sia gli strumenti necessari per la verifica della congruenza delle informazioni e la certificazione delle operazioni che quelli operativi necessari per l inserimento, l aggiornamento e la consultazione dei dati tramite un interfaccia WEB volutamente semplice e intuitiva e quindi di facile utilizzo. Ciascun utente, che sia il referente del Comune accreditato o il Responsabile dell Assessorato, dispone di proprie credenziali di accesso che consentono di esercitare operazioni di supervisione e analisi dei dati secondo il ruolo e le competenze. Gli operatori degli uffici regionali, ad esempio, possono accedere, in sola lettura, al data base contenete i dati personali dei responsabili degli abusi: nominativi, codici fiscali, partite IVA e dati anagrafici in generale. 6 Rapporto sull abusivismo edilizio 2013

10 Il funzionamento del sistema si basa su un database di tipo RDBMS e viene gestito tramite un apposito application server. Le funzionalità gestionali, sono disponibili all utente tramite un interfaccia WEB, attivata da un semplice browser internet mentre, il data-base è strutturato secondo secondo un modello-dati rispondente alle varie fasi del procedimento amministrativo e legislativo di riferimento. Il modello dei dati è predisposto, inoltre, in modo tale da consentire, tramite integrazione con sistemi GIS, la gestione integrata tra dati alfanumerici e oggetti territoriali ai quali vengono riferiti. L architettura del sistema è, quindi, di tipo modulare e stratificata detta three-tier (a tre strati) e rende il sistema facilmente scalabile e adattabile ad eventuali nuove esigenze operative e funzionali che nel tempo dovessero presentarsi. La struttura del tipo three-tier è una particolare architettura software che prevede la suddivisione del sistema in strati funzionali dedicati rispettivamente: - al livello di presentazione utente - alla logica funzionale - business logic - alla logica di memorizzazione dei dati - data logic. Rapporto sull abusivismo edilizio

11 Utenti web Utenti web I n t e r n e t Business Logic Data Logic RDBMS Interfaccia amministratore Interfaccia utente Database 8 Rapporto sull abusivismo edilizio 2013

12 I singoli moduli interagiscono fra loro secondo le linee generali del paradigma client-server : il livello di presentazione è client della business logic che a sua volta è client della data logic e utilizza regole di connessione definite. In questo modo, ciascuno dei tre strati può essere modificato e sostituito indipendentemente dagli altri o distribuito su diversi nodi server della rete. Per business logic, invece, si intende la logica applicativa che racchiude in sè le regole di "business" piuttosto che le regole e gli elementi legati alla visualizzazione delle informazioni, ovvero che si riferisce all interfaccia utente o alla memorizzazione dei dati data-base. I tre strati contenuti nel programma sono stati intesi, quindi, in un accezione più specifica, ovvero considerando: o un livello di presentazione costituito da un server http, server webpagine HTML per la creazione dell interfaccia per l utente e per l amministratore del sistema; o una business logic costituita da moduli integrati del tipo application server che dialogano con application server specifici per la generazione di contenuti dinamici, quali, ad esempio, l integrazione con i sistemi GIS; o una data logic che gestisce i dati presenti nel database attraverso la business logic e tramite database server (RDBMS). Il SIAB utilizza il sistema operativo Microsoft Windows Server 2003 e RDBMS Microsoft SQL Server, mentre l applicazione WEB che gestisce l interfaccia dell utente e dell amministratore è stata sviluppata utilizzando la piattaforma Microsoft ASP.NET e il relativo Framework.NET. Rapporto sull abusivismo edilizio

13 Il sistema prevede tre profili di utente, ciascuno con diritti di accesso diversificati : o accesso per sola consultazione; o accesso per modifica; o accesso per eventuale eliminazione dei dati dal database, per la quale è stata prevista una particolare procedura di marcatura della cancellazione dei dati. Oltre alle tre tipologie di accesso, gli utenti possono accedere secondo cinque tipologie di ruolo, ovvero, come: o Amministratore del Sistema (Assessorato), che consente l accesso alla procedura di gestione degli utenti; o Responsabile a livello della Regione (Assessorato) che rende possibile, in sola lettura, i dati a livello regionale; o Responsabile a livello Provincia (Assessorato) che consente l accesso alla lettura ai dati di una Provincia ed accesso alle procedure di analisi dei dati a livello provinciale; o Responsabile a livello Comune che consente l accesso in lettura / modifica/ inserimento dei dati relativi al Comune di appartenenza; o Operatore a livello comunale che consente in sola lettura la consultazione dei dati relativi al Comune di appartenenza: Per ciascun utente è stato creato un account, al quale vengono assegnate le credenziali personali e riservate costituite da un nome (codice utente) che identifica in modo univoco l utente all interno del sistema e una password. L amministratore del sistema ha la facoltà di creare e gestire gli account degli utenti tramite l interfaccia di amministrazione. Rapporto sull abusivismo edilizio

14 Le password degli utenti vengono memorizzate nel data-base in forma crittografata, mediante un algoritmo di cifratura a blocchi a chiave simmetrica DES -Data Encryption Standard, ritenuto uno degli algoritmi più sicuri tra quelli attualmente utilizzati per una validità temporale massima di 90 giorni scaduti i quali il sistema impone di impostare una nuova password. L utente utilizza il SIAB tramite un interfaccia WEB (interfaccia utente) semplice e intuitiva che permette le attività d inserimento, aggiornamento e consultazione dei dati. Questa interfaccia è suddivisa in sezioni che raggruppano più campi nei quali vengono specificate le singole fasi dei procedimenti amministrativi e legali relativi a ciascun abuso. La scheda compilata e trasmessa tramite il SIAB quindicinalmente dai responsabili dei Comuni risponde alle prescrizioni dell art.13 della Legge regionale n.17/1994. Ad ogni abuso edilizio inserito nel sistema il programma attribuisce automaticamente un codice univoco di identificazione formato in base al codice ISTAT del Comune seguito dall anno, dal mese, dal giorno e da un numero progressivo. Questo codice viene mostrato anche all utente ed è considerato a tutti gli effetti il protocollo d ingresso dell Assessorato. Rapporto sull abusivismo edilizio

15 Fig. 1 - Esempio della tabella utilizzata nel sistema per le comunicazioni quindicinali Rapporto sull abusivismo edilizio 2013

16 La progettazione della struttura del data base del SIAB è stata un operazione molto complessa poichè, oltre a prevedere le diverse tipologie delle informazioni e dei dati, ha dovuto prendere in considerazione alcuni aspetti collegati ad un arco temporale ampio tale da tenere conto del ciclo di vita del sistema informativo stesso. Il modello dei dati rappresenta il "formalismo" con cui è stata descritta la struttura vera e propria dei dati, ed è composto da tabelle o record, valori e relazioni funzionali in base a criteri di normalizzazione in modo da evitare ogni eventuale ridondanza che avrebbe potuto compromettere l intero data-base. Con questa finalità definite le dipendenze funzionali tra gli attributi delle tabelle in termini di vincoli di integrità relazionale e di legami funzionali sono state identificate tre categorie di tabelle: a) le tabelle principali alle quali appartiene, ad esempio, la tabella degli abusi contenente : o dati di identificazione o dati specifici dell abuso o dati di accesso o dati di localizzazione; b) le tabelle di riferimento che contengono coppie di valori Codice e Descrizione per quei campi che devono essere valorizzati dall utente mediante la scelta delle opzioni mostrate nei menu a tendina ; c) le tabelle di supporto che prevedono la suddivisione dei dati per Provincia e Comune di appartenenza. Interessante risulta la sezione relativa ai dati di localizzazione geografica dell abuso, predisposta per l estensione del programma ad applicazioni di tipo GIS. In questa sezione confluiscono tutte le informazioni relative alla localizzazione dell abuso e da questa a speciali links apri la mappa, che attivano Google Maps (TM) direttamente sulla posizione corrispondente all indirizzo, alle coordinate geografiche dell area dove ricade l abuso. 13 Rapporto sull abusivismo edilizio 2013

17 2.2 La struttura dei dati e delle Informazioni Il SIAB è organizzato in due sezioni. Nella sezione 1 sono contenuti e organizzati i dati e le informazioni riguardanti le caratteristiche specifiche di ciascun abuso, ovvero : o il Quadro Generale dell abuso nel quale i responsabili dei Comuni inseriscono i dati identificativi dell abuso secondo codici predefiniti e rispondenti alle caratteristiche dell opera abusiva, quali ad esempio il tipo di violazione, lo Stato del manufatto, Uso dell opera abusiva, la localizzazione (contenente l indirizzo, la Località, Dati Catastali, lo stralcio cartografico a scala 1: della C.T.R i riferimenti geografici le Coordinate geografiche (Gauss Boaga), documentazione Fotografica, Destinazione di Zona Territoriale Omogenea, i Vincoli territoriali, Caratteristiche della violazione etc. Di seguito si riportano i particolari delle schede e dei campi presenti nel SIAB. 14 Rapporto sull abusivismo edilizio 2013

18 15 Rapporto sull abusivismo edilizio 2013

19 16 Rapporto sull abusivismo edilizio 2013

20 17 Rapporto sull abusivismo edilizio 2013

21 Le tipologie dell opera abusiva e il tipo di violazioni sono classificati e codificati secondo le leggi di riferimento: Tipo Violazione codici e descrizione V1A Opera eseguita senza titolo su aree con vincolo di inedificabilità o ad uso pubblico o residenziale pubblico ex art.4, comma 2, L. n. 47/85 V2 Lottizzazione abusiva art. 18 L.n. 47/85 V3A Opera realizzata in assenza di concessione edilizia art.7, comma 1, L.n. 47/85 V3B Opera realizzata successivamente all'annullamento della concessione edilizia art.11 L. 47/85 V4A Opera in parziale difformità dalla concessione edilizia ex art. 12 L. 47/85 V4B V5A V5B Opera in parziale difformità realizzata successivamente all'annullamento della concessione edilizia ex art. 11 L.47/85 Intervento di ristrutturazione edilizia in assenza o difformità dalla concessione edilizia art.9 L.47/85 Intervento di ristrutturazione realizzato successivamente all'annullamento della concessione edilizia ex art. 11, comma 2, L. 47/85 V6 Opera eseguita in assenza di autorizzazione art. 10 L.n. 47/85, art. 5 l.r. 37/85 V7A Opera eseguita su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici art. 14 L. n. 47/85, art.5 l.r. 37/85 V7B Opera eseguita su suoli di proprietà dello Stato successivamente all'annullamento della concessione edilizia ex art. 11, comma 1, L. 47/85 V8 Opere interne e mancata presentazione della relazione art. 9 l.r. 37/85 e art. 20 l.r. n. 4/2003 V9 Mancata esibizione del cartello ex art. 4 comma 7, L.47/85 18 Rapporto sull abusivismo edilizio 2013

22 Tipo di vincolo codici e descrizione VAE VAP VAR VBO VBR Aeronautico Parco Archeologico Archeologico Boschivo di inedificabilità assoluta VBR Boschivo VCA Costruzione 150 m dalla battigia (com. a, art.15 LR78/76) VCB VCI VDI VDR VER VIA VID VIE VIF VIM VIN VIS VMI VNN VP5 VPA VPB VPC VPD VPE VPO VRI VRR VSA VSE VSI VSP VSZ Limitazione all'edificabilità cost. (com. b e c art.15 LR78/76) Cimiteriale Discarica Depuratore Vinc. edilizia residenziale pubblica Area di interesse archeologico Idrogeologico Da reti infrastrutturali - elettrodotti Da reti infrastrutturali - ferrovie Da reti infrastrutturali - metanodotti Vincolo di inedificabilità da leggi/norme urbanistiche vigenti/adottate Da reti infrastrutturali strade Militare Nessun vincolo Zona di rispetto del parco Parco zona A Parco zona B Parco zona C Parco zona D Paesistico Pozzi e falde acquifere Riserva Rispetto Riserva Storico-artistico Servitù Sismico Per opere/spazi pubblici Ambientale (SIC, ZPS) 19 Rapporto sull abusivismo edilizio 2013

23 Caratteristiche della violazione CVCS CVSS SVCS SVSS Con volumetria con consumo di suolo Con volumetria senza consumo di suolo Senza volumetria con consumo di suolo Senza volumetria senza consumo di suolo La sezione 2 è, invece, dedicata al rilevamento e all aggiornamento dei dati riguardanti lo stato di definizione delle istanze di sanatoria edilizia. Attraverso questa sezione è possibile consultare i dati relativi allo stato di definizione dell iter procedurale delle istanze di sanatoria suddivise per leggi di riferimento: L.n.47/1985, L.724/1994 e L.326/2003. Rapporto sull abusivismo edilizio

24 Tabella delle informazioni contenute nel SIAB relative alla L.47/85 21 Rapporto sull abusivismo edilizio 2013

25 Tabella delle informazioni contenute nel SIAB relative alla L.724/94 22 Rapporto sull abusivismo edilizio 2013

26 Tabella delle informazioni contenute nel SIAB relative alla L.326/ Rapporto sull abusivismo edilizio 2013

27 3 - L ABUSIVISMO EDILIZIO RILEVAMENTO E MONITORAGGIO L elaborazione dei dati relativi al numero degli abusi, alla volumetria realizzata e alla tipologia di vincolo è stata effettuata in base alle informazioni fornite dai responsabili delle singole amministrazioni comunali (utenti comunali) e desunti dal sistema informativo sull abusivismo SIAB del Dipartimento. Il dato rilevato nel riguarda una copertura pari al 58% dei totale dei Comuni ovvero 230 su 390. Ciò è dovuto in parte al fatto che in alcuni Comuni nel corso dell anno non sono stati accertati o non sono stati realizzati abusi edilizi o che i referenti comunali non hanno provveduto in tempo per il rilevamento 2013 a inserire i dati nel SIAB; nel qual caso gli abusi verranno registrati nell anno seguente. Complessivamente il campione rilevato risulta cospicuo e significativo al fine di delineare, da un punto di vista qualitativo, un quadro complessivo dello stato dell arte del fenomeno e poterne valutare lo sviluppo cronologico e territoriale. Da un confronto con i dati contenuti nel Rapporto 2012 il cui rilevamento ha riguardato complessivamente 260 amministrazioni comunali pari al 66% del totale, nel 2013 si è registrata una leggera inflessione del numero dei Comuni che si è ridotto a 230 sul totale di 390, pari al 58 %. Numero dei Comuni rilevati - anno 2013 fonte SIAB Provincia numero dei comuni /sul totale % di copertura Agrigento 29 / % Caltanissetta 11 / % Catania 37 / 58 63,7 Enna 14 / % Messina 52 / ,1 % Palermo 48 / 82 58,5 % Ragusa 9 / % Siracusa 13 / 21 61,9 % Trapani 24 / 17 70,8 % totale 230 / % Rapporto sull abusivismo edilizio

