DOSSIER N 2 A.C B
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- Gaspare Villa
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1 1005 DOSSIER N 2 «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali» A.C B 22 gennaio 2016 a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente
2 2 Il testo del disegno di legge sull omicidio stradale dovrà tornare al Senato. Il governo è stato battuto su un emendamento di Forza Italia, l emendamento 1.7 a firma Sisto-Biasotti-Occhiuto. Slitta così l approvazione definitiva, che il governo dava per scontato arrivasse ieri. L emendamento di Forza Italia è, al di là delle tremende strumentalizzazioni di queste ore, un emendamento all insegna del buon senso, votato, a scrutinio segreto con 247 sì e 219 no, nonostante il parere contrario del governo. La proposta azzurra prevede sostanzialmente che il conducente che si fermi e occorrendo presti assistenza a coloro che hanno subito danno alla persona, mettendosi direttamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
3 3 Un passaggio fondamentale che ha invitato l intera Aula ad una profonda riflessione sulla bontà dell iniziativa forzista. Tant è che espressioni politiche eterogenee hanno trovato una forte convergenza sull emendamento perché, se da un lato c è la volontà di discutere ed approvare un testo che migliori la situazione del far west stradale, dall altro c è la necessità di evitare che le conseguenze di questo testo siano negative sia per la sicurezza stradale stessa, sia per le persone coinvolte. Il testo giunto alla Camera poneva in essere il rischio serio che le vittime degli incidenti stradali non fossero soccorse, per la paura, di chi investe, di essere immediatamente arrestato. Forza Italia ha voluto con questo emendamento ripristinare la garanzia del soccorritore di non essere arrestato mentre tenta di prestare aiuto alla vittima di un incidente, reintroducendo le tutele previste dal precedente testo di legge prima del passaggio al Senato. Questo l intento dell iniziativa azzurra per tutelare il Parlamento, il diritto ed i cittadini da un giustizialismo eccessivo, assurdo, controproducente.
4 4 L emendamento a firma Sisto-Biasotti-Occhiuto approvato dall Aula, modifica la disposizione, introdotta dal Senato, che abrogava l'articolo 189, comma 8, del Codice della strada, che, nel testo vigente, prevede che il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. L emendamento di Forza Italia riscrive l'articolo 189, comma 8, del Codice della strada, cercando di porre rimedio allo stralcio della norma operato dal Senato, e stabilendo che il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose (escludendo quindi l omicidio), non è soggetto all arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. L emendamento tenta quindi di porre rimedio ad una grave incongruenza introdotta nel testo.
5 5 Se una persona ha un incidente e sa che è previsto l arresto obbligatorio, con la norma approvata dal Senato era praticamente incentivato a fuggire. Prestare assistenza significava infatti essere arrestati. Scappare, invece, significava comunque evitare l arresto in flagranza. L emendamento, approvato dall Aula con voto segreto, evita che colui che presta assistenza sia soggetto all arresto in flagranza di reato. I quesiti sollevati ieri in Aula dai detrattori dell emendamento sono facilmente confutabili nella misura in cui si voglia far prevalere semplicemente la sicurezza e la vita di chi è vittima di un incidente stradale all ottusità di chi vuole far approvare questo provvedimento così com era per ragioni prettamente politiche. Quale logica seguono coloro che sono contrari all emendamento di Forza Italia? Cioè se c è una persona ferita in strada per causa mia, io fermandomi posso evitare che la persona perda la vita, ma rischio di essere arrestato? E fuggendo via evito l arresto, ma aumento le probabilità che la vittima perda la vita?
6 6 L azione di Forza Italia è stata un puro e semplice richiamo alla logica, alla coscienza di ciascun parlamentare, indipendentemente dall'appartenenza: la necessità di garantire chi si ferma per soccorrere chi è ferito è un diritto proprio umanitario, protetto dalle leggi internazionali e il testo, così com era, rischiava fortemente di negarlo. Coloro che ne fanno una questione meramente politica, di numeri, di maggioranza (e sono tanti, basta guardare giornali e telegiornali di oggi) non hanno a cuore il bene, la salute e la sicurezza dei cittadini. Il governo, battuto, si preoccupa ora semplicemente del cronico problema politico dei numeri della maggioranza, così come i detrattori di Forza Italia si scagliano contro i deputati azzurri attingendo alla demagogia più scadente, perdendo di vista la bontà dell iniziativa di Forza Italia, assolutamente migliorativa nei confronti di un aspetto cruciale di un provvedimento importantissimo per il nostro Paese. Vediamo nel dettaglio i contenuti del testo.
7 7 Il testo del disegno di legge ( Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali ) inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. In particolare, l'art. 589-bis punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore: 1. in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
8 8 2. in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o - con violazione del codice della strada - alcool, droga e conducenti professionali di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati). È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore: 1. in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
9 9 2. che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane); 3. che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; 4. che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; 5. che abbiano effettuato sorpassi azzardati (sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua).
