TARES presentazione del tributo e indicazioni per la dichiarazione. 14 e 16 ottobre 2013

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1 TARES presentazione del tributo e indicazioni per la dichiarazione 14 e 16 ottobre 2013

2 TARES Art. 14 del D.L n. 201, conv. L n. 214 DAL 1 GENNAIO 2013 TARES TARSU TIA 1 TIA 2 COMMA 1 A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 1 COMMA 46 A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria

3 SCOPO DEL TRIBUTO COMMA 1 Il gettito della TARES deve coprire: i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni

4 OGGETTO DEL TRIBUTO COMMI 3 E 4 Sono soggetti al tributo: locali aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva

5 OGGETTO DEL TRIBUTO LE AREE SCOPERTE «La norma modificata ripropone, in sostanza, le stesse disposizioni presenti nella disciplina TARSU e, pertanto, sono da assoggettare alla TARES solo le superfici scoperte operative, mentre non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma le aree adibite a verde» (Circ. 1/DF/2013) In pratica sono assoggettate alla TARES le aree scoperte operative non pertinenziali. Per aree scoperte operative si intende quelle utilizzate nell ambito di attività economiche e produttive

6 OGGETTO DEL TRIBUTO COMMI 3 E 4 Perché siano tassabili è sufficiente che i locali siano «suscettibili di produrre rifiuti»; non occorre quindi l'effettiva formazione di rifiuti, ma la mera attitudine dei locali o delle aree a produrli, in ragione dell'attività che vi si svolge Ne consegue che non sono tassabili le unità immobiliari: nelle quali non si possono produrre rifiuti (quelle non utilizzate come risulta dalla mancanza assoluta di contratti per utenza come luce e gas) che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (ad esempio, le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ecc.)

7 SOGGETTO TENUTI AL PAGAMENTO COMMI 5 E 6 È tenuto a pagare il tributo chi usa i locali o le aree; se a usarli sono più soggetti, ciascuno di loro è responsabile nei confronti del comune: «5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse» È prevista un eccezione per gli utilizzi brevi : in questi casi la TARES è dovuta dal proprietario: «6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie»

8 SOGGETTO TENUTI AL PAGAMENTO USI PROMISCUI Per gli immobili concessi a terzi (a titolo gratuito o oneroso) per periodi superiori a sei mesi, ma limitatamente ad alcune ore del giorno o giorni della settimana, la dichiarazione e il pagamento competono al proprietario

9 BASE IMPONIBILE COMMA 9 Fino all attuazione delle disposizioni relative all'aggiornamento e allineamento dei dati catastali la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, o della TIA 1 o della TIA 2 Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile

10 TARIFFA COMMI 9, 11 E 23 La tariffa è calcolata in base: alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 La tariffa è composta: da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione La tariffa deve essere approvata dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (quest anno entro il mese di novembre)

11 MAGGIORAZIONE COMMA 13 Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni Con deliberazione del consiglio comunale è possibile aumentare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato Per il 2013 la maggiorazione: non può essere aumentata è interamente riservata allo Stato e non ai comuni

12 RIDUZIONI COMMA 15 Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero e) fabbricati rurali ad uso abitativo

13 RIDUZIONI COMMI Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero

14 REGOLAMENTO COMUNALE COMMA 22 Il comune deve adottare un regolamento per determinare la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti b) la disciplina delle riduzioni tariffarie c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo

15 DICHIARAZIONE COMMI I soggetti tenuti al pagamento del tributo devono presentare la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, o della TIA 1 della TIA 2 (comma 9)

16 VERSAMENTO COMMA 35 Versamento per l'anno 2013 (art. 10 del D.L. 35/2013) Considerando che il nuovo tributo è entrato in vigore senza una disciplina definitiva e che i comuni dovevano provvedere agli adempimenti di loro competenza, i versamenti richiesti durante l anno sono stati calcolati sulla base del tributo dovuto per l anno 2012 Il versamento a saldo verrà calcolato sulla base delle nuove tariffe e della base imponibile (come rilevabile dalle dichiarazioni presentate dopo l approvazione dei regolamenti comunali e la definizione dei modelli da parte dei comuni) I comuni possono provvedere al calcolo del saldo anche dopo la fine del 2013; in questo caso dovranno richiedere, entro il 16 dicembre di quest anno, il versamento della maggiorazione di competenza statale (cf Ris. 9/DF/2013)

17 CONTROLLI COMMA 37 Il funzionario responsabile del tributo per verificare il corretto assolvimento degli obblighi tributari può: inviare questionari al contribuenti disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni Può inoltre richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici

18 SANZIONI COMMI Fattispecie Omesso o insufficiente versamento Omessa presentazione della dichiarazione Infedele dichiarazione Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario Sanzione 30% del tributo non versato Dal 100 al 200% del tributo non versato (con un minimo di 50,00 euro) 1 dal 50 al 100% del tributo non versato (con un minimo di 50,00 euro) 1 da 100,00 a 500,00 euro 1 Riduzione delle sanzioni a 1/3 in caso di acquiescenza del contribuente.

19 SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 del D.Lgs. 472/1997) Le omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie possono essere sanate attraverso l istituto del "ravvedimento operoso, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative; esso è applicabile anche in riferimento ai tributi comunali per effetto dell'art. 16 del D.Lgs. 473/1997 Affinché il ravvedimento operoso esplichi effetti di regolarizzazione della violazione, il contribuente deve: effettuare il versamento delle imposte dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione nonché dei relativi interessi legali presentare la dichiarazione omessa inviare una eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata Per fruire del ravvedimento è necessario che non siano iniziate attività di accertamento o di verifica

20 SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 del D.Lgs. 472/1997) La sanzione è ridotta a: un decimo del minimo (3%), nei casi di mancato pagamento del tributo dovuto (in acconto o a saldo), se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni un ottavo del minimo (3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore (c.d. "ravvedimento lungo")

21 SANZIONI RAVVEDIMENTO SPRINT (art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e art. 13 D.Lgs. 472/1997) In caso di ravvedimento che interviene entro 14 giorni dalla scadenza del versamento (c.d. "ravvedimento sprint "), la riduzione ad un decimo prevista per il ravvedimento operoso si applica alla sanzione ridotta ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.. Riepilogo sanzioni ex art. 13 del DLgs. 471/97 Giorni di ritardo Sanzione ordinaria applicabile Sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso 1 2% 0,2% 2 4% 0,4% 3 6% 0,6% 4 8% 0,8% 5 10% 1% 6 12% 1,2% 7 14% 1,4% 8 2+% 1,6% 9 18% 1,8% 10 20% 2% 11 22% 2,2% 12 24% 2,4% 13 26% 2,6% 14 28% 2,8% % 3% 31 - scadenza ravvedimento 30% 3,75%

22 SUPPORTO DEGLI UFFICI DI CURIA Nel caso si riscontrino differenze rispetto ai dati contenuti nell elenco del patrimonio predisposto dagli Uffici di Curia e inviato a ciascuna parrocchia è possibile rivolgersi all Ufficio Amministrativo Diocesano Settore Patrimonio: Geom. Achille Invernici tel Geom. Antonio Rovelli tel

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