28 Le tabelle e i grafici illustrati nel paragrafo riguardano gli abusi edilizi accertati da ogni singolo Comune. I dati sono stati aggregati a livello provinciale e regionale e confrontati negli anni 2011, 2012 e 2013 mettendone in rilievo le variazioni cronologiche. Come per il Rapporto 2012 anche per il 2013 si è scelto di privilegiare alcuni elementi ritenuti tra i più significativi per descrivere il fenomeno dell abusivismo soprattutto dal punto di vista qualitativo. Sono stati messi in relazione ed evidenziati gli aspetti connessi alla consistenza numerica e volumetrica delle opere con le diverse tipologie di abuso e la loro distribuzione territoriale considerando i vincoli maggiormente significativi nella Regione. Le informazioni ricavate dal SIAB non sono certamente esaustive per descrivere la complessità delle cause e degli effetti del fenomeno dell abusivismo edilizio in quanto, come si è detto, risentono di un limite fondamentale che è quello che i dati vengono inseriti su base volontaristica da parte dei Comuni e purtroppo spesso mancano gli aggiornamenti relativi proprio ai grandi i Comuni: è il caso di Messina e di Palermo. 3.1 I dati a livello regionale e provinciale A differenza del Rapporto 2012, in cui i dati sono stati dettagliati per singolo Comune, nel Rapporto 2013 per esigenze di sintesi e per maggiore comprensibilità dell informazione si è scelto di descrivere il fenomeno procedendo all aggregazione dei dati a livello provinciale evidenziandone il suo andamento in un arco temporale che va dal 2011 al I criteri di selezione dei dati restano gli stessi: il rapporto tra il numero totale degli abusi e quelli con cubatura realizzata, la distribuzione territoriale e la consistenza volumetrica a livello provinciale. Da quanto rilevato e come si evince in dettaglio nelle tabelle e nei grafici successivi, nel 2013 l abusivismo sembra registrare una sensibile riduzione che non è da addebitarsi solamente ad una riduzione del campione rilevato ma deriva da una rilevazione diretta con gli amministratori e gli uffici tecnici dei Comuni. Pesano inoltre preponderante su questa diminuzione gli effetti derivanti da fattori di ordine socio-economico quali: Rapporto sull abusivismo edilizio

29 - la forte crisi economica che negli ultimi anni ha comportato il rallentamento, se non addirittura la paralisi, del settore delle costruzioni e delle attività edilizie; - il calo demografico e lo spopolamento, soprattutto nei piccoli centri e nei comuni dell entroterra, dovuto all invecchiamento della popolazione e alla ripresa di flussi migratori; - un maggior impegno della Pubblica Amministrazioni e dell Autorità Giudiziaria sul fronte dell azione repressiva e della vigilanza sul territorio. Rapporto sull abusivismo edilizio

30 3.2 - I dati: consistenza volumetrica, numerica e tipologica degli abusi Le elaborazioni riportate nel presente paragrafo riguardano i dati relativi alle opere abusive che hanno comportato la realizzazione o l aumento di cubatura e in violazioni della legge n.47/85 art.7 opere realizzate in assenza di concessione edilizia, art.9 eseguite in assenza o difformità dalla concessione edilizia e dell art. 12 opere realizzate in parziale difformità dalla concessione edilizia che proprio per la loro consistenza volumetrica rappresentano le opere di maggior impatto sul territorio. Giova di seguito specificare tutte le tipologie di violazione e i codici identificativi presenti nel SIAB : V1A Tipo Violazione codici SIAB Opera eseguita senza titolo su aree con vincolo di inedificabilità o ad uso pubblico o residenziale pubblico ex art.4, comma 2, L. n. 47/85 V2 Lottizzazione abusiva art. 18 L.n. 47/85 V3A Opera realizzata in assenza di concessione edilizia art.7, comma 1, L.n. 47/85 V3B Opera realizzata successivamente all'annullamento della concessione edilizia art.11 L. 47/85 V4A Opera in parziale difformità dalla concessione edilizia ex art. 12 L. 47/85 V4B V5A V5B Opera in parziale difformità realizzata successivamente all'annullamento della concessione edilizia ex art. 11 L.47/85 Intervento di ristrutturazione edilizia in assenza o difformità dalla concessione edilizia art.9 L.47/85 Intervento di ristrutturazione realizzato successivamente all'annullamento della concessione edilizia ex art. 11, comma 2, L. 47/85 V6 Opera eseguita in assenza di autorizzazione art. 10 L.n. 47/85, art. 5 l.r. 37/85 V7A Opera eseguita su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici art. 14 L. n. 47/85, art.5 l.r. 37/85 V7B V8 V9 Opera eseguita su suoli di proprietà dello Stato successivamente all'annullamento della concessione edilizia ex art. 11, comma 1, L. 47/85 Opere interne e mancata presentazione della relazione art. 9 l.r. 37/85 e art. 20 l.r. n. 4/2003 Mancata esibizione del cartello ex art. 4 comma 7, L.47/85 Per quanto riguarda il numero degli abusi accertati si è preferito quindi riportare il numero complessivo relativo a tutte le tipologie di violazione anche quelle prive di volumetria e che non comportano consumo di suolo. Il dato per il 2013 si attesta a abusi dei quali il 37% ha comportato una cubatura pari a mc ,97. Rapporto sull abusivismo edilizio

31 Come si evince dall andamento cronologico dal 2011 al 2013 si registra un trend decrescente; dai ,68 metri cubi realizzati nel 2011 si passa ai ,97 del Dato Regionale - numero e cubatura degli abusi realizzati negli anni 2011 /2012 /2013 Fonte SIAB Anno numero mc , , (*) ,97 (*) campione di rilevamento 58 % del numero complessivo dei Comuni Percentuale del numero degli abusi con volumetria realizzata - Dato regionale Fonte SIAB 42% 58% abusi con volumetria abusi senza volumetria Rapporto sull abusivismo edilizio

32 Dato regionale - totale del numero di abusi per anno n n n numero degli abusi Dato regionale - volumetria abusiva complessiva mc , mc , mc ,68 mc. realizzati Il dato disaggregato a livello provinciale evidenzia la notevole consistenza del fenomeno sia da un punto di vista volumetrico che numerico in particolar modo per i Comuni ricadenti nelle Provincie di Catania, Palermo e Agrigento. Resta sottodimensionato il dato riguardante la Provincia di Messina in quanto i Comuni che ne fanno parte compreso lo stesso capoluogo non provvedono ad Rapporto sull abusivismo edilizio

33 inserire i dati in modo completo e con frequenza regolare nel sistema informativo. Numero abusi accertati Fonte SIAB Provincia Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani totale Dato provinciale - numero complessivo degli abusi accertati 2011 / 2012 / Fonte SIAB Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani Rapporto sull abusivismo edilizio

34 Per quanto riguarda la cubatura abusiva realizzata il dato relativo alla Provincia di Messina non è può essere considerato rappresentativo per i motivi cui si è detto in precedenza. Come si nota nel 2011 il fenomeno risulta complessivamente attivo pressochè in tutte provincie ad eccezione delle Provincie di Trapani e Messina. Nelle Province di Agrigento, Ragusa e Siracusa si registra invece una maggiore ripresa nel Nella Provincia di Catania si registra una diminuizione in termini di cubatura e di numero eccezionalmente consistente si infatti passa da 990 numero di abusi accertati nel 2011 a 399 nel 2013 e da ,47 metri cubi a ,34. Volumetria abusiva realizzata Fonte SIAB Provincia Agrigento , , ,11 Caltanissetta , , ,83 Catania , , ,34 Enna , , ,37 Messina , , ,93 Palermo , , ,13 Ragusa , , ,47 Siracusa , , ,88 Trapani , , ,91 totale , , ,97 Volumetria abusiva realizzata a livello provinciale - anni 2011 / 2012 / 2013 fonte SIAB , , , , , , , , , , ,00 0,00 Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani Rapporto sull abusivismo edilizio

35 Nel grafico si è rapportato il numero degli abusi che hanno comportato la realizzazione di cubatura sul totale degli abusi accertati nel Dato provinciale - numero degli abusi con volumetria sul totale degli abusi - anno 2013 Fonte SIAB Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani n. totale abusi n. abusi con volumetria Rapporto sull abusivismo edilizio

36 3.3 - Il fenomeno dell abusivismo secondo la classificazione per tipologia di vincolo. I dati riportati nel presente paragrafo descrivono l abusivismo prendendo in considerazione la distribuzione della volumetria realizzata in base alla classificazione dei vincoli territoriali. Sono stati privilegiati quei vincoli ritenuti più significativi e rappresentativi in termini di concentrazione e diffusione sul territorio regionale tralasciando invece i vincoli infrastrutturali, cimiteriali, militari etc E stata operata inoltre la scelta di aggregare ulteriormente i vincoli di natura affine (anche se derivanti da normative differenti); una scelta che potrebbe essere giudicata semplicistica ma che consente di dare maggiore risalto alla qualità del fenomeno. Ad esempio il vincolo relativo ai parchi V. Parco comprende al suo interno i diversi livelli di vincolo specifico per ciascuna classificazione della zona in esso ricadente, ovvero le zone di rispetto del parco, zone A, B, C e D. Sotto la denominazione V.Sismico-idrogeologico non sono state mantenute le distinzioni tra i due vincoli come nel SIAB. Anche in questo caso i dati sono stati aggregati. Infine sotto la denominazione V.150 mt/battigia e limiti di costa sono stati accorpati gli abusi ricadenti nelle aree sottoposte sia al vincolo relativo alle costruzioni realizzate nei 150 m dalla battigia ai sensi del comma a dell art.15 L.R. n.78/76 sia quelli costruiti in violazione della limitazione all'edificabilità costa comma b dello stesso articolo in modo da sottolineare maggiormente il peso del fenomeno nelle zone costiere. Rapporto sull abusivismo edilizio

37 Tipologia dei vincoli - classificazione SIAB e evidenziazione delle aggregazioni operate nelle legende Vincolo Aeronautico Vincolo Archeologico Vincolo Boschivo Vincolo 150 mt/battigia e VAE Aeronautico VIN Vincolo di inedificabilità da leggi/norme urbanistiche vigenti/adottate VAP Parco Archeologico VIS Da reti infrastrutturali strade VIA Area di interesse archeologico VMI Militare VAR Archeologico VNN Nessun vincolo VBO Boschivo di inedificabilità assoluta VP5 Zona di rispetto del parco VBR Boschivo VPA Parco zona A VCA Costruzione 150 m dalla battigia (com. a, art.15 LR78/76) limiti di costa VCB Limitazione all'edificabilità cost. (com. b e c art.15 LR78/76) VCI Cimiteriale Vincolo Parco VPB VPC VPD Parco zona B Parco zona C Parco zona D VDI Discarica VPE Paesistico VDR Depuratore VPO Pozzi e falde acquifere VER Vincolo edilizia residenziale pubblica Vincolo Riserva VRI Riserva Vincolo VSI Sismico VRR Rispetto Riserva Sismicoidrogeologico VID Idrogeologico VSA Storico-artistico VIE Da reti infrastrutturali - elettrodotti VSE Servitù VIF Da reti infrastrutturali - ferrovie VSP Per opere/spazi pubblici VIM Vincolo Da reti infrastrutturali - Ambientale metanodotti SIC ZPS VSZ Ambientale (SIC, ZPS) Le opere abusive, come si è detto, insistono soprattutto sulle aree sottoposte ai vincoli sismico e idrogeologico che ricoprono quasi interamente il territorio regionale. Altre tipologie di vincolo variano a seconda delle peculiarità di ciascun ambito territoriale e provinciale, come ad esempio quello aeronautico che nel Comune di Palermo coincide in parte anche con la fascia costiera. Rapporto sull abusivismo edilizio

38 I grafici illustrano la distribuzione percentuale degli abusi per tipologia di vincolo a livello regionale e provinciale negli anni 2012 e Dato regionale - volumetria abusiva distribuzione della volumetria abusiva per tipologia di vincolo Fonte SIAB Vincoli volumetria 2012 volumetria 2013 V.Ambientale e Sic/Zps , ,75 V.Sismico - idrogeologico , ,87 V.Parco 9.781, ,13 V.Archeologico 9.429, ,50 V.150 mt/battigia e limiti di costa , ,03 V.Riserva 4.549, ,76 V.Boschivo 3.701, ,58 V.Aeronautico 2.622, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 V.Ambientale e Sic/Zps V.Sismico - idrogeologico V.Parco V.Archeologico V.150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo V.Aeronautico volumetria 2012 volumetria 2013 Rapporto sull abusivismo edilizio

39 Distribuzione percentuale degli abusi per tipologia di vincolo - dato regionale fonte SIAB 2,0% 6,8% 1,0% 0,8% 0,5% 3,0% 2,0% 83,9% V.Ambientale e Sic/Zps V.Sismico - idrogeologico V.Parco V.Archeologico V.150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo V.Aeronautico Distribuzione percentuale degli abusi per tipologia di vincolo - dato regionale fonte SIAB 0,6% 1,9% 5,4% 5,0% 1,6% 0,6% 3,1% 81,9% V.Ambientale e Sic/Zps V.Sismico - idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo V.Aeronautico Rapporto sull abusivismo edilizio

40 La tabella illustra la volumetria realizzata a livello provinciale soltanto per i vincoli presi in considerazione. Volumetria abusiva realizzata per tipologia di vincolo e distribuzione provinciale anno 2013 Fonte SIAB Tipologia di vincolo Agrigento Catania Caltanissetta Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani TOTALE V. Ambientale e Sic / Zps 1.145,71 330, , , , , ,75 V. Sismico - idrogeologico , , , , , , , , , ,87 V. Parco 2.736, ,13 111, , ,13 V. Archeologico 1.155, , ,50 V. 150 mt/battigia e limiti di costa 3.615, , ,00 60, ,00 804, , ,03 V. Riserva 162,00 866,00 18,00 600,76 278, ,76 V. Boschivo 273, , ,00 151,00 383, , ,58 V.Aeronautico 5220, ,0. Rapporto sull abusivismo edilizio

41 Distribuzione della volumetria abusiva per tipologia di vincolo - dato provinciale anno mc Agrigento Catania Caltanissetta Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani V.Ambientale e Sic/Zps V.Sismico - idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo V.Aeronautico Rapporto sull abusivismo edilizio

42 I grafici successivi mostrano in termini percentuali il peso della volumetria abusiva realizzata secondo i vincoli presi in considerazione a livello provinciale e cronologico negli anni Agrigento ,6% 6,3% 12,5% 10,1% 66,5% V.Ambient.Sic/Zps V.Sismico- Idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia/limiti costa V.Riserva V.Boschivo Agrigento ,0% 0,6% 4,3% 13,6% 10,3% 70,2% V.Ambientale e Sic/Zps V.Sismico - idrogeologico V.Parco V.Archelogico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo Rapporto sull abusivismo edilizio

43 Caltanissetta ,3% 4,7% 95,1% V.Ambient.Sic/Zps V.Sismico- Idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo Caltanissetta ,2% 85,8% V.Ambientale e Sic/Zps V.Sismico - idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo Rapporto sull abusivismo edilizio

44 Catania ,2% 1,3% 1,0% 4,1% 1,8% 88,6% V.Ambient.Sic/Zps V.Sismico- Idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo Catania ,5% 1,3% 3,6% 0,5% 4,7% 1,7% 78,6% V.Ambientale e Sic/Zps V.Sismico - idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo Rapporto sull abusivismo edilizio

45 Enna ,6% 99,4% V.Ambient.Sic/Zps V.Sismico- Idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo Enna ,0% 74,0% V.Ambientale e Sic/Zps V.Sismico - idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo Rapporto sull abusivismo edilizio

46 Messina ,4% 0,1% 3,7% 85,7% V.Ambient.Sic/Zps V.Sismico- Idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia/limiti costa V.Riserva V.Boschivo Messina ,6% 4,3% 0,4% 7,6% 87,0% V.Ambientale e Sic/Zps V.Sismico - idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo Rapporto sull abusivismo edilizio

47 Ragusa ,2% 4,9% 7,1% 0,1% 0,1% 87,6% V.Ambient.Sic/Zps V.Sismico- Idrogeologico V.Parco V.Acheologico V. 150 mt/battigia/limiti costa V.Riserva V.Boschivo Ragusa ,6% 2,6% 93,8% V.Ambientale e Sic/Zps V.Sismico - idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo Rapporto sull abusivismo edilizio