10 10 Il testo disciplina altresì, con il riformulato articolo 590-bis c.p., il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime e introduce di seguito nel codice penale tre ulteriori articoli. Le diverse fattispecie del reato di cui all'art. 590-bis appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'articolo 589-bis, che introduce l'omicidio stradale. L'art. 590-bis sanziona le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate per colpa da: 1. un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
11 11 2. coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada individuate dall'art. 589-bis per l'omicidio stradale. Si tratta delle lesioni provocate:
12 12 1. dai conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); 2. dai conducenti che procedano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane; 3. dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano; dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
13 13 Al richiamo al buon senso sia aggiunge poi l evidente incostituzionalità di alcuni passaggi del testo, già bene evidenziata nella questione pregiudiziale presentata al Senato da Forza Italia (a firma Caliendo-Bernini-Cardiello-Malan- Gibiino e respinta), in cui sono state esposte forti criticità in relazione a numerose disposizioni previste dal testo di legge. Nel dibattito al Senato si è ricostruito l iter di questo provvedimento, nato da due iniziative legislative presentate dal Pdl, poi seguite da una proposta di legge da parte del Partito Democratico, questo a dimostrazione che il problema dell omicidio stradale è avvertito da tutti. Nel 2006 e nel 2008 sono state introdotte modifiche all'articolo 589 del codice penale, che hanno ridotto di oltre i 2/3 gli omicidi sulle strade. Ma questo non basta, perché ad oggi registriamo ancora più di vittime degli incidenti stradali e feriti gravi all anno. A questi numeri impressionanti, fa da contraltare una non facile procedura penale.
14 14 Lo ha ben delineato la Commissione Affari Costituzionali del Senato nel proprio parere: «si invita a verificare se le nuove fattispecie di reato, introdotte con il disegno di legge in titolo, siano rispondenti al canone della ragionevolezza, il quale, soprattutto in materia penale, presuppone - come riconosciuto dalla Corte costituzionale - che l'uso della discrezionalità legislativa soddisfi il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione». La stessa Commissione ha manifestato l'opportunità di «valutare l'entità della pena inflitta nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali anche in relazione ai limiti minimi edittali previsti per altri casi di omicidio colposo, quali, ad esempio, l'omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro o quello commesso per colpa medica grave», osservando, in ordine all'aggravante della fuga del conducente prevista sia per la fattispecie dell'omicidio stradale, sia per quella di lesioni personali stradali, che «la norma, in entrambi i casi, presenta profili di incongruità, che potrebbero emergere soprattutto in sede applicativa.
15 15 Infatti, in caso di fuga, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente è imposto un minimo edittale superiore di oltre il doppio rispetto al minimo previsto per il reato commesso senza aggravante. Si determinerebbe quindi, nelle ipotesi di minore gravità, l'effetto paradossale di un aumento di pena abnorme e comunque proporzionalmente maggiore rispetto alle ipotesi più gravi». La Commissione Affari costituzionali, in linea con la questione di pregiudizialità presentata da Forza Italia al Senato, pone l accento non solo sul mancato rispetto dei principi di proporzionalità individuati dalla Corte costituzionale, ma anche sull'incongruità di tutto il sistema. Il paradosso, lo ribadiamo, consiste nel fatto che questa aggravante, nelle ipotesi più gravi, determinerà un aumento di pena minimo o addirittura annullato, mentre nelle ipotesi meno gravi determinerà un aumento di pena più alto. Ora quanto descritto nelle precedenti pagine risulta da un attenta valutazione da parte dei parlamentari di Forza Italia di un provvedimento importantissimo per il nostro Paese e condiviso peraltro in diversi punti. Ma la tutela, la sicurezza e la certezza del diritto per i cittadini devono sempre rimanere in primo piano..
16 16 Basta demagogia, basta campagna elettorale, basta dichiarazioni politiche su un provvedimento fondamentale. Forza Italia invita tutti ad una profonda riflessione e ad agire attraverso il buonsenso, la logica ed il rispetto dei principi base del diritto umanitario, lasciando da parte la provenienza politica. È lo stesso On. Sisto a dichiararlo: L'applauso di Forza Italia in Aula dopo l approvazione del mio emendamento alla legge sull omicidio stradale non va strumentalizzato. La nostra reazione è stata di soddisfazione perchè abbiamo evitato un errore e migliorato il testo proprio in favore di chi rimane ferito in un incidente stradale. Non si può disincentivare, con la previsione dell arresto, l adempimento del dovere di prestare assistenza ad un ferito. Il soccorso va incoraggiato perchè può aiutare a salvare delle vite. Il Parlamento, approvando un buon emendamento, è stato capace, nonostante i numeri del governo, di correggere un inaccettabile errore e, contestualmente, di dimostrare la sua autonomia e indipendenza.
L'art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale aggravato commesso da conducenti un veicolo a motore:
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