48 Siracusa ,1% 2,7% 10,1% 2,4% 76,4% V.Ambient.Sic/Zps V.Sismico- Idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia/limiti costa V.Riserva V.Boschivo Siracusa ,3% 2,7% 4,9% 1,7% 90,3% V.Ambientale e Sic/Zps V.Sismico - idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo Rapporto sull abusivismo edilizio

49 2,6% 0,5% 2,9% Palermo ,2% 2,9% 1,1% 88,9% V.Ambient.Sic/Zps V.Sismico- Idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia/limiti costa V.Riserva V.Boschivo V.Aeronautico 0,6% 8,7% Palermo ,8% 1,0% 0,1% 87,6% V.Ambientale e Sic/Zps V.Sismico - idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo V.Aeronautico Rapporto sull abusivismo edilizio

50 Trapani ,3% 1,4% 8,0% 0,7% 1,0% 3,3% 83,4% V.Ambient.Sic/Zps V.Sismico- Idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia/limiti costa V.Riserva V.Boschivo 0,3% 10,1% Trapani ,0% 85,6% V.Ambientale e Sic/Zps V.Sismico - idrogeologico V.Parco V.Archeologico V. 150 mt/battigia e limiti di costa V.Riserva V.Boschivo Rapporto sull abusivismo edilizio

51 4 - STATO DELL ITER PROCEDURALE La descrizione del fenomeno dell abusivismo edilizio deve prendere in considerazione, oltre agli aspetti di natura quali-quantitiva di cui si è detto nel capitolo precedente, anche quelli di natura prettamente amministrativa e procedurale. Compito del Dipartimento è quello di vigilare sulle amministrazioni comunali effettuando il monitoraggio delle procedure e degli atti sanzionatori e repressivi riguardanti le attività illecite in campo edilizio e urbanistico. Grazie all ausilio del SIAB, è possibile effettuare il monitoraggio dell iter procedurale relativo a ciascun abuso edilizio immesso nel sistema consentendo al Servizio 5 e alle Unità Operative di intervenire con azioni ispettive e nel caso per mezzo di commissari ad acta. ll Rapporto 2013, a differenza del precedente, non contiene l analisi dettagliata sullo stato dell arte dei procedimenti di sanatoria edilizia per le leggi L.47/85, L.724/94 e L.326/03. Si è preferito infatti porre l accento sullo stato dell iter procedurale, sugli effetti e sui risultati derivanti dallo svolgimento delle attività avviate dal Dipartimento nel corso del 2013 successivamente all emanazione della circolare n.7/2012 (v.appendice). A seguito infatti dell emanazione di questa circolare, nella quale è stato posto l accento sulle responsabilità che ciascuna amministrazione comunale riveste per legge in materia di vigilanza urbanistica ed edilizia, il Dipartimento ha inteso soprattutto ribadire il proprio ruolo sottolineando che là dove avesse accertato casi d inerzia e di inadempienze da parte dei Comuni, esso sarebbe intervenuto con i poteri sostitutivi che la legge gli attribuisce. Atto consequenziale è stata l emissione nel 2013 di una formale diffida (v.appendice) nei confronti dei tutte le amministrazioni comunali dell Isola, con la quale è stato assegnato un termine (120 giorni) entro il quale avrebbero dovuto procedere agli adempimenti necessari per la conclusione dei procedimenti ancora pendenti. Nella diffida, in particolare il Dipartimento ha richiamato i Comuni ad emettere gli atti conclusivi riguardanti l abusivismo ancora in corso di definizione e, in special modo ad eseguire le demolizione e a perfezionare gli atti di acquisizione deliberando nel caso in merito all eventuale mantenimento per pubblico interesse delle opere insanabili. A scadenza del termine il Dipartimento, previa l istruttoria dei riscontri pervenuti e a seguito della determinazione di criteri e priorità d intervento, ha avviato l attività Rapporto sull abusivismo edilizio

52 di commissariamento nei confronti dei Comuni inadempienti. I primi commissariamenti sono stati svolti presso quelle amministrazioni comunali i cui Consigli non hanno provveduto a deliberare nonostante le proposte di delibera già presentate dall UTC. A seguire sono stati disposti i commissariamenti presso i Comuni entro il cui perimetro amministrativo ricadono aree costiere e zone con una classificazione di pericolosità P3 e P4 (indici di pericolosità geomorfologica secondo la classificazione del Piano Regionale per l Assetto Idrogeologico L. 183/1999 P.A.I.) che non avevano fornito alcun riscontro alla diffida. In ultimo, sono in corso di espletamento gli interventi riguardanti i Comuni che a seguito dell attività istruttoria hanno inviato documentazione priva dei contenuti e degli atti richiesti. Criteri per l individuazione delle priorità d intervento 1) Comuni che non hanno ottemperato alla diffida ovvero non hanno fornito alcun riscontro 2) Comuni che non hanno provveduto a deliberare 3) Comuni che non hanno fornito una risposta esaustiva ovvero non hanno emesso gli atti definitivi 4) Comuni che hanno inviato una risposta parzialmente esaustiva, ovvero sono state riscontrate alcune incongruenze tra i dati contenuti nel SIAB e quelli forniti I suddetti criteri vengono ulteriormente pesati in base alle peculiarità di ciascun comune, ovvero prioritariamente se è un comune costiero o possiede territori con indici P3 e P4 di pericolosità idrogeologica I Comuni che, ad oggi, hanno fornito riscontri documentali sono 200 sul totale di 390. La maggior parte delle risposte non contengono nella maggior parte dei casi i dati richiesti e rientrando quindi fra quelli classificati come non esaustivi. Altri risultano parzialmente esaustivi in quanto riportano per ogni singolo abuso (compresi quelli inseriti e classificati nel SIAB) gli estremi del provvedimento emesso. In molti casi, come si è desunto dal sistema informativo le procedure risultano ferme alle ordinanze di demolizione e gli immobili abusivi non trascritti nei Pubblici Registri. Molti procedimenti sono bloccati alle fasi di accertamento della Rapporto sull abusivismo edilizio

53 conformità urbanistica ex art. 13 L. 47/85 o dei pronunciamenti dei Tribunali Amministrativi a seguito di ricorso. Riscontri alla diffida pervenuti da parte dei Comuni (sul totale di 390) Valutazione, istruttoria e avvio dei procedimenti Istruttoria U.O Totale non esaustivi esaustivi parzialmente esaustivi commissariamenti effettuati o in corso di svolgimento con iter concluso n. 200 n.129 n.59 n.12 n.6 n.24 Per quanto riguarda il dettaglio, come si è potuto rilevare dal SIAB, il dato nel 2013 risulta sconfortante come si può vedere dalla tabella che riporta i dati aggregati per provincia. Percentuali dei procedimenti riguardanti gli abusi edilizi con iter concluso nel 2013 dato provinciale - fonte SIAB province numero degli abusi con iter amministrativo conclusi Agrigento ,83% Caltanissetta ,57% Catania ,04% Enna ,75% Messina ,72% Palermo ,86% Ragusa ,78% Siracusa ,63% Trapani ,79% TOTALE % % Rapporto sull abusivismo edilizio

54 Percentuale dei procedimenti conclusi sul totale regionale Fonte SIAB Trapani 17% Agrigento 10% Siracusa 6% Caltanissetta 21% Ragusa 6% Palermo 3% Catania 12% Messina 19% Enna 6% Su un totale di abusi accertati e di relativi procedimenti avviati (emissioni di ordinanze, accertamenti, sospensioni etc...) quelli conclusi sono soltanto 343, ove per conclusione del procedimento è da intendersi ad esempio l atto di concessione edilizia in sanatoria, l esecuzione delle ordinanze di demolizione, l acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, la deliberazione per il mantenimento etc. Sul campione di rilevamento le procedure concluse con emissione di atti definitivi risultano quindi ancora percentualmente bassissimi. Se si confronta il numero totale dei procedimenti partendo dagli anni precedenti la percentuale scende in maniera ancor più impressionante. I procedimenti riguardanti i singoli abusi immessi nel SIAB a partire dal 2009 rivelano quanti e quali fasi di ciascun procedimento rimane ad oggi ancora aperti. Sulla mancata conclusione dell iter influisce inoltre, il tempo necessario per l espletamento delle procedure di competenza della giustizia amministrativa a seguito dei ricorsi. Rapporto sull abusivismo edilizio

55 Le tabelle e i grafici seguenti illustrano i dati e le percentuali dei procedimenti conclusi per provincia e per l intera Regione considerando il numero degli abusi accertati inseriti nel SIAB nel 2012 e nel Stato dell'iter procedurale n. abusi n. ordinanze di demolizione e rimessa in pristino n. accertamenti di ottemperanza sulle ordinanze demolizione 7 7 n. Immissioni in possesso /trascrizione al Pubblico Registro E da sottolineare che il dato rilevato dal SIAB è sottodimensionato poiché molti Comuni hanno iniziato a inserire i dati nel 2009 cominciando da quelli accertati in quell anno specifico. A seguito della diffida i responsabili degli uffici comunali stanno procedendo a conferire i dati relativamente ai tutti i procedimenti ovvero anche quelli riguardanti gli anni precedenti. 450 Stato dell'iter procedurale - dato provinciale fonte SIAB Agrigento Caltanissetta Catania numero degli abusi Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani con iter amministrativo concluso Rapporto sull abusivismo edilizio

56 Per quanto riguarda le ottemperanze delle ordinanze di demolizione e l immissione in possesso in rapporto al numero degli abus,i come si evince non solo dal SIAB ma anche dai dati forniti dai Comuni a riscontro della diffida, è evidente il numero esiguo di tali provvedimenti. Situazione dell iter dal punto di vista dell ottemperanza delle ordinanze di demolizione e rimessa in pristino e/o dell immissione in possesso dato - anno 2012 fonte SIAB PROVINCE n. abusi n. ordinanze di demolizione e rimessa in pristino % n. accertamenti di ottemperanza sulle ordinanze demolizione % n. immissioni in possesso /mantenimento Pubblica Utilità Agrigento ,3% 9 8,2 % 0 Caltanissetta ,5 % 1 0,16 % 0 Catania ,1 % 20 7,9 % 3 Enna ,1 % 5 20 % 0 Messina ,3 % 22 9,6 % 0 Palermo ,8 % 8 3,9 % 3 Ragusa ,2 % 6 11,7 % 0 Siracusa ,5 % 4 3,2 % 1 Trapani ,4 % 23 14,7 % 0 Totale ,1 % 98 0,8 % 7 Situazione dell iter dal punto di vista dell ottemperanza alle ordinanze di demolizione e rimessa in pristino e dell immissione in possesso anno 2013 fonte SIAB PROVINCE n. abusi n. ordinanze di demolizione e rimessa in pristino % n. accertamenti di ottemperanza sulle ordinanze demolizione % n. immissioni in possesso /mantenimento Pubblica Utilità Agrigento ,48 % 15 5,3 % 0 Caltanissetta ,14 % 2 3,17 % 0 Catania ,56 % 22 5,51 % 1 Enna ,25 % 3 3,75 % 0 Messina ,75 % 22 5,82 % 6 Palermo ,87 % 15 4,13 % 0 Ragusa ,02 % 3 2,02 % 0 Siracusa ,74 % % 0 Trapani ,42 % 13 4,42 % 0 Totale ,06 % 107 0,31 % 7 Rapporto sull abusivismo edilizio

57 5 - APPENDICE LEGISLATIVA E DOCUMENTAZIONE o QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA EDILIZIA E ABUSIVISMO: Leggi e sentenze. o LE CIRCOLARI; o LE DIFFIDE ; o I PROTOCOLLI D INTESA o PROCURA DISTRETTUALE DI CATANIA : L esecuzione delle demolizioni di immobili abusivi - estratti ; Rapporto sull abusivismo edilizio

58 QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA EDILIZIA E ABUSIVISMO Normativa Nazionale LEGGE 17 agosto XX, n G.U.R.I. 15 ottobre 1942, n. 244 Legge urbanistica Modificata con legge 28 novembre 2005, n. 246 LEGGE 18 aprile 1962, n G.U.R.I. 30 aprile 1962, n. 111 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare. Modificata con la legge 5 agosto 1978, n. 457 LEGGE 2 febbraio 1974, n G.U.R.I. 21 marzo 1974, n. 76 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche LEGGE 28 gennaio 1977, n G.U.R.I. 29 gennaio 1977, n. 27 Norme per la edificabilità dei suoli Modificata dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724 SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 174 G.U.R.I. 30 dicembre 1994, n ripubblicata S.O. n. 4 - G.U.R.I. 16 gennaio 1995, n. 12. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Note n. 1 - In ordine all'attività edilizia, anche in sanatoria, disciplinata dalla presente legge vedi l'art. 32, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali".- n. 2- Ai sensi dell'art.12 della L.R. 17/2004 i comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalle norme in materia di sanatoria antecedenti l'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni recepito dall'art. 24 della L.R. 15/2004. Modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 DECRETO LEGGE 13 maggio 1991, n GURI 13 maggio 1991, n Convertito con modificazione della legge 12 luglio 1991, n.203, e n.94/2009 Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento all attività amministrativa DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 239/L - G.U.R.I. 20 ottobre 2001, n. 245 RIPUBBLICATO S.O. n. 246 G.U.R.I. 15 novembre 2001, n. 266 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). Modificato con D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104

59 DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n SUPPLEMENTO ORDINARIO n.157/l - G.U.R.I. - 2 ottobre 2003, n. 229 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) Modificata con legge 13 dicembre 2010, n. 220 LEGGE 24 novembre 2003, n SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 181/L G.U.R.I. 25 novembre 2003, n. 274 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici LEGGE 24 novembre 2003, n SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 181/L G.U.R.I. 25 novembre 2003, n. 274 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici LEGGE n. 326 del 24/11/2003 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

60 LEGGI REGIONALI LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n G.U.R.S. 30 dicembre 1978, n. 57 Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica Modificata con L.R. 7/2011 al 5/04/2011 LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1980, n. 7 - G.U.R.S. 1 marzo 1980, n. 9 Norme sul riordino urbanistico edilizio Nota. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 26/86 le concessioni o autorizzazioni in sanatoria rilasciate prima della entrata in vigore della L.R. 37/85, in esecuzione della presente legge, restano valide e sono equiparate a tutti gli effetti alle concessioni edilizie regolarmente rilasciate. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 39, comma 1, della L.R. 37/85. Modificata con L.R. 70/1981 LEGGE REGIONALE 18 aprile 1981, n G.U.R.S. 24 aprile 1981, n. 20 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio. Nota-Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/2004 i comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalle norme in materia di sanatoria antecedenti l'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni recepito dall'art. 24 della L.R. 15/2004 Modificata con L.R. 37/1985 e annotato al 28/12/2004) LEGGE REGIONALE 21 agosto 1984, n G.U.R.S. 22 agosto 1984, n. 36 Interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e successive modifiche, concernente il riordino urbanistico-edilizio. N. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 26/86 le concessioni o autorizzazioni in sanatoria rilasciate prima della entrata in vigore della L.R. 37/85, in esecuzione della presente legge, restano valide e sono equiparate a tutti gli effetti alle concessioni edilizie regolarmente rilasciate. LEGGE REGIONALE 10 agosto 1985, n. 37 G.U.R.S. 17 agosto 1985, n. 35 Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive. N. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/2004 i comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalle norme in materia di sanatoria antecedenti l'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni recepito dall'art. 24 della L.R. 15/2004. Modificata con L.R. 4/2003 LEGGE REGIONALE 15 maggio 1986, n G.U.R.S. 17 maggio 1986, n. 25 Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive" LEGGE REGIONALE 31 maggio 1994, n G.U.R.S. 8 giugno 1994, n. 28 Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti Modificata con L.R. 5/2011

61 LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n G.U.R.S. 14 dicembre 1996, n. 62 Norme per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e proroga di termini in materia di lavori pubblici e di urbanistica. Modificata con L.R. 6/1997 LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2004, n G.U.R.S. 31 dicembre 2004, n. 56 Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005 LEGGE REGIONALE - 5 aprile 2011, n. 5 - G.U.R.S. 11 aprile 2011, n. 16 Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale LEGGE REGIONALE 11 maggio 2011, n. 7 - G.U.R.S. 13 maggio 2011, n. 21 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno Legge di stabilità regionale CIRCOLARI NAZIONALI Circ.M. LL.PP. n del 17/06/1995 Applicazione della normativa in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie. Circ. M. Infrastr. e Trasporti n del 07/08/2003 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia. CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI CIRCOLARE 28 ottobre 2004, n (GU n. 260 del ) Fondo per le demolizioni delle opere abusive Nota: Articolo 32, comma 12, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI CIRCOLARE del 7 dicembre 2005, n (G.U. n. 52 del 3 marzo 2006) Articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 relativo a «Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali».

62 CIRCOLARI E DECRETI REGIONALI ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CIRCOLARE 27 ottobre 2010, n. 2 - G.U.R.S. 19 novembre 2010, n. 50 Circolare applicativa "Procedure per la richiesta di attestazione di conformità ex art. 13, legge n. 47/85 per opere in regime di sanatoria edilizia in aree vincolate a riserva naturale, art. 4, decreto (DRA/DRU) n. 751 del 20 ottobre ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CIRCOLARE 14 aprile 2010, n. 2 - G.U.R.S. 7 maggio 2010, n. 22 SIAB "Sistema informativo abusivismo" per la trasmissione e gestione degli elenchi quindicinali ex art. 13 legge regionale n. 17/94 e per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle sanatorie edilizie. D.A. Territorio e Ambiente Circ.Ass. Territorio e Ambiente Circ.Ass. Territorio e Ambiente Circ.Ass. Territorio e Ambiente D.A. Territorio e Ambiente Circ.Ass. Territorio e Ambiente 20/10/2010 Semplificazione ed ottimizzazione delle procedure inerenti alla richiesta del parere di conformità per opere realizzate in aree vincolate a riserva naturale, e prive di autorizzazione, in regime di sanatoria edilizia, ex art. 13 della legge n. 47/85. 14/04/2010 n. 2 SIAB "Sistema informativo abusivismo" per la trasmissione e gestione degli elenchi quindicinali ex art. 13 legge regionale n. 17/94 e per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle sanatorie edilizie. 09/02/2010 n. 1 Comunicazione di avvio SIAB - Sistema informativo regionale per la trasmissione e gestione degli elenchi quindicinali ex art. 13, legge regionale n. 17/94 e per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle sanatorie edilizie. 11/03/2009 n.1 Realizzazione di un sistema web per la comunicazione delle informazioni relative agli elenchi quindicinali ex art. 13, comma 1, legge regionale n. 17/94 e lo stato di definizione delle sanatorie edilizie. 15/02/2008 n.36 Modifica del decreto 9 marzo 2005, concernente istituzione dell'osservatorio regionale delle violazioni edilizie e sanatorie. 14/02/2008 n.1 Direttive sulla trasmissione degli elenchi quindicinali ex art. 13, comma 1, legge regionale n. 17/94. Circ.Ass. 20/02/2006 n.1 Direttive sulla trasmissione degli elenchi

63 Territorio e Ambiente Circ.Ass. Territorio e Ambiente D.A. Territorio e Ambiente Circ.Ass. Territorio e Ambiente Circ.Ass. BB.CC. e P.I. Circ.Ass. Territorio e Ambiente Circ.Ass. Territorio e Ambiente Circ.Ass. Territorio e Ambiente Circ.Ass. BB.CC. e P.I. Circ.Ass. Territorio e Ambiente Circ.Ass. Territorio e Ambiente quindicinali ex art. 13, legge regionale n. 17/94. 09/03/2005 n.1 Applicazione dell'articolo 17, commi 5 e 8, della legge regionale 16 aprile 2003, n /03/2005 n. 172 Istituzione dell'osservatorio regionale delle violazioni edilizie e sanatorie. 02/12/2004 n. 6 Applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15. Oneri concessori relativi al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni. 09/06/2004 n.17 Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 - Integrazioni alla circolare n. 18 del 22 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 21 novembre /03/2004 n.4 Testo unico n. 380 del 6 giugno 2001, articolo 36. Circolare a chiarimento. 05/03/2004 n.3 Legge n. 326 del 24 novembre 2003, articolo 32. Circolare a chiarimento. 10/02/2004 Applicazione in Sicilia dell'articolo 32 della legge n. 326 del 24 novembre Disciplina del condono edilizio. 22/10/2003 n.18 Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. Definizione delle sanatorie edilizie in itinere - Autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico. Adempimenti delle Soprintendenze e dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Circolare esplicativa. 29/05/2003 n.3 Applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 17, commi 1, 4 e 8, della legge regionale 16 aprile 2003, n /09/2001 n.2 Richieste di parere sull'applicazione delle norme sul condono edilizio. D.A. BB.CC. e P.I. 28/05/1999 Criteri per la quantificazione dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale 26 settembre Circ.Ass. 17/11/1998 n.12 Art. 23, comma decimo, della legge regionale 10

64 BB.CC. e P.I. Circ.Ass. LL.PP. agosto 1985, n. 37 e art. 5, comma terzo, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17: esecuzione delle prescrizioni contenute nei pareri delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali - Modifiche alla circolare n. 14/97. 05/11/1998 n.8 Adempimenti in ordine all'istruttoria delle istanze di sanatoria edilizia. D.P.Reg. 21/11/1997 n.48 Regolamento per la disciplina del fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia. Legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, art. 7. Circ.Ass. Territorio e Ambiente Circ.Ass. LL.PP. Circ.Ass. Territorio e Ambiente D.A. Territorio e Ambiente Circ.Ass. Territorio e Ambiente Circ.Ass. Territorio e Ambiente Circ.Ass. BB.CC. e P.I. Circ.Ass. Territorio e Ambiente Circ.Ass. Territorio e Ambiente 17/11/1997 n /09/1997 n Programma regionale di finanziamento per l'anno 1998 delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi ex legge regionale 10 agosto 1985, n. 37. Comunicazioni relative alle violazioni urbanistiche ex art. 7 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e della legge regionale n. 37 del 10 agosto /01/1997 n.1 Art. 35, 3 comma, lett. b), legge 28 febbraio 1985, n. 47. Art. 4, 4 comma, decreto legislativo 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in legge 13 febbraio 1988, n. 68. Art. 39, 17 comma, legge 23 dicembre 1994, n Certificazione di idoneità statica. 07/11/1996 Approvazione del programma regionale di finanziamento delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi. 16/09/1995 n.1 Direttive in ordine alla sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed alla legge regionale 10 agosto 1985, n /12/1994 n.4 Modifica ed integrazione delle direttive impartite con le circolari D.R.U. n. 7/93, del 30 luglio 1993 e n. 2/92 del 20 luglio /12/1994 n.23 Criteri per la demolizione di opere costruite abusivamente o in difformità ai progetti approvati e per la quantificazione dell'indennità prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n /07/1993 n.7 Art. 13, legge 28 febbraio 1985, n. 47. Direttive. 18/04/1990 n.1 Direttive in ordine alla disciplina dei parcheggi privati ex legge n. 122/89, al contributo sul costo di costruzione e sugli oneri di urbanizzazione, alla sentenza della corte costituzionale n. 487/89, agli impianti di acquacoltura.

65 Circ.Ass. Territorio e Ambiente Circ.Ass. Territorio e Ambiente 03/05/1989 n /11/1988 n Attuazione delle leggi vigenti in materia di sanatoria edilizia - Adempimenti istruttori e direttive. Abusivismo edilizio: vigilanza e repressione. Circ.Ass. Lavoro, Prev., Formaz. ed Emigr. Circ.Ass. Territorio e Ambiente Circ.Ass. Lavoro, Prev., Formaz. ed Emigr. 13/11/1987 n.77 Art. 14 legge regionale 15 maggio 1986, n Norme in materia di attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive. Assunzione del personale con contratto a termine. 23/04/1987 n.2 Occupazioni abusive del demanio marittimo regionale. 03/02/1987 n.57 L.R. 15 maggio 1986, n. 26. Norme in materia di attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive. Assunzione del personale con contratto a termine. Circ. Presiden za (fino al 31/12/200 9) Circ. Presiden za (fino al 31/12/200 9) 14/11/1986 n /11/1986 n La stipula degli atti di vendita degli alloggi popolari regionali in presenza di opere abusive esterne eseguite con o senza la occupazione del suolo demaniale. 1-2) L'assenzo dell'amministrazione regionale alla sanatoria delle opere abusive esterne. 3) La regolarizzazione dei rapporti patrimoniali con i detentori delle opere abusive eseguite sul suolo demaniale. 4) Formalità e procedure. L'utilizzazione delle aree demaniali circostanti gli alloggi popolari di proprietà della Regione: 1) La concessione in uso agli assegnatari degli alloggi. 2) La retrocessione delle aree non utilizzate. 3) La regolarizzazione dei rapporti patrimoniali con gli occupanti abusivi del suolo demaniale. Circ.Ass. Territorio e Ambiente 19/05/1986 n.1 Legge regionale 10 agosto 1985, n Nuove norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive. Piani particolareggiati di recupero. Circ. Presiden za (fino al 31/12/200 9) 17/03/1986 n.860 L'assenso dell'amministrazione regionale per la sanatoria delle opere abusive eseguite dagli assegnatari negli alloggi e sul suolo demaniale. - Invio fac-simile istanze da presentare alla P.A. Circ. 16/01/1986 n.102 La stipula degli atti di vendita degli alloggi

66 Presiden za (fino al 31/12/200 9) Circ.Ass. Territorio e Ambiente popolari regionali in assenza di opere abusive eseguite negli immobili. - Rilevamento degli abusi nell'ambito dell'e.r.p. sovvenzionata. 31/08/1985 n.2 Legge regionale 10 agosto 1985, n Nuove norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive. L.R. 10/08/1985 n.37 Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive. L.R. 21/08/1984 n.65 Interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e successive modifiche, concernente il riordino urbanistico-edilizio. L.R. 13/03/ Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta. Circ.Ass. Territorio e Ambiente 26/06/1981 n.2 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio.

67 SENTENZE Rapporto sull abusivismo edilizio

68 Rapporto sull abusivismo edilizio

69 Rapporto sull abusivismo edilizio

70 Rapporto sull abusivismo edilizio

71 Rapporto sull abusivismo edilizio

72 Rapporto sull abusivismo edilizio

73 Rapporto sull abusivismo edilizio

74 Rapporto sull abusivismo edilizio

75 Rapporto sull abusivismo edilizio

76 DIPARTIMENTO URBANISTICA SERVIZIO 6 Unità Operativa 6.4 Abusivismo Edilizio Circolare n. 1/2010 Prot. n del OGGETTO: Comunicazione di avvio SIAB - Sistema informativo Regionale per la trasmissione e gestione degli elenchi quindicinali ex art. 13 l.r. n. 17/94 e per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle sanatorie edilizie - Ai Responsabili degli uffici tecnici di tutti i Comuni della Regione Siciliana Loro sedi Si comunica che a partire dall 01/03/2010 sarà operativo il nuovo sistema informatico SIAB ( sistema informativo abusivismo) attraverso il quale dovrà avvenire la trasmissione delle comunicazioni inerenti gli abusi edilizi (come previsto dalla l.r. n. 17/94) e le informazioni inerenti lo stato di attuazione delle sanatorie edilizie. Dalla suddetta data di avvio, pertanto, tutte le comunicazioni di cui sopra dovranno pervenire, esclusivamente, attraverso il SIAB. Gli operatori per accedere al suddetto servizio devono connettendosi al sito di questo Assessorato e cliccare sul logo SIAB. Si aprirà una pagina di presentazione che contiene il link Cliccando sul link si accede ala pagina iniziale del servizio. Il sistema, nella suddetta pagina, contiene anche una guida operativa (che può essere scaricata e stampata), che condurrà, passo dopo passo, alle varie funzionalità. Gli operatori per accedere alle funzionalità del sistema dovranno inserire le credenziali personali e riservate ( codice utente e password) assegnate da questo Assessorato. Le diverse sezioni presenti nel sistema consentono l utilizzo di funzioni, sia di consultazione che di gestione, secondo i profili dell utente. Per quanto riguarda la sezione sanatorie edilizie il sistema, al

77 momento, permette di accedere ai dati relativi all anno 2007, rilevazione Pertanto codesta Amministrazione prima di potere inserire i dati dell anno corrente, dovrà validare i dati dell anno 2007, da effettuarsi entro il 30/04/2010. Dal 1/05/2010 al 30/05/2010 il sistema accetterà solo i dati dell anno Dal 1/06/2010 al 30/06/2010 si potranno inserire i dati dell anno 2009 e dall 1/07/ quelli dell anno corrente. Oltre ciascuna data non sarà più possibile immettere o aggiornare i dati rispettivi ai periodi passati. Il sistema, in corrispondenza di ciascuna scadenza, riterrà validi i dati totali relativi all anno precedente che saranno utilizzati per il periodo successivo. I dati relativi alle sanatorie edilizie dovranno essere aggiornati con cadenza mensile. Il nuovo sistema sarà attivo dal 01 del mese di marzo 2010, per cui dalla data di avvio le comunicazioni quindicinali dovranno pervenire, esclusivamente, per via telematica. La fase di avvio prevede n. 5 seminari di addestramento all uso del sistema informatico che avverranno nei giorni 11, 18, 25 del mese di gennaio e giorni 1 e 8 del mese di febbraio 2010, secondo l ordine delle convocazioni stabilite. In quest occasione saranno consegnate le password per accedere al sistema web. Con l occasione si invitano i responsabili delle unità operative per l abusivismo edilizio, che non abbiano ancora provveduto, ad inoltrare i nominativi degli operatori da abilitare all uso del sistema. Il Dirigente Generale ad interim (Dott. Sergio Gelardi)

78 DIPARTIMENTO URBANISTICA SERVIZIO 6 Unità Operativa 6.4 Abusivismo Edilizio Prot. n del Circolare n. 2/2010 OGGETTO: SIAB Sistema informativo abusivismo per la trasmissione e gestione degli elenchi quindicinali ex art. 13 l.r. n. 17/94 e per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle sanatorie edilizie Ai Responsabili degli uffici tecnici dei Comuni della Regione Siciliana In occasione dei Seminari predisposti da questo Assessorato per illustrare il nuovo programma informativo SIAB sono state effettuate alcune segnalazioni da parte di taluni partecipanti al corso che hanno condotto a modifiche alla scheda di monitoraggio delle sanatorie edilizie. Pertanto la scheda è stata rimodulata e sostituta con gli adeguamenti. Nella nuova formulazione la scheda dovrà essere compilata con la rilevazione dei dati per l anno 2009, entro il 30 maggio Completata e validata la scheda 2009, dal mese di giugno c.a. si procederà con la rilevazione corrente 2010, con aggiornamento mensile delle informazioni. La presente disposizione sostituisce quanto espresso nella circolare 1/2010 con riferimento alla scheda sanatoria. Il Dirigente Generale ad interim (Dott. Sergio Gelardi)

79 DIPARTIMENTO URBANISTICA SERVIZIO 5 Unità Operativa 5.3 Abusivismo Edilizio Prot del 10/05/2011 Circolare n. 3/2011 Ai Responsabili degli uffici tecnici Ai Sindaci Ai Presidenti del Consiglio Comunale dei Comuni della Regione Siciliana L innovativo sistema informativo SIAB (sistema informativo abusivismo edilizio) ha dato la possibilità a questo ufficio di verificare lo stato delle procedure repressive degli abusi edilizi accertati e comunicati dall anno Si è rilevato, in generale, che per gli abusi edilizi anzidetti, oltre l attivazione del procedimento di ingiunzione a demolire, non risultano, sempre, adottati gli ulteriori provvedimenti repressivi previsti dall art. 7 della L.n. 47/85. Il SIAB ha, altresì, evidenziato, che per detti abusi, i termini di legge di 90 giorni, imposti dall art. 7 della suddetta legge affinché il responsabile dell abuso provveda al ripristino dello stato dei luoghi, sono decorsi. Com è noto, la procedura disciplinata dal comma 3 dell art. 7 della L. n. 47/85 prevede: se il responsabile dell abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall ingiunzione il bene e l area di sedime.sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. Orbene, dalla norma risulta evidente che l effetto ablatorio si verifica ope legis all inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all ingiunzione a demolire, mentre la notifica dell accertamento formale dell inottemperanza, si configura solo come titolo per l immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

80 Pertanto, la sequenza amministrativa è la seguente: a) il responsabile dell ufficio competente ingiunge al proprietario e al responsabile dell abuso la demolizione dell immobile abusivo; b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di 90 giorni dall ingiunzione, l immobile è acquisito di diritto, gratuitamente al patrimonio comunale; c) il responsabile dell ufficio competente accerta formalmente l inottemperanza all ordine di demolizione e notifica detto accertamento all interessato; d) la notifica dell accertamento costituisce titolo per l immissione in possesso da parte del Comune e per la trascrizione nei registri immobiliari. La verifica in oggetto conduce ad una riflessione in ordine agli effetti procedimentali conseguenti all atto di ingiunzione a demolire, in quanto va considerato che la scadenza del termine, causando il trasferimento automatico dell immobile abusivo al patrimonio comunale, implica un danno erariale, nell ipotesi che gli immobili siano rimasti in uso, agli stessi responsabili dell abuso, a titolo gratuito. Stante quanto sopra occorre evidenziare che le opere acquisite al patrimonio comunale non possono essere occupate dai responsabili dell abuso in assenza dell atto deliberativo di cui all art. 7, comma 5, della L.n. 47/85, con il quale l organo consiliare dichiari l esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali. Tale adempimento potrà essere, infatti, adottato dall Amministrazione in luogo di procedere alla demolizione, esprimendosi in tal senso, un interesse prevalente di uso per fini pubblici rispetto a quello di ripristino dell assetto del territorio violato (ma sempre che l opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali. A seguito di tale adempimento, l immobile potrà essere utilizzato secondo le esigenze comunali, riguardo alle proprie attività istituzionali. In ultimo si fa rilevare che per gli immobili abusivi costruiti entro il 23 marzo 1992 potrebbero essere attivate le procedure di cui all art. 4 della l.r. n.17/94, semprechè detti immobili posseggano i requisiti di cui al comma 3

81 dello stesso articolo, che impongono talune condizioni al fine di potere accedere all istituto della concessione del diritto di abitazione delle opere acquisite al patrimonio comunale. Ciò in ragione del fatto che sebbene il termine di cui al comma 1 del citato art. 4 (centodieci giorni dall entrata in vigore della legge) sia scaduto, lo stesso ha, comunque, carattere ordinatorio, pertanto, i Comuni con delibera del consiglio comunale, su proposta del Sindaco, considerate le necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale da soddisfare anche mediante il ricorso al patrimonio edilizio pubblico, possono stabilire che le procedure successive all acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano regolate dalle disposizioni del presente articolo, oltre che dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modificazioni, in quanto compatibili. Quindi la norma prevede che l organo consiliare, su proposta del dirigente apicale (già sindaco), ricorrendo al patrimonio edilizio pubblico, (compreso, quindi quello già acquisito ai sensi dell art. 7 della L.n. 47/85) possa soddisfare le necessità di edilizia residenziale richieste nel territorio comunale, applicando la procedura ex art. 4 della l.r. n. 17/94 per concedere, su richiesta del responsabile dell abuso, il diritto di abitazione, sempreché l immobile non arrechi rilevante pregiudizio alle destinazioni generali di zona previste dagli strumenti urbanistici come previsto dal comma 10 del suddetto art. 4. Potrà, altresì, valutarsi la possibilità di concedere in locazione gli immobili abusivi che non possono essere concessi in diritto di abitazione, ovvero provvedere alla loro dismissione a seguito della redazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare di cui all art. 58 della legge n. 133 del 6/08/2008 di conversione del decreto legge n. 112 del 25/06/08. Si confida nei competenti uffici comunali, perchè possano valutare e porre in essere gli adempimenti di propria competenza, anche al fine di non incorrere nell ipotesi di danno erariale (di cui dovrà darsi notizia alla Procura della Corte dei Conti da parte di questo Assessorato) per il mancato utilizzo degli edifici abusivi acquisiti al patrimonio comunale. Il Dirigente Generale ( dott. Sergio Gelardi)

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88 Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell Ambiente Dipartimento dell Urbanistica Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo e segreteria del Consiglio regionale urbanistica (C.R.U.) tel fax via Ugo La Malfa Palermo U.R.P.: tel fax urp.urbanistica@regione.sicilia.it Palermo, prot. n del 31/01/2014 CIRCOLARE N.2/2014 OGGETTO: Art.32 della legge n.47/85 come modificato dall'art.32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito con legge 24 novembre 2003, n.326. Inapplicabilità nella Regione siciliana. Applicazione dell'art.23 della l.r. n.37/85. AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA ALLE PROVINCIE REGIONALI LORO SEDI ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA PALERMO ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Dipartimento dell'ambiente SEDE AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA LORO SEDI AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE LORO SEDI ALLE SOPRINTENDENZE AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI LORO SEDI Responsabile procedimento (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso L, Piano 1º, Stanza tel daniela.grifo@regione.sicilia.it Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

89 AGLI ENTI PARCO REGIONALI LORO SEDI e,p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE PALERMO ALLA CORTE DEI CONTI PALERMO AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA PALERMO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA CATANIA AI DIRIGENTI DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE SEDE AI DIRIGENTI DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA SEDE Perviene a questo Dipartimento da parte dell'ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, il D.P. n.465 del 16 maggio 2013 con cui il Presidente della Regione, nell'accogliere un ricorso straordinario proposto da un privato, ha aderito alle considerazioni contenute nel parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite n.291/10 del 31 gennaio 2012, allegato al predetto decreto, riguardanti l'applicazione nella Regione siciliana dell'art.32 della legge n.47/85, così come modificato ed integrato dall'art.32 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito in legge 24 novembre 2003, n.326. A tal riguardo, considerati i contenuti del citato parere C.G.A. n.291/10, che controverte la tesi finora sostenuta dall'ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione con i pareri di prot. n.17586/ e prot. n.3743/ a cui questo Dipartimento si è conformato, corre l'obbligo dover evidenziare alcuni importanti aspetti sollevati dal predetto Consiglio, in merito alla normativa citata. Nella fattispecie il C.G.A., nell'affrontare la complessa disciplina che regola il c.d. Terzo condono edilizio, ossia quello ex art.32 D.L. 30 settembre 3003, n.269, ha espresso, se pur in sede consultiva, la propria posizione sulla questione posta con il citato ricorso, e cioè se anche in Sicilia detto condono edilizio escluda in radice la sanabilità degli abusi edilizi realizzati in zone soggette a vincoli relativi di inedificabilità, svolgento al riguardo una funzione tipicamente nomofilattica, spettante esclusivamente a detto Organo consultivo, data la natura della questione squisitamente Responsabile procedimento (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso L, Piano 1º, Stanza tel daniela.grifo@regione.sicilia.it Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

90 siciliana, in quanto basata su talune peculiarità della legislazione regionale che in materia urbanistica (ed anche in quella del paesaggio) è di tipo esclusivo. In tali ambiti, infatti chiarisce il C.G.A., non trovano applicazione in Sicilia le norme statali se non in quanto siano richiamate ed eventualmente in tale sede anche modificate da una legge regionale. Riguardo all'applicazione in Sicilia del citato art.32 del D.L. n.269/2003, và ricordato che l'art.24 della l.r. n.15/2004 ha recepito la norma statale in questi termini Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art.32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Secondo un approccio alla questione trattata di tipo esclusivamente urbanistico (e non penal-urbanistico, la cui materia non viene affrontata in questa sede), il predetto Consiglio ha ritenuto necessario chiarire l'ambito oggettivo del recepimento del c.d. Terzo Condono in questa Regione ed in particolare, in relazione ai motivi di ricorso esaminati, quale sia il testo vigente in Sicilia degli artt.32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, a seguito del suo recepimento da parte della legislazione regionale siciliana. Ciò in quanto da un lato, a seguito di quanto disposto dall'art.1, comma 1, della l.r. n.37/85 La legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge e dall'altro gli artt.32 e 33 citati sono stati sostituiti nell'ambito della regione siciliana in forza di quanto disposto dall'art.23 della stessa l.r. n.37/85, rubricato: Condizioni di applicabilità della sanatoria. Com'è noto nell'ambito della legislazione statale l'art.32 della legge 47/85 è stato sostituito dal comma 43 dell'art.32 del citato D.L. n.269/2003, mentre il successivo art.33 non è stato modificato, e pertanto, và verificato entro quali limiti dette modifiche possano trovare proprio fondamento nella locuzione e successive modifiche ed integrazioni, contenuta nell'art.1, comma 1, della l.r. n.37/85. Secondo le considerazioni del C.G.A., risulta senz'altro da escludere che la novella che l'art.32 del D.L. n.269/2003 ha apportato alla legislazione regionale in materia di condono in essa dovendo considerarsi anche la legge n.47/85, per quale recepita e modificata in Sicilia dalla l.r. n.37/85 - possa trovare fondamento, nei limiti di quanto specificamente concerne la sostituzione dell'art.32 della legge n.47/85, nelle parole e successive modifiche ed integrazioni, contenute nell'art.1, comma 1, della l.r. n.37/85. Ciò in quanto, chiarisce il C.G.A., detto art.1, comma 1, se da un lato stabilisce che nella Regione siciliana si applica la legge n.47/85 e successive modifiche ed integrazioni, d'altra parte prescrive che tale applicazione (e, dunque, il rinvio dinamico che ne consegue) dovrà operarsi nell'ambito della compatibilità con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge : tra queste rientra certamente quella prevista dal citato art.23, in forza della quale, come già detto, gli artt. 32 e 33 della legge 47/85, nella Regione siciliana, sono stati sostituiti da un unico articolo, rendendo lo stesso impermeabile a ogni successiva modificazione testuale della legge statale che non abbia riguardato entrambi gli articoli 32 e 33 citati. Sulla scorta di dette considerazioni, il Consiglio, con il predetto parere 291/10, trae i seguenti corollari in merito al recepimento dinamico della legge n.47/85, utili a chiarire, in termini generali, l'applicazione di detta norma statale nella Regione siciliana: a) gli articoli della legge n.47/1985 espressamente eccettuati dal recepimento restano fuori da esso, quali che siano le loro successive modifiche; b) gli articoli della legge 47/1985 recepiti senza modifiche dalla L.R. n.37/1985 devono ritenersi modificati, con effetti anche in Sicilia, dal D.L. n.269/2003, sia in forza del rinvio dinamico operato alla legislazione statale successiva dal cit. art.1 della L.R. n.37/1985, sia in base a un'esegesi estensiva (non, però, illimitatamente tale) del recepimento implicito sotteso al cit. Responsabile procedimento (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso L, Piano 1º, Stanza tel daniela.grifo@regione.sicilia.it Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

91 art.24 L.R. n.15/2004, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con l'ordinamento regionale della materia urbanistica; c) gli articoli della legge 47/1985 recepiti con modifiche testuali dalla L.R. n.37/1985 possono essere oggetto di ulteriori modifiche e integrazioni, in base al rinvio dinamico genericamente operato dall'art.1, comma 1, della stessa L.R. n.37/1985, soltanto nei limiti di compatibilità, formale e sostanziale, di tale rinvio con le concrete modalità con cui ciascuna modifica testuale è stata effettuata dalla cit. L.R. n.37/1985; d) resta, pertanto, necessariamente esclusa da ogni possibilità di automatico adeguamento alla successiva legislazione statale (nonostante che l'art.1, comma 1 della L.R. n.37/1985 rechi la formula verbale implicante, di norma, rinvio dinamico) la novella del solo art.32 (ma non anche 33) della legge n.47/1985, operata dall'art.32, comma 43, del D.L. n.269/2003. Alla luce delle superiori argomentazioni le Sezioni Riunite del C.G.A. ritengono che sia ragionevolmente da escludere che in Sicilia possano ritenersi vigenti due testi alternativi dei citati artt.32 e 33 della legge n.47/1985: l'uno applicabile al condono edilizio del 2003 (derivante dall'applicazione dell'art.32 della legge n.47/85 come sostituito dalll'art.32, comma 43 del D.L. n.269/2003) e l'altro (derivante dall'applicazione del cit. art.23 della L.R. n.37/1985) applicabile invece alle altre vicende di immobili da sanare. Ritengono, invece, per ragioni di ordine formale e sostanziale (meglio descritte nel parere), che sussistono univoci elementi esegetici che inducono ad affermare che l'unico testo di detti artt.32 e 33 vigente in Sicilia sia tuttora quello, unificatore di tali articoli, che è stato introdotto, in sede di loro recepimento, dall'art.23 della L.R. n.37/1985. Altra questione trattata dalle Sezioni Riunite del C.G.A. nel parere in argomento, in merito alla disciplina che regola il c.d. Terzo condono edilizio, sono i limiti alla condonabilità posti dal comma 27, lett. d), dell'art.32 del D.L. n.269/2003, al fine di comprendere se in Sicilia detto condono edilizio escluda in radice la sanabilità degli abusi edilizi realizzati in zone soggette a vincoli relativi di inedificabilità. Come osservato dal predetto Consiglio, la lettura integrale del comma 27 non può prescindere dall'affermazione iniziale, che detta un criterio basilare da assumersi a parametro esegetico del comma stesso e cioè Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985 le opere abusive sussumibili nelle fattispecie elencate nel comma stesso non sono comunque suscettibili di sanatoria. Di conseguenza i limiti alla condonabilità posti dal comma 27 possono considerarsi applicabili, in quanto non contrastano con quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio Tuttavia, come già argomentato, l'art.32 della legge n.47/85, come riformulato dal legislatore statale con il comma 43, non trova applicazione in Sicilia, né dall'entrata in vigore del D.L. n.269/2003, né a seguito del recepimento del c.d. Terzo condono, così come operato dall'art.24 della l.r. n.15/2004, così che la esclusione della condonabilità posta dalla lett. d) del comma 27 deve coniugarsi con l'espressa salvezza di quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge n.47/85, che si traduce con la salvezza di quanto previsto in Sicilia dall'art.23 della l.r. n.37/85. Secondo un'esegesi necessariamente sistematica, come precisato dal C.G.A., si perviene alla conclusione che in Sicilia il divieto di cui alla cit. lett. d) del comma 27 debba essere contenuto entro quegli stessi limiti che la legislazione regionale esclusiva, fatta espressamente salva dall'incipit del comma stesso, prevede e continua a prevedere all'art della versione regionale della legge n.47/1985, per quale recepita in Sicilia dall'art.23 della l.r. n.37/1985. Ciò equivale ad affermare che in Sicilia il divieto di cui alla cit. lett. d) deve considerarsi riferito unicamente ai vincoli assoluti, e non anche a quelli c.d. relativi; per i quali ultimi può, invece, ottenersi la concessione in sanatoria, ove si realizzino tutte le altre condizioni stabilite dal predetto art.32-33, ancora vigente nella Regione. Detta soluzione esegetica rende la norma statale in argomento compatibile con la legislazione regionale e consente di ritenere la stessa ricompresa nell'implicito recepimento operato Responsabile procedimento (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso L, Piano 1º, Stanza tel daniela.grifo@regione.sicilia.it Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

92 dal citato art.24 della l.r. n.15/2004, secondo il quale trovano chiaramente applicazione in Sicilia i più rigorosi limiti massimi introdotti per il terzo condono dall'art.32, comma 25 e 27 (tranne che per la lett.d) nei sensi e nei limiti sopra indicati) del D.L. n.269/2003. Alla luce della superiore ricostruzione del sistema regionale operata dal C.G.A., necessaria e sufficiente ad assicurare la costituzionalità delle conclusioni a cui lo stesso è pervenuto, questo Dipartimento non può che farla propria, richiamando altresì quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.196/2004 in merito alla separazione tra effetti penali ed effetti amministrativi della legge sul c.d. Terzo condono edilizio. Detta Consulta infatti afferma, in ragione dei presupposti indicati dall'art.32, comma 36 (per il verificarsi dell'effetto estintivo penale) e del comma 37 (per il conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria) del D.L. citato, che i due effetti possono essere indipendenti l'uno dall'altro, dal momento che l'effetto penale si produce a prescindere dall'intervenuta concessione della sanatoria amministrativa e anche se la sanatoria amministrativa non possa essere concessa. Pertanto, si precisa agli Enti chiamati ad esprimersi in ordine all'esame delle istanze di condono ai sensi del D.L. n.269/2003 convertito in legge n.326/2003, di attenenersi ai criteri interpretativi dati dal C.G.A., qui riportati sinteticamente nelle parti più salienti e a cui, tuttavia, si ritiene di dover rinviare per una lettura più approfondita. Nella fattispecie i suddetti Enti dovranno istruire le pratiche di sanatoria edilizia ex lege n.326/2003, ancora non esitate con provvedimento definitivo, acquisendo, o richiedendo agli istanti, il nulla-osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo c. d. relativo. Corre l'obbligo dover precisare che le predette conclusioni non possono che operare per le istanze di condono edilizio già presentate nei termini fissati con il citato D.L. n.296/2003 come convertito con legge n.326/2003, trattandosi esclusivamente di un indirizzo interpretativo di norme statali e regionali già vigenti in Sicilia. Si precisa che la pubblicazione della presente direttiva sul sito istituzionale di questo Assessorato e sulla G.U.R.S. ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo. L'ASSESSORE (Maria Lo Bello) (firmato) Responsabile procedimento (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso L, Piano 1º, Stanza tel daniela.grifo@regione.sicilia.it Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

93 P R O C U R A D I S T R E T T U A L E D E L L A R E P U B B L I C A D I C A T A N I A discussione Roma 26/27 Novembre 2012 CAPITOLO PRIMO LE DEMOLIZIONI DI IMMOBILI ABUSIVI IN GENERALE A) PREMESSA (CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE) L autonomia dei poteri di demolizione spettanti all Autorità giudiziaria e all Autorità amministrativa nulla toglie al ruolo primario della P.A., sia in sede di prevenzione, che di repressione degli illeciti urbanistici. Tanto, che, se, per un verso, appare oggi ipotizzabile la configurabilità del reato omissivo di cui al 328, 1 co., C.P., a fronte di un perdurante ritardo nella demolizione di manufatti abusivi ancora esistenti, sussistendo naturalmente taluni presupposti, si è, per altro verso, in presenza, ove persista il ritardo suddetto, di un illecito amministrativo di natura permanente, caratterizzato dall omissione dell obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum ius lo stato dei luoghi. Considerato, però, che tali ordini di demolizione provenienti da diverse Autorità (quella giudiziaria e quella amministrativa) sono rivolte allo stesso obiettivo e che sono tante le difficoltà insorte nell esecuzione di tali ordini, appare necessario un pieno COORDINAMENTO fra gli interventi delle due Autorità, la cui pratica articolazione richiama alcuni fondamentali aspetti: - È, innanzitutto, necessario che le due Autorità individuino, predeterminandoli, comuni criteri di priorità, sì da enucleare fasce o segmenti di interventi, facendo rientrare in ciascuno di essi tutti i manufatti con le medesime caratteristiche (es. opere non complete in zone di vincolo di inedificabilità assoluta, per le quali sia naturalmente intervenuta sentenza definitiva di condanna, etc.). - Il Pubblico Ministero potrà, quindi, alla luce di tali criteri e a conclusione dell iter procedimentale previsto, determinandone le modalità di esecuzione, demandare (secondo gli accordi di una intesa raggiunta o a titolo di collaborazione) agli Uffici Tecnici del Comune territorialmente competente l esecuzione delle opere di demolizione (anche se in base ad un progetto tecnico preventivamente richiesto agli stessi Uffici competenti ed approvato dallo stesso P.M.), ma esercitando una costante vigilanza nell esercizio del ruolo, che gli compete, di organo promotore dell esecuzione e senza spogliarsi, dunque, di ogni competenza, come, invece, accadeva prima della nota sentenza Sez. Un. Pen. 15/96. - Nell auspicabile collegamento fra le due Autorità il Comune richiesto (alla luce di siffatta intesa) potrà fare propria l istanza del P.M. come sopra formulata, procedendo, di conseguenza, sia come parte destinataria della delega dell A.G.,secondo i criteri concordati, sia in nome proprio (solo così si potrà conseguire concretamente il risultato sperato ed al di fuori dell erogazione di spese processuali); oppure potrà eseguire quanto richiesto a titolo di semplice collaborazione. - In tale ottica, le pubbliche amministrazioni potrebbero scegliere, d altra parte, soluzioni alternative alla demolizione, che meriterebbero una più ampia diffusione. Si allude alla sanzione della destinazione a fini sociali (prevista espressamente dal 5 co. dell art. 7 legge 47/85, vigente anche nella Regione Sicilia e confermata successivamente dall art. 31 D.P.R. 380/01). B) LE PRIME OSSERVAZIONI SULLA QUESTIONE A seguito di condanna per costruzione abusiva deriva per il Giudice penale il dovere di ordinare la demolizione della costruzione abusiva. Può accadere con sentenza o decreto penale o anche con sentenza di patteggiamento e pur a fronte di riconosciuta illegittimità di c.e. rilasciata, senza dover ricorrere alla disapplicazione, atteso che la conformità dell opera ai parametri urbanistici è elemento costitutivo del reato. Le medesime regole valgono per la riduzione in pristino stato (art. 181 D Lgs. 42/04). D altronde, all Amm. Comunale spetta emettere l ingiunzione di demolizione a carico del responsabile dell abuso edilizio. In questo caso vanno concessi giorni 90 e poi si verifica, per il tempo inutilmente trascorso con accertamento dell inottemperanza, l acquisizione gratuita al patrimonio del Comune. È necessario che questa procedura (art. 31 DPR 380/01) venga sollecitamente espletata, anche per i riflessi negativi e particolarmente significativi che possono derivare dal mancato o ritardato espletamento (si pensi per es. al fatto che se vi è stato sequestro del manufatto da parte dell A.G., pur a seguito di condanna definitiva esso andrebbe restituito allo stesso responsabile dell abuso ove non fosse esaurito il proc.to amm.vo rivolto all acquisizione da parte degli organi comunali, che, in questo caso, avrebbero invece titolo alla restituzione suddetta). Ritornando all ordine di demolizione del Giudice, questo, al contrario di quanto accade nel proc.to amm.vo, è fondato sull accertamento, oltre che dell abuso perpetrato, anche della responsabilità penale dell autore dell abuso stesso, attraverso sentenza passata in giudicato. Si tratta, inoltre, di un potere

94 sanzionatorio autonomo e non residuale nell esercizio di un proprio potere ripristinatorio; rimane sottratto alle regole del giudicato [nel senso che è soggetto a revoca in presenza di atti amministrativi incompatibili come destinazione a fini sociali o sospensione]; ha, infine, carattere reale (ricade sul bene, prescindendo all attuale proprietario). Spetta, in tale veste, al P.M. (che è l organo promotore dell esecuzione) rivolgere al condannato una diffida a demolire entro un termine assegnato (non necessariamente di 90 giorni) al di là del quale provvederà il P.M. stesso all esecuzione, secondo modalità che nel frattempo ha già richiesto ai tecnici del Comune, facendo presente che ciò avverrà assieme al Comune se vi è già protocollo d intesa e che l interessato, in caso di spontanea esecuzione, potrà rivolgersi a maestranze di sua fiducia, rimanendo poi proprietario dell area di sedime (circostanze queste certo non di poco significato). In riferimento agli ordini di demolizione provenienti dalle due autorità, amministrativa e giudiziaria, si può, dunque affermare che si tratta di COMPITI PARALLELI E SINERGICI, anche se l obbligo del giudice, che doveva rimanere marginale (ma non è stato così), permane solo se la demolizione non è stata altrimenti eseguita. Qualora, poi il destinatario dell ingiunzione (dell A.A.) a demolire e della diffida (dell A.G.) a demolire rimanga inadempiente, si perviene alla fase della esecuzione della demolizione vera e propria, che rimane in capo all A.A. nel primo caso e all A.G. nel secondo caso, segnatamente al P.M. o al Giudice dell esecuzione se sorge controversia sul titolo o modalità di esecuzione. È così che si giunge, quindi, alla fase decisiva, quella della reale demolizione, contemporaneamente a carico di due diverse Amministrazioni. Competenze parallele, quindi, che confluiscono verso un medesimo obiettivo: l abbattimento dell immobile preso in considerazione. Ma è anche compito del Comune, procedere alla demolizione. Ed allora l ufficio di Procura e l ufficio tecnico del Comune dovranno cercare il tempestivo scambio di notizie e informazioni, possibilmente con l ausilio di tecnici del comune che opereranno assieme alla Procura in questa delicata. Ma poiché è anche compito el Comune procedere alla demolizione, si evidenzia, in tutta la sua cogenza, l utilità di un roficuo collegamento fra le due Autorità con reciproco risparmio di energia e spese, semplificando e migliorando il comune percorso rivolto al medesimo obiettivo. Il problema è scegliere le modalità più opportune in base alla realtà nella quale si opera. Appare auspicabile che le due procedure potessero venire a saldarsi e unificarsi con un protocollo di intesa, che non solo non è vietato da nessuna norma, ma verrebbe a rappresentare una pratica da sperimentare e da seguire (senza, però, qui dimenticare che, anche in assenza di un protocollo di intesa, nulla toglie al P.M. di stimolare e sollecitare non delegare l A.A. ad esercitare i propri doveri art. 328, 1 co, c.p.). Con il protocollo suddetto le due Autorità si danno programmi e regole comuni, che rispondono agli interessi, ripristinatori, di entrambi; soprattutto concordano criteri di priorità di interventi rispondenti ad esigenze di diverso tipo, dando naturalmente la precedenza a quelle prioritarie. La possibilità per l Amm.ne di scegliere percorsi diversi rispetto alla demolizione si può ricavare, peraltro, da una norma (art. 31 lett. d) della Legge 47/85 sulle ristrutturazioni edilizie delle quali, se abusive, se ne poteva escludere la demolizione ricorrendo in alternativa ad una sanzione pecuniaria. Nel nostro caso spetta al Consiglio Comunale disporre la suddetta destinazione a fini pubblici (v. art. 31 DPR 380/01), ma può stabilirlo quando ravvisi prevalenti interessi pubblici idonei ad escludere la demolizione e sempre che l opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. CAPITOLO SECONDO GLI ULTERIORI APPROFONDIMENTI 1^ PARTE L ordine di demolizione disposto obbligatoriamente con sentenza di condanna, essendo volto al ripristino del bene tutelato in virtù di un interesse correlato all esercizio della potestà di giustizia, ha, invero, natura di provvedimento giurisdizionale. Tuttavia, il potere di ordinare la demolizione, conferito al Giudice penale, è di natura amministrativa, di modo che da ogni alterazione del territorio, che costituisce il bene oggetto della tutela penale, discendono i provvedimenti ripristinatori di tutela specifica rispondenti al criterio di effettualità di ristoro. Si tratta, dunque, di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell organo istituzionale al quale ne è attribuita l applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica nella sua accessività alla sentenza di condanna. Pur rimanendo il P.M., come si è detto, l organo promotore dell esecuzione, cui spetta provvedere a determinare anche le modalità di esecuzione, tra le scelte operabili vi è anche quella di demandare agli Uffici Tecnici del Comune territorialmente competente l esecuzione delle opere stesse di demolizione (secondo un progetto tecnico preventivamente richiesto all Ufficio Tecnico del Comune e al Genio Civile e approvato dallo stesso P.M.): nel rispetto delle regole, infatti, tale soluzione renderebbe concretamente esercitabile in più casi il potere demolitorio dell A.G., senza che ciò significhi naturalmente delega passiva, come nel passato, di tale incombenza all Autorità amministrativa. Nulla esclude, cioè, che l A.G. demandi l esecuzione all Autorità amministrativa secondo le descritte modalità e nulla esclude, d altra parte, nell auspicabile collegamento, che il Comune richiesto, sussistendone i presupposti, faccia proprie le istanze e, alla luce di criteri concordati con l A.G. possa in tal modo procedere anche a proprio nome. a) Le autorità amministrative alle quali il P.M. (richiamandole all esercizio dei loro poteri doveri previsti della normativa edilizia) rivolge formale invito ad intervenire a vario titolo (sia che trattasi di semplice collaborazione ovvero di protocollo di intesa vero e proprio) difficilmente sono disposte a disattendere i compiti loro richiesti, nella misura in cui l intervento invocato riconduce ai più gravi casi di violazione del territorio (sono queste le prime fasce da prendere in considerazione), poiché una eventuale inottemperanza inciderebbe e non poco sulla loro stessa credibilità istituzionale, a meno che non si scelga, in alternativa, una reale (ed auspicabile) destinazione sociale del manufatto, che, se concretamente realizzabile, non potrebbe che trovare generali consensi nell ambito della popolazione. b) La logica di tale modo di ragionare, vale anche con riferimento alle autodemolizioni o demolizioni

95 spontanee, nel senso che, non avendo l accertamento della inottemperanza all ingiunzione a demolire una portata definitiva, il destinatario della demolizione, nel momento in cui comprende che le determinazioni dell Autorità Giudiziaria e dell Autorità Amministrativa sono serie ed irrevocabili, ha ogni convenienza a provvedere egli stesso alla demolizione, sia perché verrebbe sicuramente in tal modo a risparmiare rispetto alle spese anticipate dal Comune e soprattutto perché, così facendo, riuscirebbe a conservare la proprietà dell area (di sedime) sulla quale ha edificato (in caso diverso, infatti, ai sensi dell art. 31 DPR 380/2001, è inevitabile la definitiva acquisizione al patrimonio del Comune). È, quindi, di particolare importanza che l Autorità Giudiziaria e l Autorità Amministrativa, ugualmente competenti in materia, anche se in presenza di condizioni diverse (sentenza passata in giudicato per l A.G. e compiuto accertamento dell illecitoper l A.A., che abbia regolarmente provveduto alla ingiunzione a demolire, acquisendo successivamente il manufatto al patrimonio comunale), decidano dic oordinarsi fra di loro attraverso interventi concordati, al fine del conseguimento del comune obiettivo, che è quello della rimozione dell immobile abusivo. D altronde, l acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio del comune non è incompatibile con l ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna (a spese del condannato), atteso che l acquisizione suddetta è finalizzata in via principale proprio alla demolizione; tanto ciò è vero che il soggetto condannato può richiedere (oltre che al P.M.) al comune, divenuto medio tempore proprietario, l autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie spese (e in tal caso riacquistando la proprietà dell area di sedime, ha tutta la convenienza a demolire a proprie spese). Va anche ricordato che si incorre in danno erariale a seguito di mancato utilizzo degli edifici abusivi acquisiti al patrimonio comunale. Si può, pertanto, così sintetizzare quanto sopra esposto. L esecuzione delle demolizioni spetta al Pubblico Ministero. Si tratta di un potere autonomo, parallelo e sinergico rispetto a quello dell Autorità amministrativa. Ha carattere reale (ricade sul soggetto che è in rapporto con il bene) Alla esecuzione delle demolizioni osta solo la delibera consiliare che stabilisca l esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell opera. Il collegamento tra l Autorità Giudiziaria e la Pubblica Amministrazione è stato da tempo auspicato dalla Corte di Cassazione soprattutto nella fase esecutiva per il raggiungimento di un comune obiettivo (garantire la salvaguardia del territorio attraverso il reale funzionamento del meccanismo sanzionatorio). È, pertanto, necessario che l Autorità Giudiziaria interagisca con la pubblica amministrazione, alla quale competono specifici doveri con riferimento alla demolizione degli immobiliabusivi, anche se diversi sono i presupposti, fondando l esecuzione a cura del P.M. sudi una sentenza passata in giudicato e quella amministrativa solo sul compiuto accertamento dell illecito edilizio. Peraltro, l inerzia o la mancata adozione o inosservanza da parte del Comune delle procedure previste per eseguire le demolizioni ( ingiunzione e, allo scadere dei 90 giorni, acquisizione gratuita ope legis al patrimonio del Comune) potrebbe determinare la configurabilità: del reato di cui all art. 323 c.p., quando si rilevi l intenzionalità della mancanza di cui sopra; ovvero del reato di cui all art. 328 c.p. 1 comma, quando risulti scientemente disatteso l oggettivo dovere di intervento e l inadempimento si protragga oltre un anno (la Cassazione ha così conferito un reale significato all inciso senza ritardo ), senza contare che le ragioni di giustizia potrebbero ricondurre anche ad una pregressa semplice sollecitazione del Pubblico Ministero; ovvero del reato di cui all art. 340 c.p. (nel senso del turbamento della regolarità di un ufficio o servizio pubblico); Altro risvolto negativo, diverso da quello penale di cui sopra, derivante dalla mancata acquisizione al patrimonio del Comune del manufatto abusivo, consiste, altresì, nel fatto che, se l immobile è stato sequestrato, lo stesso andrebbe restituito al proprietario anche a seguito della sentenza definitiva di condanna, nella considerazione che il vincolo reale non potrebbe essere più mantenuto neppure a garanzia della demolizione disposta con la condanna. A monte della questione va anche ricordato che il mancato rispetto dell obbligo di verifica sulle concessioni illegittime, prima (l autotutela, si ricorda, è obbligatoria e non discrezionale: v. Cass. civile Sezione 3, sent. n. 6283/2012), e dell obbligo di vigilanza sulla attività urbanisticoedilizia del territorio, dopo, può sempre dar luogo alla ipotizzabilità del reato di cui all art. 323 c.p.. Appare, pertanto, utile, quando si è in presenza di un comune e doveroso intento (abbattimento dell immobile abusivo, se pure fondato su diversi presupposti), che edue autorità (Giudiziaria e Amministrativa) i incontrino e predispongano INTERVENTI CONCORDATI; Tali interventi possono essere di due tipi: A. PRIMO TIPO DI COLLEGAMENTO E DI INTERVENTO CONCORDATO richiesta, DA PARTE DEL P.M., DI COLLABORAZIONE ALL AUTORITA AMMINISTRATIVA (COMUNALE, REGIONALE O ALTRA) COORDINAMENTO SEMI PIENO con costi quantomeno ridotti. Non si tratta in questo caso di delega dell esecuzione all utorità Amministrativa (già esclusa dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.15/96), atteso che la competenza rimane sempre in capo al P.M. come organo promotore dell esecuzione, che non viene assolutamente a spogliarsi della propria competenza con riferimento all esecuzione dei provvedimenti del Giudice e alla determinazione delle concrete modalità esecutive. tale tesi trova oggi autorevole conferma nella recente sentenza della Cass. Pen.Sez. III^ n.34269/2010, secondo la quale si può ben demandare anche all ufficio ecnico regionale l esecuzione dell ordine impartito dal Giudice penale poiché si è solo in presenza di una legittima richiesta di collaborazione ad uffici amministrativi ( uffici tecnici nel caso esaminato) nella cura dei compiti affidati al P.M. dall art. 655, 1 comma c.p.p., sul presupposto che non si

96 violano gli artt. 61 e 62 D.P.R. 115/2002 (T.U. delle spese di giustizia) né la convenzione interministeriale adottata il sull affidamento delle opere demolitorie all amministrazione della difesa, sia perché non è obbligatoria l esecuzione da effettuarsi con l intervento del Genio Militare, sia perché questa è notoriamente eccessivamente onerosa (mentre appare doveroso evitare aggravi di spesa e quantomeno ridurla al minimo) e verrebbero disattese le esigenze di efficienza e di efficacia dell azione esecutiva, da tenere invece sempre presenti. D altronde, anche l affidamento al Genio Militare, previsto dalla suddetta convenzione, non era affatto una delega, ma era solo una richiesta di collaborazione, già prevista nel sistema vigente con particolare favore. B. SECONDO TIPO DI COLLEGAMENTO O INTERVENTO CONCORDATO. C.D. PROTOCOLLO DI INTESA COORDINAMENTO PIENO E INCONDIZIONATO (eventualmente a costo zero per l A.G.) Appare a tal proposito necessario che l Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa individuino preliminarmente, enucleandoli, comuni criteri di priorità di interventi, in modo da formare fasce omogenee in ciascuna delle quali possono farsi rientrare tutti i manufatti aventi le medesime caratteristiche (esempio, in primo luogo, opere non complete, realizzate dopo una certa data, in zone con vincolo di inedificabilità assoluta, già acquisite al patrimonio del Comune e per le quali, sia naturalmente intervenuta sentenza di condanna definitiva). Gli incontri di lavoro tra magistrati, funzionari della Procura e ufficiali di P.G. da un lato, e Autorità tecniche del Comune dall altro, dovrebbero quindi servire a raggruppare i singoli casi con analoghe tipologie che li facciano rientrare in una medesima fascia di intervento. Concordando, pertanto, con il Comune le medesime modalità esecutive ed ingiungendo il P.M. all interessato di (o meglio diffidando l interessato a) demolire il proprio immobile entro un ulteriore breve termine, si provvederà a fare presente al medesimo che in caso di demolizione le due Autorità procederanno contestualmente. Scaduto inutilmente anche tale termine, così come accertato dalla P.G., il P.M. e il Comune dovranno avvisare l interessato del giorno ed ora della esecuzione congiunta della demolizione come sopra disposta. In tal caso ciò avverrà a cura e spese del Comune, interessato quanto il P.M. alla demolizione ed i cui tecnici saranno in grado di consigliare e determinare le migliori modalità di esecuzione (da approvare dal P.M.). Sarà così lo stesso Comune a chiedere il rimborso delle spese all esecutato, mentre, al fine di poter conferire l incarico relativo alla demolizione, sarà cura del Comune invitare anche delle ditte guidate da amministratori giudiziari. Infine, al momento della demolizione, verrà redatto un verbale congiunto tra le due Autorità, che definirà entrambi i procedimenti. _ Appare necessario un rilievo finale, riferibile ad entrambi i casi suddetti e riguardantela possibilità per il condannato di provvedere egli stesso alla demolizione. Va risposto affermativamente senza condizioni, (come si è già fatto presente), nel senso che egli può demolire in ogni momento, dato che l accertamento di inottemperanza all ingiunzione a demolire dell Autorità giudiziaria così come dell Autorità amministrativa si risolve semplicemente nell accertamento che una certa attività non è stata ancora compiuta entro il termine assegnato: non ha pertanto tale accertamento una portata definitiva, come suole essere definita. Da ciò deriva che il destinatario della demolizione, avendo ancora possibilità di eseguire quanto impostogli, può decidere di risparmiare sulle spese di demolizione e nel contempo rimanere proprietario dell area su cui ha edificato (area di sedime): in caso diverso, ai sensi dell art.31 DPR 380/2001, discende inevitabilmente l acquisizione di diritto gratuita di tale area al patrimonio del Comune. CONCLUSIONI Tale interpretazione non sembra priva di fondamento, ove si pensi, d altra parte, che il Meccanismo della legge tende, come si è detto, ad ottenere la collaborazione del responsabile dell abuso, onde eliminarne gli effetti (FIALE) e che l accertamento di inottemperanza all ingiunzione si risolve semplicemente nell accertamento che una certa attività non è stata ancora compiuta entro il termine assegnato e non ha, di conseguenza, portata definitiva. Certo, gli effetti pratici che derivano dalla soluzione del problema nei termini siffatti non sono di poco rilievo. Può, infatti, accadere che nell immediatezza della data fissata congiuntamente dalla Procura della Repubblica e dai Comuni interessati all abbattimento delle opere abusive (nell esercizio dell attività coordinata attraverso il c.d. protocollo d intesa ), i destinatari del provvedimento provvedendo da se stessi in extremis a quella demolizione prima disattesa. I risultati pratici di tale comportamento, alla luce dei principi sopra enunciati, non possano infatti ritenersi indifferenti, dato che, provvedendo il trasgressore a propria cura ad eseguire l abbattimento, finisce per risparmiare sulle spese di demolizione, potendosi rivolgere a persone conosciute, piuttosto che restare ancorato a rimborso di spese anticipate dall ente pubblico e sicuramente a prezzo pieno. In buona sostanza, con il preavviso all esecutato, si intende informarlo della concreta imminente esecuzione della demolizione, ma, nel contempo, lo si mette in grado di collaborare. Ma, il risultato più significativo, che con tale comportamento è stato raggiunto, è quello per il quale l autore dell opera, così facendo, rimane proprietario dell area su cui ha edificato abusivamente. (v. art. 31 D.P.R. 380/01) In definitiva, sino a quando la Pubblica Autorità non ha materialmente intrapreso i lavori di abbattimento, secondo i criteri come sopra ricordati, si ritiene che l inadempienza del destinatario non possa considerarsi ancora definitivamente acclarata, di modo che al medesimo venga consentito, nell ambito di un periodo non definito e che potremmo chiamare grigio, di fatto venutosi a creare, di rimuovere l immobile abusivo sino a quando non vengono materialmente intraprese le opere pubbliche di demolizione: così operando, egli potrà rimanere proprietario dell area non acquisita ancora definitivamente dal Comune interessato (risparmiando anche, come si è ricordato, sulle spese di demolizione). Rappresenta tutto questo, per concludere, l ulteriore riprova della efficacia di un sistema improntato al pieno coordinamento fra le Istituzioni, sistema del quale, se si vuole, se ne possono discutere i contenuti e le modalità, ma non certo, a parere di chi scrive, la fondatezza e la piena valenza, anche se, come è naturale, va affrontato

97 con la massima prudenza e con ogni attenzione che tali vicende richiedono. 1. SANZIONE ALTERNATIVA ALLA DEMOLIZIONE DESTINAZIONE A FINI SOCIALI. Ce ne occupiamo in questa sede solo in maniera sintetica. Si tratta di un aspetto importante, tale da poter conferire una svolta definitiva alla questione delle demolizioni. È per questo che si è più volte richiamato. Pur essendo obbligatorio l ordine di demolizione in caso di costruzione abusiva, non è detto che si pervenga sempre alla demolizione. Così non si può demolire quando è materialmente impossibile perché si rischia, per es., la demolizione di immobili limitrofi, o in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o sopravvenuta amnistia, oppure perché viene rilasciata concessione edilizia in sanatoria della quale il Giudice ne riconosca la regolarità. In particolare, l art. 31, 5 comma, DPR 380/2001, prevede che l esistenza di prevalenti interessi pubblici dichiarati dal Consiglio Comunale vale ad escludere la demolizione sempre che l opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. L espressione, quindi, di una volontà di non demolire da parta dell Autorità amministrativa e di conservare piuttosto il manufatto esclude la demolizione da parte dell A.G. D altronde, l ordine di demolire non è suscettibile di passare in giudicato e può essere sempre revocato quando risulta in contrasto con atti amministrativi che abbiano conferito al manufatto una diversa destinazione. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria rende, legittima la revoca dell ordine demolitorio o la modifica in fase esecutiva sempre che l A.G. riscontri la regolarità dell atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. Peraltro, l art.31, 5 comma, DPR 380/2001, vige anche nella Regione Siciliana dato che il previgente analogo art. 7, 5 comma, legge 47/1985, era stato già recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale siciliana n. 37/1985. La sentenza n della Cass. pen., sez. III, 31 maggio 2011 sull ambito di applicazione dell ordine di demolizione. Va infine richiamata una recente sentenza che riveste, a parere di chi scrive, una particolare valenza, poiché descrive finalmente in maniera netta ed indiscutibile annunciando così un principio insuperabile quello che è l AMBITO DI APPLICAZIONE dell ordine di demolizione, che, ove non fosse stato chiarito poteva addirittura divenire praticamente inoperabile pur in presenza di ulteriori interventi illeciti ed arbitrari dello stesso (o di altro) costruttore abusivo. Si allude alla sentenza n della III sezione della Cass. pen. del 31 maggio La questione che si è presentata è quella riguardante il manufatto abusivo che ha costituito oggetto di ulteriori incrementi volumetrici. La Corte ha categoricamente fatto presente che l ordine di demolizione della costruzione impartito ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 comma 9, riguarda l edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte e modifiche successive all esercizio dell azione penale ed anche alla condanna, atteso che detto ordine si configura come un dovere di restituito in integrum dello stato dei luoghi e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo della costruzione originaria e che sono quindi destinate a subire la stessa sorte della costruzione alla quale accedono. Con la sola eccezione ha giustamente precisato la Corte che sia ragionevolmente prospettabile che, nell arco di brevissimo tempo la pubblica amministrazione adotterà un provvedimento (v. per es. definizione di procedura di sanatoria sull intero immobile) incompatibile con l abbattimento dell opera e ciò perché non è possibile rinviare a tempo indefinito la tutela degli interessi urbanistici che l ordine di demolizione mira a reintegrare. La chiarezza di tale pronuncia varrà ad agevolare il compito della magistratura. Vigilanza sull' attività urbanistico - edilizia L' art. 4 è modificato come segue: Il sindaco esercita la vigilanza sull' attività urbanistico - Edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione. Il sindaco, quando accerti l' inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alle leggi 1º giugno 1939, n e 29 giugno 1939, n e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata l'inosservanza di norme prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale, di qualsiasi altra prescrizione gravante sul costruttore, il sindaco ordina l' immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare, entro i successivi 60 giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L' ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, nonché all' assuntore e al direttore dei lavori che risultino dalla domanda di concessione e dai documenti in possesso del comune. Detta ordinanza, annotata nel registro delle concessioni, è comunicata all' Intendenza di finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione dei contributi o di altre provvidenze, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione; nonché, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della legge 2 febbraio

98 1974, n. 64, rispettivamente alla soprintendenza e all' ufficio del Genio civile competenti. Copia dell' ordinanza deve inoltre essere trasmessa all' autorità giudiziaria competente. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, ne danno immediata comunicazione all' autorità giudiziaria, all' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente ed al sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. Controlli ispettivi possono essere disposti anche dall'assessorato regionale del territorio e dell' ambiente cui spetta la vigilanza sull' attività urbanistica dei comuni ai sensi dell' art. 1 della legge 17 agosto 1942, n

99 Possibili reati dei pubblici amministratori (Tratto dall ALLEGATO 1- Estratto monografia del Dott. Giuseppe Toscano - anno 2008) Configurabilità dei reati di cui agli artt. 323 e 328 c.p., nei casi di mancata demolizione da parte dell Autorità amministrativa. Per quanto riguarda il primo reato (art.323 c.p.), per comprendere, in concreto, la consistenza giuridica della fattispecie, basta richiamare il c.d. caso Agrigento, che ha dato luogo ad una sentenza di merito particolarmente significativa. Il Tribunale di Agrigento, infatti, a conclusione di un lungo e sofferto percorso procedimentale, con sentenza del 6 aprile 2001 ha condannato il Sindaco e l assessore all urbanistica dell epoca, ai quali i fatti contestati si riferivano, per abuso continuato in concorso tra loro, per non avere esercitato in maniera adeguata l attività di repressione dell abusivismo edilizio e per non avere emesso i provvedimenti dovuti in relazione ai manufatti abusivi realizzati, nonostante i vincoli di in edificabilità esistenti, in zona A della Valle dei Templi, in tutto il mondo conosciuta per il grande significato culturale ed architettonico che essa ha rappresentato ed ancora rappresenta Il principio è stato, poi, definitivamente ed autorevolmente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Pen. Sez.VI, 5 maggio 2004,n.21085, in proc. Sodano ed altri), secondo la quale risponde del reato di abuso d ufficio il Sindaco che favorisca intenzionalmente gli interessi dei privati relativi ad attività edilizia, venendo meno al generale dovere di controllo e direttiva nei confronti degli uffici tecnici ed amministrativi del Comune, affinché sia assicurata la corretta osservanza delle procedure mirate ad ingiungere e successivamente ad eseguire le demolizioni imposte dalla legge. Se è vero, infatti, che la disciplina degli ordinamenti locali rimette alla dirigenza degli uffici comunali la competenza per l attivazione dei procedimenti di tutela urbanistica, residua comunque, per il Sindaco l obbligo di adottare provvedimenti organizzativi volti a favorire i doverosi adempimenti( in materia ) degli uffici tecnici e di polizia urbanistica del Comune. Ma, prima di addentrarci nelle complesse problematiche che la riguardano, vale la pena di delineare un quadro generale circa l effettiva portata normativa dell art. 328 c.p..com è noto, con la nuova formulazione del suddetto articolo 328, comma I, c.p. il legislatore ha inteso punire l indebito rifiuto, da parte del pubblico ufficiale o dell incaricato di un pubblico servizio, di compiere un atto del suo ufficio, il quale deve esser emanato senza ritardo in vista della soddisfazione delle specifiche esigenze ( di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene e sanità) prese in considerazione dalla norma. Con la disposizione di cui al secondo comma dello stesso articolo, invece, si prevede la condanna alla reclusione fino ad un anno o alla multa fino a due milioni di lire, per il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio, il quale, fuori dei casi previsti dal primo comma, non compie l atto del suo ufficio o non risponde per esporre le ragioni del suo ritardo entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse. L esame delle fattispecie criminose appena prospettate non può prescindere dalla individuazione di alcuni dati certi e relativi agli elementi costitutivi del reato stesso.

100 Così va, anzitutto, precisato, che, come chiaramente emerge dal disposto testuale del I comma dell art. 328 c.p., ai fini della rilevanza penale del rifiuto, dallo stesso articolo contemplato, non è sufficiente che esso riguardi un qualsiasi atto d ufficio. Gli atti amministrativi rifiutati, rilevanti ai fini e per gli effetti di cui all art. 328, I comma, c.p. sono, infatti, solo quelli qualificati in termini di tipicità, doverosità e indifferibilità, che rientrano in una delle categorie espressamente e tassativamente individuate dalla norma e sopra citate ( giustizia, ordine pubblico etc..). Il rifiuto, quindi, è penalmente significativo non in ogni caso, quale che sia l atto pubblico rifiutato, ma solo quando abbia ad oggetto un atto pubblico finalizzato a soddisfare una delle menzionate esigenze. Mentre il ritardo di atti di ufficio ( 1 comma) si configura solo in relazione ad una ristretta cerchia di atti qualificati, esattamente individuati dalla norma, l omissione o il ritardo di atti d ufficio (2 comma) è configurabile con riguardo a tutti gli atti non qualificati, che sono, indistintamente, tutti gli altri atti amministrativi. Ne deriva che la previsione di cui al II comma dell articolo 328 c.p. è diretta a disciplinare quasi esclusivamente i rapporti tra la pubblica amministrazione ed i soggetti ad essa esterni, ai quali intende, per l appunto, fornire uno specifico strumento di tutela. Ciò posto, non vi è dubbio che l immobile abusivamente realizzato vada demolito ad opera dell autorità comunale, quando questa ne ha ingiunto senza esito la demolizione all autore dell illecito (accertato) ed anche se non è ancora intervenuta sentenza di condanna in relazione al fatto segnalato all A.G.. E anche vero, d altra parte, che il giudice penale, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione del manufatto stesso qualora non risulti già eseguita ed il Pubblico Ministero (organo promotore dell esecuzione) dispone l esecuzione dell abbattimento (determinandone anche le modalità) una volta che la sentenza sia divenuta esecutiva e che l autorità amministrativa non abbia ancora demolito l opera, né ne abbia disposto la utilizzazione per fini pubblici o abbia, comunque, legittimamente individuato e scelto destinazioni incompatibili con l abbattimento dell opera (v.art.31 D.P.R.380/01). Si comprende così, come, in ogni caso, pur se si tratti di poteri distinti l uno dall altro il potere demolitorio dell autorità amministrativa e quello dell autorità giudiziaria- il primo appare sicuramente di rilevanza centrale per la peculiare competenza degli organi comunali nel settore urbanisticoedilizio. Non è stato semplice, però, sino ad oggi, individuare in capo a tali organi una penale responsabilità, anche se i procedimenti di demolizione non risultano attuati, dato che, pur non negandosi formalmente la necessità della loro attuazione, essi non sono stati di fatto portati a compimento, perché rinviati sine die con varie argomentazioni, che, ad un attento esame, potrebbero spesso definirsi di comodo. D altronde, il giudice penale non può sempre ed incondizionatamente procedere al sindacato della condotta del pubblico amministratore, con l evidente rischio di indebito sconfinamento nella discrezionalità tecnica e nel merito dell azione amministrativa. Senza contare che, se si fa riferimento al generico dovere di diligenza del pubblico ufficiale, tutta l attività amministrativa potrebbe essere definita urgente ed indifferibile, ma non può certo ritenersi che, per questo (o solo per questo), si sia in presenza di violazione di norme del codice penale! Tutto ciò premesso e chiarito, appare di particolare interesse porsi il problema se, nel caso che la P.A. non abbia provveduto all abbattimento dell immobile non demolito dal responsabile dell abuso a seguito della prescritta ingiunzione, si possa o meno configurare il reato di cui all art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d ufficio. Omissione).Va posta una differenza rispetto alle diverse previsioni normative, quella di cui all art. 328, II comma, c.p. e quella di cui all art. 328, I comma, c.p.. Per quanto riguarda l art. 328, II comma, c.p., a differenza del rifiuto di cui al I comma, il legislatore ha, invero, subordinato la rilevanza penale dell omissione o del ritardo di atti d ufficio (da parte del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) alla previsione di un vero e proprio procedimento per la formazione dell omissione, di modo che, solo al termine del medesimo, l omissione stessa può dirsi realizzatasi (richiesta scritta da parte dell interessato e decorso di 30 giorni dalla ricezione della richiesta). Ma, anche se l art. 328, II comma, c.p. è configurabile, a differenza della fattispecie del I comma, con riguardo a tutti gli atti amministrativi, anche non qualificati, esso appare sostanzialmente rivolto a disciplinare quasi esclusivamente i rapporti fra la pubblica amministrazione e i soggetti ad essa esterni ai quali intende, così, fornire uno specifico strumento di tutela. Considerato, dunque, che l omessa esecuzione dell ordinanza di demolizione da parte del Sindaco prescinde da ogni tipo di sollecitazione o richiesta scritta dei privati (che, come è stato sopra evidenziato, è uno degli elementi posti dalla norma alla base della rilevanza penale del comportamento omissivo), appare improbabile la concreta configurabilità, in tali casi, del reato previsto e punito dall art. 328, II comma, c.p.. Diverse sono, invece, le considerazioni che possono essere proposte, nel caso prospettato, in riferimento al disposto di cui all art. 328, I comma, c.p.. Nel caso, infatti, che la P.A. non provveda all abbattimento dell immobile non demolito dal responsabile dell abuso, appare configurabile il reato di cui all art. 328, I comma, c.p.. Alle seguenti condizioni: 1) Che l inadempimento nell esecuzione della demolizione (già ingiunta al privato) si protragga per oltre un anno, termine nel quale va ricompresa la fase puramente burocratico-amministrativa, ma anche quella di materiale attuazione.tale affermazione trova fondamento in una recente sentenza della Corte Suprema, la sentenza n del 22/7/1999 della VI Sezione Penale; infatti, con questa la Corte ha finalmente riempito di contenuto l inciso senza ritardo di cui all art. 328, comma I, c.p. ed ha stabilito un significato oggettivo e giuridico per i tempi di abbattimento in ordine all attività del Sindaco (il caso riguardava l omessa esecuzione della pronuncia con cui un Tribunale amministrativo aveva disposto la demolizione di un manufatto abusivo a carico della P.A.). 2) Che sussista un oggettivo dovere d intervento, non necessariamente derivante da una formale sollecitazione di adempimento, scientemente disatteso dall agente con la consapevolezza (profilo soggettivo) di venir meno ad un dovere impostogli da una norma comportamentale imperativa. Ed infatti, il termine rifiuto, utilizzato dall art. 328 I

101 comma c.p., sembrerebbe ricondurre ad un atteggiamento di diniego (esplicito o implicito) a fronte di una formale richiesta esterna in tal senso avanzata. Ma, con una importante sentenza della Suprema Corte (n del 10/10/2000 della VI sezione penale) è stato richiamato un principio nuovo e di grande significato: la Corte ha, cioè, fatto presente (anche se in diversa materia) come il ritardo (o rifiuto) possa caratterizzarsi da un punto di vista penale anche senza una esplicita richiesta di intervento o formale sollecitazione esterna; ha delineato, quindi, una urgenza sostanziale impositiva dell atto o intervento per l evidente sopravvenienza di presupposti oggettivi che vengono posti all attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, al di là della necessità di una richiesta o di un ordine in senso stretto. Ciò posto e premesso, val la pena di ricordare, per rapportare tali concetti a lcampo urbanistico, che l ordine di demolizione del manufatto abusivo è senz altro un atto dovuto (vedi T.A.R. Lazio sez.ii, 3/6/99); ma presenta anche la caratteristica dell esecutorietà, nel senso che l autorità competente ha l obbligo di portare a compimento il procedimento sanzionatorio (vedi T.A.R. Campania, sez. IV, 22/02/2000, n. 469). 3) Le circostanze riportate consentono, d altronde, di individuare positivamente altra essenziale condizione per la configurabilità del reato di cui all art. 328, I comma, c.p.. Come è noto, la tutela dell art. 328, I comma, c.p., è rivolta a soddisfare specifiche esigenze (di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene e sanità) prese in considerazione dalla norma; la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., sez. VI, sent. n del 21/01/92) e la dottrina prevalente hanno, però, generalmente escluso la normativa urbanisticoedilizia dal novero delle materie sussunte nel generale concetto di ordine pubblico ( con la conseguenza della irrilevanza penale del mancato compimento dell atto dovuto).senonché, la sollecitazione o richiamo del P.M. di cui sopra (concretamente configurabile quando, a seguito di sentenza passata in giudicato, il P.M., come si è detto, ritenga di richiamare o sollecitare l autorità comunale) può integrare, a ben vedere, le ragioni di giustizia a fondamento dell intervento stesso richiesto all autorità comunale. Ecco, quindi, la terza condizione necessaria ai fini della ravvisabilità del reato di cui all art. 328, I comma c.p..che si tratti, cioè, di atto dovuto per ragioni di giustizia e tale si ritiene che diventi allorchè la demolizione venga sollecitata dal P.M., come sopra si è ampiamente spiegato. In sintesi, dunque, il ritardo nell esecuzione della demolizione per oltre un anno, scientemente adottato a fronte di un intervento oggettivamente indifferibile e qualificato (per ragioni di giustizia) - anche per una sollecitazione informale proveniente da un pubblico ministero può valere a connotare il comportamento del pubblico amministratore come penalmente rilevante ai sensi dell art. 328, I comma, c.p.. Come si può, dunque, rilevare, è andata crescendo negli ultimi periodi l attenzione nei confronti dei doveri dei pubblici amministratori, a fronte di un lungo periodo di assoluta disattenzione ed anzi di completa assuefazione rispetto ad inerzie ed inadempienze pur consistenti, ben al di là, quindi, delle comprensibili conseguenze di disorganizzazioni o disarmonie purtroppo ricorrenti nell ambito di talune pubbliche amministrazioni e ben conosciute da tutti. Nel caso, pertanto, che la P.A. non provveda all abbattimento dell immobile non demolito dal responsabile dell abuso, appare configurabile il reato di cui all art. 328, I comma, c.p.. Ma, alle seguenti condizioni: 1) che l inadempimento nell esecuzione della demolizione (già ingiunta al privato) si protragga per oltre un anno (la Suprema Corte Cass. Pen. Sez. VI, sent. N. 940/99 ha così attribuito un significato oggettivo all inciso senza ritardo ). 2) Che sussista un oggettivo dovere d intervento, non necessariamente derivante da una formale sollecitazione di adempimento, scientemente disatteso dall agente. L urgenza sostanziale dell atto non necessita di una richiesta o di un ordine in senso stretto e vale, comunque, a configurare il rifiuto di cui all art. 328, I comma c.p.. Tanto più che l ordine di demolizione del manufatto abusivo è senz altro un atto dovuto anche con la caratteristica dell esecutorietà, (nel senso che l autorità competente ha l obbligo di portare a compimento il procedimento sanzionatorio). 3) Come è noto, la tutela dell art. 328, I comma, c.p., è rivolta a soddisfare specifiche esigenze (di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene e sanità) prese in considerazione dalla norma; la giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente hanno, però, generalmente escluso la normativa urbanistico-edilizia dal novero delle materie sussunte nel generale concetto di ordine pubblico ( con la conseguenza della irrilevanza penale del mancato compimento dell atto dovuto). Ma, la sollecitazione o richiamo del P.M. di cui sopra (concretamente configurabile quando, a seguito di sentenza passata in giudicato, il P.M., ritenga di richiamare o sollecitare l autorità comunale) può integrare, a ben vedere, le ragioni di giustizia a fondamento dell intervento stesso richiesto all autorità comunale, anche perché come sopra sottolineato (punto 2), l urgenza sostanziale dell atto non necessita di una richiesta o di un ordine in senso stretto. Ecco, quindi, la terza condizione necessaria ai fini della ravvisabilità del reato di cui all art. 328, I comma c.p.. Che si tratti, cioè, di atto dovuto per ragioni di giustizia e tale si ritiene che diventi allorché la demolizione venga sollecitata dal P.M., come sopra si è spiegato.

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